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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/2893 |
15.11.2024 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2893 DELLA COMMISSIONE
del 12 novembre 2024
recante approvazione delle modifiche del piano nazionale greco per l’attuazione del sistema di convalida a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio
[notificata con il numero C(2024) 7905]
(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 109, paragrafo 8,
viste le modifiche del piano nazionale per l’attuazione del sistema di convalida trasmesse dalla Grecia,
considerando quanto segue:
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1) |
A norma dell’articolo 109, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009 gli Stati membri stabiliscono un piano nazionale per l’attuazione del sistema di convalida concernente i dati registrati a norma di tale regolamento che consenta loro di fissare le priorità per la convalida e i controlli incrociati e il successivo trattamento delle incongruenze sulla base della gestione del rischio. Le modifiche a tali piani sono sottoposte alla Commissione per approvazione. |
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2) |
Il 19 luglio 2024 la Grecia ha presentato alla Commissione, per approvazione, le modifiche del piano nazionale vigente, approvato con decisione di esecuzione (UE) 2015/2277 della Commissione (2). Tali modifiche sono conformi alle condizioni di cui all’articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e agli articoli da 143 a 145 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (3). È quindi opportuno approvarle. |
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3) |
La presente decisione costituisce la decisione di approvazione ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009. |
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4) |
La Commissione controllerà l’applicazione del piano nazionale per verificarne l’effettivo funzionamento. Se le risultanze delle verifiche, delle ispezioni e degli audit effettuati dalla Commissione nell’ambito del titolo X del regolamento (CE) n. 1224/2009 indicano che il piano non è in grado di garantire che i dati notificati alla Commissione a norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009 siano completi, esatti e notificati entro i termini applicabili, la Commissione può chiedere allo Stato membro che il piano in questione sia modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le modifiche del piano nazionale per l’attuazione del sistema di convalida presentate il 19 luglio 2024 dalla Grecia a norma dell’articolo 109, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono approvate.
Articolo 2
Se, in base alle risultanze delle verifiche, delle ispezioni e degli audit effettuati nell’ambito del titolo X del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione ritiene che il piano di convalida approvato conformemente all’articolo 1 non garantisca l’effettiva attuazione, da parte dello Stato membro, degli obblighi stabiliti all’articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009, essa può chiedere, previa consultazione dello Stato membro interessato, che il piano in questione sia modificato. Lo Stato membro modifica il proprio piano di convalida conformemente a tale richiesta.
Articolo 3
La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2024
Per la Commissione
Maroš ŠEFČOVIČ
Vicepresidente esecutivo
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2015/227 della Commissione, del 2 dicembre 2015, relativa all’approvazione, da parte della Commissione, dei piani nazionali per l’attuazione dei sistemi di convalida in conformità dell’articolo 109, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (GU L 322 dell’8.12.2015, pag. 53).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2893/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)