51994PC0202

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la promozione della salute, informazione, educazione e formazione, nel quadro dell' azione comunitaria nel campo della sanitá pubblica /* COM/94/202DEF - COD 94/0130 */

Gazzetta ufficiale n. C 252 del 09/09/1994 pag. 0003


Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la promozione della salute, informazione, educazione e formazione, nel quadro dell'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica (94/C 252/04) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(94) 202 def. - 94/0130 (COD)

(Presentata dalla Commissione il 26 luglio 1994)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 129,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando che, secondo l'articolo 3, lettera o) del trattato, l'azione comunitaria deve contenere un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute; che l'articolo 129 prevede espressamente una competenza comunitaria in questo campo incoraggiando la cooperazione fra gli Stati membri, se necessario sostenendone l'azione;

considerando che, nella comunicazione del 24 novembre 1993 sulla sanità pubblica (1), la Commissione dichiara che l'esperienza finora acquisita dalla Commissione dalle azioni in materia di sanità pubblica giustifica un programma di azioni comunitarie nei quattro settori prioritari della promozione della salute, informazione, educazione e formazione;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 23 novembre 1988 (2) sull'educazione alla salute nelle scuole pone l'accento sul fatto che alcune abitudini alimentari, l'uso incontrollato di talune sostanze chimiche, farmaci e stupefacenti, il fumo, l'inquinamento dell'ambiente hanno un effetto nocivo sulla salute, tenendo conto dei problemi legati alla sicurezza e agli infortuni;

considerando che la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 3 dicembre 1990 (3) relativa ad un'azione comunitaria su nutrizione e salute ha sottolineato che la promozione di uno stile di vita sano in relazione alla nutrizione è uno strumento fondamentale che permette ai cittadini di compiere le scelte necessarie per assicurare un'alimentazione appropriata e corrispondente ai bisogni di ciascuno;

considerando che le conclusioni del Consiglio e dei ministri della sanità degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 13 novembre 1992 (4), basate sulla comunicazione della Commissione al Consiglio concernente l'educazione alla salute nelle scuole (5), indicano la scuola come un luogo di importanza vitale per far acquisire ai giovani in modo sistematico uno stile di vita sano che consenta di ridurre le malattie e gli infortuni, considerano che esistono altri ambienti dove l'educazione alla salute ha un ruolo capitale, in particolare i nuclei domestici, le collettività locali, i luoghi di lavoro, gli ospedali, ecc. ed invitano la Commissione a rafforzare la cooperazione fra gli Stati membri al fine di attuare azioni efficaci di promozione ed educazione alla salute nei diversi ambienti;

considerando che tali azioni devono essere svolte nell'ambito dell'azione nel campo della sanità pubblica definito dalla Commissione e che, conformemente alla risoluzione del Consiglio del 27 maggio 1993 (6), devono essere prese in considerazione anche altri azioni comunitarie relative al settore della sanità pubblica e che hanno un impatto su di essa;

considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sulla sanità pubblica, sulla promozione e sull'educazione alla salute (7) ha formulato una serie di proposte d'azione comunitaria nel settore della prevenzione degli infortuni e della malattie cardiovascolari che non sono attualmente oggetto di programmi comunitari in corso;

considerando che la strategia integrata messa a punto dal progetto congiunto dell'Organizzazione mondiale della sanità, del Consiglio d'Europa e della Comunità europea, «Rete europea delle scuole di promozione della salute», ha conseguito risultati incoraggianti per quanto riguarda l'attuazione di misure di promozione della salute in ambienti specifici;

considerando che le condizioni socioeconomiche, in particolare la situazione abitativa, la disoccupazione, l'urbanizzazione e l'emarginazione sociale, vanno prese in considerazione nel contesto della promozione della salute, specialmente nelle aree svantaggiate;

considerando che l'educazione e l'informazione in materia di salute sono espressamente menzionate dalle disposizioni generali in materia di sanità pubblica del trattato e che esse costituiscono una priorità per l'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica;

considerando che, secondo il principio delle sussidiarietà, le azioni che non sono di esclusiva competenza della Comunità, fra cui la promozione sanitaria, possono essere intraprese dalla stessa solo quando gli obiettivi dell'azione, a motivo delle sue simensioni o dei suoi effetti, possono meglio essere realizzati, a livello comunitario;

considerando che occorre rafforzare la cooperazione con le competenti organizzazioni internazionali e con i paesi terzi;

considerando che occorre avviare un programma pluriennale che definisca chiaramente gli obiettivi dell'azione comunitaria, le azioni prioritarie atte a promuovere la salute di tutti i cittadini della Comunità, nonché i meccanismi appropriati per procedere a una valutazione di tali azioni;

considerando che il programma deve contribuire ad accrescere la consapevolezza delle cause che condizionano la salute, dei fattori di rischio, delle diagnosi precoci degli effetti nocivi, della consulenza, dell'informazione e dell'assistenza sociosanitaria;

considerando che, dal punto di vista operativo, occorre mantenere e sviluppare gli investimenti effettuati in passato in ordine alla creazione di reti comunitarie di organizzazioni non governative e alla mobilitazione di tutte le persone coinvolte nella promozione e nell'educazione alla salute;

considerando che occorre evitare una duplicazione degli sforzi mediante la promozione degli scambi di esperienze e lo sviluppo congiunto di moduli di informazione di base destinati al pubblico, a fini di educazione alla salute, ed agli operatori sanitari;

considerando che il presente programma deve avere una durata quinquennale al fine di garantire un periodo di tempo sufficiente all'attuazione delle azioni e di conseguire gli obiettivi enunciati,

DECIDONO:

Articolo 1

Un programma d'azione comunitario sulla promozione della salute, informazione, educazione e formazione in materia di salute è adottato per un periodo di cinque anni, dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1999.

Articolo 2

La Commissione assicura l'attuazione delle azioni definite nell'allegato, in conformità dell'articolo 5 e in stretta cooperazione con gli Stati membri, le istituzioni e le organizzazioni che operano nel campo della promozione della salute.

Articolo 3

L'autorità di bilancio stabilisce la dotazione di bilancio per ciascun esercizio finanziario.

Articolo 4

La Commissione assicura la coerenza e la complementarità fra le azioni promosse nell'ambito del presente programma e gli altri relativi programmi e iniziative comunitari.

Articolo 5

1. Nell'attuazione del presente programma la Commissione è assistita da un comitato consultivo, di seguito denominato «il comitato», composto da due rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 6

1. La Comunità incoraggia la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali operanti nel settore della salute pubblica, tra cui l'Organizzazione mondiale della sanità.

2. I paesi dell'EFTA, nel contesto dell'accordo SEE, e i paesi dell'Europa centrale e orientale con i quali la Comunità abbia concluso un accordo di associazione possono essere associati alle attività descritte nell'allegato.

Articolo 7

1. La Commissione pubblica regolarmente le informazioni relative alle azioni svolte e alle possibilità di erogazione di aiuti comunitari concernenti i diversi settori dell'azione.

2. La Commissione sottopone al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione intermedia sulle azioni intraprese, come pure una relazione generale a conclusione del programma.

(1) COM(93) 559 def.

(2) GU n. C 3 del 5. 1. 1989, pag. 1.

(3) GU n. C 329 del 31. 12. 1990, pag. 1.

(4) GU n. C 326 dell'11. 12. 1992, pag. 2.

(5) SEC(92) 476 def.

(6) GU n. C 174 del 25. 6. 1993, pag. 1.

(7) PE 205-804 def.

ALLEGATO

PROGRAMMA D'AZIONE COMUNITARIO SULLA PROMOZIONE DELLA SALUTE (1995-1999)

A. INFORMAZIONE SULLA SALUTE

1. Azioni intese a migliorare la conoscenza dei meccanismi psicosociologici interessati e di metodi e tecniche di informazione sulla salute, come pure la promozione della valutazione dei risultati.

2. Sondaggi della pubblica opinione sui vari aspetti della promozione della salute (indagini Eurobarometro) e sostegno alla progettazione e alla valutazione di specifiche campagne di informazione, ivi comprese quelle coordinate a livello comunitario o in più Stati membri.

3. Sostegno alla creazione di una infrastruttura europea di informazione e documentazione concernente la salute pubblica e la promozione della salute destinata a operatori, amministratori e decisori nel campo della salute pubblica, nonché diffusione alle parti interessate di informazioni sulle attività della Comunità in questo campo.

B. EDUCAZIONE ALLA SALUTE

4. Promozione, mediante consultazione fra gli Stati membri, dell'inserimento dell'educazione alla salute nei curricoli scolastici e sostegno allo sviluppo e alla diffusione di adeguati programmi di educazione alla salute, materiale didattico e moduli. Sostegno ai progetti dimostrativi e alle azioni innovatrici volti a promuovere stili di vita e comportamenti sani, ivi compreso il sostegno, in cooperazione con l'OMS e il Consiglio d'Europa, alla Rete europea delle scuole di promozione della salute.

5. Sostegno alle azioni di educazione alla salute sul luogo di lavoro, concernenti in particolare la prevenzione dell'abuso di alcol e del consumo di tabacco e la nutrizione.

6. Sostegno a progetti di educazione alla salute destinata ai giovani e gli adolescenti che hanno lasciato la scuola, realizzati nel contesto di attività sportive o del tempo libero e nei centri socioculturali, ivi compresi strumenti innovativi volti ad assicurare un'educazione alla salute permanente e strutturata.

C. LA FORMAZIONE PROFESSIONALE NEL CAMPO DELLA SALUTE PUBBLICA E DELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE

7. Rassegna e valutazione delle attuali strutture e dei piani di formazione in materia di salute pubblica e di promozione della salute, nonché compilazione di un repertorio europeo. Sostegno alla cooperazione che coinvolga scuole di salute pubblica, università e istituti che realizzano azioni nel settore al fine di organizzare corsi comuni di formazione e scambi di studenti e personale insegnante.

8. Promozione della cooperazione fra gli Stati membri in merito al contenuto dei corsi e delle attività di formazione nel settore della salute pubblica e della promozione della salute destinati ad operatori, amministratori, manager e decisori, nell'ottica particolare di un approccio interdisciplinare.

9. Sostegno alle misure di formazione concernenti l'educazione sanitaria nelle scuole mirate a insegnanti, istruttori e altro personale interessato, ivi compresa l'elaborazione di moduli, supporti didattici e materiali. Sostegno agli operatori sanitari nel settore della prevenzione delle malattie e della diagnosi precoce dell'alcolismo, nonché informazione del pubblico in merito all'automedicazione.

D. AZIONI SPECIFICHE DI PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE

10. Sostegno ad attività e progetti integrati di promozione della salute destinati a gruppi svantaggiati o a rischio e a determinate aree e che diano risalto alla dimensione intersettoriale della promozione della salute.

11. Esame del ruolo di una nutrizione equilibrata quale misura di protezione della salute e della nutrizione in relazione all'eziologia delle malattie, in particolare delle malattie cardiovascolari. Promozione dell'analisi, della valutazione e dello scambio di esperienze in materia di azioni innovative in merito alla prevenzione delle malattie cardiovascolari e delle affezioni che ne derivano.

12. Sostegno alle attività relative alla medicazione, ivi compresa l'automedicazione, in cooperazione con i medici generici e i farmacisti, nonché sforzi volti al monitoraggio di tali pratiche e alla valutazione delle loro implicazioni.

E. STRUTTURE E STRATEGIE DI PROMOZIONE DELLA SALUTE

13. Studi ed analisi comparate delle strutture e strategie della promozione della salute e valutazione di tali politiche, come pure attività volte ad incoraggiare e sostenere la cooperazione fra gli Stati membri in merito ai vari aspetti strategici della salute pubblica e della promozione della salute.

14. Sostegno di reti che colleghino gli enti nazionali o regionali di promozione della salute avvalendosi di una strategia integrata (basata ad esempio sui differenti fattori che condizionano la salute, contesti e gruppi di popolazione), nonché promozione di attività e progetti congiunti.