Regolamento (CE) n. 2496/2001 della Commissione, del 19 dicembre 2001, relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione dal 1° gennaio al 31 marzo 2001
Gazzetta ufficiale n. L 337 del 20/12/2001 pag. 0025 - 0026
Regolamento (CE) n. 2496/2001 della Commissione del 19 dicembre 2001 relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione dal 1o gennaio al 31 marzo 2001 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura(1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 6, considerando quanto segue: (1) L'indennità compensativa di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 104/2000 deve essere concessa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria di trasformazione durante il trimestre civile per il quale sono stati rilevati i prezzi, quando il prezzo di vendita medio trimestrale sul mercato comunitario e il prezzo d'importazione, se del caso maggiorato della tassa compensativa di cui è stato gravato, si sono collocati contemporaneamente ad un livello inferiore all'87 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato. (2) Dall'analisi della situazione del mercato comunitario nel 2001 risulta che, per quanto riguarda il tonnetto striato [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], tra il 1o gennaio e il 31 marzo 2001 sia il prezzo di vendita medio trimestrale, sia il prezzo d'importazione di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 104/2000 erano inferiori all'87 % del prezzo alla produzione comunitaria in vigore, fissato dal regolamento (CE) n. 2764/2000 del Consiglio(2). (3) Il diritto all'indennità deve essere determinato sulla base delle vendite fatturate durante il trimestre di cui si tratta, utilizzate per il calcolo del prezzo di vendita medio mensile di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 142/98 della Commissione(3). (4) L'importo dell'indennità di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, non può in alcun caso superare la differenza tra il livello limite e il prezzo di vendita medio del prodotto in questione sul mercato comunitario o un importo forfettario equivalente al 12 % di tale limite. (5) I quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 non possono in alcun caso superare, nel trimestre considerato, i limiti fissati al paragrafo 3 dello stesso articolo. (6) I quantitativi di tonnetto striato [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] venduti e consegnati durante il trimestre in questione all'industria di trasformazione stabilita nel territorio doganale della Comunità sono stati superiori a quelli venduti e consegnati durante il medesimo trimestre delle tre precedenti campagne di pesca. Poiché tali quantitativi oltrepassano i limiti fissati all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 104/2000, occorre limitare per questi prodotti il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità. (7) In applicazione dei limiti di cui all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 104/2000, per il calcolo dell'importo dell'indennità concessa a ciascuna organizzazione di produttori occorre ripartire i quantitativi ammissibili tra le organizzazioni di produttori interessate in proporzione alle rispettive produzioni dello stesso trimestre delle campagne di pesca 1998, 1999 e 2000. (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione è concessa, per il periodo che va dal 1o gennaio al 31 marzo 2001, per i prodotti di seguito indicati: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 2 1. Il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità è il seguente: >SPAZIO PER TABELLA> 2. Il volume globale è ripartito tra le organizzazioni di produttori interessate come indicato in allegato. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. (2) GU L 321 del 19.12.2000, pag. 1. (3) GU L 17 del 22.1.1998, pag. 8. ALLEGATO Ripartizione tra le organizzazioni di produttori dei quantitativi di tonno che possono beneficiare dell'indennità compensativa per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2001, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 104/2000, sulla base delle percentuali d'indennità >SPAZIO PER TABELLA>