10.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 235/1


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2010

relativa all’aiuto di Stato C 32/09 (ex NN 50/09) a cui la Germania ha dato esecuzione a favore della ristrutturazione della Sparkasse KölnBonn

[notificata con il numero C(2010) 6470]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/526/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli Stati membri e gli altri interessati a formulare osservazioni a norma delle suddette disposizioni (1),

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

La Germania ha notificato le misure in oggetto il 21 ottobre 2009.

(2)

Nella sua decisione del 4 novembre 2009 (2) (di seguito la «decisione di avvio del procedimento») la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che le misure di ricapitalizzazione a favore della Sparkasse KölnBonn (di seguito «Sparkasse») configurano un aiuto di Stato; la Commissione ha inoltre sollevato la questione della compatibilità delle misure a favore della Sparkasse con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del TFUE. La Commissione ha altresì invitato la Germania a presentare un piano di ristrutturazione.

(3)

Con la decisione di avvio del procedimento, in data 6 gennaio 2010, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea tutti gli interessati sono stati invitati a presentare le proprie osservazioni.

(4)

In data 11 febbraio 2010, la Germania ha trasmesso il piano di ristrutturazione per la Sparkasse KölnBonn che è stato oggetto di discussioni nel quadro di diverse riunioni e teleconferenze nel periodo tra dicembre 2009 e settembre 2010.

(5)

In data 15 gennaio 2010, 10, 12 e 24 febbraio 2010, 10 e 26 marzo 2010, 21 e 28 maggio 2010, 8 e 11 giugno 2010, 23 luglio 2010, nonché 10 e 23 agosto 2010, la Germania ha trasmesso ulteriori informazioni e aggiornamenti in merito al piano di ristrutturazione. La versione definitiva del piano di ristrutturazione è stata notificata il 1o settembre 2010.

2.   DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO FINANZIARIO BENEFICIARIO

(6)

La Sparkasse KölnBonn è una cassa di risparmio tedesca, nata nel 2005 dalla fusione della Stadtsparkasse Köln e della Sparkasse Bonn, i cui soci responsabili (organismi pubblici responsabili della rispettiva cassa di risparmio, di seguito i «titolari») erano il comune di Colonia e il comune di Bonn. I comuni di Colonia e di Bonn detengono rispettivamente una partecipazione indiretta del 70 % e del 30 % del nuovo istituto finanziario. Dopo la fusione, il socio responsabile della Sparkasse è lo Zweckverband Sparkasse KölnBonn (di seguito «Zweckverband»), un organismo di diritto pubblico il cui capitale è detenuto al 70 % dal comune di Colonia e al 30 % dal comune di Bonn.

(7)

Alla fine del 2008 la Sparkasse era la seconda cassa di risparmio della Germania, con un bilancio patrimoniale pari a 31 miliardi di EUR. All’epoca, la Sparkasse aveva ottenuto da Moody’s un rating di Aa2. Il 15 marzo 2010 il rating è stato abbassato a A1.

(8)

La Sparkasse offre servizi bancari a privati (attività bancaria al dettaglio) e imprese (cessione di credito alle imprese). Inoltre, essa opera a livello regionale in settori quali il finanziamento di progetti, i mercati dei capitali e in altri ambiti del settore finanziario, come l’amministrazione patrimoniale.

(9)

La Sparkasse presta i propri servizi soltanto nell’area economica di Colonia-Bonn, dove nel 2008 deteneva una quota del mercato nel settore dei depositi relativi ai clienti privati pari a circa il [30-35] (*1) %; nello stesso anno la quota di mercato nel settore dei prestiti a clienti privati ammontava al [20-25] % circa e quella relativa al credito alle imprese era del [15-20] % (3).

3.   LE MISURE DI AIUTO

(10)

La dotazione di capitale della Sparkasse è stata rafforzata con un totale di 650 milioni di EUR mediante:

i)

l’emissione di titoli partecipativi (Genussrechte) a fine 2008; e

ii)

la partecipazione tacita (Stille Einlage) all’inizio 2009.

3.1.   Titoli partecipativi

(11)

Nel dicembre 2008 la Rheinische Sparkassen-Förderungsgesellschaft (di seguito «Förderungsgesellschaft») ha sottoscritto titoli partecipativi nominativi della Sparkasse per un importo pari complessivamente a 300 milioni di EUR (in due tranche pari rispettivamente a 150 milioni di EUR).

(12)

La Förderungsgesellschaft è una controllata al 100 % di Rheinische Sparkassen- und Giroverband (Associazione delle banche di risparmio e dei loro istituti centrali della Renania, di seguito «RSGV»). L’RSGV è un organismo di diritto pubblico, essendo l’associazione di rappresentanza delle casse di risparmio con sede in Renania e quindi, in ultima istanza, il rappresentante degli organismi di diritto pubblico e dei loro titolari (pubblici). Lo scopo della Förderungsgesellschaft è, come si legge nel suo statuto, la promozione delle casse di risparmio appartenenti all’RSGV. La Förderungsgesellschaft può rafforzare il capitale delle casse di risparmio esclusivamente al fine di promuovere l’attività di concessione di prestiti e può accendere prestiti.

(13)

La cedola dei titoli partecipativi è pari all’8 %. La loro scadenza è fissata al 31 dicembre 2013. Secondo le norme prudenziali, tali titoli corrispondono a fondi propri di classe 2 (fondi propri supplementari).

(14)

I titoli partecipativi partecipano alle perdite d’esercizio proporzionalmente al rapporto esistente fra il capitale costituito da titoli partecipativi e i restanti fondi propri partecipanti alle perdite e godono di un […] diritto al pagamento posticipato, il che significa che i pagamenti non corrisposti relativamente ai titoli partecipativi devono essere effettuati entro [2-6] anni dalla loro scadenza. Lo stesso dicasi per i pagamenti a reintegro di un’eventuale riduzione dell’importo nominale dei titoli partecipativi a causa di una perdita.

(15)

Per finanziare i titoli partecipativi, la Förderungsgesellschaft ha acceso due prestiti presso […]. Tali prestiti prevedono un tasso fisso annuo pari al [4-5] % per tutta la durata dei titoli partecipativi. L’RSGV garantisce per tali prestiti nei confronti della […] e riceve in cambio dalla Förderungsgesellschaft una remunerazione della garanzia pari all’[1,8-2,5] %.

3.2.   Partecipazione tacita

(16)

Il 2 gennaio 2009 e il 27 febbraio 2009 la Sparkasse e lo Zweckverband hanno sottoscritto contratti sulla costituzione di una partecipazione tacita per un importo pari complessivamente a 350 milioni di EUR; la prima tranche, ammontante a 300 milioni di EUR è stata versata il 2 gennaio 2009; la seconda, per 50 milioni di EUR, il 1o aprile 2009. La partecipazione tacita è un meccanismo che non conferisce diritti di voto all’investitore, ma che gli permette di ricevere una remunerazione. La partecipazione tacita è di durata illimitata ed è riconosciuta presso la Sparkasse come capitale di classe 1 (core capital). La partecipazione tacita è detenuta dallo Zweckverband.

(17)

Per finanziare la partecipazione tacita, lo Zweckverband ha contratto, per la prima tranche, un prestito pari a 300 milioni di EUR. Tale prestito viene erogato al 50 % da […] e al 50 % da […]. Lo Zweckverband corrisponde, per questo prestito, una remunerazione pari all’Euribor a 12 mesi più lo [0,7-1,1] %. La seconda tranche, ammontante a 50 milioni di EUR, è stata rifinanziata mediante ricorso ad un prestito erogato da […] che prevede una remunerazione pari all’EURIBOR più lo [0,7-1,1] %. Per quanto riguarda i prestiti dello Zweckverband, il comune di Colonia o quello di Bonn non hanno fornito garanzie particolari; tuttavia, lo statuto dello Zweckverband prevede che entrambi i comuni rispondano illimitatamente per le passività dello stesso.

(18)

La Sparkasse versa una remunerazione pari allo 7,25 % oltre l’Euribor a 12 mesi per la partecipazione tacita. L’entità di tale remunerazione è stata definita sulla base di una fairness opinion emessa dalla Deutsche Bank. I pagamenti relativi a tale remunerazione sono vincolati al conseguimento di un utile di bilancio e non sono quindi effettuati se per un dato esercizio la Sparkasse non registra un utile. Inoltre, il pagamento è escluso se la quota di capitale proprio alla scadenza risulta inferiore al 9 % e qualora, per l’esercizio in questione, il pagamento dovesse causare una perdita o aumentare le perdite dell’esercizio. In caso di mancato pagamento della remunerazione relativa alla partecipazione tacita non sussiste l’obbligo al pagamento posticipato degli importi non pagati. La partecipazione tacita partecipa inoltre ad eventuali perdite di bilancio proporzionalmente alla quota che costituisce rispetto all’intero capitale partecipante alla perdita.

4.   IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

(19)

Il piano di ristrutturazione prevede che la Sparkasse si conformi al modello commerciale previsto dallo statuto di una cassa di risparmio retail a vocazione regionale. Sulla base del piano, l’istituto finanziario dovrà incentrare la propria attività sui servizi tipici di una banca retail per i segmenti di clientela tradizionali, cioè clienti privati e PMI, abbandonando determinate attività, quali le operazioni per conto proprio e gli investimenti in prodotti strutturati, nonché cedere le controllate che non operano nel core business. Inoltre, la Sparkasse dovrà ridurre notevolmente i costi amministrativi.

4.1.   Descrizione del piano di ristrutturazione

(20)

Il core business della Sparkasse sarà costituito da clienti privati, private banking, PMI, clienti aziendali e clienti istituzionali con sede nell’area economica di Colonia-Bonn. Per quanto riguarda il segmento dei clienti business, la Sparkasse si concentrerà su clienti con un fatturato annuale inferiore ai 250 milioni di EUR.

(21)

La Sparkasse ridurrà i maggiori impegni creditizi riducendo le linee di credito, tramite l’introduzione di ulteriori garanzie e mediante transazioni relative al rischio di credito con altri istituti finanziari. Per quanto riguarda il segmento dei clienti aziendali, la Sparkasse ha già potuto ridurre il proprio impegno creditizio di 551,5 milioni di EUR; entro la fine del 2013, si prevede di poter ridurre ulteriormente l’impegno creditizio che ammontava (nel 2008) a 2,8 miliardi di EUR di [0,9-1,1] miliardi di EUR. Inoltre sino a fine 2013 mediante gli stessi strumenti di capitale proprio (cfr. l’allegato I, punto 4) si prevede di ridurre l’impegno creditizio di [0,8-0,9] miliardi di EUR nei confronti di enti pubblici che non hanno sede nell’area di Colonia-Bonn.

(22)

La Sparkasse ha già ridotto le operazioni per conto proprio da 550 milioni di EUR agli attuali [20-23] milioni di EUR e cesserà definitivamente tali operazioni. La Sparkasse, che rinuncerà in futuro a qualsiasi attività per conto proprio, sta inoltre vagliando la possibilità di rinunciare al proprio stato di «Handelsbuchinstitut» (banca commerciale) e di svolgere le restanti attività per conto proprio, di portata limitata, come operazioni del portafoglio di negoziazione. Tali attività saranno circoscritte a taluni prodotti e non dovranno superare un determinato rischio di credito giornaliero (rischio di mercato < [3-5] milioni di EUR; cfr. allegato 1, punto 2).

(23)

Una delle principali cause delle perdite contratte dalla Sparkasse nell’anno 2008 sono stati gli investimenti nei cosidetti portafogli ABS e SAA (asset allocation strategica — «SAA»). Con l’acquisto del portafoglio ABS la Sparkasse ha acquistato investimenti geograficamente diversificati (4) e prevalentemente con un rating AAA, tra cui RMBS (5), CDO (6), CMBS (7), ABS (8) e CLO (9). Nei conti annuali di fine 2007 il valore del portafoglio ABS è stato pari a 1,05 miliardi di EUR. Il portafoglio SAA è costituito da un patrimonio di titoli diversificati gestiti da fondi speciali e comprende, tra l’altro, partecipazioni internazionali, REIT (10) e obbligazioni [tra cui anche titoli della classe High Yield (titoli ad elevato rendimento) e dei mercati emergenti]. Nei conti annuali di fine 2007, il valore di questo portafoglio è stato pari a 2,2 miliardi di EUR. Malgrado gli sforzi profusi dalla Sparkasse per diversificare maggiormente il portafoglio ABS e SAA, la crisi del mercato finanziario ha causato sensibili perdite di valore della consistenza di tali titoli. Nel 2008 la Sparkasse ha dovuto procedere a una svalutazione di 249 milioni di EUR (11) che è essenzialmente attribuibile a questi due portafogli; nel 2007 aveva già dovuto registrare una svalutazione pari a 108 milioni di EUR.

(24)

Dal piano di ristrutturazione della Sparkasse emerge che gli investimenti ABS e SAA non corrispondo al profilo di rischio di una tradizionale cassa di risparmio retail e al suo riorientamento strategico al core business. Di conseguenza, la Sparkasse ha deciso di cedere o ridurre completamente tale impegno entro il 2014. Nel marzo 2009 essa ha dimezzato i propri investimenti SAA per ridurre il rischio. Le ulteriori vendite effettuate nel 2009 hanno permesso una riduzione del portafoglio SAA a 468 milioni di EUR (al 30 settembre 2009). Gli effetti del restante portafoglio ABS (che al 30 settembre 2009 aveva un volume nominale pari a 970 milioni di EUR) sui conti annuali della Sparkasse vengono compensati nel 2010 da un corrispondente controllo del rischio e da garanzie. Nel periodo [2012-2014] la Sparkasse cederà anche il resto del portafoglio.

