52003PC0724

Proposta di decisione del Consiglio recante modifica delle decisioni 92/546/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1992, 95/252/CE del Consiglio, del 29 giugno 1995, e 97/375/CE del Consiglio, del 9 giugno 1997, che autorizzano il Regno Unito ad applicare misure di deroga all'articolo 28 sexies, paragrafo 1, e agli articoli 6 e 17 della sesta direttiva IVA (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari /* COM/2003/0724 def. */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO recante modifica delle decisioni 92/546/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1992, 95/252/CE del Consiglio, del 29 giugno 1995, e 97/375/CE del Consiglio, del 9 giugno 1997, che autorizzano il Regno Unito ad applicare misure di deroga all'articolo 28 sexies, paragrafo 1, e agli articoli 6 e 17 della sesta direttiva IVA (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 27 della sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme [1], il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga alle disposizioni di tale direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.

[1] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/92/CE (GU L 260 del 11.10.2003, pag. 8).

2. Di norma, questo tipo di autorizzazione viene concessa su base temporanea, in modo che dopo pochi anni sia possibile effettuare una valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia delle misure particolari.

3. Le decisioni 92/546/CEE del 23 novembre 1992 [2], 95/252/CE del 29 giugno 1995 [3] e 97/375/CE del 9 giugno 1997 [4] adottate dal Consiglio ai sensi dell'articolo 27 della sesta direttiva, hanno autorizzato il Regno Unito ad applicare misure di deroga all'articolo 28 sexies, paragrafo 1, e agli articoli 6 e 17 della medesima direttiva.

[2] GU L 351 del 2.12.1992, pag. 34.

[3] GU L 159 dell'11.7.1995, pag. 19.

[4] GU L 158 del 17.6.1997, pag. 43.

4. Le misure autorizzate a norma della decisione 92/546/CEE consentono al Regno Unito di lottare contro l'evasione e la frode fiscale in relazione agli acquisti intracomunitari di beni tra parti collegate. La decisione 2000/435/CE [5] del Consiglio proroga tale deroga e ne fissa la scadenza al 31 dicembre 2003.

[5] GU L 172 del 12.7.2000, pag. 24.

5. Le misure autorizzate a norma della decisione 95/252/CE consentono al Regno Unito di escludere dal diritto a deduzione del soggetto che ha noleggiato o preso in leasing un'autovettura da turismo aziendale il 50% dell'IVA sulle spese di noleggio o di leasing nel caso in cui la vettura sia utilizzata a fini privati e, inoltre, di non assimilare a prestazioni di servizi a titolo oneroso l'uso a fini privati di un'autovettura aziendale che un soggetto passivo abbia preso a noleggio o in leasing. La deroga elimina l'obbligo, da parte del soggetto che ha noleggiato o preso in leasing un'autovettura, di tenere una contabilità per stabilire il chilometraggio effettuato a fini privati con un'autovettura aziendale nonché di dichiarare l'IVA sul chilometraggio effettivamente percorso da ciascuna autovettura. Tale deroga costituisce quindi una semplificazione. La decisione 2000/747/CE [6] del Consiglio proroga tale deroga e ne fissa la scadenza al 31 dicembre 2003.

[6] GU L 302 dell'1.12.2000, pag. 63.

6. Le misure autorizzate a norma della decisione 97/375/CE consentono al Regno Unito di applicare un regime facoltativo particolare che prevede la contabilizzazione dell'imposta sulla base delle entrate e delle uscite in contanti (contabilità per cassa); tale regime costituisce una semplificazione per le piccole e medie imprese. La decisione 2000/435/CE [7] del Consiglio proroga tale deroga fissandone la scadenza al 31 dicembre 2003 e aumenta il massimale relativo alla cifra d'affari per la contabilità per cassa semplificata da 400 000 a 600 000 UKL.

[7] GU L 172 del 12.7.2000, pag. 24.

7. Con una lettera ricevuta dal Segretariato generale il 22 ottobre 2003, il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione a prorogare di altri tre anni l'applicazione di queste misure e ad aumentare il massimale relativo alla cifra d'affari per la contabilità per cassa semplificata autorizzato dalla decisione 97/375/CE da 600 000 a 660 000 UKL.

8. Conformemente all'articolo 27, paragrafo 3, della sesta direttiva, con una lettera del 30 ottobre 2003 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Regno Unito.

