1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/6


REGOLAMENTO (CE) N. 697/2009 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1913/2006 recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell’euro nel settore agricolo per quanto riguarda i fatti generatori del programma «Frutta nelle scuole» e che deroga a tale regolamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (1), in particolare l’articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2) e il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (3), entrambi modificati dal regolamento (CE) n. 13/2009 del Consiglio (4), istituiscono un programma «Frutta nelle scuole» cofinanziato dalla Comunità.

(2)

Gli stanziamenti dell’aiuto comunitario di cui al regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione, del 7 aprile 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell’ambito del programma «Frutta nelle scuole» (5), sono espressi in euro. È quindi opportuno stabilire il fatto generatore dei tassi di cambio delle divise degli Stati membri che non hanno adottato l’euro.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione (6) prevede i fatti generatori dei tassi di cambio applicabili nella legislazione comunitaria relativa all’attuazione della politica agricola comune. È opportuno prevedere fatti generatori che siano specificamente collegati all’attuazione del programma «Frutta nelle scuole». È necessario quindi prevedere uno specifico fatto generatore per il solo periodo dal 1o agosto 2009 al 31 luglio 2010.

(4)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1913/2006.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 1913/2006 è inserito il seguente articolo 5 bis dopo l’articolo 5:

«Articolo 5 bis

Importi e pagamenti di aiuti collegati all’attuazione del programma “Frutta nelle scuole”

Per gli aiuti concessi per l’offerta di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione (*1), il fatto generatore del tasso di cambio è il 1o gennaio precedente il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento.

(*1)   GU L 94 dell’8.4.2009, pag. 38.» "

Articolo 2

In deroga all’articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 1913/2006 modificato dal presente regolamento, per il periodo dal 1o agosto 2009 al 31 luglio 2010, il fatto generatore previsto in tale articolo è il 31 maggio 2009.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

(2)   GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(3)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(4)   GU L 5 del 9.1.2009, pag. 1.

(5)   GU L 94 dell’8.4.2009, pag. 38.

(6)   GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.