(25)

La Sparkasse ha avviato l’attuazione di un programma di riduzione dei costi di ampio respiro che prevede, tra l’altro, la riduzione dell’organico, l’ottimizzazione delle procedure interne e la chiusura di 22 (delle 131) filiali entro la metà del 2011. In tal modo, entro il 2014 le spese amministrative dovrebbero essere ridotte progressivamente del [5-8] % (12).

(26)

La Germania garantisce il rispetto da parte della Sparkasse dei vincoli relativi ai pagamenti delle cedole (allegato I, punto 7) e alla pubblicità (allegato I, punto 9), nonché i divieti di acquisizione (allegato I, punto 8) e di price leadership. Quest’ultimo divieto prevede che la Sparkasse non offra, sino alla fine 2014 depositi e finanziamenti nel settore dell’edilizia abitativa a prezzi inferiori a quelli praticati dal concorrente che propone i migliori prezzi fra i dieci principali concorrenti (sono determinanti, per quanto riguarda i depositi, le quote di mercato del mercato pertinente nell’area economica di Colonia-Bonn e, per i finanziamenti all’edilizia abitativa, le quote di mercato delle nuove operazioni nella Repubblica federale di Germania; cfr. allegato I, punto 5).

4.2.   Ristrutturazione delle controllate

(27)

La Sparkasse intende ridurre la consistenza delle proprie controllate di un terzo. Al 31 dicembre 2008, nei conti annuali della Sparkasse il valore contabile delle imprese collegate ammontava a 635 milioni di EUR; [20-40] milioni di EUR sono già stati venduti o liquidati nel 2009 e sono previste ulteriori vendite per un volume pari a [180-250] milioni di EUR. L’obiettivo che persegue la Sparkasse è duplice, a seconda del tipo di controllata: in primo luogo, con la vendita di controllate (13) non appartenenti al core business, coinvolte in progetti di sviluppo a livello regionale o in progetti comunali o di edilizia popolare, si intende ridurre il rischio di credito e la vulnerabilità della Sparkasse; in secondo luogo, i proventi delle vendite di partecipazioni di capitale concernenti solo indirettamente l’attività della Sparkasse saranno utilizzati per finanziare la sua ristrutturazione (cfr. allegato I, punto 10). Per un elenco completo delle controllate in fase di cessione, si rimanda all’allegato I, punti 10 e 13.

(28)

A quest’ultimo gruppo appartengono, tra le altre, anche le partecipazioni alle imprese RW Holding AG, S ProFinanz Versicherungsmakler GmbH, Schufa Holding AG e neue leben Pensionsverwaltung AG. Tali partecipazioni sono già state vendute generando proventi per un totale di circa [25-35] milioni di EUR.

(29)

La Sparkasse ritiene che alcune controllate con un valore di vendita pari a circa [70-100] milioni di EUR suscitino un interesse limitato all’acquisto da parte di privati, trattandosi, essenzialmente, di piccole imprese che operano in stretta collaborazione con il comune di Colonia nell’ambito di progetti di edilizia popolare e di sviluppo regionale o di imprese, il cui assetto societario è già fortemente caratterizzato dalla partecipazione del comune di Colonia. Per questo motivo la Sparkasse sta valutando l’eventualità di cedere tali attività al [comune di Colonia o a una società collegata a quest’ultimo]. Il trasferimento sarebbe realizzato al prezzo di mercato, stabilito da un perito indipendente. Gli attivi delle controllate da cedere al comune di Colonia riguardano principalmente le attività immobiliari.

(30)

Tramite l’attuazione delle misure di ristrutturazione, la Sparkasse ridurrà l’attivo ponderato al rischio (RWA) di [2-5] miliardi di EUR, portandolo così a [15-20] miliardi di EUR (cioè del [15-20] %). (Non viene considerata l’eventuale crescita del core business durante la fase di ristrutturazione). Tenendo conto anche della crescita del core business, la riduzione dell’attivo ponderato al rischio ammonterà al [10-15] % entro il 2014. Il […] della Sparkasse Köln viene quindi ridotto di [4-6] miliardi di EUR nominali portandolo a [20-30] miliardi di EUR (cioè del [15-20] %). (Non viene considerata l’eventuale crescita del core business durante la fase di ristrutturazione). Tenendo conto della crescita del core business nel quadro delle misure di ristrutturazione, la riduzione dell’attivo ammonta al 5 %.

4.3.   Ripristino della redditività nello scenario base case e nello scenario stress case

(31)

La Germania ha sviluppato uno scenario base case e uno scenario stress case a sostegno del fatto che la Sparkasse potrà ripristinare la propria redditività sul lungo periodo.

Scenario base case

(32)

Le previsioni finanziarie dello scenario base case si basano sulle previsioni effettuate per la Germania da noti istituti economici. Si presume che la crescita del PIL durante tutto il periodo di ristrutturazione si manterrà sullo stesso livello moderato e che sino al 2011 si registrerà un aumento del tasso di disoccupazione, che in seguito diminuirà lentamente. Per il 2010 si prevede un miglioramento dell’attuale ambiente economico sfavorevole caratterizzato da bassi tassi di interesse, miglioramento che dovrebbe perdurare per tutto il restante periodo di ristrutturazione.

(33)

Secondo la tabella 1, nello scenario base case nel 2010 la Sparkasse potrebbe recuperare la redditività e in seguito continuare a migliorare i risultati operativi sino al 2014, data per cui è previsto un indice di redditività del capitale proprio (ROE) del [9-10] %. Il grafico 1 presenta i principali dati finanziari della Sparkasse per gli anni 2008-2014.

Tabella 1

Sparkasse KölnBonn — Utile al lordo delle imposte 2010-2014 (base case)

Scenario

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Scenario base case

– 98,8

[5-10]

[80-100]

[125-150]

[150-175]

[200-225]

Grafico 1

Dati finanziari della Sparkasse KölnBonn per il periodo 2008-2014 (base case)

Dati finanziari

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

RWA  (14) (in miliardi di EUR)

20,2

19,1

[17,5-20]

[…]

[…]

[…]

[15-20]

Quota capitale di classe 1  (15)

6,4 %

(5,5 %)

6,9 %

(6,1 %)

[7-8] %

([6-7] %)

[8-9] %

([7-8] %)

[8-9] %

([7-8] %)

[8-9] %

([7-8] %)

[8-10] %

([8-9] %)

ROE

– 13,5  %

– 6,5  %

[0-3] %

[4-6] %

[7-9] %

[7-9] %

[9-10] %

CIR

73,0  %

70,0  %

[65-75] %

[60-70] %

[55-65] %

[50-60] %

[50-60] %

FTE

3 824

3 672

[3 500 -3 750 ]

[3 250 -3 500 ]

[3 000 -3 250 ]

[3 000 -3 250 ]

[2 750 -3 000 ]

Scenario stress case e analisi di sensitività

(34)

Le ipotesi macroeconomiche su cui si basa lo scenario stress case prevedono un perdurare della crisi finanziaria sino al 2011 e una leggera ripresa economica nel 2012. Diversamente dallo scenario base case, in quello stress case si presume che l’ambiente economico sfavorevole caratterizzato da bassi tassi di interesse perduri per altri due anni.

(35)

Nello scenario stress case si ipotizza che la Sparkasse recuperi la redditività nel 2012 e migliori progressivamente i risultati sino al 2014. Per il 2014 è previsto un indice di redditività del capitale proprio (ROE) del [10-12,5] %. Secondo lo scenario stress case le quote di capitale della Sparkasse e di tutto il gruppo consolidato per tutta la fase di ristrutturazione sarebbero nettamente superiori ai valori di soglia previsti dalla normativa. Le tabelle 2 e il grafico 2 riportano i principali dati finanziari della Sparkasse KölnBonn per gli anni 2008-2014 secondo lo scenario stress case.

Tabella 2

Sparkasse KölnBonn — Utile al lordo delle imposte 2010-2014 (stress case)

Scenario

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Scenario stress case

– 98,8

– [125-150]

– [25-50]

[50-75]

[125-150]

[175-200]

Grafico 2

Dati finanziari della Sparkasse KölnBonn per il periodo 2008-2014 (stress case)

Dati finanziari

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

RWA  (16) (in miliardi di EUR)

20,2

19,1

[17-20]

[17-19]

[17-19]

[17-19]

[16-18]

Quota di capitale di classe 1  (17)

6,4 %

(5,5 %)

6,9 %

(6,1 %)

[6-7] %

([5-6])

[6-7] %

([6-7])

[6-7] %

([6-7])

[6-7] %

([6-7])

[7-8] %

([6-7])

ROE

– 13,5  %

– 6,5  %

– [8-9] %

– [1-3] %

[3-5] %

[8-10] %

[10-12] %

CIR

73,0  %

70,0  %

[70-75] %

[65-70] %

[60-65] %

[55-60] %

[50-55] %

FTE

3 824

3 672

[3 500 -3 750 ]

[3 250 -3 500 ]

[3 000 -3 250 ]

[3 000 -3 250 ]

[2 750 -3 000 ]

(36)

Poiché il fattore che potrebbe compromettere maggiormente le entrate della Sparkasse è dato dagli attuali tassi di interesse ridotti, è stata condotta un’ulteriore analisi di sensitività incentrata sui tassi di interesse (scenario 1: aumento della curva dei tassi di interesse di 100 punti base; scenario 2: flessione di 50 punti base). L’analisi ha confermato che un continuo aumento dei tassi di interesse favorirebbe la redditività della Sparkasse, mentre una flessione dei tassi di interesse la ridurrebbe; un abbassamento lineare dei tassi di interesse a breve di 50 punti base porterebbe a una riduzione degli utili pari a [20-25] milioni di EUR l’anno. Nel suo complesso, dall’analisi di sensitività trasmessa dalla Germania si evince che la vulnerabilità della Sparkasse rispetto a una forte crisi dei tassi di interesse è limitata.

4.4.   Corporate governance

(37)

Sulla base delle informazioni trasmesse dalla Germania, si rileva che gli investimenti decisi per ragioni politiche che hanno contribuito a creare le difficoltà della Sparkasse sono stati decisi nel periodo 1997-2004; ciò significa che si tratta di decisioni adottate prima della fusione tra la Stadtsparkasse Köln e la Sparkasse Bonn nel 2005, risalenti perciò al periodo precedente alla creazione della Sparkasse e con una base giuridica diversa, determinata principalmente dalla legge sulle casse di risparmio della Renania settentrionale — Vestfalia (Sparkassengesetz Nordrhein-Westfalen) (18). Nel frattempo, la corporate governance della Sparkasse è migliorata.

(38)

A causa dei cambiamenti strutturali relativi ai titolari in seguito alla fusione delle due casse di risparmio nel 2005, in caso di decisioni importanti attualmente lo Zweckverband delibera a maggioranza qualificata dei voti degli azionisti; la maggioranza qualificata prevede l’85 % dei consensi, quindi una quota superiore a quella di partecipazione del singolo comune.

(39)

Sono stati ridotti il numero e la dimensione degli organi della Sparkasse, inclusi il consiglio di amministrazione e il consiglio direttivo (19). Inoltre, è stata sciolta la commissione per le partecipazioni (Beteiligungsausschuss), composta da tre membri del consiglio direttivo e che, in passato, in seno alla Stadtsparkasse Köln aveva il potere di adottare decisioni preliminari sugli investimenti nelle controllate. La responsabilità della politica degli investimenti, e in particolare delle partecipazioni da valutare sulla base di criteri economici, è stata trasferita al consiglio direttivo. Inoltre, tutti i nuovi investimenti della Sparkasse devono essere autorizzati dal consiglio di amministrazione.

(40)

Per tener conto delle modifiche della legge sulle casse di risparmio, la Sparkasse ha dovuto istituire una commissione dei rischi e una commissione di audit a cui sono stati conferiti ampi poteri di controllo. Inoltre, la legge prevede che i membri del consiglio di amministrazione abbiano le competenze specialistiche necessarie per valutare e controllare l’attività della cassa di risparmio. Il consiglio direttivo ha la responsabilità esclusiva della gestione della Sparkasse e non è vincolato dalle istruzioni impartite dal consiglio di amministrazione o dai titolari delle quote di partecipazione.

(41)

Oltre ai miglioramenti già apportati alla sua struttura di corporate governance, questo aspetto della Sparkasse viene ulteriormente rafforzato dall’aumento del numero dei membri indipendenti (20) del consiglio di amministrazione, portato dagli attuali due ai futuri quattro, su un totale di 18 componenti. Dal 1o gennaio 2011, la commissione di audit sarà composta da sette invece dei nove membri attuali e quella dei rischi conterà sei membri al posto degli attuali nove. La commissione per le partecipazioni sarà sciolta entro la fine del 2011 e quella sulle strategie entro la fine del 2010. La commissione per le partecipazioni perderà automaticamente la propria importanza, non appena la Sparkasse avrà venduto gran parte delle sue controllate. I compiti della commissione sulle strategie saranno assunti dal consiglio direttivo. Per concludere, le procedure di adozione delle decisioni in caso di assorbimento di imprese saranno modificate in modo tale che in caso di decisioni relative a partecipazioni il consiglio direttivo possa deliberare solo all’unanimità e in caso di partecipazioni con un volume nominale superiore ai [2-5] milioni di EUR solo previa esecuzione di una due diligence o di una valutazione dell’impresa, in collaborazione con un perito indipendente.

