COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 3.9.2025
COM(2025) 356 final
2025/0191(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
La presente proposta costituisce lo strumento giuridico che autorizza la firma e l'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra ("accordo di partenariato UE-Mercosur").
Attualmente le relazioni tra l'Unione europea ("UE") e il Mercosur si basano sull'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati parte, dall'altra, firmato a Madrid il 15 dicembre 1995.
Il 13 settembre 1999 il Consiglio dell'Unione europea ha autorizzato la Commissione europea ad avviare negoziati con il Mercosur e ha adottato le necessarie direttive di negoziato. I negoziati sono stati condotti in consultazione con il gruppo "America latina e Caraibi" del Consiglio. Il comitato della politica commerciale è stato consultato in merito alle parti commerciali dell'accordo.
I negoziati hanno richiesto oltre 25 anni: sulle parti commerciali si sono inizialmente conclusi a giugno 2019, sulla parte politica e di cooperazione a giugno 2020. Nel 2023 e 2024 l'UE e il Mercosur hanno negoziato ulteriori elementi - in particolare l'allegato al capo su commercio e sviluppo sostenibile - tra cui impegni rafforzati in materia di deforestazione e disposizioni che accordano al Mercosur maggiore flessibilità su alcuni impegni di politica industriale (ad esempio gli appalti pubblici). UE e Mercosur hanno concluso i negoziati dell'accordo di partenariato il 6 dicembre 2024 a Montevideo (Uruguay).
L'esito dei negoziati è un accordo ambizioso che va ben oltre l'accordo quadro del 1995, rispondendo alle sfide del mondo di oggi. L'accordo di partenariato UE-Mercosur rinsalderà i legami politici ed economici strategici tra partner affidabili che condividono gli stessi principi, muovendo da valori universali condivisi quali la democrazia e i diritti umani. È un accordo moderno che esemplifica un commercio aperto e basato su regole, contrastando il protezionismo e promuovendo lo sviluppo sostenibile. Per suo tramite si apriranno possibilità di grandi vantaggi reciproci grazie a una cooperazione rafforzata. Si tratterà di un passo importante nel rafforzamento dei legami tra partner d'elezione e nel potenziamento del ruolo dell'Unione europea in Sudamerica.
I testi delle parti politiche e sulla cooperazione dell'accordo di partenariato UE-Mercosur scaturiti dai negoziati sono stati trasmessi al gruppo "America latina" del Consiglio in aprile 2025, mentre la Commissione ha pubblicato i testi delle parti commerciali del progetto di accordo scaturiti dai negoziati in agosto 2019 e dicembre 2024.
L'esito dei negoziati si compone di due strumenti giuridici:
1.l'accordo di partenariato UE-Mercosur, comprensivo di a) un pilastro politico e di cooperazione e b) un pilastro del commercio e investimenti, e
2.l'accordo commerciale interinale riguardante la liberalizzazione degli scambi e degli investimenti.
È opportuno che l'accordo di partenariato UE-Mercosur e l'accordo commerciale interinale siano firmati contemporaneamente Entrambi gli accordi entreranno in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine necessarie. L'accordo commerciale interinale cesserà di essere in vigore e sarà sostituito dall'accordo di partenariato UE-Mercosur all'entrata in vigore di quest'ultimo, previa ratifica di tutte le parti.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
L'accordo di partenariato UE-Mercosur, che traccia il quadro generale in cui s'iscriveranno le relazioni fra Unione e Mercosur, sostituisce il vigente accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati parte, dall'altra, firmato a Madrid il 15 dicembre 1995.
L'accordo di partenariato UE-Mercosur è perfettamente conforme alla visione globale dell'Unione sul partenariato con l'America latina e i Caraibi, delineata nella comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea su una nuova agenda per le relazioni dell'UE con l'America latina e i Caraibi, adottata il 7 giugno 2023. La presenza dell'Unione in America latina e nei Caraibi attraverso quattro regioni ultraperiferiche (Guyana francese, Guadalupa, Martinica e Saint Martin) e i paesi e territori d'oltremare costituisce una risorsa per questo partenariato.
