31995D0422

95/422/CECA: Decisione della Commissione, del 4 aprile 1995, relativa ad un previsto aiuto di Stato del «Freistaat Bayern» a favore delle imprese siderurgiche CECA Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH, Sulzbach-Rosenberg, e Lech-Stahlwerke GmbH, Meitingen-Herbertshofen (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 253 del 21/10/1995 pag. 0022 - 0032


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 aprile 1995 relativa ad un previsto aiuto di Stato del « Freistaat Bayern » a favore delle imprese siderurgiche CECA Neue Maxhuette Stahlwerke GmbH, Sulzbach-Rosenberg, e Lech-Stahlwerke GmbH, Meitingen-Herbertshofen (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (95/422/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 4, lettera c),

vista la decisione n. 3855/91/CECA della Commissione, del 27 novembre 1991, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (1),

dopo aver invitato gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentare le loro osservazioni a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 di suddetta decisione,

in considerazione delle osservazioni presentate,

considerando quanto segue:

I

La Commissione ha deciso in data 14 settembre 1994 di avviare un procedimento a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 della decisione n. 3855/91/CECA (in prosieguo: « il codice degli aiuti alla siderurgia ») in relazione a vari interventi finanziari previsti nell'ambito della privatizzazione della partecipazione del « Freistaat Bayern » (in prosieguo: « la Baviera ») in Neue Maxhuette Stahlwerke GmbH (« NMH ») e Lech-Stahlwerke GmbH (« LSW »). Sulla base delle informazioni fornite dal governo tedesco la Commissione aveva concluso che il previsto apporto di risorse pubbliche al capitale delle due società e la prevista partecipazione pubblica al finanziamento di determinati investimenti potevano essere considerati aiuti di Stato non compatibili con il codice degli aiuti alla siderurgia.

Con lettera del 24 ottobre 1994 la Commissione ha informato il governo tedesco in merito alla propria decisione di avviare il procedimento, invitandolo a prendere posizione al riguardo e a fornire ulteriori informazioni che considerasse utili. Il governo tedesco ha risposto con lettera del 9 dicembre 1994 fornendo ulteriori informazioni in merito alle previste misure finanziarie, a sostegno del fatto che tali misure non costituivano aiuto ovvero erano già autorizzate dalla Commissione. Con l'occasione il governo tedesco ha trasmesso anche la bozza di un piano aziendale per il futuro della NMH dopo la prevista privatizzazione.

Con lettera pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 377 del 31 dicembre 1994, pagina 4, la Commissione ha comunicato al governo tedesco la propria decisione di avviare il procedimento, invitando gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentare le loro osservazioni al riguardo.

La Commissione ha deciso in data 30 novembre 1994 di avviare un secondo procedimento in merito ai prestiti dei soci concessi alla NMH della Baviera in dieci rate tra il marzo 1993 e l'agosto 1994 per un ammontare complessivo di 49,895 milioni di DM (26,26 milioni di ECU) (1). Tali prestiti possono costituire un aiuto di Stato illegale poiché nessun altro socio o non tutti gli altri soci hanno partecipato a questi finanziamenti dell'impresa. La presente decisione non riguarda questi prestiti, anche se il secondo procedimento è in qualche modo collegato, poiché le autorità tedesche intendono concedere alla NMH una parte delle sovvenzioni finanziarie previste rinunciando a crediti derivanti dai prestiti oggetto del secondo procedimento. Qualora la Commissione autorizzi il previsto sostegno finanziario della NMH ciò vale de facto anche per i prestiti dei soci oggetto del secondo procedimento. Qualora invece il sostegno non venga autorizzato questo non influisce sul procedimento relativo ai prestiti.

Nell'ambito del presente procedimento sono state presentate le seguenti osservazioni:

- Il governo di uno Stato membro ha dichiarato di considerare il conferimento di risorse pubbliche aiuto di Stato che pregiudica la concorrenza comunitaria a detrimento delle imprese operanti nel suo Stato. Per quanto riguarda l'aiuto all'investimento tale governo fa presente che la Commissione dovrebbe garantire il rigoroso rispetto della normativa comunitaria in merito agli aiuti di Stato alla siderurgia.

- Uno studio legale tedesco che assiste un produttore tedesco di tubi in acciaio concorrente di una società controllata dalla NMH, la Rohrwerke Maxhuette GmbH (RNM), ha presentato un'analisi delle previste misure finanziarie della Baviera eseguita sulla base delle informazioni pubblicate sulla Gazzetta ufficiale. Lo studio legale ha concluso che queste misure costituiscono aiuto di Stato non compatibile con il codice degli aiuti alla siderurgia. Ha fatto notare che l'aiuto va indirettamente a favore anche di RNM e che quindi un diretto concorrente della sua cliente verrebbe sovvenzionato in maniera illegale qualora si realizzassero i progetti della Baviera.

- Un produttore francese di tubi in acciaio ha presentato una relazione dettagliata sulla situazione del mercato europeo dei tubi in acciaio e sulla propria impresa, osservando di aver dovuto ridurre i propri dipendenti del 48 % nel periodo compreso tra il 1986 e il 1993. L'impresa ha chiesto alla Commissione il rigoroso rispetto delle disposizioni dei trattati per quanto riguarda le misure finanziarie che potrebbero essere attuate a favore, direttamente o indirettamente, dell'impresa produttrice di tubi in acciaio RNM quale società controllata dalla NMH.

- Un'impresa siderurgica britannica ha fatto notare che la NMH era già stata salvata mediante una partecipazione statale nel 1987 e ha chiesto alla Commissione di attuare la propria politica di eliminazione degli aiuti di Stato incompatibili con i trattati non autorizzando aiuti che dovrebbero essere concessi a compensazione di perdite d'esercizio o per nuovi investimenti e che non sono compatibili con il codice degli aiuti alla siderurgia.

- Un'associazione nazionale di produttori d'acciaio ha dichiarato di condividere appieno le prime conclusioni della Commissione secondo le quali le previste misure finanziarie della Baviera avrebbero rappresentato un aiuto incompatibile con il trattato CECA e il codice degli aiuti alla siderurgia e ha chiesto alla Commissione di non autorizzare l'apporto di capitale a NMH o a LSW da parte del governo regionale bavarese.

- Un'altra associazione nazionale di produttori d'acciaio ha sostenuto l'opinione inizialmente espressa dalla Commissione secondo la quale qualsiasi apporto di capitale da parte della Baviera a NMH o LSW avrebbe configurato una violazione del trattato CECA e del codice degli aiuti alla siderurgia. Essa ha chiesto alla Commissione di tradurre in pratica la propria politica dichiarata di eliminazione degli aiuti di Stato alla siderurgia.