4.5.   Strumenti ibridi di capitale

(42)

La Sparkasse detiene strumenti ibridi [certificati di godimento (Kundengenussscheine)] di investitori indipendenti per un valore pari a 224 milioni di EUR. Secondo le informazioni fornite dalla Germania, i titoli partecipativi e i certificati di godimento sono dello stesso rango. La partecipazione tacita è subordinata a entrambi gli strumenti. Come evidenziato dalla tabella 3, dal 2008 non sono state più pagate cedole su strumenti ibridi di capitale. Nel 2008 e 2009 gli strumenti ibridi di capitale hanno partecipato alle perdite per 57,4 milioni di EUR. Sia la partecipazione tacita che i certificati di godimento hanno partecipato alle perdite dell’esercizio 2009. Dal 2010 gli strumenti ibridi di capitale sono nuovamente reintegrati; dal 2011, e sino al 2012, saranno recuperati i pagamenti delle cedole finora sospesi. Nel 2013 tutti gli strumenti ibridi di capitale saranno reintegrati e tutti i pagamenti di cedole sospesi saranno recuperati, per cui per ogni strumento è prevista una cedola completa. Poiché il pagamento delle cedole è obbligatorio in caso di conto economico o bilancio positivo, la Sparkasse non dispone di alcun margine discrezionale per un’eventuale ulteriore sospensione di tali pagamenti, in caso di ripristino della redditività e di reintegrazione delle eventuali riduzioni del capitale nominale.

Tabella 3

Distribuzione degli utili della Sparkasse KölnBonn per il periodo 2009-2014 (base case)

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Utili al lordo delle imposte

 

– 98,8

[5-10]

[80-100]

[125-150]

[150-175]

[200-225]

Distribuzione degli utili degli strumenti di capitale

Diritti partecipativi

Partecip. alle perdite

40,6

16,8

0

0

0

0

0

Reintegro del capitale

0

0

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Cedola

0

0

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Certificati di odimento

Partecip. alle perdite

0

12,5

0

0

0

0

0

Reintegro del capitale

0

0

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Cedola

0

0

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Partecipazione tacita

Partecip. alle perdite Reintegro del capitale

0

19,5

0

0

0

0

0

Cedola

0

0

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Partecip. alle perdite

0

0

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(43)

La Germania ha assicurato che la Sparkasse non effettuerà pagamenti di cedole, a meno che non vi sia un obbligo contrattuale in tal senso, per strumenti ibridi di capitale di investitori privati (cfr. allegato I, punto 7).

4.6.   WestLB

(44)

Un’altra causa delle difficoltà finanziarie della Sparkasse può essere individuata nella partecipazione alla WestLB. La Sparkasse ha subito perdite pari complessivamente a […] milioni di EUR, poiché in qualità di membro dell’Associazione delle banche di risparmio e dei loro istituti centrali della Renania (RSGV) ha contribuito alla dotazione del fondo di riserva istituito dall’associazione come rete di sicurezza per i membri dell’associazione e le Landesbanken (banche regionali). Il fondo di riserva è intervenuto nel quadro delle misure di salvataggio a favore della WestLG adottate nel 2008. La restante esposizione al rischio è riconducibile alla partecipazione diretta della Sparkasse alla WestLB e alla restante responsabilità indiretta per la bad bank della WestLB come socia dell’RSGV.

(45)

Benché la Sparkasse non abbia investito direttamente nella WestLB, essa si è esposta al rischio attraverso la sua partecipazione alla RSGV, di cui la Sparkasse detiene una quota del 19 %. Secondo le informazioni fornite dalle autorità tedesche, il rischio che un ulteriore peggioramento del valore contabile della RSGV in relazione alla WestLB produca effetti negativi sulla Sparkasse è limitato, in primo luogo perché la WestLB è stata di recente oggetto di una valutazione effettuata da un terzo indipendente e di conseguenza il suo valore contabile nel bilancio della RSGV al 31 dicembre 2009 è stato corretto dal valore storico di […] miliardi di EUR a […] milioni di EUR. Pertanto, la partecipazione indiretta della Sparkasse alla WestLB ammonta attualmente a circa […] EUR. Poiché la Sparkasse è esposta rispetto alla WestLB soltanto in virtù della sua partecipazione alla RSGV, per la Sparkasse è rilevante soltanto il valore che risulta dal bilancio dell’RSGV. Tuttavia, tale valore non si basa soltanto sul valore della WestLB ma anche su quello di altre controllate e degli altri investimenti dell’RSGV. La valutazione delle altre controllate dell’RSGV, effettuata alla fine del 2009, ha evidenziato l’esistenza di riserve latenti considerevoli che sarebbero sufficienti per coprire una svalutazione della WestLB a 0, necessaria nello scenario worst case.

(46)

Il contributo obbligatorio della Sparkasse [alla …] a copertura di eventuali perdite della bad bank della WestLB creata di recente ammonta, per un periodo di 25 anni, a […] milioni di EUR. Tale contributo non comprometterebbe tuttavia la capacità della Sparkasse di rispettare le quote di capitale previste per legge, poiché tale contributo [alla …] è da versare esclusivamente attingendo a utili futuri.

4.7.   Rimborso parziale anticipato

(47)

La Germania ha garantito che la Sparkasse rimborserà una parte dei capitali prima di quanto previsto contrattualmente per gli strumenti di capitale (cfr. allegato I, punto 27). Tale rimborso sarà avviato nel 2011 e avverrà in due fasi.

(48)

In una prima fase lo Zweckverband […] acquisterà una prima tranche dei titoli partecipativi della Förderungsgesellschaft per un importo pari a 150 milioni di EUR. A seguito di questa transazione, e soprattutto tenuto conto dell’ammontare del prezzo di acquisto, la Förderungsgesellschaft non si troverà in una posizione molto migliore rispetto a quella in cui si sarebbe trovata se avesse mantenuto lo strumento (21). Lo Zweckverband trasformerà quindi i titoli partecipativi, attualmente classificati come capitali di classe 2 (fondi propri supplementari), in strumenti di capitale di classe 1. Il nuovo strumento con cedole non cumulative prevedrebbe passività subordinate con una durata di almeno 30 anni. Tale azione migliorerebbe la quota di capitale di classe 1 della Sparkasse dello [0,8-1,0] %.

(49)

Una migliore quota di core capital è a sua volta la premessa per la seconda fase, che consiste nel riacquisto della seconda tranche dei titoli partecipativi detenuti dalla Förderungsgesellschaft (per un valore nominale di 150 milioni di EUR) da parte della Sparkasse nel 2011. Entrambe le fasi porteranno ad una riduzione complessiva del capitale di classe 2 dello [0,5-1,0] %. Inoltre, l’RSGV o un altro socio del settore delle casse di risparmio acquisterà al prezzo di mercato le partecipazioni detenute dalla Sparkasse in due […] e […] collegate alla Sparkasse (22). Grazie alla vendita della partecipazione diretta a queste due imprese, il bilancio patrimoniale della Sparkasse si ridurrebbe ulteriormente dello [0,2-0,5] %. La vendita delle due imprese citate è strettamente collegata al riacquisto della seconda tranche dei titoli partecipativi, poiché la RSGV intende finanziare l’acquisto delle due imprese con i proventi della vendita dei titoli partecipativi.

5.   REGIMI CHE MOTIVANO L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DELLA MISURA DI RICAPITALIZZAZIONE

(50)

Occorre ricordare che nel presente caso la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale per la verifica della compatibilità delle misure di ricapitalizzazione in questione con il mercato interno come aiuto per la ristrutturazione il 4 novembre 2009, a norma dell’articolo 107, paragrafo 3 del TFUE (23).

(51)

La Commissione ha inoltre espresso dubbi circa il fatto che sia garantita un’adeguata condivisione degli oneri e che, come previsto dalle norme sugli aiuti di Stato, la distorsione della concorrenza sia limitata (cfr. punto 50 della decisione di avvio del procedimento).

(52)

Poiché non era stato stabilito se le difficoltà della Sparkasse fossero riconducibili a decisioni sugli investimenti adottate molto prima della crisi, oppure effettivamente alla crisi finanziaria, la Commissione non aveva ancora determinato se le misure di ricapitalizzazione si basassero sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, oppure sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. Pertanto, la Commissione aveva deciso di condurre una verifica approfondita dei fatti per poter decidere in merito alla base giuridica applicata e adottare successivamente la relativa decisione.

6.   OSSERVAZIONI FORMULATE DA TERZI INTERESSATI

(53)

La Commissione constata che non sono pervenute osservazioni da parte di terzi interessati in merito alla decisione di avvio del procedimento relativamente alla misura di ricapitalizzazione in questione.

7.   OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

(54)

La Germania ha esaminato la decisione della Commissione del 4 novembre 2009 in merito all’avvio del procedimento, a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE. La Repubblica federale di Germania ha comunicato alla Commissione di mantenere la posizione secondo cui le misure di ricapitalizzazione in questione a favore della Sparkasse, che prevedono una partecipazione tacita e capitale sotto forma di diritti partecipativi, non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del TFUE. Stando alle autorità tedesche, le misure così come illustrate nella decisione di avvio del procedimento (cfr. i punti da 24 a 28 della decisione di avvio del procedimento) sono compatibili con il principio dell’investitore operante in un’economia di mercato.

(55)

La Germania non condivide la posizione della Commissione secondo cui il mercato per gli strumenti ibridi di capitale al momento dell’attuazione delle misure di ricapitalizzazione (ovvero alla fine del 2008/inizio 2009) era completamente «prosciugato» (24) e che quindi nessun investitore operante in un’economia di mercato avrebbe in quel momento effettuato un tale investimento, neppure ad un prezzo più elevato (cfr. il punto 38 della decisione di avvio del procedimento). La Germania afferma che la Sparkasse non era interessata da questo sviluppo di mercato, poiché è riuscita negli ultimi quattro mesi del 2008 a emettere passività subordinate di circa [10-15] milioni di EUR e nel primo quadrimestre 2009 di circa [35-40] milioni di EUR in tranche di diverse centinaia di migliaia di EUR.

(56)

Inoltre, la Germania sostiene che la ricapitalizzazione della Sparkasse KölnBonn da parte della Förderungsgesellschaft non è stata finanziata con fondi pubblici.

(57)

Qualora la Commissione dovesse tuttavia confermare la sua conclusione provvisoria secondo cui la ricapitalizzazione della Sparkasse si configura aiuto di Stato, la Germania è convinta che tale aiuto sarebbe tuttavia compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE.

(58)

La Germania è dell’avviso che il piano di ristrutturazione soddisfi tutti i requisiti contenuti nella comunicazione della Commissione del 23 luglio 2009 sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi, conformemente alle norme sugli aiuti di Stato (25) (di seguito la «comunicazione sulla ristrutturazione»).

(59)

Secondo le autorità tedesche, il piano di ristrutturazione assicura il ripristino della redditività della Sparkasse a lungo termine, prevede che questa si assuma l’onere di apportare un contributo proprio sufficiente per coprire i costi di ristrutturazione e limita le eventuali distorsioni della concorrenza attraverso importanti misure strutturali e regole di comportamento.

(60)

Gli impegni assunti dalla Germania sono illustrati negli allegati I, II e III e sono parte integrante della presente decisione. Al fine di garantire che tali impegni vengano effettivamente rispettati, viene nominato un fiduciario di controllo. Il procedimento di nomina nonché gli obblighi del fiduciario di controllo sono definiti all’allegato II. La Germania si è inoltre impegnata a rispettare un orizzonte temporale per le vendite (allegato I, punti 10 e 13). Se tale orizzonte temporale non venisse rispettato, si nominerà un fiduciario per la dismissione (divestiture trustee). Il procedimento di nomina, nonché gli obblighi del fiduciario per la dismissione sono definiti all’allegato III.

8.   VALUTAZIONE

8.1.   Esistenza di un aiuto di Stato e importo dell’aiuto

(61)

La Commissione deve verificare se le misure in questione costituiscano un aiuto di Stato. A norma dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(62)

Nella sua decisione di avvio del procedimento (cfr. punto 5.1), la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che le due misure di ricapitalizzazione a favore della Sparkasse costituiscono aiuti di Stato. La Commissione non condivide l’argomentazione della Germania, la quale sostiene che le misure non costituiscono un aiuto di Stato in quanto le condizioni per entrambi gli strumenti sarebbero state tali che anche un investitore operante in un’economia di mercato le avrebbe accettate. Anche se fino all’inizio del 2009 la remunerazione per entrambi gli strumenti corrispondeva ai tassi di interesse versati per strumenti paragonabili, nel caso in esame essa è stata troppo bassa in considerazione dell’elevato rischio dovuto alla mancanza di redditività della Sparkasse. Inoltre, il mercato degli strumenti ibridi di capitale al momento dell’attuazione della ricapitalizzazione era completamente prosciugato. Pertanto, in considerazione delle condizioni generali e soprattutto tenuto conto della situazione del mercato, la Commissione non può accogliere l’argomentazione della Germania secondo cui un investitore operante in un’economia di mercato avrebbe accettato l’investimento persino alle stesse condizioni.

(63)

L’esame approfondito non ha messo in luce informazioni tali da modificare la base di tale constatazione. Le passività subordinate emesse dalla Sparkasse alla fine del 2008 e nel primo quadrimestre del 2009 non dimostrano che i mercati degli strumenti ibridi di capitale avrebbero effettivamente funzionato, in quanto l’importo delle singole tranche era limitato. Il rischio collegato a tranche di strumenti ibridi di capitale di alcune centinaia di migliaia di euro non è paragonabile con il rischio di uno strumento con un valore nominale di 150 milioni di EUR, ed è molto più facile che tale rischio limitato sia assorbito dai mercati privati. Per questo motivo la Commissione continua ad essere del parere che all’epoca dei fatti in questione nessun investitore operante in un’economia di mercato avrebbe acquistato un’obbligazione ibrida paragonabile come volume e come caratteristiche alle misure di ricapitalizzazione a favore della Sparkasse.

