Bruxelles, 3.9.2025

COM(2025) 356 final

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra


ALLEGATO 21-A

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DELLE PARTI
RELATIVE ALLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

SEZIONE 1

Disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione europea

–    Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, e relative modalità d'applicazione

–    Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e relative modalità d'applicazione

–    Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione



–    Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008

SEZIONE 2

Disposizioni legislative e regolamentari dell'Argentina

–    Ley 25.163 – Vinos y bebidas espirituosas de origen vínico

–    Decreto Reglamentario Nº 57/2004

–    Resolución C 11/04 (INV) –Procedimientos: Inscripciones, Registros, Certificados, Infracciones.

–    Resolución C 35/02 – Publicación edictos, conforme ley en vigencia (INV)

–    Resolución C 8/03 – Registro, protección y derecho al uso de una DOC (INV)

–    Resolución C 19/2012 – Condiciones para la elaboración de vinos con IG (INV)

–    Resolución 57/2024 – Unificación listado de variedades


–    Ley 25.380 – Indicación Geográfica y Denominación de Origen de productos agrícolas y alimentarios

–    Ley 25.966 – Modificatoria de la Ley Nº 25.380

–    Resolución 546/2011 – Aprobación de signos distintivos

–    Decreto reglamentario 556/2009 – Reglamenta la Ley 25.380 y su modificatoria

–    Resolución 13/2021 – Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen de productos agrícolas y alimentarios.

SEZIONE 3

Disposizioni legislative e regolamentari del Brasile

–    Portaria INPI/PR nº 04, de 12 de janeiro de 2022

–    Decreto nº 4.062, 21 de dezembro de 2001

–    Portaria INPI/PR nº 06/2022

–    Lei da Propriedade Industrial N° 9279/1996


SEZIONE 4

Disposizioni legislative e regolamentari del Paraguay

–    Ley Nº 4.923 – De indicaciones geográficas y denominaciones de origen y su Decreto Reglamentario N° 1286/2019

SEZIONE 5

Disposizioni legislative e regolamentari dell'Uruguay

–    Ley Nº 17.011 – Ley de marcas

–    Decreto Reglamentario Nº 34/999 – Reglamentación de la ley de marcas

________________

ALLEGATO 21-B

INDICAZIONI GEOGRAFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 21.33

SEZIONE 1

Indicazioni geografiche dell'Unione europea di cui all'articolo 21.33

Stato membro dell'Unione europea

Denominazione

Classe di prodotto

Belgio

Beurre d'Ardenne

Burro e altri prodotti lattiero-caseari esclusi i formaggi

Belgio

Fromage de Herve

Formaggi

Belgio

Gentse azalea

Fiori e piante ornamentali

Belgio

Jambon d'Ardenne

Carni, pesci e loro preparazioni

Belgio

Pâté gaumais

Carni, pesci e loro preparazioni

Belgio

Plate de Florenville

Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni

Belgio

Vin mousseux de qualité de Wallonie

Vini

Belgio

Vin de pays des jardins de Wallonie

Vini

Belgio

Crémant de Wallonie

Vini

Belgio

Côtes de Sambre et Meuse

Vini

Belgio

Peket-Pekêt

Bevande spiritose

Belgio

Pèket-Pèkèt de Wallonie

Bevande spiritose

Belgio

Germania

Austria

Korn

Bevande spiritose

Belgio

Germania

Austria

Kornbrand

Bevande spiritose

Bulgaria

Българско розово масло (Bulgarsko rozovo maslo)

Oli essenziali

Bulgaria

Дунавска равнина (Dunavska ravnina)

Vini

Bulgaria

Тракийска низина (Trakiĭska nizina)

Vini

Cechia

České pivo

Birre

Cechia

Českobudějovické pivo 1

Birre

Cechia

Žatecký chmel

Semi e frutti oleosi

Danimarca

Danablu

Formaggi

Germania

Allgäuer Bergkäse

Formaggi

Germania

Allgäuer Emmentaler

Formaggi

Germania

Bayerische Breze / Bayerische Brezn / Bayerische Brez'n / Bayerische Brezel

Paste alimentari, pasticceria e altre preparazioni a base di cereali

Germania

Bayerisches Bier

Birre

Germania

Bremer Bier

Birre

Germania

Dresdner Christstollen / Dresdner Stollen / Dresdner Weihnachtsstollen

Paste alimentari, pasticceria e altre preparazioni a base di cereali

Germania

Holsteiner Katenschinken / Holsteiner Schinken / Holsteiner Katenrauchschinken / Holsteiner Knochenschinken

Carni, pesci e loro preparazioni

Germania

Hopfen aus der Hallertau

Semi e frutti oleosi

Germania

Münchener Bier 2

Birre

Germania

Nürnberger Bratwürste; Nürnberger Rostbratwürste

Carni, pesci e loro preparazioni

Germania

Nürnberger Lebkuchen

Paste alimentari, pasticceria e altre preparazioni a base di cereali

Germania

Schwäbische Maultaschen / Schwäbische Suppenmaultaschen

Paste alimentari, pasticceria e altre preparazioni a base di cereali

Germania

Schwäbische Spätzle / Schwäbische Knöpfle

Paste alimentari, pasticceria e altre preparazioni a base di cereali

Germania

Schwarzwälder Schinken

Carni, pesci e loro preparazioni

Germania

Tettnanger Hopfen

Semi e frutti oleosi

Germania

Baden

Vini

Germania

Franken

Vini

Germania

Mittelrhein

Vini

Germania

Mosel

Vini

Germania

Pfalz

Vini

Germania

Rheingau

Vini

Germania

Rheinhessen

Vini

Germania

Württemberg

Vini

Germania

Schwarzwälder Kirschwasser

Bevande spiritose

Germania

Steinhäger 3

Bevande spiritose

Irlanda

Regno Unito (Irlanda del Nord)

Irish Cream

Bevande spiritose

Irlanda

Regno Unito (Irlanda del Nord)

Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach / Irish Whisky

Bevande spiritose

Grecia

Ελιά Καλαμάτας (Elia Kalamatas)

Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni

Grecia

Καλαμάτα (Kalamata)

Oli, oli commestibili e grassi animali

Grecia

Κεφαλογραβιέρα (Kefalograviera)

Formaggi

Grecia

Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης (Kolymvari Chanion Kritis)

Oli, oli commestibili e grassi animali

Grecia

Κονσερβολιά Αμφίσσης (Konservolia Amfissis)

Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni

Grecia

Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα (Korinthiaki Stafida Vostitsa)

Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni

Grecia

Κρόκος Κοζάνης (Krokos Kozanis)

Caffè, mate, spezie e loro preparazioni

Grecia

Λυγουριό Ασκληπιείου (Lygourio Asklipiou)

Oli, oli commestibili e grassi animali

Grecia

Μανούρι (Manouri)

Formaggi

Grecia

Μαστίχα Χίου (Masticha Chiou)

Dolciumi, cacao e cioccolato

Grecia

Σητεία Λασιθίου Κρήτης (Sitia Lasithiou Kritis)

Oli, oli commestibili e grassi animali

Grecia

Φέτα (Feta) 4

Formaggi

Grecia

Αμύνταιο (Amyntaio)

Vini

Grecia

Μαντινεία (Mantineia)

Vini

Grecia

Νάουσα (Naousa)

Vini

Grecia

Νεμέα (Nemea)

Vini

Grecia

Ρετσίνα Αττικής (Retsina of Attiki)

Vini

Grecia

Σάμος (Samos)

Vini

Grecia

Σαντορίνη (Santorini)

Vini

Grecia

Τσίπουρο (Tsipouro)

Bevande spiritose

Spagna

Aceite del Baix Ebre-Montsià; Oli del Baix Ebre-Montsià

Oli, oli commestibili e grassi animali

Spagna

Aceite del Bajo Aragón

Oli, oli commestibili e grassi animali

Spagna

Antequera

Oli, oli commestibili e grassi animali

Spagna

Azafrán de la Mancha

Caffè, mate, spezie e loro preparazioni

Spagna

Baena

Oli, oli commestibili e grassi animali

Spagna

Cecina de León

Carni, pesci e loro preparazioni

Spagna

Cítricos Valencianos / Cítrics Valencians

Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni

Spagna

Dehesa de Extremadura

Carni, pesci e loro preparazioni

Spagna

Estepa

Oli, oli commestibili e grassi animali

Spagna

Guijuelo

Carni, pesci e loro preparazioni

Spagna

Idiazabal

Formaggi

Spagna

Jabugo

Carni, pesci e loro preparazioni

Spagna

Jamón de Teruel / Paleta de Teruel

Carni, pesci e loro preparazioni

Spagna

Jijona 5

Dolciumi, cacao e cioccolato

Spagna

Les Garrigues

Oli, oli commestibili e grassi animali

Spagna

Los Pedroches

Carni, pesci e loro preparazioni

Spagna

Mahón-Menorca

Formaggi

Spagna

Polvorones de Estepa

Paste alimentari, pasticceria e altre preparazioni a base di cereali

Spagna

Priego de Córdoba

Oli, oli commestibili e grassi animali

Spagna

Queso Manchego 6

Formaggi

Spagna

Salchichón de Vic; Llonganissa de Vic

Carni, pesci e loro preparazioni

Spagna

Sierra de Cádiz

Oli, oli commestibili e grassi animali

Spagna

Sierra de Cazorla

Oli, oli commestibili e grassi animali

Spagna

Sierra de Segura

Oli, oli commestibili e grassi animali

Spagna

Sierra Mágina

Oli, oli commestibili e grassi animali

Spagna

Siurana

Oli, oli commestibili e grassi animali

Spagna

Sobrasada de Mallorca

Carni, pesci e loro preparazioni

Spagna

Turrón de Alicante 7

Dolciumi, cacao e cioccolato

Spagna

Alicante

Vini

Spagna

Bierzo

Vini

Spagna

Calatayud

Vini

Spagna

Campo de Borja

Vini

Spagna

Cariñena

Vini

Spagna

Castilla

Vini

Spagna

Castilla y León

Vini

Spagna

Cataluña

Vini

Spagna

Cava

Vini

Spagna

Empordà

Vini

Spagna

Jerez-Xérès-Sherry 8

Vini

Spagna

Jumilla

Vini

Spagna

La Mancha

Vini

Spagna

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Vini

Spagna

Navarra

Vini

Spagna

Penedès

Vini

Spagna

Priorat

Vini

Spagna

Rías Baixas

Vini

Spagna

Ribeiro

Vini

Spagna

Ribera del Duero 9

Vini

Spagna

Rioja 10

Vini

Spagna

Rueda

Vini

Spagna

Somontano

Vini

Spagna

Toro 11

Vini

Spagna

Utiel-Requena

Vini

Spagna

Valdepeñas

Vini

Spagna

Valencia

Vini

Spagna

Yecla

Vini

Spagna

Brandy de Jerez

Bevande spiritose

Spagna

Brandy del Penedés

Bevande spiritose

Spagna

Pacharán Navarro

Bevande spiritose

Francia

Beurre Charentes-Poitou; Beurre des Charentes; Beurre des Deux-Sèvres

Burro e altri prodotti lattiero-caseari esclusi i formaggi

Francia

Bleu d'Auvergne

Formaggi

Francia

Bœuf de Charolles

Carni, pesci e loro preparazioni

Francia

Brie de Meaux

Formaggi

Francia

Brillat-Savarin

Formaggi

Francia

Camembert de Normandie

Formaggi

Francia

Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)

Carni, pesci e loro preparazioni

Francia

Cantal; fourme de Cantal; cantalet

Formaggi

Francia

Chaource

Formaggi

Francia

Comté 12

Formaggi

Francia

Emmental de Savoie

Formaggi

Francia

Époisses

Formaggi

Francia

Génisse Fleur d'Aubrac

Carni, pesci e loro preparazioni

Francia

Gruyère (France) 13

Formaggi

Francia

Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence

Oli essenziali

Francia

Huîtres Marennes Oléron

Carni, pesci e loro preparazioni

Francia

Jambon de Bayonne

Carni, pesci e loro preparazioni

Francia

Livarot

Formaggi

Francia

Pont-l'Évêque 14

Formaggi

Francia

Pruneaux d'Agen 15

Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni

Francia

Reblochon / Reblochon de Savoie 16

Formaggi

Francia

Riz de Camargue

Cereali

Francia

Roquefort 17

Formaggi

Francia

Sainte-Maure de Touraine

Formaggi

Francia

Saint-Marcellin 18

Formaggi

Francia

Selles-sur-Cher

Formaggi

Francia

Soumaintrain

Formaggi

Francia

Alsace / Vin d'Alsace

Vini

Francia

Anjou

Vini

Francia

Beaujolais

Vini

Francia

Bordeaux 19

Vini

Francia

Bourgogne 20

Vini

Francia

Cahors

Vini

Francia

Chablis 21

Vini

Francia

Champagne 22

Vini

Francia

Châteauneuf-du-Pape

Vini

Francia

Côtes de Provence

Vini

Francia

Côtes du Rhône

Vini

Francia

Côtes du Roussillon

Vini

Francia

Fronton

Vini

Francia

Graves

Vini

Francia

Irouléguy

Vini

Francia

Languedoc

Vini

Francia

Madiran

Vini

Francia

Margaux 23

Vini

Francia

Médoc

Vini

Francia

Pauillac

Vini

Francia

Pays d'Oc

Vini

Francia

Pessac-Léognan

Vini

Francia

Pomerol

Vini

Francia

Pommard

Vini

Francia

Romanée-Conti

Vini

Francia

Saint-Emilion

Vini

Francia

Saint-Estèphe

Vini

Francia

Saint-Julien

Vini

Francia

Sauternes

Vini

Francia

Touraine

Vini

Francia

Val de Loire

Vini

Francia

Armagnac

Bevande spiritose

Francia

Calvados

Bevande spiritose

Francia

Cognac 24

Bevande spiritose

Francia

Rhum de Guadeloupe

Bevande spiritose

Francia

Rhum de la Martinique

Bevande spiritose

Croazia

Baranjski kulen

Carni, pesci e loro preparazioni

Croazia

Dalmatinski pršut

Carni, pesci e loro preparazioni

Croazia

Drniški pršut

Carni, pesci e loro preparazioni

Croazia

Slovenia

Istarski pršut / Istrski pršut

Carni, pesci e loro preparazioni

Croazia

Krčki pršut

Carni, pesci e loro preparazioni

Croazia

Dingač

Vini

Italia

Aceto Balsamico di Modena

Aceto

Italia

Aceto balsamico tradizionale di Modena

Aceto

Italia

Aprutino Pescarese

Oli, oli commestibili e grassi animali

Italia

Asiago 25

Formaggi

Italia

Bresaola della Valtellina

Carni, pesci e loro preparazioni

Italia

Cantuccini Toscani / Cantucci Toscani

Paste alimentari, pasticceria e altre preparazioni a base di cereali

Italia

Culatello di Zibello

Carni, pesci e loro preparazioni

Italia

Fontina 26

Formaggi

Italia

Gorgonzola 27

Formaggi

Italia

Grana Padano 28

Formaggi

Italia

Mela Alto Adige; Südtiroler Apfel

Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni

Italia

Mortadella Bologna 29

Carni, pesci e loro preparazioni

Italia

Mozzarella di Bufala Campana

Formaggi

Italia

Pancetta Piacentina

Carni, pesci e loro preparazioni

Italia

Parmigiano Reggiano 30

Formaggi

Italia

Pasta di Gragnano

Paste alimentari, pasticceria e altre preparazioni a base di cereali

Italia

Pecorino Romano 31

Formaggi

Italia

Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino

Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni

Italia

Prosciutto di Parma 32

Carni, pesci e loro preparazioni

Italia

Prosciutto di San Daniele

Carni, pesci e loro preparazioni

Italia

Prosciutto Toscano

Carni, pesci e loro preparazioni

Italia

Provolone Valpadana

Formaggi

Italia

Salamini italiani alla cacciatora

Carni, pesci e loro preparazioni

Italia

Taleggio 33

Formaggi

Italia

Toscano

Oli, oli commestibili e grassi animali

Italia

Zampone Modena

Carni, pesci e loro preparazioni

Italia

Asti 34

Vini

Italia

Barbaresco

Vini

Italia

Barbera d'Alba

Vini

Italia

Barbera d'Asti

Vini

Italia

Bardolino / Bardolino Superiore

Vini

Italia

Barolo

Vini

Italia

Brachetto d'Acqui / Acqui

Vini

Italia

Brunello di Montalcino

Vini

Italia

Campania

Vini

Italia

Chianti

Vini

Italia

Chianti Classico

Vini

Italia

Conegliano – Prosecco / Conegliano Valdobbiadene – Prosecco / Valdobbiadene – Prosecco

Vini

Italia

Dolcetto d'Alba

Vini

Italia

Emilia / dell'Emilia 35

Vini

Italia

Fiano di Avellino

Vini

Italia

Franciacorta

Vini

Italia

Greco di Tufo

Vini

Italia

Lambrusco di Sorbara

Vini

Italia

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Vini

Italia

Marca Trevigiana

Vini

Italia

Marsala 36

Vini

Italia

Montepulciano d'Abruzzo

Vini

Italia

Prosecco 37

Vini

Italia

Sicilia

Vini

Italia

Soave

Vini

Italia

Toscana / Toscano

Vini

Italia

Valpolicella

Vini

Italia

Veneto

Vini

Italia

Vernaccia di San Gimignano

Vini

Italia

Vino Nobile di Montepulciano

Vini

Italia

Grappa 38

Bevande spiritose

Cipro

Λουκούμι Γεροσκήπου (Loukoumi Geroskipou)

Dolciumi, cacao e cioccolato

Cipro

Λεμεσός (Lemesos)

Vini

Cipro

Κουμανδαρία (Commandaria)

Vini

Cipro

Grecia

Ouzo / Ούζο

Bevande spiritose

Cipro

Ζιβανία / Τζιβανία / Ζιβάνα / Zivania

Bevande spiritose

Cipro

Πάφος (Pafos)

Vini

Lituania

Originali lietuviška degtinė / Original Lithuanian vodka

Bevande spiritose

Ungheria

Szegedi szalámi; Szegedi téliszalámi

Carni, pesci e loro preparazioni

Ungheria

Tokaj / Tokaji 39

Vini

Ungheria

Austria

Pálinka

Bevande spiritose

Ungheria

Törkölypálinka

Bevande spiritose

Paesi Bassi

Edam Holland

Formaggi

Paesi Bassi

Gouda Holland

Formaggi

Paesi Bassi

Hollandse geitenkaas

Formaggi

Paesi Bassi

Belgio

Francia

Germania

Genièvre / Jenever / Genever 40

Bevande spiritose

Austria

Steirischer Kren

Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni

Austria

Steirisches Kürbiskernöl

Oli, oli commestibili e grassi animali

Austria

Tiroler Almkäse

Formaggi

Austria

Tiroler Alpkäse

Formaggi

Austria

Tiroler Bergkäse

Formaggi

Austria

Tiroler Graukäse

Formaggi

Austria

Tiroler Speck

Carni, pesci e loro preparazioni

Austria

Vorarlberger Alpkäse

Formaggi

Austria

Vorarlberger Bergkäse

Formaggi

Austria

Inländerrum

Bevande spiritose

Austria

Jägertee

Bevande spiritose

Austria

Jagertee

Bevande spiritose

Austria

Jagatee

Bevande spiritose

Polonia

Polska Wódka / Polish Vodka

Bevande spiritose

Polonia

Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej / Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass

Bevande spiritose

Portogallo

Azeite de Moura

Oli, oli commestibili e grassi animali

Portogallo

Azeite do Alentejo Interior

Oli, oli commestibili e grassi animali

Portogallo

Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa)

Oli, oli commestibili e grassi animali

Portogallo

Azeite de Trás-os-Montes

Oli, oli commestibili e grassi animali

Portogallo

Azeites do Norte Alentejano

Oli, oli commestibili e grassi animali

Portogallo

Azeites do Ribatejo

Oli, oli commestibili e grassi animali

Portogallo

Chouriça de Carne de Vinhais; Linguiça de Vinhais

Carni, pesci e loro preparazioni

Portogallo

Chouriço de Portalegre

Carni, pesci e loro preparazioni

Portogallo

Mel dos Açores

Miele e altri prodotti commestibili di origine animale

Portogallo

Ovos Moles de Aveiro

Dolciumi, cacao e cioccolato

Portogallo

Pêra Rocha do Oeste

Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni

Portogallo

Presunto de Barrancos / Paleta de Barrancos

Carni, pesci e loro preparazioni

Portogallo

Queijo S. Jorge

Formaggi

Portogallo

Queijo Serra da Estrela

Formaggi

Portogallo

Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)

