<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.00-20081231.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="ECRCJ2005ITA.0100083701.case.xml"><NO.CASE>C-15/03</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62003C0015</NO.CELEX><NO.SEQ>0026.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>839</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>850</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>12</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><LEFT>CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. TIZZANO — CAUSE C-15/03 E C-92/03</LEFT><RIGHT>COMMISSIONE / AUSTRIA</RIGHT></CURR.TITLE><CONTENTS.CONCLUSION><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusioni dell'avvocato generale</HT></P><P><HT TYPE="UC">Antonio Tizzano</HT></P><P>presentate il <DATE ISO="20041028">28 ottobre 2004</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Lingua originale: l'italiano.</P></NOTE></P></TI></TITLE><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Nelle presenti cause la Commissione delle Comunità europee contesta, rispettivamente, alla Repubblica d'Austria e alla Repubblica portoghese di aver mancato agli obblighi derivanti dall'art. 3, n. 1, della direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del <DATE ISO="19750616">16 giugno 1975</DATE>, concernente l'eliminazione degli oli usati<NOTE NOTE.ID="E0002" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="194" DATE.PUB="1975" PAGE.FIRST="31">GU L 194, pag. 31</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE>, come modificata dalla direttiva 87/101/CEE del Consiglio, del <DATE ISO="19861222">22 dicembre 1986</DATE><NOTE NOTE.ID="E0003" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Direttiva 87/101/CEE del Consiglio, del <DATE ISO="19861222">22 dicembre 1986</DATE>, che modifica la direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usali (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="042" DATE.PUB="1986" PAGE.FIRST="43">GU L 42, pag. 43</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE> (in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>direttiva 75/439<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/> e la <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>direttiva 87/101<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/> o, collettivamente, la <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>direttiva<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/>).</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>I —</NO.P><TXT>Quadro normativo</TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>A —</NO.P><TXT>Diritto comunitario</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Allo scopo di proteggere l'ambiente <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>contro gli effetti nocivi dello scarico, del deposito o del trattamento [degli] oli [usati]<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/>, (terzo <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="2019"/>), il Consiglio ha approvato la direttiva 75/439, che impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie a garantire la raccolta e l'eliminazione innocua di detti oli.</TXT></NP><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>Avendo ritenuto che, tra le diverse tecniche di eliminazione esistenti, quella della rigenerazione, che consente un maggiore <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>risparmio energetico<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/>, rappresentasse <QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>la valorizzazione più razionale degli oli usati<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/> (secondo <QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="2019"/>), il Consiglio ha poi adottato la direttiva 87/101, che modifica la direttiva 75/439, proprio per attribuire la precedenza a questo tipo di trattamento.</TXT></NP><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>Secondo la definizione accolta dalla direttiva, per rigenerazione s'intende <QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>qualunque procedimento che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, prodotti di ossidazione e additivi contenuti in tali oli<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/> (art. 1, quarto trattino).</TXT></NP><?PAGE NO="I-840"?><NP><NO.P>5.</NO.P><TXT>Per quanto qui interessa, va in particolare ricordato l'art. 3, che così dispone:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/>1.</NO.P><TXT>Per quanto consentito dai vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia data priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione.</TXT></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Qualora, a causa dei vincoli di cui al paragrafo 1, non si proceda alla rigenerazione degli oli usati, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché qualsiasi trattamento degli oli usati mediante combustione sia effettuato secondo modalità accettabili dal punto di vista ambientale, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, purché tale combustione sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e organizzativo.</TXT></NP><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>Qualora, a causa dei vincoli di cui ai paragrafi 1 e 2, non si proceda né alla rigenerazione né alla combustione degli oli usati, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire la distruzione innocua o l'immagazzinamento o deposito controllati degli oli usati<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>B —</NO.P><TXT>Diritto nazionale</TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>La normativa austriaca</P></TI></TITLE><NP><NO.P>6.</NO.P><TXT>L'obbligo di dare la priorità alla rigenerazione, previsto dall'art. 3, n. 1, della direttiva, risulta trasposto nell'ordinamento austriaco dagli artt. 1, n. 1, e 22, n. 1, della legge sulla gestione dei rifiuti del 1990 (Abfallwirtschaftsgesetz 1990; in prosieguo: l'<QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/>AWG 1990<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/>)<NOTE NOTE.ID="E0004" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>BGBl. 325/1990.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>7.</NO.P><TXT>Ai sensi dell'art. 1, n. 1:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/>La gestione dei rifiuti mira a:</P><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>ridurre al massimo gli effetti nocivi, pregiudizievoli o che possano in qualsiasi modo intaccare la salute dell'uomo, degli animali, delle piante, le loro condizioni di vita ed il loro ambiente naturale;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>proteggere le riserve di materie prime e di energia;</TXT></NP></ITEM></LIST><P>(...)<QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0005" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Traduzione non ufficiale.</P></NOTE>.</P></QUOT.S></P></NP><?PAGE NO="I-841"?><NP><NO.P>8.</NO.P><TXT>L'art. 22, n. 1, dispone che:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="00AB"/>Il riciclaggio degli oli usati è autorizzato soltanto quando consiste nel riciclaggio di sostanze (purificazione, trasformazione) o nel recupero di energia<QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0006" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Traduzione non ufficiale.</P></NOTE>.</P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>9.</NO.P><TXT>Allo scopo di chiarire meglio l'importanza riservata alla rigenerazione, l'Austria ha poi approvato la legge federale sulla gestione dei rifiuti del 2002 (Abfallwirtschaftsgesetz 2002; in prosieguo: l'<QUOT.START ID="QS0014" REF.END="QE0014" CODE="00AB"/>AWG 2002<QUOT.END ID="QE0014" REF.START="QS0014" CODE="00BB"/>)<NOTE NOTE.ID="E0007" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>BGBl. I 102/2002.</P></NOTE>. Tale legge, entrata in vigore il <DATE ISO="20021102">2 novembre 2002</DATE>, all'art. 16, n. 3, punto 1, prevede che:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0015" REF.END="QE0015" CODE="00AB"/>Gli oli usati sono sottoposti ad un procedimento di riciclaggio (...) quando è tecnicamente possibile produrre olio di base dall'olio usato in condizioni che, alla luce delle quantità prodotte, dei mezzi di trasporto e dei costi generati, sono economicamente redditizie per il detentore proprietario dei rifiuti. Se gli oli usati sono sottoposti ad un procedimento di riciclaggio, i prodotti a base di oli minerali così ottenuti non devono contenere più di 5 ppm di PCB/PCT né più di 0,03 % di alogeni in rapporto alla massa<QUOT.END ID="QE0015" REF.START="QS0015" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0008" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Traduzione non ufficiale.</P></NOTE>.</P></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>La normativa portoghese</P></TI></TITLE><NP><NO.P>10.</NO.P><TXT>Al fine di trasporre nell'ordinamento interno la direttiva, il Portogallo ha adottato i seguenti atti normativi:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>il decreto-legge n. 88/91, del <DATE ISO="19910223">23 febbraio 1991</DATE>, che disciplina l'attività di stoccaggio, di raccolta e di combustione degli oli usati;</P></ITEM><ITEM><P>il decreto ministeriale n. 240/92, del <DATE ISO="19920325">25 marzo 1992</DATE>, recante approvazione del regolamento sulle attività di raccolta, stoccaggio, trattamento preliminare, rigenerazione, recupero, combustione e incenerimento degli oli usati;</P></ITEM><ITEM><P>il decreto ministeriale n. 1028/92, del <DATE ISO="19921105">5 novembre 1992</DATE>, recante norme di sicurezza e di identificazione per il trasporto degli oli usati;</P></ITEM><ITEM><P>la decisione congiunta dei ministeri dell'Industria e dell'Ambiente, del <DATE ISO="19930518">18 maggio 1993</DATE>, concernente l'applicazione del regolamento relativo alla concessione delle licenze per la gestione degli oli usati.