32003D0599

2003/599/CE: Decisione della Commissione, del 13 novembre 2002, relativa all'anticipazione di tesoreria concessa dalla Francia alla società Bull [notificata con il numero C(2002) 4366] (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Gazzetta ufficiale n. L 209 del 19/08/2003 pag. 0001 - 0011


Decisione della Commissione

del 13 novembre 2002

relativa all'anticipazione di tesoreria concessa dalla Francia alla società Bull

[notificata con il numero C(2002) 4366]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/599/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, e in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli(1),

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Il 20 novembre 2001 la Commissione ha appreso, da varie fonti, che lo Stato francese si accingeva ad accordare un'anticipazione rimborsabile di 100 milioni di EUR a Bull. Essa ha quindi inviato alla Francia una richiesta d'informazioni con lettera D/54828 del 22 novembre 2001, nonché un sollecito con lettera D/55337 del 21 dicembre 2001. Con lettera del 19 dicembre il ministro francese dell'Economia ha informato la Commissione del progetto di aiuto in questione. Con fax del 7 gennaio 2002, registrato l'8 gennaio 2002 con il riferimento A/30093, la Commissione ha ricevuto una risposta provvisoria delle autorità francesi in cui indicavano che era già stata versata un'anticipazione di tesoreria di 100 milioni di EUR e che le informazioni richieste sarebbero pervenute alla Commissione quanto prima. L'11 febbraio la Commissione, che non aveva ancora ricevuto dette informazioni, ha inviato un sollecito alla Francia con lettera D/50581 in cui indicava che avrebbe adottato una decisione di ingiunzione di informazioni, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE(2), qualora entro il termine di dieci giorni lavorativi non le fosse pervenuta alcuna informazione.

(2) La Francia ha risposto con fax del 4 marzo 2002, registrato il 5 marzo 2002 con il riferimento A/31700, chiedendo una proroga di 20 giorni lavorativi del termine fissato per la risposta. Con lettera D/50983 del 7 marzo 2002, la Commissione ha informato la Francia di avere registrato il caso come aiuto non notificato (NN 23/2002) e nella stessa occasione ha accordato una proroga fino al 18 marzo 2002 per l'invio delle informazioni richieste.

(3) Con fax del 14 marzo 2002, registrato il 15 marzo 2002 con il riferimento A/32004, la Francia ha notificato gli aiuti in questione. Con fax del 20 marzo 2002, registrato il 22 marzo 2002 con il riferimento A/32201, le autorità francesi hanno inviato alla Commissione una nota concernente il bilancio certificato della società Bull. Con lettera del 20 marzo 2002, registrata dalla Commissione il 2 aprile 2002 con il riferimento A/32431, le autorità francesi hanno inviato la relazione annuale di Bull per l'anno 2000.

(4) Il 9 aprile 2002 la Commissione ha adottato la decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato e di ingiungere alla Francia di fornirle talune informazioni concernenti la misura in causa. La decisione è stata comunicata alla Francia con lettera del 12 aprile 2002 registrata con il riferimento SG/2002/229344/D. La pubblicazione della lettera nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3) non ha suscitato reazioni da parte di terzi.

(5) Con lettera del 3 maggio 2002, registrata alla stessa data con il riferimento A/33270, la Francia ha informato la Commissione in merito a taluni elementi riservati, contenuti nella decisione, da omettere nella relativa pubblicazione. Inoltre, con lettera registrata alla stessa data con il riferimento A/33300, la Francia ha chiesto la proroga di un mese del termine stabilito per l'invio delle informazioni richieste in occasione dell'avvio del procedimento. La Commissione ha risposto favorevolmente a detta richiesta con lettera del 13 maggio 2002, registrata con il riferimento D/52321. Con lettera del 5 giugno 2002, registrata il 6 giugno 2002 con il riferimento A/34118, la Francia ha trasmesso le proprie osservazioni all'avvio del procedimento nonché talune informazioni richieste nell'ingiunzione succitata.

(6) Il 10 giugno 2002 si è svolta una riunione tra la Commissione e il presidente-direttore generale di Bull. Il 4 luglio 2002, con lettera registrata con il riferimento D/53522, la Commissione ha inviato un sollecito alla Francia in cui chiedeva di far pervenire senza indugio alla Commissione il piano di ristrutturazione conformemente al punto 23, lettera d), degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà (in appresso denominati "orientamenti")(4). Il piano è stato trasmesso dalla Francia alla Commissione con lettera del 17 luglio 2002, registrata il 18 luglio 2002 con il riferimento A/35380.

(7) Con lettera del 26 agosto 2002, registrata con il riferimento D/54766, la Commissione ha sottoposto ulteriori interrogativi alla Francia, la quale ha risposto con lettera del 23 settembre 2002, registrata il 24 settembre 2002 con il riferimento A/36914. Gli allegati a tale lettera sono pervenuti con lettera del 2 ottobre 2002, registrata alla stessa data con il riferimento A/37167.

II. DESCRIZIONE DEL BENEFICIARIO

1. Precedenti decisioni della Commissione concernenti Bull

(8) Bull ha già formato oggetto di numerose decisioni della Commissione. Infatti, nel 1992, la Commissione aveva deciso che conferimenti di capitali pubblici ammontanti a 4 miliardi di FRF (609 milioni di EUR) contenevano elementi di aiuto, ma che tale aiuto era compatibile con il mercato comune(5). Nella stessa decisione la Commissione aveva dichiarato compatibile con il mercato comune anche un aiuto di 2,68 miliardi di FRF (408 milioni di EUR) alla ricerca e allo sviluppo.

