18.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 47/26


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 2 giugno 2004

sull’esistenza di un disavanzo eccessivo nei Paesi Bassi

(2005/136/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 6,

vista la raccomandazione della Commissione,

viste le osservazioni dei Paesi Bassi,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 104 del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo dell’equilibrio delle finanze pubbliche quale strumento per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e a una crescita vigorosa, sostenibile e promotrice di occupazione.

(3)

La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 104 prevede che sia assunta una decisione in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo. Nel protocollo — allegato al trattato — relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi figurano altre disposizioni riguardanti l’attuazione della procedura in questione. Il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (1), stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

(4)

A norma dell’articolo 104, paragrafo 5, del trattato, la Commissione trasmette un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione ha indirizzato al Consiglio un siffatto parere sui Paesi Bassi il 19 maggio 2004. La Commissione, visti tutti i fattori significativi considerati nella sua relazione in conformità con l’articolo 104, paragrafo 3, e visto il parere del Comitato economico e finanziario in conformità con l’articolo 104, paragrafo 4, ha concluso nel suo parere del 19 maggio 2004 che nei Paesi Bassi esiste un disavanzo eccessivo.

(5)

L’articolo 104, paragrafo 6, del trattato stabilisce che il Consiglio prende in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo.

(6)

La valutazione globale permette di concludere che il disavanzo pubblico ha raggiunto il 3,2 % del PIL nel 2003 nei Paesi Bassi e che il superamento del valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal trattato si è verificato, malgrado le misure sostanziali di risparmio adottate dalle autorità. Secondo la Commissione, il superamento della soglia del 3 % del PIL nel 2003 è dovuto principalmente agli effetti del rallentamento dell’attività economica. Tuttavia, il fatto che il disavanzo delle amministrazioni pubbliche abbia superato il valore di riferimento del 3 % del PIL nel 2003 non è stato determinato, ai sensi del patto di stabilità e crescita, da un evento inconsueto, non soggetto al controllo delle autorità olandesi, né è stato provocato da una grave recessione economica, definita dal patto come una diminuzione annua del PIL reale di almeno il 2 %. Anche tenendo conto delle misure aggiuntive decise dalle autorità olandesi il 16 aprile 2004, che non erano incluse nelle previsioni di primavera 2004 della Commissione, vi è il rischio che il disavanzo pubblico superi il 3 % del PIL anche nel 2004. Questo indica che il superamento del valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato potrebbe non essere temporaneo. Infine, il rapporto debito/PIL, che secondo le proiezioni contenute nelle previsioni di primavera 2004 della Commissione dovrebbe raggiungere il 56,3 % del PIL nel 2004, continuerà in tale anno a essere al di sotto del valore di riferimento del 60 % stabilito dal trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che nei Paesi Bassi esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 giugno 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

C. McCREEVY


(1)   GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 351/2002 della Commissione (GU L 55 del 26.2.2002, pag. 23).