Regolamento (CE) n. 709/98 della Commissione del 30 marzo 1998 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1686/72 relativo a talune modalità per quanto riguarda l'aiuto nel settore delle sementi, relativamente al sistema di controlli, e recante modalità d'applicazione del meccanismo di stabilizzazione per la produzione di sementi di riso
Gazzetta ufficiale n. L 098 del 31/03/1998 pag. 0030 - 0032
REGOLAMENTO (CE) N. 709/98 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 1998 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1686/72 relativo a talune modalità per quanto riguarda l'aiuto nel settore delle sementi, relativamente al sistema di controlli, e recante modalità d'applicazione del meccanismo di stabilizzazione per la produzione di sementi di riso LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 192/98 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, e l'articolo 11, considerando che il regolamento (CEE) n. 1674/72 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3795/85 (4), ha fissato le norme generali per la concessione ed il finanziamento dell'aiuto nel settore delle sementi; considerando che all'articolo 3, paragrafo 4 bis, del regolamento (CEE) n. 2358/71 è istituito un meccanismo di stabilizzazione per la produzione di sementi di riso; che tale meccanismo deve fissare un quantitativo massimo che può beneficiare dell'aiuto per le sementi nella Comunità, salvaguardando le possibilità di smaltimento in relazione alla superficie di base stabilita dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 192/98; considerando che, per stabilire le rese agronomiche nella produzione di sementi di riso rilevate nei vari Stati membri, è opportuno riferirsi allo stesso periodo considerato come rappresentativo a norma del regolamento (CE) n. 3072/95; che a tal fine è stata considerata la media dei tre anni ottenuta, eliminando quella in cui il rendimento è più elevato e quella in cui il rendimento è più basso, nel corso del periodo 1990/1991-1994/1995; considerando che le sementi raccolte in una determinata campagna sono generalmente utilizzate per seminare le superfici destinate alla produzione di risone (riso «paddy») e di sementi di riso nel corso della campagna successiva; che, nel periodo considerato come rappresentativo, il quantitativo di sementi utilizzate nella Comunità per seminare un ettaro è di 0,2 t e che per seminare la superficie di base di 433 123 ettari stabilita all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3072/95 occorrono 86 624,600 t di sementi di riso; considerando che il quantitativo massimo che potrà beneficiare dell'aiuto per le sementi nella Comunità va ripartito tra gli Stati membri produttori in base alla loro produzione di sementi di riso nello stesso periodo rappresentativo; che è opportuno prevedere un adeguamento del quantitativo massimo che potrà beneficiare dell'aiuto per Stato membro nei limiti del quantitativo massimo che potrà beneficiare dell'aiuto per le sementi nella Comunità, per tener conto della variazione annua nelle rese; considerando che, per il buon funzionamento del meccanismo di stabilizzazione, è opportuno fissare una data limite per la presentazione della domanda di aiuto per le sementi di riso e affinché gli Stati membri comunichino alla Commissione i quantitativi di sementi di riso che formano oggetto di domande di aiuto per consentire di calcolare le percentuali di riduzione eventualmente applicabili per ciascuno degli Stati membri produttori; considerando che l'importo dell'aiuto per le sementi di riso deve essere versato soltanto dopo che la Commissione abbia fissato le percentuali di riduzione applicabili per ciascuno degli Stati membri produttori; considerando che occorre accertare che siano rispettate le disposizioni in materia di aiuti comunitari; che occorre a tal fine definire con precisione i criteri e le modalità tecniche per l'esecuzione dei controlli amministrativi e in loco; che, tenuto conto dell'esperienza acquisita in materia di controlli in loco, è opportuno combinare i tassi minimi di controllo con lo strumento dell'analisi di rischio e precisare gli elementi da prendere in considerazione; considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita e tenuto conto del principio di proporzionalità nonché dei problemi