</P></ITEM></LIST></P></NP><?PAGE NO="I-842"?><NP><NO.P>11.</NO.P><TXT>In vista della revisione di detta normativa, il <DATE ISO="20010319">19 marzo 2001</DATE> le autorità portoghesi hanno approvato un documento intitolato <QUOT.START ID="QS0016" REF.END="QE0016" CODE="00AB"/>Nuova strategia nazionale di gestione degli oli usati<QUOT.END ID="QE0016" REF.START="QS0016" CODE="00BB"/> che fissa, tra gli obbiettivi della nuova politica di gestione di dette sostanze, la priorità della loro rigenerazione.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>II —</NO.P><TXT>Fatti e procedura</TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Nella causa C-15/03, Commissione/Austria</P></TI></TITLE><NP><NO.P>12.</NO.P><TXT>Dopo aver esaminato le risposte ad un questionario predisposto per verificare lo stato di attuazione della direttiva, il <DATE ISO="20010407">7 aprile 2001</DATE> la Commissione inviava all'Austria una lettera di messa in mora, che contestava, tra l'altro, la mancata trasposizione nell'ordinamento interno dell'art. 3, n. 1.</TXT></NP><NP><NO.P>13.</NO.P><TXT>A tale lettera seguiva il <DATE ISO="20011221">21 dicembre 2001</DATE> un parere motivato.</TXT></NP><NP><NO.P>14.</NO.P><TXT>Insoddisfatta delle risposte e dei chiarimenti forniti dall'Austria, con ricorso depositato il <DATE ISO="20030114">14 gennaio 2003</DATE> la Commissione ha quindi chiesto alla Corte di dichiarare che:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0017" REF.END="QE0017" CODE="00AB"/>non adottando le misure necessarie in diritto e in fatto per dare la priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione benché i vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo lo consentano, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi derivanti dall'articolo 3, n. 1, della direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del <DATE ISO="19750616">16 giugno 1975</DATE>, concernente l'eliminazione degli oli usati<QUOT.END ID="QE0017" REF.START="QS0017" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>15.</NO.P><TXT>Con ordinanza <DATE ISO="20030617">17 giugno 2003</DATE>, la Corte ha autorizzato la Repubblica di Finlandia ed il Regno Unito ad intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni dell'Austria, ai sensi dell'art. 93, n. 1, del regolamento di procedura.</TXT></NP><NP><NO.P>16.</NO.P><TXT>La Commissione e la Repubblica d'Austria sono state ascoltate dalla Corte all'udienza del <DATE ISO="20040916">16 settembre 2004</DATE>.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Nella causa C-92/03, Commissione/Portogallo</P></TI></TITLE><NP><NO.P>17.</NO.P><TXT>Anche nei confronti del Portogallo la Commissione ha eccepito la mancata trasposizione dell'art. 3, n. 1, della direttiva con una lettera di messa in mora dell'I <DATE ISO="20010401">1 aprile 2001</DATE>.</TXT></NP><?PAGE NO="I-843"?><NP><NO.P>18.</NO.P><TXT>E ugualmente i dati e le osservazioni presentati al riguardo da quello Stato non hanno convinto la Commissione, che ha proseguito quindi la procedura, formulando, il <DATE ISO="20011024">24 ottobre 2001</DATE>, un parere motivato, cui si aggiungeva, il 21 dicembre seguente, un parere motivato complementare.</TXT></NP><NP><NO.P>19.</NO.P><TXT>Come per l'Austria, infine, il <DATE ISO="20030228">28 febbraio 2003</DATE>, la Commissione ha depositato un ricorso, con il quale ha chiesto alla Corte di dichiarare che:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0018" REF.END="QE0018" CODE="00AB"/>non avendo adottato le misure necessarie per dare la priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione, benché i vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo lo permettessero, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi derivanti dall'art. 3, n. 1, della direttiva 75/439/CEE, del <DATE ISO="19750616">16 giugno 1975</DATE>, concernente l'eliminazione degli oli usati, come modificata dalla direttiva 87/101/CEE, del <DATE ISO="19861222">22 dicembre 1986</DATE><QUOT.END ID="QE0018" REF.START="QS0018" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>20.</NO.P><TXT>La Repubblica di Finlandia, a tal fine autorizzata con ordinanza del presidente della Corte dell'I <DATE ISO="20030901">1 settembre 2003</DATE>, è intervenuta anche nella presente causa per sostenere le conclusioni del Portogallo.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>III —</NO.P><TXT>Analisi giuridica</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>21.