32000R1726

Regolamento (CE) n. 1726/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativo alla cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica

Gazzetta ufficiale n. L 198 del 04/08/2000 pag. 0001 - 0005


Regolamento (CE) n. 1726/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 29 giugno 2000

relativo alla cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179,

vista la proposta della Commissione(1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(2),

considerando quanto segue:

(1) Dalle elezioni dell'aprile 1994 e dall'insediamento di un governo democratico, la Comunità è passata ad una strategia di sostegno alle politiche e alle riforme intraprese dalle autorità sudafricane.

(2) Il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2259/96, del 22 novembre 1996, relativo alla cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica(3). Tale regolamento ha cessato di produrre effetti il 31 dicembre 1999.

(3) L'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana stabilisce, al capo VII, che l'assistenza finanziaria sotto forma di aiuti non rimborsabili è coperta da una speciale linea di credito sul bilancio comunitario, e la Comunità si dichiara disposta a continuare a stanziare importi rilevanti per la cooperazione finanziaria con il Sudafrica, e prenderà le opportune decisioni in base ad una proposta della Commissione.

(4) Il suddetto accordo contiene, al capo V, disposizioni sugli obiettivi, sulle priorità, sui metodi e sull'attuazione della cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica.

(5) Alla luce dell'attuazione del regolamento (CE) n. 2259/96 del Consiglio e della relazione speciale n. 7/98 della Corte dei conti sul programma di aiuto allo sviluppo della Comunità europea relativo al Sudafrica (1986-1996), è opportuno continuare la cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica apportando alcuni adattamenti, in particolare per quanto riguarda la semplificazione delle procedure, una maggiore concentrazione sulle priorità settoriali e il decentramento del processo decisionale.

(6) L'assistenza fornita in base al presente regolamento dovrebbe essere attuata coerentemente con le azioni di altri donatori, ivi comprese le istituzioni multilaterali.

(7) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di attuazione conferite alla Commissione(4).

(8) Il presente regolamento stabilisce, per tutta la durata del programma una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale, ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della disciplina di bilancio(5).

(9) Il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità(6), istituisce un quadro giuridico comune per tutti i settori delle risorse proprie e delle spese delle Comunità.

(10) Il regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità(7), si applica a tutti i settori di attività delle Comunità, fatte salve le specifiche disposizioni della normativa comunitaria relative alle diverse aree delle sue politiche,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivi

La Comunità avvia una cooperazione finanziaria e tecnica con il Sudafrica a sostegno delle politiche e delle riforme attuate dalle autorità sudafricane in un contesto di dialogo politico e di partenariato.

Scopo del programma comunitario di cooperazione, intitolato "Programma europeo per la ricostruzione e lo sviluppo in Sudafrica" (PERS), è contribuire allo sviluppo economico e sociale armonioso e duraturo del Sudafrica, mediante programmi e misure destinati a ridurre la povertà e a favorire la crescita economica a vantaggio dei poveri, al proseguimento della sua integrazione nell'economia mondiale, e consolidare le fondamenta di una società democratica e di uno Stato di diritto in cui siano pienamente rispettati i diritti umani e le libertà fondamentali.

A tal fine sono sostenuti gli obiettivi e le politiche internazionali per lo sviluppo sostenibile basati su convenzioni e risoluzioni dell'ONU, contribuendo così all'obiettivo di dimezzare come minimo, entro il 2015, la percentuale delle popolazioni che vive in condizioni di estrema povertà.

Articolo 2

Aree di cooperazione

1. I programmi si concentrano sulla lotta alla povertà, tengono conto delle esigenze delle comunità in precedenza sfavorite e prendono in considerazione le dimensioni dello sviluppo connesse al sesso e all'ambiente. Nell'ambito di tutti questi programmi occorre prestare particolare attenzione al potenziamento delle capacità istituzionali.

