89/688/CEE: DECISIONE DEL CONSIGLIO, DEL 22 DICEMBRE 1989, RELATIVA AL REGIME DEI DAZI DI MARE NEI DIPARTIMENTI FRANCESI D' OLTREMARE
Gazzetta ufficiale n. L 399 del 30/12/1989 pag. 0046 - 0047
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1989 relativa al regime dei dazi di mare nei dipartimenti francesi d'oltremare (89/688/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 227, paragrafo 2 e l'articolo 235, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che l'articolo 227, paragrafo 2 del trattato prevede che le istituzioni della Comunità vigileranno, nel quadro delle procedure contemplate dal trattato a che sia consentito lo sviluppo economico e sociale dei dipartimenti d'oltremare; che nella fattispecie il trattato non ha previsto i poteri d'azione a tale uopo richiesti e che conviene pertanto fare ricorso all'articolo 235 del trattato; considerando che misure atte a favorire lo sviluppo economico e sociale dei dipartimenti d'oltremare (DOM) sono state adottate in passato in ordine sparso; che tuttavia, con la decisione 89/687/CEE (4) il Consiglio ha adottato un programma d'azione a favore dei DOM, chiamato POSEIDOM; che questo programma comporta una parte fiscale alla cui attuazione è opportuno procedere; considerando che il dazio di mare costituisce attualmente un elemento di sostegno alle produzioni locali esposte a varie difficoltà a causa della lontananza e dell'insularità; considerando che si tratta inoltre di uno strumento essenziale di autonomia e di democrazia locale, i cui proventi devono costituire un mezzo di sviluppo economico e sociale dei DOM; considerando che il regime del dazio di mare, nella sua forma attuale, comporta tuttavia elementi che ne rendono necessaria la riforma per integrare i DOM pienamente nel processo di realizzazione del mercato interno, pur tenendo conto della fragilità delle loro strutture economiche; considerando l'opportunità di adeguare, entro un termine adeguato per le autorità locali e nazionali, questo regime in un regime fiscale interno applicabile a tutti i prodotti commercializzati nei DOM; considerando tuttavia che, per permettere la creazione, il mantenimento e lo sviluppo di attività industriali nei DOM, risulta opportuno autorizzare le autorità locali a esentare, per intero o in parte, a seconda delle esigenze economiche, le attività locali dall'applicazione di questo nuovo dazio di mare, per un periodo di tempo che di massima non superi dieci anni; considerando che per assicurare che queste esenzioni rispettino le regole del trattato e per garantire il necessario coordinamento con gli obiettivi generali perseguiti dalla Comunità, conviene che il Consiglio affidi alla Commissione il compito di pronunciarsi, entro un termine di due mesi, tenendo conto della strategia di sviluppo economico e sociale di ciascun DOM, sui regimi di esenzione presentati dalle autorità regionali, che devono avere per oggetto l'aiuto allo sviluppo economico e sociale di queste regioni, conformemente all'articolo 227, paragrafo 2 del trattato; considerando che questi regimi di esenzione dovrebbero avere carattere temporaneo e prendere fine, di massima, dieci anni dopo la riforma del regime; che, al termine di questo periodo, il regime fiscale dovrebbe quindi essere, di massima, pienamente conforme ai principi enunciati all'articolo 95 del trattato, restando inteso che sarebbe sempre possibile disporre misure di sostegno aventi gli stessi obiettivi, nel quadro degli aiuti regionali e nel rispetto del disposto degli articoli 92, 93 e 94; che la Commissione sottoporrà al Consiglio, prima dello scadere dei dieci anni, un rapporto riguardante l'applicazione del regime e la sua incidenza sullo sviluppo dei DOM, eventualmente accompagnato da una proposta per mantenere le possibilità di esenzioni; considerando che, in attesa della riforma del dazio di mare, la Francia dovrebbe essere autorizzata a mantenere in vigore, al massimo sino al 31 dicembre 1992, il regime di dazio di mare nella sua forma attuale, fatte salve alcune condizioni volte a garantire che esso incida il meno possibile sul mercato comune e che venga usato al solo scopo contemplato dall'articolo 227, paragrafo 2 del trattato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Entro il 31 dicembre 1992 le autorità francesi adottano le misure necessarie affinché il regime «dazi di mare» attual- mente in vigore nei dipartimenti d'oltremare sia applicabile indistintamente ai prodotti introdotti e a quelli ottenuti in queste regioni, secondo i principi e le modalità esposti negli articoli 2 e 3. Articolo 2 1. I proventi di questa imposta sono destinati dalle autorità competenti di ciascun dipartimento d'oltremare a favorirvi con la massima efficacia lo sviluppo economico e sociale. La Commissione è informata quanto prima delle disposizioni adottate dalle autorità competenti per il conseguimento di questo obiettivo. 