<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ORDER xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-04.cj-20080212.xd"><BIB.ORDER><REF.CASE FILE="ECRT11998ITA.0100027101.case.xml"><NO.CASE>T-182/97</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61997B0182</NO.CELEX><NO.SEQ>0012.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST>273</PAGE.FIRST><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST>284</PAGE.LAST><PAGE.TOTAL>12</PAGE.TOTAL><AUTHOR>T</AUTHOR></BIB.ORDER><CURR.TITLE><LEFT>ORDINANZA <DATE ISO="19980216">16. 2. 1998</DATE> — CAUSA T-182/97</LEFT><RIGHT>SMANOR E A. / COMMISSIONE</RIGHT></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Ordinanza del Tribunale</HT> (Seconda Sezione)</P><P><DATE ISO="19980216">16 febbraio 1998</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lingua processuale: il francese.</P></NOTE></P></TI></TITLE><ORDER.INIT><P>Nella causa T-182/97,</P></ORDER.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">Smanor SA,</HT> società di diritto francese, con sede a Saint-Martin d'Ecublei (Francia),</P><P><HT TYPE="BOLD">Hubert Ségaud e Monique Ségaud,</HT> residenti a Saint-Martin d'Ecublei,</P><P>con l'avv. Laurence Roques, del foro del Val de Marne, 7-9, rue du Général de Larminat, Créteil (Francia),</P><PARTY.STATUS>ricorrenti,</PARTY.STATUS></PLAINTIFS><AGAINST>contro</AGAINST><DEFENDANTS><P><HT TYPE="BOLD">Commissione delle Comunità europee,</HT> rappresentata dai signori Richard Wainwright, consigliere giuridico principale, e Olivier Couvert-Castera, dipendente nazionale in distacco presso la Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,</P><PARTY.STATUS>convenuta,</PARTY.STATUS></DEFENDANTS></PARTIES><?PAGE NO="II-274"?><SUBJECT><P>avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione <DATE ISO="19970521">21 maggio 1997</DATE> di non promuovere un procedimento per inadempimento nei confronti della Repubblica francese,</P></SUBJECT><PREAMBLE.GEN><PREAMBLE.INIT><P>IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),</P><P>composto dai signori A. Kalogeropoulos, presidente, C. W. Bellamy e J. Pirrung, giudici,</P><P>cancelliere: H. Jung</P></PREAMBLE.INIT><PREAMBLE.FINAL><P>ha emesso la seguente</P></PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE.GEN><CONTENTS.ORDER><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Ordinanza</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Fatti all'origine del ricorso</P></TI></TITLE><NP><NO.P>1</NO.P><TXT>La Smanor SA (in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>Smanor<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>), i cui dirigenti e azionisti di maggioranza sono i coniugi Ségaud, è una società francese che aveva come attività la produzione e la vendita di latticini freschi e surgelati, in particolare yogurt, che essa surgelava con un procedimento brevettato di sua invenzione.</TXT></NP><NP><NO.P>2</NO.P><TXT>Dal 1977 le autorità francesi adottavano nei suoi confronti vari provvedimenti e promuovevano a suo carico procedimenti penali allo scopo di vietarle, sulla base delle disposizioni della normativa francese allora vigente, la commercializzazione di questi prodotti con la denominazione <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>yaourt<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/> o <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>yoghourt<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><?PAGE NO="II-275"?><NP><NO.P>3</NO.P><TXT>Nel 1986, ritenendo che i vari procedimenti avviati a suo carico fossero all'origine delle sue difficoltà finanziarie e che essi fossero basati su norme regolamentari illegittime, la Smanor, da un lato, ha avviato contro lo Stato francese un'azione per risarcimento dei danni che essa avrebbe così subito e, dall'altro, ha presentato denuncia presso la Commissione nei confronti della Repubblica francese, sostenendo che il decreto francese <DATE ISO="19820222">22 febbraio 1982</DATE>, n. 82/184 (in prosieguo: il <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>decreto n. 82/184<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/>), che