<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:fmx="http://opoce" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.55-20141201.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="n.a."><NO.CASE>C‑69/14</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62014CC0069</NO.CELEX><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2015:269">EU:C:2015:269</NO.ECLI><NO.SEQ>0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>1</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>12</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>12</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><PAGE.HEADER><P>CONCLUSIONI DELL’AVV. GEN. JÄÄSKINEN – CAUSA C‑69/14</P><P>TÂRȘIA</P></PAGE.HEADER></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusioni dell’avvocato generale</HT></P><P><HT TYPE="UC">Niilo Jääskinen</HT></P><P>presentate il <DATE ISO="20150423">23 aprile 2015</DATE><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0001"><P>Lingua originale: l’inglese.</P></NOTE></P></TI><STI><P><HT TYPE="BOLD">Causa C‑69/14</HT></P><P><HT TYPE="BOLD">Dragoș Constantin Târșia</HT></P><P><HT TYPE="BOLD">contro</HT></P><P><HT TYPE="BOLD">Statul român</HT></P><P><HT TYPE="BOLD">e</HT></P><P><HT TYPE="BOLD">Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Autovehiculelor</HT></P><P><HT TYPE="NORMAL">[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Sibiu (Romania)]</HT></P></STI></TITLE><INDEX><KEYWORD>Normativa di uno Stato membro che consente il riesame di una decisione (giurisdizionale) definitiva che viola il diritto dell’Unione emessa in procedimenti amministrativi, ma non in procedimenti civili</KEYWORD><KEYWORD>Ricorso per la revocazione di una decisione definitiva adottata in riferimento alla tassa sull’inquinamento degli autoveicoli in un procedimento civile</KEYWORD><KEYWORD>Autorità di cosa giudicata</KEYWORD><KEYWORD>Principi di effettività e di equivalenza</KEYWORD><KEYWORD>Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali</KEYWORD></INDEX><CONTENTS.CONCLUSION><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>I –</NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Introduzione</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0001"><NO.P>1.</NO.P><TXT>Nel 2007 il ricorrente ha iniziato un procedimento dinanzi ad un giudice civile rumeno per il recupero di una tassa speciale per autoveicoli che aveva pagato per un’automobile importata da un altro Stato membro. Il pagamento era dovuto perché l’immatricolazione in Romania dell’automobile era subordinata dall’autorità governativa competente all’esibizione della prova del pagamento della tassa speciale sugli autoveicoli. Successivamente, nell’aprile 2011, la Corte, nella sentenza Tatu, ha statuito che l’articolo 110 TFUE ostava a che la Romania stabilisse una tassa sull’inquinamento gravante sugli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione in detto Stato membro, qualora tale misura tributaria fosse strutturata in modo tale da disincentivare l’immissione in circolazione, in Romania, di veicoli usati acquistati in altri Stati membri, senza però disincentivare l’acquisto di veicoli usati aventi la stessa vetustà e usura sul mercato nazionale<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0002"><P>Sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Tatu</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑402/09</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:219">EU:C:2011:219</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0002"><NO.P>2.</NO.P><TXT>Prima della sentenza Tatu, la domanda del ricorrente relativa al recupero della parte della tassa speciale corrispondente alla tassa sull’inquinamento era stata respinta da una sentenza civile divenuta definitiva ai sensi del diritto rumeno. Il ricorrente di conseguenza sostiene che il diritto dell’Unione impone che gli sia data l’opportunità di recuperare la tassa, in particolare poiché la normativa rumena prevede un’eccezione all’autorità di cosa giudicata per le sentenze che risultano incompatibili con il diritto dell’Unione, ma solo se si tratta di sentenze emesse in procedimenti amministrativi.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="2"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0003"><NO.P>3.</NO.P><TXT>Secondo la giurisprudenza costante della Corte, una tassa riscossa in violazione del diritto dell’Unione e gli importi pagati allo Stato o da esso trattenuti in rapporto diretto con tale tributo devono essere rimborsati, corredati di interessi, di modo che sia ripristinata la situazione che sussisteva prima della riscossione dell’importo<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0003"><P>V. causa <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Manea</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑76/14</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2015:216">EU:C:2015:216</NO.ECLI>), punti <REF.NP.ECR REF="NP0046">46</REF.NP.ECR> e <REF.NP.ECR REF="NP0050">50</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>. V. altresì sentenza nella causa <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Nicula</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑331/13</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:2285">EU:C:2014:2285</NO.ECLI>), punti <REF.NP.ECR REF="NP0027">27</REF.NP.ECR> e <REF.NP.ECR REF="NP0028">28</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> nonché giurisprudenza citata.</P></NOTE>. Tuttavia, allo stesso tempo la Corte ha riconosciuto che il principio dell’autorità di cosa giudicata, radicato negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri e nello stesso diritto dell’Unione<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0004"><P>La Corte ha anche confermato che l’autorità di cosa giudicata si applica alle sue sentenze. V., per esempio, sentenze <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Commissione/Lussemburgo</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑526/08</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2010:379">EU:C:2010:379</NO.ECLI>), punti <REF.NP.ECR REF="NP0026">26</REF.NP.ECR> e <REF.NP.ECR REF="NP0027">27</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>, e <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>ThyssenKrupp Nirosta/Commissione</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑352/09 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:191">EU:C:2011:191</NO.ECLI>), punto <REF.NP.ECR REF="NP0123">123</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>, si applica a sentenze di giudici nazionali divenute definitive, anche se sembrano non conformi al diritto dell’Unione<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0005"><P>V., in particolare, sentenze <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Impresa Pizzarotti</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑213/13</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:2067">EU:C:2014:2067</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>); <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Fallimento Olimpiclub</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑2/08</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2009:506">EU:C:2009:506</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>); <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Kempter</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑2/06</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2008:78">EU:C:2008:78</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>); <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Lucchini</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑119/05</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2007:434">EU:C:2007:434</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>); i-21 <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Germania e Arcor</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑392/04 e C‑422/04</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2006:586">EU:C:2006:586</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>); <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Kapferer</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑234/04</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2006:178">EU:C:2006:178</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), nonché <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Kühne &amp; Heitz</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑453/00</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2004:17">EU:C:2004:17</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>). Sull’autorità di cosa giudicata e i lodi arbitrali, v. sentenze <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Eco Swiss</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑126/97</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:1999:269">EU:C:1999:269</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>) e <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Asturcom Telecomunicaciones</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑40/08</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2009:615">EU:C:2009:615</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>). V. anche la discussione sulla pertinenza dell’autorità di cosa giudicata in relazione all’elaborazione delle norme sul risarcimento danni per violazione del diritto dell’Unione da parte delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro svolta nella sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Köbler</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑224/01</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2003:513">EU:C:2003:513</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Ciò significa che, in talune circostanze, il rimborso di tali tasse può (legittimamente) essere rifiutato.