<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:fmx="http://opoce" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.58-20161101.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="n.a."><NO.CASE>C-199/21</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62021CC0199</NO.CELEX><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2022:436">EU:C:2022:436</NO.ECLI><NO.SEQ>0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>1</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>12</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>12</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><PAGE.HEADER><P><HT TYPE="SC">Conclusioni dell’avv. gen. Pikamäe – Causa C‑199/21</HT></P><P><HT TYPE="SC">Finanzamt Österreich (Recupero di prestazioni familiari)</HT></P></PAGE.HEADER></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusioni dell’avvocato generale</HT></P><P><HT TYPE="UC">Priit Pikamäe</HT></P><P>presentate il <DATE ISO="20220602">2 giugno 2022</DATE><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0001"><P>Lingua originale: il francese.</P></NOTE></P></TI><STI><P>Causa C‑199/21</P><P>DN</P><P>contro</P><P>Finanzamt Österreich</P><P><HT TYPE="NORMAL">[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze, Austria)]</HT></P></STI></TITLE><INTERMEDIATE><INDEX IDX.CLOSE="»" SEPARATOR=" – " IDX.OPEN="«"><KEYWORD>Rinvio pregiudiziale</KEYWORD><KEYWORD>Sicurezza sociale</KEYWORD><KEYWORD>Regolamento (CE) n. 987/2009</KEYWORD><KEYWORD>Articolo 60, paragrafo 1, terza frase</KEYWORD><KEYWORD>Legislazione di uno Stato membro che prevede l’attribuzione di prestazioni familiari al genitore convivente con il figlio</KEYWORD><KEYWORD>Mancato esercizio del diritto da parte del genitore avente diritto alle prestazioni</KEYWORD><KEYWORD>Obbligo di prendere in considerazione la domanda presentata dall’altro genitore</KEYWORD><KEYWORD>Portata di tale obbligo sulla domanda di rimborso delle prestazioni familiari concesse all’altro genitore</KEYWORD></INDEX></INTERMEDIATE><CONTENTS.CONCLUSION><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">I.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Introduzione</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0001"><NO.P>1.</NO.P><TXT>Nella presente causa, la Corte è investita dal Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze, Austria) di una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente, in particolare, sull’interpretazione delle norme previste, ai fini dell’applicazione degli articoli 67 e 68 del regolamento (CE) n. 883/2004<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0002"><P>Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del <DATE ISO="20040429">29 aprile 2004</DATE>, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="166" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2004">GU 2004, L 166, pag. 1</REF.DOC.OJ>, e rettifica <REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="200" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2004">GU 2004, L 200, pag. 1</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>, mediante il regolamento (CE) n. 987/2009<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0003"><P>Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del <DATE ISO="20090916">16 settembre 2009</DATE>, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="284" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2009">GU 2009, L 284, pag. 1</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0002"><NO.P>2.</NO.P><TXT>Più in particolare, la quarta e la quinta questione, sulle quali sono incentrate le presenti conclusioni, invitano la Corte a precisare il significato e la portata dell’articolo 60, paragrafo 1, terza frase, del regolamento n. 987/2009 le cui disposizioni prevedono che, in caso di mancato esercizio del diritto da parte dell’avente diritto alle prestazioni familiari, l’istituzione competente tenga conto della domanda presentata da una delle persone indicate in detto testo.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><?PAGE NO="2"?><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">II.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Contesto giuridico</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">A.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Diritto dell’Unione</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">1.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Regolamento n. 883/2004</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0003"><NO.P>3.</NO.P><TXT>Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento n. 883/2004:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0001" ID="QS0001"/>Ai fini del presente regolamento si intende per:</P><P>(...)</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>i)</NO.P><TXT><QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0002" ID="QS0002"/>familiare<QUOT.END REF.START="QS0002" CODE="201D" ID="QE0002"/>:</TXT><P>(...)</P><P><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>Qualora, secondo la legislazione applicabile ai sensi dei punti 1) e 2), una persona sia considerata familiare o componente il nucleo familiare soltanto quando convive con la persona assicurata o il pensionato, si considera soddisfatta tale condizione se l’interessato è sostanzialmente a carico della persona assicurata o del pensionato;</TXT></NP></ITEM></LIST></P></NP></ITEM></LIST><P>(...)</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>q)</NO.P><TXT><QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0003" ID="QS0003"/>istituzione competente<QUOT.END REF.START="QS0003" CODE="201D" ID="QE0003"/>:</TXT><P><LIST TYPE="roman"><ITEM><NP><NO.P>i)</NO.P><TXT>l’istituzione alla quale l’interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni;</TXT></NP></ITEM></LIST></P></NP></ITEM></LIST><P>(...)</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>s)</NO.P><TXT><QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0004" ID="QS0004"/>Stato membro competente<QUOT.END REF.START="QS0004" CODE="201D" ID="QE0004"/>, lo Stato membro in cui si trova l’istituzione competente;</TXT></NP></ITEM></LIST><P>(...)</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>z)</NO.P><TXT><QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0005" ID="QS0005"/>prestazione familiare<QUOT.END REF.START="QS0005" CODE="201D" ID="QE0005"/>, tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell’allegato I<QUOT.END REF.START="QS0001" CODE="00BB" ID="QE0001"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0004"><NO.P>4.</NO.P><TXT>L’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento è così formulato:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0006" ID="QS0006"/>Il presente regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti<QUOT.END REF.START="QS0006" CODE="00BB" ID="QE0006"/>.</ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0005"><NO.P>5.</NO.P><TXT>L’articolo 3 di detto regolamento enuncia:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="003.