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3.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 132/13 |
REGOLAMENTO (UE) N. 446/2014 DELLA COMMISSIONE
del 2 maggio 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese, il regolamento (CE) n. 251/2009 della Commissione per quanto riguarda le serie di dati da elaborare per le statistiche strutturali sulle imprese e il regolamento (UE) n. 275/2010 della Commissione per quanto riguarda i criteri di valutazione della qualità delle statistiche strutturali sulle imprese
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, lettere a), b), d), e) e j),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ha istituito un quadro comune per la raccolta, la trasmissione e la valutazione delle statistiche europee riguardanti la struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese nell'Unione europea. |
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(2) |
Al fine di produrre dati comparabili e armonizzati tra gli Stati membri, il regolamento (CE) n. 251/2009 della Commissione (2) stabilisce la frequenza della compilazione delle statistiche strutturali pluriennali sulle imprese e la ripartizione dei risultati per la produzione delle statistiche strutturali sulle imprese. |
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(3) |
Il regolamento (UE) n. 275/2010 della Commissione (3) definisce i criteri di valutazione della qualità e il contenuto delle relazioni sulla qualità che gli Stati membri devono presentare. |
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(4) |
È necessario aggiornare l'elenco delle caratteristiche, indicando serie di dati sulla demografia delle imprese con almeno un dipendente al fine di rispondere all'esigenza di migliorare la comparabilità internazionale dei risultati, in particolare per le statistiche sull'attività imprenditoriale. Occorre inoltre stabilire il primo anno di riferimento, la frequenza e la ripartizione dei risultati per tali caratteristiche. L'allegato IX del regolamento (CE) n. 295/2008 e l'allegato I del regolamento (CE) n. 251/2009 devono pertanto essere modificati di conseguenza. |
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(5) |
L'esperienza ha dimostrato che non è necessario compilare le caratteristiche di cui agli allegati V, VI e VII del regolamento (CE) n. 295/2008 con l'attuale frequenza annuale. La frequenza di elaborazione deve pertanto essere modificata e fissata a dieci anni. L'allegato I del regolamento (CE) n. 251/2009 va modificato di conseguenza. |
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(6) |
Non è più necessario elaborare su base annua le relazioni sulla qualità delle statistiche conformemente agli allegati V, VI e VII del regolamento (CE) n. 295/2008. Occorre pertanto che tali relazioni siano elaborate e adeguate per essere presentate ogni dieci anni in coerenza con i requisiti relativi ai dati. L'allegato del regolamento (UE) n. 275/2010 va quindi modificato di conseguenza. |
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(7) |
Al fine di garantire un miglior monitoraggio dei progressi compiuti in materia di innovazione nel quadro della strategia Europa 2020, le parti interessate dell'Unione e nazionali hanno chiesto la definizione di un indicatore integrato unico. Tale indicatore ha, tra l'altro, lo scopo di valutare l'occupazione nelle imprese innovative a forte crescita in Europa e a livello internazionale. È urgente fornire i dati utilizzati per definire questo nuovo indicatore in modo da consentirne l'uso nel semestre europeo 2014. Il regolamento (CE) n. 295/2008 deve pertanto essere modificato di conseguenza. |
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(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I, V, VI, VII e IX del regolamento (CE) n. 295/2008 sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 251/2009 sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
L'allegato del regolamento (UE) n. 275/2010 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 13.
(2) Regolamento (CE) n. 251/2009 della Commissione, dell'11 marzo 2009, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le serie di dati da elaborare per le statistiche strutturali sulle imprese e gli adeguamenti necessari a seguito della revisione della classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) (GU L 86 del 31.3.2009, pag. 170).
(3) Regolamento (UE) n. 275/2010 della Commissione, del 30 marzo 2010, che attua il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di valutazione della qualità delle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 86 dell'1.4.2010, pag. 1).
ALLEGATO I
Gli allegati I, V, VI, VII e IX del regolamento (CE) n. 295/2008 sono così modificati:
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1. |
Nell'allegato I, il punto 1 della sezione 8 «Trasmissione dei risultati» è sostituito dal seguente:
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2. |
Nell'allegato V, la sezione 5 è sostituita dalla seguente: «SEZIONE 5 Primo anno di riferimento Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate le statistiche per le caratteristiche di cui alla sezione 4 è l'anno civile 2008.» |
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3. |
L'allegato VI è così modificato:
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4. |
L'allegato VII è così modificato:
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5. |
L'allegato IX è così modificato:
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ALLEGATO II
L'allegato I del regolamento (CE) n. 251/2009 è così modificato:
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1. |
Il punto 1 è così modificato:
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2. |
I punti 5, 6 e 7 sono così modificati:
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3. |
Il punto 9 è così modificato:
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ALLEGATO III
La sezione II dell'allegato del regolamento (UE) n. 275/2010 è sostituita dalla seguente:
«SEZIONE II
Calendario
Ogni anno a partire dal 2011, la Commissione (Eurostat) trasmette agli Stati membri, entro la fine di gennaio, le relazioni sulla qualità per l'anno di riferimento t – 3, strutturate secondo gli standard SSE per le relazioni sulla qualità, parzialmente precompilate con gli indicatori quantitativi e con le altre informazioni di cui essa dispone in merito agli allegati I, II, III, IV, VIII e IX. Per tali allegati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) ogni anno, entro il 31 marzo, le rispettive relazioni sulla qualità debitamente completate.
Ogni dieci anni a partire dal 2021, la Commissione (Eurostat) trasmette agli Stati membri, entro la fine di gennaio, le relazioni sulla qualità per l'anno di riferimento t – 3, strutturate secondo gli standard SSE per le relazioni sulla qualità, parzialmente precompilate con gli indicatori quantitativi e con le altre informazioni di cui essa dispone in merito agli allegati V, VI e VII. Per tali allegati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) ogni dieci anni a decorrere dal 2021, entro il 31 marzo, le rispettive relazioni sulla qualità debitamente completate.»