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23.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 305/56 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 novembre 2007
che modifica la decisione 2006/504/CE per quanto riguarda la frequenza dei controlli sulle arachidi e sui prodotti derivati originari o provenienti dal Brasile a causa del rischio di contaminazione da aflatossine di tali prodotti
[notificata con il numero C(2007) 5516]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/759/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione 2006/504/CE della Commissione (2) stabilisce condizioni particolari per l’importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine di tali prodotti. |
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(2) |
Il comitato scientifico dell’alimentazione umana ha constatato che l’aflatossina B1 è un potente cancerogeno genotossico che, anche a dosi minime, aumenta il rischio di cancro del fegato. Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (3), stabilisce i tenori massimi autorizzati di aflatossine nei prodotti alimentari. Tuttavia, il numero crescente di notifiche ricevute nel 2005 e nel 2006 attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) ha mostrato che le arachidi e i prodotti derivati provenienti dal Brasile presentavano regolarmente tenori di aflatossine superiori ai limiti previsti. |
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(3) |
Tale contaminazione costituisce una minaccia per la salute pubblica nella Comunità. È pertanto opportuno adottare misure specifiche a livello comunitario. |
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(4) |
L’Ufficio alimentare e veterinario (UAV) della Commissione ha effettuato una missione in Brasile dal 25 aprile al 4 maggio 2007 al fine di valutare gli attuali sistemi di controllo volti a prevenire la contaminazione da aflatossine delle arachidi destinate all’esportazione verso la Comunità (4). Da tale missione è emerso che il sistema per il controllo delle arachidi esportate nella Comunità è sì in vigore, ma non è pienamente applicato. Tale sistema non garantisce pertanto in assoluto che le arachidi esportate nella Comunità soddisfino le prescrizioni in materia di aflatossine. |
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(5) |
Nell’interesse della salute pubblica, le arachidi e i prodotti derivati importati dal Brasile nella Comunità, prima della loro commercializzazione, devono essere sottoposti dall’autorità competente dello Stato membro importatore a un campionamento e a un’analisi più frequenti volti a determinarne il tenore di aflatossine. |
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(6) |
A norma dell’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (5), è predisposto un elenco dei mangimi e degli alimenti di origine non animale che, sulla base dei rischi noti o emergenti, devono essere oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali. Le misure di cui all’articolo 15, paragrafo 5, di detto regolamento saranno applicabili solo a partire dal 2008. Al fine di tutelare la salute pubblica è opportuno imporre immediatamente un aumento della frequenza dei controlli relativi al tenore di aflatossine nelle arachidi provenienti dal Brasile. Per il momento, non è richiesto che le arachidi e i prodotti derivati importati dal Brasile siano accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dalle competenti autorità brasiliane. |
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(7) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2006/504/CE della Commissione. |
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(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2006/504/CE è modificata come segue:
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1) |
nell’articolo 1, secondo comma, lettera a), sono aggiunti i seguenti punti iii), iv) e v):
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2) |
nell’articolo 3, è aggiunto il seguente paragrafo 9: «9. Il presente articolo non si applica alle importazioni di arachidi di cui all’articolo 1, secondo comma, lettera a), punti iii), iv) e v).»; |
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3) |
nell’articolo 5, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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4) |
nell’articolo 7, è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. Il presente articolo non si applica alle importazioni di arachidi di cui all’articolo 1, secondo comma, lettera a), punti iii), iv) e v).» |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3).
(2) GU L 199 del 21.7.2006, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/563/CE (GU L 215 del 18.8.2007, pag. 18).
(3) GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1126/2007 (GU L 255 del 29.9.2007, pag. 14).
(4) Relazione di una missione effettuata in Brasile dal 25 aprile al 4 maggio 2007 al fine di valutare i sistemi in funzione per il controllo della contaminazione da aflatossine delle arachidi destinate all’esportazione verso l’Unione europea [DG (SANCO)/7182/2007 — MR].
(5) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).