2. La cooperazione allo sviluppo attuata in base al presente regolamento si concentrerà principalmente sui seguenti aspetti:

a) sostegno alle politiche, agli strumenti e ai programmi finalizzati al proseguimento dell'integrazione dell'economia sudafricana nell'economia e negli scambi mondiali, alla creazione di posti di lavoro, allo sviluppo del settore privato, alla cooperazione e all'integrazione regionale. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, particolare attenzione sarà dedicata al sostegno ai programmi di adeguamento che si svilupperanno nella regione a seguito dell'istituzione dell'area di libero scambio in base all'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, in particolare nell'ambito dell'Unione doganale dell'Africa del Sud (Southern African Customs Union - SACU). Può inoltre essere valutata l'opportunità di promuovere la cooperazione di reciproco interesse generale tra imprese dell'Unione europea e del Sudafrica;

b) miglioramento delle condizioni di vita e fornitura di servizi sociali di base;

c) sostegno alla democratizzazione, alla tutela dei diritti umani, a una pubblica amministrazione efficiente, al rafforzamento delle autorità locali e al coinvolgimento della società civile nel processo di sviluppo.

3. Saranno promossi il dialogo e il partenariato tra le autorità e i partner e gli operatori non governativi impegnati nel campo dello sviluppo.

Articolo 3

Ammissibilità dei partner della cooperazione

I partner della cooperazione ammessi a beneficiare di un'assistenza finanziaria in base al presente regolamento sono le autorità e gli organismi pubblici nazionali, provinciali e locali, organizzazioni non governative e basate sulle comunità locali, organizzazioni regionali e internazionali, istituti e operatori pubblici o privati. Qualsiasi altro organismo può essere ammesso a beneficiare dell'assistenza a condizione che entrambe le Parti lo designino come tale.

Articolo 4

Strumenti, spese, informazioni relative al programma e coordinamento

1. Gli strumenti che possono essere utilizzati nel quadro delle attività di cooperazione di cui all'articolo 2 comprendono in particolare studi, assistenza tecnica, formazione o altri servizi, forniture e opere, nonché verifiche e missioni di valutazione e di controllo.

2. I finanziamenti comunitari, in valuta locale o estera a seconda delle necessità e della natura dell'operazione, possono riguardare:

a) spese a carico del bilancio statale a sostegno dell'attuazione delle riforme e delle politiche nei settori prioritari individuati attraverso un dialogo politico, utilizzando gli strumenti più adeguati, anche sotto forma di sostegni di bilancio mirati e diretti in settori specifici qualora siano soddisfatte le condizioni appropriate, ad esempio responsabilità e trasparenza del bilancio statale, procedure sane in materia di appalti;

b) investimenti e apparecchiature;

c) in casi debitamente giustificati e, in particolare, qualora un programma sia attuato da un partner non governativo, tenendo conto del fatto che il programma deve puntare per quanto possibile alla sostenibilità a lungo termine, spese ordinarie (ivi compresi le spese amministrative e i costi operativi e di manutenzione).

Una parte dei finanziamenti può essere fornita a beneficiari finali mirati (ad esempio imprenditori emergenti) tramite istituti finanziari specializzati, compresa la Banca europea per gli investimenti, sotto forma di capitale di rischio o di altri strumenti. Le risorse del presente regolamento non saranno utilizzate per fini di concorrenza sleale.

3. In linea di massima, per ciascuna operazione di cooperazione è richiesto un contributo finanziario dei partner di cui all'articolo 3. Tale contributo sarà richiesto sulla base delle disponibilità del partner in questione e tenendo conto della natura di ciascuna operazione. Esso è in particolare richiesto nei casi in cui un progetto sia previsto quale avvio di un'attività di durata indeterminata, al fine di garantire la sostenibilità di tali progetti dopo la cessazione di finanziamenti comunitari. Esso può essere un contributo in natura. In specifici casi in cui il partner è un'organizzazione non governativa o un'organizzazione basata su una comunità locale, tale contributo può non essere richiesto.

4. La Commissione può adottare qualsiasi opportuna misura per assicurarsi che sia resa nota la provenienza comunitaria degli aiuti forniti in base al presente regolamento.

5. Possono essere valutate le possibilità di cofinanziamento e di finanziamento parallelo con altri donatori, in particolare gli Stati membri.

6. Per conseguire gli obiettivi di coerenza e complementarità cui si fa riferimento nel trattato e al fine di assicurare la massima efficacia degli aiuti, la Commissione adotta tutte le misure necessarie per il coordinamento, in particolare:

a) l'istituzione di un sistema che consenta uno scambio sistematico di informazioni sulle azioni finanziate o per le quali è in programma un finanziamento da parte della Comunità, degli Stati membri e della BEI;

b) il coordinamento in loco di tali azioni tramite periodici incontri e scambi di informazioni tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nel paese beneficiario.