La parte relativa a commercio e investimenti dell'accordo di partenariato UE-Mercosur è conforme alla comunicazione "Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva" di febbraio 2021, che impernia la politica commerciale e di investimento sulle norme e i valori europei e universali, oltre che sugli interessi economici fondamentali, ponendo maggiormente l'accento sullo sviluppo sostenibile, i diritti umani, il contrasto dell'evasione fiscale, la protezione dei consumatori e il commercio responsabile ed equo.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
L'accordo di partenariato UE-Mercosur è pienamente conforme alle politiche dell'Unione europea e non comporta la necessità di modificare disposizioni, regolamenti o norme dell'UE nei settori regolamentati, ad esempio norme tecniche e di prodotto, norme sanitarie o fitosanitarie, regolamenti su alimenti e sicurezza, norme sanitarie e di sicurezza, norme in materia di organismi geneticamente modificati, protezione dell'ambiente o protezione dei consumatori.
L'accordo di partenariato UE-Mercosur comprende un capo su commercio e sviluppo sostenibile che collega l'accordo agli obiettivi generali in materia di sviluppo sostenibile e a obiettivi specifici in materia di lavoro, ambiente e cambiamenti climatici.
L'accordo di partenariato UE-Mercosur tutela pienamente i servizi pubblici e garantisce che il diritto dei governi di legiferare nel pubblico interesse sia preservato integralmente e costituisca uno dei suoi principi fondamentali.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
L'accordo di partenariato UE-Mercosur contempla settori che rientrano nell'ambito di applicazione della politica commerciale comune, dei trasporti, della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi. La base giuridica della decisione proposta dovrebbe pertanto essere costituita dall'articolo 91, dall'articolo 100, paragrafo 2, dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, dall'articolo 209, paragrafo 2, e dall'articolo 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
A norma dell'articolo 218, paragrafo 5, TFUE, il Consiglio adotta una decisione che autorizza la firma dell'accordo e, se del caso, la sua applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore.
A norma dell'articolo 218, paragrafo 8, TFUE, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, fatta eccezione per le circostanze elencate all'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, TFUE, nelle quali il Consiglio delibera all'unanimità. Poiché le componenti preponderanti dell'accordo sono la politica commerciale, i trasporti e la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e allo sviluppo con i paesi terzi, la modalità di voto in questo caso specifico è quindi la maggioranza qualificata.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Il 13 settembre 1999 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea a negoziare con il Mercosur. Pertanto l'azione al livello dell'Unione è stata considerata più efficace di un'azione al livello nazionale.
Le parti dell'accordo di partenariato UE-Mercosur che ricadono nella competenza concorrente di UE e Stati membri riguardano settori ed elementi politici che si prestano a un'azione esterna a livello di Unione. Nei settori in cui è stata intrapresa un'azione normativa al livello dell'Unione, l'esercizio esterno, da parte dell'Unione, della competenza in questione è inevitabile (articolo 3, paragrafo 2, TFUE). Inoltre, per conseguire una cooperazione significativa e godere di una posizione negoziale più forte nei confronti del Mercosur, si è ritenuto che un'azione al livello dell'Unione fosse più auspicabile di un'azione al livello dei singoli Stati membri. Pertanto l'azione al livello dell'Unione è stata considerata più efficace di un'azione al livello nazionale.
Per quanto riguarda la parte su commercio e investimenti dell'accordo di partenariato UE-Mercosur, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, TFUE la politica commerciale comune è competenza esclusiva dell'Unione.
•Proporzionalità
L'iniziativa persegue direttamente gli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione e contribuisce alla priorità politica "Un ruolo più incisivo dell'UE a livello mondiale". È in linea con gli orientamenti della strategia globale dell'UE, ossia con la finalità di promuovere il dialogo con altri paesi e di rilanciare i partenariati esterni in modo responsabile, al fine di conseguire gli obiettivi esterni dell'Unione. Contribuisce agli obiettivi commerciali e di sviluppo dell'Unione. La proposta è conforme al Green Deal europeo.
