Regolamento (CEE) n. 3499/90 del Consiglio del 27 novembre 1990 che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi
Gazzetta ufficiale n. L 338 del 05/12/1990 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 35 pag. 0177
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 35 pag. 0177
REGOLAMENTO (CEE) N. 3499/90 DEL CONSIGLIO del 27 novembre 1990 che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che l'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 (5), ha istituito un regime di quantità massima garantita per l'aiuto alla produzione; che a norma di tale regime l'importo dell'aiuto unitario è diminuito quando viene superata la quantità massima stabilita per una determinata campagna; che, per garantire in modo più adeguato l'equilibrio del mercato nonché il contenimento delle spese di smaltimento dell'olio d'oliva, è opportuno estendere questo regime al prezzo d'intervento; che tuttavia il prezzo d'intervento dovrebbe essere diminuito soltanto a partire dalla campagna successiva; che è opportuno fissare un limite per quanto concerne la riduzione di tale prezzo; considerando che occorre rivedere la quantità di olio d'oliva che i produttori non devono raggiungere per poter beneficiare di particolari vantaggi a causa della dimensione ridotta della loro azienda; che occorre concedere a questi produttori un aiuto complementare alla produzione, fissato forfettariamente, per attenuare le conseguenze della flessione del prezzo di mercato derivante da un superamento della quantità massima garantita; considerando che, ai fini di una corretta e più semplice gestione e di una semplificazione del regime, in sede di concessione all'aiuto alla produzione occorre fare una distinzione fra due categorie di oleicoltori in base al fatto che la produzione raggiunge o non raggiunge una quantità di olio d'oliva determinata; che l'aiuto unitario deve essere fissato forfettariamente per il produttore la cui produzione non raggiunge detta quantità, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento n. 136/66/CEE è modificato nel modo seguente: 1) L'articolo 4 è completato dal paragrafo seguente: « 4 bis. Se per una campagna: - la produzione stimata di olio d'oliva è superiore al quantitativo fissato per questa campagna eventualmente maggiorato conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, quinto comma, lettera a), il prezzo d'intervento della campagna successiva è diminuito applicando il coefficiente previsto all'articolo 5, paragrafo 1, quinto comma, lettera b). Tuttavia questa diminuzione non può superare il 3 %; - la produzione definitiva d'olio d'oliva è inferiore o superiore alla produzione stimata, il prezzo d'intervento della seconda campagna che segue quella cui si riferiscono queste produzioni è aumentato o diminuito in conseguenza, senza pregiudizio del limite del 3 % per campagna. La diminuzione e l'aumento del prezzo di intervento previsti al primo comma sono effettuati dalla Commissione, ogni anno anteriormente all'inizio della campagna in questione. » 2) All'articolo 5: a) nel paragrafo 1, secondo e sesto comma, la cifra « 400 » è sostituita da « 500 »; b) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: « 2. L'aiuto è concesso: - agli oleicoltori la cui produzione media è almeno pari a 500 kg di olio d'oliva per campagna, in funzione della quantità di olio d'oliva effettivamente prodotto; - agli altri oleicoltori, in funzione del numero e del potenziale produttivo degli olivi da essi coltivati nonché alle rese di tali olivi fissati forfettariamente, a condizione che le olive prodotte siano state triturate. » 3) È inserito l'articolo seguente: « Articolo 5 bis 1. A partire dalla campagna 1991/1992, e per il periodo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4 bis, agli oleicoltori la cui produzione media è inferiore a 500 kg di olio d'oliva per campagna viene concesso un aiuto complementare alla produzione. L'ammontare di tale aiuto è di 3 ecu per 100 kg. 2. Se del caso, le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1990. Per il Consiglio Il Presidente V. SACCOMANDI (1) GU n. C 277 del 5. 11. 1990, pag. 1. (2) Parere reso il 23 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) Parere reso il 19 settembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (5) GU n. L 280 del 29. 8. 1989, pag. 2.