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28.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 61/47 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2007
che autorizza una deroga temporanea all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, per quanto riguarda l'immissione sul mercato di HCFC-225cb per la produzione di fluoropolimeri
[notificata con il numero C(2007) 556]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2007/139/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
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(1) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 l'uso e l'immissione sul mercato di idroclorofluorocarburi (HCFC) è vietato. |
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(2) |
Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2037/2000, un'autorità competente del Regno Unito ha presentato in data 14 febbraio 2006, per conto della società AGC Chemicals Europe, Ltd, una richiesta di deroga fino al 31 dicembre 2010. |
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(3) |
AGC Chemicals Europe, Ltd (ASAHI) è un fornitore di resine fluorurate di etilene tetrafluoroetilene (ETFE), utilizzate come materiale isolante per cavi elettrici e come materia prima per la produzione di pellicole. L'intenso impegno prodigato dalla società ASAHI nella ricerca di sostanze alternative all'HCFC-225cb che non riducano lo strato di ozono ha evidenziato buoni risultati. Il metanolo è indicato come alternativa possibile, ma perché esso possa essere utilizzato come sostituto dell'HCFC-225cb sono necessarie ulteriori attività di ricerca e sviluppo. I processi attualmente in uso permettono di riciclare l'HCFC-225cb e di recuperarne i residui. L'immissione della sostanza nell'atmosfera è ridotta al minimo. |
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(4) |
La Commissione ha esaminato accuratamente gli aspetti tecnico-economici della produzione di fluoropolimeri per gli obiettivi indicati da ASAHI e ha stabilito che attualmente non sono disponibili sostanze o tecnologie alternative praticabili sul piano tecnico e economico e che l'uso provvisorio dell'HCFC-225cb resta essenziale per questa particolare applicazione. Pertanto dovrebbe essere autorizzata una deroga temporanea per l'immissione sul mercato dell'HCFC-225cb. |
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(5) |
Nella sua richiesta di deroga ASAHI ha indicato un'alternativa e si è impegnata a utilizzarla prima della scadenza della deroga. Dovrebbero pertanto essere adottate disposizioni affinché l'autorità competente presenti una relazione sui risultati conseguiti applicando la alternativa di cui trattasi. Dovrebbero essere previsti l'obbligo per il Regno Unito di monitorare tale applicazione e la revoca automatica della deroga in caso di pieno utilizzo della sostanza alternativa. |
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(6) |
L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2037/2000 prevede il recupero delle sostanze che riducono lo strato di ozono. Ai sensi del citato articolo, l'HCFC-225cb residuo alla fine del suo utilizzo dovrebbe essere recuperato dall'installazione secondo le modalità stabilite. Il prodotto non dovrebbe essere immesso sul mercato della CE e quindi dovrebbe essere riconsegnato al produttore nei tempi previsti da ASAHI. |
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(7) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 2037/2000, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000, il Regno Unito è autorizzato a consentire, fino al 31 dicembre 2010, l'uso e l'immissione sul mercato da parte della società AGC Chemicals Europe, Ltd (ASAHI) di HCFC-225cb come agente di trasferimento di catena e cosolvente nella produzione di resine di etilene tetrafluoroetilene.
Il quantitativo di HCFC-225cb autorizzato non può superare 2,1 tonnellate di ODP.
Articolo 2
Entro il 30 giugno 2008 il Regno Unito riferisce alla Commissione sulla disponibilità e la possibilità d'uso della sostanza alternativa proposta da ASAHI; alla luce di tale relazione la Commissione valuterà se abbreviare il periodo di cui all'articolo 1 relativamente all'uso e all'immissione sul mercato di HCFC-225cb.
Qualora tale sostanza alternativa venga usata come sostituto dell'HCFC-225cb anteriormente al 31 dicembre 2010, la deroga di cui all'articolo 1 cessa di applicarsi a decorrere dalla data in cui la sostanza in parola viene utilizzata a tale scopo.
Articolo 3
Il Regno Unito garantisce che, alla scadenza della deroga, ASAHI recuperi tutto l'HCFC-225cb non utilizzato nel processo.
Articolo 4
Il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2007.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).