(64)

Per quanto riguarda il tipo di risorsa impiegata dalla Förderungsgesellschaft per la ricapitalizzazione della Sparkasse, la Commissione ricorda di aver già stabilito, per altri casi, che i mezzi della Förderungsgesellschaft sono risorse da considerasi direttamente o indirettamente controllate da enti pubblici (26). La Commissione è dell’avviso che ciò vale anche per la Förderungsgesellschaft, che è una controllata al 100 % dell’RSGV. Pertanto, tali risorse sono da considerarsi risorse statali a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(65)

Per i motivi sopra esposti, la Commissione conferma la conclusione preliminare della sua decisione di avvio del procedimento, secondo cui le misure di ricapitalizzazione a favore della Sparkasse costituiscono aiuti di Stato a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(66)

È d’uopo inoltre constatare che gli aiuti per il salvataggio sono stati trasformati in aiuti per la ristrutturazione, che continuano a costituire un vantaggio per la Sparkasse. Tali misure hanno consentito alla Sparkasse di accedere a finanziamenti in un momento in cui essa, non da ultimo a causa della crisi finanziaria ed economica, non era in grado di reperire capitali sul mercato. Ciò costituisce per la Sparkasse un vantaggio competitivo e rafforza la sua posizione rispetto ai concorrenti in Germania e in altri Stati membri che non hanno ricevuto lo stesso sostegno. Di conseguenza, tali misure sono idonee a falsare la concorrenza o a minacciare gli scambi tra gli Stati membri.

(67)

L’elemento che viene considerato aiuto negli apporti di capitale ammonta a 650 milioni di EUR e corrisponde al 3,3 % dell’attivo ponderato al rischio (alla fine del 2008).

8.2.   Compatibilità dell’aiuto col mercato interno

8.2.1.   Base giuridica dell’esame della compatibilità

(68)

Nella sua decisione di avvio del procedimento del 4 novembre 2009, la Commissione non aveva ancora definito la base giuridica applicabile all’esame delle misure di ricapitalizzazione. Secondo le informazioni disponibili all’epoca, le decisioni adottate molto prima dall’avvento della crisi finanziaria in merito all’investimento in progetti di sviluppo regionale sembravano essere la causa principale delle difficoltà della Sparkasse. Dato che la crisi finanziaria sembra aver semplicemente inasprito le difficoltà finanziarie della Sparkasse, non sembrava si potesse escludere l’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. Poiché le misure di ricapitalizzazione sono state attuate al culmine della crisi finanziaria, appare possibile, anche sulla base della prassi della Commissione per casi di banche in sofferenza, applicare anche l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE.

(69)

Sebbene in decisioni precedenti sia stato fatto riferimento agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (di seguito gli «orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione») (27), la Commissione ha chiarito al punto 49 della sua comunicazione sulla ristrutturazione che tutti gli aiuti notificati alla Commissione fino al 31 dicembre 2010 sarebbero stati valutati sulla base della comunicazione sulla ristrutturazione e non sulla base degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione.

(70)

In considerazione del perdurare della vulnerabilità del settore bancario tedesco, la Commissione è giunta alla conclusione che un potenziale scioglimento di una delle più grandi casse di risparmio della Germania a causa di […] avrebbe avuto delle ripercussioni sull’intero sistema e avrebbe quindi messo a repentaglio la stabilità finanziaria della Germania.

(71)

Per questo motivo l’indagine in merito alla questione se il sostegno finanziario della Sparkasse sia compatibile con il mercato interno come aiuto per la ristrutturazione al fine di preservare la stabilità finanziaria, fa riferimento all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE.

8.2.2.   Compatibilità degli aiuti per la ristrutturazione col mercato interno

(72)

Conformemente alla comunicazione sulla ristrutturazione, dal piano di ristrutturazione per l’istituto finanziario beneficiario deve risultare in primo luogo che esso è in grado di ripristinare la sua redditività a lungo termine. In secondo luogo gli aiuti devono essere limitati al minimo necessario; inoltre, sia l’istituto finanziario beneficiario che il titolare dei capitali devono contribuire alla ristrutturazione, per quanto possibile, con risorse proprie. In terzo luogo, devono essere previste delle misure per limitare le distorsioni della concorrenza dovute al fatto che il potere di mercato dei beneficiari è sostenuto artificialmente e per garantire la concorrenza nel settore bancario. Occorre inoltre chiarire le questioni relative al controllo e alla procedura.

i)   Ripristino della redditività a lungo termine

(73)

La Germania ha notificato, come previsto ai punti da 9 a 11 della comunicazione sulla ristrutturazione, un ampio e dettagliato piano di ristrutturazione con informazioni esaustive circa il modello commerciale della Sparkasse. Nel quadro di tale piano di ristrutturazione si affrontano anche le cause delle difficoltà finanziarie della Sparkasse.

(74)

Il modello commerciale prevede un riorientamento strategico sul core business tipico di una tradizionale cassa di risparmio retail a carattere regionale. La Sparkasse si concentrerà sui servizi tipici di un istituto finanziario retail nei suoi segmenti di clientela tradizionali nell’area economica di Colonia-Bonn, cioè sui clienti privati, le PMI, i piccoli clienti commerciali e i clienti istituzionali. Pertanto, essa si dedicherà agli ambiti di attività previsti dallo statuto e alle proprie competenze chiave, ritirandosi dai settori all’origine delle sue difficoltà finanziarie. In futuro essa rinuncerà a qualsiasi tipo di operazione in conto proprio, cederà le controllate che non rientrano nel core business e non effettuerà più investimenti in portafogli SAA e ABS. A giudizio della Commissione, il nuovo modello commerciale della Sparkasse è coerente e redditizio a lungo termine.

(75)

Le difficoltà della Sparkasse sono essenzialmente riconducibili a tre ambiti di attività: i) i progetti di sviluppo regionale; ii) gli investimenti in portafogli ABS e SAA; e iii) la partecipazione della Sparkasse nella WestLB.

(76)

La Sparkasse ha iniziato già nel 2008 a vendere o liquidare controllate che non rientravano nel core business e che erano impegnate in progetti di sviluppo regionale. La completa cessazione di queste attività è necessaria e idonea per dissipare i dubbi della Commissione in merito alla concorrenza, dato che mediante le vendite si possono escludere altre perdite e un’ulteriore esposizione al rischio legato alle controllate. Inoltre, in questo modo non solo si reperiscono capitali, ma si liberano anche capacità gestionali che potranno poi essere utilizzate per il core business della Sparkasse. Le vendite ridurranno inoltre il bilancio della Sparkasse di circa [180-230] milioni di EUR ([0-2] %) (28).

(77)

Poiché le attività delle controllate da cedere al comune di Colonia riguardano principalmente lo sviluppo immobiliare e i servizi connessi, l’applicazione della comunicazione della Commissione concernente il trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (di seguito la «comunicazione sulle attività deteriorate») (29) è a giudizio della Commissione da considerarsi non necessaria, né opportuna. Il valore contabile di queste controllate è stato già nettamente ridotto in questi ultimi anni per adeguarlo al valore di mercato. Pertanto la vendita delle controllate non dovrebbe comportare grosse perdite per la Sparkasse. Inoltre, il consenso della Germania alla vendita delle controllate della Sparkasse al prezzo di mercato, prezzo che tra l’altro sarà determinato da un perito indipendente, garantisce che tali vendite non comportino ulteriori aiuti di Stato.

(78)

Un’altra causa delle difficoltà finanziarie della Sparkasse è data dai portafogli ABS e SAA. Tali investimenti sono già stati ridotti notevolmente ed entro il 2014 la Sparkasse cederà la totalità di tali portafogli. Poiché gli investimenti non corrispondono più al nuovo modello commerciale della Sparkasse, la cessione di tali portafogli costituisce un passo necessario per l’attuazione della sua nuova strategia. Considerando che l’attuale valore contabile delle attività residue dei portafogli ABS e SAA corrisponde complessivamente al loro valore di mercato, la restante esposizione di rischio di tali portafogli è limitata e non compromette la redditività della Sparkasse.

(79)

Infine, il rischio residuo della Sparkasse relativamente alla sua partecipazione alla WestLB, che ha causato perdite pari a […] milioni di EUR è limitato e garantito da riserve latenti nel portafoglio di investimento dell’RSGV. Dato che il contributo della Sparkasse [alla …] proverrà esclusivamente da futuri utili netti, tale obbligo non comprometterà la redditività a lungo termine della Sparkasse. Inoltre, la Commissione valuta positivamente il fatto che i contributi [alla …] potranno essere pagati soltanto dopo aver retribuito il capitale pubblico conformemente alle condizioni di ricapitalizzazione.

(80)

La Commissione constata che le debolezze nella gestione della Sparkasse sono già state oggetto di interventi mirati da parte della stessa e lo saranno anche in futuro. La modifica effettuata nel 2005 in seguito alla fusione tra la Stadtsparkasse Köln e la Sparkasse Bonn e l’introduzione di un meccanismo decisionale a maggioranza qualificata garantisce che gli interessi politici dei titolari non prevalgano sugli interessi economici della Sparkasse. Inoltre, le modifiche relative alla composizione, al numero dei membri degli organi della Sparkasse e al processo decisionale migliorano la trasparenza della gestione. Un maggior coordinamento delle responsabilità e un maggior numero di membri [… esterni] e di membri non provenienti dalla politica in seno agli organi della Sparkasse garantiscono maggiore trasparenza ed efficienza del processo decisionale. Oltre ai cambiamenti dell’assetto societario, le misure adottate affrontano le cause delle difficoltà della Sparkasse, tanto da ridurre al minimo il rischio che la Sparkasse partecipi nuovamente a progetti a sfondo politico che possano compromettere i suoi interessi economici. Inoltre l’attuale legge sulle casse di risparmio sembra garantire sufficientemente l’indipendenza della gestione della Sparkasse. Le prove presentate dalla Sparkasse a sostegno del fatto che non ha più partecipato a progetti motivati decisi per ragioni politiche dal 2004 dimostrano che le misure attuate si sono rivelate efficaci. Complessivamente il nuovo codice di corporate governance è conforme ai risultati raggiunti in casi analoghi (30). Le modifiche attuate e garantite nell’ambito delle corporate governance della Sparkasse possono pertanto essere considerate un contributo adeguato e sufficiente per il ripristino della redditività a lungo termine della Sparkasse.

(81)

La Commissione ritiene che il piano di ristrutturazione della Sparkasse soddisfi le condizioni di cui ai punti 9 e 12-15 della comunicazione sulla ristrutturazione: esse prevedono che il piano indichi le modalità con cui l’istituto finanziario potrà ripristinare la sua redditività senza ricorrere agli aiuti di Stato e nel minor tempo possibile. La Sparkasse dovrà inoltre essere in grado di ottenere un adeguato indice di redditività del capitale proprio, sostenendo al contempo tutti i costi correnti d’esercizio e rispettando i criteri normativi pertinenti.

(82)

La Sparkasse ha notificato le previsioni finanziarie per il periodo 2008-2014 fornendo i dati relativi a introiti, costi, svalutazioni, utili e quote di capitale. A giudizio della Commissione, le previsioni base case si basano su ipotesi macroeconomiche realistiche. La Sparkasse prevede di ottenere degli utili a partire dal 2010 e di migliorare i risultati annui in modo continuativo per tutta la durata del periodo di ristrutturazione. Secondo le previsioni, nel 2014 l’indice di redditività del capitale proprio sarà del [9-10] %; questo dato, in condizioni di mercato normali, costituisce un risultato adeguato per un istituto finanziario retail. Inoltre, nel 2013 la Sparkasse verserà la piena remunerazione prevista per gli aiuti. Le quote di capitale della Sparkasse continueranno ad essere nettamente superiori ai requisiti normativi minimi; per il 2014 è prevista una quota di core capital pari all’[8-9] % (rispetto al 6,1 % del 2009).

(83)

Inoltre, la Sparkasse ha dimostrato di poter fronteggiare anche uno scenario stress; le ipotesi per tale scenario risultano adeguate, e considerando che lo stress test ha evidenziato che la Sparkasse rispetterà le quote di capitale previste dalla normativa, si può concludere che essa soddisfa i requisiti di cui al punto 13 della comunicazione sulla ristrutturazione. L’analisi di sensitività condotta ha inoltre evidenziato che la Sparkasse sarebbe in grado di sostenere un eventuale importante cambiamento dei tassi di interesse in futuro.

(84)

La Sparkasse ha anche notificato una strategia per un rimborso parziale anticipato degli apporti di capitale pubblico. Dovrebbe essere possibile effettuare tale rimborso parziale senza intaccare la base di capitali della Sparkasse, dato che si stima che la quota di core capital dell’istituto di credito ammonterà nel 2010 al [6-7] % raggiungendo successivamente, secondo lo scenario base case, anche livelli superiori. Anche considerando lo scenario stress case, la Sparkasse dovrebbe superare le quote minime previste dalla normativa. Per poter effettuare il rimborso parziale anticipato non è richiesto nessun ulteriore aiuto, né per la Sparkasse, né per le altre imprese che partecipano alla transazione, per le seguenti ragioni: in primo luogo, la Förderungsgesellschaft non si troverebbe in una posizione migliore di quella in cui si sarebbe trovata se avesse mantenuto lo strumento di capitale, poiché il prezzo di acquisto della prima tranche di 150 milioni di EUR dei diritti partecipativi corrispondono grosso modo, al flusso di cassa che la Förderungsgesellschaft avrebbe ottenuto; in secondo luogo, perché il trasferimento avviene tra due enti pubblici. Dato che lo strumento da trasformare in capitale di classe 1 è già classificato come aiuto e considerando che la Sparkasse pagherà dopo la trasformazione una remunerazione della stessa entità allo Zweckverband, la Commissione è del parere che la trasformazione non costituisce un altro aiuto, anche perché il riacquisto della seconda tranche di 150 milioni di EUR da parte della Sparkasse corrisponde grosso modo al flusso di cassa che la Förderungsgesellschaft avrebbe ricevuto se avesse mantenuto lo strumento.