Formaggi

Portogallo

Açores

Vini

Portogallo

Alentejano

Vini

Portogallo

Alentejo

Vini

Portogallo

Algarve

Vini

Portogallo

Bairrada

Vini

Portogallo

Beira Interior

Vini

Portogallo

Carcavelos

Vini

Portogallo

Dão

Vini

Portogallo

Douro

Vini

Portogallo

Duriense

Vini

Portogallo

Lisboa

Vini

Portogallo

Vinho da Madeira / Madère / Vin de Madère / Madera /Madeira Wein / Madeira Wine / Vino di Madera / Madeira Wijn / Madeira

Vini

Portogallo

Madeirense

Vini

Portogallo

Oporto / Port / Port Wine / Porto / Portvin / Portwein / Portwijn / vin du Porto / vinho do Porto 41

Vini

Portogallo

Palmela

Vini

Portogallo

Pico

Vini

Portogallo

Setúbal

Vini

Portogallo

Távora-Varosa

Vini

Portogallo

Tejo

Vini

Portogallo

Trás-os-Montes

Vini

Portogallo

Vinho Verde

Vini

Romania

Magiun de prune Topoloveni

Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni

Romania

Salam de Sibiu

Carni, pesci e loro preparazioni

Romania

Telemea de Ibănești

Formaggi

Romania

Cotești

Vini

Romania

Cotnari

Vini

Romania

Dealu Mare

Vini

Romania

Murfatlar

Vini

Romania

Odobești

Vini

Romania

Panciu

Vini

Romania

Recaș

Vini

Romania

Târnave

Vini

Romania

Pălincă

Bevande spiritose

Romania

Țuică Zetea de Medieșu Aurit

Bevande spiritose

Romania

Vinars Târnave

Bevande spiritose

Romania

Vinars Vrancea

Bevande spiritose

Slovenia

Kranjska klobasa

Carni, pesci e loro preparazioni

Slovenia

Kraška panceta

Carni, pesci e loro preparazioni

Slovenia

Kraški pršut

Carni, pesci e loro preparazioni

Slovenia

Kraški zašink

Carni, pesci e loro preparazioni

Slovenia

Slovenski med

Miele e altri prodotti commestibili di origine animale

Slovenia

Štajersko prekmursko bučno olje

Oli, oli commestibili e grassi animali

Slovacchia

Vinohradnícka oblasť Tokaj

Vini

Finlandia

Suomalainen Marjalikööri / Suomalainen Hedelmälikööri / Finsk Bärlikör / Finsk Fruktlikör / Finnish berry liqueur / Finnish fruit liqueur

Bevande spiritose

Finlandia

Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland

Bevande spiritose

Svezia

Svensk Aquavit / Svensk Akvavit / Swedish Aquavit

Bevande spiritose

Svezia

Svensk Punsch / Swedish Punch

Bevande spiritose

Svezia

Svensk Vodka / Swedish Vodka

Bevande spiritose


SEZIONE 2

INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEL MERCOSUR DI CUI ALL'ARTICOLO 21.33

Paese

Denominazione

Classe di prodotto

Argentina

25 de Mayo

Vini

Argentina

9 de Julio

Vini

Argentina

Agrelo

Vini

Argentina

Albardón

Vini

Argentina

Alto valle de Río Negro

Vini

Argentina

Angaco

Vini

Argentina

Añelo

Vini

Argentina

Arauco

Vini

Argentina

Avellaneda

Vini

Argentina

Barrancas

Vini

Argentina

Barreal

Vini

Argentina

Belén

Vini

Argentina

Cachi

Vini

Argentina

Cafayate – Valle de Cafayate

Vini

Argentina

Calingasta

Vini

Argentina

Castro Barros

Vini

Argentina

Catamarca

Vini

Argentina

Caucete

Vini

Argentina

Chapadmalal

Vini

Argentina

Chilecito

Vini

Argentina

Chimbas

Vini

Argentina

Colón

Vini

Argentina

Colonia Caroya

Vini

Argentina

Confluencia

Vini

Argentina

Córdoba Argentina

Vini

Argentina

Cruz del Eje

Vini

Argentina

Cuyo

Vini

Argentina

Distrito Medrano

Vini

Argentina

El Paraíso

Vini

Argentina

Famatina

Vini

Argentina

Felipe Varela

Vini

Argentina

General Alvear

Vini

Argentina

General Conesa

Vini

Argentina

General Lamadrid

Vini

Argentina

General Roca

Vini

Argentina

Godoy Cruz

Vini

Argentina

Guaymallén

Vini

Argentina

Iglesia

Vini

Argentina

Jáchal

Vini

Argentina

Jujuy

Vini

Argentina

Junín

Vini

Argentina

La Consulta

Vini

Argentina

La Paz

Vini

Argentina

Las Compuertas

Vini

Argentina

Las Heras

Vini

Argentina

Lavalle

Vini

Argentina

Luján de Cuyo

Vini

Argentina

Lunlunta

Vini

Argentina

Maipú

Vini

Argentina

Mendoza

Vini

Argentina

Molinos

Vini

Argentina

Neuquén

Vini

Argentina

Paraje Altamira

Vini

Argentina

Patagonia

Vini

Argentina

Pichimahuida

Vini

Argentina

Pocito

Vini

Argentina

Pomán

Vini

Argentina

Pozo de los Algarrobos

Vini

Argentina

Quebrada de Humahuaca

Vini

Argentina

Rawson

Vini

Argentina

Río Negro

Vini

Argentina

Rivadavia de San Juan

Vini

Argentina

Rivadavia de Mendoza

Vini

Argentina

Russel

Vini

Argentina

Salta

Vini

Argentina

San Blas de los Sauces

Vini

Argentina

San Carlos de Mendoza

Vini

Argentina

San Carlos de Salta

Vini

Argentina

San Javier

Vini

Argentina

San Juan

Vini

Argentina

San Martín de Mendoza

Vini

Argentina

San Martín de San Juan

Vini

Argentina

San Rafael

Vini

Argentina

Sanagasta

Vini

Argentina

Santa Lucía

Vini

Argentina

Santa María

Vini

Argentina

Santa Rosa

Vini

Argentina

Sarmiento

Vini

Argentina

Tafí

Vini

Argentina

Tinogasta

Vini

Argentina

Tucumán

Vini

Argentina

Tunuyán

Vini

Argentina

Tupungato – Valle de Tupungato

Vini

Argentina

Ullum

Vini

Argentina

Valle de Chañarmuyo

Vini

Argentina

Valle de Uco

Vini

Argentina

Valle del Pedernal

Vini

Argentina

Valle del Tulum

Vini

Argentina

Valle Fértil

Vini

Argentina

Valle de Zonda

Vini

Argentina

Valles Calchaquíes

Vini

Argentina

Valles del Famatina

Vini

Argentina

Vinchina

Vini

Argentina

Villa Ventana

Vini

Argentina

Vista Flores

Vini

Argentina

Zonda

Vini

Argentina

Alcauciles Platenses / Alcachofas Platenses 
Alcauciles Romanesco, Híbridos Violeta y Blanco

Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni

Argentina

Chivito Criollo del Norte Neuquino / Chivito mamón / Chivito de veranada

Carni, pesci e loro preparazioni

Argentina

Cordero Patagónico

Carni, pesci e loro preparazioni

Argentina

Dulce de Membrillo Rubio de San Juan

Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni

Argentina

Melón de Media Agua, San Juan

Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni

Argentina

Salame de Tandil

Carni, pesci e loro preparazioni

Argentina

Salame Típico de Colonia Caroya

Carni, pesci e loro preparazioni

Argentina

Yerba Mate Argentina / Yerba Mate Elaborada con Palo

Caffè, mate, spezie e loro preparazioni

Brasile

Alta Mogiana

Caffè, mate, spezie e loro preparazioni

Brasile

Altos Montes

Vini

Brasile

Cachaça

Bevande spiritose

Brasile

Canastra

Formaggi

Brasile

Carlópolis

Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate

Brasile

Costa Negra

Crostacei

Brasile

Cruzeiro do Sul

Prodotti della macinazione

Brasile

Farroupilha

Vini

Brasile

Linhares

Cacao e sue preparazioni

Brasile

Litoral Norte Gaúcho

Cereali

Brasile

Manguezais de Alagoas

Altri prodotti commestibili di origine animale

Brasile

Maracaju

Carni fresche, congelate e trasformate

Brasile

Marialva

Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate

Brasile

Microrregião Abaíra

Bevande spiritose

Brasile

Monte Belo

Vini

Brasile

Mossoró

Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate

Brasile

Norte Pioneiro do Paraná

Caffè, mate, spezie e loro preparazioni

Brasile

Oeste do Paraná

Miele

Brasile

Ortigueira

Miele

Brasile

Pampa Gaúcho da Campanha Meridional

Carni fresche, congelate e trasformate

Brasile

Pantanal

Miele

Brasile

Paraty

Bevande spiritose

Brasile

Pelotas

Dolciumi e prodotti da forno

Brasile

Piauí

Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate

Brasile

Pinto Bandeira

Vini

Brasile

Região da Mara Rosa

Spezie

Brasile

Região da Própolis Verde de Minas Gerais

Altri prodotti commestibili di origine animale

Brasile

Região da Serra da Mantiqueira de Minas Gerais

Caffè, mate, spezie e loro preparazioni

Brasile

Região de Pinhal

Caffè, mate, spezie e loro preparazioni

Brasile

Região de Salinas

Bevande spiritose

Brasile

Região do Cerrado Mineiro

Caffè, mate, spezie e loro preparazioni

Brasile

Região São Bento de Urânia

Prodotti orticoli freschi e trasformati

Brasile

São Matheus

Caffè, mate, spezie e loro preparazioni

Brasile

Serro

Formaggi

Brasile

Vale do Submédio São Francisco

Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate

Brasile

Vale dos Vinhedos

Vini

Brasile

Vales da Uva Goethe

Vini

Uruguay

Bella Unión

Vini

Uruguay

Atlántida

Vini

Uruguay

Canelón Chico

Vini

Uruguay

Canelones

Vini

Uruguay

Carmelo

Vini

Uruguay

Carpinteria

Vini

Uruguay

Cerro Carmelo

Vini

Uruguay

Cerro Chapeu

Vini

Uruguay

Constancia

Vini

Uruguay

El Carmen

Vini

Uruguay

Garzón

Vini

Uruguay

José Ignacio

Vini

Uruguay

Juanico

Vini

Uruguay

La Caballada

Vini

Uruguay

La Cruz

Vini

Uruguay

La Puebla

Vini

Uruguay

Las Brujas

Vini

Uruguay

Las Violetas

Vini

Uruguay

Lomas De La Paloma

Vini

Uruguay

Los Cerrillos

Vini

Uruguay

Los Cerros De San Juan

Vini

Uruguay

Manga

Vini

Uruguay

Paso Cuello

Vini

Uruguay

Progreso

Vini

Uruguay

Rincón De Olmos

Vini

Uruguay

Rincón del Colorado

Vini

Uruguay

San José

Vini

Uruguay

Santos Lugares

Vini

Uruguay

Sauce

Vini

Uruguay

Sierra de la Ballena

Vini

Uruguay

Sierra de Mahoma

Vini

Uruguay

Suarez

Vini

Uruguay

Villa Del Carmen

Vini

Uruguay

Montevideo

Vini

Uruguay

Sur de Florida

Vini

Uruguay

Maldonado

Vini

Uruguay

Sur de Rocha

Vini

Uruguay

Colonia

Vini

Uruguay

Soriano

Vini

Uruguay

Rio Negro

Vini

Uruguay

Salto

Vini

Uruguay

Paysandú

Vini

Uruguay

Artigas

Vini

Uruguay

Tacuarembó

Vini

Uruguay

Flores

Vini

Uruguay

Norte de Florida

Vini

Uruguay

Cerro Largo

Vini

Uruguay

Norte de Lavalleja

Vini

Uruguay

Norte de Rocha

Vini

Uruguay

Colon

Vini

Uruguay

La Paz

Vini

Uruguay

San Carlos

Vini

Uruguay

Santa Rosa

Vini

Uruguay

Santa Lucía

Vini


SEZIONE 3

"Classe di prodotto": una delle classi di prodotto di cui all'articolo 21.35 elencate nel presente allegato, quali indicate qui di seguito (*).

1.    "Carni, pesci e loro preparazioni": i prodotti dei capitoli 2, 3 e 16 del sistema armonizzato.

2.    "Burro e altri prodotti lattiero-caseari esclusi i formaggi": i prodotti delle voci da 04.01 a 04.05.

3.    "Formaggi": i prodotti della voce 04.06.

4.    "Miele e altri prodotti commestibili di origine animale": i prodotti delle voci 04.09 e 04.10.

5.    "Fiori e piante ornamentali": i prodotti del capitolo 06.

6.    "Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni": i prodotti dei capitoli 7, 8 e 20 e della sottovoce 12.12.99.10.

7.    "Caffè, mate, spezie e loro preparazioni": i prodotti del capitolo 9 e della voce 21.01.

8.    "Cereali": i prodotti del capitolo 10.

9.    "Farine e amidi": i prodotti del capitolo 11.



10.    "Semi e frutti oleosi": i prodotti del capitolo 12.

11.    "Oli, oli commestibili e grassi animali": i prodotti del capitolo 15.

12.    "Dolciumi, cacao e cioccolato": i prodotti dei capitoli 17 e 18.

13.    "Paste alimentari, pasticceria e altre preparazioni a base di cereali": i prodotti del capitolo 19.

14.    "Salse": i prodotti della voce 21.03.

15.    "Birre": i prodotti della voce 22.03.

16.    "Vini": i prodotti della voce 22.04.

17.    "Bevande spiritose": i prodotti della voce 22.08.

18.    "Aceto": i prodotti della voce 22.09.

19.    "Oli essenziali": i prodotti del capitolo 33.

(*)    Elenco limitato alle IG di prodotti agricoli.



Appendice 21-B-1

1.    Per quanto riguarda l'elenco delle indicazioni geografiche dell'Unione europea di cui all'allegato 21-B, sezione 1, la protezione conferita a norma dell'articolo 21.35 non è richiesta in relazione ai singoli termini che fanno parte del nome composto di un'indicazione geografica elencati di seguito:

"aceite", "aceto balsamico", "aceto balsamico tradizionale", "alla cacciatora" "almkäse", "alpkäse", "amarelo","aprutino", "aquavit", "akvavit", "apfel", "azafrán", "azalea", "azeite", "bärlikör", "beef", "bergkäse", "berry liqueur", "beurre", "bier", "bleu", "blue cheese", "bœuf", "brandy", "bratwürste", "bresaola", "breze", "brezn", "brez'n", "brezel", "brie", "cacciatora", "camembert", "canard à foie gras", "cantucci", "cantuccini", "cecina", "chmel", "chorizo", "chouriça de carne", "chouriço", "christstollen", "cítricos", "cítrics", "cream", "crémant", "culatello", "degtinė", "dehesa", "edam", "emmental", "emmentaler", "essence de lavande", "farmed salmon", "fleur", "fromage", "fruit liqueur", "fruktlikör", "geitenkaas", "génisse", "gouda", "graukäse", "hedelmälikööri", "herbal vodka", "hopfen", "huile essentielle de lavande", "huîtres", "jambon", "jamón", "katenschinken", "katenrauchschinken", "knochenschinken", "kirschwasser", "klobasa", "knöpfle", "kren", "kulen", "kürbiskernöl", "lamb", "lebkuchen", "linguiça", "llonganissa", "magiun de prune", "marjalikööri", "maultaschen", "med", "mel", "mela", "mortadella", "mozzarella", "mozzarella di bufala", "oli", "olje", "original", "ovos moles", "pacharán", "paleta", "panceta", "pancetta", "pasta", "pâté", "pecorino", "pêra", "picante","pivo", "plate", "polvorones", "pomodoro", "prekmursko bučno olje", "presunto", "priego", "prosciutto", "provolone", "pršut", "pruneaux", "pruneaux mi-cuits", "punsch", "punch", "queijo", "queso", "rhum", "riz", "rostbratwürste", "salam", "salamini", "salchichón", "schinken", "sierra", "sobrasada", "spätzle", "speck", "stollen", "suppenmaultaschen", "szalámi", "téliszalámi", "telemea", "ţuică zetea", "turrón", "vin de pays", "vin mousseux de qualité", "vinars", "vinho", "vin", "vino", "wein", "wine", "uisce beatha", "vinohradnícka oblasť", "vodka", "weihnachtsstollen", "whiskey", "whisky", "white cheese", "wijn", "wódka", "wódka ziołowa", "zampone", "zašink", "κονσερβολιά" (konservolia), "κορινθιακή σταφίδα" (korinthiaki stafida), "λουκούμι" (loukoumi), "μαστίχα" (masticha), "розово масло" (rozovo maslo).



2.    Per quanto riguarda l'elenco delle indicazioni geografiche del Mercosur di cui all'allegato 21-B, sezione 2, la protezione conferita a norma dell'articolo 21.35 non è richiesta in relazione ai singoli termini che fanno parte del nome composto di un'indicazione geografica elencati di seguito:

"alcauciles", "alcachofas", "chivito", "criollo", "mamón", "veranda", "cordero", "dulce de membrillo", "melón", "salame", "salame típico", "mate", "yerba mate", "chorizo", "batiburrillo", "frutilla", "mango", "sandía", "poncho", "licor", "vino", "yerbamate", "stevia", "katuaba", "menta'i", "burrito", "caña", "miel negra de caña", "melón", "aceite de coco", "cecina", "naranja", "palmito".

3.    Nonostante la protezione delle denominazioni del Mercosur elencate qui di seguito, i termini in questione possono essere utilizzati nell'Unione europea per un prodotto, a condizione che nessun altro elemento della relativa etichettatura o del relativo imballaggio possa creare nei consumatori confusione quanto all'origine o alla natura del prodotto né violi in altro modo l'indicazione geografica protetta:

"flores", "iglesia", "la cruz", "la paz", "las violetas", "molinos", "salto", "sarmiento".

4.    Per quanto riguarda l'elenco delle indicazioni geografiche dell'Unione europea di cui all'allegato 21-B, sezione 1, relative a nomi di varietà vegetali o razze animali esistenti nel territorio del Mercosur alla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Unione europea rileva che nel Mercosur possono continuare ad essere utilizzati dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, anche nell'etichettatura, i termini relativi a varietà vegetali o razze animali elencati qui di seguito:

"Καλαμάτα" (Kalamata), "Valencia Late", "Alicante Buschet", "Cariñán", "Charolais", "Semillón", "Barbera", "Dolcetto", "Fiano", "Greco", "Lambrusco", "Lambrusco Grasparossa", "Montepulciano", "Trebbiano Toscano".



5.    Nonostante la protezione della denominazione dell'Unione europea "Cava", il termine può essere utilizzato nel Mercosur per un prodotto se usato inequivocabilmente come sinonimo di "bodega" o "adega", quindi riferito a una cantina, a condizione che nessun altro elemento della relativa etichettatura o del relativo imballaggio possa creare nei consumatori confusione quanto all'origine o alla natura del prodotto né violi in altro modo l'indicazione geografica protetta.

6.    Nonostante la protezione della denominazione dell'Unione europea "Φέτα" (Feta), la protezione conferita a norma dell'articolo 21.35 non è richiesta in relazione all'espressione spagnola "corte en fetas" (a fette) eventualmente usata per prodotti caseari, ad eccezione dei formaggi bianchi in salamoia, a condizione che nessun altro elemento della relativa etichettatura o del relativo imballaggio possa creare nei consumatori confusione quanto all'origine o alla natura dei prodotti né violi in altro modo l'indicazione geografica "Φέτα" (Feta).

7.    Nonostante la protezione della denominazione dell'Unione europea "Danablu", la protezione conferita a norma dell'articolo 21.35 non è richiesta in relazione all'espressione spagnola "queso azul".

8.    La protezione dell'indicazione geografica "Boeuf de Charolles" non impedisce agli utilizzatori del termine "Charolês" o "Charolez" nel territorio del Brasile per indicare un prodotto derivato dalla razza animale "Charolais" di continuare a usarlo, purché il prodotto non sia commercializzato utilizzando riferimenti (elementi grafici, nomi, immagini o bandiere) all'origine effettiva dell'indicazione geografica o sfruttando la notorietà dell'indicazione geografica e purché l'uso del nome della razza animale non induca in errore i consumatori né costituisca un atto di concorrenza sleale per quanto concerne l'indicazione geografica.