</NO.P><TXT>Come si è visto, in entrambe le cause la Commissione muove contro gli Stati convenuti un'unica censura, con la quale contesta loro di non aver adottato, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva, le misure necessarie per dare la priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione.</TXT></NP><NP><NO.P>22.</NO.P><TXT>Poiché i motivi a sostegno di detta censura e le difese avanzate per respingerla sono largamente coincidenti, procederò ad un esame congiunto delle due cause, sottolineando — ove necessario — le peculiarità dei singoli casi.</TXT></NP><NP><NO.P>23.</NO.P><TXT>Prima, però, mi sembra opportuno ricordare le sentenze <HT TYPE="ITALIC">Commissione/Germania</HT> del 1999 e <HT TYPE="ITALIC">Commissione/Regno Unito</HT> del 2004<NOTE NOTE.ID="E0009" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Semenze <DATE ISO="19990909">9 settembre 1999</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-102/97" YEAR="1999" PAGE.ECR="I-5051">C-102/97, Commissione/Germania (Racc. pag. I-5051)</REF.DOC.ECR>; e <DATE ISO="20040715">15 luglio 2004</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-424/02" YEAR="2004" PAGE.ECR="I-7249">C-424/02, Commissione/Regno Unito (Racc. pag. I-7249)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>, nelle quali la Corte si è già pronunciata sulla portata dell'obbligo previsto dall'art. 3, n. 1. Da tali pronunce, infatti, sono a mio avviso desumibili principi utili per la soluzione delle questioni prospettate nelle cause in esame.</TXT></NP><NP><NO.P>24.</NO.P><TXT>Nelle sentenze sopra citate la Corte ha anzitutto chiarito la portata del <QUOT.START ID="QS0019" REF.END="QE0019" CODE="00AB"/>riferimento ai <QUOT.START ID="QS0020" REF.END="QE0020" CODE="201C"/>vincoli di carattere tecnico, economico od<?PAGE NO="I-844"?> organizzativo<QUOT.END ID="QE0020" REF.START="QS0020" CODE="201D"/> di cui all'art. 3, n. 1, della direttiva<QUOT.END ID="QE0019" REF.START="QS0019" CODE="00BB"/> come possibile limite all'obbligo degli Stati membri di dare priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione.</TXT></NP><NP><NO.P>25.</NO.P><TXT>Ad avviso della Corte, tale riferimento <QUOT.START ID="QS0021" REF.END="QE0021" CODE="00AB"/>fa parte di una disposizione che esprime in modo generale l'obbligo imposto agli Stati membri<QUOT.END ID="QE0021" REF.START="QS0021" CODE="00BB"/>. Con esso, quindi, <QUOT.START ID="QS0022" REF.END="QE0022" CODE="00AB"/>il legislatore comunitario non ha inteso prevedere eccezioni limitate ad una regola di applicazione generale<QUOT.END ID="QE0022" REF.START="QS0022" CODE="00BB"/>, ma ha voluto piuttosto <QUOT.START ID="QS0023" REF.END="QE0023" CODE="00AB"/>definire il campo d'applicazione e il contenuto di un <HT TYPE="ITALIC">obbligo positivo</HT> di assicurare la priorità al trattamento degli oli usati per rigenerazione<QUOT.END ID="QE0023" REF.START="QS0023" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0010" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza Commissione/Regno Unito, cit., punto 20. Il corsivo è mio.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>26.</NO.P><TXT>La Corte ha quindi escluso che <QUOT.START ID="QS0024" REF.END="QE0024" CODE="00AB"/>la situazione tecnica, economica e organizzativa esistente in uno Stato membro<QUOT.END ID="QE0024" REF.START="QS0024" CODE="00BB"/> possa di per sé essere considerata <QUOT.START ID="QS0025" REF.END="QE0025" CODE="00AB"/>costitutiva di vincoli ostacolanti l'adozione delle misure previste all'art. 3, n. 1<QUOT.END ID="QE0025" REF.START="QS0025" CODE="00BB"/>. Un'interpretazione di questo tipo, infatti, avrebbe <QUOT.START ID="QS0026" REF.END="QE0026" CODE="00AB"/>priva[to] tale disposizione di qualsiasi effetto utile in quanto l'obbligo imposto agli Stati membri sarebbe limitato dalla conservazione dello status quo, per cui non vi sarebbe un obbligo effettivo di adottare le misure necessarie a favore di un trattamento degli oli usati mediante rigenerazione<QUOT.END ID="QE0026" REF.START="QS0026" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0011" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza Commissione/Regno Unito, cit., punto 21.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>27.</NO.P><TXT>Quali siano queste misure, la Corte ha deciso che <QUOT.START ID="QS0027" REF.END="QE0027" CODE="00AB"/>non spetta ad essa determinar [lo]<QUOT.END ID="QE0027" REF.START="QS0027" CODE="00BB"/>. Rientra invece nella sua competenza <QUOT.START ID="QS0028" REF.END="QE0028" CODE="00AB"/>valutare le possibilità di adozione di misure intese a dare la priorità al trattamento per rigenerazione degli oli usati che rispondono al criterio della fattibilità dal punto di vista tecnico, economico e organizzativo<QUOT.END ID="QE0028" REF.START="QS0028" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0012" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza Commissione/Regno Unito, cit., punto 24.