I negoziati dell'accordo di partenariato UE-Mercosur si sono svolti conformemente alle direttive di negoziato stabilite dal Consiglio. L'esito dei negoziati si limita a quanto necessario per conseguire gli obiettivi politici stabiliti nelle direttive di negoziato.
•Scelta dell'atto giuridico
La presente proposta di decisione del Consiglio è presentata conformemente all'articolo 218, paragrafo 5, TFUE, che prevede l'adozione da parte del Consiglio di una decisione che autorizzi la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo. Non esiste nessun altro strumento giuridico che possa essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Consultazioni dei portatori di interessi
Nel corso dei negoziati con il Mercosur un prestatore esterno è stato incaricato di effettuare una valutazione d'impatto per la sostenibilità che analizzasse i potenziali effetti economico, sociale e ambientale della parte commerciale dell'accordo. Di tale valutazione i negoziatori e i servizi della Commissione hanno tenuto conto nei negoziati. La relazione finale è stata pubblicata il 29 marzo 2021.
Per elaborare la valutazione d'impatto il prestatore esterno ha effettuato ampie consultazioni di esperti interni ed esterni, ha organizzato consultazioni pubbliche e seminari, ha lanciato questionari online e ha tenuto riunioni bilaterali e colloqui con la società civile sia in Europa che nel Mercosur. Le consultazioni svolte hanno costituito una piattaforma preziosa ed efficace per il coinvolgimento dei rappresentanti dei portatori di interessi fondamentali e della società civile, che hanno partecipato in numero considerevole.
I negoziati sono stati condotti in consultazione con il gruppo "America latina e Caraibi" del Consiglio per quanto riguarda gli aspetti politici e di cooperazione dell'accordo e in consultazione con il comitato della politica commerciale, in qualità di comitato speciale designato dal Consiglio in conformità dell'articolo 218, paragrafo 4, TFUE, per quanto riguarda gli aspetti commerciali. Il Parlamento europeo è stato tenuto regolarmente informato tramite la commissione per gli affari esteri (AFET), la commissione per il commercio internazionale (INTA) e il gruppo di monitoraggio Mercosur. I testi risultanti dai negoziati sono stati via via distribuiti alle due istituzioni nell'intero arco negoziale. La Commissione ha inoltre organizzato nell'intero arco dei negoziati riunioni e contatti con la società civile (dialoghi con la società civile) per discutere dei progressi e delle posizioni negoziali.
•Assunzione e uso di perizie
La valutazione d'impatto per la sostenibilità a supporto dei negoziati dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e il Mercosur, effettuata dal prestatore esterno London School of Economics Enterprise, esamina i potenziali effetti economico, sociale, ambientale e sui diritti umani dell'accordo commerciale.
A negoziati conclusi i servizi della Commissione hanno effettuato una valutazione economica del relativo esito negoziale.
•Valutazione d'impatto
La valutazione d'impatto per la sostenibilità si è articolata in due componenti complementari: una solida analisi degli effetti economico, sociale, ambientale e sui diritti umani che l'accordo commerciale allora in via di negoziazione avrebbe potuto produrre nell'UE, nei paesi del Mercosur e in altri paesi d'interesse e un ampio processo di consultazione che ha coinvolto i portatori di interessi dell'UE e dei paesi del Mercosur e che ha offerto occasioni di raccolta e condivisione di informazioni, di consultazione e di diffusione dei risultati. La valutazione d'impatto apporta un prezioso contributo ai fini dell'elaborazione di eventuali misure di accompagnamento e di attenuazione, anche tramite le proposte avanzate nello studio.
