|
24.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 474/182 |
P9_TA(2021)0072
Cooperazione amministrativa nel settore fiscale *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 marzo 2021 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (COM(2020)0314 — C9-0213/2020 — 2020/0148(CNS))
(Procedura legislativa speciale — consultazione)
(2021/C 474/29)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2020)0314), |
|
— |
visti gli articoli 113 e 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C9-0213/2020), |
|
— |
visto l'articolo 82 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0015/2021), |
|
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
|
2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
|
3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
|
4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
|
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 4 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 7
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 13
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 15
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 15 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 16
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 19
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 20
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 21
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 24 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Considerando 26
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Considerando 26 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 1 — lettera a
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 3 — punto 9 — lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 3 — punto 14
|
Testo in vigore |
Emendamento |
||||
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
(La modifica si applica all'intero testo; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti in tutto il testo) |
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 1 ter (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 3 — punto 16
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 5 bis — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. Ai fini di una richiesta di cui all'articolo 5, le informazioni richieste sono considerate prevedibilmente pertinenti se, al momento della richiesta, l'autorità richiedente ritiene che, conformemente alla sua legislazione nazionale, vi sia una ragionevole possibilità che le informazioni richieste siano pertinenti per le questioni fiscali di uno o più contribuenti, identificati nominativamente o in altro modo, e siano giustificate ai fini dell'indagine . |
1. Ai fini di una richiesta di cui all'articolo 5, le informazioni richieste sono considerate prevedibilmente pertinenti se, al momento della richiesta, l'autorità richiedente ritiene che, conformemente alla sua legislazione nazionale, vi sia una ragionevole possibilità che le informazioni richieste siano pertinenti per le questioni fiscali di uno o più contribuenti, identificati nominativamente o in altro modo, e siano giustificate ai fini della valutazione, della riscossione e della gestione delle imposte . |
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 5 bis — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Al fine di dimostrare la prevedibile pertinenza delle informazioni richieste, l'autorità competente richiedente fornisce all'autorità interpellata informazioni di supporto , in particolare sul fine fiscale per il quale le informazioni sono richieste e sui motivi indicanti che le informazioni richieste sono in possesso dall'autorità interpellata o che sono in possesso o sotto il controllo di una persona che rientra nella giurisdizione dell'autorità interpellata . |
2. Al fine di dimostrare la prevedibile pertinenza delle informazioni richieste, l'autorità competente richiedente fornisce all'autorità interpellata informazioni di supporto. |
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 1
|
Testo in vigore |
Emendamento |
||
|
|
|
||
|
1. L'autorità interpellata comunica le informazioni di cui all'articolo 5 al più presto e comunque entro sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta. |
«1. L'autorità interpellata comunica le informazioni di cui all'articolo 5 al più presto e comunque entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta.» |
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 3 ter (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 7 — paragrafo 6 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
||
|
|
«6 bis. Anteriormente al 1o gennaio 2023 la Commissione presenta una relazione che fornisce un quadro d'insieme e una valutazione delle statistiche e delle informazioni ricevute paese per paese, su questioni quali i costi amministrativi e altri pertinenti costi e benefici, comprese le entrate fiscali incrementali, degli scambi di informazioni su richiesta come anche gli aspetti pratici ad essi collegati, includendo il numero di richieste accettate e rifiutate, ricevute e inviate per paese, le tempistiche di gestione e altri aspetti rilevanti per una valutazione esaustiva.» |
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 4 — lettera a
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 1 — parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