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>28.</NO.P><TXT>Nell'ambito di tale valutazione, nei due casi allora esaminati la Corte ha stabilito che per conformarsi all'obbligo prescritto dall'art. 3, n. 1, della direttiva non basta predisporre <QUOT.START ID="QS0029" REF.END="QE0029" CODE="00AB"/>un contesto giuridico che assicura (...) le condizioni di un trattamento per rigenerazione<QUOT.END ID="QE0029" REF.START="QS0029" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0013" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza Commissione/Germania, cit., punto 34.</P></NOTE>, né limitarsi ad <QUOT.START ID="QS0030" REF.END="QE0030" CODE="00AB"/>effettuare studi e redigere relazioni per definire le modalità di eliminazione degli oli usati<QUOT.END ID="QE0030" REF.START="QS0030" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0014" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza Commissione/Regno Unito, cit., punti 25 e 26.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>29.</NO.P><TXT>A ciò devono seguire, nel limite suddetto della fattibilità tecnica, economica ed organizzativa, <QUOT.START ID="QS0031" REF.END="QE0031" CODE="00AB"/>misure concrete dirette a dare la priorità alla rigenerazione<QUOT.END ID="QE0031" REF.START="QS0031" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0015" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza Commissione/Regno Unito, cit., punto 25.</P></NOTE>, che possono essere sia <QUOT.START ID="QS0032" REF.END="QE0032" CODE="00AB"/>misure coattive<QUOT.END ID="QE0032" REF.START="QS0032" CODE="00BB"/> sia <QUOT.START ID="QS0033" REF.END="QE0033" CODE="00AB"/>misure incentivanti<QUOT.END ID="QE0033" REF.START="QS0033" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0016" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza Commissione/Germania, cit., punto 34.</P></NOTE>, e che potrebbero anche assumere la forma di indennità per la rigenerazione, ammesse dall'art. 14 della<?PAGE NO="I-845"?> direttiva, o di una tassazione specifica, parimenti ammessa dall'art. 15 della stessa<NOTE NOTE.ID="E0017" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza Commissione/Germania, cit, punti 45 e 46</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>30.</NO.P><TXT>È dunque alla luce delle massime sopra esposte che vanno analizzati gli argomenti avanzati dalla Commissione e dai governi convenuti nella presente causa.</TXT></NP><NP><NO.P>31.</NO.P><TXT>L'Austria e il Portogallo, sostenuti sul punto dai governi finlandese e del Regno Unito, fanno leva appunto sul fatto che l'obbligo di dare la priorità alla rigenerazione è subordinato dalla direttiva all'inesistenza di <QUOT.START ID="QS0034" REF.END="QE0034" CODE="00AB"/>vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo<QUOT.END ID="QE0034" REF.START="QS0034" CODE="00BB"/>. Ora, a loro avviso, nei rispettivi paesi sussisterebbero proprio vincoli di questo tipo, che imporrebbero il ricorso agli altri trattamenti degli oli usati (la combustione, la distruzione o il deposito) autorizzati in via subordinata dalla direttiva.</TXT></NP><NP><NO.P>32.</NO.P><TXT>In particolare, secondo il governo austriaco, la scarsa quantità di oli usati raccolta in Austria non renderebbe conveniente, né per lo Stato né per i privati, la predisposizione di impianti specifici per la rigenerazione.</TXT></NP><NP><NO.P>33.</NO.P><TXT>Tale vincolo esisterebbe anche in Portogallo; anzi, secondo il governo portoghese, sarebbe lì aggravato dal regime di libera circolazione dei rifiuti previsto dal regolamento n. 259/93 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità<NOTE NOTE.ID="E0018" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Regolamento (CEF.) n. 259/93 del Consiglio, del <DATE ISO="19930201">1° febbraio 1993</DATE>, relativo alia sorveglianza c al controllo delle spedizioni di rifiliti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="030" DATE.PUB="1993" PAGE.FIRST="1">GU L 30, pag, 1</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>. Ad avviso di tale governo, infatti, il regolamento citato non consentirebbe alle autorità portoghesi di opporsi alla spedizione degli oli usati e alla loro combustione in centri di altri Stati membri. Il che ridurrebbe ulteriormente la possibilità di vincolare la già di per sé bassa quantità di oli raccolti alla rigenerazione in impianti nazionali e renderebbe quindi ancor più difficile e meno appetibile la loro gestione da parte dei privati.</TXT></NP><NP><NO.P>34.