<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ORDER xmlns:fmx="http://opoce" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.55-20141201.xd"><BIB.ORDER><REF.CASE FILE="n.a."><NO.CASE>T‑204/13 P</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62013TO0204</NO.CELEX><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2013:660">EU:T:2013:660</NO.ECLI><NO.SEQ>0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>1</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>6</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>6</PAGE.TOTAL><AUTHOR>T</AUTHOR></BIB.ORDER><CURR.TITLE><PAGE.HEADER><P>ORDINANZA DEL <DATE ISO="20131127">27. 11. 2013</DATE> – CAUSA T‑204/13 P</P><P>MARCUCCIO / COMMISSIONE</P></PAGE.HEADER></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Ordinanza del Tribunale</HT> (Sezione delle impugnazioni)</P><P><DATE ISO="20131127">27 novembre 2013</DATE><NOTE NUMBERING="STAR" TYPE="FOOTNOTE" NOTE.ID="E0001"><P>Lingua processuale: l’italiano.</P></NOTE></P></TI></TITLE><INDEX><KEYWORD>Impugnazione</KEYWORD><KEYWORD>Funzione pubblica</KEYWORD><KEYWORD>Rigetto del ricorso di primo grado per manifesta irricevibilità</KEYWORD><KEYWORD>Atto introduttivo trasmesso via telefax entro il termine di ricorso e sottoscritto mediante un timbro che riproduce la firma dell’avvocato</KEYWORD><KEYWORD>Deposito dell’originale oltre i termini</KEYWORD><KEYWORD>Tardività del ricorso</KEYWORD><KEYWORD>Impugnazione manifestamente infondata</KEYWORD></INDEX><ORDER.INIT><P>Nella causa T‑204/13 P,</P><P>avente ad oggetto l’impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del <DATE ISO="20130128">28 gennaio 2013</DATE>, Marcuccio/Commissione (F‑95/12, non ancora pubblicata nella Raccolta),</P></ORDER.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">Luigi Marcuccio,</HT> residente a Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,</P><PARTY.STATUS>ricorrente,</PARTY.STATUS></PLAINTIFS><AGAINST>procedimento in cui l’altra parte è</AGAINST><DEFENDANTS><P><HT TYPE="BOLD">Commissione europea,</HT> rappresentata da C. Berardis‑Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti,</P><PARTY.STATUS>convenuta in primo grado,</PARTY.STATUS></DEFENDANTS></PARTIES><PREAMBLE.GEN><PREAMBLE.INIT><P>IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),</P><P>composto da M. Jaeger (relatore), presidente, O. Czúcz e S. Papasavvas, giudici,</P><P>cancelliere: E. Coulon</P></PREAMBLE.INIT><PREAMBLE.FINAL>ha emesso la seguente</PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE.GEN><CONTENTS.ORDER><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Ordinanza</HT></P></TI></TITLE><NP><NO.P>1</NO.P><TXT>Con la sua impugnazione proposta ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorrente, sig. Luigi Marcuccio, chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del <DATE ISO="20130128">28 gennaio 2013</DATE>, Marcuccio/Commissione (F‑95/12, non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: l’<QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0001" REF.END="QE0001"/>ordinanza impugnata<QUOT.END REF.START="QS0001" CODE="00BB" ID="QE0001"/>), con la quale detto giudice ha dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il suo ricorso diretto, segnatamente, all’annullamento della lettera del <DATE ISO="20111007">7 ottobre 2011</DATE> con cui la Commissione europea gli ha notificato la decisione di recuperare la somma di EUR 3 000, nonché delle susseguenti decisioni della Commissione di effettuare delle trattenute sulla sua indennità di invalidità.</TXT></NP><?PAGE NO="2"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Fatti, procedimento di primo grado e ordinanza impugnata</HT></P></TI></TITLE><NP><NO.P>2</NO.P><TXT>Dai punti da 15 a 17 dell’ordinanza impugnata emerge quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0002" REF.END="QE0002"/>15</NO.P><TXT>Alle ore 23:44 del <DATE ISO="20120910">10 settembre 2012</DATE> è giunto mediante fax alla cancelleria del Tribunale un documento presentato come copia dell’atto introduttivo del giudizio. Il <DATE ISO="20120919">19 settembre 2012</DATE>, la cancelleria del Tribunale ha ricevuto per posta l’atto introduttivo del giudizio, il cui testo si differenzia in taluni punti dal documento ricevuto via fax in data <DATE ISO="20120910">10 settembre 2012</DATE>.