Regolamento (CE) n. 143/97 della Commissione del 27 gennaio 1997 relativo al terzo elenco di sostanze prioritarie previsto dal regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 025 del 28/01/1997 pag. 0013 - 0014
REGOLAMENTO (CE) N. 143/97 DELLA COMMISSIONE del 27 gennaio 1997 relativo al terzo elenco di sostanze prioritarie previsto dal regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione ed al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (1), in particolare gli articoli 8 e 10, considerando che il regolamento (CEE) n. 793/93 prevede un sistema di valutazione e di controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti; che, per effettuare una valutazione dei rischi presentati da tali sostanze, occorre individuare le sostanze prioritarie che richiedono un'attenzione immediata; considerando che, conseguentemente, l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 793/93 dispone che la Commissione compili un elenco di sostanze prioritarie; che l'articolo 8 indica inoltre i fattori da considerare nella compilazione degli elenchi suddetti; considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 793/93 prevede che per ciascuna sostanza riportata negli elenchi di priorità venga designato uno Stato responsabile della sua valutazione; che l'assegnazione delle sostanze deve garantire un'equa ripartizione dei compiti tra gli Stati membri; considerando che la prima e la seconda lista di priorità sono state adottate con i regolamenti (CE) n. 1179/94 (2) e (CE) n. 2268/95 (3) della Commissione; considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 793/93, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Nell'allegato al presente regolamento è riportato il terzo elenco di sostanze prioritarie, come prescritto dall'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 793/93. 2. In detto elenco di sostanze prioritarie è riportato anche lo Stato membro designato come responsabile della valutazione di ciascuna sostanza. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1997. Per la Commissione Ritt BJERREGAARD Membro della Commissione (1) GU n. L 84 del 5. 4. 1993, pag. 1. (2) GU n. L 131 del 26. 5. 1994, pag. 3. (3) GU n. L 231 del 28. 9. 1995, pag. 18. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>