</NO.P><TXT>Inoltre, sempre secondo il governo portoghese, allo stato attuale non sarebbero disponibili tecnologie sufficientemente avanzate per la produzione di oli rigenerati di qualità elevata, che possano competere con gli oli di base, la cui offerta sarebbe peraltro già eccedentaria sul mercato.</TXT></NP><NP><NO.P>35.</NO.P><TXT>Convengo tuttavia con la Commissione quando, richiamando la giurisprudenza sopra ricordata, osserva che le circostanze invocate dai governi convenuti (la bassa quantità di oli usati raccolta e la scarsa efficienza delle tecnologie disponibili) fanno parte della <QUOT.START ID="QS0035" REF.END="QE0035" CODE="00AB"/>situazione tecnica, economica e organizzativa <HT TYPE="ITALIC">esistente</HT><QUOT.END ID="QE0035" REF.START="QS0035" CODE="00BB"/> in quei paesi e non possono quindi, essere considerate di per sé<?PAGE NO="I-846"?> un <QUOT.START ID="QS0036" REF.END="QE0036" CODE="00AB"/>vincolo<QUOT.END ID="QE0036" REF.START="QS0036" CODE="00BB"/> tale da paralizzare l'obbligo derivante dall'art. 3, n. 1.</TXT></NP><NP><NO.P>36.</NO.P><TXT>Come quella giurisprudenza ha giustamente stabilito, infatti, qualora la portata di detta disposizione potesse essere limitata dalla conservazione dello status quo, essa risulterebbe svuotata del proprio contenuto e sarebbe vanificato, o quanto meno di molto attenuato, l'obbligo <QUOT.START ID="QS0037" REF.END="QE0037" CODE="00AB"/>positivo<QUOT.END ID="QE0037" REF.START="QS0037" CODE="00BB"/> degli Stati membri di adottare le misure necessarie a dare la priorità alla rigenerazione. Obbligo che si impone ovviamente anche agli Stati <QUOT.START ID="QS0038" REF.END="QE0038" CODE="00AB"/>piccoli<QUOT.END ID="QE0038" REF.START="QS0038" CODE="00BB"/>, che ad esso non sono sottratti nonostante la minore quantità di oli usati prodotta.</TXT></NP><NP><NO.P>37.</NO.P><TXT>Secondo il test fissato dalla Corte, non bisogna pertanto valutare se la situazione esistente in Austria e Portogallo renda vantaggiosa o meno la rigenerazione, ma se detti Stati si siano attivati per superare le difficoltà esistenti al fine di rendere economicamente conveniente (o almeno accettabile) il ricorso in via prioritaria a detto trattamento. In altri termini, per riprendere le parole utilizzate dalla stessa Corte, si deve accertare se gli Stati membri, avendone la possibilità, abbiano adottato <QUOT.START ID="QS0039" REF.END="QE0039" CODE="00AB"/>misure positive<QUOT.END ID="QE0039" REF.START="QS0039" CODE="00BB"/> intese a dare la priorità al trattamento per rigenerazione, predisponendo un <QUOT.START ID="QS0040" REF.END="QE0040" CODE="00AB"/>contesto giuridico<QUOT.END ID="QE0040" REF.START="QS0040" CODE="00BB"/> che assicuri le necessarie condizioni e, in più, adottando <QUOT.START ID="QS0041" REF.END="QE0041" CODE="00AB"/>misure concrete<QUOT.END ID="QE0041" REF.START="QS0041" CODE="00BB"/> dirette a realizzare quella priorità.</TXT></NP><NP><NO.P>38.</NO.P><TXT>Ora, al di là delle difficoltà esistenti nei rispettivi paesi, tanto l'Austria quanto il Portogallo ritengono di aver adottato misure rispondenti a tali parametri.</TXT></NP><NP><NO.P>39.</NO.P><TXT>Il governo austriaco, in particolare, ritiene che la priorità della rigenerazione sarebbe garantita nell'ordinamento nazionale dall'art. 22, n. 1, AWG 1990, che prevede il riciclaggio degli oli usati, letto in combinato disposto con l'art. 1, n. 1, di detta legge, secondo il quale la gestione dei rifiuti deve essere diretta a preservare le riserve di materie prime e d'energia. L'AWG 2002 renderebbe ancor più manifesta detta priorità, imponendo il ricorso a tale procedimento, quando è tecnicamente possibile ed economicamente redditizio per il detentore degli oli.</TXT></NP><NP><NO.P>40.</NO.P><TXT>Tale governo sostiene inoltre che la priorità di detto trattamento sarebbe altresì promossa attraverso misure concrete, quali lo sviluppo di progetti destinati a favorire la rigenerazione nelle imprese e la previsione, nell'ambito delle misure a favore dell'ambiente, di misure finanziarie per sostenere l'eliminazione ed il recupero dei rifiuti pericolosi, di cui ci si potrebbe avvalere anche per l'eliminazione degli oli usati.</TXT></NP><?PAGE NO="I-847"?><NP><NO.P>41.</NO.P><TXT>Per contro, il governo portoghese riconosce la necessità di una riforma della legislazione nazionale in materia. Ciononostante, esso ritiene di aver adottato le misure necessarie per dare la priorità alla rigenerazione, approvando il documento <QUOT.START ID="QS0042" REF.END="QE0042" CODE="00AB"/>Nuova strategia nazionale di gestione degli oli usati<QUOT.END ID="QE0042" REF.START="QS0042" CODE="00BB"/>, che avrebbe fissato il quadro generale su cui basare detta riforma.</TXT></NP><NP><NO.P>42.</NO.P><TXT>A mio avviso, però, tali argomenti non contraddicono a sufficienza le censure mosse dalla Commissione.</TXT></NP><NP><NO.P>43.