- Un comitato « Conservate i nostri posti di lavoro », gruppo di composizione non specificata di Sulzbach-Rosenberg, ha fatto notare la necessità di investimenti per il miglioramento tecnico degli impianti di NHM a tutela dell'ambiente, sottolineando l'enorme importanza della NMH per l'economia regionale. Ha chiesto alla Commissione di autorizzare la prevista ristrutturazione dell'impresa. Il comune di Sulzbach-Rosenberg e un cittadino di tale città si sono espressi in modo analogo.

Le osservazioni pervenute sono state comunicate al governo tedesco in data 13 febbraio 1995 affinché presentasse le proprie osservazioni.

Con lettera del 9 febbraio 1995 il governo tedesco ha presentato ulteriori informazioni, citando esempi di misure di salvataggio di imprese private e trasmettendo copia dei contratti sottoscritti in data 27 gennaio 1995 dalla Baviera, dal sig. Aicher e da Max Aicher GmbH & Co. per la vendita della partecipazione della Baviera. I contratti dovrebbero avere effetto dopo l'autorizzazione del contributo finanziario da parte della Commissione.

Il 14 febbraio 1995 ha avuto luogo un incontro tra i rappresentanti della Baviera, del governo tedesco e della Commissione nel cui ambito si è discusso in merito alla tesi sostenuta dal governo tedesco nonché ad alcuni dettagli dei contratti presentati. Il governo tedesco ha preso posizione riguardo alle osservazioni presentate dagli altri Stati membri e dai terzi interessati con lettera del 1° marzo 1995.

II

In base alle informazioni disponibili, la situazione di fatto è la seguente:

Il 16 aprile 1987 era stato avviato il procedimento ufficiale di fallimento relativo a Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshuette GmbH (« Maxhuette »). Il curatore fallimentare decise di mantenere in attività l'impresa allo scopo di preparare un piano di ristrutturazione. Verso la metà del 1990 due società di nuova costituzione hanno rilevato le attività di Maxhuette i.K. Si tratta di Neue Maxhuette Stahlwerke GmbH (NMH), cui è andata la gamma di prodotti CECA e Rohrwerke Neue Maxhuette GmbH (RNM), cui è andata la produzione di tubi. NMH detiene l'85 % del capitale di RNM, mentre il restante 15 % appartiene a Kuehnlein, Norimberga, che è il principale rappresentante commerciale dei tubi in acciaio prodotti dall'azienda.

I soci iniziali di NMH erano il Land della Baviera (45 %), Thyssen Edelstahlwerke AG (5,5 %), Thyssen Stahl AG (5,5 %), Lech-Stahlwerke GmbH (11 %), Krupp Stahl AG (11 %), Kloeckner Stahl GmbH (11 %) e Mannesmann Roehrenwerke AG (11 %) (1). Per consentire a LSW di acquisire una partecipazione in NMH, il governo bavarese ha rilevato nel 1988 una quota del 19,734 % di LSW. Con decisione del 26 luglio 1988 la Commissione ha concluso che la partecipazione pubblica in entrambe le imprese non conteneva elementi di aiuto di Stato (2).

Con un accordo le date del 7 dicembre 1992 e del 3 marzo 1993 Kloeckner Stahl GmbH ha ceduto la sua partecipazione in NMH ad Annahuette Max Aicher GmbH Co. & KG, Hammerau, al prezzo di 1 DM. Il 14 giugno 1993 Krupp Stahl AG, Thyssen Stahl AG e Thyssen Edelstahlwerke AG hanno ceduto le loro partecipazioni in NMH a LSW al prezzo totale di 200 000 DM. Il governo tedesco ha comunicato alla Commissione che il trasferimento di partecipazione, è divenuto effettivo indipendentemente dal consenso dei creditori.

L'attuale situazione delle partecipazioni è la seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

LSW e Annahuette sono controllate dall'imprenditore Max Aicher.

NMH produce approssimativamente 299 kt/anno di acciaio grezzo (produzione massima possibile: 444 kt/anno) e circa 85 kt/anno di profilati leggeri e pesanti (produzione massima possibile: 258 kt/anno). La sua controllata RNM produce approssimativamente 70 kt/anno di tubi (produzione massima possibile: 136 kt/anno). NMH ha attualmente 1 040 dipendenti e RNM 560. Dalla sua costituzione, verso la metà del 1990, NMH non ha mai realizzato profitti. Le perdite subite fino alla fine del 1994 sono oggi stimate a 156,4 milioni di DM (82,31 milioni di ECU). LSW produce circa 600 kt/anno di acciaio in un forno ad arco elettrico e circa 450 kt/anno di prodotti laminati a caldo (profilati leggeri e acciaio in barre).

In data 27 gennaio 1995 la Baviera e Max Aicher GmbH & Co. KG hanno sottoscritto un contratto in base al quale la Baviera cede a Max Aicher GmbH & Co. KG la sua partecipazione del 45 % in NMH per 3 DM (1,58 ECU). È stato altresì convenuto che la Baviera copra l'80,357 % delle perdite subite dalla NMH entro la fine del 1994. Le perdite definitivamente accertate ammontano a 156,4 milioni di DM (82,31 milioni di ECU) e dunque il pagamento della Baviera ammonta a 125,7 milioni di DM (66,15 milioni di ECU). La Baviera non effettuerebbe un apporto di capitale in qualità di socio, ma fornirebbe un contributo per la riduzione delle perdite subite dall'impresa. Il contratto dovrebbe avere effetto dopo l'autorizzazione del parlamento regionale bavarese e della Commissione.

I prestiti concessi dalla Baviera in qualità di socio (3) verranno compensati dal previsto contributo di 125,7 milioni di DM (66,15 milioni di ECU) non appena il contratto avrà efficacia. Il contributo verrebbe quindi concesso in parte rinunciando ai crediti inerenti ai prestiti oggetto di esame da parte della Commissione nell'ambito del secondo procedimento avviato a seguito della decisione sopra citata.

Gli altri soci Mannesmann Roehrenwerke AG e Annahuette Max Aicher GmbH & Co. KG, che detengono entrambi una partecipazione dell'11 %, non sono disposti a contribuire alla ristrutturazione finanziaria di NMH.

Le parti del contratto di cui sopra hanno inoltre convenuto che la Baviera pagherà fino a 56 milioni di DM (29,47 milioni di ECU) a copertura dei costi di investimento per gli « oneri accumulati in passato » (passività di tipo ambientale), ad esempio interventi per evitare l'inquinamento ambientale, acustico e atmosferico.

