22.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 443/178


P7_TA(2014)0349

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione — domanda EGF/2012/007 IT/VDC Technologies

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/007 IT/VDC Technologies, , presentata dall'Italia) (COM(2014)0119 — C7-0089/2014 — 2014/2025(BUD))

(2017/C 443/30)

Il Parlamento europeo,

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vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0119 — C7-0089/2014),

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visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (1),

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visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 12,

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visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,

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vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,

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vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

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vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0261/2014),

A.

considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;

B.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;

C.

considerando che l'Italia ha presentato la domanda EGF/2012/007 IT/VDC Technologies per richiedere un contributo finanziario del FEG in relazione a 1 164 lavoratori in esubero della società VDC Technologies SpA e di un fornitore, identificati come beneficiari di misure cofinanziate dal FEG, durante il periodo di riferimento dal 26 febbraio al 25 giugno 2012;

D.

considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;

1.

concorda con la Commissione che le condizioni di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, l'Italia ha diritto a un contributo finanziario a norma di tale regolamento;

2.

constata che le autorità italiane hanno trasmesso la richiesta di contributo finanziario del FEG il 31 agosto 2012 e constata con rammarico che la Commissione europea ha comunicato la sua valutazione solo il 5 marzo 2014; deplora che per la valutazione siano occorsi ben 19 mesi e ritiene che tale ritardo sia incompatibile con la finalità del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, che è di fornire rapida assistenza ai lavoratori dichiarati in esubero;

3.

ritiene che gli esuberi presso la VDC Technologies SpA e presso un suo fornitore (che operano nel settore della fabbricazione di televisori, monitor, display e impianti di climatizzazione) siano legati a importanti mutamenti strutturali dei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione, riferibili ai gravi danni economici arrecati al settore dell'impiantistica elettrica dall'intensificarsi della concorrenza ad opera di paesi terzi, in particolare la Cina;

4.

riconosce la necessità di trarre gli opportuni insegnamenti dalle numerose domande FEG basate sul criterio «globalizzazione» provenienti da un dato settore, ai fini della riforma della politica commerciale dell'Unione in termini sia di liberalizzazione che di strumenti di difesa commerciale;

5.

nota che i 1 164 esuberi, unitamente ai 54 riconducibili alle stesse cause nel periodo precedente e successivo al quadrimestre di riferimento, hanno un forte impatto negativo sul mercato del lavoro e sulla situazione economica nell'area colpita della regione di livello NUTS 3 ITI45 Frosinone e della regione di livello NUTS 2 ITI4 Lazio;

6.

valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, il 30 novembre 2012, ossia nove mesi prima che fosse presentata la domanda FEG e con largo anticipo rispetto alla decisione definitiva in merito alla concessione del sostegno del FEG per il pacchetto coordinato proposto, le autorità italiane abbiano deciso di erogare i servizi personalizzati ai lavoratori interessati;

7.

nota che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati da cofinanziare comprende misure per il reinserimento al lavoro di 1 146 lavoratori in esubero, quali orientamento professionale e valutazione delle competenze, formazione, servizi ai singoli, sostegno all'imprenditoria, bonus assunzione, indennità di partecipazione;

8.

nota che quasi il 40 % dei lavoratori licenziati hanno un'età superiore ai 55 anni; si rammarica che il pacchetto non contenga alcun intervento specifico per i lavoratori più anziani;

9.

rileva che il pacchetto contiene diversi tipi di indennità: indennità per lavoratori che vivono con persone bisognose di assistenza, bonus per la mobilità e indennità di partecipazione; constata il livello relativamente elevato del bonus assunzione (EUR 6 000 per lavoratore) ma accoglie con favore il fatto che tale misura sia subordinata all'offerta di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto a termine di almeno 24 mesi;

10.

si compiace del fatto che il pacchetto coordinato di servizi alla persona sia stato oggetto di consultazioni con le parti sociali (CGIL USB, CISAL, CISL, UIL, UGL), che sia stata attivata una rete di sostegno locale cui hanno partecipato vari interlocutori locali e che durante le varie fasi di attuazione del FEG e nell'accesso al medesimo saranno applicati una politica di parità tra donne e uomini e il principio di non discriminazione;

11.

ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tutti lavoratori attraverso una formazione adeguata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale del lavoratore; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;

12.

si compiace del fatto che siano previsti corsi di formazione per tutti i lavoratori destinatari del pacchetto FEG; rileva peraltro con rammarico che la proposta della Commissione non indichi le aree e i settori interessati dall'offerta di formazione;

13.

osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con azioni finanziate dai Fondi strutturali; sottolinea che le autorità italiane hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'Unione; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparata di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;

14.

sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento stabile nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive del mercato del lavoro che portino a un'occupazione stabile e a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

15.

accoglie con favore l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio in merito al nuovo regolamento FEG, per il periodo 2014-2020, concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione a seguito della crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione al 60 % dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento europeo e del Consiglio ottenuto con la riduzione dei tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;

16.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

17.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

18.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/007 IT/VDC Technologies, presentata dall'Italia)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2014/254/UE.)