COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 3.2.2025
COM(2025) 24 final
ALLEGATO
della
proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede
di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE
sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
(GOVSATCOM e connettività sicura)
ALLEGATO
PROGETTO DI DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. […]
del […]
che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici
al di fuori delle quattro libertà
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (l'"accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
(1)Le parti contraenti riconoscono l'attuale cooperazione formale nell'ambito del programma spaziale dell'Unione. Esse intendono basarsi su questo solido partenariato ed estendere la cooperazione alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione, istituito dal regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, e al programma per una connettività sicura, istituito dal regolamento (UE) 2023/588 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(2)È opportuno estendere la cooperazione concordata dalle parti contraenti dell'accordo SEE nella decisione del Comitato misto SEE n. 319/2021, del 29 ottobre 2021, alla componente di comunicazione satellitare governativa (GOVSATCOM) del programma spaziale dell'Unione istituito dal regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(3)È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE per includere il regolamento (UE) 2023/588 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2023, che istituisce il programma dell'Unione per una connettività sicura per il periodo 2023/2027.
(4)Le condizioni applicabili alla partecipazione degli Stati EFTA e delle relative istituzioni, imprese e organizzazioni e dei relativi cittadini ai programmi dell'Unione europea sono stabilite dall'accordo SEE, in particolare nell'articolo 81.
(5)È opportuno tenere conto degli accordi esistenti tra l'Unione europea e gli Stati EFTA in materia di procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate.
(6)All'occorrenza, le parti contraenti possono concordare principi di cooperazione supplementari per disciplinare settori specifici non contemplati dalla presente decisione.
(7)La partecipazione degli Stati EFTA alla componente GOVSATCOM e al programma per una connettività sicura sulla base dell'accordo SEE è nell'interesse reciproco delle parti contraenti.
(8)È opportuno che la partecipazione dell'Islanda e della Norvegia ai comitati, ai gruppi di lavoro e ad altre attività connessi alla componente GOVSATCOM e al programma per una connettività sicura inizi dal 1º settembre 2024, indipendentemente dal momento in cui la presente decisione è adottata o dall'eventualità che l'adempimento degli obblighi costituzionali ad essa relativi sia comunicato dopo il 10 luglio 2025.
(9)Per il fatto di essere diventate utenti delle capacità e dei servizi della componente GOVSATCOM, l'Islanda e la Norvegia contribuiranno finanziariamente agli impegni dell'UE iscritti in bilancio per la componente GOVSATCOM per gli esercizi finanziari dal 2021 al 2024.
(10)Per il fatto di essere diventate utenti delle capacità e dei servizi del programma per una connettività sicura, l'Islanda e la Norvegia contribuiranno finanziariamente agli impegni dell'UE iscritti in bilancio per il programma per una connettività sicura per gli esercizi finanziari dal 2023 al 2024.
(11)I contributi sono determinati in questo momento sulla base degli ingenti investimenti effettuati durante i primi anni di attuazione del programma. Detti investimenti riguardano la realizzazione delle infrastrutture che saranno utilizzate da tutti i partecipanti al sistema, comprese l'Islanda e la Norvegia.
(12)È pertanto opportuno modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE affinché tale cooperazione estesa possa concretarsi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel protocollo 31 dell'accordo SEE, l'articolo 1 è così modificato:
1.il paragrafo 8e è così modificato:
a)alla lettera a), i termini ", di comunicazione satellitare governativa (GOVSATCOM)" sono soppressi;
b)le lettere da b) a o) diventano lettere da c) a p);
c)dopo la lettera a) è aggiunta la lettera seguente:
"b)Uno Stato EFTA può diventare partecipante alla componente di comunicazione satellitare governativa (GOVSATCOM) con riserva della conclusione di un accordo specifico di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696.";
d)il testo della lettera c) è sostituito da quanto segue:
"Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a) conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo.
Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera b) conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo, previa conclusione di un accordo di cui alla lettera b).
Inoltre, in base all'articolo 82, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, dell'accordo SEE e come concordato in conformità dell'articolo 1, paragrafi 8 e 9, del protocollo 32 dell'accordo SEE, l'Islanda contribuisce, dopo la conclusione dell'accordo di cui alla lettera b), con un importo di 98 000 EUR (novantottomila euro) alla componente GOVSATCOM per gli esercizi finanziari dal 2021 al 2024. Tale somma assume la forma di tre rate di uguale importo da inserire rispettivamente nelle richieste di fondi per gli esercizi 2025, 2026 e 2027, come disposto all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del protocollo 32.
Inoltre, in base all'articolo 82, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, dell'accordo SEE e come concordato in conformità dell'articolo 1, paragrafi 8 e 9, del protocollo 32 dell'accordo SEE, la Norvegia contribuisce, dopo la conclusione dell'accordo di cui alla lettera b), con un importo di 1 896 000 EUR (un milione ottocentonovantaseimila euro) alla componente GOVSATCOM per gli esercizi finanziari dal 2021 al 2024. Tale somma assume la forma di tre rate di uguale importo da inserire rispettivamente nelle richieste di fondi per gli esercizi 2025, 2026 e 2027, come disposto all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del protocollo 32.";
e)alla lettera d), la lettera "b)" è sostituita dalla lettera "c)";
f)il testo della lettera o) è sostituito da quanto segue:
"Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente paragrafo è sospeso fino a decisione contraria del comitato misto SEE.";
2.dopo il paragrafo 8e è inserito quanto segue:
"8f.a)Gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto dell'Unione:
-32023 R 0588: Regolamento (UE) 2023/588 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2023, che istituisce il programma dell'Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-2027 (GU L 79 del 17.3.2023, pag. 1).
b)Uno Stato EFTA può diventare partecipante al programma dell'Unione per una connettività sicura con riserva della conclusione di un accordo specifico di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/588.
c)Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a) conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo, previa conclusione di un accordo di cui alla lettera b).
Inoltre, in base all'articolo 82, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, dell'accordo SEE e come concordato in conformità dell'articolo 1, paragrafi 8 e 9, del protocollo 32 dell'accordo SEE, l'Islanda contribuisce, dopo la conclusione dell'accordo di cui alla lettera b), con un importo di 510 700 EUR (cinquecentodiecimilasettecento euro) alla componente GOVSATCOM per gli esercizi finanziari 2023 e 2024. Tale somma assume la forma di tre rate di uguale importo da inserire rispettivamente nelle richieste di fondi per gli esercizi 2025, 2026 e 2027, come disposto all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del protocollo 32.
Inoltre, in base all'articolo 82, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, dell'accordo SEE e come concordato in conformità dell'articolo 1, paragrafi 8 e 9, del protocollo 32 dell'accordo SEE, la Norvegia contribuisce, dopo la conclusione dell'accordo di cui alla lettera b), con un importo di 10 124 000 EUR (dieci milioni centoventiquattromila euro) per gli esercizi finanziari 2023 e 2024. Tale somma assume la forma di tre rate di uguale importo da inserire rispettivamente nelle richieste di fondi per gli esercizi 2025, 2026 e 2027, come disposto all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del protocollo 32.
d)Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente paragrafo è sospeso fino a decisione contraria del comitato misto SEE.".
Articolo 2
1.La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il […]
Per il Comitato misto SEE
Il/La presidente
[…]
I segretari
del Comitato misto SEE
[…]