<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ORDER xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-04.cj-20080212.xd"><BIB.ORDER><REF.CASE FILE="ECRT11994ITA.0600051901.case.xml"><NO.CASE>T-185/94 R</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61994B0185</NO.CELEX><NO.SEQ>0005.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST>521</PAGE.FIRST><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST>529</PAGE.LAST><PAGE.TOTAL>9</PAGE.TOTAL><AUTHOR>T</AUTHOR></BIB.ORDER><CURR.TITLE><LEFT>ORDINANZA <DATE ISO="19940707">7. 7. 1994</DATE> — CAUSA T-185/94 R</LEFT><RIGHT>GEOTRONICS / COMMISSIONE</RIGHT></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Ordinanza del presidente del Tribunale</HT></P><P><DATE ISO="19940707">7 luglio 1994</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lingua processuale: l'inglese.</P></NOTE></P></TI></TITLE><ORDER.INIT><P>Nel procedimento T-185/94 R,</P></ORDER.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">Geotronics</HT> SA, società di diritto francese, con sede in Logneš (Francia), con l'avv. Tommy Petterson, del foro di Svezia, con domicilio eletto in Lussemburgo nello studio legale Arendt e Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,</P><PARTY.STATUS>richiedente,</PARTY.STATUS></PLAINTIFS><AGAINST>contro</AGAINST><DEFENDANTS><P><HT TYPE="BOLD">Commissione delle Comunità europee,</HT> rappresentata dalla signora Karen Banks, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,</P><PARTY.STATUS>resistente,</PARTY.STATUS></DEFENDANTS></PARTIES><SUBJECT><P>avente ad oggetto, da un lato, la domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione <DATE ISO="19940310">10 marzo 1994</DATE>, che respinge l'offerta presentata dalla richiedente per la fornitura di <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>total stations<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/> (tacheometri elettronici) nell'ambito del programma PHARE, e, dall'altro, la domanda di provvedimenti<?PAGE NO="II-522"?> urgenti diretta a che il Tribunale ingiunga alla Commissione di adottare tutti i provvedimenti necessari per impedire l'attribuzione del contratto ovvero, qualora il contratto sia già stato attribuito, per annullarlo,</P></SUBJECT><PREAMBLE.GEN><PREAMBLE.INIT><P>IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE</P></PREAMBLE.INIT><PREAMBLE.FINAL><P>ha emesso la seguente</P></PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE.GEN><CONTENTS.ORDER><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Ordinanza</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>In fatto</P></TI></TITLE><NP><NO.P>1</NO.P><TXT>Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il <DATE ISO="19940429">29 aprile 1994</DATE>, la richiedente ha proposto, ai sensi degli artt. 173 e 174 del Trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo: il <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>Trattato CE<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>), un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione, notificatale il <DATE ISO="19940310">10 marzo 1994</DATE>, che respinge la sua offerta di fornitura di <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>total stations<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/> a seguito di una gara d'appalto ristretta presentata nell'ambito del programma PHARE e, in subordine, un ricorso ai sensi degli artt. 178 e 215 del Trattato CE, diretto al risarcimento dei danni che la richiedente ritiene di aver subito a causa della decisione controversa.</TXT></NP><NP><NO.P>2</NO.P><TXT>Con atto separato, depositato lo stesso giorno nella cancelleria del Tribunale, la richiedente ha inoltre presentato, ai sensi degli artt. 185 e 186 del Trattato CE, una domanda intesa a che il Tribunale disponga, in primo luogo, la sospensione dell'esecuzione della decisione che costituisce oggetto del ricorso e, in secondo luogo,<?PAGE NO="II-523"?> ingiunga alla Commissione di adottare tutti i provvedimenti necessari per impedire l'attribuzione del contratto ovvero, qualora il contratto sia già stato attribuito, per annullarlo.</TXT></NP><NP><NO.P>3</NO.P><TXT>La Commissione ha presentato le sue osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti urgenti il <DATE ISO="19940524">24 maggio 1994</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>4</NO.P><TXT>Prima di valutare la fondatezza della domanda di provvedimenti provvisori, occorre ricordare in breve gli antefatti della lite, quali risultano dalle memorie e dagli atti depositati dalle parti.