(9) Nel 1993 e 1994 la Francia aveva concesso nuovi aiuti alla società Bull. A questo proposito la Commissione aveva deciso che l'aiuto accordato a Bull sotto forma di anticipazione di 2,5 miliardi di FRF (381 milioni di EUR) nel febbraio 1993 e il conferimento di capitali pubblici di 8,6 miliardi di FRF (1311 milioni di EUR) nel 1993 e nel 1994 erano compatibili con il mercato comune(6), purché fossero tuttavia rispettate le condizioni stabilite nel piano di ristrutturazione, ossia di privatizzare l'impresa e di non versare al gruppo Bull altri aiuti non conformi al diritto comunitario.

2. Il beneficiario e la sua evoluzione dal 1994

(10) L'azionariato del gruppo informatico francese Bull è costituito dallo Stato francese per il 16,3 % e da France Télécom, Motorola e NEC, ciascuno per il 16,9 %. Gli altri azionisti sono azionisti istituzionali per il 14 %, privati e dipendenti del gruppo a concorrenza del 7 % per ciascuna di dette categorie e Dai Nippon Printing (DNP)(7) a concorrenza del 5 %. Bull è una società per azioni di diritto francese.

(11) Bull è un gruppo informatico internazionale, avente base in Europa ed operante in oltre cento paesi. Il gruppo Bull è presente principalmente in due campi di attività:

- Server informatici di fascia alta per uso professionale

(12) Bull progetta e offre una gamma di grandi server ad uso professionale, secondo il sistema operativo proprietario GCOS. Oltre a questa gamma Bull vende server della tecnologia IBM e server della tecnologia NEC. Inoltre Bull fornisce ai suoi clienti anche servizi di manutenzione direttamente connessi ai server. In questo primo settore, secondo le autorità francesi, la quota di mercato europea di Bull sarebbe del 3 %. I principali concorrenti in materia sono IBM (46,6 %), Fujitsu (11,75 %) e Sun (11,07 %).

- Servizi specializzati in ingegneria informatica

(13) L'offerta di Bull nel campo dell'ingegneria informatica (sviluppo e integrazione di diverse applicazioni, ingegneria di architetture software, ecc.) è raggruppata in seno alla divisione Integris. In questo settore i principali concorrenti di Bull sono Xerox, Compaq, IBM, Hewlett Packard, Oracle e SAP. La quota di mercato di Bull a livello europeo, secondo le autorità francesi, sarebbe del 2 %.

(14) Nel 2001 il fatturato di Bull disaggregato per attività è stato il seguente:

- 44 % nei servizi di integrazione e di gestione di sistemi,

- 17 % nei server proprietari,

- 20 % nei server standard,

- 19 % nei servizi e prodotti di infrastruttura vari.

(15) Quanto alla clientela di Bull, essa si situa per il 40 % nel settore pubblico, per il 20 % nel settore delle telecomunicazioni, per l'8 % nel settore dell'energia e dei trasporti, per il 20 % nel settore bancario e assicurativo e per il resto in settori vari.

(16) Dal 1994 Bull ha dato esecuzione alle misure previste nella decisione 94/1073/CE. In seguito a tale ristrutturazione Bull torna ad essere redditizio nel 1995, nel 1996 impiega 21400 persone in 85 paesi e realizza un fatturato di 24 miliardi di FRF. Inoltre, conformemente alle raccomandazioni dell'esperto indipendente designato dalla Commissione, la Francia ha effettuato la privatizzazione di Bull aprendone il capitale a DNP, France Telecom, Motorola e NEC nel 1995-1996. Nel 1997 la società è stata quotata in borsa.

(17) Ciononostante nel 1999 il risultato operativo di Bull è di nuovo negativo, principalmente a causa del deprezzamento di taluni attivi finanziari e resta tale anche nel 2000. Bull è pertanto costretto a cedere attivi (cfr. la tabella 1) ed a licenziare personale secondo un piano sociale. Alla fine del 2001 l'organico di Bull è ormai solo di 9500 persone in tutta Europa(8).

TABELLA 1

Bull - le cessioni di attivi negli ultimi due anni((Secondo Les Echos, 20 novembre 2001.))

>SPAZIO PER TABELLA>

(18) Il 19 dicembre 2001 le attività italiane(9) di Integris Europe sono state cedute da Steria a Bull che le rilevate in cambio di una riduzione del debito ripreso da Steria di 11 milioni di EUR (invece dei 21 milioni di EUR previsti)(10).

(19) Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, nel novembre 2000 è stato deciso un piano di risanamento e di sviluppo per il 2001-2003(11) (denominato "piano strategico") la cui esecuzione è stata avviata all'inizio del 2001. Tale piano prevedeva che il gruppo si concentrasse strategicamente sui servizi e sui server e che venisse creata una rete di succursali per le due attività. Inoltre prevedeva il disinvestimento, la cessione degli attivi non strategici nonché la riduzione dei costi e l'adeguamento dell'organico.

(20) Nel 2001, secondo le autorità francesi, Bull ha registrato vari insuccessi: da un lato, il piano strategico è fallito. Quest'ultimo aveva in parte come obiettivo la cessione delle attività di servizio francesi, fortemente deficitarie. Erano infatti in corso negoziati con un consorzio di investitori francesi e si contemplava l'eventuale introduzione in borsa di Integris. Ciononostante la crisi borsistica dei valori tecnologici ha fatto fallire il piano. D'altro lato, la brusca inversione di tendenza in borsa dei titoli tecnologici a partire dal marzo 2000 ha pesato sul finanziamento delle attività di tecnologia dell'Internet nelle quali Bull aveva considerevolmente investito, incentrando la sua offerta commerciale sui concetti di "e-servizi" e di "net-infrastruttura".