particolari legati ai casi di forza maggiore, è opportuno adottare disposizioni atte a prevenire e sanzionare efficacemente le irregolarità e le frodi; che occorre a tal fine prevedere sanzioni commisurate alla gravità dell'infrazione commessa, fino all'esclusione totale dal beneficio del regime di aiuto in questione per l'anno civile considerato e per quello successivo; considerando che è opportuno instaurare un sistema efficace, tale da assicurare che gli aiuti siano giustificati e prevedere una riduzione degli aiuti per i casi di inoltro tardivo delle domande di aiuto, sul modello del sistema integrato di gestione e di controllo previsto nel regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 820/97 (7), e nel regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2015/95 (9); considerando che il comitato di gestione delle sementi non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1686/72 della Commissione (10) è modificato come segue: 1. È aggiunto il seguente articolo 1 bis: «Articolo 1 bis Ai fini del presente regolamento, per "commercializzazione" si intende tenuta a disposizione o di scorta, esposizione per la vendita, offerta alla vendita, vendita e/o consegna ad un'altra persona.» 2. È aggiunto il seguente articolo 2 bis: «Articolo 2 bis 1. L'aiuto è concesso a condizione che le sementi per le quali è stata presentata la domanda di aiuto siano state effettivamente commercializzate per la semina alla data di presentazione della domanda dal beneficiario dell'aiuto. L'aiuto è concesso unicamente se il beneficiario dimostra allo Stato membro in questione di aver rispettato tale condizione. 2. Gli Stati membri effettuano controlli senza preavviso intesi ad accertare la prima destinazione delle sementi che hanno beneficiato dell'aiuto nonché l'adempimento delle condizioni prescritte per la concessione dell'aiuto e comunicano alla Commissione le misure che sono state adottate in esito a tali controlli.» 3. L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 3 1. Ad eccezione delle sementi di riso, l'aiuto è concesso al moltiplicatore di sementi a sua richiesta, da presentare dopo il raccolto e prima di una data fissata dallo Stato membro interessato per ciascuna specie o gruppo di varietà. 2. Ad esclusione delle sementi di riso, lo Stato membro versa l'ammontare dell'aiuto al moltiplicatore entro i due mesi successivi alla presentazione della domanda e non oltre il 31 luglio dell'anno successivo a quello del raccolto.» 4. Sono aggiunti i seguenti articoli 3 bis, 3 ter e 3 quater: «Articolo 3 bis 1. Per le sementi di riso è fissato un quantitativo massimo annuo di 86 624,600 t che potrà beneficiare dell'aiuto nella Comunità europea. Tale quantitativo è ripartito tra gli Stati membri produttori nel modo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> Il quantitativo per Stato membro produttore può essere adeguato nei limiti del quantitativo massimo previsto nella Comunità alle condizioni stabilite dal paragrafo 3. 2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 bis, l'aiuto per le sementi di riso è concesso al moltiplicatore a sua richiesta, da presentare dopo il raccolto e prima del 20 giugno dell'anno civile successivo al raccolto, nei limiti del quantitativo massimo fissato per la Comunità. Gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione, non oltre il 15 luglio dell'anno successivo a quello del raccolto, i quantitativi che sono oggetto delle domande. 3. Se la somma totale dei quantitativi per i quali viene presentata una domanda di aiuto negli Stati membri produttori supera il quantitativo massimo fissato nella Comunità, l'aiuto è ridotto per ciascuno Stato membro, proporzionalmente al superamento del quantitativo nazionale fissato. In tale caso la Commissione fissa le percentuali di riduzione applicabili per ciascuno Stato membro produttore. 