La Baviera ed il sig. Aicher hanno sottoscritto un secondo contratto in data 27 gennaio 1995 in base al quale la Baviera si impegna a vendere al sig. Aicher la propria quota del 19,734 % del capitale di LSW per 1 DM (0,52 ECU) e ad effettuare una « compensazione » a favore di LSW di 20 milioni di DM (10,52 milioni di ECU). Il contributo finanziario della Baviera non configurerebbe un apporto al capitale dell'impresa effettuato dalla Baviera in qualità di socio della stessa, ma verrebbe contabilizzato come un introito straordinario a riduzione delle perdite dell'azienda. Il contratto dovrebbe avere effetto dopo l'autorizzazione del parlamento regionale bavarese e della Commissione.

Max Aicher GmbH & Co. rimarrebbe socio unico di LSW e risponderebbe delle perdite dell'impresa nei limiti previsti dalla legge tedesca per le società a responsabilità limitata. Tale contributo da parte della Max Aicher GmbH & Co. non è paragonabile al previsto contributo della Baviera, dato che la Max Aicher GmbH & Co., in quanto socio, ha almeno la prospettiva di ricavare un reddito dalla propria partecipazione finanziaria.

Il trasferimento dei profitti tra NMH e LSW si è concluso nel febbraio 1995.

III

Il governo tedesco ha preso posizione in merito alla decisione della Commissione di avviare un procedimento e alle osservazioni presentate dagli altri Stati membri e dai terzi interessati. La posizione del governo tedesco e le relative argomentazioni sono le seguenti:

1) Il governo tedesco ritiene che il previsto pagamento di un contributo finanziario di 125,7 milioni di DM (66,15 milioni di ECU) a favore della NMH corrisponda al normale comportamento di un investitore privato che operi alle normali condizioni di un'economia di mercato in una situazione analoga e che quindi non rappresenti un aiuto di Stato.

2) Il governo tedesco fa notare che la vendita delle quote societarie della Baviera avviene nell'ambito di un piano di privatizzazione che riguarda una serie di partecipazioni statali in diverse imprese, tra cui DASA, Bayernwerk, Rhein-Main-Donau AG, IABG, Ferngas Nordbayern e BHS AG. La maggior parte di queste partecipazioni vengono cedute a prezzi molto alti. Il governo tedesco ritiene che il « prezzo di vendita negativo » previsto per la vendita delle partecipazioni della Baviera in NMH e LSW rappresenti solo una parte del ricavo complessivo della vendita che la Baviera otterrà per l'intero pacchetto da essa controllato. Considerando l'intero programma di privatizzazione si ottiene un prezzo di vendita complessivo positivo e quindi l'operazione prevista nel caso NMH verrebbe compensata dalla vendita delle imprese in attivo. Il governo tedesco sostiene che un investitore privato che venda un intero portafoglio si comporterebbe in modo analogo per determinare vendite nella misura in cui il ricavo complessivo sia un valore positivo che corrisponda al valore di mercato del portafoglio.

3) Il governo tedesco sostiene inoltre che un investitore privato non tiene conto solamente del possibile rendimento dell'investimento o unicamente della limitazione delle perdite derivanti dall'immobilizzazione di capitale quando vende la propria partecipazione in un'azienda in perdita. Un investitore privato, o per lo meno investitore conscio delle proprie responsabilità, considererebbe anche i problemi di immagine e di responsabilità sociale e la propria posizione sul mercato. In una situazione analoga, quindi, un investitore privato, secondo il governo tedesco, apporterebbe anche capitali propri senza prospettiva di profitto qualora venda la propria partecipazione nelle due imprese ad un prezzo simbolico ad un altro socio.

4) Il governo tedesco ha portato numerosi esempi a sostegno del fatto che gli investitori privati si comporterebbero in modo analogo. I casi citati riguardano il salvataggio di Metallgesellschaft AG da parte di creditori privati e soci, l'acquisizione di Maschinenfabrik Weiherhammer da parte dei dirigenti dell'impresa tramite il sostegno finanziario della società madre Bayerische Berg-, Huetten- und Salzwerke AG (BHS, un'impresa recentemente ceduta dalla Baviera a VIAG AG nell'ambito del programma di privatizzazione), la ristrutturazione finanziaria di Textilgruppe Hof da parte delle banche socie, il rilievo di un comparto di Digital Equipment und Graetz Holztechnik GmbH (una ex controllata di NOKIA) da parte dei suoi dirigenti, la ristrutturazione finanziaria di Kennametal Hertel AG e la cessione di Heilit & Woerner Bau AG a Walter Bau Ag al prezzo di 1 DM con un apporto di capitale pari a 50 milioni di DM effettuato dal venditore.

Nel corso di una riunione tenutasi il 14 febbraio 1995 il governo tedesco ha inoltre sottolineato che la Commissione dovrebbe considerare le differenze di mentalità degli investitori nei vari Stati membri nel confrontare il comportamento statale con il probabile comportamento di un investitore che operi alle condizioni di un'economia di mercato.

5) Il comportamento degli ex soci privati di NMH (Krupp Hoesch, Thyssen, Kloeckner) - i quali hanno ceduto le proprie quote di partecipazione ad un prezzo simbolico o basso, trasferendo all'impresa acquirente, senza ulteriori contributi finanziari, i propri crediti inerenti ai prestiti concessi all'impresa in qualità di azionisti, non infirma, secondo il governo tedesco, la sua tesi, dato che tali soci privati erano solo intenzionati a liberarsi della partecipazione in un'impresa in perdita e in concorrenza con le loro attività principali.

Secondo il governo tedesco il fatto che Mannesmann Roehrenwerke AG, che detiene una quota dell'11 % in NMH, non sia disposta a finanziare la ristrutturazione dell'impresa non significa che il previsto comportamento dello Stato tedesco non corrisponda al normale comportamento di un investitore che operi alle condizioni di un'economia di mercato, in quanto Mannesmann sarebbe interessata solo a conservare la propria partecipazione in RNM della quale detiene la direzione industriale.

Anche il fatto che Annahuette Max Aicher GmbH & Co. KG, che detiene anch'essa l'11 % del capitale di NMH, non sia disposta ad un contributo finanziario per la ristrutturazione di NMH non metterebbe in discussione la tesi del governo tedesco, in quanto tale impresa è socia di NMH solo da poco tempo e la sua dirigenza, controllata dal sig. Aicher attraverso Stahlwerk Annahuette Beteiligung GmbH, non ritiene la propria impresa responsabile delle perdite subite dalla NMH.

6) Il governo tedesco ha dichiarato che anche Aicher-Konzern avrebbe partecipato alla ristrutturazione finanziaria di NMH con un contributo complessivo di 188 milioni di DM (98,95 milioni di ECU). Tale importo è costituito da 32 milioni di DM (16,8 milioni di ECU) a mantenimento della liquidità di LSW fino al 1994, 32 milioni di DM (16,8 milioni di ECU) che costituiscono il previsto prezzo di acquisto che pagherà il sig. Aicher per crediti bancari vantati nei confronti di NMH, 99,6 milioni di DM (52,4 milioni di ECU) per il cash-flow di base di NMH nel periodo 1995-1999 e 24,3 milioni di DM (12,79 milioni di ECU) da effetti di sinergia derivanti dalla collaborazione tra NMH con LSW e Annahuette. A parere del governo tedesco questo contributo dimostra che anche un investitore privato fornirebbe un simile sostegno finanziario in una situazione analoga.

7) Il governo tedesco sostiene inoltre che la Commissione ha autorizzato nel 1988 la partecipazione della Baviera in NMH. Le condizioni previste per la vendita di tale partecipazione sono, a parere del governo tedesco, solo la diretta conseguenza di tale partecipazione e quindi anche il comportamento che la Baviera intende adottare rientrerebbe nell'ambito della decisione presa dalla Commissione nel 1988.

8) Per quanto riguarda il previsto contributo di 20 milioni di DM (10,52 milioni di ECU) a LSW collegato alla cessione della partecipazione del 19,734 % della Baviera al sig. Aicher, il governo tedesco sostiene le medesime argomentazioni adottare per il contributo a NMH. Il governo tedesco fa notare che sarebbe prevista una compensazione delle perdite pari a 20 milioni di DM, perdite che LSW avrebbe subito a causa della propria partecipazione dell'11 % in NMH. La Baviera aveva rilevato la quota in LSW per consentire la partecipazione in NMH.

9) Per quanto concerne il previsto contributo fino ad un massimo di 56 milioni di DM (29,47 milioni di ECU) agli investimenti di NMH, il governo tedesco fa riferimento ad un accordo concluso tra la Baviera e le società Thyssen Edelstahlwerke AG, Thyssen Stahl AG, LSW, Saarland Voelklingen GmbH, Krupp Stahl AG, Kloeckner Stahl GmbH e Mannesmann Roehrerenwerke AG in data 4 novembre 1987, copia del quale è stata consegnata a rappresentanti della Commissione nel corso di una riunione tenutasi il 17 novembre 1987. In tale accordo veniva esposto a grandi linee il piano per il mantenimento dell'attività dell'ex Maxhuette tramite l'impresa NMH di nuova costituzione. In particolare in tale accordo si stabiliva che « 5.5 Gli impianti dell'impresa verranno ceduti liberi dagli "oneri accumulati in passato". Qualora ciò non sia possibile il governo bavarese garantirà che MHN (Maxhuette Neu, ossia NMH) non dovrà sostenere le conseguenze economiche di tali oneri. ».

Il governo tedesco sostiene che tali accordi erano stati oggetto di analisi da parte della Commissione nell'ambito della sua decisione del 26 luglio 1988 e che quindi debbano essere considerati autorizzati. Il governo tedesco ha prodotto la perizia effettuata da uno studio legale nominato dalla direzione di NMH. Nella perizia si sostiene che il concetto « cessione degli impianti liberi da oneri del passato » comprende l'obbligo dello Stato di garantire che gli impianti vengano ceduti in uno stato tecnologico non obsoleto e che quindi i necessari interventi di riparazione ed investimenti sono a carico dello Stato. Gli uffici competenti del governo bavarese non condividono questa tesi, ma hanno tuttavia deciso di non rischiare il ricorso ad un procedimento giudiziario per non dare l'impressione che la Baviera voglia sottrarsi ai propri impegni legati, danneggiando in tal modo il futuro di NMH.

Il governo tedesco sostiene dunque che la clausola di cui sopra obblighi lo Stato tedesco al pagamento degli interventi di riparazione e degli investimenti necessari al mantenimento di determinati standard tecnici, in particolare per evitare emissioni nocive acustiche, di polveri e di gas. Il governo tedesco ritiene che tali pagamenti siano già stati autorizzati dalla Commissione con la decisione del 26 luglio 1988 in conformità con la normativa comunitaria in materia di aiuto di Stato.

IV

Neue Maxhuette Stahlwerke GmbH e Lech-Stahlwerke GmbH sono imprese ai sensi dell'articolo 80 del trattato CECA in quanto i loro prodotti sono tra quelli elencati all'allegato I del trattato CECA. In queto caso si applicano le norme del trattato CECA e del codice degli aiuti alla siderurgia. RNM, che produce prodotti soggetti al trattato CE, non usufruirebbe delle previste misure finanziarie statali poiché è cessato il trasferimento contrattuale di profitti tra NMH e RNM. Per quanto riguarda l'applicabilità del trattato CECA in questo caso il fatto che NMH sia socia di RNM è irrilevante.

La Commissione ha avviato il procedimento in relazione alla prevista assunzione da parte dello Stato di circa l'80 % dei debiti di NMH accumulati fino al 1994. La stima utilizzata all'inizio del procedimento è stata rettificata dal governo tedesco. I debiti accertati ammontano a 156,4 milioni di DM (82,31 milioni di ECU) e quindi il previsto contributo della Baviera è pari a 125,7 milioni di DM (66,15 milioni di ECU). In tale situazione la Commissione non ritiene necessaria un'estensione del procedimento.

Configura un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 4, lettera c) del trattato CECA qualsiasi trasferimento di risorse statali a imprese siderurgiche statali o private, sotto forma di partecipazione, conferimento di capitale o altro intervento finanziario, che non costituisca un conferimento di capitale di rischio secondo la normale prassi di investimento in un'economia di mercato, conferimento per il quale vi sia la prospettiva di un rendimento futuro o di entrate di altro genere (1).

1) Il previsto pagamento statale di 125,7 milioni di DM (66,15 milioni di ECU) a NMH, contemporaneo alla vendita della partecipazione della Baviera all'impresa per un prezzo simbolico ad un'impresa privata, costituisce un trasferimento di fondi pubblici ad un'impresa siderurgica.

Va dunque accertato se tale trasferimento debba essere considerato un conferimento di capitale di rischio secondo la normale prassi di investimento in un'economia di mercato e con la prospettiva di un rendimento futuro o di entrate di altro genere.