________________

ALLEGATO 21-C

INDICAZIONI GEOGRAFICHE
DI CUI ALL
'ARTICOLO 21.34

Paese

Denominazione

Classe di prodotto

Paraguay

Miel Negra de caña paraguaya de Arroyos y Esteros

Melassa di canna da zucchero

Paraguay

Chorizo Sanjuanino

Carni, pesci e loro preparazioni

Paraguay

Licor de Yegros

Bevande spiritose

Paraguay

Chipa de Coronel Bogado

Dolciumi, cacao e cioccolato

Paraguay

Miel de abeja de los Humedales del Ñeembucu

Miele e altri prodotti commestibili di origine animale

Paraguay

Cordero misionero

Carni, pesci e loro preparazioni

Paraguay

Batiburrillo de Misiones

Carni, pesci e loro preparazioni

Paraguay

Frutilla de Areguá

Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni

Paraguay

Mango de Areguá

Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni

Paraguay

Sandía de Estanzuela

Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni

Paraguay

Vino de Independencia

Vini

Paraguay

Yerbamate Paraguaya

Caffè, mate, spezie e loro preparazioni

Paraguay

Stevia Paraguaya / Ka'a He'e del Paraguay

Altri prodotti vegetali

Paraguay

Katuaba Paraguaya

Altre piante e parti di piante

Paraguay

Menta'i Paraguaya

Altre piante e parti di piante

Paraguay

Burrito Paraguayo

Altre piante e parti di piante

Paraguay

Chipa Barrero

Dolciumi e prodotti da forno

Paraguay

Caña Paraguaya

Bevande spiritose

Paraguay

Carne del Paraguay

Carni, pesci e loro preparazioni

Paraguay

Carne del Chaco

Carni, pesci e loro preparazioni

Paraguay

Melón de Yaguaron

Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni

Paraguay

Aceite de coco Paraguayo / Mbokaja

Oli, oli commestibili e grassi animali

Paraguay

Cecina so`o piru Paraguayo

Carni, pesci e loro preparazioni

Paraguay

Naranja de Itapua

Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni

Paraguay

Palmito del Bosque del Atlántico del Alto Paraguay

Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni

Paraguay

Miel de abeja del pantanal del Chaco paraguayo

Miele e altri prodotti commestibili di origine animale

Paraguay

Azúcar Orgánica Paraguaya

Zucchero di canna

________________

ALLEGATO 21-D

INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEL MERCOSUR
DI CUI ALL
'ARTICOLO 21.33, PARAGRAFO 5

Paese

Denominazione

Classe di prodotto*

Brasile

Franca

Calzature

Brasile

Região das Lagoas Mundaú-Manguaba

Tessuti speciali, ricami, pizzi

Brasile

Divina Pastora

Tessuti speciali, ricami, pizzi

Brasile

Cachoeiro do Itapemirim

Pietre e lavori di pietre

Brasile

Cariri Paraibano

Tessuti speciali, ricami, pizzi

Brasile

Paraíba

Cotone

Brasile

São João del Rei

Stagno e lavori di stagno

Brasile

Vale do Sinos

Pelli e cuoio e lavori di cuoio o di pelli

Brasile

Pedro II

Pietre preziose o semipreziose

Brasile

Goiabeiras

Prodotti ceramici

Brasile

Região do Jalapão do Estado do Tocantins

Fogliame ornamentale

Brasile

Região das Lagoas Mundaú-Manguaba

Tessuti speciali, ricami, pizzi

Paraguay

Aó Po'í de Yataity

Tessuti speciali, ricami, pizzi

Paraguay

Ñanduti de Itaugua

Tessuti speciali, ricami, pizzi

Paraguay

Poncho de Cordillera

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia

Paraguay

Piedra de Cerro Koi

Pietre e lavori di pietre

Paraguay

Cerámica de Areguá

Prodotti ceramici

Paraguay

Hamaca Paraguaya

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi, manufatti di corderia

Paraguay

Carbón del Chaco Paraguayo

Legno e lavori di legno; carbone di legna

Paraguay

Jabón de coco Paraguayo / Mbokaja

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso

________________

ALLEGATO 21-E

ELENCO DEI PRECEDENTI UTILIZZATORI DEGLI STATI DEL MERCOSUR PARTI

1.    Segue nella tabella l'elenco dei precedenti utilizzatori di cui all'articolo 21.35, paragrafo 8

TERRITORIO

TERMINE

PRECEDENTI UTILIZZATORI

ARGENTINA

PARMESANO

1.    Alto Campo S.R.L.

2.    Canut Hnos S.R.L.

3.    Casarias S.A.

4.    Cassini y Cesaratto S.A.

5.    Cooperativa de Trabajo Blaquier Ltda.

6.    Ensemble S.R.L.

7.    Ernesto Rodriguez e Hijos S.A.

8.    Familia Benvenuto S.A.

9.    Ingredients Solutions S.A.

10.    Institucion Salesiana Nuestra Señora de Luján

11.    Kiollo Quesos de Sorrenti Cristian José

12.    Instituto Cultural Ermita Asociación Civil

13.    La Mucca S.A.

14.    Lácteos Don Victorino S.R.L.

15.    Lácteos La Familia S.R.L.

16.    Lácteos Lattaia S.R.L.

17.    Lácteos Tío Pujio S.R.L.

18.    Leig – Lac S.R.L.

19.    LW S.R.L.

20.    Man S.A.

21.    Mastellone Hnos. S.A.

22.    Milkaut S.A.

23.    Molfino Hnos. S.A.

24.    Noal S.A.

25.    Poland S.A.

26.    Quesos Trelau S.A.

27.    Remotti S.A.

28.    Sancor Cooperativas Unidas Ltda.

29.    San Gotardo Lácteos De García Jorge Alberto

30.    Tandileofu de Raúl Edgardo Mastrángelo

31.    Tresanto S.R.L.

32.    Verónica S.A.C.I.A.F.E.I.

33.    Vifran S.A.

ARGENTINA

GRUYERE / GRUYÈRE

1.    Caffalac S.R.L.

2.    Canut Hnos. S.R.L.

3.    Cassini y Cesaratto S.A.

4.    Cooperativa Agrícola Ganadera de Arroyo Cabral Ltda.

5.    Cooperativa Agrícola Tambera de James Craik Ltda.

6.    Día Argentina S.A.

7.    Doña Emilia S.R.L.

8.    Ernesto Rodríguez e Hijos S.A.

9.    Granjas Patagónicas S.R.L.

10.    Institución Salesiana Nuestra Señora de Luján

11.    Lactear S.A.

12.    Lácteos 3L S.A.

13.    Lácteos Don Victorino S.R.L.

14.    Lácteos Tío Pujio S.R.L.

15.    LW S.R.L.

16.    Magnasco Hnos. S.A.

17.    Manfrey coop. de Tamberos de Com. e Ind. Ltda.

18.    Mastellone Hnos. S.A.

19.    Miguel Peiretti S.R.L.

20.    Milkaut S.A.

21.    Molfino Hnos. S.A.

22.    Quesos Don Atilio S.A.

23.    Remotti S.A.

24.    Ricolact S.R.L.

25.    Steber S.A.

26.    Sucesores de Alfredo Williner S.A.

27.    Tandileofu de Raúl Edgardo Mastrángelo

28.    Tradición Inza S.R.L.

29.    Tremblay S.R.L.

30.    Verónica S.A.C.I.A.F.E.I.

ARGENTINA

FONTINA

1.    Ball-Mor S.R.L.

2.    Brescialat S.A.

3.    Capilla del Señor S.A.

4.    Cayelac S.A.

5.    CONAPROLE (Cooperativa Nacional de Productores de Leche)

6.    Cooperativa Agrícola Ganadera de Arroyo Cabral Ltda.

7.    Cooperativa Agrícola Tambera de James Craik Ltda.

8.    Cooperativa de Trabajo Blaquier Ltda.

9.    D.V.H. Productos Alimenticios S.A.

10.    Establecimiento Don Santiago de Bessone Miguel, Mauro y Mario S.H (Samijor S.A.S.)

11.    Don Felipe S.R.L.

12.    Ensemble S.R.L.

13.    Ernesto Rodríguez e Hijos S.A.

14.    Establecimientos Lácteos Silvia S.R.L.

15.    García Hermanos Agroindustrial S.R.L.

16.    Granjas Patagónicas S.R.L.

17.    La Francisca S.R.L.

18.    La Varense S.R.L.

19.    Lactar S.A.

20.    Lactear S.A.

21.    Lácteos 3L S.A.

22.    Lácteos Barraza S.A.

23.    Lácteos Castel de Giordano Rafael Mario

24.    Lácteos Don Angel de Laspina Miguel Angel

25.    Lácteos Don Victorino S.R.L.

26.    Lácteos Esperanza Blanca S.A.

27.    Lácteos Her-Bal de Baldo Héctor José y Rodolfo Avelino S.H.

28.    Lácteos La Familia S.R.L.

29.    Lácteos San Jorge S.R.L.

30.    Lácteos Vidal S.A.

31.    Leig - Lac S.R.L.

32.    Los Pinos S.R.L.

33.    LW S.R.L.

34.    Magnasco Hnos. S.A.

35.    Manfrey Coop. de Tamberos de Com. e Ind. Ltda.

36.    Mastellone Hnos. S.A.

37.    Milkaut S.A.

38.    Modesto Bertolini S.A.

39.    Molfino Hnos. S.A.

40.    Montechiari y Pognante S.R.L.

41.    Noal S.A.

42.    Pgb S.A.

43.    Poland S.A.

44.    Quesada Comercial e Industrial S.R.L.

45.    Quesos Chamen de López Julián A. y Ozcoidi Dario R. S.H.

46.    Quesos Don Atilio S.A.

47.    Quesos Fermier de Daniel Rigabert

48.    Quesos Trelau S.A.

49.    Remotti S.A.

50.    Sancor Cooperativas Unidas Ltda.

51.    San Gotardo Lácteos de García Jorge Alberto

52.    Sobrero y Cagnolo S.A.

53.    Steber S.A.

54.    Tandileofu de Raúl Edgardo Mastrángelo

55.    Tradición Inza S.R.L.

56.    Usina Láctea El Puente S.A.

57.    Verónica S.A.C.I.A.F.E.I.

58.    Vila S.A.C.I.

ARGENTINA

REGGIANITO

1.    Algarrobitos de Folmer Raúl Gaspar

2.    Alto Campo S.R.L.

3.    Asociación Cooperadora de la Escuela de Producción e Industrialización de Leche Dr. Ramón Santamarina de Tandil

4.    Brescialat S.A.

5.    Canagro S.A.

6.    Canut Hnos. S.R.L.

7.    Capilla del Señor S.A.

8.    Casarias S.A.

9.    Cassini y Cesaratto S.A.

10.    Cayelac S.A.

11.    Cencosud S.A.

12.    CONAPROLE (Cooperativa Nacional de Productores de Leche)

13.    Compañía de Sabores S.A.

14.    Cooperativa Agrícola Ganadera de Arroyo Cabral Ltda.

15.    Cooperativa Agrícola Tambera De James Craik Ltda.

16.    Cooperativa de Tamberos Unidos Ltda.

17.    Cooperativa de Trabajo 22 de marzo Ltda. (ex Lugui S.R.L.)

18.    Cooperativa de Trabajo Blaquier Ltda.

19.    Cooperativa de Trabajo Nuevo Amanecer Ltda.

20.    Cremigal S.R.L.

21.    Establecimiento Don Santiago de Bessone Miguel, Mauro y Mario S.H (Samijor S.A.S.)

22.    D.V.H. Productos Alimenticios S.A.

23.    Diazlac S.R.L.

24.    Doña Emilia S.R.L.

25.    Ensemble S.R.L.

26.    Ernesto Mayol S.A.

27.    Ernesto Rodriguez e Hijos S.A.

28.    Escuela Agrótecnica Salesiana Ambrosio Olmos

29.    Establecimientos Lácteos Silvia S.R.L.

30.    Establecimientos San Ignacio S.A.

31.    Familia Benvenuto S.A.

32.    Fanelácteo S.A.

33.    Folgoso Bardullas S.A.

34.    Funesil

35.    García Hermanos Agroindustrial S.R.L.

36.    Gotte S.A.

37.    Grupo Muu S.R.L. – Lácteos Las 2 S

38.    Industrias Alimenticias La Blanquita S.R.L.

39.    Institución Salesiana Nuestra Señora de Luján

40.    J.A.P. S.R.L.

41.    La Lácteo S.A.

42.    La Margarita Establecimiento Lácteo De Francescutti Fabiana

43.    La Mucca S.A.

44.    La Varense S.R.L.

45.    Lácteos Castel de Giordano Rafael Mario

46.    Lacrey de Rey Orestes Oscar

47.    Lactear S.A.

48.    Lácteos Amasuyo S.A.

49.    Lácteos Camurri S.A.

50.    Lácteos Don Angel de Laspina Miguel Angel

51.    Lácteos Don Victorino S.R.L.

52.    Lácteos Elortondo S.R.L.

53.    Lácteos Esperanza Blanca S.A.

54.    Lácteos La Familia S.R.L.

55.    Lácteos La Juanita de Miqueo Martin Osvaldo

56.    Lácteos Las Tres S.R.L.

57.    Lácteos O´Higgins S.R.L

58.    Lácteos Premium S.A.

59.    Lácteos Puán de Seitz Alfredo

60.    Lácteos Puyehué S.R.L.

61.    Lácteos San Francisco S.R.L.

62.    Lácteos San Jorge S.R.L.

63.    Lácteos San José de José German Tavaut

64.    Lácteos Santa Fe S.A.

65.    Lácteos Udaondo S.R.L.

66.    Lattay de Careri Gustavo d. y Careri Liliana N. SH

67.    Leig – Lac S.R.L.

68.    Los Alemanes de Hosmann Julio Máximo

69.    LW S.R.L.

70.    Magnasco Hnos. S.A.

71.    Man S.A.

72.    Manfrey Coop. de Tamberos de Com. e Ind. Ltda.

73.    Marca S.A.

74.    Mastellone Hnos. S.A.

75.    Maxiconsumo S.A.

76.    Milkaut S.A.

77.    Modesto Bertolini S.A.

78.    Molfino Hnos. S.A.

79.    Montechiari y Pognante S.R.L.

80.    Noal S.A.

81.    Nonna Pia S.R.L.

82.    Nuestra Tierra S.R.L.

83.    Pgb S.A.

84.    Poland S.A.

85.    Prinlac S.R.L.

86.    Punta del Agua S.A.

87.    Quesada Comercial e Industrial S.R.L.

88.    Quesos Chamen de López Julián A. y Ozcoidi Darío R. S.H.

89.    Quesos Don Atilio S.A.

90.    Quesos Trelau S.A.

91.    Ramolac de Peiretti Celso, Héctor, Haydee y Raúl

92.    Remotti S.A.

93.    Ricolact S.R.L.

94.    S.A. Importadora y Exportadora de La Patagonia

95.    San Gotardo Lácteos De García Jorge Alberto

96.    San Isidro Cooperativa Agropecuaria Ltda.

97.    San Lucio S.A.

98.    Sancor Cooperativas Unidas Ltda.

99.    Sobrero y Cagnolo S.A.

100.    Soc. Coop.de Tamberos de la Zona de Rosario Ltda.

101.    Steber S.A.

102.    Sucesores de Alfredo Williner S.A.

103.    Supermercados Mayoristas Makro S.A.

104.    Tandileofu de Raúl Edgardo Mastrángelo

105.    Tradicion Inza S.R.L.

106.    Tremblay S.R.L.

107.    Ucalac S.A.

108.    Usina Láctea El Puente S.A.

109.    Verónica S.A.C.I.A.F.E.I.

110.    Vifran S.A.

111.    Vila S.A.C.I.

ARGENTINA

GINEBRA

1.    Campari Argentina S.A.

2.    Peters Hnos, C.C.I.S.A.

BRASILE

FONTINA

1.    Laticinios PJ Ltda

2.    Cooperativa Santa Clara

Utilizzatori stranieri

1.    Sancor Cooperativas Unidas Ltda – Argentina

2.    Verónica SA – Argentina

BRASILE

GORGONZOLA

1.    Agro-Leite Noroeste Indústria e Comércio Ltda

2.    ARC Logistica e Alimentos Ltda

3.    Cooperativa Santa Clara

4.    Dan Vigor Indústria e Comércio de Laticinios Ltda

5.    Frimesa Cooperativa Central

6.    Lactalis do Brasil

7.    Laticínio Minas Gerais Ltda

8.    Laticínios Latco Ltda

9.    Laticínios Sabor da Serra Ltda

10.    Laticínios São João SA

11.    Laticínios São Vicente de Minas SA

12.    Laticínios Sibéria Ltda

13.    Laticínios Tirolez Ltda

14.    Laticínios Union Ltda

15.    Laticínios Minas Forte Ltda

16.    Na morada Industria e Comércio Ltda

17.    Nacon Araraquara Comércio e Representações Eireli

18.    Neolat Comércio de Laticínios Ltda

19.    Nova Mix Industrial e Comercial de Alimentos Ltda

20.    Polenghi Industrias Alimentícias Ltda

21.    Premiato Indústria e Comércio de Alimentos Ltda

22.    Queijos Finos Industria, Comércio, Importação, Exportação e Serviços Eireli

23.    Scalon & Cerchi Ltda

24.    Vicente Roberto de Carvalho & CIA Ltda

25.    Yema Distribuidora de Alimentos Eireli

BRASILE

GRANA

1.    RAR Indústria e Comércio de Alimentos Ltda

2.    Gran Mestri Alimentos SA

3.    Gran Parma Agroindústria Ltda

4.    Parmíssimo Alimentos Ltda

BRASILE

GRUYÈRE

1.    Barbosa & Marques SA

2.    Cooperativa Santa Clara

3.    Dan Vigor Indústria e Comércio de Laticínios Ltda

4.    Lactalis do Brasil

5.    Laticínios Iterere Ltda

6.    Laticínios PJ Ltda

7.    Laticínios São João SA

8.    Laticínios São Vicente de Minas SA

9.    Laticínios Sibéria Ltda

10.    Laticínios Tirolez Ltda

11.    Indústria e Comércio de Laticínios Vale dos Buritis Ltda

12.    Laticínios União Total Ltda

13.    Nacon Araraquara Comércio e Representações Eireli

14.    Nova Mix Industrial e Comercial de Alimentos Ltda

15.    Polenghi Industrias Alimentícias Ltda

16.    Usina de Beneficiamento Paiolzinho Ltda

17.    Vialat Indústria & Comércio Ltda

18.    Yema Distribuidora de Alimentos Eireli

Utilizzatori stranieri

1.    Seglar SA – Uruguai

2.    Verónica SA – Argentina

BRASILE

PARMESAO

1.    A. F. Sampaio EPP

2.    Agroindústria e Comércio Serra Negra Ltda

3.    Agro-leite Noroeste Indústria e Comércio Ltda

4.    ARC Logística e Alimentos Ltda

5.    Atalat Industria e Comércio de Laticínios Ltda

6.    Barbosa & Marques SA

7.    BRQ Indústria de Alimentos SA

8.    Buritama Industria e Comercio de Laticinios Ltda

09.    Campanella Alimentos Ltda

10.    Citale Brasil Ltda

11.    Cooperativa Agropecuária de Boa Esperança Ltda

12.    Cooperativa Agropecuária do Vale do Paracatu Ltda

13.    Cooperativa Agropecuária do Vale do Sapucaí Ltda

14.    Cooperativa de Laticínios Selita

15.    Cooperativa dos Pequenos Produtores Rurais de Icaraí de Minas Ltda

16.    Cooperativa Mista Agropecuária de Patos de Minas Ltda

17.    Cooperativa Mista dos Produtores de Leite de Morrinhos

18.    Cooperativa Mista dos Produtores Rurais de Conselheiro Pena Ltda

19.    Cooperativa Regional Agropecuária de Santa Rita do Sapucaí Ltda

20.    Cooperativa Regional de Produtores de Leite Serrania Ltda

21.    Cooperativa Santa Clara

22.    Cristaulat Indústria e Comércio de Laticínios Ltda

23.    Dan Vigor Indústria e Comércio de Laticinios Ltda

24.    Deusdete Soares da Silva ME

25.    Eduardo Barbosa Levate

26.    Fábrica de Laticínios Jorge Pereira dos Anjos

27.    Fábrica de Laticínios Minas Milk Ltda

28.    Forno de Minas Alimentos SA

29.    Frimesa Cooperativa Central

30.    Gran Mestri Alimentos SA

31.    Gran Paladare Indústria e Comércio de Lácteos Eireli

32.    Gran Parma Agroindústria Ltda

33.    Gonçalves Salles S.A. Indústria e Comércio

34.    Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Alimentos Multlac Eireli