(85)

Ne consegue che la Commissione è giunta alla conclusione che il piano di ristrutturazione della Sparkasse soddisfa i criteri stabiliti dalla comunicazione sulla ristrutturazione per quanto riguarda il ripristino della redditività a lungo termine e dissipa quindi i dubbi in materia di concorrenza sollevati dalla Commissione nella sua decisione di avvio del procedimento.

ii)   Contributo proprio/condivisione degli oneri

(86)

La comunicazione sulla ristrutturazione prevede l’obbligo per gli istituti finanziari e i loro titolari di fornire, nella misura del possibile, un contributo proprio alla ristrutturazione per garantire che gli aiuti sono limitati al minimo necessario. A tal fine, ad esempio, possono essere venduti degli attivi dell’istituto finanziario. Inoltre, i titolari dovrebbero, per quanto possibile, sostenere le perdite dell’istituto finanziario. Gli impegni assunti dalla Sparkasse garantiscono il ricorso a risorse proprie, assicurando altresì che gli investitori privati, che detengono strumenti ibridi di capitale della Sparkasse, forniscano un contributo alla ristrutturazione.

(87)

Il piano di ristrutturazione non fa presumere un superamento dei costi collegati al ripristino della redditività rispetto agli aiuti erogati. Gli aiuti concessi dovranno consentire alla Sparkasse di poter disporre, nello scenario base case, di un margine di capitali sufficiente e nello scenario stress case di soddisfare i requisiti normativi per ciò che riguarda le quote di capitale proprio.

(88)

Occorre constatare che la Sparkasse adotta misure volte a ridurre i costi e fornisce in tal modo, mediante le risorse conseguite, un contributo proprio ai costi della ristrutturazione. Alla fine del periodo di ristrutturazione, tali misure consentiranno di ridurre i costi annui di [25-35] milioni di EUR (circa [5-8] % dei costi totali del 2009).

(89)

Inoltre, grazie alla vendita di controllate redditizie non inerenti al core business, si otterranno degli introiti che potranno essere utilizzati per finanziare i costi della ristrutturazione.

(90)

La Sparkasse non può sospendere o posticipare il pagamento delle cedole degli strumenti ibridi di capitale se consegue utili in un determinato esercizio. Tuttavia, anche i titolari degli strumenti ibridi di capitale compensano le perdite della Sparkasse per quanto possibile, in virtù della riduzione del pagamento delle cedole per gli strumenti ibridi di capitale o del valore nominale del capitale ibrido, a causa della partecipazione alle perdite della Sparkasse. La Commissione è pertanto del parere che agli investitori in strumenti ibridi privati venga richiesto il massimo possibile in termini di condivisione degli oneri, ragion per cui si ritiene che i requisiti della comunicazione sulla ristrutturazione siano soddisfatti per quanto concerne il contributo degli investitori privati ai costi della ristrutturazione.

(91)

Il punto 24 della comunicazione sulla ristrutturazione prevede che un’adeguata condivisione degli oneri può essere garantita anche mediante un’adeguate remunerazione degli aiuti di Stato. La Commissione è del parere che la remunerazione prevista nel quadro delle misure di ricapitalizzazione è adeguata se considerata in connessione con le altre misure già descritte per la condivisione degli oneri. Gli utili previsti metteranno la Sparkasse in condizione di pagare una remunerazione per il capitale messo a disposizione dallo Stato e di effettuare il pagamento delle cedole secondo le condizioni previste per la ricapitalizzazione, ovvero dal 2011 per i diritti partecipativi e dal 2013 per la partecipazione tacita in seguito al reintegro del capitale nominale degli strumenti. Gli interessi dei titoli partecipativi detenuti dallo Stato saranno cumulati per un periodo di [2-6] anni e il capitale ridotto a causa della partecipazione alle perdite sarà reintegrato per entrambi gli strumenti di ricapitalizzazione. Stando alle previsioni finanziarie dello scenario base case lo Stato riceverà gli interessi non pagati sui titoli partecipativi e sarà rimborsato per la riduzione dell’importo nominale di entrambi gli strumenti.

(92)

Di conseguenza, si ritiene che il piano di ristrutturazione notificato dalla Germania preveda un adeguato contributo proprio alla ristrutturazione, dissipando quindi i dubbi in materia di concorrenza espressi nella decisione di avvio del procedimento.

iii)   Misure volte a limitare distorsioni della concorrenza

(93)

Secondo la comunicazione sulla ristrutturazione, il piano di ristrutturazione deve prevedere misure volte a limitare distorsioni della concorrenza e a garantire un settore finanziario concorrenziale. Il piano deve inoltre affrontare il problema del rischio morale e garantire che gli aiuti di Stato non vengano utilizzati per finanziare comportamenti anticoncorrenziali.

(94)

Il pacchetto di misure affronta sufficientemente il problema del rischio morale. La Sparkasse si è impegnata a cedere in misura importante imprese redditizie non inerenti al core business, come nel caso delle partecipazioni alle seguenti importanti […] della Sparkasse: […], […], RW Holding AG, S ProFinanz Versicherungsmakler GmbH, Schufa Holding AG e neue leben Pensionsverwaltung AG.

(95)

La Germania ha notificato una tabella di marcia dettagliata relativa alle cessioni previste e si è impegnata a nominare un fiduciario di controllo che dovrà garantire che gli impegni vengano rispettati nei tempi previsti. In caso di mancato rispetto di tale tabella di marcia sarà nominato un fiduciario per la dismissione (divestiture trustee).

(96)

Nel quadro della ristrutturazione della Sparkasse, è prevista una riduzione della sua presenza in determinati segmenti di clientela e questo comporterà l’accesso dei concorrenti ad una parte dei grandi clienti business e dei clienti istituzionali della Sparkasse. Dato che sono soprattutto le grandi imprese ad avere generalmente accesso ai mercati dei capitali, la Commissione ritiene che non sia rilevante il rischio di eventuali effetti negativi di tali misure sull’economia reale.

(97)

Inoltre, nel quadro delle misure di ristrutturazione, la Sparkasse ridurrà il bilancio totale in termini nominali del [15-20] % dell’attivo ponderato al rischio ([15-20] %) e del [10-15] % se si tiene conto della futura crescita (5 % del bilancio totale). Tale riduzione dovrà essere conseguita in primo luogo grazie alla cessione degli investimenti SAA e ABS, all’abbandono delle operazioni in conto proprio ([6-8] % dell’attivo ponderato al rischio, [6-8] % del bilancio totale) nonché grazie alla riduzione di grandi fidi e alla riduzione di linee di credito per clienti istituzionali ([5-7] % dell’attivo ponderato al rischio, [5-7] % del bilancio totale).

(98)

In considerazione dell’entità degli aiuti messi a disposizione della Sparkasse (3,3 % dell’attivo ponderato al rischio) tali misure possono essere considerate sufficienti per quanto riguarda la riduzione della dimensione e della portata delle attività della Sparkasse. La Sparkasse è attiva soltanto nell’area economica di Colonia-Bonn, dove occupa una posizione importante ([18-23]-[30-35] % a seconda del prodotto) ma non una posizione dominante. Inoltre, nei suoi segmenti business chiave la Sparkasse non detiene la «price leadership», pertanto non sembra siano opportune misure aggiuntive volte a ridurre la quota di mercato della Sparkasse nel suo core business dei clienti privati, per i seguenti motivi: non è stato il core business a creare le difficoltà della Sparkasse; inoltre, la Germania ha dimostrato sufficientemente che l’attuazione di tali misure supplementari sarebbe difficile e comporterebbe dei costi sproporzionati che avrebbero un influsso negativo sulla redditività inerente della Sparkasse, compromettendone la redditività a lungo termine. Misure di questo genere avrebbero inoltre un influsso negativo sui segmenti di core business della Sparkasse (le PMI e i clienti privati) che in realtà non sono all’origine delle difficoltà dell’istituto. In considerazione delle limitate possibilità di finanziamento alternative di cui dispongono questi gruppi di clienti e tenendo conto delle decisioni adottate in passato dalla Commissione, volte a preservare la concessione di credito all’economia reale, la Commissione è del parere che ulteriori limitazioni del settore di attività comprometterebbero il core business producendo effetti negativi sia per la Sparkasse sia per i mercati da essa serviti.

(99)

La Commissione prende inoltre atto degli impegni assunti dalla Sparkasse e dalla Germania. Tali impegni prevedono un divieto di «price leadership» e un divieto di utilizzare gli aiuti di Stato per fini pubblicitari, per cui la Sparkasse non può utilizzare gli aiuti per finanziare un comportamento anticoncorrenziale. Conformemente al punto 40 della comunicazione sulla ristrutturazione, il divieto di assorbimento di altre imprese garantisce che gli aiuti di Stato non vengano utilizzati per assorbire eventuali concorrenti.

(100)

Si può concludere che il tipo e la portata delle misure proposte dalla Sparkasse sono sufficienti e adeguate per evitare eventuali distorsioni della concorrenza. Pertanto il piano di ristrutturazione soddisfa le condizioni contenute nella comunicazione sulla ristrutturazione per quanto riguarda la redditività, la condivisione degli impegni e le misure atte a ridurre le distorsioni della concorrenza e dissipa i dubbi sollevati nella decisione di avvio del procedimento.

8.2.3   Controllo

(101)

Il paragrafo 5 della comunicazione sulla ristrutturazione prevede la presentazione alla Commissione di relazioni periodiche per la verifica della corretta attuazione del piano di ristrutturazione. La Germania nominerà un fiduciario di controllo che presenterà una relazione di controllo a cadenza semestrale. La prima relazione è prevista per il febbraio 2011. Di conseguenza, la Commissione ritiene che sia garantito il corretto controllo dell’attuazione del piano di ristrutturazione.

Conclusione in merito al piano di ristrutturazione

(102)

Il piano di ristrutturazione descritto al punto 4 della presente decisione è conforme all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE.

9.   CONCLUSIONE

(103)

Le misure di ristrutturazione sono idonee per consentire alla Sparkasse di ripristinare la redditività a lungo termine, sufficienti per ciò che riguarda la condivisione degli oneri e idonee per compensare in modo adeguato e proporzionato gli effetti distorsivi degli aiuti in questione. Ne consegue che il piano di ristrutturazione presentato soddisfa, a giudizio della Commissione, i criteri contenuti nella comunicazione sulla ristrutturazione, per cui le misure di ristrutturazione possono essere considerate compatibili col mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE. Gli apporti di capitale possono quindi essere autorizzati conformemente al piano di ristrutturazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti di ristrutturazione concessi alla Sparkasse KölnBonn dai suoi titolari pubblici costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Gli aiuti sono compatibili con il mercato interno, subordinatamente all’attuazione del piano di ristrutturazione e all’adempimento degli impegni di cui agli allegati I, II e III.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2010

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  Decisione della Commissione nel caso C 32/09 (ex NN 50/09) (Ristrutturazione della Sparkasse KölnBonn) (GU C 2 del 6.1.2010, pag. 13).

(2)  Cfr. la nota 1.

(*1)  Coperto da segreto aziendale.

(3)  La quota di mercato della Sparkasse KölnBonn all’intero settore bancario tedesco è insignificante.

(4)  A fine settembre 2009, il 64 % del volume del portafoglio ABS riguardava la Germania ed altri paesi europei; la quota dei prestiti statunitensi ammontava al 17 %.

(5)  Residential mortgage-backed securities: titoli garantiti da un insieme di prestiti ipotecari.

(6)  Collateral debt obligation: titoli garantiti da un portafoglio di prestiti (insieme di prestiti aziendali e/o al consumo).

(7)  Commercial mortgage-backed securities: titoli garantiti da crediti derivanti da prestiti ipotecari commerciali.

(8)  Asset-backed securities: titoli garantiti dall’attivo.

(9)  Collateralized loan obligation: titoli garanti da un portafoglio di prestiti.

(10)  Real estate investment trusts.

(11)  Nel 2008, 104,5 milioni di EUR delle svalutazioni riguardavano il portafoglio ABS.

(12)  Sono stati considerati gli aumenti dei prezzi e degli stipendi.

(13)  Una delle cause principali delle difficoltà riscontrate dalla Sparkasse KölnBonn è stata la sua partecipazione a progetti e controllate che non avevano alcun legame con il core business. Tali attività hanno causato gran parte delle perdite. Per attirare nuove imprese a Colonia, la banca ha partecipato allo sviluppo di immobili commerciali e ad uso ufficio concedendo garanzie di locazione al fine di promuovere progetti di sviluppo immobiliare. Sono attualmente in corso trattative in merito alle garanzie e ai contratti d’affitto per consentire alla banca di sciogliere tali contratti e, se possibile, cedere le attività a terzi.

(14)  I dati riguardano esclusivamente la Sparkasse KölnBonn.