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0004"><NO.P>4.</NO.P><TXT>Tuttavia, a causa delle limitazioni che il diritto dell’Unione pone all’autonomia procedurale degli Stati membri, qualora la normativa nazionale preveda eccezioni al principio dell’autorità di cosa giudicata, consentendo in determinate circostanze di riaprire procedimenti oggetto di sentenza definitiva, tale possibilità eccezionale deve essere disponibile anche quando la sentenza definitiva di cui trattasi sia incompatibile con il diritto dell’Unione<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0006"><P>Per esempio, sentenze <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Kapferer</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑234/04</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2006:178">EU:C:2006:178</NO.ECLI>), punto <REF.NP.ECR REF="NP0022">22</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza citata, e <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Impresa Pizzarotti</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑213/13</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:2067">EU:C:2014:2067</NO.ECLI>), punto <REF.NP.ECR REF="NP0062">62</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0005"><NO.P>5.</NO.P><TXT>La presente causa dà pertanto alla Corte l’opportunità di sviluppare la sua giurisprudenza sull’interazione tra l’autorità di cosa giudicata e il primato del diritto dell’Unione. Più in particolare, essa deve essere considerata alla luce del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, di varie disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo di cui all’articolo 47 e l’uguaglianza davanti alla legge garantita dall’articolo 20 della Carta, nonché delle basi convenzionali su cui le norme nazionali sull’autorità di cosa giudicata sono state impugnate per questioni di conformità con il diritto dell’Unione, in particolare i principi di effettività e di equivalenza<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0007"><P>V., più recentemente, sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Impresa Pizzarotti</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑213/13</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:2067">EU:C:2014:2067</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>II –</NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Contesto normativo</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0006"><NO.P>6.</NO.P><TXT>L’articolo 148 della Costituzione rumena<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0008"><P>Costituzione del <DATE ISO="19911121">21 novembre 1991</DATE>, modificata e integrata dalla legge n. 429/2003, ripubblicata nel Monitorul Oficial al României n. 767 del <DATE ISO="20031031">31 ottobre 2003</DATE>.</P></NOTE> riconosce il primato del diritto dell’Unione e impone al Parlamento, al Presidente della Romania, al governo e all’autorità giudiziaria di garantirlo.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0007"><NO.P>7.</NO.P><TXT>L’articolo 322 del codice di procedura civile rumeno<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0009"><P>Codul de procedurâ civilâ promulgato con decreto del <DATE ISO="18690909">9 settembre 1869</DATE>, ripubblicato nel Monitorul Oficial al României, Partea 1, n. 45 del <DATE ISO="19480224">24 febbraio 1948</DATE>, come modificato e integrato, in vigore fino al <DATE ISO="20130215">15 febbraio 2013</DATE>.</P></NOTE> prevede quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><P><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0001" REF.END="QE0001"/>La revocazione di una sentenza divenuta definitiva in appello o per mancato appello, così come di una sentenza di merito del giudice dell’impugnazione, può essere chiesta nei seguenti casi:</P><P>(...)</P><NP><NO.P>9</NO.P><TXT>se la Corte europea dei diritti dell’uomo ha rilevato una violazione dei diritti o delle libertà fondamentali derivante da una decisione giurisdizionale e le gravi conseguenze di questa violazione continuano a verificarsi e non è possibile porvi rimedio se non mediante la revocazione della sentenza;</TXT></NP><?PAGE NO="3"?><NP><NO.P>10</NO.P><TXT>se, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, la Curtea Constituțională (Corte costituzionale) si è pronunciata sull’eccezione [di incostituzionalità] sollevata in causa, dichiarando l’incostituzionalità della legge, del decreto o di una specifica disposizione di legge o di un decreto oggetto di tale eccezione o di altre disposizioni dell’atto impugnato, che evidentemente non possono essere scorporate dalle disposizioni menzionate nell’atto di rinvio alla Curtea Constituțională<QUOT.END REF.START="QS0001" CODE="00BB" ID="QE0001"/>.</TXT></NP></ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0008"><NO.P>8.</NO.P><TXT>L’articolo 21, paragrafo 1, della legge n. 554/2004 sul procedimento amministrativo<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0010"><P>Legea contenciosului administrative n. 554 del <DATE ISO="20041202">2 dicembre 2004</DATE>, pubblicata nel Monitorul Oficial al României n. 1154 del <DATE ISO="20041207">7 dicembre 2004</DATE>, come modificata e integrata.</P></NOTE> dispone che <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0002" REF.END="QE0002"/>le azioni previste dal codice di procedura civile possono essere esercitate contro decisioni irrevocabili e definitive adottate dalle autorità dei procedimenti amministrativi<QUOT.END REF.START="QS0002" CODE="00BB" ID="QE0002"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0009"><NO.P>9.</NO.P><TXT>L’articolo 21, paragrafo 2, della legge n. 554/2004<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0011"><P>Adottato con l’articolo 1, punto 30, della legge n. 262/2007, pubblicata nel Monitorul Oficial al României n. 510 del <DATE ISO="20070730">30 luglio 2007</DATE> e abrogato dalla legge n. 299/2011, pubblicata nel Monitorul Oficial al României n. 916 del <DATE ISO="20111222">22 dicembre 2011</DATE>. Con sentenza n. 1039/2012 della Curtea Constituțională, quest’ultima legge è stata dichiarata incostituzionale.</P></NOTE> prevede che <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0003" REF.END="QE0003"/>costituiscono motivo di revocazione, in aggiunta a quelli previsti dal codice di procedura civile, le sentenze definitive e passate in giudicato che violano il principio del primato del diritto comunitario disciplinato dall’articolo 148, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 20, paragrafo 2, della Costituzione romena, come modificata<QUOT.END REF.START="QS0003" CODE="00BB" ID="QE0003"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0010"><NO.P>10.</NO.P><TXT>Ai sensi dell’articolo 175, paragrafo 1, del codice tributario rumeno<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0012"><P>Adottato con decreto governativo n. 92 del <DATE ISO="20031224">24 dicembre 2003</DATE>. È stato ripubblicato nel Monitorul Oficial al României n. 513 del <DATE ISO="20070731">31 luglio 2007</DATE>, modificato e successivamente integrato.</P></NOTE>, si può fare opposizione nei confronti di qualsiasi pretesa tributaria ed altresì nei confronti di qualsiasi atto tributario amministrativo. Il fatto che una siffatta opposizione sia un mezzo di impugnazione amministrativo interno non osta a che coloro che sono danneggiati da un atto tributario amministrativo, o dall’assenza di un siffatto atto, possano accedere ad un procedimento giurisdizionale conformemente alla legge. Una decisione adottata dall’autorità competente sulla base di un’opposizione ad una pretesa tributaria, ai sensi dell’articolo 188, paragrafo 2, del codice tributario, può essere impugnata dinanzi alla competente autorità in un procedimento amministrativo.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0011"><NO.P>11.