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0007" ID="QS0007"/>1.</NO.PARAG><ALINEA><P>Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:</P><P>(…)</P><?PAGE NO="3"?><P>j) le prestazioni familiari.</P><P>(…)<QUOT.END REF.START="QS0007" CODE="00BB" ID="QE0007"/>.</P></ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0006"><NO.P>6.</NO.P><TXT>L’articolo 7 dello stesso regolamento così dispone:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0008" ID="QS0008"/>Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, le prestazioni in denaro dovute a titolo della legislazione di uno o più Stati membri o del presente regolamento non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’istituzione debitrice<QUOT.END REF.START="QS0008" CODE="00BB" ID="QE0008"/>.</ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0007"><NO.P>7.</NO.P><TXT>L’articolo 67, inserito nel capitolo 8 del titolo III del regolamento n. 883/2004 e intitolato <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0009" ID="QS0009"/>Familiari residenti in un altro Stato membro<QUOT.END REF.START="QS0009" CODE="00BB" ID="QE0009"/>, così dispone:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0010" ID="QS0010"/>Una persona ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, anche per i familiari che risiedono in un altro Stato membro, come se questi ultimi risiedessero nel primo Stato membro. Tuttavia, il titolare di una pensione o di una rendita ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente per la sua pensione o la sua rendita<QUOT.END REF.START="QS0010" CODE="00BB" ID="QE0010"/>.</ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0008"><NO.P>8.</NO.P><TXT>L’articolo 68 di tale regolamento, contenuto nello stesso capitolo 8 e intitolato <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0011" ID="QS0011"/>Regole di priorità in caso di cumulo<QUOT.END REF.START="QS0011" CODE="00BB" ID="QE0011"/>, è così formulato:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="068.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0012" ID="QS0012"/>1.</NO.PARAG><ALINEA><P>Qualora nello stesso periodo e per gli stessi familiari siano previste prestazioni in base alle legislazioni di più Stati membri, si applicano le seguenti regole di priorità:</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>nel caso di prestazioni dovute da più Stati membri a diverso titolo, l’ordine di priorità è il seguente: in primo luogo i diritti conferiti a titolo di un’attività professionale subordinata o autonoma, in secondo luogo i diritti conferiti a titolo dell’erogazione di una pensione o di una rendita e, infine, i diritti conferiti a titolo della residenza;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>nel caso di prestazioni dovute da più Stati membri a un medesimo titolo, l’ordine di priorità è fissato con riferimento ai seguenti criteri secondari:</TXT><P>(...)</P><P><LIST TYPE="roman"><ITEM><NP><NO.P>ii)</NO.P><TXT>nel caso di diritti conferiti a titolo dell’erogazione di pensioni o di rendite: il luogo di residenza dei figli a condizione che sia dovuta una pensione a titolo della sua legislazione e, in via sussidiaria, se necessario, il periodo di assicurazione o di residenza più lungo maturato in base alle legislazioni in questione;</TXT></NP></ITEM></LIST></P></NP></ITEM></LIST><P>(...)</P></ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="068.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA>In caso di cumulo di diritti, le prestazioni familiari sono erogate in base alla legislazione definita prioritaria a norma del paragrafo 1. I diritti alle prestazioni familiari dovute a norma della o delle altre legislazioni in questione sono sospesi fino a concorrenza dell’importo previsto dalla prima legislazione ed erogati, se del caso, sotto forma d’integrazione differenziale, per la parte che supera tale importo. Tuttavia, non occorre che tale integrazione differenziale sia erogata per figli residenti in un altro Stato membro, ove il diritto alla prestazione sia basato soltanto sulla residenza.</ALINEA><?PAGE NO="4"?><ALINEA>(…)<QUOT.END REF.START="QS0012" CODE="00BB" ID="QE0012"/>.</ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0009"><NO.P>9.</NO.P><TXT>L’articolo 68 bis<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0004"><P>Tale articolo è stato inserito nel regolamento n. 883/2004 dall’articolo 1, punto 18), del regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del <DATE ISO="20090916">16 settembre 2009</DATE>, che modifica il regolamento n. 883/2004 (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="284" PAGE.FIRST="43" DATE.PUB="2009">GU 2009, L 284, pag. 43</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE> di tale regolamento, che fa parte dello stesso capitolo 8 ed è intitolato <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0013" ID="QS0013"/>Erogazione delle prestazioni<QUOT.END REF.START="QS0013" CODE="00BB" ID="QE0013"/> enuncia:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0014" ID="QS0014"/>Nel caso in cui le prestazioni familiari non siano utilizzate dalla persona a cui dovrebbero essere erogate per il mantenimento dei familiari, l’istituzione competente adempie ai suoi obblighi legali erogando dette prestazioni alla persona fisica o giuridica che provvede di fatto al mantenimento dei familiari su richiesta e per il tramite dell’istituzione nel loro Stato membro di residenza o dell’istituzione o organismo designato a tal fine dall’autorità competente del loro Stato membro di residenza<QUOT.END REF.START="QS0014" CODE="00BB" ID="QE0014"/>.</ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">2.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Regolamento n. 987/2009</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0010"><NO.P>10.</NO.P><TXT>Ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0015" ID="QS0015"/>La domanda di prestazioni familiari è presentata all’istituzione competente. Ai fini dell’applicazione degli articoli 67 e 68 del regolamento [n. 883/2004], si tiene conto della situazione della famiglia nel suo insieme, come se tutti gli interessati fossero soggetti alla legislazione dello Stato membro in questione e vi risiedessero, in particolare per quel che riguarda il diritto della persona a richiedere tali prestazioni. Qualora l’avente diritto alle prestazioni non eserciti tale diritto, l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile tiene conto della domanda di prestazioni familiari presentata dall’altro genitore o assimilato o dalla persona o ente che ha la tutela dei figli<QUOT.END REF.START="QS0015" CODE="00BB" ID="QE0015"/>.</ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">B.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Diritto austriaco</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0011"><NO.P>11.