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>16</NO.P><TXT>Dopo aver rilevato che la firma del rappresentante del ricorrente posta alla fine del documento trasmesso per fax, in data <DATE ISO="20120910">10 settembre 2012</DATE>, non [era] identica a quella che compare nell’atto di ricorso depositato per posta il <DATE ISO="20120919">19 settembre 2012</DATE>, e nutrendo dubbi quanto all’esistenza e all’autenticità di una firma manoscritta sul documento trasmesso via fax, la cancelleria del Tribunale si è messa in contatto con detto rappresentante con lettera datata <DATE ISO="20120921">21 settembre 2012</DATE>, per chiedergli di presentare l’originale del documento trasmesso via fax e, a tal fine, gli ha concesso il termine del <DATE ISO="20121004">4 ottobre 2012</DATE>.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>17</NO.P><TXT>Nella sua risposta del <DATE ISO="20121004">4 ottobre 2012</DATE> il rappresentante del ricorrente ha informato il Tribunale anzitutto che i dubbi suddetti erano mal riposti ed infondati, poi, che la firma manoscritta in calce all’atto introduttivo trasmesso a mezzo fax era autentica e, infine, che <QUOT.START CODE="201C" ID="QS0003" REF.END="QE0003"/>non esclude[va] che [il] documento cartaceo [fosse] andato perduto, tenuto anche conto del fatto che, a suo modesto avviso, non sono mai sussistiti né alcun obbligo ex lege né invero alcuna ragione di custodirlo, soprattutto una volta appurato, dalla disamina, quod fuit, del rapporto di trasmissione del medesimo a mezzo telecopia (...), che il medesimo (...) era pervenuto a mezzo telecopia a codesta Cancelleria<QUOT.END REF.START="QS0003" CODE="201D" ID="QE0003"/><QUOT.END REF.START="QS0002" CODE="00BB" ID="QE0002"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>3</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20130128">28 gennaio 2013</DATE> il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il ricorso in quanto irricevibile per i seguenti motivi:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0004" REF.END="QE0004"/>25</NO.P><TXT>Allo stato attuale del diritto processuale, con l’entrata in vigore, il <DATE ISO="20111002">2 ottobre 2011</DATE>, della decisione del Tribunale n. 3/2011, del <DATE ISO="20110920">20 settembre 2011</DATE>, (<REF.DOC.OJ COLL="C" NO.OJ="289" PAGE.FIRST="11" DATE.PUB="2011">GU C 289, pag. 11</REF.DOC.OJ>), relativa al deposito e alla notificazione di atti processuali mediante l’applicazione e‑Curia, la firma apposta di proprio pugno dall’avvocato sull’originale dell’atto introduttivo del giudizio o il deposito elettronico dell’atto introduttivo da parte del rappresentante mediante l’utilizzo del suo nome utente e della sua password costituiscono gli unici mezzi che consentono al Tribunale di assicurarsi che la responsabilità del compimento e del contenuto di tale atto processuale sia assunta da una persona abilitata a rappresentare la parte ricorrente dinanzi ai giudici dell’Unione (v., in tale senso, sentenza del Tribunale di primo grado del <DATE ISO="20070523">23 maggio 2007</DATE>, Parlamento/Eistrup, T‑223/06 P, punto 50).</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>26</NO.P><TXT>L’esigenza di una sottoscrizione che possa essere stata apposta esclusivamente dal rappresentante della parte, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di procedura, mira dunque, in un intento di certezza giuridica, a garantire l’autenticità dell’atto introduttivo del giudizio e ad escludere il rischio che questo non sia, in realtà, opera dell’autore a ciò abilitato. Deve pertanto ritenersi che la relativa prescrizione configuri un requisito di forma ad substantiam e debba essere oggetto di una rigorosa applicazione, tale per cui la sua inosservanza comporti l’irricevibilità del ricorso. Quanto all’apposizione, sull’atto introduttivo del giudizio, di un timbro che riproduce la firma dell’avvocato incaricato dal ricorrente, occorre rilevare che tale modo indiretto e meccanico di <QUOT.START CODE="201C" ID="QS0005" REF.END="QE0005"/>sottoscrivere<QUOT.END REF.START="QS0005" CODE="201D" ID="QE0005"/> non consente, di per sé solo, di constatare che è necessariamente l’avvocato stesso ad aver firmato l’atto processuale di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado, Parlamento/Eistrup, cit., punti 51 e 52).</TXT></NP></ITEM><?PAGE NO="3"?><ITEM><NP><NO.P>27</NO.P><TXT>Nel caso di specie, dall’esame dell’atto introduttivo depositato via fax il <DATE ISO="20120910">10 settembre 2012</DATE> risulta che la firma dell’avvocato del ricorrente non è autografa, ma è stata apposta mediante un timbro che la riproduce o altro mezzo di riproduzione. In tali circostanze, si deve rilevare che detto atto introduttivo non reca l’originale della firma dell’avvocato del ricorrente, contrariamente a quanto disposto dall’articolo 34, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di procedura e, per tale motivo, deve essere dichiarato irricevibile. Conseguentemente, la data di ricevimento del documento inviato per fax non può essere presa in considerazione al fine di esaminare se il termine di ricorso di cui all’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto sia stato rispettato.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>28</NO.P><TXT>Tuttavia, alla cancelleria del Tribunale è giunto per posta, il <DATE ISO="20120919">19 settembre 2012</DATE>, un secondo atto introduttivo del giudizio, nel quale figura la firma autografa dell’avvocato del ricorrente. Per decidere sulla ricevibilità di questo secondo documento, occorre verificare se esso sia stato depositato entro i termini di ricorso.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>29</NO.P><TXT>In detto atto introduttivo il ricorrente dichiara di aver ricevuto la decisione di rigetto del reclamo <QUOT.START CODE="201C" ID="QS0006" REF.END="QE0006"/>in data non antecedente al trentuno maggio duemiladodici<QUOT.END REF.START="QS0006" CODE="201D" ID="QE0006"/>, senza tuttavia fornire chiarimenti al riguardo.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>30</NO.P><TXT>Per quanto riguarda il termine entro il quale il ricorrente doveva proporre il suo ricorso, si deve rilevare che, malgrado l’ambiguità della formulazione da lui impiegata relativamente alla data di ricezione della decisione di rigetto del suo reclamo, resta il fatto che il ricorrente ammette, in ogni caso, di essere stato a conoscenza di tale decisione sin dal <DATE ISO="20120531">31 maggio 2012</DATE>. Pertanto, il termine di ricorso avverso detta decisione, che va fatto decorrere al più tardi da tale data, è spirato al più tardi il giorno lunedì <DATE ISO="20120910">10 settembre 2012</DATE>.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>31</NO.P><TXT>Poiché, come risulta dal punto 27 della presente ordinanza, il ricorso trasmesso via fax il <DATE ISO="20120910">10 settembre 2012</DATE> non è ricevibile, il solo atto introduttivo del giudizio che possa essere preso in considerazione nella causa odierna è quello che reca la firma autografa del rappresentante del ricorrente. Dal momento che tale atto introduttivo è giunto alla cancelleria il <DATE ISO="20120919">19 settembre 2012</DATE>, ossia dopo la scadenza del termine di ricorso, esso deve essere considerato tardivo.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>32</NO.P><TXT>Conseguentemente, senza che sia necessario comunicare l’atto introduttivo del giudizio alla parte convenuta, il ricorso deve essere dichiarato manifestamente irricevibile<QUOT.END REF.START="QS0004" CODE="00BB" ID="QE0004"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Sull’impugnazione</HT></P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P><HT TYPE="ITALIC">Procedimento dinanzi al Tribunale e conclusioni delle parti</HT></P></TI></TITLE><NP><NO.P>4</NO.P><TXT>Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale l’<DATE ISO="20130408">8 aprile 2013</DATE>, il ricorrente ha proposto l’impugnazione in esame.</TXT></NP><NP><NO.P>5</NO.P><TXT>Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>annullare l’ordinanza impugnata;</P></ITEM><ITEM><P>rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.</P></ITEM></LIST></P></NP><NP><NO.P>6</NO.P><TXT>La Commissione chiede che il Tribunale voglia:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>respingere l’impugnazione in quanto irricevibile e/o infondata;</P></ITEM><ITEM><P>condannare il ricorrente alle spese.</P></ITEM></LIST></P></NP></GR.SEQ><?PAGE NO="4"?><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P><HT TYPE="ITALIC">In diritto</HT></P></TI></TITLE><NP><NO.P>7</NO.P><TXT>Ai sensi dell’articolo 145 del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, il Tribunale può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata, anche se una delle parti ha chiesto al Tribunale lo svolgimento di un’udienza (ordinanze del Tribunale del <DATE ISO="20080924">24 settembre 2008</DATE>, Van Neyghem/Commissione, T‑105/08 P, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑49 e II‑B‑1‑355, punto 21, e del <DATE ISO="20090626">26 giugno 2009</DATE>, Marcuccio/Commissione, T‑114/08 P, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑53 e II‑B‑1‑313, punto 10). Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di tale disposizione, di statuire senza proseguire il procedimento.</TXT></NP><NP><NO.P>8</NO.P><TXT>A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce, in sostanza, un motivo unico, vertente su accertamenti materiali inesatti del Tribunale della funzione pubblica, suddiviso in due parti. Il ricorrente, infatti, sostiene che erroneamente il Tribunale della funzione pubblica ha concluso, in primo luogo, che il documento trasmesso per telefax il <DATE ISO="20120910">10 settembre 2012</DATE> differiva in alcuni punti dall’originale dell’atto introduttivo ricevuto il <DATE ISO="20120919">19 settembre 2012</DATE> e, in secondo luogo, che la sottoscrizione del documento del <DATE ISO="20120910">10 settembre 2012</DATE> non era autografa, ma apposta mediante un timbro che la riproduceva o altro modo di riproduzione. Pertanto, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe dovuto considerare il documento inviato per telefax il <DATE ISO="20120910">10 settembre 2012</DATE> alla stregua di un atto introduttivo, il cui originale è stato ricevuto dalla cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il <DATE ISO="20120919">19 settembre 2012</DATE>, conformemente all’articolo 34, paragrafo 6, del suo regolamento di procedura, ai sensi del quale <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0007" REF.END="QE0007"/>la data in cui una copia dell’originale firmato di un atto processuale (…) perviene alla cancelleria mediante qualsiasi mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone il Tribunale è presa in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali, purché l’originale firmato dell’atto (…) sia depositato in cancelleria entro dieci giorni dal ricevimento della copia dell’originale<QUOT.END REF.START="QS0007" CODE="00BB" ID="QE0007"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>9</NO.P><TXT>La Commissione sostiene che l’impugnazione è irricevibile, in primo luogo, in quanto il ricorrente si limita a chiedere una nuova valutazione dei fatti, di esclusiva competenza del giudice di primo grado, e, in secondo luogo, a causa del fatto che l’impugnazione non soddisfa i requisiti di chiarezza previsti dalla giurisprudenza. In subordine, la Commissione sostiene che l’impugnazione è priva di fondamento.