9. La Commissione ritiene che gli elementi di fatto e di diritto che hanno giustificato l'applicazione delle misure particolari in questione non siano cambiati e sussistano tuttora. La richiesta di aumentare da 600 000 a 660 000 UKL il massimale relativo alla cifra d'affari fissato per la contabilità per cassa semplificata dalla decisione 97/375/CE tiene conto dell'aumento dell'inflazione ed è quindi giustificata.

10. Tuttavia, le misure autorizzate a norma della decisione 95/252/CE, le quali consentono al Regno Unito di escludere dal diritto a deduzione del soggetto che ha noleggiato o preso in leasing un'autovettura da turismo aziendale il 50% dell'IVA sulle spese di noleggio o di leasing nel caso in cui la vettura sia utilizzata a fini privati e, inoltre, di non assimilare a prestazioni di servizi a titolo oneroso l'uso a fini privati di un'autovettura aziendale che un soggetto passivo abbia preso a noleggio o in leasing, potrebbero essere rivedute a seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dalla Bundesfinanzhof (causa C-17/01), sulla quale la Corte di giustizia non ha ancora deliberato. Oggetto di questo procedimento della Corte è la pratica in uso in Germania di limitare al 50% il diritto a deduzione dell'IVA che grava su tutte le spese relative ai veicoli (acquisto, noleggio, spese di utilizzazione). La conclusione del procedimento di pronuncia pregiudiziale potrebbe quindi avere un peso considerevole quanto al fatto che le misure in questione possano o meno essere autorizzate in futuro a norma dell'articolo 27. Per questi motivi la proroga dell'autorizzazione alla Germania per una situazione analoga è stata accordata, con decisione 2003/354/CE del Consiglio [8], soltanto per un altro anno. Anche nel caso in questione, quindi, la proroga dell'autorizzazione dovrebbe essere concessa soltanto per un altro anno.

[8] GU L 123 del 17.5.2003, pag. 47.

11. In considerazione di quanto sopra, la Commissione ritiene che la richiesta di proroga presentata dal Regno Unito debba essere accolta e che pertanto le misure di cui alle summenzionate decisioni 92/546/CEE e 97/375/CE debbano essere prorogate fino al 31 dicembre 2006. Le misure autorizzate a norma della decisione 95/252/CE devono essere prorogate fino al 31 dicembre 2004. La richiesta di aumentare il massimale relativo alla cifra d'affari da 600 000 UKL, come stabilito dalla decisione 97/375/CE, a 660 000 UKL tiene conto dell'aumento dell'inflazione e deve quindi essere accolta.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO recante modifica delle decisioni 92/546/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1992, 95/252/CE del Consiglio, del 29 giugno 1995, e 97/375/CE del Consiglio, del 9 giugno 1997, che autorizzano il Regno Unito ad applicare misure di deroga all'articolo 28 sexies, paragrafo 1, e agli articoli 6 e 17 della sesta direttiva IVA (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme [9], in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

[9] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/92/CE (GU L 260 del 11.10.2003, pag. 8).

vista la proposta della Commissione [10],

[10] GU C [...] del[...], pag. [...].

considerando quanto segue:

(1) Con una lettera ricevuta dal Segretariato generale della Commissione il 22 ottobre 2003, il Regno Unito ha chiesto una proroga delle decisioni 92/546/CEE del 23 novembre 1992 [11], 95/252/CE del 29 giugno 1995 [12] e 97/375/CE del 9 giugno 1997 [13] che l'autorizzano ad applicare misure di deroga all'articolo 28 sexies, paragrafo 1, e agli articoli 6 e 17 della sesta direttiva. Il Regno Unito ha chiesto inoltre di aumentare il massimale relativo alla cifra d'affari per la contabilità per cassa semplificata autorizzato dalla decisione 97/375/CE da 600 000 a 660 000 UKL.

[11] GU L 351 del 2.12.1992, pag. 34, modificata da ultimo dalla decisione 2000/435/CE del Consiglio del 29.6.2000 (GU L 172 del 12.7.2000, pag.24.)

[12] GU L 159 dell'11.7.1995, pag. 19, modificata da ultimo dalla decisione 2000/747/CE del Consiglio del 27.11.2000 (GU L 302 dell'1.12.2000, pag.63).

[13] GU L 158 del 17.6.1997, pag. 43, modificata da ultimo dalla decisione 2000/435/CE del Consiglio del 29.6.2000 (GU L 172 del 12.7.2000, pag.24.)