(21) Nel dicembre 2001 è iniziata una nuova fase di ristrutturazione con la nomina, il 2 dicembre 2001, di un nuovo presidente cui è stato affidato il mandato di compiere l'analisi della situazione finanziaria e di valutare le prospettive di Bull. Al termine di tale analisi, il 14 marzo 2002, il Consiglio di amministrazione di Bull ha adottato una strategia di risanamento in tre fasi che è stata presentata alla Commissione nel luglio 2002 (cfr. la sezione V).

(22) Altre cessioni di attivi sono previste da Bull: vendita sul mercato della seconda tranche di azioni Steria ricevute a titolo di remunerazione della cessione delle attività di servizio nel Regno Unito, riscossione dei saldi residui della vendita di Louveciennes e della transazione con Steria. È anche prevista la cessione di altri attivi immobiliari. Bull prevede inoltre l'esternalizzazione della gestione delle parti di ricambio e la fine del piano di pensione di Bull HN Information Systems Inc.

(23) La relazione finanziaria del 2001 registrava perdite per l'esercizio 2001 ammontanti a 253 milioni di EUR (rispetto ai 243 milioni di EUR nel 2000), mentre il capitale sottoscritto ammontava a 340 milioni di EUR e i capitale propri a - 158 milioni di EUR (rispetto agli 86 milioni di EUR nel 2000). Le perdite nette consolidate ammontavano a - 544 milioni di EUR (contro - 292 milioni di EUR nel 2000).

(24) Per quanto concerne le ultime cifre dell'impresa, i conti del primo semestre 2002 registrano innanzitutto la soppressione di 2160 posti di lavoro, di cui 1240 in Francia. Secondo le autorità francesi il piano di riduzione dell'organico è stato finanziato integralmente mediante varie cessioni di attivi(12). Inoltre il piano del 14 marzo 2002 prevedeva la riduzione delle spese amministrative generali. Dai risultati presentati il 25 luglio 2002 si evince che l'insieme dei costi di distribuzione e di amministrazione sono stati ridotti al 18 % del fatturato nel secondo semestre 2002 rispetto al 25 % nel 2001. La relazione presentata indica inoltre un fatturato di 780 milioni di EUR(13), un margine lordo di 170 milioni di EUR e un risultato netto di - 524,2 milioni di EUR(14). Le perdite prima delle imposte e degli interessi ammontano a 151 milioni di EUR. L'attività commerciale è tuttavia immutata nel primo semestre 2002 e il gruppo ha registrato 713 milioni di EUR di ordinativi(15).

III. DESCRIZIONE DELLE MISURE DI AIUTO

(25) Il governo francese ha concesso un aiuto di 450 milioni di EUR a Bull. Tale cifra comprende una prima tranche di 100 milioni di EUR concessa alla fine del 2001 e non notificata e una seconda tranche di 350 milioni di EUR concessa durante il primo semestre 2002. L'aiuto era subordinato a varie condizioni, indicate nella notifica:

- l'aiuto era costituito da un credito concesso sotto forma di un'anticipazione di azionista rimborsabile,

- il credito era gravato da un interesse annuo del 5,23 %, pari al tasso di riferimento della Commissione applicabile alla data della prima erogazione dell'anticipazione di tesoreria,

- il credito doveva essere rimborsato al più tardi entro 12 mesi dalla prima erogazione,

- il versamento dell'aiuto era previsto su una durata massima di 6 mesi,

- la Francia si impegnava a inviare alla Commissione, entro il 30 giugno 2002, un piano di ristrutturazione,

- l'ammontare massimo del prestito era di 450 milioni di EUR. Le autorità francesi giustificavano tale cifra sulla base del piano di tesoreria di cui alla tabella 2(16) e di un margine di 7 milioni di EUR, concesso nell'eventualità che il fabbisogno di tesoreria dell'impresa, nel giugno 2002(17), potesse essere superiore a 443 milioni di EUR. Infine, le prospettive in termini di tesoreria per il periodo 31 dicembre 2001 - 30 giugno 2002 sono state presentate dalle autorità francesi come segue:

TABELLA 2

Piano di tesoreria

>SPAZIO PER TABELLA>

IV. MOTIVI CHE HANNO DETERMINATO L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO

(26) I motivi che hanno indotto la Commissione ad avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato si articolano secondo cinque grandi assi e si basano sull'esame della compatibilità delle misure di aiuto con gli orientamenti.

(27) Innanzitutto, la Commissione dubitava del carattere eccezionale dell'aiuto in questione che, a norma del punto 25 dei suddetti orientamenti, è volto unicamente a mantenere le attività per un periodo limitato durante il quale si possa procedere ad una valutazione delle prospettive dell'impresa. Infatti, nella fattispecie, sembrava a questo stadio che l'impresa fosse impegnata in un processo di ristrutturazione di lunga durata.

(28) In secondo luogo, la Commissione non conosceva con certezza la data esatta in cui era stata accordata la prima tranche di 100 milioni di EUR. L'importanza della definizione esatta di tale data dipende dal fatto che gli orientamenti prevedono che lo Stato membro presenti un piano di ristrutturazione, un piano di liquidazione o la prova del rimborso integrale del prestito entro 6 mesi dalla data di autorizzazione della Commissione.

(29) In terzo luogo, la durata dell'aiuto non sembrava del tutto chiara. Secondo gli orientamenti, gli aiuti possono coprire un periodo massimo di 6 mesi. Orbene, in base alla notifica, esisteva il rischio che l'aiuto accordato fosse di durata superiore a 6 mesi.

