31982R2480

Regolamento (CEE) n. 2480/82 della Commissione, del 13 settembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1822/77 per quanto riguarda la riscossione di un prelievo di corresponsabilità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-casearii

Gazzetta ufficiale n. L 264 del 14/09/1982 pag. 0010 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 15 pag. 0149
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 26 pag. 0065
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 15 pag. 0149
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 26 pag. 0065


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2480/82 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 1822/77 per quanto riguarda la riscossione di un prelievo di corresponsabilità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1189/82 (2), in particolare l'articolo 6,

considerando che il paragrafo 3 dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1822/77 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1661/82 (4), prevede che le operazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, vengano effettuate entro e non oltre quarantacinque giorni dalla fine del trimestre, per le imprese di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 1 bis, oppure entro l'anno civile per quelle di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo; che l'esperienza ha dimostrato che il termine di cui sopra risulta insufficiente per le imprese che assolvono annualmente i propri impegni; che è quindi opportuno predisporre per queste ultime un termine più lungo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1822/77, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

« 3. In caso di applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi precedenti, le operazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, sono effettuate, secondo il caso, entro:

- quarantacinque giorni dalla fine del trimestre in causa,

- prima del 15 maggio successivo alla fine dell'anno civile in causa ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.

(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 8.

(3) GU n. L 203 del 9. 8. 1977, pag. 1.

(4) GU n. L 184 del 29. 6. 1982, pag. 7.