Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione dei mangimi composti /* COM/94/279DEF - CNS 94/0174 */
Gazzetta ufficiale n. C 238 del 26/08/1994 pag. 0006
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione dei mangimi composti (94/C 238/05) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(94) 279 def. - 94/0174 (CNS) (Presentata dalla Commissione il 19 luglio 1994) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando che la direttiva 77/101/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (2), è stata abrogata con la direttiva . ./. . ./CE del Consiglio relativa alla circolazione di prodotti per l'alimentazione degli animali; considerando che la direttiva . ./. . ./CE è intesa in particolare ad eliminare le differenze esistenti nelle normative nazionali per quanto riguarda gli alimenti semplici per gli animali e le materie prime; che a tal fine la direttiva . ./. . ./CE introduce un termine comune, «prodotti per l'alimentazione degli animali», e una definizione del termine stesso che comprende gli alimenti semplici e le materie prime; che i termini suddetti e le definizioni rispettive nella direttiva 79/373/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla direttiva 93/74/CEE (4), debbono essere sostituiti di conseguenza dal nuovo termine comune e dalla sua definizione, quali figurano nella direttiva . ./. . ./CE; considerando che ciò incide sulla definizione di mangimi composti; considerando che le «miscele di prodotti per l'alimentazione degli animali», diverse da quelle esplicitamente elencate come prodotto per l'alimentazione degli animali, sono considerate come «mangimi composti semilavorati»; che la direttiva 79/373/CEE deve essere modificata di conseguenza; considerando che detti mangimi composti semilavorati possono essere consegnati, per successiva miscelazione con altri prodotti per l'alimentazione degli animali, a fabbricanti di mangimi composti e ad agricoltori; che è pertanto opportuno che vengano dichiarati i quantitativi dei componenti analitici designati dei mangimi composti semilavorati; che tale dichiarazione deve riflettersi su quelle relative ai prodotti per l'alimentazione degli animali che li costituiscono; considerando che l'elenco di cui alla parte B dell'allegato I della direttiva . ./. . ./CE deve essere utilizzato ai fini della circolazione dei prodotti per l'alimentazione degli animali per tutte le destinazioni nonché per l'etichettatura di prodotti per l'alimentazione degli animali utilizzati nei mangimi composti; considerando che la direttiva 92/87/CEE della Commissione, del 26 ottobre 1992, che stabilisce un elenco non esclusivo dei principali ingredienti normalmente impiegati e commercializzati per la preparazione di mangimi composti destinati ad animali diversi dagli animali familiari (5), prevede un elenco degli ingredienti che devono essere indicati nell'etichettatura dei mangimi composti; che occorre provvedere che la direttiva 92/87/CEE sia abrogata all'entrata in vigore delle parti A e B dell'allegato I della direttiva . ./. . ./CE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 79/373/CEE è modificata come segue: 1) L'espressione «alimenti semplici per animali» all'articolo 1, paragrafo 2 è sostituita con «prodotti per l'alimentazione degli animali». 2) L'espressione «ingredienti» è ovunque sostituita con «prodotti per l'alimentazione degli animali». 3) Il testo dell'articolo 2, lettera b) è sostituito con il seguente: «"mangimi composti": miscele di prodotti per l'alimentazione degli animali destinate all'alimentazione degli animali per via orale come mangimi completi o complementari». 4) All'articolo 2, lettera k) a) l'espressione «ingredienti (materie prime)» è sostituita con «prodotti per l'alimentazione degli animali»; b) la definizione di «prodotti per l'alimentazione degli animali» è sostituita con la seguente: «"prodotti per l'alimentazione degli animali": svariati prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le diverse sostanze organiche o inorganiche, contenenti o no additivi, destinati ad essere usati nell'alimentazione degli animali per via orale, come tali o trasformati, nella preparazione di mangimi composti oppure come supporto delle premiscele». 5) All'articolo 2 dopo la lettera 1) è aggiunta la seguente lettera: «m) "mangimi composti semilavorati": miscele costituite di non più di tre prodotti per l'alimentazione degli animali, destinate alla preparazione di mangimi composti.» 6) All'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) dopo l'espressione «mangime complementare» è inserita l'espressione «mangimi composti semilavorati». 7) All'articolo 5 quater il termine «ingrediente» è sostituito con «prodotto per l'alimentazione degli animali». 8) L'articolo 10, lettera b) è soppresso. 9) L'espressione «di cui all'articolo 10, lettera b)» che compare nell'articolo 10 bis, paragrafo 1 è sostituita con «dei principali prodotti per l'alimentazione degli animali di cui alla parte B dell'allegato I della direttiva . . ./. . ./CE relativa alla circolazione di prodotti per l'alimentazione degli animali». 10) Il testo dell'articolo 10 bis, paragrafo 2 è modificato come segue: «Gli Stati membri garantiscono che siano rispettate le "disposizioni generali" della parte A, sezioni I, II, III e IV dell'allegato I della direttiva . . ./. . ./CE del Consiglio.» 11) L'articolo 11 è modificato come segue: «Per la circolazione all'interno della Comunità, le indicazioni che figurano sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette fissate agli stessi, devono essere redatte in una lingua facilmente comprensibile dall'acquirente oppure devono essere fornite in altro modo adeguato. Ciò non pregiudica la possibilità di utilizzare al riguardo più di una lingua.» 12) Il testo dell'articolo 13, paragrafi da 2 a 5 è sostituito dal testo seguente: «2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione. 3. Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. 4. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.» 13) L'allegato della direttiva 79/373/CEE è modificato nel modo indicato nell'allegato alla presente direttiva. Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 Le disposizioni adottate sono d'applicazione a decorrere dal 1° luglio 1997. Tuttavia gli Stati membri prescrivono che i mangimi composti fabbricati prima del 1° luglio 1997 non conformi alle disposizioni della presente direttiva possono essere commercializzati fino al 30 giugno 1998. Articolo 4 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. (1) GU n. L 32 del 3. 2. 1977, pag. 1. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48. (3) GU n. L 86 del 6. 4. 1974, pag. 30. (4) GU n. L 237 del 22. 9. 1993, pag. 23. (5) GU n. L 319 del 4. 11. 1992, pag. 19. ALLEGATO Alla fine della parte B dell'allegato della direttiva 79/373/CEE è aggiunta, nella colonna 1, un'altra categoria denominata «mangimi composti semilavorati» con l'obbligo di dichiarare, nella colonna 2, «i componenti analitici simili a quelli richiesti per i singoli prodotti costituenti per l'alimentazione degli animali conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettere c) e d) della direttiva . . ./ . ./CE del Consiglio» per «tutti gli animali» (colonna 3).