L'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all'autorità competente di qualsiasi altro Strato membro, mediante scambio automatico, le informazioni disponibili riguardanti i residenti in tale altro Stato membro sulle seguenti categorie specifiche di reddito e di capitale ai sensi della legislazione dello Stato membro che comunica le informazioni: |
L'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all'autorità competente di qualsiasi altro Strato membro, mediante scambio automatico, le informazioni disponibili , o che potrebbero ragionevolmente essere rese disponibili, riguardanti i residenti in tale altro Stato membro sulle seguenti categorie specifiche di reddito e di capitale ai sensi della legislazione dello Stato membro che comunica le informazioni: |
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 4 — lettera a
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione almeno due delle categorie di reddito e di capitale di cui al primo comma per le quali comunicano informazioni riguardanti i residenti di un altro Stato membro. |
Ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le categorie di reddito e di capitale di cui al primo comma per le quali comunicano informazioni riguardanti i residenti di un altro Stato membro. |
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 4 — lettera a
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Anteriormente al 1o gennaio 2023, gli Stati membri notificano alla Commissione almeno quattro delle categorie elencate al paragrafo 1, per le quali l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all'autorità competente di ogni altro Stato membro, mediante scambio automatico, le informazioni relative ai residenti in tale altro Stato membro. Le informazioni riguardano i periodi d'imposta a partire dal 1o gennaio 2024 o successivi. |
soppresso |
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 4 — lettera a bis (nuova)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 — paragrafo 3 — comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 4 — lettera b bis (nuova)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 — paragrafo 3 bis — comma 2 — lettera a
|
Testo in vigore |
Emendamento |
||||
|
|
|
||||
|
|
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 5 — lettera -a (nuova)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis — titolo
|
Testo in vigore |
Emendamento |
||
|
|
|
||
|
Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento |
«Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento» |
||
|
|
(La modifica si applica all'intero testo; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti in tutto il testo) |
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 5 — lettera -a bis (nuova)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis — paragrafo 2 — comma 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 5 — lettera -a ter (nuova)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis — paragrafo 3 — comma 2 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
||
|
|
«L'autorità competente non negozia né accetta nuovi accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento con paesi terzi che non ne consentono la comunicazione alle autorità competenti di altri Stati membri dal 1o gennaio 2022». |
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 5 — lettera -a quater (nuova)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis — paragrafo 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 5 — lettera a bis (nuova)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis — paragrafo 6 — lettera a
|
Testo in vigore |
Emendamento |
||||
|
|
|
||||
|
|
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 5 — lettera b
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis — paragrafo 6 — lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 5 bis (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis bis — paragrafo 2
|
Testo in vigore |
Emendamento |
||
|
|
|
||
|
2. L'autorità competente di uno Stato membro in cui è stata ricevuta la rendicontazione paese per paese a norma del paragrafo 1 comunica, mediante scambio automatico ed entro il termine di cui al paragrafo 4, tale rendicontazione paese per paese a ogni altro Stato membro in cui, in base alle informazioni contenute nella rendicontazione stessa, una o più Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali dell'Entità tenuta alla rendicontazione sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione. |
«2. L'autorità competente di uno Stato membro in cui è stata ricevuta la rendicontazione paese per paese a norma del paragrafo 1 comunica, mediante scambio automatico ed entro il termine di cui al paragrafo 4, tale rendicontazione paese per paese a ogni altro Stato membro in cui, in base alle informazioni contenute nella rendicontazione stessa, una o più Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali dell'Entità tenuta alla rendicontazione sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione. L'autorità competente di uno Stato membro in cui è stata ricevuta la rendicontazione paese per paese a norma del paragrafo 1 comunica tale rendicontazione anche ai servizi competenti della Commissione, che è responsabile del registro centralizzato delle rendicontazioni paese per paese. La Commissione pubblica le statistiche relative alla rendicontazione paese per paese in forma anonima e aggregata su base annuale per tutti gli Stati membri.» |