(30) In quarto luogo, la Commissione dubitava dell'assenza di effetti di "spillover" dell'aiuto, come sostenuto dalla Francia, considerato che Bull opera in altri Stati membri(18).

(31) In quinto luogo, la Commissione dubitava dell'origine del fabbisogno di tesoreria. Infatti considerato che l'impresa era già in ristrutturazione da qualche anno, come risulta alla sezione II, l'aiuto poteva, a maggior ragione, avere per oggetto il finanziamento della ristrutturazione in corso. Dato che Bull aveva già ricevuto un aiuto alla ristrutturazione nel 1993-1994, un nuovo aiuto alla ristrutturazione sarebbe stato contrario al principio dell'"aiuto una tantum", di cui alla sezione 3.2.3 degli orientamenti.

V. OSSERVAZIONI DELLA FRANCIA

(32) In seguito all'avvio del procedimento, le autorità francesi hanno apportato le seguenti precisazioni.

(33) Quanto al carattere eccezionale dell'aiuto e alla situazione di ristrutturazione di lunga durata nella quale si trova l'impresa, le autorità francesi sottolineano che Bull si è trovata in un processo di adattamento permanente, in seguito all'evoluzione del mercato informatico e ciò alla stregua degli altri operatori sul mercato(19). Questo processo di adattamento ha condotto Bull a svilupparsi nel campo dei servizi considerato come un campo che richiede meno impiego di capitali. Queste iniziative di adattamento(20), contenute tra l'altro nel piano strategico fine 2000-2001, sono state autofinanziate dall'impresa. Ciononostante lo sviluppo del campo dei servizi non è avvenuto in buone condizioni data l'assenza di finanziamento di taluni prodotti, il che ha provocato il deterioramento della situazione dell'impresa. Le autorità francesi indicano che fattori esterni, tra i quali la congiuntura particolarmente difficile del mercato dell'informatica e il crollo dei titoli informatici in borsa hanno fatto fallire il piano strategico di Bull nel 2001. Le autorità francesi sottolineano, tra l'altro, il fatto che il prezzo della cessione delle attività europee di servizio di Bull è stata varie volte modificata al ribasso tra maggio e novembre. In seguito al fallimento del piano strategico, l'impresa si è nuovamente trovata in difficoltà per cui Bull poteva reperire crediti a breve soltanto con estrema difficoltà. Per tale motivo Bull ha chiesto allo Stato francese un aiuto al salvataggio a fine dicembre 2001.

(34) Quanto alla data esatta alla quale è stata concessa la prima tranche di 100 milioni di EUR, le autorità francesi indicano che tale concessione risale al 31 dicembre 2001. Infatti l'anticipazione di tesoreria è stata concessa sulla base dell'articolo 24 della legge finanziaria rettificativa per il 2001(21). Conformemente al decreto del 5 dicembre 1870 relativo alla promulgazione delle leggi e dei decreti, questa legge del 28 dicembre è entrata in vigore soltanto un giorno intero dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ossia il 31 dicembre 2001. Di fatto, i 100 milioni di EUR sono stati erogati a Bull il 2 gennaio 2002.

(35) Quanto alla durata totale dell'aiuto, le autorità francesi indicano che dopo la prima tranche di aiuto di 100 milioni di EUR accordata il 31 dicembre 2001, una seconda tranche di 150 milioni di EUR è stata accordata il 2 maggio 2002, seguita da una terza tranche di 200 milioni di EUR il 17 giugno 2002. La Francia indica che l'aiuto è stato effettivamente versato nel corso di un periodo massimo di 6 mesi a decorrere dalla concessione dell'aiuto, conformemente alla sezione 3.1 degli orientamenti.

(36) Quanto all'assenza di effetti di spillover dell'aiuto al salvataggio concesso a Bull, la Francia indica che le quote di mercato di Bull nel campo dei servizi e nel campo dei server sono molto modeste(22) e che la posizione di Bull è lontana da quella dei principali concorrenti. La Francia ne conclude che l'effetto dell'aiuto sugli scambi intracomunitari e quindi l'incidenza sulla concorrenza sono minimi. La Francia indica altresì che la sparizione di Bull contribuirebbe ad indebolire il gioco della concorrenza in Europa giacché Bull offre ai suoi clienti libertà di scelta che altrimenti non esisterebbero. Inoltre la Francia sottolinea che Bull è riconosciuto come uno specialista degli ambienti eterogenei ed aperti, il che facilita il libero gioco della concorrenza.

(37) Quanto all'origine del fabbisogno di tesoreria e al dubbio espresso dalla Commissione in occasione dell'avvio del procedimento secondo cui l'aiuto potrebbe esser servito a finanziare i piani di ristrutturazione successivi, la Francia ha fornito un resoconto dettagliato dell'impiego dei 450 milioni di EUR di anticipazione di tesoreria, più precisamente:

- 134 milioni di EUR sono stati destinati al finanziamento delle perdite di esercizio dal 1o gennaio 2002. Le autorità francesi sottolineano che questi fabbisogni cesseranno nel secondo trimestre essendo diminuito il livello dei costi di gestione,

- 106 milioni di EUR sono serviti a rimborsare linee di credito a breve. Secondo le autorità francesi Bull doveva far fronte al ritiro della maggior parte dei crediti bancari di cui beneficiava senza poter utilizzare nuovi crediti bancari,

- 91 milioni di EUR sono stati destinati al rimborso di un prestito obbligazionario,

- 37 milioni di EUR sono serviti al rimborso di obbligazioni in yen che avevano dato luogo ad un investimento privato. Il rimborso era divenuto obbligatorio per contratto data l'insufficienza dei fondi propri di Bull alla data del 31 dicembre 2001,

- 85 milioni di EUR sono serviti al rimborso previsto di un prestito bancario, garantito da crediti cui il mutuatario ha deciso di porre fine a breve scadenza, pur accettando fino ad ora di prolungarne l'utilizzazione di mese in mese. Le autorità francesi indicano che l'impresa deve disporre di risorse sufficienti per permetterle di rimborsare in qualsiasi momento il prestito.

