<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ORDER xmlns:fmx="http://opoce" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.58-20161101.xd"><BIB.ORDER><REF.CASE FILE="n.a."><NO.CASE>C-807/19</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62019CO0807</NO.CELEX><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2020:967">EU:C:2020:967</NO.ECLI><NO.SEQ>0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>1</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>13</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>13</PAGE.TOTAL><AUTHOR>CJ</AUTHOR></BIB.ORDER><CURR.TITLE><PAGE.HEADER><P><HT TYPE="SC">Ordinanza del <DATE ISO="20201126">26. 11. 2020</DATE> – Causa C‑807/19</HT></P><P><HT TYPE="SC">DSK Bank e FrontEx International</HT></P></PAGE.HEADER></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Ordinanza della Corte</HT> (Sesta Sezione)</P><P><DATE ISO="20201126">26 novembre 2020</DATE><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="STAR" NOTE.ID="E0001"><P>Lingua processuale: il bulgaro.</P></NOTE></P></TI></TITLE><INTERMEDIATE><INDEX IDX.CLOSE="»" SEPARATOR=" – " IDX.OPEN="«"><KEYWORD>Rinvio pregiudiziale</KEYWORD><KEYWORD>Articolo 99 del regolamento di procedura</KEYWORD><KEYWORD>Tutela dei consumatori</KEYWORD><KEYWORD>Direttiva 93/13/CEE</KEYWORD><KEYWORD>Articoli 3 e da 6 a 8</KEYWORD><KEYWORD>Direttiva 2008/48/CE</KEYWORD><KEYWORD>Articolo 22</KEYWORD><KEYWORD>Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori</KEYWORD><KEYWORD>Esame d’ufficio da parte del giudice nazionale</KEYWORD><KEYWORD>Procedimento nazionale d’ingiunzione di pagamento</KEYWORD></INDEX></INTERMEDIATE><ORDER.INIT><P>Nella causa C‑807/19,</P><P>avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sofiyski Rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria), con decisione del <DATE ISO="20191104">4 novembre 2019</DATE>, pervenuta in cancelleria il <DATE ISO="20191104">4 novembre 2019</DATE>, nel procedimento instaurato da</P></ORDER.INIT><PARTIES><P><HT TYPE="BOLD"><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0001" ID="QS0001"/>DSK Bank<QUOT.END REF.START="QS0001" CODE="00BB" ID="QE0001"/> EAD,</HT></P><P><HT TYPE="BOLD"><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0002" ID="QS0002"/>FrontEx International<QUOT.END REF.START="QS0002" CODE="00BB" ID="QE0002"/> EAD,</HT></P></PARTIES><PREAMBLE.GEN><PREAMBLE.INIT><P>LA CORTE (Sesta Sezione),</P><P>composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, C. Toader (relatrice) e M. Safjan, giudici,</P><P>avvocato generale: M. Szpunar,</P><P>cancelliere: A. Calot Escobar,</P></PREAMBLE.INIT><GR.VISA><VISA>vista la fase scritta del procedimento,</VISA></GR.VISA><GR.CONSID><CONSID><P>considerate le osservazioni presentate:</P><LIST TYPE="NDASH"><ITEM><P>per la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0003" ID="QS0003"/>DSK Bank<QUOT.END REF.START="QS0003" CODE="00BB" ID="QE0003"/> EAD, da V. Mihneva, in qualità di agente,</P></ITEM><ITEM><P>per la Commissione europea, da Y.G. Marinova e G. Goddin nonché da N. Ruiz García, in qualità di agenti,</P></ITEM></LIST></CONSID></GR.CONSID><GR.VISA><VISA>vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,</VISA></GR.VISA><PREAMBLE.FINAL>ha pronunciato la seguente</PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE.GEN><?PAGE NO="2"?><CONTENTS.ORDER><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Ordinanza</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0001"><NO.P>1</NO.P><TXT>La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli da 6 a 8 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del <DATE ISO="19930405">5 aprile 1993</DATE>, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="095" PAGE.FIRST="29" DATE.PUB="1993">GU 1993, L 95, pag. 29</REF.DOC.OJ>), nonché dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del <DATE ISO="20080423">23 aprile 2008</DATE>, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="133" PAGE.FIRST="66" DATE.PUB="2008">GU 2008, L 133, pag. 66</REF.DOC.OJ>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0002"><NO.P>2</NO.P><TXT>Tale domanda è stata presentata nell’ambito di due controversie che vedono opposte la DSK Bank e la FrontEx International a consumatori, non costituiti parti nel procedimento, nel contesto di procedimenti d’ingiunzione di pagamento.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Contesto normativo</HT></P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Diritto dell’Unione</HT></HT></P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P><HT TYPE="ITALIC">Direttiva 93/13</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0003"><NO.P>3</NO.P><TXT>L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 prevede quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0004" ID="QS0004"/>Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto<QUOT.END REF.START="QS0004" CODE="00BB" ID="QE0004"/>.</ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0004"><NO.P>4</NO.P><TXT>Ai sensi dell’articolo 6 di tale direttiva:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="006.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0005" ID="QS0005"/>1.</NO.PARAG><ALINEA>Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="006.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA>Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il consumatore non sia privato della protezione assicurata dalla presente direttiva a motivo della scelta della legislazione di un paese terzo come legislazione applicabile al contratto, laddove il contratto presenti un legame stretto con il territorio di uno Stato membro<QUOT.END REF.START="QS0005" CODE="00BB" ID="QE0005"/>.</ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0005"><NO.P>5</NO.P><TXT>L’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva così dispone:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0006" ID="QS0006"/>Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori<QUOT.END REF.START="QS0006" CODE="00BB" ID="QE0006"/>.</ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0006"><NO.P>6</NO.P><TXT>L’articolo 8 della medesima direttiva enuncia quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0007" ID="QS0007"/>Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore<QUOT.END REF.START="QS0007" CODE="00BB" ID="QE0007"/>.</ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ><?PAGE NO="3"?