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 5 ter (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis ter — paragrafo 14 — lettera h bis (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
||
|
|
|
Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 6
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis quater — paragrafo 2 — comma 1 — lettera h
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 6
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis quater — paragrafo 2 — comma 2 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Le informazioni di cui alle lettere a) e b) sono rese accessibili ad altre autorità degli Stati membri riceventi, allo scopo di scoraggiare e perseguire le violazioni delle normative o regolamentazioni locali o nazionali, senza pregiudicare le norme sulla riservatezza in materia fiscale e la protezione dei dati applicabili nello Stato membro nel quale il venditore oggetto di comunicazione è residente. |
Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 6
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis quater — paragrafo 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3. La comunicazione ai sensi del paragrafo 2 avviene utilizzando il formulario tipo di cui all'articolo 20, paragrafo 7, entro i due mesi successivi alla fine del periodo oggetto di comunicazione a cui si riferiscono gli obblighi di comunicazione del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione. |
3. La comunicazione ai sensi del paragrafo 2 avviene utilizzando il formulario tipo di cui all'articolo 20, paragrafo 7, senza indebito ritardo e al più tardi entro il mese successivo alla fine del periodo oggetto di comunicazione a cui si riferiscono gli obblighi di comunicazione del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione. |
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 6
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis quater — paragrafo 4 — comma 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Gli Stati membri stabiliscono le norme in base alle quali i gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione possono scegliere di registrarsi presso le autorità competenti di un singolo Stato membro in conformità alle norme di cui all'allegato V, sezione IV, paragrafo F. |
Gli Stati membri stabiliscono le norme in base alle quali i gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione possono scegliere di registrarsi presso le autorità competenti di un singolo Stato membro in conformità alle norme di cui all'allegato V, sezione IV, paragrafo F , tenendo conto del luogo in cui si trova la loro sede generale o locale, dell'effettiva sede operativa e dell'esistenza di una sostanziale attività economica nello Stato membro scelto, in assenza di identificazione ai fini dell'IVA come indicato nell'allegato V, sezione IV, paragrafo F . |
Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 7 — lettera a
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 ter — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione su base annuale statistiche sul volume degli scambi automatici di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, all'articolo 8 bis bis e all'articolo 8 bis quater e informazioni sui costi amministrativi e su altri costi e benefici pertinenti relativi agli scambi che hanno avuto luogo e sui potenziali cambiamenti, sia per le amministrazioni fiscali che per i terzi. |
1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione su base annuale tutte le informazioni materiali pertinenti, tra cui statistiche sul volume degli scambi automatici nonché una valutazione dell'utilizzabilità dei dati scambiati di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, all'articolo 8 bis bis e all'articolo 8 bis quater, e informazioni sui costi amministrativi e su altri costi e benefici pertinenti relativi agli scambi che hanno avuto luogo e sui potenziali cambiamenti, sia per le amministrazioni fiscali che per i terzi. |
Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 7 — lettera b
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 ter — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 7 — lettera b bis (nuova)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 ter — paragrafo 2
|
Testo in vigore |
Emendamento |
||||
|
|
|
||||
|
2. Anteriormente al 1o gennaio 2019 la Commissione presenta una relazione che fornisce un quadro d'insieme e una valutazione delle statistiche e delle informazioni ricevute a norma del presente articolo, paragrafo 1, su questioni quali i costi amministrativi e altri pertinenti costi e benefici dello scambio automatico di informazioni nonché gli aspetti pratici ad essi collegati. Se del caso, la Commissione presenta al Consiglio una proposta concernente le categorie e le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, inclusa la condizione di disponibilità delle informazioni riguardanti i residenti in altri Stati membri, o gli elementi di cui all'articolo 8, paragrafo 3 bis, o entrambi . |
