17.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 193/14


DECISIONE (PESC) 2020/795 DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2020

che modifica la decisione (PESC) 2017/809 a sostegno dell’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 28, paragrafo 1, e 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

L’11 maggio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/809 (1) che prevede, per i progetti di cui al suo articolo 1, un periodo di attuazione di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3, di tale decisione.

(2)

L’accordo di finanziamento è stato concluso con l’Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (ONU) (UNODA) il 10 agosto 2017 e giunge a scadenza il 10 agosto 2020.

(3)

Il 19 marzo 2020 l’UNODA, responsabile dell’attuazione tecnica dei progetti di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2017/809, ha chiesto di prorogare di 12 mesi il periodo di attuazione di tale decisione. La proroga richiesta dovrebbe consentire all’UNODA di continuare a fornire assistenza agli Stati membri dell’ONU che attuano la risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza dell’ONU («UNSCR 1540»), di contribuire ulteriormente a un esame globale in corso, di continuare a fornire assistenza al comitato del Consiglio di sicurezza dell’ONU istituito dall’UNSCR 1540 fino allo scadere del suo attuale mandato il 25 aprile 2021 e di attenuare le perdite derivanti dalla mancata realizzazione dei restanti progetti dovuta alla pandemia di Covid-19.

(4)

Il proseguimento dei progetti di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2017/809 non ha implicazioni per quanto riguarda le risorse finanziarie fino al 10 agosto 2021.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2017/809,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 5 della decisione (PESC) 2017/809 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La presente decisione cessa di produrre effetti il 10 agosto 2021.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2020

Per il Consiglio

La presidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Decisione (PESC) 2017/809 del Consiglio, dell’11 maggio 2017, a sostegno dell’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (GU L 121 del 12.5.2017, pag. 39).