<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.00-20081231.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="ECRCJ2002ITA.0200179501.case.xml"><NO.CASE>C-65/00</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62000C0065</NO.CELEX><NO.SEQ>0015.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>1796</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>1802</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>7</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><LEFT>CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. MISCHO — CAUSA C-65/00</LEFT><RIGHT>COMMISSIONE / ITALIA</RIGHT></CURR.TITLE><CONTENTS.CONCLUSION><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusioni dell'avvocato generale</HT></P><P><HT TYPE="UC">Jean Mischo</HT></P><P>presentate il <DATE ISO="20010920">20 settembre 2001</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001"><P>Lingua originale: il francese.</P></NOTE></P></TI></TITLE><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>La Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, permettendo alle imprese e agli stabilimenti che effettuano operazioni di recupero di rifiuti pericolosi oggetto della direttiva del Consiglio <DATE ISO="19911212">12 dicembre 1991</DATE>, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi<NOTE NOTE.ID="E0002"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="377" DATE.PUB="1991" PAGE.FIRST="20">GU L 377, pag. 20</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE>, di essere dispensati dall'autorizzazione prevista dall'art. 10 della direttiva del Consiglio <DATE ISO="19750715">15 luglio 1975</DATE>, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti<NOTE NOTE.ID="E0003"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="194" DATE.PUB="1975" PAGE.FIRST="39">GU L 194, pag. 39</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE>, come modificata dalla direttiva del Consiglio <DATE ISO="19910318">18 marzo 1991</DATE>, 91/156/CEE<NOTE NOTE.ID="E0004"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="078" DATE.PUB="1991" PAGE.FIRST="32">GU L 78, pag. 32</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE> (in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>direttiva 75/442<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>), senza che tale dispensa sia condizionata alla sussistenza dei requisiti stabiliti all'art. 3, n. 2, primo e secondo trattino della direttiva 91/689, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 11 della direttiva 75/442 e dell'art. 3 della direttiva 91/689.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>I —</NO.P><TXT>Sfondo normativo</TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>La normativa comunitaria</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>La direttiva 75/442</P></TI></TITLE><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>La direttiva 75/442 ha lo scopo di assicurare lo smaltimento e il ricupero dei rifiuti nonché di incoraggiare l'adozione di misure intese a limitare la formazione dei rifiuti, in particolare tramite la promozione di tecnologie pulite e di prodotti riciclabili e riutilizzabili.</TXT></NP><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>L'art. 4 della direttiva 75/442 recita:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano ricuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti<?PAGE NO="I-1797"?> o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:</P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;</P></ITEM><ITEM><P>senza causare inconvenienti da rumori od odori;</P></ITEM><ITEM><P>senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.</P></ITEM></LIST><P>(...)<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>Ai sensi dell'art. 10 della direttiva 75/442:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, tutti gli stabilimenti o imprese che effettuano le operazioni elencate nell'allegato II B devono ottenere un'autorizzazione a tal fine<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>5.</NO.P><TXT>L'art. 11 della direttiva 75/442 recita:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>1.</NO.P><TXT>Fatto salvo il disposto della direttiva 78/319/CEE del Consiglio, del <DATE ISO="19780320">20 marzo 1978</DATE>, relativa ai rifiuti tossici e nocivi (...), modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, possono essere dispensati dall'autorizzazione di cui all'articolo 9 o all'articolo 10:</TXT><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>gli stabilimenti o le imprese che provvedono essi stessi allo smaltimento dei propri rifiuti nei luoghi di produzione</TXT><P>e</P></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>gli stabilimenti o le imprese che recuperano rifiuti.