«2. Anteriormente al 1o gennaio 2022 la Commissione presenta una relazione che fornisce un quadro d'insieme e una valutazione delle statistiche e delle informazioni ricevute a norma del presente articolo, paragrafo 1, su questioni quali l'uso effettivo dei dati ricevuti dagli Stati membri a fini fiscali o di altra natura, i costi amministrativi e altri pertinenti costi e benefici dello scambio automatico di informazioni nonché gli aspetti pratici ad essi collegati. La Commissione presenta al Consiglio una proposta concernente le categorie e le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, inclusa la condizione che le informazioni riguardanti i residenti in altri Stati membri siano disponibili o rese disponibili , o gli elementi di cui all'articolo 8, paragrafo 3 bis, compresa la titolarità effettiva . |
||||
|
Nell'esaminare una proposta presentata dalla Commissione, il Consiglio valuta l'ulteriore rafforzamento dell'efficienza e del funzionamento dello scambio automatico di informazioni e l'innalzamento del livello degli stessi, al fine di prevedere che: |
Nell'esaminare una proposta presentata dalla Commissione, il Consiglio valuta l'ulteriore rafforzamento dell'efficienza e del funzionamento dello scambio automatico di informazioni e l'innalzamento del livello degli stessi, al fine di prevedere che: |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 8 — lettera a
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 11 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
1. Ai fini dello scambio delle informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, l'autorità competente di uno Stato membro può chiedere all'autorità competente di un altro Stato membro che funzionari designati dalla prima e secondo le modalità procedurali stabilite da quest'ultima: |
1. Ai fini dello scambio delle informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, l'autorità competente di uno Stato membro può chiedere all'autorità competente di un altro Stato membro che funzionari designati dalla prima e secondo le modalità procedurali stabilite da quest'ultima: |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
Un'autorità competente risponde a una richiesta a norma del primo comma entro 30 giorni, per confermare il suo assenso o comunicare il rifiuto motivato all'autorità richiedente. |
Un'autorità competente risponde a una richiesta a norma del primo comma entro 30 giorni, per confermare il suo assenso o comunicare il rifiuto motivato all'autorità richiedente. |
||||
|
|
Nei casi in cui viene comunicato un rifiuto motivato, l'autorità richiedente può contattare nuovamente l'autorità competente con elementi supplementari, al fine di ottenere per i suoi funzionari l'autorizzazione a svolgere i compiti di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c). L'autorità competente risponde alla seconda richiesta entro 30 giorni dal suo ricevimento. |
||||
|
Qualora le informazioni richieste siano contenute in una documentazione cui hanno accesso i funzionari dell'autorità interpellata, ne è data copia ai funzionari dell'autorità richiedente. |
Qualora le informazioni richieste siano contenute in una documentazione cui hanno accesso i funzionari dell'autorità interpellata, ne è data copia ai funzionari dell'autorità richiedente. |
Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 10
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 12 bis — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Quando l'autorità competente di uno Stato membro chiede all'autorità competente di un altro Stato membro (o di altri Stati membri) di effettuare un audit congiunto di una o più persone di interesse comune o complementare per tutti i rispettivi Stati membri, le autorità interpellate rispondono alla richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. |
2. Quando l'autorità competente di uno o più Stati membri chiede all'autorità competente di un altro Stato membro (o di altri Stati membri) di effettuare un audit congiunto di una o più persone di interesse comune o complementare per tutti i rispettivi Stati membri, le autorità interpellate rispondono alla richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. |
Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 10
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 12 bis — paragrafo 3 — parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3. Una richiesta di audit congiunto da parte dell'autorità competente di uno Stato membro può essere respinta per motivi giustificati e, in particolare, per una delle seguenti ragioni: |
3. Una richiesta di audit congiunto da parte dell'autorità competente di uno Stato membro può essere respinta per una delle seguenti ragioni: |
Emendamento 54
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 10
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 12 bis — paragrafo 4 — comma 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Quando un'autorità interpellata respinge la richiesta, comunica alla persona o alle persone richiedenti i motivi del rifiuto . |
Quando un'autorità interpellata respinge la richiesta, comunica alla persona o alle persone richiedenti per quale dei due motivi di cui al paragrafo 3 la richiesta è stata respinta . |
Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 12 — lettera a
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 16 — paragrafo 1 — comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Le informazioni comunicate tra Stati membri in qualsiasi forma ai sensi della presente direttiva sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve. Tali informazioni possono essere usate per l'accertamento, l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relative alle imposte di cui all'articolo 2, nonché all'IVA e alle altre imposte indirette. |