(15)  Quota di core capital [capitale di classe 1 della Sparkasse KölnBonn; le cifre indicate tra parentesi riguardano il gruppo; CIR: cost income ratio (costi operativi/margine di intermediazione); FTE: Full-time equivalent (equivalente a tempo pieno)].

(16)  I dati riguardano esclusivamente la Sparkasse KölnBonn.

(17)  Quota di core capital [capitale di classe 1 della Sparkasse KölnBonn; le cifre indicate tra parentesi riguardano il gruppo; CIR: cost income ratio (costi operativi/margine di intermediazione); FTE: Full-time equivalent (equivalente a tempo pieno)].

(18)  Cfr. http://www.wlsgv.de/download/spkg28112008.pdf nella versione aggiornata del 29 novembre 2008.

(19)  Nel 2010 il consiglio direttivo era composto da soli 5 membri (rispetto ai 9 del 2005); il consiglio di amministrazione è composto da 18 membri (rispetto ai 27 del passato).

(20)  In questo contesto «indipendente» significa che il membro del consiglio di amministrazione non fa parte del consiglio comunale che nomina tale membro.

(21)  La Germania propone come soluzione una clausola che prevede un cosiddetto «buono di recupero» che abbia la stessa durata di quella prevista per il cumulo dello strumento originale. In questo caso lo Zweckverband pagherebbe alla Förderungsgesellschaft un prezzo d’acquisto basato inizialmente sul valore contabile dello strumento (differenza tra valore nominale e partecipazione alle perdite). Tale clausola prevederebbe poi dei pagamenti compensativi da parte dello Zweckverband a favore della Förderungsgesellschaft confrontabili, come portata, agli introiti che essa avrebbe ricevuto se non avesse venduto lo strumento prima del termine previsto. Lo Zweckverband riceve dalla Sparkasse KölnBonn dei pagamenti analoghi (interessi sul capitale messo a disposizione), dato che le cedole sospese nel periodo in cui la Förderungsgesellschaft deteneva tale strumento sarebbero remunerate alla Förderungsgesellschaft con uno sconto del 25 %. La Germania è del parere che un tale sconto costituisce uno strumento adeguato al fine di remunerare lo Zweckverband per l’assunzione del rischio di interessi e di rifinanziamento e per tener conto del vantaggio ottenuto dalla Förderungsgesellschaft, la quale riceve il suo capitale prima di quanto previsto dal contratto. A titolo esemplificativo: se ad esempio la Förderungsgesellschaft vende nel 2011 allo Zweckverband lo strumento dal valore nominale di 150 milioni di EUR, ridotto però di 25 milioni di EUR in considerazione delle perdite, essa ricevere in un primo momento 125 milioni di EUR. Se la Sparkasse KölnBonn nell’anno 2012 realizza utili e è quindi obbligata a reintegrare il capitale dello strumento (nel caso in cui la Förderungsgesellschaft detenga ancora lo strumento), lo Zweckverband versa alla Förderungsgesellschaft l’importo corrispondente al reintegro. Se gli utili del 2012 fossero sufficienti per pagare le cedole non versate nel periodo 2009-2011, lo Zweckverband dovrebbe pagare un importo analogo alla Förderungsgesellschaft.

(22)  A causa di vincoli contrattuali relativamente alla sua partecipazione indiretta in queste imprese la Sparkasse KölnBonn è obbligata a cedere la sua partecipazione all’RSGV e altri membri del settore delle casse di risparmio.

(23)  Dal 1o dicembre 2009 gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono stati sostituiti dagli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Gli articoli 87 e 88 del trattato CE e gli articoli 107 e 108 TFUE sono sostanzialmente identici. Nel quadro della presente decisione i riferimenti agli articoli 107 e 108 TFUE sono, se del caso, da intendersi come riferimenti agli articoli 87 e 88 del trattato CE.

(24)  Ad eccezione di emissioni di titoli all’interno di un gruppo, nonché nei casi in cui lo Stato ha acquisito gli strumenti.

(25)   GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9.

(26)  Cfr. punto 29 della decisione della Commissione del 30 aprile 2008 nel caso NN 25/08, Aiuti alla ristrutturazione a favore della WestLB; la decisione della Commissione del 1o aprile 2008 nel caso C 43/2008, Aiuti alla ristrutturazione a favore della WestLB (GU C 322 del 17.12.2008, pag. 16). Decisione della Commissione del 12 maggio 2009 nel caso C 43/2008 (Aiuti alla ristrutturazione a favore della WestLB). Nel quadro della causa pendente in merito agli aiuti alla ristrutturazione a favore della WestLB, la Germania non ha impugnato la classificazione, effettuata dal punto di vista delle norme in materia di concorrenza, degli aiuti concessi dalle associazioni delle banche di risparmio e dei loro istituti centrali RSGV e WLSGV come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(27)   GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2. Un riferimento esplicito si trova al punto 42 della comunicazione della Commissione — L’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria mondiale, sulla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nell’attuale crisi finanziaria (comunicazione sul settore bancario).

(28)  La riduzione del bilancio a causa delle cessioni tiene conto soltanto del valore contabile delle società.

(29)   GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1.

(30)  Decisione della Commissione del 15 dicembre 2009 nel caso C 17/2009 (Ristrutturazione della Landesbank Baden-Württemberg) (GU L 188 del 21.7.2010, pag. 1).


ALLEGATO

Commissione europea — taskforce crisi finanziaria

DG Concorrenza

Rue Joseph II/Jozef II-straat 70

1000 Bruxelles/Brussel

Belgium

Caso C 32/09 — Sparkasse KölnBonn

IMPEGNI NEI CONFRONTI DELLA COMMISSIONE

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (1) e successive modifiche, la Germania si impegna a rispettare i seguenti impegni nei confronti della Sparkasse KölnBonn (di seguito «Sparkasse») affinché la Commissione europea (di seguito «Commissione») possa constatare mediante decisione ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b)? del trattato sul funzionamento dell’Unione europea che la ricapitalizzazione della Sparkasse è conforme al mercato interno.

Tali impegni hanno effetto alla data di adozione della decisione.

Il presente testo è da interpretare nel quadro generale del diritto dell’Unione e sulla base del regolamento (CE) n. 659/1999 nonché tenendo conto della decisione a cui sono allegati gli impegni.


(1)   GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

ALLEGATO I

Sezione A —   Impegni

1.    Corporate governance: il governo federale e la Sparkasse assicurano che la Sparkasse provvederà ad apportare le seguenti modifiche alla sua corporate governance:

a)

il numero dei membri esterni nel consiglio di amministrazione viene portato, a far data dal 1o gennaio 2011 da due a quattro. Il numero complessivo dei membri del consiglio di amministrazione viene limitato ad un massimo di 18;

b)

Il consiglio di amministrazione della Sparkasse costituirà in futuro soltanto le seguenti commissioni, fermo restando che il numero dei membri di ciascuna commissione sarà ridotto entro il 1o gennaio 2011 al numero sotto indicato per ciascuna commissione:

—

commissione di audit (7 membri),

—

commissione dei rischi (6 membri),

—

commissione centrale (3 membri);

c)

la commissione di strategia viene abrogata entro il 31 dicembre 2010 e la commissione per le partecipazioni entro il 31 dicembre 2011;

d)

tutti i membri del consiglio di amministrazione avranno le competenze di cui all’articolo 36, terzo comma, prima frase, della legge tedesca sul credito (Kreditwesengesetz — KWG);

e)

a decorrere dal 1o gennaio 2011, il consiglio direttivo della Sparkasse adotterà linee guida più restrittive per le deliberazioni sulle partecipazioni, ovvero: sarà possibile adottare deliberazioni sulle partecipazioni a livello di consiglio direttivo solo all’unanimità e, nel caso di partecipazioni con un volume nominale superiore ai [2-5] milioni di EUR, previa due diligence e, se del caso, in collaborazione con un perito.

2.    Transazioni in conto proprio: la Sparkasse non effettuerà più transazioni in conto proprio. Ciò significa che la Sparkasse effettuerà soltanto transazioni

a)

richieste per l’accettazione, l’inoltro o l’esecuzione di ordini di acquisto o vendita dei suoi clienti; oppure

b)

volte al controllo della liquidità o del rischio della Sparkasse.

In nessun caso la Sparkasse costituirà posizioni in conto proprio, a meno che non siano riconducibili, ad esempio, al fatto che determinati ordini dei clienti non vengano eseguiti contemporaneamente. Tali posizioni, nonché le posizioni del controllo di liquidità/rischio, sono ammesse soltanto se non compromettono la redditività e/o la liquidità dell’istituto finanziario. Di conseguenza, la Sparkasse limita il rischio di mercato del suo portafoglio di negoziazione a [3-5] milioni di EUR (Value at Risk con un livello di confidenza del 99 %).

3.    Finanziamento dell’economia: nel quadro della sua attività di credito e di investimento di capitali, la Sparkasse terrà conto dei bisogni di finanziamento dell’economia, in particolare delle PMI, applicando condizioni usuali sul mercato e adeguate dal punto di vista prudenziale e bancario.

4.   Riduzione dei grandi fidi e dei prestiti a breve

Nel quadro del riorientamento, la Sparkasse ridurrà gradualmente gli impegni di notevole entità nei confronti dei clienti aziendali. L’obiettivo perseguito è quello di ridurre i rischi connessi a questo tipo di impegno. Le misure previste a tal fine comprendono, tra l’altro, la riduzione di linee di credito, la richiesta di ulteriori garanzie o transazioni relative al rischio di credito con altri istituti finanziari.

Entro la fine del 2013 gli impegni derivanti da grandi fidi saranno ridotti di [0,9-1,1] miliardi di EUR. Entro la fine del 2010 gli impegni in questo ambito saranno già ridotti di circa [400-550] milioni di EUR. Entro la fine del 2013 i prestiti a clienti istituzionali extraregionali saranno ridotti di [0,8-0,9] miliardi di EUR.

5.    Divieto di price leadership: sino al 31 dicembre 2014, senza il previo consenso della Commissione, la Sparkasse non offrirà sui mercati pertinenti relativi ai depositi […] nonché nell’ambito del finanziamento a lungo termine dell’edilizia abitativa […] prezzi inferiori a quelli praticati dal concorrente che propone i migliori prezzi fra i dieci principali operatori (1) sul mercato pertinente.

6.   Qualora la Sparkasse dovesse constatare di offrire prezzi più vantaggiosi rispetto ai concorrenti con i prezzi migliori, essa adeguerà immediatamente i propri prezzi di conseguenza.

7.    Divieto di pagamento di dividendi e cedole: la Germania assicura che per quanto riguarda i pagamenti di cedole e le opzioni call per fondi propri

a)

la Sparkasse o l’impresa della Sparkasse non utilizzerà né capitale, né riserve della Sparkasse per effettuare pagamenti di cedole per fondi propri, a meno che a) non vi sia un obbligo di legge in tal senso; o b) il pagamento della cedola interessata sia coperto da utili correnti della Sparkasse. In caso di dubbi sull’esistenza di un obbligo di legge ai fini del presente impegno o sul fatto che gli utili correnti sono sufficienti ai fini del presente impegno, la Sparkasse chiederà alla Commissione l’autorizzazione per il previsto pagamento della cedola;

b)

nessuna impresa della Sparkasse effettuerà un’opzione call per questi strumenti ibridi di capitale qualora ciò comporti una riduzione dei fondi propri totali della Sparkasse.

Durante l’attuazione del piano di ristrutturazione e sino al 31 dicembre 2014, la Sparkasse remunererà solo i capitali di rango subordinato ed eviterà una partecipazione alle perdite dei capitali di rango subordinato solo nella misura in cui è obbligata a farlo, anche senza mobilitare riserve, a norma dell’articolo 340, lettere f) e g), del codice di commercio tedesco (HGB).

8.    Divieto di acquisizione: dall’entrata in vigore della decisione per un periodo di tre anni la Sparkasse si asterrà dall’acquisto di quote di altri istituti finanziari superiori al 20 %. Sono possibili altre transazioni relative a partecipazioni, che non rientrano nelle transazioni inerenti al modello commerciale della Sparkasse, purché non compromettano la redditività della Sparkasse e previa autorizzazione della Commissione europea. Inoltre la Sparkasse si asterrà dall’acquisto di partecipazioni che non sono necessarie per il suo core business o che comportano un’eccessiva esposizione al rischio.

9.    Nessun riferimento agli aiuti di Stato a fini pubblicitari: la Sparkasse non sfrutterà a fini pubblicitari la posizione della Commissione europea secondo cui le misure classificate da quest’ultima come aiuto di Stato sono compatibili con il mercato interno o altri vantaggi competitivi risultanti dalle misure.

Sezione B —   Rami aziendali da cedere

10.   Nella misura in cui non siano già state alienate, la Sparkasse vende al meglio le partecipazioni sotto indicate (di seguito «rami aziendali da cedere») entro le date indicate. In tale contesto è previsto che gli elementi essenziali costitutivi del valore dell’attività attuale delle partecipazioni siano mantenuti sino alla vendita e che siano messi in vendita.