La relazione usa la versione dinamica del modello GTAP per studiare gli effetti di due scenari, uno prudenziale e uno più ambizioso, per quanto riguarda l'esito dei negoziati in termini di riduzione delle misure tariffarie e non tariffarie ad opera di entrambe le parti. Nello scenario prudente il PIL dell'UE crescerebbe di 10,9 miliardi di EUR (0,1 %) e quello del Mercosur di 7,4 miliardi di EUR (0,3 %) da qui al 2032 rispetto allo scenario di riferimento per la modellizzazione senza accordo di libero scambio. Nello scenario ambizioso il PIL dell'UE aumenterebbe di 15 miliardi di EUR e quello del Mercosur di 11,4 miliardi di EUR.
La valutazione economica dell'esito negoziale analizza l'effetto economico dell'esito effettivo dei negoziati. Contrariamente alla valutazione d'impatto non si basa su ipotesi del risultato atteso dell'accordo: mentre la valutazione d'impatto ha analizzato gli effetti di due scenari ipotizzabili per l'esito dei negoziati, uno prudenziale e uno più ambizioso, in termini di riduzione degli ostacoli agli scambi sotto forma di misure tariffarie e non tariffarie, la valutazione economica dell'esito negoziale stima l'effetto economico basandosi sulle effettive concessioni sotto forma di misure tariffarie e non tariffarie, tenendo altresì conto del fatto che il Regno Unito non è più membro dell'Unione. Si spiega così la differenza tra l'impatto dell'accordo stimato nella valutazione economica e quello stimato nella valutazione d'impatto. L'analisi della valutazione economica è infine aggiornata per integrare l'evoluzione più recente della politica commerciale dell'UE.
•Efficienza normativa e semplificazione (REFIT)
L'accordo di partenariato UE-Mercosur non è soggetto a procedure REFIT. Contiene tuttavia un quadro per la semplificazione delle procedure attinenti al commercio e agli investimenti e la riduzione dei costi connessi alle esportazioni e agli investimenti: aumenterà pertanto le opportunità commerciali e di investimento per le piccole e medie imprese in entrambi i mercati.
Tra i benefici attesi si annoverano una maggiore trasparenza, un alleggerimento dell'onere derivante da norme tecniche, requisiti di conformità, procedure doganali e regole di origine, una protezione rafforzata dei diritti di proprietà intellettuale e delle indicazioni geografiche, un migliore accesso alle gare d'appalto pubbliche nonché un capo specificamente volto a aiutare le PMI a sfruttare le possibilità aperte dall'accordo.
•Diritti fondamentali
La proposta non incide sulla protezione dei diritti fondamentali nell'Unione, anzi: le parti s'impegnano a collaborare per promuovere e tutelare i diritti umani, anche per quanto riguarda la ratifica e l'attuazione degli strumenti internazionali in materia di diritti umani, e per rafforzare i principi democratici e lo Stato di diritto, promuovere la parità di genere e combattere ogni forma di discriminazione.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La parte commerciale dell'accordo avrà un'incidenza finanziaria sul bilancio dell'UE sul versante delle entrate. Comporterà infatti una perdita di dazi stimata in 330 milioni di EUR all'entrata in vigore dell'accordo. Una volta che l'accordo commerciale interinale avrà trovato piena applicazione nell'UE (15 anni dopo la sua entrata in vigore), si stima che la perdita di dazi toccherà 1 miliardo di EUR l'anno. Tale stima si basa su una proiezione dell'evoluzione degli scambi commerciali per i prossimi 15 anni senza la conclusione di alcun accordo. Si prevedono effetti positivi indiretti in termini di aumento delle risorse connesse all'imposta sul valore aggiunto e al reddito nazionale lordo.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
L'accordo di partenariato UE-Mercosur prevede disposizioni istituzionali che istituiscono organi congiunti incaricati di monitorarne costantemente l'attuazione, il funzionamento e gli effetti.
L'assetto istituzionale dell'accordo di partenariato UE-Mercosur si articola in un Consiglio congiunto, un comitato misto, sottocomitati e altri organi. Il Consiglio congiunto vigilerà sul conseguimento degli obiettivi dell'accordo e ne supervisionerà l'attuazione. Il comitato misto assisterà il Consiglio congiunto nell'esercizio delle sue funzioni e supervisionerà i lavori di tutti i sottocomitati e altri organi istituiti nell'ambito dell'accordo di partenariato UE-Mercosur.
Quando le discussioni verteranno su questioni attinenti al commercio e agli investimenti, il Consiglio congiunto e il comitato misto si riuniranno nella formazione "Commercio". Le disposizioni istituzionali della parte su commercio e investimenti dell'accordo di partenariato UE-Mercosur stabiliscono le funzioni e i compiti specifici del Consiglio congiunto e del comitato misto riuniti nella formazione "Commercio".
L'accordo istituisce un sottocomitato per la cooperazione internazionale e lo sviluppo e una serie di sottocomitati in materia di commercio e investimenti. Il Consiglio congiunto o il comitato misto possono istituire ulteriori sottocomitati o altri organi incaricati di esaminare compiti o argomenti specifici.
L'accordo di partenariato UE-Mercosur prevede inoltre un forum della società civile atto a consentire alla società civile di entrambe le parti di essere ascoltata su tutte le disposizioni dell'accordo.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
L'accordo di partenariato UE-Mercosur instaura un quadro giuridicamente vincolante coerente, completo e aggiornato per le relazioni dell'UE con il Mercosur. Istituisce un partenariato forte, rafforza il dialogo politico e approfondisce e intensifica la cooperazione sulle questioni di comune interesse. Allo stesso tempo promuoverà gli scambi e gli investimenti contribuendo all'espansione e alla diversificazione delle relazioni economiche e commerciali.
L'accordo di partenariato UE-Mercosur è suddiviso in quattro parti. La parte I (Principi generali e quadro istituzionale) delinea i principi generali e gli obiettivi dell'accordo e ne stabilisce il quadro istituzionale quale precedentemente descritto.
Gli elementi fondamentali dell'accordo sono il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dei principi dello Stato di diritto, così come il principio di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e il proseguimento dell'adesione in buona fede alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCC) e all'accordo di Parigi.
Nella parte II (Dialogo politico e cooperazione) l'UE e il Mercosur si impegnano ad approfondire il dialogo e a cooperare nei settori seguenti:
·principi democratici, diritti umani, Stato di diritto e pace e sicurezza internazionali;
·giustizia, libertà e sicurezza;
·sviluppo sostenibile;
·partenariato sociale, economico e culturale.
L'accordo pone l'accento su un'ampia gamma di questioni cruciali, tra cui la protezione dell'ambiente, i cambiamenti climatici, l'energia sostenibile, lo Stato di diritto, i diritti umani e i diritti delle donne, la condotta responsabile delle imprese, i diritti del lavoro e la riduzione del rischio di catastrofi. Le disposizioni della parte II consentiranno un'azione comune più coordinata in nuovi settori quali la sanità pubblica, la modernizzazione dello Stato, la gestione dei flussi migratori, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, il riciclaggio e finanziamento del terrorismo e la criminalità informatica.
Ciò si tradurrà in un partenariato più forte a livello mondiale per quanto riguarda, ad esempio, l'Agenda 2030, l'azione contro i cambiamenti climatici e questioni quali la governance democratica mondiale e i diritti umani, la migrazione internazionale, la pace e la sicurezza.
La parte II prevede altresì disposizioni volte ad approfondire il dialogo sulla cooperazione internazionale e lo sviluppo e ad agevolare l'attuazione dell'accordo. L'accordo di partenariato UE-Mercosur include un protocollo sulla cooperazione in cui le parti si impegnano a favore di un partenariato di cooperazione che contribuisca alla pace e alla prosperità sulla base del rispetto, della fiducia e di valori e interessi condivisi, facendo fronte insieme alle sfide e insieme sfruttando le possibilità offerte dall'accordo stesso.
La parte III (Scambi e questioni commerciali) instaura un quadro giuridicamente vincolante coerente, completo e aggiornato per le relazioni commerciali dell'UE con il Mercosur. Promuoverà gli scambi e gli investimenti contribuendo all'espansione e alla diversificazione delle relazioni economiche e commerciali.