Le informazioni comunicate tra Stati membri in qualsiasi forma ai sensi della presente direttiva sono coperte dal segreto d'ufficio sulla base del diritto nazionale degli Stati membri interpellati e dello Stato membro richiedente, e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve. Tali informazioni possono essere usate per l'accertamento, l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relative alle imposte di cui all'articolo 2, nonché all'IVA , alle informazioni di cui all'articolo 8 bis quater, paragrafo 2, secondo comma, e alle altre imposte indirette. |
Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 12 — lettera b
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 16 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Con l'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro che comunica le informazioni a norma della presente direttiva e soltanto nella misura consentita dalla legislazione dello Stato membro dell'autorità competente che riceve le informazioni, le informazioni e i documenti ricevuti a norma della presente direttiva possono essere utilizzati per fini diversi da quelli previsti al paragrafo 1. |
2. Le informazioni e i documenti ricevuti a norma della presente direttiva da un'autorità competente di uno Stato membro possono essere utilizzati per fini diversi da quelli previsti al paragrafo 1 soltanto nella misura consentita dalla legislazione dello Stato membro dell'autorità competente che riceve le informazioni . |
|
L'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri un elenco delle finalità per le quali, conformemente alla legislazione nazionale, possono essere utilizzati informazioni e documenti diversi da quelli di cui al paragrafo 1. L'autorità competente che riceve le informazioni può utilizzare le informazioni e i documenti ricevuti senza l'autorizzazione di cui al primo comma per una delle finalità elencate dallo Stato membro che le comunica. |
|
Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 12 — lettera b bis (nuova)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 16 — paragrafo 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 58
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 13 bis (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 17 — paragrafo 4 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 59
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 15
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 21 — paragrafo 7 — comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
La Commissione sviluppa e fornisce sostegno tecnico e logistico per un'interfaccia centrale sicura per la cooperazione amministrativa nel settore fiscale quando gli Stati membri utilizzano per la comunicazione i formulari tipo ai sensi dell'articolo 20, paragrafi 1 e 3. Le autorità competenti di tutti gli Stati membri hanno accesso a detta interfaccia. Ai fini della raccolta di statistiche, la Commissione ha accesso alle informazioni relative agli scambi registrate nell'interfaccia e che possono essere estratte automaticamente. L'accesso da parte della Commissione non pregiudica l'obbligo degli Stati membri di fornire statistiche sugli scambi di informazioni a norma dell'articolo 23, paragrafo 4. |
La Commissione sviluppa e fornisce tutto il necessario sostegno tecnico e logistico per un'interfaccia centrale sicura per la cooperazione amministrativa nel settore fiscale quando gli Stati membri utilizzano per la comunicazione i formulari tipo ai sensi dell'articolo 20, paragrafi 1 e 3. Le autorità competenti di tutti gli Stati membri hanno accesso a detta interfaccia. La Commissione garantisce che l'interfaccia centrale sia protetta con il massimo livello di sicurezza informatica e mediante procedure tecnicamente certificate atte a garantire la protezione dei dati. Ai fini della raccolta di statistiche, la Commissione ha accesso alle informazioni relative agli scambi registrate nell'interfaccia e che possono essere estratte automaticamente. L'accesso da parte della Commissione non pregiudica l'obbligo degli Stati membri di fornire statistiche sugli scambi di informazioni a norma dell'articolo 23, paragrafo 4. |
Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 17
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 23 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Gli Stati membri esaminano e valutano, nella loro giurisdizione, l'efficacia della cooperazione amministrativa in conformità alla presente direttiva nella lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali e comunicano annualmente i risultati della loro valutazione alla Commissione. |
2. Gli Stati membri esaminano e valutano, nella loro giurisdizione, l'efficacia della cooperazione amministrativa in conformità alla presente direttiva nella lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali , ed esaminano e valutano i costi di conformità che possono risultare da un'eventuale situazione di comunicazione eccessiva. Gli Stati membri comunicano annualmente i risultati della loro valutazione al Parlamento europeo e alla Commissione. Una sintesi di tali risultati è resa pubblica, tenendo conto della riservatezza e dei diritti dei contribuenti. Le informazioni non sono disaggregate a un livello tale da poter essere attribuite a un singolo contribuente. |