</TXT></NP><NP><NO.P>5</NO.P><TXT>La causa riguarda una gara d'appalto ristretta bandita, il <DATE ISO="19930709">9 luglio 1993</DATE>, congiuntamente dalla Commissione e dal ministero rumeno dell'Agricoltura e dell'Industria alimentare, tramite l'<QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>EC/PHARE Programme Management Unit-Bucharest<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/> (in prosieguo: il <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>PMU-Bucharest<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/>), per la fornitura, al suddetto ministero, di <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>total stations<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/> (tacheometri elettronici) da usare nell'ambito del programma di riforma agraria in Romania. In forza delle condizioni stabilite nel bando di gara, i prodotti da fornire dovevano essere originari della Comunità europea o di uno degli Stati beneficiari del programma PHARE.</TXT></NP><NP><NO.P>6</NO.P><TXT>II programma PHARE costituisce l'ambito nel quale la Comunità europea canalizza l'aiuto finanziario ai paesi dell'Europa centrale ed orientale. Tale programma si basa sul regolamento (CEE) del Consiglio <DATE ISO="19891218">18 dicembre 1989</DATE>, n. 3906, relativo<?PAGE NO="II-524"?> all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale ed orientale (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="375" DATE.PUB="1989" PAGE.FIRST="11">GU L 375, pag. 11</REF.DOC.OJ>, in prosieguo: il <QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>regolamento n. 3906/89<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/>), nella versione modificata da ultimo con il regolamento (CEE) del Consiglio <DATE ISO="19930630">30 giugno 1993</DATE>, n. 1764 (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="162" DATE.PUB="1993" PAGE.FIRST="1">GU L 162, pag. 1</REF.DOC.OJ>).</TXT></NP><NP><NO.P>7</NO.P><TXT>A seguito dell'offerta presentata il <DATE ISO="19930716">16 luglio 1993</DATE> dalla richiedente, il PMU-Bucharest, con telecopia <DATE ISO="19931018">18 ottobre 1993</DATE>, comunicava alla stessa di avere emesso un parere favorevole alla sua offerta di fornitura e che il contratto sarebbe stato presto sottoposto all'approvazione dell'autorità competente (<QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/>the Contracting Authority<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/>).</TXT></NP><NP><NO.P>8</NO.P><TXT>II <DATE ISO="19931119">19 novembre 1993</DATE> la Commissione informava la richiedente che il comitato di valutazione (<QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>evaluation committee<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/>) le aveva raccomandato di attribuire l'appalto a quest'ultima. La resistente esprimeva tuttavia dubbi quanto alla questione se il criterio relativo all'origine dei prodotti venisse osservato e chiedeva alla richiedente ulteriori informazioni in proposito.</TXT></NP><NP><NO.P>9</NO.P><TXT>Con telecopia <DATE ISO="19940302">2 marzo 1994</DATE> la richiedente comunicava alla Commissione di aver saputo che la sua offerta sarebbe stata respinta in quanto i suoi prodotti non erano di origine comunitaria, bensì di origine svedese. Cionondimeno, ritenendo che, a seguito dell'entrata in vigore, il <DATE ISO="19940101">1<HT TYPE="SUP">o</HT> gennaio 1994</DATE>, dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, firmato a Porto il <DATE ISO="19920502">2 maggio 1992</DATE> (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="001" DATE.PUB="1994" PAGE.FIRST="3">GU 1994, L 1, pag. 3</REF.DOC.OJ>, in prosieguo: l'<QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/>Accordo SEE<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/>), la situazione, per quanto riguarda i criteri relativi all'origine dei prodotti, fosse mutata, la richiedente suggeriva alla Commissione di riaprire la gara d'appalto.</TXT></NP><NP><NO.P>10</NO.P><TXT>Con telecopia <DATE ISO="19940310">10 marzo 1994</DATE>, inviata alla richiedente, la Commissione respingeva la sua offerta, con la motivazione che, contrariamente a quanto prescritto nel<?PAGE NO="II-525"?