</TXT></NP></ITEM></LIST></P><P>Tale dispensa si può concedere solo:</P><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>qualora le autorità competenti abbiano adottato per ciascun tipo di attività norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle<?PAGE NO="I-1798"?> quali l'attività può essere dispensata dall'autorizzazione</P><P>e</P></ITEM><ITEM><P>qualora i tipi o le quantità di rifiuti ed i metodi di smaltimento o di ricupero siano tali da rispettare le condizioni imposte all'articolo 4.</P></ITEM></LIST></P></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Gli stabilimenti o le imprese contemplati nel paragrafo 1 sono soggetti a iscrizione presso le competenti autorità.</TXT></NP><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>Gli Stati membri informano la Commissione delle norme generali adottate in virtù del paragrafo 1<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>La direttiva 91/689</P></TI></TITLE><NP><NO.P>6.</NO.P><TXT>Ai sensi del suo art. 1, la direttiva del Consiglio 91/689 mira a ravvicinare le legislazioni degli Stati membri sulla gestione controllata dei rifiuti pericolosi.</TXT></NP><NP><NO.P>7.</NO.P><TXT>L'art. 3 della direttiva 91/689 dispone:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>1.</NO.P><TXT>La deroga all'obbligo di autorizzazione per gli stabilimenti o le imprese che provvedono essi stessi allo smaltimento dei propri rifiuti prevista all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE non è applicabile ai rifiuti pericolosi oggetto della presente direttiva.</TXT></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 75/442/CEE, uno Stato membro può dispensare dall'articolo 10 della presente direttiva gli stabilimenti o le imprese che provvedono al ricupero dei rifiuti oggetto della presente direttiva:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>qualora detto Stato membro adotti norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti in questione e le condizioni specifiche (valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, valori limite di emissione, tipo di attività) e altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di ricupero e</P></ITEM><ITEM><P>qualora i tipi o le quantità di rifiuti ed i metodi di ricupero siano tali da rispettare le condizioni imposte all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE.</P></ITEM></LIST></P></NP><?PAGE NO="I-1799"?><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>Gli stabilimenti o le imprese di cui al paragrafo 2 sono registrati presso le autorità competenti.</TXT></NP><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>Se uno Stato membro intende avvalersi delle disposizioni del paragrafo 2, le norme di cui al suddetto paragrafo 1 sono comunicate alla Commissione al più tardi tre mesi prima della loro entrata in vigore. La Commissione consulta gli Stati membri. Alla luce di tali consultazioni la Commissione propone che tali norme siano adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>La normativa nazionale</P></TI></TITLE><NP><NO.P>8.</NO.P><TXT>La normativa di recepimento delle disposizioni in tema di esenzione dalla autorizzazione di cui alla direttiva 75/442 è contenuta nel decreto legislativo <DATE ISO="19970205">5 febbraio 1997</DATE>, n. 22, come modificato dal decreto legislativo <DATE ISO="19971108">8 novembre 1997</DATE>, n. 389 (in prosieguo: il <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>decreto legislativo n. 22/97<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/>).</TXT></NP><NP><NO.P>9.</NO.P><TXT>Per quanto riguarda in particolare gli stabilimenti o le imprese che recuperano i rifiuti oggetto della direttiva 91/689, l'art. 33 del decreto legislativo n. 22/97 prevede la possibilità di procedure semplificate. Gli stabilimenti o imprese che intendono intraprendere l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti pericolosi senza richiedere l'autorizzazione hanno l'obbligo di effettuare una comunicazione di inizio di attività alla Provincia competente, allegando una relazione dalla quale risulti la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per accedere alla procedura semplificata (requisiti richiesti dall'art. 33 del decreto legislativo n. 22/97). Dichiarare il possesso dei requisiti per accedere alla procedura semplificata significa essere dispensati dall'autorizzazione prevista dalla direttiva 75/442. La Provincia competente verifica, sulla base di tale dichiarazione, la sussistenza di tali presupposti e requisiti. Data la complessità e la tecnicità delle norme relative, il decreto legislativo n. 22/97 non descrive né identifica in modo dettagliato tali presupposti e requisiti; esso opera un rinvio, dichiarando che le norme tecniche che fissano i tipi, la quantità e le condizioni per il recupero nell'ambito delle procedure semplificate saranno adottate ricorrendo a decreti ministeriali.</TXT></NP><NP><NO.P>10.</NO.P><TXT>L'art. 33, n. 6, del decreto legislativo n. 22/97, prevede, infatti, che, sino all'adozione delle norme tecniche che fissano i tipi, la quantità e le condizioni per il recupero nell'ambito delle procedure semplificate, tali procedure si applichino a chiunque effettui operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente nell'allegato 3 al decreto del Ministro dell'Ambiente <DATE ISO="19940905">5 settembre 1994</DATE> (Attuazione degli artt. 2 e 5 del decreto legge <DATE ISO="19940708">8 luglio 1994</DATE>, n. 438, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in<?PAGE NO="I-1800"?> materia di smaltimento dei rifiuti) e nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'Ambiente <DATE ISO="19950116">16 gennaio 1995</DATE> (Norme tecniche per il riutilizzo in un ciclo di combustione per la produzione di energia dai residui derivanti da cicli di produzione o di consumo) nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>II —</NO.P><TXT>Il contesto di fatto ed il procedimento precontenzioso</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>11.</NO.P><TXT>Ai sensi dell'art. 226, primo comma, del Trattato CE, dopo aver posto il governo italiano in condizione di presentare le sue osservazioni, la Commissione ha, con lettera <DATE ISO="19990714">14 luglio 1999</DATE>, emesso un parere motivato nei confronti di tale Stato membro, invitandolo ad adottare le misure necessarie per conformarsi ai suoi obblighi derivanti dall'art. 11 della direttiva 75/442 e dall'art. 3 della direttiva 91/689 entro il termine di due mesi a decorrere dalla notifica di tale parere.</TXT></NP><NP><NO.P>12.</NO.P><TXT>Poiché dalle informazioni trasmesse alla Commissione da parte delle autorità italiane a seguito del suddetto parere è risultata soltanto l'esistenza di uno schema di decreto interministeriale relativo alle attività di recupero dei rifiuti pericolosi ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo n. 22/97, la Commissione ha deciso di proporre il ricorso in esame.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>III —</NO.P><TXT>Giudizio</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>13.</NO.P><TXT>La Commissione rileva che le procedure semplificate per gli stabilimenti o le imprese che recuperano i rifiuti pericolosi oggetto della direttiva 91/689 sono ancora attualmente subordinate alle sole condizioni previste dai decreti ministeriali del <DATE ISO="19940905">5 settembre 1994</DATE> e del <DATE ISO="19950116">16 gennaio 1995</DATE>, i quali non contengono i requisiti previsti dall'art. 3, n. 2, primo e secondo trattino, della direttiva 91/689.</TXT></NP><NP><NO.P>14.</NO.P><TXT>Il governo italiano non contesta quanto addebitato dalla Commissione. Esso afferma che provvederà quanto prima ad eliminare le insufficienze riscontrate nell'attuazione dell'art. 11 della direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE e dell'art. 3 della direttiva 91/689/CEE. Esso aggiunge che i competenti uffici dei Ministeri dell'Ambiente e dell'Industria daranno tempestiva comunicazione della definitiva emanazione del decreto interministeriale relativo alle attività di recupero dei rifiuti pericolosi ai sensi degli artt. 31-33 del decreto legislativo n. 22/97.</TXT></NP><NP><NO.P>15.</NO.P><TXT>Occorre rilevare che, poiché i decreti ministeriali del <DATE ISO="19940905">5 settembre 1994</DATE> e del <DATE ISO="19950116">16 gennaio 1995</DATE> non soddisfano i requisiti di cui all'art. 3, n. 2, primo e secondo trattino, della direttiva 91/689, la Repubblica italiana permette alle imprese e agli stabilimenti che provvedono al ricupero dei rifiuti pericolosi oggetto della direttiva 91/689 di essere dispensati dall'autorizzazione prevista dall'art. 10 della direttiva 75/442 senza che tale dispensa sia condizionata<?PAGE NO="I-1801"?> alla sussistenza dei requisiti stabiliti all'art. 3, n. 2, primo e secondo trattino, della direttiva 91/689.</TXT></NP><NP><NO.P>16.</NO.P><TXT>Ora, l'art. 3, n. 2, della direttiva 91/689 prevede che <QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>(...) uno Stato membro può dispensare dall'articolo 10 della [direttiva 75/442]<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/>, che impone a qualsiasi stabilimento o a qualsiasi impresa di ottenere un'autorizzazione, <QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/>qualora detto Stato membro adotti norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti in questione e le condizioni specifiche (...)<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/> (art. 3, n. 2, primo trattino) e <QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>qualora i tipi o le quantità di rifiuti ed i metodi di ricupero siano tali da rispettare le condizioni imposte all'articolo 4 della direttiva [75/442]<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/> (art. 3, n. 2, secondo trattino).</TXT></NP><NP><NO.P>17.</NO.P><TXT>A mio parere, da tale formulazione risulta senza dubbio che una dispensa dall'autorizzazione prevista dall'art. 10 della direttiva 75/442 è possibile soltanto se sussistano i requisiti stabiliti all'art. 3, n. 2, primo e secondo trattino, della direttiva 91/689.</TXT></NP><NP><NO.P>18.</NO.P><TXT>Dal momento che la Repubblica italiana non ha fatto quanto necessario, alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato, affinché la dispensa dalle autorizzazioni venga concessa in presenza dei requisiti citati, ritengo che si debba accogliere il ricorso proposto dalla Commissione per quanto riguarda la mancata ottemperanza alle prescrizioni dell'art. 3 della direttiva 91/689.</TXT></NP><NP><NO.P>19.</NO.P><TXT>Tuttavia non sono convinto che tale inadempimento relativo all'art. 3 della direttiva 91/689 costituisca altresì, come la Commissione propone alla Corte di statuire, una violazione dell'art. 11 della direttiva 75/442.</TXT></NP><NP><NO.P>20.</NO.P><TXT>Infatti, dall'art. 1, n. 1, della direttiva 91/689 risulta che quest'ultima è <QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/>elaborata in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 della [direttiva 75/442]<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/>, cioè consiste in <QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/>disposizioni specifiche particolari o complementari di quelle della [direttiva 75/442] per disciplinare la gestione di determinate categorie di rifiuti<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/>. L'art. 1, n. 2, della direttiva 91/689 prevede ancora che <QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/>[f]atta salva la presente direttiva, la [direttiva 75/442] riguarda i rifiuti pericolosi<QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>21.</NO.P><TXT>A mio parere, ne consegue che l'art. 3 della direttiva 91/689 e l'art. 11 della direttiva 75/442 — i quali, malgrado il riferimento all'art. 11 contenuto nell'art. 3, sono per il resto redatti in modo diverso — si trovano tra loro in un rapporto di lex specialis a lex generalis. Tenendo conto del principio lex specialis derogat legi generali, occorre giungere alla conclusione che si applica soltanto la norma specifica, nella fattispecie l'art. 3 della direttiva 91/689, quando si tratta di determinare i requisiti che devono essere soddisfatti dalle imprese e dagli stabilimenti che provvedono al ricupero dei rifiuti pericolosi per essere dispensati dall'autorizzazione prevista dall'art. 10 della direttiva 75/442, e non contemporaneamente gli artt. 3 della direttiva 91/689 eli della direttiva 75/442.</TXT></NP><?PAGE NO="I-1802"?><NP><NO.P>22.</NO.P><TXT>Poiché la Commissione non ha precisato per quale motivo, autonomo da quello connesso alla violazione dell'art. 3 della direttiva 91/689, la Repubblica italiana sarebbe venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 11 della direttiva 75/442, su tale punto si deve, secondo me, respingere il ricorso della Commissione.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>IV —</NO.P><TXT>Conclusione</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>23.</NO.P><TXT>Propongo alla Corte di:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>dichiarare che la Repubblica italiana, permettendo alle imprese e agli stabilimenti che provvedono al ricupero dei rifiuti pericolosi oggetto della direttiva del Consiglio <DATE ISO="19911212">12 dicembre 1991</DATE>, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, di essere dispensati dall'autorizzazione prevista dall'art. 10 della direttiva del Consiglio <DATE ISO="19750715">15 luglio 1975</DATE>, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio <DATE ISO="19910318">18 marzo 1991</DATE>, 91/156/CEE, senza che tale dispensa sia condizionata alla sussistenza dei requisiti stabiliti all'art. 3, n. 2, primo e secondo trattino, della direttiva 91/689, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 3 della direttiva 91/689;</P></ITEM><ITEM><P>respingere il ricorso per il resto;</P></ITEM><ITEM><P>condannare la Repubblica italiana alle spese.</P></ITEM></LIST></P></NP></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>