35.    Indústria de Alimentos Costa Uruguai Ltda

36.    Indústria de Laticínios Kase Haus Ltda ME

37.    Indústria de Queijos Nato Bom Ltda

38.    Industria e Comércio de Laticínio Minas Lacto

39.    Indústria e Comércio de Laticínios Vale dos Buritis Ltda

40.    Indústria e Comércio de Laticínios Vila Nova Ltda

41.    Indústria e Comércio de Laticínio Vitória Ltda

42.    Indústria e Comércio de Laticínios VLF Eireli

43.    Indústria e Comércio de Queijos Lelo Ltda

44.    Indústria e Comércio de Queijos Litza Ltda

45.    Indústria e Comércio de Queijos Oriente Ltda

46.    Indústria & Comércio Irmãos & Irmãos

47.    Indústria e Comércio de Laticínios Sabor do Vale

48.    Indústria e Comércio de Laticínios Rex Ltda

49.    Lactalis do Brasil Comercio Importação Exportação de Laticínios Ltda

50.    Laticínio Belo Vale Ltda

51.    Laticínios Estrela do Norte Comércio e Indústria LTDA

52.    Laticínio Fazenda Bella Vista Ltda

53.    Laticínio Flor dos Alpes Ltda

54.    Laticínio Lacbom Ltda

55.    Laticínio Mais Vida Ltda

56.    Laticínio Minas Gerais Ltda

57.    Laticínio Nova Vitória Indústria e Comércio Ltda

58.    Laticínio Rocha Ltda

59.    Laticínio Santa Izabel Eireli

60.    Laticínio Santa Rosa LTDA

61.    Laticínios Alkmim Ltda

62.    Laticínios Bela Vista Ltda

63.    Laticínios Bom Pastor Ltda

64.    Laticínios Campo Belo Ltda

65.    Laticínios Curral de Minas Ltda

66.    Laticínios Dona Formosa Ltda

67.    Laticínios Dupavão Ltda ME

68.    Laticínios Estrela da Mantiqueira Bocaina de Minas Ltda – EPP

69.    Laticínios Fartura Eireli

70.    Laticínios Heloisa Ltda

71.    Laticínios JL Ltda

72.    Laticínios Kiformaggio Ltda

73.    Laticínios Latco Ltda

74.    Laticínios Madre de Deus de Minas Ltda

75.    Laticínios Noroeste Ltda

76.    Laticínios Norte de Minas Eireli

77.    Laticínios Nutrileite Indústria e Comércio Ltda

78.    Laticínios Oliveira Industria e Comercio Ltda – ME

79.    Laticínios Palmital Ltda

80.    Laticínios Paula Freitas Ltda

81.    Laticínios Peçanha Ltda

82.    Laticínios PJ Ltda

83.    Laticínios Porto Alegre Indústria e Comércio SA

84.    Laticinios Q'nutry Ltda

85.    Laticínios Rosena Ltda

86.    Laticínios Sabor da Serra Ltda

87.    Laticínios Saldalis SA

88.    Laticínios São João SA

89.    Laticínios São José do Barreiro Ltda

90.    Laticínios Sevilha Ltda

91.    Laticínios Sibéria Ltda

92.    Laticínios Silva e Oliveira Ltda

93.    Laticínios Tirolez Ltda

94.    Laticínios Union Ltda

95.    Cooperativa de Laticínios Vale do Mucuri Ltda

96.    Laticínios União Total Ltda

97.    Leitesol Indústria e Comércio SA

98.    Leandro Barcelos da Fonseca EPP

99.    Leite Fazenda Bela Vista Ltda

100.    Leme Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda

101.    Luís Henrique Delgado EPP

102.    Mania Cristina Neves Matos Eireli

103.    Minas Alimentos Ltda

104.    Na morada Indústria e Comércio Ltda

105.    Nacon Araraquara Comércio e Representações Eireli

106.    Natamil Friburgo Industria e Comércio de Laticínios Eireli

107.    Neolat Comércio de Laticínios Ltda

108.    Nova Mix Industrial e Comercial de Alimentos Ltda

109.    Oxente Indústria e Comércio de Laticínios Ltda

110.    Pastora Indústria de Laticínios ME

111.    Promissão Alimentos e Lácteos Eireli

112.    Polenghi Indústrias Alimentícias Ltda

113.    P&L Agroindústria de Laticínios

114.    Pinheiro & Silva Indústria e Comércio de Laticínios Ltda

115.    Premiato Indústria e Comércio de Alimentos Ltda

116.    Primor Indústria e Comércio de Laticínios Ltda

117.    Parmíssimo Alimentos Ltda

118.    RAR Indústria e Comércio de Alimentos Ltda

119.    Real Comércio e Laticínios Ltda

120.    RPJ Distribuidora de Laticínios e Frios Ltda

121.    S Teixeira Produtos Alimenticios Ltda

122.    São Leopoldo Alimentos Ltda

123.    Scalon & Cerchi Ltda

124.    Tapuya Indústria e Comércio Ltda

125.    Três Barras Indústria de Lácteos do Brasil Ltda

126.    Usina de Beneficiamento Del Rios Ltda

127.    Usina de Beneficiamento Paiolzinho Ltda

128.    Villam Laticínios Ltda

129.    Vicente Roberto de Carvalho & CIA Ltda

130.    Yema Distribuidora de Alimentos Eireli

Utilizzatori stranieri

1.    CALCAR (Cooperativa Agraria de Responsabilidad Limitada Carmelo) – Uruguai

2.    CONAPROLE – Cooperativa Nacional de Produtores de Leche – Uruguai

3.    Industria Láctea Salteña SA –Uruguai

4.    Mastellone Hnos SA – Argentina

5.    Milkaut SA – Argentina

6.    Molfino Hnos SA – Argentina

7.    Noal SA – Argentina

8.    Remotti SA – Argentina

9.    SanCor Cooperativas Unidas Ltda – Argentina

10.    Seglar SA – Uruguai

BRASILE

GENEBRA

1.    Bebidas Guichard Ltda

2.    Dubar Indústria e Comércio de Bebidas Ltda

3.    Multidrink do Brasil Ltda

BRASILE

STEINHAEGER

1.    Distilaria Doble W Exportação e Importação Ltda

2.    Distillerie Stock do Brasil Ltda

3.    Dubar Indústria e Comércio de Bebidas Ltda

4.    Multidrink do Brasil Ltda

5.    Natique Indústria e Comércio Ltda

PARAGUAY

PARMESANO

1.    Lácteos Norte S.R.L.

2.    Lácteos San Cristóbal de Delci Lópes Correa / Lácteos Katuete S.A.

Utilizzatori stranieri

1.    CONAPROLE (Cooperativa Nacional de Productores de Leche)

2.    Sancor Cooperativas Unidas Ltda.

PARAGUAY

GRUYERE

1.    Dominique Gaston Frossard / Cremo Euro Gourmet S.A.

Utilizzatori stranieri

1.    García Hermanos Agroindustrial S.R.L

PARAGUAY

FONTINA

Utilizzatori stranieri

1.    CONAPROLE (Cooperativa Nacional de Productores de Leche)

2.    Sucesores de Alfredo Williner S.A.

3.    Sancor Cooperativas Unidas Ltda.

4.    García Hermanos Agroindustrial S.R.L

PARAGUAY

REGGIANITO

Utilizzatori stranieri

1.    CONAPROLE (Cooperativa Nacional de Productores de Leche)

2.    Sucesores de Alfredo Williner S.A.

3.    Mastellone Hnos. S.A.

4.    Sancor Cooperativas Unidas Ltda.

5.    García Hermanos Agroindustrial S.R.L

6.    Milkaut S.A.

7.    Manfrey Coop. de Tamberos de Com. E Ind. Ltda.

URUGUAY

PARMESANO

1.    ALKLA SRL

2.    CALCAR (Cooperativa Agraria de Responsabilidad Limitada Carmelo)

3.    CATENI S.A.

4.    CONAPROLE (Cooperativa Nacional de Productores de Leche)

5.    Conarey S.A.

6.    ECOMEL S.A.

7.    El Nuevo Gaucho SRL

8.    FARMING S.A.

9.    Farolur S.A.

10.    FORMAGGIO LTDA

11.    Granja Brassetti SRL

12.    Henderson & CIA S.A

13.    Horacio Bentacor

14.    INDULACSA (Industria Lactea Salteña S.A.)

15.    Juan Manuel Guerequiz Melo

16.    La Magnolia S.A.

17.    La Nueva Cerro S.A

18.    La vieja bodega SRL

19.    Pronaturalia S.A.

20.    Queseria Helvetica S.A.

21.    SEGLAR S.A.

URUGUAY

GRUYERE / 
GRUYÈRE

1.    CONAPROLE (Cooperativa Nacional de Productores de Leche)

2.    Granja Brassetti SRL

3.    Pronaturalia S.A.

4.    SEGLAR S.A.

Utilizzatori stranieri

1.MILKAUT S.A.

URUGUAY

GRUYERITO / 
GRUYER

1.    Bonprole Industrias Lacteas S.A.

URUGUAY

FONTINA

1.    CONAPROLE (Cooperativa Nacional de Productores de Leche)

2.    Farolur S.A.

3.    Pronaturalia S.A.

Utilizzatori stranieri

1.    MILKAUT S.A.

2.    Sancor Cooperativas Unidas Ltda

URUGUAY

REGGIANITO

1.    CLALDY S.A.

2.    CONAPROLE (Cooperativa Nacional de Productores de Leche)

Utilizzatori stranieri

1.    MILKAUT S.A.

2.    Sancor Cooperativas Unidas Ltda

URUGUAY

GRAPPAMIEL

1.    A. López & CIA

2.    Bodega Tunin Hnos. S.R.L.

3.    CABORIL S.A.

4.    CEPAS Uruguay Bebidas y Alimentos S.A. (Ex BACARDI-MARTINI S.A.)

5.    Eduardo Bon Perez

6.    Gerardo Nabune Sciutti

7.    Valdi Fraga Gonzalo Martin (ex JORGE L. VALDI)

8.    La vieja bodega SRL

9.    LICOGIN SRL

10.    MENDOZA SRL

11.    NABITUR S.A.

12.    NAFIREY S.A.

13.    REWILAT S.A.

14.    Rodríguez HNOS & CIA LTDA

2.    A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo si applica un periodo di transizione di 12 (dodici) mesi per consentire ai precedenti utilizzatori elencati nel presente allegato di adeguarsi alle specifiche previste all'articolo 21.35, paragrafo 8, lettere da a) a i).

________________

Allegato 25-A

ELENCHI SPECIFICI ALLE PARTI DELLE IMPRESE PUBBLICHE
E IMPRESE CUI SONO RICONOSCIUTI PRIVILEGI ESCLUSIVI O SPECIALI



Appendice 25-A-1

ARGENTINA

1.    Il capo 25 non si applica alle imprese pubbliche né alle imprese cui sono riconosciuti privilegi esclusivi o speciali a livello regionale e locale.

2.    L'articolo 25.4 non si applica alle imprese pubbliche né alle imprese cui sono riconosciuti privilegi esclusivi o speciali elencate di seguito, né alle imprese, controllate e affiliate di loro proprietà o sotto il loro controllo né a loro imprese o soggetti nuovi, riorganizzati o successori:

a)    Integración Energética Argentina S.A.;

b)    Nucleoeléctrica Argentina S.A.; e

c)    Soluciones Satelitales S.A.



Appendice 25-A-2

BRASILE

Il capo 25 non si applica alle imprese pubbliche né alle imprese cui sono riconosciuti privilegi esclusivi o speciali a livello regionale e locale.

________________

ALLEGATO 26-A

PREAMBOLO

LE PARTI,

CONSAPEVOLI che il presente accordo è firmato sullo sfondo di una concomitanza senza precedenti di crisi e sfide,

RILEVANDO quanto segue:

a)    è indispensabile intervenire con urgenza per far fronte alle sfide e crisi ambientali, fra cui quelle relative a cambiamenti climatici, perdita di biodiversità e inquinamento, che i più recenti dati scientifici indicano chiaramente e che sono acuite dai persistenti livelli di povertà, anche estrema, dall'insicurezza dell'approvvigionamento alimentare e dalle disuguaglianze;

b)    la pandemia di COVID-19 ha messo in luce le molteplici vulnerabilità nelle nostre società, fra l'altro in tema di resilienza delle catene di approvvigionamento, non da ultimo nei sistemi sanitari nazionali;

c)    le tensioni geopolitiche hanno determinato un aumento dell'interferenza fra relazioni economiche e resilienza, perturbando i flussi commerciali internazionali;

d)    garantire un tenore di vita dignitoso si rivela una sfida ancor più impegnativa in un contesto in cui le catene di approvvigionamento alimentare subiscono perturbazioni e gli ecosistemi risentono degli effetti negativi dei cambiamenti climatici; e

e)    la sequenza di anni caratterizzati da sfide e crisi a cascata ha determinato un regresso nelle realizzazioni dell'Agenda 2030 e nei relativi obiettivi di sviluppo sostenibile,



SOTTOLINEANDO che nel contesto descritto è indispensabile garantire il funzionamento di un commercio internazionale aperto, trasparente e basato su regole,

SOTTOLINEANDO la necessità inderogabile di accelerare con urgenza l'azione per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile, parare i cambiamenti climatici e ottenere i mezzi necessari a tal fine,

NELLA FERMA CONVINZIONE che il presente accordo unisca due regioni del mondo in grado di apportare un contributo fondamentale per il superamento delle sfide summenzionate,

SOTTOLINEANDO:

a)    di condividere i valori cui richiamarsi nel far fronte alle sfide poste dall'attuale contesto globale, quali:

i)    riconoscimento dell'importanza di garantire l'inclusività nel reperimento di soluzioni che funzionino per tutti, in particolare per lavoratori, comunità locali e tradizionali e piccoli agricoltori, e nel percorso di emancipazione delle donne;

ii)    accettazione del multilateralismo e rifiuto degli inutili ostacoli agli scambi;

iii)    rispetto del diritto internazionale; e

iv)    protezione e preservazione dell'ambiente;

b)    di svolgere un ruolo centrale nella struttura delle catene di approvvigionamento globali trasversalmente ai diversi settori e livelli tecnologici, compresa la produzione alimentare;

c)    di promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni sociale, economica e ambientale, che sono integrate, indivisibili, interdipendenti e sinergiche, tenendo presente la grande diversità dei sistemi di produzione, in quanto non esiste un modello di sviluppo valido per tutti;



d)    di riconoscere che l'eliminazione della povertà in tutte le sue forme e dimensioni, compresa la povertà estrema, rappresenta la più grande sfida a livello mondiale e un presupposto indispensabile dello sviluppo sostenibile;

e)    di riconoscere l'importanza di intensificare le iniziative per tutelare, preservare, usare e gestire in modo sostenibile tutti gli ecosistemi e ripristinarli secondo le rispettive capacità e situazioni nazionali, e di riconoscere altresì l'importanza di aumentare la mobilitazione delle risorse per sostenere tali iniziative;

f)    di riconoscere la funzione essenziale della cooperazione a livello multilaterale per fare fronte efficacemente alle sfide in materia di ambiente e sviluppo sostenibile che le accomunano e impegnarsi a intensificare la cooperazione in materia di commercio e investimenti internazionali al fine di evitare inutili perturbazioni e conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile; di rammentare parimenti che l'Agenda 2030 e gli obiettivi e i traguardi di sviluppo sostenibile, compresi i mezzi di attuazione, sono universali, indivisibili e interconnessi; e

g)    per quanto riguarda in particolare i cambiamenti climatici:

i)    di ribadire, tenendo conto del ruolo guida che rivestono, la loro determinazione a onorare, nel perseguimento dell'obiettivo dell'UNFCCC, l'impegno di affrontare il problema dei cambiamenti climatici potenziando l'attuazione integrale ed effettiva dell'accordo di Parigi e conseguendone le finalità e gli obiettivi a lungo termine, compresi l'obiettivo relativo alla temperatura, l'obiettivo di aumentare la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e l'obiettivo di conformare i flussi finanziari ai due obiettivi precedenti, nel rispetto dell'equità e del principio di responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità alla luce delle diverse situazioni nazionali; di puntare al rafforzamento della risposta mondiale alla minaccia dei cambiamenti climatici nel contesto dello sviluppo sostenibile e delle iniziative volte all'eliminazione della povertà; di riconoscere altresì che gli effetti dei cambiamenti climatici sono subiti in tutto il mondo, in particolare dai più poveri e dai più vulnerabili; e



ii)    di riconoscere la priorità fondamentale di salvaguardare la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e eliminare la fame, così come le particolari vulnerabilità dei sistemi di produzione alimentare rispetto agli effetti negativi dei cambiamenti climatici,

CONVENENDO che, per poter superare le crisi e le sfide menzionate, è indispensabile un sistema commerciale multilaterale basato su regole, non discriminatorio, giusto, aperto, inclusivo, equo e trasparente, incentrato sull'OMC e conforme all'obiettivo dello sviluppo sostenibile,

RINNOVANDO l'impegno di garantire condizioni di parità e concorrenza leale scoraggiando il protezionismo e le pratiche distorsive del mercato, al fine di promuovere un contesto commerciale e di investimento favorevole per tutti,

RIBADENDO l'impegno di rispettare integralmente le norme dell'OMC e evitare discriminazioni ingiustificate o arbitrarie o restrizioni dissimulate al commercio internazionale,

CONVENENDO che le sfide menzionate inaugurano un contesto nuovo in cui s'iscrive la formulazione di politiche pubbliche atte a costruire un futuro migliore,

RICHIAMANDOSI all'articolo 26.1, paragrafo 5, del presente accordo e RICONOSCENDO le differenze nei rispettivi livelli di sviluppo, convenendo che il presente allegato rispecchia un approccio di cooperazione fondato su valori e interessi comuni,

RISOLUTE a collaborare affinché le relazioni commerciali che le legano favoriscano lo sviluppo sostenibile,

RICORDANDO l'importanza del commercio per innalzare il tenore di vita e promuovere la crescita dell'occupazione, consentendo nel contempo un uso ottimale delle risorse mondiali conformemente all'obiettivo dello sviluppo sostenibile,



INTENZIONATE a proteggere e preservare l'ambiente e a potenziare i mezzi necessari per conseguire tale fine in modo coerente con le rispettive esigenze e preoccupazioni ai diversi livelli di sviluppo economico,

SOTTOLINEANDO la necessità, al fine di garantire l'accesso al mercato e i vantaggi derivanti dal presente accordo, di tenere conto delle specifiche sfide cui si trovano a far fronte i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare,

ALLA LUCE delle sfide menzionate,

CONCORDANO il presente allegato.



PARTE A

COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

A.1.    Disposizioni generali

1.    Le parti ribadiscono gli impegni adottati a norma del capo 26. Esse ritengono di trovarsi in una posizione privilegiata per dare l'esempio nell'integrazione del commercio e dello sviluppo sostenibile, obiettivo da perseguire in modo collaborativo.

2.    Pur riconoscendo il diritto di definire ciascuna le proprie politiche e priorità in materia di sviluppo sostenibile, che dovrebbero essere conformi agli impegni assunti con gli accordi internazionali di cui è firmataria, ciascuna parte si adopera per migliorare le proprie disposizioni legislative e regolamentari e le proprie politiche in modo da garantire livelli elevati ed effettivi di tutela dell'ambiente e del lavoro in conformità dell'articolo 26.2, paragrafo 2. Quest'intento è in linea con l'obiettivo generale espresso all'articolo 26.1 di attuare il presente accordo in modo da contribuire allo sviluppo sostenibile. Le parti rammentano l'articolo 26.2, paragrafo 3, in cui hanno convenuto che una parte non dovrebbe indebolire i livelli di protezione garantiti dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di ambiente e di lavoro al fine di incoraggiare gli scambi commerciali o gli investimenti. Le parti rammentano l'articolo 26.2, paragrafo 5, in cui hanno convenuto che una parte non omette di dare effettiva applicazione alle proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di ambiente o di lavoro, mediante la propria azione o inazione prolungata o ricorrente, al fine di promuovere gli scambi commerciali o gli investimenti. Al riguardo le parti riconoscono l'importanza di mettere a disposizione mezzi adeguati a tal fine. In virtù dell'articolo 26.2, paragrafo 6, una parte non applica le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di ambiente e di lavoro in un modo che costituisca una restrizione dissimulata degli scambi commerciali o una discriminazione ingiustificata o arbitraria.