(38) Le autorità francesi concludono che l'anticipazione dello Stato ha permesso a Bull di proseguire la sua attività nel primo semestre 2002 allorché l'impresa si trovava a far fronte ad un cash-flow negativo di - 134 milioni di EUR e all'obbligo di rimborsare rapidamente 319 milioni di EUR di finanziamenti bancari o obbligazionari.

(39) Quanto al finanziamento dei costi di ristrutturazione, la Francia indica che il costo del piano di ristrutturazione nel primo semestre 2002 è ammontato a 55 milioni di EUR e che è stato finanziato mediante la cessione di attivi: la cessione del sito di Louveciennes (50 milioni di EUR), la cessione di Lottomatica (11 milioni di EUR), di SOFOM (5 milioni di EUR) e la vendita sul mercato della prima quota di azioni Steria ricevute a titolo di remunerazione della cessione a Steria delle attività di servizio di Bull in Europa nonché delle sue filiali scandinave e svizzere (29 milioni di EUR). Queste vendite di attivi hanno permesso a Bull di realizzare un saldo di 95 milioni di EUR, ossia un eccedente di 40 milioni di EUR rispetto ai costi del piano di riduzione dell'organico sostenuti nel corso del primo semestre 2002. Questo eccedente, assieme alle cessioni di attivi decisi dal Consiglio di amministrazione ma non ancora realizzate(23) per un importo di [...](24) permetterà di finanziare il resto del piano di ristrutturazione.

(40) Le autorità francesi hanno anche presentato un piano di ristrutturazione che può essere riassunto come segue:

Fase di salvataggio - 1.1.2002-30.6.2002

- L'obiettivo di questa fase è di giungere ad una gestione equilibrata.

- Riduzione dell'organico di circa 1500 persone, di cui 1200 in Francia.

- Riduzione delle spese generali (dal 25 % nel 2001 al 18 % nel 2002)(25).

- Consolidamento dei risultati positivi di Bull nel campo dei server proprietari e della loro manutenzione, risanamento dei risultati negativi negli altri campi.

- Finanziamento del piano di riduzione dell'organico mediante i proventi delle cessioni di attivi realizzate da Bull: cessione di terreni e di edifici, cessione di azioni Steria, cessione a IBM dell'attività di gestione delle parti di ricambio e di manutenzione e delle corrispondenti scorte.

Strategia di risanamento durevole - 2002-2005

- L'obiettivo di questa fase è di riunire le forze del gruppo in modo che congiuntamente apportino ai loro clienti servizi di sviluppo di applicazione e di gestione dell'informazione, nonché servizi di consulenza nel campo dell'architettura di sistemi informatici e assistenza all'applicazione al fine di ottimizzare le infrastrutture fisiche corrispondenti.

- Nel campo dei server, riduzione del campo dell'offerta dei server, concentrazione sui server che utilizzano i nuovi componenti Itanium 2 d'Intel. Si tratterà soprattutto di server a fascia alta. Bull intende staccarsi dallo sviluppo e dalla commercializzazione di [...]*.

- Nel campo dei servizi di infrastrutture, l'obiettivo di Bull consiste nell'aumentare il valore aggiunto dei servizi offerti. A tal fine sarà effettuata la promozione di un certo numero di servizi utilizzando i prodotti specifici di Bull nel campo della sicurezza e dell'amministrazione di sistemi, le soluzioni open source, oppure gli strumenti di un piccolo numero di partner di primo piano. È prevista la sinergia tra le varie équipe, al fine di migliorarne la produttività.

- Nel campo dei servizi applicativi e dei prodotti di sicurezza, l'obiettivo di Bull consiste nel ripristinare la redditività delle attività di integrazione di sistemi, mediante una gestione professionale e il miglioramento progressivo delle competenze basandosi sulle esperienze già acquisite nel settore delle telecomunicazioni, nel settore pubblico e nel settore dell'energia. Bull prevede inoltre di svilupparsi nel settore della difesa, tenuto conto delle cooperazioni che permette di prevedere lo sviluppo di nuovi settori specifici. Attualmente Bull offre già servizi competivi, in particolare nel campo della messaggeria, delle gestioni delle chiamate 24 ore su 24, dei portali per telefoni mobili, della fatturazione delle chiamate telefoniche. Bull conta inoltre valorizzare i suoi strumenti e competenze nel campo della sicurezza dei sistemi di informazione. Tali competenze saranno offerte [...]*.

- In cifre, l'obiettivo di Bull nel 2005 è di avere un'attività ripartita tra i servizi [...]* e un'offerta di prodotti [...]*. Tale offerta sarebbe composta di server proprietari, di grandi server aperti e di prodotti di sicurezza.

Ricapitalizzazione del gruppo - 9.2002-30.6.2003

- Sulla base delle attività di cui sopra, Bull dovrebbe realizzare un risultato equilibrato a partire dal secondo semestre 2002 e dovrebbe tornare ad essere redditizio a partire dal 2003. Anche se diventasse nuovamente redditizio, Bull non dovrebbe essere in grado di rimborsare l'anticipazione di tesoreria di 450 milioni di EUR con i mezzi propri entro il 17 giugno 2003.