</NO.P><TXT>L’Ordonanța de urgență a Guvernului (in prosieguo: l’<QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0004" REF.END="QE0004"/>OUG<QUOT.END REF.START="QS0004" CODE="00BB" ID="QE0004"/>) n. 50/2008 ha istituito una tassa (detta <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0005" REF.END="QE0005"/>tassa sull’inquinamento<QUOT.END REF.START="QS0005" CODE="00BB" ID="QE0005"/>) per gli autoveicoli rientranti nelle categorie da M1 a M3 e da N1 a N3<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0013"><P>L’articolo 3 del decreto legge n. 50/2008, sull’istituzione della tassa sull’inquinamento degli autoveicoli (Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule) del <DATE ISO="20080421">21 aprile 2008</DATE> (Monitorul Oficial al României, Partea I, n. 327 del <DATE ISO="20080425">25 aprile 2008</DATE>; in prosieguo: l’<QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0006" REF.END="QE0006"/>OUG n. 50/2008<QUOT.END REF.START="QS0006" CODE="00BB" ID="QE0006"/>), entrato in vigore il <DATE ISO="20080701">1<HT TYPE="SUP">o</HT> luglio 2008</DATE>, istituisce una tassa sull’inquinamento per i veicoli delle categorie da M1 a M3 e da N1 a N3. La categoria <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0007" REF.END="QE0007"/>M<QUOT.END REF.START="QS0007" CODE="00BB" ID="QE0007"/> comprende <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0008" REF.END="QE0008"/>gli autoveicoli per il trasporto di persone e aventi almeno quattro ruote<QUOT.END REF.START="QS0008" CODE="00BB" ID="QE0008"/>. La categoria <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0009" REF.END="QE0009"/>N<QUOT.END REF.START="QS0009" CODE="00BB" ID="QE0009"/> comprende <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0010" REF.END="QE0010"/>gli autoveicoli per il trasporto di merci ed aventi almeno quattro ruote<QUOT.END REF.START="QS0010" CODE="00BB" ID="QE0010"/>. V. anche l’allegato II alla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del <DATE ISO="20070905">5 settembre 2007</DATE>, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (<QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0011" REF.END="QE0011"/>direttiva quadro<QUOT.END REF.START="QS0011" CODE="00BB" ID="QE0011"/>) (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="263" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2007">GU L 263, pag. 1</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>III –</NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">I fatti, il procedimento principale, le questioni pregiudiziali e il procedimento dinanzi alla Corte</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0012"><NO.P>12.</NO.P><TXT>In data <DATE ISO="20070503">3 maggio 2007</DATE> il sig. Târșia, ricorrente nel procedimento principale, ha acquistato un’automobile precedentemente immatricolata in Francia. Come detto sopra, l’immatricolazione in Romania dell’automobile al tempo era subordinata all’esibizione della prova del pagamento della tassa speciale sugli autoveicoli. L’autoveicolo è stato immatricolato il <DATE ISO="20070606">6 giugno 2007</DATE>, dopo che il ricorrente aveva pagato, in data <DATE ISO="20070605">5 giugno 2007</DATE>, la somma di RON <FT TYPE="DECIMAL">6899,51</FT> a titolo di tassa speciale per l’autoveicolo.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="4"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0013"><NO.P>13.</NO.P><TXT>Il ricorrente ha richiesto il rimborso della tassa dinanzi ad un giudice civile sulla base del fatto che la tassa riscossa non sarebbe conforme con l’articolo 90 CE [divenuto articolo 110 TFUE] in quanto ha introdotto una misura fiscale discriminatoria di imposizione interna sui prodotti provenienti da altri Stati membri che è di gran lunga maggiore rispetto alle tasse introdotte su prodotti simili venduti sul mercato interno. Con sentenza civile n. 6553/2007 del <DATE ISO="20071213">13 dicembre 2007</DATE>, la Judecătoria Sibiu (Tribunale di primo grado di Sibiu) ha accolto il ricorso e ha condannato lo Stato rumeno alla restituzione della tassa.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0014"><NO.P>14.</NO.P><TXT>Tuttavia, lo Stato rumeno ha presentato ricorso contro tale sentenza, il quale è stato accolto con decisione civile n. 401/2008 del Tribunalul Sibiu (Tribunale regionale, Sibiu) che ha condannato lo Stato rumeno ad una restituzione solo parziale della tassa riscossa, nello specifico la differenza tra quanto versato il <DATE ISO="20070605">5 giugno 2007</DATE>, a titolo di tassa speciale per autoveicoli, e l’importo risultante dall’applicazione dell’OUG n. 50/2008 e della relativa tassa sull’inquinamento degli autoveicoli<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0014"><P>Secondo le osservazioni scritte della Romania, non contestate dal sig. Târșia, il <DATE ISO="20080613">13 giugno 2008</DATE> egli ha depositato una domanda straordinaria di annullamento della decisione civile n. 401/2008, la quale però è stata ritirata il <DATE ISO="20080924">24 settembre 2008</DATE>.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0015"><NO.P>15.</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20110929">29 settembre 2011</DATE> il sig. Târșia ha chiesto la revocazione della decisione civile n. 401/2008 dinanzi al Tribunalul Sibiu, sulla base della disposizione di cui all’articolo 21, paragrafo 2, della legge n. 554/2004 e della sentenza della Corte del <DATE ISO="20110407">7 aprile 2011</DATE> nella summenzionata causa <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Tatu</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑402/09</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:219">EU:C:2011:219</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>, ove la Corte ha statuito che l’articolo 110 TFUE rendeva una tassa quale la tassa sull’inquinamento degli autoveicoli introdotta dall’OUG n. 50/2008 incompatibile con il diritto dell’Unione. Il sig. Târșia ha affermato di avere diritto al recupero di tutte le tasse pagate in ragione del primato del diritto dell’Unione e delle conclusioni della Corte nella sentenza Tatu.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0016"><NO.P>16.</NO.P><TXT>Secondo l’ordinanza di rinvio, allo stato del procedimento non era possibile impugnare la decisione civile n. 401/2008 dinanzi al giudice ordinario. Non esiste nel processo civile un rimedio processuale analogo a quello dell’articolo 21, paragrafo 2, della legge n. 554/2004 relativo a sentenze definitive che violano il primato del diritto dell’Unione. Il Tribunalul Sibiu ha pertanto ritenuto di essere tenuto a sottoporre alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la seguente questione pregiudiziale:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0012" REF.END="QE0012"/>Se gli articoli 17, 20, 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea, l’articolo 110 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e il principio della certezza del diritto sancito dal diritto [dell’Unione] e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia possano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa come l’articolo 21, paragrafo 2, della legge n. 554/2004, che prevede la possibilità di revocazione delle decisioni giurisdizionali nazionali esclusivamente nell’ambito del contenzioso amministrativo nell’ipotesi di violazione del principio del primato del diritto [dell’Unione] e che non permette la possibilità di revocazione delle decisioni giurisdizionali nazionali pronunciate in ambiti diversi dal contenzioso amministrativo (materia civile o penale) nell’ipotesi della violazione dello stesso principio del primato del diritto [dell’Unione] ad opera di tali decisioni<QUOT.END REF.START="QS0012" CODE="00BB" ID="QE0012"/>.</P></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0017"><NO.P>17.</NO.P><TXT>Sono state presentate osservazioni scritte da parte del sig. Târșia, dei governi rumeno e polacco nonché dalla Commissione, che hanno tutti partecipato all’udienza, svoltasi il <DATE ISO="20150127">27 gennaio 2015</DATE>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><?PAGE NO="5"?><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>IV –</NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Ricevibilità</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0018"><NO.P>18.</NO.P><TXT>A mio avviso, la questione sottoposta è irricevibile nella parte in cui chiede indicazioni sulla circostanza se il divieto di revocazione delle decisioni giurisdizionali nazionali adottate in procedimenti penali, quando vi sia violazione del primato del diritto dell’Unione europea, sia incompatibile con il diritto dell’Unione<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0015"><P>Il giudice nazionale fa anche riferimento all’articolo 17 (sul diritto di proprietà) e all’articolo 21 (sulla non discriminazione) della Carta. Tali disposizioni hanno un rapporto solo remoto con le tematiche in questione, nel senso che una pretesa tributaria relativa al recupero di una tassa indebitamente riscossa sembra costituire un diritto di proprietà nel diritto rumeno ai sensi dell’articolo 21, paragrafi 1 e 4, del codice tributario e l’illegittimità della tassa sull’inquinamento riguarda la discriminazione nei confronti delle automobili usate importate. Tuttavia, tali disposizioni non aiutano nell’analisi giuridica della presente causa e non intendo discuterle ulteriormente.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0019"><NO.P>19.</NO.P><TXT>Come rilevato nelle osservazioni scritte della Polonia, tale parte della questione è di natura puramente ipotetica, dal momento che l’applicazione dell’autorità di cosa giudicata alle sentenze penali non ha alcun nesso con l’oggetto del procedimento principale. Secondo costante giurisprudenza, la Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale, qualora risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della causa principale oppure qualora il problema sia di natura ipotetica<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0016"><P>Sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Érsekcsanádi Mezőgazdasági</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑56/13</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:352">EU:C:2014:352</NO.ECLI>), punto <REF.NP.ECR REF="NP0036">36</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza citata.</P></NOTE>. Dal momento che il procedimento principale non riguarda una sentenza emessa in un procedimento penale, la questione sottoposta è irricevibile nella parte in cui chiede indicazioni sulla compatibilità della procedura penale rumena con il diritto dell’Unione.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>V –</NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Analisi</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>A –</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">La giurisprudenza della Corte sull’autorità di cosa giudicata</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0020"><NO.P>20.</NO.P><TXT>Il diritto dell’Unione non impone ad un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata ad una decisione, anche quando tale disapplicazione permetterebbe al giudice nazionale di porre rimedio ad una violazione del diritto dell’Unione da parte di tale decisione<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0017"><P>Sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Kapferer</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑234/04</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2006:178">EU:C:2006:178</NO.ECLI>), punto <REF.NP.ECR REF="NP0021">21</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>. Tale norma è strettamente connessa all’obbligo dei ricorrenti che intendono esercitare i diritti conferiti dal diritto dell’Unione di osservare termini di ricorso ragionevoli fissati dal diritto dello Stato membro. In altri termini, l’eventuale accertamento da parte della Corte di una violazione del diritto dell’Unione è, in linea di principio, ininfluente sul dies a quo del termine di prescrizione. Tale obbligo può essere attenuato solo qualora l’autore della lesione abbia scoraggiato il richiedente dal fare ricorso entro i termini. V. sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Iaia e a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑452/09</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:323">EU:C:2011:323</NO.ECLI>), punti <REF.NP.ECR REF="NP0017">17</REF.NP.ECR>, <REF.NP.ECR REF="NP0018">18</REF.NP.ECR>, <REF.NP.ECR REF="NP0021">21</REF.NP.ECR> e <REF.NP.ECR REF="NP0022">22</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> nonché giurisprudenza citata.</P></NOTE>. Pertanto, dal punto di vista del diritto dell’Unione, ai ricorrenti è precluso invocare una sentenza della Corte emessa dopo la scadenza dei termini di decadenza stabiliti dallo Stato membro al fine di rimediare ad un errore che avrebbero potuto impugnare entro i termini adeguati. Ai sensi del diritto dell’Unione, l’autorità di cosa giudicata tutela la decisione ingiusta<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0018"><P>V., analogamente, conclusioni dell’avvocato generale Geelhoed nella causa <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Lucchini</NAME.CASE> (<NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2006:576">EU:C:2006:576</NO.ECLI>), paragrafo <REF.NP.ECR REF="NP0046">46</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0021"><NO.P>21.</NO.P><TXT>La situazione cambia, tuttavia, se una norma del <HT TYPE="ITALIC">diritto di uno Stato membro</HT> prevede un’eccezione al principio dell’autorità di cosa giudicata. In tal caso, essa deve essere applicabile alle decisioni relative al diritto dell’Unione analoghe a ricorsi di natura puramente interna a cui l’eccezione si applica. Inoltre, l’eccezione all’autorità di cosa giudicata di uno Stato membro non deve essere strutturata in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0019"><P>Sentenze <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Kapferer</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑234/04</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2006:178">EU:C:2006:178</NO.ECLI>), punto <REF.NP.ECR REF="NP0022">22</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza citata, e <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Impresa Pizzarotti</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑213/13</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:2067">EU:C:2014:2067</NO.ECLI>), punto <REF.NP.ECR REF="NP0062">62</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="6"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0022"><NO.P>22.</NO.P><TXT>Così, per esempio, la Corte ha statuito che le eccezioni all’autorità di cosa giudicata operative ai sensi del diritto di uno Stato membro possono essere soggette a termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza, nell’interesse della certezza del diritto. Tuttavia, termini del genere non sono tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0020"><P>Sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Kempter</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑2/06</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2008:78">EU:C:2008:78</NO.ECLI>), punti <REF.NP.ECR REF="NP0058">58</REF.NP.ECR> e <REF.NP.ECR REF="NP0059">59</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>. V., analogamente, sentenze <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Eco Swiss</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑126/97</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:1999:269">EU:C:1999:269</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>) e <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Asturcom Telecomunicaciones</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑40/08</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2009:615">EU:C:2009:615</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0023"><NO.P>23.</NO.P><TXT>Per contro, quando una controversia non ha riguardato un’eccezione interna all’autorità di cosa giudicata che un ricorrente invoca per esercitare diritti conferiti dal diritto dell’Unione, come nel caso del procedimento principale, ma piuttosto una richiesta di interpretazione ampia delle norme di uno Stato membro sull’autorità di cosa giudicata per tutelare le sentenze <HT TYPE="ITALIC">nazionali</HT> che possono essere non conformi al diritto dell’Unione, si può dire che la Corte ha favorito il primato del diritto dell’Unione rispetto all’autorità di cosa giudicata<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0021"><P>V. sentenze <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Impresa Pizzarotti</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑213/13</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:2067">EU:C:2014:2067</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>); <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Fallimento Olimpiclub</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑2/08</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2009:506">EU:C:2009:506</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), e <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Lucchini</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑119/05</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2007:434">EU:C:2007:434</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>). Per esempio, nella sentenza Lucchini la Corte ha statuito, al punto 62, che <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0013" REF.END="QE0013"/>la valutazione della compatibilità con il mercato comune di misure di aiuto o di un regime di aiuti è di competenza esclusiva della Commissione, che agisce sotto il controllo del giudice comunitario. Questo principio è vincolante nell’ordinamento giuridico nazionale in quanto corollario della preminenza del diritto comunitario<QUOT.END REF.START="QS0013" CODE="00BB" ID="QE0013"/>. La Corte ha rilevato, al punto 61 della sentenza Impresa Pizzarotti, che la sentenza Lucchini riguardava <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0014" REF.END="QE0014"/>una situazione del tutto particolare, in cui erano in questione principi che disciplinano la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e l’Unione europea in materia di aiuti di Stato<QUOT.END REF.START="QS0014" CODE="00BB" ID="QE0014"/>.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0024"><NO.P>24.</NO.P><TXT>Prima di proseguire, richiamo altre due sentenze chiave, vale a dire <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Kühne &amp; Heitz</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑453/00</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2004:17">EU:C:2004:17</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>) e <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Köbler</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑224/01</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2003:513">EU:C:2003:513</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>). La sentenza Kühne &amp; Heitz riguardava le condizioni alle quali un’autorità amministrativa era tenuta a riesaminare una sua decisione definitiva che si trovava in conflitto con una successiva sentenza della Corte. La sentenza Kühne &amp; Heitz, pertanto, faceva riferimento ad un livello inferiore di potere decisionale rispetto alla questione del procedimento principale e riguardava, più nello specifico, la questione se un’autorità tributaria olandese dovesse riesaminare una decisione amministrativa definitiva a causa di una successiva sentenza della Corte. Inoltre, si può operare una distinzione rispetto alla causa di cui trattasi sulla base di motivi simili a quelli invocati dalla Corte nella sentenza Kapferer<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0022"><P>Nella sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Kapferer</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑234/04</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2006:178">EU:C:2006:178</NO.ECLI>), punto <REF.NP.ECR REF="NP0023">23</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>, la Corte ha osservato che, <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0015" REF.END="QE0015"/>anche ammettendo che i principi elaborati [nella sentenza Kühne &amp; Heitz] siano trasferibili in un contesto che, come quello della causa principale, si riferisce ad una decisione giurisdizionale passata in giudicato, occorre ricordare che tale medesima sentenza subordina l’obbligo per l’organo interessato, ai sensi dell’art. 10 CE, di riesaminare una decisione definitiva che risulti essere adottata in violazione del diritto comunitario, alla condizione, in particolare, che il detto organo disponga, in virtù del diritto nazionale, del potere di tornare su tale decisione (v. punti 26 e 28 della detta sentenza). Orbene, nel caso di specie, è sufficiente rilevare che dalla decisione di rinvio risulta che la suindicata condizione non ricorre<QUOT.END REF.START="QS0015" CODE="00BB" ID="QE0015"/>.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0025"><NO.P>25.</NO.P><TXT>La sentenza Köbler riguardava l’obbligo degli Stati membri di risarcire i danni causati dal giudice supremo nella gerarchia giurisdizionale nazionale, in tal caso austriaco, perché la sentenza in questione era incompatibile con il diritto dell’Unione. La sentenza Köbler, pertanto, riguarda unicamente una situazione che può sorgere <HT TYPE="ITALIC">dopo</HT> il procedimento principale, vale a dire un’azione di risarcimento danni nei confronti dello Stato rumeno da parte del ricorrente, se il recupero della tassa sull’inquinamento dovesse rivelarsi impossibile<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0023"><P>È utile qui citare due esempi della giurisprudenza finlandese. Il Tribunale supremo amministrativo ha statuito nel 2013 che le azioni tese al recupero dell’IVA riscossa sulla base della tassa sugli autoveicoli, contrariamente all’interpretazione adottata dalla Corte nella sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Commissione/Finlandia</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑10/08</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2009:171">EU:C:2009:171</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), non possono essere proposte dopo la scadenza del termine di cinque anni applicabile in generale in materia fiscale (v. KHO 2013:199). Per contro, la Corte suprema ha ritenuto che una siffatta imposizione comportasse la responsabilità dello Stato per il risarcimento danni, conformemente all’orientamento giurisprudenziale Francovich (v. KKO 2013:58).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0026"><NO.P>26.</NO.P><TXT>Come si può vedere dall’analisi che precede, non vi sono precedenti sentenze della Corte che trattino di una situazione identica a quella del sig. Târșia. Le tematiche giuridiche che sorgono nel procedimento principale devono essere risolte alla luce della giurisprudenza costante della Corte sull’autorità di cosa giudicata, ma devono essere considerate principalmente con riferimento ai principi di diritto dell’Unione relativi al diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. Proseguirò ora trattando tali tematiche.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><?PAGE NO="7"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>B –</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Valutazione della compatibilità delle norme nazionali impugnate con il diritto dell’Unione</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Il diritto processuale rumeno consente una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti in questione garantiti dal diritto dell’Unione?</TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0027"><NO.P>27.</NO.P><TXT>Ricordo che, nella causa in questione, il diritto rumeno prevede un percorso specifico per annullare sentenze definitive che, sulla base della successiva giurisprudenza della Corte, risultino non conformi al diritto dell’Unione. Tuttavia, esso è limitato alle sentenze emesse nei procedimenti amministrativi. Non è consentito avvalersene per modificare sentenze pronunciate in procedimenti di natura civile. E ciò anche se il diritto rumeno prevede, inoltre, che le sentenze civili le quali, a causa di una (successiva) sentenza della Corte costituzionale rumena, successivamente risultino pronunciate in violazione del diritto costituzionale rumeno possono essere annullate.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0028"><NO.P>28.</NO.P><TXT>Innanzitutto è importante essere consapevoli dei limiti esterni del dovere di leale cooperazione stabilito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE che incombe sugli Stati membri, compresi i suoi giudici. Esso impone loro di adottare <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0016" REF.END="QE0016"/>ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati<QUOT.END REF.START="QS0016" CODE="00BB" ID="QE0016"/> e di astenersi <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0017" REF.END="QE0017"/>da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione<QUOT.END REF.START="QS0017" CODE="00BB" ID="QE0017"/>. Tale obbligo deve essere letto in combinato disposto con l’articolo 19 TUE. Esso recita che <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0018" REF.END="QE0018"/>[g]li Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione<QUOT.END REF.START="QS0018" CODE="00BB" ID="QE0018"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0029"><NO.P>29.</NO.P><TXT>La Corte ha statuito che <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0019" REF.END="QE0019"/>[i]n merito ai mezzi di ricorso che devono essere previsti dagli Stati membri (…) né [il] Trattato [FUE] né l’articolo 19 TUE hanno inteso creare mezzi di ricorso esperibili dinanzi ai giudici nazionali al fine di salvaguardare il diritto dell’Unione che siano diversi da quelli già contemplati dal diritto nazionale<QUOT.END REF.START="QS0019" CODE="00BB" ID="QE0019"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0024"><P>Sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑583/11 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:625">EU:C:2013:625</NO.ECLI>) ,punto <REF.NP.ECR REF="NP0103">103</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>, che cita la sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Unibet</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑432/05</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2007:163">EU:C:2007:163</NO.ECLI>), punto <REF.NP.ECR REF="NP0040">40</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>. La Corte ha aggiunto che <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0020" REF.END="QE0020"/>[l]a situazione sarebbe diversa soltanto se dall’ordinamento giuridico nazionale in questione, considerato nel suo <HT TYPE="ITALIC">complesso</HT>, risultasse che non esiste alcun rimedio giurisdizionale che permetta, anche solo in via incidentale, di garantire il rispetto dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione o, ancora, se l’unico modo per poter adire un giudice da parte di un singolo fosse quello di commettere violazioni del diritto<QUOT.END REF.START="QS0020" CODE="00BB" ID="QE0020"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0025"><P>Sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑583/11</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:625">EU:C:2013:625</NO.ECLI>), punto <REF.NP.ECR REF="NP0104">104</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>.</P></NOTE> (il corsivo è mio).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0030"><NO.P>30.</NO.P><TXT>Il diritto a un ricorso effettivo è assicurato anche dall’articolo 47, paragrafo 1, della Carta ad ogni persona i cui diritti garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati. Non vi sono dubbi che le autorità rumene stessero attuando il diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dell’Unione, quando hanno negato, in violazione dell’articolo 110 TFUE, il recupero di parte della tassa speciale sugli autoveicoli corrispondente alla tassa sull’inquinamento. Il collegamento di oggetto richiesto tra le misure dello Stato membro impugnate e le norme sostanziali dell’Unione<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0026"><P>Sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Åkerberg Fransson</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑617/10</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:105">EU:C:2013:105</NO.ECLI>), punto <REF.NP.ECR REF="NP0024">24</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>.</P></NOTE> necessariamente sussiste quando uno Stato membro riscuote una tassa in violazione del diritto primario, e anche secondario, dell’Unione. La giurisprudenza della Corte conferma ulteriormente che, ogni volta che un individuo cerca un rimedio giurisdizionale nei confronti di una violazione del diritto dell’Unione relativa all’attuazione dello stesso da parte di uno Stato membro, i giudici dello Stato membro sono vincolati da tutti i requisiti di cui all’articolo 47 della Carta<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0027"><P>Sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>DEB</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑279/09</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2010:811">EU:C:2010:811</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0031"><NO.P>31.