3.    Le parti rammentano che, secondo il principio 11 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo adottata dalla conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo nel 1992 ("dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992"), gli standard ecologici, gli obiettivi e le priorità di gestione dell'ambiente devono riflettere il contesto ambientale e di sviluppo nel quale si applicano. Ricordando l'articolo 26.1, paragrafi 1 e 5, del presente accordo, le parti riconoscono le differenze nei rispettivi livelli di sviluppo e situazioni nazionali, perseguendo nel contempo l'obiettivo dell'integrazione dello sviluppo sostenibile nelle loro relazioni commerciali e di investimento. Esse riconoscono che fra tali differenze si annoverano le sfide cui si trovano a far fronte i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare.

4.    Le parti riconoscono che le misure di sostenibilità che incidono sugli scambi devono essere totalmente conformi agli obblighi che incombono loro in virtù degli accordi OMC. Le parti rammentano che, in conformità dell'accordo TBT, le misure che equivalgono a regolamenti tecnici limitativi degli scambi soggetti a tale accordo dovrebbero, tra l'altro: i) basarsi su informazioni scientifiche e tecniche; ii) non essere più restrittive ai fini degli scambi commerciali di quanto sia necessario per conseguire un obiettivo legittimo tenuto conto dei rischi che comporterebbe il mancato conseguimento di tale obiettivo; e iii) basarsi su norme internazionali pertinenti. Le parti rammentano che, in conformità dell'accordo SPS, le misure sanitarie e fitosanitarie che vi sono soggette dovrebbero, tra l'altro: i) essere applicate soltanto nella misura necessaria ad assicurare la tutela della vita o della salute dell'uomo, degli animali o dei vegetali; ii) essere basate su criteri scientifici; iii) essere basate su norme, orientamenti o raccomandazioni internazionali pertinenti, salvo se altrimenti disposto nell'accordo SPS medesimo; iv) non essere mantenute in assenza di sufficienti prove scientifiche, salvo se altrimenti disposto nell'accordo SPS medesimo; e v) non applicarsi in modo tale da costituire una restrizione dissimulata del commercio internazionale.



5.    In virtù dell'articolo 2.7, le parti rilevano il ruolo fondamentale che le organizzazioni della società civile svolgono nell'efficace attuazione del presente accordo, mediante i gruppi consultivi interni istituiti in conformità dei meccanismi e della normativa interni di ciascuna parte, con ampio coinvolgimento degli operatori della società civile.

6.    Le parti concordano sul fatto che la promozione del commercio internazionale in modo da contribuire all'obiettivo dello sviluppo sostenibile, di cui all'articolo 26.1, paragrafo 3, comporta interventi nelle sfere seguenti:

a)    regimi multilaterali;

b)    relazioni biregionali in materia di commercio e investimenti;

c)    politiche e misure nazionali e regionali in materia di commercio; e

d)    emancipazione economica delle donne.

7.    Le parti convengono, ai fini di un'attuazione efficace degli impegni assunti a norma del capo 26 del presente accordo e del presente allegato, di avviare ulteriori discussioni all'entrata in vigore del presente accordo e di predisporre una serie di azioni e di attività di cooperazione.



A.2.    Regimi multilaterali: collaborazione a sostegno delle norme multilaterali per lo sviluppo sostenibile

7.    Le parti ritengono che il presente accordo offra una piattaforma privilegiata di consultazione e cooperazione sugli aspetti commerciali delle norme e degli obiettivi multilaterali in materia di lavoro e ambiente, di cui all'articolo 26.1, paragrafo 4, lettera a), all'articolo 26.4, paragrafo 8, all'articolo 26.5, paragrafo 5, e all'articolo 26.6, paragrafo 3, in un approccio cooperativo di cui all'articolo 26.1, paragrafo 5, che tenga debitamente conto della diversità fra le parti in termini di realtà nazionale, vincoli geografici, capacità, esigenze e livello di sviluppo e che rispetti le politiche e priorità nazionali di ciascuna parte di cui all'articolo 26.1, paragrafo 4, lettera c).

8.    Le parti rilevano la necessità di tenere pienamente conto delle finalità, degli obiettivi e dei principi sanciti dall'Agenda 21 sull'ambiente e lo sviluppo, adottata in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992, e della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992 cui rimanda l'articolo 26.1, paragrafo 2, del presente accordo. Le parti ribadiscono la priorità fondamentale di salvaguardare la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e eliminare la fame, così come ribadiscono le particolari vulnerabilità dei sistemi di produzione alimentare rispetto agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, già sottolineate nell'accordo di Parigi.

9.    Le parti ricordano che secondo il principio 12 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992:

"Le misure di politica commerciale a fini ecologici non dovranno costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata al commercio internazionale. Si dovrà evitare ogni azione unilaterale diretta a risolvere i grandi problemi ambientali al di fuori della giurisdizione del paese importatore. Le misure di lotta ai problemi ecologici transfrontalieri o mondiali dovranno essere basate, per quanto possibile, su un consenso internazionale."



10.    Le parti rammentano che, come afferma il principio 2 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e ai principi del diritto internazionale gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo le loro politiche ambientali e di sviluppo, ed hanno il dovere di assicurare che le attività sottoposte alla loro giurisdizione o al loro controllo non causino danni all'ambiente di altri Stati o di zone situate oltre i limiti della giurisdizione nazionale.

11.    Alla luce di quanto precede le parti ribadiscono l'impegno d'incaricare il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 26.14 ("sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile"), tra l'altro, di facilitare, discutere e monitorare l'effettiva attuazione del capo 26 e di adoperarsi per evitare l'innalzamento di ostacoli commerciali nei settori che rientrano nel suo mandato, fatti salvi gli altri meccanismi istituiti a norma del presente accordo. La consultazione e la cooperazione in sede di sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile comprendono, tra l'altro, lo scambio di opinioni sull'attuazione degli strumenti elencati di seguito e sui relativi processi, nella misura in cui le parti ne siano firmatarie:

a)    Agenda 2030 e obiettivi di sviluppo sostenibile;

b)    UNFCCC e accordo di Parigi istituito in tale ambito;

c)    convenzione sulla diversità biologica e relativi protocolli e quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità adottato in tale ambito a Montreal il 19 dicembre 2022 ("KM-GBF");

d)    protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, fatto a Montreal il 16 settembre 1987, e relativo emendamento di Kigali fatto a Kigali il 15 ottobre 2016;



e)    convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione, fatta a Parigi il 17 giugno 1994;

f)    convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, fatta a Basilea il 22 marzo 1989, convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998, convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001, e convenzione di Minamata sul mercurio, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013;

g)    convenzione sulle specie migratrici, fatta a Bonn il 23 giugno 1979;

h)    convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES);

i)    convenzione di Ramsar relativa alle zone umide, fatta a Ramsar il 2 febbraio 1971;

j)    dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, adottata dall'Assemblea generale il 13 settembre 2007; e

k)    convenzioni e protocolli dell'OIL.

12.    Per quanto riguarda la convenzione sulla diversità biologica, le parti riconoscono l'importanza degli elementi seguenti per sostenerne l'effettiva attuazione:

a)    realizzazione equilibrata dei tre obiettivi della convenzione: conservazione della diversità biologica, uso sostenibile delle relative componenti e ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche;



b)    attuazione del KM-GBF;

c)    attuazione, revisione o aggiornamento delle strategie e dei piani d'azione nazionali in materia di biodiversità, obiettivi nazionali compresi, e comunicazione al riguardo, conformemente all'articolo 6 della convenzione; e

d)    disponibilità di mezzi di attuazione adeguati in termini di risorse finanziarie, accesso e trasferimento di tecnologie, cooperazione tecnica e scientifica, scambio di informazioni e distribuzione dei benefici derivanti dalle biotecnologie, riconoscendo le sfide specifiche cui si trovano a far fronte gli Stati del Mercosur firmatari, in conformità delle disposizioni della convenzione.

13.    Nel ribadire totale impegno a favore dell'UNFCCC e dell'effettiva attuazione dell'accordo di Parigi, le parti convengono di avviare e intensificare le azioni a sostegno dei rispettivi obiettivi e traguardi, anche tenuto conto del bilancio globale dell'accordo di Parigi, considerando mitigazione, adattamento e mezzi di attuazione e sostegno, e alla luce dell'equità e delle migliori conoscenze scientifiche disponibili. Le parti rammentano e ribadiscono tutti i rispettivi impegni assunti nell'ambito del regime multilaterale in materia di clima tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

a)    per quanto riguarda i contributi determinati a livello nazionale ("contributi nazionali") e la mitigazione: preparare, comunicare e mantenere contributi nazionali successivi e portare avanti misure di mitigazione sul piano interno al fine di conseguire gli obiettivi di tali contributi; fissare i contributi nazionali successivi in modo che marchino una progressione nel tempo e rappresentino la massima ambizione possibile, rispecchiando l'equità, il principio di responsabilità comuni ma differenziate e le rispettive capacità alla luce delle diverse situazioni nazionali;



b)    per quanto riguarda l'adattamento: predisporre processi di pianificazione e azioni di adattamento, compreso lo sviluppo o il miglioramento di piani, politiche o contributi in materia; e

c)    per quanto riguarda i flussi finanziari e i mezzi di attuazione: intervenire per conformare i flussi finanziari a un percorso di sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici; sostenere i paesi in via di sviluppo che sono parti dell'accordo di Parigi nella realizzazione dell'azione per il clima, anche con risorse finanziarie, trasferimento di tecnologie e sviluppo di capacità, in conformità degli articoli 9, 10 e 11 dell'accordo di Parigi, riconoscendo che un maggiore sostegno consentirà a tali paesi di essere più ambiziosi nell'azione.

14.    Le parti convengono di cooperare attivamente, nei negoziati nell'ambito del regime così come nella relativa attuazione, per promuovere un'azione comune per il clima.

15.    Ciascuna parte ribadisce gli impegni internazionali assunti in materia e, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari interne, attua misure per prevenire un'ulteriore deforestazione e intensifica le iniziative per stabilizzare o aumentare la copertura forestale a partire dal 2030. A tal fine le parti non dovrebbero abbassare i livelli di protezione previsti dal rispettivo diritto ambientale.

16.    Le parti riconoscono che le loro politiche devono tener conto delle sfide sociali ed economiche cui si trovano a far fronte i paesi in via di sviluppo e del contributo di questi alla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare nel mondo.

17.    Le parti sottolineano la necessità di un aumento del sostegno e degli investimenti per conseguire detti obiettivi, anche sotto forma di risorse finanziarie, trasferimento di tecnologie, sviluppo di capacità e altri meccanismi previsti dal presente accordo.



18.    Le parti intensificheranno le iniziative per aumentare sostanzialmente la quota di energie rinnovabili nel mix energetico globale e intensificheranno la cooperazione per agevolare l'accesso alla ricerca e alla tecnologia in materia di energia pulita, energie rinnovabili comprese, efficienza energetica e tecnologie avanzate e più pulite per i combustibili fossili, e promuoveranno gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie energetiche pulite.

19.    Le parti convengono di ricorrere al sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile per cooperare e scambiare informazioni sull'attuazione, una volta che sarà entrato in vigore, dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni alla pesca, adottato in occasione della 12a conferenza ministeriale dell'OMC il 17 giugno 2022.

20.    Pur riconoscendo lo spazio privilegiato di consultazione e cooperazione che offre il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, le parti sottolineano che il presente accordo non altera in alcun modo la natura o la portata degli impegni adottati nell'ambito dei pertinenti accordi internazionali di cui al capo 26 del presente accordo né i meccanismi di attuazione concordati in virtù di tali medesimi accordi. L'assetto e il funzionamento di tali accordi, in particolare la natura degli impegni ivi assunti e i relativi meccanismi di conformità, se esistenti, rispecchiano equilibri raggiunti nel quadro di tali accordi che non subiscono alterazioni né sono condizionati in alcun modo dai riferimenti a tali impegni contenuti nel presente accordo.

A.3.    Relazioni biregionali in materia di commercio e investimenti: le potenzialità del presente accordo al servizio di un autentico sviluppo sostenibile che funzioni per tutti

21.    Le parti convengono che l'integrazione dello sviluppo sostenibile nelle loro relazioni commerciali e di investimento, di cui all'articolo 26.1, paragrafo 1, deve anche sfociare in vantaggi economici tangibili per i produttori di merci e i prestatori di servizi che integrano la sostenibilità nelle loro attività, in particolare per i più vulnerabili tra cui donne, piccoli agricoltori, popolazioni indigene e comunità locali.



22.    I benefici di cui al punto 21 possono essere conseguiti mediante, tra l'altro, iniziative che incoraggino il commercio di beni ottenuti o prodotti in modo sostenibile e in conformità del diritto delle parti, e progetti che favoriscano le catene di approvvigionamento interregionali per promuovere, come indicato all'articolo 26.6, paragrafo 2, lettera b), il contributo positivo del commercio a un percorso di sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici e all'aumento della capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici con modalità che non minaccino la produzione alimentare.

23.    Le parti sono impegnate a favore della tutela dei diritti dei lavoratori e riconoscono il ruolo dell'OIL quale organizzazione multilaterale fondamentale in quest'ambito.

24.    Richiamandosi all'articolo 26.4, paragrafo 4, del presente accordo, ciascuna parte, nel rispetto del diritto sovrano di ciascuna di assumere ulteriori obblighi internazionali, si adopera con costanza e assiduità per ratificare le convenzioni fondamentali dell'OIL, i protocolli e le altre convenzioni rilevanti dell'OIL di cui non sia ancora firmataria e che l'OIL abbia classificato come aggiornati. Conformemente all'articolo 26.4, paragrafo 3, del presente accordo, ciascuna parte rispetta, promuove e attua effettivamente le norme fondamentali del lavoro riconosciute a livello internazionale, quali definite nelle convenzioni fondamentali dell'OIL.

25.    Nell'attuare detti impegni le parti intendono prestare particolare attenzione all'eliminazione del lavoro minorile, alla libertà di associazione e all'effettivo riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva. Le parti convengono che l'impegno a favore di un'attuazione effettiva implica che ciascuna parte adotti le disposizioni legislative e regolamentari necessarie ed eserciti la propria giurisdizione e il proprio controllo istituendo un sistema che garantisca il rispetto delle prescrizioni delle norme fondamentali del lavoro riconosciute a livello internazionale, quali definite nelle convenzioni fondamentali dell'OIL.



26.    In conformità dell'impegno a promuovere il lavoro dignitoso di cui all'articolo 26.4, paragrafo 8, del presente accordo, e della dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta, le parti sottolineano il principio del dialogo sociale, che è uno dei principi guida dell'OIL, e convengono che la ratifica delle convenzioni fondamentali e delle altre convenzioni pertinenti dell'OIL debba avvenire coerentemente con tale principio.

Il presente accordo al servizio dei produttori di beni sostenibili

27.    Riconoscendo il ruolo fondamentale che milioni di abitanti di regioni lontane da centri urbani, quali foreste, praterie naturali, zone umide e altri ecosistemi naturali, svolgono nel conseguimento di uno sviluppo sostenibile, le parti collaboreranno per offrire maggiori possibilità di accesso al mercato ai prodotti ottenuti in modo sostenibile e nel rispetto della normativa di ciascuna parte da piccoli agricoltori, cooperative, popolazioni indigene e comunità locali, e per mettere a punto meccanismi per sostenere tali popolazioni nel perseguimento dell'obiettivo di ricavare e mantenere fonti di reddito sostenibili, nel rispetto dei diritti fondiari collettivi delle popolazioni indigene e delle comunità locali e conformemente al diritto e agli impegni internazionali di ciascuna parte in materia.

28.    Le parti convengono di discutere le misure e iniziative specifiche atte a conseguire detto obiettivo nell'ambito, a seconda dei casi, del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile o di altro organo istituito in virtù del presente accordo. Tali misure e iniziative comprendono, tra l'altro, l'individuazione delle possibilità di accesso al mercato necessarie per stimolare le esportazioni di beni ottenuti o prodotti in modo sostenibile e le misure e iniziative volte a velocizzare e agevolare gli scambi tra le parti.

Promozione di catene del valore interregionali sostenibili per la transizione energetica

29.    In virtù dell'articolo 26.6, paragrafo 2, lettera b), le parti si adoperano per cogliere le considerevoli potenzialità dei partenariati interregionali nei progetti di transizione energetica, date le numerose complementarità che presentano per quanto riguarda gli apporti, le competenze e le tecnologie necessari per mettere a punto soluzioni in settori quali la mobilità sostenibile e altri ambiti individuati dalle parti.



30.    In questo senso le parti riconoscono che la costruzione di catene del valore interregionali che siano responsabili, sostenibili, trasparenti, libere da ostacoli e resilienti è uno dei presupposti fondamentali per conseguire gli obiettivi connessi alla realizzazione di una transizione energetica equa e giusta che contribuisca allo sviluppo sociale, economico e ambientale di entrambe le regioni. Grazie alla partecipazione effettiva ed equilibrata a tali catene, entrambe le regioni saranno maggiormente in grado di preservare competitività sul mercato mondiale, mantenere un livello elevato di occupazione con la creazione di posti di lavoro di qualità, rafforzare la capacità produttiva e di innovazione, migliorare la base industriale esistente e quindi sostenere la propria trasformazione.

31.    Al fine di creare posti di lavoro e promuovere sinergie tra i livelli di sviluppo tecnologico e le risorse naturali esistenti nel Mercosur e nell'Unione europea, le parti collaboreranno all'elaborazione di iniziative che promuovano catene del valore interregionali sostenibili e resilienti. Tali catene del valore dovrebbero favorire gli investimenti e lo sviluppo industriale nei paesi produttori di materie prime, al fine di aumentare il valore che è aggiunto a livello locale e promuovere la creazione di posti di lavoro. Tra l'altro le parti esamineranno in via prioritaria lo sviluppo in comune di mercati e catene del valore interregionali sostenibili in settori strategici, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari d'interesse di ciascuna parte, fra i quali:

a)    estrazione, arricchimento e trasformazione responsabili di metalli e minerali fondamentali per la transizione energetica;

b)    fonti energetiche fondamentali per la transizione energetica, fra cui gas naturale liquefatto e energie rinnovabili, soprattutto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e a basse emissioni e per i settori industriali in cui la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra risulta problematica;

c)    mobilità sostenibile e catene del valore associate, tra cui batterie agli ioni di litio, riciclaggio delle batterie e infrastrutture di ricarica, elettromobilità e produzione industriale di automobili elettriche;



d)    biocarburanti sostenibili, tra cui etanolo e biodiesel, carburanti sostenibili per l'aviazione e carburanti rinnovabili di origine non biologica;

e)    idrogeno e derivati, per contribuire in modo rilevante agli obiettivi di sviluppo sostenibile.

32.    Per conseguire gli obiettivi indicati al punto 31, le parti convengono sull'importanza di attivare strumenti politici che accelerino lo sviluppo delle capacità, in particolare nei paesi in via di sviluppo, per consentire loro di partecipare efficacemente a catene del valore incentrate sulle industrie manifatturiere strategiche per la transizione energetica, che richiedono ingenti investimenti, tecnologie all'avanguardia e una forza lavoro specializzata, e di attuare politiche volte specificamente a promuovere l'inclusione delle donne. In questo senso, considerate le asimmetrie tra le due regioni e fatti salvi i diritti dell'Unione europea, gli Stati del Mercosur firmatari possono adottare misure di promozione volte allo sviluppo e alla crescita delle industrie manifatturiere strategiche per una transizione sostenibile, in conformità dell'Agenda 2030 e dei relativi obiettivi di sviluppo sostenibile. Tali misure devono essere conformi al presente accordo e agli accordi OMC.

33.    Nei settori summenzionati le parti collaboreranno, fra l'altro, per quanto riguarda gli aspetti seguenti:

a)    agevolazione e promozione di investimenti che favoriscano l'aggiunta di valore nelle catene di produzione sul piano locale nei paesi produttori di materie prime;

b)    sostegno tecnico e di altro tipo a progetti che contribuiscano alla creazione di catene del valore interregionali e allo sviluppo di tecnologie e conoscenze, consentendo lo sviluppo di capacità negli Stati del Mercosur firmatari.



34.    Le parti si impegnano a collaborare per promuovere catene del valore interregionali in settori che offrono un contributo indiretto alla transizione energetica, quali la produzione di beni e servizi per la sanità, lo sviluppo dell'economia digitale, compresi i servizi basati sulla conoscenza, e la produzione alimentare sostenibile.