- Per tale motivo Bull avrà bisogno di una ricapitalizzazione. Bull intende effettuare tali ricapitalizzazione mediante uno o più grandi azionisti privati che desiderino partecipare ad un aumento di capitale oppure mediante la partecipazione di altri investitori privati che si dichiarassero interessati ad una assunzione di partecipazione in Bull.

- Questa fase di ricerca di capitali inizierà [...]* allorché Bull avrà dimostrato la propria capacità di ripristinare una gestione equilibrata.

VI. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

1. Sussistenza di aiuto

(41) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato "sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti accordati dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".

(42) Nella fattispecie, l'anticipazione di azionisti è stata concessa dallo Stato francese in virtù dell'articolo 24 della legge delle finanze rettificativa per il 2001. La misura concessa consiste in un'anticipazione di tesoreria rimborsabile fatta dallo Stato francese, azionista di Bull. Quest'anticipazione è concessa a vantaggio di un'impresa specifica, Bull. L'anticipazione accordata dallo Stato francese non è conforme al principio dell'investitore privato operante in economia di mercato, dato che gli altri azionisti di Bull non hanno manifestato l'intenzione di accordare un'anticipazione a Bull e considerato che Bull, a causa della sua situazione finanziaria, non era in grado di ottenere tale anticipazione sul mercato. Del resto l'aiuto, nel rafforzare la posizione dell'impresa cui ha permesso di far fronte a normali oneri di gestione, falsa o minaccia di falsare la concorrenza dato che Bull è una società internazionale i cui prodotti formano oggetto di scambi internazionali. Inoltre, Bull ha concorrenti stranieri tra cui IBM, Fujitsu e Sun.

(43) In base a quanto sopra si può concludere che l'anticipazione d'azionista concessa dallo Stato francese a Bull costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

2. Obbligo di notifica

(44) Ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato lo Stato membro è tenuto a comunicare agli Stati membri i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto ad una decisione finale.

(45) Nella fattispecie si deve constatare che l'aiuto è stato concesso e versato prima che la Francia lo avesse notificato formalmente e che la Commissione fosse in grado di pronunciarsi sulla compatibilità della misura con il mercato comune. Infatti l'aiuto è stato accordato il 31 dicembre 2001 ed erogato il 2 gennaio 2002, mentre la notifica formale è pervenuta alla Commissione soltanto il 14 marzo 2002.

(46) La Commissione constata che in tal modo, la Francia ha dato illegalmente esecuzione all'aiuto in questione, in violazione degli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

3. Compatibilità dell'aiuto con il mercato comune

(47) Le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del trattato non si applicano all'aiuto in questione, dato che non costituisce né un aiuto a carattere sociale concesso ai singoli consumatori, né un aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali né di un aiuto concesso per compensare gli svantaggi economici provocati dalla divisione della Germania.

(48) Non sono nemmeno applicabili le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a), b) e d), del trattato giacché l'aiuto non è destinato a compensare gli svantaggi economici di talune regioni, né a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo né, infine, a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.

(49) Resta pertanto da esaminare se l'aiuto in questione possa o meno beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato come aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(50) È in virtù di questa disposizione del trattato che la Commissione ha adottato gli orientamenti su cui si basa per valutare gli aiuti nel campo degli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione. L'aiuto al salvataggio è peraltro la deroga invocata dalle autorità francesi.

4. Valutazione dell'aiuto in base agli orientamenti suddetti

(51) Secondo le cifre fornite dalle autorità francesi ed illustrate alla sezione II.2, Bull deve essere considerato come un'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti.

(52) Infatti, tenuto conto della sua situazione di società per azioni, Bull può essere considerato come in difficoltà, ai sensi del punto 5, lettera a), degli orientamenti "qualora abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi 12 mesi". Nella fattispecie le perdite dell'esercizio 2001 ammontavano a 253 milioni di EUR (rispetto ai 243 milioni di EUR nel 2000), e il capitale sottoscritto a tale data era di 340 milioni di EUR. I capitali propri di Bull ammontavano a - 158 milioni di EUR (contro gli 86 milioni di EUR nel 2000), cifra inferiore alla metà del capitale sociale. Peraltro, più di un quarto di tale capitale stato perso nel corso degli ultimi dodici mesi.

(53) L'esame di queste cifre induce a concludere che Bull si trova effettivamente nella situazione di un'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti, il che è altresì confermato dall'ammontare crescente delle perdite e dalla cessione divenuta necessaria di un grande numero di attivi.

(54) L'esame dell'aiuto in base alla sezione 3.1 degli orientamenti permette di formulare la valutazione seguente:

(55) Conformemente al punto 23, lettera a), degli orientamenti, l'aiuto consiste in un aiuto di tesoreria gravato da un tasso d'interesse comparabile al tasso di riferimento adottato dalla Commissione. Nella fattispecie questo tasso è del 5,23 %, e corrisponde al tasso di riferimento applicato alla data in cui è stata accordata la prima tranche, ossia il 31 dicembre 2001.

(56) Ai sensi del punto 23, lettera b), degli orientamenti l'aiuto deve essere connesso a crediti il cui rimborso deve essere effettuato entro 12 mesi dalla data dell'ultimo versamento all'impresa delle somme prestate. Nella fattispecie, l'ultima tranche di aiuto è stata accordata il 17 giugno 2002, perciò il rimborso dovrà essere effettuato entro il 17 giugno 2003. La Commissione osserva che la Francia indica che Bull non sarà in grado di rimborsare tale somma con fondi propri e che prevede di effettuare una ricapitalizzazione. La Commissione intende verificare ulteriormente questa condizione e insiste sul fatto che il rimborso sia effettuato quanto prima e non oltre il 17 giugno 2003.