</NO.P><TXT>Cominciando dal caso dell'Austria, osservo anzitutto che tale Stato ha svolto le sue difese facendo leva soprattutto sul-l'AWG 2002. Ora, senza entrare nel merito delle argomentazioni da essa addotte al riguardo, peraltro contrastate dalla Commissione, mi limito qui ad osservare che quella legge è entrata in vigore soltanto il <DATE ISO="20021102">2 novembre 2002</DATE>, quando cioè era scaduto da tempo il termine di due mesi fissato nel parere motivato del <DATE ISO="20011221">21 dicembre 2001</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>44.</NO.P><TXT>È noto però che, secondo una costante giurisprudenza, <QUOT.START ID="QS0043" REF.END="QE0043" CODE="00AB"/>l'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato<QUOT.END ID="QE0043" REF.START="QS0043" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0019" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V., in particolare, sentenze <DATE ISO="20010315">15 marzo 2001</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-147/00" YEAR="2001" PAGE.ECR="I-2387">C-147/00, Commissione/Francia (Racc. pag. I-2387, punto 26)</REF.DOC.ECR>; <DATE ISO="20020704">4 luglio 2002</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-173/01" YEAR="2002" PAGE.ECR="I-6129">C173/01, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-6129, punto 7)</REF.DOC.ECR> e <DATE ISO="20030410">10 aprile 2003</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-114/02" YEAR="2003" PAGE.ECR="I-3783">CI 14/02, Commissione/Francia (Racc. pag. I-3783, punto 9)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>. Ciò significa che nella presente causa occorre far esclusivo riferimento agli artt. 1, n. 1, e 22, n. 1, dell'AWG 1990, in vigore all'epoca delle contestazioni della Commissione.</TXT></NP><NP><NO.P>45.</NO.P><TXT>Con riferimento dunque a tali articoli, osservo, con la Commissione, che essi non rappresentano un contesto giuridico idoneo a garantire la priorità alla rigenerazione. Quelle disposizioni consentono, infatti, l'eliminazione di detti oli attraverso il riciclaggio <QUOT.START ID="QS0044" REF.END="QE0044" CODE="00AB"/>o<QUOT.END ID="QE0044" REF.START="QS0044" CODE="00BB"/> il recupero di energia e pongono quindi esattamente sullo stesso piano la rigenerazione e la combustione, disconoscendo così l'ordine di precedenza fissato dalla direttiva.</TXT></NP><NP><NO.P>46.</NO.P><TXT>Tale ambiguità della legislazione austriaca si riflette, a mio avviso, anche sulle <QUOT.START ID="QS0045" REF.END="QE0045" CODE="00AB"/>misure concrete<QUOT.END ID="QE0045" REF.START="QS0045" CODE="00BB"/> adottate in quello Stato. In effetti, le misure finanziarie indicate dal governo austriaco non sono <HT TYPE="ITALIC">specificamente</HT> dirette al sostegno della rigenerazione, potendosene avvalere qualsiasi metodo di eliminazione o recupero dei rifiuti pericolosi.</TXT></NP><NP><NO.P>47.</NO.P><TXT>Quanto poi ai progetti di rigenerazione nelle imprese promossi da tale governo, mi sembra che, in assenza di un quadro<?PAGE NO="I-848"?> normativo che li renda obbligatori o di specifiche misure finanziarie che li sostengano a discapito degli altri trattamenti, essi rappresentino in realtà per gli operatori una semplice alternativa nella valorizzazione degli oli usati, per di più tecnicamente complessa ed economicamente onerosa.</TXT></NP><NP><NO.P>48.</NO.P><TXT>Passando poi alla posizione del Portogallo, non mi sembra che esso abbia seriamente contestato la censura della Commissione relativa alla carenza della normativa nazionale. In effetti, è lo stesso governo portoghese a riconoscere che in materia è necessaria una <QUOT.START ID="QS0046" REF.END="QE0046" CODE="00AB"/>riforma della legislazione (...) volta a definire il quadro delle condizioni richieste affinché la priorità sia effettivamente data alla rigenerazione<QUOT.END ID="QE0046" REF.START="QS0046" CODE="00BB"/> e che il progetto a tal fine predisposto <QUOT.START ID="QS0047" REF.END="QE0047" CODE="00AB"/>è ancora allo stadio di approvazione da parte del governo<QUOT.END ID="QE0047" REF.START="QS0047" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0020" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V. controricorso, punto 48. Traduzione non ufficiale.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>49.</NO.P><TXT>Né, d'altra parte, tale carenza può dirsi superata con l'elaborazione del documento <QUOT.START ID="QS0048" REF.END="QE0048" CODE="00AB"/>Nuova strategia nazionale di gestione degli oli usati<QUOT.END ID="QE0048" REF.START="QS0048" CODE="00BB"/>. Si tratta, infatti, di un documento di natura meramente programmatica, che si limita a studiare e definire le eventuali misure, normative e concrete, che solo in futuro saranno adottate da tale governo<NOTE NOTE.ID="E0021" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V. Allegato V a! ricorso della Commissione, pagine 10-12.