><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P><HT TYPE="ITALIC">Direttiva 2008/48</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0007"><NO.P>7</NO.P><TXT>I considerando 9 e 10 della direttiva 2008/48 sono così formulati:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><CONSID><NP><NO.P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0008" ID="QS0008"/>(9)</NO.P><TXT>È necessaria una piena armonizzazione che garantisca a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e che crei un vero mercato interno. Pertanto, agli Stati membri non dovrebbe essere consentito di mantenere o introdurre disposizioni nazionali diverse da quelle previste dalla presente direttiva. Tuttavia, tale restrizione dovrebbe essere applicata soltanto nelle materie armonizzate dalla presente direttiva. Laddove tali disposizioni armonizzate mancassero, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre norme nazionali. Di conseguenza, gli Stati membri possono, per esempio, mantenere o introdurre disposizioni nazionali sulla responsabilità solidale del venditore o prestatore di servizi e del creditore. Un altro esempio di questa possibilità offerta agli Stati membri potrebbe essere quello del mantenimento o dell’introduzione di disposizioni nazionali sull’annullamento del contratto di vendita di merci o di prestazione di servizi se il consumatore esercita il diritto di recesso dal contratto di credito. A tale riguardo, in caso di contratti di credito a durata indeterminata, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di fissare un periodo minimo che deve intercorrere tra il momento in cui il creditore chiede il rimborso e il giorno in cui il credito deve essere rimborsato.</TXT></NP></CONSID><CONSID><NP><NO.P>(10)</NO.P><TXT>Le definizioni contenute nella presente direttiva fissano la portata dell’armonizzazione. L’obbligo degli Stati membri di attuare le disposizioni della presente direttiva dovrebbe pertanto essere limitato all’ambito d’applicazione della stessa fissato da tali definizioni. La presente direttiva dovrebbe tuttavia far salva l’applicazione da parte degli Stati membri, conformemente al diritto comunitario, delle disposizioni della presente direttiva a settori che esulano dall’ambito di applicazione della stessa. (...)<QUOT.END REF.START="QS0008" CODE="00BB" ID="QE0008"/>.</TXT></NP></CONSID></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0008"><NO.P>8</NO.P><TXT>L’articolo 10 di tale direttiva, intitolato <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0009" ID="QS0009"/>Informazioni da inserire nei contratti di credito<QUOT.END REF.START="QS0009" CODE="00BB" ID="QE0009"/>, indica al paragrafo 2, un certo numero di elementi che devono figurare nel contratto di credito in modo chiaro e conciso.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0009"><NO.P>9</NO.P><TXT>L’articolo 17 di detta direttiva prevede quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="017.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0010" ID="QS0010"/>1.</NO.PARAG><ALINEA>In caso di cessione a terzi dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto, il consumatore può far valere nei confronti del cessionario gli stessi mezzi di difesa di cui poteva avvalersi nei confronti del creditore originario, ivi compreso il diritto all’indennizzo ove questo sia ammesso nello Stato membro in questione.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="017.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA>Il consumatore è informato della cessione di cui al paragrafo 1, a meno che il creditore originario, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore<QUOT.END REF.START="QS0010" CODE="00BB" ID="QE0010"/>.</ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0010"><NO.P>10</NO.P><TXT>Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, della medesima direttiva:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0011" ID="QS0011"/>Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite<QUOT.END REF.START="QS0011" CODE="00BB" ID="QE0011"/>.</ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="4"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Diritto bulgaro</HT></HT></P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P><HT TYPE="ITALIC">Il GPK</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0011"><NO.P>11</NO.P><TXT>L’articolo 410, paragrafi 1 e 2, del grazhdanski protsesualen kodeks (codice di procedura civile), come pubblicato nel DV n. 83 del <DATE ISO="20191022">22 ottobre 2019</DATE> (in prosieguo: il <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0012" ID="QS0012"/>GPK<QUOT.END REF.START="QS0012" CODE="00BB" ID="QE0012"/>), dispone quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="410.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0013" ID="QS0013"/>(1)</NO.PARAG><ALINEA><P>Il richiedente può chiedere un’ingiunzione:</P><P>1. avente ad oggetto un debito pecuniario o beni fungibili, qualora la domanda rientri nell’ambito di competenza del Tribunale distrettuale (Rayonen sad);</P><P>(...)</P></ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="410.002"><NO.PARAG>(2)</NO.PARAG><ALINEA>L’istanza deve contenere una domanda di titolo esecutivo e soddisfare i requisiti di cui all’articolo 127, paragrafi 1 e 3, e all’articolo 128, punti 1 e 2. L’istanza deve indicare altresì le coordinate bancarie o altre modalità di pagamento<QUOT.END REF.START="QS0013" CODE="00BB" ID="QE0013"/>.</ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0012"><NO.P>12</NO.P><TXT>L’articolo 411 del GPK enuncia quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="411.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0014" ID="QS0014"/>(1)</NO.PARAG><ALINEA>L’istanza dev’essere presentata dinanzi al Tribunale distrettuale (Rayonen sad) del luogo in cui il debitore ha il proprio indirizzo permanente o la propria sede legale; tale Tribunale procede d’ufficio, entro tre giorni, al controllo della propria competenza territoriale. (...)</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="411.002"><NO.PARAG>(2)</NO.PARAG><ALINEA><P>Il Tribunale esamina la domanda nel corso di un’udienza concernente aspetti procedurali ed emette un’ordinanza ingiuntiva entro il termine previsto al paragrafo 1, salvo nei casi in cui:</P><P><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>la domanda non soddisfi i requisiti di cui all’articolo 410 e il richiedente non sani le irregolarità commesse entro tre giorni dalla notifica;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>la domanda sia contraria alla legge o al buon costume;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>il debitore non abbia un indirizzo permanente o la sede legale nel territorio della Repubblica di Bulgaria;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>il debitore non abbia la propria residenza abituale o il proprio luogo di attività nel territorio della Repubblica di Bulgaria.</TXT></NP></ITEM></LIST></P></ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="411.003"><NO.PARAG>(3)</NO.PARAG><ALINEA>Se accoglie la domanda, il Tribunale emette un’ordinanza ingiuntiva, una copia della quale è notificata al debitore<QUOT.END REF.START="QS0014" CODE="00BB" ID="QE0014"/>.</ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0013"><NO.P>13</NO.P><TXT>L’articolo 414, paragrafi 1 e 2, del GPK è così formulato:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="414.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0015" ID="QS0015"/>(1)</NO.PARAG><ALINEA>Il debitore può proporre opposizione per iscritto avverso l’ingiunzione o avverso una parte di quest’ultima. Non è necessaria una motivazione dell’opposizione, salvo nei casi contemplati all’articolo 414a.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="414.002"><NO.PARAG>(2)</NO.PARAG><ALINEA>L’opposizione è proposta entro due settimane dalla ricezione dell’ingiunzione; tale termine non è prorogabile<QUOT.END REF.START="QS0015" CODE="00BB" ID="QE0015"/>.</ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR><?PAGE NO="5"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0014"><NO.P>14</NO.P><TXT>L’articolo 418 del GPK, sull’esecuzione immediata, prevede quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="418.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0016" ID="QS0016"/>(1)</NO.PARAG><ALINEA>Qualora la domanda sia accompagnata da un documento contemplato all’articolo 417 sul quale si fonda il credito, il creditore può chiedere al Tribunale di disporre l’esecuzione immediata e di emettere un titolo esecutivo.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="418.002"><NO.PARAG>(2)</NO.PARAG><ALINEA>Il titolo esecutivo è emesso dopo che il Tribunale ha verificato la regolarità formale del documento e ha constatato che tale documento attesta un credito esecutivo nei confronti del debitore. (...)<QUOT.END REF.START="QS0016" CODE="00BB" ID="QE0016"/>.</ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0015"><NO.P>15</NO.P><TXT>Ai sensi dell’articolo 419, paragrafi da 1 a 3, del GPK:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="419.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0017" ID="QS0017"/>(1)</NO.PARAG><ALINEA>L’ordinanza che accoglie una domanda di esecuzione immediata può essere oggetto di ricorso individuale; tale ricorso dev’essere proposto entro due settimane dalla notifica dell’ingiunzione di esecuzione.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="419.002"><NO.PARAG>(2)</NO.PARAG><ALINEA>Il ricorso individuale avverso l’ordinanza di esecuzione immediata dev’essere proposto contemporaneamente all’opposizione proposta avverso l’ingiunzione di esecuzione emessa; tale ricorso può fondarsi unicamente su considerazioni inerenti agli atti contemplati all’articolo 417.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="419.003"><NO.PARAG>(3)</NO.PARAG><ALINEA>La presentazione del ricorso avverso l’ordinanza di esecuzione immediata non sospende l’esecuzione<QUOT.END REF.START="QS0017" CODE="00BB" ID="QE0017"/>.</ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0016"><NO.P>16</NO.P><TXT>L’articolo 420 del GPK, intitolato <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0018" ID="QS0018"/>Sospensione dell’esecuzione<QUOT.END REF.START="QS0018" CODE="00BB" ID="QE0018"/>, prevede quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="420.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0019" ID="QS0019"/>(1)</NO.PARAG><ALINEA>L’opposizione proposta avverso l’ingiunzione non sospende l’esecuzione forzata nelle ipotesi di cui all’articolo 417, punti da 1 a 9, salvo qualora il debitore fornisca al creditore un’adeguata garanzia secondo le modalità di cui agli articoli 180 e 181 della legge sulle obbligazioni e sui contratti [zakon za zadalzheniyata i dogovorite].</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="420.002"><NO.PARAG>(2)</NO.PARAG><ALINEA>Se, entro il termine impartito per proporre opposizione, è proposta una domanda di sospensione suffragata da prove scritte, il Tribunale che ha disposto l’esecuzione immediata può sospenderla, anche in assenza di una garanzia ai sensi del paragrafo 1.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="420.003"><NO.PARAG>(3)</NO.PARAG><ALINEA>La decisione adottata sulla domanda di sospensione può essere contestata mediante un ricorso individuale<QUOT.END REF.START="QS0019" CODE="00BB" ID="QE0019"/>.</ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P><HT TYPE="ITALIC">Legge modificativa e integrativa del GPK</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0017"><NO.P>17</NO.P><TXT>Lo Zakon za izmenenie i dopalnenie na GPK (legge modificativa e integrativa del GPK), DV n. 100, del <DATE ISO="20191220">20 dicembre 2019</DATE>, (in prosieguo: la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0020" ID="QS0020"/>legge modificativa del GPK<QUOT.END REF.START="QS0020" CODE="00BB" ID="QE0020"/>), dispone quanto segue:</TXT><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0021" ID="QS0021"/>§1. All’articolo 7 [del GPK], è inserito il seguente paragrafo 3:</P><P><QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0022" ID="QS0022"/>Il giudice controlla d’ufficio la presenza di clausole abusive contenute in un contratto stipulato con un consumatore. Esso consente alle parti di formulare osservazioni su tali questioni<QUOT.END REF.START="QS0022" CODE="201D" ID="QE0022"/>.</P><P>(...)<QUOT.END REF.START="QS0021" CODE="00BB" ID="QE0021"/>.</P></QUOT.S></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0018"><NO.P>18</NO.P><TXT>All’articolo 410 del GPK, tale legge inserisce il seguente paragrafo 3:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0023" ID="QS0023"/>Se il credito trae origine da un contratto stipulato con un consumatore, alla domanda è allegato il contratto, qualora sia in forma scritta, accompagnato da tutti gli allegati e clausole aggiuntive, nonché dalle condizioni generali applicabili, se del caso<QUOT.END REF.START="QS0023" CODE="00BB" ID="QE0023"/>.</ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><?PAGE NO="6"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0019"><NO.P>19</NO.P><TXT>All’articolo 411, paragrafo 2, del GPK, detta legge ha aggiunto un nuovo punto 3:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0024" ID="QS0024"/>Il Tribunale esamina la domanda nel corso di un’udienza concernente aspetti procedurali ed emette un’ordinanza ingiuntiva entro il termine previsto al paragrafo 1, salvo nei casi in cui:</P><P>(...)</P><PARAG IDENTIFIER="411.003"><NO.PARAG>3.</NO.PARAG><ALINEA>la domanda si fonda su una clausola abusiva contenuta in un contratto stipulato con un consumatore o l’esistenza di una simile clausola può essere ragionevolmente presunta<QUOT.END REF.START="QS0024" CODE="00BB" ID="QE0024"/>.</ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0020"><NO.P>20</NO.P><TXT>La stessa legge così modifica ed integra l’articolo 417 del GPK:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="417.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0025" ID="QS0025"/>1.</NO.PARAG><ALINEA>Al punto 2, i termini <QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0026" ID="QS0026"/>i comuni e le banche<QUOT.END REF.START="QS0026" CODE="201D" ID="QE0026"/> sono sostituiti da: <QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0027" ID="QS0027"/>ed i comuni, o un estratto dei libri contabili della banca al quale è allegato il documento da cui risulta il credito della banca, nonché tutti i suoi allegati, incluse le condizioni generali applicabili<QUOT.END REF.START="QS0027" CODE="201D" ID="QE0027"/>.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="417.