Con l'accordo l'UE mira a offrire ai suoi operatori le migliori condizioni possibili sul mercato del Mercosur. L'accordo va oltre gli impegni esistenti a livello di OMC in numerosi ambiti, tra cui gli scambi di merci, i servizi, gli appalti pubblici, gli ostacoli non tariffari e la protezione ed effettiva applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, ivi comprese le indicazioni geografiche. In tutti questi settori i paesi del Mercosur hanno acconsentito ad assumere considerevoli impegni nuovi rispetto alle condizioni dell'OMC. L'accordo prevede disposizioni avanzate su commercio e sviluppo sostenibile, tra cui un forte impegno alla deforestazione.
L'accordo è conforme ai criteri dell'articolo XXIV del GATT (eliminazione dei dazi e delle altre regolamentazioni restrittive del commercio per la quasi totalità degli scambi tra le parti) e dell'articolo V del GATS, che prevede un testo simile in relazione ai servizi.
Conformemente agli obiettivi fissati dalle direttive di negoziato, la parte III dell'accordo di partenariato UE-Mercosur offrirà quanto segue.
1.Col tempo i dazi saranno soppressi totalmente sul 91 % delle merci che le imprese dell'UE esportano nel Mercosur, con un risparmio in dazi di oltre 4 miliardi di EUR l'anno. I paesi del Mercosur elimineranno ad esempio i dazi elevati su prodotti industriali quali automobili (35 %), componenti di automobili (dal 14 al 18 %), macchinari (dal 14 al 20 %), prodotti chimici (fino al 18 %), capi di abbigliamento (fino al 35 %), prodotti farmaceutici (fino al 14 %), calzature in pelle (fino al 35 %) o tessili (fino al 35 %). L'accordo prevede l'eliminazione graduale dei dazi sulle esportazioni dall'UE di prodotti alimentari e bevande quali vino (27 %), cioccolato (20 %), bevande spiritose (dal 20 al 35 %), biscotti (dal 16 al 18 %), pesche in scatola (55 %) o bevande analcoliche (20‑35 %). Consentirà inoltre un accesso in esenzione da dazi contingentato per i prodotti lattiero-caseari dell'UE (attualmente soggetti a dazi del 28 %) e in particolare per i formaggi.
2.L'UE procederà a un'apertura equilibrata del mercato in quanto l'accordo eliminerà i dazi all'importazione sul 92 % delle merci esportate nell'UE dal Mercosur. Prodotti agricoli sensibili come le carni bovine, lo zucchero o il pollame godono di trattamento preferenziale soltanto in quantitativi limitati per mezzo di contingenti tariffari calibrati attentamente.
3.Per Argentina, Uruguay e Paraguay l'accordo smantella completamente o vincola a zero i dazi all'esportazione sulle materie prime e sui prodotti industriali; sui prodotti agricoli li riduce (Argentina) ovvero li elimina (Uruguay, Paraguay e Brasile). Per quanto riguarda i prodotti industriali il Brasile ha vincolato a zero il dazio su importanti materie prime di cui l'UE necessita per la diversificazione economica (nichel, rame, alluminio, materie prime siderurgiche, acciaio, titanio). Il Brasile ha mantenuto il margine politico d'imporre dazi all'esportazione su determinate materie prime; in tali casi l'UE ha ottenuto preferenze di almeno il 50 % su qualsiasi dazio all'esportazione eventualmente introdotto dal Brasile in futuro e un tetto del 25 %.
4.È previsto un solido meccanismo di salvaguardia bilaterale che consente all'UE e al Mercosur d'imporre misure temporanee di regolamentazione delle importazioni in caso di aumento imprevisto e consistente delle importazioni che arrechi o minacci di arrecare un grave pregiudizio alla rispettiva industria interna. Tali garanzie si applicano anche ai prodotti agricoli rientranti nel regime dei contingenti tariffari o possono se del caso essere limitate al territorio delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.