7. La Commissione, in collegamento con gli Stati membri, si adopera per adottare tutte le misure necessarie per assicurare un coordinamento adeguato con gli altri donatori interessati e per favorire un ruolo maggiormente attivo del paese beneficiario nel processo di coordinamento dell'aiuto.

Articolo 5

Forma del sostegno finanziario

Il sostegno finanziario concesso in base al presente regolamento consiste in aiuti a fondo perduto.

Articolo 6

Programmazione

1. La programmazione indicativa triennale si svolge nel contesto di stretti contatti con il governo sudafricano e tenendo conto dei risultati del coordinamento di cui all'articolo 4, paragrafi 6 e 7. Il processo di programmazione indicativa rispetterà pienamente il principio di programmazione diretta dal beneficiario.

2. Per prepararsi a ciascun ciclo di programmazione, nel contesto di un maggiore coordinamento, anche in loco, con gli Stati membri, la Commissione redige un documento strategico nazionale di concerto con il governo sudafricano. Tale documento strategico nazionale tiene conto dei risultati dell'ultima valutazione generale delle operazioni finanziate in base al regolamento (CE) n. 2259/96 e al presente regolamento, e di altre valutazioni periodiche delle azioni. Esso è legato ad un'analisi mirata ai problemi e prende in considerazione questioni trasversali quali la riduzione della povertà, l'uguaglianza dei sessi, l'ambiente e la sostenibilità. Al documento strategico nazionale è allegato un progetto del programma indicativo triennale. È selezionato un numero limitato di settori di cooperazione sulla base delle aree individuate all'articolo 2 del presente regolamento. Per tali settori sono definite modalità e misure di accompagnamento. Per quanto possibile sono elaborati indicatori di efficienza al fine di agevolare l'attuazione degli obiettivi e la valutazione delle relative ripercussioni.

Il documento strategico nazionale e il progetto di programma indicativo triennale sono esaminati dal comitato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, in seguito denominato "il comitato".

Il comitato esprime il suo parere secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

3. Il programma indicativo triennale è negoziato e firmato dalla Commissione e dal governo sudafricano. Il risultato finale dei negoziati è trasmesso per informazione al comitato. Il documento è discusso dal comitato a richiesta di uno o più membri.

4. Una volta l'anno, il comitato esamina il funzionamento, i risultati e la costante pertinenza del documento strategico nazionale e del programma indicativo triennale. Il comitato può invitare la Commissione a negoziare con il governo sudafricano modifiche del programma indicativo triennale qualora vi siano valutazioni o altri sviluppi pertinenti che forniscano indicazioni in tal senso.

5. Una volta l'anno, il comitato discute, sulla base di una presentazione svolta dalla Commissione, gli orientamenti generali delle operazioni da attuare nell'anno successivo.

Articolo 7

Procedure

1. La Commissione è responsabile della valutazione, delle decisioni e della gestione delle azioni svolte nel quadro del presente regolamento, secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle previste dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea.

2. Nel caso specifico del contributo del PERS ai programmi regionali nell'area della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe finanziati dal Fondo europeo di sviluppo, tale contributo può essere utilizzato secondo le modalità della convenzione di Lomé, a condizione che siano rispettate le disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea.

3. Al fine di assicurare la trasparenza e il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 6, la Commissione trasmette agli Stati membri e ai loro rappresentanti locali le schede informative relative a tutti i progetti non appena è stata presa la decisione di valutarli. La Commissione aggiorna successivamente le schede informative relative ai progetti e le trasmette agli Stati membri.

4. Tutte le convenzioni di finanziamento o i contratti conclusi in base al presente regolamento prevedono verifiche in loco da parte della Commissione e della Corte dei conti secondo le consuete modalità stabilite dalla Commissione in base alle norme in vigore, in particolare quelle previste dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea.

Le misure adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 8 prevedono un'adeguata tutela degli interessi finanziari della Comunità europea, in base al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

5. Qualora le azioni diano luogo a convenzioni di finanziamento tra la Comunità e il Sudafrica, tali convenzioni stipulano che alla Comunità non sono imputate imposte, dazi e altri oneri.