modifica il decreto <DATE ISO="19630710">10 luglio 1963</DATE>, n. 63-695, relativo alla repressione delle frodi per quanto riguarda il latte fermentato e lo yogurt, era incompatibile con la direttiva del Consiglio <DATE ISO="19781218">18 dicembre 1978</DATE>, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="033" DATE.PUB="1979" PAGE.FIRST="1">GU 1979, L 33, pag. 1</REF.DOC.OJ>; in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>direttiva 79/112<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/>). In risposta a questa denuncia la Commissione, con lettera <DATE ISO="19880403">3 aprile 1988</DATE>, ha comunicato alla Smanor che una lettera di diffida stava per essere inviata alla Repubblica francese ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE.</TXT></NP><NP><NO.P>4</NO.P><TXT>Nel 1987 la Smanor è stata citata in una procedura di amministrazione controllata dinanzi al Tribunal de commerce di L'Aigle, il quale, ritenendo che le difficoltà finanziarie della Smanor derivassero in gran parte dalla normativa francese sugli yogurt, con ordinanza <DATE ISO="19870921">21 settembre 1987</DATE> ha chiesto alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione degli artt. 30-36 del Trattato e degli artt. 5, 15 e 16 della direttiva 79/112 in relazione al decreto n. 82-184.</TXT></NP><NP><NO.P>5</NO.P><TXT>Nella sentenza <DATE ISO="19880714">14 luglio 1988</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="298/87" YEAR="1988" PAGE.ECR="4489">298/87, Smanor (Racc. pag. 4489)</REF.DOC.ECR>, la Corte ha dichiarato:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>1)</NO.P><TXT>L'art. 30 del Trattato osta a che uno Stato membro applichi ai prodotti importati da un altro Stato membro, ove essi sono legalmente prodotti e messi in commercio, una normativa nazionale che riserva il diritto di usare la denominazione <QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="201C"/>yogurt<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="201D"/> solo allo yogurt fresco e non allo yogurt surgelato, qualora le caratteristiche di quest'ultimo prodotto non siano sostanzialmente diverse da quelle del prodotto fresco e un'adeguata etichettatura, con l'indicazione della data limite per la vendita o per il consumo, basti a garantire al consumatore una corretta informazione.</TXT></NP></ITEM><?PAGE NO="II-276"?><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Le disposizioni della direttiva 79/112/CEE, in particolare l'art. 5, vanno interpretate nel senso che ostano all'applicazione di una normativa nazionale che neghi la denominazione di vendita <QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="201C"/>yogurt<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="201D"/> a prodotti importati o di origine nazionale che siano stati surgelati, qualora questi possiedano, per il resto, i requisiti fissati dalla normativa nazionale al fine della concessione di detta denominazione ai prodotti freschi<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>6</NO.P><TXT>Successivamente il decreto n. 82-184 è stato abrogato e sostituito dal decreto <DATE ISO="19881230">30 dicembre 1988</DATE>, n. 88-1203.</TXT></NP><NP><NO.P>7</NO.P><TXT>Peraltro, nell'ambito dell'azione di danni avviata nel 1986 contro lo Stato francese, la Cour de cassation francese, con sentenza <DATE ISO="19901016">16 ottobre 1990</DATE>, ha respinto il ricorso presentato dalla Smanor contro una sentenza della Cour d'appel di Caen del <DATE ISO="19880421">21 aprile 1988</DATE>, rigettando la sua domanda di risarcimento per il motivo che i servizi della repressione frodi non avevano commesso alcun illecito nell'avviare procedimenti penali nei confronti della società.</TXT></NP><NP><NO.P>8</NO.P><TXT>Dopo la prima denuncia depositata nel 1986 contro la Repubblica francese (v. supra, punto 3), la Smanor ha presentato altre denunce nel 1990, 1991, 1993 e 1995, relative all'illiceità della normativa francese in materia di yogurt e all'asserita violazione, da parte della Repubblica francese, del suo diritto al risarcimento. Nella sua ultima denuncia in data <DATE ISO="19950111">11 gennaio 1995</DATE>, registrata dalla Commissione con il n. 95/4059, essa ha messo di nuovo in discussione il rifiuto dei giudici francesi di accogliere le sue domande di risarcimento del danno assertivamente subito in seguito all'applicazione, da parte della Repubblica francese, di provvedimenti incompatibili con il diritto comunitario.