</NO.P><TXT>Ricordo che, in mancanza di una disciplina dell’Unione in materia di ripetizione di imposte nazionali indebitamente percepite, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in virtù del principio dell’autonomia procedurale, designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto<?PAGE NO="8"?> dell’Unione, fermo restando che, tuttavia, gli Stati membri sono tenuti a garantire in ogni caso la tutela effettiva di tali diritti. Le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0028"><P>Sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑362/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:834">EU:C:2013:834</NO.ECLI>), punti <REF.NP.ECR REF="NP0031">31</REF.NP.ECR> e <REF.NP.ECR REF="NP0032">32</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0032"><NO.P>32.</NO.P><TXT>A tal proposito, la normativa rumena, e più nello specifico il codice tributario, prevede l’accesso ai tribunali amministrativi e tributari o alle sezioni amministrative e tributarie delle corti d’appello, a seconda dei casi<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0029"><P>La suddivisione delle competenze tra i tribunali amministrativi e tributari e le sezioni amministrative e tributarie delle corti d’appello che statuiscono in primo grado è stabilita dall’articolo 10 della legge n. 554/2004 sul procedimento amministrativo.</P></NOTE>, in situazioni in cui vengono impugnate decisioni delle autorità tributarie, compresi ricorsi relativi al rimborso di tasse illegittimamente riscosse<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0030"><P>Articoli 21, paragrafo 4, 113, 175 e 188 del codice tributario.</P></NOTE>. Tali possibilità di ricorso sembrano trovare applicazione anche in situazioni in cui decisioni tributarie sono impugnate con riferimento ai diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione. Pertanto, la normativa rumena prima facie garantisce il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva con riferimento a tali diritti.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0033"><NO.P>33.</NO.P><TXT>Inoltre, l’articolo 21, paragrafo 2, della legge n. 554/2004 sul procedimento amministrativo consente che le decisioni definitive di organi del procedimento amministrativo siano annullate quando appaiono incompatibili con il diritto dell’Unione a causa di una successiva sentenza della Corte. Alla luce della sopra descritta giurisprudenza della Corte relativa alla questione specifica dell’autorità di cosa giudicata, ciò va oltre quanto imposto dal diritto dell’Unione<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0031"><P>V. paragrafo 20 supra.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Questioni di diritto dell’Unione che sorgono dalla mancanza di chiarezza del diritto processuale rumeno rilevante</TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0034"><NO.P>34.</NO.P><TXT>Orbene, come ho già rilevato, <HT TYPE="ITALIC">tutte</HT> le norme procedurali nazionali rilevanti per l’attuazione del diritto dell’Unione, comprese le eccezioni all’autorità di cosa giudicata, devono rispettare il diritto a un ricorso effettivo nonché i principi di effettività e di equivalenza. Nella causa in esame, la difficoltà sorge con riferimento alla mancanza di chiarezza che sembra essere presente nel diritto processuale rumeno nel momento in cui da parte del sig. Târșia è stato inizialmente avviato il procedimento per il recupero della tassa speciale sugli autoveicoli pagata nel giugno 2007 dinanzi ad un tribunale civile<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0032"><P>Dal fascicolo della causa non risulta la data in cui il procedimento è stato avviato.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0035"><NO.P>35.</NO.P><TXT>A mio avviso, si può sostenere che la mancanza di chiarezza nel diritto processuale rumeno non era conforme all’articolo 47 della Carta, ai requisiti di diritto dell’Unione relativi alla certezza del diritto, e può aver reso praticamente impossibile o eccessivamente difficile il recupero della tassa sull’inquinamento degli autoveicoli incompatibile con il diritto dell’Unione.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0036"><NO.P>36.</NO.P><TXT>Si deve ricordare che la decisione giurisdizionale che crea un ostacolo al rimborso della tassa sull’inquinamento, emessa prima della sentenza della Corte nella causa <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Tatu</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑402/09</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:219">EU:C:2011:219</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), è stata adottata da una corte d’appello civile (Tribunalul Sibiu) in un procedimento civile come conseguenza di un’impugnazione dello Stato rumeno nei confronti della sentenza civile di primo grado emessa dalla Judecătoria Sibiu. Anche il procedimento principale ha luogo dinanzi alla stessa corte d’appello civile, vale a dire il Tribunalul Sibiu.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0037"><NO.P>37.</NO.P><TXT>La Commissione rileva nelle sue osservazioni scritte che tali azioni sono state proposte in Romania dinanzi a tribunali sia amministrativi sia civili. Alla luce di ciò, è sorprendente che, all’udienza, il governo rumeno abbia affermato che <HT TYPE="ITALIC">i giudici civili sono assolutamente incompetenti a trattare tali cause</HT> e che qualsiasi giudice civile rumeno in tal modo adito ha la facoltà, se non addirittura il dovere, di sollevare d’ufficio la questione della propria competenza.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="9"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0038"><NO.P>38.</NO.P><TXT>Pertanto, vi è stata una certa confusione sul corretto procedimento giurisdizionale applicabile al recupero della tassa di cui trattasi nella presente causa<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0033"><P>All’udienza, il sig. Târșia ha sostenuto che tale incertezza era stata chiarita dalla decisione 24/2011 della Corte Suprema di Cassazione rumena prima che egli avesse avviato il secondo procedimento invocando l’autorità di cosa giudicata, ma dopo l’azione iniziale intrapresa sulla base del pagamento della tassa speciale sugli autoveicoli.</P></NOTE>. Qualunque possa essere ora il procedimento corretto, rimane il fatto che la sentenza civile (rumena) definitiva (decisione n. 401/2008 del Tribunalul Sibiu) che respinge il recupero della parte della tassa speciale corrispondente alla tassa sull’inquinamento ha autorità di cosa giudicata. Questo è ciò che ha creato il problema giuridico in esame.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0039"><NO.P>39.</NO.P><TXT>Si pone il dubbio, pertanto, su quali giudici rumeni siano (o fossero) competenti a trattare i ricorsi per il recupero della tassa sull’inquinamento degli autoveicoli illegittimamente riscossa nel periodo rilevante. Concludo che il diritto rumeno è stato poco chiaro su questo aspetto. Qui si pone il problema, in particolare con riferimento all’articolo 47 della Carta.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>L’articolo 47 della Carta e il diritto a un ricorso effettivo</TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0040"><NO.P>40.</NO.P><TXT>L’articolo 47, paragrafo 1, della Carta dispone che ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste in tale articolo<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0034"><P>L’articolo 47 della Carta aggiunge tutele più specifiche, quali il requisito che le cause siano esaminate equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, che i diritti della difesa siano rispettati e che sia possibile il patrocinio a spese dello Stato.</P></NOTE>. Secondo le spiegazioni all’articolo 47, il primo paragrafo, che incorpora il diritto a un ricorso effettivo, si basa sulla tutela garantita ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), e si spinge oltre<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0035"><P>Nelle spiegazioni si prosegue affermando che il secondo paragrafo dell’articolo 47, che incorpora, tra l’altro, l’equità della trattazione della causa, corrisponde all’articolo 6, paragrafo 1, CEDU.</P></NOTE>. Rilevo inoltre che, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, laddove i diritti contenuti in essa corrispondano a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla CEDU, sebbene all’Unione non sia precluso concedere una protezione più estesa.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0041"><NO.P>41.</NO.P><TXT>Ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 6, paragrafo 1, CEDU, i regimi di sindacato giurisdizionale devono essere <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0021" REF.END="QE0021"/>sufficientemente coerenti e chiari<QUOT.END REF.START="QS0021" CODE="00BB" ID="QE0021"/> da consentire un <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0022" REF.END="QE0022"/>diritto di accesso pratico ed effettivo<QUOT.END REF.START="QS0022" CODE="00BB" ID="QE0022"/> ad un tribunale<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0036"><P>CEDU, sentenza De Geouffre de la Pradelle c. Francia, <DATE ISO="19921216">16 dicembre 1992</DATE>, § 35, serie A, n. 253‑B.</P></NOTE>. Se le norme sono di una <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0023" REF.END="QE0023"/>complessità tale<QUOT.END REF.START="QS0023" CODE="00BB" ID="QE0023"/> da generare <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0024" REF.END="QE0024"/>incertezza del diritto<QUOT.END REF.START="QS0024" CODE="00BB" ID="QE0024"/>, allora si verifica una violazione dell’articolo 6, paragrafo 1<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0037"><P>Ibid, punto 33. V. anche CEDU, sentenza Maširević c. Serbia, <DATE ISO="20140211">11 febbraio 2014</DATE>, n. 30671/08, § 48.