A.4.    Politiche e misure nazionali o regionali in materia di commercio: 
riconoscimento della varietà di metodi efficaci per conseguire uno sviluppo sostenibile

35.    Le parti ribadiscono i rispettivi impegni adottati in virtù del presente accordo e dei regimi internazionali di cui al capo 26 in materia di conservazione, protezione e gestione sostenibile delle foreste e di altri ecosistemi terrestri e di uso sostenibile del suolo in conformità delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari. Esse ribadiscono altresì l'impegno a incoraggiare il commercio di prodotti provenienti da foreste gestite in modo sostenibile, raccolti nel rispetto della normativa del paese di raccolta, così da lottare contro il disboscamento illegale e il relativo commercio di legname.

36.    Le parti riconoscono il ruolo delle conoscenze tradizionali e indigene e il ruolo degli attori locali in quanto protagonisti fondamentali nell'uso sostenibile del suolo e nella protezione, conservazione e uso sostenibile delle foreste e della biodiversità. Esse ricordano l'importanza di sostenere le popolazioni indigene e le comunità locali nella gestione sostenibile delle foreste e riconoscono che le politiche volte a contenere la deforestazione devono tenere conto delle sfide e dei diritti sociali ed economici delle comunità locali nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte e dei rispettivi impegni internazionali in quest'ambito.

37.    Le parti sono risolute a reiterare e intensificare le iniziative volte a eliminare le minacce illegali che pesano sulla natura e sull'ambiente, tra cui il disboscamento illegale, gli incendi e il commercio illegale di specie selvatiche, l'estrazione mineraria illegale e altre attività dannose che minacciano l'ambiente, quali la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e il traffico illegale di rifiuti.


38.    Le parti rilevano l'importanza di potenziare la conservazione, il ripristino e l'uso e la gestione sostenibili di tutti i tipi di ecosistemi e di rafforzare i benefici sociali, economici e ambientali della biodiversità per le persone, in particolare per coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità e coloro che dipendono maggiormente dalla biodiversità, anche mediante attività, prodotti e servizi sostenibili che si basano sulla biodiversità e che a loro volta la migliorano. Le parti collaboreranno per promuovere modelli di consumo e produzione sostenibili al fine di ridurre progressivamente gli effetti negativi sulla biodiversità e aumentare gli effetti positivi. Esse affermano la determinazione a adottare misure efficaci per garantire una ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'uso delle risorse genetiche e dalle informazioni digitali sul sequenziamento delle risorse genetiche, in conformità degli impegni internazionali di ciascuna parte.

39.    Al fine di sfruttare le potenzialità del commercio a beneficio degli ecosistemi, entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo le parti compileranno un elenco di prodotti degli Stati del Mercosur firmatari che contribuiscono alla conservazione, al ripristino e all'uso e alla gestione sostenibili delle foreste e degli ecosistemi vulnerabili. L'Unione europea dovrebbe dare ai prodotti compresi in tale elenco, che sarà riesaminato a cadenza regolare di tre anni, un accesso preferenziale o supplementare al mercato ovvero prevedere altri incentivi per promuoverne il commercio, ad esempio assistenza tecnica o sviluppo di capacità.

40.    Le parti dovrebbero intervenire e attuare misure per migliorare gli scambi di merci contribuendo a migliorare le condizioni sociali e le pratiche rispettose dell'ambiente, ad esempio tramite beni e servizi che contribuiscono a un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio o che sono oggetto di sistemi e meccanismi di garanzia della sostenibilità. Gli interventi in questioni, che saranno riesaminati dalle parti a cadenza regolare di tre anni, possono comprendere misure volte, secondo il caso, a migliorare l'accesso al mercato, a potenziare l'assistenza tecnica e lo sviluppo di capacità e ad agevolare gli scambi.

41.    L'impegno delle parti per il rafforzamento della cooperazione e una migliore comprensione delle rispettive politiche e misure ambientali e del lavoro attinenti agli scambi, di cui all'articolo 26.1, paragrafo 4, lettera c), implica tra l'altro la necessità di prendere atto del fatto che le politiche, le misure e le soluzioni attuate per vincere la sfida dello sviluppo sostenibile possono variare a seconda dei paesi e delle regioni.

A.5.    Commercio e emancipazione economica delle donne

42.    Le parti riconoscono che politiche commerciali inclusive contribuiscono a promuovere l'emancipazione economica delle donne. Le parti riconoscono l'importante contributo delle donne alla crescita economica attraverso la loro partecipazione all'attività economica, compreso il commercio internazionale. Le parti intendono pertanto attuare le disposizioni del presente accordo con modalità che promuovano le pari opportunità e la parità di trattamento fra donne e uomini e integrino questa prospettiva nelle politiche commerciali e di investimento.

43.    Ciascuna parte si adopera per garantire che la propria normativa e le proprie politiche in materia prevedano e promuovano la parità di diritti e di trattamento e le pari opportunità tra donne e uomini. Ciascuna parte si adopera per migliorare tale normativa e tali politiche, fatto salvo il diritto di ciascuna parte di stabilire il proprio ambito di applicazione e i propri livelli di protezione per quanto riguarda le pari opportunità per donne e uomini. Tale normativa e tali politiche sono conformi agli impegni di ciascuna parte nei confronti degli accordi internazionali d'interesse, fra cui la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, cui ciascuna parte è tenuta a dare effettiva attuazione.

44.    Le parti riconoscono che le variazioni dei flussi commerciali possono ripercuotersi diversamente sulle donne rispetto agli uomini in termini di possibilità occupazionali, di partecipazione alla forza lavoro, di reddito e di benessere. In considerazione della dichiarazione del centenario dell'OIL per il futuro del lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019, le parti riconoscono altresì l'importanza di un'equa ripartizione tra i membri di una stessa famiglia in termini sia di responsabilità sia di investimento nell'economia dell'accudimento, così da permettere alle donne, in particolare se in situazioni di vulnerabilità, di fruire delle possibilità economiche e delle attività imprenditoriali legate al commercio.



45.    Le parti intendono collaborare per rafforzare la cooperazione sugli aspetti commerciali delle questioni contemplate nella presente sezione. Le attività di cooperazione mirano a migliorare la capacità e le condizioni per le lavoratrici, imprenditrici e donne d'affari, anche in termini di accesso delle donne alla partecipazione, alla leadership e all'istruzione nei settori in cui sono sottorappresentate, e a spingere per politiche settoriali che consentano l'inserimento delle donne in settori dinamici e a maggiore produttività, anche promuovendo flussi di investimenti esteri diretti che aumentino le possibilità occupazionali delle donne sul mercato del lavoro, in particolare nei settori a prevalenza maschile. La cooperazione può riguardare, tra l'altro, lo scambio di informazioni e migliori pratiche in tema di raccolta di dati che consentano di individuare, progettare, attuare e rivedere le politiche commerciali volte a rimuovere gli ostacoli cui si scontrano le donne nel commercio internazionale.

PARTE B

COOPERAZIONE

B.1.    Contributo alla riduzione delle disuguaglianze fra i diversi paesi e al loro interno

46.    Le parti si impegnano a cooperare affinché la graduale istituzione della zona di libero scambio Mercosur-UE contribuisca non soltanto ad aumentare complessivamente il reddito e la prosperità, ma anche a ridurre le disuguaglianze in conformità dell'obiettivo di sviluppo sostenibile 10. Nel promuovere la transizione a economie a basse emissioni e resilienti ai cambiamenti climatici, le parti ricordano contestualmente il rispettivo impegno a adoperarsi per una transizione giusta e a mettere a disposizione e mobilitare i fondi necessari a tal fine.



B.2.    Promozione degli obiettivi del capo 26 su commercio e sviluppo sostenibile

47.    Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al capo 26 del presente accordo, le parti sottolineano l'importanza della cooperazione interregionale, tra l'altro sui temi seguenti:

a)    attuazione degli impegni multilaterali in materia di cambiamenti climatici, biodiversità e ambiente, e delle norme del lavoro dell'OIL;

b)    sostegno al ruolo delle popolazioni indigene e delle comunità locali nella promozione dello sviluppo sostenibile;

c)    miglioramento della tracciabilità nelle catene del valore;

d)    sfruttamento delle potenzialità di una bioeconomia sostenibile e inclusiva, compresi i prodotti e servizi che si basano sulla biodiversità e a loro volta la migliorano;

e)    applicazione di criteri e metodologie trasparenti, comparabili, misurabili, inclusivi, basati su dati scientifici e specifici al contesto per valutare la sostenibilità della bioeconomia in tutte le catene del valore;

f)    biocarburanti sostenibili, tra cui etanolo e biodiesel, carburanti sostenibili per l'aviazione e carburanti rinnovabili di origine non biologica; e

g)    produzione di beni e servizi ottenuti in modo sostenibile, compresi i beni a basse emissioni di carbonio, e agevolazione del relativo commercio.



48.    Le parti esprimono sostegno a un aumento, in aggiunta alle altre fonti, del flusso di finanziamenti dai paesi sviluppati ai paesi in via di sviluppo per proteggere, conservare, usare in modo sostenibile e ripristinare tutti gli ecosistemi in funzione della situazione e delle politiche nazionali. Esse riconoscono l'importanza, per gli Stati firmatari del Mercosur, dell'appoggio dell'Unione europea, e dei relativi mezzi adeguati, per sostenere le politiche nazionali e gli impegni internazionali in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai medesimi e relativi benefici collaterali e obiettivi in termini di perdite e danni, come pure per affrontare il problema della perdita di biodiversità e assicurare la conservazione e il ripristino delle foreste, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari e degli impegni internazionali applicabili di ciascuno Stato del Mercosur firmatario. Le parti riconoscono parimenti l'importanza di mettere a disposizione e mobilitare il sostegno tecnico e finanziario necessario per rafforzare la capacità di adattamento e la resilienza della produzione alimentare e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici degli agricoltori e degli altri gruppi vulnerabili, in particolare i piccoli agricoltori, le donne e i giovani.

49.    Rammentando l'obiettivo del capo 26 di rafforzare l'integrazione dello sviluppo sostenibile nelle relazioni commerciali e di investimento tra di loro, le parti si impegnano a appoggiare la revisione degli strumenti di finanziamento esistenti per provvedere a un finanziamento adeguato da destinare alla conservazione delle foreste, al rimboschimento, al ripristino delle foreste e alla riduzione della deforestazione e della conversione delle praterie naturali, e a collaborare affinché tali strumenti siano dotati di finanziamenti adeguati attinti a fonti nazionali e internazionali, se del caso, in conformità del diritto di ciascuna parte. Le parti sostengono un'intensificazione della mobilitazione di risorse, anche tramite pagamenti basati sui risultati e altri approcci strategici, ad esempio il pagamento per servizi ecosistemici.



50.    Le parti sottolineano che la cooperazione descritta dovrebbe coinvolgere non soltanto il settore pubblico, ma anche le imprese, il mondo accademico e la società civile, in funzione del rispettivo ruolo nella promozione dello sviluppo sostenibile.

B.3.    Misure di sostenibilità che incidono sugli scambi

51.    Richiamandosi agli impegni assunti con gli accordi OMC, le parti convengono di far fronte alle sfide connesse al rispetto delle prescrizioni associate alle misure di sostenibilità di una parte che incidono sugli scambi adottando un approccio cooperativo che tenga conto dei diversi livelli di sviluppo e delle diverse capacità, priorità, situazioni e normative nazionali, così come delle specifiche sfide cui si trovano a far fronte i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare. Tra le sfide menzionate le parti riconoscono la necessità di agevolare le azioni a sostegno dell'osservanza delle misure di sostenibilità di una parte che incidono sugli scambi, così che le esportazioni possano fruire appieno delle possibilità di accesso al mercato aperte dal presente accordo. Esse rilevano il protocollo sulla cooperazione allegato all'accordo di partenariato quale strumento per raggiungere tale obiettivo e convengono che il sostegno agli Stati del Mercosur firmatari debba includere la messa a disposizione di risorse finanziarie, programmi di sviluppo delle capacità, assistenza tecnica e altre iniziative comuni atte a promuovere la sostenibilità delle catene di approvvigionamento.



52.    Le parti ricordano le disposizioni del capo 13, in particolare l'articolo 13.5. Le parti si adoperano per, secondo il caso, individuare e adottare misure e attuare iniziative atte a velocizzare e agevolare gli scambi reciproci dei prodotti d'interesse, quali accordi di riconoscimento reciproco o di equivalenza e una maggiore conoscenza e comprensione reciproca delle pratiche e dei sistemi esistenti.

53.    Nell'attuare, in conformità del proprio diritto, misure di sostenibilità che incidono sugli scambi, ciascuna parte considera con la massima attenzione le informazioni scientifiche o tecniche presentate dall'altra parte e dovrebbe tenere conto delle azioni da questa avviate per attuare gli impegni previsti dal presente allegato.

54.    Se la normativa di una parte prevede la verifica della conformità di un dato prodotto importato alla normativa dell'altra parte, le parti riconoscono che le autorità della parte in questione sono nella posizione migliore per valutare la conformità alla normativa della propria parte. Pertanto ciascuna parte valuta la conformità alla normativa dell'altra parte basandosi sulle informazioni da questa fornite.

55.    Per quanto riguarda l'attuazione di misure di sostenibilità che incidono sugli scambi e l'immissione sul mercato in relazione alla protezione degli ecosistemi boschivi, e laddove il diritto dell'Unione europea lo consenta:

a)    l'Unione europea riconosce che il presente accordo e le azioni avviate in attuazione degli impegni ivi assunti sono presi in considerazione in un'ottica favorevole, tra gli altri criteri, nella classificazione dei paesi in base al rischio;

b)    le autorità competenti dell'Unione europea verificano se i prodotti oggetto delle misure in questione siano conformi alle prescrizioni di tracciabilità dei prodotti immessi sul mercato dell'Unione utilizzando come fonti la documentazione, le licenze, le informazioni e i dati tratti dai sistemi di certificazione e dai sistemi di tracciabilità e monitoraggio ufficialmente riconosciuti, registrati o identificati dagli Stati del Mercosur firmatari;



c)    in caso di discrepanza tra la documentazione, le licenze, le informazioni e i dati tratti dai sistemi di certificazione e dai sistemi di tracciabilità e monitoraggio ufficialmente riconosciuti, registrati o identificati dagli Stati del Mercosur firmatari e le informazioni utilizzate dalle autorità competenti dell'Unione europea, queste ultime esaminano sollecitamente, su richiesta, le informazioni e le precisazioni fornite dagli Stati del Mercosur firmatari; e

d)    riconoscendo che, per assolvere il dovere di diligenza, gli operatori e i commercianti dell'Unione europea possono avvalersi di sistemi di tracciabilità o certificazione o di altri regimi verificati da terzi, l'Unione europea offre, su richiesta delle autorità competenti degli Stati del Mercosur firmatari, sostegno ai fini di una valutazione trasparente e indipendente dei sistemi di tracciabilità o certificazione o di altri regimi verificati da terzi e del relativo allineamento alle prescrizioni e alle buone pratiche.

56.    Nessuna disposizione della presente sezione può essere intesa o interpretata come una deroga, una modifica o un'integrazione di nuove definizioni relative alla protezione degli ecosistemi boschivi in virtù del diritto di una parte.

PARTE C

DISPOSIZIONI FINALI

57.    Il presente allegato costituisce parte integrante del capo 26.

58.    In conformità dell'articolo 9.5, paragrafo 1, l'Unione europea è responsabile dell'adempimento degli impegni previsti nel presente allegato.



59.    In conformità dell'articolo 9.5, paragrafo 2, salvo disposizioni contrarie del presente allegato ciascuno degli Stati del Mercosur firmatari è responsabile dell'adempimento degli impegni ivi previsti.

60.    In conformità dell'articolo 26.15, paragrafo 4, le parti di una controversia a norma del capo 26 per le questioni sorte nel quadro del presente allegato sono quelle contemplate dall'articolo 29.3.

61.    In conformità dell'articolo 26.15, paragrafo 5, nessuna delle parti ricorre al meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dal capo 29 per le questioni sorte nell'ambito del presente allegato.

62.    L'adozione e l'attuazione delle disposizioni a norma del presente allegato non sono intese come riconoscimento del fatto che le prescrizioni di mercato di una parte siano conformi alle norme e ai principi dell'OMC, e lasciano impregiudicati i diritti delle parti derivanti dagli accordi OMC.

________________

ALLEGATO 29-A

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ARBITRATO

I.    COSTI

1.    Il compenso corrisposto agli arbitri comprende la totalità del compenso e delle spese dovuti ai loro assistenti. Il comitato misto nella formazione "Commercio" concorda le norme relative al compenso e alle spese degli arbitri nel corso della sua prima riunione. Se il comitato misto nella formazione "Commercio" non ha stabilito tali norme, il compenso e le spese degli arbitri sono determinati conformemente alla prassi dell'OMC.

II.    NOTIFICHE

2.    Le parti e il panel arbitrale presentano qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento per posta elettronica o altro mezzo elettronico che ne comprovi l'invio. Salvo prova contraria, la notifica si considera presentata e ricevuta il giorno del suo invio. Copia dei documenti è trasmessa anche per posta o con altro mezzo concordato dalle parti, compresa una notifica della data di invio.

3.    Qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento è inviato:

a)    dal panel arbitrale a entrambe le parti contemporaneamente;

b)    da una parte al panel arbitrale con copia all'altra parte;



c)    da una parte all'altra parte con copia al panel arbitrale, ove opportuno; oppure

d)    dal copresidente del comitato misto nella formazione "Commercio" agli arbitri a norma dell'articolo 10, lettera c), con copia all'altro copresidente e alle parti.

4.    Tutte le notifiche sono inviate rispettivamente alla presidenza pro tempore del Mercosur, se il Mercosur è una delle parti dell'arbitrato, o al coordinatore nazionale competente se ne è parte uno Stato del Mercosur firmatario, e, per l'Unione europea, alla direzione generale del Commercio della Commissione europea. Se sono già stati nominati i rappresentanti delle parti, tutte le notifiche sono inviate anche a loro.

5.    Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento dinanzi al panel arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.

6.    I documenti presentati da una parte devono essere firmati nelle debite forme per poter essere considerati trasmessi ufficialmente al panel arbitrale.

7.    Se l'ultimo giorno utile per la presentazione di un documento coincide, secondo il caso, con un giorno non lavorativo delle istituzioni dell'Unione europea o di uno Stato del Mercosur firmatario, il termine per la presentazione del documento scade il primo giorno lavorativo successivo.

8.    Il presidente del panel arbitrale è responsabile delle comunicazioni interne ed esterne del panel stesso, comprese le notifiche tra le parti e il panel arbitrale.



9.    Il presidente del panel arbitrale è responsabile della conservazione del fascicolo del procedimento. Il presidente fornisce alla parte che ne faccia richiesta una copia del fascicolo del procedimento successivamente all'emissione del lodo o della decisione arbitrale. Il presidente conserva il fascicolo originale per 5 (cinque) anni dopo la data di emissione del lodo o della decisione arbitrale. Al termine di tale periodo il presidente trasmette il fascicolo originale alla parte attrice. La parte attrice trasmette una copia del fascicolo alla parte convenuta che ne faccia richiesta.

III.    INIZIO DELL'ARBITRATO

10.    Alla scelta degli arbitri si applicano le disposizioni che seguono.

a)    Se, a norma dell'articolo 29.9 del presente accordo o degli articoli 26 e da 28 a 31 del presente allegato, un membro del panel arbitrale deve essere scelto mediante estrazione a sorte, i rappresentanti di entrambe le parti sono invitati, con debito anticipo, ad assistere al sorteggio. L'estrazione a sorte è comunque effettuata con la parte o le parti che sono presenti al momento. Il copresidente del comitato misto nella formazione "Commercio" della parte attrice informa sollecitamente il copresidente della parte convenuta della data, ora e luogo del sorteggio.

b)    Se uno dei sottoelenchi di cui all'articolo 29.8, paragrafo 3, del presente accordo non è stato compilato, il copresidente del comitato misto nella formazione "Commercio" della parte attrice, entro 5 (cinque) giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui all'articolo 29.8, paragrafo 5, del presente accordo sceglie l'arbitro mediante estrazione a sorte tra le persone fisiche proposte ufficialmente per la compilazione di tale specifico sottoelenco da una delle parti o da entrambe.

c)    Il copresidente del comitato misto nella formazione "Commercio" della parte attrice notifica agli arbitri la loro nomina.



d)    Ciascun arbitro nominato secondo la procedura di cui all'articolo 29.9 del presente accordo conferma per iscritto la propria disponibilità a esercitare la funzione di membro del panel arbitrale ai copresidenti del comitato misto nella formazione "Commercio" entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della notifica della sua nomina. Nella notifica che conferma la sua disponibilità l'arbitro conferma esplicitamente anche di rispettare le disposizioni previste all'allegato 29-B e di impegnarsi a rispettarle.

e)    Salvo diverso accordo tra le parti, queste ultime si riuniscono con il panel arbitrale entro 7 (sette) giorni dalla sua costituzione al fine di individuare le questioni che le parti o il panel arbitrale ritengono opportuno affrontare. I membri del panel arbitrale e i rappresentanti delle parti possono partecipare alla riunione per telefono o in videoconferenza. Prima della riunione le parti comunicano al panel arbitrale i nominativi dei loro rappresentanti nominati, specificando l'indirizzo, i numeri di telefono e gli indirizzi di posta elettronica ai quali devono essere inviate le comunicazioni effettuate nel corso del procedimento.

11.    Al mandato del panel arbitrale si applicano le disposizioni che seguono.

a)    Salvo diversa decisione delle parti entro 5 (cinque) giorni dalla data di scelta degli arbitri, il panel arbitrale è investito del mandato seguente:

"esaminare, alla luce delle disposizioni addotte dalle parti, la questione sollevata nella richiesta di costituzione del panel arbitrale, pronunciarsi sulla compatibilità della misura in questione con le disposizioni contemplate o, secondo il caso, sull'eventualità che la misura in questione annulli o pregiudichi sostanzialmente i benefici per la parte attrice derivanti dalle disposizioni contemplate in un modo che incide negativamente sugli scambi tra le parti, ed emettere un lodo arbitrale in conformità dell'articolo 29.14 del presente accordo".

b)    Le parti notificano il mandato concordato al panel arbitrale entro 3 (tre) giorni dal raggiungimento dell'accordo al riguardo.



IV.    COMUNICAZIONI INIZIALI

12.    La parte attrice presenta la comunicazione iniziale scritta entro 30 (trenta) giorni dalla data di costituzione del panel arbitrale. La parte convenuta presenta la replica scritta entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione iniziale scritta.

13.    La comunicazione iniziale indica chiaramente la domanda della parte, specificando le misure contestate, la base giuridica della contestazione e una sintesi dei fatti e delle circostanze del caso.

14.    La replica indica i fatti e le argomentazioni su cui la parte convenuta fonda la sua difesa.

V.    ELEMENTI DI PROVA

15.    La comunicazione iniziale e la replica comprendono tutti gli elementi di prova disponibili, compresi eventuali pareri di esperti o periti. In caso contrario ciascuna parte presenta al panel arbitrale tutti gli elementi di prova fattuali quanto prima e comunque al più tardi 5 (cinque) giorni prima della data della prima udienza, ad eccezione delle prove necessarie per confutazioni, risposte a domande o osservazioni sulle risposte apportate dall'altra parte. Previa debita giustificazione il panel arbitrale può accordare deroghe al presente articolo. In tali casi è data all'altra parte la possibilità di formulare osservazioni sui nuovi elementi di prova presentati.

16.    In tutti i casi a ciascuna parte è data la possibilità di formulare osservazioni sugli elementi di prova presentati dall'altra parte.



17.    Tutte le prove prodotte dalle parti sono conservate nel fascicolo del procedimento.

18.    Il panel arbitrale può ascoltare testimoni o esperti soltanto in presenza di entrambe le parti.

VI.    FUNZIONAMENTO DEL PANEL ARBITRALE

19.    Il presidente del panel arbitrale ne presiede tutte le riunioni. Il panel arbitrale può delegare al presidente il potere di adottare decisioni di carattere amministrativo e procedurale. Tali decisioni sono notificate agli altri arbitri e, se del caso, alle parti.

20.    Il panel arbitrale può operare con qualsiasi mezzo, compresi telefono, fax, collegamenti informatici o videoconferenza.

21.    Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del panel arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare i loro assistenti a presenziare alle discussioni.

22.    La stesura della decisione è di esclusiva competenza del panel arbitrale e non può essere delegata.

23.    Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del capo 29 del presente accordo né dalle disposizioni del presente allegato, il panel arbitrale può, previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni.

24.    Il panel arbitrale, qualora ritenga necessario modificare un termine applicabile al procedimento o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, comunica per iscritto alle parti le ragioni che giustificano la modifica o l'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessari. Il panel arbitrale può adottare tale modifica o adeguamento previa consultazione delle parti. I termini di cui all'articolo 29.14, paragrafo 4, del presente accordo sono immodificabili.



VII.    MODIFICA DELL'ELENCO DEGLI ARBITRI

25.    L'elenco degli arbitri può essere modificato in qualsiasi momento su iniziativa di una delle parti. Ciascuna parte può presentare nuove persone comunicando all'altra parte i nominativi proposti. Le parti discutono la proposta entro 1 (uno) mese dal ricevimento della comunicazione dei nominativi proposti. Il comitato misto nella formazione "Commercio" decide di modificare l'elenco entro 6 (sei) mesi dalla comunicazione.

VIII.    SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI

26.    In caso di impedimento, rinuncia o sostituzione di un arbitro, è scelto un sostituto in conformità dell'articolo 29.9 del presente accordo e dell'articolo 10 del presente allegato.

27.    La parte che ritiene che un arbitro non soddisfi le prescrizioni del codice di condotta di cui all'allegato 29-B e che per questa ragione debba essere sostituito dovrebbe informarne l'altra parte entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui ha acquisito elementi di prova sulle circostanze relative alla violazione sostanziale del codice di condotta di cui all'allegato 29-B da parte dell'arbitro.

28.    Se una parte della controversia ritiene che un arbitro diverso dal presidente non soddisfi le prescrizioni del codice di condotta di cui all'allegato 29-B, le parti si consultano e, di comune accordo, sostituiscono l'arbitro scegliendo un sostituto secondo la procedura di cui all'articolo 29.9 del presente accordo e all'articolo 10 del presente allegato. Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro entro 5 (cinque) giorni dalla data dell'informazione di cui all'articolo 27, ciascuna parte può chiedere che la questione sia sottoposta al presidente del panel arbitrale, la cui decisione è definitiva.



29.    Se dev'essere sostituito un arbitro diverso dal presidente e la parte interessata non ne sceglie il sostituto, il presidente sceglie un nuovo arbitro mediante estrazione a sorte dallo stesso sottoelenco dell'arbitro da sostituire secondo la procedura di cui all'articolo 29.9, paragrafo 4, del presente accordo. La scelta del nuovo arbitro avviene entro 5 (cinque) giorni dalla data di presentazione della richiesta al presidente.

30.    La parte che ritiene che il presidente non soddisfi le prescrizioni del codice di condotta di cui all'allegato 29-B e che per questa ragione debba essere sostituito dovrebbe informarne l'altra parte entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui ha acquisito elementi di prova sulle circostanze relative alla violazione sostanziale del codice di condotta di cui all'allegato 29-B da parte dell'arbitro. Le parti si consultano e, di comune accordo, sostituiscono il presidente scegliendo un sostituto secondo la procedura di cui all'articolo 29.9 del presente accordo e all'articolo 10 del presente allegato.

31.    Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento dell'informazione di cui all'articolo 30 del presente allegato, salvo diverso accordo tra le parti il copresidente del comitato misto nella formazione "Commercio" della parte richiedente, o il suo delegato del sottoelenco di cui al paragrafo 29.8, paragrafo 3, lettera c), del presente accordo, sceglie un nuovo presidente mediante estrazione a sorte. Il nuovo presidente è scelto entro 5 (cinque) giorni dalla data di presentazione della richiesta in tal senso al copresidente del comitato misto nella formazione "Commercio" della parte richiedente.

32.    Il procedimento arbitrale è sospeso per il periodo necessario a espletare le procedure di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 31.



IX.    UDIENZE

33.    Salvo diverso accordo, la parte convenuta è incaricata dell'organizzazione logistica delle udienze di risoluzione della controversia. Consultati le parti e gli altri membri del panel, il presidente del panel arbitrale fissa la data e l'ora dell'udienza e ne dà conferma per iscritto alle parti. La parte incaricata dell'organizzazione logistica dell'udienza mette l'informazione a disposizione del pubblico, salvo se l'udienza si svolge a porte chiuse. Salvo disaccordo di una parte, il panel arbitrale può decidere di non indire un'udienza.

34.    Salvo diverso accordo tra le parti, l'udienza si svolge:

a)    a Bruxelles (Belgio), se la parte convenuta è l'Unione europea;

b)    ad Asunción (Paraguay), se la parte convenuta è il Mercosur; e

c)    nel luogo indicato dallo Stato o dagli Stati interessati, se la parte convenuta è 1 (uno) o più Stati del Mercosur firmatari.

35.    Il panel arbitrale può indire altre udienze con l'accordo delle parti.

36.    Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata delle udienze.

37.    Indipendentemente dal suo carattere pubblico, possono presenziare all'udienza:

a)    i rappresentanti delle parti;

b)    i consulenti delle parti;



c)    il personale amministrativo, gli interpreti, i traduttori; e

d)    gli assistenti degli arbitri.

Soltanto i rappresentanti e i consulenti delle parti possono rivolgersi al panel arbitrale.

38.    Al più tardi 5 (cinque) giorni prima della data dell'udienza ciascuna parte trasmette al panel arbitrale l'elenco dei nominativi delle persone che nel corso dell'udienza interverranno oralmente per conto di tale parte e dei suoi rappresentanti o consulenti che presenzieranno all'udienza. In casi debitamente giustificati una parte può modificare l'elenco dopo tale termine.

39.    Salvo diverso accordo tra le parti, le udienze del panel arbitrale sono aperte al pubblico. Le udienze del panel arbitrale si svolgono parzialmente o interamente a porte chiuse se la comunicazione o le argomentazioni di una parte contengono informazioni che quest'ultima considera riservate.

40.    Il panel arbitrale conduce l'udienza nel modo sottoindicato, provvedendo affinché la parte attrice e la parte convenuta dispongano di un tempo equivalente:

a)    argomentazioni:

i)    argomentazioni della parte attrice;

ii)    argomentazioni della parte convenuta;

b)    confutazioni:



i)    replica della parte attrice;

ii)    controreplica della parte convenuta.

41.    Il panel arbitrale può rivolgere domande alle parti in qualsiasi momento dell'udienza.

42.    Il panel arbitrale provvede affinché la trascrizione o la registrazione audio di ciascuna udienza sia preparata e trasmessa alle parti quanto prima. Le parti possono formulare osservazioni sulla precisione della trascrizione e il panel arbitrale può tenerne conto.

43.    Entro 10 (dieci) giorni dalla data dell'udienza ciascuna parte può trasmettere al panel arbitrale, con copia all'altra parte, una comunicazione scritta supplementare in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'udienza.

X.    DOMANDE SCRITTE

44.    Il panel arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento del procedimento fissando un termine ragionevole per la presentazione delle risposte. Ciascuna parte riceve copia delle domande rivolte dal panel arbitrale all'altra parte.

45.    Ciascuna parte trasmette all'altra parte copia della sua risposta scritta alle domande del panel arbitrale. A ciascuna parte è data la possibilità di trasmettere osservazioni scritte in merito alle risposte dell'altra parte entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento di tali risposte.



XI.    RISERVATEZZA

46.    Le parti e i rispettivi consulenti rispettano la riservatezza delle udienze del panel arbitrale che si svolgono a porte chiuse in conformità dell'articolo 39. Ciascuna parte e i rispettivi consulenti considerano riservate le informazioni comunicate in via riservata al panel arbitrale dall'altra parte. Su richiesta dell'altra parte, la parte che presenta al panel arbitrale una versione riservata delle proprie comunicazioni scritte fornisce ugualmente, quanto prima e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta o, se successiva, della comunicazione, una sintesi non riservata delle informazioni contenute nella comunicazione che possa essere resa pubblica. Nessuna disposizione del presente allegato preclude a una parte la possibilità di rendere pubblica la propria posizione, purché nel fare eventualmente riferimento alle informazioni comunicate dall'altra parte non divulghi informazioni indicate come riservate da quest'ultima.

XII.    CONTATTI UNILATERALI

47.    Il panel arbitrale non si riunisce né comunica con una parte in assenza dell'altra.

48.    Nessun membro del panel arbitrale può discutere con le parti un aspetto della questione oggetto del procedimento in assenza degli altri arbitri.

XIII.    INFORMAZIONI E CONSULENZA TECNICA

49.    Il panel arbitrale informa le parti della sua intenzione di chiedere il parere di esperti o informazioni da fonti d'interesse. Si precisa che il parere o le informazioni ottenuti a norma della presente disposizione non esonerano le parti dal corrispondente onere della prova.



50.    Il panel arbitrale tiene conto del costo delle richieste di informazioni o di pareri di esperti per non aumentare eccessivamente i costi della procedura di risoluzione della controversia.

51.    Il panel arbitrale trasmette alle parti copia delle informazioni o dei pareri di esperti ricevuti e dà loro un termine ragionevole per presentare osservazioni.

XIV.    COMUNICAZIONI AMICUS CURIAE

52.    Salvo diverso accordo tra le parti entro 5 (cinque) giorni dalla data di costituzione del panel arbitrale, quest'ultimo può ricevere da interessati indipendenti dal governo di tutte le parti, siano essi persone fisiche di una parte o persone giuridiche stabilite nel territorio di una parte, comunicazioni scritte spontanee, purché ricevute dal panel arbitrale entro 10 (dieci) giorni dalla data di sua costituzione. Tali comunicazioni sono di seguito denominate "comunicazioni amicus curiae".

53.    Le comunicazioni amicus curiae:

a)    sono concise e mai più lunghe di 22 500 (ventiduemilacinquecento) battute - spazi, note in calce, note a fine testo e allegati compresi;

b)    riguardano direttamente la questione all'esame del panel arbitrale;

c)    riportano dati sulla persona, sia essa fisica o giuridica, che presenta la specifica comunicazione, fra cui cittadinanza o luogo di stabilimento, natura delle attività svolte e, nel caso di una persona giuridica, informazioni sui membri, lo status giuridico e gli obiettivi generali;



d)    riportano informazioni sulle fonti di finanziamento;

e)    precisano la natura dell'interesse della persona nel quadro del procedimento arbitrale; e

f)    sono redatte nella lingua scelta dalle parti o in una delle lingue ufficiali dell'OMC in conformità degli articoli 56, 57 e 58.

54.    Nel lodo del panel arbitrale sono elencate tutte le comunicazioni ricevute che risultano conformi agli articoli 52 e 53. Il panel arbitrale non è tenuto ad esaminare nel proprio lodo le argomentazioni contenute in dette comunicazioni. Il panel arbitrale provvede affinché le parti abbiano la possibilità di formulare per iscritto osservazioni su qualsiasi comunicazione amicus curiae prima della data dell'udienza. Le parti presentano le osservazioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione e il panel arbitrale tiene conto di tali osservazioni.

XV.    CASI URGENTI

55.    Nei casi urgenti di cui al capo 29 del presente accordo il panel arbitrale, previa consultazione delle parti, adegua opportunamente i termini fissati nel presente allegato e comunica gli adeguamenti alle parti.

XVI.    TRADUZIONE E INTERPRETAZIONE

56.    Durante le consultazioni di cui all'articolo 29.5 del presente accordo ed entro la data della riunione di cui all'articolo 10, lettera e), del presente allegato le parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune per il procedimento dinanzi al panel arbitrale.



57.    Se le parti non riescono a concordare una lingua di lavoro comune, ciascuna di esse può scegliere una delle proprie lingue ufficiali come lingua di lavoro per il procedimento. Tuttavia la parte che opta per una lingua che non è lingua ufficiale dell'OMC trasmette, all'atto del deposito, una versione tradotta di tutte le sue comunicazioni scritte nella lingua scelta dall'altra parte e organizza l'interpretazione delle sue comunicazioni orali da e verso quest'ultima lingua, sostenendo le relative spese.

58.    I lodi e le decisioni del panel arbitrale sono emessi nella lingua di lavoro comune scelta dalle parti. Se le parti non riescono a concordare una lingua di lavoro comune, i lodi e le decisioni del panel arbitrale sono emessi in una delle lingue ufficiali dell'OMC scelta dal panel stesso. I costi della traduzione del lodo o della decisione arbitrale sono sostenuti in parti uguali dalle parti.

59.    Entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento ciascuna parte può formulare osservazioni sulla precisione traduttiva di qualsiasi versione tradotta di un documento redatto conformemente al presente allegato.

XVII.        DECORRENZA DEI TERMINI

60.    Fatto salvo l'articolo 2, se una parte dimostra di aver ricevuto un documento in una data diversa da quella in cui lo stesso documento è pervenuto all'altra parte, qualsiasi termine la cui decorrenza dipenda dal ricevimento del documento si calcola dall'ultima data di ricevimento.



XVIII.    ALTRE PROCEDURE

61.    Il presente allegato si applica anche alle procedure avviate a norma degli articoli da 29.18 a 29.21 del presente accordo. I periodi stabiliti nel presente allegato sono tuttavia adeguati agli specifici periodi previsti per l'adozione della decisione del panel arbitrale nel quadro di tali altre procedure.

62.    Se risulta impossibile riconvocare il panel arbitrale originario o alcuni dei suoi membri per le procedure avviate a norma degli articoli 29.18, 29.19, 29.20 e 29.21 del presente accordo, si applicano le procedure previste dall'articolo 29.9 dello stesso.

XIX.    LODI ARBITRALI

63.    Oltre a qualsiasi altro elemento che il panel arbitrale ritenga opportuno includere, il lodo arbitrale riporta le informazioni seguenti:

a)    identificazione delle parti;

b)    nomi di tutti i membri del panel arbitrale e data della sua costituzione;

c)    mandato del panel arbitrale, compresa una descrizione della misura contestata;

d)    argomentazioni di ciascuna delle parti;

e)    descrizione dell'andamento della procedura di arbitrato, compresa una sintesi delle azioni intraprese;



f)    descrizione degli elementi fattuali della controversia;

g)    decisione assunta riguardo alla controversia, con indicazione dei motivi di fatto e di diritto;

h)    data di emissione; e

i)    firma di tutti i membri del panel arbitrale.

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ALLEGATO 29-B

CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEI PANEL ARBITRALI E I MEDIATORI

I.    RESPONSABILITÀ NEL PROCEDIMENTO

1.    I candidati e gli arbitri sono tenuti ad evitare qualsiasi irregolarità e sospetto di irregolarità, ad essere indipendenti e imparziali, ad evitare i conflitti di interessi diretti e indiretti e ad osservare norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità del dispositivo di risoluzione delle controversie. Gli ex arbitri ottemperano agli obblighi previsti ai punti 14, 15, 16 e 17 del presente allegato.

II.    OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE

2.    Prima di essere confermato arbitro a norma dell'articolo 29.9 del presente accordo, il candidato dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto che possa influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o dare ragionevolmente adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tal scopo il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti.

3.    Il candidato o arbitro comunica qualsiasi fatto relativo a violazioni reali o potenziali del presente allegato al comitato misto nella formazione "Commercio" affinché sia esaminato dalle parti.



4.    Una volta scelto, ciascun arbitro continua a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al punto 3 e li dichiara. L'obbligo di dichiarazione è permanente e impone a ogni arbitro di dichiarare interessi, relazioni o fatti di tale natura, in qualsiasi fase del procedimento essi intervengano. L'arbitro dichiara tali interessi, relazioni e fatti comunicandoli per iscritto al comitato misto nella formazione "Commercio" affinché siano esaminati dalle parti.

III.    DOVERI DEGLI ARBITRI

5.    Una volta confermato, ciascun arbitro si rende disponibile a esercitare le proprie funzioni e le esercita interamente e sollecitamente, e con equità e diligenza, nel corso di tutto il procedimento, compreso il procedimento a norma degli articoli da 29.18 a 29.21 del presente accordo.

6.    Gli arbitri esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a una decisione, e non delegano ad altri tale dovere.

7.    Gli arbitri adottano tutti gli opportuni provvedimenti per garantire che i loro assistenti e il personale siano a conoscenza delle applicabili disposizioni del presente allegato e le rispettino, mutatis mutandis.

8.    Gli arbitri non hanno contatti unilaterali relativi al procedimento.


IV.    INDIPENDENZA E IMPARZIALITÀ DEGLI ARBITRI

9.    Gli arbitri sono indipendenti e imparziali, evitano di dare adito a sospetti di irregolarità o di parzialità e non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche. Gli arbitri non ricevono istruzioni da alcuna organizzazione o alcun governo né sono collegati al governo, o ad una organizzazione governativa, di una parte.

