Bruxelles, 10.10.2024

COM(2024) 448 final

2024/0247(NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1013/UE, che autorizza
la Repubblica d'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga
agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto


RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 1 (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni della direttiva stessa allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 20 marzo 2024 l'Austria ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva IVA al fine di escludere dal diritto a detrazione l'IVA di cui sono gravati i beni e servizi che siano utilizzati in percentuale superiore al 90 % dal soggetto passivo per il proprio uso privato o per l'uso del suo personale o, più in generale, per fini non professionali o attività non economiche. La domanda era corredata di una relazione sull'applicazione di detta misura speciale comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell'IVA, come previsto all'articolo 2 della decisione di esecuzione 2009/1013/UE del Consiglio 2 , modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1779 del Consiglio 3 .

A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA la Commissione, con lettera del 16 maggio 2024, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dall'Austria. Con lettera del 17 maggio 2024 la Commissione ha comunicato all'Austria che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

•Motivi e obiettivi della proposta

A norma dell'articolo 168 della direttiva IVA il soggetto passivo ha il diritto di detrarre l'IVA addebitata sugli acquisti effettuati e sui servizi ricevuti ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. A norma dell'articolo 168 bis, paragrafo 1, della direttiva IVA, la detrazione dell'IVA sulle spese relative a un bene immobile facente parte del patrimonio dell'impresa di un soggetto passivo e da questo destinato all'attività dell'impresa e a fini non professionali è ammissibile soltanto limitatamente alla parte di uso del bene ai fini delle attività dell'impresa del soggetto passivo. A norma dell'articolo 168 bis, paragrafo 2, della direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare tale norma anche con riguardo alle spese relative ad altri beni facenti parte del patrimonio dell'impresa secondo quanto da essi specificato.

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, previa autorizzazione del Consiglio, gli Stati membri possono introdurre misure speciali di deroga alla direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

L'Austria ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva IVA che le consente di escludere totalmente dal diritto a detrazione l'IVA di cui sono gravati i beni e i servizi che siano utilizzati in percentuale superiore al 90 % dal soggetto passivo per esigenze private o per fini non professionali, ivi incluse attività non economiche.

Tale misura speciale era stata concessa inizialmente all'Austria fino al 31 dicembre 2009 con decisione 2004/866/CE del Consiglio 4 del 13 dicembre 2004, e riconcessa successivamente fino al 31 dicembre 2012 con decisione di esecuzione 2009/1013/UE del Consiglio del 22 dicembre 2009. Quest'ultima deroga è stata successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2015 con la decisione di esecuzione 2012/705/UE del Consiglio 5 del 13 novembre 2012, fino al 31 dicembre 2018 con la decisione di esecuzione (UE) 2015/2428 del Consiglio 6 del 10 dicembre 2015, fino al 31 dicembre 2021 con la decisione di esecuzione (UE) 2018/1487 del Consiglio 7 del 2 ottobre 2018 e fino al 31 dicembre 2024 con la decisione di esecuzione (UE) 2021/1779 del Consiglio del 5 ottobre 2021.

Nella sua richiesta l'Austria ha informato la Commissione che l'applicazione della misura speciale si è rivelata efficace in termini di semplificazione della riscossione dell'IVA, in quanto riduce i costi amministrativi e aumenta la certezza del diritto sia per l'amministrazione fiscale che per i contribuenti. Non è necessario determinare l'uso effettivo di beni e servizi nei casi in cui il loro uso a fini professionali rappresenti meno del 10 %. In caso contrario, l'uso personale dovrebbe essere documentato e accertato, nonché essere soggetto a tassazione ai sensi dell'articolo 26 della direttiva IVA. La corretta tassazione dell'uso personale dovrebbe essere monitorata dall'amministrazione fiscale. Grazie alla misura speciale è possibile eliminare misure onerose riguardanti la documentazione, il monitoraggio e la verifica, alleggerendo così l'onere sia per le autorità fiscali che per i contribuenti.