Il governo tedesco ha chiarito nel corso del procedimento che il conferimento di fondi pubblici non costituisce un apporto di capitale effettuato dalla Baviera in qualità di socio dell'impresa e quindi con l'aspettativa di possibili entrate derivanti da tale capitale. I pagamenti sarebbero stati considerati sovvenzioni a fondo perduto, effettuate in modo che l'attività dell'azienda potesse proseguire dopo la cessione della partecipazione statale e sarebbero stati iscritti a bilancio a riduzione delle perdite subite dall'impresa. La Baviera, quale socio di una società a responsabilità limitata, non sarebbe legalmente tenuta a conferire ulteriori fondi oltre alla propria quota di capitale sociale e quindi l'operazione in oggetto può essere considerata una cessione della partecipazione ad un prezzo di vendita negativo. La Baviera avrebbe potuto decidere di non versare ulteriori fondi e accettare un eventuale fallimento dell'impresa. Tale soluzione sarebbe stata conforme ai suoi obblighi come socio di una società a responsabilità limitata.

2) Per il presente procedimento è irrilevante il fatto che la Baviera stia cedendo al momento una serie di partecipazioni in varie imprese e che il prezzo di vendita complessivo sia positivo anche se accetta un « prezzo di vendita negativo » per NMH e LSW, poiché ogni singolo caso va valutato in base alle relative circostanze. I trattati non consentono ad uno Stato membro di concedere un aiuto ad un'impresa nell'ambito di una privatizzazione in base all'unica motivazione che il bilancio dello Stato viene compensato dalle vendite di un'altra impresa di valore.

A norma dell'articolo 83 del trattato CECA l'istituzione della Comunità non pregiudica in alcun modo il diritto di proprietà delle imprese soggette alle disposizioni del trattato in questione. La Commissione deve quindi mantenersi neutrale in caso di privatizzazione da parte dello Stato di partecipazioni statali in imprese CECA. In questo contesto non è ammissibile un premio per una prevista privatizzazione nella valutazione di interventi finanziari statali a favore di un'impresa siderurgica.

3) Secondo il governo tedesco anche un investitore privato si comporterebbe in modo analogo qualora l'impresa di cui è socio da alcuni anni subisse perdite tali da pregiudicare la sopravvivenza dell'impresa stessa e volesse rinunciare alla propria partecipazione. Il governo tedesco ha ammesso che un socio non è legalmente tenuto a compensare le perdite che vanno al di là della sua quota di capitale sociale. Esso ritiene altresì che l'investitore, in considerazione della propria immagine, del proprio buon nome, della propria solvibilità e responsabilità sociale, possa arrivare a giudicare opportuno un contributo finale a compensazione sociale, possa arrivare a giudicare opportuno un contributo finale a compensazione della maggior parte dei debiti dell'impresa quando cede la propria quota ad un prezzo simbolico.

Come chiarito dalla Corte di giustizia nella sentenza del 21 marzo 1991 (2),

« il socio privato può ragionevolmente conferire il capitale necessario per garantire la sopravvivenza dell'impresa che sia temporaneamente in difficoltà, ma che, previa riorganizzazione, sia eventualmente in grado di ridivenire redditizia. Deve quindi ammettersi che una società madre può parimenti, per un periodo limitato, sopportare le perdite di una delle sue società controllate allo scopo di consentire la cessazione delle attività di quest'ultima nelle migliori condizioni. Simili decisioni possono essere motivate non soltanto dalla probabilità di ricavare un profitto materiale indiretto, ma anche da altre considerazioni, quali la salvaguardia dell'immagine del gruppo o il riorientamento delle sue attività.

Tuttavia, quando i conferimenti di capitali di un investitore pubblico prescindano da qualsiasi prospettiva di redditività, anche a lungo termine, essi vanno considerati aiuti (. . .) ».

Il previsto conferimento finale di capitale, che coinciderebbe con la cessione della partecipazione della Baviera, avverrebbe tuttavia senza qualsiasi prospettiva di redditività, nemmeno a lungo termine, poiché la Baviera non otterrà mai un utile dal capitale in questione.

4) Gli esempi citati dal governo tedesco, che dovrebbero dimostrare che il comportamento dello Stato che si accolla le perdite per ragioni di immagine, corrisponde a quello di un normale investitore che agisca in un'economia di mercato, non sono pertinenti a sostegno di questa tesi.

Un socio può decidere di conferire ulteriore capitale di rischio onde assicurare la sopravvivenza di un'impresa di cui continua ad essere socio, in modo da ottenere un possibile utile anche in futuro (vedi primo paragrafo della sentenza citata al punto 3). Nel caso di un'impresa, ad esempio Metallgesellschaft AG, che abbia difficoltà finanziarie dovute ad errori di gestione, le banche creditrici e i soci possono eventualmente adottare misure di sostegno per compensare gli errori e consentire il conseguimento di una redditività futura e la limitazione delle perdite causate da tali errori. Le banche e i soci che compiono tale azione di sostegno deciderebbero una limitazione delle perdite o un mantenimento delle prospettive di profitto sempre in base a criteri puramente economici.

Nel caso Kennametal Hertel AG il governo tedesco riferisce che l'azionista di maggioranza, una banca, avrebbe venduto la propria partecipazione al prezzo simbolico di 1 DM rinunciando a pretendere la restitutzione di un mutuo di più di 70 milioni di DM per consentire la ristrutturazione finanziaria dell'impresa. Il caso in questione è comunque più complesso: l'impresa si era trovata in difficoltà finanziarie a causa di errori di gestione e a metà del 1993 era prossima al fallimento. Vista la situazione, l'assemblea degli azionisti ha deciso una riduzione di capitale come previsto dalla legge tedesca sulle società per azioni. Le azioni di una banca bavarese (25 %) e del sig. Hertel (25 %), membro della dirigenza prima che insorgesse la crisi, sono state cedute ad un prezzo simbolico all'impresa statunitense Kennametal Inc., impresa concorrente di Hertel AG, che ne possedeva già il 25 %. Kennametal ha conferito 75 milioni di DM nell'ambito di un aumento di capitale al fine di assicurare alla sua nuova controllata europea, di cui deteneva alla fine l'81 %, una situazione di base solida. Agli altri azionisti che volevano rinunciare alla propria partecipazione sono stati offerti 128 DM ad azione. Anche i dipendenti e le banche hanno contribuito alla ristrutturazione finanziaria rinunciando a parte degli stipendi e alla restituzione di una parte dei mutui concessi. L'unico azionista che ha ceduto le proprie azioni senza avere alcun interesse economico alla limitazione delle perdite (le banche ad esempio rinunciano ad una parte dei propri crediti per salvare più di quanto otterebbero in caso di fallimento) era il sig. Hertel, che ha ceduto la sua partecipazione al prezzo simbolico di 1 DM e che non era disposto ad un ulteriore conferimento di capitale, sebbene avesse fatto parte della dirigenza che era responsabile del peggioramento della situazione finanziaria dell'impresa. La posizione della Baviera è paragonabile a quella del sig. Hertel nel caso Kennametal Hertel AG. Questo esempio non può quindi essere portato a sostegno della tesi del governo tedesco.