6. La partecipazione agli inviti a presentare offerte e ai contratti è aperta, in condizioni di uguaglianza, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri, del Sudafrica e degli altri paesi ACP. In casi debitamente giustificati e per assicurare il miglior rapporto costo-efficacia, la partecipazione può essere ampliata a comprendere altri paesi.

7. Le forniture sono originarie degli Stati membri, del Sudafrica o degli altri paesi ACP. In casi eccezionali, debitamente giustificati, possono essere originarie di altri paesi.

8. Salvo diverse disposizioni del presente regolamento, i contratti sono firmati dal governo del Sudafrica. Se non sono coperti da una convenzione di finanziamento, inoltre, i contratti sono conclusi dalla Commissione.

Articolo 8

Comitato

1. La Commissione è assistita, secondo le esigenze, dal comitato determinato su base geografica competente per lo sviluppo.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

4. Nel caso dei programmi approvati dal comitato e finanziati in varie quote relative a più esercizi finanziari, la Commissione adotta anno per anno decisioni di finanziamento, che non superano la spesa massima stabilita per il programma approvato ed entro i limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione dall'autorità di bilancio, senza ulteriori comunicazioni al comitato.

5. La procedura definita nel presente articolo si applica alle decisioni di finanziamento che la Commissione intende prendere riguardo ai progetti e programmi di importo superiore a 5 milioni di EUR. Essa si applica anche a qualsiasi adeguamento di una delle suddette operazioni che comporti un incremento superiore al 20 % dell'importo inizialmente concordato e alle proposte avanzate che apportano modifiche sostanziali nell'esecuzione di un progetto per il quale è già stato assunto un impegno.

6. La Commissione informa sinteticamente il comitato in merito alle decisioni di finanziamento che intende prendere riguardo ai progetti e programmi di valore fino a 5 milioni di EUR, al più tardi una settimana prima della decisione.

Articolo 9

Controllo e valutazione

1. Al termine di ciascun esercizio finanziario, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'esecuzione del presente regolamento. Tale relazione espone i risultati dell'esecuzione del bilancio per quanto riguarda gli impegni e i pagamenti, nonché i progetti e i programmi finanziati nel corso dell'anno. La relazione contiene statistiche sulle aggiudicazioni effettuate per l'esecuzione di progetti e programmi.

La Commissione controlla inoltre i progressi compiuti rispetto agli obiettivi di ciascuna operazione in termini di esiti e risultati, utilizzando indicatori verificabili in maniera obiettiva.

2. La Commissione valuta periodicamente le operazioni finanziate dalla Comunità per stabilire se gli obiettivi di tali operazioni sono stati raggiunti e fissare orientamenti per migliorare l'efficacia delle operazioni future. La Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, una sintesi delle valutazioni effettuate. Le relazioni di valutazione sono a disposizione degli Stati membri, del Parlamento europeo e di altre parti interessate.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una revisione intermedia, non oltre il 31 ottobre 2003, ed una valutazione generale del programma prima della scadenza del presente regolamento.

La rassegna di medio periodo è basata sui risultati del primo programma triennale (2000-2002) attuato in base al presente regolamento. Se necessario, la Commissione proporrà modifiche del presente regolamento, tenendo conto delle conseguenze per il Sudafrica dei nuovi accordi ACP-UE.

La valutazione generale contiene suggerimenti relativi al proseguimento della cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica.

Articolo 10

Stanziamenti annuali

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento per il periodo dal 2000 al 2006 è di 885,5 milioni di EUR.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

2. Ogni anno nei commenti iscritti nel bilancio è fissato un massimale nell'ambito dello stanziamento annuo per i contratti di assistenza tecnica che la Commissione deve concludere per l'esecuzione di operazioni congiunte a reciproco vantaggio della Comunità e del beneficiario.

Articolo 11

Durata

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. Fontaine

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Marques da Costa

(1) GU C 21 E del 25.1.2000, pag. 1.

(2) Parere del Parlamento europeo del 5 maggio 1999 (GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 192), posizione comune del Consiglio del 28 febbraio 2000 (GU C 128 dell'8.5.2000, pag. 51) e decisione del Parlamento europeo del 16 maggio 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 13 giugno 2000.

(3) GU L 306 del 28.11.1996, pag. 5.

(4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(5) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

(6) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(7) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.