> bando di gara, i prodotti offerti non erano di origine comunitaria. Nella stessa occasione la Commissione informava la richiedente che, dato che era stata presentata un'altra offerta tecnicamente e finanziariamente accettabile, rispondente ai criteri di origine dei prodotti previsti nel bando di gara, essa non intendeva riaprire la procedura.</TXT></NP><NP><NO.P>11</NO.P><TXT>Con lettera <DATE ISO="19940311">11 marzo 1994</DATE> la Commissione informava il PMU-Bucharest che l'offerta dell'unica altra impresa offerente, l'impresa tedesca Carl Zeiss (in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/>Zeiss<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/>), era accettabile e gli chiedeva di mettersi in contatto con quest'ultima per il perfezionamento del contratto.</TXT></NP><NP><NO.P>12</NO.P><TXT>Con telecopia <DATE ISO="19940517">17 maggio 1994</DATE> il PMU-Bucharest comunicava alla Commissione che, con decisione <DATE ISO="19940415">15 aprile 1994</DATE>, il ministero rumeno dell'Agricoltura e dell'Industria alimentare aveva attribuito il contratto all'impresa Zeiss.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>In diritto</P></TI></TITLE><NP><NO.P>13</NO.P><TXT>In forza del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato e dell'art. 4 della decisione del Consiglio <DATE ISO="19881024">24 ottobre 1988</DATE>, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="319" DATE.PUB="1988" PAGE.FIRST="1">GU L 319, pag. 1</REF.DOC.OJ>), nella versione modificata con la decisione del Consiglio <DATE ISO="19930608">8 giugno 1993</DATE>, 93/350/Euratom, CECA, CEE (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="144" DATE.PUB="1993" PAGE.FIRST="21">GU L 144, pag. 21</REF.DOC.OJ>), il Tribunale può, qualora ritenga che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o prescrivere i provvedimenti provvisori necessari.</TXT></NP><NP><NO.P>14</NO.P><TXT>h L'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che le domande relative a provvedimenti provvisori previsti dagli artt. 185 e 186 del Trattato devono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che<?PAGE NO="II-526"?> giustifichino prima facie l'adozione del provvedimento richiesto. I provvedimenti richiesti devono avere carattere provvisorio, nel senso che non devono pregiudicare la decisione nel merito (v. ordinanza del presidente del Tribunale <DATE ISO="19931214">14 dicembre 1993</DATE>, Gestevisión Telecinco/Commissione, Race. pag. II-1409).</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Argomenti delle parti</P></TI></TITLE><NP><NO.P>15</NO.P><TXT>Per quanto riguarda la fondatezza prima facie del ricorso, la richiedente sostiene, in sostanza, che respingendo la sua offerta per il solo motivo che i prodotti in causa non erano d'origine comunitaria, mentre essi erano originari di un paese firmatario dell'Accordo SEE, la Commissione ha violato gli artt. 6 e 228, n. 7, del Trattato CE, nonché gli artt. 4, 8, 11 e 65, n. 1, dell'Accordo SEE.</TXT></NP><NP><NO.P>16</NO.P><TXT>Quanto all'urgenza, la richiedente deduce che, in mancanza dei provvedimenti provvisori richiesti, sussisterebbe il grave rischio che la Commissione attribuisca l'appalto ad un altro fornitore, privandola così della possibilità di vendere i suoi prodotti nell'ambito del programma PHARE. È, quindi, urgente che il Tribunale disponga la sospensione richiesta, al fine di evitare danni gravi e irreparabili per la richiedente.</TXT></NP><NP><NO.P>17</NO.P><TXT>La resistente, da parte sua, contesta la ricevibilità del ricorso e, di conseguenza, quella della domanda di provvedimenti provvisori. Essa è del parere che la lettera della Commissione <DATE ISO="19940310">10 marzo 1994</DATE> non sia atta a produrre effetti giuridici, dato che spetta alle autorità rumene, e non già alla Commissione, accettare o respingere l'offerta presentata dalla richiedente.</TXT></NP><?PAGE NO="II-527"?><NP><NO.P>18</NO.P><TXT>Comunque, secondo la Commissione, l'Accordo SEE, il quale del resto non era ancora in vigore al momento della presentazione dell'offerta della richiedente, nel luglio 1993, non impone la riapertura della gara d'appalto. A parere della resistente, l'Accordo SEE non riguarda le autorità rumene, le sole competenti ad adottare una decisione sull'assegnazione dell'appalto, né si applica ai programmi d'aiuto esterno della Comunità. La Commissione sostiene inoltre che le disposizioni dell'Accordo SEE invocate dalla richiedente sono irrilevanti nel caso di specie, dato che riguardano solo la portata dell'Accordo e le relazioni tra le parti contraenti. Ne consegue, secondo la Commissione, che la richiedente non ha provato la sussistenza del fumus boni juris.</TXT></NP><NP><NO.P>19</NO.P><TXT>Quanto al rischio di danno grave e irreparabile, la Commissione deduce che la richiedente non ha provato il carattere urgente della sua domanda di provvedimenti provvisori. A parere della resistente, la richiedente non ha affatto dimostrato che il danno ch'essa assume di aver subito non possa essere interamente risarcito nel caso in cui il suo ricorso sia accolto. A questo proposito, la Commissione osserva che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, un danno di natura economica può essere considerato grave e irreparabile solo quando non possa essere interamente riparato in caso di vittoria della parte richiedente nella causa di merito (v. ordinanza del presidente della Corte <DATE ISO="19901219">19 dicembre 1990</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-358/90 R" YEAR="1990" PAGE.ECR="I-4887">C-358/90 R, Compagnia italiana alcool/Commissione, Race. pag. I-4887, punto 26</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Valutazione del giudice dell'urgenza</P></TI></TITLE><NP><NO.P>20</NO.P><TXT>Risulta da una giurisprudenza costante che l'urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori dev'essere valutata con riguardo alla necessità di statuire in via provvisoria per evitare che sia provocato un danno grave e irreparabile alla parte richiedente. Tocca alla parte che chiede la sospensione dell'esecuzione fornire la prova di non poter attendere la conclusione del giudizio di merito senza subire un<?PAGE NO="II-528"?> danno che comporterebbe per essa conseguenze gravi e irreparabili (v. ordinanza Gestevisión Telecinco/Commissione, già citata).</TXT></NP><NP><NO.P>21</NO.P><TXT>A questo proposito, occorre ricordare che nella domanda di provvedimenti provvisori la richiedente si limita a far presente, come circostanza comprovante l'urgenza, ch'essa subirà danni gravi e irreparabili qualora la decisione contestata venga eseguita, dato che l'esecuzione della stessa la priverebbe definitivamente della possibilità di aggiudicarsi il contratto e, pertanto, di vendere i suoi prodotti nell'ambito del programma PHARE.</TXT></NP><NP><NO.P>22</NO.P><TXT>Va rilevato che la privazione della possibilità di ottenere l'appalto costituisce per la richiedente un danno d'ordine puramente economico. Orbene, secondo una costante giurisprudenza (v., in particolare, ordinanza Compagnia italiana alcool/Commissione, già citata), un danno d'ordine puramente economico non può, in Unea di principio, essere considerato irreparabile né tampoco difficilmente riparabile se può costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria.</TXT></NP><NP><NO.P>23</NO.P><TXT>Nel caso di specie si deve constatare che la richiedente non ha provato, e nemmeno sostenuto, che il suo danno economico non potrebbe essere interamente risarcito qualora il Tribunale dovesse annullare la decisione controversa in esito al giudizio di merito.</TXT></NP><NP><NO.P>24</NO.P><TXT>A questo proposito si deve rilevare infatti che nel ricorso la richiedente chiede il risarcimento di tutti i danni che essa ritiene di aver subito a causa della decisione controversa, quantificati in <FT TYPE="NUMBER">500400</FT> ECU, importo al quale si aggiungono gli interessi a decorrere dalla data della notifica della stessa decisione, mentre nella<?PAGE NO="II-529"?> domanda di provvedimenti provvisori non menziona alcun rischio di pregiudizio diverso da quello prospettato nel ricorso.</TXT></NP><NP><NO.P>25</NO.P><TXT>Pertanto, senza che sia necessario esaminare se i motivi dedotti dalla richiedente a sostegno del ricorso forniscano un fumus boni juris, si deve constatare che la domanda di provvedimenti provvisori non soddisfa la condizione relativa all'urgenza e, di conseguenza, dev'essere respinta.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ><JURISDICTION><INTRO><P>Per questi motivi,</P><P>IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE</P><P>così provvede:</P></INTRO><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Le spese sono riservate.</TXT></NP></ITEM></LIST></JURISDICTION></CONTENTS.ORDER><SIGNATURE.CASE><P>Lussemburgo, <DATE ISO="19940707">7 luglio 1994</DATE>.</P><SIGNATORY><P>Il cancelliere</P><P>H. Jung</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>Il presidente</P><P>J.L. Cruz Vilaça</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></ORDER>