Variazioni minime del rapporto tra uso privato e uso professionale di un bene o servizio solo marginalmente utilizzato a fini professionali comporterebbero inoltre una rettifica dell'IVA detratta. Tale lieve rettifica sarebbe sproporzionata dal punto di vista sia del contribuente sia dell'amministrazione fiscale.

L'Austria indica altresì che la misura speciale si è dimostrata efficace anche in termini di prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscale, in quanto impedisce la detrazione ingiustificata e fraudolenta dell'IVA assolta a monte. La misura speciale contribuisce a migliorare l'equità evitando distorsioni dovute ai vantaggi in termini di flusso di cassa ingiustificati per il soggetto passivo che usa un bene o servizio solo marginalmente a fini professionali e che è autorizzato a detrarre l'IVA pagata per tale uso professionale minore rispetto ad un soggetto passivo che utilizzi il bene o servizio a fini unicamente professionali.

In base alla relazione presentata dall'Austria, la revisione della percentuale minima di uso professionale di beni e servizi necessaria per consentire la detrazione dell'IVA a monte indica che la soglia del 10 % a fini professionali è sufficientemente bassa da non incidere significativamente sull'importo totale dell'IVA effettivamente riscossa allo stadio del consumo finale e pertanto non incide negativamente sulle risorse proprie IVA dell'Unione.

In base alle informazioni fornite dall'Austria risulta alla Commissione che la suddivisione percentuale 10 % - 90 % tra fini professionali e non professionali resta una base valida per individuare le operazioni in cui l'utilizzazione a fini professionali può essere considerata trascurabile.

La misura speciale in questione agevola quindi sia l'amministrazione fiscale sia le imprese, perché elimina la necessità di verificare l'utilizzazione successiva dei beni e dei servizi cui è stata applicata l'esclusione dalla detrazione al momento dell'acquisto, in particolare per quanto riguarda l'eventuale imposizione dell'uso privato a norma dell'articolo 16 o 26 della direttiva IVA oppure le rettifiche della detrazione previste dagli articoli 184 – 192 della medesima. Una proroga della misura speciale è pertanto appropriata.

Tuttavia qualsiasi proroga dovrebbe avere durata limitata in modo da valutare se la misura speciale sia idonea ed efficace e se le condizioni sulle quali si basa la deroga siano ancora valide. Si propone quindi di prorogare la deroga sino alla fine del 2027 e, qualora sia prospettata un'ulteriore proroga oltre tale data, di chiedere all'Austria di presentare entro il 31 marzo 2027, contestualmente alla domanda di proroga, una relazione comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale tra usi professionali e non professionali su cui si basa l'esclusione dalla detrazione.

 

•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Una deroga analoga in relazione all'esclusione della detrazione dell'IVA a monte su beni e servizi dal diritto a detrazione dell'IVA quando i beni e i servizi in questione sono utilizzati per più del 90 % a fini privati di un soggetto passivo o di suoi dipendenti o, in generale, per fini non professionali o attività non economiche, è stata concessa ad un altro Stato membro (Germania 8 ).

A norma dell'articolo 176 della direttiva IVA, il Consiglio stabilisce le spese che non danno diritto a detrazione dell'IVA. Fino a quel momento gli Stati membri sono autorizzati a mantenere tutte le esclusioni in vigore al 1° gennaio 1979. Vige pertanto una serie di clausole sospensive che limitano il diritto a detrazione dei soggetti passivi.

Nonostante le iniziative precedenti intese a stabilire norme sulle categorie di spesa che possono essere soggette a una limitazione del diritto a detrazione 9 , tale deroga è opportuna in attesa di un'armonizzazione di tali norme a livello dell'UE.

La misura speciale proposta è pertanto coerente con le disposizioni vigenti della direttiva IVA.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

•Base giuridica

Articolo 395 della direttiva IVA.

•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa la proposta, il principio di sussidiarietà non si applica.

•Proporzionalità

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, ossia semplificare la procedura di riscossione dell'imposta ed evitare talune evasioni o elusioni fiscali. Essa non va al di là di quanto è necessario per realizzare tali obiettivi.

La deroga è inoltre limitata nel tempo e l'Austria, se desidera prorogarla, è tenuta a redigere una relazione sul funzionamento e l'efficacia della misura speciale.

•Scelta dell'atto giuridico

L'atto proposto è una decisione di esecuzione del Consiglio.

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni in materia di IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

•Consultazioni dei portatori di interessi

Non è stata effettuata una consultazione dei portatori di interessi. La presente proposta si basa su una richiesta presentata dall'Austria e concerne unicamente questo Stato membro.

•Assunzione e uso di perizie

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

•Valutazione d'impatto

La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio è intesa a semplificare la procedura di riscossione dell'IVA consentendo all'Austria di prorogare l'applicazione di una misura speciale che le consenta di escludere totalmente dal diritto a detrazione l'IVA di cui sono gravati i beni e i servizi utilizzati in percentuale superiore al 90 % dal soggetto passivo per esigenze private o per fini non professionali, ivi incluse attività non economiche.

Secondo l'Austria, la misura speciale riduce gli oneri amministrativi per le imprese e l'amministrazione fiscale, in quanto non vi è necessità di effettuare un controllo dell'uso successivo dei beni e servizi ai quali si applica l'esclusione dalla detrazione al momento dell'acquisto, in particolare per quanto riguarda l'eventuale imposizione dell'uso privato oppure le rettifiche della detrazione.

Il richiesto utilizzo dei beni per almeno il 10 % a fini professionali per autorizzare la detrazione dell'IVA a monte è relativamente modesto. Secondo l'Austria, la proroga di tale misura speciale avrà quindi un impatto limitato sull'importo complessivo delle entrate dell'IVA riscosse allo stadio del consumo finale e, di conseguenza, non inciderà negativamente sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio dell'UE.

5.ALTRI ELEMENTI

La proposta è limitata nel tempo e comprende una disposizione che prevede la cessazione dell'efficacia dell'atto al 31 dicembre 2027.

Qualora ritenga opportuna un'ulteriore proroga della misura speciale oltre il 2027, entro il 31 marzo 2027 l'Austria dovrebbe presentare alla Commissione una relazione sull'applicazione della misura speciale comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale applicata corredata della domanda di proroga.

2024/0247 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1013/UE, che autorizza
la Repubblica d'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga

agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE

relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 10 , in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Gli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE disciplinano il diritto del soggetto passivo di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui beni e i servizi cedutigli o prestatigli ai fini di sue operazioni soggette a imposta.

(2)La decisione di esecuzione 2009/1013/UE del Consiglio 11 ha autorizzato l'Austria a continuare ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE al fine di escludere completamente dal diritto a detrazione dell'IVA l'IVA di cui sono gravati beni e servizi quando tali beni e servizi sono utilizzati per più del 90 % a fini privati di un soggetto passivo o di dipendenti di un soggetto passivo o, più in generale, a fini non professionali o per attività non economiche ("misura speciale"). L'autorizzazione ad applicare la misura speciale scade il 31 dicembre 2024.

(3)Con lettera protocollata dalla Commissione il 20 marzo 2024, l'Austria ha chiesto l'autorizzazione, a norma dell'articolo 395, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, a continuare ad applicare la misura speciale.

(4)A norma dell'articolo 2 della decisione di esecuzione 2009/1013/UE del Consiglio, l'Austria ha presentato, unitamente alla domanda di proroga, una relazione sull'applicazione della misura speciale comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell'IVA.

(5)Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda presentata dall'Austria con lettera del 16 maggio 2024.

(6)Con lettera del 17 maggio 2024 la Commissione ha comunicato all'Austria che disponeva di tutti i dati che riteneva necessari per valutare la domanda.

