«Regolamento (CEE) n° 259/93, relativo alla spedizione di rifiuti – Rifiuti destinati ad operazioni di recupero – Art. 7, n. 4, lett. a), primo e secondo trattino – Competenza delle autorità nazionali a sollevare obiezioni motivate sulla spedizione programmata basate sulle condizioni in cui i rifiuti devono essere recuperati – Competenza dell'autorità di spedizione a sollevare siffatte obiezioni – Presa in considerazione da parte dell'autorità di spedizione dei criteri in vigore nel proprio Stato»