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1.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 201/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 697/2009 DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 1913/2006 recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell’euro nel settore agricolo per quanto riguarda i fatti generatori del programma «Frutta nelle scuole» e che deroga a tale regolamento
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (1), in particolare l’articolo 9,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2) e il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (3), entrambi modificati dal regolamento (CE) n. 13/2009 del Consiglio (4), istituiscono un programma «Frutta nelle scuole» cofinanziato dalla Comunità. |
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(2) |
Gli stanziamenti dell’aiuto comunitario di cui al regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione, del 7 aprile 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell’ambito del programma «Frutta nelle scuole» (5), sono espressi in euro. È quindi opportuno stabilire il fatto generatore dei tassi di cambio delle divise degli Stati membri che non hanno adottato l’euro. |
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(3) |
Il regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione (6) prevede i fatti generatori dei tassi di cambio applicabili nella legislazione comunitaria relativa all’attuazione della politica agricola comune. È opportuno prevedere fatti generatori che siano specificamente collegati all’attuazione del programma «Frutta nelle scuole». È necessario quindi prevedere uno specifico fatto generatore per il solo periodo dal 1o agosto 2009 al 31 luglio 2010. |
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(4) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1913/2006. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nel regolamento (CE) n. 1913/2006 è inserito il seguente articolo 5 bis dopo l’articolo 5:
«Articolo 5 bis
Importi e pagamenti di aiuti collegati all’attuazione del programma “Frutta nelle scuole”
Per gli aiuti concessi per l’offerta di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione (*1), il fatto generatore del tasso di cambio è il 1o gennaio precedente il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento.
Articolo 2
In deroga all’articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 1913/2006 modificato dal presente regolamento, per il periodo dal 1o agosto 2009 al 31 luglio 2010, il fatto generatore previsto in tale articolo è il 31 maggio 2009.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.
(2) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.
(3) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(4) GU L 5 del 9.1.2009, pag. 1.