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29.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 578/2014 DEL CONSIGLIO
del 28 maggio 2014
che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012. |
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(2) |
Due persone e un'entità non dovrebbero essere più mantenute nell'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
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(3) |
È opportuno aggiornare le informazioni relative a determinate persone ed entità elencate nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
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(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
E. VENIZELOS
ALLEGATO
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I. |
Sono cancellate dall'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 le seguenti persone ed entità, nonché le relative voci: A. Persone n. 14. Asif Shawkat n. 178. Sulieman Maarouf B. Entità n. 45. Syria International Islamic Bank |
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II. |
Le voci relative alle persone elencate in appresso, quali figurano nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, sono sostituite dalle seguenti:
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