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>50.</NO.P><TXT>In definitiva a me sembra che allo stato attuale la Repubblica portoghese nori abbia intrapreso alcuna azione per trasporre l'obbligo previsto dall'art. 3, n. 1, della direttiva.</TXT></NP><NP><NO.P>51.</NO.P><TXT>In tale situazione non vedo quindi a cosa giovi obiettare, come ha fatto tale governo, che in Portogallo la gestione di impianti di rigenerazione da parte dei privati sarebbe resa poco conveniente dal regime di libera circolazione dei rifiuti previsto dal regolamento n. 259/93 (v. <HT TYPE="ITALIC">supra,</HT> paragrafo 33). Ciò, tanto più che l'art. 7, n. 4, lett a), secondo trattino, di detto regolamento consente alle autorità nazionali competenti di sollevare obiezioni alla spedizione di rifiuti destinati ad essere recuperati in un altro Stato membro, qualora <QUOT.START ID="QS0049" REF.END="QE0049" CODE="00AB"/>la spedizione non [sia] conforme alle leggi ed ai regolamenti nazionali relativi alla protezione dell'ambiente<QUOT.END ID="QE0049" REF.START="QS0049" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>52.</NO.P><TXT>Come ha giustamente osservato la Commissione, se il Portogallo avesse stabilito, come imposto dalla direttiva, la priorità della rigenerazione sulla combustione, esso avrebbe ben potuto sollevare obiezioni alla spedizione di tali rifiuti in altri paesi della Comunità. In presenza di una tale previsione, infatti, l'esportazione degli oli usati in vista della loro combustione sarebbe risultata contraria a disposizioni nazionali a tutela dell'ambiente e, di conseguenza, suscettibile di opposizione ai sensi della disposizione citata. A ben vedere quindi, l'impossibilità di<?PAGE NO="I-849"?> avvalersi di questa norma non è la causa, bensì la conseguenza del prolungato inadempimento da parte della Repubblica portoghese degli obblighi derivanti dalla direttiva.</TXT></NP><NP><NO.P>53.</NO.P><TXT>Per le ragioni sopra esposte ritengo pertanto che la censura mossa dalla Commissione nei confronti dei governi convenuti debba essere accolta e che pertanto la Corte debba dichiarare che, non avendo adottato le misure necessarie per dare la priorità al trattamento per rigenerazione degli oli usati, benché i vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo lo consentissero, la Repubblica d'Austria e la Repubblica portoghese sono venute meno agli obblighi derivanti dall'art. 3, n. 1, della direttiva 75/439, come modificata dalla direttiva 87/101.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>IV —</NO.P><TXT>Sulle spese</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>54.</NO.P><TXT>Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda e, come si è visto, ritengo che la Repubblica d'Austria e la Repubblica portoghese siano soccombenti, propongo che esse siano condannate alle spese.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>V —</NO.P><TXT>Conclusioni</TXT></NP></TI></TITLE><P>Alla luce delle considerazioni che precedono propongo perciò alla Corte di dichiarare:</P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>nella causa C-15/03</P><P><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0050" REF.END="QE0050" CODE="00AB"/>1)</NO.P><TXT>Non avendo adottato le misure necessarie in diritto e in fatto per dare la priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione benché i vincoli di<?PAGE NO="I-850"?> carattere tecnico, economico e organizzativo lo permettessero, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi derivanti dall'art. 3, n. 1, della direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del <DATE ISO="19750616">16 giugno 1975</DATE>, concernente l'eliminazione degli oli usati.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>La Repubblica d'Austria è condannata alle spese<QUOT.END ID="QE0050" REF.START="QS0050" CODE="00BB"/>;</TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></ITEM><ITEM><P>nella causa C-92/03</P><P><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0051" REF.END="QE0051" CODE="00AB"/>1)</NO.P><TXT>Non avendo adottato le misure necessarie per dare la priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione, benché i vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo lo permettessero, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi derivanti dall'art. 3, n. 1, della direttiva 75/439/CEE, del <DATE ISO="19750616">16 giugno 1975</DATE>, concernente l'eliminazione degli oli usati, come modificata dalla direttiva 87/101/CEE, del <DATE ISO="19861222">22 dicembre 1986</DATE>.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>La Repubblica portoghese è condannata alle spese<QUOT.END ID="QE0051" REF.START="QS0051" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></ITEM></LIST></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>