</NO.P><TXT>L’articolo 2 del Bundesgesetz betreffend den Familienlastenausgleich durch Beihilfen (legge federale relativa alla compensazione degli oneri familiari tramite sussidi), del <DATE ISO="19671024">24 ottobre 1967</DATE> (BGBl. 376/1967, in prosieguo: il <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0016" ID="QS0016"/>FLAG<QUOT.END REF.START="QS0016" CODE="00BB" ID="QE0016"/>), nella versione applicabile alla controversia nel procedimento principale, così dispone:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="002.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0017" ID="QS0017"/>1.</NO.PARAG><ALINEA><P>Le persone che hanno il proprio domicilio o la propria residenza abituale nel territorio federale hanno diritto agli assegni familiari,</P><P>(...)</P><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>per i figli maggiorenni che non hanno ancora compiuto 24 anni e che seguono una formazione professionale</TXT></NP></ITEM></LIST></P><P>(...)</P></ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="002.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA>Ha diritto agli assegni familiari la persona il cui nucleo familiare comprende il figlio di cui al paragrafo 1. Una persona il cui nucleo familiare non comprende il figlio, ma sulla quale gravano in maniera preponderante le spese per il mantenimento di quest’ultimo, ha diritto agli assegni familiari qualora nessun’altra persona ne abbia diritto in forza della prima frase di tale paragrafo.</ALINEA></PARAG><?PAGE NO="5"?><PARAG IDENTIFIER="002.003"><NO.PARAG>3.</NO.PARAG><ALINEA><P>Ai sensi della presente sezione, per <QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0018" ID="QS0018"/>figli di una persona<QUOT.END REF.START="QS0018" CODE="201D" ID="QE0018"/> si intendono:</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>i suoi discendenti,</TXT></NP></ITEM></LIST></ALINEA></PARAG><P>(...)</P><PARAG IDENTIFIER="002.005"><NO.PARAG>5.</NO.PARAG><ALINEA><P>Un figlio appartiene al nucleo familiare di una persona se, in caso di gestione unica del nucleo familiare, condivide un alloggio con tale persona. L’appartenenza al nucleo familiare non viene meno,</P><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>quando il figlio risiede solo temporaneamente al di fuori dell’alloggio comune.</TXT></NP></ITEM></LIST></P><P>(...)<QUOT.END REF.START="QS0017" CODE="00BB" ID="QE0017"/>.</P></ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0012"><NO.P>12.</NO.P><TXT>L’articolo 26, paragrafo 1, del FLAG così recita:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0019" ID="QS0019"/>Chiunque abbia percepito erroneamente gli assegni familiari deve rimborsare gli importi in questione<QUOT.END REF.START="QS0019" CODE="00BB" ID="QE0019"/>.</ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">III.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Fatti all’origine della controversia, procedimento principale e questioni pregiudiziali</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0013"><NO.P>13.</NO.P><TXT>DN, nato in Polonia, dal 2001 è cittadino austriaco e risiede, a partire dallo stesso anno, in Austria. Egli è stato sposato fino al 2011 con una cittadina polacca e da tale unione è nata, nel 1991, una figlia, anch’essa cittadina polacca.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0014"><NO.P>14.</NO.P><TXT>Dal 2011, DN percepisce dalle istituzioni competenti polacche e austriache una pensione a titolo di prepensionamento calcolata sulla base dei periodi di assicurazione che si sono succeduti in Polonia e in Austria.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0015"><NO.P>15.</NO.P><TXT>Tra gennaio e agosto 2013, DN ha chiesto e percepito prestazioni familiari sotto forma di indennità compensativa e di credito d’imposta concessi, per sua figlia, dall’amministrazione tributaria austriaca. DN ha trasferito le sue prestazioni a sua figlia che seguiva gli studi in Polonia. L’ex moglie di DN non ha presentato alcuna domanda di attribuzione di dette prestazioni.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0016"><NO.P>16.</NO.P><TXT>Durante lo stesso periodo, in Polonia non è stata versata alcuna prestazione familiare, dal momento che le risorse di DN eccedevano il massimale di reddito per beneficiare di tali assegni previsto dalla legislazione di tale Stato membro.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0017"><NO.P>17.</NO.P><TXT>Con decisione del <DATE ISO="20141112">12 novembre 2014</DATE>, l’amministrazione tributaria austriaca ha chiesto il recupero delle indennità compensative e dei crediti d’imposta concessi a DN sulla base del rilievo che, a causa della percezione di una pensione a titolo di prepensionamento proveniente dalla Polonia e del luogo di residenza di sua figlia nello stesso Stato, l’Austria, conformemente alle regole di priorità fissate all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, avrebbe solo una competenza sussidiaria a erogare le prestazioni familiari. Invocando, inoltre, un motivo alternativo di recupero, tale amministrazione tributaria fa valere che, in forza dell’articolo 2, paragrafo 2, del FLAG, solo la madre, che risiede in Polonia con sua figlia, aveva diritto agli assegni familiari austriaci. Essa ne deduce che, in forza dell’articolo 26, paragrafo 1, del FLAG,<?PAGE NO="6"?> occorre recuperare tali prestazioni presso il padre, anche se la madre, alla quale spettava depositare una domanda, non potrebbe più, tenuto conto della scadenza del periodo di efficacia retroattiva, ottenerne il versamento.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0018"><NO.P>18.</NO.P><TXT>Sostenendo che l’Austria sia tenuta a versargli prestazioni familiari ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con le disposizioni pertinenti del FLAG, DN ha adito il Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze) con ricorso avverso tale decisione.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0019"><NO.P>19.</NO.P><TXT>Date siffatte circostanze, il <DATE ISO="20210319">19 marzo 2021</DATE> il Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="OTHER"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0020" ID="QS0020"/>1)</NO.P><TXT>Se i termini <QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0021" ID="QS0021"/>Stato membro competente per [la] pensione o [la] rendita<QUOT.END REF.START="QS0021" CODE="201D" ID="QE0021"/> di cui all’articolo 67, seconda frase, del regolamento [n. 883/2004] debbano essere interpretati come riferiti allo Stato membro già competente per le prestazioni familiari in quanto Stato di occupazione e ora tenuto a versare la pensione, il cui diritto si fonda sul precedente esercizio sul suo territorio della libera circolazione dei lavoratori esercitata in precedenza.