Partecipazione

Data limite della cessione

Golfclub Gut Lärchenhof GmbH

venduta già nel 2009

TA Triumph Adler AG

venduta già nel 2009

RW Holding AG

venduta già nel 2009

S ProFinanz Versicherungsmakler GmbH

venduta già nel 2009

Schufa Holding AG

venduta già nel 2009

Sparkassen Servicegesellschaft für Zahlungssysteme und elektronische Vertriebskanäle mbH & Co KG

Attività vendute/liquidazione entro fine 2010

[…]

[…]

Campus Grundstückentwicklungs GmbH

Attività già vendute/liquidazione 2011

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

neue leben Pensionsverwaltung AG

venduta nell’agosto 2010

[…]

[…]

[…] (2)

[…]

[…] (3)

[…]

11.   Onde evitare distorsioni sproporzionate della concorrenza, la Sparkasse si impegna a vendere, ovvero ad adoperarsi affinché vengano venduti, i rami aziendali da cedere indicati alle condizioni di vendita autorizzate dalla Commissione in conformità col procedimento di cui al punto 26 del presente allegato, in quanto imprese funzionanti. La Sparkasse si impegna a concludere un contratto di compravendita vincolante e definitivo relativo al ramo aziendale da cedere entro il termine previsto per la cessione (4). Nel caso in cui allo scadere di tale primo termine non dovesse aver ancora concluso un tale contratto,

a)

il termine viene prorogato di ulteriori […], purché la Sparkasse sia in grado di dimostrare che […]. La Sparkasse si impegna a concludere un contratto di compravendita vincolante e definitivo relativo al ramo aziendale da cedere […] entro il termine prorogato previsto per la cessione;

b)

conferisce un incarico esclusivo al fiduciario per la dismissione relativamente alla cessione del ramo aziendale entro il termine previsto per la dismissione da parte del fiduciario per la dismissione (5). Il procedimento di nomina, nonché gli obblighi del fiduciario per la dismissione sono definiti all’allegato III.

12.   L’impegno alla vendita viene considerato assolto qualora la Sparkasse stipuli un contratto di compravendita definitivo e vincolante entro il termine indicato al punto 10 del presente allegato o entro il termine prorogato di cui al punto 11 del presente allegato con un acquirente che soddisfa i criteri di cui ai punti 25 e 26 del presente allegato e se il trasferimento del ramo aziendale da cedere avviene entro un termine massimo di sei mesi dalla conclusione del contratto di compravendita.

13.   La Sparkasse venderà le partecipazioni di seguito indicate entro e non oltre il 31 marzo 2011 al comune di Colonia, una società collegata al comune di Colonia o a terzi:

—

[…]

—

[…]

—

[…]

—

[…]

—

[…]

—

[…]

—

[…]

—

[…]

—

[…]

—

[…]

—

[…]

14.   Le singole transazioni con il comune di Colonia saranno effettuate a condizioni di mercato. A tal fine il valore di mercato al momento della cessione dell’attività sarà determinato da un perito indipendente. Le singole transazioni saranno supervisionate dal fiduciario di controllo.

Purché si raggiunga lo scopo economico prefissato, è altresì lecito, nel quadro della transazione, cedere al posto della società in questione il suo attivo e/o le sue attività.

15.   La determinazione del valore, nonché i dati economici di riferimento da definire nel contratto saranno esaminati da una società di revisione dei conti, per conto dell’acquirente.

16.   Il fiduciario di controllo deve essere informato delle modalità della transazione prima della sua realizzazione.

17.   Al fine di preservare l’effetto strutturale degli impegni per un periodo di […] dalla loro entrata in vigore, la Sparkasse non deve esercitare alcuna influenza diretta o indiretta sull’attività da cedere o acquisire, a meno che la Commissione non abbia constatato precedentemente che la struttura del mercato è cambiata per cui risulta obsoleta la tutela dell’attività da cedere a fronte dell’influenza della Sparkasse, al fine di garantire la compatibilità degli aiuti per la ristrutturazione previsti con il mercato interno.

18.   In futuro le quote della Sparkasse ai finanziamenti delle controllate da cedere non potranno superare il [30-60] %. Sono esclusi finanziamenti già in atto sino allo scadere del relativo contratto.

19.   I ricavi dalle vendite delle partecipazioni della Sparkasse saranno utilizzati interamente a copertura del finanziamento del piano di ristrutturazione.

Sezione C —   Impegni connessi alla cessione

Mantenimento della redditività, della vendibilità e della competitività del ramo aziendale da cedere

20.   Dal momento dell’entrata in vigore degli impegni sino al trasferimento, la Sparkasse preserva, secondo le buone pratiche commerciali la redditività, la vendibilità e la competitività del ramo aziendale da cedere e limita il più possibile il rischio di una perdita di potenziale competitivo del ramo aziendale da cedere. La Sparkasse si impegna in particolare:

a)

ad astenersi da qualsivoglia intervento che possa avere un effetto negativo sul valore, la gestione o la competitività del ramo aziendale da cedere o che possa modificare il tipo o la portata della gestione, la strategia tecnica e commerciale e la politica di investimento del ramo aziendale da cedere;

b)

a mettere a disposizione, sulla base e in prosecuzione dei piani aziendali esistenti, fondi sufficienti per lo sviluppo del ramo aziendale da cedere;

c)

a intraprendere qualsiasi passo necessario, creando tra l’altro idonei incentivi (di uso corrente) per gli specialisti affinché questi non lascino il ramo aziendale da cedere.

Gestione separata (Hold-separate) del ramo aziendale da cedere da parte della Sparkasse

21.   La Sparkasse si impegna ad effettuare la gestione separata del ramo aziendale da cedere dal giorno dell’entrata in vigore degli impegni sino al trasferimento per quanto concerne i rami aziendali restanti e ad adoperarsi affinché gli amministratori delle controllate che gestiscono il ramo aziendale da cedere non siano coinvolti nella gestione dei restanti rami aziendali e viceversa.

22.   Sino al momento del trasferimento la Sparkasse sostiene il fiduciario di controllo affinché sia garantito che il ramo aziendale da cedere sia gestito come ramo a se stante e cedibile.

Clausola di concorrenza non sleale

23.   La Sparkasse si impegna, con le dovute riserve, ad astenersi dall’attirare gli specialisti appartenenti al ramo aziendale da cedere per un periodo di 12 mesi dal trasferimento e a fare in modo che anche le sue controllate rispettino tale divieto.

Adeguata verifica

24.   Al fine di consentire ai potenziali acquirenti di effettuare un’adeguata verifica del ramo aziendale da cedere e se vengono fornite garanzie sul rispetto della riservatezza e a seconda della fase della procedura di cessione, la Sparkasse si impegna:

a)

a fornire ai potenziali acquirenti sufficienti informazioni sul ramo aziendale da cedere;

b)

a fornire ai potenziali acquirenti sufficienti informazioni sul personale e a concedere loro un adeguato accesso al personale.

Sezione D —   Acquirente

25.   Affinché sia garantita l’immediato ripristino della concorrenza:

a)

l’acquirente deve essere indipendente dalla Sparkasse e non può essere collegato a quest’ultima; sono escluse le vendite della […], […] e delle partecipazioni di cui al punto 13 del presente allegato ai comuni titolari, alle imprese ad essi collegate e ai membri della Sparkassen-Finanzgruppe;

b)

l’acquirente deve disporre dei mezzi finanziari, delle competenze e dell’interesse richiesti per condurre e sviluppare il ramo aziendale da cedere come concorrente redditizio e attivo della Sparkasse e di altri operatori;

c)

secondo le informazioni in possesso della Commissione, l’acquirente non deve, prima facie, né sollevare dubbi concorrenziali né vi deve essere il rischio che il rispetto degli impegni debba essere prorogato a causa dell’acquirente; in particolare egli è tenuto a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l’acquisto del ramo aziendale da cedere alle autorità di regolamentazione competenti.

26.   Non appena la Sparkasse sancisce un accordo con l’acquirente, essa notifica la proposta corredata di tutta la documentazione e di una dettagliata motivazione alla Commissione e al fiduciario di controllo, allegando una copia del contratto definitivo. La Sparkasse deve dimostrare alla Commissione che l’acquirente soddisfa tutti i requisiti pertinenti e che il ramo aziendale viene ceduto nel pieno rispetto degli impegni. La Commissione verifica il rispetto di entrambe le condizioni.

Sezione E —   Altri impegni

27.    Rimborso parziale anticipato e trasformazione parziale dei diritti partecipativi: il governo federale e la Sparkasse si impegnano con la presente ad adottare le seguenti misure che si integrano a vicenda, formando un pacchetto globale volto a migliorare la quota di core capital della Sparkasse:

a)

entro il 31 dicembre 2011 e con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2011 lo Zweckverband Sparkasse KölnBonn acquisterà una prima tranche per un importo pari a 150 milioni di EUR dei diritti partecipativi della Rheinische Sparkassen-Förderungsgesellschaft e li trasformerà in uno strumento che dal punto di vista normativo sarà considerato core capital (capitale di classe 1);

b)

entro il 31 dicembre 2011, la Sparkasse riacquisterà anticipatamente una seconda tranche per un importo di 150 milioni di EUR dei diritti partecipativi della Rheinische Sparkassen-Förderungsgesellschaft, purché ciò sia compatibile con la capacità di affrontare i rischi della Sparkasse e previa autorizzazione del Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (ente federale di vigilanza sulle operazioni di credito, BaFin).

28.   La Germania garantisce che le condizioni della trasformazione parziale e del riacquisto parziale dei titoli partecipativi siano tali da non dare luogo ad ulteriori aiuti di Stato.

29.   Riduzione del bilancio totale

Oltre alle misure già effettuate per la riduzione del bilancio totale, la Sparkasse garantisce che vengano ridotti anche altri attivi (grandi fidi, prestiti a clienti istituzionali, investimenti in conto proprio) per un totale di [2,5-4] miliardi di EUR entro la fine del 2014. Di converso, la Sparkasse espanderà le sue attività nel core business (in particolare nel settore dei prestiti a clienti privati ed aziendali a livello regionale) per cui a saldo il bilancio totale alla fine del 2014 non supererà i [25-30] miliardi di EUR. Di conseguenza, gli attivi a rischio della Sparkasse alla fine del 2014 non supereranno i [16-19] miliardi di EUR.

30.   L’applicazione integrale e la corretta esecuzione di tutte le condizioni riassunte nel presente documento devono essere oggetto di un controllo e di un audit completi e particolareggiati da parte di un fiduciario di controllo (monitoring trustee) indipendente e in possesso di adeguate qualifiche. La nomina e i compiti del fiduciario di controllo sono regolamentati all’allegato II.

…

Rappresentante autorizzato a nome di

[Indicare il nome dello Stato membro]


(1)  […]

(2)  […]

(3)  […]

(4)  Periodo dall’entrata in vigore sino alle date indicate al punto 10 del presente allegato.

(5)  […]

ALLEGATO II

NOMINA E COMPITI DEL FIDUCIARIO DI CONTROLLO

I.   Il fiduciario di controllo

1.

La Repubblica federale di Germania nomina un fiduciario di controllo (monitoring trustee).

2.

La funzione di fiduciario di controllo è assunta da una o più persone fisiche o giuridiche indipendenti dalla Sparkasse, autorizzate dalla Commissione e nominate dalla Repubblica federale di Germania, aventi il compito di verificare se la Sparkasse rispetti i propri impegni nei confronti della Commissione e attui il piano di ristrutturazione.

3.

Il fiduciario di controllo deve essere indipendente dalla Sparkasse. Qualora si tratti, a titolo d’esempio, di una banca di investimento, di un consulente o di un revisore, egli dovrà essere in possesso delle qualifiche specialistiche richieste per assolvere al suo mandato e non dovrà trovarsi in nessun momento in una situazione di conflitto di interessi. Il fiduciario di controllo riceve una remunerazione dalla Sparkasse che non deve ostacolare l’assolvimento indipendente ed efficace del suo mandato.

II.   Nomina del fiduciario di controllo

Proposta della Repubblica federale di Germania

4.

Entro quattro settimane dal giorno della notifica della decisione, la Repubblica federale di Germania propone alle Commissione due o più persone come fiduciario di controllo al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione, indicando la proprio preferenza. La proposta deve contenere informazioni sufficienti in merito al fiduciario designato, affinché la Commissione possa verificare se il soggetto proposto soddisfi i requisiti definiti al punto 3 del presente allegato e comprendere in particolare quanto segue:

a)

le condizioni integrali del mandato proposto con tutte le disposizioni necessarie per consentire al fiduciario di controllo di assolvere ai propri compiti in base agli impegni;

b)

la bozza di un piano di lavoro in cui si descrive in che modo il fiduciario di controllo prevede di svolgere i compiti affidatigli.

Autorizzazione o rifiuto da parte della Commissione

5.

La Commissione ha facoltà di accogliere o respingere il fiduciario di controllo proposto e di autorizzare il mandato proposto con le modifiche che ritenga necessarie, affinché il fiduciario di controllo possa adempiere ai suoi obblighi. Entro una settimana dal rilascio dell’autorizzazione da parte della Commissione il fiduciario di controllo sarà nominato in conformità con il mandato autorizzato dalla Commissione.

Nuova proposta da parte della Repubblica federale di Germania

6.

Nel caso vengano respinti tutti i fiduciari di controllo proposti, la Repubblica federale di Germania propone entro una settimana dalla notifica del rifiuto almeno altre due persone o istituti, nel rispetto dei requisiti e secondo la procedura di cui ai punti 1 e 5 del presente allegato.

Designazione del fiduciario di controllo da parte della Commissione

7.

Qualora la Commissione respinga anche tutti gli altri fiduciari di controllo proposti essa designa un fiduciario di controllo che viene nominato e fatto nominare dalla Repubblica federale di Germania sulla base del mandato del fiduciario autorizzato dalla Commissione.

III.   Compiti del fiduciario di controllo

8.

È compito del fiduciario di controllo assicurare il rispetto delle condizioni e degli obblighi allegati alla decisione nonché l’attuazione del piano di ristrutturazione.

Compiti e obblighi del fiduciario di controllo

9.