5.Gli standard più elevati di sicurezza degli alimenti e salute degli animali e delle piante restano d'applicazione a tutti i prodotti, siano essi prodotti internamente all'UE o importati. Si applica il principio di precauzione. L'accordo prevede un sistema di informazione e notifica più diretto ed efficiente che permetterà una cooperazione rafforzata con le autorità dei paesi partner e una maggiore rapidità nel flusso di informazioni sui potenziali rischi.
6.Un esauriente capo dedicato a commercio e sviluppo sostenibile mira a fare sì che il commercio sostenga la protezione dell'ambiente e lo sviluppo sociale. Il capo tratta questioni quali la gestione sostenibile e la conservazione delle foreste, il rispetto dei diritti dei lavoratori e la promozione della condotta responsabile delle imprese. Comprende disposizioni specifiche sulla risoluzione delle controversie e un apposito meccanismo di riesame. Il capo afferma esplicitamente l'impegno ad attuare effettivamente l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, che costituisce un elemento essenziale dell'accordo di partenariato UE-Mercosur così come dell'accordo commerciale interinale, consentendo pertanto la sospensione di quest'ultimo qualora una parte receda dall'accordo di Parigi o cessi di esserne parte "in buona fede". Un allegato del capo su commercio e sviluppo sostenibile riporta gli impegni di deforestazione assunti dalle parti, in particolare l'adozione di misure per arrestare l'ulteriore deforestazione a partire dal 2030. Per la prima volta le parti di un accordo commerciale cui si applica un meccanismo di risoluzione delle controversie assumono il personale impegno giuridico di arrestare la deforestazione. L'accordo offre alle organizzazioni della società civile un ruolo attivo di monitoraggio della sua attuazione, aspetti ambientali compresi.
7.Si aprono agli offerenti dell'UE possibilità nuove di partecipare a gare d'appalto nei paesi del Mercosur, che non sono parti dell'accordo OMC sugli appalti pubblici. È la prima volta che i paesi del Mercosur aprono i loro mercati degli appalti pubblici. Le imprese dell'UE potranno concorrere, su un piano di parità con le imprese dei paesi del Mercosur, in gare d'appalto indette da autorità pubbliche, quali ministeri dell'amministrazione centrale e altri organismi statali e federali.
8.Sono eliminati gli ostacoli tecnici e normativi agli scambi di merci, in particolare promuovendo l'uso dell'autocertificazione e la convergenza tramite il ricorso alle norme internazionali adottate da ISO, IEC, UIT e Codex Alimentarius, così come da altre organizzazioni internazionali di normazione conformemente alla definizione comune concordata da UE e Mercosur. Si è stabilito di ridurre la duplicazione delle prove in elettronica nei comparti a basso rischio. Uno specifico allegato sui veicoli a motore promuoverà i regolamenti UNECE e ridurrà la duplicazione delle prove nel settore.
9.Un allegato riporterà esaurientemente disposizioni dettagliate atte a favorire il commercio di vini e bevande spiritose tramite il riconoscimento delle pratiche enologiche, la certificazione e l'etichettatura, in linea con i più moderni accordi di libero scambio dell'UE.
10.Sono previste l'apertura dei settori dei servizi e l'agevolazione degli scambi di servizi tra l'UE e il Mercosur, sia mediante lo stabilimento in loco sia su base transfrontaliera. L'accordo contempla una vasta gamma di settori dei servizi: servizi alle imprese, servizi finanziari, telecomunicazioni, trasporto marittimo (per la prima volta il Mercosur apre il trasporto marittimo nella regione), servizi postali e di corriere. Comprende impegni relativi allo stabilimento delle imprese, sia nei servizi sia in altri settori. Garantirà condizioni di parità tra i prestatori di servizi dell'UE e i concorrenti del Mercosur. È salvaguardato integralmente, a tutti i livelli dell'amministrazione, il "diritto di legiferare" nell'interesse pubblico. L'accordo prevede disposizioni avanzate sulla circolazione per lavoro degli operatori professionali, quali dirigenti o specialisti che le imprese dell'UE distaccano nelle loro controllate nei paesi del Mercosur. L'accordo comprende un corposo capo sul commercio elettronico, una novità per i partner del Mercosur.
