COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 3.9.2025
COM(2025) 356 final
ALLEGATO
della
Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra
ALLEGATO 10-A
TABELLA DI SOPPRESSIONE DEI DAZI
SEZIONE A
DISPOSIZIONI GENERALI
1.
Il presente allegato specifica gli obblighi di ciascuna parte per quanto riguarda la riduzione o la soppressione dei dazi doganali conformemente all'articolo 10.4.
2.
Ciascuna parte riduce o sopprime i dazi doganali a norma dell'articolo 10.4, paragrafo 1, secondo la tabella di soppressione dei dazi di cui:
a)
all'appendice 10-A-1, per l'Unione europea; e
b)
all'appendice 10-A-2, per il Mercosur.
3.
Le disposizioni di cui all'appendice 10-A-1 fanno di norma riferimento alla formulazione della nomenclatura combinata 2013 ("NC 2013"), che si basa sul sistema armonizzato. L'interpretazione delle disposizioni dell'appendice 10-A-1, anche in termini di prodotti contemplati nelle sottovoci della tabella, è disciplinata dalle note generali, dalle note di sezione e dalle note di capitolo della NC 2013. Le disposizioni contenute nell'appendice 10‑A-1, se e in quanto identiche alle corrispondenti disposizioni della NC 2013, hanno il medesimo significato di queste ultime. Fatto salvo l'articolo 10.4, paragrafo 6, tutti i riferimenti "Cfr. osservazioni" nella colonna "Aliquota di base" dell'appendice 10-A-1 si intendono fatti alla terza colonna della tabella dei dazi ("Aliquota dei dazi convenzionali") nella parte seconda del regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
4.
Le disposizioni di cui all'appendice 10-A-2 fanno di norma riferimento alla formulazione della nomenclatura comune Mercosur 2012 ("NCM 2012"), che si basa sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. L'interpretazione delle disposizioni dell'appendice 10-A-2, anche in termini di prodotti contemplati nelle sottovoci della tabella, è disciplinata dalle note generali, dalle note di sezione e dalle note di capitolo della NCM 2012. Le disposizioni contenute nell'appendice 10-A-2, se e in quanto identiche alle corrispondenti disposizioni della NCM 2012, hanno il medesimo significato di queste ultime.
5.
Ai fini del presente allegato, per "anno 0" si intende il periodo che intercorre tra la data di entrata in vigore del presente accordo e il 31 dicembre dello stesso anno civile. L'anno 1 inizia il 1° gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui l'accordo entra in vigore e termina il 31 dicembre dello stesso anno civile, e ogni successiva riduzione ha effetto dal 1° gennaio di ciascun anno successivo.
6.
Per le merci originarie dell'altra parte, le seguenti categorie di soppressione progressiva si applicano alla soppressione o alla riduzione dei dazi doganali di ciascuna parte a norma dell'articolo 10.4, paragrafo 1:
a)
i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria di soppressione progressiva "0" della tabella di soppressione dei dazi di una parte sono soppressi immediatamente e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo;
b)
i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria di soppressione progressiva "4" della tabella di soppressione dei dazi di una parte sono soppressi in 5 (cinque) tappe annuali uguali e le merci interessate sono esenti da dazio al 1° gennaio dell'anno 4;
c)
i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria di soppressione progressiva "7" della tabella di soppressione dei dazi di una parte sono soppressi in 8 (otto) tappe annuali uguali e le merci interessate sono esenti da dazio al 1° gennaio dell'anno 7;
d)
i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria di soppressione progressiva "8" della tabella di soppressione dei dazi di una parte sono soppressi in 9 (nove) tappe annuali uguali e le merci interessate sono esenti da dazio al 1° gennaio dell'anno 8;
e)
i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria di soppressione progressiva "10" della tabella di soppressione dei dazi di una parte sono soppressi in 11 (undici) tappe annuali uguali e le merci interessate sono esenti da dazio al 1° gennaio dell'anno 10;
f)
a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria di soppressione progressiva "SW/12" della tabella di soppressione dei dazi di una parte sono soppressi immediatamente e le merci interessate sono esenti da dazio se il valore in dogana delle merci è pari o superiore a 8 (otto) USD FOB/litro; se il valore in dogana delle merci è inferiore a 8 (otto) USD FOB/litro, tali merci sono mantenute al livello dell'aliquota di base del dazio doganale stabilito nella tabella di ciascuna parte per 12 (dodici) anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, successivamente ai quali i dazi sono interamente soppressi e le merci sono esenti da dazio al 1º gennaio dell'anno 12;
g)
i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria di soppressione progressiva "1" della tabella di soppressione dei dazi di una parte sono soppressi in 16 (sedici) tappe annuali uguali e le merci interessate sono esenti da dazio al 1° gennaio dell'anno 15;
h)
i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria di soppressione progressiva "15V" dell'appendice 10-A-2 (*) sono mantenuti al livello dell'aliquota di base fino alla fine dell'anno 6, fatti salvi l'articolo 10.4, paragrafi 7 e 8, del presente accordo; a decorrere dal 1° gennaio dell'anno 7 i dazi sono soppressi in tappe annuali conformemente alla tabella "Cronoprogramma di soppressione dei dazi" e le merci interessate sono esenti da dazio al 1° gennaio dell'anno 15; inoltre i dazi doganali su tali merci sono soggetti a una riduzione del 50 % (cinquanta per cento) dell'aliquota di base al momento dell'entrata in vigore e fino alla fine dell'anno 8 entro un contingente annuo di 50 000 (cinquantamila) unità; il contingente annuo è ripartito tra i membri del Mercosur come segue, in base al principio "primo arrivato, primo servito":
i)
Argentina: 15 500 (quindicimilacinquecento) unità;
ii)
Brasile: 32 000 (trentaduemila) unità;
iii)
Paraguay: 750 (settecentocinquanta) unità; e
iv)
Uruguay: 1 750 (millesettecentocinquanta) unità.
(*)
Si precisa che il presente punto si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 8701.91.00, 8701.92.00, 8701.93.00, 8701.94.90, 8701.95.90, 8703.21.00, 8703.22.10, 8703.23.10, 8703.24.10, 8703.24.90, 8703.33.10, 8703.33.90, 8704.21.90 e 8704.31.90 (NCM 2022).
Cronoprogramma di soppressione dei dazi
|
Categoria
|
Anno 0
|
Anno 1
|
Anno 2
|
Anno 3
|
Anno 4
|
Anno 5
|
Anno 6
|
Anno 7
|
Anno 8
|
Anno 9
|
Anno 10
|
Anno 11
|
Anno 12
|
Anno 13
|
Anno 14
|
Anno 15
|
|
0
|
100 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
20 %
|
40 %
|
60 %
|
80 %
|
100 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
12,5 %
|
25 %
|
37,5 %
|
50 %
|
62,5 %
|
75 %
|
87,5 %
|
100 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
11,1 %
|
22,2 %
|
33,3 %
|
44,4 %
|
55,6 %
|
66,7 %
|
77,8 %
|
88,9 %
|
100 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
9,1 %
|
18,2 %
|
27,3 %
|
36,4 %
|
45,5 %
|
54,6 %
|
63,6 %
|
72,7 %
|
81,8 %
|
90,9 %
|
100 %
|
|
|
|
|
|
|
15
|
6,3 %
|
12,5 %
|
18,8 %
|
25 %
|
31,3 %
|
37,5 %
|
43,8 %
|
50 %
|
56,3 %
|
62,5 %
|
68,8 %
|
75,0 %
|
81,3 %
|
87,5 %
|
93,8 %
|
100 %
|
|
15V
|
0 %
|
0 %
|
0 %
|
0 %
|
0 %
|
0 %
|
0 %
|
19 %
|
38,1 %
|
57,1 %
|
64,3 %
|
71,4 %
|
78,6 %
|
85,7 %
|
92,9 %
|
100 %
|
i)
i dazi doganali applicabili ai veicoli elettrici e ibridi originari classificati con i codici 8703.40, 8703.50, 8703.60, 8703.70 e 8703.80 del SA 2022, ad eccezione dei veicoli a celle a combustibile a idrogeno – si precisa che tali codici corrispondono ai codici NCM 2012 8703 90 00, ex 8703 21, ex 8703 22, ex 8703 23, ex 8703 24, ex 8703 31, ex 8703 32 ed ex 8703 33 – ricevono il seguente trattamento:
i)
a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo e fino alla fine dell'anno 5 (cinque), sono soggetti a una riduzione del 28,6 % (ventotto virgola sei per cento) dell'aliquota di base e, successivamente, del 25 % (venticinque per cento) per le merci importate in Argentina o Brasile, del 16,4 % (sedici virgola quattro per cento) per le merci importate in Uruguay e del 14,3 % (quattordici virgola tre per cento) per le merci importate in Paraguay;
ii)
a decorrere dal 1° (primo) gennaio dell'anno 6 (sei), i dazi rimanenti sono soppressi secondo la tabella seguente e i suddetti veicoli sono esenti da dazio a decorrere dal 1º (primo) gennaio dell'anno 18 (diciotto):
|
Anno
|
Argentina, Brasile
|
Paraguay
|
Uruguay
|
Riduzione
|
|
0
|
25,0
|
14,3
|
16,4
|
28,6 %
|
|
1
|
25,0
|
14,3
|
16,4
|
28,6 %
|
|
2
|
25,0
|
14,3
|
16,4
|
28,6 %
|
|
3
|
25,0
|
14,3
|
16,4
|
28,6 %
|
|
4
|
25,0
|
14,3
|
16,4
|
28,6 %
|
|
5
|
25,0
|
14,3
|
16,4
|
28,6 %
|
|
6
|
20,0
|
11,4
|
13,1
|
42,9 %
|
|
7
|
20,0
|
11,4
|
13,1
|
42,9 %
|
|
8
|
20,0
|
11,4
|
13,1
|
42,9 %
|
|
9
|
15,0
|
8,6
|
9,9
|
57,1 %
|
|
10
|
15,0
|
8,6
|
9,9
|
57,1 %
|
|
11
|
15,0
|
8,6
|
9,9
|
57,1 %
|
|
12
|
10,0
|
5,7
|
6,6
|
71,4 %
|
|
13
|
10,0
|
5,7
|
6,6
|
71,4 %
|
|
14
|
10,0
|
5,7
|
6,6
|
71,4 %
|
|
15
|
5,0
|
2,9
|
3,3
|
85,7 %
|
|
16
|
5,0
|
2,9
|
3,3
|
85,7 %
|
|
17
|
5,0
|
2,9
|
3,3
|
85,7 %
|
|
18
|
–
|
–
|
–
|
100,0 %
|
j)
i dazi doganali applicabili ai veicoli a celle a combustibile a idrogeno, classificati in un sottoinsieme del codice 8703.80 del SA 2022 corrispondente ai veicoli alimentati a celle a idrogeno, ricevono il seguente trattamento:
dazi doganali applicabili ai veicoli a celle a combustibile a idrogeno originari, classificati alla voce ex 8703.80:
i)
sono mantenuti al livello dell'aliquota di base fino alla fine dell'anno 6 (sei);
ii)
a decorrere dal 1° (primo) gennaio dell'anno 7 (sette) e fino alla fine dell'anno 12 (dodici), sono soggetti a una riduzione del 28,6 % (ventotto virgola sedici per cento) dell'aliquota di base e, successivamente, del 25 % (venticinque per cento) per le merci importate in Argentina o Brasile, del 16,4 % (sedici virgola quattro per cento) per le merci importate in Uruguay e del 14,3 % (quattordici virgola tre per cento) per le merci importate in Paraguay;
iii)
a decorrere dal 1° (primo) gennaio dell'anno 13 (tredici), i dazi rimanenti sono soppressi secondo la tabella seguente e i suddetti veicoli sono esenti da dazio a decorrere dal 1° (primo) gennaio dell'anno 25 (venticinque):
|
Anno
|
Argentina, Brasile
|
Paraguay
|
Uruguay
|
Riduzione
|
|
0 – 6
|
35
|
20
|
23
|
–
|
|
7 – 12
|
25,0
|
14,3
|
16,4
|
28,6 %
|
|
13
|
20,0
|
11,4
|
13,1
|
42,9 %
|
|
14
|
20,0
|
11,4
|
13,1
|
42,9 %
|
|
15
|
20,0
|
11,4
|
13,1
|
42,9 %
|
|
16
|
15,0
|
8,6
|
9,9
|
57,1 %
|
|
17
|
15,0
|
8,6
|
9,9
|
57,1 %
|
|
18
|
15,0
|
8,6
|
9,9
|
57,1 %
|
|
19
|
10,0
|
5,7
|
6,6
|
71,4 %
|
|
20
|
10,0
|
5,7
|
6,6
|
71,4 %
|
|
21
|
10,0
|
5,7
|
6,6
|
71,4 %
|
|
22
|
5,0
|
2,9
|
3,3
|
85,7 %
|
|
23
|
5,0
|
2,9
|
3,3
|
85,7 %
|
|
24
|
5,0
|
2,9
|
3,3
|
85,7 %
|
|
25
|
–
|
–
|
–
|
100,0 %
|
k)
dazi doganali applicabili ai veicoli originari classificati nella sottovoce con codice 8703.90 del SA 2022:
i)
sono mantenuti al livello dell'aliquota di base fino alla fine dell'anno 6 (sei);
ii)
a decorrere dal 1° (primo) gennaio dell'anno 7 (sette) e fino alla fine dell'anno 17 (diciassette), sono soggetti a una riduzione del 28,6 % (ventotto virgola sedici per cento) dell'aliquota di base e, successivamente, del 25 % (venticinque per cento) per le merci importate in Argentina o Brasile, del 16,4 % (sedici virgola quattro per cento) per le merci importate in Uruguay e del 14,3 % (quattordici virgola tre per cento) per le merci importate in Paraguay;
iii)
a decorrere dal 1° (primo) gennaio dell'anno 18 (diciotto), i dazi rimanenti sono soppressi secondo la tabella seguente e i suddetti veicoli sono esenti da dazio a decorrere dal 1º (primo) gennaio dell'anno 30 (trenta):
|
Anno
|
Argentina, Brasile
|
Paraguay
|
Uruguay
|
Riduzione
|
|
0 – 6
|
35,0
|
20,0
|
23,0
|
–
|
|
7 – 17
|
25,0
|
14,3
|
16,4
|
28,6 %
|
|
18
|
20,0
|
11,4
|
13,1
|
42,9 %
|
|
19
|
20,0
|
11,4
|
13,1
|
42,9 %
|
|
20
|
20,0
|
11,4
|
13,1
|
42,9 %
|
|
21
|
15,0
|
8,6
|
9,9
|
57,1 %
|
|
22
|
15,0
|
8,6
|
9,9
|
57,1 %
|
|
23
|
15,0
|
8,6
|
9,9
|
57,1 %
|
|
24
|
10,0
|
5,7
|
6,6
|
71,4 %
|
|
25
|
10,0
|
5,7
|
6,6
|
71,4 %
|
|
26
|
10,0
|
5,7
|
6,6
|
71,4 %
|
|
27
|
5,0
|
2,9
|
3,3
|
85,7 %
|
|
28
|
5,0
|
2,9
|
3,3
|
85,7 %
|
|
29
|
5,0
|
2,9
|
3,3
|
85,7 %
|
|
30
|
–
|
–
|
–
|
100,0 %
|
l)
i dazi doganali applicabili alle merci originarie contrassegnate con la menzione "CH1" di cui all'appendice 10-A-2 sono soggetti ai seguenti dazi contingentali nei quantitativi complessivi indicati di seguito, senza assegnazione per paese dei contingenti di cui alle sottovoci 1806.20 e 1806.90 dell'NCM 2012, che sono gestiti in base al principio "primo arrivato, primo servito":
|
|
Sottovoce 1806.20
|
|
Anni
|
Dazio contingentale
|
Contingente
(tonnellate metriche)
|
Dazio fuori contingente
|
|
Anno 0
|
16,2 %
|
1 710
|
18 %
|
|
Anno 1
|
14,4 %
|
2 091
|
18 %
|
|
Anno 2
|
12,6 %
|
2 472
|
18 %
|
|
Anno 3
|
10,8 %
|
2 853
|
18 %
|
|
Anno 4
|
9,0 %
|
3 234
|
18 %
|
|
Anno 5
|
7,2 %
|
3 615
|
18 %
|
|
Anno 6
|
5,4 %
|
3 996
|
18 %
|
|
Anno 7
|
3,6 %
|
4 377
|
18 %
|
|
Anno 8
|
1,8 %
|
4 760
|
18 %
|
|
Anno 9 e successivi
|
0 %
|
nessun contingente
|
0 %
|
|
|
Sottovoce 1806.90
|
|
Anni
|
Dazio contingentale
|
Contingente
(tonnellate metriche)
|
Dazio fuori contingente*
|
|
Anno 0
|
18,0 %
|
6 320
|
20 %
|
|
Anno 1
|
16,0 %
|
7 735
|
20 %
|
|
Anno 2
|
14,0 %
|
9 150
|
20 %
|
|
Anno 3
|
12,0 %
|
10 565
|
20 %
|
|
Anno 4
|
10,0 %
|
11 980
|
20 %
|
|
Anno 5
|
8,0 %
|
13 395
|
20 %
|
|
Anno 6
|
6,0 %
|
14 810
|
20 %
|
|
Anno 7
|
4,0 %
|
16 225
|
20 %
|
|
Anno 8
|
2,0 %
|
17 640
|
20 %
|
|
Anno 9 e successivi
|
0 %
|
nessun contingente
|
0 %
|
*
Fino alla fine dell'anno 8 il dazio fuori contingente del Paraguay è fissato al 2 %, come indicato nell'appendice 10-A-2.
m)
i dazi doganali applicabili alle merci originarie contrassegnate con la menzione "CH2" di cui all'appendice 10-A-2 sono soggetti ai seguenti dazi contingentali nei quantitativi complessivi indicati di seguito, senza assegnazione per paese dei contingenti di cui al codice NCM 1704.90.10 e alle sottovoci 1806.10, 1806.31 e 1806.32, che sono gestiti in base al principio "primo arrivato, primo servito":
|
|
NCM 1704.90.10
|
|
Anni
|
Dazio contingentale
|
Contingente
(tonnellate metriche)
|
Dazio fuori contingente
|
|
Anno 0
|
18,7 %
|
771
|
20 %
|
|
Anno 1
|
17,3 %
|
868
|
20 %
|
|
Anno 2
|
16,0 %
|
965
|
20 %
|
|
Anno 3
|
14,7 %
|
1 062
|
20 %
|
|
Anno 4
|
13,3 %
|
1 159
|
20 %
|
|
Anno 5
|
12,0 %
|
1 256
|
20 %
|
|
Anno 6
|
10,7 %
|
1 353
|
20 %
|
|
Anno 7
|
9,3 %
|
1 450
|
20 %
|
|
Anno 8
|
8,0 %
|
1 547
|
20 %
|
|
Anno 9
|
6,7 %
|
1 644
|
20 %
|
|
Anno 10
|
5,3 %
|
1 741
|
20 %
|
|
Anno 11
|
4,0 %
|
1 838
|
20 %
|
|
Anno 12
|
2,7 %
|
1 935
|
20 %
|
|
Anno 13
|
1,3 %
|
2 030
|
20 %
|
|
Anno 14 e successivi
|
0 %
|
nessun contingente
|
0 %
|
|
|
Sottovoce 1806.10
|
|
Anni
|
Dazio contingentale
|
Contingente
(tonnellate metriche)
|
Dazio fuori contingente
|
|
Anno 0
|
16,8 %
|
90
|
18 %
|
|
Anno 1
|
15,6 %
|
94
|
18 %
|
|
Anno 2
|
14,4 %
|
98
|
18 %
|
|
Anno 3
|
13,2 %
|
102
|
18 %
|
|
Anno 4
|
12,0 %
|
106
|
18 %
|
|
Anno 5
|
10,8 %
|
110
|
18 %
|
|
Anno 6
|
9,6 %
|
114
|
18 %
|
|
Anno 7
|
8,4 %
|
118
|
18 %
|
|
Anno 8
|
7,2 %
|
122
|
18 %
|
|
Anno 9
|
6,0 %
|
126
|
18 %
|
|
Anno 10
|
4,8 %
|
130
|
18 %
|
|
Anno 11
|
3,6 %
|
134
|
18 %
|
|
Anno 12
|
2,4 %
|
138
|
18 %
|
|
Anno 13
|
1,2 %
|
150
|
18 %
|
|
Anno 14 e successivi
|
0 %
|
nessun contingente
|
0 %
|
|
|
Sottovoce 1806.31
|
|
Anni
|
Dazio contingentale
|
Contingente
(tonnellate metriche)
|
Dazio fuori contingente
|
|
Anno 0
|
18,7 %
|
1 890
|
20 %
|
|
Anno 1
|
17,3 %
|
2 082
|
20 %
|
|
Anno 2
|
16,0 %
|
2 274
|
20 %
|
|
Anno 3
|
14,7 %
|
2 466
|
20 %
|
|
Anno 4
|
13,3 %
|
2 658
|
20 %
|
|
Anno 5
|
12,0 %
|
2 850
|
20 %
|
|
Anno 6
|
10,7 %
|
3 042
|
20 %
|
|
Anno 7
|
9,3 %
|
3 234
|
20 %
|
|
Anno 8
|
8,0 %
|
3 426
|
20 %
|
|
Anno 9
|
6,7 %
|
3 618
|
20 %
|
|
Anno 10
|
5,3 %
|
3 810
|
20 %
|
|
Anno 11
|
4,0 %
|
4 002
|
20 %
|
|
Anno 12
|
2,7 %
|
4 194
|
20 %
|
|
Anno 13
|
1,3 %
|
4 380
|
20 %
|
|
Anno 14 e successivi
|
0 %
|
nessun contingente
|
0 %
|
|
|
Sottovoce 1806.32
|
|
Anni
|
Dazio contingentale
|
Contingente
(tonnellate metriche)
|
Dazio fuori contingente
|
|
Anno 0
|
18,7 %
|
1 800
|
20 %
|
|
Anno 1
|
17,3 %
|
2 062
|
20 %
|
|
Anno 2
|
16,0 %
|
2 324
|
20 %
|
|
Anno 3
|
14,7 %
|
2 586
|
20 %
|
|
Anno 4
|
13,3 %
|
2 848
|
20 %
|
|
Anno 5
|
12,0 %
|
3 110
|
20 %
|
|
Anno 6
|
10,7 %
|
3 372
|
20 %
|
|
Anno 7
|
9,3 %
|
3 634
|
20 %
|
|
Anno 8
|
8,0 %
|
3 896
|
20 %
|
|
Anno 9
|
6,7 %
|
4 158
|
20 %
|
|
Anno 10
|
5,3 %
|
4 420
|
20 %
|
|
Anno 11
|
4,0 %
|
4 682
|
20 %
|
|
Anno 12
|
2,7 %
|
4 944
|
20 %
|
|
Anno 13
|
1,3 %
|
5 200
|
20 %
|
|
Anno 14 e successivi
|
0 %
|
nessun contingente
|
0 %
|
n)
i dazi doganali applicabili alle merci originarie contrassegnate con la menzione "T1" di cui all'appendice 10-A-2 sono soggetti ai seguenti dazi contingentali nei quantitativi complessivi indicati di seguito:
|
|
Sottovoce 2002.10
|
|
Anni
|
Dazio contingentale
|
Contingente
(tonnellate metriche)
|
Dazio fuori contingente
|
|
Anno 0
|
12,6 %
|
7 500
|
14 %
|
|
Anno 1
|
11,2 %
|
7 500
|
14 %
|
|
Anno 2
|
9,8 %
|
7 500
|
14 %
|
|
Anno 3
|
8,4 %
|
7 500
|
14 %
|
|
Anno 4
|
7,0 %
|
7 500
|
14 %
|
|
Anno 5
|
5,6 %
|
7 500
|
14 %
|
|
Anno 6
|
4,2 %
|
7 500
|
14 %
|
|
Anno 7
|
2,8 %
|
7 500
|
14 %
|
|
Anno 8
|
1,4 %
|
7 500
|
14 %
|
|
Anno 9 e successivi
|
0 %
|
nessun contingente
|
0 %
|
o)
i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria di soppressione progressiva "4-EG" dell'appendice 10-A-1 sono soppressi in 5 (cinque) tappe annuali uguali e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° (primo) gennaio dell'anno 4 (quattro). Le merci originarie classificate nelle linee tariffarie 04072100 e 04079010, comprese nella categoria di soppressione progressiva "4-EG" della tabella di soppressione dei dazi, sono accompagnate da un certificato di conformità alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio o a norme ufficiali equivalenti in materia di benessere degli animali. Si precisa che il presente punto non comporta obblighi per tutti i sistemi di produzione di uova del Mercosur. L'equivalenza ai requisiti di cui alla direttiva del Consiglio è verificata mediante certificazione ufficiale o da parte di terzi;
p)
a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria di soppressione progressiva "FP30 %" della tabella di soppressione dei dazi di una parte sono ridotti del 30 % (trenta per cento);
q)
a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria di soppressione progressiva "FP50 %" della tabella di soppressione dei dazi di una parte sono ridotti del 50 % (cinquanta per cento);
r)
i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria di soppressione progressiva "50 %" dell'appendice 10-A-1 sono ridotti del 50 % (cinquanta per cento) in 5 (cinque) tappe annuali uguali e le merci interessate raggiungono il 50 % (cinquanta per cento) dell'aliquota di base al 1° (primo) gennaio dell'anno 4;
s)
l'elemento ad valorem dei dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria di soppressione progressiva "0/EP" dell'appendice 10-A-1 è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; la soppressione dei dazi si applica soltanto al dazio ad valorem; il dazio specifico applicabile alle merci originarie in una situazione in cui il prezzo all'importazione scende al di sotto del prezzo d'entrata è mantenuto;
t)
l'elemento ad valorem dei dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria di soppressione progressiva "7/EP" dell'appendice 10-A-1 è soppresso in 8 (otto) tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; la soppressione dei dazi si applica soltanto al dazio ad valorem; il dazio specifico applicabile alle merci originarie in una situazione in cui il prezzo all'importazione scende al di sotto del prezzo d'entrata è mantenuto;
u)
l'elemento ad valorem dei dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria di soppressione progressiva "10/EP" dell'appendice 10-A-1 è soppresso in 11 (undici) tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; la soppressione dei dazi si applica soltanto al dazio ad valorem; il dazio specifico applicabile alle merci originarie in una situazione in cui il prezzo all'importazione scende al di sotto del prezzo d'entrata è mantenuto;
v)
i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria di soppressione progressiva "E" della tabella di soppressione dei dazi di una parte sono esclusi dalle preferenze tariffarie e sono mantenuti all'aliquota di base del dazio doganale indicata nella tabella di tale parte;
w)
a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alla voce compresa nella categoria di soppressione progressiva "BA" dell'appendice 10-A-1 sono fissati a 75 (settantacinque) EUR/tonnellata metrica;
x)
l'elemento ad valorem dei dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria di soppressione progressiva "0 + 10 EA / OS ≥ 70 %" dell'appendice 10-A-1 è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; l'elemento di dazio specifico (elemento agricolo) per i prodotti contenenti meno del 70 % (settanta per cento) di zucchero è soppresso in 11 (undici) tappe annuali uguali a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono esenti da dazio al 1° gennaio dell'anno 10; il contingente tariffario ("TRQ") OS si applica ai prodotti con un tenore di zuccheri pari o superiore al 70 % (settanta per cento) del peso netto; e
y)
i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria di soppressione progressiva "10 / OS ≥ 70 %" dell'appendice 10-A-1 aventi un tenore di zuccheri inferiore al 70 % sono soppressi in 11 (undici) tappe annuali uguali e le merci interessate sono esenti da dazio al 1° gennaio dell'anno 10; il TRQ-OS si applica ai prodotti aventi un tenore di zucchero pari o superiore al 70 % (settanta per cento) del peso netto.
7.
Ai fini della soppressione dei dazi doganali conformemente al punto 4 del presente allegato, le aliquote dei dazi delle fasi intermedie sono arrotondate per difetto almeno al 10o (decimo) di punto percentuale più vicino oppure, se l'aliquota del dazio è espressa in unità monetarie, almeno allo 0,01 (zero virgola zero uno) più vicino dell'unità monetaria della parte.
8.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate dalla menzione "TRQ-XY" nella colonna "Categoria di soppressione progressiva" della tabella di soppressione dei dazi di una parte sono disciplinati dalle condizioni del contingente tariffario applicabile alla voce tariffaria specifica, come stabilito nelle sezioni B e C del presente allegato. La sezione B del presente allegato istituisce i contingenti tariffari (TRQ) che l'Unione europea applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo a talune merci originarie del Mercosur. La sezione C del presente allegato istituisce i contingenti tariffari che il Mercosur applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo a talune merci originarie dell'Unione europea.
9.
Ai fini dei contingenti di cui alle sezioni B e C del presente allegato e al punto 6, lettere h), l), m) e n), della presente sezione, se l'entrata in vigore del presente accordo corrisponde a una data successiva al 1º gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno civile, il quantitativo contingentale è valutato proporzionalmente per il resto dell'anno civile in questione. Successivamente, a decorrere dal primo giorno di ogni anno contingentale, una parte mette a disposizione dei richiedenti di contingenti l'intero quantitativo contingentale annuo istituito conformemente al presente allegato.
10.
Ai fini delle sezioni B e C del presente allegato, per "tonnellate metriche" si utilizza l'abbreviazione "MT".
11.
Il prodotto o i prodotti oggetto di ciascun contingente tariffario di cui alla sezione B del presente allegato sono identificati in maniera informale nel titolo del punto che istituisce il contingente tariffario. Tali titoli sono inseriti esclusivamente per agevolare la comprensione del presente allegato e non modificano né sostituiscono la copertura stabilita attraverso l'identificazione delle voci tariffarie contemplate nella nomenclatura tariffaria e statistica dell'Unione europea e nella tariffa doganale comune (TARIC).
12.
Il prodotto o i prodotti oggetto di ciascun contingente tariffario di cui alla sezione C del presente allegato sono identificati in maniera informale nel titolo del punto che istituisce il contingente tariffario. Tali titoli sono inseriti esclusivamente per agevolare la comprensione del presente allegato e non modificano né sostituiscono la copertura stabilita attraverso l'identificazione delle voci tariffarie contemplate nella NMC 2012.
SEZIONE B
CONTINGENTI TARIFFARI DELL'UNIONE EUROPEA
1.
Contingente tariffario per le carni bovine fresche
a)
Le merci originarie contrassegnate con la menzione "TRQ-BF1" nell'appendice 10-A-1 ed elencate alla lettera d) sono soggette a un dazio contingentale del 7,5 % nei limiti dei quantitativi complessivi che seguono:
|
Anno
|
Quantitativo complessivo annuo
(MT – equivalente peso carcassa)
|
|
0
|
9 075
|
|
1
|
18 150
|
|
2
|
27 225
|
|
3
|
36 300
|
|
4
|
45 375
|
|
5 e ogni anno successivo
|
54 450
|
b)
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) del presente punto sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 10-A-1.
c)
Ai fini del calcolo dei quantitativi importati nell'ambito del presente contingente tariffario, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione di cui alla sezione E del presente allegato.
d)
Il presente punto si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 0201 10 00, 0201 20 20, 0201 20 30, 0201 20 50, 0201 20 90, 0201 30 00 e 0206 10 95.
2.
Carni di animali della specie bovina di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate
Le merci originarie esportate dall'Argentina, dal Brasile, dal Paraguay e dall'Uruguay e importate nell'Unione europea nell'ambito degli attuali 4 (quattro) contingenti tariffari OMC dell'Unione europea per le carni di animali della specie bovina di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate di cui alle voci tariffarie NC ex 0201 ed ex 0202, nonché per i prodotti delle linee tariffarie NC ex 0206 10 95 ed ex 0206 29 91 di cui all'articolo 42 e all'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recanti i numeri d'ordine 09.4450, 09.4452, 09.4453 e 09.4455, sono esenti da dazio alla data di entrata in vigore del presente accordo.
3.
Contingente tariffario per le carni bovine congelate, anche destinate alla trasformazione
a)
Le merci originarie contrassegnate con la menzione "TRQ-BF2" nell'appendice 10-A-1 ed elencate alla lettera d) del presente punto sono soggette a un dazio contingentale del 7,5 % (sette virgola cinque per cento) nei limiti dei quantitativi annui complessivi che seguono:
|
Anno
|
Quantitativo complessivo annuo
(MT – equivalente peso carcassa)
|
|
0
|
7 425
|
|
1
|
14 850
|
|
2
|
22 275
|
|
3
|
29 700
|
|
4
|
37 125
|
|
5 e ogni anno successivo
|
44 550
|
b)
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) del presente punto sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 10-A-1.
c)
Ai fini del calcolo dei quantitativi importati nell'ambito del presente contingente tariffario, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione di cui alla sezione E.
d)
Il presente punto si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 0202 10 00, 0202 20 10, 0202 20 30, 0202 20 50, 0202 20 90, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90, 0206 29 91, 0210 20 10, 0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 90, 1602 50 10 e 1602 90 61.
4.
Contingente tariffario per le carni di animali della specie suina fresche, refrigerate, congelate e preparate
a)
Le merci originarie esportate dall'Argentina, dal Brasile, dal Paraguay e dall'Uruguay contrassegnate con la menzione "TRQ-PK" nell'appendice 10-A-1 ed elencate alla lettera e) del presente punto sono soggette a un dazio contingentale di 83 EUR/tonnellata metrica nei limiti dei quantitativi annui complessivi che seguono:
|
Anno
|
Quantitativo complessivo annuo
(MT – equivalente peso carcassa)
|
|
0
|
4 167
|
|
1
|
8 333
|
|
2
|
12 500
|
|
3
|
16 667
|
|
4
|
20 833
|
|
5 e ogni anno successivo
|
25 000
|
b)
Oltre al contingente di cui alla lettera a), a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie del Paraguay contrassegnate con la menzione "TRQ-PK" nell'appendice 10-A-1 ed elencate alla lettera e) del presente punto sono esenti da dazio entro il quantitativo annuo di 1 500 tonnellate metriche.
c)
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi di cui alle lettere a) e b) del presente punto sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 10-A-1.
d)
Ai fini del calcolo dei quantitativi importati nell'ambito del presente contingente tariffario, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione di cui alla sezione E.
e)
Il presente punto si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 0203 11 10, 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 21 10, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, 0203 29 55, 0203 29 59, 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 11, 0210 12 19, 0210 19 10, 0210 19 20, 0210 19 30, 0210 19 40, 0210 19 50, 0210 19 60, 0210 19 70, 0210 19 81, 0210 19 89, 0210 99 41, 0210 99 49, 1602 41 10, 1602 42 10, 1602 49 11, 1602 49 13, 1602 49 15, 1602 49 19, 1602 49 30, 1602 49 50 e 1602 90 51.
5.
Contingente tariffario per le carni di volatili disossate, comprese le preparazioni a base di volatili
a)
Le merci originarie contrassegnate con la menzione "TRQ-PY 1" nell'appendice 10-A-1 ed elencate alla lettera d) del presente punto sono esenti da dazio nei limiti dei quantitativi annui complessivi che seguono:
|
Anno
|
Quantitativo annuo complessivo
(MT – equivalente peso carcassa)
|
|
0
|
15 000
|
|
1
|
30 000
|
|
2
|
45 000
|
|
3
|
60 000
|
|
4
|
75 000
|
|
5 e ogni anno successivo
|
90 000
|
b)
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) del presente punto sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 10-A-1.
c)
Ai fini del calcolo dei quantitativi importati nell'ambito del presente contingente tariffario, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione di cui alla sezione E.
d)
Il presente punto si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 0207 13 10, 0207 13 99, 0207 14 10, 0207 14 99, 0207 26 10, 0207 26 99, 0207 27 10, 0207 27 99, 0207 44 10, 0207 45 10, 0207 54 10, 0207 55 10, 0207 60 10, 0210 92 91, 0210 99 39, 1602 31 11, 1602 31 19, 1602 31 80, 1602 32 11, 1602 32 19, 1602 32 30, 1602 32 90, 1602 39 21, 1602 39 29 e 1602 39 85.
6.
Contingente tariffario per le carni di volatili non disossate
a)
Le merci originarie contrassegnate con la menzione "TRQ-PY 2" nell'appendice 10-A-1 ed elencate alla lettera d) del presente punto sono esenti da dazio nei limiti dei quantitativi annui complessivi che seguono:
|
Anno
|
Quantitativo complessivo annuo
(MT – equivalente peso carcassa)
|
|
0
|
15 000
|
|
1
|
30 000
|
|
2
|
45 000
|
|
3
|
60 000
|
|
4
|
75 000
|
|
5 e ogni anno successivo
|
90 000
|
b)
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) del presente punto sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 10-A-1.
c)
Ai fini del calcolo dei quantitativi importati nell'ambito del presente contingente tariffario, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione di cui alla sezione E.
d)
Il presente punto si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 0207 11 10, 0207 11 30, 0207 11 90, 0207 12 10, 0207 12 90, 0207 13 20, 0207 13 30, 0207 13 40, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 70, 0207 14 20, 0207 14 30, 0207 14 40, 0207 14 50, 0207 14 60, 0207 14 70, 0207 24 10, 0207 24 90, 0207 25 10, 0207 25 90, 0207 26 20, 0207 26 30, 0207 26 40, 0207 26 50, 0207 26 60, 0207 26 70, 0207 26 80, 0207 27 20, 0207 27 30, 0207 27 40, 0207 27 50, 0207 27 60, 0207 27 70, 0207 27 80, 0207 41 20, 0207 41 30, 0207 41 80, 0207 42 30, 0207 42 80, 0207 44 21, 0207 44 31, 0207 44 41, 0207 44 51, 0207 44 61, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 44 99, 0207 45 21, 0207 45 31, 0207 45 41, 0207 45 51, 0207 45 61, 0207 45 71, 0207 45 81, 0207 45 99, 0207 51 10, 0207 51 90, 0207 52 10, 0207 52 90, 0207 54 21, 0207 54 31, 0207 54 41, 0207 54 51, 0207 54 61, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 54 99, 0207 55 21, 0207 55 31, 0207 55 41, 0207 55 51, 0207 55 61, 0207 55 71, 0207 55 81, 0207 55 99, 0207 60 05, 0207 60 21, 0207 60 31, 0207 60 41, 0207 60 51, 0207 60 61, 0207 60 81, 0207 60 99 e 0209 90 00.
7.
Contingente tariffario per il latte in polvere
a)
Le merci originarie contrassegnate con la menzione "TRQ-MP" nell'appendice 10-A-1 ed elencate alla lettera c) del presente punto sono soggette ai seguenti dazi contingentali nei quantitativi complessivi che seguono:
|
Anno
|
Quantitativo complessivo annuo
MT
|
Dazio contingentale
(preferenza sull'aliquota di base)
|
|
0
|
1 000
|
10 %
|
|
1
|
2 000
|
20 %
|
|
2
|
3 000
|
30 %
|
|
3
|
4 000
|
40 %
|
|
4
|
5 000
|
50 %
|
|
5
|
6 000
|
60 %
|
|
6
|
7 000
|
70 %
|
|
7
|
8 000
|
80 %
|
|
8
|
9 000
|
90 %
|
|
9
|
9 500
|
95 %
|
|
10 e ogni anno successivo
|
10 000
|
100 %
|
b)
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) del presente punto sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 10-A-1.
c)
Il presente punto si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 0402 10 11, 0402 10 19, 0402 10 91, 0402 10 99, 0402 21 11, 0402 21 18, 0402 21 91, 0402 21 99, 0402 29 11, 0402 29 15, 0402 29 19, 0402 29 91 e 0402 29 99.
8.
Contingente tariffario per i formaggi
a)
Le merci originarie contrassegnate con la menzione "TRQ-CE" nell'appendice 10-A-1 ed elencate alla lettera c) del presente punto sono soggette ai seguenti dazi contingentali nei quantitativi complessivi che seguono:
|
Anno
|
Quantitativo complessivo annuo
MT
|
Dazio contingentale
(preferenza sull'aliquota di base)
|
|
0
|
3 000
|
10 %
|
|
1
|
6 000
|
20 %
|
|
2
|
9 000
|
30 %
|
|
3
|
12 000
|
40 %
|
|
4
|
15 000
|
50 %
|
|
5
|
18 000
|
60 %
|
|
6
|
21 000
|
70 %
|
|
7
|
24 000
|
80 %
|
|
8
|
27 000
|
90 %
|
|
9
|
28 500
|
95 %
|
|
10 e ogni anno successivo
|
30 000
|
100 %
|
b)
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) del presente punto sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 10-A-1.
c)
Il presente punto si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: ex 0406 10 20 formaggi freschi aventi tenore di materie grasse inferiore o uguale a 40 % eccetto mozzarella, 0406 10 80, 0406 20 10, 0406 20 90, 0406 30 10, 0406 30 31, 0406 30 39, 0406 30 90, 0406 40 10, 0406 40 50, 0406 40 90, 0406 90 01, 0406 90 13, 0406 90 15, 0406 90 17, 0406 90 18, 0406 90 19, 0406 90 21, 0406 90 23, 0406 90 25, 0406 90 27, 0406 90 29, 0406 90 32, 0406 90 35, 0406 90 37, 0406 90 39, 0406 90 50, 0406 90 61, 0406 90 63, 0406 90 69, 0406 90 73, 0406 90 75, 0406 90 76, 0406 90 78, 0406 90 79, 0406 90 81, 0406 90 82, 0406 90 84, 0406 90 85, 0406 90 86, 0406 90 87, 0406 90 88, 0406 90 93 e 0406 90 99.
9.
Contingente tariffario per le formule per lattanti
a)
Le merci originarie contrassegnate con la menzione "TRQ-IF" nell'appendice 10-A-1 ed elencate alla lettera c) del presente punto sono soggette ai seguenti dazi contingentali nei quantitativi complessivi che seguono:
|
Anno
|
Quantitativo complessivo annuo
MT
|
Dazio contingentale
(preferenza sull'aliquota di base)
|
|
0
|
500
|
10 %
|
|
1
|
1 000
|
20 %
|
|
2
|
1 500
|
30 %
|
|
3
|
2 000
|
40 %
|
|
4
|
2 500
|
50 %
|
|
5
|
3 000
|
60 %
|
|
6
|
3 500
|
70 %
|
|
7
|
4 000
|
80 %
|
|
8
|
4 500
|
90 %
|
|
9
|
4 750
|
95 %
|
|
10 e ogni anno successivo
|
5 000
|
100 %
|
b)
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) del presente punto sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 10-A-1.
c)
Il presente punto si applica alle merci originarie classificate nella seguente voce tariffaria: 1901 10 00.
10.
Contingente tariffario per il granturco e il sorgo
a)
Le merci originarie contrassegnate con la menzione "TRQ-ME" nell'appendice 10-A-1 ed elencate alla lettera c) del presente punto sono esenti da dazio nei limiti dei quantitativi annui complessivi che seguono:
|
Anno
|
Quantitativo complessivo annuo
MT
|
|
0
|
166 667
|
|
1
|
333 333
|
|
2
|
500 000
|
|
3
|
666 667
|
|
4
|
833 333
|
|
5 e ogni anno successivo
|
1 000 000
|
b)
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) del presente punto sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 10-A-1.
c)
Il presente punto si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00.
11.
Contingente tariffario per il riso
a)
Le merci originarie contrassegnate con la menzione "TRQ-RE" nell'appendice 10-A-1 ed elencate alla lettera c) del presente punto sono esenti da dazio nei limiti dei quantitativi annui complessivi che seguono:
|
Anno
|
Quantitativo annuo complessivo
MT
|
|
0
|
10 000
|
|
1
|
20 000
|
|
2
|
30 000
|
|
3
|
40 000
|
|
4
|
50 000
|
|
5 e ogni anno successivo
|
60 000
|
b)
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) del presente punto sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 10-A-1.
c)
Il presente punto si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 e 1006 30 98.
12.
Contingenti tariffari per gli zuccheri destinati ad essere raffinati
a)
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le merci originarie del Brasile contrassegnate con la menzione "TRQ-SR" nell'appendice 10-A-1 e importate nell'Unione europea nell'ambito dell'attuale contingente tariffario OMC dell'Unione europea per gli zuccheri destinati ad essere raffinati di cui al regolamento (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante il numero d'ordine 09.4318, sono esenti da dazio entro il quantitativo annuo complessivo di 180 000 tonnellate metriche. Tale impegno si applica indipendentemente da eventuali modifiche o revoche di concessioni da parte dell'Unione europea che incidano sul suddetto contingente tariffario OMC.
b)
Le merci originarie del Brasile contrassegnate con la menzione "TRQ-SR" nell'appendice 10-A-1 e importate nell'Unione europea nell'ambito dell'attuale contingente tariffario OMC dell'Unione europea per gli zuccheri destinati ad essere raffinati di cui al regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante il numero d'ordine 09.4318, in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) del presente punto, sono soggette al dazio contingentale di cui al suddetto regolamento, vale a dire 98 (novantotto) EUR/tonnellata metrica.
c)
Le merci originarie del Brasile contrassegnate con la menzione "TRQ-SR" nell'appendice 10-A-1 ed elencate alla lettera g) del presente punto, importate nell'Unione europea nell'ambito di un regime diverso dall'attuale contingente tariffario OMC dell'Unione europea per gli zuccheri destinati ad essere raffinati di cui al regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 10-A-1.
d)
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie del Paraguay contrassegnate con la menzione "TRQ-SR" nell'appendice 10-A-1 ed elencate alla lettera g) del presente punto sono esenti da dazio entro il quantitativo annuo complessivo di 10 000 tonnellate metriche.
e)
Le merci originarie del Paraguay entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi di cui alla lettera d) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 10-A-1.
f)
Le merci originarie dell'Argentina e dell'Uruguay contrassegnate con la menzione "TRQ-SR" nell'appendice 10-A-1 ed elencate alla lettera g) del presente punto sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 10-A-1.
g)
Il presente punto si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 1701 13 10 e 1701 14 10.
13.
Contingente tariffario per gli altri zuccheri
a)
Le merci originarie contrassegnate con la menzione "TRQ-OS" nell'appendice 10-A-1 ed elencate alla lettera c) del presente punto sono soggette a una preferenza tariffaria del 50 % sull'aliquota di base entro il quantitativo annuo complessivo di 2 000 tonnellate metriche.
b)
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) del presente punto sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 10-A-1.
c)
Il presente punto si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 1702 30 10, 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 10, 1702 40 90, 1702 50 00, 1702 60 10, 1702 60 95, 1702 90 30, 1702 90 50, 1702 90 71, 1702 90 75, 1702 90 79, 1702 90 95, 1806 10 30 e 1806 10 90.
14.
Contingente tariffario per le uova
a)
Le merci originarie contrassegnate con la menzione "TRQ-EG1" nell'appendice 10-A-1 ed elencate alla lettera d) del presente punto sono esenti da dazio negli anni e nei limiti dei quantitativi complessivi specificati di seguito.
|
Anno
|
Quantitativo complessivo annuo
(MT – equivalente uova in guscio)
|
|
0
|
500
|
|
1
|
1 000
|
|
2
|
1 500
|
|
3
|
2 000
|
|
4
|
2 500
|
|
5 e ogni anno successivo
|
3 000
|
b)
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) del presente punto sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 10-A-1.
c)
Ai fini del calcolo dei quantitativi importati nell'ambito del presente contingente tariffario, per la conversione del peso del prodotto in equivalente uova in guscio si utilizzano i fattori di conversione di cui alla sezione E del presente allegato.
d)
Il presente punto si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 0408 11 80, 0408 19 81, 0408 19 89, 0408 91 80 e 0408 99 80.
15.
Contingente tariffario per l'ovoalbumina
a)
Le merci originarie contrassegnate con la menzione "TRQ-EG2" nell'appendice 10-A-1 ed elencate alla lettera d) del presente punto sono esenti da dazio negli anni e nei limiti dei quantitativi complessivi che seguono:
|
Anno
|
Quantitativo annuo complessivo
(MT – equivalente uova in guscio)
|
|
0
|
500
|
|
1
|
1 000
|
|
2
|
1 500
|
|
3
|
2 000
|
|
4
|
2 500
|
|
5 e ogni anno successivo
|
3 000
|
b)
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) del presente punto sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 10-A-1.
c)
Ai fini del calcolo dei quantitativi importati nell'ambito del presente contingente tariffario, per la conversione del peso del prodotto in equivalente uova in guscio si utilizzano i fattori di conversione di cui alla sezione E del presente allegato.
d)
Il presente punto si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 3502 11 90 e 3502 19 90.
16.
Contingente tariffario per il miele
a)
Le merci originarie contrassegnate con la menzione "TRQ-HY" nell'appendice 10-A-1 ed elencate alla lettera c) del presente punto sono esenti da dazio negli anni e nei limiti dei quantitativi complessivi che seguono:
|
Anno
|
Quantitativo complessivo annuo
(MT)
|
|
0
|
7 500
|
|
1
|
15 000
|
|
2
|
22 500
|
|
3
|
30 000
|
|
4
|
37 500
|
|
5 e ogni anno successivo
|
45 000
|
b)
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) del presente punto sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 10-A-1.
c)
Il presente punto si applica alle merci originarie classificate nella seguente voce tariffaria: 0409 00 00.
17.
Contingente tariffario per il rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati
a)
Le merci originarie contrassegnate con la menzione "TRQ-RM" nell'appendice 10-A-1 ed elencate alla lettera c) del presente punto sono esenti da dazio nei limiti dei quantitativi annui complessivi che seguono:
|
Anno
|
Quantitativo complessivo annuo
(MT – equivalente alcole puro)
|
|
0
|
400
|
|
1
|
800
|
|
2
|
1 200
|
|
3
|
1 600
|
|
4
|
2 000
|
|
5 e ogni anno successivo
|
2 400
|
b)
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) del presente punto sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 10-A-1.
c)
Il presente punto si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 2208 40 51 e 2208 40 99.
18.
Contingente tariffario per il granturco dolce
a)
Le merci originarie contrassegnate con la menzione "TRQ-SC" nell'appendice 10-A-1 ed elencate alla lettera c) del presente punto sono esenti da dazio entro il quantitativo annuo complessivo di 1 000 tonnellate metriche.
b)
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) del presente punto sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 10-A-1.
c)
Il presente punto si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 2001 90 30, 2004 90 10 e 2005 80 00.
19.
Contingente tariffario per l'amido di granturco e la fecola di manioca
a)
Le merci originarie contrassegnate con la menzione "TRQ-SH1" nell'appendice 10-A-1 ed elencate alla lettera c) del presente punto sono soggette a un dazio contingentale del 50 % sull'aliquota di base entro il quantitativo annuo complessivo di 1 500 tonnellate metriche.
b)
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) del presente punto sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 10-A-1.
c)
Il presente punto si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 1108 12 00 e 1108 14 00.
20.
Contingente tariffario per i derivati di amidi e fecole
a)
Le merci originarie contrassegnate con la menzione "TRQ-SH2" nell'appendice 10-A-1 ed elencate alla lettera c) del presente punto sono esenti da dazio nei limiti dei quantitativi annui complessivi che seguono:
|
Anno
|
Quantitativo complessivo annuo
(MT)
|
|
0
|
100
|
|
1
|
200
|
|
2
|
300
|
|
3
|
400
|
|
4
|
500
|
|
5 e ogni anno successivo
|
600
|
b)
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) del presente punto sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 10-A-1.
c)
Il presente punto si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 2905 43 00, 2905 44 11, 2905 44 19, 2905 44 91, 2905 44 99, 3505 10 10, 3505 10 90, 3824 60 11, 3824 60 19, 3824 60 91 e 3824 60 99.
21.
Contingente tariffario per l'etanolo
a)
Le merci originarie contrassegnate con la menzione "TRQ-EL" nell'appendice 10-A-1 ed elencate alla lettera d) sono soggette al dazio contingentale di cui alla lettera b) del presente punto negli anni e nei limiti dei quantitativi complessivi che seguono, fatta eccezione per una parte esente da dazio del quantitativo complessivo totale di ogni anno, che sarà riservata a un uso specifico per l'industria chimica:
|
Anno
|
Quantitativo complessivo annuo
(MT)
Tutti gli usi
|
Quantitativo complessivo annuo
(MT)
Uso specifico: per l'industria chimica
|
Quantitativo complessivo annuo totale
(MT)
|
|
0
|
33 333
|
75 000
|
108 333
|
|
1
|
66 667
|
150 000
|
216 667
|
|
2
|
100 000
|
225 000
|
325 000
|
|
3
|
133 333
|
300 000
|
433 333
|
|
4
|
166 667
|
375 000
|
541 667
|
|
5 e ogni anno successivo
|
200 000
|
450 000
|
650 000
|
b)
Per il contingente relativo a tutti gli usi, il dazio contingentale per l'alcole etilico non denaturato importato nella sottovoce 2207.10 e nelle voci tariffarie 2208.90.91 e 2208.90.99 è di 6,4 (sei virgola quattro) EUR/hl, mentre il dazio contingentale per l'alcole etilico denaturato importato nella sottovoce 2207.20 è pari a 3,4 (tre virgola quattro) EUR/hl. Per il contingente riservato a un uso specifico per l'industria chimica, il dazio contingentale è pari a 0 (zero).
c)
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) del presente punto sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 10-A-1.
d)
Il presente punto si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 2207 10 00, 2207 20 00, 2208 90 91 e 2208 90 99.
22.
Contingente tariffario per l'aglio
a)
Le merci originarie contrassegnate con la menzione "TRQ-GC" nell'appendice 10-A-1 ed elencate alla lettera c) del presente punto sono soggette ai seguenti dazi contingentali nei quantitativi complessivi che seguono:
|
Anno
|
Quantitativo complessivo annuo
MT
|
Dazio contingentale
(preferenza sull'aliquota di base)
|
|
0
|
1 875
|
30 %
|
|
1
|
3 750
|
40 %
|
|
2
|
5 625
|
50 %
|
|
3
|
7 500
|
60 %
|
|
4
|
9 375
|
70 %
|
|
5
|
11 250
|
80 %
|
|
6
|
13 125
|
90 %
|
|
7 e ogni anno successivo
|
15 000
|
100 %
|
b)
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) del presente punto sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 10-A-1.
c)
Il presente punto si applica alle merci originarie classificate nella seguente voce tariffaria: 0703 20 00.
23.
Contingente tariffario per il biodiesel
a)
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le merci originarie del Paraguay contrassegnate con la menzione "TRQ-BD" nell'appendice 10-A-1 ed elencate alla lettera d) del presente punto sono esenti da dazio entro il quantitativo annuo complessivo di 50 000 tonnellate metriche.
b)
Le merci originarie del Paraguay entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) del presente punto sono soggette al dazio doganale di cui alla lettera c) del presente punto.
c)
I dazi doganali applicabili alle merci originarie contrassegnate con la menzione "TRQ-BD" nell'appendice 10-A-1 ed elencate alla lettera d) del presente punto sono soppressi in 11 (undici) tappe annuali uguali e le merci interessate sono esenti da dazio al 1° gennaio dell'anno 10.
d)
Il presente punto si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 3826 00 10 e 3826 00 90.
SEZIONE C
CONTINGENTI TARIFFARI DEL MERCOSUR
1.
Contingente tariffario per il latte scremato in polvere, il latte in polvere e il latte intero in polvere
a)
Le merci originarie contrassegnate con la menzione "TRQ-1" nell'appendice 10-A-2 ed elencate alla lettera c) del presente punto sono soggette ai seguenti dazi contingentali nei quantitativi complessivi che seguono:
|
Anno
|
Quantitativo complessivo annuo
MT
|
Dazio contingentale
(preferenza sull'aliquota di base)
|
|
0
|
1 000
|
10 %
|
|
1
|
2 000
|
20 %
|
|
2
|
3 000
|
30 %
|
|
3
|
4 000
|
40 %
|
|
4
|
5 000
|
50 %
|
|
5
|
6 000
|
60 %
|
|
6
|
7 000
|
70 %
|
|
7
|
8 000
|
80 %
|
|
8
|
9 000
|
90 %
|
|
9
|
9 500
|
95 %
|
|
10 e ogni anno successivo
|
10 000
|
100 %
|
b)
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) del presente punto sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 10-A-2.
c)
Il presente punto si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 0402 10 10, 0402 10 90, 0402 21 10, 0402 21 20, 0402 21 30, 0402 29 10, 0402 29 20 e 0402 29 30.
2.
Contingente tariffario per i formaggi
a)
Le merci originarie contrassegnate con la menzione "TRQ-2" nell'appendice 10-A-2 ed elencate alla lettera c) del presente punto sono soggette ai seguenti dazi contingentali nei quantitativi complessivi che seguono:
|
Anno
|
Quantitativo annuo complessivo
MT
|
Dazio contingentale
(preferenza sull'aliquota di base)
|
|
0
|
3 000
|
10 %
|
|
1
|
6 000
|
20 %
|
|
2
|
9 000
|
30 %
|
|
3
|
12 000
|
40 %
|
|
4
|
15 000
|
50 %
|
|
5
|
18 000
|
60 %
|
|
6
|
21 000
|
70 %
|
|
7
|
24 000
|
80 %
|
|
8
|
27 000
|
90 %
|
|
9
|
28 500
|
95 %
|
|
10 e ogni anno successivo
|
30 000
|
100 %
|
b)
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) del presente punto sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 10-A-2.
c)
Il presente punto si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 0406 10 (eccetto 0406 10 10), 0406 20, 0406 30, 0406 40 e 0406 90.
d)
I contingenti sono gestiti secondo il principio "primo arrivato, primo servito".
3.
Contingente tariffario per le formule per lattanti
a)
Le merci originarie contrassegnate con la menzione "TRQ-3" nell'appendice 10-A-2 ed elencate alla lettera c) del presente punto sono soggette ai seguenti dazi contingentali nei limiti dei quantitativi annui complessivi che seguono:
|
Anno
|
Quantitativo annuo complessivo
MT
|
Dazio contingentale
(preferenza sull'aliquota di base)
|
|
0
|
500
|
10 %
|
|
1
|
1 000
|
20 %
|
|
2
|
1 500
|
30 %
|
|
3
|
2 000
|
40 %
|
|
4
|
2 500
|
50 %
|
|
5
|
3 000
|
60 %
|
|
6
|
3 500
|
70 %
|
|
7
|
4 000
|
80 %
|
|
8
|
4 500
|
90 %
|
|
9
|
4 750
|
95 %
|
|
10 e ogni anno successivo
|
5 000
|
100 %
|
b)
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) del presente punto sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 10-A-2.
c)
Il quantitativo contingentale complessivo delle merci originarie dell'UE classificate nelle seguenti linee tariffarie: 1901 10 10, 1901 10 20 e 1901 10 90.
4.
Contingente tariffario per l'aglio
a)
Le merci originarie contrassegnate con la menzione "TRQ-4" nell'appendice 10-A-2 ed elencate alla lettera c) del presente punto sono soggette ai seguenti dazi contingentali nei quantitativi complessivi che seguono:
|
Anno
|
Quantitativo annuo complessivo
MT
|
Dazio contingentale
(preferenza sull'aliquota di base)
|
|
0
|
1 875
|
30 %
|
|
1
|
3 750
|
40 %
|
|
2
|
5 625
|
50 %
|
|
3
|
7 500
|
60 %
|
|
4
|
9 375
|
70 %
|
|
5
|
11 250
|
80 %
|
|
6
|
13 125
|
90 %
|
|
7 e ogni anno successivo
|
15 000
|
100 %
|
b)
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) del presente punto sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 10-A-2.
c)
Il presente punto si applica alle merci originarie classificate nella seguente voce tariffaria: 07032090.
SEZIONE D
GESTIONE DEI CONTINGENTI TARIFFARI
1.
Una parte che apre contingenti tariffari all'altra parte di cui al presente allegato li gestisce in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari.
2.
La parte che apre i contingenti tariffari rende pubbliche, in modo tempestivo e continuo, tutte le informazioni pertinenti relative alla gestione dei contingenti, compresi il volume disponibile e i criteri di ammissibilità.
3.
L'origine di un prodotto importato nell'ambito del contingente tariffario è stabilita sulla base delle regole di origine definite al capo 11.
4.
Il Mercosur può ripartire i quantitativi del contingente tariffario aperto dall'Unione europea tra gli Stati firmatari del Mercosur. In tal caso il Mercosur comunica, almeno 90 (novanta) giorni prima dell'inizio dell'anno contingentale, i dettagli dell'assegnazione ai fini della sua attuazione da parte dell'Unione europea. L'assegnazione è valida per almeno 2 (due) anni.
5.
Nei casi in cui i quantitativi assegnati non siano interamente utilizzati nel corso del periodo contingentale, entro la fine dell'8o (ottavo) mese la parte esportatrice può notificare alla parte importatrice una riassegnazione dei quantitativi inutilizzati per l'ultimo trimestre del periodo contingentale. La parte importatrice attua tale riassegnazione.
6.
Su richiesta di una delle parti, le parti svolgono consultazioni in merito all'attuazione della presente sezione.
SEZIONE E
FATTORI DI CONVERSIONE
1.
Per quanto riguarda i contingenti tariffari di cui alla sezione B, paragrafi
1
, 3,
4
,
5
e 6, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i seguenti fattori di conversione:
a)
contingenti tariffari di cui alla sezione B, paragrafi 1 e 3:
|
Linea tariffaria
|
Descrizione della linea tariffaria
(a soli fini illustrativi)
|
Fattore di conversione
|
|
0201 20 20
|
Quarti detti "compensati" di animali della specie bovina, non disossati, freschi o refrigerati
|
100 %
|
|
0201 20 30
|
Busti e quarti anteriori di animali della specie bovina, non disossati, freschi o refrigerati
|
100 %
|
|
0201 20 50
|
Selle e quarti posteriori di animali della specie bovina, non disossati, freschi o refrigerati
|
100 %
|
|
0201 20 90
|
Pezzi di animali della specie bovina, non disossati, freschi o refrigerati (escl. carcasse e mezzene, quarti detti "compensati", busti e quarti anteriori, selle e quarti posteriori)
|
100 %
|
|
0201 30 00
|
Carni di animali della specie bovina, disossate, fresche o refrigerate
|
130 %
|
|
0202 20 10
|
Quarti "compensati" di animali della specie bovina, non disossati, congelati
|
100 %
|
|
0202 20 30
|
Busti e quarti anteriori di animali della specie bovina, non disossati, congelati
|
100 %
|
|
0202 20 50
|
Selle e quarti posteriori di animali della specie bovina, non disossati, congelati
|
100 %
|
|
0202 20 90
|
Pezzi di animali della specie bovina, non disossati, congelati (escl. carcasse e mezzene, quarti detti "compensati", busti e quarti anteriori, selle e quarti posteriori)
|
100 %
|
|
0202 30 10
|
Quarti anteriori di animali della specie bovina, disossati, congelati, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti "compensati" presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, l'intero quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo
|
130 %
|
|
0202 30 50
|
Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti "crop", "chuck and blade" e "brisket" di animali della specie bovina, disossati, congelati
|
130 %
|
|
0202 30 90
|
Carni di animali della specie bovina, disossate, congelate (escl. quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti "compensati" presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, l'intero quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo)
|
130 %
|
|
0206 10 95
|
Pezzi detti "onglets" e "hampes" di animali della specie bovina, freschi o refrigerati (escl. quelli destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici)
|
100 %
|
|
0206 29 91
|
Pezzi detti "onglets" e "hampes" di animali della specie bovina, congelati (escl. quelli destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici)
|
100 %
|
|
0210 20 10
|
Carni di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate, non disossate
|
100 %
|
|
0210 20 90
|
Carni di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate, disossate
|
135 %
|
|
0210 99 51
|
Pezzi detti "onglets" e "hampes" di animali della specie bovina, commestibili, salati o in salamoia, secchi o affumicati
|
100 %
|
b)
contingente tariffario di cui alla sezione B, punto 4:
|
Linea tariffaria
|
Descrizione della linea tariffaria
(a soli fini illustrativi)
|
Fattore di conversione
|
|
0203 12 11
|
Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, freschi o refrigerati
|
100 %
|
|
ex 0203 19 55
|
Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, disossati, freschi o refrigerati
|
120 %
|
|
0203 22 11
|
Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati
|
100 %
|
|
ex 0203 29 55
|
Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, disossati, congelati
|
120 %
|
c)
contingente tariffario di cui alla sezione B, paragrafi 5 e 6:
|
Linea tariffaria
|
Descrizione della linea tariffaria
(a soli fini illustrativi)
|
Fattore di conversione
|
|
ex 0207 13 10
|
Pezzi di galli e galline della specie Gallus domesticus, disossati, freschi o refrigerati, diversi dalle carni di galli e galline della specie Gallus domesticus separate meccanicamente, fresche o refrigerate, ottenute mediante rimozione della carne da ossa carnose dopo il disosso o da carcasse di pollame, utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita o modificazione della struttura muscolo-fibrosa
|
140 %
|
|
0207 13 20
|
Metà o quarti di galli o galline della specie Gallus domesticus, freschi o refrigerati
|
100 %
|
|
0207 13 50
|
Petti e loro pezzi di galli o galline della specie Gallus domesticus, non disossati, freschi o refrigerati
|
110 %
|
|
0207 13 60
|
Cosce e loro pezzi di galli o galline della specie Gallus domesticus, non disossate, fresche o refrigerate
|
100 %
|
|
0207 13 70
|
Pezzi di galli o galline della specie Gallus domesticus, non disossati, freschi o refrigerati (escl. metà e quarti, ali intere, anche senza punta, dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali, nonché petti, cosce, e loro pezzi)
|
100 %
|
|
ex 0207 14 10
|
Pezzi di galli e galline della specie Gallus domesticus, disossati, congelati, diversi dalle carni di galli e galline della specie Gallus domesticus separate meccanicamente, congelate, ottenute mediante rimozione della carne da ossa carnose dopo il disosso o da carcasse di pollame, utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita o modificazione della struttura muscolo-fibrosa
|
140 %
|
|
0207 14 20
|
Metà o quarti di galli o galline della specie Gallus domesticus, congelati
|
100 %
|
|
0207 14 50
|
Petti e loro pezzi di galli o galline della specie Gallus domesticus, non disossati, congelati
|
110 %
|
|
0207 14 60
|
Cosce e loro pezzi di galli o galline della specie Gallus domesticus, non disossate, congelate
|
100 %
|
|
0207 14 70
|
Pezzi di galli e galline della specie Gallus domesticus, non disossati, congelati (escl. metà o quarti, ali intere, anche senza punta, dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali, nonché petti, cosce e loro pezzi)
|
100 %
|
|
0207 27 10
|
Pezzi di tacchini o tacchine della specie domestica, disossati, congelati
|
140 %
|
|
1602 32 11
|
Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di galli e galline della specie Gallus domesticus, non cotte, contenenti ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, nonché preparazioni a base di fegato)
|
80 %
|
|
1602 32 19
|
Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di galli e galline della specie Gallus domesticus, cotte, contenenti ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni a base di fegato ed estratti di carne)
|
80 %
|
|
1602 32 30
|
Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline della specie Gallus domesticus contenenti ≥ 25 % ma < 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni a base di fegato ed estratti di carne)
|
45 %
|
|
1602 32 90
|
Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline della specie Gallus domesticus (escluse quelle contenenti ≥ 25 % di carne o di frattaglie di volatili, di carne o di frattaglie di tacchini o faraone, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni a base di fegato, nonché estratti e sughi di carne)
|
35 %
|
2.
Per quanto riguarda i contingenti tariffari di cui alla sezione B, paragrafi 14 e 15, per la conversione del peso del prodotto in equivalente uova in guscio si utilizzano i seguenti fattori di conversione:
|
Linea tariffaria
|
Descrizione della linea tariffaria
(a soli fini illustrativi)
|
Fattore di conversione
|
|
0407 11 00
|
Uova fertilizzate per incubazione, di galline della specie domestica
|
100 %
|
|
0407 19 19
|
Uova fertilizzate di volatili da cortile per incubazione (escl. quelle di tacchine, di oche e di galline)
|
100 %
|
|
0408 11 80
|
Tuorli, essiccati, destinati al consumo umano, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
|
246 %
|
|
0408 19 81
|
Tuorli, liquidi, adatti al consumo umano, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
|
116 %
|
|
0408 19 89
|
Tuorli (diversi dai tuorli liquidi), congelati o altrimenti conservati, adatti al consumo umano, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. tuorli essiccati)
|
116 %
|
|
0408 91 80
|
Uova di volatili essiccate e sgusciate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, adatte al consumo umano (escl. tuorli)
|
452 %
|
|
0408 99 80
|
Uova di volatili sgusciate, fresche, cotte in acqua o al vapore, modellate, congelate o altrimenti conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, adatte al consumo umano (escl. uova essiccate e tuorli)
|
116 %
|
|
3502 11 90
|
Ovoalbumina, essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.) adatta all'alimentazione umana
|
856 %
|
|
3502 19 90
|
Ovoalbumina, adatta all'alimentazione umana (escl. essiccata, ad es. in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)
|
116 %
|
________________
ALLEGATO 10-B
DAZI ALL'ESPORTAZIONE
SEZIONE A
DISPOSIZIONI GENERALI
1.
Le seguenti categorie si applicano alla soppressione, alla riduzione o al consolidamento di dazi, imposte o altri oneri all'esportazione di qualsiasi natura, applicati o connessi all'esportazione di merci nel territorio dell'Unione europea ("dazi all'esportazione") in relazione alle merci indicate nella sezione C del presente allegato a norma dell'articolo 10.9 del presente accordo:
a)
i dazi all'esportazione applicabili alle merci comprese nella categoria "Y5" di soppressione progressiva dei dazi nelle tabelle dei dazi all'esportazione di cui alla sezione C del presente allegato sono soppressi in 3 (tre) tappe annuali uguali; la prima riduzione ha effetto il 1º (primo) giorno del 4º (quarto) anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo e i dazi all'esportazione applicabili a tali merci sono fissati a 0 (zero) il 1º (primo) giorno del 6º (sesto) anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo;
b)
i dazi all'esportazione applicabili alle merci comprese nella categoria "Y10" di soppressione progressiva dei dazi nelle tabelle dei dazi all'esportazione di cui alla sezione C del presente allegato sono consolidati al 18 % (diciotto per cento) il 1º (primo) giorno del 5º (quinto) anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo e sono progressivamente ridotti al 14 % (quattordici per cento) apportando tagli lineari annuali di 1 (un) punto percentuale a partire dal 1º (primo) giorno del 7º (settimo) anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo fino all'inizio del 10º (decimo) anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo; e
c)
il 1º (primo) giorno del 4º (quarto) anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, i dazi all'esportazione applicabili alle merci comprese nella categoria "S" di soppressione progressiva dei dazi nelle tabelle dei dazi all'esportazione di cui alla sezione C del presente allegato non superano l'aliquota di base fissata in tali tabelle.
2.
Ogni voce delle tabelle dei dazi all'esportazione di cui alla sezione C del presente allegato reca l'indicazione dell'aliquota di base del dazio all'esportazione e della categoria di soppressione progressiva dei dazi necessarie a stabilire l'aliquota intermedia del dazio all'esportazione corrispondente a ciascuna tappa di riduzione dei dazi o dell'impegno di consolidamento per la voce in questione.
3.
In caso di modifiche dell'elenco delle tariffe di esportazione del Mercosur, gli impegni assunti nel quadro delle tabelle dei dazi all'esportazione di cui alla sezione C del presente allegato si applicano sulla base della corrispondenza della descrizione delle merci, indipendentemente dalla loro classificazione tariffaria.
4.
Nelle fasi intermedie le aliquote dei dazi all'esportazione sono arrotondate per difetto perlomeno al decimale di punto percentuale più vicino.
5.
Qualora uno Stato del Mercosur firmatario applichi un'aliquota inferiore del dazio o di altri diritti e oneri a norma della sezione C del presente allegato all'esportazione di una merce o in relazione ad essa, e fintantoché tale aliquota sia inferiore all'aliquota calcolata conformemente alle tabelle dei dazi all'esportazione di cui alla sezione C del presente allegato, si applica tale aliquota inferiore.
SEZIONE B
GRAVI SQUILIBRI
1.
Nonostante l'articolo 10.9 del presente accordo, in circostanze eccezionali giustificate dalla necessità di far fronte a gravi squilibri di bilancio o da un forte e improvviso deprezzamento della valuta locale e che richiedono un'azione immediata, uno Stato del Mercosur firmatario può, per un periodo limitato, introdurre nuovi dazi doganali, o aumentare il livello di quelli esistenti, sulle esportazioni di merci per le quali erano in vigore dazi doganali all'esportazione al 31 dicembre 2018.
2.
Le misure di cui al punto 1 della presente sezione:
a)
sono strettamente necessarie per far fronte alle esigenze derivanti dalle circostanze descritte al punto 1 della presente sezione;
b)
non sono applicate all'Unione europea né a qualsiasi altro Stato del Mercosur firmatario in modo meno favorevole rispetto a un paese terzo o in maniera tale da costituire una restrizione dissimulata degli scambi internazionali;
c)
sono unicamente attivate nell'ambito di un programma economico avviato per far fronte alle circostanze di cui al punto 1 della presente sezione;
d)
hanno carattere temporaneo, sono proporzionate e non più onerose di quanto necessario per far fronte alla situazione di cui al punto 1 della presente sezione e sono eliminate progressivamente con il migliorare di tali circostanze; ed
e)
sono promulgate ufficialmente in modo da garantirne l'applicazione trasparente e assicurare che l'Unione europea sia informata tempestivamente delle precise condizioni per la loro applicazione, compresa la durata prevista.
3.
Lo Stato del Mercosur firmatario interessato e l'Unione europea si consultano periodicamente, su richiesta dell'Unione europea, in merito all'applicazione e al calendario per lo smantellamento delle misure di cui al punto 1 della presente sezione introdotte a supplemento di quelle incluse nelle tabelle dei dazi all'esportazione di cui alla sezione C.
SEZIONE C
TABELLE DEI DAZI ALL'ESPORTAZIONE
SOTTOSEZIONE 1
TABELLA DEI DAZI ALL'ESPORTAZIONE DELL'ARGENTINA
|
NCM 2012
|
Designazione delle merci
|
Aliquota di base
(%)
|
Aliquota definitiva
(%)
|
Categoria
|
|
12.01.90.00
|
Inattivate // Presentate alla rinfusa, confezionate fino al 15 % (legge 21.453) // -Altre // Fave di soia, anche frantumate:
|
18
|
14
|
Y10
|
|
12.01.90.00
|
Altre // Presentate alla rinfusa, confezionate fino al 15 % (legge 21.453) // -Altre // Fave di soia, anche frantumate:
|
18
|
14
|
Y10
|
|
12.01.90.00
|
Imballaggio immediato di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg (risoluzione 835/05 della Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos — SAGPyA) // Inattivate // Confezionate per oltre il 15 % (legge 21.453) // -Altre // Fave di soia, anche frantumate:
|
18
|
14
|
Y10
|
|
12.01.90.00
|
Altre // Inattivate // Confezionate per oltre il 15 % (legge 21.453) // -Altre // Fave di soia, anche frantumate:
|
18
|
14
|
Y10
|
|
12.01.90.00
|
Imballaggio immediato di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg (risoluzione 835/05 della Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos — SAGPyA) // Altre // Confezionate per oltre il 15 % (legge 21.453) // -Altre // Fave di soia, anche frantumate:
|
18
|
14
|
Y10
|
|
12.01.90.00
|
Altre // Altre // Confezionate per oltre il 15 % (legge 21.453) // -Altre // Fave di soia, anche frantumate:
|
18
|
14
|
Y10
|
|
12.08.10.00
|
-Di fave di soia // Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senape.
|
18
|
14
|
Y10
|
|
15.07.10.00
|
Presentato alla rinfusa (legge 21.453) // -Olio greggio, anche depurato delle mucillagini // Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
|
18
|
14
|
Y10
|
|
15.07.10.00
|
Solo in imballaggi da oltre 10 kg (legge 21.453) // -Olio greggio, anche depurato delle mucillagini // Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
|
18
|
14
|
Y10
|
|
15.07.10.00
|
Altro // -Olio greggio, anche depurato delle mucillagini // Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
|
18
|
14
|
Y10
|
|
15.07.90.11
|
In imballaggi di capacità uguale o inferiore a 5 l (risoluzione 359/99 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos — MEYOSP) // Raffinato // -Altro // Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
|
18
|
14
|
Y10
|
|
15.07.90.19
|
Presentato alla rinfusa (legge 21.453) // Altro // Raffinato // -Altro // Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
|
18
|
14
|
Y10
|
|
15.07.90.19
|
In fusti con capacità di oltre 200 litri (legge 21.453) // Altro, solo in imballaggi da oltre 10 kg (legge 21.453) // Altro // Raffinato // -Altro // Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
|
18
|
14
|
Y10
|
|
15.07.90.19
|
Altro // Altro, solo in imballaggi da oltre 10 kg (legge 21.453) // Altro // Raffinato // -Altro // Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
|
18
|
14
|
Y10
|
|
15.07.90.19
|
Altro // Altro // Raffinato // -Altro // Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
|
18
|
14
|
Y10
|
|
15.07.90.90
|
Altro // -Altro // Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
|
18
|
14
|
Y10
|
|
15.17.90.10
|
Contenenti olio di girasole // Contenenti olio di soia // Miscele di oli raffinati, in imballaggi di capacità inferiore o uguale a 5 l // -Altre // Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 15.16
|
18
|
14
|
Y10
|
|
15.17.90.10
|
Altre // Contenenti olio di soia // Miscele di oli raffinati, in imballaggi di capacità inferiore o uguale a 5 l // -Altre // Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 15.16
|
18
|
14
|
Y10
|
|
15.17.90.90
|
Contenenti olio di girasole // Presentate alla rinfusa (legge 21.453) // Altre, contenenti olio di soia // Altre // -Altre // Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 15.16
|
18
|
14
|
Y10
|
|
15.17.90.90
|
Altre // Presentate alla rinfusa (legge 21.453) // Altre, contenenti olio di soia // Altre // -Altre // Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 15.16
|
18
|
14
|
Y10
|
|
15.17.90.90
|
In fusti con capacità di oltre 200 litri (legge 21.453) // Altre, contenenti olio di girasole, solo in imballaggi da oltre 10 kg (legge 21.453) // Altre, contenenti olio di soia // Altre // -Altre // Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 15.16
|
18
|
14
|
Y10
|
|
15.17.90.90
|
Altre // Altre, contenenti olio di girasole, solo in imballaggi da oltre 10 kg (legge 21.453) // Altre, contenenti olio di soia // Altre // -Altre // Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 15.16
|
18
|
14
|
Y10
|
|
15.17.90.90
|
In fusti con capacità di oltre 200 litri (legge 21.453) // Altre, solo in imballaggi da oltre 10 kg (legge 21.453) // Altre, contenenti olio di soia // Altre // -Altre // Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 15.16
|
18
|
14
|
Y10
|
|
15.17.90.90
|
Altre // Altre, solo in imballaggi da oltre 10 kg (legge 21.453) // Altre, contenenti olio di soia // Altre // -Altre // Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 15.16
|
18
|
14
|
Y10
|
|
15.17.90.90
|
Contenenti olio di girasole // Altre // Altre, contenenti olio di soia // Altre // -Altre // Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 15.16
|
18
|
14
|
Y10
|
|
15.17.90.90
|
Altre // Altre // Altre, contenenti olio di soia // Altre // -Altre // Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 15.16
|
18
|
14
|
Y10
|
|
15.18.00.90
|
Contenenti fave di soia // Di origine vegetale // Miscugli o preparazioni non alimentari // Altri // Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, ad eccezione di quelli della voce 15.16; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove.
|
18
|
14
|
Y10
|
|
23.02.50.00
|
Pellets di buccia di fave di soia // -Di legumi // Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:
|
18
|
14
|
Y10
|
|
23.02.50.00
|
Fave di soia // Altri // -Di legumi // Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:
|
18
|
14
|
Y10
|
|
23.04.00.10
|
Farina di panelli (legge 21.453) // Farina e pellets // Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia
|
18
|
14
|
Y10
|
|
23.04.00.10
|
Pellets (legge 21.453) // Farina e pellets // Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia
|
18
|
14
|
Y10
|
|
23.04.00.90
|
Panelli (legge 21.453) // Altri // Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia
|
18
|
14
|
Y10
|
|
23.04.00.90
|
Expeller (legge 21.453) // Altri // Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia
|
18
|
14
|
Y10
|
|
23.04.00.90
|
Altri // Altri // Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia
|
18
|
14
|
Y10
|
|
23.08.00.00
|
Prodotti contenenti fave di soia nella loro composizione // Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove
|
18
|
14
|
Y10
|
|
23.09.90.10
|
Contenenti cloramfenicolo (R. 2507/93 ex‑ANA) // Preparazioni destinate a fornire all'animale tutti gli elementi nutrizionali necessari per una dieta quotidiana, razionale e bilanciata (mangimi completi) // -Altre // Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali
|
18
|
14
|
Y10
|
|
23.09.90.10
|
Contenenti carbadox (R. 57/16 SENASA) // Preparazioni destinate a fornire all'animale tutti gli elementi nutrizionali necessari per una dieta quotidiana, razionale e bilanciata (mangimi completi) // -Altre // Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali
|
18
|
14
|
Y10
|
|
23.09.90.10
|
Altre // In sacchi contrassegnati di contenuto netto inferiore o uguale a 50 kg // Altre preparazioni contenenti soia, i suoi sottoprodotti o residui nella loro composizione // Preparazioni destinate a fornire all'animale tutti gli elementi nutrizionali necessari per una dieta quotidiana, razionale e bilanciata (mangimi completi) // -Altre // Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali
|
18
|
14
|
Y10
|
|
23.09.90.10
|
Con una granulometria tale da consentirne il trattenimento in un setaccio IRAM n. 30 in una percentuale maggiore o uguale all'80 % e contenenti una percentuale inferiore o uguale al 30 % di soia, dei suoi sottoprodotti o residui // In sacchi contrassegnati di contenuto netto superiore a 50 kg e inferiore o uguale a 1 500 kg // Altre preparazioni contenenti soia, i suoi sottoprodotti o residui nella loro composizione // Preparazioni destinate a fornire all'animale tutti gli elementi nutrizionali necessari per una dieta quotidiana, razionale e bilanciata (mangimi completi) // -Altre // Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali
|
4
|
4
|
S
|
|
23.09.90.10
|
Altre // In sacchi contrassegnati di contenuto netto superiore a 50 kg e inferiore o uguale a 1 500 kg // Altre preparazioni contenenti soia, i suoi sottoprodotti o residui nella loro composizione // Preparazioni destinate a fornire all'animale tutti gli elementi nutrizionali necessari per una dieta quotidiana, razionale e bilanciata (mangimi completi) // -Altre // Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali
|
18
|
14
|
Y10
|
|
23.09.90.10
|
In una percentuale inferiore o uguale al 30%, con una granulometria tale da consentirne il trattenimento in un setaccio IRAM n. 30 in una percentuale maggiore o uguale all'80 % // Altre // Altre preparazioni contenenti soia, i suoi sottoprodotti o residui nella loro composizione // Preparazioni destinate a fornire all'animale tutti gli elementi nutrizionali necessari per una dieta quotidiana, razionale e bilanciata (mangimi completi) // -Altre // Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali
|
6
|
6
|
S
|
|
23.09.90.10
|
Altre // Altre // Altre preparazioni contenenti soia, i suoi sottoprodotti o residui nella loro composizione // Preparazioni destinate a fornire all'animale tutti gli elementi nutrizionali necessari per una dieta quotidiana, razionale e bilanciata (mangimi completi) // Altre // Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali
|
18
|
14
|
Y10
|
|
23.09.90.60
|
Contenenti cloramfenicolo (R. 2507/93 ex‑ANA) // Preparazioni a base di frumento (grano) contenenti xilanasi e beta-glucanasi // -Altre // Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali
|
18
|
14
|
Y10
|
|
23.09.90.60
|
Altre // Altre preparazioni contenenti soia, i suoi sottoprodotti o residui nella loro composizione // Preparazioni a base di frumento (grano) contenenti xilanasi e beta-glucanasi // -Altre // Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali
|
18
|
14
|
Y10
|
|
23.09.90.90
|
Presentate in sacchi contrassegnati di contenuto netto inferiore o uguale a 50 kg// Preparazioni contenenti soia, i suoi sottoprodotti o residui nella loro composizione // Contenenti cloramfenicolo (R. 2507/93 ex‑ANA) // Altre // -Altre // Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali
|
18
|
14
|
Y10
|
|
23.09.90.90
|
Altre // Preparazioni contenenti soia, i suoi sottoprodotti o residui nella loro composizione // Contenenti cloramfenicolo (R. 2507/93 ex‑ANA) // Altre // -Altre // Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali
|
18
|
14
|
Y1
|
|
23.09.90.90
|
Contenenti carbadox (R. 57/16 SENASA) // Altre // -Altre // Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali
|
18
|
14
|
Y10
|
|
23.09.90.90
|
Presentate in sacchi contrassegnati di contenuto netto inferiore o uguale a 50 kg// Preparazioni contenenti soia, i suoi sottoprodotti o residui nella loro composizione // Altre (R. 2012/93 ex-ANA) // Altre // -Altre // Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali
|
18
|
14
|
Y10
|
|
23.09.90.90
|
Altre // Preparazioni contenenti soia, i suoi sottoprodotti o residui nella loro composizione // Altre (R. 2012/93 ex-ANA) // Altre // -Altre // Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali
|
18
|
14
|
Y10
|
|
27.01.20.00
|
-Mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili // Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili
|
5
|
5
|
S
|
|
27.02.10.00
|
-Ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate // Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo:
|
5
|
5
|
S
|
|
27.02.20.00
|
-Ligniti agglomerate // Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo:
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5
|
5
|
S
|
|
27.04.00.10
|
Coke // Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta
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5
|
5
|
S
|
|
27.04.00.90
|
Carbone di storta // Altri // Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta
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5
|
5
|
S
|
|
27.04.00.90
|
Semi-coke // Altri // Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta
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5
|
5
|
S
|
|
27.05.00.00
|
Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi
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5
|
5
|
S
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|
27.06.00.00
|
Catrame di carbon fossile // Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti
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5
|
5
|
S
|
|
27.06.00.00
|
Catrame di lignite // Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti
|
5
|
5
|
S
|
|
27.06.00.00
|
Catrame di torba // Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti
|
5
|
5
|
S
|
|
27.06.00.00
|
Altri catrami minerali // Catrami minerali // Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti
|
5
|
5
|
S
|
|
27.07.10.00
|
-Benzolo (benzene) // Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici.
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5
|
5
|
S
|
|
27.07.20.00
|
-Toluolo (toluene) // Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici.
|
5
|
5
|
S
|
|
27.07.30.00
|
-Xilolo (xileni) // Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici.
|
5
|
5
|
S
|
|
27.07.40.00
|
-Naftalene // Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici.
|
5
|
5
|
S
|
|
27.07.50.00
|
Miscela di alchilbenzeni con formule C10H14 e C11H16 come componenti principali // -Altre miscele d'idrocarburi aromatici che distillano 65 % o più del loro volume (comprese le perdite) a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86 // Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici.
|
5
|
5
|
S
|
|
27.07.50.00
|
Altri // -Altre miscele d'idrocarburi aromatici che distillano 65 % o più del loro volume (comprese le perdite) a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86 // Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici.
|
5
|
5
|
S
|
|
27.07.91.00
|
-Oli di creosoto // -Altri: // Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici.
|
5
|
5
|
S
|
|
27.07.99.10
|
Cresoli // -Altri // -Altri: // Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici.
|
5
|
5
|
S
|
|
27.07.99.90
|
Antracene // Altri // --Altri // -Altri: // Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici.
|
5
|
5
|
S
|
|
27.07.99.90
|
Fenoli // Altri // --Altri // -Altri: // Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici.
|
5
|
5
|
S
|
|
27.07.99.90
|
Altri // Altri // --Altri // -Altri: // Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici.
|
5
|
5
|
S
|
|
27.08.10.00
|
-Pece // Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali
|
5
|
5
|
S
|
|
27.08.20.00
|
-Coke di pece // Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali
|
5
|
5
|
S
|
|
27.10.91.00
|
--Contenenti difenil policlorurati (PCB), tetrafenil policlorurati (PCT) o difenil polibromurati (PBB) // -Residui di oli: // Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli
|
5
|
5
|
S
|
|
27.10.99.00
|
Contenenti monometiltetraclorodifenilmetano, monometildiclorodifenilmetano o monometildibromodifenilmetano // --Altri // -Residui di oli: // Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli
|
5
|
5
|
S
|
|
27.10.99.00
|
Altri // --Altri // -Residui di oli: // Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli
|
5
|
5
|
S
|
|
27.11.14.00
|
--Etilene, propilene, butilene e butadiene // -Liquefatti: // Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi
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5
|
0
|
Y5
|
|
27.16.00.00
|
Elettricità
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5
|
5
|
S
|
|
38.26.00.00
|
Biodiesel // Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi
|
18
|
14
|
Y10
|
|
38.26.00.00
|
Miscele con diesel // Miscele con diesel o altri prodotti tassati come componenti // Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi
|
18
|
14
|
Y10
|
|
38.26.00.00
|
Altre // Miscele con diesel o altri prodotti tassati come componenti // Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi
|
18
|
14
|
Y10
|
|
38.26.00.00
|
Altre // Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi
|
18
|
14
|
Y10
|
|
41.01.20.00
|
Freschi o salati verdi // Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali) // -Cuoi e pelli greggi interi, non spaccati, di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secchi, a 10 kg se sono salati secchi e a 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti conservati: // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate
|
10
|
0
|
Y5
|
|
41.01.20.00
|
Salati secchi // Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali) // -Cuoi e pelli greggi interi, non spaccati, di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secchi, a 10 kg se sono salati secchi e a 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti conservati // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate
|
10
|
0
|
Y5
|
|
41.01.20.00
|
Altri // Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali) // -Cuoi e pelli greggi interi, non spaccati, di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secchi, a 10 kg se sono salati secchi e a 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti conservati // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate
|
10
|
0
|
Y5
|
|
41.01.20.00
|
Freschi o salati verdi // Cuoi e pelli di equidi // -Cuoi e pelli greggi interi, non spaccati, di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secchi, a 10 kg se sono salati secchi e a 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti conservati // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate
|
5
|
0
|
Y5
|
|
41.01.20.00
|
Altri // Cuoi e pelli di equidi // -Cuoi e pelli greggi interi, non spaccati, di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secchi, a 10 kg se sono salati secchi e a 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti conservati // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate
|
5
|
0
|
Y5
|
|
41.01.50.10
|
Freschi o salati verdi // Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali) // Non spaccati // -Cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario superiore a 16 kg // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate
|
10
|
0
|
Y5
|
|
41.01.50.10
|
Salati secchi // Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali) // Non spaccati // -Cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario superiore a 16 kg // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate
|
10
|
0
|
Y5
|
|
41.01.50.10
|
Altri // Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali) // Non spaccati // -Cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario superiore a 16 kg // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate
|
10
|
0
|
Y5
|
|
41.01.50.10
|
Altri // Cuoi e pelli di equidi // Non spaccati // -Cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario superiore a 16 kg // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate
|
5
|
0
|
Y5
|
|
41.01.50.20
|
Freschi o salati verdi // Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali) // Lato fiore // -Cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario superiore a 16 kg // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate
|
10
|
0
|
Y5
|
|
41.01.50.20
|
Salati secchi // Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali) // Lato fiore // -Cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario superiore a 16 kg // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate
|
10
|
0
|
Y5
|
|
41.01.50.20
|
Altri // Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali) // Lato fiore // -Cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario superiore a 16 kg // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate
|
10
|
0
|
Y5
|
|
41.01.50.30
|
Freschi o salati verdi // Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali) // Spaccati senza fiore // -Cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario superiore a 16 kg // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate
|
10
|
0
|
Y5
|
|
41.01.50.30
|
Salati secchi // Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali) // Spaccati senza fiore // -Cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario superiore a 16 kg // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate
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10
|
0
|
Y5
|
|
41.01.50.30
|
Altri // Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali) // Spaccati senza fiore // -Cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario superiore a 16 kg // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate
|
10
|
0
|
Y5
|
|
41.01.50.30
|
Altri // Cuoi e pelli di equidi // Spaccati senza fiore // -Cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario superiore a 16 kg // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate
|
5
|
0
|
Y5
|
|
41.01.90.10
|
Freschi o salati verdi // Cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // Non spaccati // -Altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e fianchi // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate
|
10
|
0
|
Y5
|
|
41.01.90.10
|
Altri // Cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // Non spaccati // -Altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e fianchi // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate
|
10
|
0
|
Y5
|
|
41.01.90.10
|
Altri // Cuoi e pelli di equidi // Non spaccati // -Altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e fianchi // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate
|
5
|
0
|
Y5
|
|
41.01.90.20
|
Freschi o salati verdi // Interi // Cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // Lato fiore // -Altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e fianchi // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate
|
10
|
0
|
Y5
|
|
41.01.90.20
|
Salati secchi // Interi // Cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // Lato fiore // -Altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e fianchi // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate
|
10
|
0
|
Y5
|
|
41.01.90.20
|
Altri // Interi // Cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // Lato fiore // -Altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e fianchi // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate
|
10
|
0
|
Y5
|
|
41.01.90.20
|
Freschi o salati verdi // Altri // Cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // Lato fiore // -Altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e fianchi // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate
|
10
|
0
|
Y5
|
|
41.01.90.20
|
Secchi, senza tracce di trattamenti di salatura // Altri // Cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // Lato fiore // -Altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e fianchi // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate
|
5
|
0
|
Y5
|
|
41.01.90.20
|
Altri // Altri // Cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // Lato fiore // -Altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e fianchi // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate
|
10
|
0
|
Y5
|
|
41.01.90.20
|
Secchi, senza tracce di trattamenti di salatura // Altri // Cuoi e pelli di equidi // Lato fiore // -Altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e fianchi // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate
|
5
|
0
|
Y5
|
|
41.01.90.30
|
Freschi o salati verdi // Interi // Cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // Spaccati senza fiore // -Altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e fianchi // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate
|
10
|
0
|
Y5
|
|
41.01.90.30
|
Salati secchi // Interi // Cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // Spaccati senza fiore // -Altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e fianchi // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate
|
5
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0
|
Y5
|
|
41019030
|
Altri // Interi // Cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // Spaccati senza fiore // -Altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e fianchi // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate
|
5
|
0
|
Y5
|
|
41.01.90.30
|
Freschi o salati verdi // Altri // Cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // Spaccati senza fiore // -Altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e fianchi // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate
|
10
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0
|
Y5
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41.01.90.30
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Secchi, senza tracce di trattamenti di salatura // Altri // Cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // Spaccati senza fiore // -Altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e fianchi // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate
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5
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0
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Y5
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41.01.90.30
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Altri // Altri // Cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // Spaccati senza fiore // -Altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e fianchi // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate
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5
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0
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Y5
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41.01.90.30
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Secchi, senza tracce di trattamenti di salatura // Altri // Cuoi e pelli di equidi // Spaccati senza fiore // -Altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e fianchi // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate
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5
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0
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Y5
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41.02.10.00
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Essiccate al sole // -Col vello // Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo.
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10
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0
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Y5
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41.02.10.00
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Salate secche // -Col vello // Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo.
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10
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0
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Y5
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41.02.10.00
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Altre // -Col vello // Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo.
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10
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0
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Y5
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41.02.21.00
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Col vello // --Piclate // -Depilate o senza vello: // Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo.
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10
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0
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Y5
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41.02.21.00
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Ovini di un anno // --Piclate // -Depilate o senza vello: // Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo.
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10
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0
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Y5
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41.02.21.00
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Agnelli // --Piclate // -Depilate o senza vello: // Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo.
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10
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0
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Y5
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41.02.2100
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Altre // --Piclate // -Depilate o senza vello: // Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo.
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10
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0
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Y5
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41.02.29.00
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Essiccate al sole // --Altre // -Depilate o senza vello: // Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo.
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10
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0
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Y5
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41.02.29.00
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Salate secche // --Altre // -Depilate o senza vello: // Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo.
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10
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0
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Y5
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41.02.29.00
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Altre // --Altre // -Depilate o senza vello: // Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo.
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10
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0
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Y5
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41.03.90.00
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Caprini // -Altri // Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo
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5
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0
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Y5
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|
41.04.11.11
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Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 2,6 m2, semplicemente conciati al cromo (wet-blue) // Pieno fiore, non spaccati // --Pieno fiore, non spaccati; lato fiore // -Allo stato umido (compresi i wet-blue): // Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati.
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10
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0
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Y5
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41.04.11.12
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Altri cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 2,6 m2 // Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 2,6 m2 // Pieno fiore, non spaccati // --Pieno fiore, non spaccati; lato fiore // -Allo stato umido (compresi i wet-blue): // Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati.
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10
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0
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Y5
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41.04.11.13
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Interi o metà // Altri cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali), sottoposti a preconciatura vegetale // Pieno fiore, non spaccati // --Pieno fiore, non spaccati; lato fiore // -Allo stato umido (compresi i wet-blue): // Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati.
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10
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0
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Y5
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|
41.04.11.13
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Altri // Altri cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali), sottoposti a preconciatura vegetale // Pieno fiore, non spaccati // --Pieno fiore, non spaccati; lato fiore // -Allo stato umido (compresi i wet-blue): // Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati.
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10
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0
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Y5
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41.04.11.14
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Interi o metà // Altri cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // Pieno fiore, non spaccati // --Pieno fiore, non spaccati; lato fiore // -Allo stato umido (compresi i wet-blue): // Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati.
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10
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0
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Y5
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|
41.04.11.14
|
Altri // Altri cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // Pieno fiore, non spaccati // --Pieno fiore, non spaccati; lato fiore // -Allo stato umido (compresi i wet-blue): // Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati.
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10
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0
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Y5
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41.04.11.21
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Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 2,6 m2, semplicemente conciati al cromo (wet-blue) // Lato fiore // --Pieno fiore, non spaccati; lato fiore // -Allo stato umido (compresi i wet-blue): // Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati.
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10
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0
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Y5
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41.04.11.23
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Interi o metà // Altri cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali), sottoposti a preconciatura vegetale // Lato fiore // --Pieno fiore, non spaccati; lato fiore // -Allo stato umido (compresi i wet-blue): // Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati.
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10
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0
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Y5
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|
41.04.11.23
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Altri // Altri cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali), sottoposti a preconciatura vegetale // Lato fiore // --Pieno fiore, non spaccati; lato fiore // -Allo stato umido (compresi i wet-blue): // Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati.
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10
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0
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Y5
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|
41.04.11.24
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Interi o metà // Altri cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // Lato fiore // --Pieno fiore, non spaccati; lato fiore // -Allo stato umido (compresi i wet-blue): // Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati.
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10
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0
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Y5
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|
41.04.11.24
|
Altri // Altri cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // Lato fiore // --Pieno fiore, non spaccati; lato fiore // -Allo stato umido (compresi i wet-blue): // Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati.
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10
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0
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Y5
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41.04.19.10
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Croste di pelli bovine // Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 2,6 m2, semplicemente conciati al cromo (wet-blue) // --Altri // -Allo stato umido (compresi i wet-blue): // Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati.
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10
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0
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Y5
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41.04.19.10
|
Altri // Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 2,6 m2, semplicemente conciati al cromo (wet-blue) // --Altri // -Allo stato umido (compresi i wet-blue): // Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati.
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10
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0
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Y5
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41.04.19.30
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Altri cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali), sottoposti a preconciatura vegetale // Cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali), sottoposti a preconciatura vegetale // --Altri // -Allo stato umido (compresi i wet-blue): // Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati.
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10
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0
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Y5
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|
41.04.19.40
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Altri // Interi o metà // Altri cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // Cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // --Altri // -Allo stato umido (compresi i wet-blue): // Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati.
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10
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0
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Y5
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|
41.04.19.40
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Altri // Spaccati senza fiore (croste) // Altri // Altri cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // Cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // --Altri // -Allo stato umido (compresi i wet-blue): // Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati.
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10
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0
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Y5
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|
41.04.19.40
|
Altri // Altri // Altri cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // Cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // --Altri // -Allo stato umido (compresi i wet-blue): // Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati.
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10
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0
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Y5
|
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41.04.41.10
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Altri // Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 2,6 m2 // --Pieno fiore, non spaccati; lato fiore // -Allo stato secco (in crosta): // Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati.
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10
|
0
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Y5
|
|
41.04.41.30
|
Altri // Altri cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // Cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // --Pieno fiore, non spaccati; lato fiore // -Allo stato secco (in crosta): // Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati.
|
10
|
0
|
Y5
|
|
41.04.49.10
|
Conciati al cromo allo stato secco (box-calf) // Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 2,6 m2 // --Altri // -Allo stato secco (in crosta): // Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati.
|
10
|
0
|
Y5
|
|
41.04.49.10
|
Altri // Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 2,6 m2 // --Altri // -Allo stato secco (in crosta): // Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati.
|
10
|
0
|
Y5
|
|
41.04.49.20
|
Altri // Altri cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // Cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // --Altri // -Allo stato secco (in crosta): // Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati.
|
10
|
0
|
Y5
|
|
45.01.10.00
|
-Sughero naturale greggio o semplicemente preparato // Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
|
10
|
10
|
S
|
|
45.01.90.00
|
-Altri // Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
|
10
|
10
|
S
|
|
45.02.00.00
|
Semplicemente squadrato // Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare (compresi gli sbozzi a spigoli vivi per turaccioli).
|
5
|
5
|
S
|
|
45.02.00.00
|
In strisce, anche rinforzate con carta o materie tessili // Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare (compresi gli sbozzi a spigoli vivi per turaccioli).
|
5
|
5
|
S
|
|
45.02.00.00
|
Altri // Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare (compresi gli sbozzi a spigoli vivi per turaccioli).
|
5
|
5
|
S
|
|
47.07.10.00
|
-Carta o cartone Kraft greggi o carta o cartone ondulati // Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti).
|
20
|
20
|
S
|
|
47.07.20.00
|
-Altra carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste chimiche imbianchite, non colorati in pasta // Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti).
|
20
|
20
|
S
|
|
47.07.30.00
|
-Carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche (per esempio: giornali, periodici e stampati simili) // Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti).
|
20
|
20
|
S
|
|
47.07.90.00
|
-Altri, compresi gli avanzi e rifiuti non selezionati // Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti).
|
20
|
20
|
S
|
|
72.04.10.00
|
-Cascami ed avanzi di ghisa // Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro e di acciaio
|
5
|
5
|
S
|
|
72.04.21.00
|
Austenitici (serie AISI 300 ed equivalenti di altri standard) // --Di acciai inossidabili // -Cascami ed avanzi di acciaio legati: // Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro e di acciaio
|
5
|
5
|
S
|
|
72.04.21.00
|
Altri // --Di acciai inossidabili // -Cascami ed avanzi di acciaio legati: // Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro e di acciaio
|
5
|
5
|
S
|
|
72.04.29.00
|
Di acciai rapidi // --Altri // -Cascami ed avanzi di acciaio legati: // Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro e di acciaio
|
5
|
5
|
S
|
|
72.04.29.00
|
Altri // Altri // --Altri // -Cascami ed avanzi di acciaio legati: // Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro e di acciaio
|
5
|
5
|
S
|
|
72.04.30.00
|
-Cascami ed avanzi di ferro o di acciaio, stagnati // Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro e di acciaio
|
5
|
5
|
S
|
|
72.04.41.00
|
--Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio o di taglio, anche in pacchetti // -Altri cascami ed avanzi: // Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro e di acciaio
|
5
|
5
|
S
|
|
72.04.49.00
|
--Altri // -Altri cascami ed avanzi: // Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro e di acciaio
|
5
|
5
|
S
|
|
72.04.50.00
|
-Cascami lingottati // Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro e di acciaio
|
5
|
5
|
S
|
|
97.01.10.00
|
Altri // Originali // -Quadri, pitture e disegni // Quadri, pitture e disegni, eseguiti interamente a mano, esclusi i disegni della voce 49.06 e gli oggetti manifatturati decorati a mano; "collages" e quadretti simili ("tableautins").
|
5
|
5
|
S
|
|
97.01.10.00
|
Altri // -Quadri, pitture e disegni // Quadri, pitture e disegni, eseguiti interamente a mano, esclusi i disegni della voce 49.06 e gli oggetti manifatturati decorati a mano; "collages" e quadretti simili ("tableautins").
|
5
|
5
|
S
|
|
97.01.90.00
|
Altri // Originali // -Altri // Quadri, pitture e disegni, eseguiti interamente a mano, esclusi i disegni della voce 49.06 e gli oggetti manifatturati decorati a mano; "collages" e quadretti simili ("tableautins").
|
5
|
5
|
S
|
|
97.01.90.00
|
Altri // -Altri // Quadri, pitture e disegni, eseguiti interamente a mano, esclusi i disegni della voce 49.06 e gli oggetti manifatturati decorati a mano; "collages" e quadretti simili ("tableautins").
|
5
|
5
|
S
|
|
97.02.00.00
|
Altre // Incisioni, stampe e litografie, originali.
|
5
|
5
|
S
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|
97.03.00.00
|
Altre // Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia.
|
5
|
5
|
S
|
|
97.04.00.00
|
Francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati, diversi dagli articoli della voce 49.07.
|
5
|
5
|
S
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|
97.05.00.00
|
Trofei di caccia // Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia (R. 2012/93 ex-ANA) // Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico.
|
5
|
5
|
S
|
|
97.05.00.00
|
Altri // Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia (R. 2012/93 ex-ANA) // Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico.
|
5
|
5
|
S
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|
97.05.00.00
|
Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti (R. 634/93 ex-ANA) // Esemplari per collezioni aventi interesse storico, etnografico o numismatico // Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico.
|
5
|
5
|
S
|
|
97.05.00.00
|
Altri // Esemplari per collezioni aventi interesse storico, etnografico o numismatico // Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico.
|
5
|
5
|
S
|
|
97.05.00.00
|
Esemplari per collezioni aventi interesse archeologico // Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico.
|
5
|
5
|
S
|
|
97.05.00.00
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Esemplari per collezioni aventi interesse paleontologico // Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico.
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5
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5
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S
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97.05.00.00
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Collezioni ed esemplari per collezioni di botanica // Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico.
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5
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5
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S
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97.05.00.00
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Bandoneon diatonico // Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico.
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5
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5
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S
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97.05.00.00
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Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico.
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5
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5
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S
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97.06.00.00
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Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti (R. 634/93 ex-ANA) // Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età
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5
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5
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97.06.00.00
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Bandoneon diatonico // Strumenti musicali // Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età
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S
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97.06.00.00
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Altri // Strumenti musicali // Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età
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5
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97.06.00.00
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Di legno // Altri // Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età
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97.06.00.00
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Assemblaggi e montaggi artistici originali (legge 24633 e decreto regolamentare n. 1321) // Di ceramica // Altri // Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età
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5
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S
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97.06.00.00
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Altri // Di ceramica // Altri // Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età
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S
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97.06.00.00
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Assemblaggi e montaggi artistici originali (legge 24633 e decreto regolamentare n. 1321) // Di materie tessili // Altri // Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età
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5
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S
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97.06.00.00
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Altri // Di materie tessili // Altri // Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età
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S
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97.06.00.00
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Altri // Altri // Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età
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5
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5
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S
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SOTTOSEZIONE 2
TABELLA DEI DAZI ALL'ESPORTAZIONE DELL'URUGUAY
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NCM 2012
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Designazione delle merci
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Aliquota di base
(%)
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Aliquota definitiva
(%)
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Categoria
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41.01
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Cuoi e pelli greggi, salati, piclati e wet-blue.
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5
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0
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Y5
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41.04.11
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5
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0
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Y5
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41.04.19
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5
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0
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Y5
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SEZIONE D
DISPOSIZIONI RELATIVE AL BRASILE
1.
Nel caso del Brasile, il divieto, di cui all'articolo 10.9 del presente accordo, di introdurre o mantenere in vigore dazi all'esportazione non si applica all'esportazione dei prodotti elencati al punto 2 della presente sezione, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 3 della presente sezione.
2.
L'eventuale non applicabilità dell'articolo 10.9 del presente accordo interviene per i prodotti classificati nel sistema armonizzato (2022) ai capitoli da 25 a 28 e alle voci 71.10, 72.02, 81.09 e 81.12.
3.
Se il Brasile adotta dazi all'esportazione sui prodotti elencati al punto 2 della presente sezione, le esportazioni di tali prodotti destinati all'Unione europea beneficiano di una riduzione del dazio applicato non inferiore al 50 % (cinquanta per cento). In ogni caso il dazio preferenziale all'esportazione non supera il 25 %.
4.
Se applica dazi all'esportazione verso paesi terzi sui prodotti elencati al punto 2 della presente sezione a condizioni più favorevoli di quelle descritte ai punti 2 e 3 della presente sezione, il Brasile ne dà notifica all'Unione europea e si adopera al meglio per estenderle, a conclusione dei negoziati, all'Unione europea.
5.
Su richiesta del Brasile o dell'Unione europea il consiglio congiunto nella formazione "Commercio" può riesaminare la presente sezione, compreso l'elenco dei prodotti.
________________
ALLEGATO 10-C
MONOPOLI DI IMPORTAZIONE O DI ESPORTAZIONE
1.
L'Uruguay mantiene in vigore il seguente monopolio designato di importazione o di esportazione: Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP).
2.
Il Brasile si riserva il diritto di mantenere in vigore o designare monopoli di importazione o di esportazione nei settori seguenti:
a)
petrolio, gas e altri idrocarburi, e
b)
minerali nucleari.
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ALLEGATO 10-D
COMMERCIO DI PRODOTTI VITIVINICOLI E BEVANDE SPIRITOSE
SEZIONE A
ARTICOLO 1
Ambito di applicazione
Il presente allegato si applica ai prodotti vitivinicoli di cui alle voci 2204 e 2205 e alle bevande spiritose di cui alla voce 2208 del SA fabbricati nelle parti.
ARTICOLO 2
Definizioni dei prodotti vitivinicoli e relative pratiche enologiche
1.
Ciascuna parte si adopera al meglio per adottare le definizioni dei prodotti vitivinicoli e le relative pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino ("OIV").
2.
Ciascuna parte autorizza l'importazione e la vendita al consumo dei prodotti vitivinicoli fabbricati nell'altra parte, purché tali prodotti siano stati ottenuti nel rispetto:
a)
delle definizioni dei prodotti stabilite in ciascuna parte conformi alla norma pertinente dell'OIV;
b)
delle pratiche enologiche stabilite in ciascuna parte conformi alla norma pertinente dell'OIV; e
c)
delle definizioni e delle pratiche enologiche stabilite in ciascuna parte non conformi alla norma pertinente dell'OIV, elencate nell'appendice 10-D-1.
3.
La parte che proponga di autorizzare una nuova definizione o pratica enologica o di modificarne una di quelle esistenti che sono elencate all'appendice 10-D-1 di cui al punto 2, lettera c), ne informa tempestivamente per iscritto l'altra parte. La notifica comprende un fascicolo tecnico contenente una motivazione circostanziata delle ragioni alla base della nuova definizione o pratica enologica. L'altra parte può presentare obiezioni scritte entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della notifica. Se l'altra parte non presenta obiezioni, la modifica dell'appendice 10-D-1 si ritiene approvata dalle parti.
4.
Se l'altra parte presenta obiezioni entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della notifica di cui al punto 3, le parti si consultano al fine di trovare una soluzione concordata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'obiezione. Il periodo di 60 (sessanta) giorni può essere prorogato di comune accordo tra le parti.
5.
Se nel corso delle consultazioni le parti raggiungono un accordo, si applicano i punti 6 e 7. Se nel corso delle consultazioni le parti non riescono a raggiungere siffatto accordo, l'appendice 10‑D‑1 non è modificata.
6.
Il consiglio congiunto nella formazione "Commercio" può modificare l'appendice 10-D-1 per aggiungere nuove definizioni o pratiche enologiche oppure per modificare quelle esistenti, concordate a norma del punto 3 o 4.
7.
Nei casi in cui esista un accordo a norma del punto 3 o 4, una parte autorizza l'importazione e la vendita al consumo di vini prodotti nell'altra parte dopo la data di applicazione della definizione o della pratica enologica nel territorio della parte che adotta tale misura, anche se in quel momento non è stata adottata o non è entrata in vigore una decisione del consiglio congiunto nella formazione "Commercio" a norma del punto 6.
SEZIONE B
ARTICOLO 3
Etichettatura dei prodotti vitivinicoli e delle bevande spiritose
1.
Una parte non esige che sul contenitore, sull'etichetta o sull'imballaggio dei prodotti vitivinicoli o delle bevande spiritose figuri alcuna delle date seguenti o loro equivalenti:
a)
data di confezionamento;
b)
data di imbottigliamento; o
c)
data di produzione o fabbricazione.
2.
Una parte può esigere l'indicazione di un termine minimo di conservazione sul contenitore, sull'etichetta o sull'imballaggio dei prodotti vitivinicoli o delle bevande spiritose fabbricati nell'altra parte che, a causa dell'aggiunta di ingredienti deperibili, potrebbero avere un termine minimo di conservazione inferiore alle normali aspettative del consumatore.
3.
Una parte non prescrive alcuna traduzione di marchi, nomi commerciali o indicazioni geografiche sui contenitori, sull'etichetta o sull'imballaggio dei prodotti vitivinicoli o delle bevande spiritose fabbricati nell'altra parte.
4.
Ciascuna parte consente che le informazioni obbligatorie, comprese le traduzioni, figurino su un'etichetta supplementare apposta sull'etichetta, sull'imballaggio o sul contenitore dei prodotti vitivinicoli o delle bevande spiritose fabbricati nell'altra parte. Tali etichette supplementari possono essere apposte dopo l'importazione e prima che il prodotto sia messo in vendita nel territorio della parte, a condizione che le informazioni obbligatorie dell'etichetta originale siano riportate integralmente e in modo preciso.
5.
L'uso di codici di identificazione del lotto è consentito sul contenitore, sull'etichetta o sull'imballaggio e, se sono utilizzati, tali codici non sono cancellati.
6.
Una parte non applica misure in materia di etichettatura ai prodotti vitivinicoli o alle bevande spiritose commercializzati nel proprio territorio prima della data di entrata in vigore della misura, a meno che sussistano circostanze debitamente giustificate.
7.
L'uso di disegni, immagini o illustrazioni è consentito sui contenitori, sulle etichette o sull'imballaggio dei prodotti vitivinicoli o delle bevande spiritose fabbricati nell'altra parte. Tali disegni, immagini o illustrazioni non sostituiscono le informazioni che devono figurare obbligatoriamente sull'etichetta e non inducono in errore il consumatore quanto alle caratteristiche e alla composizione dei prodotti vitivinicoli e delle bevande spiritose.
8.
Il nome di una varietà di vite può figurare sulle etichette dei prodotti vitivinicoli importati e commercializzati nel territorio di una parte se tali prodotti vitivinicoli sono ottenuti utilizzando tale varietà e se quest'ultima è menzionata in almeno un elenco delle organizzazioni seguenti:
a)
OIV;
b)
Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali; o
c)
Istituto internazionale delle risorse fitogenetiche.
Il nome di una varietà di vite di una parte, che contiene una denominazione d'origine protetta o un'indicazione geografica protetta dell'altra parte, o che ne è costituito, non è utilizzato nell'etichettatura del vino esportato verso l'altra parte. Per quanto riguarda l'elenco di indicazioni geografiche di cui all'allegato 21-B, sezioni 1 e 2, le parti definiscono all'appendice 21-B-1, punto 3, i nomi delle varietà vegetali per le quali non si impedisce l'uso. Una parte non può vietare l'uso delle varietà di vite di cui all'appendice 21-B-1, punto 4.
9.
I prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose non sono soggetti all'etichettatura degli allergeni che sono stati utilizzati nella produzione e nella preparazione degli stessi prodotti e bevande e che non sono presenti nel prodotto finale.
10.
Per gli scambi di prodotti vitivinicoli tra le parti, un vino spumante può essere designato o presentato con l'indicazione del tipo di prodotto specificato nel Codice internazionale delle pratiche enologiche dell'OIV.
11.
I seguenti nomi di prodotti vitivinicoli e bevande spiritose sono protetti conformemente alla convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967:
a)
il nome di uno Stato membro dell'Unione europea per i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose originari dello Stato membro dell'Unione europea in questione; e
b)
il nome di uno Stato del Mercosur firmatario.
ARTICOLO 4
Uso di menzioni specifiche nei prodotti vitivinicoli
1.
L'Unione europea autorizza l'uso delle menzioni relative ai vini elencate nell'appendice 10‑D‑2, parte 1, sui prodotti vitivinicoli di ciascuno Stato del Mercosur firmatario commercializzati nell'Unione europea, conformemente alla definizione di dette menzioni contenuta nelle disposizioni legislative e regolamentari di tale Stato Mercosur firmatario.
2.
Il Mercosur autorizza l'uso delle menzioni relative ai vini elencate nell'appendice 10-D-2, parte 2, sui prodotti vitivinicoli dell'Unione europea commercializzati nel Mercosur, conformemente alla definizione di dette menzioni contenuta nelle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione europea.
3.
Una parte può notificare all'altra parte una domanda di inclusione nell'appendice 10-D-2 di menzioni supplementari dei vini. La notifica comprende un fascicolo tecnico contenente la definizione delle menzioni dei vini e un riferimento alle disposizioni legislative o regolamentari applicabili della parte notificante. L'altra parte notifica entro 6 (sei) mesi dalla data di ricevimento della notifica il risultato dell'esame di tale domanda. Se, sulla base dei risultati dell'esame, è accettata l'inclusione della menzione supplementare, il consiglio congiunto nella formazione "Commercio" può decidere per consenso di includerla nell'appendice 10-D-2.
ARTICOLO 5
Certificazione dei prodotti vitivinicoli e delle bevande spiritose
1.
Per i prodotti vitivinicoli importati da una parte e immessi sul mercato nell'altra parte, la documentazione e la certificazione che possono essere richieste dall'una o dall'altra parte sono limitate ai documenti e ai certificati elencati nell'appendice 10-D-3.
2.
Ciascuna parte autorizza l'importazione di bevande spiritose nel suo territorio conformemente alle norme in materia di certificati d'importazione e bollettini di analisi previste dal suo diritto.
3.
Una parte può introdurre prescrizioni supplementari temporanee in materia di certificazione all'importazione di prodotti vitivinicoli e bevande spiritose importati dell'altra parte per tener conto di legittimi motivi di interesse pubblico, quali la protezione della salute o dei consumatori, o per combattere le frodi. In tali casi, l'altra parte è informata adeguatamente e tempestivamente affinché possa soddisfare dette prescrizioni supplementari. L'applicazione di tali prescrizioni non si estende oltre il periodo necessario per far fronte al problema specifico di pubblico interesse che ne ha motivato l'introduzione.
4.
Il consiglio congiunto nella formazione "Commercio" può adottare una decisione volta a modificare l'appendice 10-D-3 per quanto riguarda la documentazione e la certificazione di cui al punto 1 del presente articolo.
ARTICOLO 6
Norme applicabili e trattamento nazionale
1.
Salvo se altrimenti disposto nella parte III del presente accordo e fatta salva l'applicazione delle disposizioni del capo 13, l'importazione e la commercializzazione di prodotti vitivinicoli e bevande spiritose sono effettuate nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel territorio della parte importatrice.
2.
I prodotti vitivinicoli importati dal territorio di una parte beneficiano di un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai prodotti vitivinicoli simili di origine nazionale.
SEZIONE C
ARTICOLO 7
Misure transitorie
I prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose che, alla data di entrata in vigore del presente accordo, risultano ottenuti, designati e presentati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte e agli accordi esistenti applicabili tra le parti, ma che non sono conformi alle disposizioni di cui al presente allegato, possono essere commercializzati alle condizioni seguenti:
a)
da grossisti o produttori, per un periodo di 3 (tre) anni; e
b)
da dettaglianti, fino a esaurimento delle scorte.
Appendice 10-D-1
DEFINIZIONI E PRATICHE ENOLOGICHE ACCETTATE DALLE PARTI
1.
Fecce fresche
Le fecce fresche possono essere utilizzate alle condizioni specifiche e limitate di cui all'allegato I, parte A, tabella 2, voce 11.2, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV.
2.
Mosto di uve concentrato, mosto di uve concentrato rettificato e saccarosio
Il mosto di uve concentrato, il mosto di uve concentrato rettificato e il saccarosio possono essere utilizzati per l'arricchimento e la dolcificazione a condizioni specifiche e limitate (allegato VIII, parte I, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV, e articolo 22 del decreto federale brasiliano n. 8.198/2014), fatta salva l'esclusione dell'uso di tali prodotti in forma ricostituita nei prodotti vitivinicoli.
3.
Restrizione all'aggiunta di acqua
L'aggiunta di acqua nella vinificazione è esclusa, salvo se necessaria per dissolvere composti enologici autorizzati che sono utilizzati nella vinificazione.
Appendice 10-D-2
MENZIONI DEI VINI
SEZIONE A
UNIONE EUROPEA
SEZIONE B
MERCOSUR
ARGENTINA:
Crianza, Dulce Natural, Fino, Gran Reserva, Reserva, Vino Dulce Natural, Vino Generoso.
Denominación de origen controlada (DOC), Indicación geográfica (IG), Indicación de Procedencia (IP)
BRASILE:
Fino, Gran Reserva, Leve, Reserva.
Denominação de origem (DO), Indicação geográfica (IG), Indicação de Procedência (IP)
URUGUAY:
Fino, Leve, Reserva, Viejo, Vino Generoso.
Denominación de origen (DO), Denominación de origen controlada (DOC), Indicación geográfica (IG), Indicación de Procedencia (IP)
Appendice 10-D-3
DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI VITIVINICOLI
Certificati e bollettino di analisi
1.
Ciascuna parte autorizza l'importazione di prodotti vitivinicoli nel suo territorio conformemente alle norme in materia di certificati d'importazione e bollettini di analisi previste secondo i termini del presente allegato.
2.
Il rispetto delle prescrizioni per l'importazione di prodotti vitivinicoli nel territorio di una parte è dimostrato presentando alle autorità competenti della parte importatrice:
a)
un certificato rilasciato da un'autorità ufficiale reciprocamente riconosciuta del paese di origine; e
b)
se il prodotto vitivinicolo è destinato al consumo umano diretto, un bollettino di analisi redatto da un laboratorio ufficialmente riconosciuto dal paese di origine, recante le informazioni seguenti:
i)
titolo alcolometrico volumico totale;
ii)
acidità totale, espressa in acido tartarico;
iii)
acidità volatile, espressa in acido acetico; e
iv)
anidride solforosa totale.
3.
Il sottocomitato per il commercio di prodotti vitivinicoli e bevande spiritose può adottare una decisione per stabilire le specificità delle norme di cui al punto 2 della presente appendice, in particolare i moduli da utilizzare e i dettagli delle informazioni da fornire nel bollettino di analisi.
4.
Per la determinazione della composizione analitica del prodotto vitivinicolo nell'ambito delle operazioni di controllo, prevalgono come metodi di riferimento i metodi di analisi riconosciuti come metodi di riferimento e pubblicati dall'OIV o, laddove l'OIV non abbia riconosciuto né pubblicato un metodo appropriato, prevale un metodo di analisi conforme alle norme raccomandate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione.
5.
Le importazioni di prodotti vitivinicoli originari del territorio dell'altra parte non sono soggette a prescrizioni in materia di certificazione all'importazione più restrittive di quelle di cui all'allegato 10-D.
________________