(57) Ai sensi del punto 23, lettera c), degli orientamenti suddetti, l'aiuto deve essere motivato da gravi difficoltà sociali, non avere effetti gravi di spillover negativo in altri Stati membri. Questa condizione sollevava dubbi in occasione dell'avvio del procedimento in quanto Bull esercitava attività anche in altri Stati membri. Ciononostante, la Francia ha presentato sufficienti elementi atti a permettere alla Commissione di concludere che l'aiuto non ha effetti di spillover negativi, per cui i dubbi della Commissione al riguardo sono stati dissipati. Infatti, le quote di mercato di Bull sono modeste. Inoltre, Bull ha ceduto la maggior parte delle sue attività fuori della Francia, il che limita l'impatto negativo dell'aiuto negli altri Stati membri.

(58) Ai sensi del punto 23, lettera d), degli orientamenti suddetti, la Francia è tenuta a presentare alla Commissione, entro sei mesi dall'autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio, un piano di ristrutturazione, oppure un piano di liquidazione, o ancora la prova che il prestito è integralmente rimborsato e/o la garanzia è stata revocata. In occasione dell'avvio del procedimento, questo punto sollevava difficoltà in quanto la Commissione non era a conoscenza della data precisa nella quale era stata accordata la prima tranche di aiuto. La Francia ha indicato che la prima tranche di aiuto era stata accordata il 31 dicembre 2001. Pertanto la Francia doveva presentare un piano di ristrutturazione entro il 30 giugno 2002 e si era impegnata in tal senso al momento della notifica. Con un lieve ritardo la Francia ha inviato il piano di ristrutturazione sei mesi e mezzo dopo il versamento del primo aiuto. La Commissione deplora che la Francia non abbia inviato il piano di ristrutturazione entro il termine stabilito, ma conclude che la presentazione del piano di ristrutturazione soddisfa gli obblighi enunciati negli orientamenti.

(59) Ai sensi del punto 23, lettera e), dei suddetti orientamenti l'aiuto al salvataggio deve limitarsi nel suo ammontare a quanto è necessario per mantenere l'impresa in attività. Questo punto ha suscitato dubbi da parte della Commissione in occasione dell'avvio del procedimento. Infatti, considerato che Bull si trovava in ristrutturazione da vari anni, era possibile che l'aiuto servisse a finanziare la ristrutturazione dell'impresa. Orbene, Bull ha ricevuto un aiuto alla ristrutturazione nel 1993-1994. Per tale motivo un nuovo aiuto destinato alla ristrutturazione sarebbe stato contrario al principio "dell'aiuto unico" (una tantum), di cui alla sezione 3.2.3 degli orientamenti. La Commissione ritiene che le precisazioni fornite dalla Francia nell'ambito dell'avvio del procedimento siano sufficienti per permetterle di concludere che l'anticipazione di tesoreria è stata unicamente destinata al rimborso di linee di credito, di prestiti obbligazionari, di crediti bancari, nonché al finanziamento di perdite di esercizio. Peraltro, la Francia ha fornito dati indicanti che le spese di ristrutturazione, in particolare il piano di licenziamento, erano state finanziate integralmente mediante la cessione di attivi (cfr. la sezione V). Per tale motivo la Commissione conclude che l'aiuto è stato utilizzato in maniera conforme al punto 23, lettera e), degli orientamenti, ossia che l'aiuto si limita a quanto è necessario per mantenere in attività l'impresa durante i sei mesi nel corso dei quali è stato accordato l'aiuto al salvataggio.

(60) Ciononostante, la Commissione indica che la Francia dovrà rispettare rigorosamente il principio "dell'aiuto unico" e astenersi dall'accordare qualsiasi aiuto alla ristrutturazione a Bull sino al 31 dicembre 2004. Pertanto l'eventuale ricapitalizzazione di Bull dovrà essere effettuata secondo il principio dell'investitore privato.

(61) Ai sensi del punto 24 degli orientamenti suddetti, l'aiuto per il salvataggio copre un periodo massimo di sei mesi. La situazione al riguardo non era chiara allorché è stata avviata la procedura, in quanto la Commissione non era a conoscenza della data dell'erogazione della prima tranche di aiuto né della durata totale dell'aiuto. I chiarimenti apportati dalla Francia permettono di concludere che l'aiuto concesso rispetta tale condizione giacché la prima tranche di aiuto è stata accordata il 31 dicembre 2001(26) e che l'ultima tranche è stata accordata il 17 giugno 2002, il che copre un periodo inferiore a sei mesi. Di conseguenza, sono stati dissipati i dubbi della Commissione su questo punto.

(62) In base al punto 25 degli orientamenti, l'aiuto al salvataggio deve costituire un'operazione eccezionale di mantenimento delle attività riguardante un periodo limitato, durante il quale si possa procedere ad una valutazione delle prospettive dell'impresa. La situazione a questo proposito ha suscitato interrogativi in occasione dell'avvio del procedimento, giacché l'impresa era impegnata in un processo di ristrutturazione di lunga durata per cui l'anticipazione di tesoreria poteva servire a coprire i costi della ristrutturazione. Dalle informazioni fornite dalla Francia risulta infatti che l'aiuto al salvataggio ha permesso all'impresa di fare un bilancio e di tracciare una strategia di risanamento che è stata attuata a partire dall'inizio del 2002. Inoltre la Francia ha fornito la prova che l'anticipazione di tesoreria era stata effettivamente destinata a fini di tesoreria, mentre i costi della ristrutturazione erano stati finanziati tramite la vendita di attivi. Di conseguenza sono stati dissipati i dubbi della Commissione al riguardo.

(63) Ciononostante, la Commissione insiste sul fatto che non potrà essere accordato un ulteriore aiuto al salvataggio dato il carattere eccezionale dell'aiuto al salvataggio.

VII. CONCLUSIONE

(64) L'anticipazione di tesoreria accordata dalla Francia a Bull costituisce aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(65) L'aiuto accordato dalla Francia in violazione degli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato costituisce un aiuto illegittimo.

(66) È applicabile la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, del trattato purché l'anticipazione di tesoreria soddisfi i criteri di cui agli orientamenti. La Commissione ha di conseguenza valutato l'aiuto in base a detti orientamenti.

(67) La Commissione conclude sulla base delle informazioni fornite dalle autorità francesi che l'anticipazione di tesoreria è stata accordata ad un'impresa in difficoltà, che consiste in un aiuto di tesoreria gravato da un tasso pari al tasso di riferimento della Commissione, che è connessa a crediti il cui rimborso deve essere effettuato entro dodici mesi dalla data dell'ultimo versamento dell'aiuto e che non avrà effetti di spillover negativi negli altri Stati membri.

(68) La Commissione deve tuttavia accertarsi che l'obbligo di rimborso sia rispettato entro i dodici mesi successivi l'erogazione dell'ultima tranche di aiuto, ossia entro il 17 giugno 2003. Per tale motivo la Francia dovrà presentare alla Commissione, quanto prima e in ogni caso non oltre il 17 giugno 2003, una prova del rimborso integrale da parte di Bull dell'anticipazione di tesoreria e dei relativi interessi.

(69) La Commissione deve inoltre accertarsi che l'aiuto al salvataggio costituisca un'operazione eccezionale. Per tale motivo la Francia in avvenire non potrà accordare a Bull altri aiuti al salvataggio al fine di salvaguardare il carattere eccezionale dell'aiuto.

(70) Nell'intento di rispettare il principio "dell'aiuto unico", la Commissione indica che non potrà essere accordato alcun aiuto alla ristrutturazione da parte della Francia a Bull nell'arco di dieci anni a decorrere dal versamento dell'ultimo aiuto alla ristrutturazione, ossia fino al 31 dicembre 2004,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto cui la Francia ha dato esecuzione in favore della società Bull sotto forma di un'anticipazione di tesoreria di 450 milioni di EUR è compatibile con il mercato comune in virtù delle condizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 2

La Francia presenta senza indugio e non oltre il 17 giugno 2003 la prova del rimborso da parte di Bull dell'anticipazione di tesoreria di 450 milioni di EUR e dei relativi interessi.

Articolo 3

La Francia informa la Commissione, entro il termine di due mesi a partire dalla data di notifica della presente decisione, dei provvedimenti adottati per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2002.

Per la Commissione

Mario Monti

Membro della Commissione

(1) GU C 128 del 30.5.2002, pag. 8.

(2) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(3) GU C 128 del 30.5.2002, pag. 8.

(4) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

(5) GU C 244 del 23.9.1992, pag. 2.

(6) Decisione 94/1073/CE della Commissione (GU L 386 del 31.12.1994, pag. 1).

(7) DNP è un gruppo giapponese.

(8) Tra questi dipendenti, 1026 lavorano in Italia, 498 nel Regno Unito, 316 in Germania, 234 nei Paesi Bassi, 441 in Spagna e Portogallo, e il resto, ossia circa 6800 in Francia.

(9) Da notare che le attività di servizio italiane di Bull sono deficitarie.

(10) Cfr.: "Bull va racheter tout de suite sa division italienne à Steria", La Tribune, 28 dicembre 2001.

(11) A fine 2000 Bull parlava già di una cessione di attivi per permettere "lo sdebitamento di Bull".

(12) Il costo totale del piano di riduzione dell'organico ammonta a 210 milioni di EUR, corrispondente al prodotto totale delle cessioni realizzate o decise nel settembre 2002.

(13) Allorché l'obiettivo previsto nel marzo 2002 era di 700 milioni di EUR, il fatturato ammontava a 1,27 miliardi di EUR un anno prima.

(14) Questa perdita è dovuta, tra l'altro, alle riserve costituite per la ristrutturazione ammontanti a 225 milioni di EUR.

(15) C. Jay, "Bull a assaini son bilan mais doit encore faire ses preuves", La Tribune, 29 luglio 2002.

(16) L'anticipazione di tesoreria è costituita da due elementi: una prima anticipazione di 100 milioni di EUR accordata a fine 2001 e una seconda anticipazione di 350 milioni di EUR accordata il 14 marzo 2002.

(17) Le autorità francesi ritengono che la capacità di autofinanziamento potrebbe, ad esempio, deteriorarsi più del previsto.

(18) Cfr. la sezione II.2.

(19) Ciò si è verificato ad esempio per altri costruttori europei di server informatici tra cui ICL, Siemens, Nixdorf, Olivetti e Philips che hanno dovuto cessare o cedere le loro attività in questo campo.

(20) Si tratta di un'evoluzione del portafoglio di attività, della riduzione o del riorientamento del personale.

(21) Legge 2001-1276 del 28 dicembre 2001 (Journal officiel de la République française n. 302 del 29.12.2001).

(22) La Francia indica che nel campo dei server a fascia alta la quota di mercato di Bull a livello europeo era inferiore al 3 % e che la quota di mercato nel campo dei servizi informatici era inferiore al 2 %.

(23) [...]*.

(24) Segreto d'affari.

(25) Il bilancio di Bull include le spese generali ridotte al 17,5 % esclusi i costi del piano di riduzione dell'organico.

(26) Cfr. la sezione V.