11.È previsto un livello elevato di protezione e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, comprese disposizioni dettagliate in materia di diritto d'autore, segreti commerciali e rispetto delle norme, a garanzia di una protezione maggiore.
12.È previsto un elevato livello di protezione e controllo dell'applicazione delle indicazioni geografiche dell'UE, paragonabile a quello vigente nell'Unione, per 344 denominazioni dell'UE di prodotti alimentari, vini e alcolici di qualità.
13.Un capo sulle piccole e medie imprese intende provvedere a che approfittino appieno delle possibilità offerte dall'accordo di partenariato UE-Mercosur.
14.Sono previsti meccanismi efficienti di risoluzione delle controversie mediante un panel arbitrale o con l'assistenza di un mediatore. Il capo sulla risoluzione delle controversie comprende disposizioni nuove sulla falsariga del reclamo non relativo a violazioni dell'OMC: la parte che ritiene che una misura dell'altra parte annulli o pregiudichi sostanzialmente i vantaggi di cui gode in virtù dell'accordo può chiedere a un panel di pronunciarsi sulla questione.
La parte IV (Disposizioni finali) stabilisce, tra l'altro, una procedura per i casi in cui una parte non adempie agli obblighi che le incombono in virtù dell'accordo e prevede disposizioni relative all'entrata in vigore e alle modifiche dell'accordo.
L'accordo è concluso per un periodo di tempo indeterminato e dalla sua entrata in vigore sostituisce l'accordo commerciale interinale.
È opportuno proporre per applicazione a titolo provvisorio tutte le disposizioni delle parti I (Principi generali e quadro istituzionale) e IV (Disposizioni finali) tranne le disposizioni relative all'interazione con l'accordo commerciale interinale. Dovrebbero essere proposte per applicazione a titolo provvisorio anche tutte le disposizioni della parte II (Dialogo politico e cooperazione) tranne quelle relative alla tutela consolare e alle questioni fiscali.
2025/0191 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, l'articolo 209, paragrafo 2, e l'articolo 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 13 settembre 1999 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea ad avviare negoziati con il Mercato comune del Sud e i suoi Stati parte in vista della conclusione di un accordo articolato in una parte politica, una parte sulla cooperazione e una parte commerciale.
(2)I negoziati si sono conclusi positivamente il 6 dicembre 2024.
(3)È pertanto opportuno firmare a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva, l'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra ("accordo").
(4)È opportuno applicare talune disposizioni dell'accordo a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
(5)Conformemente al suo articolo 30.9, l'accordo all'interno dell'Unione non conferisce alle persone diritti né impone loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in forza del diritto internazionale pubblico,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra, con riserva della sua conclusione.
2. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
1. In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, conformemente al suo articolo 30.2 e fatte salve le notifiche ivi previste le parti dell'accordo indicate di seguito sono applicate a titolo provvisorio tra l'Unione e il Mercato comune del Sud ("Mercosur") e/o uno o più Stati del Mercosur firmatari:
–capo 1 tranne l'articolo 1.4, lettera d);
–capo 2 tranne l'articolo 2.2, paragrafo 4, l'articolo 2.3, paragrafo 5, e l'articolo 2.4, paragrafo 5;
–capo 3 tranne l'articolo 3.2, paragrafi da 3 a 7;
–capo 4;
–capo 5;
–capo 6 tranne l'articolo 6.6 (Tutela consolare);
–capo 7;
–capo 8 tranne l'articolo 8.4 (Questioni fiscali);
–capo 30 tranne l'articolo 30.1, paragrafo 1, l'articolo 30.4, paragrafo 2, l'articolo 30.5, paragrafo 2, e l'articolo 30.6, paragrafo 5;
–protocollo sulla cooperazione accluso al presente accordo.
2. La data a decorrere dalla quale dette parti dell'accordo sono applicate a titolo provvisorio è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente