|
17.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 97/17 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 16 aprile 2010
relativa a misure d’emergenza che si applicano alle partite di prodotti della pesca d’allevamento importati dall’Indonesia e destinati al consumo umano
[notificata con il numero C(2010) 2358]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/220/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Durante un’ispezione della Commissione in Indonesia nel novembre 2009 sono emerse carenze nell’ambito del sistema di controllo dei residui negli animali allevati con l’acquacoltura e nei prodotti della pesca d’allevamento nonché la mancanza di adeguati apparecchi di laboratorio in grado di rilevare residui di determinate sostanze farmacologicamente attive negli animali allevati con l’acquacoltura e nei prodotti della pesca d’allevamento come prescritto dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (2) nonché dalla decisione 2002/657/CE della Commissione, del 14 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all’interpretazione dei risultati (3). |
|
(2) |
Esiste di conseguenza il rischio che i prodotti della pesca d’allevamento importati originari dell’Indonesia e destinati al consumo umano contengano residui di determinate sostanze farmacologicamente attive, usate contro le malattie o per incrementare la produzione, nocive per la salute umana. Tali sostanze comprendono in particolare: cloramfenicolo, nitrofurani e tetracicline. È quindi opportuno istituire misure per limitare tale rischio. Le misure devono essere proporzionali e non devono comportare restrizioni al commercio più di quanto non sia necessario per conseguire un elevato livello di protezione dei consumatori. |
|
(3) |
Se una parte significativa dei prodotti dell’acquacoltura importati provenienti dall’Indonesia è sottoposta ad analisi obbligatorie per individuare i residui pertinenti prima che i prodotti siano immessi sul mercato, si ridurrà il rischio di immettere sul mercato partite contenenti residui, si renderanno disponibili informazioni più precise relative alla reale contaminazione dei prodotti della pesca indonesiani per quanto riguarda i residui e si dissuaderanno i produttori in Indonesia dall’abuso di sostanze. |
|
(4) |
È necessario stabilire requisiti uniformi in materia di analisi per l’importazione delle partite di prodotti della pesca d’allevamento originari dell’Indonesia a un livello minimo definito poiché i prodotti potrebbero essere importati attraverso diversi Stati membri. |
|
(5) |
Gli Stati membri sono tenuti ad informare la Commissione in caso riscontrino la presenza di sostanze farmacologicamente attive il cui uso non è autorizzato su animali destinati alla produzione di alimenti conformemente al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), oppure residui di sostanze farmacologicamente attive a livelli superiori ai limiti massimi di residui stabiliti a norma del regolamento (CE) n. 470/2009, servendosi del sistema di allarme rapido istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a presentare periodicamente relazioni in merito a tutte le analisi affinché la Commissione disponga delle informazioni necessarie per decidere se sia opportuno mantenere o modificare la misura provvisoria in questione alla luce dei dati disponibili. |
|
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La presente decisione si applica all’importazione di partite di prodotti della pesca d’allevamento originari dell’Indonesia e destinati al consumo umano.
Articolo 2
1. Gli Stati membri, applicando adeguati piani di campionamento, provvedono affinché i campioni siano prelevati da almeno il 20 % delle partite di cui all’articolo 1 presentate per l’importazione ai posti d’ispezione frontalieri sul loro territorio.
2. I campioni raccolti a norma del primo paragrafo sono sottoposti ad analisi per rilevare i residui di sostanze farmacologicamente attive di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 470/2009, in particolare di cloramfenicolo, metaboliti di nitrofurani e tetracicline (almeno tetraciclina, ossitetraciclina e clortetraciciclina).
Articolo 3
L’autorità competente dello Stato membro interessato dispone il blocco ufficiale delle partite da cui sono prelevati i campioni a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, fino a che le analisi non sono completate. Tali partite possono essere immesse sul mercato soltanto se i risultati delle analisi confermano che esse sono conformi al regolamento (CE) n. 470/2009.
Articolo 4
1. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in merito ai risultati delle analisi se queste ultime rivelano:
|
a) |
la presenza di eventuali sostanze farmacologicamente attive classificate conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 470/2009 a livelli superiori ai limiti massimi di residui stabiliti a norma di detto regolamento; o |
|
b) |
la presenza di sostanze farmacologicamente attive non classificate conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 470/2009 a meno che non sia stato fissato un valore di riferimento per interventi in relazione a tale sostanza a norma del presente regolamento o della decisione 2002/657/CE della Commissione, del 12 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all’interpretazione dei risultati (5) e il livello di residui non sia pari o superiore a tale valore di riferimento per interventi. |
I risultati di tali analisi sono trasmessi alla Commissione mediante il sistema di allarme rapido istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002.
2. Ogni tre mesi gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione su tutti i risultati di tutte le analisi effettuate nel trimestre precedente sulle partite di prodotti della pesca d’allevamento originari dell’Indonesia e destinati al consumo umano.
Queste relazioni sono presentate alla Commissione il mese successivo a ciascun trimestre, in aprile, luglio, ottobre e gennaio.
Articolo 5
Tutte le spese sostenute per applicare la presente decisione sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro rappresentante.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2010.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.
(2) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.
(3) GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8.