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA>Al punto 10, è aggiunta la seguente seconda frase: <QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0028" ID="QS0028"/>Se il titolo all’ordine costituisce garanzia di un credito risultante da un contratto stipulato con un consumatore, occorre allegare alla domanda il contratto, qualora sia in forma scritta, accompagnato da tutti i suoi allegati, incluse le condizioni generali applicabili<QUOT.END REF.START="QS0028" CODE="201D" ID="QE0028"/><QUOT.END REF.START="QS0025" CODE="00BB" ID="QE0025"/>.</ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0021"><NO.P>21</NO.P><TXT>La legge modificativa del GPK ha così integrato l’articolo 420, paragrafi 1 e 2, del GPK:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="420.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0029" ID="QS0029"/>(1)</NO.PARAG><ALINEA>L’opposizione proposta avverso l’ingiunzione non sospende l’esecuzione forzata nelle ipotesi di cui all’articolo 417, punti da 1 a 9, salvo qualora il debitore fornisca al creditore un’adeguata garanzia secondo le modalità di cui agli articoli 180 e 181 della legge sulle obbligazioni e sui contratti [zakon za zadalzheniyata i dogovorite]. Qualora il debitore sia un consumatore, la garanzia non è superiore ad un terzo del credito.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="420.002"><NO.PARAG>(2)</NO.PARAG><ALINEA><P>Il giudice che ha disposto l’esecuzione immediata può sospenderla, anche in assenza di garanzia ai sensi del paragrafo 1, qualora sia stata presentata una domanda di sospensione dell’esecuzione, suffragata da documenti giustificativi scritti dai quali risulti che:</P><P>1. il credito non è dovuto;</P><P>2. il credito si basa su una clausola abusiva di un contratto stipulato con un consumatore;</P><P>3. l’importo del credito dovuto ai sensi del contratto stipulato con il consumatore è stato calcolato in maniera errata<QUOT.END REF.START="QS0029" CODE="00BB" ID="QE0029"/>.</P></ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P><HT TYPE="ITALIC">Legge sui contratti di credito al consumatore</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0022"><NO.P>22</NO.P><TXT>L’articolo 10 dello zakon za potrebitelskia kredit (legge sui contratti di credito al consumatore), nella versione vigente alla data dei fatti di cui al procedimento principale (DV n. 17, del <DATE ISO="20190226">26 febbraio 2019</DATE>), che recepisce le disposizioni della direttiva 2008/48, al paragrafo 1 prevede quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0030" ID="QS0030"/>Il contratto di credito al consumatore è stipulato per iscritto, su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, in maniera chiara e comprensibile e tutti gli elementi del contratto devono presentarsi nello stesso tipo di font, formato e dimensione, quest’ultima non inferiore al corpo 12, in due esemplari, ossia uno per ciascuna delle parti del contratto<QUOT.END REF.START="QS0030" CODE="00BB" ID="QE0030"/>.</ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><?PAGE NO="7"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0023"><NO.P>23</NO.P><TXT>Ai sensi dell’articolo 26 di tale legge:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="026.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0031" ID="QS0031"/>(1)</NO.PARAG><ALINEA>Il creditore può cedere a un terzo il credito che deriva dal contratto di credito al consumatore soltanto se tale contratto prevede una simile possibilità.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="026.002"><NO.PARAG>(2)</NO.PARAG><ALINEA>Qualora il creditore ceda ad un terzo il credito che deriva dal contratto di credito al consumatore, il consumatore ha diritto di sollevare nei confronti di tale terzo tutte le opposizioni che poteva proporre contro il creditore iniziale, inclusa l’eccezione di compensazione<QUOT.END REF.START="QS0031" CODE="00BB" ID="QE0031"/>.</ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0024"><NO.P>24</NO.P><TXT>L’articolo 33 di detta legge dispone quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="033.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0032" ID="QS0032"/>(1)</NO.PARAG><ALINEA>In caso di ritardo del consumatore, il creditore ha diritto ad interessi soltanto per l’importo rimasto insoluto; tali interessi sono calcolati in base alla durata del ritardo.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="033.002"><NO.PARAG>(2)</NO.PARAG><ALINEA>Qualora il consumatore ritardi i pagamenti da lui dovuti in relazione al credito, le penalità di mora non possono essere superiori agli interessi legali.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="033.003"><NO.PARAG>(3)</NO.PARAG><ALINEA>Il creditore non può rifiutare di ricevere un pagamento parziale del credito al consumatore<QUOT.END REF.START="QS0032" CODE="00BB" ID="QE0032"/>.</ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Procedimenti principali e questioni pregiudiziali</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0025"><NO.P>25</NO.P><TXT>Nella causa concernente la DSK Bank, quest’ultima ha chiesto, dinanzi al giudice del rinvio, l’emissione di un’ordinanza ingiuntiva d’esecuzione immediata, sulla base di un estratto dei suoi libri contabili del <DATE ISO="20191003">3 ottobre 2019</DATE>, nei confronti di un consumatore che non è parte del procedimento.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0026"><NO.P>26</NO.P><TXT>La DSK Bank ha affermato di aver stipulato, in data <DATE ISO="20180308">8 marzo 2018</DATE>, un contratto di credito al consumo con detto consumatore, il quale era in ritardo con il pagamento di 17 rate mensili, con date di scadenza tra il <DATE ISO="20180320">20 marzo 2018</DATE> e il <DATE ISO="20190720">20 luglio 2019</DATE>. Per quanto concerne l’ultimo versamento dovuto, l’importo indicato era superiore ai precedenti, ossia pari a 564,44 lev bulgari (BGN) (circa EUR 288), anziché BGN 167,23 (circa EUR 85), senza che fosse fornita alcuna spiegazione in proposito.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0027"><NO.P>27</NO.P><TXT>La DSK Bank ha altresì prodotto una copia di un altro contratto di credito al consumo stipulato il <DATE ISO="20180225">25 febbraio 2018</DATE>, destinato a finanziare un telefono cellulare ed un premio di assicurazione sulla vita il cui beneficiario è la banca. Tale contratto enuncia le condizioni di concessione e di rimborso del credito, ossia il pagamento di 18 rate mensili, nonché le condizioni generali, e reca la firma del consumatore.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0028"><NO.P>28</NO.P><TXT>Nella causa concernente la FrontEx International, quest’ultima asserisce di aver acquisito, mediante un contratto di cessione del credito della società City Cash, un credito nei confronti di un consumatore che, in data <DATE ISO="20160715">15 luglio 2016</DATE>, ha stipulato con tale società un contratto di credito. La FrontEx International ha proposto, dinanzi al giudice del rinvio, una domanda di ingiunzione di pagamento diretta contro tale consumatore, senza produrre alcun documento.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0029"><NO.P>29</NO.P><TXT>Nelle due cause di cui è investito, il giudice del rinvio presume l’esistenza di clausole abusive nei contratti di prestito ai consumatori e vorrebbe poter esaminare i contratti all’origine dei crediti.