Il fiduciario di controllo:

i)

entro 4 settimane dalla sua nomina propone alla Commissione un piano di lavoro dettagliato nel quale illustra come intende assolvere i suoi obblighi nei confronti della Commissione e vigilare sull’attuazione del piano di ristrutturazione;

ii)

vigila sulla gestione degli affari correnti del ramo aziendale da cedere affinché ne siano garantite la redditività, la vendibilità e la competitività;

iii)

vigila sull’assolvimento degli obblighi nei confronti della Commissione, nonché sull’attuazione del piano di ristrutturazione;

iv)

propone le misure che reputa necessarie per garantire l’assolvimento di tutti gli impegni nei confronti della Commissione da parte della Repubblica federale di Germania, in particolare il mantenimento della piena redditività, vendibilità e competitività del ramo aziendale da cedere, la gestione separata del ramo aziendale da cedere e la riservatezza di informazioni rilevanti sotto il profilo della concorrenza;

v)

presenta entro 30 giorni dalla fine di ogni semestre alla Commissione, alla Sparkasse e alla Repubblica federale di Germania un progetto di relazione in lingua tedesca o inglese. La relazione ha per oggetto l’assolvimento degli obblighi previsti dal mandato da parte del fiduciario di controllo e il rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli obblighi nonché l’attuazione del piano di ristrutturazione. Tutti i destinatari del progetto di relazione hanno facoltà di prendere posizione entro cinque giorni lavorativi. Il fiduciario di controllo redige la relazione definitiva entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dei pareri formulati, tenendone conto a propria discrezione, e la presenta alla Commissione. Il fiduciario di controllo trasmette alla Repubblica federale di Germania e alla Sparkasse una copia della relazione definitiva. Se il progetto di relazione o la relazione definitiva dovessero contenere informazioni che non possono essere divulgate alla Sparkasse o alla Repubblica federale di Germania, la Sparkasse o la Repubblica federale di Germania riceveranno una versione non riservata del progetto di relazione o della relazione definitiva. Il fiduciario di controllo non presenterà alcuna versione della relazione alla Repubblica federale di Germania e/o alla Sparkasse prima di aver presentato la relazione alla Commissione.

10.

La Commissione può impartire ordini o istruzioni al fiduciario di controllo al fine di garantire che vengano assolti gli impegni nei confronti della Commissione e sia attuato il piano di ristrutturazione.

11.

I comuni di Colonia e Bonn e la Sparkasse si impegnano a dare istruzioni al fiduciario di controllo durante l’esecuzione del mandato soltanto previa autorizzazione da parte della Commissione.

12.

La Repubblica federale di Germania garantisce la collaborazione e il sostegno al fiduciario di controllo, al quale saranno fornite tutte le informazioni di cui ha ragionevolmente bisogno nell’esecuzione dei suoi compiti. Il fiduciario di controllo ha accesso illimitato ai libri contabili nonché a registrazioni, documenti, dirigenti e altri membri dell’organico, impianti, siti e alle informazioni tecniche della Sparkasse o del ramo aziendale da cedere che sono richieste per l’esecuzione dei suoi compiti sulla base degli impegni assunti.

ALLEGATO III

NOMINA E COMPITI DEL FIDUCIARIO PER LA DISMISSIONE

IL FIDUCIARIO PER LA DISMISSIONE

I.   Il fiduciario per la dismissione

1.

La Repubblica federale di Germania nomina un fiduciario per la dismissione (divestiture trustee).

2.

La funzione di fiduciario per la dismissione è assunta da una o più persone fisiche o giuridiche, autorizzate dalla Commissione e nominate dalla Repubblica federale di Germania con il compito di vendere il ramo aziendale da cedere secondo gli impegni assunti nei confronti della Commissione.

3.

Il fiduciario per la dismissione deve essere indipendente dalla Sparkasse. Qualora si tratti, a titolo d’esempio, di una banca di investimento, di un consulente o di un revisore, egli dovrà essere in possesso delle qualifiche specialistiche richieste per assolvere al suo mandato e non dovrà trovarsi in nessun momento in una situazione di conflitto di interessi. Il fiduciario per la dismissione riceve una remunerazione di mercato dalla Sparkasse che non deve ostacolare l’esecuzione indipendente ed efficace del suo mandato.

II.   Nomina del fiduciario per la dismissione

Proposta della Repubblica federale di Germania

4.

Qualora a un mese dalla scadenza del termine di vendita prorogato la Sparkasse non abbia ancora concluso un contratto di compravendita vincolante, la Repubblica federale di Germania propone alla Commissione due o più persone come fiduciario di controllo al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione, indicando la proprio preferenza. La proposta deve contenere informazioni sufficienti in merito ai fiduciari designati, affinché la Commissione possa verificare se il soggetto proposto soddisfi i requisiti definiti al punto 3 del presente allegato e comprendere in particolare quanto segue:

a)

le condizioni integrali del mandato proposto con tutte le disposizioni necessarie per consentire al fiduciario per la dismissione di assolvere ai propri compiti in base agli impegni;

b)

la bozza di un piano di lavoro in cui descrive in che modo il fiduciario per la dismissione prevede di eseguire i compiti affidatigli.

Autorizzazione o rifiuto da parte della Commissione

5.

La Commissione ha facoltà di accogliere o respingere il fiduciario per la dismissione proposto e di autorizzare il mandato proposto con le modifiche che ritenga necessarie affinché il fiduciario per la dismissione possa adempiere ai suoi obblighi. Entro una settimana dal rilascio dell’autorizzazione da parte della Commissione il fiduciario per la dismissione sarà nominato in conformità con il mandato autorizzato dalla Commissione.

Nuova proposta da parte della Repubblica federale di Germania

6.

Nel caso vengano respinti tutti i fiduciari per la dismissione proposti, la Repubblica federale di Germania propone entro una settimana dalla notifica del rifiuto almeno altre due persone o istituti, nel rispetto dei requisiti e secondo la procedura di cui ai punti 1 e 5 del presente allegato.

Indicazione del fiduciario per la dismissione da parte della Commissione

7.

Qualora la Commissione respinga anche tutti gli ulteriori fiduciari per la dismissione proposti essa designa un fiduciario per la dismissione, la cui nomina viene effettuata o disposta dalla Repubblica federale di Germania sulla base del mandato del fiduciario autorizzato dalla Commissione.

III.   Compiti del fiduciario per la dismissione

8.

È il compito del fiduciario per la dismissione rispettare tutte le condizioni e obblighi relativi al ramo aziendale da cedere definite nella decisione. Il fiduciario per la dismissione preparerà ed effettuerà la vendita in modo tale che […] possa essere firmato un contratto di compravendita. Il fiduciario per la dismissione è autorizzato ad eseguire la vendita del ramo aziendale da cedere per conto della Sparkasse senza che gli siano impartite istruzioni […].

9.

Il fiduciario per la dismissione:

i)

entro 4 settimane dalla sua nomina propone alla Commissione un piano di lavoro dettagliato nel quale illustra come intende assolvere a tutte le condizioni e agli obblighi rispetto al ramo aziendale da cedere definiti nella decisione. Egli presenta in particolare un piano per la vendita e fornisce una valutazione circa la strategia di vendita più promettente;

ii)

vende il ramo aziendale da cedere […] ad un acquirente qualora la Commissione entro quattro settimane dalla notifica non sollevi obiezioni in merito all’acquirente e al contratto di compravendita definitivo vincolante. Il fiduciario per la dismissione include nel contratto di compravendita le clausole che reputa idonee per una rapida vendita. Il fiduciario per la dismissione può includere nel contratto di compravendite le clausole normali per ciò che riguarda la rappresentanza, la garanzia e la compensazione che sono ragionevolmente necessarie per la gestione della vendita;

iii)

assolve a tutti gli altri compiti affidati al fiduciario per la dismissione nella relazione;

iv)

propone le misure che reputa necessarie per garantire l’assolvimento degli impegni assunti nei confronti della Commissione da parte della Repubblica federale di Germania, in particolare il mantenimento della piena redditività, vendibilità e competitività del ramo aziendale da cedere, la gestione separata del ramo aziendale da cedere e la riservatezza delle informazioni rilevanti sotto il profilo della concorrenza;

v)

presenta alla Commissione relazioni mensili esaustive scritte in lingua inglese o tedesca sull’andamento della procedura di vendita. Tali relazioni devono essere presentate entro 15 giorni dalla fine di ogni mese. Contemporaneamente la Sparkasse o la Repubblica federale di Germania ricevono una versione non riservata della relazione.

10.

Ai fini della preparazione e dell’esecuzione della vendita il fiduciario per la dismissione dovrà svolgere in particolare le seguenti mansioni:

i)

esaminare le possibili varianti della vendita; presentare una proposta dettagliata che tenga conto delle condizioni quadro per la strutturazione e la conclusione del processo di vendita;

ii)

preparare la bozza dei documenti per la commercializzazione della partecipazione della Sparkasse (in particolare il memorandum di vendita, teaser e altre presentazioni che sono necessarie o utili per procedere alla vendita del tipo previsto). Questi documenti dovranno fornire alle parti interessate le prime informazioni sulla vendita prevista;

iii)

in stretta collaborazione con la Sparkasse, preparare i contenuti e il coordinamento logistico della procedura di due diligence;

iv)

individuare i potenziali acquirenti, nonché predisporre i contatti con i responsabili dei potenziali acquirenti. Per motivi giuridici preminenti in merito agli interessi di riservatezza e nel rispetto del principio di vendita non discriminatoria, su richiesta della Sparkasse un potenziale acquirente può essere escluso dall’accesso alle informazioni necessarie per la due diligence (fermo restando l’onere della prova a carico della Sparkasse); tale diritto deve essere esercitato entro tre giorni lavorativi dalla ricezione dell’elenco dei potenziali acquirenti;

v)

acquisire e verificare le offerte dei potenziali acquirenti; fornire sostegno nella valutazione di tali offerte;

vi)

condurre trattative di vendita con i potenziali acquirenti selezionati, nonché preparare la conclusione del contratto.

11.

Al fiduciario per la dismissione vengono conferite tutte le deleghe necessarie affinché egli riceva dalla Sparkasse o dalle sue controllate tutte le autorizzazioni necessarie per la dismissione e la vendita. La delega comprende inoltre la facoltà del fiduciario per la dismissione di conferire a sua volta delle sottodeleghe per effettuare regolarmente la vendita e le procedure ad essa collegate.

12.

Le rispettive deleghe dovranno essere mantenute sino alla completa esecuzione della vendita. Le deleghe e tutte le sottodeleghe decadono alla fine del mandato del fiduciario per la dismissione.

13.

Il fiduciario per la dismissione è autorizzato a dare mandato ad altri consulenti che lo assistono durante la fase di dismissione. Qualora i costi di consulenza superino un importo totale pari a […] euro, sarà necessario il consenso della Sparkasse prima del conferimento dell’incarico. In caso di diniego da parte della Sparkasse, la Commissione può conferire un incarico ai consulenti dopo aver sentito la Sparkasse. Solo il fiduciario per la dismissione è autorizzato a impartire ordini o istruzioni ai consulenti.

14.

Il fiduciario per la dismissione coinvolge la Commissione europea in ogni scambio con la Sparkasse, il titolare o la Germania o la informa immediatamente nel merito.

15.

Il titolare e la Sparkasse si impegnano a sostenere il fiduciario per la dismissione, a cooperare con lui e a fornirgli tutte le informazioni di cui ha bisogno e che richiede per assolvere al suo mandato. A tal fine, il fiduciario per la dismissione ha accesso, nei normali orari d’ufficio e nel rispetto delle leggi vigenti, a tutti i documenti e registri nonché ai dirigenti e ad altri collaboratori della Sparkasse.

16.

La Sparkasse e il titolare consentono al fiduciario per la dismissione e su richiesta di quest’ultimo l’accesso a tutte le informazioni e ai documenti in loro possesso, se ritengono che siano necessari per l’esecuzione regolare della dismissione. Ciò vale in particolare per la versione del piano di ristrutturazione concordato con la Commissione europea.

17.

La Sparkasse si impegna a tenere indenne il fiduciario per la dismissione da tutte le richieste di risarcimento danni da parte di terzi a seguito dell’esecuzione del suo mandato o relativi a questo, fatta eccezione per i danni riconducibili alla violazione dei doveri del fiduciario per la dismissione. Qualora il fiduciario per la dismissione venga a conoscenza di rivendicazioni che potrebbero portare all’obbligo di pagamento da parte del titolare o della Sparkasse, il fiduciario per la dimissione ne darà immediata notifica.

18.

Il fiduciario per la dismissione è tenuto a prestare i propri servizi in qualsiasi momento e con la diligenza del buon commerciante. In caso di inottemperanza, il fiduciario per la dismissione risponde nei confronti della Sparkasse, del titolare o della Germania soltanto per il risarcimento danni se il danno è stato causato dal fiduciario per la dismissione, dai suoi organi, collaboratori o agenti intenzionalmente o per grave negligenza, a meno che non riguardi obblighi essenziali ai fini del contratto. In caso di violazione di tali obblighi il fiduciario per la dismissione risponde anche in caso di semplice negligenza, ma soltanto in ragione del danno tipico e prevedibile. È esclusa la responsabilità per il lucro cessante.

19.

La Commissione può impartire ordini o istruzioni al fiduciario per la dismissione onde garantire che le condizioni e gli obblighi definiti nella decisione vengano rispettati in relazione al ramo aziendale da cedere.

20.

I comuni di Colonia e Bonn e la Sparkasse si impegnano a non impartire istruzioni al fiduciario per la dismissione durante l’esecuzione del mandato.