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Se la formulazione <QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0022" ID="QS0022"/>diritti conferiti a titolo dell’erogazione di pensioni o di rendite<QUOT.END REF.START="QS0022" CODE="201D" ID="QE0022"/> di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), ii), del regolamento n. 883/2004 debba essere interpretata nel senso di un diritto a prestazioni familiari fondato sul percepimento di una pensione qualora, da un lato, la legislazione dell’Unione oppure degli Stati membri preveda il percepimento di una pensione come elemento costitutivo del diritto a una prestazione familiare e, dall’altro, l’elemento costitutivo del percepimento della pensione sia effettivamente soddisfatto sul piano fattuale, per cui un <QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0023" ID="QS0023"/>mero percepimento di una pensione<QUOT.END REF.START="QS0023" CODE="201D" ID="QE0023"/> non rientrerebbe nell’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), ii), del regolamento n. 883/2004 e lo Stato membro interessato non dovrebbe essere considerato come <QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0024" ID="QS0024"/>Stato debitore della pensione<QUOT.END REF.START="QS0024" CODE="201D" ID="QE0024"/> sotto il profilo del diritto dell’Unione.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>Nel caso in cui sia sufficiente il mero percepimento di una pensione ai fini dell’interpretazione della nozione di <QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0025" ID="QS0025"/>Stato debitore della pensione<QUOT.END REF.START="QS0025" CODE="201D" ID="QE0025"/>:</TXT><P>Se, nel caso del percepimento di una pensione, il cui diritto è stato acquisito in applicazione dei regolamenti sui lavoratori migranti e, prima ancora, attraverso l’esercizio di un’attività lavorativa in uno Stato membro in un periodo in cui il solo Stato di residenza o entrambi gli Stati non erano ancora Stati membri dell’Unione, né dello Spazio economico europeo, la formulazione <QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0026" ID="QS0026"/>[i] diritti alle prestazioni familiari dovute (…) sono (…) erogati se del caso, sotto forma d’integrazione differenziale, per la parte che supera tale importo<QUOT.END REF.START="QS0026" CODE="201D" ID="QE0026"/> di cui all’articolo 68, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento n. 883/2004 debba essere interpretata alla luce della sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="19800612">12 giugno 1980</DATE>, <NAME.CASE>Laterza</NAME.CASE> (<NO.CASE>733/79</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:1980:156">EU:C:1980:156</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), nel senso che, ai sensi del diritto dell’Unione la prestazione familiare è garantita nella massima misura possibile anche in caso di percepimento di una pensione.</P></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>4)</NO.P><TXT>Se l’articolo 60, paragrafo 1, terza frase, del regolamento n. 987/2009 debba essere interpretato nel senso che esso osta all’articolo 2, paragrafo 5, del FLAG 1967, ai sensi del quale, in caso di divorzio, il diritto all’assegno familiare e al credito d’imposta per figli a carico spetta al genitore che si occupa della gestione della casa finché il figlio, studente e maggiorenne, appartiene al suo nucleo familiare, ancorché tale genitore non abbia presentato domanda né nello Stato di residenza né nello Stato debitore della pensione, così che l’altro genitore, che risiede in Austria come pensionato e che provvede effettivamente in<?PAGE NO="7"?> via esclusiva al mantenimento del figlio, può far valere, nei confronti dell’istituzione dello Stato membro la cui legislazione è applicabile in via prioritaria, il diritto all’assegno familiare e al credito d’imposta per figli a carico direttamente sulla base dell’articolo 60, paragrafo 1, terza frase, del regolamento [n. 987/2009].</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>5)</NO.P><TXT>Se, inoltre, l’articolo 60, paragrafo 1, terza frase, del regolamento n. 987/2009 debba essere interpretato nel senso che, affinché il lavoratore dell’Unione possa essere parte di un procedimento nazionale avente ad oggetto prestazioni familiari, è anche necessario che tale lavoratore sia principalmente responsabile per il mantenimento ai sensi dell’articolo 1, lettera i), punto 3, del regolamento n. 883/2004.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>6)</NO.P><TXT>Se le disposizioni relative alla procedura di dialogo di cui all’articolo 60 del regolamento n. 987/2009 debbano essere interpretate nel senso che tale procedura deve essere seguita dalle istituzioni degli Stati membri interessati non solo per l’erogazione di prestazioni familiari, ma anche per il recupero delle stesse<QUOT.END REF.START="QS0020" CODE="00BB" ID="QE0020"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">IV.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Procedimento dinanzi alla Corte</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0020"><NO.P>20.</NO.P><TXT>Osservazioni scritte sono state depositate dal governo ceco e dalla Commissione europea.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">V.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Analisi giuridica</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0021"><NO.P>21.</NO.P><TXT>Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni saranno incentrate sulla quarta e sulla quinta questione.</TXT></NP.ECR><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">A.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sulla riformulazione delle questioni</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0022"><NO.P>22.</NO.P><TXT>Con la quarta e la quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le disposizioni dell’articolo 60, paragrafo 1, terza frase, del regolamento n. 987/2009 ostino a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che riserva al genitore convivente con il figlio il diritto alle prestazioni familiari, cosicché, anche in assenza di domanda di attribuzione depositata da tale genitore, l’altro genitore, che provvede effettivamente in via esclusiva al mantenimento del figlio, non possa ottenere il pagamento di dette prestazioni.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0023"><NO.P>23.</NO.P><TXT>Pertanto, secondo il giudice del rinvio, occorre determinare se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, l’altro genitore tragga da detto articolo un diritto alle prestazioni familiari.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0024"><NO.P>24.</NO.P><TXT>A tal proposito, mi sembra che la sentenza Trapkowski<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0005"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20151022">22 ottobre 2015</DATE> (<NO.CASE>C‑378/14</NO.CASE>, in prosieguo: <NAME.CASE>la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0027" ID="QS0027"/>sentenza Trapkowski<QUOT.END REF.START="QS0027" CODE="00BB" ID="QE0027"/></NAME.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2015:720">EU:C:2015:720</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE> possa fornire elementi di risposta al giudice del rinvio. Nelle motivazioni di tale decisione, la Corte ha, innanzitutto, rammentato che i regolamenti nn. 987/2009 e 883/2004 non indicano gli aventi diritto alle prestazioni familiari<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0006"><P>La Corte precisa che risulta chiaramente dalla formulazione dell’articolo 67 del regolamento n. 883/2004 che gli aventi diritto alle prestazioni familiari sono determinati in conformità al diritto nazionale (v. sentenza Trapkowski, punto 44).