</TXT></NP><NP><NO.P>10</NO.P><TXT>Circa la questione, sollevata dalla Commissione, della ricevibilità dell’impugnazione, occorre rammentare che, secondo costante giurisprudenza, il giudice di primo grado è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado non costituisce pertanto, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi a tale giudice, una questione di diritto, soggetta, in quanto tale, al controllo del Tribunale. Uno snaturamento del genere deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove (v. sentenza del Tribunale dell’<DATE ISO="20080908">8 settembre 2008</DATE>, Kerstens/Commissione, T‑222/07 P, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑37 e II‑B‑1‑267, punti da 60 a 62 e giurisprudenza ivi citata).</TXT></NP><NP><NO.P>11</NO.P><TXT>Nella fattispecie, occorre rilevare che l’impugnazione, da un lato, verte su asseriti accertamenti materiali inesatti del Tribunale della funzione pubblica che avrebbero determinato l’irricevibilità dell’atto introduttivo di primo grado e, dall’altro, soddisfa i requisiti di chiarezza previsti dalla giurisprudenza. L’impugnazione deve pertanto essere dichiarata ricevibile.</TXT></NP><NP><NO.P>12</NO.P><TXT>Occorre anzitutto esaminare la seconda parte del motivo unico.</TXT></NP><NP><NO.P>13</NO.P><TXT>Quanto alla relazione tra la sottoscrizione dell’avvocato che rappresenta un ricorrente, risultante su un atto introduttivo inviato per telefax, e quella apposta sull’originale depositato entro i dieci giorni successivi, si deve rilevare quanto segue.</TXT></NP><?PAGE NO="5"?><NP><NO.P>14</NO.P><TXT>In primo luogo, secondo costante giurisprudenza, quando la sottoscrizione che compare in calce all’atto introduttivo depositato via telefax non è identica a quella riportata sull’originale dell’atto introduttivo successivamente trasmesso, l’atto introduttivo presentato tramite telefax non può essere preso in considerazione ai fini dell’osservanza del termine di ricorso [v. ordinanze del Tribunale del <DATE ISO="20111129">29 novembre 2011</DATE>, ENISA/CEPD, T‑345/11, non pubblicata nella Raccolta, punti da 15 a 17, e del <DATE ISO="20121003">3 ottobre 2012</DATE>, Tecnimed/UAMI – Ecobrands (ZAPPER‑CLICK), T‑360/10, non pubblicata nella Raccolta, punti da 15 a 17 e giurisprudenza ivi citata].</TXT></NP><NP><NO.P>15</NO.P><TXT>In secondo luogo, quanto all’apposizione, su un atto introduttivo del giudizio, di un timbro che riproduce la firma dell’avvocato incaricato dal ricorrente, sempre da costante giurisprudenza risulta che tale modo indiretto e meccanico di <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0008" REF.END="QE0008"/>sottoscrivere<QUOT.END REF.START="QS0008" CODE="00BB" ID="QE0008"/> non consente, di per sé solo, di constatare che è necessariamente l’avvocato stesso ad aver firmato l’atto processuale di cui trattasi. Infatti, deve ritenersi che la necessità di una sottoscrizione autografa di un atto introduttivo – la quale, in un intento di certezza giuridica, mira a garantire l’autenticità dell’atto e ad escludere il rischio che questo non sia, in realtà, opera dell’autore a ciò abilitato – configuri un requisito di forma ad substantiam e debba essere oggetto di una rigorosa applicazione, tale per cui la sua inosservanza comporti l’irricevibilità del ricorso (sentenza del Tribunale del <DATE ISO="20070523">23 maggio 2007</DATE>, Parlamento/Eistrup, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-223/06 P" PAGE.ECR="II-1581" YEAR="2007">T-223/06 P, Racc. pag. II-1581</REF.DOC.ECR>, punti da 50 a 52).</TXT></NP><NP><NO.P>16</NO.P><TXT>Nella fattispecie, il ricorrente non contesta la giurisprudenza secondo cui l’apposizione, su un atto introduttivo del giudizio, di un timbro che riproduce la firma dell’avvocato incaricato rende irricevibile tale atto. Egli, infatti, si limita a censurare il Tribunale della funzione pubblica perché questi avrebbe erroneamente concluso che le sottoscrizioni apposte sul documento del <DATE ISO="20120910">10 settembre 2012</DATE>, trasmesso per telefax, e sull’originale dell’atto introduttivo ricevuto il <DATE ISO="20120919">19 settembre 2012</DATE> erano differenti. In sostanza, il ricorrente sostiene che la sottoscrizione apposta sul documento del <DATE ISO="20120910">10 settembre 2012</DATE>, inviato a mezzo telefax, è autografa e identica a quella apposta sull’atto introduttivo del <DATE ISO="20120919">19 settembre 2012</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>17</NO.P><TXT>Orbene, è sufficiente rilevare che, come emerge chiaramente dal fascicolo di primo grado, la sottoscrizione apposta sul documento del <DATE ISO="20120910">10 settembre 2012</DATE>, trasmesso per telefax, non è identica a quella apposta sull’atto introduttivo depositato il <DATE ISO="20120919">19 settembre 2012</DATE>. Ne consegue che il ricorrente non può censurare il Tribunale della funzione pubblica per non aver tenuto conto del documento del <DATE ISO="20120910">10 settembre 2012</DATE> al fine di verificare se il termine di ricorso previsto all’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto era stato rispettato e per avere, pertanto, considerato tardivo l’atto introduttivo depositato il <DATE ISO="20120919">19 settembre 2012</DATE>, in quanto presentato dopo la scadenza del suddetto termine intervenuta il <DATE ISO="20120910">10 settembre 2012</DATE>. Infatti, secondo la costante giurisprudenza sopra citata, quando la sottoscrizione di un documento inviato per telefax – tanto nel caso di sottoscrizione apposta mediante timbro quanto nel caso in cui la sottoscrizione, come sostenuto dal ricorrente nella sua impugnazione, sia autografa – non corrisponde alla sottoscrizione dell’originale dell’atto introduttivo successivamente depositato, tale differenza determina le stesse conseguenze giuridiche, ossia l’impossibilità di prendere in considerazione il documento trasmesso per telefax al fine di valutare l’osservanza del termine di ricorso.</TXT></NP><NP><NO.P>18</NO.P><TXT>Per quanto riguarda la prima parte del motivo unico, con la quale il ricorrente fa valere che il Tribunale della funzione pubblica è incorso in errore laddove ha rilevato differenze tra alcuni punti del documento del <DATE ISO="20120910">10 settembre 2012</DATE> e dell’atto introduttivo del <DATE ISO="20120919">19 settembre 2012</DATE>, occorre osservare che, anche a voler ammettere, come sostenuto dal ricorrente, che tali differenze non sussistano, detta parte dev’essere considerata inconferente, dal momento che il Tribunale della funzione pubblica ha correttamente dichiarato che il documento del <DATE ISO="20120910">10 settembre 2012</DATE> non poteva essere preso in considerazione al fine di valutare l’osservanza del termine di ricorso. Infatti, l’eventuale constatazione dell’identità dei due testi non può rimettere in discussione la decisione del Tribunale della funzione pubblica di non prendere in considerazione tale documento.</TXT></NP><?PAGE NO="6"?><NP><NO.P>19</NO.P><TXT>Alla luce delle suesposte considerazioni, l’impugnazione dev’essere respinta in quanto manifestamente infondata.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P><HT TYPE="ITALIC">Sulle spese</HT></P></TI></TITLE><NP><NO.P>20</NO.P><TXT>Conformemente all’articolo 148, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, il Tribunale statuisce sulle spese.</TXT></NP><NP><NO.P>21</NO.P><TXT>Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, primo comma, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 144, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.</TXT></NP><NP><NO.P>22</NO.P><TXT>Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente nell’ambito dell’impugnazione, sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito del presente giudizio.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ><JURISDICTION><INTRO><P>Per questi motivi,</P><P>IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)</P><P>così provvede:</P></INTRO><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">L’impugnazione è respinta.</HT></TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente giudizio.</HT></TXT><P>Lussemburgo, <DATE ISO="20131127">27 novembre 2013</DATE></P></NP></ITEM></LIST></JURISDICTION></CONTENTS.ORDER><SIGNATURE.CASE><SIGNATORY><P>Il cancelliere</P><P>E. Coulon</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>Il presidente</P><P>M. Jaeger</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></ORDER>