Un'infusione di nuovo capitale, che consente alla dirigenza di acquisire la proprietà di un'impresa legata alla casa madre da un contratto di trasferimento di profitti (caso ad esempio Maschinenfabrik Weiherhammer), avviene sulla base del confronto tra gli oneri di una liquidazione o fallimento e il necessario conferimento finale di capitale. In questo caso la resposnabilità per i debiti insoluti della società controllata non è limitata, come nel caso dei soci di una società a responsabilità limitata (GmbH) che non è legata all'impresa mediante un tale contratto. Gli oneri per l'outsourcing di particolari comparti aziendali (ad esempio Digital Equipment, Graetz Holztechnik GmbH) vengono sostenuti al fine di garantirsi la fornitura di determinate parti dei propri prodotti e ridurre contemporaneamente i costi ed avere in questo modo un vantaggio economico.

Nel caso Heilit & Woerner Bau AG (Monaco di Baviera) il gruppo Schoerghuber, con sede a Monaco di Baviera, che opera principalmente nel settore degli investimenti e dello sviluppo immobiliare nonché della produzione della birra, ha acquisito tre imprese di costruzione indipendenti e le ha fuse nella nuova Heilit & Woerner Bau AG. Questa operazione mirava ad ampliare l'attività del gruppo nell'intero settore immobiliare compresi investimento di capitali, sviluppo, costruzione e attività di holding. I risultati di gestione dell'impresa hanno continuato a peggiorare e il gruppo ha quindi operato vari interventi di ristrutturazione che hanno avuto come risultato finale uno « zero passivo ». Vista la situazione, il gruppo ha deciso di rinunciare all'impresa e alla sua attività nel settore delle costruzioni. La partecipazione del 98 % è stata ceduta al prezzo simbolico di 1 DM a Walter Bau AG, Augsburg, ed è stato effettuato un conferimento finale di capitale pari a 50 milioni di DM (26,3 milioni di ECU). Secondo quanto dichiarato dalla dirigenza del gruppo Schoerghuber, il pagamento finale è stato calcolato sulla base di contratti edilizi, acquisiti soprattutto all'estero, che avrebbero determinato delle perdite dopo la vendita dell'impresa. La dirigenza ha deciso di concludere la partecipazione con un conferimento di capitale a fondo perduto allo scopo di tutelare l'immagine del gruppo.

Il caso sopra descritto sembra essere un esempio di comportamento di un imprenditore privato che potrebbe essere considerato paragonabile al comportamento prospettato dallo Stato tedesco. È possibile tuttavia notare delle differenze. Il gruppo Schoerghuber continua ad operare nel settore immobiliare ed era quindi interessato a mantenere buoni rapporti con altre imprese del settore che avrebbero potuto reagire in modo molto negativo se il gruppo avesse messo in difficoltàz o addirittura spinto al fallimento una serie di creditori di Heilit & Woerner. La Baviera, invece, sta cedendo la propria partecipazione in NMH e non ha quindi un interesse analogo. Al gruppo Schoerghuber interessa inoltre mantenere buoni rapporti con l'amministrazione pubblica regionale competente per i progetti di edificazione e valorizzazione dei terreni. Tutte queste considerazioni non mirano ad un rendimento a breve o lungo termine derivante dal capitale versato di 50 milioni di DM, ma sono determinate dai vantaggi economici indiretti della futura solvibilità e del buon nome del gruppo che è esposto alle critiche delle altre imprese e del pubblico. Il buon nome del gruppo può effettivamente essere considerato un contributo importante per future attività redditizie.

In questo senso può essere utile ricordare la distinzione operata nel caso ENI/Lanerossi tra un investitore, il cui unico scopo è il profitto, e un imprenditore privato le cui decisioni possono essere determinate non solo da aspettative di utili a breve termine ma anche dall'intenzione di tutelare la propria immagine. Nel caso Heilit & Woerner il gruppo Schoerghuber ha agito come un imprenditore privato tenendo conto delle proprie attività commerciali future, della solvibilità dell'intero gruppo e della sua immagine pubblica. Il comportamento statale, tuttavia, deve essere confrontato con quello di un normale investitore privato (1) il cui scopo è sempre ottenere un profitto, almeno a lungo termine. La Corte di giustizia si è basata su questo criterio nel caso ENI/Lanerossi.

In nessuno dei casi citati dal governo tedesco un investitore privato ha impiegato fondi propri per trasferire le quote in proprio possesso ad un'impresa privata senza avere un vantaggio economico rispetto all'alternativa, prevista dalla legge, di non prendere alcuna iniziativa e accettare il possibile fallimento dell'impresa stessa anziché investire ulteriori capitali in un'azienda che non produce alcun reddito.

L'analisi dei singoli casi di cui sopra dimostra che la tesi sostenuta dal governo tedesco, ossia che la Commissione dovrebbe considerare le differenze di comportamento del tipico investitore nei singoli Stati, non risponde alle questioni poste dal presente procedimento in oggetto, poiché non è stato possibile constatare alcun comportamento tipico degli investitori tedeschi paragonabile a quello tenuto dalla Baviera in questo caso e che dimostri che la Baviera si sia comportata in modo analogo ad un investitore privato.

5) Nel valutare se una particolare attribuzione di fondi pubblici corrisponda alla normale prassi di mercato, la Commissione si è sempre basata sul criterio del comportamento di un investitore privato che si trovi esattamente nella medesima situazione dello Stato che opera il conferimento. Nel valutare l'opportunità economica di un investimento, i soci privati dell'impresa in questione non considererebbero solo i principi generali, ma anche la particolare situazione economica dell'impresa.

Meno di un anno prima della conclusione del piano di ristrutturazione del governo regionale bavarese che prevede la cessione delle quote di partecipazione in NMH e LSW ad Aicher-Konzern - e quindi in un momento in cui la situazione dell'impresa era analoga all'attuale o, per NMH, addirittura meno preoccupante - i precedenti soci privati di NMH (Krupp Hoesch, Kloeckner, Thyssen) hanno ceduto le proprie quote ad un prezzo simbolico o anche ad un prezzo di vendita positivo. Tali soci hanno ceduto anche i crediti inerenti ai prestiti concessi nella loro qualità di azionisti a condizione, tuttavia, di essere trattati come gli altri creditori nella fissazione del prezzo di tali crediti. Non erano disposti ad un ulteriore conferimento in aggiunta al capitale sottoscritto. Si è trattato di un comportamento normale in caso di rinuncia ad una partecipazione in perdita che doveva limitare il più possibile gli svantaggi economici. Non è possibile che abbiano agito in questo modo allo scopo di eliminare un concorrente, in quanto in questo caso sarebbe stato più opportuno acquisire ulteriori quote al minor prezzo possibile e controllare in questo modo la dirigenza. La dirigenza stessa avrebbe poi richiesto la dichiarazione di fallimento o avrebbe deciso di mettere l'impresa in liquidazione.

Mannesmann Roehrenwerke AG resta socia di NMH ma non è disposta a fornire un contributo finanziario per la sua ristrutturazione. È probabile che il desiderio di mantenere il controllo industriale di RNM abbia determinato il comportamento di Mannesmann Roehrenwerke AG, diverso da quello di Krupp Hoesch, Thyssen e Kloeckner. Questa circostanza non prova tuttavia che il comportamento prospettato dalla Baviera rappresenti effettivamente un conferimento di capitale alle condizioni di un'economica di mercato.

6) Anche Aicher-Konzern, che comprende LSW, Annahuette Max Aicher GmbH & Co. KG e alcune altre imprese controllate dall'imprenditore Max Aicher e che detiene il 44 % di NMH (solo l'1 % in meno della Baviera) non era disposto a conferire altro capitale.

La spiegazione fornita dal governo tedesco, secondo cui Aicher-Konzern dà un contributo di 188 milioni di DM (98,94 milioni di ECU) è fuorviante. I contributi forniti in passato per mantenere la liquidità di LSW non sono paragonabili al previsto pagamento dello Stato, in quanto il socio che conferisce i mezzi finanziari rimane socio e ha quindi almeno la possibilità di ottenere un vantaggio economico da tale conferimento. Nemmeno il prezzo di acquisto dei crediti delle banche nei confronti di NMH non è paragonabile perché il sig. Aicher pagherebbe circa il 40 % del valore nominale ma solo a condizione che la ristrutturazione finanziaria dell'impresa avvenga con il previsto contributo statale. Dopo tale contributo il prezzo di vendita dei crediti può essere effettivamente considerato come valore di mercato. Il cash-flow di base di NMH non rappresenta un contributo del gruppo Aicher ma solo l'intenzione della dirigenza controllata dal gruppo di reinvestire possibili futuri utili di NMH. Gli effetti di sinergia del gruppo di imprese non costituiscono un contributo di Aicher-Konzern paragonabile ad un conferimento di capitale, dato che di questi effetti beneficeranno tutte le imprese del gruppo, peraltro già esistente.

Il gruppo Aicher, la cui partecipazione in NMH dopo le previste transazioni ammonterebbe all'89 % e che sarebbe socio unico di LSW e quindi il principale o unico beneficiario di un investimento o di un conferimento di capitale in entrambe le imprese, non è disposto a versare nuovo capitale di rischio in una delle due.

7) In data 26 luglio 1988 la Commissione ha deciso che la partecipazione statale in NMH non costituisce aiuto di Stato poiché vi erano altri investitori privati che partecipavano all'impresa alle medesime condizioni e che detenevano la quota di maggioranza. Tale decisione non incide sul futuro comportamento che lo Stato possa considerare necessario o auspicabile riguardo a questa partecipazione. Ogni singola erogazione di fondi pubblici va valutata sulla base delle circostanze di ogni singolo caso. La decisione della Commissione di non considerare aiuto di Stato una particolare partecipazione non può essere interpretata nel senso che qualsiasi futuro comportamento dello Stato in relazione a tale partecipazione non sia da considerarsi come aiuto di Stato, indipendentemente dal fatto che lo Stato consideri o meno tale comportamento quale conseguenza di tale partecipazione.

È dunque possibile constatare che nessun investitore privato che si trovi nella medesima situazione della Baviera sarebbe disposto a contribuire in modo analogo alla sopravvivenza dell'impresa. Il previsto pagamento di 125,7 milioni di DM (66,15 milioni di ECU) a NMH in relazione alla vendita della partecipazione della Baviera non va dunque considerato un conferimento di capitale di rischio alle condizioni di un'economia di mercato e di conseguenza costituisce aiuto di Stato.

8) Per quanto riguarda il previsto contributo a LSW di 20 milioni di DM (10,52 milioni di ECU) in relazione alla cessione della partecipazione della Baviera ad un prezzo simbolico, è necessario sottolineare che il socio di maggioranza non contribuirebbe in maniera analoga all'accollo delle perdite dell'impresa. Il contributo fornito in passato per assicurare la liquidità di LSW non può essere paragonata con il previsto pagamento statale, poiché il socio che versa capitali rimane socio e quindi ha per lo meno la possibilità di ottenere in futuro un reddito di capitale. Il gruppo Aicher potrebbe decidere in futuro di ripianare le perdite dell'impresa, ma un tale comportamento sarebbe tuttavia determinato dalla prospettiva di partecipare ad eventuali utili futuri dell'impresa. La Baviera, quale socio di una società a responsabilità limitata, non sarebbe tenuta a conferire altro capitale di rischio oltre alla propria quota di capitale sociale. Essa può rifiutare di fornire ulteriori contributi e accettare la possibile conseguenza che LSW non disponga di sufficiente capitale per coprire le perdite e debba chiedere la dichiarazione di fallimento. In questo senso, anche per il contributo a LSW valgono le medesime ragioni esposte ai punti IV, 2, 1)-4) e 6) in relazione al previsto contributo in favore di NMH. Un normale investitore privato non fornirebbe alcun contributo finanziario a conclusione della propria partecipazione all'impresa in questione, dato che questo non comporterebbe mai un rendimento.

È quindi possibile concludere che nessun investitore privato che si trovasse nella stessa situazione della Baviera sarebbe disposto ad un analogo contributo per garantire la sopravvivenza dell'impresa. Ne consegue quindi che il previsto pagamento di 20 milioni di DM (10,52 milioni di ECU) a LSW in relazione alla vendita della partecipazione della Baviera non va considerato conferimento di capitale di rischio alle condizioni di un'economia di mercato e costituisce dunque aiuto di Stato.