(2) La decisione 92/546/CEE autorizza il Regno Unito a lottare contro l'evasione e la frode fiscale in relazione agli acquisti intracomunitari di beni tra parti collegate fino al 31 dicembre 2003.

(3) La decisione 95/252/CE consente al Regno Unito di escludere dal diritto a deduzione del soggetto che ha noleggiato o preso in leasing un'autovettura da turismo aziendale il 50% dell'IVA sulle spese di noleggio o di leasing nel caso in cui la vettura sia utilizzata a fini privati e, inoltre, di non assimilare a prestazioni di servizi a titolo oneroso l'uso a fini privati di un'autovettura aziendale che un soggetto passivo abbia preso a noleggio o in leasing. La deroga elimina l'obbligo, da parte del soggetto che ha noleggiato o preso in leasing un'autovettura, di tenere una contabilità per stabilire il chilometraggio effettuato a fini privati con un'autovettura aziendale nonché di dichiarare l'IVA sul chilometraggio effettivamente percorso da ciascuna autovettura. Tale deroga costituisce quindi una semplificazione. Essa si applica fino alla scadenza del 31 dicembre 2003.

(4) La decisione 97/375/CE autorizza il Regno Unito ad applicare un regime facoltativo particolare che prevede la contabilizzazione dell'imposta sulla base delle entrate e delle uscite in contanti (contabilità per cassa); tale regime, che costituisce una semplificazione per le piccole e medie imprese, si applica fino alla scadenza del 31 dicembre 2003.

(5) Gli elementi di fatto e di diritto che hanno giustificato l'applicazione delle misure particolari in questione non sono cambiati e sussistono tuttora. Tuttavia, le misure autorizzate a norma della decisione 95/252/CE, le quali consentono al Regno Unito di escludere dal diritto a deduzione del soggetto che ha noleggiato o preso in leasing un'autovettura da turismo aziendale il 50% dell'IVA sulle spese di noleggio o di leasing nel caso in cui la vettura sia utilizzata a fini privati e, inoltre, di non assimilare a prestazioni di servizi a titolo oneroso l'uso a fini privati di un'autovettura aziendale che un soggetto passivo abbia preso a noleggio o in leasing, potrebbero essere rivedute a seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale (causa C-17/01) sulla quale la Corte di giustizia non ha ancora deliberato. Oggetto di questo procedimento della Corte è la pratica di limitare al 50% il diritto a deduzione dell'IVA che grava su tutte le spese relative ai veicoli (acquisto, noleggio, spese di utilizzazione). La conclusione del procedimento di pronuncia pregiudiziale potrebbe quindi avere un peso considerevole quanto al fatto che le misure in questione possano o meno essere autorizzate in futuro a norma dell'articolo 27. La richiesta di aumentare il massimale relativo alla cifra d'affari stabilito per la contabilità per cassa semplificata dalla decisione 97/375/CE da 600 000 a 660 000 UKL tiene conto dell'aumento dell'inflazione.

(6) Le autorizzazioni accordate con le decisioni 92/546/CEE, del 23 novembre 1992, e 97/375/CE, del 9 giugno 1997, devono quindi essere prorogate fino al 31 dicembre 2006. L'autorizzazione concessa con decisione 95/252/CE, del 29 giugno 1995, deve essere prorogata fino al 31 dicembre 2004. Tale termine consentirà di riesaminare la misura di deroga alla luce della sentenza che dovrà essere pronunciata nella causa C-17/01. La richiesta di aumentare a 660 000 UKL il massimale relativo alla cifra d'affari tiene conto dell'aumento dell'inflazione e deve quindi essere accolta.

(7) Le misure di deroga in questione non incidono sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione 92/546/CEE, la data "31 dicembre 2003" è sostituita dalla data "31 dicembre 2006". All'articolo 3 della decisione 95/252/CE, la data "31 dicembre 2003" è sostituita dalla data "31 dicembre 2004".

Articolo 2

Il testo dell'articolo 1 della decisione 97/375/CE è sostituito dal seguente testo:

"Articolo 1

In deroga alle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, il Regno Unito è autorizzato sino al 31 dicembre 2006 ad accordare in via facoltativa alle imprese la cui cifra d'affari annua non è superiore a 660 000 UKL il rinvio del diritto a deduzione dell'imposta fino al momento in cui l'imposta stessa è stata versata al fornitore."

Articolo 3

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente