<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ORDER xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.00-20081231.xd"><BIB.ORDER><REF.CASE FILE="ECRT12005ITA.1100494501.case.xml"><NO.CASE>T-236/04</NO.CASE><NO.CASE>T-241/04</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62004B0236</NO.CELEX><NO.SEQ>0010.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>4948</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>4972</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>25</PAGE.TOTAL><AUTHOR>T</AUTHOR></BIB.ORDER><CURR.TITLE><LEFT>ORDINANZA <DATE ISO="20051128">28. 11. 2005</DATE> — CAUSE RIUNITE T-236/04 E T-241/04</LEFT><RIGHT>EEB E STICHTING NATUUR EN MILIEU / COMMISSIONE</RIGHT></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Ordinanza del Tribunale</HT> (Seconda Sezione)</P><P><DATE ISO="20051128">28 novembre 2005</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lingua processuale: l'inglese.</P></NOTE></P></TI></TITLE><ORDER.INIT><P>Nelle cause riunite T-236/04 e T-241/04,</P></ORDER.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">European Environmental Bureau (EEB),</HT> con sede in Bruxelles (Belgio),</P><P><HT TYPE="BOLD">Stichting Natuur en Milieu,</HT> con sede in Utrecht (Paesi Bassi),</P><P>rappresentati dagli avv.ti P. van den Biesen e B. Arentz,</P><PARTY.STATUS>ricorrenti,</PARTY.STATUS></PLAINTIFS><P>sostenuti da</P><INTERVENERS><P><HT TYPE="BOLD">Repubblica francese,</HT> rappresentata dai sigg. J.-L. Florent e G. de Bergues, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,</P></INTERVENERS><AGAINST>contro</AGAINST><DEFENDANTS><P><HT TYPE="BOLD">Commissione delle Comunità europee,</HT> rappresentata dal sig. B. Doherty, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,</P><PARTY.STATUS>convenuta,</PARTY.STATUS></DEFENDANTS><?PAGE NO="II-4949"?><P>sostenuta da</P><INTERVENERS><P><HT TYPE="BOLD">Syngenta Crop Protection AG,</HT> con sede in Basilea (Svizzera), rappresentata dai sigg. D. Abrahams, barrister, e C. Simpson, solicitor,</P><PARTY.STATUS>interveniente,</PARTY.STATUS></INTERVENERS></PARTIES><SUBJECT><P>aventi ad oggetto, nella causa T-236/04, una domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione <DATE ISO="20040310">10 marzo 2004</DATE>, 2004/248/CE, concernente la non iscrizione dell'atrazina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="078" DATE.PUB="2004" PAGE.FIRST="53">GU L 78, pag. 53</REF.DOC.OJ>), e, nella causa T-241/04, una domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione <DATE ISO="20040310">10 marzo 2004</DATE>, 2004/247/CE, concernente la non iscrizione della simazina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="078" DATE.PUB="2004" PAGE.FIRST="50">GU L 78, pag. 50</REF.DOC.OJ>),</P></SUBJECT><PREAMBLE.GEN><PREAMBLE.INIT><P>IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),</P><P>composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dal sig. A.W.H. Meij e dalla sig.ra I. Pelikánová, giudici,</P><P>cancelliere: sig. E. Coulon,</P></PREAMBLE.INIT><?PAGE NO="II-4950"?><PREAMBLE.FINAL><P>ha pronunciato la seguente</P></PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE.GEN><CONTENTS.ORDER><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Ordinanza</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Contesto normativo</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Direttiva 91/414/CEE</P></TI></TITLE><NP><NO.P>1</NO.P><TXT>L'art 4 della direttiva del Consiglio <DATE ISO="19910715">15 luglio 1991</DATE>, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="230" DATE.PUB="1991" PAGE.FIRST="1">GU L 230, pag. 1</REF.DOC.OJ>), prevede le condizioni e la procedura di diritto comune applicabili per la concessione, la revisione e il ritiro dell'autorizzazione di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari da parte degli Stati membri. Al riguardo, l'art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 91/414 precisa che possono essere autorizzati solo i prodotti fitosanitari le cui sostanze attive figurano nell'allegato I della direttiva 91/414.</TXT></NP><NP><NO.P>2</NO.P><TXT>I presupposti per l'iscrizione delle sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414 sono precisati all'art. 5 della direttiva 91/414. L'iscrizione è possibile solo se, in base alle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, si può supporre che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva di cui trattasi soddisfino alcune condizioni relative alla loro innocuità per la salute umana e animale e per l'ambiente.</TXT></NP><?PAGE NO="II-4951"?><NP><NO.P>3</NO.P><TXT>L'art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 prevede che, in deroga all'art. 4 della direttiva 91/414, gli Stati membri possono, per un periodo transitorio, autorizzare l'immissione in commercio nel loro territorio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I e che si trovavano già sul mercato due anni dopo la data della notifica della direttiva, cioè il <DATE ISO="19930726">26 luglio 1993</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>4</NO.P><TXT>Le sostanze attive contenute nei prodotti che beneficiano della deroga di cui all'art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 sono soggette ad un esame progressivo nell'ambito di un programma di lavoro della Commissione.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Regolamento n. 3600/92/CEE</P></TI></TITLE><NP><NO.P>5</NO.P><TXT>L'art. 5 del regolamento (CEE) della Commissione <DATE ISO="19921211">11 dicembre 1992</DATE>, n. 3600, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="366" DATE.PUB="1992" PAGE.FIRST="10">GU L 366, pag. 10</REF.DOC.OJ>), prevede che la Commissione stabilisca l'elenco delle sostanze attive da valutare e designi uno Stato membro relatore per la valutazione di ciascuna sostanza attiva.</TXT></NP><NP><NO.P>6</NO.P><TXT>Dagli artt. 6 e 7 del regolamento n. 3600/92 risulta che lo Stato membro designato come relatore deve valutare la sostanza attiva interessata e far pervenire alla Commissione un rapporto sulla valutazione del fascicolo che comprende una raccomandazione di iscrivere la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414 oppure di adottare altre misure, come il suo ritiro dal mercato.</TXT></NP><?PAGE NO="II-4952"?><NP><NO.P>7</NO.P><TXT>La Commissione affida a quel punto il compito di esaminare la pratica e il rapporto al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall'art. 58 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio <DATE ISO="20020128">28 gennaio 2002</DATE>, n. 178, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="031" DATE.PUB="2002" PAGE.FIRST="1">GU L 31, pag. 1</REF.DOC.OJ>).</TXT></NP><NP><NO.P>8</NO.P><TXT>L'art. 7, n. 3 bis, del regolamento n. 3600/92, inserito dal regolamento (CE) della Commissione <DATE ISO="19970627">27 giugno 1997</DATE>, n. 1199, che modifica il regolamento n. 3600/92 (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="170" DATE.PUB="1997" PAGE.FIRST="19">GU L 170, pag. 19</REF.DOC.OJ>), prevede che la Commissione sottoponga al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali un progetto di testo che può assumere diverse forme. Se viene proposto di iscrivere la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414, si tratterà di un progetto di direttiva. Se il progetto è volto ad adottare misure negative contro la sostanza attiva, compreso il ritiro delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza, la Commissione può proporre un progetto di decisione destinata agli Stati membri.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Direttiva 2004/35/CE</P></TI></TITLE><NP><NO.P>9</NO.P><TXT>Ai sensi del venticinquesimo <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="2019"/>della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio <DATE ISO="20040421">21 aprile 2004</DATE>, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="143" DATE.PUB="2004" PAGE.FIRST="56">GU L 143, pag. 56</REF.DOC.OJ>):</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>Le persone che sono state o che possono essere pregiudicate da un danno ambientale dovrebbero essere legittimate a chiedere all'autorità competente di agire. La protezione dell'ambiente è tuttavia un interesse diffuso, per il quale i singoli non sempre agiscono o sono in grado di agire. Si dovrebbe quindi dare l'opportunità a<?PAGE NO="II-4953"?> organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente di contribuire in maniera adeguata all'efficace attuazione della presente direttiva<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>10</NO.P><TXT>Secondo il <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="2019"/>26 della direttiva 2004/35, <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>le persone fisiche o giuridiche interessate dovrebbero essere legittimate ad avviare procedure di revisione delle decisioni, degli atti o delle omissioni dell'autorità competente<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>11</NO.P><TXT>L'art. 11, n. 1, della direttiva 2004/35 dispone che <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/> [g]li Stati membri designano l'autorità competente o le autorità competenti ai fini dell'esecuzione dei compiti previsti dalla presente direttiva<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>12</NO.P><TXT>L'art. 12, n. 1, della direttiva 2004/35 dispone quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>Persone fisiche o giuridiche:</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>che sono o potrebbero essere colpite dal danno ambientale, o</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>che vantino un interesse sufficiente nel processo decisionale in materia di ambiente concernente il danno o, in alternativa,</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>c)</NO.P><TXT>che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto,</TXT></NP></ITEM></LIST><?PAGE NO="II-4954"?><P>sono legittimate a presentare all'autorità competente osservazioni concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o minaccia imminente di danno ambientale di cui siano a conoscenza e a chiedere all'autorità competente di intervenire a norma della presente direttiva.</P><P>Gli elementi costitutivi dell'<QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="201C"/>interesse sufficiente<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="201D"/> e della <QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="201C"/>violazione di un diritto<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="201D"/> sono determinati dagli Stati membri.</P><P>A tal fine, l'interesse di organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che sono conformi a tutti i requisiti previsti dal diritto nazionale è considerato sufficiente ai fini della lettera b). Tali organizzazioni sono altresì considerate titolari di diritti che possono subire violazioni ai sensi della lettera c)<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Fatti all'origine della controversia</P></TI></TITLE><NP><NO.P>13</NO.P><TXT>In entrambe le cause in esame i ricorrenti sono due. Il primo è l'European Environmental Bureau (EEB), un'associazione di diritto belga il cui oggetto statutario consiste in particolare nel promuovere la tutela e la conservazione dell'ambiente nell'ambito dei paesi dell'Unione europea. L'EEB farebbe parte di vari organi consultivi della Commissione, in particolare del gruppo permanente <QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>Fitosanitario<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/> e del comitato consultivo <QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/>Agricoltura e ambiente<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/>. Inoltre sarebbe membro dell'European Habitats Forum e, a tale titolo, godrebbe dello status di parte attiva e di osservatore nell'ambito della direttiva del Consiglio <DATE ISO="19920521">21 maggio 1992</DATE>, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="206" DATE.PUB="1992" PAGE.FIRST="7">GU L 206, pag. 7</REF.DOC.OJ>).</TXT></NP><?PAGE NO="II-4955"?><NP><NO.P>14</NO.P><TXT>Il secondo ricorrente, la Stichting Natuur en Milieu (in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/>Natuur en Milieu<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/>), è una fondazione di diritto olandese che, ai sensi del suo statuto, ha lo scopo, in particolare, di <QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/>offrire una voce agli elementi che ne sono sprovvisti<QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/> e di garantire una natura vitale e un ambiente sano alle generazioni presenti e future. Tale fondazione è membro dell'EEB.</TXT></NP><NP><NO.P>15</NO.P><TXT>Nel 1996, varie imprese hanno manifestato alla Commissione il loro desiderio che l'atrazina e la simazina fossero inserite nell'allegato I della direttiva 91/414.</TXT></NP><NP><NO.P>16</NO.P><TXT>L'atrazina e la simazina sono menzionate rispettivamente ai punti 61 e 62 dell'allegato I del regolamento n. 3600/92, che prevede l'elenco delle sostanze rientranti nella prima fase del programma di lavoro della Commissione di cui all'art. 8, n. 2, della direttiva 91/414.</TXT></NP><NP><NO.P>17</NO.P><TXT>Il regolamento (CE) della Commissione <DATE ISO="19940427">27 aprile 1994</DATE>, n. 933, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento n. 3600/92 (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="107" DATE.PUB="1994" PAGE.FIRST="8">GU L 107, pag. 8</REF.DOC.OJ>), ha designato il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord come Stato membro relatore per l'atrazina e la simazina.</TXT></NP><NP><NO.P>18</NO.P><TXT>Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha presentato alla Commissione i suoi rapporti sulla valutazione, conformemente al disposto dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 3600/92. Tali rapporti, che sono stati presentati l'<DATE ISO="19961111">11 novembre 1996</DATE>, per quanto riguarda l'atrazina, e il <DATE ISO="19961220">20 dicembre 1996</DATE>, per quanto riguarda la simazina, sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</TXT></NP></GR.SEQ><?PAGE NO="II-4956"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Le decisioni impugnate</P></TI></TITLE><NP><NO.P>19</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20040310">10 marzo 2004</DATE> la Commissione ha adottato la decisione 2004/248/CE, concernente la non iscrizione dell'atrazina nell'allegato I della direttiva 91/414 e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="078" DATE.PUB="2004" PAGE.FIRST="53">GU L 78, pag. 53</REF.DOC.OJ>; in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="00AB"/>decisione atrazina<QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="00BB"/>).</TXT></NP><NP><NO.P>20</NO.P><TXT>Lo stesso giorno, essa ha adottato anche la decisione 2004/247/CE, concernente la non iscrizione della simazina nell'allegato I della direttiva 91/414 e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (GU L 78, pag. 50; in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0014" REF.END="QE0014" CODE="00AB"/>decisione simazina<QUOT.END ID="QE0014" REF.START="QS0014" CODE="00BB"/>)</TXT></NP><NP><NO.P>21</NO.P><TXT>Dall'art. 1 delle decisioni atrazina e simazina risulta che nessuna di tali due sostanze attive è iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414.</TXT></NP><NP><NO.P>22</NO.P><TXT>L'art. 2, nn. 1 e 2, delle decisioni atrazina e simazina enuncia che gli Stati membri provvedono affinché le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti atrazina o simazina siano ritirate entro il <DATE ISO="20040910">10 settembre 2004</DATE> e che a decorrere dal <DATE ISO="20040316">16 marzo 2004</DATE> non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all'art. 8, n. 2, della direttiva 91/414, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti atrazina o simazina.</TXT></NP><NP><NO.P>23</NO.P><TXT>Secondo l'art. 2, n. 3, delle decisioni atrazina e simazina, gli Stati membri provvedono affinché, per quanto riguarda gli impieghi elencati nella colonna B<?PAGE NO="II-4957"?> dell'allegato di tali decisioni, uno Stato membro specificato nella colonna A possa mantenere in vigore autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti atrazina o simazina fino al <DATE ISO="20070630">30 giugno 2007</DATE> a condizione che:</TXT><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>garantisca che su detti prodotti fitosanitari rimanenti sul mercato sia apposta una nuova etichettatura conforme alle più rigorose condizioni d'impiego;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>imponga tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi al fine di garantire la protezione della salute umana e animale e la tutela dell'ambiente; e</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>c)</NO.P><TXT>si accerti che si stiano attivamente ricercando prodotti o metodi alternativi per tali impieghi, segnatamente mediante piani d'azione.</TXT></NP></ITEM></LIST></P></NP><NP><NO.P>24</NO.P><TXT>Ai termini di tale disposizione, lo Stato membro interessato informa la Commissione, entro il <DATE ISO="20041231">31 dicembre 2004</DATE>, circa l'applicazione del detto numero, in particolare con riguardo alle azioni avviate in conformità delle lett. da a) a c), e trasmette annualmente una stima dei quantitativi di atrazina o di simazina utilizzati per impieghi essenziali in conformità di tale articolo.</TXT></NP><NP><NO.P>25</NO.P><TXT>L'allegato alla decisone atrazina e l'allegato alla decisione simazina specificano quali sono gli Stati membri e gli impieghi di cui all'art. 2, n. 3, di ciascuna di tali decisioni.</TXT></NP><?PAGE NO="II-4958"?><NP><NO.P>26</NO.P><TXT>L'art. 3, lett. b), delle decisioni atrazina e simazina enuncia che il periodo di moratoria concesso dagli Stati membri conformemente al disposto dell'art. 4, n. 6, della direttiva 91/414 deve essere il più breve possibile e, per gli impieghi le cui autorizzazioni devono essere revocate entro il <DATE ISO="20070630">30 giugno 2007</DATE>, esso deve terminare al più tardi il <DATE ISO="20071231">31 dicembre 2007</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>27</NO.P><TXT>Dall'art. 4 delle decisioni atrazina e simazina risulta che gli Stati membri ne sono i destinatari.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Procedimento</P></TI></TITLE><NP><NO.P>28</NO.P><TXT>Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il <DATE ISO="20040609">9 giugno 2004</DATE>, i ricorrenti hanno proposto i presenti ricorsi.</TXT></NP><NP><NO.P>29</NO.P><TXT>Con atti separati depositati presso la cancelleria del Tribunale il <DATE ISO="20041001">1<HT TYPE="SUP">o</HT> ottobre 2004</DATE>, la convenuta ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità, ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale, in entrambe le cause. I ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni su tali eccezioni il <DATE ISO="20041224">24 dicembre 2004</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>30</NO.P><TXT>Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale il <DATE ISO="20041007">7 ottobre 2004</DATE>, la Syngenta Crop Protection AG (in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0015" REF.END="QE0015" CODE="00AB"/>Syngenta<QUOT.END ID="QE0015" REF.START="QS0015" CODE="00BB"/>) ha chiesto di intervenire nelle cause in esame a sostegno della Commissione. Con ordinanze <DATE ISO="20041213">13 dicembre 2004</DATE>, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha autorizzato tale intervento. Con lettere <DATE ISO="20050107">7 gennaio 2005</DATE>, la Syngenta ha fatto presente, in entrambe le cause, di non voler presentare memorie d'intervento a sostegno delle conclusioni della Commissione nel caso in cui queste ultime fossero dirette alla dichiarazione d'irricevibilità del ricorso, ma che si riservava il diritto di depositare una memoria se il procedimento fosse proseguito nel merito.</TXT></NP><?PAGE NO="II-4959"?><NP><NO.P>31</NO.P><TXT>Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale l'<DATE ISO="20041011">11 ottobre 2004</DATE>, la Repubblica francese ha chiesto di intervenire nelle cause in esame a sostegno dei ricorrenti. Con ordinanze <DATE ISO="20041213">13 dicembre 2004</DATE>, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha autorizzato tale intervento. Con lettera <DATE ISO="20050125">25 gennaio 2005</DATE>, la Repubblica francese ha fatto presente che, in seguito alle eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione, essa non avrebbe presentato memorie d'intervento quanto alla ricevibilità di entrambi i ricorsi, ma che si sarebbe riservata il diritto di depositare memorie se il Tribunale avesse dovuto decidere di esaminare le eccezioni di irricevibilità unitamente al merito nelle cause di cui trattasi.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Conclusioni delle parti</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Nella causa T-236/04</P></TI></TITLE><NP><NO.P>32</NO.P><TXT>I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>annullare l'art. 2, n. 3, e l'art. 3, lett. b), della decisione atrazina;</P></ITEM><ITEM><P>condannare la Commissione alle spese.</P></ITEM></LIST></P></NP><NP><NO.P>33</NO.P><TXT>La Commissione chiede che il Tribunale voglia:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>dichiarare il ricorso irricevibile;</P></ITEM><ITEM><P>condannare i ricorrenti alle spese.</P></ITEM></LIST></P></NP></GR.SEQ><?PAGE NO="II-4960"?><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Nella causa T-241/04</P></TI></TITLE><NP><NO.P>34</NO.P><TXT>I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>annullare l'art 2, n. 3, e l'art 3, lett. b), della decisione simazina;</P></ITEM><ITEM><P>condannare la Commissione alle spese.</P></ITEM></LIST></P></NP><NP><NO.P>35</NO.P><TXT>La Commissione chiede che il Tribunale voglia:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>dichiarare il ricorso irricevibile;</P></ITEM><ITEM><P>condannare i ricorrenti alle spese.</P></ITEM></LIST></P></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>In diritto</P></TI></TITLE><NP><NO.P>36</NO.P><TXT>Considerata la connessione oggettiva esistente tra le presenti cause, il Tribunale, sentite le parti, ritiene opportuno, a norma dell'art 50 del suo regolamento di procedura, riunire le cause ai fini della prosecuzione del procedimento.</TXT></NP><?PAGE NO="II-4961"?><NP><NO.P>37</NO.P><TXT>Ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale può statuire sull'irricevibilita senza impegnare la discussione nel merito. A norma del n. 3 dello stesso articolo, il procedimento prosegue oralmente, salvo contraria decisione del Tribunale. Sia nella causa T-236/04 sia nella causa T-241/04, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dai documenti versati agli atti e che non occorra aprire la fase orale.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Argomenti delle parti</P></TI></TITLE><NP><NO.P>38</NO.P><TXT>La Commissione sostiene che i ricorrenti non sono direttamente e individualmente interessati né dalla decisione atrazina né della decisione simazina, di cui non sono i destinatari.</TXT></NP><NP><NO.P>39</NO.P><TXT>In relazione al problema di stabilire se i ricorrenti siano individualmente interessati, la Commissione sostiene che, secondo una giurisprudenza costante, un atto normativo può riguardare individualmente persone fisiche o giuridiche solo se esse sono colpite in ragione di determinate qualità loro peculiari o di una circostanza di fatto che le distingua da chiunque altro e, conseguentemente, le identifichi in modo analogo al destinatario (v. sentenza della Corte <DATE ISO="20040401">1<HT TYPE="SUP">o</HT> aprile 2004</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-263/02 P" YEAR="2004" PAGE.ECR="I-3425">C-263/02 P, Commissione/Jégo-Quéré, Racc. pag. I-3425, punto 45</REF.DOC.ECR> e giurisprudenza ivi citata). Orbene, così non sarebbe nel caso di specie, poiché le decisioni atrazina e simazina non avrebbero alcuna incidenza particolare sui ricorrenti.</TXT></NP><NP><NO.P>40</NO.P><TXT>I ricorrenti sostengono che le decisioni atrazina e simazina li riguardano direttamente e individualmente.</TXT></NP><?PAGE NO="II-4962"?><NP><NO.P>41</NO.P><TXT>Per quanto riguarda il presupposto secondo cui i ricorrenti devono essere individualmente interessati, essi affermano in primo luogo di essere colpiti in modo speciale dalle decisioni atrazina e simazina. Queste ultime sarebbero decisioni nel senso di cui all'art. 249 CE e, in violazione del diritto comunitario, condurrebbero ad un <QUOT.START ID="QS0016" REF.END="QE0016" CODE="00AB"/>regresso<QUOT.END ID="QE0016" REF.START="QS0016" CODE="00BB"/> in termini di tutela degli interessi che essi difendono.</TXT></NP><NP><NO.P>42</NO.P><TXT>In secondo luogo, fanno valere che dai <QUOT.START ID="QS0017" REF.END="QE0017" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0017" REF.START="QS0017" CODE="2019"/>25 e 26 nonché dall'art. 12, n. 1, della direttiva 2004/35 risulta che essi soddisfano i presupposti di cui all'art. 230, quarto comma, CE. A questo proposito, sostengono che dall'art. 12, n. 1, della direttiva 2004/35 risulta che l'interesse di ogni organizzazione non governativa che promuove la tutela dell'ambiente e che soddisfa gli eventuali requisiti previsti dal diritto nazionale è ritenuto sufficiente affinché tale organizzazione possa, da un lato, sottoporre all'autorità competente osservazioni concernenti casi o minacce di danno ambientale e, dall'altro, chiedere di intervenire a norma della detta direttiva.</TXT></NP><NP><NO.P>43</NO.P><TXT>Peraltro, la Commissione ammetterebbe che l'atrazina e la simazina possono causare danni all'ambiente, motivo per il quale tale istituzione avrebbe deciso di non iscrivere tali sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414. Ciò premesso, l'art. 12 della direttiva 2004/35, il cui ambito di applicazione non sarebbe limitato alle situazioni previste dalla detta direttiva, comprenderebbe le azioni intraprese dai ricorrenti nelle cause in esame. Si dovrebbe pertanto considerare che i ricorrenti soddisfano le condizioni previste dall'art. 230, quinto comma, CE.</TXT></NP><NP><NO.P>44</NO.P><TXT>In terzo luogo, i ricorrenti rilevano, in sostanza, che l'approccio fornito dalla direttiva 2004/35 è coerente con la prassi giuridica in vigore in molti Stati membri, fra cui i Paesi Bassi, secondo la quale le associazioni hanno la facoltà di intentare azioni civili dinanzi ai tribunali nazionali in virtù del fatto di essere direttamente e<?PAGE NO="II-4963"?> individualmente interessate alla luce dei loro statuti, della loro situazione concreta e delle loro reali attività, tra cui la tutela effettiva degli interessi coinvolti. In particolare, nell'ordinamento giuridico olandese, la Natuur en Milieu sarebbe considerata direttamente e individualmente interessata dalle violazioni delle norme che tutelano gli interessi dell'ambiente e della fauna selvatica.</TXT></NP><NP><NO.P>45</NO.P><TXT>In quarto luogo, essi affermano, in sostanza, di essere individualmente interessati perché esercitano la loro attività nel settore della tutela dell'ambiente e della preservazione della natura, compresa la fauna selvatica, nell'ambito della direttiva 92/43, e che, a tale titolo, l'EEB gode di uno status speciale di consulente presso la Commissione e altre istituzioni europee. Peraltro, alla Natuur en Milieu sarebbe riconosciuto analogo status presso le autorità olandesi.</TXT></NP><NP><NO.P>46</NO.P><TXT>In quinto luogo, i ricorrenti sostengono che la ricevibilità del loro ricorso è imposta dalla necessità di assicurare loro una tutela giurisdizionale effettiva. A questo proposito, essi sostengono che l'annullamento delle decisioni atrazina e simazina impedirebbe l'avvio di una moltitudine di procedure di autorizzazione complesse, lunghe e costose in diversi Stati membri. A loro avviso, se dovessero rivolgersi alle giurisdizioni nazionali, si vedrebbero costretti a identificare le autorizzazioni relative all'atrazina e alla simazina in tutti gli Stati membri, a studiare il sistema giuridico degli Stati destinatari di una domanda di autorizzazione di immissione in commercio e ad avviare i procedimenti dinanzi ai giudici nazionali competenti. Inoltre, essi sostengono che in questo caso non si tratta di una questione di pura praticità, poiché è sostanzialmente impossibile che un giudice nazionale si pronunci sulla validità delle decisioni atrazina e simazina. Ne deriverebbe che, dal punto di vista dell'efficacia dei rimedi giurisdizionali a disposizione dei ricorrenti, conformemente agli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la &#x00AB;CEDU), applicabili al Tribunale in forza dell'art. 6, n. 2, UE, i ricorrenti sarebbero legittimati a presentare il ricorso in esame dinanzi al Tribunale.</TXT></NP><?PAGE NO="II-4964"?><NP><NO.P>47</NO.P><TXT>In sesto luogo, i ricorrenti sostengono che il principio di parità delle armi deve portare ad ammettere la ricevibilità del loro ricorso. A questo proposito, essi affermano, innanzitutto, che il principio di parità delle armi, sancito dagli artt. 6,13 e 14 della CEDU, richiede che le parti per le quali un atto adottato dalla Commissione abbia effetti opposti possano disporre delle stesse possibilità di rimedi giurisdizionali. Inoltre essi sostengono, in sostanza, che un ricorso contro le decisioni atrazina e simazina proposto da un produttore di tali sostanze attive, quale la Syngenta, dovrebbe essere dichiarato ricevibile in base all'art. 230, quarto comma, CE. Ciò emergerebbe dall'ordinanza del Tribunale <DATE ISO="20010124">24 gennaio 2001</DATE>, cause riunite <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-112/00+T-122/00" YEAR="2001" PAGE.ECR="II-97">T-112/00 e T-122/00, Iberotam e a./Commissione (Racc. pag. II-97, punto 79)</REF.DOC.ECR>, in cui il Tribunale avrebbe dichiarato, in sostanza, che non è da escludersi che i produttori di una sostanza attiva possano proporre dinanzi al Tribunale un ricorso basato sull'art. 230, quarto comma, CE avverso una decisione della Commissione che respinge una domanda di inclusione di una sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414.</TXT></NP><NP><NO.P>48</NO.P><TXT>Essi aggiungono che la sentenza della Corte <DATE ISO="19691210">10 dicembre 1969</DATE>, cause riunite <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="10/68+18/68" YEAR="1969" PAGE.ECR="459">10/68 e 18/68, Eridania e a./Commissione (Racc. pag. 459)</REF.DOC.ECR>, secondo la quale la legittimazione ad agire dei privati non può derivare dalla semplice circostanza che essi si trovano in un rapporto di concorrenza con i destinatari dell'atto impugnato, non sarebbe pertinente nella causa in esame, in quanto tale sentenza si riferisce a rapporti di concorrenza che nel caso di specie sarebbero assolutamente assenti.</TXT></NP><NP><NO.P>49</NO.P><TXT>Infine, i ricorrenti sostengono che il loro ricorso è ricevibile alla luce della motivazione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (COM/2003/0622 def., in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0018" REF.END="QE0018" CODE="00AB"/>proposta di regolamento Århus<QUOT.END ID="QE0018" REF.START="QS0018" CODE="00BB"/>). In tale motivazione, la Commissione non considererebbe necessario modificare l'art. 230 CE per ammettere la legittimazione ad agire delle organizzazioni europee di difesa dell'ambiente che rispondono a determinati criteri obiettivi stabiliti dalla detta proposta. Orbene, i ricorrenti risponderebbero ai detti criteri, il che, secondo la tesi della Commissione, sarebbe sufficiente per riconoscere loro la legittimazione ad agire per l'annullamento delle decisioni impugnate.</TXT></NP></GR.SEQ><?PAGE NO="II-4965"?><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Giudizio del Tribunale</P></TI></TITLE><NP><NO.P>50</NO.P><TXT>Ai sensi dell'art 230, quarto comma, CE, <QUOT.START ID="QS0019" REF.END="QE0019" CODE="00AB"/>[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre (...) un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente<QUOT.END ID="QE0019" REF.START="QS0019" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>51</NO.P><TXT>Nella fattispecie, dall'art. 4 della decisione atrazina e della decisione simazina deriva che tali decisioni hanno come unici destinatari gli Stati membri. Spetta dunque ai ricorrenti dimostrare, in particolare, di essere individualmente interessati da tali decisioni.</TXT></NP><NP><NO.P>52</NO.P><TXT>A tale proposito, emerge dalla giurisprudenza che i ricorrenti che, come nel caso di specie, non sono i destinatari di un atto possono asserire di essere interessati individualmente dallo stesso solo qualora questo li riguardi in ragione di determinate loro peculiari qualità, o di una circostanza di fatto che li distingue da chiunque altro e, per ciò stesso, li identifica in modo analogo ai destinatari (sentenza della Corte <DATE ISO="20020725">25 luglio 2002</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-50/00 P" YEAR="2002" PAGE.ECR="I-6677">C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, Racc. pag. I-6677, punto 36</REF.DOC.ECR> e giurisprudenza ivi citata).</TXT></NP><NP><NO.P>53</NO.P><TXT>Occorre pertanto verificare se nel caso di specie i ricorrenti siano interessati dalle decisioni atrazina e simazina in ragione di determinate loro peculiari qualità o se esista una circostanza di fatto che li distingue, in relazione a tali decisioni, da chiunque altro.</TXT></NP><NP><NO.P>54</NO.P><TXT>Al fine di dimostrare che le decisioni atrazina e simazina li riguardano individualmente, i ricorrenti fanno valere, in primo luogo, di essere colpiti in modo speciale da tali decisioni a causa del regresso che esse implicherebbero in termini di protezione dell'ambiente.</TXT></NP><?PAGE NO="II-4966"?><NP><NO.P>55</NO.P><TXT>A questo proposito, si deve rilevare, innanzitutto, che i ricorrenti non forniscono nessun preciso elemento che permetta di capire in che modo le decisioni atrazina e simazina implicano un regresso in termini di protezione dell'ambiente. Essi si limitano, infatti, a fare presente che l'adozione delle decisioni atrazina e simazina in violazione al diritto comunitario ha manifesti effetti negativi al riguardo.</TXT></NP><NP><NO.P>56</NO.P><TXT>Anche ammettendo che i ricorrenti sostengano, almeno implicitamente, che il regresso lamentato deriva dal fatto che le disposizioni impugnate delle decisioni atrazina e simazina hanno l'effetto di consentire a certi Stati membri di mantenere provvisoriamente in vigore, per determinati impieghi, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti atrazina o simazina — sostanze attive che, secondo i ricorrenti, pregiudicano l'ambiente —, occorre necessariamente constatare che tali disposizioni colpiscono i ricorrenti nella loro obiettiva qualità di enti che promuovono la protezione dell'ambiente, alla stessa stregua di qualsiasi altro soggetto che si trovi nella stessa situazione. Orbene, come risulta dalla giurisprudenza, questa qualità da sola non basta a dimostrare che i ricorrenti sono individualmente interessati dall'atto impugnato (v., in tal senso, sentenza della Corte <DATE ISO="19980402">2 aprile 1998</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-321/95 P" YEAR="1998" PAGE.ECR="I-1651">C-321/95 P, Greenpeace e a./Commissione, Racc. pag. I-1651, punto 28</REF.DOC.ECR>, e ordinanza del Tribunale <DATE ISO="20030430">30 aprile 2003</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-154/02" YEAR="2003" PAGE.ECR="II-1921">T-154/02, Villiger Söhne/Consiglio, Racc. pag. II-1921, punto 47</REF.DOC.ECR> e giurisprudenza ivi citata).</TXT></NP><NP><NO.P>57</NO.P><TXT>In secondo luogo, i ricorrenti sostengono, in sostanza, che, secondo l'art. 12, n. 1, della direttiva 2004/35 essi, in quanto organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che sono conformi a tutti i requisiti previsti dal diritto nazionale, sono legittimati a presentare osservazioni all'autorità competente e a chiedere a quest'ultima di intervenire a norma di tale direttiva. Ne deriverebbe che essi sono legittimati ad agire per l'annullamento delle decisioni atrazina e simazina ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE.</TXT></NP><NP><NO.P>58</NO.P><TXT>A questo proposito, si deve ricordare che la circostanza che un soggetto intervenga, indipendentemente dalle modalità, nel procedimento che conduce all'emanazione di un atto comunitario costituisce elemento idoneo a contraddistinguere tale soggetto,<?PAGE NO="II-4967"?> rispetto all'atto di cui trattasi, solamente qualora siano state previste per lo stesso soggetto garanzie procedurali dalla pertinente normativa comunitaria (v. ordinanza del Tribunale <DATE ISO="20020429">29 aprile 2002</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-339/00" YEAR="2002" PAGE.ECR="II-2287">T-339/00, Bactria/Commissione, Racc. pag. II-2287, punto 51</REF.DOC.ECR> e giurisprudenza ivi citata).</TXT></NP><NP><NO.P>59</NO.P><TXT>Orbene, risulta dall'art. 11, n. 1, della direttiva 2004/35 che l'autorità competente di cui all'art. 12 di tale direttiva è un'autorità designata da ciascuno Stato membro. Pertanto, anche ammettendo che i ricorrenti possano asserire di essere legittimati a presentare osservazioni e a chiedere di intervenire, come previsto all'art. 12 della direttiva 2004/35, occorre necessariamente constatare che tali diritti procedurali possono essere fatti valere solo nei confronti di una <QUOT.START ID="QS0020" REF.END="QE0020" CODE="00AB"/>autorità competente<QUOT.END ID="QE0020" REF.START="QS0020" CODE="00BB"/> la quale, ai termini stessi dell'art. 11 della direttiva 2004/35, non è un'istituzione comunitaria. Peraltro, nessun elemento consente di dedurre dal testo o dall'economia di tale direttiva che quest'ultima riguardi anche i presenti ricorsi, contrariamente a quanto affermano i ricorrenti.</TXT></NP><NP><NO.P>60</NO.P><TXT>Ne risulta che i diritti procedurali fatti valere dai ricorrenti non possono essere utilmente invocati nei confronti della Commissione, nell'ambito del procedimento di adozione delle decisioni atrazina e simazina, e che essi non sono quindi pertinenti ai fini di stabilire se i ricorrenti sono o non sono individualmente interessati dalle decisioni atrazina e simazina.</TXT></NP><NP><NO.P>61</NO.P><TXT>In terzo luogo, per quanto riguarda l'argomento secondo il quale il diritto di taluni Stati membri riconosce associazioni di difesa dell'ambiente come direttamente e individualmente interessate dagli atti che ledono gli interessi da loro difesi e l'argomento che ciò sarebbe il caso della Natuur en Milieu nel diritto olandese, si deve rilevare che la legittimazione ad agire riconosciuta a tali ricorrenti in alcuni ordinamenti giuridici degli Stati membri è irrilevante ai fini di valutare la loro legittimazione ad agire per l'annullamento di un atto comunitario, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale <DATE ISO="19950809">9 agosto 1995</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-585/93" YEAR="1995" PAGE.ECR="II-2205">T-585/93, Greenpeace e a./Commissione, Racc. pag. II-2205, punto 51</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><?PAGE NO="II-4968"?><NP><NO.P>62</NO.P><TXT>In quarto luogo, per quanto riguarda lo status particolare di consulente di cui godono l'EEB e la Natuur en Milieu in seno alla Commissione e ad altre istituzioni europee o nazionali, segnatamente in forza della direttiva 92/43, occorre rilevare che la normativa comunitaria applicabile all'adozione delle decisioni atrazina e simazina non prevede alcuna garanzia procedurale a favore dei ricorrenti né un qualche tipo di partecipazione degli organi consultivi comunitari, istituiti nell'ambito della direttiva 92/43, nazionali o sopranazionali, di cui i ricorrenti affermano di far parte. Pertanto, secondo la giurisprudenza ricordata al precedente punto 56, l'asserito status di consulente che i ricorrenti fanno valere non consente di considerarli individualmente interessati dalle decisioni atrazina e simazina.</TXT></NP><NP><NO.P>63</NO.P><TXT>Da quanto precede risulta che allo stato attuale il diritto comunitario non prevede alcun diritto di azione di interesse collettivo dinanzi al giudice comunitario, come auspicato dai ricorrenti nel caso di specie.</TXT></NP><NP><NO.P>64</NO.P><TXT>I ricorrenti sostengono, in quinto luogo, che un'effettiva tutela giurisdizionale, come consacrata dagli artt. 6 e 13 della CEDU, applicabile alle istituzioni comunitarie in forza dell'art. 6, n. 2, UE, esige che i presenti ricorsi siano dichiarati ricevibili per il fatto che, da un lato, i procedimenti radicati dinanzi ai giudici nazionali sarebbero lunghi, complessi e costosi e, dall'altro, tali giudici non sarebbero in grado di risolvere le questioni sollevate nell'ambito dei ricorsi in esame.</TXT></NP><NP><NO.P>65</NO.P><TXT>A questo proposito la Corte ha dichiarato che il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva fa parte dei principi giuridici generali che derivano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che, in effetti, tale diritto è stato anche sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU (sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, punto 52 supra, punti 38 e 39).</TXT></NP><?PAGE NO="II-4969"?><NP><NO.P>66</NO.P><TXT>Nella stessa sentenza la Corte ha dichiarato che, mediante gli artt. 230 CE e 241 CE, da un lato, e l'art 234 CE, dall'altro, il Trattato CE ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni, affidandolo al giudice comunitario. Nell'ambito di tale sistema le persone fisiche o giuridiche, non potendo impugnare direttamente atti comunitari di portata generale a causa dei requisiti di ricevibilità di cui all'art 230, quarto comma, CE, hanno la possibilità, a seconda dei casi, di far valere l'invalidità di tali atti, vuoi in via incidentale in forza dell'art 241 CE, dinanzi al giudice comunitario, vuoi dinanzi ai giudici nazionali e di indurre questi ultimi, che non sono competenti ad accertare direttamente l'invalidità di tali atti, a rivolgersi al riguardo alla Corte in via pregiudiziale (sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, punto 52 supra, punto 40).</TXT></NP><NP><NO.P>67</NO.P><TXT>Infine, discende dalla giurisprudenza della Corte che la ricevibilità di un ricorso di annullamento dinanzi al giudice comunitario non può dipendere dall'esistenza o meno di un rimedio giurisdizionale dinanzi ad un giudice nazionale che consenta l'esame della validità dell'atto di cui è chiesto l'annullamento (v., in tal senso, sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, punto 52 supra, punto 46).</TXT></NP><NP><NO.P>68</NO.P><TXT>Ne consegue che, nella concezione giurisprudenziale sancita dalla Corte, il solo argomento relativo all'assenza di una tutela giurisdizionale effettiva sollevato dai ricorrenti non consente di dare fondamento alla ricevibilità dei loro ricorsi.</TXT></NP><NP><NO.P>69</NO.P><TXT>In sesto luogo, per quanto riguarda l'argomento secondo il quale il principio di parità delle armi imporrebbe che i ricorsi dei ricorrenti siano dichiarati ricevibili,<?PAGE NO="II-4970"?> occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, il semplice fatto che un ricorrente sia interessato da un atto in maniera opposta rispetto ad un soggetto che sia legittimato ad agire per l'annullamento di tale atto non basta per conferire a tale ricorrente la legittimazione ad agire (v., in tal senso, sentenza Eridania e a./Commissione, punto 48 supra, punto 7, e sentenza della Corte <DATE ISO="20000523">23 maggio 2000</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-106/98 P" YEAR="2000" PAGE.ECR="I-3659">C-106/98 P, Comité d'entreprise de la société française de production e a./Commissione, Racc. pag. I-3659, punto 41</REF.DOC.ECR>). In tali condizioni, anche ammettendo, come sostenuto dai ricorrenti, che la Syngenta sia legittimata ad agire per l'annullamento delle decisioni atrazina e simazina, questa circostanza, di per sé, non dimostra che i ricorrenti soddisfino la condizione di essere individualmente interessati dalle decisioni atrazina e simazina, né li dispensa dal dimostrare che soddisfano tale condizione.</TXT></NP><NP><NO.P>70</NO.P><TXT>Infine, in settimo luogo, i ricorrenti sostengono che la loro legittimazione ad agire per l'annullamento delle decisioni atrazina e simazina discende dal fatto che, nella motivazione della proposta di regolamento Århus, la Commissione indica che le associazioni europee di difesa dell'ambiente che soddisfano determinati criteri oggettivi sono legittimate ad agire ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE. Nel caso di specie, i ricorrenti soddisferebbero tali criteri oggettivi.</TXT></NP><NP><NO.P>71</NO.P><TXT>A questo proposito, occorre rilevare che i principi che disciplinano la gerarchia delle norme (v., in particolare, sentenza della Corte <DATE ISO="19921027">27 ottobre 1992</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-240/90" YEAR="1992" PAGE.ECR="I-5383">C-240/90, Germania/Commissione, Racc. pag. I-5383, punto 42</REF.DOC.ECR>) ostano a che un atto di diritto derivato conferisca legittimazione ad agire ai privati che non soddisfano i requisiti dell'art. 230, quarto comma, CE. A maggior ragione ciò vale per la motivazione di una proposta di atto di diritto derivato.</TXT></NP><NP><NO.P>72</NO.P><TXT>Pertanto, la motivazione invocata dai ricorrenti non li dispensa dal dimostrare di essere individualmente interessati dalle decisioni atrazina e simazina. Peraltro, anche<?PAGE NO="II-4971"?> ammettendo che i ricorrenti siano enti legittimati ai sensi della proposta del regolamento, Århus, occorre necessariamente constatare che essi non forniscono alcun motivo per cui tale legittimazione consentirebbe di considerarli individualmente interessati dalle decisioni atrazina e simazina.</TXT></NP><NP><NO.P>73</NO.P><TXT>Alla luce di tutto quanto precede, si deve concludere che i ricorrenti non sono individualmente interessati dalle decisioni atrazina e simazina. Di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile senza che sia necessario verificare se i ricorrenti siano direttamente interessati da tali decisioni.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Sulle spese</P></TI></TITLE><NP><NO.P>74</NO.P><TXT>Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché i ricorrenti sono rimasti soccombenti in entrambe le cause, devono essere condannati alle spese, conformemente alle conclusioni della Commissione.</TXT></NP><NP><NO.P>75</NO.P><TXT>Ai sensi dell'art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Pertanto la Repubblica francese sopporterà le proprie spese. Ai sensi dell'art. 87, n. 4, terzo comma, del regolamento di procedura, il Tribunale può ordinare che un interveniente sopporti le proprie spese. Nella fattispecie, la Syngenta, intervenuta a sostegno delle conclusioni della Commissione, sopporterà le proprie spese.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="II-4972"?><JURISDICTION><INTRO><P>Per questi motivi,</P><P>IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)</P><P>così provvede:</P></INTRO><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>Le cause T-236/04 e T-241/04 sono riunite.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>I ricorsi nelle cause T-236/04 e T-241/04 sono irricevibili.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>I ricorrenti sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione nelle cause T-236/04 e T-241/04.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>4)</NO.P><TXT>Le parti intervenienti sopporteranno ciascuna le proprie spese.</TXT></NP></ITEM></LIST></JURISDICTION></CONTENTS.ORDER><SIGNATURE.CASE><P>Lussemburgo, <DATE ISO="20051128">28 novembre 2005</DATE></P><SIGNATORY><P>Il cancelliere</P><P>E. Coulon</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>Il presidente</P><P>J. Pirrung</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></ORDER>