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0030"><NO.P>30</NO.P><TXT>Esso spiega, tuttavia, in primo luogo, che, conformemente al diritto bulgaro, i procedimenti d’ingiunzione si svolgono in maniera sommaria ed unilaterale, cosicché, prima dell’adozione del provvedimento ingiuntivo, il consumatore non ha la possibilità di opporvisi.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0031"><NO.P>31</NO.P><TXT>In secondo luogo, tale giudice cita la giurisprudenza della Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria), da cui risulta, in particolare, che, da un lato, nel contesto di un procedimento d’ingiunzione di pagamento disciplinato dall’articolo 410 GPK, il Tribunale non raccoglie prove, in<?PAGE NO="8"?> quanto lo scopo del procedimento non è constatare l’esistenza del credito, ma soltanto controllare se tale credito sia contestato e, dall’altro lato, nel contesto di quello disciplinato dall’articolo 417 GPK, il Tribunale si pronuncia sulla base del documento prodotto dall’istante, considerato che detto Tribunale non può prendere in esame documenti diversi da quelli contemplati nel citato articolo.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0032"><NO.P>32</NO.P><TXT>In terzo luogo, detto giudice spiega che, dato il carico di lavoro dei giudici del Sofiyski Rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria), questi ultimi non sono in grado di verificare se nei contratti di credito al consumo che accompagnano le domande di emissione delle ingiunzioni di pagamento compaiano clausole abusive.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0033"><NO.P>33</NO.P><TXT>Ciò premesso, il Sofiyski Rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="OTHER"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0033" ID="QS0033"/>1)</NO.P><TXT>Se il fatto che un organo giurisdizionale nazionale presenti un carico di lavoro molto più gravoso degli altri organi giurisdizionali dello stesso grado e che, di conseguenza, i giudici di tale organo giurisdizionale non possano al tempo stesso esaminare i documenti loro sottoposti, sulla base dei quali deve o può essere disposta l’esecutorietà provvisoria, e adottare le proprie decisioni entro un termine ragionevole costituisca, di per sé, una violazione del diritto dell’Unione in materia di tutela dei consumatori o di altri diritti fondamentali.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Se il giudice nazionale debba rifiutare di emettere decisioni che possono dar luogo all’esecuzione forzata in assenza di opposizione proposta dal consumatore, nel caso in cui abbia seri motivi per sospettare che la domanda si basi su una clausola abusiva in un contratto stipulato con un consumatore, qualora il fascicolo del procedimento non contenga elementi probatori concludenti in tal senso.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>In caso di risposta negativa alla seconda questione, se, in caso di dubbi in tal senso, il giudice nazionale possa richiedere prove supplementari alla parte contraente professionista, anche se, in base al diritto nazionale, non dispone di tale potere nel procedimento in cui viene emessa una decisione potenzialmente esecutiva fintantoché il debitore non proponga opposizione.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>4)</NO.P><TXT>Se l’esigenza dell’accertamento d’ufficio di talune circostanze da parte del giudice nazionale, introdotta dal diritto dell’Unione in relazione alle direttive di armonizzazione del diritto dei consumatori, valga anche nei casi in cui il legislatore nazionale offre ai consumatori una tutela aggiuntiva (maggiori diritti) mediante una legge nazionale di recepimento di una disposizione di una direttiva che consente la concessione di tale maggiore tutela<QUOT.END REF.START="QS0033" CODE="00BB" ID="QE0033"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0034"><NO.P>34</NO.P><TXT>Il giudice del rinvio ha inoltre chiesto alla Corte di sottoporre la presente causa a un procedimento accelerato, ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Sul procedimento dinanzi alla Corte</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0035"><NO.P>35</NO.P><TXT>Con decisione del presidente della Corte del <DATE ISO="20191203">3 dicembre 2019</DATE>, la domanda di decisione accelerata, ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, è stata respinta.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0036"><NO.P>36</NO.P><TXT>Va infatti ricordato che, da un lato, l’esigenza di garantire una rapida decisione delle cause di cui il giudice del rinvio è investito, conformemente al diritto nazionale, di per sé non basta a giustificare il ricorso ad un procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura (ordinanze del presidente della Corte del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20151223">23 dicembre 2015</DATE>, <NAME.CASE>Vilkas</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑640/15</NO.CASE>, non pubblicata, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2015:862">EU:C:2015:862</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0008">8</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>, e dell’<REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160608">8 giugno 2016</DATE>, <NAME.CASE>Garrett Pontes Pedroso</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑242/16</NO.CASE>, non pubblicata, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:432">EU:C:2016:432</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0014">14</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="9"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0037"><NO.P>37</NO.P><TXT>Dall’altro lato, benché il debitore sia un consumatore, secondo una giurisprudenza costante meri interessi economici, per quanto importanti e legittimi, di per sé non sono idonei a giustificare il ricorso ad un procedimento accelerato (ordinanza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20180410">10 aprile 2018</DATE>, <NAME.CASE>Del Moral Guasch</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑125/18</NO.CASE>, non pubblicata, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:253">EU:C:2018:253</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0011">11</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza ivi citata).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0038"><NO.P>38</NO.P><TXT>Analogamente, né il mero interesse dei singoli, per quanto importante e legittimo, a che sia determinata il più rapidamente possibile la portata dei diritti loro derivanti dal diritto dell’Unione, né la delicatezza del procedimento principale dal punto di vista economico o sociale implicano tuttavia la necessità di un suo rapido trattamento, ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte (ordinanze del presidente della Corte del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160413">13 aprile 2016</DATE>, <NAME.CASE>Indėlių ir investicijų draudimas</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑109/16</NO.CASE>, non pubblicata, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:267">EU:C:2016:267</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0008">8</REF.NP.ECR> e <REF.NP.ECR REF="NP0009">9</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>, nonché del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160215">15 febbraio 2016</DATE>, <NAME.CASE>Anisimovienė e a.