(7)Secondo l'Austria la misura speciale si è rivelata molto efficace nel semplificare la riscossione dell'IVA e impedire l'evasione e l'elusione fiscale. La misura speciale riduce gli oneri amministrativi per le imprese e le amministrazioni fiscali, in quanto non vi è necessità di effettuare un controllo dell'uso successivo dei beni e servizi ai quali si applica l'esclusione dalla detrazione al momento dell'acquisto.

(8)In base alla relazione presentata dall'Austria, la suddivisione percentuale minima del 10 % dell'uso professionale di beni e servizi necessaria per consentire la detrazione dell'IVA a monte è sufficientemente bassa da non avere un impatto significativo sull'importo totale dell'IVA effettivamente riscossa nella fase del consumo finale.

(9)Tenuto conto dell'impatto positivo sia per le imprese che per l'amministrazione fiscale, la Commissione ritiene opportuno prorogare la misura speciale.

(10)La misura speciale dovrebbe essere limitata al tempo necessario per valutare l'efficacia della misura e l'adeguatezza della suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell'IVA. È opportuno pertanto che l'Austria continui ad applicare la misura speciale per altri tre anni, con scadenza il 31 dicembre 2027.

(11)La misura speciale è proporzionata agli obiettivi perseguiti, ossia semplificare la procedura di riscossione dell'IVA ed evitare talune forme di evasione ed elusione fiscale, in quanto limitata nel tempo e nella portata.

(12)Nel caso in cui l'Austria ritenga necessaria una proroga della misura speciale oltre il 2027, dovrebbe presentare una richiesta di proroga alla Commissione entro il 31 marzo 2027, corredata di una relazione sull'applicazione della misura speciale comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale applicata.

(13)La misura speciale non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

(14)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2009/1013/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione di esecuzione 2009/1013/UE è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2027.

L'eventuale domanda di proroga della misura di deroga prevista dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2027.

Tale domanda è accompagnata da una relazione sull'applicazione della presente misura, comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell'IVA in base alla presente decisione."

Articolo 2

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
(2)    Decisione di esecuzione 2009/1013/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che autorizza la Repubblica d'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, GU L 348 del 29.12.2009, pag. 21.
(3)    Decisione di esecuzione (UE) 2021/1779 del Consiglio, del 5 ottobre 2021, recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1013/UE che autorizza la Repubblica d'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, GU L 360 dell'11.10.2021, pag. 120.
(4)    Decisione 2004/866/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che autorizza l'Austria ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, GU L 371 del 18.12.2004, pag. 47 .
(5)    Decisione di esecuzione 2012/705/UE del Consiglio, del 13 novembre 2012, recante modifica della decisione 2009/791/CE e della decisione di esecuzione 2009/1013/UE che autorizzano, rispettivamente, la Germania e l'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, GU L 319 del 16.11.2012, pag. 8 .
(6)    Decisione di esecuzione (UE) 2015/2428 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, recante modifica della decisione 2009/791/CE e della decisione di esecuzione 2009/1013/UE che autorizzano, rispettivamente, la Germania e l'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, GU L 334 del 22.12.2015, pag. 12 .
(7)    Decisione di esecuzione (UE) 2018/1487 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1013/UE, che autorizza la Repubblica d'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, GU L 251 del 5.10.2018, pag. 33 .
(8)    Decisione di esecuzione (UE) 2021/1776 del Consiglio, del 5 ottobre 2021, recante modifica della decisione 2009/791/CE che autorizza la Repubblica federale di Germania a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, GU L 360 dell'11.10.2021, pag. 112 .
(9)    COM (2004) 728 final - Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto (GU C 24 del 29.1.2005, pag. 10), ritirata il 21 maggio 2014 (GU C 153 del 21. 5. 2014, pag. 3).
(10)    GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj .
(11)    Decisione di esecuzione 2009/1013/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che autorizza la Repubblica d'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ( GU L 348 del 29.12.2009, pag. 21 , ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2009/1013/oj ).