</TXT></NP><NP><NO.P>9</NO.P><TXT>Con lettera <DATE ISO="19961009">9 ottobre 1996</DATE> la Smanor ha intimato alla Commissione di avviare un procedimento per inadempimento nei confronti della Repubblica francese. Nella sua lettera essa chiedeva alla Commissione, al fine di consentirle di avviare un'azione di danni contro lo Stato francese sulla base della sentenza della Corte <DATE ISO="19911119">19 novembre 1991</DATE>, cause riunite <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-6/90+C-9/90" YEAR="1991" PAGE.ECR="I-5357">C-6/90 e C-9/90, Francovich e a.<?PAGE NO="II-277"?> (Racc. pag. I-5357)</REF.DOC.ECR>, di accertare le infrazioni assertivamente commesse dalla Repubblica francese, derivanti in particolare dalla mancata trasposizione della direttiva 79/112 nei termini stabiliti e dal rifiuto dei giudici francesi di risarcirla in seguito alla citata sentenza Smanor.</TXT></NP><NP><NO.P>10</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="19961209">9 dicembre 1996</DATE> i ricorrenti hanno presentato dinanzi al Tribunale un ricorso per carenza e per risarcimento, a causa del mancato avvio, da parte della Commissione, di un procedimento per inadempimento nei confronti della Repubblica francese, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE.</TXT></NP><NP><NO.P>11</NO.P><TXT>Con ordinanza <DATE ISO="19970703">3 luglio 1997</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-201/96" YEAR="1997" PAGE.ECR="II-1081">T-201/96, Smanor e a./Commissione (Racc. pag. II-1081)</REF.DOC.ECR>, questo ricorso è stato dichiarato irricevibile.</TXT></NP><NP><NO.P>12</NO.P><TXT>Nel frattempo, con lettera <DATE ISO="19970218">18 febbraio 1997</DATE>, i servizi della direzione generale Mercato interno e servizi finanziari (DG XV) della Commissione hanno comunicato al signor Ségaud i motivi per i quali ritenevano che i fatti denunciati l'<DATE ISO="19950111">11 gennaio 1995</DATE> non consentivano loro nella fattispecie di avviare un procedimento per inadempimento nei confronti della Repubblica francese. A tal riguardo essi hanno fatto presente che l'esistenza di una violazione del diritto comunitario sembrava loro dubbia, tenuto conto, da un lato, delle condizioni poste dalla citata sentenza Francovich e a. perché sia implicata la responsabilità di uno Stato membro e, dall'altro, della valutazione effettuata dai giudici francesi relativamente a queste condizioni. Di conseguenza, essi hanno comunicato al signor Ségaud la loro intenzione di proporre alla Commissione l'archiviazione della denuncia, pur invitando il denunciante a comunicare loro le sue eventuali osservazioni.</TXT></NP><NP><NO.P>13</NO.P><TXT>Con lettere 2 e <DATE ISO="19970311">11 marzo 1997</DATE> il signor Ségaud ha fatto pervenire le sue osservazioni alla Commissione. Egli ha riaffermato la fondatezza della denuncia presentata dalla Smanor e ha chiesto alla Commissione di esaminare talune circolari in possesso delle autorità pubbliche francesi, che queste ultime avrebbero inviato ai giudici penali nell'ambito del contenzioso giudiziario relativo a questa società.</TXT></NP><?PAGE NO="II-278"?><NP><NO.P>14</NO.P><TXT>Con lettera <DATE ISO="19970521">21 maggio 1997</DATE> i servizi della DG XV hanno comunicato al signor Ségaud che la Commissione aveva deciso l'archiviazione della denuncia.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Procedimento e conclusioni delle parti</P></TI></TITLE><NP><NO.P>15</NO.P><TXT>Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il <DATE ISO="19970617">17 giugno 1997</DATE> la Smanor e i coniugi Ségaud hanno proposto il ricorso in oggetto.