</P></NOTE>. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha anche statuito che i ricorsi giurisdizionali devono essere <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0025" REF.END="QE0025"/>corredati da adeguate garanzie che precludano un’incomprensione quanto alle procedure per esercitare i rimedi disponibili<QUOT.END REF.START="QS0025" CODE="00BB" ID="QE0025"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0038"><P>CEDU, sentenza Bellet c. Francia, <DATE ISO="19951204">4 dicembre 1995</DATE>, § 37, n. 23805/94.</P></NOTE>. Inoltre, un’interpretazione irragionevole di un requisito procedurale può comportare la violazione del diritto di accesso ad un giudice<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0039"><P>CEDU, sentenza Beles e altri c. Repubblica ceca, n. 47273/99, §§ 50 e 51. V. anche CEDU, sentenza Omerović c. Croazia (n. 2), <DATE ISO="20131205">5 dicembre 2013</DATE>, n. 22980/09, § 39, in cui la Corte ha ricordato che <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0026" REF.END="QE0026"/>un’interpretazione particolarmente restrittiva di una norma procedurale<QUOT.END REF.START="QS0026" CODE="00BB" ID="QE0026"/> può privare un ricorrente del diritto di accesso a un giudice.</P></NOTE>. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha recentemente reiterato che <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0027" REF.END="QE0027"/>le autorità devono rispettare e applicare la normativa nazionale in maniera prevedibile e coerente<QUOT.END REF.START="QS0027" CODE="00BB" ID="QE0027"/> e <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0028" REF.END="QE0028"/>gli elementi prescritti devono essere sufficientemente sviluppati e trasparenti nella pratica al fine di garantire la certezza del diritto e quella processuale<QUOT.END REF.START="QS0028" CODE="00BB" ID="QE0028"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0040"><P>CEDU, sentenza Maširević c. Serbia, <DATE ISO="20140211">11 febbraio 2014</DATE>, n. 30671/08, § 50 e giurisprudenza citata. Tale causa riguarda l’interpretazione da parte di una corte suprema di una norma procedurale che ha comportato incertezza del diritto, anche per i legali. V., in particolare, § 51.</P></NOTE>. Le norme processuali devono essere preordinate agli scopi della certezza del diritto e della corretta amministrazione della giustizia. Esse non devono <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0029" REF.END="QE0029"/>creare una specie di ostacolo che impedisca al contendente di ottenere una decisione della sua causa nel merito da parte del giudice competente<QUOT.END REF.START="QS0029" CODE="00BB" ID="QE0029"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0041"><P>CEDU, sentenza Omerović c. Croazia (n. 2), <DATE ISO="20131205">5 dicembre 2013</DATE>, n. 22980/09, § 39.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="10"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0042"><NO.P>42.</NO.P><TXT>Ricordo inoltre che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0030" REF.END="QE0030"/>la certezza del diritto rappresenta un principio generale del diritto dell’Unione il quale esige, in particolare, che una normativa che comporta conseguenze svantaggiose per i privati sia chiara e precisa <HT TYPE="ITALIC">e che la sua applicazione sia prevedibile per gli amministrati</HT><QUOT.END REF.START="QS0030" CODE="00BB" ID="QE0030"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0042"><P>Sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑550/07 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2010:512">EU:C:2010:512</NO.ECLI>), punto <REF.NP.ECR REF="NP0100">100</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza citata.</P></NOTE> (il corsivo è mio).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0043"><NO.P>43.</NO.P><TXT>A mio avviso, e alla luce di quanto precede, la mancanza di chiarezza sul corretto procedimento giurisdizionale applicabile al recupero delle tasse riscosse in violazione del diritto dell’Unione comporta la violazione dell’articolo 47 della Carta, in termini sia di diritto a un ricorso effettivo sia di accesso alla giustizia. Ciò a maggior ragione se una <HT TYPE="ITALIC">decisione adottata da un giudice civile assolutamente incompetente potrebbe creare</HT> autorità di cosa giudicata nel senso che impedirebbe la proposizione di un’ulteriore azione per il recupero dinanzi al giudice competente, che sia un giudice civile o amministrativo. A mio avviso, spetta al giudice del rinvio nella causa in esame effettuare una valutazione del diritto processuale rumeno nel suo complesso in termini di tutela giurisdizionale effettiva con riferimento al recupero di tasse sull’inquinamento degli autoveicoli indebitamente pagate<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0043"><P>Ricordo tuttavia che, al punto 60 della sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>DEB</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑279/09</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2010:811">EU:C:2010:811</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), la Corte ha statuito che il principio della tutela giurisdizionale effettiva è soggetto a ragionevoli limitazioni.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>Le leggi rumene in materia processuale rilevanti rendono il recupero della tassa sull’inquinamento in pratica impossibile o eccessivamente difficile?</TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0044"><NO.P>44.</NO.P><TXT>La Corte ha costantemente statuito che <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0031" REF.END="QE0031"/>ciascun caso in cui occorra stabilire se una disposizione processuale nazionale renda impossibile o difficile per i singoli esercitare diritti derivanti dall’ordinamento giuridico dell’Unione dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta disposizione nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo, si devono prendere in considerazione i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento<QUOT.END REF.START="QS0031" CODE="00BB" ID="QE0031"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0044"><P>Sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Surgicare – Unidades de Saúde</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑662/13</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2015:89">EU:C:2015:89</NO.ECLI>), punto <REF.NP.ECR REF="NP0028">28</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza citata.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0045"><NO.P>45.</NO.P><TXT>Qui è innanzitutto necessario rilevare che il giudice nazionale e tutte le parti che hanno presentato osservazioni sembrano presumere che l’articolo 21, paragrafo 2, della legge n. 554/2004 non possa essere applicato nel procedimento civile. Ciò mi pare logico, a condizione che il diritto processuale rumeno operi una netta distinzione tra diverse forme di procedimenti giurisdizionali. In tal caso non vi sarebbe motivo di interpretare disposizioni che definiscono l’ambito di applicazione della legge n. 554/2004 in modo tale da consentire la sua applicazione da parte dei giudici civili in controversie che, ratione materiae, sono di natura amministrativa o tributaria. Tuttavia, se un siffatto margine di manovra esistesse, il giudice del rinvio sarebbe tenuto ad interpretare le relative disposizioni nazionali in modo da incentivare la realizzazione dell’obiettivo della conformità al diritto dell’Unione<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0045"><P>Per esempio, sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Impact</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑268/06</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2008:223">EU:C:2008:223</NO.ECLI>), punto <REF.NP.ECR REF="NP0054">54</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0046"><NO.P>46.</NO.P><TXT>È compito del giudice del rinvio valutare se le norme rumene di cui trattasi rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile recuperare la tassa sull’inquinamento riscossa in maniera incompatibile con il diritto dell’Unione. È sufficiente rilevare, tuttavia, che la confusione quanto a quale sia il rimedio giurisdizionale da esperire, quello civile oppure quello amministrativo, per il recupero della tassa sull’inquinamento degli autoveicoli sembra avere tale effetto.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><?PAGE NO="11"?><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>5.</NO.P><TXT>I principi di equivalenza e di uguaglianza davanti alla legge</TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0047"><NO.P>47.</NO.P><TXT>Il sig. Târșia sostiene che escludere dai procedimenti civili l’applicazione dell’eccezione all’autorità di cosa giudicata, contenuta nell’articolo 21, paragrafo 2, della legge n. 554/2004, sarebbe incompatibile tanto con l’uguaglianza davanti alla legge, di cui all’articolo 20 della Carta, quanto con il principio di equivalenza.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0048"><NO.P>48.</NO.P><TXT>Il rispetto del principio di equivalenza presuppone che la norma nazionale controversa si applichi indifferentemente ai ricorsi fondati sulla <HT TYPE="ITALIC">violazione del diritto dell’Unione</HT> e a quelli fondati sull’<HT TYPE="ITALIC">inosservanza del diritto interno</HT> con analoghi petitum e causa petendi<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0046"><P>Sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Surgicare – Unidades de Saúde</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑662/13</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2015:89">EU:C:2015:89</NO.ECLI>), punto <REF.NP.ECR REF="NP0030">30</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0049"><NO.P>49.</NO.P><TXT>A mio avviso, ciò significa che il diritto dell’Unione non si opporrebbe, nell’ambito del principio di equivalenza, a che il diritto rumeno preveda un’eccezione all’autorità di cosa giudicata nei procedimenti amministrativi relativi al diritto dell’Unione e non nei procedimenti civili aventi lo stesso oggetto. Il principio di equivalenza presuppone un pari trattamento tra ricorsi analoghi basati sul diritto nazionale, da una parte, e sul diritto dell’Unione, dall’altra, non l’equivalenza tra diverse forme di procedimenti ai sensi del diritto nazionale<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0047"><P>Sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>ÖBB Personenverkehr</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑417/13</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2015:38">EU:C:2015:38</NO.ECLI>), punto <REF.NP.ECR REF="NP0074">74</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0050"><NO.P>50.</NO.P><TXT>In ogni caso, motivi non identici per deviare dal principio dell’autorità di cosa giudicata sono ragionevoli in caso di sentenze definitive civili, penali e amministrative<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0048"><P>Sulla base delle fonti disponibili, sembra che la maggior parte degli ordinamenti giuridici all’interno dell’Unione non prevedano motivi identici per le eccezioni al principio dell’autorità di cosa giudicata nei procedimenti civili, penali e amministrativi.</P></NOTE>. L’effetto di tali sentenze è diverso, come lo sono le questioni di politica giuridica rilevanti per la definizione delle eccezioni (se ve ne sono) al principio dell’autorità di cosa giudicata. Nel caso delle sentenze civili, la certezza del diritto e la stabilità dei rapporti giuridici confermate da una sentenza divenuta definitiva sono della massima importanza. Per contro, le condizioni di riesame di una sentenza penale nell’interesse di una persona ingiustamente condannata non devono essere troppo severe. Nel diritto amministrativo, l’interesse di tutela dei diritti degli individui e l’interesse al principio di legalità possono giustificare una posizione più flessibile con riferimento al riesame di sentenze definitive rispetto alle sentenze civili.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0051"><NO.P>51.</NO.P><TXT>Pertanto, il suggerimento del sig. Târșia secondo il quale limitare l’eccezione all’autorità di cosa giudicata ai procedimenti amministrativi relativi al diritto dell’Unione sarebbe incompatibile con l’uguaglianza davanti alla legge è infondato. Ricordo che una disparità di trattamento davanti alla legge può sorgere solo se le relative situazioni sono paragonabili<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0049"><P>Ricordo che il principio della parità di trattamento, il cui carattere fondamentale è sancito dall’articolo 20 della Carta, esige che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo che ciò non risulti obiettivamente giustificato. V. sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Chatzi</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑149/10</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2010:534">EU:C:2010:534</NO.ECLI>), punti <REF.NP.ECR REF="NP0063">63</REF.NP.ECR> e <REF.NP.ECR REF="NP0064">64</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> nonché giurisprudenza citata.</P></NOTE>. Non è così per quanto riguarda i motivi di annullamento di sentenze civili e di sentenze amministrative definitive. In situazioni in cui vi sia una successiva sentenza della Corte che rende una disposizione nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione, l’annullamento di una decisione definitiva di diritto amministrativo a danno dell’autorità di uno Stato membro può essere giustificato, ma l’annullamento di una sentenza civile definitiva che determini un rapporto di diritto privato tra due individui può essere inadeguato per ragioni di certezza del diritto. Pertanto, una soluzione normativa del tipo di quella vigente in Romania, che concede tale possibilità nei procedimenti amministrativi e la esclude nei procedimenti civili, non è, in quanto tale, contraria al principio di uguaglianza davanti alla legge.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="12"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0052"><NO.P>52.</NO.P><TXT>Tuttavia, l’uguaglianza davanti alla legge è una regola giuridica diversa dal principio di equivalenza. Come rilevato nelle osservazioni scritte della Commissione, se il diritto rumeno prevede anche un’eccezione all’autorità di cosa giudicata alla luce della successiva giurisprudenza della Corte costituzionale che contesta la correttezza di precedenti sentenze (e si estende a tutte le giurisdizioni interne)<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0050"><P>Ricordo che tale esito deriva dall’articolo 332, paragrafo 10, del codice di procedura civile, il quale, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, della legge n. 554/2004, è applicabile anche ai procedimenti amministrativi.</P></NOTE>, allora il principio di equivalenza potrebbe imporre che lo stesso si applichi alle sentenze della Corte relative al diritto dell’Unione<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0051"><P>La Commissione fa qui riferimento alla sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Weber’s Wine World e a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑147/01</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2003:533">EU:C:2003:533</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0053"><NO.P>53.</NO.P><TXT>Ammetto che ciò può portare la discussione al di fuori dell’ambito del rinvio pregiudiziale<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0052"><P>Tuttavia ricordo che, secondo giurisprudenza costante, la Corte può, nel rispondere al rinvio pregiudiziale, prendere in considerazione tutte le disposizioni di diritto dell’Unione rilevanti, anche se non sono state citate dal giudice del rinvio. V., per esempio, sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Efir</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑19/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:148">EU:C:2013:148</NO.ECLI>), punto <REF.NP.ECR REF="NP0027">27</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>, ma, a mio avviso, il principio di equivalenza non è rispettato se una successiva sentenza della Corte costituzionale nazionale può portare al riesame di una precedente sentenza civile definitiva e, pertanto, consentire il recupero di tasse indebitamente riscosse, mentre una sentenza della Corte non può. In una siffatta situazione i diritti fondati sulla costituzione nazionale godrebbero di maggiore protezione dei diritti contemplati dal diritto dell’Unione e, pertanto, questi ultimi non godrebbero di una protezione equivalente a quella goduta da tale categoria di diritti basati sul diritto nazionale. Un’analoga asimmetria si verifica, ai sensi dell’articolo 322, paragrafo 9, del codice di procedura civile rumeno, con riferimento agli effetti di sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo comparati a quelli delle sentenze della Corte.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>VI –</NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Conclusione</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0054"><NO.P>54.</NO.P><TXT>Alla luce dell’analisi che precede, propongo la seguente risposta alla questione sollevata dal Tribunalul Sibiu:</TXT><P>L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e il principio di effettività sancito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia non ostano ad una normativa nazionale che ammetta la revocazione di decisioni giurisdizionali nazionali emanate nell’ambito del contenzioso amministrativo, nell’ipotesi di violazione del principio del primato del diritto dell’Unione europea, e che non ammetta la revocazione sulla base degli stessi criteri di decisioni giurisdizionali nazionali emanate nell’ambito del contenzioso civile. Tale conclusione è assoggettata alla condizione che vi sia sufficiente chiarezza in merito a quale sia la corretta procedura per rimediare alla violazione del diritto dell’Unione europea di cui trattasi e che una sentenza definitiva di un giudice che abbia stabilito d’ufficio la propria incompetenza non possa impedire di fare ricorso al giudice competente.</P><P>Il principio di equivalenza osta ad una normativa nazionale che ammetta la revocazione delle decisioni giurisdizionali nazionali nell’ambito del contenzioso civile a causa di una successiva sentenza della Corte costituzionale nazionale o della Corte europea dei diritti dell’uomo, ma che non ammetta tale revocazione nel caso di una successiva sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.</P></NP.ECR></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>