</P></NOTE>, ma stabiliscono le regole che consentono di determinare le persone legittimate a richiedere tali prestazioni<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0007"><P>Sentenza Trapkowski, punto 43.</P></NOTE>. In seguito, la Corte ha constatato che tanto dalla formulazione quanto dall’economia dell’articolo 60, paragrafo 1, terza frase, del regolamento n. 987/2009 risulta che si deve<?PAGE NO="8"?> distinguere tra la presentazione di una domanda di prestazioni familiari e il diritto a percepire simili prestazioni<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0008"><P>Sentenza Trapkowski, punto 46.</P></NOTE>. Fondandosi ancora sulla formulazione di detto articolo, essa ha evidenziato che, sebbene sia sufficiente che una delle persone legittimate al beneficio delle prestazioni familiari presenti una domanda affinché l’istituzione competente dello Stato membro sia tenuta a prendere in considerazione la domanda dell’altro genitore, il diritto dell’Unione non osta, tuttavia, a che una tale istituzione, applicando il diritto nazionale, giunga alla conclusione che l’avente diritto a percepire le prestazioni familiari per un figlio è una persona diversa da quella che abbia presentato la domanda di erogazione di tali prestazioni<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0009"><P>Sentenza Trapkowski, punti 47 e 48.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0025"><NO.P>25.</NO.P><TXT>Da tale giurisprudenza si deduce che l’articolo 60, paragrafo 1, terza frase, del regolamento n. 987/2009 non impone affatto a uno Stato membro di erogare una prestazione all’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0028" ID="QS0028"/>altro genitore<QUOT.END REF.START="QS0028" CODE="00BB" ID="QE0028"/> qualora il genitore avente diritto alle prestazioni familiari non abbia esercitato il proprio diritto. Di conseguenza, detto testo non osterebbe affatto a che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, l’istituzione competente austriaca respinga, alla luce delle condizioni di attribuzione, la domanda di erogazione di dette prestazioni presentata da DN.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0026"><NO.P>26.</NO.P><TXT>Ciò premesso, osservo che, nella presente controversia, la problematica non è effettivamente analoga a quella trattata dalla sentenza Trapkowski poiché, in un primo momento, l’istituzione competente austriaca ha accolto la domanda depositata da DN per sua figlia. È solo in un secondo momento che detta amministrazione ha chiesto il rimborso delle somme corrispondenti alle prestazioni familiari erogate a DN basandosi, come motivo alternativo di recupero, sulle disposizioni nazionali che prevedono, da un lato, che gli assegni familiari siano erogati alla persona il cui nucleo familiare comprende il figlio, dall’altro, che chiunque percepisca erroneamente detti assegni debba rimborsarne l’importo. Spetterà quindi al giudice del rinvio pronunciarsi sulla pertinenza di tali motivi per statuire in merito alla domanda di ripetizione delle prestazioni familiari presentata dall’amministrazione tributaria.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0027"><NO.P>27.</NO.P><TXT>Orbene, l’interpretazione delle disposizioni dell’articolo 60, paragrafo 1, terza frase, del regolamento n. 987/2009 può avere un’incidenza determinante sulla soluzione della controversia poiché, nel presente caso, l’amministrazione tributaria austriaca, in assenza di domanda presentata dalla madre, ha tenuto conto della domanda depositata dal padre e ha concesso a quest’ultimo prestazioni familiari per il figlio. In altri termini, il giudice del rinvio dovrà stabilire se, in tali circostanze, le suddette disposizioni ostino a una normativa che consente di procedere al recupero delle prestazioni familiari versate a DN per suo figlio.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0028"><NO.P>28.</NO.P><TXT>Ciò posto, mi sembra necessario, al fine di fornire al giudice del rinvio una risposta utile alla soluzione della controversia, procedere a una riformulazione delle questioni che esso ha deferito alla Corte<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0010"><P>V., in tal senso, sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20211006">6 ottobre 2021</DATE>, <NAME.CASE>W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina)</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑487/19</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2021:798">EU:C:2021:798</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0068">68</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza citata).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0029"><NO.P>29.</NO.P><TXT>Suggerisco dunque alla Corte di riformulare la quarta e la quinta questione in tali termini:</TXT><P>Se l’articolo 60, paragrafo 1, terza frase, del regolamento n. 987/2009 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che consente il recupero di prestazioni familiari concesse, in caso di mancato esercizio del diritto da parte dell’avente diritto a tali prestazioni, a una delle persone indicate in tale testo la cui domanda è stata presa in considerazione dall’istituzione competente.</P></NP.ECR></GR.SEQ><?PAGE NO="9"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">B.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sulle questioni riformulate</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0030"><NO.P>30.</NO.P><TXT>Le questioni così riformulate implicano quindi l’interpretazione delle disposizioni dell’articolo 60, paragrafo 1, terza frase, del regolamento n. 987/2009. Dal momento che tale regolamento è stato adottato per l’esecuzione del regolamento n. 883/2004, mi sembra necessario comprendere l’oggetto e la finalità delle norme emanate in materia di prestazioni familiari da tale secondo regolamento. Nel presente caso, tale approccio mi sembra tanto più necessario in quanto, secondo la giurisprudenza della Corte, il significato e la portata dell’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009, a causa del rinvio operato agli articoli 67 e 68 del regolamento n. 883/2004, devono essere esaminati in relazione alle disposizioni di questi ultimi articoli<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0011"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20190918">18 settembre 2019</DATE>, <NAME.CASE>Moser</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑32/18</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2019:752">EU:C:2019:752</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0034">34</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0031"><NO.P>31.