</TXT></NP><NP><NO.P>16</NO.P><TXT>Con atto separato, registrato nella cancelleria del Tribunale il <DATE ISO="19970722">22 luglio 1997</DATE>, la Commissione ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, sulla quale i ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni il <DATE ISO="19970916">16 settembre 1997</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>17</NO.P><TXT>Nel ricorso i ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>annullare in tutte le sue disposizioni la lettera della Commissione <DATE ISO="19970521">21 maggio 1997</DATE>;</P></ITEM><ITEM><P>accogliere la loro domanda indirizzata alla Commissione, mirante alla comunicazione dei documenti relativi alla pratica Smanor in possesso degli archivi amministrativi francesi.</P></ITEM></LIST></P></NP><?PAGE NO="II-279"?><NP><NO.P>18</NO.P><TXT>Nell'eccezione d'irricevibilità la Commissione conclude che il Tribunale voglia:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>dichiarare il ricorso irricevibile;</P></ITEM><ITEM><P>condannare i ricorrenti alle spese.</P></ITEM></LIST></P></NP><NP><NO.P>19</NO.P><TXT>Nelle osservazioni sull'eccezione d'irricevibilità i ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>respingere l'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Commissione;</P></ITEM><ITEM><P>dichiarare il ricorso fondato;</P></ITEM><ITEM><P>ordinare alla Commissione di riprendere l'esercizio dei suoi poteri d'indagine e di trasmettere sia al Tribunale sia ai ricorrenti tutti i documenti relativi alla pratica Smanor in possesso degli archivi amministrativi francesi.</P></ITEM></LIST></P></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Sulla ricevibilità</P></TI></TITLE><NP><NO.P>20</NO.P><TXT>Ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura, se una parte chiede al Tribunale di statuire sull'irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito, il procedimento sull'eccezione d'irricevibilità prosegue oralmente, salvo decisione contraria del Tribunale.</TXT></NP><?PAGE NO="II-280"?><NP><NO.P>21</NO.P><TXT>Nella fattispecie il Tribunale si ritiene sufficientemente informato dai documenti del fascicolo per statuire senza passare alla fase orale del procedimento.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Argomenti delle parti</P></TI></TITLE><NP><NO.P>22</NO.P><TXT>La Commissione ritiene che il ricorso di annullamento sia manifestamente irricevibile. Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata, i singoli non sarebbero legittimati ad impugnare il rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento (sentenze della Corte <DATE ISO="19660301">1° marzo 1966</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="48/65" YEAR="1966" PAGE.ECR="25">48/65, Lütticke e a./Commissione, Racc. pag. 25</REF.DOC.ECR>, e <DATE ISO="19900517">17 maggio 1990</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-87/89" YEAR="1990" PAGE.ECR="I-1981">C-87/89, Sonito e a./Commissione, Racc. pag. I-1981</REF.DOC.ECR>; ordinanza della Corte <DATE ISO="19920612">12 giugno 1992</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-29/92" YEAR="1992" PAGE.ECR="I-3935">C-29/92, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. I-3935, punto 21</REF.DOC.ECR>; ordinanze del Tribunale <DATE ISO="19941129">29 novembre 1994</DATE>, cause riunite <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-479/93+T-559/93" YEAR="1994" PAGE.ECR="II-1115">T-479/93 e T-559/93, Bernardi/Commissione, Racc. pag. II-1115</REF.DOC.ECR>, e <DATE ISO="19951113">13 novembre 1995</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-126/95" YEAR="1995" PAGE.ECR="II-2863">T-126/95, Dumez/Commissione, Racc. pag. II-2863</REF.DOC.ECR>). Questa giurisprudenza sarebbe basata non solo sul potere discrezionale conferito alla Commissione dall'art. 169 del Trattato, ma anche sul fatto che l'atto richiesto alla Commissione consisterebbe nell'adozione di un parere motivato, il quale non sarebbe di per sé stesso impugnabile in quanto si tratta di un atto preliminare all'eventuale presentazione di un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte.</TXT></NP><NP><NO.P>23</NO.P><TXT>I ricorrenti replicano che la lettera della Commissione <DATE ISO="19970521">21 maggio 1997</DATE> costituisce una decisione che può essere oggetto di ricorso in quanto determina, in maniera definitiva, la posizione della Commissione, che procede all'archiviazione della denuncia. A tal riguardo essi citano la sentenza della Corte <DATE ISO="19970318">18 marzo 1997</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-282/95 P" YEAR="1997" PAGE.ECR="I-1503">C-282/95 P, Guérin automobiles/Commissione (Racc. pag. I-1503)</REF.DOC.ECR>, dalla quale risulterebbe (punto 36) che la Commissione è <QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>tenuta o ad avviare un procedimento contro la persona che costituisce oggetto della denuncia (...), o ad adottare una decisione definitiva di rigetto della denuncia, che può costituire oggetto di un ricorso di annullamento dinanzi al giudice comunitario<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/>. Essi sostengono inoltre che, tenuto conto della giurisprudenza della Corte relativa alla responsabilità degli Stati membri a causa della mancata trasposizione delle direttive e delle infrazioni commesse dalla Repubblica francese, la Commissione non può far riferimento al<?PAGE NO="II-281"?> suo potere discrezionale per esentarsi dal dovere di controllare il rispetto del diritto comunitario.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Giudizio del Tribunale</P></TI></TITLE><NP><NO.P>24</NO.P><TXT>II Tribunale rileva che il ricorso mira all'annullamento della decisione <DATE ISO="19970521">21 maggio 1997</DATE>, con la quale la Commissione ha manifestato la sua volontà di non promuovere un procedimento per inadempimento nei confronti della Repubblica francese e, di conseguenza, ha archiviato senza darle seguito la denuncia dei ricorrenti relativa a un'asserita violazione del diritto comunitario da parte di tale Stato.</TXT></NP><NP><NO.P>25</NO.P><TXT>Ora, secondo la costante giurisprudenza della Corte e del Tribunale, i privati non sono legittimati ad impugnare il rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento nei confronti di uno Stato membro (v., in particolare, sentenze della Corte Liitticke e a./Commissione, citata, pag. 37, e <DATE ISO="19970220">20 febbraio 1997</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-107/95 P" YEAR="1997" PAGE.ECR="I-947">C-107/95 P, Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commissione, Race, pag. I-947, punto 19</REF.DOC.ECR>; v. anche ordinanze Asia Motor France e a./Commissione, citata, punto 21, e Dumez/Commissione, citata, punto 33).</TXT></NP><NP><NO.P>26</NO.P><TXT>Occorre ricordare infatti che ľart. 169 del Trattato così dispone: <QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/>La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente Trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><?PAGE NO="II-282"?><NP><NO.P>27</NO.P><TXT>Ne deriva che la Commissione non è tenuta ad instaurare un procedimento per inadempimento, ma dispone al riguardo di un potere discrezionale che esclude il diritto dei privati di esigere dall'istituzione di decidere in un senso determinato e di proporre un ricorso di annullamento contro il suo rifiuto di agire (v., ad esempio, sentenza Sonito e a./Commissione, citata, punto 6, e ordinanza del Tribunale <DATE ISO="19950123">23 gennaio 1995</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-84/94" YEAR="1995" PAGE.ECR="II-101">T-84/94, Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commissione, Racc. pag. II-101, punto 23</REF.DOC.ECR>). Solo nel caso in cui ritenga che lo Stato membro di cui trattasi sia venuto meno a uno dei suoi obblighi la Commissione emette un parere motivato. Peraltro, nell'ipotesi in cui tale Stato non si conformi a detto parere nel termine prescritto, la Commissione ha il potere, ma non l'obbligo, di adire la Corte di giustizia onde far accertare l'inadempimento addebitato.</TXT></NP><NP><NO.P>28</NO.P><TXT>Inoltre, atteso che solo la Corte è competente a dichiarare che uno Stato è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario, l'atto richiesto nella denuncia di un privato può essere solo un parere motivato della Commissione. Ora, tale atto costituisce solo una fase preliminare all'eventuale deposito di un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte e non può quindi essere considerato atto impugnabile con un ricorso di annullamento, per cui il diniego della Commissione di promuovere un procedimento per inadempimento costituisce anch'esso un atto non impugnabile (sentenza Lütticke e a./Commissione, citata, e ordinanza Dumez/Commissione, citata, punto 37).</TXT></NP><NP><NO.P>29</NO.P><TXT>Nella fattispecie i ricorrenti non possono utilmente far valere la sentenza Guérin automobiles/Commissione, citata, in quanto tale sentenza riguardava un procedimento ai sensi del regolamento del Consiglio <DATE ISO="19620206">6 febbraio 1962</DATE>, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (<REF.DOC.OJ COLL="P" NO.OJ="013" DATE.PUB="1962" PAGE.FIRST="204">GU 1962, n. 13, pag. 204</REF.DOC.OJ>; in prosieguo: il <QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/>regolamento n. 17<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/>). Infatti, nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'art. 169 del Trattato, la posizione procedurale delle parti che hanno presentato alla Commissione una denuncia è fondamentalmente diversa da quella dei denuncianti nell'ambito di un procedimento ai sensi del regolamento n. 17 (v., in particolare, ordinanza del Tribunale <DATE ISO="19970929">29 settembre 1997</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-83/97" YEAR="1997" PAGE.ECR="II-1523">T-83/97, Sateba/Commissione, Racc. pag. II-1523, punto 32</REF.DOC.ECR>). In quest'ultimo procedimento i denuncianti fruiscono di diritti procedurali chiaramente definiti dal regolamento della Commissione <DATE ISO="19630725">25 luglio 1963</DATE>, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste<?PAGE NO="II-283"?> all'art. 19, nn. 1 e 2, del regolamento n. 17 (<REF.DOC.OJ COLL="P" NO.OJ="127" DATE.PUB="1963" PAGE.FIRST="2268">GU 1963, n. 127, pag. 2268</REF.DOC.OJ>), in particolare del diritto di ricevere comunicazione dei motivi per cui la Commissione non intende riservare esito favorevole alla loro denuncia e del diritto di presentare osservazioni al riguardo. Essi possono inoltre assoggettare a sindacato giurisdizionale la decisione adottata dalla Commissione al termine di tale procedimento (v., in particolare, sentenza della Corte <DATE ISO="19771025">25 ottobre 1977</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="26/76" YEAR="1977" PAGE.ECR="1875">26/76, Metro/Commissione, Race. pag. 1875, in particolare pag. 1902</REF.DOC.ECR>, e sentenza Guérin automobiles/Commissione, citata, punto 36). Per contro, nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'art. 169 del Trattato, coloro che hanno presentato una denuncia non godono di diritti procedurali analoghi.</TXT></NP><NP><NO.P>30</NO.P><TXT>Da quanto precede risulta che il ricorso di annullamento dev'essere dichiarato irricevibile.</TXT></NP><NP><NO.P>31</NO.P><TXT>Di conseguenza non occorre statuire sulla domanda dei ricorrenti intesa a far ordinare alla Commissione di comunicare i documenti relativi alla pratica Smanor assertivamente in possesso degli archivi amministrativi francesi.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Sulle spese</P></TI></TITLE><NP><NO.P>32</NO.P><TXT>Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché i ricorrenti sono risultati soccombenti, occorre condannarli alle spese, in conformità a quanto chiesto dalla Commissione.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="II-284"?><JURISDICTION><INTRO><P>Per questi motivi,</P><P>IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)</P><P>così provvede:</P></INTRO><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>Il ricorso è irricevibile.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>I ricorrenti sono condannati alle spese.</TXT></NP></ITEM></LIST></JURISDICTION></CONTENTS.ORDER><SIGNATURE.CASE><P>Lussemburgo, <DATE ISO="19980216">16 febbraio 1998</DATE></P><SIGNATORY><P>Il cancelliere</P><P>H. Jung</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>Il presidente</P><P>A. Kalogeropoulos</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></ORDER>