22.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 20/41


DECISIONE 2005/44/PESC DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2004

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera all'operazione dell'Unione europea di gestione militare della crisi in Bosnia-Erzegovina (operazione ALTHEA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 luglio 2004 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/570/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (1).

(2)

L'articolo 11, paragrafo 3, di detta azione comune prevede che le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi siano oggetto di un accordo ai sensi dell'articolo 24 del trattato sull'Unione europea.

(3)

A seguito dell'autorizzazione del Consiglio del 13 settembre 2004, la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante, ha negoziato un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera all'operazione dell'Unione europea di gestione della crisi in Bosnia-Erzegovina (Operazione ALTHEA).

(4)

L'accordo dovrebbe essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera all'operazione dell'Unione europea di gestione della crisi in Bosnia Erzegovina è approvato a nome dell'Unione europea.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

P. VAN GEEL


(1)   GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.


ACCORDO

tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera all'operazione dell'Unione europea di gestione militare della crisi in Bosnia-Erzegovina (operazione ALTHEA)

L'UNIONE EUROPEA (UE)

da una parte, e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

dall'altra,

in appresso denominate «le parti»,

TENUTO CONTO:

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Partecipazione all'operazione

1.   La Confederazione svizzera aderisce all'azione comune 2004/570/PESC, del 12 luglio 2004, relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, nonché a qualsiasi azione comune o decisione con la quale il Consiglio dell'Unione europea decide di prorogare l'operazione dell'Unione europea di gestione militare della crisi, a norma del disposto del presente accordo e delle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.

2.   Il contributo della Confederazione svizzera all'operazione dell'Unione europea di gestione militare della crisi lascia impregiudicata l'autonomia decisionale dell'Unione europea.

3.   La Confederazione svizzera garantisce che le sue forze e il suo personale che partecipano all'operazione dell'Unione europea di gestione militare della crisi effettuino la propria missione conformemente:

—

all'azione comune 2004/570/PESC e alle eventuali successive modifiche,

—

al piano operativo,

—

alle misure di attuazione.

4.   Le forze e il personale distaccato dalla Confederazione svizzera che partecipano all'operazione conformano l'esercizio delle loro funzioni e la loro condotta ai soli interessi dell'operazione dell'Unione europea di gestione militare della crisi.

5.   La Confederazione svizzera informa a tempo debito il comandante dell'operazione dell'Unione europea di qualsiasi modifica della propria partecipazione all'operazione, incluso il ritiro del suo contributo.

Articolo 2

Status delle forze

1.   Lo status delle forze e del personale messi a disposizione dell'operazione dell'Unione europea di gestione militare della crisi da parte della Confederazione svizzera è disciplinato dalle disposizioni sullo status delle forze, se disponibili, convenute tra l'Unione europea e il paese ospitante.

2.   Lo status delle forze e del personale messi a disposizione di comandi o elementi di comando situati al di fuori della Bosnia-Erzegovina è disciplinato da disposizioni stabilite fra i comandi e gli elementi di comando interessati e la Confederazione svizzera.

3.   Fatte salve le disposizioni sullo status delle forze di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Confederazione svizzera esercita la giurisdizione sulle sue forze e sul suo personale che partecipano all'operazione dell'Unione europea di gestione militare della crisi.

4.   La Confederazione svizzera è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione all'operazione dell'Unione europea di gestione militare della crisi, formulate da o concernenti un qualsiasi membro delle sue forze e del suo personale. La Confederazione svizzera è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro delle sue forze e del suo personale, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti.

5.   La Confederazione svizzera si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante all'operazione dell'Unione europea di gestione militare della crisi e a farlo all'atto della firma del presente accordo.

6.   L'Unione europea si impegna a garantire che gli Stati membri dell'Unione europea formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo per la partecipazione della Confederazione svizzera all'operazione dell'Unione europea di gestione militare della crisi e a farlo all'atto della firma del presente accordo.

Articolo 3

Informazioni classificate

1.   La Confederazione svizzera adotta le misure adeguate per garantire che le informazioni classificate dell'Unione europea siano protette ai sensi delle norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001 (5), e degli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il comandante dell'operazione dell'Unione europea.

2.   Qualora l'Unione europea e la Confederazione svizzera abbiano concluso un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, le disposizioni di tale accordo sono applicate nell'ambito dell'operazione dell'Unione europea di gestione militare della crisi.

Articolo 4

Catena di comando

1.   L'insieme delle forze e del personale che partecipa all'operazione dell'Unione europea di gestione militare della crisi resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

2.   Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo e tattico e/o il controllo delle loro forze e del loro personale al comandante dell'operazione dell'Unione europea. Il comandante dell'operazione dell'Unione europea può delegare i suoi poteri.

3.   La Confederazione svizzera ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri dell'Unione europea partecipanti.

4.   Il comandante dell'operazione dell'Unione europea può — previa consultazione della Confederazione svizzera — richiedere in qualsiasi momento il ritiro del contributo della Confederazione svizzera.

5.   Un alto rappresentante militare (Senior Military Representative — SMR) è nominato dalla Confederazione svizzera per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'operazione dell'Unione europea di gestione militare della crisi. L'SMR si consulta con il comandante della forza dell'Unione europea su tutte le questioni inerenti all'operazione ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.

Articolo 5

Aspetti finanziari

1.   La Confederazione svizzera sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base agli strumenti giuridici di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente accordo e alla decisione 2004/197/PESC del Consiglio, del 23 febbraio 2004, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (6).

2.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l'operazione, la Confederazione svizzera, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dalle disposizioni sullo status delle forze, se disponibile, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo.

Articolo 6

Disposizioni di attuazione dell'accordo

Eventuali accordi tecnici e amministrativi necessari ai fini dell'attuazione del presente accordo sono conclusi tra il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e le autorità competenti della Confederazione svizzera.

Articolo 7

Inadempienza

Qualora una delle parti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l'altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con un preavviso di un mese.

Articolo 8

Composizione delle controversie

Le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

Articolo 9

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.

2.   Il presente accordo è applicato in via provvisoria dalla data della firma.

3.   Il presente accordo resta in vigore per la durata del contributo della Confederazione svizzera all'operazione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2004 in lingua inglese in quattro copie.

Per l'Unione europea

Image 1

Per la Confederazione svizzera

Image 2


(1)   GU L 353 del 27.11.2004, pag. 21.

(2)   GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.

(3)   GU L 324 del 27.10.2004, pag. 20.

(4)   GU L 325 del 28.10.2004, pag. 64.

(5)   GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

(6)   GU L 63 del 28.2.2004, pag. 68.

DICHIARAZIONI

di cui all'articolo 2, paragrafi 5 e 6 dell'accordo

Dichiarazione degli Stati membri dell'Unione europea:

Gli Stati membri dell'Unione europea che applicano l'azione comune dell'Unione europea 2004/570/PESC, del 12 luglio 2004, relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti della Confederazione svizzera per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell'operazione dell'Unione europea di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

—

siano stati causati da membri del personale provenienti dalla Confederazione svizzera nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'operazione dell'Unione europea di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, oppure

—

risultino dall'uso di mezzi appartenenti alla Confederazione svizzera, purché l'uso sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'operazione dell'Unione europea di gestione della crisi proveniente dalla Confederazione svizzera nell'utilizzare detti mezzi.

Dichiarazione della Confederazione svizzera:

La Confederazione svizzera, nell'applicare l'azione comune dell'Unione europea 2004/570/PESC, del 12 luglio 2004, relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti di qualunque altro Stato partecipante all'operazione dell'Unione europea di gestione militare della crisi per le lesioni riportate da membri del suo personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell'operazione dell'Unione europea di gestione della crisi qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

—

siano stati causati da membri del personale nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'operazione dell'Unione europea di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, oppure

—

risultino dall'uso di mezzi appartenenti agli Stati partecipanti all'operazione dell'Unione europea di gestione della crisi, purché l'uso sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'operazione dell'Unione europea di gestione della crisi nell'utilizzare detti mezzi.