</NO.P><TXT>Al fine di garantire l’instaurazione della libera circolazione dei lavoratori quale definita all’articolo 45 TFUE, l’articolo 48 di tale Trattato prevede, in sostanza, l’istituzione di un sistema di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale. In principio organizzato dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0012"><P>Regolamento del Consiglio del <DATE ISO="19710614">14 giugno 1971</DATE>, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="149" PAGE.FIRST="2" DATE.PUB="1971">GU 1971, L 149, pag. 2</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>, i cui meccanismi erano divenuti troppo complessi<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0013"><P>In tal senso, è sottolineato, al considerando 3 del regolamento n. 883/2004, che <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0029" ID="QS0029"/>le norme di coordinamento comunitario [sono] complesse e macchinose<QUOT.END REF.START="QS0029" CODE="00BB" ID="QE0029"/> ed è essenziale sostituirle <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0030" ID="QS0030"/>[e, allo stesso tempo,] modernizzarle e semplificarle<QUOT.END REF.START="QS0030" CODE="00BB" ID="QE0030"/>.</P></NOTE>, il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale è ormai disciplinato dal regolamento n. 883/2004. Come enunciato dal suo considerando 4<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0014"><P>Il considerando 4 del regolamento n. 883/2004 dispone che <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0031" ID="QS0031"/>[è] necessario rispettare le caratteristiche proprie delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale ed elaborare unicamente un sistema di coordinamento<QUOT.END REF.START="QS0031" CODE="00BB" ID="QE0031"/>.</P></NOTE>, tale regolamento, al pari del regolamento n. 1408/71<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0015"><P>V., in tal senso, sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20000926">26 settembre 2000</DATE>, <NAME.CASE>Engelbrecht</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑262/97</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2000:492">EU:C:2000:492</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0035">35</REF.NP.ECR> e <REF.NP.ECR REF="NP0036">36</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza ivi citata).</P></NOTE>, non ha come scopo l’armonizzazione dei sistemi di sicurezza sociale, ma soltanto quello di assicurarne il coordinamento.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0032"><NO.P>32.</NO.P><TXT>Al fine di garantire tale obiettivo, il regolamento n. 883/2004 prevede in particolare norme di conflitto di leggi che consentono, in presenza di più leggi o in assenza di leggi, di determinare la legislazione di sicurezza sociale in forza della quale le prestazioni possono essere concesse. Tali norme, fissate dagli articoli da 11 a 16 del suddetto regolamento, si fondano, in primo luogo, sul principio generale di unicità della legge applicabile<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0016"><P>L’articolo 11, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 883/2004 enuncia che <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0032" ID="QS0032"/>[l]e persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro<QUOT.END REF.START="QS0032" CODE="00BB" ID="QE0032"/>.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0033"><NO.P>33.</NO.P><TXT>Ciò premesso, il regolamento n. 883/2004 prevede norme derogatorie applicabili alle diverse categorie di prestazioni. Su tale fondamento, l’articolo 67 del regolamento n. 883/2004 determina, per quanto riguarda le prestazioni familiari, lo o gli Stati membri competenti ad erogare siffatte prestazioni<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0017"><P>L’articolo 68 del regolamento n. 883/2004 stabilisce le regole di priorità in caso di cumulo di normativa e di diritto alle prestazioni. Osservo, tuttavia, che tali disposizioni non sembrano applicabili nella presente fattispecie. Infatti, emerge dagli stessi termini della decisione di rinvio che, durante il periodo oggetto della controversia nel procedimento principale, in Polonia non è stata versata alcuna prestazione familiare. Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte, una situazione di cumulo, ai fini di detto articolo, suppone che le prestazioni siano effettivamente dovute in più Stati membri. V., in tal senso, sentenza Trapkowski, punto 32 e giurisprudenza ivi citata.</P></NOTE>. A tal fine, tale articolo stabilisce il principio in virtù del quale una persona ha diritto alle prestazioni familiari per i familiari che risiedano in uno Stato membro diverso da quello competente a erogare tali prestazioni, come se essi risiedessero in quest’ultimo Stato membro<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0018"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20190918">18 settembre 2019</DATE>, <NAME.CASE>Moser</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑32/18</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2019:752">EU:C:2019:752</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0035">35</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza ivi citata).</P></NOTE>. Come enunciato dalla Corte, l’articolo 67 del regolamento n. 883/2004 mira, in<?PAGE NO="10"?> sostanza, ad impedire che uno Stato membro possa far dipendere la concessione o l’ammontare di prestazioni familiari dal fatto che i familiari del lavoratore risiedano nello Stato membro erogatore<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0019"><P>V. sentenze del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20190918">18 settembre 2019</DATE>, <NAME.CASE>Moser</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑32/18</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2019:752">EU:C:2019:752</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0036">36</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza ivi citata), e del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20211125">25 novembre 2021</DATE>, <NAME.CASE>Finanzamt Österreich (Assegni familiari per cooperante)</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑372/20</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2021:962">EU:C:2021:962</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0076">76</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0034"><NO.P>34.</NO.P><TXT>L’articolo 67 del regolamento in parola instaura dunque una finzione in forza della quale la famiglia nel suo insieme è presa in considerazione come se tutti gli interessati fossero soggetti alla legislazione dello Stato membro competente e vi risiedessero. In altri termini, tale articolo implica un approccio globale<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0020"><P>Per una presentazione dell’oggetto e dei principi sui quali si fonda l’articolo 67 del regolamento n. 883/2004, v. Fuchs, M. e Cornelissen, R., <HT TYPE="ITALIC">EU Social Security Law, A Commentary on EU Regulations 883/2004 and 987/2009</HT>, C.H. Beck. – Hart Publishing – Nomos, 2015, pag. 405 e seguenti.</P></NOTE>, dal momento che l’istituzione competente è vincolata da tale testo ad esaminare la situazione della famiglia nel suo insieme al fine di determinare i diritti alle prestazioni familiari. Una siffatta concezione è stata del resto accolta dalla Corte, la quale, ai fini dell’interpretazione dei regolamenti di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, ha dichiarato che le prestazioni familiari non possono, per loro stessa natura, essere dovute ad un individuo a prescindere dalla sua situazione familiare<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0021"><P>V., in tal senso, sentenze del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20091126">26 novembre 2009</DATE>, <NAME.CASE>Slanina</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑363/08</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2009:732">EU:C:2009:732</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0031">31</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), e del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20200402">2 aprile 2020</DATE>, <NAME.CASE>Caisse pour l’avenir des enfants (Figlio del coniuge di un lavoratore frontaliero)</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑802/18</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2020:269">EU:C:2020:269</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0057">57</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza ivi citata). Sebbene la prima sentenza sia stata pronunciata per l’interpretazione dell’articolo 73 del regolamento n. 1408/71, la formulazione di tale testo è tuttavia molto vicina a quella dell’articolo 67 del regolamento n. 883/2004.</P></NOTE>. Come sottolineato giustamente dalla Commissione, ne consegue che il diritto alle prestazioni familiari non è dovuto a un solo genitore ma alla famiglia.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0035"><NO.P>35.</NO.P><TXT>Tale approccio globale mi sembra perfettamente in linea con la finalità assegnata alle prestazioni familiari dal regolamento n. 883/2004. Su tale punto, al fine di determinare se una prestazione costituisca una prestazione familiare ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera j), di tale regolamento, si deve fare riferimento alla formulazione dell’articolo 1, lettera z), di detto regolamento secondo il quale l’espressione <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0033" ID="QS0033"/>prestazione familiare<QUOT.END REF.START="QS0033" CODE="00BB" ID="QE0033"/> indica tutte le prestazioni in natura o in denaro <HT TYPE="ITALIC">destinate a compensare i carichi familiari</HT>, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell’allegato I dello stesso regolamento. Basandosi su tale definizione, la Corte dichiara costantemente che le prestazioni familiari sono destinate ad aiutare socialmente i lavoratori aventi carichi familiari facendo partecipare la collettività a tali carichi. La Corte ha inoltre precisato che l’espressione <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0034" ID="QS0034"/>compensare i carichi familiari<QUOT.END REF.START="QS0034" CODE="00BB" ID="QE0034"/> deve essere interpretata nel senso che essa fa riferimento, in particolare, a un contributo pubblico al bilancio familiare, destinato ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0022"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20211028">28 ottobre 2021</DATE>, <NAME.CASE>ASGI e a</NAME.CASE>. (<NO.CASE>C‑462/20</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2021:894">EU:C:2021:894</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0027">27</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza ivi citata).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0036"><NO.P>36.</NO.P><TXT>Tale finalità è altresì illustrata dalle disposizioni dell’articolo 68 bis del regolamento n. 883/2004 che mira a garantire che i beneficiari delle prestazioni familiari le impieghino conformemente alle finalità alle quali sono destinate. In tale ottica, il suddetto testo prevede che, nel caso in cui il beneficiario della prestazione non usi l’assegno familiare al quale ha diritto per il mantenimento dei familiari, l’importo di dette prestazioni familiari deve essere versato alla persona che di fatto provvede ai bisogni dei familiari.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0037"><NO.P>37.</NO.P><TXT>L’oggetto e lo scopo delle prestazioni familiari costituiscono quindi criteri determinanti per l’applicazione e l’attuazione delle norme previste in tale materia dal regolamento n. 883/2004. Ne consegue che l’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009 deve essere letto e<?PAGE NO="11"?> interpretato alla luce di tali caratteristiche. A tal proposito, il summenzionato articolo<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0023"><P>Le disposizioni dell’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009 non erano contenute nella proposta iniziale trasmessa dalla Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo. Esse sono state introdotte per emendamento al momento dell’esame in prima lettura del testo da parte del Parlamento. Tuttavia, le motivazioni di tale emendamento non sono precisate nei lavori preparatori (<REF.DOC.OJ COLL="C" NO.OJ="076E" PAGE.FIRST="178" DATE.PUB="2004">GU 2004, C 76E, pag. 178</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE> prevede, in sostanza, che, in caso di mancato esercizio del diritto da parte dell’avente diritto alle prestazioni familiari, la domanda presentata da una delle altre persone a cui tale testo si riferisce, tra le quali figura <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0035" ID="QS0035"/>l’altro genitore<QUOT.END REF.START="QS0035" CODE="00BB" ID="QE0035"/>, deve essere <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0036" ID="QS0036"/>presa in considerazione<QUOT.END REF.START="QS0036" CODE="00BB" ID="QE0036"/> dall’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0038"><NO.P>38.</NO.P><TXT>A mio avviso, l’articolo 60, paragrafo 1, terza frase, del regolamento n. 987/2009 traduce l’approccio familiare sancito, in materia di prestazioni familiari, dal regolamento n. 883/2004. Ritengo infatti che, prevedendo che la domanda presentata dall’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0037" ID="QS0037"/>altro genitore<QUOT.END REF.START="QS0037" CODE="00BB" ID="QE0037"/> dovesse essere presa in considerazione come se fosse stata depositata dal genitore avente diritto alle prestazioni familiari, il legislatore dell’Unione abbia inteso assicurarsi che, in ogni circostanza, dette prestazioni contribuiscano, conformemente al loro oggetto, al bilancio familiare e compensino gli oneri ai quali è esposta la persona che di fatto mantiene il figlio.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0039"><NO.P>39.</NO.P><TXT>Correlativamente, ritengo, nel prosieguo del ragionamento appena esposto, che la ripetizione delle somme corrispondenti alle prestazioni sia possibile solo qualora non contrasti con l’economia dei meccanismi istituiti, in materia di prestazioni familiari, dai regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009. Su tale fondamento, per valutare la fondatezza della domanda di rimborso, occorre verificare se, a seguito della domanda presentata da una delle persone di cui all’articolo 60, paragrafo 1, terza frase, del regolamento n. 987/2009, la valutazione complessiva della situazione familiare cui ha proceduto l’istituzione competente abbia comportato che le prestazioni familiari contribuissero effettivamente agli oneri familiari. In caso di risposta affermativa, mi sembra che le disposizioni di tale articolo ostino al recupero delle prestazioni familiari, quand’anche l’istituzione competente abbia concesso dette prestazioni a una persona che non è quella indicata dal diritto nazionale come avente diritto alle prestazioni.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0040"><NO.P>40.</NO.P><TXT>Una siffatta analisi è, del resto, coerente con la giurisprudenza della Corte. Certamente, come ricordato da quest’ultima nella sentenza Trapkowski<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0024"><P>Punto 48 di tale sentenza.</P></NOTE>, la presa in considerazione prescritta dall’articolo 60, paragrafo 1, terza frase, del regolamento n. 987/2009 non osta a che l’istituzione competente dello Stato membro attribuisca le prestazioni familiari a una persona diversa da quella che ha presentato la domanda poiché le condizioni di attribuzione di dette prestazioni, tra cui l’identificazione della persona che vi ha diritto, rientrano nel diritto nazionale. Tuttavia, dai termini impiegati nella suddetta sentenza non risulta affatto che l’istituzione competente sia tenuta a pervenire a una siffatta conclusione. Pertanto, l’esame complessivo della situazione familiare di cui al predetto articolo lascia all’istituzione competente la possibilità di attribuire le prestazioni familiari ad una persona diversa da quella designata dal diritto nazionale.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0041"><NO.P>41.</NO.P><TXT>Orbene, in una siffatta ipotesi, il riesame, sulla base dei criteri fissati dal diritto nazionale, di tale attribuzione non può avere la conseguenza di contravvenire all’economia dei meccanismi di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale istituiti dal regolamento n. 883/2004. A tal riguardo, tengo a ricordare che, sebbene le condizioni di attribuzione delle prestazioni familiari siano determinate conformemente alla normativa nazionale, tuttavia, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri devono rispettare il diritto dell’Unione<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0025"><P>V., in tal senso, sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20200402">2 aprile 2020</DATE>, <NAME.CASE>Caisse pour l’avenir des enfants (Figlio del coniuge di un lavoratore frontaliero)</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑802/18</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2020:269">EU:C:2020:269</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0068">68</REF.NP.ECR> e <REF.NP.ECR REF="NP0069">69</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza ivi citata).</P></NOTE>. Ne consegue, a mio avviso, che la determinazione, in forza del diritto nazionale, della persona avente diritto alle<?PAGE NO="12"?> prestazioni familiari non debba avere l’effetto di imporre il rimborso di dette prestazioni che, in seguito all’attuazione della procedura prevista all’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009, hanno raggiunto il proprio obiettivo.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0042"><NO.P>42.</NO.P><TXT>In ogni caso, la valutazione della fondatezza della domanda di ripetizione delle prestazioni familiari presentata dall’amministrazione tributaria austriaca rientra nella competenza esclusiva del giudice nazionale, al quale spetta esaminare tutte le circostanze particolari della fattispecie. Ciò premesso, mi sembra che, sulla base degli elementi presentati dal giudice del rinvio, l’interpretazione delle disposizioni dell’articolo 60, paragrafo 1, terza frase, del regolamento n. 987/2009, da me proposta, osti al rimborso delle prestazioni familiari.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0043"><NO.P>43.</NO.P><TXT>Infatti, il diritto austriaco indicava l’ex moglie di DN come l’avente diritto alle prestazioni familiari per sua figlia maggiorenne con la quale risiedeva in Polonia. Non avendo la madre esercitato il proprio diritto, DN ha presentato all’istituzione competente austriaca una domanda di attribuzione di dette prestazioni. Dopo aver preso in considerazione tale domanda, l’istituzione di cui trattasi ha concesso le prestazioni familiari a DN, che ha trasferito la totalità delle somme corrispondenti a sua figlia. Inoltre, il giudice del rinvio osserva che, se DN dovesse essere obbligato al rimborso delle prestazioni familiari, la sua ex moglie non potrebbe ottenerne il versamento poiché, in applicazione del diritto austriaco, il termine per ottenere il pagamento di dette prestazioni è scaduto.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0044"><NO.P>44.</NO.P><TXT>Alla luce di tali elementi, constato, anzitutto, che la domanda presentata da DN è stata presa in considerazione e che le prestazioni familiari gli sono state in seguito concesse nell’ambito dell’attuazione da parte dell’istituzione competente della procedura prevista, ai fini dell’applicazione degli articoli 67 e 68 del regolamento n. 883/2004, dall’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009. Rilevo, poi, che, anche se non sono state versate alla madre, le prestazioni familiari hanno effettivamente contribuito al mantenimento del figlio per il quale sono state concesse.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0045"><NO.P>45.</NO.P><TXT>Mi sembra che, in siffatte circostanze, il rimborso delle prestazioni familiari, richiesto in forza del diritto nazionale, avrebbe l’effetto di vanificare le norme di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale emanate in materia di prestazioni familiari dal legislatore dell’Unione.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">VI.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Conclusione</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0046"><NO.P>46.</NO.P><TXT>Alla luce degli elementi che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alla quarta e alla quinta questione pregiudiziale, come riformulate, sollevate dal Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze, Austria):</TXT><P>L’articolo 60, paragrafo 1, terza frase, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del <DATE ISO="20090916">16 settembre 2009</DATE> che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, osta a una normativa nazionale che consente il recupero di prestazioni familiari attribuite, in caso di mancato esercizio del diritto da parte dell’avente diritto a tali prestazioni, a una delle persone indicate in tale testo la cui domanda è stata presa in considerazione dall’istituzione competente, dal momento che tali prestazioni hanno effettivamente contribuito al mantenimento dei familiari per i quali sono state concesse.</P></NP.ECR></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>