Regolamento (CE) n. 313/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che proroga il regolamento (CE) n. 310/2002 relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
Gazzetta ufficiale n. L 046 del 20/02/2003 pag. 0006 - 0006
Regolamento (CE) n. 313/2003 del Consiglio del 18 febbraio 2003 che proroga il regolamento (CE) n. 310/2002 relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301, vista la posizione comune 2003/115/PESC del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che modifica e proroga la posizione comune 2002/145/PESC concernente misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe(1), vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 310/2002, del 18 febbraio 2002, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe(2), scade il 20 febbraio 2003, e l'articolo 13 del regolamento prevede espressamente la possibilità di una proroga. (2) Si è verificato un ulteriore peggioramento della situazione nello Zimbabwe, dove si ripetono incessantemente gravi violazioni dei diritti umani e della libertà di opinione, di associazione e di riunione pacifica. (3) Di conseguenza, la posizione comune 2003/115/PESC prevede la proroga fino al 20 febbraio 2004 delle misure restrittive stabilite dalla posizione comune 2002/145/PESC del Consiglio, del 18 febbraio 2002, concernente misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe(3). In particolare, queste misure comprendono il congelamento di capitali, attività finanziarie e risorse economiche di taluni membri del governo e di persone fisiche o giuridiche ad esse collegate, nonché il divieto di esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini repressivi interni e il divieto di consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse alle attività militari. (4) Pertanto, il regolamento (CE) n. 310/2002 deve essere prorogato di 12 mesi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 310/2002 è prorogato di 12 mesi, vale a dire fino al 20 febbraio 2004, salvo ulteriori proroghe. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 21 febbraio 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2003. Per il Consiglio Il Presidente N. Christodoulakis (1) Vedi pagina 30 della presente Gazzetta ufficiale. (2) GU L 50 del 21.2.2002, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1643/2002 della Commissione (GU L 247 del 14.9.2002, pag. 22). (3) GU L 50 del 21.2.2002, pag. 1. Posizione comune modificata da ultimo dalla decisione 2002/754/PESC del Consiglio (GU L 247 del 14.9.2002, pag. 56).