Emendamento 61
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 17 bis (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 23 — paragrafo 3
|
Testo in vigore |
Emendamento |
||
|
|
|
||
|
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una valutazione annuale dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni di cui agli articoli 8, 8 bis, 8 bis bis e 8 bis bis ter e i risultati pratici ottenuti. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, la forma e le modalità di comunicazione della valutazione annuale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2. |
«3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una valutazione annuale dell'efficacia dello scambio di informazioni su richiesta di cui agli articoli 5, 6 e 7, e dello scambio automatico di informazioni di cui agli articoli 8, 8 bis, 8 bis bis e 8 bis bis ter e i risultati pratici ottenuti , comprese le entrate fiscali incrementali associate alla cooperazione amministrativa . Le informazioni comunicate sono disaggregate dalla Commissione, almeno paese per paese. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, la forma e le modalità di comunicazione della valutazione annuale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.» |
Emendamento 62
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 17 ter (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 23 bis — paragrafo 1
|
Testo in vigore |
Emendamento |
||
|
|
|
||
|
1. Conformemente alle disposizioni applicabili alle autorità dell'Unione, la Commissione assicura la riservatezza delle informazioni comunicatele in conformità della presente direttiva , che non possono essere utilizzate per fini diversi da quelli necessari a determinare se e in che misura gli Stati membri rispettano la presente direttiva . |
«1. La riservatezza delle informazioni comunicate alla Commissione in conformità della presente direttiva è assicurata nella misura in cui la non divulgazione non nuoce all'interesse pubblico, le informazioni possono essere attribuite a un singolo contribuente e la loro divulgazione violerebbe i diritti dei contribuenti .» |
Emendamento 63
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 18
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 23 bis — paragrafo 2 — comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro a norma dell'articolo 23 e le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni possono essere comunicati ad altri Stati membri. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dal diritto nazionale dello Stato membro che le riceve. |
Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro a norma dell'articolo 23 e le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni attribuibili possono essere comunicati ad altri Stati membri. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dal diritto nazionale dello Stato membro che le riceve. |
Emendamento 64
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 18
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 23 bis — paragrafo 2 — comma 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Le relazioni e i documenti redatti dalla Commissione di cui al primo comma possono essere utilizzati dagli Stati membri solo per fini analitici e non sono pubblicati o comunicati ad altre persone o organismi senza l'esplicito accordo della Commissione . |
Le relazioni e i documenti redatti dalla Commissione di cui al primo comma possono essere utilizzati dagli Stati membri solo per fini analitici ed essere accessibili a tutte le parti interessate e successivamente essere pubblici, nella misura in cui le informazioni in essi contenute non sono attribuibili a un unico contribuente e la loro divulgazione è conforme al regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione . |
Emendamento 65
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 18
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 23 bis — paragrafo 2 — comma 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
In deroga al primo e al secondo comma, la Commissione può pubblicare annualmente sintesi anonime dei dati statistici che gli Stati membri le comunicano a norma dell'articolo 23, paragrafo 4. |
La Commissione pubblica annualmente sintesi anonime dei dati statistici che gli Stati membri le comunicano a norma dell'articolo 23, paragrafo 4. |
Emendamento 66
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 19 — lettera b
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 25 — paragrafo 5 — comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di violazione dei dati personali ai sensi dell'articolo 4, punto 12, del regolamento (UE) 2016/679, le autorità competenti possano chiedere alla Commissione, in qualità di responsabile del trattamento, di sospendere, come misura di attenuazione, gli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva con lo Stato membro in cui si è verificata la violazione. |
Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di violazione dei dati personali ai sensi dell'articolo 4, punto 12, del regolamento (UE) 2016/679 , o in caso di violazione dei principi dello Stato di diritto ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), le autorità competenti possano chiedere alla Commissione, in qualità di responsabile del trattamento, di sospendere, come misura di attenuazione, gli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva con lo Stato membro in cui si è verificata la violazione. |