</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑688/15</NO.CASE>, non pubblicata, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:92">EU:C:2016:92</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0008">8</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza ivi citata).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0039"><NO.P>39</NO.P><TXT>Con ordinanza del <DATE ISO="20200528">28 maggio 2020</DATE>, pervenuta alla cancelleria della Corte il <DATE ISO="20200603">3 giugno 2020</DATE>, il giudice del rinvio fornisce precisazioni sulle modifiche legislative del GPK, entrate in vigore il <DATE ISO="20191224">24 dicembre 2019</DATE>, in forza della legge modificativa del GPK. Con decisione del presidente della Corte del <DATE ISO="20200622">22 giugno 2020</DATE>, tale ordinanza è stata inserita nel fascicolo e notificata alle parti e agli interessati per informazione.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Sulle questioni pregiudiziali</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0040"><NO.P>40</NO.P><TXT>Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, quando la risposta a una questione può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta alla questione pregiudiziale non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0041"><NO.P>41</NO.P><TXT>Tale disposizione deve trovare applicazione nel contesto del presente rinvio pregiudiziale.</TXT></NP.ECR><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sulla prima questione</HT></HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0042"><NO.P>42</NO.P><TXT>Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che osta a che il giudice nazionale, investito di una domanda d’ingiunzione di pagamento, prescinda dall’esame del carattere eventualmente abusivo di una clausola di un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore, a causa di difficoltà pratiche, quali il carico di lavoro su di esso gravante.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0043"><NO.P>43</NO.P><TXT>In via preliminare, si deve rammentare che, come risulta dalla giurisprudenza, la tutela effettiva dei diritti derivanti dalla direttiva 93/13 può essere garantita solo a condizione che il sistema processuale nazionale preveda, nell’ambito del procedimento d’ingiunzione di pagamento o in quello del procedimento di esecuzione di una siffatta ingiunzione, un controllo d’ufficio, da parte di un giudice, della natura potenzialmente vessatoria delle clausole inserite nel contratto di cui trattasi (sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20180920">20 settembre 2018</DATE>, <NAME.CASE>EOS KSI Slovensko</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑448/17</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:745">EU:C:2018:745</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0045">45</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza ivi citata). Nel caso in cui lo stesso giudice nazionale che statuisce nell’ambito del procedimento d’ingiunzione di pagamento constati, come nel procedimento principale, che occorre controllare il carattere abusivo delle clausole dei contratti in questione, esso deve avere l’effettiva possibilità di esercitare tale controllo.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0044"><NO.P>44</NO.P><TXT>Occorre, inoltre, ricordare che l’organizzazione della giustizia negli Stati membri, anche per quanto concerne le disposizioni che disciplinano l’assegnazione delle cause, rientra nella competenza di questi ultimi. Nondimeno, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri sono tenuti a rispettare gli<?PAGE NO="10"?> obblighi per essi derivanti dal diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20200326">26 marzo 2020</DATE>, <NAME.CASE>Miasto Łowicz e Prokurator Generalny</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑558/18 e C‑563/18</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2020:234">EU:C:2020:234</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0036">36</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> nonché giurisprudenza ivi citata).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0045"><NO.P>45</NO.P><TXT>Quindi, eventuali difficoltà pratiche, connesse al carico di lavoro, non possono giustificare la mancata applicazione del diritto dell’Unione. Ciascun giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le norme del diritto dell’Unione, ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme (v., in tal senso, sentenze del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="19780309">9 marzo 1978</DATE>, <NAME.CASE>Simmenthal</NAME.CASE>, <NO.CASE>106/77</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:1978:49">EU:C:1978:49</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0021">21</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>, nonché dell’<REF.DOC.ECR><DATE ISO="20140911">11 settembre 2014</DATE>, <NAME.CASE>A</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑112/13</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:2195">EU:C:2014:2195</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0036">36</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0046"><NO.P>46</NO.P><TXT>Pertanto, il fatto che un organo giurisdizionale nazionale presenti un carico di lavoro molto più gravoso degli altri organi giurisdizionali dello stesso grado non esime i giudici appartenenti a tale organo giurisdizionale dall’obbligo di un’applicazione efficace ed integrale del diritto dell’Unione.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0047"><NO.P>47</NO.P><TXT>Alla luce delle precedenti considerazioni occorre rispondere alla prima questione dichiarando che il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che osta a che il giudice nazionale, investito di una domanda d’ingiunzione di pagamento, prescinda dall’esame del carattere eventualmente abusivo di una clausola di un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore, a causa di difficoltà pratiche, quali il carico di lavoro su di esso gravante.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sulla seconda e sulla terza questione</HT></HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0048"><NO.P>48</NO.P><TXT>Con la seconda e la terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che ostano a che un giudice nazionale, investito di una domanda d’ingiunzione di pagamento, dal momento che presume che tale domanda sia fondata su una clausola abusiva contenuta in un contratto di prestito al consumo, ai sensi della direttiva 93/13, possa, in assenza di opposizione da parte del consumatore, chiedere al creditore informazioni complementari al fine di esaminare il carattere eventualmente abusivo di detta clausola.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0049"><NO.P>49</NO.P><TXT>Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, le clausole contrattuali abusive non vincolano il consumatore. Inoltre, secondo una costante giurisprudenza, data la natura e l’importanza dell’interesse pubblico costituito dalla tutela dei consumatori, che si trovano in una situazione di inferiorità rispetto ai professionisti, la direttiva 93/13 impone agli Stati membri, come risulta dal suo articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con il suo ventiquattresimo considerando, di fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori (v., in tal senso, sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20200709">9 luglio 2020</DATE>, <NAME.CASE>Raiffeisen Bank e BRD Groupe Société Générale</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑698/18 e C‑699/18</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2020:537">EU:C:2020:537</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0052">52</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> nonché giurisprudenza ivi citata).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0050"><NO.P>50</NO.P><TXT>In proposito, si deve constatare che la Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi sull’interpretazione degli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13 per quanto concerne i poteri d’ufficio di un giudice nazionale nel contesto dei procedimenti nazionali d’ingiunzione di pagamento.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0051"><NO.P>51</NO.P><TXT>Il giudice nazionale è sì tenuto ad esaminare d’ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale che ricade nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, a ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista, ma a condizione che quest’ultimo disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine. Come la Corte ha avuto occasione di precisare, tali motivi valgono anche in riferimento a un procedimento di ingiunzione di pagamento (v., in tal senso, sentenze del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20180913">13 settembre 2018</DATE>, <NAME.CASE>Profi Credit Polska</NAME.CASE>, <NO.CASE>С‑176/17</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:711">EU:C:2018:711</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0042">42</REF.NP.ECR> e <REF.NP.ECR REF="NP0043">43</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>, nonché dell’<REF.DOC.ECR><DATE ISO="20200311">11 marzo 2020</DATE>, <NAME.CASE>Lintner</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑511/17</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2020:188">EU:C:2020:188</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0026">26</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza ivi citata).</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="11"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0052"><NO.P>52</NO.P><TXT>In proposito, se gli elementi di diritto e di fatto contenuti nel fascicolo sottoposto al giudice nazionale che statuisce nell’ambito del procedimento d’ingiunzione di pagamento fanno sorgere seri dubbi quanto al carattere abusivo di talune clausole che non sono state prese in considerazione dal consumatore ma che presentano un nesso con l’oggetto della controversia, senza tuttavia che sia possibile procedere a valutazioni definitive al riguardo, e se tale giudice ritiene che occorra valutare il carattere abusivo di dette clausole, esso è tenuto ad adottare, se necessario d’ufficio, misure istruttorie necessarie per completare tale fascicolo, chiedendo alle parti, nel rispetto del principio del contraddittorio, di fornirgli i chiarimenti e i documenti necessari a tale scopo. Ne consegue che il giudice nazionale è tenuto ad adottare d’ufficio misure istruttorie purché gli elementi di diritto e di fatto già contenuti in detto fascicolo suscitino seri dubbi quanto al carattere abusivo di talune clausole (v., in tal senso, sentenza dell’<REF.DOC.ECR><DATE ISO="20200311">11 marzo 2020</DATE>, <NAME.CASE>Lintner</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑511/17</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2020:188">EU:C:2020:188</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0037">37</REF.NP.ECR> e <REF.NP.ECR REF="NP0038">38</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0053"><NO.P>53</NO.P><TXT>Dalla citata giurisprudenza discende pertanto che, nel caso di specie, se un giudice nazionale, investito di una domanda d’ingiunzione di pagamento fondata su un credito originato da clausole risultanti da un contratto stipulato con un consumatore, ai sensi della direttiva 93/13, presume che tali clausole abbiano carattere abusivo, senza tuttavia avere la possibilità di procedere ad una valutazione definitiva di dette clausole, esso, in assenza di opposizione da parte del consumatore, può chiedere al creditore, all’occorrenza d’ufficio, gli elementi di prova necessari per valutare il carattere eventualmente abusivo delle medesime clausole.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0054"><NO.P>54</NO.P><TXT>Alla luce delle precedenti considerazioni, occorre rispondere alla seconda e alla terza questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che non ostano a che un giudice nazionale investito di una domanda d’ingiunzione di pagamento, qualora presuma che tale domanda sia fondata su una clausola abusiva contenuta nel contratto di prestito al consumo, ai sensi della direttiva 93/13, possa, in assenza di opposizione da parte del consumatore, chiedere al creditore informazioni complementari al fine di esaminare il carattere eventualmente abusivo di detta clausola.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sulla quarta questione</HT></HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0055"><NO.P>55</NO.P><TXT>In via preliminare, occorre rilevare che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio solleva la quarta questione alla luce dell’articolo 10, paragrafo 1, della legge sui contratti di credito al consumo, che prevede una dimensione minima del font del contratto, dell’articolo 26 di tale legge, che esige il consenso del consumatore ai fini della cessione del credito, e dell’articolo 33 di detta legge, che limita le penalità di mora all’importo degli interessi legali.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0056"><NO.P>56</NO.P><TXT>Benché tanto la direttiva 93/13 quanto la direttiva 2008/48 si applichino ai contratti stipulati tra un professionista ed un consumatore, quali, in particolare, i contratti di prestito ai consumatori, come nelle due cause di cui è investito il giudice del rinvio, come rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, le disposizioni nazionali prese in considerazione dal giudice del rinvio non possono essere considerate attuative della direttiva 2008/48.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0057"><NO.P>57</NO.P><TXT>Si deve infatti constatare che la direttiva 2008/48 non ha introdotto alcuna armonizzazione nel settore degli estratti dei libri contabili delle banche né per quanto concerne i contratti di cessione di crediti, quali elementi che consentono la riscossione di un credito derivante da un contratto di credito ai consumatori (v., in tal senso, ordinanza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20181128">28 novembre 2018</DATE>, <NAME.CASE>PKO Bank Polski</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑632/17</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:963">EU:C:2018:963</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0031">31</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza ivi citata).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0058"><NO.P>58</NO.P><TXT>Per quanto attiene invece alla direttiva 93/13, occorre rilevare che, conformemente all’articolo 1, quest’ultima è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore. Secondo l’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, una clausola si considera abusiva se determina, a<?PAGE NO="12"?> danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti. Inoltre, l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 5 della direttiva in parola prevedono la condizione che le clausole del contratto siano formulate in modo chiaro e comprensibile.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0059"><NO.P>59</NO.P><TXT>Pertanto, si risponderà alla questione sollevata dal giudice del rinvio unicamente alla luce delle disposizioni della direttiva 93/13.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0060"><NO.P>60</NO.P><TXT>Con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3 e l’articolo 8 della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 6 e l’articolo 7 di tale direttiva, debbano essere interpretati nel senso che, nell’ambito dell’esame d’ufficio del carattere eventualmente abusivo delle clausole contenute in un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore, che il giudice nazionale effettua al fine di stabilire l’esistenza di un significativo squilibrio tra gli obblighi gravanti sulle parti ai sensi di tale contratto, detto giudice possa tener conto anche delle disposizioni nazionali che assicurano ai consumatori una tutela maggiore di quella prevista dalla direttiva in parola.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0061"><NO.P>61</NO.P><TXT>Dall’articolo 8 della direttiva 93/13 risulta che gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe, compatibili con il Trattato FUE, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore. Pertanto, tale direttiva procede a un’armonizzazione minima. Da un lato, nella valutazione dell’abusività di una clausola contrattuale, occorre tenere conto del contesto normativo che determina, unitamente a tale clausola, i diritti e gli obblighi delle parti [sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20200910">10 settembre 2020</DATE>, <NAME.CASE>A (Sublocazione di un alloggio sociale)</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑738/19</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2020:687">EU:C:2020:687</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0037">37</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza ivi citata].</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0062"><NO.P>62</NO.P><TXT>Dall’altro lato, per appurare se una clausola determini, a danno del consumatore, un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0034" ID="QS0034"/>significativo squilibrio<QUOT.END REF.START="QS0034" CODE="00BB" ID="QE0034"/> dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, occorre tener conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti in tal senso. Sarà proprio una siffatta analisi comparatistica a consentire al giudice nazionale di valutare se, ed eventualmente in che misura, il contratto collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale (v., in tal senso, sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20170126">26 gennaio 2017</DATE>, <NAME.CASE>Banco Primus</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑421/14</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:60">EU:C:2017:60</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0059">59</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza ivi citata).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0063"><NO.P>63</NO.P><TXT>Alla luce delle precedenti considerazioni, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 3 e l’articolo 8 della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 6 e l’articolo 7 di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito dell’esame d’ufficio del carattere eventualmente abusivo delle clausole contenute in un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore, effettuato dal giudice nazionale al fine di stabilire l’esistenza di un significativo squilibrio tra gli obblighi gravanti sulle parti ai sensi di tale contratto, detto giudice può tener conto anche delle disposizioni nazionali che assicurano ai consumatori una tutela maggiore di quella prevista da detta direttiva.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Sulle spese</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0064"><NO.P>64</NO.P><TXT>Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><JURISDICTION><INTRO>Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:</INTRO><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">1)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che osta a che il giudice nazionale, investito di una domanda d’ingiunzione di pagamento, prescinda dall’esame del carattere eventualmente abusivo di una clausola di un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore, a causa di difficoltà pratiche, quali il carico di lavoro su di esso gravante.</HT></TXT></NP></ITEM><?PAGE NO="13"?><ITEM><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">2)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del <DATE ISO="19930405">5 aprile 1993</DATE>, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che un giudice nazionale investito di una domanda d’ingiunzione di pagamento, qualora presuma che tale domanda sia fondata su una clausola abusiva contenuta nel contratto di prestito al consumo, ai sensi della direttiva 93/13, possa, in assenza di opposizione da parte del consumatore, chiedere al creditore informazioni complementari al fine di esaminare il carattere eventualmente abusivo di detta clausola.</HT></TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">3)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">L’articolo 3 e l’articolo 8 della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 6 e l’articolo 7 di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito dell’esame d’ufficio del carattere eventualmente abusivo delle clausole contenute in un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore, effettuato dal giudice nazionale al fine di stabilire l’esistenza di un significativo squilibrio tra gli obblighi gravanti sulle parti ai sensi di tale contratto, detto giudice può tener conto anche delle disposizioni nazionali che assicurano ai consumatori una tutela maggiore di quella prevista da detta direttiva.</HT></TXT></NP></ITEM></LIST></JURISDICTION></CONTENTS.ORDER><SIGNATURE.CASE><SIGNATORY><P>Firme</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></ORDER>