2. Le autorità competenti di ciascun dipartimento d'oltremare fissano un'aliquota d'imposizione di base. Detta aliquota può essere differenziata secondo le categorie di prodotti. Tale differenziazione non sarà comunque tale da mantenere o creare discriminazioni nei confronti dei prodotti di provenienza comunitaria. 3. Tenuto conto dei condizionamenti particolari dei dipartimenti d'oltremare e per raggiungere l'obiettivo di cui all'articolo 227, paragrafo 2 del trattato, possono essere autorizzate a favore delle produzioni locali, per un periodo che non superi i dieci anni a decorrere dall'introduzione del sistema in questione, alle condizioni previste nell'articolo 3, esenzioni dall'imposta, parziali o totali a seconda delle necessità economiche. Tali esenzioni devono contribuire a promuovere o mantenere un'attività economica nei dipartimenti d'oltremare e inserirsi nella strategia di sviluppo economico e sociale di ciascun dipartimento d'oltremare, tenuto conto della sua struttura comunitaria di sostegno, senza tuttavia essere tali da alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. I regimi di esenzione adottati dalle autorità competenti di ciascun dipartimento d'oltremare sono notificati alla Commissione che ne informa gli Stati membri e, in base ai criteri sopracitati, prende posizione entro due mesi. Se la Commissione non si pronuncia entro tale termine, il regime si considera approvato. La Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del regime di esenzione al più tardi cinque anni dopo l'introduzione del regime stesso. Articolo 3 Al massimo un anno prima dello scadere del termine previsto all'articolo 2, paragrafo 2, la Commissione presenta al Con- siglio una relazione sull'applicazione del regime di cui all'articolo 2, allo scopo di verificare l'incidenza delle misure disposte sull'economia dei dipartimenti d'oltremare e il loro contributo alla promozione o al mantenimento delle attività economiche locali. Questa relazione deve riportare in particolare gli effetti del regime in questione sul recupero del ritardo economico e sociale dei dipartimenti d'oltremare - adottando segnatamente, come criteri, il tasso di disoccupazione, la bilancia commerciale, il PIL regionale -, sulla libera circolazione dei prodotti all'interno della Comunità e sulla cooperazione regionale tra i dipartimenti d'oltremare e i paesi vicini. In base alle conclusioni della relazione di cui al primo comma, la Commissione, prendendo in considerazione l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale dei dipartimenti d'oltremare indicato nell'articolo 227, paragrafo 2 del trattato, presenta simultaneamente al Consiglio, se del caso, una proposta volta a mantenere la possibilità di esenzioni. Nel quadro degli aiuti regionali possono essere adottate misure di sostegno volte a conseguire i medesimi obiettivi. Articolo 4 In attesa dell'avvio della riforma dei dazi di mare secondo i principi definiti dall'articolo 1, la Repubblica francese è autorizzata a mantenere in vigore, al massimo fino al 31 dicembre 1992, l'attuale regime dei dazi di mare, purché qualunque progetto di ampliare l'elenco dei prodotti soggetti ai dazi di mare o di aumentare le aliquote di tali dazi sia notificato alla Commissione, che può opporvisi entro un termine di due mesi. Quest'ultima esamina inoltre con le autorità locali competenti le modifiche registratesi dopo il 1g gennaio 1980. Articolo 5 La Repubblica francese è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1989. Per il Consiglio Il Presidente É. CRESSON (1) GU n. C 53 del 2. 3. 1989, pag. 12. (2) Parere reso il 14 dicembre 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. C 159 del 26. 6. 1989, pag. 56. (4) Vedi pagina 39 della presente Gazzetta ufficiale.