Emendamento 67
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 19 — lettera b
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 25 — paragrafo 5 — comma 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
La sospensione dura fino a quando le autorità competenti non chiedono alla Commissione di consentire nuovamente lo scambio di informazioni ai sensi della presente direttiva con lo Stato membro in cui si è verificata la violazione. |
La sospensione dura fino a quando le autorità competenti non chiedono alla Commissione di consentire nuovamente lo scambio di informazioni ai sensi della presente direttiva con lo Stato membro in cui si è verificata la violazione. La Commissione permette gli scambi di informazioni solo quando vi siano prove tecniche del fatto che il flusso dei dati è sicuro. |
Emendamento 68
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 20
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 25 bis — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e riguardanti gli articoli 8 bis bis, 8 bis ter e 8 bis quater e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. |
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e riguardanti gli articoli 8 bis bis, 8 bis ter e 8 bis quater e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione , in conformità dell'allegato V . Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. |
Emendamento 69
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 20 bis (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 25 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 70
Proposta di direttiva
Allegato
Direttiva 2011/16/UE
ALLEGATO V — comma 2 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Il presente allegato contiene anche diverse proposte di sanzioni, in conformità dell'articolo 25 bis, che gli Stati membri possono applicare. |
Emendamento 71
Proposta di direttiva
Allegato
Direttiva 2011/16/UE
ALLEGATO V — Sezione I — paragrafo A — punto 3 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 72
Proposta di direttiva
Allegato
Direttiva 2011/16/UE
ALLEGATO V — Sezione I — paragrafo A — punto 4 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 73
Proposta di direttiva
Allegato
Direttiva 2011/16/UE
ALLEGATO V — Sezione III — paragrafo B — punto 2 — lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 74
Proposta di direttiva
Allegato
Direttiva 2011/16/UE
ALLEGATO V — Sezione III — paragrafo B — punto 3 — lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 75
Proposta di direttiva
Allegato
Direttiva 2011/16/UE
ALLEGATO V — Sezione IV — paragrafo C — comma 1 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Entro … [due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa] la Commissione valuta l'efficienza delle procedure amministrative e la qualità dell'attuazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale e degli obblighi di comunicazione. La valutazione può essere accompagnata da proposte legislative qualora occorrano miglioramenti. |
Emendamento 76
Proposta di direttiva
Allegato
Direttiva 2011/16/UE
ALLEGATO V — Sezione IV — paragrafo F bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
||
|
|
Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazioni degli obblighi di comunicazione da parte dei gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri sono invitati a predisporre un insieme comune di sanzioni onde garantire l'applicazione di sanzioni simili nell'Unione e prevenire una scelta opportunistica del luogo di registrazione in funzione della severità delle sanzioni applicate. |
||
|
|
Gli Stati membri sono particolarmente incoraggiati a considerare come sanzioni le opzioni di restrizione dei mezzi di pagamento regolamentati, l'addebito di ulteriori commissioni consequenziali per transazione, l'esclusione dai contratti pubblici e, in casi estremi e ripetuti, la revoca della licenza commerciale del gestore di piattaforma. |
(21) Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).
(21) Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).
(22) Commissione europea, Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Evaluation of the Council Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation and repealing Directive 77/799/EEC (Valutazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE) (SWD(2019)0328).
(22) Commissione europea, Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Evaluation of the Council Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation and repealing Directive 77/799/EEC (Valutazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE) (SWD(2019)0328).
(5) Regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma di azione inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020) e che abroga la decisione n. 1482/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 25).
(5) Regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma di azione inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020) e che abroga la decisione n. 1482/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 25).
(25) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(25) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(*1) Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1).