Ai sensi dell'articolo 4, lettera c) del trattato CECA sono vietati tutti gli aiuti di Stato alle imprese siderurgiche CECA. Il codice degli aiuti alla siderurgia, approvato all'unanimità dal Consiglio a norma dell'articolo 95 del trattato CECA, prevede che alcuni tipi di aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato comune: si tratta degli aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo (articolo 2), degli aiuti a favore della tutela dell'ambiente (articolo 3), degli aiuti per le chiusure (articolo 4) e degli aiuti regionali agli investimenti previsti da regimi regionali in determinate zone della Comunità (articolo 5).

Il previsto aiuto sotto forma di pagamento di 125,7 milioni di DM (66,15 milioni di ECU) a NMH e di 20 milioni di DM (10,52 milioni di ECU) a LSW non rientra in nessuna di queste disposizioni e di conseguenza non è compatibile con il codice degli aiuti alla siderugia.

9) Per quanto riguarda il previsto pagamento di 56 milioni di DM (29,47 milioni di ECU) per determinati investimenti va ricordato che il 26 luglio 1988 la Commissione aveva deciso solamente che la partecipazione della Baviera in NMH non costituisce aiuto di Stato. Le condizioni dell'accordo del 4 novembre 1987 citate al punto III (9) non erano oggetto della decisione della Commissione.

Il concetto di « oneri accumulati in passato » si riferisce secondo l'accezione comune, accettata inizialmente anche dal governo regionale bavarese, alle contaminazioni causate in passato a terreni e strutture. In questo contesto è necessario ricordare che la ex Maxhuette disponeva di una propria miniera per l'estrazione del minerale di ferro, chiusa nel 1987, per la quale erano da risolvere gravi problemi ambientali.

La Commissione ha occasionalmente avuto modo di esaminare situazioni analoghe nel caso del rilevamento degli impianti di un'impresa fallita da parte di un'altra impresa già esistente o di un'impresa di nuova costituzione. Il rischio di dover rispondere di danni ambientali provocati in passato durante la precedente gestione è particolarmente alto ed incalcolabile nel caso della produzione siderurgica e chimica. Non vi è possibilità di vendere i relativi terreni nemmeno ad un prezzo simbolico e di trovare un nuovo proprietario. Di conseguenza, molti terreni industriali rimangono per sempre non utilizzati, in particolare in zone che hanno gravi problemi di riconversione.

Lo Stato che si assume il rischio economico in simili casi agisce solo nel pubblico interesse, senza concedere all'acquirente - che senza una simile garanzia non acquisirebbe il terreno - un reale vantaggio economico. L'unica beneficiaria di un simile accordo sarebbe eventualmente l'impresa responsabile dei danni ambientali che tuttavia in questi casi non esiste più.

Il governo tedesco non ha comunicato né verbalmente né per iscritto il fatto che gli accordi contrattuali avrebbero previsto anche l'obbligo per lo Stato di assumersi gli oneri degli interventi di riparazione e degli investimenti per gli impianti di produzione. La perizia di 53 pagine eseguita da uno studio legale nominato dalla dirigenza di NMH per l'interpretazione del concetto di « oneri accumulati in passato » non è stata presentata alla Commissione prima che essa prendesse la decisione del 26 luglio 1988. La Commissione non ha quindi avuto la possibilità di verificare tale particolare interpretazione alla luce delle disposizioni in materia di aiuti di Stato. L'aiuto agli investimenti di 56 milioni di DM che la Baviera intende concedere non rientra dunque nella decisione della Commissione del 26 luglio 1988. La natura del previsto pagamento resta da chiarire nell'ambito del presente procedimento.

Il contributo finanziario a compensazione dei costi di investimento configurerebbe un trasferimento di fondi pubblici ad un'impresa siderurgica che non rappresenta un conferimento di capitale di rischio alle condizioni di un'economia di mercato e configura quindi un aiuto di Stato.

Il pagamento di 56 milioni di DM (29,47 milioni di ECU) è previsto per investimenti che contribuirebbero all'adempimento di obblighi connessi alla tutela dell'ambiente. All'avvio del procedimento la Commissione ha quindi fatto presente che esiste la possibilità di valutare il pagamento in questione ai sensi dell'articolo 3 del codice degli aiuti alla siderurgia. Il governo tedesco avrebbe tuttavia dovuto fornire le relative informazioni, sulla base delle quali la Commissione avrebbe potuto verificare se erano soddisfatte le condizioni di tale disposizione. Il governo tedesco non ha fornito tali informazioni, bensì ha ribadito che il pagamento rientrava nella decisione della Commissione del 26 luglio 1988. Il governo tedesco non ha dichiarato alcun interesse a far autorizzare una parte dei costi di investimento in questione a norma dell'articolo 3 del codice degli aiuti alla siderurgia.

Il previsto contributo di 56 milioni di DM (29,47 milioni di ECU) può di conseguenza essere considerato solo un comune aiuto agli investimenti, non compatibile con il codice degli aiuti alla siderurgia. L'articolo 5 del codice degli aiuti alla siderurgia non è applicabile in quanto nessuna delle due imprese in questione ha sede nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

V

La Commissione ha dunque concluso che il previsto intervento finanziario della Baviera costituirebbe un aiuto di Stato non compatibile con il trattato CECA e il codice degli aiuti alla siderurgia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I previsti contributi pari rispettivamente a 125,7 milioni di DM a copertura delle perdite subite e a un importo massimo di 56 milioni di DM per determinati investimenti nell'impresa siderurgica CECA Neue Maxhuette Stahlwerke GmbH, Sulzbach-Rosenberg, e quello di 20 milioni di DM a copertura delle perdite subite dall'impresa siderurgica CECA Lech-Stahlwerke GmbH, Meitingen-Herbertshofen, costituiscono un aiuto di Stato, in contrasto con le disposizioni del trattato CECA e non ammissibile a norma della decisione n. 3855/91/CECA della Commissione, e non possono quindi essere erogati.

Articolo 2

Il governo tedesco è tenuto ad informare la Commissione, entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, delle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1995.

Per la Commissione Karel VAN MIERT Membro della Commissione

(1) Vedi Corte di giustizia, causa C 40/85 Belgio/Commissione, Racc. 1986, 2321, 2345; causa C 303/88, Italia/Commissione, Racc. 1991, I-1433, I-1476; decisione n. 3855/91/CECA della Commissione, GU n. 362 del 31. 12. 1991, pag. 57, parte II, paragrafo 5; comunicazione della Commissione agli Stati membri in merito alle imprese pubbliche, GU n. C 307 del 13. 11. 1993, pag. 3, paragrafi da 10 a 21.

(2) Repubblica italiana/Commissione (ENI Lanerossi), Racc. 1991, I-1433, I-1476, punti 21 e 22 della motivazione.

(1) Vedi decisione n. 3855/91/CECA, parte II, paragrafo 5.