4. Per le sementi di riso, lo Stato membro versa l'ammontare dell'aiuto al produttore tra il 31 luglio e il 30 settembre dell'anno successivo a quello del raccolto. Articolo 3 ter 1. I controlli di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2, comprendono: a) i controlli amministrativi, che consistono in particolare in controlli incrociati per evitare il doppio pagamento dell'aiuto a titolo dello stesso anno civile. Tali controlli si riferiscono a parcelle che formano oggetto di un esame ufficiale e per le quali sia stato constatato l'adempimento delle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1674/72; b) i controlli di documenti per accertare almeno la prima destinazione delle sementi che hanno beneficiato dell'aiuto; c) ogni ulteriore misura di controllo che lo Stato membro giudichi necessaria, in particolare al fine di evitare che l'aiuto sia erogato per sementi non certificate o provenienti da paesi terzi. Detti controlli vertono almeno su un campione significativo delle domande. Detto campione deve rappresentare almeno il 5 % delle domande di aiuto per ogni specie. Le domande che sono oggetto di controlli sono determinate dalla competente autorità, sulla base di un'analisi dei rischi e tenendo conto di un fattore di rappresentatività delle domande di aiuto inoltrate. L'analisi dei rischi tiene conto: - dell'importo dell'aiuto; - dei quantitativi di sementi certificate rispetto alle superfici accettate al controllo; - dell'evoluzione rispetto all'anno precedente; - di altri parametri definiti dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri effettuano, se del caso, controlli presso i costitutori o gli stabilimenti di sementi nonché presso gli utilizzatori finali. 3. Si applicano i seguenti articoli del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione (*): - l'articolo 6, paragrafo 1, per consentire l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti, - l'articolo 11, relativo alle sanzioni supplementari previste a livello nazionale e ai casi di forza maggiore, - l'articolo 12, relativo al rapporto da compilare dopo il controllo in loco, - l'articolo 13, relativo ai controlli in loco, - l'articolo 14, relativo ai pagamenti indebiti. Articolo 3 quater 1. Salvo in caso di forza maggiore, se una domanda viene ricevuta in ritardo, si procede ad una riduzione dell'1 % per ogni giorno feriale di ritardo dell'importo dell'aiuto richiesto, al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. In caso di inoltro dopo il 30 giugno dell'anno successivo a quello del raccolto per le sementi di riso o di ritardo superiore a 10 giorni dalla data limite fissata dallo Stato membro per le rimanenti specie o gruppi di varietà, la domanda è irricevibile e non può più dar luogo alla concessione di alcun aiuto. 2. Qualora si constati che le domande di aiuto presentate riguardano sementi che non sono state effettivamente commercializzate per la semina dal beneficiario, l'aiuto al produttore per la specie in oggetto è ridotto del 50 % se i quantitativi che non sono stati effettivamente commercializzati per la semina sono superiori al 2 % e pari al 5 % al massimo dei quantitativi che sono oggetto della domanda di aiuto. Qualora i quantitativi che non sono stati effettivamente commercializzati per la semina dal beneficiario dell'aiuto siano superiori al 5 % dei quantitativi che sono oggetto di una domanda di aiuto, al moltiplicatore non viene concesso alcun aiuto legato alla produzione di sementi a titolo della campagna di commercializzazione in oggetto. 3. Se una domanda di aiuto riguarda sementi non certificati ufficialmente oppure sementi non raccolte sul territorio dello Stato membro in questione nell'anno civile in cui ha inizio la campagna di commercializzazione per la quale è stato fissato l'aiuto, al produttore non viene concesso alcun aiuto a titolo della campagna di commercializzazione in corso e di quella successiva. (*) GU L 391 del 31. 12. 1992, pag. 36.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dalla campagna 1998/1999. La domanda di aiuto relativa a contratti o dichiarazioni di moltiplicazione registrati precedentemente alla campagna 1998/1999 non è sottoposta ai controlli previsti all'articolo 3 ter, paragrafo 1, punto a), del regolamento (CEE) n. 1686/72. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1. (2) GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16. (3) GU L 177 del 4. 8. 1972, pag. 1. (4) GU L 367 del 31. 12. 1985, pag. 21. (5) GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18. (6) GU L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1. (7) GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1. (8) GU L 391 del 31. 12. 1992, pag. 36. (9) GU L 197 del 22. 8. 1995, pag. 2. (10) GU L 177 del 4. 8. 1972, pag. 26.