Bruxelles, 3.9.2025

COM(2025) 356 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra


ALLEGATO 11-A

NOTE INTRODUTTIVE ALLE REGOLE SPECIFICHE PER PRODOTTO

Nota 1

Principi generali

1.    Il presente allegato fissa le regole generali per i requisiti applicabili dell'allegato 11-B di cui all'articolo 11.2, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera c).

2.    Ai fini del presente allegato e dell'allegato 11-B, i requisiti che un prodotto deve possedere per essere considerato originario ai sensi dell'articolo 11.2, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera c), riguardano la modifica della classificazione tariffaria, un processo di produzione, un valore massimo dei materiali non originari o qualsiasi altro requisito specificato nel presente allegato e nell'allegato 11-B.

3.    I riferimenti al peso in una regola di origine specifica per prodotto indicano il peso netto, ossia il peso di un materiale o di un prodotto escluso il peso dell'imballaggio.

4.    Il presente allegato e l'allegato 11-B si basano sul sistema armonizzato, come modificato il 1º gennaio 2017.



Nota 2

Struttura dell'allegato 11-B

1.    Le note sulle sezioni, sui capitoli, sulle voci o sulle sottovoci sono lette in combinato disposto con le regole di origine specifiche per prodotto relative alla sezione, al capitolo, alla voce o alla sottovoce pertinente.

2.    Ogni regola di origine specifica per prodotto di cui alla colonna 2 dell'allegato 11-B si applica al prodotto corrispondente indicato nella colonna 1 dell'allegato 11-B.

3.    Se un prodotto è soggetto a regole di origine alternative specifiche per prodotto, il prodotto è considerato originario se soddisfa una delle alternative definite per tale prodotto. Se un prodotto è soggetto a una regola di origine specifica per prodotto che include diversi requisiti, il prodotto è considerato originario solo se soddisfa tutti i requisiti.

4.    Ai fini del presente allegato e dell'allegato 11-B si applicano le definizioni seguenti:

a)    "capitolo": le prime due cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato;

b)    "voce": le prime quattro cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato;



c)    "sezione": una sezione del sistema armonizzato; e

d)    "sottovoce": le prime sei cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato.

5.    Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto si applicano le abbreviazioni seguenti 1 :

a)    "CC": la fabbricazione a partire da materiali non originari inclusi in qualsiasi capitolo, esclusi i materiali inclusi nello stesso capitolo del prodotto oppure la riclassificazione nel capitolo, nella voce o nella sottovoce a partire da qualunque altro capitolo; ciò significa che per tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione del prodotto deve essere modificata la classificazione tariffaria al livello a 2 cifre, cioè un cambiamento di capitolo del sistema armonizzato;

b)    "CTH": la fabbricazione a partire da materiali non originari inclusi in qualsiasi voce, esclusi i materiali inclusi nella stessa voce del prodotto oppure la riclassificazione nel capitolo, nella voce o nella sottovoce a partire da qualunque altra voce; ciò significa che per tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione del prodotto deve essere modificata la classificazione tariffaria al livello a 4 cifre, cioè un cambiamento di voce del sistema armonizzato; e



c)    "CTSH": la fabbricazione a partire da materiali non originari inclusi in qualsiasi sottovoce, esclusi i materiali inclusi nella stessa sottovoce del prodotto oppure la riclassificazione nel capitolo, nella voce o nella sottovoce a partire da qualunque altra sottovoce; ciò significa che per tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione del prodotto deve essere modificata la classificazione tariffaria al livello a 6 cifre, cioè un cambiamento di sottovoce del sistema armonizzato.

Nota 3

Applicazione dell'allegato 11-B

1.    L'articolo 11.2, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera c), relativi ai prodotti che hanno acquisito il carattere originario e che sono utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stesso luogo di fabbricazione di una parte in cui sono utilizzati tali prodotti.

2.    Se una regola di origine specifica per prodotto stabilisce che un determinato materiale non originario non può essere utilizzato, o che il valore o il peso di un determinato materiale non originario non può superare una determinata soglia, dette condizioni non si applicano ai materiali non originari classificati altrove nel SA.



3.    Se una regola di origine specifica per prodotto stabilisce che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, ciò non vieta l'utilizzo di altri materiali che non possono soddisfare tale condizione a causa della loro natura intrinseca.

Nota 4

Calcolo del valore massimo dei materiali non originari

1.    Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto si applicano le definizioni seguenti:

a)    "valore in dogana": il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994;

b)    "EXW":

i)    il prezzo franco fabbrica del prodotto pagato o da pagare al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché siano compresi il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi sostenuti nella fabbricazione di un prodotto, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; o



ii)    se non vi è alcun prezzo pagato o da pagare o se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nella fabbricazione di un prodotto, il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi sostenuti nella fabbricazione del prodotto nella parte esportatrice, che:

A)    comprendono le spese di vendita, generali e amministrative, nonché gli utili, che possono essere ragionevolmente assegnati al prodotto; e

B)    escludono i costi di trasporto, di assicurazione, tutti gli altri costi sostenuti per il trasporto del prodotto ed eventuali imposte interne della parte esportatrice che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

c)    "MaxNOM": il valore massimo dei materiali non originari, espresso in percentuale; e

d)    "VNM": il valore dei materiali non originari utilizzati nella fabbricazione del prodotto che costituisce il valore doganale al momento dell'importazione, inclusi i costi di trasporto, di assicurazione, se del caso, e di imballaggio e tutti gli altri costi sostenuti per il trasporto dei materiali al porto di importazione nel territorio della parte in cui è ubicato il produttore del prodotto.

Se esso non è noto e non può essere stabilito, si utilizza il primo prezzo verificabile pagato per i materiali non originari in una delle parti, che può escludere tutti i costi sostenuti per il trasporto dei materiali non originari all'interno di una parte, quali i costi di trasporto, di assicurazione e di imballaggio nonché qualsiasi altro costo noto e verificabile ivi sostenuto.



2.    Per il calcolo di MaxNOM, si applica la formula seguente:

Nota 5

Definizioni dei termini utilizzati nell'allegato 11-B, sezione XI

1.    "Fibre naturali": le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche. Il loro uso è limitato allo stadio precedente la filatura, comprende i cascami e inoltre, salvo diversa indicazione, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate; le "fibre naturali" comprendono i crini della voce 05.11, la seta delle voci 50.02 e 50.03, le fibre di lana, i peli fini o grossolani delle voci da 51.01 a 51.05, le fibre di cotone delle voci da 52.01 a 52.03 e le altre fibre vegetali delle voci da 53.01 a 53.05;

2.    "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta": i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre o filati sintetici o artificiali oppure fibre o filati di carta;

3.    "fibre sintetiche o artificiali in fiocco": i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 55.01 a 55.07;



4.    "stampa": una tecnica mediante la quale viene applicata, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico;

5.    "stampa (operazione indipendente)": una tecnica mediante la quale viene applicata, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico insieme ad almeno 2 (due) operazioni preparatorie o di finissaggio, quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % (cinquanta per cento) del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Nota 6

Tolleranze applicabili ai prodotti contenenti due o più materiali tessili di base

1.    Ai fini della presente nota i materiali tessili di base sono i seguenti:

–    seta;

–    lana;

–    peli grossolani;



–    peli fini;

–    crini;

–    cotone;

–    carta e materiali per la fabbricazione della carta;

–    lino;

–    canapa;

–    iuta e altre fibre tessili liberiane;

–    sisal e altre fibre tessili del genere Agave;

–    cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali;

–    filamenti sintetici;

–    filamenti artificiali;

–    filamenti conduttori elettrici;

–    fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;

–    fibre sintetiche in fiocco di poliestere;



–    fibre sintetiche in fiocco di poliammide;

–    fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;

–    fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;

–    fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;

–    fibre sintetiche in fiocco di poli(solfuro di fenilene);

–    fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile);

–    altre fibre sintetiche in fiocco;

–    fibre artificiali in fiocco di viscosa;

–    altre fibre artificiali in fiocco;

–    filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;

–    filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;



–    prodotti della voce 56.05 (filati metallici e filati metallizzati) che incorporano un nastro consistente di un'anima di foglio di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 (cinque) mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra 2 (due) pellicole di plastica; e

–    altri prodotti della voce 56.05.

Esempio

Un filato della voce 52.05 ottenuto da fibre di cotone della voce 52.03 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 55.06 è un filato misto. Possono quindi essere utilizzate fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano i requisiti di cui all'allegato 11-B, purché il loro peso totale non superi il 10 % (dieci per cento) del peso del filato.

Esempio

Un tessuto di lana della voce 51.12 ottenuto da filati di lana della voce 51.07 e da filati sintetici di fibre in fiocco della voce 55.09 è un tessuto misto. Possono quindi essere utilizzati filati sintetici che non soddisfano i requisiti di cui all'allegato 11-B o filati di lana che non soddisfano i requisiti di cui all'allegato 11-B, o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % (dieci per cento) del peso di tutti i materiali tessili di base.



Esempio

Una superficie tessile "tufted" della voce 58.02 ottenuta da filati di cotone della voce 52.05 e da tessuti di cotone della voce 52.10 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone utilizzati sono essi stessi misti.

Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 52.05 e da tessuti sintetici della voce 54.07, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

2.    Nei casi in cui è fatto riferimento alla presente nota nell'allegato 11-B, i requisiti indicati nella colonna 2 non si applicano a eventuali materiali tessili di base non originari, esclusi i filati di elastomeri, utilizzati nella fabbricazione del prodotto dei capitoli da 50 a 63, purché:

a)    il prodotto contenga 2 (due) o più materiali tessili di base; e

b)    il peso totale dei materiali tessili di base non originari non superi il 10 % (dieci per cento) del peso totale di tutti i materiali tessili di base utilizzati.

3.    Nonostante la nota 6.2, per i prodotti dei capitoli da 50 a 63 che incorporano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza è del 20 % (venti per cento) rispetto al peso di tale filato non originario in percentuale del peso di tutti i materiali tessili di base utilizzati.



4.    Nonostante la nota 6.2, per i prodotti dei capitoli da 50 a 63 che incorporano un "nastro consistente di un'anima di foglio di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 (cinque) mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica", la tolleranza è del 30 % (trenta per cento) rispetto al peso di tale nastro non originario in percentuale del peso di tutti i materiali tessili di base utilizzati.

Nota 7

Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili

1.    Nei casi in cui è fatto riferimento alla presente nota nell'allegato 11-B, possono essere utilizzati materiali tessili non originari, a eccezione di fodere o controfodere, filati di elastomeri e filati per cucire, che non soddisfano i requisiti elencati nella colonna 2 per il prodotto tessile finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % (otto per cento) del prezzo franco fabbrica del prodotto.

2.    I materiali non originari che non sono classificati nell'ambito dei capitoli da 50 a 63, anche contenenti materie tessili, possono essere utilizzati senza restrizioni nella fabbricazione di prodotti tessili classificati nei capitoli da 50 a 63.



Esempio

Se un requisito di cui all'allegato 11-B prevede che si debba usare il filato per un particolare prodotto tessile (come i pantaloni), ciò non vieta l'uso di materiali non originari metallici, come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per lo stesso motivo, ciò non vieta l'uso di chiusure lampo, anche se queste normalmente contengono materie tessili.

3.    Se un requisito di cui all'allegato 11-B consiste in un valore massimo di materiali non originari, si tiene conto del valore dei materiali non originari non classificati nei capitoli da 50 a 63 nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati.

Nota 8

Definizioni dei processi di cui all'allegato 11-B, sezioni da VI a VII

Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto:

1.    "procedimenti biotecnologici":

a)     la coltura biologica o biotecnologica (compresa la coltura cellulare), l'ibridazione o la modifica genetica di:

i)    microrganismi quali batteri e virus, compresi i batteriofagi; o



ii)    cellule umane, animali o vegetali; e

b)    la produzione, l'isolamento o la depurazione di strutture cellulari e intracellulari, come geni isolati, frammenti di geni e plasmidi, o la fermentazione;

2.    "modifica della dimensione delle particelle": la modifica deliberata e controllata della dimensione delle particelle di un prodotto, con modalità diverse dalla semplice spremitura o pigiatura, che produce un prodotto con una determinata dimensione delle particelle, una determinata distribuzione delle dimensioni delle particelle o una superficie definita che è rilevante ai fini del prodotto e con caratteristiche fisiche o chimiche diverse da quelle delle materie prime;

3.    "reazione chimica": un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura, rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola, a eccezione delle seguenti che non sono considerate reazioni chimiche ai fini della presente definizione:

a)    la dissoluzione in acqua o in altri solventi;

b)    l'eliminazione di solventi, compresa l'acqua come solvente; o

c)    l'aggiunta o l'eliminazione di acqua di cristallizzazione;

4.    "separazione di isomeri": l'isolamento o la separazione di isomeri da una miscela di isomeri;



5.    "miscelatura e mescolatura": la miscelatura o la mescolatura deliberata e proporzionalmente controllata di materiali (compresa la dispersione), a eccezione dell'aggiunta di diluenti, al solo fine di conformarsi a specifiche predeterminate che risultano nella produzione di un prodotto con caratteristiche fisiche o chimiche che sono pertinenti ai fini o agli impieghi del prodotto e sono diverse da quelle delle materie prime;

6.    "produzione di materiali standard" (comprese le soluzioni standard): la produzione di un preparato adatto all'uso nell'analisi, nella calibratura o nella referenziazione con precisi gradi di purezza o proporzioni certificati dal fabbricante;

7.    "depurazione": un processo che comporta:

a)    la depurazione di una merce che risulta nell'eliminazione di almeno l'80 % (ottanta per cento) del tenore di impurità esistenti; o

b)    la riduzione o l'eliminazione di impurità in modo da ottenere una merce adatta a una o più delle applicazioni seguenti:

i)    sostanze farmaceutiche, medicinali, cosmetiche, veterinarie o alimentari;

ii)    prodotti chimici e reagenti per usi analitici, diagnostici o di laboratorio;

iii)    elementi e componenti per l'uso in microelettronica;

iv)    usi ottici specializzati;



v)    uso biotecnico, ad esempio nella coltura cellulare, nella tecnologia genetica o come catalizzatore;

vi)    vettori usati in processi di separazione; o

vii)    usi di tipo nucleare.

Nota 9

Prodotti agricoli

I prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e alla voce 24.01, coltivati o raccolti nel territorio di una parte, sono considerati originari del territorio di tale parte anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate da un paese terzo.

________________

ALLEGATO 11-B

REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO

Colonna 1
Classificazione del sistema armonizzato
(2017)
compresa
la descrizione specifica

Colonna 2
Regola di origine specifica per prodotto

SEZIONE I

ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE

Capitolo 1

Animali vivi

01.01 – 01.06

Tutti gli animali del capitolo 1 sono interamente ottenuti.

Capitolo 2

Carni e frattaglie commestibili

02.01 – 02.10

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti.

Capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

03.01 – 03.08

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti.

Capitolo 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

0401.10 – 0402.91

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti.

0402.99

Fabbricazione in cui:

–    tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; e

–    il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non supera il 15 % del peso del prodotto.

04.03 – 04.10

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti.

Capitolo 5

Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove

0501.00 – 0511.10

Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

0511.91

- Uova di pesce e lattimi inadatti ad uso alimentare

- Altri

Tutte le uova di pesce e i lattimi sono interamente ottenuti.

Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

0511.99

Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

SEZIONE II

PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE

Capitolo 6

Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale

06.01 – 06.04

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti.

Capitolo 7

Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili

07.01 – 07.14

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti.

Capitolo 8

Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni

08.01– 08.10

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti.

08.11

Fabbricazione in cui:

–    tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti; e

–    il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non supera il 15 % del peso del prodotto.

08.12 – 08.14

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti.

Capitolo 9

Caffè, tè, mate e spezie

0901.11 – 0901.12

CTH

0901.21 – 0901.22

Fabbricazione in cui il peso dei materiali non originari del capitolo 9 utilizzati non supera il 60 % del peso del prodotto.

0901.90

CTH

09.02

CTSH

09.03

CTH

09.04 – 09.10

Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

Capitolo 10

Cereali

10.01 – 10.08

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti.

Capitolo 11

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento

11.01 – 11.09

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 10 e 11, delle voci 07.01 e 23.03 e della sottovoce 0710.10 utilizzati sono interamente ottenuti.

Capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

12.01 – 12.14

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti.

Capitolo 13

Gomma lacca, gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali

13.01

Fabbricazione in cui il valore dei materiali non originari della voce 13.01 utilizzati non supera il 50 % dell'EXW del prodotto.

13.02

Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

Capitolo 14

Materie vegetali da intreccio e altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

14.01 – 14.04

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti.

SEZIONE III

GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

Capitolo 15

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale

15.01 – 15.06

CTH

15.07

Fabbricazione in cui tutti i materiali delle voci 12.01 e 15.07 utilizzati sono interamente ottenuti.

15.08

CTSH

15.09 – 15.10

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti.

15.11

CTH

1512.11 – 1512.19

- Oli di girasole

- Oli di cartamo

Fabbricazione in cui tutti i materiali delle voci 12.06 e 15.12 utilizzati sono interamente ottenuti.

CTH

1512.21 – 1513.19

CTSH

1513.21 – 1513.29

CTH

15.14

- Oli di ravizzone o di colza

- Oli di senape

Fabbricazione in cui tutti i materiali delle voci 12.05 e 15.14 utilizzati sono interamente ottenuti.

CTH

1515.11 – 1515.19

CTSH

1515.21 – 1515.29

Fabbricazione in cui tutti i materiali delle voci 10.05 e 15.15 utilizzati sono interamente ottenuti.

1515.30 – 1515.50

CTH

1515.90

- Oli di chia, di tung e di oiticica

- Altri

CTH

CTSH

15.16 – 15.17

CTH

15.18

CTSH

15.20

CTH

15.21 – 15.22

CTSH

SEZIONE IV

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI

Capitolo 16

Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

16.01 – 16.05

CC, a condizione che tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati siano interamente ottenuti.

Capitolo 17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri

17.01

CTH

1702

- Maltosio chimicamente puro e fruttosio chimicamente puro

- Altri

Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, eccetto maltosio chimicamente puro e fruttosio chimicamente puro non originari.

CC, eccetto a partire da materiali non originari dei capitoli 11 e 23.

17.03

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati sono interamente ottenuti.

17.04

Fabbricazione in cui:

–    tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; e

–    il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto.

Capitolo 18

Cacao e sue preparazioni

18.01

CTH

18.02

CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 1801.

18.03

CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 1802.

18.04 – 18.05

CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci 1802 e 1803.

1806

Fabbricazione in cui:

–    tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; e

–    il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto.

Capitolo 19

Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria

19.01

CC, a condizione che:

–    tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti;

–    il peso totale dei materiali non originari delle voci 10.06 e da 11.01 a 11.08 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto; e

–    il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.

19.02 – 19.03

CC, a condizione che:

–    tutti i materiali dei capitoli 2, 3, 4 e 16 utilizzati siano interamente ottenuti; e

–    il peso totale dei materiali non originari delle voci 10.06 e da 11.01 a 11.08 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.

19.04 – 19.05

CC, a condizione che:

–    tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti;

–    il peso totale dei materiali non originari delle voci 10.06 e da 11.01 a 11.08 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto; e

–    il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.

Capitolo 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante

20.01

CTH

20.02 – 20.03

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti.

20.04 – 20.05

CTH

20.06 – 20.08

CTH, a condizione che:

–    mele, limoni, limette, arance, pesche e pere siano interamente ottenuti; e

–    il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto.

20.09

CTH, a condizione che:

–    mele, pompelmi, limoni, limette, arance, pesche, pere, fragole e tangerini siano interamente ottenuti; e

–    il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto.

Capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse

2101.11- 2101.12

CTH, a condizione che il valore dei materiali non originari della voce 09.01 utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.

2101.20

CTH, a condizione che:

–    tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; e

–    il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 15 % del peso del prodotto.

2101.30

CTH, a condizione che il valore dei materiali non originari della voce 09.01 utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.

21.02

CTH, a condizione che tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti.

2103.10

CTH, a condizione che tutti i materiali della voce 12.01 e della sottovoce 1208.10 utilizzati siano interamente ottenuti.

2103.20 – 2104.20

CTH, a condizione che tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti.

21.05 – 21.06

CTH, a condizione che:

–    tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; e

–    il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.

Capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici e aceti

22.01

CTH

22.02

- Bevande a base di soia

- Altri

CTH, a condizione che:

–    tutti i materiali del capitolo 4 e delle sottovoci 1201.90 e 1208.10 utilizzati siano interamente ottenuti; e

–    il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 15 % del peso del prodotto.

CTH, a condizione che:

–    tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; e

–    il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 15 % del peso del prodotto.

22.03

CTH

22.04 – 22.05

CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 22.07 o 22.08, a condizione che:

–    tutta l'uva utilizzata sia interamente ottenuta; e

–    tutti i materiali derivati dall'uva utilizzati siano originari.

22.06

CTH

22.07

CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 22.08, a condizione che:

–    la totalità dell'uva, della canna o del granturco utilizzati sia interamente ottenuta; e

–    tutti i materiali derivati dall'uva, dalla canna o dal granturco utilizzati siano originari.

22.08 – 22.09

CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 22.07 o 22.08, a condizione che:

–    tutta l'uva utilizzata sia interamente ottenuta; e

–    tutti i materiali derivati dall'uva utilizzati siano originari.

Capitolo 23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali

23.01

CTH, a condizione che tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati siano interamente ottenuti.

2302.10 – 2303.10

CTH, a condizione che il peso dei materiali non originari del capitolo 10 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.

2303.20 – 2308.00

CTH

23.09

CC, a condizione che:

–    tutti i materiali dei capitoli 2, 3 e 4 utilizzati siano interamente ottenuti;

–    il peso totale dei materiali non originari dei capitoli 10 e 11 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto; e

–    il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 15 % del peso del prodotto.

Capitolo 24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati

24.01

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti.

2402.10

Fabbricazione in cui il peso dei materiali non originari della voce 24.01 utilizzati non supera il 30 % del peso del prodotto.

2402.20

Fabbricazione in cui il peso dei materiali non originari della voce 24.01 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto.

2402.90

CTH

24.03

Fabbricazione in cui il peso dei materiali non originari della voce 24.01 utilizzati non supera l'80 % del peso del prodotto.

SEZIONE V

PRODOTTI MINERALI

Capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi

25.01 – 25.03

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

25.04

CTSH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

25.05 – 25.14

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

25.15 – 25.16

CTSH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

25.17

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

25.18 – 25.20

CTSH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

25.21– 25.23

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

25.24 – 25.25

CTSH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

2526.10 – 2530.20

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

2530.90

- Terre coloranti, calcinate o polverizzate

- Altri

Calcinazione o triturazione di terre coloranti.

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 26

Minerali, scorie e ceneri

26.01 – 26.21

CTH

Capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

27.01 – 27.09

Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

27.10

CTH, eccetto a partire da biodiesel non originario della sottovoce 3824.99 o 3826.00; o

distillazione o reazione chimica, a condizione che il biodiesel (compreso l'olio vegetale idrotrattato) della voce 27.10 e delle sottovoci 3824.99 e 3826.00 utilizzato sia ottenuto mediante esterificazione, transesterificazione o idrotrattamento.

27.11 – 27.15

Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

SEZIONE VI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE

Nota relativa alla sezione: per le definizioni delle norme orizzontali di lavorazione di cui alla presente sezione cfr. l'allegato 11-A, nota 8.

Capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi

28.01 – 28.53

CTSH;

reazione chimica; o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 29

Prodotti chimici organici

2901.10 – 2905.42

CTSH;

reazione chimica, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o

MaxNOM 50 % (EXW).

2905.43 – 2905.44

CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 38.24.

2905.45

CTSH; tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della sottovoce 2905.45, a condizione che il loro valore complessivo non superi il 20 % dell'EXW del prodotto; o

MaxNOM 50 % (EXW).

2905.49 – 2942.00

CTSH;

reazione chimica, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 30

Prodotti farmaceutici

30.01 – 30.03

CTSH;

reazione chimica, depurazione, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o

MaxNOM 50 % (EXW).

30.04

CTH

30.05 – 30.06

CTSH;

reazione chimica, depurazione, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 31

Concimi

31.01 – 31.04

CTH; tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore complessivo non superi il 20 % dell'EXW del prodotto; o

MaxNOM 40 % (EXW).

31.05

- Nitrato di sodio

- Calcio cianammide

- Solfato di potassio

- Solfato di potassio e di magnesio

- Altri

CTH; tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della voce 31.05, a condizione che il loro valore complessivo non superi il 20 % dell'EXW del prodotto; o

MaxNOM 40 % (EXW).

CTH e MaxNOM 50 % (EXW); tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della voce 31.05, a condizione che il loro valore complessivo non superi il 20 % dell'EXW del prodotto; o

MaxNOM 40 % (EXW).

Capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; stucco e altri mastici; inchiostri

32.01 – 32.05

CTSH;

reazione chimica o procedimenti biotecnologici;

miscelatura e mescolatura, a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 70 % dell'EXW del prodotto; o

MaxNOM 50 % (EXW).

32.06

CTH; tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della voce 32.06, a condizione che il loro valore complessivo non superi il 20 % dell'EXW del prodotto; o

MaxNOM 40 % (EXW).

32.07 – 32.15

CTSH;

reazione chimica o procedimenti biotecnologici;

miscelatura e mescolatura, a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 70 % dell'EXW del prodotto; o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria, preparazioni cosmetiche o per toeletta

3301.12 – 3301.30

CTSH;

reazione chimica o procedimenti biotecnologici;

miscelatura e mescolatura, a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 70 % dell'EXW del prodotto; o

MaxNOM 50 % (EXW).

3301.90

CTSH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

3302.10

CTH; tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della sottovoce 3302.10, a condizione che il loro valore complessivo non superi il 20 % dell'EXW del prodotto; o

MaxNOM 50 % (EXW).

3302.90 – 3303.00

CTSH;

reazione chimica o procedimenti biotecnologici;

miscelatura e mescolatura, a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 70 % dell'EXW del prodotto; o

MaxNOM 50 % (EXW).

33.04 – 33.07

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso

3401.11 – 3401.20

CTSH;

reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o

MaxNOM 50 % (EXW).

3401.30

CTH;

reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o

MaxNOM 50 % (EXW).

34.02 – 34.07

CTSH;

reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi

3501.10 – 3502.20

CTH e MaxNOM 50 % (EXW).

3502.90 – 3504.00

CTSH;

reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o

MaxNOM 50 % (EXW).

35.05

CTH e MaxNOM 50 % (EXW).

35.06 – 35.07

CTSH

reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

36.01 – 36.06

CTSH;

reazione chimica; o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

37.01 – 37.07

CTSH;

reazione chimica; o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche

38.01 – 38.07

CTSH;

reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o

MaxNOM 50 % (EXW).

38.08

CTH; tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della voce 38.08, a condizione che il loro valore complessivo non superi il 20 % dell'EXW del prodotto; o

MaxNOM 50 % (EXW).

38.09

CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 11.08.

3810.10 – 3824.50

CTSH;

reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o

MaxNOM 50 % (EXW).

3824.60

CTH, eccetto a partire da materiali non originari della sottovoce 2905.44.

3824.71 – 3824.91

CTSH;

reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o

MaxNOM 50 % (EXW).

3824.99

- Biodiesel

- Altri

Fabbricazione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione, esterificazione o idrotrattamento.

CTSH;

reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o

MaxNOM 50 % (EXW).

38.25

CTSH;

reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o

MaxNOM 50 % (EXW).

38.26

Fabbricazione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione, esterificazione o idrotrattamento.

SEZIONE VII

MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA

Nota relativa alla sezione: per le definizioni delle norme orizzontali di lavorazione di cui alla presente sezione cfr. l'allegato 11-A, nota 8.

Capitolo 39

Materie plastiche e lavori di tali materie

3901.10

CTSH;

reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o

MaxNOM 50 % (EXW).

3901.20

CTH;

reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o

MaxNOM 50 % (EXW).

3901.30 – 3901.40

CTSH;

reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o

MaxNOM 50 % (EXW).

3901.90

CTH;

reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o

MaxNOM 50 % (EXW).

39.02

CTSH;

reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o

MaxNOM 50 % (EXW).

3903.11

CTH;

reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o

MaxNOM 50 % (EXW).

3903.19 – 3903.30

CTSH;

reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o

MaxNOM 50 % (EXW).

3903.90 – 3904.10

CTH;

reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o

MaxNOM 50 % (EXW).

3904.21 – 3906.10

CTSH;

reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o

MaxNOM 50 % (EXW).

3906.90

CTH;

reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o

MaxNOM 50 % (EXW).

3907.10

CTSH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

3907.20 – 3907.30

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

3907.40 – 3907.70

CTSH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

3907.91

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

3907.99 – 3908.90

CTSH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

3909.10 – 3909.20

CTSH;

reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o

MaxNOM 50 % (EXW).

3909.31 – 3909.39

CTH;

reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o

MaxNOM 50 % (EXW).

3909.40

CTSH;

reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o

MaxNOM 50 % (EXW).

3909.50

CTH;

reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o

MaxNOM 50 % (EXW).

39.10

CTSH;

reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o

MaxNOM 50 % (EXW).

39.11

CTH;

reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o

MaxNOM 50 % (EXW).

39.12 – 39.15

CTSH;

reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o

MaxNOM 50 % (EXW).

39.16 – 3923.29

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

3923.30

MaxNOM 50 % (EXW).

3923.40 – 3926.90

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 40

Gomma e lavori di gomma

40.01 – 40.04

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

40.05

Fabbricazione in cui il valore dei materiali non originari utilizzati, a eccezione dei materiali non originari delle sottovoci da 4001.10 a 4001.29, non supera il 50 % dell'EXW del prodotto.

40.06 – 40.11

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

4012.11 – 4012.19

CTSH; o

rigenerazione di pneumatici usati.

4012.20 – 4017.00

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

SEZIONE VIII

PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E CONTENITORI SIMILI; LAVORI DI BUDELLA

Capitolo 41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio

41.01 – 41.03

CTSH

41.04 – 41.06

CTH; o

riconciatura di cuoio e pelli conciati o preconciati della sottovoce 4104.11, 4104.19, 4105.10, 4106.21, 4106.31 o 4106.91.

41.07 – 41.13

CTH; tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari delle sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 e 4106.92, a condizione che abbia luogo una riconciatura dei cuoi e delle pelli conciati o in crosta allo stato secco.

41.14 – 41.15

CTH

Capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella

42.01 – 42.06

CTH

Capitolo 43

Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori

43.01 – 43.04

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

SEZIONE IX

LEGNO E LAVORI DI LEGNO; CARBONE DI LEGNA; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO; LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO

Capitolo 44

Legno e lavori di legno; carbone di legna

44.01 – 44.21

CTH

Capitolo 45

Sughero e lavori di sughero

45.01 – 45.04

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

46.01 – 46.02

CTH

SEZIONE X

PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI); CARTA E CARTONE E LORO LAVORI

Capitolo 47

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

47.01 – 47.07

CTH

Capitolo 48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

48.01 – 48.07

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

4808.10

CTH e MaxNOM 50 % (EXW).

4808.40 – 4811.49

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

4811.51

CTH

4811.59 – 4816.90

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

48.17

CTH e MaxNOM 50 % (EXW).

48.18

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

4819.10 – 4819.50

CTH e MaxNOM 50 % (EXW).

4819.60 – 4823.20

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

4823.40

CTH e MaxNOM 50 % (EXW).

4823.61 – 4823.70

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

4823.90

CTH e MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 49

Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani

49.01 – 49.11

CTH

SEZIONE XI

MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI

Nota relativa alla sezione: per l'applicazione delle tolleranze di cui alla presente sezione cfr. l'allegato 11-A, note 6 e 7.

Capitolo 50

Seta

50.01 – 50.02

CTH

50.03

- Cardata o pettinata

- Altri

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta.

CTH

50.04 – 50.05

Filatura di fibre naturali;

estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura;

estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione; o

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.

50.06

- Filati di seta e filati di cascami di seta;

- Pelo di Messina (crine di Firenze)

Filatura di fibre naturali;

estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura;

estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione; o

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.

CTH

50.07

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura;

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura;

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla tintura;

tintura di filati insieme alla tessitura; o

tessitura insieme alla stampa.

Capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine

51.01 – 51.05

CTH

51.06 – 51.10

Filatura di fibre naturali;

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.

51.11 – 51.13

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura;

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura;

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla tintura;

tintura di filati insieme alla tessitura; o

tessitura insieme alla stampa.

Capitolo 52

Cotone

52.01 – 52.03

CTH

52.04

Filatura di fibre naturali;

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura;

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica; o

tintura insieme a qualsiasi operazione meccanica.

52.05 – 52.07

Filatura di fibre naturali;

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.

52.08 – 52.12

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura;

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura;

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla tintura;

tintura di filati insieme alla tessitura; o

tessitura insieme alla stampa.

Capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta

53.01 – 53.05

CTH

53.06 – 53.08

Filatura di fibre naturali;

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.

53.09

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura;

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura;

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla tintura;

tintura di filati insieme alla tessitura; o

tessitura insieme alla stampa.

53.10

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura; o

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura.

53.11

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura;

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura;

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla tintura;

tintura di filati insieme alla tessitura; o

tessitura insieme alla stampa.

Capitolo 54

Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materiali tessili sintetici o artificiali

54.01

Filatura di fibre naturali;

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura;

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica; o

tintura insieme a qualsiasi operazione meccanica.

54.02 – 54.06

Filatura di fibre naturali; o

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura.

54.07 – 54.08

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura;

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura;

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla tintura;

tintura di filati insieme alla tessitura; o

tessitura insieme alla stampa.

Capitolo 55

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

5501.10 – 5503.19

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali.

5503.20

Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o pasta tessile, a eccezione di quelle provenienti da materiali non originari delle voci da 39.07 a 39.12.

5503.30 – 5507.00

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali.

55.08

Filatura di fibre naturali;

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura;

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica; o

tintura insieme a qualsiasi operazione meccanica.

55.09 – 55.11

Filatura di fibre naturali;

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.

55.12 – 55.16

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura;

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura;

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla tintura;

tintura di filati insieme alla tessitura; o

tessitura insieme alla stampa.

Capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia

56.01

Filatura di fibre naturali;

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura;

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; o

spalmatura, floccaggio, stratificazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio o finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.

56.02 – 56.03

Fabbricazione a partire da fibre o polimeri naturali, sintetici o artificiali, seguita dall'agglomerazione in una fabbricazione di stoffa.

5604.10

Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili.

5604.90

Filatura di fibre naturali; o

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura.

56.05

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali;

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.

56.06

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali; o

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura.

56.07 – 56.09

Filatura di fibre naturali; o

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura.

Capitolo 57

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili

57.01 – 57.05

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting";

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting";

fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o da filati di viscosa in catena continua; o

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme a tecniche di fabbricazione di stoffe non tessute, compresa l'agugliatura meccanica.

Capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami

58.01 – 58.04

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting";

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting";

tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione;

"tufting" insieme alla tintura o alla stampa;

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa;

tintura di filati insieme alla tessitura; o

tessitura insieme alla stampa.

58.05

CTH

58.06 – 58.09

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting";

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting";

tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione;

"tufting" insieme alla tintura o alla stampa;

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa;

tintura di filati insieme alla tessitura; o

tessitura insieme alla stampa.

58.10

Ricamo in cui il valore dei materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto utilizzato, non supera il 50 % dell'EXW del prodotto.

58.11

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting";

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting";

tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione;

"tufting" insieme alla tintura o alla stampa;

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa;

tintura di filati insieme alla tessitura; o

tessitura insieme alla stampa.

Capitolo 59

Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; articoli tessili adatti all'uso industriale

59.01

Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione; o

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa.

59.02

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; o

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura.

59.03

Tessitura insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla ricopertura, alla stratificazione o alla metallizzazione;

tessitura insieme alla stampa; o

stampa (operazione indipendente).

59.04

Tessitura o calandratura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione. 

59.05

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura;

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura;

tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di stoffe non tessute, insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla ricopertura, alla stratificazione o alla metallizzazione;

tessitura insieme alla stampa; o

stampa (operazione indipendente).

5906

- Stoffe a maglia

- Altri tessuti di filamenti sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materiali tessili

- Altri

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla lavorazione a maglia;

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia;

lavorazione a maglia insieme alla gommatura; o

gommatura insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio o finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura.

Tessitura, lavorazione a maglia o processo della stoffa non tessuta, insieme alla tintura o alla spalmatura o alla gommatura;

tintura di filati insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia o al processo della stoffa non tessuta; o

gommatura insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio o finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.

59.07

Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di stoffe non tessute, insieme alla tintura o alla stampa, o alla spalmatura, all'impregnazione superficiale o alla ricopertura;

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; o

stampa (operazione indipendente).

59.08

- Reticelle a incandescenza, impregnate

- Altri

Fabbricazione a partire da tessuti tubolari a maglia non originari.

CTH

59.09 – 59.10

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura;

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla stratificazione; o

spalmatura, floccaggio, stratificazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio o finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.

59.11

- Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 59.11

- Tessuti feltrati o non feltrati, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 59.11

- Altri

Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 63.10.

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura;

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; o

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla stratificazione.

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura;

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla stratificazione; o

spalmatura, floccaggio, stratificazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.

Capitolo 60

Stoffe a maglia

60.01 – 60.06

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; o

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura.

Capitolo 61

Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia

6101.20 – 6103.39

- Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

- Altri

Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla lavorazione a maglia;

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; o

lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione.

6103.41 – 6103.49

- Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

- Solo ottenuti in forma o senza cucitura

Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali o estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia e alla confezione in un'unica operazione.

6104.13 – 6104.59

- Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

- Altri

Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla lavorazione a maglia;

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; o

lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione.

6104.61 – 6104.69

- Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

- Ottenuti in forma o senza cucitura

Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali o estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia e alla confezione in un'unica operazione.

61.05 – 61.06

- Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

- Altri

Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla lavorazione a maglia;

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; o

lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione.

6107.11

- Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

- Ottenuti in forma o senza cucitura

Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali e/o estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia e alla confezione in un'unica operazione.

6107.12 – 6108.19

- Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

- Altri

Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla lavorazione a maglia;

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; o

lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione.

6108.21 – 6108.29

- Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

- Ottenuti in forma o senza cucitura

Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali e/o estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia e alla confezione in un'unica operazione.

6108.31 – 6110.20

- Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

- Altri

Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla lavorazione a maglia;

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; o

lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione.

6110.30

- Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

- Ottenuti in forma o senza cucitura

Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali o estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia e alla confezione in un'unica operazione.

6110.90 - 6114.90

- Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

- Altri

Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla lavorazione a maglia;

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; o

lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione.

6115

- Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

- Ottenuti in forma o senza cucitura (non include calzemaglie (collants), calze, calzettoni e calzini a compressione)

Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali e/o estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia e alla confezione in un'unica operazione.

61.16 – 61.17

- Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

- Altri

Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla lavorazione a maglia;

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; o

lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione.

Capitolo 62

Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia

62.01

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

62.02

- Ricamati

- Altri

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

62.03

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

6204.11 – 6204.59

- Ricamati

- Altri

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

6204.61 – 6205.90

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

62.06

- Ricamati

- Altri

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

62.07 – 62.08

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

62.09

- Ricamati

- Altri

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

62.10

- Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

- Altri

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

spalmatura o stratificazione, a condizione che il valore del tessuto non originario non stratificato o non spalmato utilizzato non superi il 40 % dell'EXW del prodotto, insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

62.11

- Ricamati

- Altri

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

62.12

Lavorazione a maglia o tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

62.13 - 62.14

- Ricamati

- Altri

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

62.15

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

62.16

- Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

- Altri

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

spalmatura o stratificazione, a condizione che il valore del tessuto non originario non stratificato o non spalmato utilizzato non superi il 40 % dell'EXW del prodotto, insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

62.17

- Ricamati

- Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

- Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati

- Altri

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

spalmatura o stratificazione, a condizione che il valore del tessuto non originario non stratificato o non spalmato utilizzato non superi il 40 % dell'EXW del prodotto, insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

Fabbricazione di tessuto insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

Capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci

63.01 – 63.04

- Di feltro, di stoffe non tessute

- Altri

-- ricamati

-- altri

Fabbricazione di stoffe non tessute insieme alla confezione, compreso il taglio della stoffa.

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.

Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

63.05

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura o alla lavorazione a maglia e alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

63.06

- Di stoffe non tessute

- Altri

Fabbricazione di stoffe non tessute insieme alla confezione, compreso il taglio della stoffa.

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

63.07

CTH e MaxNOM 40 % (EXW).

63.08

Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia possono essere incorporati articoli non originari, a condizione che il loro valore complessivo non superi il 10 % dell'EXW dell'assortimento.

63.09 – 63.10

CTH

SEZIONE XII

CALZATURE, CAPPELLI, COPRICAPO E ALTRE ACCONCIATURE, OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), OMBRELLONI, BASTONI DA PASSEGGIO, BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI

Capitolo 64

Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti

64.01 – 64.05

- Con valore in dogana inferiore o uguale a 35 EUR

- Con valore in dogana superiore a 35 EUR

Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, eccetto i materiali non originari della sottovoce 6406.10, a condizione che il valore complessivo dei materiali non originari non superi il 40 % del valore del prodotto.

Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, eccetto le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre componenti della suola della voce 64.06.

64.06

CTH

Capitolo 65

Cappelli, copricapo e altre acconciature; loro parti

65.01 – 65.07

CTH

Capitolo 66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni da passeggio, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti

66.01 – 66.03

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

67.01 – 67.04

CTH

SEZIONE XIII

LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO

Capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili

68.01 – 68.02

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

68.03

- Ardesia naturale lavorata

- Lavori di ardesia naturale o agglomerata

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

Fabbricazione a partire dall'ardesia naturale lavorata.

68.04 – 68.11

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

68.12

- Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

- Altri

Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

6813.20

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

6813.81 – 6813.89

MaxNOM 50 % (EXW) 2 .

68.14

- Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altre materie

- Altri

Fabbricazione a partire da mica lavorata non originaria (compresa la mica agglomerata o ricostituita).

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

68.15

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 69

Prodotti ceramici

69.01 – 69.14

CTH

Capitolo 70

Vetro e lavori di vetro

70.01 – 70.05

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

70.06 – 70.09

CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 70.05.

70.10

CTH; o

MaxNOM 20 % (EXW).

70.11

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

70.13

CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 70.10; o

MaxNOM 20 % (EXW).

70.14 – 70.18

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

70.19

CTH; o

MaxNOM 45 % (EXW).

70.20

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

SEZIONE XIV

PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI BIGIOTTERIA; MONETE

Capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete

71.01

- Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto

- Altri

MaxNOM 50 % (EXW).

CTH

71.02

- Pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini) (naturali, sintetiche o ricostituite) lavorate

- Altri

Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini) non lavorate non originarie.

CTH

71.03

- Pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini) (naturali, sintetiche o ricostituite) lavorate

- Altri

Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini) non lavorate non originarie.

CTH

71.04

- Pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini) (naturali, sintetiche o ricostituite) lavorate

- Altri

Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini) non lavorate non originarie.

CTH

71.05

CTH

71.06

- Greggi

- Semilavorati o in polvere

CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o

separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi della voce 71.06, 71.08 o 71.10; o

fabbricazione di leghe di metalli preziosi della voce 71.06, 71.08 o 71.10 tra di loro o con metalli comuni.

Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi non originari.

71.07

- Metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

- Altri

Fabbricazione a partire da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi non originari, greggi.

CTH

71.08

- Greggi

- Semilavorati o in polvere

CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o

separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi della voce 71.06, 71.08 o 71.10; o

fabbricazione di leghe di metalli preziosi della voce 71.06, 71.08 o 71.10 tra di loro o con metalli comuni.

Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi non originari.

71.09

- Metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

- Altri

Fabbricazione a partire da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi non originari, greggi.

CTH

71.10

- Greggi

- Semilavorati o in polvere

CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o

separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi della voce 71.06, 71.08 o 71.10; o

fabbricazione di leghe di metalli preziosi della voce 71.06, 71.08 o 71.10 tra di loro o con metalli comuni.

Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi non originari.

71.11

- Metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

- Altri

Fabbricazione a partire da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi non originari, greggi.

CTH

71.12 – 71.15

CTH

71.16

MaxNOM 50 % (EXW).

71.17

CTH; o

fabbricazione a partire da parti di metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.

71.18

CTH

SEZIONE XV

METALLI COMUNI E LORO LAVORI

Capitolo 72

Ghisa, ferro e acciaio

72.01 – 72.06

CTH

72.07 – 72.17

CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 72.06 a 72.17.

72.18

CTH

72.19 – 72.23

CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 72.18 a 72.23.

72.24

CTH

72.25 – 72.29

CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 72.24 a 72.29.

Capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio

7301.10

CC, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 72.07 a 72.17.

7301.20

CTH

73.02

CC, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 72.07 a 72.17.

73.03

CTH

73.04

CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 72.06 a 72.29.

73.05 - 73.06

CC, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 72.13 a 72.17, da 72.21 a 72.23 e da 72.25 a 72.29.

73.07

- Di acciai inossidabili

- Altri

Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il valore complessivo degli abbozzi fucinati non originari non superi il 35 % dell'EXW del prodotto.

CTH

73.08

CTH, eccetto a partire da materiali non originari della sottovoce 7301.20.

7309.00 – 7315.19

CTH

7315.20

Fabbricazione in cui il valore dei materiali non originari della voce 73.15 utilizzati non supera il 50 % dell'EXW del prodotto.

7315.81 – 7326.90

CTH

Capitolo 74

Rame e lavori di rame

74.01 – 74.02

CTH

74.03

CTSH

74.04 – 74.07

CTH

74.08

CTH e MaxNOM 50 % (EXW).

74.09

CTH

74.10

CTH e MaxNOM 50 % (EXW).

74.11 – 74.19

CTH

Capitolo 75

Nichel e lavori di nichel

75.01 – 75.08

CTH

Capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio

76.01 – 76.16

CTH e MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 78

Piombo e lavori di piombo

78.01 – 78.06

CTH e MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 79

Zinco e lavori di zinco

79.01 – 79.07

CTH

Capitolo 80

Stagno e lavori di stagno

80.01 – 80.07

CTH

Capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

81.01 – 81.13

CTH e MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni

8201.10 – 8205.70

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

8205.90

CTH; tuttavia utensili non originari della voce 82.05 possono essere incorporati nell'assortimento, a condizione che il loro valore complessivo non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento.

82.06

CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 82.02 a 82.05; tuttavia utensili non originari delle voci da 82.02 a 82.05 possono essere incorporati nell'assortimento, a condizione che il loro valore complessivo non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento.

8207.13 – 8207.20

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

8207.30

MaxNOM 40 % (EXW).

8207.40 – 8215.99

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni

8301.10

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

8301.20

MaxNOM 50 % (EXW).

8301.30 – 8302.20

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

8302.30

MaxNOM 50 % (EXW).

8302.41– 8311.90

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

SEZIONE XVI

MACCHINE E APPARECCHI; MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, PARTI E ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI

Capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o di questi apparecchi

84.01

MaxNOM 50 % (EXW).

84.02 – 84.06

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

84.07 – 84.08

MaxNOM 50 % (EXW).

8409.10

CTH; o

MaxNOM 45 % (EXW).

8409.91 – 8409.99

MaxNOM 50 % (EXW) 3 .

84.10

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

84.11

CTH; o

MaxNOM 45 % (EXW).

8412.10 – 8415.10

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

8415.20

MaxNOM 50 % (EXW).

8415.81 – 8416.90

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

84.17

MaxNOM 45 % (EXW).

84.18 – 84.22

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

84.23

MaxNOM 45 % (EXW).

84.24

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

84.25 – 84.26

CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.31; o

MaxNOM 50 % (EXW).

84.27

MaxNOM 50 % (EXW).

84.28 – 84.30

CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.31; o

MaxNOM 50 % (EXW).

84.31

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

84.32

MaxNOM 45 % (EXW).

84.33 – 84.37

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

84.38

CTH; o

MaxNOM 45 % (EXW).

84.39 – 84.41

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

84.42

CTH; o

MaxNOM 45 % (EXW).

8443.11 – 8443.19

MaxNOM 50 % (EXW).

8443.31 – 8443.32

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

8443.39 – 8443.91

MaxNOM 50 % (EXW).

8443.99

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

84.44 – 84.47

CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.48; o

MaxNOM 45 % (EXW).

84.48 – 84.51

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

84.52

MaxNOM 50 % (EXW).

84.53

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

84.54

CTH; o

MaxNOM 45 % (EXW).

84.55

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

84.56 – 84.65

CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.66; o

MaxNOM 50 % (EXW).

84.66 – 84.68

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

8470.10 – 8470.30

CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.73; o

MaxNOM 45 % (EXW).

8470.50

CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.73; o

MaxNOM 50 % (EXW).

8470.90

CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.73; o

MaxNOM 45 % (EXW).

84.71-84.72

CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.73; o

MaxNOM 50 % (EXW).

8473.21

MaxNOM 45 % (EXW).

8473.29 – 8473.50

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

84.74

CTH; o

MaxNOM 45 % (EXW).

84.75 – 84.77

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

84.78

CTH; o

MaxNOM 45 % (EXW).

84.79 – 84.81

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

84.82

MaxNOM 45 % (EXW).

84.83 – 84.84

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

84.86

CTH; o

MaxNOM 45 % (EXW).

84.87

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti e accessori di questi apparecchi

85.01 – 85.02

CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.03; o

MaxNOM 50 % (EXW).

85.03

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

8504.10 – 8504.34

MaxNOM 50 % (EXW).

8504.40

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

8504.50 – 8505.90

MaxNOM 50 % (EXW).

8506.10 – 8512.20

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

8512.30 – 8512.90

MaxNOM 50 % (EXW) 4 .

85.13 – 85.16

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

8517.11

MaxNOM 50 % (EXW).

8517.12

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

8517.18

MaxNOM 50 % (EXW).

8517.61 – 8517.70

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

85.18

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

85.19

MaxNOM 50 % (EXW).

85.21

CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.22; o

MaxNOM 50 % (EXW).

85.22

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

8523.21 – 8523.51

MaxNOM 50 % (EXW).

8523.52 – 8523.59

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

8523.80

MaxNOM 50 % (EXW).

85.25-85.27

CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.29; o

MaxNOM 50 % (EXW).

8528.42

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

8528.49

CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.29; o

MaxNOM 50 % (EXW).

8528.52 – 8528.59

CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.29; o

MaxNOM 55 % (EXW).

8528.62 – 8528.69

CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.29; o

MaxNOM 50 % (EXW).

8528.71

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

8528.72 – 8528.73

CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.29; o

MaxNOM 55 % (EXW).

8529.10

MaxNOM 50 % (EXW).

8529.90 – 8530.80

CTH; o

MaxNOM 55 % (EXW).

8530.90 – 8531.90

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

85.32 – 85.34

MaxNOM 50 % (EXW).

85.35 – 85.36

CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.38; o

MaxNOM 50 % (EXW).

8537.10

CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.38; o

MaxNOM 55 % (EXW).

8537.20

CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.38; o

MaxNOM 50 % (EXW).

8538.10

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

8538.90

CTH; o

MaxNOM 55 % (EXW).

85.39 – 85.43

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

8544.11 – 8544.60

MaxNOM 50 % (EXW) 5 .

8544.70

MaxNOM 45 % (EXW).

85.45 – 85.48

MaxNOM 50 % (EXW).

SEZIONE XVII

VEICOLI, AEROMOBILI, IMBARCAZIONI E MATERIALE DA TRASPORTO ASSOCIATO

Capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione

86.01 – 86.09

MaxNOM 40 % (EXW).

Capitolo 87

Veicoli diversi da quelli ferroviari e tranviari a rotaia e loro parti e accessori

87.01 – 87.07

MaxNOM 45 % (EXW).

87.08 – 87.09

MaxNOM 50 % (EXW) 6 .

87.10

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

87.11

MaxNOM 50 % (EXW).

87.12

CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 87.14; o

MaxNOM 50 % (EXW).

87.13 – 87.16

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 88

Veicoli di navigazione aerea o spaziale e loro parti

88.01 – 88.05

CTH; o

MaxNOM 40 % (EXW).

Capitolo 89

Navi, imbarcazioni e strutture galleggianti

89.01 – 89.08

CC; o

MaxNOM 40 % (EXW).

SEZIONE XVIII

STRUMENTI E APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI E APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; PARTI E ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI

Capitolo 90

Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; parti e accessori di questi strumenti o apparecchi

9001.10

MaxNOM 45 % (EXW).

9001.20 – 9001.40

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

9001.50

CTH;

fabbricazione comprendente una delle seguenti operazioni:

–    finitura della lente semilavorata e trasformazione in una lente oftalmologica per la correzione della vista destinata a essere montata su un paio di occhiali; o

–    rivestimento della lente mediante trattamenti appropriati al fine di migliorare la vista e garantire la protezione dell'utilizzatore; o

MaxNOM 50 % (EXW).

9001.90 – 9010.90

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

90.11

MaxNOM 50 % (EXW).

90.12 – 90.13

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

90.14

MaxNOM 50 % (EXW).

90.15

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

90.16

MaxNOM 45 % (EXW).

90.17 – 90.23

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

90.24 – 90.25

MaxNOM 45 % (EXW).

90.26 – 90.27

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

90.28

MaxNOM 45 % (EXW).

90.29 – 9032.89

9032.90

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

CTH; o

MaxNOM 55 % (EXW).

90.33

MaxNOM 45 % (EXW).

Capitolo 91

Orologeria

91.01 – 91.14

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 92

Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti

92.01 – 92.09

MaxNOM 45 % (EXW).

SEZIONE XIX

ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI E ACCESSORI

Capitolo 93

Armi, munizioni e loro parti e accessori

93.01 – 93.07

MaxNOM 50 % (EXW).

SEZIONE XX

MERCI E PRODOTTI DIVERSI

Capitolo 94

Mobili; oggetti letterecci, materassi, supporti per materassi, cuscini e oggetti di arredamento simili, imbottiti; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate

9401.10

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

9401.20

MaxNOM 50 % (EXW).

9401.30 – 9401.80

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

9401.90

MaxNOM 50 % (EXW) 7 .

94.02 – 94.05

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

94.06

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori

9503.00 – 9504.20

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

9504.30

MaxNOM 45 % (EXW).

9504.40 – 9506.70

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

9506.91

MaxNOM 45 % (EXW).

9506.99 – 9508.90

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 96

Lavori diversi

96.01 – 96.04

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

96.05

Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia possono essere incorporati gli articoli non originari, a condizione che il loro valore complessivo non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento.

96.06 – 96.07

CTH e MaxNOM 50 % (EXW).

96.08 – 96.20

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

SEZIONE XXI

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ

Capitolo 97

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

97.01 – 97.06

CTH



Appendice 11-B-1

DISPOSIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI LE REGOLE SPECIFICHE PER PRODOTTO
RELATIVE A DETERMINATI PRODOTTI

Se il dazio consolidato OMC dell'Unione europea applicabile a questi prodotti non è pari a 0 % (zero per cento), sono considerati originari del Mercosur anche i prodotti seguenti, purché la corrispondente regola di origine specifica per prodotto indicata di seguito sia rispettata nel Mercosur a norma della parte III del presente accordo, salvo diversa notifica del Mercosur all'Unione europea.

Colonna 1
Classificazione del sistema armonizzato 
(2017)

Colonna 2
Regola di origine specifica per prodotto

8443.31; 8443.32; 8470.50; 8471; 8473.30; 8517.69; 8525; 8527; 8531.20; 8543.70; 9030.20; 9030.33; 9030.39; 9030.40; 9030.82; 9030.84; 9030.89; 9031.80

I.    Assemblaggio e saldatura di tutti i componenti sulla scheda a circuito stampato che svolge la funzione centrale di elaborazione (scheda principale);

II.    integrazione della scheda a circuito stampato assemblata conformemente al punto I con eventuali altre schede a circuito stampato e altre parti elettriche, meccaniche e di subassemblaggio per ottenere il formato del prodotto finale; e

III.    configurazione del prodotto finale, installazione del software (se del caso) e test funzionali.

8443.99; 8473.29; 8473.30; 8473.40; 8473.50; 8517.70; 8523.52; 8523.59

I.    Assemblaggio e saldatura di tutti i componenti sulla scheda a circuito stampato; e

II.    configurazione del prodotto finale, installazione del software (se del caso) e test funzionali.

8504.40; 8517.12; 8517.61; 8517.62; 8521

I.    Assemblaggio e saldatura di tutti i componenti sulle schede a circuito stampato;

II.    assemblaggio delle parti elettriche e meccaniche, completamente disaggregate, a livello di componenti di base; e

III.    integrazione delle schede a circuito stampato con le parti elettriche e meccaniche, assemblate conformemente ai punti I e II.

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ALLEGATO 11-C

ATTESTAZIONE DI ORIGINE

L'attestazione di origine è redatta utilizzando il testo riportato di seguito in una delle seguenti versioni linguistiche e in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari della parte esportatrice. Se scritta a mano, l'attestazione di origine è scritta con inchiostro e in stampatello. L'attestazione di origine è redatta secondo le indicazioni fornite nelle relative note a piè di pagina. Le note a piè di pagina non devono essere riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (износител №… 8 ) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … 9  преференциален произход.

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (referentni broj izvoznika: …1) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi …2 preferencijalnog podrijetla.



Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (referenční číslo vývozce ...1) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ...2.

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (eksportørreferencenr. . ...1) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i …2.

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (referentienr. exporteur …1) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn2.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (exporter reference no…1) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin2.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (eksportija viitenumber ...1) deklareerib, et need tooted on ...2 sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.


Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (viejän viitenumero ...1) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita2.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (nº de référence exportateur …1) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle …2.

Versione tedesca

Der Ausführer (Referenznummer des Ausführers . …1) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nichts anderes angegeben, präferenzbegünstigte Ursprungswaren …2 sind.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο ((αριθ. αναφοράς εξαγωγέα . …1) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής …2.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (az exportőr azonosító száma …1) kijelentem, hogy eltérő jelzs hiányában az áruk kedvezményes … származásúak2.


Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (numero di riferimento dell'esportatore …1) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale …2.

Versione irlandese

Onnmhaireoir na dtáirgí a chumhdaítear leis an doiciméad seo (Uimhir Thagartha an Onnmhaireora …1) dearbhaítear leis seo, mura sonraítear a mhalairt go soiléir, gur táirgí de thionscnamh …2 tionscnamh fabhrach.

Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (eksportētāja atsauces numurs …1), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …2.

Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (Eksportuotojo registracijos Nr …1) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …2 preferencinės kilmės prekės.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (Numru ta’ Referenza tal-Esportatur …1) jiddikjara li, hlief fejn indikat b’mod car li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ origini preferenzjali …2.


Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (nr referencyjny eksportera …1) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …2 preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (referência do exportador n.º...1) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial …2.

Versione rumena

Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (numărul de referință al exportatorului ...1) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială …2.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (referenčné číslo vývozcu …1) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …2.


Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom, (referenčna št. izvoznika ...1) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …2 poreklo.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (número de referencia del exportador …1) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial …2.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (exportörens referensnummer ....1) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung2.

(Luogo e data) 10

(Firma dell'esportatore; indicare inoltre in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione) 11

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ALLEGATO 11-D

MISURE TRANSITORIE

1.    Per un periodo non superiore a 3 (tre) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Unione europea accetta come attestazione di origine anche un "certificato di origine" comprovante che i prodotti importati nell'Unione europea soddisfano i requisiti di origine stabiliti a norma della parte III del presente accordo.

2.    Il periodo di 3 (tre) anni di cui al punto 1 può essere prorogato per un periodo massimo di 2 (due) anni mediante notifica inviata dallo Stato del Mercosur firmatario all'Unione europea. In tal caso può essere applicato l'allegato 11-E, purché siano soddisfatte le condizioni ivi stabilite.

3.    Il Mercosur invia alla Commissione europea il modulo e le formalità del "certificato di origine". Ciascuno Stato del Mercosur firmatario comunica alla Commissione europea la data in cui il "certificato di origine" cesserà di applicarsi.

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ALLEGATO 11-E

GESTIONE DEGLI ERRORI AMMINISTRATIVI

In caso di errore da parte delle autorità competenti nella corretta gestione del sistema preferenziale di esportazione, in particolare nell'applicazione del capo 11, ove tale errore produca conseguenze in termini di dazi all'importazione, la parte che subisce tali conseguenze può chiedere al Consiglio congiunto nella formazione "Commercio" di vagliare la possibilità di adottare misure appropriate per risolvere la situazione.

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ALLEGATO 11-F

DICHIARAZIONI COMUNI

Dichiarazione comune riguardante il Principato di Andorra

1.    Il Mercosur accetta come prodotti originari dell'Unione europea ai sensi del capo 11 i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato.

2.    Il punto 1 si applica a condizione che, in forza dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra 12 , il Principato di Andorra applichi ai prodotti originari del Mercosur lo stesso trattamento tariffario preferenziale che l'Unione europea applica a tali prodotti.

3.    Il capo 11 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui al punto 1.


Dichiarazione comune riguardante la Repubblica di San Marino

1.    Il Mercosur accetta come prodotti originari dell'Unione europea ai sensi del capo 11 i prodotti originari della Repubblica di San Marino.

2.    Il punto 1 si applica a condizione che, in forza dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino 13 , la Repubblica di San Marino applichi ai prodotti originari del Mercosur lo stesso trattamento tariffario preferenziale che l'Unione europea applica a tali prodotti.

3.    Il capo 11 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui al punto 1.

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ALLEGATO 12-A

ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA
IN MATERIA DOGANALE

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente allegato:

a)    "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte, che presenta una domanda di assistenza in base al presente allegato;

b)    "legislazione doganale": le disposizioni legislative o regolamentari applicabili nel territorio di una parte che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, e il loro vincolo a qualsiasi altro regime o altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;

c)    "informazioni": dati, documenti, immagini, relazioni o comunicazioni, in qualsiasi formato, incluso quello elettronico, indipendentemente dal fatto che siano stati elaborati o analizzati, o loro copie autenticate;

d)    "operazione contraria alla legislazione doganale": qualsiasi violazione o tentata violazione della legislazione doganale;

e)    "persona": qualsiasi persona fisica o giuridica;


f)    "dati personali": tutte le informazioni relative a una persona fisica o, qualora previsto dalle disposizioni legislative o regolamentari di una parte, una persona giuridica; e

g)    "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte, che riceve una domanda di assistenza in base al presente allegato.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

1.    Nei limiti delle rispettive competenze, le parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente allegato per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare prevenendo, individuando e contrastando le operazioni contrarie a tale legislazione.

2.    Le disposizioni del presente allegato si applicano a ogni autorità amministrativa delle parti competente per l'applicazione dello stesso. Tale assistenza non pregiudica le disposizioni legislative e regolamentari di una parte che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né si applica alle informazioni ottenute in virtù dei poteri esercitati su richiesta di un'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.

3.    L'assistenza in materia di riscossione di dazi, imposte o ammende non rientra nell'ambito di applicazione del presente allegato.


ARTICOLO 3

Assistenza su richiesta

1.    Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti attività accertate o programmate che costituiscono o potrebbero costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale.

2.    L'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente che ne faccia richiesta:

a)    se le merci esportate dal territorio di una parte sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci; e

b)    se le merci importate nel territorio di una parte sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3.    Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari della parte, le misure necessarie per garantire che siano oggetto di sorveglianza speciale:

a)    persone delle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;

b)    merci che sono o possono essere trasportate in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinate a operazioni contrarie alla legislazione doganale;


c)    luoghi in cui sono stati o possono essere costituiti depositi di merci in modo tale da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano destinate a operazioni contrarie alla legislazione doganale; e

d)    mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinati a operazioni contrarie alla legislazione doganale.

ARTICOLO 4

Assistenza spontanea

1.    Qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, le parti si prestano reciproca assistenza, di propria iniziativa e conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, fornendo le informazioni ottenute sulle attività concluse, programmate o in corso che costituiscono o sembrano costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale e che possono interessare l'altra parte.

2.    Le informazioni di cui al paragrafo 1 vertono in particolare sui seguenti aspetti:

a)    persone, merci e mezzi di trasporto; e

b)    nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.


ARTICOLO 5

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1.    Le domande di assistenza a norma del presente allegato sono presentate per iscritto, in formato cartaceo o elettronico. Esse sono corredate dei documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, l'autorità interpellata può accettare domande espresse oralmente, le quali tuttavia sono immediatamente confermate per iscritto dall'autorità richiedente.

2.    Le domande di cui al paragrafo 1 contengono le informazioni seguenti:

a)    il nome dell'autorità richiedente e del funzionario richiedente;

b)    le informazioni e il tipo di assistenza richiesti;

c)    l'oggetto e il motivo della domanda;

d)    le disposizioni legislative e regolamentari e altre considerazioni di carattere giuridico;

e)    ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone oggetto d'indagine;

f)    una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte; e

g)    eventuali ulteriori dettagli per consentire all'autorità interpellata di dare seguito alla domanda.


3.    Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima, tenendo presente che l'inglese è sempre considerato lingua accettabile. Tale requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda di cui al paragrafo 1.

4.    Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui ai paragrafi da 1 a 3, l'autorità interpellata può chiederne la rettifica o il completamento. Nel frattempo possono essere disposte misure cautelari.

ARTICOLO 6

Esecuzione delle domande

1.    Per espletare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, entro i limiti delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di un'altra autorità della stessa parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali l'autorità interpellata indirizzi la domanda qualora essa non possa agire direttamente.

2.    Le domande di assistenza sono eseguite conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte interpellata.


ARTICOLO 7

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1.    L'autorità interpellata trasmette per iscritto all'autorità richiedente i risultati delle indagini unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente. Tali informazioni possono essere trasmesse in formato elettronico.

2.    I documenti originali sono trasmessi conformemente agli obblighi di legge di ciascuna parte, solo su richiesta dell'autorità richiedente, nei casi in cui le copie autenticate risultassero insufficienti. L'autorità richiedente restituisce tali originali con la massima sollecitudine.

3.    A norma del paragrafo 2 l'autorità interpellata fornisce all'autorità richiedente tutte le informazioni relative all'autenticità dei documenti rilasciati o autenticati da enti ufficiali all'interno del suo territorio per corroborare una dichiarazione relativa alle merci.

ARTICOLO 8

Presenza di funzionari di una parte nel territorio di un'altra parte

1.    I funzionari debitamente autorizzati di una parte, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni stabilite da quest'ultima, possono:

a)    recarsi negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata di cui all'articolo 6, paragrafo 1, per ottenere le informazioni necessarie all'autorità richiedente ai fini del presente allegato in merito alle attività che costituiscono o potrebbero costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale; e


b)    presenziare alle indagini condotte nel territorio di tale altra parte.

2.    I funzionari autorizzati di una parte sono presenti nel territorio dell'altra parte esclusivamente in veste consultiva. Tali funzionari:

a)    sono in grado di comprovare in qualsiasi momento la propria qualifica ufficiale;

b)    non indossano uniformi e non portano armi; e

c)    godono della stessa protezione prevista per i funzionari dell'altra parte, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore.

ARTICOLO 9

Consegna e notifica

1.    Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, tutte le misure necessarie per consegnare documenti o per notificare le decisioni dell'autorità richiedente che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato a un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorità interpellata.

2.    Tali domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni sono presentate per iscritto in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per tale autorità.


ARTICOLO 10

Scambio automatico di informazioni

1.    Le parti possono, di comune accordo a norma dell'articolo 15, scambiare:

a)    automaticamente ogni informazione contemplata dal presente allegato; o

b)    informazioni specifiche prima dell'arrivo di partite di merci nel territorio dell'altra parte.

2.    L'attuazione degli scambi di cui alle lettere a) e b), comprese le intese sul tipo di informazioni da scambiare, sul formato e sulla frequenza di trasmissione, avviene a norma dell'articolo 15.

ARTICOLO 11

Eccezioni all'obbligo di prestare assistenza

1.    L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o prescrizioni, qualora una parte ritenga che l'assistenza a norma del presente allegato:

a)    possa pregiudicare la sovranità di uno Stato del Mercosur firmatario o quella di uno Stato membro dell'Unione europea cui è stato chiesto di prestare assistenza a norma del presente allegato;

b)    possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 12, paragrafo 5; o


c)    implichi la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale.

2.    L'autorità interpellata può posticipare l'assistenza se ritiene che questa interferisca con un'indagine, un'azione giudiziaria o un procedimento in corso. In tal caso l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere prestata secondo le modalità o alle condizioni richieste dall'autorità interpellata.

3.    L'autorità richiedente, se sollecita un'assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di prestare se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a tale domanda.

4.    Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità interpellata comunica senza ritardo all'autorità richiedente la sua decisione e le relative motivazioni.

ARTICOLO 12

Scambio di informazioni e riservatezza

1.    Le informazioni ricevute a norma del presente allegato sono utilizzate unicamente ai fini ivi stabiliti.

2.    L'utilizzo, nell'ambito di azioni amministrative o giudiziarie promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ricevute in forza del presente allegato è considerato rientrante nell'ambito di applicazione del presente allegato. Nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ciascuna parte può pertanto utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente al presente allegato. L'autorità interpellata può subordinare la comunicazione di informazioni o la concessione dell'accesso ai documenti alla condizione di essere informata di tale utilizzo.


3.    Una parte che intenda utilizzare tali informazioni per fini diversi da quelli di cui al presente allegato deve ottenere preventivamente il consenso scritto dell'autorità che le ha fornite. Tale uso è quindi soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

4.    Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma in conformità del presente allegato sono di natura riservata o a diffusione limitata, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte. Tali informazioni sono coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio e godono della protezione accordata a informazioni analoghe in base alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti della parte che riceve le informazioni. Ciascuna parte comunica all'altra informazioni sulle proprie disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

5.    I dati personali possono essere trasferiti unicamente in conformità alle norme in materia di protezione dei dati della parte che li fornisce. Ciascuna parte informa l'altra in merito alle norme pertinenti in materia di protezione dei dati e, se necessario, si adopera al meglio per concordare protezioni supplementari.

ARTICOLO 13

Periti e testimoni

L'autorità interpellata può autorizzare i suoi funzionari a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione, in qualità di periti o testimoni, in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie disciplinate dal presente allegato e a produrre oggetti, documenti o copie autenticate degli stessi che possano essere necessari in detti procedimenti. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, e su quale materia, a quale titolo e con quale qualifica sarà sentito.


ARTICOLO 14

Spese di assistenza

1.    Le parti rinunciano a chiedere il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione del presente allegato, a eccezione, se del caso, delle indennità corrisposte a periti, testimoni, interpreti o traduttori.

2.    Il pagamento delle indennità non si applica ai dipendenti pubblici.

3.    Se l'esecuzione della domanda comporta spese straordinarie, le parti stabiliscono con quali modalità e a quali condizioni la domanda dovrà essere eseguita e in che modo saranno sostenuti tali costi.

ARTICOLO 15

Attuazione

1.    L'attuazione del presente allegato è affidata, da un lato, alle autorità doganali degli Stati del Mercosur firmatari e, dall'altro, ai servizi competenti della Commissione europea e alle autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea, a seconda dei casi. Essi decidono in merito a tutte le misure e modalità pratiche necessarie per l'attuazione del presente allegato, tenendo conto delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari applicabili, segnatamente quelle riguardanti la protezione dei dati personali.


2.    Ciascuna parte informa l'altra in merito alle misure di attuazione dettagliate che adotta in conformità alle disposizioni del presente allegato, in particolare per quanto riguarda i servizi debitamente autorizzati e i funzionari designati competenti per l'invio e il ricevimento delle comunicazioni di cui al presente allegato.

3.    Nell'Unione europea il presente allegato non pregiudica la comunicazione di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito dello stesso tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea.

ARTICOLO 16

Altri accordi

Il presente allegato prevale sugli accordi bilaterali riguardanti l'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale conclusi, o che potrebbero essere conclusi, tra singoli Stati membri dell'Unione europea e il Mercosur o gli Stati del Mercosur firmatari, qualora le disposizioni di tali accordi risultino incompatibili con quelle del presente allegato.


ARTICOLO 17

Consultazioni

Le parti si consultano nell'ambito del sottocomitato per le dogane, l'agevolazione degli scambi e le regole di origine di cui all'articolo 12.21 del presente accordo al fine di risolvere eventuali questioni che potrebbero sorgere relativamente all'applicazione o all'attuazione del presente allegato.

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ALLEGATO 13-A

SEZIONE A

ELENCO DEI SETTORI

Ai fini dell'articolo 13.8, paragrafo 6, le parti concordano l'elenco dei settori seguente:

a)    aspetti legati alla sicurezza delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, come definiti alla sezione B, punto 1, del presente allegato;

b)    compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature, come definita alla sezione B, punto 2, del presente allegato;

c)    efficienza energetica per i prodotti importati dall'Unione europea nel territorio di uno Stato del Mercosur firmatario, a eccezione dei trasbordi, contemplati nel presente allegato; e

d)    restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.


SEZIONE B

DEFINIZIONI

1.    Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

a)    "aspetti legati alla sicurezza delle apparecchiature elettriche ed elettroniche": gli aspetti legati alla sicurezza delle apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche, e delle apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e che sono progettate per essere usate con una tensione nominale compresa tra 50 (cinquanta) e 1 000 (mille) V per la corrente alternata e tra 75 (settantacinque) e 1 500 (millecinquecento) V per la corrente continua, nonché delle apparecchiature che emettono o ricevono intenzionalmente onde elettromagnetiche di frequenza inferiore a 3 000 (tremila) GHz a scopo di radiocomunicazione o di radiodeterminazione, a eccezione:

i)    delle apparecchiature destinate ad essere usate in ambienti esposti a pericoli di esplosione;

ii)    delle apparecchiature destinate ad essere usate per radiologia o uso clinico;

iii)    delle parti elettriche di ascensori e montacarichi;

iv)    delle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori;

v)    dei contatori di elettricità;

vi)    delle prese di corrente (basi e spine) a uso domestico;


vii)    dei dispositivi di alimentazione di recinti elettrici;

viii)    dei giocattoli;

ix)    delle attrezzature specializzate per il settore marittimo, ferroviario, aeronautico e automobilistico;

x)    dei kit di valutazione su misura per professionisti, destinati a essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini;

xi)    dei prodotti da costruzione da incorporare in modo permanente negli edifici o nelle opere di ingegneria civile la cui prestazione incide sulla prestazione dell'edificio o delle opere di ingegneria civile, come cavi, allarmi antincendio e porte elettriche; e

xii)    delle macchine definite come un insieme composto di almeno 1 (una) parte mobile, azionata da un sistema di propulsione che utilizza una o più fonti di energia di tipo termico, elettrico, pneumatico, idraulico o meccanico, disposto e comandato in modo da avere un funzionamento solidale, diverse dalle comuni apparecchiature da ufficio, dalle apparecchiature audio e video, dagli elettrodomestici, dalle apparecchiature per la tecnologia dell'informazione, dai motori elettrici, nonché dalle apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione;

b)    "compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature": la compatibilità elettromagnetica (perturbazioni e immunità) delle apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici, e delle apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti, a eccezione:

i)    delle apparecchiature destinate ad essere usate in ambienti esposti a pericoli di esplosione;


ii)    delle apparecchiature destinate ad essere usate per radiologia o uso clinico;

iii)    delle parti elettriche di ascensori e montacarichi;

iv)    delle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori;

v)    delle attrezzature specializzate per il settore marittimo, ferroviario, aeronautico e automobilistico;

vi)    degli strumenti di misurazione;

vii)    degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico;

viii)    delle apparecchiature che per loro natura non presentano rischi; e

ix)    dei kit di valutazione su misura per professionisti, destinati a essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini;

c)    "efficienza energetica": il rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l'immissione di energia di un prodotto che ha un impatto sul consumo energetico durante l'uso.

2.    Si precisa che il presente allegato non riguarda interi aeromobili, navi, ferrovie, veicoli a motore, né i relativi accessori specializzati o le relative parti.

________________

ALLEGATO 13-B

RIGUARDANTE I VEICOLI A MOTORE, I LORO ACCESSORI E LE LORO PARTI

SEZIONE A

DISPOSIZIONI GENERALI

SOTTOSEZIONE 1

DEFINIZIONI

1.    Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

a)    "accordo del 1958": l'accordo relativo all'adozione di regolamenti tecnici armonizzati ONU applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni di riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali regolamenti ONU, fatto a Ginevra il 20 marzo 1958, gestito dal WP.29, e tutte le successive modifiche e revisioni;

b)    "SA 2017": l'edizione 2017 della nomenclatura del sistema armonizzato pubblicata dall'OMD;


c)    "regolamenti ONU": i regolamenti tecnici adottati conformemente all'accordo del 1958; e

d)    "WP.29": il Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli nel quadro della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ("UNECE").

2.    I termini di cui al presente allegato hanno lo stesso significato che hanno nell'accordo del 1958 o nell'allegato 1 dell'accordo TBT.

SOTTOSEZIONE 2

DISPOSIZIONI INIZIALI

1.    Le parti riconoscono il rispettivo diritto di determinare il livello desiderato di salute, sicurezza, tutela dell'ambiente e protezione dei consumatori.

2.    Il presente allegato si applica agli scambi tra le parti di tutte le categorie di veicoli stradali semoventi, compresi autoveicoli, autobus, motocicli, furgoni e autocarri, unitamente ai loro accessori e alle loro parti, che rientrano, tra l'altro, nei capitoli 40, 84, 85, 87, 90 e 94 del SA 2017 ("prodotti contemplati dal presente allegato").


3.    Ai fini dei prodotti contemplati dal presente allegato, gli obiettivi del presente allegato sono i seguenti:

b)    eliminare e prevenire inutili ostacoli tecnici agli scambi bilaterali e semplificare, ove possibile, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità;

c)    stabilire condizioni di mercato concorrenziali fondate sui principi dell'apertura, della non discriminazione e della trasparenza; e

d)    rafforzare la cooperazione al fine di promuovere uno sviluppo continuo e reciprocamente vantaggioso degli scambi commerciali.

4.    Gli Stati del Mercosur firmatari riconoscono i regolamenti ONU come un utile riferimento per l'elaborazione e l'adozione dei loro regolamenti e delle loro procedure di valutazione della conformità riguardanti i prodotti contemplati dal presente allegato. Gli Stati del Mercosur firmatari si riservano il diritto di legiferare utilizzando riferimenti diversi dai regolamenti ONU.


SEZIONE B

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO AL MERCATO

1.    Per i requisiti contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari di una parte che non ha aderito all'accordo del 1958 che fanno riferimento ai regolamenti ONU di cui all'appendice 13-B-1 o che incorporano integralmente tali regolamenti, la parte in questione accetta, conformemente a tali requisiti, i rapporti di prova rilasciati dall'altra parte a norma del sistema di omologazione delle Nazioni Unite al fine di dimostrare la conformità ai propri requisiti tecnici corrispondenti. In tali casi, la parte che accetta i rapporti di prova provvede affinché le procedure per il rilascio di certificati interni sulla base dell'accettazione di tali rapporti siano espletate rapidamente. Se il laboratorio è accreditato per l'ambito di applicazione pertinente da un organismo di accreditamento membro dell'ILAC, durante tali prove non è richiesta la presenza di un funzionario autorizzato dall'autorità della parte che accetta i rapporti di prova. Le tasse applicabili dovrebbero essere proporzionali al servizio prestato.

2.    Se, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, una parte che non ha aderito all'accordo del 1958 accetta, quale prova della conformità ai propri requisiti, certificati rilasciati dall'altra parte a norma del sistema di omologazione delle Nazioni Unite o, in caso di omologazione del veicolo completo, anche certificati rilasciati a norma del sistema di omologazione dell'Unione europea, ai fini del rilascio dei corrispondenti certificati interni, l'elenco di tali requisiti quale stabilito dalla parte che accetta i certificati conformemente alle proprie analisi tecniche precedenti e ai propri criteri tecnici preesistenti è stabilito nell'appendice 13-B-2.


3.    L'elenco dei requisiti rientranti nei punti 1 e 2 della presente sezione, quale stabilito da ciascuna parte conformemente alle proprie analisi tecniche precedenti e ai propri criteri tecnici preesistenti, è stabilito nelle appendici 13-B-1 e 13-B-2. Ogniqualvolta necessario e conformemente alle proprie analisi tecniche e ai propri criteri tecnici, ciascuna parte aggiorna i rispettivi elenchi. Gli aggiornamenti sono resi pubblici gratuitamente online e sono comunicati dal coordinatore del capo TBT della parte che effettua l'aggiornamento al coordinatore del capo TBT dell'altra parte.

4.    Gli obblighi di una parte a norma dei punti 1, 2 e 3 della presente sezione lasciano impregiudicato il suo diritto di applicare i rimedi interni disponibili, compresa, se del caso, la revoca, su base non discriminatoria, dell'accettazione di un rapporto di prova.

5.    Una parte, se modifica i propri regolamenti tecnici o le proprie procedure di valutazione della conformità di cui alle appendici 13-B-1 e 13-B-2, ne informa preventivamente l'altra parte. L'accettazione del risultato di un test o di un certificato rimane valida fino all'entrata in vigore del regolamento modificato o delle procedure modificate.


6.    I rapporti di prova rilasciati da laboratori ubicati nel territorio di uno Stato del Mercosur firmatario che costituiscono succursali o subappaltatori di laboratori stabiliti nell'Unione europea e designati dall'Unione europea nell'ambito dei sistemi di omologazione dell'Unione europea e delle Nazioni Unite sono accettati nell'Unione europea, conformemente alle prescrizioni giuridiche applicabili, e la procedura per il rilascio del corrispondente certificato dell'Unione europea o delle Nazioni Unite è espletata rapidamente. A fini di trasparenza l'elenco di tali laboratori è reso pubblico gratuitamente online, è regolarmente aggiornato ed è comunicato al coordinatore del capo TBT dal coordinatore del capo TBT della parte che pubblica l'elenco. Ciò lascia impregiudicati gli obblighi di una parte che ha aderito all'accordo del 1958 che le impongono di accettare i rapporti di prova e i certificati rilasciati da laboratori designati nell'ambito dei sistemi di omologazione delle Nazioni Unite, compresi i relativi subappaltatori o le relative succursali, conformemente alle prescrizioni giuridiche stabilite in tale accordo.

7.    Ciascuna parte si astiene dall'annullare o dal pregiudicare i benefici per l'altra parte derivanti dal presente allegato mediante l'adozione o il mantenimento di misure di regolamentazione specifiche per i prodotti contemplati dal presente allegato. Ciò lascia impregiudicato il diritto delle parti di adottare le misure necessarie per la sicurezza stradale, la tutela dell'ambiente o della salute pubblica e la prevenzione di pratiche ingannevoli.


SEZIONE C

COOPERAZIONE CONGIUNTA

1.    Le parti si adoperano per scambiare informazioni, cooperare e mantenere un dialogo aperto e continuo in merito ai rispettivi regolamenti tecnici e alle rispettive procedure di valutazione della conformità riguardanti la sicurezza dei veicoli a motore e la tutela dell'ambiente. I settori di cooperazione di cui al presente punto possono comprendere:

a)    l'elaborazione, l'adozione e le revisioni post-attuazione di regolamenti tecnici, procedure di valutazione della conformità o delle relative norme;

b)    lo sviluppo e la divulgazione di informazioni destinate ai consumatori riguardanti i regolamenti sui veicoli a motore o le relative norme;

c)    la vigilanza del mercato per l'identificazione di difetti connessi alla sicurezza o alle emissioni e casi di non conformità ai regolamenti tecnici;

d)    la pianificazione dell'attività normativa riguardante i regolamenti ambientali e sulla sicurezza dei veicoli a motore;

e)    informazioni sulla valutazione di nuove tecnologie o nuove caratteristiche da incorporare nei veicoli; e


f)    analisi congiunte e sviluppo di metodologie e approcci, reciprocamente vantaggiosi, pratici e convenienti, per sostenere e agevolare l'elaborazione di regolamenti tecnici sui veicoli a motore o delle relative norme.

2.    Le parti promuovono lo stabilimento di succursali e subappaltatori di laboratori accreditati nell'ambito del sistema di omologazione UNECE nei territori degli Stati del Mercosur firmatari. Per incoraggiare un aumento del numero dei suddetti laboratori nel Mercosur, l'Unione europea, tra le altre azioni, pubblica e aggiorna regolarmente l'elenco di tali succursali e laboratori e, su richiesta, fornisce orientamenti in materia di accreditamento. Le parti collaborano alla divulgazione delle disposizioni di cui alla sezione B, punto 6, del presente allegato a beneficio sia dei laboratori UNECE che dei fabbricanti dei prodotti contemplati dal presente allegato.

SEZIONE D

ATTUAZIONE

1.    Le parti cooperano e scambiano informazioni riguardo a qualsiasi questione pertinente ai fini dell'attuazione del presente allegato in sede di sottocomitato per gli scambi di merci di cui all'articolo 13.14 del presente accordo.



Appendice 13-B-1

ELENCO DEI RAPPORTI DI PROVA ACCETTATI
A NORMA DELL'ALLEGATO 13-B, SEZIONE B, PUNTO 1

Argentina

Numero del regolamento
delle Nazioni Unite

Titolo del regolamento delle Nazioni Unite

n. 1

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori dei veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico e/o un fascio di luce abbagliante e che sono muniti di lampade a incandescenza appartenenti alle categorie R2 e/o HS1

n. 3.02

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei catadiottri per veicoli a motore e relativi rimorchi

n. 4

Disposizioni uniformi riguardo all'omologazione dei dispositivi d'illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

n. 7.02

Prescrizioni uniformi relative all'omologazione delle luci di posizione anteriori e posteriori, delle luci di arresto e delle luci di ingombro destinate ai veicoli a motore (motocicli esclusi) e ai loro rimorchi

n. 8

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori di veicoli a motore che emettono un fascio di luce asimmetrico anabbagliante o abbagliante o entrambi i fasci e che sono muniti di lampade alogene (appartenenti alle categorie H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 e/o H11)

n. 11.02

Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli in merito alle serrature e ai componenti di blocco delle porte

n. 12

Disposizioni uniformi riguardanti l'omologazione dei veicoli in relazione alla protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso di urto

n. 12.03

Disposizioni uniformi riguardanti l'omologazione dei veicoli in relazione alla protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso di urto

n. 13.07/13.09/13.11

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O per quanto riguarda la frenatura

n. 13H.00

Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle autovetture per quanto riguarda la frenatura

n. 14.03/14.06

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza

n. 16.04/16.05

Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di: I. Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta ISOFIX per bambini per gli occupanti di veicoli a motore II. Veicoli muniti di cinture di sicurezza, cicalini per le cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini, sistemi di ritenuta ISOFIX per bambini e sistemi di ritenuta i-Size per bambini

n. 17.06

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda i sedili, i relativi ancoraggi e i poggiatesta

n. 19.02

Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore

n. 23

Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori di retromarcia e di manovra dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

n. 24.04

Disposizioni uniformi relative: I. all'omologazione dei motori ad accensione spontanea (A.S.) per quanto riguarda l'emissione di inquinanti visibili II. all'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda l'installazione di motori ad accensione spontanea omologati III. all'omologazione di veicoli a motore muniti di motori ad accensione spontanea per quanto riguarda l'emissione di inquinanti visibili da parte del motore IV. alla misurazione della potenza dei motori ad accensione spontanea

n. 28

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei segnalatori acustici e dei veicoli a motore per quanto riguarda i segnali acustici

n. 30.00

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei pneumatici per veicoli a motore e relativi rimorchi

n. 30.02

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei pneumatici per veicoli a motore e relativi rimorchi

n. 32.00

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda il comportamento della struttura del veicolo che subisce l'urto in un tamponamento

n. 34.02

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne la prevenzione dei rischi di incendio

n. 37/37.03

Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle lampade a incandescenza utilizzate nei dispositivi di illuminazione omologati dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

n. 38

Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori posteriori per nebbia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

n. 43.00

Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei materiali per vetrature di sicurezza e al loro montaggio sui veicoli

n. 46.01

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli a motore in relazione all'installazione di tali dispositivi

n. 48/48.01/48.03

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

n. 50

Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle luci di posizione anteriori e posteriori, delle luci di arresto, degli indicatori di direzione e dei dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore dei veicoli appartenenti alla categoria L

n. 53

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli di categoria L3 per quanto concerne l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

n. 54.00

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei pneumatici per veicoli commerciali e relativi rimorchi

n. 58

Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di: I. Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) II. Veicoli, riguardo all'installazione di un RUPD di tipo omologato III. Veicoli, riguardo alla protezione antincastro posteriore (RUP)

n. 60

Prescrizioni uniformi concernenti l'omologazione di motociclette e ciclomotori a due ruote in riferimento ai comandi azionati del conducente, inclusa l'identificazione di comandi, spie e indicatori

n. 72

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori per motocicli che emettono un fascio di luce asimmetrico anabbagliante e abbagliante e che sono muniti di lampade alogene (lampade HS1)

n. 73

Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di: I. Veicoli per quanto riguarda i loro dispositivi di protezione laterale (LPD) II. Dispositivi di protezione laterale (LPD) III. Veicoli per quanto riguarda il montaggio di LPD di un tipo omologato conformemente alla parte II del presente regolamento

n. 74

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli di categoria L1 per quanto concerne l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

n. 75

Disposizioni uniformi relative all'omologazione degli pneumatici destinati ai motocicli e ai ciclomotori

n. 76

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori per ciclomotori che emettono un fascio di luce abbagliante e anabbagliante

n. 77

Disposizioni uniformi riguardo all'omologazione delle luci di stazionamento per i veicoli a motore

n. 78

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli delle categorie L1, L2, L3, L4 e L5 per quanto riguarda la frenatura

n. 81

Disposizioni uniformi relative all'omologazione degli specchi retrovisori dei veicoli a motore a due ruote, con o senza sidecar, per quanto riguarda il montaggio degli specchi retrovisori sul manubrio

n. 87

Disposizioni uniformi riguardo all'omologazione delle luci di marcia diurna per autoveicoli

n. 91

Prescrizioni uniformi relative all'omologazione delle luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

n. 94.01

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la protezione degli occupanti in caso di collisione frontale

n. 95.02

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la protezione degli occupanti in caso di urto laterale

n. 98

Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore

n. 99

Disposizioni uniformi relative all'omologazione di sorgenti luminose a scarica destinate a essere usate in lampade omologate montate su veicoli a motore

n. 100

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli riguardo a requisiti specifici del motopropulsore elettrico

n. 113

Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante simmetrico o un fascio abbagliante o entrambi i fasci e sono muniti di lampade a incandescenza, sorgenti luminose a scarica di gas oppure moduli LED

n. 118.00

Prescrizioni tecniche uniformi relative al comportamento alla combustione e/o alla capacità di respingere carburanti o lubrificanti dei materiali impiegati nella fabbricazione di alcune categorie di veicoli a motore

n. 121.00

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne la collocazione e l'identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori

n. 128

Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle sorgenti luminose a diodi fotoemettitori (LED) utilizzate nei dispositivi di illuminazione omologati per i veicoli a motore e i loro rimorchi



Brasile

Numero del regolamento
delle Nazioni Unite

Titolo del regolamento delle Nazioni Unite

n. 3

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei catadiottri per veicoli a motore e relativi rimorchi

n. 11

Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli in merito alle serrature e ai componenti di blocco delle porte

n. 13

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O per quanto riguarda la frenatura

n. 14

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza

n. 16

Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di: I. Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta ISOFIX per bambini per gli occupanti di veicoli a motore II. Veicoli muniti di cinture di sicurezza, cicalini per le cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini, sistemi di ritenuta ISOFIX per bambini e sistemi di ritenuta i-Size per bambini

n. 17

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda i sedili, i relativi ancoraggi e i poggiatesta

n. 25

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei poggiatesta, incorporati o meno nei sedili dei veicoli

n. 28

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei segnalatori acustici e dei veicoli a motore per quanto riguarda i segnali acustici

n. 32

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda il comportamento della struttura del veicolo che subisce l'urto in un tamponamento

n. 34

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne la prevenzione dei rischi di incendio

n. 43

Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei materiali per vetrature di sicurezza e al loro montaggio sui veicoli

n. 46

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli a motore in relazione all'installazione di tali dispositivi

n. 48

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

n. 64

Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli con riferimento al loro equipaggiamento, che può comprendere: un'unità di scorta per uso temporaneo, pneumatici antiforatura

n. 66

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri rispetto alla resistenza meccanica della loro struttura di sostegno

n. 94

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la protezione degli occupanti in caso di collisione frontale

n. 95

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la protezione degli occupanti in caso di urto laterale

n. 100

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli riguardo a requisiti specifici del motopropulsore elettrico

n. 107

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli di categoria M2 o M3 con riguardo alla loro costruzione generale

n. 118

Prescrizioni tecniche uniformi relative al comportamento alla combustione e/o alla capacità di respingere carburanti o lubrificanti dei materiali impiegati nella fabbricazione di alcune categorie di veicoli a motore

n. 121

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne la collocazione e l'identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori

n. 131

Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli a motore in relazione ai dispositivi avanzati di frenata d'emergenza (AEBS)

n. 135

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli in relazione alle prestazioni in caso di urto laterale contro un palo



Paraguay

Numero del regolamento
delle Nazioni Unite

Titolo del regolamento delle Nazioni Unite

Nessuno.

Uruguay

Numero del regolamento
delle Nazioni Unite

Titolo del regolamento delle Nazioni Unite

n. 13

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O per quanto riguarda la frenatura

n. 13H

Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle autovetture per quanto riguarda la frenatura

n. 14

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza

n. 16

Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di:

I.Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta ISOFIX per bambini per gli occupanti di veicoli a motore

Veicoli muniti di cinture di sicurezza, cicalini per le cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini, sistemi di ritenuta ISOFIX per bambini e sistemi di ritenuta i-Size per bambini

n. 17

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda i sedili, i relativi ancoraggi e i poggiatesta

n. 22

Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori

n. 25

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei poggiatesta, incorporati o meno nei sedili dei veicoli

n. 44

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi di ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore ("sistemi di ritenuta per bambini")

n. 49

Prescrizioni uniformi relative ai provvedimenti da prendere contro le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato prodotte dai motori ad accensione spontanea e dai motori ad accensione comandata destinati alla propulsione di veicoli

n. 75

Disposizioni uniformi relative all'omologazione degli pneumatici destinati ai motocicli e ai ciclomotori

n. 80

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei sedili dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri nonché di tale tipo di veicoli per quanto riguarda la resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi

n. 83

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni inquinanti in base al carburante utilizzato dal motore

n. 94

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la protezione degli occupanti in caso di collisione frontale

n. 101

Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle autovetture con solo motore a combustione interna o con motopropulsore ibrido elettrico per quanto riguarda la misurazione dell'emissione di biossido di carbonio e del consumo di carburante e/o la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia elettrica, e dei veicoli delle categorie M1 e N1 con solo motopropulsore elettrico per quanto riguarda la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia elettrica

n. 129

Disposizioni uniformi relative all'omologazione di dispositivi avanzati di ritenuta per bambini (DARB) utilizzati a bordo dei veicoli a motore

n. 145

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda i sistemi di ancoraggio ISOFIX, gli ancoraggi ISOFIX top tether e i posti a sedere i-Size



Appendice 13-B-2

ELENCO DEI CERTIFICATI ACCETTATI
A NORMA DELL'ALLEGATO 13-B, SEZIONE B, PUNTO 2

Argentina

i)    omologazione CE del veicolo completo

per: le categorie di veicoli M1, M2, N1, N2 e N3, limitatamente ai requisiti di sicurezza attiva e passiva per i veicoli, alle condizioni stabilite nella risoluzione n. 15, del 31 gennaio 2019, dell'ex Secretaría de Industria dell'ex Ministerio de Producción y Trabajo dell'Argentina e negli atti legislativi complementari;

ii)    altri certificati di omologazione ONU. (Spazio riservato a eventuali future modifiche della presente appendice a norma dell'allegato 13-B, sezione B, punti 2, 3 e 5)

Brasile

Nessuno.

Paraguay

Nessuno.



Uruguay

Per ciascuno dei regolamenti ONU individuati dall'Uruguay nell'appendice 5-B-1, i corrispondenti certificati rilasciati nell'ambito del sistema di omologazione delle Nazioni Unite sono accettati come prova della conformità ai requisiti interni. Ciò lascia impregiudicata l'eventuale imposizione di requisiti supplementari per la valutazione della conformità a norma della legislazione interna specificata di seguito per ciascun regolamento ONU:

(I)regolamenti ONU n. 13, 13H, 14, 16, 17, 25, 80, 94 e 145: decreto n. 81/014 e relative modifiche che disciplina la legge n. 19061, del 6 gennaio 2013, sulle norme in materia di traffico e sicurezza stradale;

(II)regolamenti ONU n. 44 e 129: decreto n. 81/014, allegato I, capo I, che disciplina la legge n. 19061, del 6 gennaio 2013, sulle norme in materia di traffico e sicurezza stradale, quale modificato dal decreto n. 8/024;

(III)regolamento ONU n. 75: decreto n. 213/017 che approva il regolamento tecnico relativo ai nuovi pneumatici per motocicli e ciclomotori;

(IV)regolamenti ONU n. 49 e 83: decreti n. 135/021 e 362/022 che approvano e modificano, rispettivamente, il regolamento sulla qualità dell'aria;

(V)regolamento ONU n. 101: risoluzioni del ministero dell'Industria, dell'energia e delle attività estrattive, del 17 marzo 2023 e del 25 ottobre 2024, che definiscono le procedure di valutazione della conformità per l'etichettatura di efficienza energetica dei nuovi veicoli.

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ALLEGATO 14-A

RICONOSCIMENTO DI ZONE, COMPARTIMENTI E STATUS FITOSANITARIO

1.    Conformemente alle disposizioni dell'articolo 14.12, la parte esportatrice che chiede alla parte importatrice il riconoscimento delle proprie zone e dei propri compartimenti, comprese, se del caso, le zone indenni da organismi nocivi o le zone indenni da malattie e le zone a limitata diffusione di organismi nocivi o malattie e le zone protette, notifica la propria richiesta di riconoscimento alla parte importatrice.

2.    Le parti rendono reciprocamente nota qualsiasi modifica delle misure di cui al punto 1 riguardanti la malattia o l'organismo nocivo. Se la parte importatrice ha richiesto garanzie aggiuntive, queste ultime possono, alla luce di tale notifica, essere modificate o ritirate.

3.    La notifica di cui al punto 1 è corredata di una spiegazione a sostegno della richiesta di riconoscimento di una zona e di un compartimento e di altri dati giustificativi che indichino in particolare:

a)    in ambito di sanità animale:

i)    la natura della malattia e la cronistoria della sua comparsa sul territorio della parte esportatrice;

ii)    i risultati dei test di controllo basati su indagini sierologiche, microbiologiche, patologiche o epidemiologiche e la durata del controllo effettuato;

iii)    l'indicazione del fatto che sia necessario o no notificare la malattia alle autorità competenti;



iv)    eventualmente, il periodo durante il quale è stata vietata la vaccinazione contro la malattia e la zona geografica interessata dal divieto; e

v)    le misure SPS adottate per controllare l'assenza della malattia;

b)    in ambito fitosanitario:

i)    un elenco degli organismi nocivi regolamentati stabilito a norma dell'articolo 14.10, paragrafo 10, comprendente organismi nocivi regolamentati da quarantena e organismi nocivi regolamentati non da quarantena, inclusi:

A)    organismi nocivi regolamentati da quarantena: organismi nocivi di potenziale importanza economica di cui non è nota la presenza in nessuna parte del territorio della parte esportatrice;

B)    organismi nocivi regolamentati da quarantena: organismi nocivi di potenziale importanza economica presenti ma non ampiamente diffusi nel territorio della parte esportatrice e che sono sotto controllo;

C)    organismi nocivi regolamentati non da quarantena; e

D)    se del caso, organismi nocivi di cui non è nota la presenza all'interno di zone indenni da organismi nocivi in cui sono in vigore prescrizioni giuridiche per mantenere lo status di zona indenne da organismi nocivi (zone protette), comprese prescrizioni per lo spostamento e l'importazione di piante ospiti.

4.    Qualsiasi modifica dell'elenco degli organismi nocivi regolamentati da quarantena e regolamentati non da quarantena di cui al punto 3, lettera b), punto i), si basa su una PRA o su informazioni tecniche pertinenti ed è comunicata all'altra parte conformemente all'articolo 14.11.

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ALLEGATO 17-A

MISURE DI SALVAGUARDIA BILATERALI PER I VEICOLI CLASSIFICATI
ALLE VOCI SA 8703 E 8704

SEZIONE A

DEFINIZIONI

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

a)    "misura di salvaguardia bilaterale per i veicoli": misura di salvaguardia bilaterale per i veicoli classificati alle voci SA 8703 e 8704, secondo la definizione del presente allegato;

b)    "autorità competente incaricata dell'inchiesta":

i)    per l'Unione europea, la Commissione europea; e



ii)    per il Mercosur:

A)    per l'Argentina, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía o il suo successore;

B)    per il Brasile, la Secretaria de Comércio Exterior del Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços o il suo successore;

C)    per il Paraguay, il Ministerio de Industria y Comercio o il suo successore; e

D)    per l'Uruguay, l'Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas o il suo successore;

c)    "industria interna dei veicoli": l'insieme dei produttori di veicoli simili o direttamente concorrenti che operano nel territorio di una parte, oppure, in loro assenza, i produttori la cui produzione complessiva di veicoli simili o direttamente concorrenti rappresenti normalmente più del 50 % (cinquanta per cento) e in circostanze eccezionali non meno del 25 % (venticinque per cento) della produzione totale di tali veicoli;

d)    "pregiudizio": un pregiudizio grave causato a un'industria interna, o la minaccia di grave pregiudizio a danno di un'industria interna, o un sensibile ritardo nella creazione di tale industria;



e)    "parti interessate": tra l'altro,

i)    gli esportatori o i produttori stranieri o gli importatori di un veicolo oggetto d'inchiesta, ovvero un'associazione commerciale o di categoria i cui membri siano in maggioranza produttori, esportatori o importatori del veicolo in questione;

ii)    il governo della parte esportatrice; e

iii)    i produttori del veicolo simile o direttamente concorrente nella parte importatrice, ovvero un'associazione commerciale o di categoria i cui membri siano in maggioranza produttori del veicolo simile o direttamente concorrente nel territorio della parte importatrice;

l'elenco che precede non impedisce alle parti di consentire che in tale elenco siano inclusi come parti interessate soggetti nazionali o stranieri diversi da quelli sopra indicati;

f)    "veicolo simile o direttamente concorrente":

i)    un veicolo identico, cioè uguale sotto tutti gli aspetti al veicolo considerato;

ii)    un altro veicolo che, pur non essendo uguale sotto tutti gli aspetti, presenta caratteristiche molto vicine a quelle del veicolo considerato; o

iii)    un veicolo che, in considerazione del suo grado di sostituibilità, delle sue caratteristiche fisiche di base e delle sue specifiche tecniche, degli usi finali e dei canali di distribuzione, è in concorrenza diretta nel mercato interno della parte importatrice;



questo elenco non è esaustivo, né i criteri citati, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante; e

g)    "periodo transitorio":

i)    un periodo di 12 (dodici) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, per i veicoli per i quali la tabella di soppressione dei dazi di cui all'allegato 10-A della parte che applica le misure prevede la soppressione dei dazi in meno di 10 (dieci) anni;

ii)    un periodo di 18 (diciotto) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, per i veicoli per i quali la tabella di soppressione dei dazi di cui all'allegato 10-A della parte che applica le misure prevede la soppressione dei dazi in 10 (dieci) o 15 (quindici) anni;

iii)    un periodo di 20 (venti) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, per i veicoli per i quali la tabella di soppressione dei dazi di cui all'allegato 10-A della parte che applica le misure prevede la soppressione dei dazi in 18 (diciotto) anni; o

iv)    un periodo di 25 (venticinque) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, per i veicoli per i quali la tabella di soppressione dei dazi di cui all'allegato 10-A della parte che applica le misure prevede la soppressione dei dazi in 25 (venticinque) anni o più.



SEZIONE B

CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DI MISURE DI SALVAGUARDIA BILATERALI
PER I VEICOLI CLASSIFICATI ALLE VOCI SA 8703 E 8704

ARTICOLO 2

Applicazione di misure di salvaguardia bilaterali per i veicoli

1.    Nell'ottica di preservare gli attuali livelli di investimenti esteri nel settore automobilistico e fatti salvi i diritti e gli obblighi di cui al capo 16 del presente accordo, le parti possono, in circostanze eccezionali, applicare misure di salvaguardia bilaterali alle condizioni stabilite nella presente sezione se, dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, le importazioni di veicoli classificati alle voci SA 8703 e 8704 a condizioni preferenziali sono aumentate per quantità, in assoluto o in relazione alla produzione o al consumo interni, e a condizioni tali da arrecare un pregiudizio all'industria interna di veicoli simili o direttamente concorrenti della parte importatrice.

2.    Le misure di salvaguardia bilaterali per i veicoli sono applicate solo nella misura necessaria per prevenire un pregiudizio o per porvi rimedio.

3.    Le misure di salvaguardia bilaterali per i veicoli sono applicate in seguito ad un'inchiesta svolta dalle autorità competenti della parte importatrice incaricate dell'inchiesta secondo le procedure definite nel presente allegato.



4.    L'applicazione delle misure di salvaguardia bilaterali per i veicoli non comporta alcun mezzo di compensazione commerciale.

ARTICOLO 3

Termini per l'applicazione delle misure di salvaguardia bilaterali per i veicoli

Una parte non applica, proroga o mantiene in vigore una misura di salvaguardia bilaterale per i veicoli oltre la scadenza del periodo transitorio.

ARTICOLO 4

Condizioni e limitazioni

1.    Il Mercosur può applicare misure di salvaguardia bilaterali per i veicoli nei confronti delle importazioni provenienti dall'Unione europea:

a)    in quanto soggetto unico, purché siano soddisfatti tutti i requisiti per determinare l'esistenza di un pregiudizio causato dalle importazioni di un veicolo a condizioni preferenziali, sulla base delle condizioni applicate al Mercosur; o



b)    per conto di uno o più Stati del Mercosur firmatari, nel qual caso i requisiti per determinare l'esistenza di un pregiudizio causato dalle importazioni di un veicolo a condizioni preferenziali si basano sulle condizioni prevalenti nello Stato del Mercosur firmatario o negli Stati del Mercosur firmatari interessati; la misura è limitata a tale Stato del Mercosur firmatario o a tali Stati del Mercosur firmatari. L'adozione di una misura di salvaguardia bilaterale per i veicoli da parte del Mercosur per conto di uno o più Stati del Mercosur firmatari non impedisce a un altro Stato del Mercosur firmatario di adottare in seguito una misura riguardante lo stesso veicolo.

2.    L'Unione europea può applicare misure di salvaguardia bilaterali per i veicoli alle importazioni provenienti dal Mercosur, in quanto soggetto unico, o da uno o più Stati del Mercosur firmatari se il pregiudizio è causato dalle importazioni di veicoli a condizioni preferenziali.

3.    Qualora l'Unione europea stabilisca che una misura si applica al Mercosur in quanto soggetto unico, il Paraguay è esentato dall'applicazione della misura, a meno che l'esito di un'inchiesta non dimostri che l'esistenza di un pregiudizio è causata anche dalle importazioni di veicoli dal Paraguay a condizioni preferenziali.



SEZIONE C

FORMA E DURATA DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA BILATERALI
PER I VEICOLI CLASSIFICATI ALLE VOCI SA 8703 E 8704

ARTICOLO 5

Forma delle misure di salvaguardia bilaterali per i veicoli

1.    Le misure di salvaguardia bilaterali per i veicoli adottate a norma del presente allegato consistono in:

a)    una sospensione temporanea della tabella di soppressione dei dazi per il veicolo in questione di cui all'allegato 10-A; o

b)    una riduzione temporanea della preferenza tariffaria per il veicolo in questione a un livello tale per cui l'aliquota del dazio doganale non superi la minore tra le aliquote seguenti:

i)    l'aliquota del dazio doganale della nazione più favorita applicata al veicolo in vigore al momento dell'adozione della misura; e

ii)    l'aliquota di base del dazio doganale sul veicolo di cui all'allegato 10-A.



2.    In caso di adozione di una misura di salvaguardia bilaterale per i veicoli di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, la parte dovrebbe garantire il mantenimento dei flussi commerciali pregressi che non arrecano un pregiudizio all'industria interna della parte importatrice. La parte che applica una misura di salvaguardia bilaterale per i veicoli istituisce un contingente all'importazione per il prodotto in questione entro il quale tale prodotto continua a beneficiare della preferenza concordata stabilita a norma del presente accordo. Il contingente all'importazione non è inferiore alle importazioni medie del prodotto in questione nei trentasei (36) mesi precedenti gli ultimi dodici (12) mesi del periodo di rilevazione dei dati ai fini dell'inchiesta per determinare il pregiudizio.

ARTICOLO 6

Margine di preferenza

Una volta revocate le misure di salvaguardia bilaterali per i veicoli, il margine di preferenza è quello che si applicherebbe al veicolo in assenza della misura di cui all'allegato 10-A.

ARTICOLO 7

Durata delle misure di salvaguardia bilaterali per i veicoli

Le misure di salvaguardia bilaterali per i veicoli sono applicate solo per il periodo necessario ad impedire un pregiudizio o a porvi rimedio, e a facilitare l'adeguamento dell'industria interna. Tale periodo, compreso il periodo di applicazione di eventuali misure provvisorie, non supera i 3 (tre) anni.



ARTICOLO 8

Proroga delle misure di salvaguardia bilaterali per i veicoli

1.    Le misure di salvaguardia bilaterali per i veicoli possono essere prorogate una volta per un periodo massimo di due anni se è stato accertato, conformemente alle procedure di cui al presente allegato, il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio in caso di soppressione o modifica della misura. La misura prorogata non è più restrittiva di quanto non fosse al termine del periodo iniziale.

2.    Una misura di salvaguardia bilaterale per i veicoli non è applicata una seconda volta all'importazione di un veicolo che è già stato assoggettato alla stessa misura, a meno che non sia trascorso un intervallo di tempo pari alla metà della durata totale della precedente salvaguardia bilaterale per i veicoli.



SEZIONE D

PROCEDURE DI INCHIESTA E DI TRASPARENZA

ARTICOLO 9

Inchiesta

1.    Nello svolgere l'inchiesta intesa a determinare se l'aumento delle importazioni abbia arrecato un pregiudizio a un'industria interna dei veicoli ai sensi dell'articolo 2 del presente allegato, l'autorità competente incaricata dell'inchiesta valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione di tale industria, in particolare il tasso e l'entità dell'aumento delle importazioni del veicolo in questione in termini assoluti e relativi; la quota di mercato interno assorbita dalle importazioni accresciute; nonché le variazioni in termini di numero di lavoratori occupati, impianti installati e loro utilizzo nell'industria dei veicoli, vendite, compresi prezzi, produzione, produttività, profitti e perdite. Questo elenco non è esaustivo, né i criteri citati, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

2.    L'autorità competente incaricata dell'inchiesta dimostra, sulla base di prove oggettive, l'esistenza di un legame causale tra l'aumento delle importazioni del veicolo in questione e il pregiudizio. L'autorità competente incaricata dell'inchiesta esamina anche tutti i fattori noti diversi dall'aumento delle importazioni a condizioni preferenziali del presente accordo che potrebbero nel contempo arrecare un pregiudizio all'industria interna. Non sono attribuiti alle importazioni a condizioni preferenziali gli effetti di un aumento delle importazioni dei veicoli in questione da altri paesi.



3.    Nello svolgere un'inchiesta sul pregiudizio di cui al paragrafo 1, l'autorità competente incaricata dell'inchiesta dovrebbe raccogliere dati per un periodo di almeno 36 (trentasei) mesi che termina il più possibile in prossimità della data di presentazione della domanda di apertura di un'inchiesta.

ARTICOLO 10

Apertura di un'inchiesta

1.    Qualora esistano elementi di prova prima facie sufficienti a giustificarne l'apertura, un'inchiesta può essere avviata su richiesta:

a)    dell'industria interna dei veicoli o di un'associazione commerciale o di categoria che agisce per conto dell'industria interna di veicoli simili o direttamente concorrenti nella parte importatrice; o

b)    di uno o più Stati membri importatori dell'Unione europea o Stati del Mercosur firmatari importatori.

2.    La domanda di apertura di un'inchiesta contiene almeno le informazioni seguenti:

a)    la denominazione e la descrizione del veicolo importato in questione, la relativa voce tariffaria e il trattamento tariffario in vigore, nonché la denominazione e la descrizione del veicolo simile o direttamente concorrente;

b)    i nomi e gli indirizzi dei produttori o dell'associazione che presentano la richiesta, se applicabile;



c)    se ragionevolmente disponibile, un elenco di tutti i produttori noti del veicolo simile o direttamente concorrente; e

d)    elementi di prova del fatto che le condizioni per l'imposizione della misura di salvaguardia bilaterale per i veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente allegato sono soddisfatte.

3.    Ai fini del paragrafo 2, lettera d), la domanda di apertura di un'inchiesta contiene le informazioni seguenti:

a)    il volume di produzione dei produttori che presentano, o in rappresentanza dei quali è presentata, la domanda e una stima della produzione di altri produttori noti dei veicoli simili o direttamente concorrenti;

b)    il tasso e l'entità dell'aumento delle importazioni totali e bilaterali del veicolo in questione in termini assoluti e relativi, per un periodo di almeno 36 (trentasei) mesi precedenti la data di presentazione della domanda di apertura di un'inchiesta per cui sono disponibili informazioni;

c)    il livello dei prezzi all'importazione nello stesso periodo; e

d)    se sono disponibili informazioni, la domanda contiene anche dati oggettivi e quantificabili sul veicolo simile o direttamente concorrente, concernenti il volume della produzione totale e delle vendite totali sul mercato interno, le scorte, i prezzi sul mercato interno, la produttività, l'utilizzo degli impianti, l'occupazione, i profitti e le perdite, i dati sugli investimenti produttivi e la quota di mercato delle imprese richiedenti o di quelle in rappresentanza delle quali è presentata la domanda, per un periodo almeno pari agli ultimi 36 (trentasei) mesi precedenti la presentazione della domanda per cui sono disponibili informazioni.



ARTICOLO 11

Informazioni riservate

L'articolo 17.12 del presente accordo si applica, mutatis mutandis, al presente allegato.

ARTICOLO 12

Calendario dell'inchiesta

L'articolo 17.13 del presente accordo si applica, mutatis mutandis, al presente allegato.

ARTICOLO 13

Trasparenza

L'articolo 17.14 del presente accordo si applica, mutatis mutandis, al presente allegato.



SEZIONE E

MISURE DI SALVAGUARDIA BILATERALI PROVVISORIE
PER I VEICOLI CLASSIFICATI ALLE VOCI SA 8703 E 8704

ARTICOLO 14

Misure di salvaguardia bilaterali provvisorie per i veicoli

1.    In circostanze critiche nelle quali un ritardo può causare un danno difficilmente riparabile, una parte, previa debita notifica, può adottare una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria per i veicoli successivamente a una determinazione preliminare, sulla base di prove inconfutabili, che le importazioni a condizioni preferenziali sono aumentate e che tali importazioni hanno arrecato un pregiudizio. La durata della misura provvisoria non supera i 270 (duecentosettanta) giorni, periodo durante il quale devono essere soddisfatte le prescrizioni del presente allegato. Qualora in fase di determinazione definitiva si giunga alla conclusione che non vi è stato pregiudizio per l'industria interna causato dalle importazioni a condizioni preferenziali, l'aumento tariffario o la garanzia provvisoria, se riscossi o imposti nell'ambito delle misure provvisorie, sono sollecitamente rimborsati, conformemente alla regolamentazione interna della parte interessata.

2.    Non sono adottate misure di salvaguardia bilaterali provvisorie per i veicoli nei confronti del Paraguay, a meno che l'esito della determinazione preliminare di cui al paragrafo 1 non dimostri che l'esistenza di un pregiudizio è causata anche dalle importazioni di veicoli dal Paraguay a condizioni preferenziali.



SEZIONE F

AVVISO PUBBLICO

ARTICOLO 15

Avviso pubblico relativo all'apertura di un'inchiesta

L'articolo 17.16 del presente accordo si applica, mutatis mutandis, al presente allegato.

ARTICOLO 16

Avviso pubblico relativo all'applicazione delle misure di salvaguardia bilaterali per i veicoli

L'articolo 17.17 del presente accordo si applica, mutatis mutandis, al presente allegato.



SEZIONE G

NOTIFICHE E CONSULTAZIONI

ARTICOLO 17

Notifiche

L'articolo 17.18 del presente accordo si applica, mutatis mutandis, al presente allegato.

ARTICOLO 18

Consultazioni

L'articolo 17.19 del presente accordo si applica, mutatis mutandis, al presente allegato.



SEZIONE H

REGIONI ULTRAPERIFERICHE DELL'UNIONE EUROPEA

ARTICOLO 19

Regioni ultraperiferiche dell'Unione europea

L'articolo 17.20 del presente accordo si applica, mutatis mutandis, al presente allegato.

________________

(1)

   Si precisa che se una modifica della classificazione tariffaria a livello di capitolo, voce o sottovoce prevede un'eccezione, nessuno dei materiali non originari di tali capitoli, voci o sottovoci può essere utilizzato individualmente o insieme ad altri.

(2)

   Per i prodotti della sottovoce 6813.89 originari del Paraguay, per un periodo non superiore a 8 (otto) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo, la regola specifica per prodotto è MaxNOM 55 % (EXW). Il capitolo sulle regole di origine si applica mutatis mutandis alla determinazione dell'origine dal Paraguay.

(3)

   Per i prodotti della sottovoce 8409.91 originari del Paraguay, per un periodo non superiore a 8 (otto) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo, la regola specifica per prodotto è MaxNOM 55 % (EXW). Il capitolo sulle regole di origine si applica mutatis mutandis alla determinazione dell'origine dal Paraguay.

(4)

   Per i prodotti delle sottovoci 8512.40 e 8512.90 originari del Paraguay, per un periodo non superiore a 8 (otto) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo, la regola specifica per prodotto è MaxNOM 55 % (EXW). Il capitolo sulle regole di origine si applica mutatis mutandis alla determinazione dell'origine dal Paraguay.

(5)

   Per i prodotti delle sottovoci 8544.30 e 8544.49 originari del Paraguay, per un periodo non superiore a 8 (otto) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo, la regola specifica per prodotto è MaxNOM 55 % (EXW). Il capitolo sulle regole di origine si applica mutatis mutandis alla determinazione dell'origine dal Paraguay.

(6)

   Per i prodotti delle sottovoci 8708.10, 8708.21, 8708.29, 8708.40, 8708.50, 8708.80, 8708.91, 8708.92, 8708.93 e 8708.99 originari del Paraguay, per un periodo non superiore a 8 (otto) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo, la regola specifica per prodotto è MaxNOM 55 % (EXW). Il capitolo sulle regole di origine si applica mutatis mutandis alla determinazione dell'origine dal Paraguay.

(7)

   Per i prodotti della sottovoce 9401.90 originari del Paraguay, per un periodo non superiore a 8 (otto) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo, la regola specifica per prodotto è MaxNOM 55 % (EXW). Il capitolo sulle regole di origine si applica mutatis mutandis alla determinazione dell'origine dal Paraguay.

(8)

   Se l'attestazione di origine è compilata da un esportatore ai sensi dell'articolo 11.17, paragrafo 1, lettera a), il numero dell'esportatore è indicato in questo spazio. Se l'attestazione di origine è compilata da un esportatore ai sensi dell'articolo 11.17, paragrafo 1, lettera b), le parole tra parentesi sono omesse o lo spazio è lasciato in bianco.

(9)

   Origine dei prodotti da indicare: Unione europea o Mercosur. Se l'attestazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 11.29, l'esportatore lo indica chiaramente, mediante la sigla "CM", accanto alla descrizione di tali prodotti nel documento su cui è apposta la dichiarazione.

(10)    Luogo e data possono essere omessi se già contenuti nel documento stesso.
(11)    Cfr. articolo 11.17, paragrafo 6. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.
(12)

   GU UE L 374 del 31.12.1990, pag. 14.

(13)

   GU UE L 84 del 28.3.2002, pag. 43.