10.    Nessun arbitro contrae direttamente o indirettamente obblighi né accetta vantaggi che possano in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo a una corretta esecuzione delle sue funzioni.

11.    Nessun arbitro si serve della propria posizione nel panel arbitrale per interessi personali o privati e ogni arbitro evita qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altri si trovino in posizione tale da influenzarlo.

12.    Nessun arbitro consente che il suo comportamento o il suo giudizio siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale.

13.    Gli arbitri evitano di allacciare relazioni o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla loro imparzialità o da dare ragionevolmente adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità.


V.    OBBLIGHI DEGLI EX MEMBRI

14.    Tutti gli ex arbitri evitano qualsiasi atto che possa dare adito al sospetto che siano stati parziali nell'esercizio delle loro funzioni o che abbiano tratto vantaggio dal lodo o dalla decisione del panel arbitrale.

VI.    RISERVATEZZA

15.    Gli arbitri o gli ex arbitri non divulgano né si avvalgono, in alcun momento, di informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso, e in nessun caso divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.

16.    Nessun arbitro divulga, in tutto o in parte, il lodo del panel arbitrale prima della sua pubblicazione conformemente all'articolo 29.14, paragrafo 12, del presente accordo.

17.    Gli arbitri o gli ex arbitri non divulgano in nessun momento le discussioni di un panel arbitrale o le opinioni degli arbitri.

VII.    SPESE

18.    Ciascun arbitro registra le spese sostenute così come le spese sostenute dal suo assistente e dal suo personale e presenta un resoconto finale al riguardo.


VIII.    MEDIATORI

19.    La disciplina prevista dal presente allegato per gli arbitri o ex arbitri si applica mutatis mutandis ai mediatori e, se del caso, agli ex mediatori.

IX.    ESPERTI

20.    Agli esperti cui il panel arbitrale chiede un parere si applicano le norme seguenti:

a)    gli esperti dichiarano gli interessi, relazioni o fatti che possano incidere sulla loro indipendenza o imparzialità. Gli esperti agiscono per proprio conto e non accettano né sollecitano istruzioni da alcun governo o organizzazione nel formulare il parere richiesto loro;

b)    gli esperti non intrattengono contatti unilaterali nel corso del procedimento per il quale è richiesto il loro parere;

c)    gli esperti non divulgano né si avvalgono di informazioni non pubbliche acquisite nel corso del procedimento per il quale è richiesto il loro parere, eccetto ai fini del procedimento stesso, e in nessun caso divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri;

d)    salvo diverso accordo tra le parti, gli esperti non divulgano il parere espresso, né parte di esso, prima della pubblicazione del lodo arbitrale; e

e)    gli esperti registrano le spese sostenute e presentano un resoconto finale al riguardo.



21.    I pareri di esperti presentati al panel arbitrale sono accompagnati o preceduti da una dichiarazione dell'esperto che ne conferma l'impegno a rispettare gli applicabili obblighi di cui al punto 20.

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ALLEGATO 29-C

MEDIAZIONE

ARTICOLO 1

Obiettivo

Il presente allegato ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di una soluzione concordata mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un mediatore.

ARTICOLO 2

Informazione

1.    Su richiesta di una parte, l'altra parte comunica senza indugio informazioni e risponde a domande riguardanti qualsiasi misura vigente o proposta che incida sostanzialmente sul funzionamento della parte III del presente accordo.

2.    Le informazioni comunicate a norma del presente articolo non pregiudicano la possibilità di stabilire se la misura sia coerente con la parte III del presente accordo.



ARTICOLO 3

Avvio della procedura

1.    Una parte può chiedere in qualsiasi momento per iscritto di avviare una procedura di mediazione in relazione a qualsiasi misura di una parte che incida negativamente sugli scambi tra le parti. La richiesta è sufficientemente dettagliata in modo da esporre chiaramente le preoccupazioni della parte richiedente e:

a)    indica la specifica misura contestata;

b)    indica i presunti effetti negativi che, secondo la parte richiedente, la misura ha o avrà sugli scambi tra le parti; e

c)    spiega la relazione esistente, secondo la parte richiedente, tra tali effetti e la misura.

2.    La procedura di mediazione può essere avviata solo di comune accordo tra le parti. Se è presentata una richiesta ai sensi del paragrafo 1, la parte destinataria della richiesta la esamina con la debita attenzione e comunica per iscritto alla parte richiedente la propria accettazione o il proprio rifiuto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento. In caso contrario la richiesta si considera respinta.

3.    Non è necessario tenere consultazioni prima di avviare la procedura di mediazione, neanche a norma del capo 29 del presente accordo. Tuttavia, prima di avviare la procedura di mediazione una parte si dovrebbe in linea di massima avvalere delle altre disposizioni pertinenti in tema di cooperazione o di consultazione previste nella parte III del presente accordo.



ARTICOLO 4

Scelta del mediatore

1.    Le parti si adoperano per giungere a un accordo sulla scelta del mediatore entro 15 (quindici) giorni dall'accettazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente allegato.

2.    Il mediatore non può essere cittadino né dell'una né dell'altra parte, salvo diversa decisione delle parti.

3.    Se le parti non riescono a raggiungere un accordo sul mediatore entro il termine di cui al paragrafo 1, ciascuna di esse può chiedere al copresidente del comitato misto nella formazione "Commercio" della parte richiedente o al suo delegato di designare il mediatore mediante estrazione a sorte dal sottoelenco istituito a norma dell'articolo 29.8, paragrafo 3, lettera c), del presente accordo. I rappresentanti di entrambe le parti sono invitati, con congruo anticipo, a presenziare al sorteggio. L'estrazione a sorte è comunque effettuata con la parte o le parti che sono presenti.

4.    Il copresidente del comitato misto nella formazione "Commercio" della parte richiedente o il suo delegato sceglie il mediatore entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta presentata a norma dell'articolo 3, paragrafo 2.

5.    Se il sottoelenco di cui all'articolo 29.8, paragrafo 3, lettera c), del presente accordo non è ancora stato compilato nel momento in cui è presentata una richiesta a norma del paragrafo 3, il mediatore è scelto mediante estrazione a sorte tra i nominativi formalmente proposti da una parte o da entrambe le parti.

6.    Il mediatore assiste le parti con imparzialità e trasparenza nel fare chiarezza sulla misura e sui suoi possibili effetti commerciali e nella ricerca di una soluzione concordata.

7.    Ai mediatori si applica l'allegato 29-B mutatis mutandis.



8.    Si applicano mutatis mutandis gli articoli da 2 a 9 e da 56 a 59 del regolamento interno dell'arbitrato di cui all'allegato 29-A.

ARTICOLO 5

Regole della procedura di mediazione

1.    Entro 10 (dieci) giorni dalla nomina del mediatore la parte che ha chiesto la procedura di mediazione presenta per iscritto al mediatore e all'altra parte una descrizione dettagliata delle sue preoccupazioni, in particolare del funzionamento della misura contestata e dei suoi effetti commerciali. Entro 20 (venti) giorni dal ricevimento di tale descrizione l'altra parte può trasmettere per iscritto osservazioni in merito alla descrizione. Ciascuna parte può inserire nella descrizione o nelle osservazioni le informazioni che ritiene pertinenti.

2.    Il mediatore può decidere il modo più adatto per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi possibili effetti commerciali. Il mediatore può in particolare organizzare riunioni tra le parti, consultare le parti collettivamente o separatamente e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le parti facciano richiesta. Previo accordo delle parti, il mediatore chiede l'assistenza di esperti e portatori di interessi e li consulta.

3.    La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano la compatibilità della misura contestata con la parte III del presente accordo. Il mediatore può fornire consulenza e sottoporre una proposta di soluzione all'esame delle parti. Le parti possono accettare o respingere la soluzione proposta ovvero concordare una soluzione diversa.

4.    La procedura di mediazione si svolge nel territorio della parte destinataria della richiesta o, previo accordo tra le parti, in altro luogo o con altro mezzo.



5.    Le parti si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina del mediatore. In attesa di un accordo definitivo, le parti possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie, in particolare se la misura riguarda merci deperibili o altre merci o servizi che perdono rapidamente la loro qualità.

6.    La soluzione può essere adottata mediante decisione del comitato misto nella formazione "Commercio". La conclusione della soluzione concordata tra le parti può essere subordinata all'espletamento delle procedure interne necessarie. Le soluzioni concordate sono rese pubbliche in una versione che non contiene informazioni considerate riservate da una parte.

7.    Su richiesta delle parti il mediatore presenta loro un progetto di relazione dei fatti fornendo una sintesi della misura contestata, delle procedure seguite e dell'eventuale soluzione concordata raggiunta, comprese le eventuali soluzioni provvisorie. Il mediatore dà alle parti 15 (quindici) giorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione. Una volta esaminate le osservazioni delle parti ricevute entro il suddetto termine, il mediatore presenta alle parti la relazione finale dei fatti entro 15 (quindici) giorni. Detta relazione non contiene alcuna interpretazione della parte III del presente accordo.

8.    La procedura si conclude:

a)    in caso di adozione di una soluzione concordata tra le parti, alla data di tale adozione;

b)    in caso di accordo tra le parti in qualsiasi fase della procedura, alla data di tale accordo;

c)    in caso di dichiarazione scritta con la quale il mediatore, consultate le parti, comunica che ulteriori tentativi di mediazione sarebbero vani, alla data di tale dichiarazione; oppure



d)    in caso di dichiarazione scritta di una delle parti al termine di una ricerca esaustiva di soluzioni concordate nel quadro della procedura di mediazione e previo esame dei pareri e delle soluzioni proposte dal mediatore, alla data di tale dichiarazione.

ARTICOLO 6

Attuazione di una soluzione concordata

1.    Se le parti sono pervenute a una soluzione concordata, ciascuna di esse adotta le misure che reputa necessarie per attuarla secondo il calendario concordato.

2.    Ciascuna delle parti informa per iscritto l'altra parte di ogni iniziativa o misura adottata per attuare la soluzione concordata.

ARTICOLO 7

Riservatezza

 Salvo altrimenti convenuto dalle parti e fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, tutte le fasi della procedura, compresi la consulenza o la soluzione proposta, sono riservate. Le parti possono tuttavia rendere pubblico il fatto che è in corso una mediazione.



ARTICOLO 8

Rapporto con le procedure di risoluzione delle controversie

1.    La procedura di mediazione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti nel quadro delle procedure di risoluzione delle controversie della parte III del presente accordo o di qualsiasi altro accordo.

2.    Una parte non adduce né presenta come prova in altre procedure di risoluzione delle controversie della parte III del presente accordo o di qualsiasi altro accordo né il panel prende in considerazione:

a)    le posizioni adottate dall'altra parte nel corso della procedura di mediazione o le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5;

b)    la volontà manifestata dall'altra parte di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; oppure

c)    la consulenza o le proposte del mediatore.

3.    Un mediatore non siede come membro in un panel che tratta di un procedimento di risoluzione delle controversie a norma della parte III del presente accordo o dell'accordo OMC, ovvero di qualsiasi altro accordo di cui le parti sono firmatarie, nel quale sia trattata la medesima questione in relazione alla quale sia stato mediatore.

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(1)    Nel territorio del Brasile, del Paraguay e dell'Uruguay la protezione dell'indicazione geografica "Českobudějovické pivo" è richiesta solo in lingua ceca.
Nel territorio dell
'Uruguay l'indicazione geografica "Českobudějovické pivo" deve figurare in modo discreto sulla controetichetta dei contenitori di birra.
Nel territorio dell
'Argentina la protezione dell'indicazione geografica "Českobudějovické pivo" è richiesta solo in lingua ceca, fatti salvi i diritti dei titolari del marchio e purché l'indicazione geografica "Českobudějovické pivo" figuri in modo discreto sulla controetichetta dei contenitori di birra.
(2)    Nel territorio del Brasile la protezione dell'indicazione geografica "Münchener Bier" non impedisce l'uso continuato e simile del termine "Münchener Bier" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato il termine in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio del Brasile e che l'uso del termine "Münchener Bier" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.
Nel territorio del Paraguay la protezione dell
'indicazione geografica "Münchener" è richiesta solo in lingua tedesca.
(3)    Si applica l'articolo 21.35, paragrafo 8.
(4)    La protezione dell'indicazione geografica "Φέτα (Feta)" non impedisce l'uso continuato e simile del termine "Feta" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 7 (sette) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato il termine in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina, del Brasile e dell'Uruguay e che l'uso del termine "Feta" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.
(5)    La protezione dell'indicazione geografica "Jijona" non impedisce l'uso continuato e simile del termine "Turrón de Jijona" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato il termine in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina e del Paraguay e che l'uso del termine "Turrón de Jijona" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.
(6)    Si applica l'articolo 21.35, paragrafo 8.
(7)    La protezione dell'indicazione geografica "Turrón de Alicante" non impedisce l'uso continuato e simile del termine "Turrón de almendras tipo Alicante" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato il termine in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina e del Paraguay e che l'uso del termine "Turrón de almendras tipo Alicante" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.
(8)    La protezione dell'indicazione geografica "Jerez-Xérès-Sherry" non impedisce l'uso continuato e simile del termine "Jerez" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 7 (sette) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato il termine in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina e che l'uso del termine "Jerez" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.
(9)    Protezione non richiesta nel territorio dell'Uruguay.
(10)    Protezione non richiesta nel territorio dell'Argentina.
(11)    Protezione non richiesta nel territorio dell'Argentina.
(12)    La protezione dell'indicazione geografica "Comté" non impedisce l'uso continuato e simile del termine "Comté" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato il termine in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio del Brasile e dell'Uruguay e che l'uso del termine "Comté" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.
(13)    Si applica l'articolo 21.35, paragrafo 8.
(14)    La protezione dell'indicazione geografica "Pont-l'Évêque" non impedisce l'uso continuato e simile del termine "Pont-l'Évêque" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio del Brasile e che l'uso del termine "Pont-l'Évêque" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.
(15)    La protezione dell'indicazione geografica "Pruneaux d'Agen" non impedisce l'uso continuato e simile del termine "D'Agen" o "Ciruela D'Agen" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 10 (dieci) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina e che l'uso del termine "D'Agen" o "Ciruela D'Agen" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.
(16)    La protezione dell'indicazione geografica "Reblochon" / "Reblochon de Savoie" non impedisce l'uso continuato e simile del termine "Reblochon" o "Rebleusson" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 5 (cinque) anni, nel territorio dell'Argentina e del Brasile, e per un periodo massimo di 7 (sette) anni, nel territorio dell'Uruguay, dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili e che l'uso del termine "Reblochon" o "Rebleusson" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.
(17)    La protezione dell'indicazione geografica "Roquefort" non impedisce l'uso continuato e simile del termine "Roquefort" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 7 (sette) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio del Brasile e dell'Uruguay e che l'uso del termine "Roquefort" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.
(18)    La protezione dell'indicazione geografica "Saint-Marcellin" non impedisce l'uso continuato e simile del termine "Saint-Marcellin" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio del Brasile e dell'Uruguay e che l'uso del termine "Saint-Marcellin" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.
(19)    La protezione dell'indicazione geografica "Bordeaux" non impedisce l'uso continuato e simile del vitigno "Bordô" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 7 (sette) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio del Brasile e che l'uso del vitigno "Bordô" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.
(20)    La protezione dell'indicazione geografica "Bourgogne" non impedisce l'uso continuato e simile del termine "Borgoña" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 7 (sette) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina e che l'uso del termine "Borgoña" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.
(21)    La protezione dell'indicazione geografica "Chablis" non impedisce l'uso continuato e simile del termine "Chablis" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 7 (sette) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina e che l'uso del termine "Chablis" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.
(22)    La protezione dell'indicazione geografica "Champagne" non impedisce l'uso continuato e simile dei termini "Champagne", "Champaña" o "Método / Méthode Champenoise" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 10 (dieci) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina, del Brasile, del Paraguay e dell'Uruguay e che tale uso dei termini "Champagne", "Champaña" o "Método / Méthode Champenoise" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.
(23)    La protezione dell'indicazione geografica "Margaux" non impedisce l'uso continuato e simile del vitigno "Margot" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio del Brasile e che l'uso del vitigno "Margot" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.
(24)    La protezione dell'indicazione geografica "Cognac" non impedisce l'uso continuato e simile da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa, per un periodo massimo di 7 (sette) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, del termine "Cognac" o "Coñac" nel territorio dell'Argentina e del termine "Conhaque" nel territorio del Brasile, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili e che l'uso del termine "Cognac", "Coñac" o "Conhaque" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.
(25)    La protezione dell'indicazione geografica "Asiago" non impedisce l'uso continuato e simile del termine "Asiago" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio del Brasile e dell'Uruguay e che l'uso del termine "Asiago" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.
(26)    Si applica l'articolo 21.35, paragrafo 8.
(27)    La protezione dell'indicazione geografica "Gorgonzola" non impedisce l'uso continuato e simile del termine "Gorgonzola" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina, del Paraguay e dell'Uruguay e che l'uso del termine "Gorgonzola" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.
Si applica l
'articolo 21.35, paragrafo 8.
(28)    La protezione dell'indicazione geografica "Grana Padano" non impedisce l'uso continuato e simile del termine "Grana" o "Tipo Grana Padano" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 7 (sette) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina e che l'uso del termine "Grana" o "Tipo Grana Padano" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.
Si applica l
'articolo 21.35, paragrafo 8.
(29)    La protezione dell'indicazione geografica "Mortadella Bologna" non impedisce l'uso continuato e simile dei termini "Mortadela Bologna" o "Mortadela tipo Bologna" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 10 (dieci) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio del Brasile e che l'uso dei termini "Mortadela Bologna" o "Mortadela tipo Bologna" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.
(30)    Si applica l'articolo 21.35, paragrafo 8.
(31)    La protezione dell'indicazione geografica "Pecorino Romano" non impedisce l'uso continuato e simile dei termini "Romano" o "Romanito" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 7 (sette) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina e dell'Uruguay e che l'uso dei termini "Romano" o "Romanito" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.
(32)    La protezione dell'indicazione geografica "Prosciutto di Parma" non impedisce l'uso continuato e simile del termine "Presunto tipo Parma" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 7 (sette) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio del Brasile e che l'uso del termine "Presunto tipo Parma" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.
(33)    La protezione dell'indicazione geografica "Taleggio" non impedisce l'uso continuato e simile del termine "Taleggio" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina e del Brasile e che l'uso del termine "Taleggio" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.
(34)    La protezione dell'indicazione geografica "Asti" non impedisce l'uso continuato e simile del termine "método Asti" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 7 (sette) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio del Brasile e che l'uso del termine "método Asti" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.
(35)    La protezione dell'indicazione geografica "Emilia/Dell'Emilia" ha effetto nel territorio dell'Argentina solo alla registrazione del marchio "Emilia Nieto Senetiner" in tale territorio, a meno che la domanda di registrazione di detto marchio non sia ritirata.
(36)    La protezione dell'indicazione geografica "Marsala" non impedisce l'uso continuato e simile del termine "Marsala" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 7 (sette) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina e che l'uso del termine "Marsala" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.
(37)    La protezione dell'indicazione geografica "Prosecco" non impedisce l'uso continuato e simile del vitigno "Prosecco" o "Proseco" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo nel territorio dell'Argentina e del Paraguay e per un periodo massimo di 10 (dieci) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo nel territorio del Brasile, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina, del Paraguay e del Brasile e che l'uso del vitigno "Prosecco" o "Proseco" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.
(38)    La protezione dell'indicazione geografica "Grappa" non impedisce l'uso continuato e simile dei termini "Grappa" o "Grapa" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 7 (sette) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina e del Brasile e che l'uso dei termini "Grappa" o "Grapa" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.
Si applica l
'articolo 21.35, paragrafo 8.
(39)    La protezione dell'indicazione geografica "Tokaj" / "Tokaji" non impedisce l'uso continuato e simile dei termini "Tokaj", "Tokaji" o "Tocai" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina e del Brasile e che l'uso dei termini "Tokaj", "Tokaji" o "Tocai" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.
(40)    Si applica l'articolo 21.35, paragrafo 8.
(41)    La protezione dell'indicazione geografica "Oporto" / "Port" / "Port Wine" / "Porto" / "Portvin" / "Portwein" / "Portwijn" / "vin du Porto" / "vinho do Porto" non impedisce l'uso continuato e simile del termine "Oporto" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 7 (sette) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina e che l'uso del termine "Oporto" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.