COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 3.9.2025
COM(2025) 356 final
ALLEGATO
della
Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra
ACCORDO DI PARTENARIATO TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E IL MERCATO COMUNE DEL SUD, LA REPUBBLICA ARGENTINA, LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE, LA REPUBBLICA DEL PARAGUAY E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY, DALL'ALTRA
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
L'UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito denominati "Stati membri",
e
L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata "Unione" o "UE",
da una parte,
E
LA REPUBBLICA ARGENTINA,
LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE,
LA REPUBBLICA DEL PARAGUAY,
LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY,
Stati parti del Mercato comune del Sud firmatari del presente accordo, di seguito denominati "Stati del Mercosur firmatari",
e
IL MERCATO COMUNE DEL SUD, di seguito denominato "Mercosur",
dall'altra,
di seguito denominati congiuntamente "le parti",
ai fini del presente accordo, "Mercosur" si riferisce alla Repubblica argentina, alla Repubblica federativa del Brasile, alla Repubblica del Paraguay e alla Repubblica orientale dell'Uruguay,
CONSIDERANDO i profondi legami storici, culturali, politici ed economici che uniscono i loro popoli e ispirati ai valori comuni che condividono,
CONSIDERANDO che il Mercosur e l'Unione europea desiderano rinsaldare tali legami e intensificare le relazioni sulla base del dialogo e della cooperazione al fine di istituire un partenariato strategico,
RAMMENTANDO il fermo impegno delle parti nei confronti dei principi del diritto internazionale, della Carta delle Nazioni Unite, della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali,
CONSIDERANDO che il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali in materia di diritti umani, del diritto internazionale umanitario e dei principi dello Stato di diritto è alla base delle politiche interne e internazionali delle parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo,
RIBADENDO il comune sostegno alle istituzioni e ai valori democratici, che sono indispensabili per lo sviluppo dei rispettivi processi di integrazione e delle loro relazioni reciproche,
ANIMATI DALL'INTENTO di contribuire al rafforzamento del multilateralismo, alla pace e alla sicurezza internazionali e alla promozione di un ordine internazionale equo e democratico,
RICONOSCENDO l'importante contributo che apporta al disarmo e alla non proliferazione la proclamazione dell'America latina e dei Caraibi come zona di pace libera da armi nucleari conformemente al trattato di Tlatelolco e ai relativi protocolli aggiuntivi, e ribadendo l'impegno condiviso a promuovere il disarmo nucleare,
RIAFFERMANDO i valori, le finalità e i principi della Carta delle Nazioni Unite, firmata il 26 giugno 1945 a San Francisco a conclusione della conferenza delle Nazioni Unite per l'Organizzazione internazionale ("Carta delle Nazioni Unite"),
RIBADENDO l'obiettivo comune di promuovere lo sviluppo economico e sociale su cui si fonda il presente accordo e considerando che la liberalizzazione dei mercati dovrebbe essere integrata dalla promozione dello sviluppo sociale e dalla riduzione delle disuguaglianze grazie a un adeguato accesso all'occupazione, all'istruzione e alla sanità e mediante l'eliminazione della povertà estrema,
RIBADENDO il loro impegno a rafforzare e sviluppare il sistema commerciale multilaterale mediante l'applicazione di norme trasparenti, eque e non discriminatorie, al fine di promuovere scambi internazionali sempre più dinamici e aperti che garantiscano l'accresciuta partecipazione dei paesi in via di sviluppo al commercio, agli investimenti e ai flussi tecnologici sul piano internazionale,
RIBADENDO il loro impegno a promuovere il commercio internazionale in modo da contribuire allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale, coinvolgendo tutti i pertinenti portatori di interessi, compresi la società civile e il settore privato, e ad attuare il presente accordo in maniera coerente con le rispettive leggi e con gli impegni internazionali in materia di lavoro e di ambiente,
BASANDOSI sui diritti e sugli obblighi assunti dalle parti in quanto membri dell'Organizzazione mondiale del commercio ("OMC"),
DESIDEROSI di promuovere la competitività delle rispettive imprese garantendo loro un quadro giuridico prevedibile per le relazioni commerciali e di investimento, con particolare attenzione alle microimprese e alle piccole e medie imprese,
RIBADENDO la necessità di promuovere il rispetto, tra le imprese che operano nei loro territori, degli orientamenti e dei principi riconosciuti a livello internazionale in materia di responsabilità sociale delle imprese e di condotta responsabile delle imprese, comprese le linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici ("OCSE") destinate alle imprese multinazionali,
CONSIDERANDO che è possibile rafforzare il sistema commerciale multilaterale mediante negoziati commerciali multilaterali che mirino a conseguire risultati ambiziosi, globali ed equilibrati, a promuovere lo sviluppo economico e a migliorare il benessere umano,
TENENDO CONTO del fatto che le parti considerano l'integrazione regionale e il regionalismo aperto strumenti importanti per lo sviluppo economico e sociale che rafforzano l'integrazione internazionale delle loro economie, promuovono legami più stretti tra i loro popoli e contribuiscono alla stabilità internazionale,
ACCOGLIENDO CON FAVORE il documento dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile" adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 ("Agenda 2030") e l'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Parigi il 12 dicembre 2015 ("accordo di Parigi") ed esortando a dare loro attuazione in tempi rapidi,
CONSAPEVOLI della necessità di promuovere la crescita e lo sviluppo delle parti e di ridurre le disparità esistenti, prestando particolare attenzione ai bisogni e alle difficoltà con cui si confronta il Paraguay in quanto paese privo di sbocco sul mare,
RICONOSCENDO la lunga storia di migrazione tra i paesi dell'Unione europea e del Mercosur e il contributo positivo che apporta alle relazioni fra le parti e al loro sviluppo sociale, culturale ed economico,
TENENDO PRESENTI le disposizioni concordate sul piano internazionale in materia di trattamento speciale e differenziato per i paesi in via di sviluppo,
RICONOSCENDO che il presente accordo preserva il diritto delle parti di legiferare nei rispettivi territori in conformità delle loro disposizioni legislative e regolamentari interne e la flessibilità di cui dispongono nel perseguire obiettivi politici legittimi, quali quelli in materia di sanità pubblica, sicurezza, ambiente, istruzione, morale pubblica e promozione e tutela della diversità culturale,
RIBADENDO il diritto delle parti di sfruttare le proprie risorse naturali conformemente alle rispettive politiche ambientali e agli obiettivi di sviluppo sostenibile,
TENENDO PRESENTE l'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati parti, dall'altra, firmato a Madrid il 15 dicembre 1995, e la dichiarazione congiunta sul dialogo politico ad esso allegata, così come l'obiettivo di istituire un partenariato basato su un dialogo politico rafforzato, sulla liberalizzazione degli scambi, sulla promozione degli investimenti e sull'approfondimento della cooperazione,
CONSIDERANDO che la cooperazione tra l'Unione europea e il Mercosur si esplica tramite vari strumenti,
RAMMENTANDO la decisione, scaturita dalla riunione dei capi di Stato o di governo del Mercosur e dell'Unione europea tenutasi a Rio de Janeiro nel giugno 1999, di attribuire rinnovata priorità alle loro relazioni nei settori politico, economico, commerciale, culturale e della cooperazione al fine di costruire tra le due regioni un partenariato più profondo e più ampio, basato su democrazia, sviluppo sostenibile e crescita economica associata a giustizia sociale,
RIBADENDO il loro impegno a rafforzare, liberalizzare e diversificare ulteriormente le loro relazioni commerciali e di investimento,
ATTENDENDO CON INTERESSE, in tale contesto, di intensificare le loro relazioni commerciali e di investimento tramite l'istituzione di una zona di libero scambio conformemente all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e alle norme dell'OMC,
INTENZIONATI a rafforzare la cooperazione tra le parti sulla base di un dialogo aperto e permanente su tutte le tematiche di reciproco interesse, in particolare nei settori politico, economico, commerciale, finanziario, giuridico e giudiziario, della libertà e sicurezza, scientifico e tecnologico, sociale e culturale,
CONSAPEVOLI dell'importanza di un coinvolgimento della società civile nel partenariato tra le parti,
CONSAPEVOLI del fatto che l'intensificazione delle loro relazioni in tutti i settori di interesse comune implica necessariamente il passaggio a una nuova fase del dialogo politico esistente tra le parti,
CONSIDERANDO le esperienze specifiche di integrazione regionale delle parti, delle quali entrambe possono beneficiare in funzione delle esigenze specifiche di ciascuna,
RIBADENDO l'importanza dei principi e valori che li accomunano in materia di sviluppo sociale,
CONSIDERANDO l'importanza del dialogo culturale quale mezzo per migliorare la comprensione reciproca tra le parti, promuovere la diversità culturale e favorire i legami culturali tra i cittadini,
RILEVANDO che, qualora le parti decidessero, nel quadro del presente accordo, di concludere accordi specifici nel settore della libertà, sicurezza e giustizia che possono essere conclusi dall'Unione a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni di tali futuri accordi non sarebbero vincolanti per l'Irlanda, a meno che l'Unione europea, contemporaneamente all'Irlanda per quanto concerne le rispettive relazioni bilaterali precedenti, non notifichi al Mercosur che tali accordi sono divenuti vincolanti per l'Irlanda, in quanto parte dell'Unione europea, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea; rilevando che le eventuali successive misure interne dell'Unione adottate a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai fini dell'attuazione del presente accordo non sarebbero vincolanti per l'Irlanda a meno che essa non abbia notificato l'intenzione di partecipare a tali misure o di accettarle in conformità del protocollo n. 21; rilevando inoltre che tali futuri accordi o tali successive misure interne dell'Unione rientrerebbero nell'ambito di applicazione del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
RICONOSCENDO le differenze fra le parti e al loro interno in termini di sviluppo economico e sociale,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
PARTE I
PRINCIPI GENERALI E QUADRO ISTITUZIONALE
CAPO 1
DISPOSIZIONI INIZIALI
ARTICOLO 1.1
Definizioni generali
Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:
a)
"accordo quadro interregionale di cooperazione del 1995": l'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati parti, dall'altra, firmato a Madrid il 15 dicembre 1995;
b)
"accordo commerciale interinale": il concludendo accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra;
c)
"PMI": piccole e medie imprese, ossia le microimprese e le piccole e medie imprese, anche individuali;
d)
"paese terzo": un paese o un territorio al di fuori dell'ambito di applicazione territoriale del presente accordo;
e)
"UNCLOS": la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982; e
f)
"OMC": l'Organizzazione mondiale del commercio.
ARTICOLO 1.2
Principi generali
1.
Il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali sui diritti umani di cui sono parti, e dei principi dello Stato di diritto costituisce il fondamento delle politiche interne e internazionali delle parti e un elemento fondamentale del presente accordo.
2.
Le parti confermano il loro forte impegno a favore dei principi e degli obiettivi condivisi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite. La promozione dello sviluppo economico e sociale sostenibile e l'equa distribuzione dei benefici che il presente accordo comporta si annoverano fra i principi che ne ispirano l'attuazione.
3.
Le parti ribadiscono la fedeltà ai principi del buon governo, fra cui trasparenza nell'attività amministrativa, lotta contro la corruzione, etica e assunzione di responsabilità nell'attività amministrativa, indipendenza della magistratura e tutela dei diritti delle minoranze.
ARTICOLO 1.3
Ambito di applicazione
Il presente accordo istituisce tra le parti un partenariato fondato sui valori condivisi, tra cui la reciprocità, e sull'interesse comune. Esso rafforza il partenariato tra la parte UE e la parte Mercosur e instaura una relazione strategica in politica, nella cooperazione e nel commercio così come in altri ambiti da concordare.
ARTICOLO 1.4
Obiettivi generali
Il presente accordo prevede:
a)
un quadro istituzionale che costituisce la base del partenariato;
b)
il rafforzamento del dialogo politico mediante nuovi meccanismi istituzionali;
c)
la cooperazione tra le parti volta a contribuire al conseguimento degli obiettivi generali del presente accordo mediante strumenti di cooperazione innovativi, esistenti o futuri, in grado di apportare valore aggiunto alla relazione; e
d)
l'espansione e la diversificazione delle relazioni commerciali biregionali delle parti e gli obiettivi specifici di cui alla parte III del presente accordo, al fine di contribuire a una maggiore crescita economica, al graduale miglioramento della qualità della vita in entrambe le regioni e a una migliore integrazione delle due regioni nell'economia mondiale.
CAPO 2
QUADRO ISTITUZIONALE
ARTICOLO 2.1
Riunione al vertice
1.
La riunione al vertice configura il massimo livello di dialogo politico e strategico fra la parte UE e la parte Mercosur. Le riunioni al vertice si tengono in funzione delle necessità e secondo quanto convenuto di comune accordo.
2.
Le riunioni al vertice offrono l'occasione di valutare i progressi compiuti nell'attuazione del presente accordo, definire gli obiettivi della sua evoluzione futura e discutere altri temi di interesse comune.
ARTICOLO 2.2
Consiglio congiunto
1.
È istituito il Consiglio congiunto, incaricato di vigilare sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo e di sovrintendere alla sua attuazione. Il Consiglio congiunto esamina le materie contemplate dal presente accordo e tutte le questioni di rilievo che emergono in tale ambito, così come le questioni interregionali, multilaterali o internazionali di interesse comune.
2.
Il Consiglio congiunto si riunisce a livello ministeriale a cadenza periodica almeno biennale o su base ad hoc secondo quanto convenuto di comune accordo. Esso può riunirsi anche tramite teleconferenza, videoconferenza o qualsiasi altro mezzo concordato tra le parti.
3.
Il Consiglio congiunto è composto da rappresentanti di ciascuna delle parti a livello ministeriale in conformità delle rispettive modalità interne delle parti e in funzione delle questioni specifiche da affrontare. Il Consiglio congiunto si riunisce, di comune accordo, in tutte le formazioni necessarie.
4.
Quando tratta materie che ricadono nella parte III del presente accordo, il Consiglio congiunto è composto da rappresentanti di ciascuna delle parti competenti in materia commerciale ("Consiglio congiunto nella formazione 'Commercio'").
5.
Il Consiglio congiunto adotta il proprio regolamento interno e quello del comitato misto.
6.
Il Consiglio congiunto è copresieduto da un rappresentante della parte UE e un rappresentante della parte Mercosur, conformemente alle disposizioni del regolamento interno e in funzione delle questioni specifiche da affrontare in una data sessione.
7.
Il Consiglio congiunto esamina le proposte e le raccomandazioni e gode del potere di prendere decisioni, anche sull'interpretazione delle disposizioni, e di formulare le opportune raccomandazioni secondo quanto previsto dal presente accordo. Le decisioni e le raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le parti e conformemente al regolamento interno del Consiglio congiunto. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che in conformità delle rispettive procedure interne adottano tutte le misure necessarie per la loro attuazione. Nell'ambito della parte II del presente accordo il Consiglio congiunto ha parimenti il potere di prendere decisioni e formulare raccomandazioni secondo quanto convenuto tra le parti.
8.
Il Consiglio congiunto può, conformemente al proprio regolamento interno, delegare qualunque sua funzione al comitato misto, compreso il potere di prendere decisioni vincolanti.
ARTICOLO 2.3
Comitato misto
1.
È istituito il comitato misto.
2.
Il comitato misto assiste il Consiglio congiunto nell'esercizio delle sue funzioni.
3.
Il comitato misto prepara le riunioni del Consiglio congiunto ed è responsabile della corretta attuazione del presente accordo.
4.
Il comitato misto è composto da rappresentanti di ciascuna delle parti a livello di alti funzionari ovvero altrimenti designati dalle parti in conformità delle rispettive modalità interne e in funzione delle questioni specifiche da affrontare in una data sessione.
5.
Quando tratta materie che ricadono nella parte III del presente accordo, il comitato misto è composto da rappresentanti di ciascuna delle parti competenti in materia commerciale ("comitato misto nella formazione 'Commercio'").
6.
Quando tratta materie che ricadono nella parte II del presente accordo, il comitato misto è composto da rappresentanti di ciascuna delle parti competenti delle corrispondenti materie in conformità delle rispettive modalità interne delle parti.
7.
Il comitato misto ha il potere di prendere decisioni nei casi previsti dal presente accordo oppure ogniqualvolta il Consiglio congiunto gliene abbia delegato il potere. Le decisioni del comitato misto sono adottate mediante accordo tra le parti. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Nell'esercizio dei poteri delegati il comitato misto prende le decisioni conformemente al regolamento interno del Consiglio congiunto.
8.
Fatte salve le disposizioni specifiche di cui al capo 29, ciascuna parte può sottoporre al comitato misto qualsiasi questione relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
9.
Il comitato misto è copresieduto da un rappresentante della parte Mercosur e un rappresentante della parte UE in funzione delle questioni specifiche da affrontare in una data sessione.
10.
Il comitato misto si riunisce di norma una volta l'anno per esaminare l'attuazione del presente accordo, alla data e con l'ordine del giorno concordati in precedenza tra le parti, a turno a Bruxelles e in uno Stato del Mercosur firmatario. Di comune accordo possono essere indette riunioni aggiuntive su richiesta della parte UE o del Mercosur. Il comitato misto può riunirsi anche tramite teleconferenza, videoconferenza o qualsiasi altro mezzo concordato tra le parti.
ARTICOLO 2.4
Sottocomitati e altri organi
1.
Il comitato misto può decidere di istituire sottocomitati o altri organi che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni e svolgano compiti specifici o trattino tematiche specifiche. Esso può decidere di modificare i compiti assegnati a uno dei sottocomitati o degli altri organi istituiti a tal fine ovvero di scioglierlo.
2.
Il comitato misto adotta regolamenti interni, che determinano la composizione, i compiti e il funzionamento dei sottocomitati e degli altri organi.
3.
L'istituzione o l'esistenza di un sottocomitato non impedisce alle parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al comitato misto.
4.
Salvo se altrimenti disposto nel presente accordo, i sottocomitati e gli altri organi istituiti dal presente accordo o dal comitato misto riferiscono sulle attività svolte al comitato misto stesso, periodicamente o su sua richiesta.
5.
I sottocomitati che trattano materie commerciali o collegate al commercio istituiti a norma dell'articolo 9.9, paragrafo 4, sono disciplinati dall'articolo 9.9 e riferiscono al comitato misto nella formazione "Commercio".
6.
È istituito il sottocomitato per la cooperazione internazionale e lo sviluppo, incaricato di promuovere, coordinare e supervisionare l'attuazione delle attività di cooperazione nei settori di cui alla parte II del presente accordo e di provvedere ai relativi seguito, monitoraggio e valutazione. Il sottocomitato assiste il comitato misto nell'esercizio delle funzioni inerenti a tali materie.
ARTICOLO 2.5
Commissione parlamentare mista
1.
È istituita la commissione parlamentare mista, incaricata di promuovere relazioni più strette e di garantire un dialogo regolare tra il Parlamento europeo e il Parlamento del Mercosur.
2.
La commissione parlamentare mista è composta, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento del Mercosur. La commissione parlamentare mista stabilisce la frequenza delle proprie riunioni.
3.
La commissione parlamentare mista stabilisce il proprio regolamento interno.
4.
La commissione parlamentare mista è presieduta a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento del Mercosur.
5.
La commissione parlamentare mista è tenuta al corrente dell'andamento dell'attuazione del presente accordo.
6.
La commissione parlamentare mista può rivolgere raccomandazioni al Consiglio congiunto.
ARTICOLO 2.6
Relazioni con la società civile
1.
Al fine di agevolare l'attuazione del presente accordo le parti promuovono la consultazione della società civile mediante l'istituzione di un adeguato meccanismo di consultazione e la promozione dell'interazione tra i rappresentanti della rispettiva società civile.
2.
Le parti promuovono il dialogo tra il Comitato economico e sociale, per l'Unione europea, e il Forum consultivo economico e sociale, per il Mercosur, e ne incoraggiano il contributo ai meccanismi previsti agli articoli 2.7 e 2.8.
ARTICOLO 2.7
Gruppi consultivi interni
1.
La parte UE e la parte Mercosur designano ciascuna un gruppo consultivo interno, istituito in conformità delle rispettive modalità interne, incaricato di dare alla rispettiva parte consulenza sulle questioni contemplate dal presente accordo. Ciascun gruppo consultivo interno comprende una rappresentanza equilibrata di organizzazioni indipendenti della società civile, in particolare organizzazioni non governative, organizzazioni imprenditoriali e dei datori di lavoro e sindacati che operano in ambito economico, dello sviluppo, sociale, dei diritti umani, ambientale e di altro tipo.
2.
Le parti promuovono un dialogo regolare con il rispettivo gruppo consultivo interno e tengono conto dei pareri o delle raccomandazioni sull'attuazione del presente accordo che presenta.
3.
Al fine di sensibilizzare i cittadini sui gruppi consultivi interni la parte UE e la parte Mercosur mettono ciascuna a loro disposizione l'elenco delle organizzazioni che partecipano alle consultazioni e il punto di contatto per il gruppo.
ARTICOLO 2.8
Forum della società civile
1.
Le parti facilitano l'organizzazione di un forum della società civile in cui discutere pubblicamente dell'attuazione del presente accordo e, in occasione della prima riunione del comitato misto, concordano orientamenti operativi per il funzionamento di tale forum.
2.
Le parti possono facilitare la partecipazione al forum della società civile tramite mezzi virtuali.
3.
La partecipazione al forum della società civile è aperta alle organizzazioni indipendenti della società civile stabilite nel territorio della parte UE o della parte Mercosur, compresi i membri dei gruppi consultivi interni di cui all'articolo 2.7. Le parti promuovono una rappresentanza equilibrata, in particolare di organizzazioni non governative, organizzazioni imprenditoriali e dei datori di lavoro e sindacati che operano in ambito economico, dello sviluppo, sociale, dei diritti umani, ambientale e di altro tipo.
4.
I rappresentanti delle parti che partecipano al Consiglio congiunto o al comitato misto, secondo il caso, partecipano a una sessione della riunione del forum della società civile per presentare informazioni sull'attuazione dell'accordo e per avviare un dialogo con il forum della società civile.
CAPO 3
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 3.1
Clausola di sicurezza
Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di:
a)
imporre a una parte di fornire informazioni o dare accesso a informazioni la cui divulgazione essa consideri contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza; o
b)
impedire a una parte di prendere i provvedimenti che ritiene necessari per tutelare i propri interessi essenziali di sicurezza:
i)
in relazione alla produzione o al traffico di armi, munizioni e materiale bellico e al traffico e alle operazioni in altri prodotti, materiali, servizi e tecnologie effettuati e alle attività economiche esercitate, direttamente o indirettamente, con l'obiettivo di approvvigionare un'installazione militare;
ii)
presi in tempo di guerra o in altre circostanze di emergenza nelle relazioni internazionali; o
iii)
in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono derivati; o
c)
impedire a una parte di agire per adempiere gli obblighi internazionali che le incombono in forza della Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.
ARTICOLO 3.2
Altri accordi
1.
L'accordo quadro interregionale di cooperazione del 1995 cessa di produrre effetti ed è sostituito dal presente accordo al momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo.
2.
Il presente accordo sostituisce l'accordo quadro interregionale di cooperazione del 1995. I riferimenti all'accordo quadro interregionale di cooperazione del 1995 in tutti gli altri accordi tra le parti si intendono fatti al presente accordo.
3.
L'accordo commerciale interinale cessa di produrre effetti ed è sostituito dal presente accordo al momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo. I riferimenti all'accordo commerciale interinale in tutti gli altri accordi tra le parti si intendono fatti al presente accordo.
4.
Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le decisioni adottate dal consiglio per il commercio istituito dall'accordo commerciale interinale si considerano adottate dal Consiglio congiunto istituito dall'articolo 2.2 del presente accordo. Le decisioni adottate dal comitato per il commercio istituito dall'accordo commerciale interinale si considerano adottate dal comitato misto istituito dall'articolo 2.3 del presente accordo.
5.
Nonostante il paragrafo 3 del presente articolo:
a)
le misure temporanee adottate a norma degli articoli 11.4 e 11.5 dell'accordo commerciale interinale che sono in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo restano applicabili fino alla loro scadenza naturale;
b)
le misure di salvaguardia bilaterali adottate a norma del capo 9, sezione C, dell'accordo commerciale interinale che sono in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo restano applicabili fino alla loro scadenza naturale;
c)
le procedure di risoluzione delle controversie già avviate a norma degli articoli 21.7 e 18.17 dell'accordo commerciale interinale si considerano, dalla data di entrata in vigore del presente accordo, riguardare controversie a norma del presente accordo e proseguono fino al loro completamento; e
d)
l'esito vincolante delle procedure di risoluzione delle controversie avviate a norma degli articoli 21.7 e 18.17 dell'accordo commerciale interinale continua a essere tale per le parti dopo la data di entrata in vigore del presente accordo.
6.
Le parti non possono avviare procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo in ordine a questioni che siano state oggetto di una relazione finale del gruppo di esperti ai sensi del capo 18 e di un lodo arbitrale ai sensi del capo 21 dell'accordo commerciale interinale.
7.
I periodi transitori già trascorsi, interamente o in parte, nel quadro dell'accordo commerciale interinale sono presi in considerazione per calcolare i periodi transitori previsti nelle disposizioni equivalenti del presente accordo. I periodi transitori previsti dal presente accordo si calcolano a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo commerciale interinale.
I termini procedurali già trascorsi, interamente o in parte, nel quadro dell'accordo commerciale interinale sono presi in considerazione per calcolare i termini procedurali previsti nelle disposizioni equivalenti del presente accordo.
8.
Le parti possono integrare il presente accordo concludendo accordi specifici in qualsiasi settore di cooperazione che rientri nel suo ambito di applicazione. Tali accordi specifici possono stabilire che essi costituiscono parte integrante delle relazioni interregionali generali disciplinate dal presente accordo e sono soggetti a un quadro istituzionale comune.
ARTICOLO 3.3
Applicazione territoriale
1.
Il presente accordo si applica:
a)
ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati; e
b)
ai territori della Repubblica argentina, della Repubblica federativa del Brasile, della Repubblica del Paraguay e della Repubblica orientale dell'Uruguay.
2.
I riferimenti al "territorio" nel presente accordo comprendono lo spazio aereo e le acque territoriali definite nell'UNCLOS.
3.
I riferimenti al "territorio" nel presente accordo sono da intendersi nel senso indicato, salvo se altrimenti espressamente disposto.
4.
Per quanto riguarda le disposizioni relative al trattamento tariffario delle merci, comprese le disposizioni su dogane e agevolazione degli scambi, assistenza amministrativa reciproca in materia doganale e regole di origine, e le disposizioni relative alla sospensione temporanea di tale trattamento, il presente accordo si applica anche alle zone del territorio doganale dell'Unione europea, quale definito all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, non contemplate dal paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.
PARTE II
DIALOGO POLITICO E COOPERAZIONE
CAPO 4
OBIETTIVI DEL DIALOGO POLITICO E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
ARTICOLO 4.1
Obiettivi del dialogo politico
1.
Le parti convengono sul fatto che la dimensione politica è una parte essenziale del partenariato istituito dal presente accordo, e rafforzano e approfondiscono il dialogo politico regolare tra loro. Le parti convengono di definire un'agenda politica, di cooperare nei settori di interesse comune e di adoperarsi per coordinare le posizioni al fine di intraprendere iniziative comuni nelle sedi internazionali appropriate.
2.
Il dialogo politico tra le parti ha l'obiettivo di:
a)
rinsaldare i legami fra loro per contribuire alla pace, alla stabilità, alla sicurezza e alla prosperità, e consolidare il partenariato strategico;
b)
promuovere la pace e la sicurezza internazionali, la diplomazia preventiva, le misure di rafforzamento della fiducia e la risoluzione pacifica delle controversie, anche mediante lo sviluppo di azioni comuni per rafforzare il sistema delle Nazioni Unite ("ONU") e il multilateralismo;
c)
rafforzare la democrazia, lo Stato di diritto e la promozione e tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
d)
promuovere lo sviluppo umano e sociale, ribadendo l'impegno a favore dello sviluppo sostenibile espresso dalle parti con l'adozione dell'Agenda 2030. Le parti cooperano per attuare e conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile ("OSS"), riconoscendo che, per ampiezza e ambizione, essi richiedono un'azione urgente, un seguito e un riesame;
e)
promuovere la parità di genere e il rispetto dei diritti delle donne e ragazze nella loro totalità, ponendo in risalto la prospettiva di genere, e affrontare il problema della discriminazione e violenza basate sull'orientamento sessuale conformemente al rispettivo diritto interno di ciascuna parte;
f)
contribuire al disarmo e alla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, nel totale rispetto dei rispettivi obblighi internazionali delle parti e assicurandone il concretamento sul piano nazionale;
g)
intensificare la cooperazione nella lotta contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza che vi si ricollega;
h)
sviluppare azioni comuni per intensificare la cooperazione nella lotta contro la tratta di esseri umani, il traffico di migranti, il traffico illecito di armi, il traffico di stupefacenti e i reati connessi, la cibercriminalità e altre forme di criminalità organizzata transnazionale;
i)
promuovere e sviluppare azioni comuni per eliminare gli abusi sessuali sui minori, comprese la produzione e la diffusione di materiale pedopornografico e la lotta ai delinquenti sessuali itineranti;
j)
intensificare la cooperazione nella lotta contro la corruzione, nella prevenzione dell'uso dei rispettivi sistemi finanziari per riciclare i proventi di attività criminose e per finanziare il terrorismo e nell'individuazione, nel recupero e nella restituzione dei beni illeciti;
k)
operare contro l'impunità per i crimini più gravi ai sensi del diritto internazionale, motivo di allarme per l'intera comunità internazionale;
l)
intensificare la cooperazione sulla prevenzione e la repressione degli atti terroristici, in conformità delle convenzioni internazionali di cui sono parti gli Stati membri dell'Unione europea e gli Stati del Mercosur firmatari, delle risoluzioni dell'ONU d'interesse e delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari delle parti;
m)
scambiare opinioni e migliorare il dialogo su questioni di fiscalità internazionale, fra cui norme a livello mondiale e trasparenza;
n)
operare a favore della rispettiva integrazione regionale, considerata uno dei mezzi per il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile e uno strumento per l'integrazione competitiva nell'economia mondiale;
o)
sviluppare la comprensione reciproca e promuovere il consenso sulle questioni interregionali e internazionali, in particolare mediante la cooperazione nelle sedi multilaterali e la realizzazione di iniziative comuni;
p)
sviluppare azioni comuni per rafforzare il sistema dell'ONU e il multilateralismo, così da far fronte alle più rilevanti sfide attuali e future con efficienza, efficacia e rapidità;
q)
costruire un vasto coordinamento politico a livello internazionale per sostenere e rafforzare processi multipartecipativi multilaterali, trasparenti e democratici per la governance di internet coinvolgendo governi, settore privato, società civile, organizzazioni internazionali, comunità tecniche e accademiche e tutti gli altri portatori di interessi, in funzione dei rispettivi ruoli, responsabilità e capacità;
r)
discutere questioni giuridiche e giudiziarie di comune interesse; e
s)
trattare altre tematiche concordate tra le parti.
ARTICOLO 4.2
Obiettivi di cooperazione internazionale e sviluppo
1.
Le parti, ribadendo la necessità di potenziare il partenariato, sottolineano l'importanza della cooperazione internazionale e dello sviluppo e convengono sul fatto che la cooperazione interregionale e le relative modalità contino fra gli obiettivi principali l'agevolazione dell'attuazione del presente accordo.
2.
Le parti realizzano progetti di cooperazione e attività comuni ricorrendo a tutti gli strumenti e le metodologie esistenti e futuri e a tutti i mezzi disponibili, cooperazione triangolare compresa. La cooperazione può comprendere, tra l'altro:
a)
la promozione degli investimenti e la creazione di posti di lavoro tramite la mobilitazione di risorse finanziarie, tra l'altro facendo leva su sovvenzioni e prestiti per conseguire risultati in termini di sviluppo sostenibile;
b)
il sostegno allo sviluppo di capacità mediante corsi di formazione, workshop e seminari così come mediante lo scambio di esperti, studi, ricerche condotte in comune e buone pratiche;
c)
la promozione del know-how istituzionale in entrambe le regioni mediante attività di cooperazione;
d)
la promozione del finanziamento dello sviluppo mediante tutti gli strumenti a disposizione di ciascuna parte e altre forme di meccanismi finanziari innovativi;
e)
la promozione dell'accesso a tecnologie innovative e il potenziamento delle capacità nazionali;
f)
lo sviluppo di azioni specifiche di riduzione della povertà, lotta alla fame e promozione dell'inclusione sociale e della coesione;
g)
il consolidamento delle reti e piattaforme di cooperazione regionale esistenti; e
h)
la promozione della cooperazione tra le pubbliche amministrazioni e le istituzioni delle parti.
3.
Le parti convengono di promuovere la mobilitazione di risorse finanziarie ai fini dell'attuazione del presente accordo, in stretta collaborazione con la Banca europea per gli investimenti, le istituzioni finanziarie europee, le istituzioni degli Stati del Mercosur firmatari e le istituzioni finanziarie internazionali e regionali.
ARTICOLO 4.3
Risorse
1.
Al fine di aiutare il conseguimento degli obiettivi della cooperazione istituita dal presente accordo, le parti si impegnano a mettere a disposizione risorse adeguate, comprese risorse finanziarie, nei limiti delle rispettive capacità e tramite i propri canali, e a incoraggiare a cooperare attivamente a tal fine le istituzioni finanziarie pubbliche e private che nelle due regioni operano nell'ambito dello sviluppo.
2.
Le parti esortano la Banca europea per gli investimenti e altre istituzioni finanziarie a proseguire le operazioni negli Stati del Mercosur firmatari, secondo le rispettive procedure e i rispettivi criteri di finanziamento, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari cui sono rispettivamente soggette e fatti salvi i poteri delle rispettive autorità competenti.
CAPO 5
COOPERAZIONE SU PRINCIPI DEMOCRATICI,
DIRITTI UMANI, STATO DI DIRITTO
E PACE E SICUREZZA INTERNAZIONALI
ARTICOLO 5.1
Cooperazione su principi democratici, diritti umani e Stato di diritto
1.
Le parti cooperano per promuovere e tutelare i diritti umani, anche in termini di ratifica e attuazione degli strumenti internazionali in materia di diritti umani, e per rafforzare i principi democratici e lo Stato di diritto.
2.
La cooperazione può comprendere le azioni seguenti:
a)
effettiva attuazione degli strumenti internazionali in materia di diritti umani di cui sono parti e delle raccomandazioni emanate nell'ambito degli organi del trattato delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, delle procedure speciali del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e dell'esame periodico universale;
b)
integrazione dei diritti umani nelle politiche e nei piani di sviluppo nazionali;
c)
rafforzamento delle capacità di applicazione dei principi e delle pratiche democratici;
d)
scambio di buone pratiche sui piani d'azione nazionali in materia di democrazia e diritti umani;
e)
sensibilizzazione e educazione ai diritti umani, alla democrazia e alla cultura della pace;
f)
rafforzamento delle istituzioni democratiche e delle istituzioni che si occupano di diritti umani e dei quadri giuridici e istituzionali preposti alla promozione e alla tutela dei diritti umani e dello Stato di diritto;
g)
sviluppo di iniziative congiunte di comune interesse nelle istituzioni dell'ONU competenti in materia di diritti umani e nelle sedi multilaterali;
h)
promozione della democrazia, del diritto internazionale, diritti umani compresi, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, anche nelle sedi multilaterali;
i)
collaborazione e coordinamento, se del caso anche in paesi terzi, per un progresso concreto in termini di principi democratici, diritti umani e Stato di diritto, in particolare per quanto riguarda i diritti politici e le libertà fondamentali, compreso il rafforzamento di processi elettorali trasparenti, credibili e inclusivi in linea con le norme internazionali;
j)
potenziamento del buon governo sul piano nazionale, regionale e locale, anche in termini di assunzione di responsabilità e trasparenza delle istituzioni, sostegno alla partecipazione dei cittadini e al coinvolgimento della società civile e lotta alla corruzione; e
k)
promozione della prevenzione del crimine di genocidio, dei crimini contro l'umanità, dei crimini di guerra e di qualsiasi altro crimine di competenza della Corte penale internazionale.
ARTICOLO 5.2
Parità di genere e donne, pace e sicurezza
1.
Le parti promuovono la parità di genere e l'emancipazione di tutte le donne e ragazze. Le parti riconoscono la necessità della parità di genere e dell'emancipazione delle donne e delle ragazze quale presupposto inderogabile per il pieno conseguimento di uno sviluppo inclusivo, della democrazia e della sicurezza. Le parti esaminano ulteriori regimi di cooperazione e potenziali sinergie tra le rispettive politiche e iniziative, nel rispetto delle norme e degli impegni internazionali quali la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), l'Agenda 2030 e la risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su donne, pace e sicurezza.
2.
La cooperazione può comprendere le azioni seguenti:
a)
la promozione di un'efficace integrazione della dimensione di genere;
b)
la promozione della partecipazione e della leadership politiche delle donne, l'accesso delle donne a un'istruzione di qualità, l'emancipazione economica delle donne e una maggiore partecipazione delle donne alla forza lavoro;
c)
il consolidamento delle istituzioni nazionali e regionali per affrontare e trattare le questioni relative alla violenza contro le donne, ivi compresi la prevenzione della violenza sessuale e di genere e la protezione da tale forma di violenza, i meccanismi di indagine e di rendicontabilità, il sostegno alle vittime e la promozione di condizioni di sicurezza e protezione per le donne e le ragazze;
d)
il rafforzamento attivo dei diritti umani delle donne, compresa la libertà dalle violazioni dei diritti umani e da qualsiasi tipo di violenza nei confronti delle donne, e l'accesso delle donne alla giustizia;
e)
il sostegno alla definizione e all'attuazione di piani d'azione nazionali sulla risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; e
f)
l'intensificazione della cooperazione con gli organi competenti delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali.
ARTICOLO 5.3
Armi di distruzione di massa
1.
Le parti riconoscono la centralità del trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, fatto a Londra il 1º luglio 1968, e dei suoi tre pilastri egualmente importanti e sinergici: disarmo, non proliferazione e uso pacifico dell'energia nucleare.
2.
Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa ("ADM") e dei relativi vettori a livello di soggetti statali e non statali costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Le parti convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori, garantendo la piena osservanza e l'attuazione a livello nazionale dei rispettivi obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione e di altri obblighi internazionali pertinenti che incombono loro. Le parti convengono che il presente paragrafo è un elemento fondamentale del presente accordo.
3.
Le parti convengono di cooperare e di contribuire a contrastare la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori mediante:
a)
l'adozione di misure per la firma o la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione ai medesimi, a seconda dei casi, e per la loro piena attuazione; e
b)
l'istituzione di un sistema efficace di controlli nazionali delle esportazioni esteso tanto all'esportazione quanto al transito di beni connessi alle ADM, che verifichi anche l'impiego finale delle tecnologie a duplice uso in relazione alle ADM e preveda sanzioni effettive in caso di violazione dei controlli all'esportazione.
4.
Le parti instaurano un dialogo politico regolare per accompagnare e consolidare i suddetti elementi.
ARTICOLO 5.4
Crimini gravi di rilevanza internazionale e Corte penale internazionale
1.
Le parti ribadiscono che non deve esistere impunità per i crimini più gravi d'interesse per la comunità internazionale, quali i crimini di competenza della Corte penale internazionale, e che tali crimini devono essere perseguiti con mezzi, secondo il caso, nazionali e internazionali conformemente al principio di complementarità.
2.
Le parti, ritenendo che una Corte penale internazionale efficace costituisca un'evoluzione rilevante per la pace e la giustizia internazionali, convengono di cooperare per promuovere l'adesione universale allo statuto di Roma della Corte penale internazionale fatto a Roma il 17 luglio 1998 ("statuto di Roma") e a tal fine:
a)
di continuare a adoperarsi per attuare lo statuto di Roma e le relative modifiche e per ratificare e attuare gli strumenti collegati, quale l'accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale adottato a New York il 9 settembre 2002;
b)
di condividere, se del caso, le esperienze maturate con l'adozione della normativa nazionale volta all'effettiva attuazione dello statuto di Roma; e
c)
di adottare misure volte a salvaguardare l'integrità dello statuto di Roma.
ARTICOLO 5.5
Armi leggere e di piccolo calibro e altre armi convenzionali
1.
Le parti si impegnano a cooperare, a garantire il coordinamento e la complementarità e a sondare le possibili sinergie negli sforzi intesi a disciplinare o migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali e a prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi a livello mondiale, regionale e locale.
2.
Le parti sottolineano il quadro peculiare che, sul piano mondiale, il trattato sul commercio delle armi adottato a New York il 2 aprile 2013 ("ATT") offre per realizzare dette cooperazione e complementarità tra i sistemi nazionali di controllo dei trasferimenti di armi convenzionali, comprese le disposizioni in materia di cooperazione e assistenza. Esse concordano inoltre sull'importanza di promuovere l'universalizzazione e l'attuazione integrale dell'ATT da parte di tutti gli Stati membri dell'ONU.
3.
Le parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illeciti di armi leggere e di piccolo calibro e le loro eccessiva accumulazione e diffusione incontrollata in molte regioni del mondo producono un'ampia gamma di conseguenze umanitarie e socioeconomiche e rappresentano una grave minaccia per la pace, la riconciliazione, la sicurezza, la stabilità e lo sviluppo sostenibile a livello personale, locale, nazionale, regionale e internazionale.
4.
Le parti convengono di assolvere pienamente gli obblighi rispettivi in materia di lotta contro il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro, incluse le munizioni, che incombono loro in forza dei vigenti accordi internazionali di cui sono parti e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU, e gli impegni assunti nel quadro di altri strumenti internazionali applicabili in materia, come il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere ed eliminare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti.
5.
Le parti riconoscono l'importanza dei sistemi di controllo interni per il trasferimento di armi convenzionali in linea con le vigenti norme internazionali. Le parti convengono di applicare detti controlli in maniera responsabile al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità sul piano internazionale e regionale, ridurre le sofferenze umane e prevenire la diversione delle armi convenzionali.
ARTICOLO 5.6
Cooperazione in materia di lotta al terrorismo
1.
Le parti ribadiscono l'impegno per la lotta contro il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni, conformemente al diritto internazionale, al diritto dei diritti umani e al diritto internazionale umanitario, alle pertinenti risoluzioni dell'ONU e alle rispettive normative.
2.
Le parti convengono di cooperare e, in presenza di un interesse comune, di prevenire, combattere e configurare come reato tutti gli atti terroristici contemplati dagli strumenti dell'ONU di cui sono parti.
3.
Le parti convengono di non dare assistenza né riparo agli autori o agli istigatori di qualsiasi tipo di attività terroristica, o ad altri che vi hanno partecipato, conformemente alle risoluzioni 1373 (2001) e 1624 (2005) del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Esse cooperano in particolare:
a)
nel contesto dell'attuazione integrale delle risoluzioni 1267 (1999), 1373 (2001), 1624 (2005), 1904 (2009), 2178 (2014), 2253 (2015), 2322 (2016) e 2331 (2016) del Consiglio di sicurezza dell'ONU e delle altre risoluzioni dell'ONU nonché delle convenzioni e degli strumenti internazionali e regionali d'interesse;
b)
promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri dell'ONU così da dare efficace applicazione alla strategia globale antiterrorismo dell'ONU;
c)
scambiando esperienze e buone pratiche in materia di tutela dei diritti umani, di diritto umanitario e di diritto internazionale nella lotta contro il terrorismo;
d)
scambiando opinioni sui mezzi e metodi impiegati per contrastare il terrorismo, compresa la cooperazione in ambito tecnico e la formazione, e scambiando esperienze e buone pratiche in materia di prevenzione dell'estremismo violento che porta al terrorismo, in particolare nel quadro dell'attuazione a fini di prevenzione del terrorismo delle sezioni I e IV della strategia globale antiterrorismo dell'ONU; e
e)
affrontando le cause strutturali alla base del fenomeno del terrorismo e dell'estremismo violento.
ARTICOLO 5.7
Cooperazione per il consolidamento e il mantenimento della pace
1.
Le parti ribadiscono l'impegno a cooperare per promuovere la pace e la sicurezza internazionali sotto l'egida dell'ONU.
2.
Per quanto riguarda il consolidamento e il mantenimento della pace in ambito ONU, le parti instaurano un dialogo sulle questioni relative alla pace e alla sicurezza al fine, tra l'altro, di avviare una cooperazione per lo sviluppo delle capacità e lo scambio delle migliori pratiche.
ARTICOLO 5.8
Assistenza umanitaria e gestione del rischio di catastrofi
1.
Le parti ribadiscono l'impegno a favore del quadro dell'ONU in materia di riduzione del rischio di catastrofi e di risposta alle catastrofi e convengono di considerare prioritarie la riduzione della vulnerabilità e del rischio e la promozione della resilienza.
2.
Ai fini previsti al paragrafo 1 le parti vagliano le possibilità di coordinare l'assistenza umanitaria e le attività di risposta alle catastrofi.
ARTICOLO 5.9
Cooperazione nelle sedi e organizzazioni multilaterali, regionali e internazionali
1.
Le parti ribadiscono l'impegno a favore dei principi della Carta dell'ONU. Le parti condividono l'impegno a favore del multilateralismo e delle attività volte a migliorare l'efficacia delle sedi e organizzazioni regionali e internazionali, quali l'ONU e le sue organizzazioni e agenzie specializzate, e di altri consessi multilaterali.
2.
Le parti mantengono meccanismi di consultazione efficaci a margine dei consessi multilaterali. In ambito ONU le parti istituiscono, secondo opportunità e previo accordo fra loro, adeguati meccanismi di consultazione in seno all'Assemblea generale e agli uffici dell'organizzazione.
ARTICOLO 5.10
Cibersicurezza e tecnologie dell'informazione e della comunicazione
Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione e dello scambio di opinioni nel settore della cibersicurezza riguardo all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ("TIC") nel contesto della pace e della sicurezza internazionali, anche per quanto riguarda le norme, le regole e i principi di comportamento responsabile degli Stati, l'applicazione del diritto internazionale all'impiego delle TIC, lo sviluppo di misure di rafforzamento della fiducia e lo sviluppo di capacità.
ARTICOLO 5.11
Cibercriminalità
1.
Le parti riconoscono che la cibercriminalità sta diventando un problema generalizzato a livello mondiale che richiede risposte multilaterali, regionali e nazionali. Le parti intensificano la cooperazione per prevenire e combattere la cibercriminalità mediante lo scambio di informazioni e la cooperazione pratica, in conformità dei rispettivi quadri giuridici e delle rispettive leggi nonché degli strumenti internazionali applicabili in materia di cibercriminalità. Le parti si adoperano per collaborare laddove opportuno nello sviluppo di leggi, politiche e pratiche efficaci per prevenire e combattere la cibercriminalità ovunque si manifesti.
2.
Ove opportuno conformemente ai rispettivi quadri giuridici, le parti scambiano informazioni, anche nei settori dell'istruzione e della formazione di investigatori specializzati in cibercriminalità, indagini sulla cibercriminalità e informatica forense.
CAPO 6
COOPERAZIONE SU GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA
ARTICOLO 6.1
Migrazione e protezione internazionale dei profughi
1.
Le parti ribadiscono l'importanza che annettono alla gestione efficace dei flussi migratori e convengono di intensificare la cooperazione in materia di migrazione, sulla base del principio di sovranità nazionale e responsabilità condivisa, e di questioni collegate quale il potenziale contributo economico, sociale e culturale dei migranti ai paesi di origine, transito e destinazione.
2.
Le parti si concentrano, in particolare, sugli aspetti seguenti:
a)
cause di fondo della migrazione;
b)
agevolazione della circolazione dei loro cittadini tra i rispettivi territori conformemente al diritto applicabile e alle rispettive competenze;
c)
totale rispetto dei diritti umani di tutti i migranti e dei loro familiari e provvedimenti contro razzismo e xenofobia;
d)
integrazione di una prospettiva di genere in materia di migrazione;
e)
ricongiungimento familiare conformemente al diritto applicabile, compreso il diritto internazionale dei diritti umani;
f)
cooperazione biregionale per la prevenzione e la lotta contro il traffico di migranti e la tratta di persone, in particolare minori e persone in situazioni di vulnerabilità, comprese le donne a rischio, e per la protezione delle vittime, conformemente alla convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata a New York il 15 novembre 2000, e ai relativi protocolli addizionali sulla tratta di persone e il traffico di migranti;
g)
scambi regolari di informazioni sulle misure normative e amministrative applicabili ai migranti e sulle esperienze in materia di migrazione;
h)
questioni emerse nell'attuazione degli strumenti internazionali d'interesse sulla protezione dei profughi e dei richiedenti asilo;
i)
possibilità di cooperazione a livello regionale sul reinsediamento volontario e altre forme di ammissione umanitaria dei profughi, nell'ottica della definizione di soluzioni collettive al crescente fenomeno mondiale dei grandi movimenti di profughi; e
j)
cooperazione biregionale per la prevenzione della migrazione irregolare.
3.
Le parti cooperano per una migrazione sicura, ordinata e regolare riammettendo i propri cittadini che soggiornano irregolarmente nel territorio dell'altra parte e contrastando la tratta di esseri umani e il traffico di migranti. Esse cooperano inoltre nello scambio di informazioni e nella condivisione dei dati e delle statistiche sulla migrazione.
4.
Su richiesta dell'altra parte, ciascuno Stato membro dell'Unione e ciascuno Stato del Mercosur firmatario riammettono i propri cittadini che soggiornano irregolarmente nel territorio di tale altra parte. A tal fine sono forniti adeguati documenti di viaggio che permettano l'effettivo rimpatrio. Le parti garantiscono ai migranti in soggiorno irregolare un trattamento dignitoso in condizioni di sicurezza. Le persone non ammesse sono rimpatriate in condizioni umane, dignitose ed eque, conformemente al diritto applicabile, compresi i mezzi di ricorso ivi previsti.
5.
Su richiesta di una delle parti, ogni Stato del Mercosur firmatario singolarmente e l'Unione o uno degli Stati membri singolarmente si adoperano a negoziare e concludere accordi specifici per agevolare ulteriormente la cooperazione tra le autorità competenti ai fini dell'identificazione dei cittadini in soggiorno irregolare nel territorio dell'altra parte destinati alla riammissione e ai fini della necessaria documentazione. Detti accordi riguarderebbero anche la riammissione di persone che non hanno la cittadinanza ma sono titolari di un permesso di soggiorno valido rilasciato da una delle parti o che sono entrate nel territorio di una parte direttamente in provenienza dal territorio dell'altra parte.
6.
Le parti promuovono l'elaborazione e l'attuazione di norme e pratiche nazionali in materia di protezione internazionale dei profughi ai fini della conformità con le disposizioni della convenzione dell'ONU relativa allo status dei rifugiati, fatta a Ginevra il 28 luglio 1951, del relativo protocollo del 1967 e degli altri strumenti regionali e internazionali d'interesse, così da garantire l'osservanza del principio di non respingimento. Le parti si concentrano in particolare sul vaglio delle possibilità di cooperazione a livello regionale sul reinsediamento volontario e su altre forme di ammissione umanitaria dei profughi, nell'ottica della definizione di soluzioni collettive al crescente fenomeno mondiale dei grandi movimenti di profughi.
ARTICOLO 6.2
Cooperazione giuridica e giudiziaria
1.
Le parti convengono di sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile, in particolare per quanto concerne la negoziazione, la ratifica e l'attuazione delle convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, segnatamente le convenzioni della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato in materia di cooperazione giudiziaria e controversie internazionali e di protezione dei minori.
2.
Le parti convengono di intensificare la cooperazione giudiziaria in materia penale in base alle norme d'interesse dell'ONU e di organizzazioni internazionali e regionali quali il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione degli Stati americani, in particolare ai fini dell'assistenza giudiziaria reciproca, dell'estradizione e del trasferimento di detenuti.
ARTICOLO 6.3
Cooperazione per il contrasto del problema mondiale della droga
1.
Le parti cooperano, in base al principio di responsabilità comune e condivisa, al fine di stabilire un approccio equilibrato e integrato per affrontare il problema mondiale della droga in tutti i suoi aspetti, comprese sfide quali le nuove sostanze psicoattive. In tal senso le politiche e le azioni antidroga sono volte a potenziare le strutture attive nel settore e ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite, a far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali dell'abuso di droghe allo scopo di ridurre i danni e ad assicurare una prevenzione più efficace della diversione dei precursori chimici utilizzati per la fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope.
2.
Le parti concordano i metodi di cooperazione necessari per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Le azioni muovono dai principi concordati sulla falsariga, in particolare, delle tre convenzioni dell'ONU sul controllo delle droghe del 1961, 1971 e 1988 e del documento finale della sessione speciale dell'Assemblea generale dell'ONU sul problema mondiale della droga, adottato a New York il 19 aprile 2016.
3.
Le parti convengono di sostenere e incoraggiare l'elaborazione di politiche e misure atte ad affrontare il problema mondiale della droga.
ARTICOLO 6.4
Cooperazione per la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata transnazionale e per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
1.
Conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari interne e agli strumenti bilaterali e internazionali applicabili, quali la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata a New York il 15 dicembre 2000, e i relativi protocolli, e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata a New York il 31 ottobre 2003, le parti intensificano la cooperazione nella lotta contro la criminalità organizzata transnazionale e la corruzione, anche nelle attività di prevenzione e indagine, nel perseguimento degli autori di reati e nell'assistenza giudiziaria reciproca.
2.
Le parti convengono sulla necessità di adoperarsi per prevenire e combattere in modo efficace lo sfruttamento dei loro istituti finanziari e di determinate loro imprese e professioni non finanziarie per finanziare il terrorismo e riciclare i proventi di attività criminose, fra cui il traffico di droga, la tratta di persone, in particolare minori, donne a rischio e altre persone in situazioni di vulnerabilità, il traffico di armi e la corruzione, conformemente alle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale ("GAFI") e tenendo conto dei lavori del Gruppo di azione finanziaria dell'America latina ("GAFILAT").
3.
Le parti convengono di cooperare al fine di contrastare e prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, di dare effettiva e integrale attuazione alle raccomandazioni del GAFI e di tenere conto dei lavori del GAFILAT. La cooperazione si estende alle attività di tracciamento, identificazione, sequestro, confisca, recupero e restituzione di beni o fondi derivanti dai proventi di attività criminose.
4.
La cooperazione di cui al paragrafo 3 consente di scambiare le informazioni d'interesse nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte e in linea con le norme internazionali sulla prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, conformemente alle raccomandazioni del GAFI e tenendo conto dei lavori del GAFILAT.
5.
Le parti convengono, fatti salvi le rispettive disposizioni legislative e regolamentari e gli strumenti bilaterali e internazionali applicabili e in loro conformità, di avviare misure a sostegno dell'identificazione, del rintracciamento, del congelamento, del sequestro e della confisca dei proventi di attività criminose.
ARTICOLO 6.5
Dati personali
1.
Le parti riconoscono l'importanza di promuovere e tutelare i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, compresa la sicurezza dei dati personali, quale fattore essenziale della fiducia dei consumatori nell'economia digitale ed elemento fondamentale per sviluppare ulteriormente gli scambi commerciali e la cooperazione nelle attività di contrasto.
2.
Le parti cooperano per garantire la tutela effettiva dei diritti di cui al paragrafo 1, anche nell'ambito della prevenzione del terrorismo e di altri reati transnazionali e della lotta contro tali fenomeni. La cooperazione a livello bilaterale e multilaterale tiene conto degli impegni internazionali vigenti e delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari delle parti applicabili secondo il caso. La cooperazione può comprendere lo sviluppo di capacità, l'assistenza tecnica e lo scambio di informazioni e competenze.
ARTICOLO 6.6
Tutela consolare
1.
Ciascuno Stato del Mercosur firmatario accetta che le autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro dell'Unione rappresentato offrano protezione a qualsiasi cittadino di uno Stato membro dell'Unione che non dispone nel territorio di tale Stato del Mercosur di una rappresentanza permanente in grado di offrire tutela consolare in un determinato caso, alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato membro dell'Unione.
2.
Ciascuno Stato membro dell'Unione accetta che le autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato del Mercosur firmatario rappresentato offrano protezione a qualsiasi cittadino di uno Stato del Mercosur firmatario che non dispone nel territorio di tale Stato membro di una rappresentanza permanente in grado di offrire tutela consolare in un determinato caso.
CAPO 7
COOPERAZIONE IN MATERIA DI SVILUPPO SOSTENIBILE
ARTICOLO 7.1
Obiettivi e metodi di lavoro
1.
Le parti ribadiscono l'impegno a promuovere uno sviluppo economico sostenibile e inclusivo contribuendo ai principi enunciati nella dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo adottata dalla conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo nel 1992 ("dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992"), supportati dal documento finale della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2012, intitolato "The Future We Want" (Il futuro che vogliamo), integrato nella risoluzione 66/288 adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 27 luglio 2012 ("documento finale della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2012 dal titolo 'The Future We Want'"), e dall'Agenda 2030. In tale contesto le parti cooperano per attuare e conseguire gli OSS, riconoscendo che, per ampiezza e ambizione, essi richiedono un'azione urgente.
2.
Le parti riconoscono che il dialogo e la cooperazione sono essenziali per affrontare le problematiche connesse al conseguimento degli OSS così come riconoscono l'importanza di un approccio multipartecipativo alla cooperazione internazionale che includa il settore privato e la società civile.
3.
Le parti si adoperano per consolidare la crescita economica con modalità che riducano le disuguaglianze e rispettino i principi dello sviluppo sostenibile.
4.
Le parti dovrebbero promuovere modelli di consumo e di produzione sostenibili e sensibilizzare sui costi economici e sociali dei danni ambientali e sui relativi effetti sul benessere umano.
5.
Le parti promuovono lo sviluppo sostenibile mediante il dialogo, la condivisione di buone pratiche, il buon governo e la sana gestione finanziaria.
6.
Le parti condividono l'obiettivo di eliminare la povertà e sostenere uno sviluppo economico inclusivo, e ogniqualvolta possibile collaborano per raggiungerlo.
7.
Le parti collaborano per potenziare l'attuazione dell'Agenda 2030 e le metodologie con cui le è dato seguito, l'assunzione di responsabilità nei confronti dei cittadini per l'attuazione dei risultati del relativo monitoraggio e la valutazione delle azioni di cooperazione, anche in termini di dati qualitativi e quantitativi che tengano conto dell'effetto concreto.
8.
Riconoscendo che la parità di genere e l'emancipazione delle donne e delle ragazze sono essenziali per lo sviluppo sostenibile, le parti vagliano ulteriori modalità di cooperazione.
9.
Le parti promuovono strutture di cooperazione Sud-Sud e triangolare. Tale cooperazione comporta l'avvio di iniziative comuni con paesi terzi ai fini di una collaborazione atta a sostenere l'elaborazione e l'attuazione di strategie multilivello per l'Agenda 2030 così come per gli eventuali altri accordi biregionali e internazionali futuri in materia di sviluppo sostenibile.
10.
Le parti sono consapevoli della natura globale degli OSS. Le parti dovrebbero incoraggiare in tale contesto partenariati innovativi improntati a un approccio multipartecipativo, al fine di promuovere e attuare iniziative di sviluppo sul piano internazionale. Tali partenariati possono coinvolgere il settore privato, la società civile organizzata, le organizzazioni filantropiche e gli enti locali e regionali.
11.
Le parti riconoscono l'importanza di un approccio globale allo sviluppo sociale, che deve procedere di pari passo con lo sviluppo economico e la sostenibilità ambientale. Esse danno priorità alla promozione della piena occupazione, dell'inclusione sociale e della coesione, così come della partecipazione della società civile. In linea con gli obiettivi dell'OSS 8 esse promuovono il lavoro dignitoso per tutti, come previsto dalla dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro ("OIL") sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta, adottata dalla conferenza internazionale del lavoro nella 97a sessione tenutasi a Ginevra il 10 giugno 2008 ("dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta").
ARTICOLO 7.2
Attuazione della cooperazione UE-Mercosur e bilaterale
1.
Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicate sia l'attuazione dei programmi, dei progetti e delle attività nell'ambito dell'accordo quadro interregionale di cooperazione del 1995 sia la cooperazione bilaterale in corso o futura sviluppata in base a strumenti programmatici bilaterali, quali i programmi indicativi o altro strumento pertinente.
2.
La cooperazione si svolge in linea con i principi e le politiche pertinenti concordati a livello internazionale cui entrambe le parti hanno aderito e in conformità del quadro normativo applicabile dell'UE, da un lato, e del Mercosur e dei suoi Stati firmatari, dall'altro.
ARTICOLO 7.3
Regimi di agevolazione
Le parti provvedono, se del caso, alle esenzioni doganali e fiscali e alle agevolazioni in materia di visti necessarie per l'attuazione delle iniziative di cooperazione concordate in virtù della presente parte dell'accordo e del protocollo sulla cooperazione.
ARTICOLO 7.4
Cooperazione nel settore della pubblica amministrazione
Le parti avviano una cooperazione e un dialogo per reperire le azioni volte a sviluppare le capacità di elaborazione, attuazione efficace e valutazione delle politiche pubbliche. A tal fine le parti cooperano sulle tematiche inerenti alla pubblica amministrazione e alle istituzioni pubbliche, al fine di rafforzare le capacità istituzionali, anche promuovendo il trasferimento di know-how e la formazione del personale del pubblico impiego, migliorando i processi gestionali nelle pubbliche amministrazioni e agevolando la modernizzazione dei quadri normativi per l'efficace attuazione del presente accordo.
ARTICOLO 7.5
Ambiente
1.
La cooperazione ambientale dovrebbe mirare a contribuire alla protezione, alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse naturali e alla promozione dello sviluppo sostenibile mediante il coordinamento, l'integrazione e la considerazione sinergica delle sue tre dimensioni – economica, sociale e ambientale – in conformità dei principi stabiliti nella dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, supportati dal documento finale della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2012 dal titolo "The Future We Want" e dall'Agenda 2030, tenendo conto delle diverse realtà e capacità e dei diversi livelli di sviluppo nazionali e rispettando le politiche e le priorità nazionali.
2.
La cooperazione ambientale dovrebbe vertere in particolare sugli aspetti seguenti:
a)
scambio di informazioni, competenze tecniche, pratiche ambientali ed esperienze di programmi, progetti e regolamenti che promuovono la protezione, la conservazione, il ripristino e l'uso sostenibile delle risorse naturali e lo sviluppo sostenibile, in particolare in termini di normativa applicabile, impegni internazionali e obiettivi;
b)
attuazione degli accordi multilaterali in materia di ambiente e dei risultati dell'Assemblea dell'ONU per l'ambiente e promozione degli obiettivi ambientali;
c)
integrazione della dimensione ambientale in tutti i settori di cooperazione;
d)
conservazione e uso sostenibile della diversità biologica, ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'uso di risorse genetiche, in qualsiasi formato, mediante un accesso adeguato a tali risorse, in conformità della normativa nazionale, e cooperazione su acqua, sostanze chimiche, rifiuti e altri settori prioritari concordati tra le parti;
e)
cooperazione e promozione per quanto riguarda sviluppo, diffusione, divulgazione e trasferimento di tecnologie rispettose dell'ambiente ai paesi in via di sviluppo a condizioni favorevoli, anche agevolate e preferenziali, secondo quanto concordato tra le parti;
f)
incremento della disponibilità, nei paesi in via di sviluppo, dei mezzi atti a realizzare integralmente le strategie nazionali di sviluppo sostenibile, riconoscendo l'urgenza dell'intervento che richiedono a motivo della loro ampiezza e ambizione e ove opportuno agevolando il coinvolgimento partecipativo dei portatori di interessi. Ai sensi del presente accordo la cooperazione ambientale dovrebbe promuovere parimenti lo sviluppo di infrastrutture rispettose dell'ambiente.
ARTICOLO 7.6
Sviluppo urbano sostenibile
1.
Le parti riconoscono l'importanza delle politiche di promozione dello sviluppo urbano sostenibile e la necessità di contribuire all'effettiva attuazione della nuova agenda urbana adottata dalla conferenza delle Nazioni Unite sull'edilizia abitativa e lo sviluppo urbano sostenibile (Habitat III) e degli aspetti dell'Agenda 2030 che interessano lo sviluppo urbano sostenibile.
2.
Le parti promuovono la cooperazione e il partenariato coinvolgendo tutti i soggetti fondamentali attivi, politicamente e materialmente, nel settore dello sviluppo urbano sostenibile, in particolare per quanto riguarda le vie da seguire per affrontare le sfide urbane in modo integrato e globale.
3.
Le parti promuovono la condivisione delle conoscenze e lo scambio di esperienze nell'ambito, fra l'altro, delle politiche di riduzione e gestione del rischio di catastrofi volte a rafforzare la resilienza delle città e degli insediamenti umani in genere. A tal fine le parti procedono, tra l'altro, allo sviluppo di una pianificazione infrastrutturale e territoriale qualitativamente solida e all'attuazione di piani di sviluppo urbano. Tali piani dovrebbero tenere conto di aspetti fondamentali quali l'uso efficace delle fonti energetiche rinnovabili, l'inclusione urbana in considerazione dei diversi livelli di urbanizzazione nel Sud del mondo e i meccanismi di finanziamento per i progetti di sviluppo urbano sul piano locale, nazionale e regionale.
4.
A tal fine le parti si impegnano ad estendere possibilità concrete di cooperazione decentrata tra città a livello regionale e internazionale ogniqualvolta fattibile, al fine di migliorare la governance urbana e lo sviluppo di capacità mediante scambi di esperienze e pratiche su soluzioni sostenibili alle sfide urbane e l'apprendimento reciproco in materia.
ARTICOLO 7.7
Cambiamenti climatici
1.
Le parti riconoscono che parare la minaccia mondiale dei cambiamenti climatici implica la più ampia cooperazione possibile di tutti i paesi per ridurre le emissioni globali di gas a effetto serra e adattarsi agli effetti negativi dei cambiamenti climatici con modalità che non minaccino la produzione alimentare e che i paesi sviluppati dovrebbero continuare a svolgere un ruolo guida. Le parti ribadiscono l'impegno a favore dell'attuazione dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York il 9 maggio 1992 ("UNFCCC"), con modalità che riflettano l'equità e il principio delle responsabilità comuni ma differenziate e le rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali.
2.
Le parti cooperano sulle questioni relative ai cambiamenti climatici attinenti al commercio, secondo il caso, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali in materia. In tale contesto, riconoscendo il ruolo che il commercio svolge come contributo alla risposta alla minaccia pressante dei cambiamenti climatici, ciascuna parte rimane parte in buona fede dell'UNFCCC e del relativo accordo di Parigi.
3.
Le parti convengono che il paragrafo 2, seconda frase, è un elemento fondamentale del presente accordo.
4.
Il presente articolo non pregiudica il diritto delle parti di valersi delle procedure di risoluzione delle controversie previste da un altro accordo internazionale di cui sono parti, compreso l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo OMC").
5.
Nell'ambito delle rispettive competenze e muovendo dall'UNFCCC e dall'accordo di Parigi, le parti dovrebbero intensificare la cooperazione e il dialogo politico per guidare la trasformazione verso uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra ("gas serra"), in funzione delle rispettive responsabilità e capacità, e scambiarsi informazioni ed esperienze riguardanti, tra l'altro, gli aspetti seguenti:
a)
lotta ai cambiamenti climatici guidata dall'equità e da prove scientifiche, in particolare mediante l'attuazione dei rispettivi contributi determinati a livello nazionale e l'ulteriore collaborazione in materia di azioni di mitigazione e adattamento per l'attuazione efficace dell'accordo di Parigi;
b)
consolidamento di partenariati pubblici e privati in grado di sostenere efficacemente l'azione di lotta ai cambiamenti climatici e di adattamento ai loro effetti negativi;
c)
promozione di un'azione collaborativa in materia di ricerca, sviluppo, diffusione, dispiegamento e trasferimento di tecnologie, al fine di migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici e ridurre le emissioni di gas serra, anche mediante dialoghi orientati alle imprese;
d)
monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di gas serra e sviluppo e attuazione di programmi di mitigazione e di adattamento;
e)
concreta attuazione dell'accordo di Parigi e instaurazione delle condizioni per promuovere uno sviluppo a basse emissioni di gas serra, aumento della capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e promozione della resilienza ai cambiamenti climatici con modalità che non minaccino la produzione alimentare conformemente all'articolo 2 dell'accordo di Parigi;
f)
rapido sviluppo del quadro per la trasparenza dell'azione e del sostegno previsto dall'accordo di Parigi, compresi il dialogo politico e la cooperazione nei settori prioritari concordati;
g)
promozione di politiche e programmi interni in materia di clima nel contesto dell'accordo di Parigi con riferimento alla mitigazione e all'adattamento, anche per quanto riguarda la deforestazione, il degrado forestale e il ripristino delle foreste, così come i mezzi per promuovere le energie rinnovabili, l'efficienza energetica, i trasporti sostenibili e lo sviluppo di infrastrutture sostenibili e resilienti ai cambiamenti climatici; e
h)
intensificazione del dialogo bilaterale in altri settori della politica di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, o in qualsiasi altro settore di comune interesse emerga, anche in altri consessi multilaterali collegati quali l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale, l'Organizzazione marittima internazionale e il protocollo di Montreal, concluso a Montreal il 16 settembre 1987, con il relativo emendamento di Kigali, laddove applicabile.
6.
Nel perseguimento degli obiettivi menzionati le parti convengono di migliorare la cooperazione e scambiarsi informazioni ed esperienze nel settore, così come di mantenere gli obblighi che incombono loro in virtù dell'UNFCCC e dell'accordo di Parigi. A tal fine i paesi sviluppati mettono a disposizione risorse finanziarie per la mitigazione e l'adattamento e mobilitano finanziamenti per il clima da un'ampia gamma di fonti, strumenti e canali, tenendo conto delle esigenze e delle priorità delle parti che sono paesi in via di sviluppo, così come mobilitano gli altri mezzi di attuazione per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'accordo di Parigi.
ARTICOLO 7.8
Oceani e mari
1.
Le parti riconoscono l'importanza della conservazione e dell'uso sostenibile delle risorse marine, compresa la gestione sostenibile e responsabile della pesca, dell'acquacoltura e delle altre attività marittime, e il contributo che apportano alle generazioni presenti e future in termini di possibilità ambientali, economiche e sociali, nel contesto dell'uso sostenibile e della conservazione degli oceani, dei mari e delle risorse marine, con l'obiettivo a lungo termine di migliorare lo stato degli oceani, anche rafforzando laddove opportuno il quadro delle istituzioni e sedi internazionali.
2.
Conformemente agli obblighi che incombono loro in virtù del diritto internazionale, in particolare dell'UNCLOS, le parti si impegnano a:
a)
cooperare per conseguire l'OSS 14 "Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine" dell'Agenda 2030;
b)
promuovere una migliore cooperazione e consultazione, secondo il caso, all'interno delle organizzazioni, degli strumenti e degli organi internazionali competenti e tra di essi;
c)
adottare misure efficaci di monitoraggio, controllo e sorveglianza per garantire l'effettiva attuazione delle misure di conservazione nel settore della pesca;
d)
cooperare in sede di ONU all'elaborazione di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante, nel quadro dell'UNCLOS, sulla conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale; e
e)
cooperare ove opportuno nei competenti organi locali, regionali e multilaterali di cui le parti sono membri, osservatori o parti non contraenti cooperanti, al fine di conseguire l'OSS 14 e altri OSS collegati.
3.
Le parti convengono di rafforzare il dialogo e la cooperazione sugli aspetti seguenti:
a)
sostegno a una produzione ittica e a settori della piscicoltura all'insegna della sostenibilità, in particolare in termini di conservazione delle risorse alieutiche, eventualmente anche tramite una cooperazione interregionale su vari temi in funzione dell'interesse dello Stato costiero, quali la cooperazione scientifica, tecnologica, industriale, economica e commerciale, lo sviluppo istituzionale e la formazione;
b)
promozione dello sviluppo di un'industria dell'acquacoltura rispettosa dell'ambiente e concorrenziale sul piano economico;
c)
sostegno alla ricerca scientifica marina e allo sviluppo della capacità tecnologica e di ricerca e promozione dell'assunzione di decisioni in base a dati scientifici;
d)
scambio delle migliori pratiche di sviluppo sostenibile delle attività economiche marittime d'interesse per le parti, quali l'energia oceanica, il trasporto marittimo, il turismo costiero e marino o la biotecnologia marina;
e)
contrasto della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ("pesca INN"), compreso ove opportuno lo scambio di informazioni sulle attività INN e il sostegno allo sviluppo della capacità tecnica e amministrativa di contrastare la pesca INN;
f)
definizione di misure di conservazione e strumenti di gestione basati sul territorio, comprese le zone marine protette, conformemente al diritto nazionale e internazionale e sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili, per tutelare e ripristinare le aree e le risorse costiere e marine;
g)
alleviamento della pressione sugli oceani, tra l'altro mediante la lotta contro i rifiuti marini e l'inquinamento, anche da fonti terrestri e da attività antropiche marittime;
h)
promozione della pianificazione dello spazio marittimo e della gestione integrata delle zone costiere; e
i)
trattamento di questioni legate al clima quali l'adattamento e la mitigazione delle emissioni di gas serra, l'innalzamento del livello dei mari, l'acidificazione degli oceani e delle coste e l'inquinamento atmosferico.
ARTICOLO 7.9
Cooperazione nel settore dell'energia
1.
Le parti mirano ad agevolare lo scambio di idee, esperienze e migliori pratiche sul modo in cui migliorare l'accesso a un'energia sicura, sostenibile e a prezzi accessibili, anche promuovendo nuovi investimenti e il trasferimento di tecnologie tra operatori economici pubblici e privati delle parti, in particolare per quanto riguarda l'energia elettrica, gli idrocarburi, l'energia rinnovabile, compresa la produzione e l'uso sostenibili, i biocarburanti e l'uso efficiente dell'energia.
2.
La cooperazione ai sensi del presente articolo, basata sul principio del diritto sovrano degli Stati di gestire le proprie risorse naturali al fine di garantire a tutti l'accesso a un'energia a prezzi accessibili, affidabile, sostenibile e moderna, assume tra l'altro la forma di:
a)
cooperazione tra le istituzioni che si occupano di politica, di pianificazione e di modellizzazione nel settore dell'energia;
b)
scambio di risultati, esperienze, pubblicazioni, informazioni e dati della ricerca scientifica, tecnica e di altro tipo nel settore dell'energia, compresa la compilazione in comune di banche dati condivise dagli operatori delle parti, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte;
c)
promozione di conferenze comuni e di formazione tecnica, anche a livello postuniversitario;
d)
trasferimento di tecnologie, in particolare per le fonti energetiche rinnovabili;
e)
promozione di studi di fattibilità e attuazione di progetti comuni nel settore energetico che coinvolgano operatori economici pubblici e privati e istituti di ricerca delle parti;
f)
partecipazione di operatori economici delle due regioni a progetti comuni in materia di tecnologia, sviluppo e infrastrutture, comprese le reti con altri paesi; e
g)
razionalizzazione e graduale eliminazione delle sovvenzioni inefficienti ai combustibili fossili che incoraggiano gli sprechi, tenendo pienamente conto delle necessità e condizioni specifiche dei paesi in via di sviluppo e riducendo al minimo i possibili effetti negativi sul loro sviluppo in un modo che tuteli i poveri e le comunità interessate.
ARTICOLO 7.10
Cooperazione sulle materie prime
Le parti cooperano nel settore delle materie prime al fine, tra l'altro, di:
a)
promuovere mercati internazionali efficienti, flessibili, competitivi e trasparenti;
b)
favorire lo scambio di informazioni di mercato nel settore delle materie prime;
d)
promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione nel settore delle materie prime;
e)
favorire lo scambio di informazioni e migliori pratiche sugli sviluppi delle politiche interne; e
f)
promuovere norme di sicurezza e di salvaguardia ambientale per le operazioni minerarie offshore, aumentando la trasparenza e condividendo informazioni, anche sulla sicurezza nel settore e sulle prestazioni ambientali.
CAPO 8
COESIONE SOCIALE, ECONOMICA E CULTURALE
ARTICOLO 8.1
Obiettivi
1.
Nel quadro della loro cooperazione le parti riconoscono che tutti i popoli hanno il diritto di perseguire il proprio sviluppo economico, sociale e culturale. Le parti, riconoscendo che lo sviluppo sociale deve progredire parallelamente allo sviluppo economico, convengono di cooperare per potenziare l'inclusione sociale e la coesione mediante la riduzione della povertà, dell'ingiustizia e delle disuguaglianze.
2.
La cooperazione economica è tesa principalmente a contribuire all'espansione, alla diversificazione e all'approfondimento dei legami economici e commerciali tra le parti, a rafforzare il settore produttivo, con particolare attenzione alle PMI, all'apertura di nuove possibilità e all'aumento della competitività e dell'innovazione sul piano internazionale, come pure a potenziare il processo di integrazione economica regionale.
3.
La cooperazione economica dovrebbe essere rafforzata così da contribuire ad attutire le implicazioni economiche che potrebbero derivare dai cambiamenti strutturali indotti dal presente accordo.
4.
Dovrebbe essere incoraggiata qualsiasi misura che possa contribuire all'ulteriore sviluppo dell'integrazione regionale o al rafforzamento delle relazioni interregionali tra le parti in ambito sociale, economico e culturale.
ARTICOLO 8.2
Responsabilità sociale delle imprese
1.
Le parti promuovono la responsabilità sociale delle imprese conformemente alle norme internazionali, quali le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e la guida sul dovere di diligenza.
2.
Le parti sostengono la diffusione e l'attuazione su base volontaria dei principi guida dell'ONU su imprese e diritti umani, sottolineando l'importanza di una discussione globale con tutti i portatori di interessi.
3.
Le parti promuovono la prassi volontaria delle società di integrare nelle rispettive politiche interne i principi della responsabilità sociale delle imprese o della condotta responsabile delle imprese, anche incoraggiando l'adozione delle pratiche necessarie in conformità degli strumenti internazionali di cui al presente articolo.
ARTICOLO 8.3
Cooperazione industriale, opportunità commerciali, microimprese, piccole e medie imprese e micro, piccoli e medi imprenditori
1.
Le parti riconoscono l'importanza di promuovere le PMI e rafforzare l'industria per favorire una crescita economica inclusiva e sostenibile in tutte le regioni, promuovere livelli più elevati di coesione sociale e colmare i divari territoriali, migliorando così l'equità nelle zone in ritardo di sviluppo. Le parti riconoscono che la promozione della competitività delle PMI contribuisce positivamente al rafforzamento del tessuto sociale, creando posti di lavoro, riducendo la povertà e attutendo le altre implicazioni economiche che potrebbero derivare dai cambiamenti strutturali indotti dal presente accordo.
2.
Le parti sostengono l'emancipazione economica delle donne grazie all'imprenditorialità e alla creazione di imprese.
3.
Le parti promuovono la cooperazione industriale e rafforzano la cooperazione sulle PMI nell'ottica di migliorare la produttività e la competitività per stimolare gli scambi e gli investimenti tra le parti bilanciando nel contempo le possibilità offerte dal presente accordo a entrambe le parti.
4.
Le parti promuovono un contesto stabile in grado di attrarre maggiori opportunità commerciali reciprocamente vantaggiose, anche per le PMI, e si impegnano a intensificare la cooperazione per contribuire all'espansione, alla diversificazione e all'approfondimento dei legami economici e commerciali che le uniscono.
5.
Le parti convengono di promuovere lo sviluppo delle PMI, siano esse imprese rurali o urbane, e di incoraggiarne l'inserimento sui mercati internazionali.
6.
L'attuazione del presente articolo può comprendere gli interventi seguenti, validi per le imprese di qualsiasi tipo, PMI comprese:
a)
sostegno a contatti regolari fra i settori d'impresa delle parti mediante manifestazioni o missioni da impresa a impresa e da cluster a cluster, fiere commerciali, seminari e tavole rotonde, al fine di favorire il reperimento e la divulgazione di informazioni sulle opportunità commerciali di investimento e di cooperazione industriale e tecnologica in settori di comune interesse e promuovere le reti di informazione e la cooperazione tra operatori economici, in particolare le PMI e i raggruppamenti d'imprese;
b)
scambio delle migliori pratiche a sostegno dello sviluppo industriale, dei processi innovativi e delle politiche industriali, compreso il potenziamento delle politiche industriali regionali ai fini del rafforzamento della competitività nei settori industriali di comune interesse;
c)
promozione di progetti di cooperazione industriale, anche in termini di sviluppo tecnologico e di innovazione, in settori di comune interesse;
d)
promozione degli investimenti reciproci e comuni e incoraggiamento delle joint venture, dei raggruppamenti comuni e dell'introduzione di processi associativi in settori strategici;
e)
predisposizione di meccanismi per sostenere lo sviluppo del settore privato, agevolando l'accesso a finanziamenti innovativi in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte e la cooperazione industriale per stimolare la produttività, l'innovazione e la competitività, anche tramite la comunicazione di informazioni aggiornate sugli strumenti di finanziamento disponibili per le PMI;
f)
sostegno alle imprese ai fini dell'adattamento all'attuale tendenza all'automazione e allo scambio di dati nelle tecnologie di fabbricazione;
g)
promozione di progetti realizzati in comune da centri di ricerca orientati alla tecnologia, all'industria e alle applicazioni dell'Unione e del Mercosur; e
h)
consolidamento delle catene del valore e di approvvigionamento biregionali e mondiali, anche in termini di sviluppo di fornitori per l'industria.
7.
Oltre agli aspetti cooperativi di cui al paragrafo 4, le parti convengono che in materia di PMI la cooperazione può esplicarsi, tra l'altro, negli elementi seguenti:
a)
agevolazione dello scambio delle migliori pratiche in materia di politiche e programmi pubblici, quadri normativi, esperienze, informazioni utili e know-how per promuovere e sostenere l'imprenditorialità e la creazione, lo sviluppo e l'innovazione delle PMI;
b)
promozione della partecipazione delle PMI a fiere, missioni commerciali e altri meccanismi sul piano locale e internazionale;
c)
scambio delle migliori pratiche a sostegno dell'accesso delle PMI ai mercati degli appalti pubblici;
d)
evoluzione dei partenariati positivi esistenti e sviluppo di partenariati strategici nuovi e di contatti tra gli operatori economici e le reti di imprese mediante i programmi orizzontali dell'Unione o del Mercosur per le PMI, vigenti o nuovi;
e)
sostegno all'internazionalizzazione delle PMI, anche in termini di cooperazione per l'allestimento di siti web specializzati;
f)
promozione della partecipazione delle PMI a programmi e progetti pilota comuni, in particolare in settori quali l'economia digitale; e
g)
offerta di sostegno e competenze in materia di servizi di sviluppo delle imprese, compresi i sistemi di gestione della qualità, e promozione del commercio elettronico per rafforzare le PMI.
ARTICOLO 8.4
Questioni fiscali
Le parti convengono di cooperare sul piano biregionale in materia fiscale e si impegnano a dare attuazione alle norme mondiali sulla trasparenza e lo scambio di informazioni e alle norme minime contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS).
ARTICOLO 8.5
Dialogo macroeconomico
Le parti promuovono lo scambio di informazioni sulle rispettive tendenze e politiche macroeconomiche e la condivisione delle esperienze maturate nel coordinamento delle politiche macroeconomiche. A tal fine le parti puntano a approfondire il dialogo tra le rispettive autorità sulle questioni macroeconomiche. La cooperazione in quest'ambito può comprendere l'organizzazione di seminari e conferenze.
ARTICOLO 8.6
Cooperazione in materia di diritti dei consumatori
Le parti riconoscono l'importanza di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori e, a tal fine, si adoperano per cooperare nell'ambito della politica dei consumatori. Le parti convengono che la cooperazione in quest'ambito può comprendere, nella misura del possibile:
a)
lo scambio di informazioni sui rispettivi quadri di tutela dei consumatori, anche per quanto riguarda la normativa a tutela dei consumatori, la sicurezza dei prodotti di consumo, i mezzi di ricorso a disposizione dei consumatori e l'applicazione della legislazione sulla tutela dei consumatori;
b)
la promozione dello sviluppo di associazioni indipendenti dei consumatori e di contatti tra i rappresentanti dei consumatori; e
c)
lo scambio di informazioni e la promozione di attività svolte in comune dagli organismi dei consumatori di entrambe le parti di comune accordo.
ARTICOLO 8.7
Cooperazione nel settore statistico
Le parti cooperano nel settore statistico al fine di garantire la comparabilità dei dati statistici tra gli Stati del Mercosur firmatari e tra il Mercosur e l'Unione europea. Le attività potrebbero esplicarsi, tra l'altro, come:
a)
sostegno al rafforzamento di un sistema statistico, istituito con strutture amministrative e basi giuridiche in grado di soddisfare i necessari requisiti in materia di informazioni statistiche;
b)
sostegno all'attuazione di buone pratiche statistiche basate sulle norme riconosciute a livello internazionale;
c)
elaborazione di informazioni statistiche comparabili, incentrate principalmente sugli scambi di merci e servizi e sugli investimenti esteri diretti, e sviluppo di indicatori macroeconomici comparabili; e
d)
scambio di buone pratiche ed esperienze, tra l'altro mediante formazione, workshop e visite di studio.
ARTICOLO 8.8
Ricerca e innovazione
1.
Le parti cooperano nei settori della ricerca scientifica, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione sulla base dell'interesse comune e a reciproco vantaggio, in osservanza delle rispettive normative. La cooperazione mira a promuovere lo sviluppo sostenibile, fare fronte alle sfide mondiali, conseguire l'eccellenza scientifica, migliorare la competitività regionale e rinsaldare le relazioni tra le parti, tenendo conto delle rispettive capacità di ricerca e innovazione e priorità specifiche. Le parti promuovono il dialogo politico a livello regionale e si servono in modo complementare dei diversi strumenti di cui dispongono, compresi gli accordi di cooperazione negli ambiti della scienza, della tecnologia e dell'innovazione.
2.
Al fine di migliorare le condizioni della cooperazione le parti si adoperano anche per:
a)
aumentare la mobilità di ricercatori, scienziati, esperti, studenti e imprenditori e la circolazione transfrontaliera delle attrezzature scientifiche;
b)
agevolare l'accesso reciproco ai rispettivi programmi scientifici, tecnologici e innovativi, infrastrutture e centri di ricerca, pubblicazioni e dati scientifici;
c)
intensificare la cooperazione in materia di ricerca prenormativa e standardizzazione; e
d)
promuovere i diritti di proprietà intellettuale nei progetti di ricerca e innovazione.
3.
Le parti promuovono, fra l'altro, le attività seguenti di organizzazioni governative, centri di ricerca pubblici e privati, istituti di istruzione superiore e agenzie e reti per l'innovazione, nonché altri portatori di interessi, comprese le PMI:
a)
iniziative comuni di sensibilizzazione sui temi della scienza, della tecnologia e dell'innovazione, sui programmi di sviluppo delle capacità e sulle opportunità di partecipazione ai rispettivi programmi;
b)
riunioni e workshop comuni finalizzati allo scambio di informazioni e migliori pratiche e all'individuazione di ambiti di ricerca comune;
c)
azioni comuni di ricerca in settori di comune interesse; e
d)
attività reciprocamente riconosciute di analisi e valutazione della cooperazione scientifica e diffusione dei relativi risultati.
ARTICOLO 8.9
Cooperazione in materia di concorrenza
1.
Le parti intraprendono attività volte a sviluppare le capacità nella politica di concorrenza, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti per tali attività nell'ambito dei rispettivi strumenti e programmi di cooperazione.
2.
L'assistenza tecnica si concentra sullo sviluppo di capacità istituzionali e sulla formazione delle risorse umane delle autorità garanti della concorrenza così da sostenerle nell'istituzione dei rispettivi regimi di concorrenza e nell'effettiva applicazione delle norme. L'obiettivo è rafforzare e applicare effettivamente il diritto della concorrenza per quanto riguarda le pratiche anticoncorrenziali e le concentrazioni tra imprese, anche in termini di promozione della concorrenza.
ARTICOLO 8.10
Cooperazione in materia di economia digitale
1.
Le attività di cooperazione in quest'ambito mirano in particolare a favorire le attività seguenti:
a)
scambi di idee, esperienze e pratiche sulle politiche in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione ("TIC") nell'ottica della costruzione di una società dell'informazione inclusiva, al fine di colmare il divario digitale mediante lo scambio di principi politici, informazioni, esperienze e buone pratiche per rafforzare la cooperazione nella definizione delle politiche digitali e dei quadri normativi, nell'apertura dei mercati e nella discussione sulla cooperazione in materia di ricerca;
b)
impiego delle TIC quali strumenti per favorire lo sviluppo sociale, culturale ed economico, l'inclusione sociale e la diversità culturale, con particolare attenzione allo spirito imprenditoriale e al lavoro collaborativo partecipativo;
c)
cooperazione sugli aspetti normativi delle politiche in materia di telecomunicazioni e audiovisivi, compresi il commercio elettronico e gli scambi di informazioni sulle norme, la valutazione della conformità e l'omologazione, associando ove opportuno al processo la società civile e il settore privato;
d)
sviluppo del commercio elettronico quale mezzo per contribuire alla crescita economica;
e)
gestione efficiente dello spettro radio al fine di massimizzarne la disponibilità e ottimizzarne l'assegnazione e l'uso;
f)
politiche e azioni comuni di diffusione, impiego e trasferimento di TIC nuove, anche con la partecipazione, ove opportuno, della società civile e del settore privato al processo;
g)
collaborazione nella ricerca e innovazione in materia di TIC nell'ambito del quadro di ricerca e innovazione applicabile;
h)
sviluppo di competenze digitali a tutte le età in contesti di apprendimento formale e informale e individuazione delle esigenze di formazione per l'economia digitale, anche in termini di professionisti delle TIC;
i)
formulazione in comune di azioni volte a promuovere l'occupazione e gli investimenti nelle PMI e per i lavoratori autonomi e a soddisfare le esigenze specifiche dei gruppi sociali vulnerabili, sfruttando le possibilità offerte dalle TIC;
j)
cooperazione nel settore dell'e-government e dei servizi fiduciari quali la firma elettronica e l'identificazione elettronica (eID), con particolare attenzione allo scambio di principi strategici, informazioni e buone pratiche in merito all'uso delle TIC al fine di ammodernare la pubblica amministrazione, promuovere servizi pubblici di qualità elevata e migliorare l'efficienza organizzativa e la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche; e
k)
ampio coordinamento politico sul piano internazionale affinché la governance globale di internet continui a sostenere il proseguimento e lo sviluppo di un regime di internet che sia molto solido, dinamico e diversificato sotto il profilo geografico, muovendo dal documento finale del vertice mondiale sulla società dell'informazione (WSIS+10) "Implementing World Summit on the Information Society outcomes: a 10-year review".
2.
Le parti ritengono che la gestione globale di internet debba fondarsi su un modello multipartecipativo trasparente e democratico che coinvolga pienamente, tra l'altro, governi, settore privato, società civile, mondo accademico, comunità scientifica e tecnologica e organizzazioni internazionali in funzione dei rispettivi ruoli e competenze. Tale gestione globale dovrebbe garantire equità nella gestione delle risorse e la libera circolazione delle informazioni, facilitare l'accesso per tutti e assicurare il funzionamento resiliente, stabile e sicuro di internet tenendo conto del multilinguismo.
3.
Le parti ribadiscono l'impegno a collaborare per una società dell'informazione incentrata sulle persone, inclusiva e orientata allo sviluppo e l'accordo a continuare a coordinare le posizioni per i meccanismi di follow-up del vertice mondiale sulla società dell'informazione (WSIS) così come negli altri consessi o organizzazioni in cui si tratta della governance di internet.
4.
Le parti sottolineano la necessità di adoperarsi nei consessi per la governance di internet per mobilitare e garantire una partecipazione significativa ed effettiva di tutti i paesi, in particolare dei paesi in via di sviluppo, che comprenda tutti i portatori di interessi nei rispettivi ruoli, quali governi, settore privato, società civile, mondo accademico, comunità scientifica e tecnologica e organizzazioni internazionali.
ARTICOLO 8.11
Attività spaziali civili
Considerato l'impatto positivo che le attività spaziali possono avere sullo sviluppo economico e sociale e sulla competitività industriale, le parti convengono di promuovere la cooperazione su questioni di interesse comune nel settore delle attività spaziali civili, nel rispetto e in ossequio delle convenzioni internazionali e delle rispettive normative, segnatamente in materia di:
a)
osservazione della Terra e scienze della Terra, compresa la cooperazione nei consessi multilaterali, in particolare in sede di gruppo intergovernativo sull'osservazione della Terra e di comitato sui satelliti per l'osservazione della Terra, al fine di far fronte alle sfide sociali e agevolare i partenariati imprenditoriali e innovativi in materia di osservazione della Terra nel quadro di Copernicus individuando i settori di interesse comune;
b)
comunicazioni satellitari; e
c)
altri usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, comprese le scienze spaziali, l'esplorazione dello spazio e la sostenibilità dello spazio.
ARTICOLO 8.12
Trasporti
1.
Le parti convengono di cooperare nei pertinenti settori della politica dei trasporti, compresa la politica integrata dei trasporti, per sviluppare e sostenere un sistema di trasporto efficiente, sostenibile, sicuro e rispettoso dell'ambiente, sia per i passeggeri che per le merci.
2.
La cooperazione tra le parti mira a promuovere, tra l'altro, le attività seguenti:
a)
dialogo e scambio di informazioni sulle rispettive politiche, norme e buone pratiche in materia di trasporti e su altri temi di comune interesse;
b)
dialogo tra esperti e cooperazione nei consessi internazionali che si occupano di trasporti;
c)
interconnessione e interoperabilità delle reti;
d)
approccio basato sui sistemi di trasporto multimodali;
e)
sistemi di trasporto rispettosi dell'ambiente e sicuri sotto tutti gli aspetti;
f)
soluzioni di trasporto a basse emissioni di carbonio e senza emissioni di carbonio, ricerca e innovazione e soluzioni intelligenti e digitali;
g)
soluzioni di trasporto sostenibili, anche in relazione alla mobilità urbana; e
h)
agevolazione e aumento dell'efficienza nella movimentazione delle merci in tutti i modi di trasporto mediante la digitalizzazione, la semplificazione degli obblighi di comunicazione e l'ottimizzazione delle operazioni di trasporto.
ARTICOLO 8.13
Cooperazione nel settore del turismo
1.
La cooperazione tra le parti mira principalmente a migliorare lo scambio di informazioni e a stabilire migliori pratiche al fine di garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo e contribuire alla creazione di posti di lavoro, allo sviluppo economico e al miglioramento della qualità della vita.
2.
Ai fini del paragrafo 1 le parti si concentrano, tra l'altro, sugli obiettivi seguenti:
a)
sostenere la creazione e il consolidamento dei prodotti e servizi turistici e dei canali di promozione del turismo;
b)
salvaguardare e sfruttare al meglio il potenziale del patrimonio naturale e culturale;
c)
rispettare l'integrità e gli interessi delle comunità locali;
d)
migliorare la formazione e l'istruzione nei servizi turistici, anche nel settore alberghiero; e
e)
promuovere lo scambio di informazioni e la cooperazione per le industrie creative e l'innovazione nel settore del turismo.
ARTICOLO 8.14
Cooperazione per lo sviluppo sociale
1.
Le parti, riconoscendo che lo sviluppo sociale va di pari passo con lo sviluppo economico, convengono di dare priorità al rafforzamento della coesione sociale mediante l'eliminazione della povertà, la riduzione delle disuguaglianze e la promozione dell'inclusione sociale, in particolare nella prospettiva della realizzazione dell'Agenda 2030 e dei relativi OSS.
2.
Le parti convengono di intensificare la cooperazione nel settore degli affari sociali al fine di contribuire a una crescita e uno sviluppo economici sostenibili e inclusivi e di promuovere la cooperazione e gli scambi di informazioni in materia, tra l'altro, di:
a)
promozione dei diritti sociali;
b)
sviluppo di progetti innovativi e sostenibili che coinvolgano gruppi sociali vulnerabili, quali le famiglie a basso reddito, le persone di origine africana e autoctona e altre minoranze e le persone con disabilità, anche mediante l'integrazione nel mercato del lavoro;
c)
promozione della parità di genere e della totale emancipazione delle donne in tutti gli ambiti;
d)
promozione della protezione di madri e minori e strutture di accudimento dell'infanzia accessibili e inclusive;
e)
promozione di programmi specifici per i giovani, in particolare per quelli di sfere sociali vulnerabili; e
f)
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nelle zone ad alta densità di popolazione delle regioni meno favorite.
ARTICOLO 8.15
Cooperazione in materia di lavoro e occupazione
1.
In linea con l'obiettivo concordato a livello internazionale di promuovere una globalizzazione equa e considerate le finalità dell'OSS 8, le parti promuovono la piena occupazione, un lavoro dignitoso per tutti e il rispetto dei principi e diritti fondamentali sul lavoro affermati nelle convenzioni dell'OIL (eliminazione della discriminazione, abolizione di tutte le forme di lavoro forzato, eliminazione duratura del lavoro minorile, libertà di associazione e di contrattazione collettiva), conformemente alla dichiarazione dell'OIL del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta e agli altri impegni internazionali.
2.
Le parti convengono di intensificare la cooperazione nel settore dell'occupazione e di promuovere la cooperazione e gli scambi di informazioni, in particolare in materia di:
a)
promozione di un lavoro dignitoso per tutti, del benessere sociale e della sicurezza occupazionale e rispetto dei principi relativi ai diritti fondamentali nel lavoro affermati nella dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro del 1998, delle norme del lavoro riconosciute a livello internazionale e delle altre norme pertinenti dell'OIL, e impegno costante e duraturo per la ratifica degli altri strumenti dell'OIL non ancora ratificati;
b)
sviluppo e modernizzazione dei rapporti di lavoro, delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, e promozione di programmi in materia di ispezione del lavoro, istruzione professionale, formazione e promozione dell'occupazione;
c)
sviluppo e modernizzazione delle relazioni e procedure di lavoro, con particolare attenzione alla promozione del dialogo sociale;
d)
promozione della corrispondenza tra sviluppo delle competenze e esigenze del mercato del lavoro;
e)
priorizzazione dei programmi di istruzione e formazione rivolti ai gruppi sociali vulnerabili a fini di occupazione e di riqualificazione professionale;
f)
creazione di posti di lavoro nelle PMI;
g)
sviluppo e modernizzazione dei sistemi e dei programmi di protezione sociale;
h)
promozione della non discriminazione tra donne e uomini e integrazione di una prospettiva di genere nella definizione della politica del lavoro; e
i)
coordinamento nei consessi internazionali d'interesse per assolvere gli impegni internazionali.
ARTICOLO 8.16
Cooperazione su istruzione, formazione, gioventù e sport
1.
Le parti convengono di cooperare in materia di istruzione formale e non formale, compresa l'istruzione e la formazione professionali in una prospettiva di apprendimento permanente. In detti ambiti è prestata particolare attenzione alla promozione di un'istruzione e di una formazione inclusive e di qualità per le donne e per i gruppi sociali vulnerabili.
2.
Al fine di sviluppare capacità e competenze le parti promuovono la mobilità e la cooperazione dei rispettivi portatori di interessi nell'istruzione superiore e nella ricerca e favoriscono i collegamenti tra università, istituti di ricerca e imprese.
3.
Le parti promuovono i contatti interpersonali e la comprensione reciproca mediante la cooperazione nel settore dell'istruzione, della gioventù e dello sport, anche in termini di sostegno finanziario alla mobilità di studenti, dottorandi, personale accademico e amministrativo degli istituti di istruzione superiore e ricercatori, e mediante azioni di sviluppo delle capacità.
ARTICOLO 8.17
Cooperazione nei settori della cultura, degli audiovisivi e dei media
1.
Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione nel settore della cultura, compreso il patrimonio culturale, nel debito rispetto della loro diversità. In conformità delle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte, detta cooperazione mira a migliorare la comprensione reciproca e il dialogo interculturale e a promuovere scambi culturali equilibrati e contatti con i soggetti d'interesse.
2.
Le parti convengono di cooperare nei consessi internazionali pertinenti, quale l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), al fine di perseguire obiettivi comuni e promuovere la diversità culturale, in particolare mediante l'attuazione della convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.
3.
Le parti incoraggiano gli scambi di informazioni e di esperienze e sostengono e agevolano la cooperazione e il dialogo tra i rispettivi operatori e istituzioni d'interesse nei settori della cultura, degli audiovisivi e dei media.
ARTICOLO 8.18
Integrazione regionale
1.
Le parti convengono di promuovere lo scambio di esperienze tra le due regioni al fine di rafforzarne i rispettivi processi di integrazione.
2.
Le parti convengono in particolare di promuovere l'intensificazione della cooperazione tra le rispettive istituzioni in materia di integrazione e la condivisione delle competenze mediante riunioni tra il personale delle istituzioni dell'Unione europea e del Mercosur, scambi periodici di informazioni, studi, progetti comuni e formazione.
3.
Al fine di incoraggiare la cooperazione in materia di sviluppo regionale e locale, è data priorità alle attività seguenti:
a)
scambio di informazioni e condivisione di conoscenze ed esperienze riguardanti, tra l'altro, le metodologie per la formulazione delle politiche di sviluppo regionale e locale, la governance multilivello e la governance partecipativa;
b)
attuazione delle politiche di sviluppo regionale e locale, in particolare per quanto riguarda le regioni e le zone svantaggiate, segnatamente quelle frontaliere;
c)
promozione dello sviluppo delle infrastrutture e dell'interconnettività regionali.
4.
La cooperazione in materia di sviluppo regionale e locale può comprendere le attività seguenti:
a)
organizzazione di seminari e conferenze;
b)
formazione e assistenza tecnica nell'elaborazione e nell'attuazione di progetti di sviluppo regionale;
c)
preparazione di studi su temi di interesse comune connessi all'integrazione; e
d)
iniziative in comune tra istituti e centri di istruzione e formazione nell'ambito dell'integrazione.
ARTICOLO 8.19
Aumento della partecipazione degli Stati del Mercosur firmatari all'esportazione di servizi nell'Unione europea
Ferme restando le disposizioni del capo 4, le parti convengono di cooperare, anche fornendo sostegno per l'assistenza tecnica, la formazione e il rafforzamento delle capacità, nel perseguimento, tra l'altro, degli obiettivi seguenti:
a)
migliorare la capacità dei prestatori di servizi degli Stati del Mercosur firmatari di informarsi sui regolamenti e sulle norme della parte UE a livello unionale, nazionale e subnazionale e di conformarvisi;
b)
migliorare la capacità di esportazione dei prestatori di servizi degli Stati del Mercosur firmatari, con particolare attenzione alle esigenze delle PMI; e
c)
istituire meccanismi per promuovere gli investimenti e le joint venture tra prestatori di servizi della parte UE e degli Stati del Mercosur firmatari.
PARTE III
SCAMBI E QUESTIONI COMMERCIALI
CAPO 9
DISPOSIZIONI INIZIALI E ISTITUZIONALI SPECIFICHE AGLI SCAMBI
SEZIONE A
DISPOSIZIONI INIZIALI SPECIFICHE AGLI SCAMBI
ARTICOLO 9.1
Istituzione di una zona di libero scambio e rapporto con l'accordo OMC
1.
Le parti del presente accordo istituiscono una zona di libero scambio conformemente all'articolo XXIV del GATT 1994 e all'articolo V del GATS.
2.
Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi reciproci derivanti dall'accordo OMC.
3.
Nessuna disposizione della presente parte dell'accordo può essere interpretata nel senso di imporre a una parte di agire in modo incompatibile con gli obblighi a essa derivanti dall'accordo OMC.
ARTICOLO 9.2
Obiettivi
Le disposizioni della presente parte dell'accordo perseguono gli obiettivi seguenti:
a)
un accordo commerciale moderno e reciprocamente vantaggioso che crei un quadro prevedibile per stimolare gli scambi e l'attività economica, promuovendo e tutelando nel contempo i valori e le prospettive condivisi sul ruolo del governo nella società e mantenendo il diritto delle parti di legiferare a tutti i livelli dell'amministrazione per conseguire obiettivi di politica pubblica;
b)
lo sviluppo del commercio internazionale e degli scambi tra le parti in modo da contribuire allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale, in conformità e a supporto dei rispettivi obblighi internazionali in tali settori;
c)
la promozione di un'economia più sostenibile, equa e inclusiva in modo da innalzare il tenore di vita, ridurre la povertà e creare nuove opportunità di lavoro;
d)
il consolidamento, l'aumento e la diversificazione degli scambi di merci agricole e non agricole tra le parti, attraverso la riduzione o l'eliminazione degli ostacoli tariffari e non tariffari agli scambi e l'ulteriore integrazione nelle catene del valore globali;
e)
l'agevolazione degli scambi di merci, in particolare mediante l'applicazione di disposizioni concordate riguardanti le dogane e l'agevolazione degli scambi, le norme, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità nonché le misure sanitarie e fitosanitarie;
f)
la liberalizzazione e l'agevolazione degli scambi di servizi e lo sviluppo di un contesto favorevole all'aumento dei flussi di investimenti, della competitività e della crescita economica e, in particolare, al miglioramento delle condizioni di stabilimento delle imprese tra le parti;
g)
la libera circolazione dei capitali in relazione agli investimenti diretti e dei pagamenti correnti conformemente al capo 18;
h)
l'apertura effettiva, trasparente e competitiva dei mercati degli appalti pubblici delle parti;
i)
la promozione dell'innovazione e della creatività grazie a un livello adeguato ed effettivo di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle norme internazionali vigenti tra le parti, in modo da garantire l'equilibrio tra i diritti dei titolari dei diritti e l'interesse pubblico;
j)
lo svolgimento di attività economiche, in particolare per quanto riguarda le relazioni tra le parti, conformemente al principio della concorrenza libera e non falsata;
k)
l'istituzione di un quadro per la partecipazione della società civile, compresi le organizzazioni dei datori di lavoro, i sindacati, le organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori e i gruppi ambientalisti, al fine di sostenere l'efficace attuazione della presente parte dell'accordo;
l)
l'istituzione di un meccanismo di risoluzione delle controversie rapido ed efficace; e
m)
un contesto regolamentare trasparente e prevedibile e procedure efficienti per gli operatori economici, in particolare le PMI, che preservino nel contempo la capacità delle parti di adottare e applicare le proprie disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'attività economica nell'interesse pubblico e di conseguire legittimi obiettivi di politica pubblica quali la tutela e la promozione della sanità pubblica, i servizi sociali, l'istruzione pubblica, la sicurezza, l'ambiente, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati, nonché la promozione e la tutela della diversità culturale.
ARTICOLO 9.3
Definizioni generali
Salvo diversa indicazione, ai fini della presente parte dell'accordo si applicano le definizioni seguenti:
a)
"merce agricola": un prodotto di cui all'allegato 1 dell'accordo sull'agricoltura;
b)
"dazio doganale": un dazio o un onere di qualsiasi natura applicato all'importazione di una merce, o in relazione ad essa, compresi sovrattasse o oneri aggiuntivi di qualsiasi tipo applicati o connessi a tale importazione, ma senza comprendere:
i)
le imposte interne o gli altri oneri interni applicati coerentemente con l'articolo III del GATT 1994;
ii)
i dazi antidumping o compensativi applicati conformemente agli articoli VI e XVI del GATT 1994 e all'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 nonché all'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative in conformità del capo 16;
iii)
le misure applicate conformemente all'articolo XIX del GATT 1994 e all'accordo OMC sulle misure di salvaguardia, o altre misure di salvaguardia applicate a norma del capo 16;
iv)
le misure autorizzate dall'organo di conciliazione dell'OMC o a norma del capo 29;
v)
i diritti o altri oneri applicati coerentemente con l'articolo VIII del GATT 1994; o
vi)
le misure adottate per salvaguardare la posizione finanziaria esterna di una parte e la sua bilancia dei pagamenti, conformemente all'articolo XII del GATT 1994 e all'intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti del GATT 1994;
c)
"CPC": la classificazione centrale dei prodotti provvisoria (Statistical Papers, Serie M, n. 77, Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Dipartimento per gli affari economici e sociali internazionali, New York, 1991);
d)
"giorni": i giorni di calendario, compresi i fine settimana e i giorni festivi;
e)
"esistente": in applicazione alla data di entrata in vigore del presente accordo;
f)
"merce di una parte": una merce interna ai sensi del GATT 1994, comprese le merci originarie di tale parte;
g)
"sistema armonizzato" o "SA": il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, comprese le relative regole generali di interpretazione e le note di sezione e di capitolo, fatto a Bruxelles il 14 giugno 1983;
h)
"voce": le prime quattro cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato;
i)
"persona giuridica": qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma del diritto applicabile, con o senza scopo di lucro, di proprietà di privati o pubblica, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;
j)
"misura": qualsiasi misura adottata da una parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo, prescrizione o pratica;
k)
"persona fisica di una parte": per l'Unione europea, un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e, per il Mercosur, un cittadino di uno Stato del Mercosur firmatario, conformemente alla rispettiva legislazione applicabile;
l)
"persona": una persona fisica o una persona giuridica; e
m)
"misura sanitaria o fitosanitaria": qualsiasi misura definita nell'allegato A dell'accordo SPS.
ARTICOLO 9.4
Accordi OMC
a)
"accordo antidumping": l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994;
b)
"accordo sull'agricoltura": l'accordo sull'agricoltura di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
c)
"DSU": l'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie di cui all'allegato 2 dell'accordo OMC;
d)
"GATS": l'accordo generale sugli scambi di servizi di cui all'allegato 1B dell'accordo OMC;
e)
"GATT 1994": l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
f)
"accordo sulle misure di salvaguardia": l'accordo sulle misure di salvaguardia di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
g)
"accordo SCM": l'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
h)
"accordo SPS": l'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
i)
"accordo TBT": l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi di cui all'allegato 1 dell'accordo OMC;
j)
"accordo TRIPS": l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio di cui all'allegato 1C dell'accordo OMC; e
k)
"accordo OMC": l'accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.
ARTICOLO 9.5
Parti
1.
L'Unione europea è responsabile dell'adempimento degli impegni previsti dalla presente parte dell'accordo.
2.
Salvo disposizioni contrarie, ciascuno degli Stati del Mercosur firmatari del presente accordo è responsabile dell'adempimento degli impegni previsti dalla presente parte dell'accordo.
ARTICOLO 9.6
Integrazione regionale
1.
Pur riconoscendo le differenze nei rispettivi processi di integrazione regionale e fatti salvi gli impegni assunti a norma della presente parte dell'accordo, le parti favoriscono condizioni che facilitino la circolazione delle merci e dei servizi tra le due regioni e all'interno delle stesse.
2.
Per quanto riguarda la circolazione delle merci, a norma del paragrafo 1:
a)
le merci originarie di uno Stato del Mercosur firmatario immesse in libera pratica nell'Unione europea beneficiano della libera circolazione delle merci all'interno del territorio dell'Unione europea alle condizioni stabilite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
b)
gli Stati del Mercosur firmatari applicano alle merci originarie dell'Unione europea importate nel loro territorio da un altro Stato del Mercosur firmatario procedure doganali non meno favorevoli di quelle applicabili alle merci originarie di tale Stato del Mercosur firmatario.
Il trattamento di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo non comprende il trattamento tariffario delle merci disciplinato dal capo 10;
c)
gli Stati del Mercosur firmatari riesaminano periodicamente le loro procedure doganali al fine di agevolare la circolazione delle merci dell'Unione europea tra i loro territori e di evitare la duplicazione delle procedure e dei controlli, ove possibile e conformemente all'evoluzione del loro processo di integrazione; e
d)
i vantaggi dell'armonizzazione, a opera del Mercosur, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità, delle prescrizioni SPS e delle procedure di autorizzazione, anche per quanto riguarda i certificati di importazione e i controlli all'importazione, sono estesi, a condizioni non discriminatorie, alle merci originarie dell'Unione europea se queste sono state importate conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato del Mercosur firmatario di importazione.
3.
Per quanto riguarda la circolazione dei servizi, a norma del paragrafo 1:
a)
gli Stati membri dell'Unione europea si adoperano per agevolare, come del caso, la libera prestazione di servizi nel territorio dell'Unione europea per le imprese di proprietà o sotto il controllo di persone fisiche o giuridiche di uno Stato del Mercosur firmatario e stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea; e
b)
gli Stati del Mercosur firmatari si adoperano per agevolare, come del caso, la libera prestazione di servizi tra i loro territori per le imprese di proprietà o sotto il controllo di persone fisiche o giuridiche di uno Stato membro dell'Unione europea e stabilite in uno Stato del Mercosur firmatario.
SEZIONE B
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI SPECIFICHE AGLI SCAMBI
ARTICOLO 9.7
Funzioni specifiche del Consiglio congiunto riunito nella formazione "Commercio"
1.
Quanto tratta materie che ricadono nella presente parte dell'accordo, il Consiglio congiunto istituito a norma dell'articolo 2.2 ha il potere di:
a)
vigilare sul conseguimento degli obiettivi della presente parte dell'accordo e sovrintendere alla sua attuazione;
b)
discutere qualsiasi materia contemplata dalla presente parte dell'accordo e, fatto salvo il capo 29, affrontare qualunque questione di rilievo derivante dalla sua attuazione;
c)
adottare decisioni e formulare raccomandazioni adeguate alle parti come previsto nella presente parte dell'accordo;
d)
adottare mediante decisione interpretazioni delle disposizioni della presente parte dell'accordo, che sono vincolanti per le parti e per tutti i sottocomitati e gli altri organi istituiti a norma della presente parte dell'accordo, compresi i panel costituiti a norma del capo 29;
e)
prendere, nell'esercizio delle sue funzioni, qualsiasi altra iniziativa eventualmente concordata dalle parti; e
f)
adottare, per il conseguimento degli obiettivi della presente parte dell'accordo, decisioni volte a modificare:
i)
l'allegato 10-A, a norma dell'articolo 10.4, paragrafo 9;
ii)
l'appendice 10-D-1, a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, dell'allegato 10-D;
iii)
l'appendice 10-D-2, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato 10-D;
iv)
l'appendice 10-D-3, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'allegato 10-D;
v)
il capo 11, a norma dell'articolo 11.34;
vi)
la sezione A dell'allegato 13-A, a norma dell'articolo 13.8, paragrafo 9;
vii)
l'allegato 14-A, a norma dell'articolo 14.18;
viii)
gli allegati da 20-A a 20-E, a norma dell'articolo 20.26;
ix)
gli allegati da 20-F a 20-J, a norma dell'articolo 20.12;
x)
l'allegato 21-A, a norma dell'articolo 21.39;
xi)
l'allegato 21-B, a norma dell'articolo 21.39;
xii)
l'allegato 21-C, a norma dell'articolo 21.39;
xiii)
l'allegato 21-E, a norma dell'articolo 21.39;
xiv)
l'allegato 25-A, a norma dell'articolo 25.7;
xv)
gli allegati 29-A e 29-B, a norma dell'articolo 29.22; e
xvi)
qualsiasi altra disposizione o appendice o altro allegato o protocollo per cui la presente parte dell'accordo preveda esplicitamente la possibilità di tali decisioni.
2.
Le decisioni di cui al paragrafo 1, lettera f), sono soggette all'articolo 30.5, paragrafo 2.
3.
Salvo diverso accordo tra le parti, 3 (tre) anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, e successivamente ogni 5 (cinque) anni, il Consiglio congiunto nella formazione "Commercio" avvia un processo di riesame della parte III del presente accordo. Sulla base dei risultati di ciascun riesame, il Consiglio congiunto nella formazione "Commercio" delibera sulla necessità di modificare la parte III del presente accordo.
ARTICOLO 9.8
Funzioni specifiche del comitato misto riunito nella formazione "Commercio"
1.
Quanto tratta materie che ricadono nella presente parte dell'accordo, il comitato misto istituito a norma dell'articolo 2.3 ha il potere di:
a)
sovrintendere ai lavori di tutti i sottocomitati istituiti in conformità alla presente parte dell'accordo;
b)
valutare i modi più appropriati per prevenire o risolvere le difficoltà che possano sorgere quanto all'interpretazione e all'applicazione della presente parte dell'accordo, fatto salvo il capo 29;
c)
istituire altri sottocomitati, attribuire responsabilità ai sottocomitati entro i limiti delle proprie competenze, decidere di modificare le funzioni dei sottocomitati da esso istituiti, anche attribuendone loro di nuove, o sciogliere i sottocomitati;
d)
preparare decisioni per l'adozione da parte del Consiglio congiunto nella formazione "Commercio", in conformità agli obiettivi specifici della presente parte dell'accordo, comprese le modifiche di cui all'articolo 9.7, paragrafo 1, lettera f), o adottare tali decisioni negli intervalli tra le riunioni del Consiglio congiunto nella formazione "Commercio" o quanto quest'ultimo non può riunirsi; e
e)
prendere, nell'esercizio delle sue funzioni, qualsiasi altra iniziativa eventualmente concordata dalle parti o secondo le indicazioni del Consiglio congiunto nella formazione "Commercio";
f)
riesaminare l'attuazione della parte III del presente accordo, anche al fine di valutarne l'incidenza sull'occupazione, sugli investimenti e sugli scambi commerciali tra le parti; tale riesame tiene conto dei pareri o delle raccomandazioni dei soggetti della società civile, tra cui le organizzazioni non governative, le organizzazioni imprenditoriali e dei datori di lavoro, i movimenti sociali e i sindacati, tenendo conto in particolare degli articoli da 2.6 a 2.8, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte.
2.
Le decisioni di cui all'articolo 2.3, paragrafo 7, e al paragrafo 1, lettera d) del presente articolo che apportano modifiche al presente accordo sono soggette all'articolo 30.5, paragrafo 2.
ARTICOLO 9.9
Sottocomitati
1.
I sottocomitati istituiti a norma del paragrafo 4 sono composti da rappresentanti dell'Unione europea, da una parte, e di ciascuno Stato del Mercosur firmatario, dall'altra.
2.
I sottocomitati si riuniscono al livello appropriato su richiesta di una parte e, in ogni caso, almeno una volta l'anno. Le riunioni in presenza si tengono a turno a Bruxelles e in uno degli Stati del Mercosur firmatari. I sottocomitati possono riunirsi anche tramite teleconferenza, videoconferenza o qualsiasi altro mezzo concordato tra le parti. I sottocomitati sono copresieduti da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante del Mercosur.
3.
Ciascun sottocomitato stabilisce il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno di comune accordo.
4.
Sono istituiti sotto gli auspici del comitato misto nella formazione "Commercio" i sottocomitati seguenti:
a)
il sottocomitato per gli scambi di merci;
b)
il sottocomitato per il commercio di prodotti vitivinicoli e bevande spiritose;
c)
il sottocomitato per le dogane, l'agevolazione degli scambi e le regole di origine;
d)
il sottocomitato per le questioni SPS;
e)
il sottocomitato per i dialoghi su questioni relative alla filiera agroalimentare;
f)
il sottocomitato per gli scambi di servizi e lo stabilimento;
g)
il sottocomitato per gli appalti pubblici;
h)
il sottocomitato per i diritti di proprietà intellettuale; e
i)
il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.
5.
Per le materie attinenti ai rispettivi ambiti di competenza, i sottocomitati hanno il potere di:
a)
sorvegliare l'attuazione e garantire il corretto funzionamento della presente parte dell'accordo;
b)
adottare, mediante accordo tra le parti, decisioni e raccomandazioni riguardo a tutte le questioni previste dalla presente parte dell'accordo;
c)
discutere le questioni derivanti dall'attuazione della presente parte dell'accordo o di qualunque accordo integrativo al fine di trovare una soluzione, fatto salvo il capo 29; e
d)
offrire alle parti un forum per lo scambio di informazioni, tra cui la discussione delle migliori pratiche e la condivisione delle esperienze di attuazione.
6.
I compiti dei sottocomitati sono ulteriormente definiti, ove opportuno, nei pertinenti capi della presente parte dell'accordo e possono essere modificati, se necessario, con decisione del comitato misto nella formazione "Commercio".
7.
I sottocomitati eseguono i lavori tecnici preparatori necessari per sostenere le funzioni del Consiglio congiunto nella formazione "Commercio" e del comitato misto nella formazione "Commercio", anche quando detti organi sono chiamati a adottare decisioni o raccomandazioni.
ARTICOLO 9.10
Coordinatori della presente parte dell'accordo
1.
L'Unione europea e ogni Stato del Mercosur firmatario nominano ciascuno un coordinatore della presente parte dell'accordo e ne danno notifica all'altra parte entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore del presente accordo.
2.
I coordinatori:
a)
elaborano l'ordine del giorno e coordinano la preparazione delle riunioni del Consiglio congiunto nella formazione "Commercio" e del comitato misto nella formazione "Commercio" conformemente agli articoli 9.7 e 9.8;
b)
danno seguito alle decisioni adottate dal Consiglio congiunto nella formazione "Commercio" o dal comitato misto nella formazione "Commercio", a seconda dei casi;
c)
fungono da punti di contatto per facilitare le comunicazioni fra le parti su tutte le questioni contemplate dalla presente parte dell'accordo, salvo se altrimenti disposto nella presente parte dell'accordo;
d)
ricevono tutte le notifiche e le informazioni presentate a norma della presente parte dell'accordo, tra cui quelle presentate al Consiglio congiunto nella formazione "Commercio" o al comitato misto nella formazione "Commercio", salvo se altrimenti disposto nella presente parte dell'accordo; e
e)
svolgono qualunque altro compito su richiesta del Consiglio congiunto nella formazione "Commercio" o del comitato misto nella formazione "Commercio".
CAPO 10
SCAMBI DI MERCI
ARTICOLO 10.1
Obiettivo e ambito di applicazione
1.
Le parti istituiscono una zona di libero scambio delle merci per un periodo transitorio che decorre dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
2.
Salvo se altrimenti disposto nella presente parte dell'accordo, le disposizioni del presente capo si applicano agli scambi di merci delle parti.
SEZIONE A
DAZI DOGANALI
ARTICOLO 10.2
Trattamento nazionale
Ciascuna parte accorda il trattamento nazionale alle merci dell'altra parte conformemente all'articolo III del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative. A tal fine, l'articolo III del GATT 1994 e le relative note e disposizioni integrative sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.
ARTICOLO 10.3
Definizioni
Ai fini del presente capo, per "merce originaria" si intende una merce che possiede i requisiti per essere considerata originaria di una parte conformemente alle regole di origine di cui al capo 11.
ARTICOLO 10.4
Riduzione e soppressione dei dazi doganali
1.
Salvo se altrimenti disposto nella presente parte dell'accordo, ciascuna parte riduce o sopprime i propri dazi doganali applicabili alle merci originarie conformemente all'allegato 10-A.
2.
La classificazione delle merci oggetto di scambi tra le parti rispetta la nomenclatura tariffaria di ciascuna parte, conformemente al sistema armonizzato. Ciascuna parte specifica nella rispettiva appendice dell'allegato 10-A la versione del sistema armonizzato utilizzata a tal fine.
3.
Una parte può creare una nuova linea tariffaria. In tal caso e per quanto riguarda gli scambi tra le parti, il dazio doganale applicabile alle merci corrispondenti nell'ambito della nuova linea tariffaria è pari o inferiore al dazio doganale applicabile alle merci corrispondenti nell'ambito della linea tariffaria iniziale specificata nell'allegato 10-A e la concessione tariffaria concordata rimane invariata.
4.
Per ciascuna merce originaria dell'altra parte, l'aliquota di base dei dazi doganali sulle importazioni alla quale si applicano le riduzioni successive a norma del paragrafo 1 è specificata nell'allegato 10-A.
5.
Fatti salvi i paragrafi 1 e 3, per un periodo di 2 (due) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Unione europea non aumenta i dazi doganali applicati il 31 dicembre 2017 alle merci originarie del Paraguay classificate nelle seguenti linee tariffarie indicate nell'appendice 10-A-1 come merci "PY": 20019030, 21012098, 21069098 e 33021029. Ai fini del presente paragrafo, per "merci originarie del Paraguay" si intendono le merci conformi ai requisiti di origine di cui al titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezioni 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione e al
titolo II, capo 2, sezione 2, sottosezioni da 3 a 9
, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione.
6.
Salvo se altrimenti disposto nella presente parte dell'accordo, una parte non introduce nuovi dazi doganali né aumenta i dazi doganali già applicati conformemente alle aliquote di base di cui all'allegato 10-A sugli scambi di merci originarie tra le parti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Si precisa che una parte può aumentare un dazio doganale applicabile agli scambi tra le parti di cui all'allegato 10-A che è stato unilateralmente ridotto fino al livello stabilito in detto allegato per il rispettivo anno a seguito di tale riduzione unilaterale.
7.
Qualora una parte riduca l'aliquota del dazio doganale della nazione più favorita applicata fino a un livello inferiore all'aliquota di base per una particolare linea tariffaria di cui all'allegato 10-A, si ritiene che tale aliquota sostituisca l'aliquota di base di cui all'allegato 10-A, se e fintanto che essa è inferiore all'aliquota di base, ai fini del calcolo dell'aliquota preferenziale per tale linea tariffaria. A tale riguardo, la parte applica la riduzione tariffaria all'aliquota della nazione più favorita applicata per calcolare l'aliquota del dazio doganale applicabile, mantenendo in ogni momento il margine di preferenza relativo per qualsiasi linea tariffaria. Detto margine di preferenza relativo per una linea tariffaria corrisponde alla differenza tra l'aliquota di base fissata nell'allegato 10-A e l'aliquota del dazio applicata per tale linea tariffaria conformemente all'allegato 10-A divisa per tale aliquota di base ed è espresso in percentuale.
8.
Ciascuna parte può accelerare la soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'altra parte o migliorare in altro modo le condizioni di accesso al mercato per le merci originarie dell'altra parte, se la sua situazione economica generale e la situazione del settore economico interessato lo consentono.
9.
A decorrere da 3 (tre) anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, su richiesta di una delle parti, il sottocomitato per gli scambi di merci di cui all'articolo 10.14 prende in considerazione misure volte a migliorare l'accesso al mercato. Il Consiglio congiunto nella formazione "Commercio" ha la facoltà di adottare decisioni volte a modificare l'allegato 10-A. Tali decisioni sostituiscono qualsiasi aliquota del dazio o categoria di soppressione progressiva dei dazi determinata nell'allegato 10-A per le merci originarie in questione.
ARTICOLO 10.5
Merci reintrodotte a seguito di riparazioni
1.
Ai fini del presente articolo, per "riparazione" si intende qualsiasi operazione di trattamento delle merci che consenta di ovviare a difetti di funzionamento o a danni materiali delle stesse ripristinandone la funzione originaria, o di garantire la conformità delle merci ai requisiti tecnici per il loro utilizzo, operazione senza la quale le merci non potrebbero più essere utilizzate normalmente per i fini cui sono destinate. La riparazione delle merci comprende gli interventi di ripristino e manutenzione ma esclude le operazioni o i processi che:
a)
annullano le caratteristiche essenziali della merce o producono una merce nuova o diversa sotto il profilo commerciale;
b)
trasformano un prodotto semilavorato in un prodotto finito; o
c)
sono impiegati al fine di migliorare le prestazioni tecniche delle merci.
2.
Una parte non impone dazi doganali su merci che, a prescindere dalla loro origine, siano reintrodotte nel suo territorio doganale dopo essere state temporaneamente esportate da quest'ultimo nel territorio doganale dell'altra parte a fini di riparazioni, indipendentemente dal fatto che tali riparazioni potessero essere effettuate nel territorio doganale della parte da cui tali merci sono state esportate a fini di riparazione quale definita al paragrafo 1.
3.
Il paragrafo 2 non si applica alle merci importate sotto cauzione in zone franche o in zone aventi analogo status che siano state esportate a fini di riparazioni e non reimportate sotto cauzione in zone franche o in zone aventi analogo status.
4.
Una parte non impone dazi doganali su merci che, a prescindere dalla loro origine, siano importate temporaneamente dal territorio doganale dell'altra parte a fini di riparazioni.
SEZIONE B
MISURE NON TARIFFARIE
ARTICOLO 10.6
Diritti e altri oneri sulle importazioni e sulle esportazioni
1.
Ciascuna parte provvede affinché, conformemente all'articolo VIII del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative, tutti i diritti e gli altri oneri di qualsiasi natura, diversi dai dazi all'importazione e all'esportazione applicati all'importazione e all'esportazione o in relazione all'una o all'altra, siano limitati al costo approssimativo dei servizi prestati, non siano calcolati ad valorem e non rappresentino una protezione indiretta delle merci di produzione interna né una tassazione delle importazioni o delle esportazioni a fini fiscali.
2.
Ciascuna parte può imporre oneri o recuperare costi solo se sono prestati servizi specifici, in particolare per quanto riguarda:
a)
la presenza, se richiesta, del personale doganale al di fuori degli orari d'ufficio ufficiali o in locali diversi da quelli delle dogane;
b)
analisi o perizie sulle merci e spese postali per la restituzione di merci a un richiedente, in particolare per quanto riguarda decisioni relative a informazioni vincolanti o la fornitura di informazioni concernenti l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale;
c)
la visita delle merci o il prelevamento di campioni a scopi di verifica, o la distruzione delle merci, in caso di costi diversi da quelli relativi all'impiego del personale doganale; o
d)
misure di controllo eccezionali, quando queste sono necessarie a causa della natura delle merci o di un rischio potenziale.
3.
Una parte non impone formalità consolari, compresi i diritti e gli oneri connessi, in relazione all'importazione di merci dell'altra parte. Le parti dispongono di un periodo transitorio di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo per ottemperare alle prescrizioni del presente paragrafo.
4.
Ciascuna parte pubblica un elenco dei diritti e degli oneri che impone in relazione all'importazione o all'esportazione di merci.
ARTICOLO 10.7
Procedure in materia di licenze di importazione ed esportazione
1.
Le parti provvedono affinché tutte le procedure in materia di licenze di importazione ed esportazione applicabili agli scambi di merci tra le parti siano applicate in maniera neutrale e gestite in modo giusto, equo, non discriminatorio e trasparente.
2.
Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure in materia di licenze come condizione per l'importazione nel proprio territorio dal territorio dell'altra parte o per l'esportazione dal proprio territorio al territorio dell'altra parte unicamente qualora non siano ragionevolmente disponibili altre procedure atte a realizzare un obiettivo amministrativo.
3.
Le parti non adottano né mantengono in vigore procedure in materia di licenze di importazione o esportazione non automatiche salvo qualora risultino indispensabili per attuare una misura coerente con la presente parte dell'accordo. La parte che adotta procedure in materia di licenze di importazione o esportazione non automatiche indica chiaramente la misura alla quale dà attuazione tramite la procedura in materia di licenze in questione.
4.
Le parti introducono e gestiscono le procedure in materia di licenze conformemente agli articoli da 1 a 3 dell'accordo dell'OMC relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione ("accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione"). A tal fine, gli articoli da 1 a 3 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis, e si applicano a qualsivoglia procedura in materia di licenze di esportazione.
5.
La parte che introduce o modifica una procedura in materia di licenze di importazione o esportazione rende disponibili le informazioni pertinenti su un sito web ufficiale. Tali informazioni sono messe a disposizione, ove possibile, 21 (ventuno) giorni prima della data di applicazione della procedura in materia di licenze introdotta o modificata e comunque non oltre tale data. Le informazioni disponibili su internet contengono i dati richiesti a norma dell'articolo 5 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione. Ciascuna parte notifica all'altra parte qualsiasi introduzione o modifica di procedure in materia di licenze di esportazione e tale notifica contiene le informazioni di cui all'articolo 5 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione.
6.
Su richiesta di una parte, l'altra parte fornisce senza indugio tutte le informazioni pertinenti relative alle procedure in materia di licenze di importazione o esportazione che la parte destinataria della richiesta intende adottare, ha adottato o mantiene in vigore, comprese, mutatis mutandis, le informazioni di cui agli articoli da 1 a 3 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione.
ARTICOLO 10.8
Concorrenza all'esportazione
1.
Le parti riaffermano i propri impegni espressi nella decisione ministeriale dell'OMC del 19 dicembre 2015 sulla concorrenza all'esportazione (WT/MIN(15)/45 – WT/L/980) ("decisione ministeriale sulla concorrenza all'esportazione").
2.
Ai fini del presente articolo, per "sovvenzioni all'esportazione" si intendono le sovvenzioni ai sensi degli articoli 1 e 3 dell'accordo SCM che sono condizionate all'andamento delle esportazioni, comprese le sovvenzioni elencate nell'allegato I dell'accordo SCM e le sovvenzioni elencate all'articolo 9 dell'accordo sull'agricoltura.
3.
Una parte non mantiene in vigore, non introduce né reintroduce sovvenzioni all'esportazione applicate alle merci agricole esportate o incorporate in un prodotto esportato.
4.
Una parte non mantiene in vigore, non introduce né reintroduce crediti all'esportazione, garanzie sui crediti all'esportazione, programmi di assicurazione, imprese commerciali di Stato o aiuti alimentari internazionali, o altre misure di effetto equivalente a una sovvenzione all'esportazione, su una merce agricola esportata o incorporata in una merce esportata nel territorio dell'altra parte, salvo qualora tali misure siano conformi agli obblighi della parte esportatrice derivanti dagli accordi OMC e dalle decisioni della conferenza ministeriale e del Consiglio generale dell'OMC, compresa in particolare la decisione ministeriale sulla concorrenza all'esportazione.
5.
Le parti riaffermano l'impegno assunto nella dichiarazione ministeriale di Bali dell'OMC adottata il 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/DEC), rafforzato dalla decisione ministeriale sulla concorrenza all'esportazione, ad aumentare la trasparenza e migliorare il monitoraggio in relazione a tutte le forme di sovvenzioni all'esportazione e di crediti all'esportazione, garanzie sui crediti all'esportazione, programmi assicurativi, imprese commerciali di Stato e aiuti alimentari internazionali, nonché ad altre misure di effetto equivalente a una sovvenzione all'esportazione.
6.
Le parti riaffermano gli impegni assunti nell'ambito della decisione ministeriale sulla concorrenza all'esportazione per quanto riguarda gli aiuti alimentari internazionali e collaborano per incoraggiare le migliori pratiche nella fornitura di aiuti alimentari nei pertinenti consessi internazionali, puntando a limitare la monetizzazione degli aiuti alimentari e la fornitura di aiuti alimentari in natura alle sole situazioni di emergenza.
ARTICOLO 10.9
Dazi, imposte e altri diritti e oneri sulle esportazioni
Una parte non introduce né mantiene in vigore dazi o oneri di qualsiasi natura applicati all'esportazione di una merce verso l'altra parte, o in relazione ad essa, se non conformemente all'allegato 10-B, per 3 (tre) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
ARTICOLO 10.10
Imprese commerciali di Stato
1.
Nessuna disposizione della presente parte dell'accordo impedisce a una parte di mantenere o stabilire un'impresa commerciale di Stato conformemente all'articolo XVII del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative e l'intesa dell'OMC sull'interpretazione dell'articolo XVII del GATT 1994, che sono integrati nella presente parte dell'accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.
2.
Se una parte chiede all'altra parte informazioni su singoli casi di imprese commerciali di Stato, sulla loro attività o sull'effetto delle loro operazioni sugli scambi bilaterali, la parte interpellata garantisce la piena trasparenza conformemente all'articolo XVII del GATT 1994.
3.
Nonostante il paragrafo 1, una parte non designa né mantiene in vigore un monopolio designato di importazione o di esportazione, ad eccezione di quelli da essa già istituiti o prescritti dalla sua Costituzione elencati nell'allegato 10-C. Ai fini del presente paragrafo, per monopolio di importazione o di esportazione si intende il diritto esclusivo o la concessione di poteri a opera di una parte a un soggetto a fini di importazione di una merce dall'altra parte o di esportazione di tale merce verso l'altra parte.
ARTICOLO 10.11
Divieto di restrizioni quantitative
1.
Una parte non può adottare né mantenere in vigore divieti o restrizioni all'importazione di merci dall'altra parte o all'esportazione o alla vendita per l'esportazione di merci destinate all'altra parte, siano essi applicati tramite contingenti, licenze o altre misure, se non conformemente all'articolo XI del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative. A tal fine, l'articolo XI del GATT 1994 e le relative note e disposizioni integrative sono integrati nella presente parte dell'accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.
2.
Una parte non può adottare né mantenere in vigore prescrizioni riguardanti i prezzi all'esportazione o all'importazione, salvo ove consentito in applicazione dei dazi antidumping e compensativi o nell'esecuzione degli impegni in materia di prezzi.
ARTICOLO 10.12
Utilizzo delle preferenze
1.
Ai fini del monitoraggio del funzionamento della presente parte dell'accordo e del calcolo dei tassi di utilizzo delle preferenze, le parti si scambiano annualmente statistiche sulle importazioni per un periodo compreso tra 1 (uno) anno dopo la data di entrata in vigore del presente accordo e 10 (dieci) anni dopo il completamento della soppressione dei dazi per tutte le merci conformemente all'allegato 10-A. Salvo diversa decisione del comitato misto nella formazione "Commercio", tale periodo è automaticamente prorogato per 5 (cinque) anni e il comitato misto nella formazione "Commercio" può decidere di prorogarlo ulteriormente.
2.
Lo scambio delle statistiche sulle importazioni di cui al paragrafo 1 comprende i dati relativi all'anno più recente disponibile, tra cui il valore e, se del caso, il volume, a livello di linee tariffarie delle importazioni di merci dell'altra parte che beneficiano del trattamento tariffario preferenziale a norma della presente parte dell'accordo e di merci che non ne hanno beneficiato.
3.
Fatto salvo il paragrafo 2 e fatti salvi gli obblighi di riservatezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte, una parte non è obbligata a scambiare statistiche sulle importazioni.
ARTICOLO 10.13
Misure specifiche concernenti la gestione del trattamento preferenziale
1.
Le parti cooperano per prevenire, individuare e contrastare le violazioni delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, le irregolarità e le frodi relative al trattamento preferenziale accordato a norma del presente capo, conformemente al capo 11 e all'allegato 12-A.
2.
Una parte può decidere, secondo la procedura di cui al paragrafo 4, di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale pertinente dei prodotti in questione, se constata, sulla base di informazioni obiettive, concludenti e verificabili, che:
a)
sono state commesse su larga scala violazioni sistematiche delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari, irregolarità o frodi al fine di ottenere il trattamento tariffario preferenziale accordato a norma del presente capo; e
b)
l'altra parte rifiuta sistematicamente o omette in altro modo di adempiere i propri obblighi di cui al paragrafo 1, conformemente al capo 11 e all'allegato 12-A.
3.
Ai fini del presente articolo, il mancato rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 1 comprende, tra l'altro, i casi chiaramente dimostrati e sistematici di:
a)
mancato rispetto dell'obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti in questione, secondo le procedure di cui agli articoli 11.24 e 11.25; e
b)
rifiuto o ritardo ingiustificato nella comunicazione dei risultati di una verifica dell'origine effettuata conformemente agli articoli 11.25 e 11.26; o
c)
mancata cooperazione amministrativa a norma dell'allegato 12-A.
4.
La parte che ha effettuato la constatazione di cui al paragrafo 2 ne dà notifica senza indebito ritardo al comitato misto nella formazione "Commercio" fornendo le informazioni su cui si basa la constatazione.
5.
Una volta soddisfatte le prescrizioni di cui al paragrafo 4, la parte che ha effettuato la constatazione avvia consultazioni con l'altra parte, in sede di comitato misto nella formazione "Commercio", al fine di pervenire a una soluzione accettabile per entrambe le parti. Se le parti non concordano una soluzione accettabile per entrambe entro 3 (tre) mesi dalla data della notifica, la parte che ha effettuato la constatazione può decidere di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale pertinente dei prodotti in questione. In tali casi la parte che ha effettuato la constatazione notifica la sospensione temporanea al comitato misto nella formazione "Commercio" senza indebito ritardo.
6.
La decisione di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale pertinente del prodotto in questione a norma del paragrafo 4 si applica solo per un periodo commisurato all'incidenza sugli interessi finanziari della parte interessata e per non più di 3 (tre) mesi. Se è possibile accertare in modo obiettivo e verificabile che le condizioni che hanno dato luogo a tale decisione di sospensione persistono alla scadenza del periodo di sospensione, la parte interessata può decidere di rinnovare tale decisione di sospensione per lo stesso periodo di tempo. Qualsiasi sospensione è oggetto di consultazioni periodiche in sede di comitato misto nella formazione "Commercio". In caso di rinnovo, le consultazioni si svolgono in sede di comitato misto nella formazione "Commercio" almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del periodo di sospensione.
7.
Ciascuna parte, secondo le proprie procedure interne, pubblica avvisi agli importatori relativi a notifiche di constatazioni a norma del paragrafo 4 e decisioni riguardanti le sospensioni temporanee di cui ai paragrafi 5 e 6.
SEZIONE C
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
ARTICOLO 10.14
Sottocomitato per gli scambi di merci
1.
Il sottocomitato per gli scambi di merci, istituito a norma dell'articolo 9.9, paragrafo 4, svolge le funzioni seguenti, oltre a quelle elencate agli articoli 2.4, 9.9 e 13.14:
a)
promuove gli scambi di merci tra le parti;
b)
valuta annualmente l'utilizzo e la gestione dei contingenti e delle preferenze concessi dalla presente parte dell'accordo; e
c)
discute, chiarisce e affronta eventuali questioni tecniche che possono sorgere tra le parti su questioni relative all'applicazione della nomenclatura tariffaria di ciascuna parte quale definita nell'allegato 10-A, punti 3 e 4.
ARTICOLO 10.15
Sottocomitato per il commercio di prodotti vitivinicoli e bevande spiritose
1.
Il sottocomitato per il commercio di prodotti vitivinicoli e bevande spiritose, istituito a norma dell'articolo 9.9, paragrafo 4, svolge le funzioni seguenti, oltre a quelle elencate agli articoli 2.4 e 9.9:
a)
garantisce la tempestiva notifica delle modifiche di disposizioni legislative e regolamentari riguardanti le questioni contemplate dall'allegato 10-D che hanno un impatto sui prodotti vitivinicoli e sulle bevande spiritose oggetto di scambi tra le parti; e
b)
adotta decisioni per stabilire le specificità delle norme di cui all'appendice 10-D-3, punto 2, in particolare i moduli da utilizzare e i dettagli delle informazioni da fornire nella relazione di analisi.
ARTICOLO 10.16
Cooperazione in materia di commercio di prodotti vitivinicoli e bevande spiritose e punti focali
1.
Le parti cooperano nel settore del commercio di prodotti vitivinicoli e bevande spiritose e ne affrontano le questioni, in particolare per quanto riguarda:
a)
le definizioni del prodotto, la certificazione e l'etichettatura dei prodotti vitivinicoli;
b)
l'uso dei vitigni nella vinificazione e la loro indicazione in etichetta; e
c)
le definizioni del prodotto, la certificazione e l'etichettatura delle bevande spiritose.
2.
Le parti cooperano strettamente e cercano soluzioni per migliorare l'assistenza reciproca nell'applicazione dell'allegato 10-D, in particolare al fine di contrastare le pratiche fraudolente.
3.
Ciascuna parte designa le autorità e gli organismi responsabili dell'attuazione e dell'applicazione dell'allegato 10-D al fine di agevolare l'assistenza reciproca tra le autorità e gli organismi delle parti preposti all'applicazione della legge per quanto riguarda le questioni contemplate in tale allegato. Una parte che designi più autorità o organismi competenti si assicura che il lavoro di tali autorità e organismi sia coordinato. In tali casi, la parte designa anche un'unica autorità o un unico organismo di collegamento che funga da punto focale unico per l'autorità o l'organismo dell'altra parte.
4.
Le parti si comunicano reciprocamente, tramite il sottocomitato per il commercio di prodotti vitivinicoli e bevande spiritose, i dati di contatto delle autorità, degli organismi e dei punti focali di cui al paragrafo 3 entro 6 (sei) mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Le parti si comunicano reciprocamente qualsiasi modifica dei dati di contatto di tali autorità, organismi e punti focali.
CAPO 11
REGOLE DI ORIGINE E PROCEDURE DI ORIGINE
SEZIONE A
REGOLE DI ORIGINE
ARTICOLO 11.1
Definizioni
Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:
a)
"classificato": riferito alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata sezione, un determinato capitolo o una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;
b)
"partita": prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario o oggetto di un unico titolo di trasporto relativo alla loro spedizione dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, di un'unica fattura;
c)
"autorità doganale o autorità pubblica competente":
i)
nell'Unione europea, i servizi della Commissione europea responsabili delle questioni doganali, le amministrazioni doganali e ogni altra autorità degli Stati membri dell'Unione europea preposta all'applicazione e al controllo dell'osservanza della legislazione doganale; e
ii)
nel Mercosur, le autorità competenti degli Stati del Mercosur firmatari elencate di seguito, o i loro successori:
A)
Argentina: Secretaría de Industria y Gestión Comercio del Ministerio de Economía;
B)
Brasile: Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil del Ministério da Fazenda;
C)
Paraguay: Subsecretaría de Estado de Comercio y Servicios del Ministerio de Industria y Comercio; e
D)
Uruguay: Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas;
d)
"esportatore": una persona, ubicata in una parte, che esporta il prodotto originario e rilascia un'attestazione di origine;
e)
"materiali fungibili": materiali dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e che non possono essere distinti tra loro una volta incorporati nel prodotto;
f)
"merci": sia i materiali sia i prodotti;
g)
"importatore": una persona che importa il prodotto originario e richiede per esso il trattamento tariffario preferenziale;
h)
"fabbricazione": qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio o operazioni specifiche;
i)
"materiale": ingredienti, materie prime, componenti o parti impiegati nella fabbricazione di un prodotto; e
j)
"prodotto": il prodotto che è fabbricato, anche se è destinato a essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione.
ARTICOLO 11.2
Requisiti di carattere generale
1.
Ai fini dell'applicazione del trattamento tariffario preferenziale a opera di una parte a merci originarie dell'altra parte conformemente alla presente parte dell'accordo, sono considerati originari dell'Unione europea i prodotti seguenti, purché rispettino tutte le altre prescrizioni applicabili di cui al presente capo:
a)
i prodotti interamente ottenuti nell'Unione europea a norma dell'articolo 11.4;
b)
i prodotti ottenuti nell'Unione europea esclusivamente a partire da materiali originari; o
c)
i prodotti ottenuti nell'Unione europea incorporando materiali non originari, purché soddisfino le condizioni di cui all'allegato 11-B.
2.
Ai fini dell'applicazione del trattamento tariffario preferenziale a opera di una parte a merci originarie dell'altra parte conformemente alla presente parte dell'accordo, sono considerati originari del Mercosur i prodotti seguenti, purché rispettino tutte le altre prescrizioni applicabili di cui al presente capo:
a)
i prodotti interamente ottenuti nel Mercosur a norma dell'articolo 11.4;
b)
i prodotti ottenuti nel Mercosur esclusivamente a partire da materiali originari; o
c)
i prodotti ottenuti nel Mercosur incorporando materiali non originari, purché soddisfino le condizioni di cui all'allegato 11-B.
3.
Se un prodotto ha acquisito il carattere originario, i materiali non originari utilizzati nella sua fabbricazione non sono considerati non originari se tale prodotto è incorporato come materiale in un altro prodotto.
ARTICOLO 11.3
Cumulo bilaterale dell'origine
1.
I prodotti originari dell'Unione europea incorporati in un prodotto ottenuto nel Mercosur sono considerati materiali originari del Mercosur purché abbiano subito lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là delle operazioni di cui all'articolo 11.6.
2.
I prodotti originari del Mercosur incorporati in un prodotto ottenuto nell'Unione europea sono considerati materiali originari dell'Unione europea purché abbiano subito lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là delle operazioni di cui all'articolo 11.6.
ARTICOLO 11.4
Prodotti interamente ottenuti
1.
Si considerano interamente ottenuti nell'Unione europea o nel Mercosur i prodotti seguenti:
a)
i prodotti minerali e altre sostanze naturali estratti dal rispettivo suolo o dal rispettivo fondo marino;
b)
le piante e i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;
c)
gli animali vivi ivi nati e allevati;
d)
i prodotti ottenuti da animali vivi ivi allevati;
e)
i prodotti ottenuti da animali macellati ivi nati e allevati;
f)
i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
g)
i prodotti dell'acquacoltura, se i pesci, i crostacei, i molluschi e altri invertebrati acquatici sono ivi nati e allevati;
h)
i prodotti della pesca e altri prodotti prelevati dal mare dalle rispettive navi;
i)
i prodotti ottenuti a bordo delle rispettive navi officina esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);
j)
i prodotti minerali e altre risorse naturali non biologiche, prelevati o estratti dal fondo marino o oceanico o dal sottosuolo:
i)
della zona economica esclusiva degli Stati del Mercosur firmatari o degli Stati membri dell'Unione europea, quale determinata dalle rispettive disposizioni legislative e regolamentari e conformemente alla parte V dell'UNCLOS;
ii)
della piattaforma continentale degli Stati del Mercosur firmatari o degli Stati membri dell'Unione europea, quale determinata dalle rispettive disposizioni legislative e regolamentari e conformemente alla parte VI dell'UNCLOS; o
iii)
dell'area, quale definita all'articolo 1, paragrafo 1, dell'UNCLOS, in cui una parte o una persona di una parte detiene diritti esclusivi di sfruttamento, conformemente alla parte XI dell'UNCLOS e all'accordo sull'attuazione della parte XI dell'UNCLOS;
k)
gli articoli usati ivi raccolti purché siano idonei soltanto al recupero delle materie prime;
l)
i rifiuti e gli avanzi di operazioni di fabbricazione ivi effettuate; o
m)
le merci ivi prodotte esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).
2.
Le espressioni "le rispettive navi" e "le rispettive navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere h) e i), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina che:
a)
sono immatricolate in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato del Mercosur firmatario e, se del caso, sono in possesso di licenze di pesca rilasciate da uno Stato del Mercosur firmatario o dall'Unione europea a nome di imprese di pesca debitamente registrate per operare in tale Stato membro dell'Unione europea o in tale Stato del Mercosur firmatario;
b)
battono bandiera dello stesso Stato membro dell'Unione europea o Stato del Mercosur firmatario in cui sono immatricolate; e
c)
soddisfano una delle condizioni seguenti:
i)
sono per almeno il 50 % (cinquanta per cento) di proprietà di una o più persone fisiche delle parti;
ii)
sono di proprietà di persone giuridiche:
A)
che hanno la sede e il centro di attività principale in una parte; e
B)
in cui almeno il 50 % (cinquanta per cento) della proprietà appartiene a persone fisiche o persone giuridiche delle parti; o
iii)
l'equipaggio è costituito per almeno i due terzi da persone fisiche delle parti.
ARTICOLO 11.5
Tolleranze
1.
Se un materiale non originario utilizzato nella fabbricazione di un prodotto non soddisfa i requisiti di cui all'allegato 11-B, tale prodotto è considerato comunque originario di una parte se:
a)
il valore complessivo dei materiali non originari non supera il 10 % (dieci per cento) del prezzo franco fabbrica del prodotto; e
b)
tramite l'applicazione del presente paragrafo non è superata nessuna delle percentuali relative al valore o al peso massimo dei materiali non originari di cui all'allegato 3-B.
2.
Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, cui si applicano le tolleranze di cui alle note 6 e 7 dell'allegato 11-A.
ARTICOLO 11.6
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
1.
Nonostante l'articolo 11.2, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 11.2, paragrafo 2, lettera c), un prodotto non è considerato originario di una parte se la fabbricazione di tale prodotto consiste solo in una o più delle seguenti operazioni effettuate su materiali non originari in tale parte:
a)
le operazioni di conservazione volte ad assicurare che i prodotti rimangano in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
b)
il cambiamento di imballaggi e la scomposizione e la composizione di confezioni;
c)
il lavaggio, la pulitura o la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
d)
la stiratura o la pressatura di materie tessili;
e)
le semplici operazioni di pittura e lucidatura;
f)
la mondatura, la sbiancatura parziale o totale, la pulitura e la brillatura dei cereali e del riso;
g)
le operazioni destinate a colorare o aromatizzare lo zucchero o a formare zollette di zucchero e la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;
h)
la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio, ortaggi e legumi;
i)
l'affilatura, la semplice molitura, la separazione o il semplice taglio;
j)
il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione e l'assortimento, ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli;
k)
le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
l)
l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni analoghi sul prodotto o sul suo imballaggio;
m)
la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse, e la semplice miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza;
n)
il semplice assemblaggio di parti non originarie allo scopo di formare un prodotto completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
o)
la semplice aggiunta di acqua, la diluzione, la disidratazione o la denaturazione dei prodotti;
p)
il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a o); o
q)
la macellazione di animali.
2.
Ai fini del paragrafo 1, le operazioni sono considerate semplici se non sono necessarie competenze particolari né macchine, apparecchi o attrezzature appositamente prodotti o installati per la loro esecuzione.
ARTICOLO 11.7
Unità da prendere in considerazione
1.
L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione del presente capo è lo specifico prodotto classificato secondo il sistema armonizzato.
2.
Per un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli classificato in un'unica voce del sistema armonizzato, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione.
3.
Per una partita che consiste di un certo numero di prodotti tra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, il presente capo si applica a ogni prodotto considerato singolarmente.
ARTICOLO 11.8
Materiali per il confezionamento, materiali da imballaggio e contenitori
1.
Se, ai sensi della regola generale 5 per l'interpretazione del sistema armonizzato, risulta che l'imballaggio forma un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio è preso in considerazione per la determinazione dell'origine.
2.
I materiali da imballaggio e i contenitori per la spedizione utilizzati per proteggere i prodotti durante il trasporto non sono presi in considerazione per la determinazione dell'origine di tali prodotti.
ARTICOLO 11.9
Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo che sono usuali per tale prodotto e sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non è emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
ARTICOLO 11.10
Separazione contabile
1.
I materiali fungibili originari e non originari, se utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, sono conservati fisicamente separati, a seconda della loro origine, al fine di mantenere il carattere originario dei materiali originari.
2.
Nonostante il paragrafo 1, la separazione fisica dei materiali fungibili originari e non originari non è necessaria nella fabbricazione di un prodotto se l'origine di tale prodotto è determinata secondo il metodo della separazione contabile per la gestione delle scorte.
3.
La separazione contabile è registrata e applicata conformemente ai principi contabili generalmente accettati applicabili nella parte in cui il prodotto è fabbricato.
4.
Il metodo della separazione contabile può essere utilizzato solo se può essere garantito che, in qualsiasi momento, i prodotti considerati originari non siano in quantità superiore a quella che risulterebbe se i materiali fossero stati fisicamente separati.
5.
Una parte può prescrivere che l'applicazione del metodo della separazione contabile sia subordinata all'autorizzazione preventiva delle pertinenti autorità competenti. Le autorità competenti possono concedere l'autorizzazione alle condizioni che ritengono appropriate e, in tali casi, monitorano l'utilizzo dell'autorizzazione. Tali autorità possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento se il beneficiario dell'autorizzazione fa un uso scorretto del metodo della separazione contabile in qualsiasi modo o non rispetta qualsiasi altra condizione di cui al presente capo.
ARTICOLO 11.11
Assortimenti
Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 per l'interpretazione del sistema armonizzato, sono considerati originari se tutti i prodotti che li compongono sono originari. Tuttavia un assortimento, se è composto di prodotti originari e non originari, è nel suo insieme considerato originario a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % (quindici per cento) del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
ARTICOLO 11.12
Elementi neutri
Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi utilizzati nella sua fabbricazione:
a)
energia e combustibile;
b)
impianti e attrezzature;
c)
macchine e utensili; o
d)
merci che non entrano e che non sono destinate a entrare nella composizione finale del prodotto.
ARTICOLO 11.13
Principio di territorialità
1.
Le condizioni di cui al presente capo relative all'acquisizione del carattere originario sono rispettate senza interruzione nell'Unione europea o nel Mercosur.
2.
Le merci originarie esportate dall'Unione europea o dal Mercosur in un paese terzo e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che non siano fornite alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che le merci reimportate:
a)
sono le stesse merci che erano state esportate; e
b)
non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie a mantenerle in buone condizioni durante la permanenza in tale paese terzo o durante l'esportazione.
ARTICOLO 11.14
Condizioni di trasporto
1.
I prodotti dichiarati per l'importazione in una parte devono essere gli stessi prodotti che sono stati esportati dalla parte di cui sono considerati originari. Essi non devono essere stati modificati, trasformati in alcun modo né sottoposti a operazioni diverse da quelle necessarie a mantenerli in buone condizioni o ad aggiungere o apporre marchi, etichette, sigilli o altri segni distintivi al fine di assicurare la conformità alle specifiche prescrizioni interne della parte importatrice, prima di essere dichiarati ai fini dell'importazione.
2.
Il magazzinaggio dei prodotti o delle partite e il frazionamento delle partite sono ammessi solo se effettuati sotto la responsabilità dell'esportatore o di un detentore successivo delle merci e se i prodotti rimangono sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito.
3.
In caso di dubbi in merito alla conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità doganali della parte importatrice possono richiedere che l'importatore fornisca prove della conformità in qualsiasi modo, anche sotto forma di documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico, prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova inerente al prodotto stesso.
ARTICOLO 11.15
Esposizioni
1.
I prodotti originari inviati per un'esposizione in un paese terzo e venduti dopo l'esposizione per essere importati nell'Unione europea o nel Mercosur beneficiano, all'importazione, delle disposizioni della presente parte dell'accordo se è fornita alle autorità doganali della parte importatrice una prova soddisfacente del fatto che:
a)
l'esportatore ha spedito i prodotti dall'Unione europea o dal Mercosur nel paese terzo in cui si è tenuta l'esposizione e ve li ha esposti;
b)
l'esportatore ha venduto o altrimenti ceduto i prodotti a una persona nell'Unione europea o nel Mercosur;
c)
i prodotti sono stati spediti nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati per l'esposizione; e
d)
dal momento in cui sono stati spediti per l'esposizione i prodotti non sono stati utilizzati per finalità diverse dalla presentazione all'esposizione stessa.
2.
Alle autorità doganali della parte importatrice è presentata un'attestazione di origine compilata a norma della sezione B. La denominazione e l'indirizzo dell'esposizione devono esservi indicate.
3.
Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale organizzate per fini diversi dai fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri e durante le quali i prodotti restano sotto controllo doganale.
SEZIONE B
PROCEDURE DI ORIGINE
ARTICOLO 11.16
Requisiti di carattere generale
I prodotti originari dell'Unione europea all'importazione nel Mercosur e i prodotti originari del Mercosur all'importazione nell'Unione europea beneficiano del trattamento tariffario preferenziale a norma della presente parte dell'accordo su presentazione di un'attestazione di origine conformemente all'articolo 11.17 e alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte.
ARTICOLO 11.17
Condizioni per la compilazione di un'attestazione di origine
1.
L'attestazione di origine di cui all'articolo 11.16 può essere compilata:
a)
da un esportatore conformemente alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari della parte esportatrice; o
b)
da qualsiasi esportatore, per piccole partite che consistono in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore complessivo non supera la soglia stabilita nelle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari della parte esportatrice.
2.
Le parti si scambiano informazioni sulle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari di cui al paragrafo 1:
a)
alla data di entrata in vigore del presente accordo;
b)
in caso di modifiche di tali disposizioni legislative e regolamentari, prima dell'entrata in vigore di tali modifiche; e
c)
su richiesta di una delle parti, in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
3.
Un'attestazione di origine può essere compilata se i prodotti in questione sono prodotti originari dell'Unione europea o del Mercosur e rispettano le altre prescrizioni di cui al presente capo.
4.
L'esportatore che compila un'attestazione di origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali o delle autorità pubbliche competenti della parte esportatrice, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza delle altre prescrizioni di cui al presente capo.
5.
L'esportatore compila un'attestazione di origine sulla fattura, sulla bolla di consegna o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione utilizzando una delle versioni linguistiche di cui all'allegato 11-C e conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte esportatrice.
6.
L'attestazione di origine reca la firma autografa originale dell'esportatore, salvo se altrimenti disposto nelle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari della parte esportatrice.
7.
L'attestazione di origine può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o dopo l'esportazione, purché sia presentata nella parte importatrice entro 2 (due) anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.
ARTICOLO 11.18
Validità dell'attestazione di origine
1.
L'attestazione di origine è valida per 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data in cui è stata compilata dall'esportatore ed è presentata entro tale termine alle autorità doganali della parte importatrice.
2.
Le attestazioni di origine presentate dopo il termine di cui al paragrafo 1 possono essere accettate ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale solo se la mancata presentazione entro tale termine era dovuta a circostanze eccezionali.
3.
Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali della parte importatrice possono accettare l'attestazione di origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza del termine.
ARTICOLO 11.19
Importazione con spedizioni scaglionate
Se, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte importatrice, sono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), per l'interpretazione del sistema armonizzato, classificati nelle sezioni da XV a XXI del sistema armonizzato, per tali prodotti è presentata alle autorità doganali un'unica attestazione di origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.
ARTICOLO 11.20
Esenzioni dall'attestazione di origine
1.
Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare un'attestazione di origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, se si tratta di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e se i prodotti sono stati dichiarati conformi alle prescrizioni del presente capo e non sussistono dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, la dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione doganale CN22/CN23 o su un foglio a essa allegato.
2.
Si considerano prive di carattere commerciale le importazioni occasionali che consistono esclusivamente di prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari, quando sia evidente che tali prodotti, per loro natura e quantità, non possono essere destinati a scopi commerciali.
3.
Il valore complessivo dei prodotti di cui al paragrafo 1 non supera i valori stabiliti nelle disposizioni legislative e regolamentari della parte importatrice. Le parti si scambiano informazioni su tali valori.
ARTICOLO 11.21
Documenti giustificativi
I documenti di cui all'articolo 11.17, paragrafo 4, possono comprendere:
a)
una prova diretta delle operazioni effettuate dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta ad esempio nella sua contabilità interna;
b)
documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nell'Unione europea o nel Mercosur, se tali documenti sono utilizzati, rilasciati o compilati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte in questione;
c)
documenti comprovanti le lavorazioni o le trasformazioni di cui i materiali sono stati oggetto nell'Unione europea o nel Mercosur, rilasciati o compilati nell'Unione europea o nel Mercosur, se tali documenti sono utilizzati, rilasciati o compilati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte in questione; e
d)
un'attestazione di origine comprovante il carattere originario dei materiali utilizzati compilata nell'Unione europea o nel Mercosur conformemente al presente capo.
ARTICOLO 11.22
Obblighi di tenuta di registri
L'esportatore che compila un'attestazione di origine conserva, per almeno 3 (tre) anni a decorrere dalla data di compilazione dell'attestazione di origine, una copia di tale attestazione di origine e dei documenti di cui all'articolo 11.17, paragrafo 4. L'importatore conserva tale attestazione di origine, o una copia della stessa se l'originale è in possesso dell'autorità doganale o dell'autorità pubblica competente, per almeno 3 (tre) anni a decorrere dalla data di importazione dei prodotti cui si riferisce tale attestazione di origine.
ARTICOLO 11.23
Discordanze ed errori formali
1.
Lievi discordanze tra le attestazioni di origine e i documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità di importazione dei prodotti non comportano l'invalidità dell'attestazione di origine se è debitamente accertato che l'attestazione di origine corrisponde ai prodotti presentati.
2.
L'attestazione di origine non è respinta in caso di errori formali evidenti se questi non destano dubbi sulla correttezza delle informazioni in essa contenute.
ARTICOLO 11.24
Cooperazione tra le autorità doganali e le autorità pubbliche competenti
1.
Le autorità doganali o le autorità pubbliche competenti degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati del Mercosur firmatari si trasmettono, mediante comunicazioni tra la Commissione europea e il segretariato del Mercosur, gli indirizzi delle autorità doganali o delle autorità pubbliche competenti incaricate della verifica delle attestazioni di origine.
2.
Al fine di garantire la corretta applicazione del presente capo, l'Unione europea e il Mercosur si prestano reciproca assistenza, tramite le rispettive autorità doganali o autorità pubbliche competenti, nella verifica dell'autenticità delle attestazioni di origine e della correttezza delle informazioni ivi riportate.
3.
Per prevenire, investigare e contrastare le violazioni della legislazione doganale, l'allegato 12‑A prevede la cooperazione tra le autorità doganali o le autorità pubbliche competenti, compresa la presenza di funzionari debitamente autorizzati di una parte nel territorio dell'altra, previo accordo della parte nel cui territorio è fornita l'assistenza e alle condizioni da essa stabilite.
ARTICOLO 11.25
Verifica delle attestazioni di origine
1.
Le verifiche delle attestazioni di origine sono effettuate su base aleatoria o ogniqualvolta le autorità doganali o le autorità pubbliche competenti della parte importatrice abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità delle attestazioni, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza delle altre prescrizioni di cui al presente capo.
2.
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali o le autorità pubbliche competenti della parte importatrice restituiscono l'attestazione di origine, o una copia della stessa, alle autorità doganali o alle autorità pubbliche competenti della parte esportatrice, indicando i motivi della richiesta di verifica. A corredo della richiesta di verifica sono inclusi eventuali informazioni o documenti ottenuti che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni contenute nell'attestazione di origine.
3.
La richiesta di verifica e la successiva risposta sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità doganale o dell'autorità pubblica competente della parte importatrice che richiede la verifica, in una lingua accettabile per tale parte o conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, dell'allegato 12-A.
4.
La verifica è effettuata dalle autorità doganali o dalle autorità pubbliche competenti della parte esportatrice. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni.
5.
Le autorità doganali o le autorità pubbliche competenti della parte importatrice, se decidono di sospendere il trattamento preferenziale accordato ai prodotti in questione in attesa dei risultati della verifica, offrono all'importatore lo svincolo dei prodotti fatta salva l'applicazione delle misure cautelari che tali autorità ritengono necessarie. L'eventuale sospensione del trattamento preferenziale è revocata non appena possibile dopo che la parte importatrice ha determinato l'origine dei prodotti.
6.
Le autorità doganali o le autorità pubbliche competenti della parte esportatrice comunicano quanto prima i risultati della verifica alle autorità della parte importatrice che l'hanno richiesta. La parte esportatrice fornisce alle autorità doganali o alle autorità pubbliche competenti della parte importatrice le informazioni seguenti:
a)
i risultati della verifica;
b)
una descrizione del prodotto oggetto della verifica e la classificazione tariffaria pertinente per l'applicazione delle regole di origine;
c)
una descrizione e una spiegazione della fabbricazione sufficienti a sostenere la motivazione inerente al carattere originario del prodotto;
d)
informazioni sulle modalità di svolgimento della verifica; e
e)
se del caso, documenti giustificativi.
7.
Qualora non pervenga alcuna risposta entro 10 (dieci) mesi dalla data della richiesta di verifica o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti a determinare l'autenticità dell'attestazione in questione o l'origine dei prodotti, le autorità doganali o le autorità pubbliche competenti che hanno richiesto la verifica escludono dal trattamento tariffario preferenziale i prodotti contemplati dall'attestazione di origine, salvo in circostanze eccezionali. Il periodo di 10 (dieci) mesi può essere prorogato di comune accordo tra le parti, tenuto conto del numero di richieste di verifica e della complessità delle verifiche.
8.
Le autorità doganali o le autorità pubbliche competenti della parte importatrice che richiedono la verifica, su istanza delle autorità doganali o delle autorità pubbliche competenti della parte esportatrice, notificano a tali autorità la loro decisione sul processo di verifica.
ARTICOLO 11.26
Consultazioni
1.
Se, in relazione alle procedure di verifica di cui all'articolo 11.25, le autorità doganali o le autorità pubbliche competenti della parte importatrice intendono effettuare una determinazione dell'origine non coerente con la risposta fornita dalle autorità doganali o dalle autorità pubbliche competenti della parte esportatrice conformemente all'articolo 11.25, paragrafo 6, la parte importatrice notifica tale intenzione alla parte esportatrice entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della risposta conformemente all'articolo 11.25, paragrafo 6.
2.
Su richiesta di una delle parti, le parti si consultano entro 90 (novanta) giorni dalla data della notifica di cui al paragrafo 1 o entro un termine concordato al fine di risolvere le divergenze relative alle procedure di verifica. Il termine per la consultazione può essere prorogato caso per caso mediante accordo scritto tra le parti.
3.
In caso di divergenze relative alle procedure di verifica che non possono essere risolte tra le autorità doganali o le autorità pubbliche competenti della parte importatrice che richiedono una verifica e le autorità doganali o le autorità pubbliche competenti della parte esportatrice incaricate di effettuarla, o qualora tali divergenze sollevino dubbi sull'interpretazione del presente capo, tali divergenze o dubbi sono sottoposti al sottocomitato per le dogane, l'agevolazione degli scambi e le regole di origine di cui all'articolo 11.32.
4.
Le autorità doganali o le autorità pubbliche competenti della parte importatrice che richiedono una verifica possono effettuare la determinazione dell'origine previa consultazione in sede di sottocomitato per le dogane, l'agevolazione degli scambi e le regole di origine e solo sulla base di una giustificazione sufficiente, dopo aver accordato all'importatore il diritto di essere sentito. La determinazione è notificata alla parte esportatrice.
5.
Nessuna disposizione del presente articolo incide sulle procedure o sui diritti delle parti a norma del capo 29.
6.
Le controversie tra l'importatore e le autorità doganali o le autorità pubbliche competenti della parte importatrice sono in ogni caso risolte a norma del diritto di tale parte.
ARTICOLO 11.27
Riservatezza
1.
Ciascuna parte rispetta, conformemente al proprio diritto, la riservatezza delle informazioni raccolte a norma del presente capo e protegge tali informazioni da divulgazione.
2.
Le informazioni ottenute dalle autorità della parte importatrice possono essere da esse utilizzate solo ai fini del presente capo. Ciascuna parte provvede affinché le informazioni riservate raccolte a norma del presente capo non siano utilizzate per fini diversi da quelli riguardanti l'amministrazione e l'applicazione della determinazione dell'origine e delle questioni doganali, se non con l'autorizzazione della persona o della parte che ha fornito tali informazioni riservate.
3.
Nonostante il paragrafo 2, la parte importatrice può consentire che le informazioni raccolte a norma del presente capo siano utilizzate o divulgate nell'ambito di procedimenti amministrativi, giudiziari o giurisdizionali istituiti per mancata osservanza delle disposizioni legislative in materia doganale che danno attuazione al presente capo. In tal caso la parte importatrice notifica alla parte esportatrice l'utilizzo o la divulgazione delle informazioni.
ARTICOLO 11.28
Misure e sanzioni amministrative
Una parte impone, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, misure e sanzioni amministrative a qualsiasi persona che compili o faccia compilare un documento contenente informazioni errate allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti.
SEZIONE C
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 11.29
Ceuta e Melilla
1.
Ai fini del presente capo, nel caso dell'Unione europea il termine "parte" non comprende Ceuta e Melilla.
2.
I prodotti originari del Mercosur importati a Ceuta e Melilla sono soggetti sotto ogni aspetto allo stesso trattamento doganale, in forza del presente accordo, applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione europea a norma del protocollo 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese all'Unione europea. Il Mercosur riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso trattamento doganale accordato ai prodotti importati dall'Unione europea e originari della stessa.
3.
Le regole di origine e le procedure di origine di cui al presente capo si applicano mutatis mutandis ai prodotti esportati dal Mercosur a Ceuta e Melilla e ai prodotti esportati da Ceuta e Melilla nel Mercosur.
4.
Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
5.
L'esportatore indica "Mercosur" o "Ceuta e Melilla" nel campo 2 del testo dell'attestazione di origine, a seconda dell'origine del prodotto.
6.
Le autorità doganali del Regno di Spagna sono responsabili dell'applicazione e dell'attuazione del presente capo a Ceuta e Melilla.
ARTICOLO 11.30
Contingenti tariffari
I prodotti esportati nell'ambito di contingenti tariffari concessi dall'Unione europea sono corredati di un documento ufficiale rilasciato dagli Stati del Mercosur firmatari, il cui modello dovrebbe essere trasmesso all'Unione europea dal Mercosur entro la data di entrata in vigore del presente accordo.
ARTICOLO 11.31
Merci in transito o in deposito
Il presente accordo può essere applicato alle merci conformi al presente capo che, alla data di entrata in vigore del presente accordo, sono in transito o custodite temporaneamente in depositi doganali o in zone franche nell'Unione europea o nel Mercosur purché, entro 6 (sei) mesi da tale data, siano presentati alle autorità doganali della parte importatrice un'attestazione di origine e, se del caso, i documenti attestanti che le merci sono conformi all'articolo 11.14.
ARTICOLO 11.32
Sottocomitato per le dogane, l'agevolazione degli scambi e le regole di origine
1.
Il sottocomitato per le dogane, l'agevolazione degli scambi e le regole di origine istituito a norma dell'articolo 9.9, paragrafo 4, svolge le funzioni seguenti, oltre a quelle elencate agli articoli 2.4 e 9.9, all'articolo 12.6, paragrafo 10, e all'articolo 12.21:
a)
esegue i lavori preparatori interni necessari al comitato misto nella formazione "Commercio" per quanto riguarda:
i)
l'attuazione e il funzionamento del presente capo; e
ii)
eventuali modifiche del presente capo proposte da una parte;
b)
adotta note esplicative per agevolare l'attuazione del presente capo; e
c)
procede, se necessario, alle consultazioni di cui all'articolo 11.26.
ARTICOLO 11.33
Note esplicative
Il sottocomitato per le dogane, l'agevolazione degli scambi e le regole di origine adotta, se del caso, note esplicative riguardanti l'interpretazione, l'applicazione e la gestione del presente capo.
ARTICOLO 11.34
Modifiche del presente capo
Il Consiglio congiunto nella formazione "Commercio" può modificare il presente capo a norma dell'articolo 9.7, paragrafo 1, lettera f).
CAPO 12
DOGANE E AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI
ARTICOLO 12.1
Obiettivi e ambito di applicazione
1.
Le parti riconoscono l'importanza che le questioni relative alle dogane e all'agevolazione degli scambi rivestono in un contesto commerciale mondiale in continua evoluzione.
2.
Le parti riconoscono che gli strumenti e le norme internazionali in materia commerciale e doganale costituiscono la base delle prescrizioni e delle procedure relative all'importazione, all'esportazione e al transito.
3.
Le parti riconoscono che la rispettiva legislazione dovrebbe avere carattere non discriminatorio e che le procedure doganali e le altre procedure attinenti al commercio dovrebbero basarsi sul ricorso a metodi moderni e controlli efficaci per lottare contro la frode, tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori e promuovere gli scambi legittimi. Ciascuna parte dovrebbe riesaminare periodicamente la propria legislazione e le proprie procedure doganali. Le parti riconoscono altresì che le rispettive procedure doganali e altre procedure attinenti al commercio non dovrebbero comportare oneri amministrativi o restrizioni degli scambi maggiori di quanto necessario per conseguire obiettivi legittimi e che dovrebbero applicarsi in modo prevedibile, coerente e trasparente.
4.
Le parti rafforzano la loro cooperazione per garantire che le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché la capacità amministrativa delle amministrazioni competenti, consentano di realizzare l'obiettivo di promuovere l'agevolazione degli scambi contribuendo nel contempo ad assicurare l'efficacia dei controlli sulle importazioni, sulle esportazioni e sul transito delle merci alle frontiere.
5.
Le parti cooperano al fine di sostenere lo sviluppo dell'integrazione regionale sia nell'Unione europea sia nel Mercosur.
ARTICOLO 12.2
Cooperazione doganale
1.
Le parti, attraverso le rispettive autorità, cooperano in materia doganale e su altre questioni attinenti al commercio per assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 12.1.
2.
La cooperazione può comprendere:
a)
lo scambio di informazioni sulla legislazione doganale e su altra legislazione attinente al commercio, sull'attuazione di tale legislazione e sulle procedure doganali, in particolare nei seguenti ambiti:
i)
semplificazione e modernizzazione delle procedure doganali;
ii)
applicazione dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali;
iii)
libera circolazione delle merci e integrazione regionale;
iv)
agevolazione del transito e del trasbordo;
v)
coordinamento interagenzie alle frontiere;
vi)
rapporti con la comunità imprenditoriale;
vii)
sicurezza della catena di approvvigionamento e gestione del rischio; e
viii)
uso delle tecnologie dell'informazione, requisiti in materia di dati e documentazione e sistemi di sportello unico, compresi i lavori per la loro futura interoperabilità;
b)
lo scambio di informazioni relative agli strumenti e alle norme internazionali in materia commerciale e doganale;
c)
la collaborazione sugli aspetti doganali della sicurezza e dell'agevolazione della catena di approvvigionamento del commercio internazionale conformemente al quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale ("quadro SAFE"), adottato dall'Organizzazione mondiale delle dogane ("OMD");
d)
lo sviluppo di iniziative congiunte relative alle procedure di importazione ed esportazione, anche in termini di assistenza tecnica, sviluppo delle capacità e misure volte a fornire un servizio efficace alla comunità imprenditoriale;
e)
il rafforzamento della cooperazione tra le parti nei settori delle dogane e dell'agevolazione degli scambi nell'ambito di organizzazioni internazionali quali l'OMC, l'OMD e la conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo ("UNCTAD");
f)
ove pertinente e opportuno, il riconoscimento reciproco dei programmi di partenariato commerciale e dei controlli doganali, comprese le misure equivalenti di agevolazione degli scambi;
g)
la promozione della cooperazione tra le autorità doganali e altre autorità o agenzie pubbliche in relazione ai programmi di operatore economico autorizzato, realizzata ad esempio allineando le prescrizioni, agevolando l'accesso ai benefici e riducendo al minimo le duplicazioni inutili;
h)
la cooperazione al fine di pervenire a un'impostazione comune su questioni riguardanti la valutazione in dogana; e
i)
la cooperazione al fine di ridurre ulteriormente i tempi di svincolo e svincolare le merci senza indebito ritardo, in particolare le merci deperibili.
3.
Le parti si prestano assistenza amministrativa reciproca in materia doganale conformemente alle disposizioni dell'allegato 12-A.
ARTICOLO 12.3
Disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale e altre disposizioni attinenti al commercio
1.
Le disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte in materia doganale e commerciale si basano sui seguenti elementi:
a)
gli strumenti e le norme internazionali applicabili nei settori doganale e commerciale, tra cui: l'accordo dell'OMC sull'agevolazione degli scambi fatto a Bali il 7 dicembre 2013 (di seguito "accordo OMC sull'agevolazione degli scambi"); la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, fatta a Bruxelles il 14 giugno 1983; il quadro SAFE e il modello dei dati dell'OMD adottati nel giugno 2005 e, nella misura del possibile, gli elementi sostanziali della convenzione riveduta di Kyoto sulla semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, fatta a Kyoto il 18 maggio 1973;
b)
l'obiettivo comune di agevolare gli scambi legittimi attraverso l'applicazione effettiva e il rispetto delle prescrizioni legislative; e
c)
una legislazione che sia proporzionata e non discriminatoria, eviti oneri inutili per gli operatori economici, preveda ulteriori agevolazioni per gli operatori con livelli elevati di conformità, compreso un trattamento favorevole per quanto riguarda i controlli doganali prima dello svincolo delle merci, e assicuri una tutela contro le frodi e le attività illecite o dannose.
2.
Per migliorare i metodi di lavoro e per garantire la non discriminazione, la trasparenza, l'efficienza, l'integrità e la rendicontabilità delle operazioni, ciascuna parte:
a)
semplifica e riesamina, ove possibile, le prescrizioni e le formalità ai fini dello svincolo e dello sdoganamento rapidi delle merci;
b)
si adopera per semplificare e standardizzare ulteriormente i dati e i documenti richiesti dalle autorità doganali e da altre agenzie; e
c)
assicura il mantenimento dei più elevati standard di integrità mediante l'applicazione di misure imperniate sui principi delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti in vigore nel settore.
ARTICOLO 12.4
Svincolo delle merci
1.
Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore prescrizioni e procedure che:
a)
prevedano il rapido svincolo delle merci entro un periodo non superiore a quello necessario per garantire la conformità alle proprie disposizioni legislative e formalità doganali e altre disposizioni e formalità attinenti al commercio;
b)
prevedano la presentazione elettronica anticipata e il trattamento dei documenti e di qualsiasi altra informazione prescritta prima dell'arrivo delle merci, al fine di consentire lo svincolo delle merci contestualmente all'arrivo; e
c)
consentano lo svincolo delle merci prima della determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri, se tale determinazione non è effettuata in precedenza o contestualmente all'arrivo o il più rapidamente possibile dopo l'arrivo e se tutte le altre prescrizioni regolamentari sono state rispettate.
2.
Ai fini del paragrafo 1, lettera c), quale condizione per lo svincolo ivi previsto ciascuna parte può richiedere una garanzia per ogni importo non ancora determinato sotto forma di cauzione, deposito o altro strumento idoneo previsto dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari. Tale garanzia non può essere superiore all'importo che la parte richiede per assicurare il pagamento di dazi doganali, imposte, diritti e oneri definitivi dovuti per le merci coperte dalla garanzia. La garanzia è liberata quando non è più necessaria.
3.
Ciascuna parte si adopera per ridurre ulteriormente i tempi di svincolo e svincolare le merci senza indebito ritardo.
ARTICOLO 12.5
Merci deperibili
1.
Ai fini della presente disposizione, per merci deperibili si intendono le merci soggette a rapido deterioramento a causa delle loro caratteristiche naturali, in particolare in assenza di condizioni di magazzinaggio adeguate.
2.
Ciascuna parte assegna alle merci deperibili una priorità adeguata al momento della programmazione e dell'esecuzione degli esami eventualmente necessari.
3.
Su richiesta di un operatore economico, ciascuna parte, se possibile e compatibile con le proprie disposizioni legislative e regolamentari:
a)
prevede lo sdoganamento di una partita di merci deperibili al di fuori dell'orario di lavoro delle autorità doganali e di altre autorità competenti; e
b)
consente lo sdoganamento delle partite di merci deperibili nei locali dell'operatore economico.
ARTICOLO 12.6
Decisioni anticipate
1.
Ai fini del presente articolo, per "decisione anticipata" si intende una decisione scritta, trasmessa a un richiedente prima dell'importazione di una merce oggetto della richiesta, che stabilisce il trattamento che la parte accorda alla merce al momento dell'importazione per quanto riguarda:
a)
la classificazione tariffaria della merce; e
b)
l'origine della merce.
2.
Ciascuna parte emette, tramite le proprie autorità doganali, una decisione anticipata che stabilisce il trattamento da accordare alle merci interessate. Se un richiedente presenta una richiesta scritta, anche in formato elettronico, contenente tutte le informazioni necessarie conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte emittente, tale decisione è emessa in modo ragionevole ed entro un termine prestabilito.
3.
La decisione anticipata è valida per un periodo di almeno 3 (tre) anni dopo l'emissione, salvo qualora cambino il diritto, i fatti o le circostanze a sostegno della decisione anticipata originaria.
4.
Una parte può rifiutare di emettere una decisione anticipata qualora la questione sollevata sia oggetto di un riesame amministrativo o giudiziario o qualora la richiesta non si riferisca a un qualsiasi uso previsto della decisione anticipata. Una parte, se rifiuta di emettere una decisione anticipata, ne informa senza indugio il richiedente per iscritto, esponendo i fatti pertinenti e i motivi della propria decisione.
5.
Ciascuna parte pubblica almeno:
a)
le prescrizioni relative alla richiesta di decisione anticipata, incluse le informazioni da trasmettere e il formato;
b)
il termine per l'emissione della decisione anticipata; e
c)
il periodo di validità della decisione anticipata.
6.
Una parte che revochi, modifichi o invalidi una decisione anticipata ne dà comunicazione per iscritto al richiedente esponendo i fatti pertinenti e i motivi della propria decisione. Una parte può revocare, modificare o invalidare una decisione anticipata con effetto retroattivo solo nel caso in cui questa sia basata su informazioni incomplete, errate, false o fuorvianti.
7.
Una decisione anticipata emessa da una parte è vincolante per tale parte nei confronti del richiedente. La parte può stabilire che la decisione anticipata sia vincolante per il richiedente.
8.
Ciascuna parte provvede, su istanza scritta di un richiedente, al riesame della decisione anticipata o della decisione di revocare, modificare o invalidare detta decisione.
9.
Fatti salvi eventuali obblighi di riservatezza, gli elementi sostanziali di dette decisioni sono pubblicati online o in altri formati appropriati.
10.
Per agevolare gli scambi, il sottocomitato per le dogane, l'agevolazione degli scambi e le regole di origine di cui all'articolo 12.21 discute periodicamente gli aggiornamenti riguardanti modifiche delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari delle parti in merito alle questioni elencate nel presente articolo.
11.
Le parti possono concordare decisioni anticipate su qualsiasi altra questione.
ARTICOLO 12.7
Transito e trasbordo
1.
Ciascuna parte garantisce la libertà di transito attraverso il proprio territorio, secondo l'itinerario più conveniente per il transito.
2.
Fatto salvo il controllo legittimo, ciascuna parte accorda al traffico in transito da o verso il territorio dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie merci simili e alla loro circolazione, comprese le importazioni e le esportazioni, quando tali merci sono trasportate lungo lo stesso itinerario a condizioni analoghe.
3.
Ciascuna parte applica, per quanto possibile, alle merci trasbordate procedure doganali meno onerose di quelle applicate al traffico in transito.
4.
Ciascuna parte istituisce regimi di trasporto sotto vincolo doganale che consentano il transito di merci senza l'obbligo di versare dazi doganali o altri oneri, a condizione che sia fornita un'opportuna garanzia.
5.
Ciascuna parte promuove e attua regimi di transito regionali volti ad agevolare il traffico in transito e a ridurre gli ostacoli agli scambi.
6.
Ciascuna parte si rifà e ricorre alle norme e agli strumenti internazionali riguardanti il transito.
7.
Le procedure di transito doganale possono essere utilizzate anche se il transito delle merci inizia o termina nel territorio di una parte (transito interno).
8.
Le parti provvedono affinché tutte le autorità e le agenzie interessate nei rispettivi territori cooperino e si coordinino in materia doganale al fine di agevolare il traffico in transito.
ARTICOLO 12.8
Operatore economico autorizzato
1.
Ciascuna parte istituisce o mantiene in vigore un programma di partenariato per l'agevolazione degli scambi per gli operatori che soddisfano criteri specificati ("operatori economici autorizzati", "AEO").
2.
I criteri specificati che gli operatori devono soddisfare per poter essere considerati operatori economici autorizzati ("criteri specificati") sono legati al rispetto, o al rischio di inosservanza, delle prescrizioni precisate nelle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte. I criteri specificati, che sono pubblicati, possono comprendere:
a)
l'assenza di violazioni gravi o ripetute delle disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale e fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente;
b)
la dimostrazione, da parte del richiedente, di un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, ove opportuno, di quelle relative ai trasporti che consenta adeguati controlli doganali;
c)
la solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana che gli consente di adempiere i propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata;
d)
competenze comprovate o qualifiche professionali direttamente collegate all'attività svolta; e
e)
adeguati standard di sicurezza.
3.
I criteri specificati non sono concepiti o applicati in modo da permettere o creare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra operatori a parità di condizioni e consentono la partecipazione delle PMI.
4.
Il programma di partenariato per l'agevolazione degli scambi comporta almeno quattro dei vantaggi seguenti:
a)
una riduzione dei requisiti in materia di dati e documentazione, se del caso;
b)
un tasso ridotto di ispezioni fisiche ed esami, se del caso;
c)
tempi di svincolo rapidi, se del caso;
d)
il pagamento dilazionato di dazi, imposte, diritti e oneri;
e)
l'uso di garanzie globali o garanzie ridotte;
f)
una dichiarazione in dogana unica per tutte le importazioni o le esportazioni in un dato periodo; e
g)
lo sdoganamento delle merci nei locali dell'operatore economico autorizzato o in un altro luogo autorizzato dalle autorità doganali.
5.
Le parti dovrebbero garantire il coordinamento tra le autorità doganali e le altre agenzie di frontiera nell'elaborazione dei rispettivi programmi di operatore economico autorizzato, ad esempio tramite l'allineamento delle prescrizioni, la riduzione al minimo delle duplicazioni inutili e l'accesso a benefici connessi ai controlli e agli obblighi gestiti da agenzie diverse dalle autorità doganali.
ARTICOLO 12.9
Sportello unico
Ciascuna parte si adopera per istituire sistemi di sportello unico che consentano agli operatori commerciali di presentare alle autorità o alle agenzie partecipanti, attraverso un punto di accesso unico, la documentazione e i dati richiesti per l'importazione, l'esportazione o il transito delle merci.
ARTICOLO 12.10
Trasparenza
1.
Le parti riconoscono l'importanza di consultare tempestivamente i rappresentanti del settore commerciale in merito alle rispettive proposte di disposizioni legislative e procedure relative alle dogane e all'agevolazione degli scambi.
2.
Ciascuna parte garantisce che le sue prescrizioni e procedure doganali nonché le altre prescrizioni e procedure attinenti al commercio continuino a rispondere alle esigenze degli operatori commerciali, seguano le migliori pratiche e limitino il meno possibile gli scambi.
3.
Ciascuna parte, se del caso, organizza consultazioni periodiche tra le proprie agenzie di frontiera e gli operatori commerciali o altri portatori di interessi ubicati all'interno del suo territorio.
4.
Ciascuna parte pubblica senza indugio, in modo non discriminatorio e facilmente accessibile, e per quanto possibile per via elettronica, le nuove disposizioni legislative e regolamentari e procedure generali in materia di dogane e agevolazione degli scambi prima della loro applicazione, nonché le modifiche e le interpretazioni di tali disposizioni legislative e regolamentari e procedure generali. Tali disposizioni e procedure includono:
a)
le procedure di importazione, esportazione e transito, compresi gli orari di servizio e le procedure per porti, aeroporti e altri punti di entrata, nonché i moduli e i documenti necessari;
b)
le aliquote dei dazi e le imposte di qualsiasi natura applicate all'importazione o all'esportazione, o in relazione ad esse;
c)
i diritti e gli oneri imposti da o per agenzie pubbliche sull'importazione, sull'esportazione o sul transito, o in relazione ad essi;
d)
le regole per la classificazione o la valutazione dei prodotti a fini doganali;
e)
le disposizioni legislative e regolamentari e le decisioni amministrative di applicazione generale concernenti le regole di origine;
f)
le restrizioni o i divieti all'importazione, all'esportazione o al transito;
g)
le disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle formalità di importazione, esportazione o transito;
h)
le procedure di ricorso;
i)
gli accordi, o loro parti, con uno o più paesi relativi a importazione, esportazione o transito;
j)
le procedure relative alla gestione dei contingenti tariffari;
k)
i punti di contatto per le richieste di informazioni; e
l)
altri avvisi pertinenti di natura amministrativa in relazione a quanto sopra.
5.
Ciascuna parte prevede un periodo di tempo ragionevole tra la pubblicazione e l'entrata in vigore di disposizioni legislative e regolamentari, procedure generali e diritti o oneri nuovi o modificati.
6.
Ciascuna parte rende disponibili online e aggiorna, se del caso, quanto segue:
a)
una descrizione delle sue procedure di importazione, esportazione e transito, comprese le procedure di ricorso, con informazioni in merito alle fasi concrete necessarie per l'importazione, l'esportazione e il transito;
b)
i moduli e i documenti necessari per l'importazione o il transito nel territorio di tale parte o per l'esportazione da tale territorio; e
c)
i dati di contatto dei punti di informazione.
7.
Ciascuna parte istituisce o mantiene uno o più punti di informazione per rispondere, entro un periodo di tempo ragionevole, alle richieste di informazioni di governi, operatori commerciali e altre parti interessate in merito a questioni doganali e ad altre questioni attinenti al commercio. Le parti non esigono il pagamento di diritti per rispondere alle richieste di informazioni né per fornire i moduli e i documenti necessari. I punti di informazione rispondono alle richieste di informazioni e forniscono i moduli e i documenti entro un periodo di tempo ragionevole fissato da ciascuna parte, che può variare a seconda della natura o della complessità della richiesta.
ARTICOLO 12.11
Determinazione del valore in dogana
Le norme per la determinazione del valore in dogana applicate agli scambi reciproci tra le parti sono basate sull'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII del GATT (1994). Le disposizioni di tale accordo sono integrate nel presente accordo e ne fanno parte.
ARTICOLO 12.12
Gestione del rischio
1.
Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore un sistema di gestione del rischio per i controlli doganali.
2.
Ciascuna parte concepisce e applica la gestione del rischio in modo tale da evitare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate o restrizioni dissimulate degli scambi internazionali.
3.
Ciascuna parte concentra i controlli doganali e gli altri controlli di frontiera pertinenti sulle partite ad alto rischio e accelera lo svincolo delle partite a basso rischio. Ciascuna parte può altresì selezionare, su base aleatoria, le partite da sottoporre a tali controlli nel quadro della propria gestione del rischio.
4.
Ciascuna parte fonda la gestione del rischio su una valutazione dei rischi effettuata mediante appropriati criteri di selettività.
5.
Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, ove possibile, alle procedure gestite da altre agenzie di frontiera.
ARTICOLO 12.13
Audit successivi allo sdoganamento
1.
Al fine di accelerare lo svincolo delle merci, ciascuna parte adotta o mantiene in vigore audit successivi allo sdoganamento per garantire la conformità alle disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale e ad altre disposizioni collegate.
2.
Ciascuna parte effettua gli audit successivi allo sdoganamento seguendo un'impostazione basata sul rischio.
3.
Ciascuna parte effettua gli audit successivi allo sdoganamento in maniera trasparente. Qualora sia effettuato un audit e siano stati raggiunti risultati definitivi, la parte notifica senza indugio alla persona i cui registri siano sottoposti ad audit i risultati, i suoi diritti e obblighi e le motivazioni dei risultati.
4.
Le parti prendono atto della possibilità che le informazioni ottenute in un audit successivo allo sdoganamento siano utilizzate in procedimenti amministrativi o giudiziari successivi.
5.
Ogniqualvolta sia possibile, le parti utilizzano i risultati degli audit successivi allo sdoganamento nell'applicazione della gestione del rischio.
ARTICOLO 12.14
Spedizionieri doganali
Ciascuna parte pubblica le proprie misure relative al ricorso agli spedizionieri doganali. Qualora rilasci licenze a spedizionieri doganali, ciascuna parte applica norme trasparenti, non discriminatorie e proporzionate. Una parte non adotta nuove misure che obblighino ad avvalersi di spedizionieri doganali.
ARTICOLO 12.15
Ispezioni pre-imbarco
Una parte non impone l'impiego obbligatorio di ispezioni pre-imbarco, quali definite nell'accordo OMC sulle ispezioni pre-imbarco, o di qualunque altro tipo di attività ispettive effettuate nel luogo di destinazione da società private prima dello sdoganamento.
ARTICOLO 12.16
Ricorsi
1.
Ciascuna parte prevede procedure efficaci, rapide, non discriminatorie e facilmente accessibili per garantire il diritto di ricorso contro i provvedimenti amministrativi, le pronunce e le decisioni delle autorità doganali o di altre autorità competenti che incidono sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito delle merci.
2.
Le procedure di ricorso possono comprendere il riesame amministrativo da parte dell'autorità di vigilanza e il controllo giurisdizionale delle decisioni prese a livello amministrativo conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte.
3.
È parimenti legittimata a proporre ricorso la persona che ha chiesto alle autorità doganali una decisione e non l'ha ottenuta entro i termini applicabili.
4.
Ciascuna parte fornisce alla persona nei confronti della quale emana una decisione amministrativa le motivazioni di tale decisione, in modo da consentirle, se necessario, di accedere alle procedure di ricorso.
ARTICOLO 12.17
Formalità di importazione, esportazione e transito e requisiti in materia di dati e documentazione
1.
Ciascuna parte provvede affinché le formalità di importazione, esportazione e transito e i requisiti in materia di dati e documentazione:
a)
siano adottati o applicati ai fini di un rapido svincolo delle merci, in particolare delle merci deperibili, purché siano soddisfatte le condizioni per lo svincolo;
b)
siano adottati o applicati in una maniera che tenda a ridurre i tempi e i costi della conformità per gli operatori commerciali e gli operatori;
c)
costituiscano la misura meno restrittiva ai fini degli scambi che è prescelta se sono ragionevolmente disponibili due o più misure alternative per conseguire l'obiettivo o gli obiettivi strategici in questione; e
d)
siano soppressi, anche in parte, se essi o parti di essi non sono più necessari.
2.
Il Mercosur si adopera per l'applicazione di procedure doganali comuni e requisiti uniformi in materia di dati doganali per lo svincolo delle merci.
ARTICOLO 12.18
Uso delle tecnologie dell'informazione
1.
Ciascuna parte utilizza tecnologie dell'informazione atte ad accelerare le procedure per lo svincolo delle merci al fine di agevolare gli scambi tra le parti.
2.
Ciascuna parte:
a)
rende disponibili per via elettronica le dichiarazioni doganali e, ove possibile, altri documenti necessari per l'importazione, il transito o l'esportazione delle merci;
b)
consente la presentazione in formato elettronico della dichiarazione doganale e, ove possibile, di qualsiasi dato richiesto per l'importazione e l'esportazione delle merci;
c)
stabilisce i mezzi con cui provvedere allo scambio elettronico di informazioni doganali con i propri operatori commerciali;
d)
promuove lo scambio elettronico di dati tra i suoi operatori commerciali, le sue amministrazioni doganali e le altre agenzie collegate al commercio; e
e)
utilizza sistemi elettronici di gestione del rischio a fini di valutazione e fissazione degli obiettivi per consentire alle proprie autorità doganali e, ove possibile, ad altre agenzie di frontiera di concentrare le ispezioni sulle merci ad alto rischio e agevolare lo svincolo e la circolazione delle merci a basso rischio.
3.
Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure che consentano il pagamento elettronico di dazi, imposte, diritti e oneri riscossi all'importazione e all'esportazione dalle autorità doganali e, ove possibile e applicabile, da altre agenzie di frontiera.
ARTICOLO 12.19
Sanzioni
1.
Ciascuna parte provvede affinché le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale prevedano che le sanzioni imposte in caso di violazione delle disposizioni regolamentari o degli obblighi procedurali in ambito doganale siano proporzionate e non discriminatorie.
2.
Le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni legislative e regolamentari o degli obblighi procedurali in ambito doganale di una parte sono inflitte soltanto alla persona responsabile di tale violazione a norma del diritto di tale parte.
3.
Le sanzioni inflitte dipendono dai fatti e dalle circostanze del caso e sono commisurate al livello e alla gravità della violazione. Ciascuna parte evita incentivi alla valutazione o alla riscossione di una sanzione o conflitti di interessi nella valutazione e nella riscossione delle sanzioni.
4.
Ciascuna parte è incoraggiata a considerare come potenziale fattore attenuante, ai fini dell'introduzione di una sanzione, l'eventuale comunicazione preventiva volontaria a un'autorità doganale delle circostanze di una violazione delle disposizioni legislative e regolamentari o degli obblighi procedurali in ambito doganale.
5.
Quando è inflitta una sanzione per violazione di una disposizione legislativa o regolamentare o di un obbligo procedurale in ambito doganale, alla persona destinataria della sanzione è fornita una motivazione scritta che specifichi la natura della violazione e la disposizione legislativa o regolamentare o la procedura applicabile in base alla quale sono stati stabiliti l'importo o l'entità minima e massima della sanzione per la violazione.
ARTICOLO 12.20
Ammissione temporanea
1.
Ai fini del presente articolo, per "ammissione temporanea" si intende il regime doganale in base al quale determinate merci, compresi i relativi mezzi di trasporto, che sono introdotte in un territorio doganale per una finalità specifica, sono esonerate, a determinate condizioni, dal pagamento di imposte e dazi all'importazione senza divieti o restrizioni all'importazione di carattere economico. Tali merci devono essere destinate a essere riesportate entro un dato termine senza avere subito alcuna modifica, a eccezione del normale deprezzamento dovuto al loro utilizzo.
2.
Nessuna disposizione del presente articolo dovrebbe essere interpretata nel senso di esonerare le merci importate dalla conformità a prescrizioni attinenti al commercio di carattere non economico, in particolare per quanto riguarda le misure sanitarie e fitosanitarie.
3.
Ciascuna parte, conformemente al proprio diritto, concede l'ammissione temporanea in esenzione totale, a determinate condizioni, da imposte e dazi all'importazione e senza divieti o restrizioni all'importazione di carattere economico, alle merci seguenti:
a)
merci destinate a essere presentate o utilizzate in occasione di esposizioni, fiere, congressi o manifestazioni analoghe;
b)
materiale professionale per la stampa, la radiodiffusione o la televisione; materiale cinematografico; ogni altro materiale necessario per l'esercizio del mestiere o della professione a una persona che si rechi nel territorio di un altro paese per compiervi un determinato lavoro;
c)
merci importate nell'ambito di un'operazione commerciale, se l'importazione non costituisce di per sé un'operazione commerciale;
d)
merci importate nell'ambito di un'operazione di fabbricazione (quali cliché, disegni, stampi, progetti e modelli, destinati a essere utilizzati nel corso di un processo di fabbricazione); mezzi di produzione sostitutivi;
e)
merci importate esclusivamente a fini educativi, scientifici o culturali;
f)
effetti personali di passeggeri e merci importate a fini sportivi;
g)
materiale di promozione turistica;
h)
merci importate a fini umanitari: e
i)
animali importati per finalità specifiche.
3.
Ciascuna parte accetta, ai fini dell'ammissione temporanea delle merci di cui al paragrafo 2 e indipendentemente dalla loro origine, i carnet ATA rilasciati e approvati dall'altra parte conformemente alla convenzione doganale sul carnet ATA per l'ammissione temporanea di merci, fatta a Bruxelles il 6 dicembre 1961, garantiti da un'associazione appartenente alla catena di garanzia internazionale, certificati dalle autorità competenti e validi nel territorio della parte importatrice.
ARTICOLO 12.21
Sottocomitato per le dogane, l'agevolazione degli scambi e le regole di origine
Oltre alle funzioni elencate agli articoli 2.4, 9.9 e 11.32 e all'articolo 12.6, paragrafo 10, il sottocomitato per le dogane, l'agevolazione degli scambi e le regole di origine, istituito a norma dell'articolo 9.9, paragrafo 4, ha la funzione di intensificare la cooperazione in materia di sviluppo, applicazione e rispetto delle procedure doganali e attinenti al commercio, assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, regole di origine e cooperazione amministrativa.
ARTICOLO 12.22
Consiglio congiunto nella formazione "Commercio"
Al fine di attuare le pertinenti disposizioni del presente capo, il Consiglio congiunto nella formazione "Commercio" ha la facoltà di adottare decisioni relative ai programmi AEO e al loro riconoscimento reciproco, nonché alle iniziative comuni relative alle procedure doganali e all'agevolazione degli scambi.
CAPO 13
OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI
ARTICOLO 13.1
Obiettivo
L'obiettivo del presente capo è agevolare gli scambi di merci tra le parti individuando, prevenendo ed eliminando gli inutili ostacoli tecnici agli scambi ("TBT") e rafforzare la cooperazione tra le parti nelle questioni contemplate dal presente capo.
ARTICOLO 13.2
Relazione con l'accordo TBT
1.
Le parti ribadiscono i propri diritti e obblighi derivanti dall'accordo TBT, che è integrato nel presente accordo e ne fa parte.
2.
I riferimenti al "presente accordo" nell'accordo TBT si intendono fatti, se del caso, all'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra.
3.
Per "membri" nell'accordo TBT si intendono le parti del presente accordo.
ARTICOLO 13.3
Ambito di applicazione
1.
Il presente capo si applica all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità che possono incidere sugli scambi di merci tra le parti.
2.
Il presente capo non si applica:
a)
alle specifiche in materia di acquisti elaborate da organismi governativi per le necessità di produzione o di consumo di organismi governativi; e
b)
alle misure sanitarie e fitosanitarie, quali definite nell'allegato A dell'accordo SPS.
ARTICOLO 13.4
Definizioni
Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:
a)
le definizioni di cui all'allegato 1 dell'accordo TBT;
b)
"dichiarazione di conformità del fornitore": un attestato di prima parte rilasciato dal fabbricante sotto la sua esclusiva responsabilità sulla base dei risultati di una tipologia appropriata di attività di valutazione della conformità che esclude una valutazione obbligatoria da parte di terzi;
c)
"ISO": l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione;
d)
"IEC": la Commissione elettrotecnica internazionale;
e)
"UIT": l'Unione internazionale delle telecomunicazioni;
f)
"Codex Alimentarius": la commissione del Codex Alimentarius;
g)
"ILAC": la Cooperazione internazionale per l'accreditamento dei laboratori;
h)
"IAF": il Forum internazionale per l'accreditamento; e
i)
"IECEE CB Scheme": il programma del sistema di valutazione della conformità di apparecchiature e componenti elettrotecnici dell'IEC che consente il riconoscimento reciproco dei certificati di prova per le apparecchiature elettriche.
ARTICOLO 13.5
Cooperazione congiunta relativa a iniziative volte ad agevolare gli scambi
1.
Le parti riconoscono l'importanza di intensificare la loro cooperazione al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di contribuire a eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi o a evitarne la creazione. A tal fine le parti si adoperano per individuare, promuovere, sviluppare e attuare, a seconda della situazione, iniziative di agevolazione degli scambi decidendo in ogni singolo caso.
2.
Una parte può proporre all'altra parte iniziative settoriali specifiche nei settori contemplati dal presente capo. Tali proposte sono trasmesse al coordinatore del capo TBT, nominato a norma dell'articolo 13.13, e possono includere:
a)
lo scambio di informazioni sugli approcci e sulle prassi regolamentari;
b)
l'analisi comune di un settore o di un gruppo di prodotti;
c)
iniziative volte ad allineare ulteriormente i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità alle norme internazionali pertinenti;
d)
la promozione del ricorso all'accreditamento per valutare la competenza degli organismi di valutazione della conformità; e
e)
l'esame del riconoscimento reciproco o unilaterale dei risultati della valutazione della conformità.
3.
Qualora una delle parti proponga un'iniziativa specifica di agevolazione degli scambi, l'altra parte esamina debitamente tale proposta e risponde entro un termine ragionevole. L'altra parte, se respinge l'iniziativa proposta, illustra i motivi della decisione alla parte proponente.
4.
I termini dei lavori previsti dal presente articolo sono definiti dall'Unione europea, da un lato, e dal Mercosur o dagli Stati del Mercosur firmatari coinvolti in ciascuna attività di agevolazione degli scambi, se necessario, dall'altro, e possono comprendere la costituzione di gruppi di lavoro ad hoc. Al fine di beneficiare del punto di vista non governativo su questioni inerenti al presente articolo, ciascuna parte può, se del caso e conformemente alle proprie norme e procedure, consultare i portatori di interessi e altre parti interessate.
5.
Il sottocomitato per gli scambi di merci, istituito a norma dell'articolo 9.9, paragrafo 4, discute i risultati dei lavori svolti a norma del presente articolo e può prendere in considerazione azioni appropriate.
6.
Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata nel senso di obbligare una parte a:
a)
discostarsi dalle procedure interne per l'elaborazione e l'adozione di misure di regolamentazione;
b)
prendere provvedimenti che compromettano o ostacolino l'adozione tempestiva di misure di regolamentazione per il conseguimento dei propri obiettivi di politica pubblica; o
c)
adottare un determinato risultato in ambito normativo.
7.
Se le iniziative di cui al presente articolo sono concordate e se ciò è necessario per la loro attuazione, ciascuna parte agevola l'interazione tra squadre tecniche affinché illustrino i rispettivi sistemi e programmi di valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca.
8.
Ai fini del presente articolo, l'Unione europea agisce tramite la Commissione europea.
ARTICOLO 13.6
Regolamenti tecnici
1.
Ciascuna parte utilizza al meglio le buone prassi regolamentari per quanto riguarda l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di regolamenti tecnici, come previsto dall'accordo TBT, ad esempio prediligendo i regolamenti tecnici basati sulle prestazioni, il ricorso a valutazioni d'impatto o la consultazione dei portatori di interessi.
2.
In particolare, le parti:
a)
utilizzano le norme internazionali pertinenti come base per i propri regolamenti tecnici, compresi eventuali elementi di valutazione della conformità ivi contenuti, tranne qualora tali norme internazionali risultino inefficaci o inadeguate per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti; se le norme internazionali non sono utilizzate come base per un regolamento tecnico che può avere effetti significativi sugli scambi, una parte, su richiesta dell'altra parte, chiarisce i motivi per cui tali norme sono ritenute inadeguate o inefficaci per il conseguimento dell'obiettivo legittimo perseguito;
b)
in sede di riesame dei rispettivi regolamenti tecnici, in aggiunta all'articolo 2.3 dell'accordo TBT e fatti salvi gli articoli 2.4 e 12.4 dell'accordo TBT, aumentano la convergenza di tali regolamenti con le norme internazionali pertinenti; una parte tiene conto, tra l'altro, di eventuali nuovi sviluppi intervenuti nelle norme internazionali pertinenti nonché del persistere o no delle circostanze alla base delle divergenze dalle norme internazionali pertinenti;
c)
promuovono lo sviluppo di regolamenti tecnici regionali, ne incentivano l'adozione a livello nazionale e favoriscono la sostituzione di quelli esistenti, al fine di agevolare gli scambi tra le parti;
d)
prevedono un intervallo di tempo ragionevole tra la pubblicazione dei regolamenti tecnici e la loro entrata in vigore affinché gli operatori economici dell'altra parte possano conformarvisi;
e)
effettuano l'analisi dell'impatto dei regolamenti tecnici previsti conformemente alle rispettive norme e procedure; e
f)
nell'elaborare i regolamenti tecnici, tengono debitamente conto delle caratteristiche e delle esigenze particolari delle PMI.
ARTICOLO 13.7
Norme
1.
Le parti ribadiscono i propri obblighi derivanti dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo TBT, in particolare per quanto riguarda l'adozione di ogni adeguata misura per far in modo che tutti gli organismi di normazione nei loro territori accettino e osservino il codice di procedura per l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di norme di cui all'allegato 3 dell'accordo TBT.
2.
Le norme internazionali elaborate dall'ISO, dall'IEC, dall'UIT o dal Codex Alimentarius sono considerate norme internazionali pertinenti ai sensi degli articoli 2 e 5 e dell'allegato 3 dell'accordo TBT.
3.
Può essere considerata una norma internazionale pertinente ai sensi degli articoli 2 e 5 e dell'allegato 3 dell'accordo TBT anche una norma elaborata da altre organizzazioni internazionali, se:
a)
è stata elaborata da un organismo di normazione che cerca di raggiungere un consenso:
i)
tra le delegazioni nazionali dei membri dell'OMC partecipanti che rappresentano tutti gli organismi nazionali di normazione presenti nel loro territorio che hanno adottato, o prevedono di adottare, norme per la materia cui si riferisce l'attività di normazione internazionale; o
ii)
tra gli organismi governativi dei membri dell'OMC partecipanti; e
b)
è stata elaborata conformemente alla decisione del comitato TBT dell'OMC sui principi per l'elaborazione di norme, guide e raccomandazioni internazionali in relazione agli articoli 2 e 5 e all'allegato 3 dell'accordo TBT.
4.
Al fine di armonizzare le norme nel modo più ampio possibile, ciascuna parte incoraggia, entro i limiti delle proprie competenze e risorse, gli organismi di normazione nel suo territorio, come pure gli organismi regionali di normazione di cui essa o gli organismi di normazione nel suo territorio sono membri, a:
a)
partecipare, nei limiti delle loro risorse, all'elaborazione delle norme internazionali da parte dei competenti organismi internazionali di normazione;
b)
cooperare con i competenti organismi di normazione nazionali e regionali dell'altra parte nelle attività di normazione internazionali;
c)
utilizzare le norme internazionali pertinenti come base per le norme da essi elaborate, tranne qualora tali norme internazionali risultino inefficaci o inadeguate, ad esempio a causa dell'insufficiente livello di protezione che consentono, o a causa di fattori climatici o geografici fondamentali o di problemi tecnologici fondamentali;
d)
evitare duplicazioni o sovrapposizioni con le attività degli organismi internazionali di normazione;
e)
promuovere l'elaborazione di norme a livello regionale e l'adozione di tali norme da parte degli organismi nazionali di normazione, in sostituzione delle norme nazionali esistenti;
f)
riesaminare, a intervalli regolari, le norme nazionali e regionali che non sono basate su norme internazionali pertinenti al fine di aumentarne la convergenza con queste ultime; e
g)
promuovere la cooperazione bilaterale con gli organismi di normazione dell'altra parte.
5.
Le parti dovrebbero scambiarsi informazioni tramite i coordinatori del capo TBT, nominati a norma dell'articolo 13.13:
a)
sull'impiego delle norme come base o a sostegno dei regolamenti tecnici;
b)
sugli accordi di cooperazione attuati dall'una o dall'altra parte in materia di normazione, ad esempio sulle questioni relative alla normazione negli accordi di libero scambio con paesi terzi; e
c)
sui rispettivi processi di normazione e sul ricorso a norme internazionali, regionali o locali come base per le loro norme nazionali.
ARTICOLO 13.8
Procedure di valutazione della conformità e accreditamento
1.
Le disposizioni di cui all'articolo 13.6 riguardanti l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di regolamenti tecnici si applicano anche alle procedure di valutazione della conformità.
2.
Una parte, se richiede una valutazione della conformità come esplicita assicurazione che un prodotto è conforme a un regolamento tecnico:
a)
seleziona procedure di valutazione della conformità proporzionate ai rischi connessi;
b)
prende in considerazione, nel processo normativo, l'uso della dichiarazione di conformità del fornitore, tra le altre opzioni, come garanzia di conformità ai regolamenti tecnici; e
c)
su richiesta, fornisce all'altra parte informazioni sui motivi della scelta di una particolare procedura di valutazione della conformità per prodotti specifici.
3.
Una parte, se richiede una valutazione della conformità da parte di terzi come esplicita assicurazione che un prodotto è conforme a un regolamento tecnico e non ha riservato tale compito a un organismo governativo come precisato al paragrafo 4:
a)
ricorre preferibilmente all'accreditamento per l'abilitazione degli organismi di valutazione della conformità;
b)
utilizza al meglio le norme internazionali per l'accreditamento e la valutazione della conformità, nonché gli accordi internazionali cui partecipano gli organismi di accreditamento delle parti, ad esempio mediante i meccanismi dell'ILAC e dell'IAF;
c)
considera di aderire o, a seconda dei casi, invita i propri organismi di prova, ispezione e certificazione ad aderire agli accordi o alle intese internazionali vigenti per l'armonizzazione o l'agevolazione dell'accettazione dei risultati della valutazione della conformità;
d)
promuove, all'interno del proprio territorio, la concorrenza tra gli organismi di valutazione della conformità designati dalle autorità per un determinato prodotto o insieme di prodotti al fine di consentire agli operatori economici di scegliere tra le varie possibilità;
e)
garantisce che gli organismi di valutazione della conformità siano indipendenti dai fabbricanti, dagli importatori e dai distributori, ossia che svolgano le loro attività con obiettività e indipendenza di giudizio;
f)
garantisce che non vi siano conflitti di interessi tra gli organismi di accreditamento e gli organismi di valutazione della conformità, o tra le attività delle autorità di vigilanza del mercato e le attività degli organismi di valutazione della conformità;
g)
consente, nella misura del possibile, agli organismi di valutazione della conformità di ricorrere a subappaltatori per eseguire prove o ispezioni in relazione alla valutazione della conformità, compresi subappaltatori ubicati nel territorio dell'altra parte; e
h)
pubblica online un elenco degli organismi che ha designato per effettuare tali valutazioni della conformità, come pure le informazioni pertinenti sull'ambito della designazione per ciascuno di tali organismi.
4.
Nessuna disposizione del paragrafo 3, lettera g), può essere interpretata nel senso di vietare a una parte di imporre ai subappaltatori di soddisfare i requisiti che l'organismo di valutazione della conformità da essa incaricato sarebbe tenuto a rispettare per eseguire le prove o le ispezioni appaltate.
5.
Nessuna disposizione del presente articolo impedisce a una parte di richiedere che la valutazione della conformità relativa a determinati prodotti sia effettuata da specifiche autorità pubbliche di tale parte. In tali casi, la parte:
a)
stabilisce le tariffe della valutazione della conformità in base al costo approssimativo dei servizi prestati e, su istanza di un richiedente la valutazione della conformità, precisa i diversi elementi inclusi in tali tariffe; e
b)
in linea di principio, rende pubbliche le tariffe della valutazione della conformità o, se tali informazioni non sono rese pubbliche, le fornisce su richiesta.
6.
Nonostante i paragrafi da 3 a 5 del presente articolo, nei settori elencati nell'allegato 13-A, nei quali l'Unione europea accetta la dichiarazione di conformità del fornitore come garanzia che un prodotto è conforme a un regolamento tecnico e per i quali uno Stato del Mercosur firmatario prevede obblighi di prova o certificazione da parte di terzi, lo Stato del Mercosur firmatario, a garanzia della conformità di un prodotto ai requisiti dei regolamenti tecnici di uno Stato del Mercosur firmatario, accetta certificati o, nei casi in cui tale accettazione non sia prevista dalle sue pertinenti disposizioni legislative e regolamentari, accetta rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità ubicati nel territorio dell'Unione europea e accreditati per gli ambiti di applicazione pertinenti da un organismo di accreditamento membro degli accordi internazionali per il riconoscimento reciproco dell'ILAC e dell'IAF, oppure accetta certificati rilasciati nell'ambito dell'IECEE CB Scheme. Al fine di accettare tali certificati o rapporti di prova, uno Stato del Mercosur firmatario può esigere, nelle proprie pertinenti disposizioni legislative e regolamentari, che esistano accordi bilaterali, compresi protocolli d'intesa, tra l'organismo di valutazione della conformità ubicato nel territorio dell'Unione europea e l'organismo di valutazione della conformità ubicato nel territorio dello Stato del Mercosur firmatario.
7.
Se le dichiarazioni di conformità del fornitore sono considerate una procedura di valutazione della conformità valida nell'Unione europea, i rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità ubicati nel territorio dello Stato del Mercosur firmatario sono accettati come documenti validi atti a dimostrare che un prodotto è conforme ai requisiti dei regolamenti tecnici dell'Unione europea. Il fabbricante rimane responsabile in tutti i casi della conformità del prodotto.
8.
Il paragrafo 6 si applica anche quando uno Stato del Mercosur firmatario introduce nuovi obblighi di prova o certificazione da parte di terzi per i settori specificati nell'allegato 13-A, conformemente al paragrafo 10 del presente articolo. Se l'Unione europea introduce obblighi di prova o certificazione da parte di terzi per i settori specificati nell'allegato 13-A, conformemente al paragrafo 10 del presente articolo, le parti discutono, in sede di sottocomitato per gli scambi di merci di cui all'articolo 13.14, se sia necessario adottare misure per garantire la reciprocità per quanto riguarda l'accettazione dei rapporti di prova o dei certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità ubicati nel territorio dello Stato del Mercosur firmatario.
9.
Il Consiglio congiunto nella formazione "Commercio" può adottare una decisione volta a modificare l'allegato 13-A, sezione A.
10.
Nonostante il paragrafo 6 del presente articolo, una parte può introdurre obblighi di prova o certificazione da parte di terzi per i settori specificati nell'allegato 13-A, per quanto riguarda i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione di tale allegato, alle condizioni seguenti:
a)
l'introduzione delle prescrizioni o procedure in questione è giustificata in base agli obiettivi legittimi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo TBT;
b)
i motivi alla base dell'introduzione di tali prescrizioni o procedure sono suffragati da informazioni tecniche o scientifiche comprovate relative alle prestazioni dei prodotti in questione;
c)
tali prescrizioni o procedure non sono più restrittive ai fini degli scambi di quanto sia necessario per conseguire l'obiettivo legittimo della parte, tenuto conto dei rischi che comporterebbe il mancato conseguimento di tale obiettivo; e
d)
la parte non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere la necessità di introdurre tali prescrizioni o procedure alla data di entrata in vigore del presente accordo.
11.
Il paragrafo 6 lascia impregiudicato l'esercizio, su base non discriminatoria, delle competenze di vigilanza del mercato a opera delle autorità di una parte, compresa l'esecuzione di prove aggiuntive su campioni al punto di ingresso.
ARTICOLO 13.9
Trasparenza
1.
Per quanto riguarda l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità, ciascuna parte:
a)
tiene conto delle osservazioni dell'altra parte se il processo di elaborazione di un regolamento tecnico è oggetto, in toto o in parte, di consultazione pubblica;
b)
nell'elaborazione di importanti regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità che possono avere effetti significativi sugli scambi, provvede affinché, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, siano predisposte procedure di trasparenza che consentano a persone delle parti di fornire contributi attraverso un processo formale di consultazione pubblica, salvo qualora sorgano o rischino di sorgere problemi urgenti di sicurezza, salute, tutela ambientale o sicurezza nazionale;
c)
consente alle persone dell'altra parte di partecipare al processo di consultazione di cui alla lettera b) a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate alle proprie persone e, ove possibile, rende pubblici i risultati del processo di consultazione;
d)
concede all'altra parte, in linea di principio, un periodo di almeno 60 (sessanta) giorni per presentare osservazioni scritte sulle proposte di regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità e prende in considerazione una richiesta ragionevole di prorogare il termine per la presentazione di osservazioni;
e)
nei casi in cui il testo notificato non sia in una delle lingue ufficiali dell'OMC, fornisce una descrizione chiara e completa del contenuto della misura nel formato di notifica dell'OMC;
f)
se riceve dall'altra parte osservazioni scritte sulla sua proposta di regolamento tecnico o di procedura di valutazione della conformità:
i)
discute, su richiesta dell'altra parte, le osservazioni scritte, ove possibile con la partecipazione della sua autorità di regolamentazione competente e in un momento in cui è possibile tenerne conto; e
ii)
risponde per iscritto alle osservazioni, ove possibile entro la data di pubblicazione del regolamento tecnico o della procedura di valutazione della conformità;
g)
su richiesta dell'altra parte, fornisce informazioni in merito agli obiettivi, alla base giuridica e alla motivazione di un regolamento tecnico o di una procedura di valutazione della conformità che ha adottato o che propone di adottare;
h)
fornisce informazioni riguardanti l'adozione e l'entrata in vigore del regolamento tecnico o della procedura di valutazione della conformità e il testo definitivo adottato tramite un addendum alla notifica originale all'OMC;
i)
considera le ragionevoli richieste dell'altra parte, ricevute prima della fine del periodo di tempo concesso per formulare osservazioni dopo la trasmissione della proposta di regolamento tecnico, miranti a prorogare il periodo che intercorre tra l'adozione del regolamento tecnico e la sua entrata in vigore, tranne qualora tale proroga risultasse inefficace per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti; e
j)
fornisce un accesso gratuito alla versione elettronica del testo notificato congiuntamente alla notifica.
2.
Ai fini del paragrafo 1, lettera d), qualora sorgano o rischino di sorgere problemi urgenti di sicurezza, salute, tutela ambientale o sicurezza nazionale, si applicano l'articolo 2, paragrafo 10, e l'articolo 5, paragrafo 7, dell'accordo TBT.
3.
Se le norme sono rese obbligatorie integrandole o inserendo un riferimento alle stesse in un progetto di regolamento tecnico o di procedura di valutazione della conformità, devono essere adempiuti gli obblighi di trasparenza relativi alla notifica TBT di cui al presente articolo e all'articolo 2 o 5 dell'accordo TBT.
4.
Ciascuna parte provvede affinché tutti i regolamenti tecnici e tutte le procedure obbligatorie di valutazione della conformità adottati e in vigore siano messi gratuitamente a disposizione del pubblico su un sito web ufficiale. Ciascuna parte fornisce sempre un accesso illimitato a tutte le informazioni pertinenti per il conseguimento della conformità a un regolamento tecnico. Se le norme prevedono una presunzione di conformità ai regolamenti tecnici e tali regolamenti tecnici non fanno riferimento a tali norme, ciascuna parte garantisce l'accesso alle informazioni sulle norme corrispondenti.
5.
Ciascuna parte, su richiesta ragionevole dell'altra parte o dei suoi operatori economici, fornisce senza indebito ritardo informazioni sui regolamenti tecnici in vigore e, se del caso e se questi sono disponibili, orientamenti scritti sulla conformità ai regolamenti tecnici.
ARTICOLO 13.10
Marcatura ed etichettatura
1.
I regolamenti tecnici delle parti che comprendono o riguardano esclusivamente la marcatura o l'etichettatura obbligatoria rispettano i principi dell'articolo 2 dell'accordo TBT.
2.
In particolare, una parte che prescriva la marcatura o l'etichettatura obbligatoria di prodotti:
a)
richiede unicamente le informazioni pertinenti per i consumatori o gli utilizzatori del prodotto o le autorità che indicano la conformità del prodotto ai requisiti tecnici obbligatori;
b)
e, se richiede l'approvazione preventiva, la registrazione o la certificazione delle etichette o delle marcature dei prodotti come condizione imprescindibile per l'immissione sul mercato di prodotti altrimenti conformi ai suoi requisiti tecnici obbligatori, provvede affinché in merito alle richieste presentate dagli operatori economici dell'altra parte sia presa una decisione senza indebito ritardo e senza discriminazioni;
c)
e, qualora imponga l'utilizzo di un numero di identificazione unico, comunica tale numero agli operatori economici dell'altra parte, senza indebito ritardo e senza discriminazioni;
d)
e, purché ciò non sia fuorviante, contraddittorio o non si presti a confusione in relazione alle prescrizioni regolamentari della parte importatrice e non comprometta gli obiettivi legittimi previsti dall'accordo TBT, consente:
i)
informazioni in altre lingue oltre a quella prescritta nella parte che importa i prodotti; e
ii)
le nomenclature, i pittogrammi, i simboli o gli elementi grafici adottati nelle norme internazionali;
e)
accetta, ove possibile, che le integrazioni e le correzioni dell'etichettatura siano effettuate nei depositi doganali o in altre aree designate presso il punto di importazione come alternativa all'etichettatura nel paese di origine;
f)
se ritiene che la tutela della sanità pubblica e dell'ambiente, la protezione contro le pratiche ingannevoli e qualsiasi altro obiettivo legittimo previsto dall'accordo TBT non ne siano compromessi, si adopera per accettare etichette non permanenti o staccabili, anziché etichette apposte fisicamente sul prodotto, o l'inserimento di informazioni pertinenti nella documentazione di accompagnamento.
3.
Il paragrafo 2 non si applica alla marcatura o all'etichettatura dei medicinali.
4.
Una parte che ritenga che le prescrizioni in materia di marcatura o etichettatura relative a un prodotto o a un settore dell'altra parte possano essere migliorate può proporre un'iniziativa di agevolazione degli scambi in risposta alle proprie preoccupazioni conformemente all'articolo 13.5.
ARTICOLO 13.11
Cooperazione e assistenza tecnica
1.
Per contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente capo, ciascuna parte, tra l'altro:
a)
promuove la cooperazione e le attività e i progetti comuni tra le rispettive organizzazioni, pubbliche o private, nazionali o regionali, nei settori della regolamentazione tecnica, della normazione, della valutazione della conformità, della metrologia e dell'accreditamento;
b)
promuove le buone prassi regolamentari attraverso lo scambio di informazioni, esperienze e migliori pratiche riguardanti, tra l'altro, le valutazioni dell'impatto normativo, la gestione dello stock normativo nonché la valutazione dei rischi e la consultazione pubblica;
c)
scambia opinioni sulla vigilanza del mercato;
d)
rafforza la capacità tecnica e istituzionale degli organismi nazionali di regolamentazione, metrologia, normazione, valutazione della conformità e accreditamento, sostenendo lo sviluppo della loro infrastruttura tecnica, compresi i laboratori e le attrezzature di prova, e la formazione continua delle risorse umane;
e)
promuove, agevola e, ove possibile, coordina la partecipazione di detti organismi alle organizzazioni internazionali e ad altri consessi riguardanti i regolamenti tecnici, la valutazione della conformità, le norme, l'accreditamento e la metrologia;
f)
sostiene le attività di assistenza tecnica svolte da organizzazioni nazionali, regionali e internazionali nei settori della regolamentazione tecnica, della normazione, della valutazione della conformità, della metrologia e dell'accreditamento; e
g)
si adopera per condividere le prove scientifiche e le informazioni tecniche disponibili tra le autorità di regolamentazione delle parti, nella misura necessaria per cooperare o proseguire le discussioni tecniche a norma del presente capo, ad eccezione delle informazioni riservate o di altre informazioni sensibili.
2.
Una parte prende in debita considerazione le proposte di cooperazione dell'altra parte a norma del presente capo.
ARTICOLO 13.12
Discussioni tecniche
1.
Ciascuna parte può chiedere che siano avviate discussioni in merito a qualsiasi preoccupazione derivante dal presente capo, compresi i progetti o le proposte di regolamenti tecnici o di procedure di valutazione della conformità dell'altra parte che, secondo la prima parte, possano compromettere significativamente gli scambi tra le parti. La richiesta è trasmessa dalla parte richiedente al coordinatore del capo TBT dell'altra parte nominato a norma dell'articolo 13.13 e specifica:
a)
la questione;
b)
le disposizioni del presente capo che sono oggetto di preoccupazione; e
c)
i motivi della richiesta, compresa una descrizione delle preoccupazioni della parte richiedente.
2.
Le informazioni o le spiegazioni richieste conformemente al paragrafo 1 sono fornite entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta di una parte conformemente al paragrafo 1. Il termine può essere prorogato previa giustificazione della parte interpellata.
3.
Se una questione è stata precedentemente affrontata tra le parti in una qualsiasi sede, una parte può chiedere direttamente una discussione, di persona o tramite videoconferenza o teleconferenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di tale richiesta. In tali casi, la parte interpellata si adopera al massimo per essere disponibile per tale discussione.
4.
Se le parti non hanno proceduto a una discussione a norma del presente articolo nel precedente periodo di 12 (dodici) mesi, la richiesta non può essere respinta dall'altra parte. La parte richiedente, qualora ritenga che la questione sia urgente, può chiedere che la riunione abbia luogo entro un termine più breve. In questi casi la parte chiamata a rispondere considera favorevolmente tale richiesta. Le parti si adoperano per giungere a una soluzione della questione che sia soddisfacente per entrambe.
5.
Si precisa che una parte può chiedere che siano avviate discussioni tecniche con l'altra parte a norma del paragrafo 2 anche per quanto riguarda i regolamenti tecnici o le procedure di valutazione della conformità delle amministrazioni nazionali, regionali o locali, a seconda dei casi, al livello direttamente inferiore a quello dell'amministrazione centrale che può avere effetti significativi sugli scambi.
6.
A seguito della discussione tecnica, le parti possono concludere che la questione potrebbe essere affrontata meglio attraverso un'iniziativa di agevolazione degli scambi, conformemente all'articolo 13.5.
7.
Il presente articolo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti a norma del capo 29.
ARTICOLO 13.13
Coordinatore del capo TBT
1.
Ciascuna parte nomina un coordinatore del capo TBT e notifica eventuali modifiche all'altra parte. I coordinatori del capo TBT collaborano per agevolare l'attuazione del presente capo e la cooperazione tra le parti per quanto riguarda tutte le questioni TBT.
2.
Le funzioni dei coordinatori del capo TBT comprendono:
a)
il sostegno al sottocomitato per gli scambi di merci di cui all'articolo 13.14 nell'esercizio delle sue funzioni;
b)
il sostegno alle iniziative di agevolazione degli scambi e alle discussioni tecniche, se del caso, a norma rispettivamente dell'articolo 13.5 e dell'articolo 13.12;
c)
lo scambio di informazioni sul lavoro svolto in sedi non governative, regionali e multilaterali per quanto riguarda le norme, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità; e
d)
la comunicazione al sottocomitato per gli scambi di merci di cui all'articolo 13.14, se del caso, di eventuali pertinenti sviluppi connessi all'attuazione del presente capo.
3.
I coordinatori del capo TBT comunicano tra loro nei modi convenuti e atti all'esercizio delle loro funzioni, che possono comprendere posta elettronica, teleconferenze, videoconferenze e riunioni.
ARTICOLO 13.14
Sottocomitato per gli scambi di merci
Il sottocomitato per gli scambi di merci, istituito a norma dell'articolo 9.9, paragrafo 4, svolge le funzioni seguenti, oltre a quelle elencate agli articoli 2.4, 9.9 e 10.14:
a)
discute i risultati del lavoro svolto a norma dell'articolo 13.5 e prende in considerazione azioni appropriate;
b)
offre alle parti una sede per discutere la necessità di adottare misure per garantire la reciprocità conformemente all'articolo 13.8, paragrafo 8;
c)
promuove la cooperazione conformemente all'articolo 13.11 e sostiene le discussioni tecniche, se del caso, conformemente all'articolo 13.12;
d)
si adopera per discutere almeno una volta all'anno le questioni di cui all'allegato 13-B, sezione C, punto 2; e
e)
offre alle parti una sede per cooperare e scambiare informazioni su qualsiasi questione pertinente per l'attuazione dell'allegato 13-B.
CAPO 14
MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE
ARTICOLO 14.1
Obiettivi
Il presente capo persegue i seguenti obiettivi:
a)
tutelare la vita e la salute delle persone, degli animali e delle piante nei territori delle parti agevolando nel contempo gli scambi tra queste ultime per quanto riguarda le misure sanitarie e fitosanitarie (misure "SPS");
b)
instaurare una cooperazione sull'attuazione dell'accordo SPS;
c)
fare in modo che le misure SPS non creino ostacoli ingiustificati agli scambi tra le parti;
d)
rafforzare la cooperazione sulle questioni tecniche e scientifiche relative all'adozione e all'applicazione delle misure SPS;
e)
migliorare lo scambio di informazioni e le consultazioni tra le parti sulle questioni SPS; e
f)
instaurare una cooperazione nei consessi multilaterali che si occupano di questioni SPS.
ARTICOLO 14.2
Ambito di applicazione
1.
Il presente capo si applica a tutte le misure SPS che possono incidere, direttamente o indirettamente, sugli scambi tra le parti.
2.
Il presente capo si applica alla cooperazione nei consessi multilaterali che si occupano di questioni SPS.
ARTICOLO 14.3
Definizioni
1.
Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:
a)
le definizioni di cui all'allegato A dell'accordo SPS;
b)
le definizioni adottate dal Codex Alimentarius;
c)
le definizioni adottate dall'Organizzazione mondiale per la salute animale ("WOAH");
d)
le definizioni adottate dalla Convenzione internazionale per la protezione delle piante ("IPPC"); e
e)
"zona protetta": un'area geografica ufficialmente definita del territorio dell'Unione europea in cui è noto che un determinato organismo nocivo regolamentato non si è insediato nonostante le condizioni favorevoli e nonostante la sua presenza in altre parti del territorio dell'Unione europea.
Le zone protette sono zone indenni da organismi nocivi sotto il controllo dell'Unione europea nel territorio dell'Unione europea. Esse sono riconosciute dal regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio. Tale concetto non è applicato al di fuori del territorio dell'Unione europea. A fini commerciali l'Unione europea non impone all'altra parte di istituire zone protette nel suo territorio. In tali casi si applicano le condizioni delle zone indenni da organismi nocivi. Ai fini del capo 6 e del riconoscimento delle zone protette, si applicano le stesse condizioni che si applicano per le zone indenni da organismi nocivi.
2.
In caso di incongruenza tra le definizioni di cui all'allegato A dell'accordo SPS e le definizioni concordate dalle parti o le definizioni adottate dal Codex Alimentarius, dalla WOAH e dall'IPPC, prevalgono le definizioni di cui all'allegato A dell'accordo SPS.
ARTICOLO 14.4
Diritti e obblighi
Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi derivanti dall'accordo SPS. Nessuna disposizione del presente capo incide sui diritti o sugli obblighi di ciascuna parte derivanti dall'accordo SPS.
ARTICOLO 14.5
Autorità competenti
1.
Ai fini del presente capo, l'autorità competente ufficiale di una parte è l'autorità che, conformemente al diritto della parte, è abilitata ad applicarne le disposizioni legislative e regolamentari che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo al fine di garantire il rispetto delle sue prescrizioni, o qualsiasi altra autorità cui tale autorità abbia delegato detto potere ("autorità competenti").
2.
Alla data di entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte comunica per iscritto all'altra parte il nome delle autorità competenti di cui al paragrafo 1, specificando dove tali informazioni sono rese pubbliche, e una descrizione della ripartizione delle competenze tra le rispettive autorità competenti.
3.
Conformemente all'articolo 14.11, paragrafo 4, le parti si informano reciprocamente di qualsiasi cambiamento concernente tali autorità competenti.
ARTICOLO 14.6
Obblighi generali
1.
I prodotti esportati da una parte soddisfano le prescrizioni SPS applicabili della parte importatrice.
2.
Le prescrizioni SPS della parte importatrice sono le stesse per l'intero territorio della parte esportatrice, purché prevalgano le stesse condizioni sanitarie e fitosanitarie in tutto il territorio, fatte salve le decisioni e le misure adottate conformemente all'articolo 14.10. Ciascuna parte provvede affinché le proprie misure SPS siano applicate in modo proporzionato e non introducano discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra Stati membri dell'Unione europea o Stati del Mercosur firmatari in cui prevalgono condizioni identiche o analoghe, anche tra il proprio territorio e quello dell'altra parte. Le misure SPS non sono applicate in modo tale da costituire una restrizione dissimulata degli scambi tra le parti.
3.
Le procedure di cui al presente capo sono applicate senza indebito ritardo e in modo trasparente e le informazioni richieste sono limitate a quanto necessario per l'appropriato svolgimento delle procedure di autorizzazione, controllo, ispezione e verifica.
4.
Ciascuna parte provvede affinché i diritti imposti per le procedure di importazione intese a verificare e assicurare il rispetto delle prescrizioni SPS siano equi in rapporto ai diritti riscossi sui prodotti interni simili o sui prodotti originari di qualsiasi altro membro dell'OMC e non siano superiori al costo effettivo del servizio.
5.
Fatto salvo quanto disposto all'articolo 14.14, in caso di modifica delle prescrizioni SPS in materia di importazione ciascuna parte, e se del caso il Mercosur, prevede un periodo transitorio, tenuto conto della natura della modifica, al fine di evitare inutili interruzioni o perturbazioni dei flussi commerciali dei prodotti e consentire alla parte esportatrice di adeguare le proprie procedure di esportazione a tale modifica.
6.
L'attuazione del presente capo non pregiudica le prescrizioni SPS per gli scambi tra le parti esistenti alla data di entrata in vigore del presente accordo.
7.
Fatte salve disposizioni analoghe contenute in altri capi della presente parte dell'accordo, nessuna disposizione del presente capo incide sui diritti e sugli obblighi di ciascuna parte di tutelare le informazioni riservate, conformemente alle proprie pertinenti disposizioni legislative e regolamentari. Ciascuna parte provvede affinché siano predisposte procedure per impedire la divulgazione di informazioni riservate acquisite nel corso delle procedure di cui al presente capo.
8.
Ciascuna parte provvede affinché siano disponibili le risorse necessarie per l'effettiva attuazione del presente capo.
ARTICOLO 14.7
Misure di agevolazione degli scambi
Riconoscimento degli stabilimenti per l'importazione di animali, prodotti animali, prodotti di origine animale e sottoprodotti animali
1.
La parte importatrice può richiedere il riconoscimento degli stabilimenti situati nel territorio della parte esportatrice per l'importazione di animali, prodotti animali, prodotti di origine animale e sottoprodotti animali da tali stabilimenti.
2.
Detto riconoscimento è accordato senza ispezione preventiva dei singoli stabilimenti a opera della parte importatrice se:
a)
la parte importatrice ha riconosciuto il sistema dei controlli ufficiali dell'autorità competente della parte esportatrice;
b)
la parte importatrice ha autorizzato l'importazione dei prodotti in questione; e
c)
l'autorità competente della parte esportatrice ha fornito garanzie sufficienti che tali stabilimenti sono conformi alle prescrizioni sanitarie della parte importatrice.
3.
La parte esportatrice autorizza unicamente le esportazioni dagli stabilimenti riconosciuti di cui al paragrafo 1. La parte esportatrice sospende o revoca il proprio riconoscimento degli stabilimenti che non sono conformi alle prescrizioni sanitarie della parte importatrice e notifica tale sospensione o revoca alla parte importatrice.
4.
La parte esportatrice propone alla parte importatrice un elenco di stabilimenti da riconoscere. Tale elenco è accompagnato da garanzie dell'autorità competente della parte esportatrice che gli stabilimenti sono conformi alle garanzie di cui al paragrafo 2, lettera c).
5.
La parte importatrice autorizza le importazioni da stabilimenti riconosciuti entro 40 (quaranta) giorni lavorativi dal ricevimento dell'elenco e delle garanzie della parte esportatrice di cui al paragrafo 4. Qualora siano richieste informazioni supplementari e di conseguenza non sia possibile concedere l'autorizzazione entro il termine di 40 (quaranta) giorni lavorativi, la parte importatrice ne informa la parte esportatrice e stabilisce un nuovo termine per tale autorizzazione. Tale termine non supera i 40 (quaranta) giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni supplementari.
6.
La parte importatrice redige gli elenchi di stabilimenti riconosciuti e li rende pubblici.
7.
La parte importatrice può rifiutare il riconoscimento degli stabilimenti che non sono conformi alle sue prescrizioni sanitarie. In tali casi, la parte importatrice informa la parte esportatrice di tale rifiuto, compresa la relativa giustificazione.
8.
La parte importatrice può effettuare verifiche del sistema dei controlli ufficiali conformemente all'articolo 14.15. Sulla base dei risultati di tali verifiche, la parte importatrice può modificare gli elenchi degli stabilimenti riconosciuti.
Controlli SPS all'importazione
9.
Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure relative ai controlli SPS all'importazione che consentano lo svincolo rapido dei prodotti per l'importazione senza indebito ritardo.
10.
Se del caso, ciascuna parte semplifica i controlli e le verifiche e riduce la frequenza dei controlli SPS all'importazione effettuati dalla parte importatrice sui prodotti della parte esportatrice. Ciascuna parte basa la propria decisione su quanto segue:
a)
i rischi connessi;
b)
i controlli effettuati dai produttori o dagli importatori convalidati dalle autorità competenti delle parti;
c)
le garanzie fornite dall'autorità competente della parte esportatrice che tali stabilimenti sono conformi alle prescrizioni sanitarie della parte importatrice; e
d)
le direttive, le norme e le raccomandazioni internazionali del Codex Alimentarius, della WOAH o dell'IPPC, a seconda dei casi.
11.
Ciascuna parte può applicare altri criteri per semplificare i controlli e le verifiche a norma del paragrafo 10 se non compromettono i criteri concordati ivi elencati.
12.
Qualora i controlli all'importazione evidenzino la non conformità alle prescrizioni SPS in materia di importazione e i prodotti o le partite siano respinti, la parte importatrice ne dà notifica alla parte esportatrice secondo la procedura di cui all'articolo 14.12 quanto prima e comunque entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data del respingimento.
13.
Qualora i controlli all'importazione evidenzino la non conformità alle pertinenti prescrizioni SPS in materia di importazione, l'azione intrapresa dalla parte importatrice deve essere giustificata e basata sulla non conformità individuata e non deve essere più restrittiva ai fini degli scambi di quanto sia necessario per conseguire il livello appropriato di protezione sanitaria o fitosanitaria della parte.
Semplificazione delle procedure di importazione e riconoscimento del Mercosur
14.
Le parti riconoscono i diversi livelli raggiunti dai processi di integrazione regionale nell'Unione europea, da un lato, e nel Mercosur, dall'altro. Al fine di agevolare gli scambi tra i rispettivi territori, il Mercosur si adopera al meglio per adottare gradualmente, per le procedure di importazione e di riconoscimento dei prodotti e degli stabilimenti dell'Unione europea, se del caso:
a)
un unico questionario;
b)
un unico certificato; e
c)
un elenco degli stabilimenti riconosciuti.
15.
Il Mercosur si adopera al meglio per armonizzare le prescrizioni SPS in materia di importazione, i certificati e i controlli all'importazione dei singoli Stati del Mercosur firmatari.
ARTICOLO 14.8
Misure alternative
1.
Su richiesta della parte esportatrice, la parte importatrice valuta se, in via eccezionale, una misura SPS alternativa alla misura SPS della parte importatrice garantisca il livello adeguato di protezione della parte importatrice. La misura alternativa può basarsi sulle direttive, sulle norme e sulle raccomandazioni internazionali del Codex Alimentarius, della WOAH o dell'IPPC o sulle misure SPS della parte esportatrice.
2.
L'articolo 14.9 non si applica alle misure SPS alternative.
ARTICOLO 14.9
Equivalenza
1.
Una parte esportatrice può chiedere alla parte importatrice di determinare se una specifica misura SPS o specifiche misure SPS relative a un prodotto o a un gruppo di prodotti o su base sistemica siano equivalenti alle sue misure SPS.
2.
Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il sottocomitato di cui all'articolo 14.18 formula raccomandazioni per stabilire una procedura di riconoscimento dell'equivalenza sulla base della decisione sull'attuazione dell'articolo 4 dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie adottata dal comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie dell'OMC e di ogni suo successivo aggiornamento, nonché delle direttive, delle norme e delle raccomandazioni internazionali adottate nel quadro del Codex Alimentarius, della WOAH e dell'IPPC. Tale procedura dovrebbe comprendere un processo in base al quale le parti procedono a consultazioni al fine di determinare l'equivalenza delle misure SPS, le informazioni che devono essere richieste alle parti, le responsabilità delle parti e i termini per il riconoscimento dell'equivalenza.
3.
Una volta ricevuta una richiesta specifica, le parti avviano consultazioni sulla base della procedura da stabilire a norma del paragrafo 2, al fine di raggiungere un accordo sul riconoscimento dell'equivalenza.
4.
Su richiesta della parte esportatrice, la parte importatrice comunica alla parte esportatrice lo stadio di avanzamento della procedura di valutazione dell'equivalenza.
ARTICOLO 14.10
Riconoscimento dello status zoosanitario e fitosanitario e delle condizioni regionali
1.
Le parti riconoscono il concetto di zonizzazione e compartimentazione, comprese le zone indenni da organismi nocivi o le zone indenni da malattie e le zone a limitata diffusione di organismi nocivi o malattie, e lo applicano negli scambi tra loro, conformemente all'accordo SPS, comprese le linee guida per promuovere l'attuazione pratica dell'articolo 6 dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, adottate dal comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie dell'OMC, e le direttive, le raccomandazioni e le norme pertinenti della WOAH o dell'IPPC.
2.
Su richiesta della parte esportatrice, la parte importatrice decide se riconoscere zone indenni da organismi nocivi e malattie, zone a limitata diffusione di organismi nocivi e malattie e compartimenti della parte esportatrice, per la prima volta o dopo un focolaio di una malattia animale o un organismo nocivo per le piante. La parte importatrice basa tale decisione sulle informazioni fornite dalla parte esportatrice conformemente all'accordo SPS e alle norme della WOAH e dell'IPPC e tiene conto dell'istituzione, a opera della parte esportatrice, di zone indenni da organismi nocivi e malattie, zone a limitata diffusione di organismi nocivi e di malattie e compartimenti. Le parti seguono le procedure di cui all'allegato 14-A.
3.
La decisione della parte importatrice a norma del paragrafo 2 è adottata senza indebito ritardo. Fatto salvo l'articolo 14.14, la parte importatrice, se decide di riconoscere zone indenni da organismi nocivi e malattie, zone a limitata diffusione di organismi nocivi e malattie e compartimenti della parte esportatrice, autorizza gli scambi da tali zone o compartimenti senza indebito ritardo.
4.
Il sottocomitato di cui all'articolo 14.18 può precisare ulteriormente la procedura di riconoscimento delle zone indenni da organismi nocivi e malattie, delle zone a limitata diffusione di organismi nocivi e malattie e dei compartimenti di cui al paragrafo 2, tenendo conto dell'accordo SPS e delle direttive, delle norme e delle raccomandazioni dell'IPPC e della WOAH.
Animali, prodotti animali, prodotti di origine animale e sottoprodotti animali
5.
La procedura di riconoscimento delle zone o dei compartimenti indenni da malattie per gli animali, i prodotti animali, i prodotti di origine animale e i sottoprodotti animali è stabilita nei paragrafi da 7 a 9 e nell'allegato 14-A.
6.
Nell'istituire o nel mantenere le zone o i compartimenti di cui al paragrafo 2 per gli animali, i prodotti animali, i prodotti di origine animale e i sottoprodotti animali, le parti tengono conto di fattori quali la posizione geografica, gli ecosistemi, la sorveglianza epidemiologica e l'efficacia dei controlli sanitari.
7.
Entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2 dalla parte esportatrice, la parte importatrice può:
a)
opporsi esplicitamente alla richiesta di riconoscimento di zone o compartimenti indenni da malattie per gli animali, i prodotti animali, i prodotti di origine animale e i sottoprodotti animali;
b)
chiedere informazioni supplementari alla parte esportatrice; o
c)
richiedere verifiche a norma dell'articolo 14.15.
La parte importatrice valuta eventuali informazioni supplementari entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento delle stesse. Se la parte importatrice richiede verifiche, il periodo entro il quale devono essere valutate le informazioni supplementari è interrotto.
8.
La parte importatrice accelera la procedura di cui al paragrafo 7 se le zone o i compartimenti per i quali la parte esportatrice chiede il riconoscimento sono ufficialmente riconosciuti dalla WOAH come indenni da malattie o se lo status di indenne da malattia è stato ripristinato dopo un focolaio.
9.
La parte importatrice che, dopo aver seguito la procedura di cui al paragrafo 7, decida di non riconoscere le zone o i compartimenti per i quali la parte esportatrice ha chiesto il riconoscimento notifica la propria decisione alla parte esportatrice, spiega i motivi del mancato riconoscimento delle zone o dei compartimenti interessati e, su richiesta, procede a consultazioni conformemente all'articolo 14.13.
Vegetali e prodotti vegetali
10.
Ciascuna parte stabilisce un elenco degli organismi nocivi regolamentati e dei vegetali e prodotti vegetali regolamentati per i quali esistono prescrizioni fitosanitarie. La parte importatrice mette a disposizione dell'altra parte il proprio elenco degli organismi nocivi regolamentati e dei vegetali e prodotti vegetali regolamentati e le prescrizioni fitosanitarie per la loro importazione. Le prescrizioni fitosanitarie per l'importazione dei vegetali e prodotti vegetali regolamentati sono limitate a quanto necessario per tutelare la salute delle piante o salvaguardare l'uso previsto dei vegetali e dei prodotti vegetali. La parte importatrice informa l'altra parte in merito a eventuali dichiarazioni supplementari necessarie.
11.
Le prescrizioni fitosanitarie della parte importatrice sono stabilite tenendo conto dello status fitosanitario della parte esportatrice e, se richiesto dalla parte importatrice, del risultato di un'analisi del rischio fitosanitario ("PRA"). La PRA è effettuata conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie ("ISPM") dell'IPPC. Tale analisi del rischio tiene conto delle informazioni scientifiche e tecniche disponibili nonché dell'uso previsto dei vegetali e dei prodotti vegetali in esame.
12.
La parte importatrice aggiorna gli elenchi di cui al paragrafo 10 quando la parte esportatrice chiede di esportare nuovi prodotti nell'altra parte. Quando la parte importatrice esige una PRA per autorizzare l'importazione di un determinato prodotto, al fine di accelerare il processo può essere utilizzata come base una PRA già effettuata per lo stesso prodotto o per prodotti simili, unitamente a qualsiasi informazione supplementare che la parte importatrice ritenga necessario analizzare.
13.
Nello svolgimento del processo di determinazione dello status fitosanitario della parte esportatrice, la parte importatrice tiene conto dei paragrafi da 10 a 17 del presente articolo, dell'allegato 14-A e delle raccomandazioni contenute nelle ISPM dell'IPPC.
14.
Le parti riconoscono i concetti di zone indenni da organismi nocivi, luoghi e impianti di produzione indenni da organismi nocivi e zone a limitata diffusione di organismi nocivi, come specificati nelle ISPM dell'IPPC, nonché di zone protette e li applicano negli scambi tra loro.
15.
Nell'istituire o mantenere in vigore le misure fitosanitarie, la parte importatrice tiene conto delle zone indenni da organismi nocivi, dei luoghi e degli impianti di produzione indenni da organismi nocivi e delle zone a limitata diffusione di organismi nocivi come pure delle zone protette, se istituiti dalla parte esportatrice.
16.
La parte esportatrice comunica all'altra parte le zone indenni da organismi nocivi, i luoghi e gli impianti di produzione indenni da organismi nocivi o le zone a limitata diffusione di organismi nocivi e fornisce, su richiesta, una spiegazione e dati giustificativi secondo quanto previsto dalle pertinenti ISPM o come altrimenti ritenuto opportuno. Salvo qualora la parte importatrice:
a)
si opponga esplicitamente alla richiesta di riconoscimento all'altra parte delle zone indenni da organismi nocivi, dei luoghi e degli impianti di produzione indenni da organismi nocivi o delle zone a limitata diffusione di organismi nocivi oppure delle zone protette, se istituiti dalla parte esportatrice;
b)
chieda informazioni supplementari alla parte esportatrice;
c)
richieda verifiche a norma dell'articolo 14.15; o
d)
avvii consultazioni a norma dell'articolo 14.13 entro 150 (centocinquanta) giorni lavorativi dal ricevimento di tali informazioni, lo status della parte esportatrice è riconosciuto dalla parte importatrice.
17.
La parte importatrice valuta eventuali informazioni supplementari richieste a norma del paragrafo 16 entro 90 (novanta) giorni lavorativi dal ricevimento delle stesse. Le verifiche richieste dalla parte importatrice a norma del paragrafo 16 sono effettuate conformemente all'articolo 14.15 tenendo conto delle caratteristiche biologiche dell'organismo nocivo e del vegetale in questione. Se la parte importatrice richiede tali verifiche, il periodo entro il quale devono essere valutate le informazioni supplementari è interrotto.
18.
La parte importatrice che, dopo aver seguito la procedura di cui al paragrafo 16, decide di non riconoscere le zone indenni da organismi nocivi, i luoghi e gli impianti di produzione indenni da organismi nocivi o le zone a limitata diffusione di organismi nocivi oppure le zone protette, se istituiti dalla parte esportatrice, per i quali la parte esportatrice ha chiesto il riconoscimento, notifica la propria decisione alla parte esportatrice, spiega i motivi del mancato riconoscimento e, su richiesta, procede a consultazioni conformemente all'articolo 14.13.
ARTICOLO 14.11
Trasparenza e scambio di informazioni
1.
Su richiesta di una parte ed entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di tale richiesta, le parti si scambiano informazioni riguardanti:
a)
le procedure di autorizzazione all'importazione di un prodotto, compresi, se possibile, i tempi previsti;
b)
le prescrizioni per l'importazione di prodotti specifici, compreso, se del caso, il modello di certificato;
c)
il rispettivo status fitosanitario, compresi i programmi di sorveglianza, eradicazione e contenimento e i relativi risultati che motivano tale status e le misure fitosanitarie per l'importazione;
d)
lo stadio di avanzamento della procedura di autorizzazione all'importazione di prodotti specifici; e
e)
il rapporto tra una misura SPS e le direttive, le norme e le raccomandazioni internazionali e, se una misura SPS non è basata su direttive, norme e raccomandazioni internazionali, le informazioni scientifiche che giustificano la non conformità della misura SPS alle direttive, alle norme e alle raccomandazioni internazionali e una spiegazione dei motivi di tale misura.
2.
Nei casi in cui le prove scientifiche pertinenti siano insufficienti, la parte che adotta una misura SPS provvisoria fornisce le pertinenti informazioni disponibili su cui si basa la misura e, se sono disponibili, informazioni supplementari per una valutazione più obiettiva del rischio e riesamina la misura SPS entro un periodo di tempo ragionevole.
3.
Le parti rendono pubbliche, con qualsiasi mezzo, informazioni aggiornate riguardanti:
a)
le prescrizioni SPS in materia di importazione e le procedure di autorizzazione; e
b)
un elenco degli organismi nocivi regolamentati.
4.
Le parti si informano reciprocamente di:
a)
qualsiasi modifica dello status sanitario e fitosanitario che possa incidere sugli scambi tra le parti;
b)
questioni relative all'elaborazione e all'applicazione delle misure SPS che possono incidere sugli scambi tra le parti; e
c)
qualsiasi altra informazione pertinente per l'efficace attuazione del presente capo.
5.
Fatto salvo il paragrafo 1, lo scambio di informazioni a norma del paragrafo 1 non è necessario se le parti hanno messo a disposizione le informazioni di cui al presente articolo tramite una notifica all'OMC o all'organismo internazionale di normazione competente conformemente alle rispettive norme pertinenti, o su siti web delle parti accessibili al pubblico e gratuiti.
6.
Ciascuna parte designa un punto di contatto per le comunicazioni su tutte le questioni contemplate dal presente capo e ne informa l'altra parte entro 1 (uno) mese dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Ciascuna parte notifica senza indugio all'altra parte qualsiasi modifica del proprio punto di contatto.
ARTICOLO 14.12
Notifiche
1.
Qualsiasi rischio grave o rilevante per la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante, comprese le eventuali emergenze riguardanti il controllo di alimenti o mangimi, è notificato ai punti di contatto dell'altra parte di cui all'articolo 14.11, entro 2 (due) giorni lavorativi dall'individuazione di tale rischio.
2.
Anche i rischi non gravi per la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante sono notificati ai punti di contatto dell'altra parte entro un periodo di tempo ragionevole e sufficiente a evitare qualsiasi minaccia per la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante o qualsiasi pregiudizio degli scambi esistenti tra le parti.
3.
Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono effettuate tramite un sistema consolidato di notifiche o tramite notifiche specifiche ad hoc, conformemente alla legislazione della parte notificante. In entrambi i casi la notifica è inviata alle autorità competenti delle parti interessate.
4.
Se la parte notificante adotta o mantiene in vigore una misura SPS in relazione alla notifica (compreso il respingimento di un prodotto o di una partita), tale notifica è corredata di una spiegazione dei motivi che giustificano tale misura.
5.
La parte notificante ritira qualsiasi notifica basata su informazioni successivamente ritenute prive di fondamento o trasmesse erroneamente. Tale ritiro ha luogo quanto prima ed è notificato alla parte esportatrice, al fine di evitare un impatto negativo sugli scambi tra le parti.
6.
Le parti definiscono i punti di contatto per le notifiche a norma del presente articolo e ne informano l'altra parte qualora non coincidano con i punti di contatto individuati a norma dell'articolo 14.11, paragrafo 6.
ARTICOLO 14.13
Consultazioni
1.
Fatto salvo il capo 29, se le misure o i progetti di misure SPS della parte importatrice, o la loro attuazione, sono ritenuti incompatibili con il presente capo, le parti avviano consultazioni entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui la parte esportatrice ha presentato una richiesta motivata di consultazioni.
2.
Nonostante il paragrafo 1, se una parte ha effettuato una notifica a norma dell'articolo 14.12 o se una parte nutre gravi preoccupazioni in merito a un rischio per la sanità pubblica o la salute degli animali o delle piante che incide sui prodotti oggetto di scambi tra le parti, su richiesta di una parte sono tenute quanto prima consultazioni. Ciascuna parte si adopera, in tali condizioni, per fornire le informazioni necessarie a evitare perturbazioni degli scambi, compresa una limitazione degli stessi.
3.
Su richiesta della parte esportatrice, la parte importatrice fornisce le informazioni necessarie a evitare perturbazioni degli scambi, compresa una limitazione degli stessi. Tali informazioni comprendono le informazioni di cui all'articolo 14.11, paragrafo 1.
4.
Le consultazioni possono continuare per un periodo di tempo ragionevole che consenta alle parti di giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente.
5.
Le consultazioni possono svolgersi mediante posta elettronica, videoconferenza, audioconferenza o qualsiasi altro mezzo di comunicazione a disposizione di entrambe le parti. La parte che ha chiesto le consultazioni è responsabile della redazione del verbale. Il verbale è approvato ufficialmente dalle parti coinvolte nelle consultazioni.
6.
Se le parti coinvolte nelle consultazioni non giungono a una soluzione reciprocamente soddisfacente, la questione può essere sottoposta al sottocomitato di cui all'articolo 14.18.
ARTICOLO 14.14
Misure di emergenza
1.
Se una parte adotta una misura per controllare un rischio grave per la vita o la salute delle persone, degli animali e delle piante, tale misura, fatto salvo il paragrafo 2, mira anche a prevenire l'introduzione di rischi sanitari e fitosanitari nel territorio dell'altra parte.
2.
La parte importatrice, in caso di gravi rischi per la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante, può adottare misure di emergenza contro tali rischi.
3.
Per quanto riguarda i prodotti in transito tra le parti, la parte importatrice cerca la soluzione più adatta e proporzionata onde evitare inutili perturbazioni degli scambi.
4.
Le misure di cui al paragrafo 2 possono essere adottate senza notifica preventiva a norma dell'articolo 14.12. La parte che adotta misure di emergenza notifica all'altra parte l'adozione di tali misure quanto prima e in ogni caso entro le 48 (quarantotto) ore successive.
5.
Ciascuna parte può richiedere informazioni sulla situazione sanitaria e fitosanitaria e sulle misure di emergenza adottate. Ciascuna parte risponde a tali richieste non appena le pertinenti informazioni sono disponibili.
6.
Su richiesta di una delle parti e conformemente all'articolo 14.13, le parti procedono a consultazioni sulle misure di emergenza entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla notifica delle misure di emergenza. Le parti possono vagliare alternative per agevolare l'attuazione o la sostituzione delle misure di emergenza.
ARTICOLO 14.15
Verifiche del sistema dei controlli ufficiali
1.
Ciascuna parte, nell'ambito di applicazione del presente capo, ha il diritto di:
a)
effettuare verifiche, compresi gli audit, del sistema dei controlli ufficiali dell'altra parte, comprese le visite di verifica; e
b)
ricevere informazioni sul sistema dei controlli ufficiali dell'altra parte e sui risultati dei controlli effettuati nell'ambito di tale sistema.
2.
La natura e la frequenza delle verifiche, compresi gli audit, sono determinate dalla parte importatrice, tenendo conto delle prescrizioni in materia di importazione, delle caratteristiche intrinseche del prodotto interessato, dei precedenti controlli all'importazione e di altre informazioni disponibili, ad esempio in merito ad audit e ispezioni effettuati dall'autorità competente della parte esportatrice.
3.
L'obiettivo delle verifiche è valutare la capacità delle autorità competenti della parte esportatrice di garantire che i prodotti esportati o da esportare soddisfino le prescrizioni SPS della parte importatrice.
4.
Le visite di verifica sono effettuate senza indebito ritardo e sono notificate alla parte esportatrice almeno 60 (sessanta) giorni lavorativi prima del loro svolgimento, salvo in casi di emergenza o se le parti decidono diversamente. Qualsiasi modifica della data della visita è concordata tra le parti.
5.
Le verifiche sono effettuate conformemente al piano di audit concordato tra le parti interessate, sulla base delle "Guidelines for the Design, Operation, Assessment and Accreditation of Food Import and Export Inspection and Certification Systems". La parte importatrice comunica all'altra parte i motivi di eventuali modifiche del piano di audit della visita.
6.
Le spese sostenute dalla parte che effettua la verifica sono a suo carico.
7.
La parte che effettua la verifica invia un progetto di relazione sulla verifica alla parte oggetto della verifica entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla fine della visita di verifica. La parte oggetto della verifica può formulare osservazioni sul progetto di relazione entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso. Le osservazioni e, se necessario, un piano d'azione sono allegati alla relazione finale. La parte che effettua la verifica invia la relazione finale alla parte oggetto della verifica entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento delle osservazioni sul progetto di relazione.
8.
Le misure adottate a seguito delle verifiche sono proporzionate alle carenze o ai rischi individuati. Su richiesta, sono tenute consultazioni tecniche sulla questione conformemente all'articolo 14.13.
9.
Se durante la verifica è stato accertato un grave rischio per la sanità pubblica o la salute degli animali o delle piante, la parte oggetto della verifica è informata il più rapidamente possibile e in ogni caso entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla fine della verifica.
ARTICOLO 14.16
Cooperazione in consessi multilaterali
1.
Le parti promuovono la cooperazione tra loro in tutti i consessi multilaterali pertinenti per le questioni SPS, in particolare negli organismi internazionali di normazione riconosciuti nel quadro dell'accordo SPS, e si scambiano informazioni a tal fine.
2.
Il sottocomitato per le questioni SPS di cui all'articolo 14.18 è la sede di promozione della cooperazione di cui al paragrafo 1.
ARTICOLO 14.17
Cooperazione
1.
Le parti si adoperano per cooperare all'attuazione del presente capo e per ottimizzarne i risultati al fine di ampliare le opportunità e ottenere i maggiori vantaggi per le parti. Tale cooperazione si svolge nel quadro giuridico e istituzionale che disciplina le relazioni di cooperazione tra le parti.
2.
Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, le parti tengono conto delle esigenze di cooperazione individuate dal sottocomitato per le questioni SPS di cui all'articolo 6.18.
ARTICOLO 4.18
Sottocomitato per le questioni SPS
1.
Il sottocomitato per le questioni SPS, istituito a norma dell'articolo 9.9, paragrafo 4, si riunisce per la prima volta entro 1 (uno) anno dall'entrata in vigore del presente accordo.
2.
Il sottocomitato svolge le funzioni seguenti, oltre a quelle elencate agli articoli 2.4 e 9.9:
a)
costituisce una sede per discutere i problemi derivanti dall'applicazione delle misure SPS al fine di trovare soluzioni reciprocamente accettabili, purché le parti abbiano prima tentato di affrontarli tramite le consultazioni tecniche a norma dell'articolo 14.13 e la questione sia stata successivamente deferita al sottocomitato;
b)
costituisce una sede per discutere le informazioni scambiate conformemente all'articolo 14.11;
c)
promuove lo scambio di informazioni e la cooperazione nei consessi multilaterali a norma dell'articolo 14.16;
d)
scambia gli elenchi dei punti di contatto a norma dell'articolo 14.11, paragrafo 6, per condividere le informazioni relative al presente capo;
e)
esegue i lavori preparatori interni necessari per la modifica dell'allegato 14-A da parte del Consiglio congiunto nella formazione "Commercio";
f)
formula raccomandazioni per stabilire una procedura di riconoscimento dell'equivalenza conformemente all'articolo 14.9, paragrafo 2;
g)
può precisare ulteriormente la procedura di riconoscimento delle zone indenni da organismi nocivi e malattie, delle zone a limitata diffusione di organismi nocivi e malattie e dei compartimenti conformemente all'articolo 14.10, paragrafo 4; e
h)
individua le esigenze di cooperazione nell'attuazione del presente capo, a norma dell'articolo 14.17, paragrafo 2.
ARTICOLO 14.19
Trattamento speciale e differenziato
A norma dell'articolo 10 dell'accordo SPS, qualora individui difficoltà con una proposta di misura notificata dall'Unione europea, il Paraguay può chiedere, nelle sue osservazioni presentate all'Unione europea a norma dell'allegato B dell'accordo SPS, la possibilità di discutere la questione. Fatto salvo l'articolo 14.13, l'Unione europea e il Paraguay avviano consultazioni per concordare:
a)
condizioni di importazione alternative che la parte importatrice sia chiamata ad applicare conformemente all'articolo 14.8 del presente capo;
b)
la fornitura di assistenza tecnica conformemente all'articolo 14.17 del presente capo; o
c)
un periodo transitorio di 6 (sei) mesi per le misure proposte da applicare ai prodotti provenienti dal Paraguay, che potrebbe essere eccezionalmente prorogato per un ulteriore periodo non superiore a 6 (sei) mesi.
CAPO 15
DIALOGHI SU QUESTIONI RELATIVE ALLA FILIERA AGROALIMENTARE
ARTICOLO 15.1
Obiettivi
Al fine di rafforzare la fiducia e la comprensione reciproche, le parti avviano dialoghi e si scambiano informazioni sui seguenti temi:
a)
benessere degli animali;
b)
applicazione delle biotecnologie agricole;
c)
lotta alla resistenza antimicrobica; e
d)
questioni scientifiche relative alla sicurezza alimentare e alla salute degli animali e delle piante.
ARTICOLO 15. 2
Sottocomitato per i dialoghi su questioni relative alla filiera agroalimentare
Il sottocomitato per i dialoghi su questioni relative alla filiera agroalimentare, istituito a norma dell'articolo 9.9, paragrafo 4, oltre a svolgere le funzioni elencate agli articoli 2.4, 9.9 e 15.7, si riunisce a livello di esperti per condurre i dialoghi di cui all'articolo 15.1.
ARTICOLO 15.3
Benessere degli animali
Riconoscendo che gli animali sono esseri senzienti, il sottocomitato per i dialoghi su questioni relative alla filiera agroalimentare conduce un dialogo riguardante, tra l'altro, le questioni seguenti:
a)
temi specifici relativi al benessere degli animali che possono incidere sugli scambi reciproci;
b)
lo scambio di informazioni, competenze ed esperienze nel settore del benessere degli animali al fine di migliorare, a vantaggio delle parti, i rispettivi approcci in materia di norme di regolamentazione relative all'allevamento, alla detenzione, alla manipolazione, al trasporto e alla macellazione degli animali;
c)
il rafforzamento della loro collaborazione in materia di ricerca; e
d)
la collaborazione nei consessi internazionali al fine di promuovere l'ulteriore sviluppo di norme internazionali in materia di benessere degli animali da parte della WOAH e di migliori pratiche in materia di benessere degli animali, e la relativa attuazione.
ARTICOLO 15.4
Biotecnologie agricole
Il sottocomitato per i dialoghi su questioni relative alla filiera agroalimentare conduce un dialogo sulle biotecnologie agricole riguardante, tra l'altro, le questioni seguenti:
a)
lo scambio di informazioni riguardanti le politiche, la legislazione, le direttive, le buone pratiche e i progetti sui prodotti biotecnologici;
b)
le discussioni su temi specifici connessi alle biotecnologie che possono incidere sugli scambi reciproci, compresa la cooperazione in materia di test sugli organismi geneticamente modificati ("OGM");
c)
lo scambio di informazioni su questioni relative alle autorizzazioni asincrone di OGM al fine di ridurre al minimo il possibile impatto sugli scambi;
d)
lo scambio di informazioni sulle prospettive economiche e commerciali per le autorizzazioni di OGM; e
e)
lo scambio di informazioni sui casi in cui una bassa presenza di OGM non è autorizzata dalla parte importatrice ma è autorizzata dalla parte esportatrice.
ARTICOLO 15.5
Lotta alla resistenza antimicrobica
Il sottocomitato per i dialoghi su questioni relative alla filiera agroalimentare conduce un dialogo sulla lotta alla resistenza antimicrobica riguardante, tra l'altro, le questioni seguenti:
a)
la collaborazione per dare seguito a direttive, norme, raccomandazioni e azioni elaborate nel quadro delle organizzazioni internazionali competenti, iniziative e piani nazionali, esistenti e futuri, volti a promuovere un uso prudente e responsabile degli antibiotici e in relazione alla produzione animale e alle pratiche veterinarie;
b)
la collaborazione nell'attuazione delle raccomandazioni della WOAH, dell'Organizzazione mondiale della sanità ("OMS") e del Codex Alimentarius, in particolare il codice di buone pratiche per ridurre al minimo e contenere la resistenza antimicrobica di origine alimentare (CAC/RCP 61-2005);
c)
lo scambio di informazioni sulle buone pratiche di allevamento;
d)
la promozione della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione; e
e)
la promozione di approcci multidisciplinari per la lotta alla resistenza antimicrobica, compreso l'approccio "One Health" dell'OMS, della WOAH e del Codex Alimentarius.
ARTICOLO 15.6
Questioni scientifiche relative alla sicurezza alimentare e alla salute degli animali e delle piante
1.
Le parti dovrebbero promuovere la cooperazione tra i rispettivi organismi scientifici ufficiali responsabili della sicurezza alimentare e della salute degli animali e delle piante. Tale cooperazione mira ad approfondire le informazioni scientifiche a disposizione delle parti al fine di sostenere i rispettivi approcci in materia di norme di regolamentazione che possono incidere sugli scambi reciproci.
2.
Il sottocomitato conduce un dialogo su questioni scientifiche relative alla sicurezza alimentare e alla salute degli animali e delle piante riguardante, tra l'altro, le questioni seguenti:
a)
lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi e sulla salute degli animali e delle piante, comprese la valutazione dei rischi e le informazioni scientifiche a sostegno della determinazione dei livelli massimi di residui;
b)
la raccolta di dati; e
c)
la collaborazione nell'elaborazione di un'intesa comune sulle norme della WOAH, dell'IPPC e del Codex Alimentarius.
ARTICOLO 15.7
Disposizioni complementari
1.
Le parti provvedono affinché le attività del sottocomitato di cui all'articolo 15.2 non compromettano l'indipendenza dei rispettivi organismi nazionali o regionali. Il sottocomitato per i dialoghi su questioni relative alla filiera agroalimentare stabilisce le norme in materia di conflitti di interessi per i partecipanti alle sue riunioni.
2.
Nessuna disposizione del presente capo incide sui diritti e sugli obblighi di ciascuna parte di tutelare le informazioni riservate, conformemente alla legislazione pertinente di ciascuna parte. Ciascuna parte provvede affinché siano predisposte procedure per impedire la divulgazione di informazioni riservate acquisite nel corso del processo stabilito nel presente capo.
3.
Nel pieno rispetto del diritto delle parti di legiferare, nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di obbligare una parte a:
a)
discostarsi dalle procedure interne per l'elaborazione e l'adozione di misure di regolamentazione;
b)
prendere provvedimenti che compromettano o ostacolino l'adozione tempestiva di misure di regolamentazione per il conseguimento dei propri obiettivi di politica pubblica; o
c)
adottare un determinato risultato in ambito normativo.
CAPO 16
DIFESA COMMERCIALE E MISURE DI SALVAGUARDIA GLOBALI
SEZIONE A
PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 16.1
Rapporto con gli accordi OMC
1.
Il presente capo si applica fatti salvi i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dall'accordo antidumping, dall'accordo SCM, dall'accordo sulle misure di salvaguardia e dalla DSU.
2.
Le parti esonerano gli scambi bilaterali oggetto di trattamento preferenziale dall'applicazione della salvaguardia agricola speciale dell'accordo sull'agricoltura.
3.
Le regole di origine preferenziali a norma della presente parte dell'accordo non si applicano alle inchieste di difesa commerciale e di salvaguardia globale condotte conformemente al presente capo.
ARTICOLO 16.2
Trasparenza
1.
Le misure di difesa commerciale e di salvaguardia dovrebbero essere utilizzate in piena conformità delle prescrizioni dell'OMC pertinenti ed essere basate su un sistema equo e trasparente.
2.
Non appena possibile dopo l'istituzione di una misura provvisoria, una parte concede alle parti interessate pieno accesso ai fatti su cui si basano le determinazioni, la valutazione del pregiudizio, i calcoli dei margini di dumping e di sovvenzione e il nesso di causalità. Prima della determinazione definitiva, una parte inoltre comunica integralmente ed esplicitamente tutti i fatti e tutte le considerazioni essenziali su cui si basa la decisione di applicare una misura. Il presente paragrafo non pregiudica l'articolo 6, paragrafo 5, dell'accordo antidumping, l'articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo SCM e l'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo sulle misure di salvaguardia.
3.
Una parte comunica tutte le informazioni di cui al paragrafo 2 per iscritto, preferibilmente in formato elettronico, e le parti interessate dovrebbero disporre del tempo sufficiente per formulare osservazioni. Tutte le informazioni di cui al paragrafo 2 possono essere messe a disposizione online qualora le autorità della parte incaricate dell'inchiesta tengano archivi elettronici dei casi.
SEZIONE B
MISURE ANTIDUMPING E COMPENSATIVE
ARTICOLO 16.3
Considerazioni relative alle misure antidumping e compensative
Ciascuna parte:
a)
analizza con particolare attenzione le proposte di impegni in materia di prezzi formulate dagli esportatori dell'altra parte;
b)
favorisce l'istituzione di un dazio che sia inferiore al margine di dumping o di sovvenzione, se tale livello è sufficiente ad eliminare il pregiudizio arrecato all'industria interna;
c)
esamina con particolare attenzione le richieste di proroga delle misure in vigore nei confronti degli esportatori dell'altra parte; e
d)
tiene conto delle informazioni fornite dagli utilizzatori industriali del prodotto oggetto dell'inchiesta, dagli importatori e, se del caso, dalle organizzazioni rappresentative dei consumatori nel contesto dell'articolo 6, paragrafo 12, dell'accordo antidumping e dell'articolo 12, paragrafo 10, dell'accordo SCM.
SEZIONE C
MISURE DI SALVAGUARDIA GLOBALI
ARTICOLO 16.4
Trasparenza in materia di misure di salvaguardia globali
1.
Su richiesta della parte esportatrice, e purché questa abbia un interesse sostanziale quale definito al paragrafo 3 del presente articolo a esportare il prodotto in questione, la parte che avvia un'inchiesta di salvaguardia o che intende adottare misure di salvaguardia provvisorie o definitive trasmette immediatamente:
a)
le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, dell'accordo sulle misure di salvaguardia, nel formato previsto dal comitato per le misure di salvaguardia dell'OMC;
b)
la versione pubblica della denuncia presentata dall'industria interna, se del caso; e
c)
una relazione pubblica che illustri i risultati e le conclusioni motivate su tutte le questioni rilevanti di fatto e di diritto prese in considerazione nell'inchiesta di salvaguardia.
La relazione pubblica di cui alla lettera c) del presente paragrafo include un'analisi che stabilisca un nesso tra il pregiudizio e i fattori che lo hanno causato, e spiega il metodo usato nella definizione delle misure di salvaguardia.
2.
Se sono trasmesse informazioni a norma del presente articolo, la parte importatrice offre alla parte esportatrice la possibilità di tenere consultazioni informali per analizzare le informazioni fornite.
3.
Ai fini del presente articolo, si ritiene che una parte abbia un interesse sostanziale se figura tra i 5 (cinque) maggiori fornitori dei prodotti importati in questione durante il più recente periodo di 3 (tre) anni, in termini di volume o di valore assoluto.
ARTICOLO 16.5
Applicazione di misure definitive
1.
La parte che adotta misure di salvaguardia si adopera ad applicarle in modo da incidere il meno possibile sugli scambi bilaterali.
2.
La parte importatrice offre alla parte esportatrice la possibilità di tenere consultazioni informali per esaminare la questione di cui al paragrafo 1. La parte importatrice si astiene dall'adottare le misure prima che siano trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata offerta la possibilità di tenere consultazioni informali.
SEZIONE D
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
ARTICOLO 16.6
Non applicazione della risoluzione delle controversie
Nessuna delle parti ricorre al meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dal capo 29 per le questioni sorte nell'ambito del presente capo.
CAPO 17
MISURE DI SALVAGUARDIA BILATERALI
SEZIONE A
AMBITO DI APPLICAZIONE
ARTICOLO 17.1
Ambito di applicazione
1.
Le sezioni da B a I del presente capo si applicano alle merci diverse dai veicoli classificati alle voci SA 8703 e 8704.
2.
Le disposizioni applicabili ai veicoli classificati alle voci SA 8703 e 8704 sono specificate nell'allegato 17-A.
SEZIONE B
DEFINIZIONI
ARTICOLO 17.2
Definizioni
Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:
a)
"autorità competente incaricata dell'inchiesta":
i)
per l'Unione europea, la Commissione europea; e
ii)
per il Mercosur, il Ministerio de Economía o il suo successore in Argentina, la Secretaria de Comércio Exterior del Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços o il suo successore in Brasile, il Ministerio de Industria y Comercio o il suo successore in Paraguay e l'Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas o il suo successore in Uruguay;
b)
"industria interna": l'insieme dei produttori di prodotti simili o direttamente concorrenti che operano nel territorio di una parte, oppure, in loro assenza, i produttori la cui produzione complessiva di prodotti simili o direttamente concorrenti rappresenti normalmente più del 50 % (cinquanta per cento) e in circostanze eccezionali non meno del 25 % (venticinque per cento) della produzione totale di tali prodotti;
c)
"parti interessate": tra l'altro,
i)
gli esportatori o i produttori stranieri o gli importatori di un prodotto oggetto d'inchiesta, ovvero un'associazione commerciale o di categoria i cui membri siano in maggioranza produttori, esportatori o importatori del prodotto in questione;
ii)
il governo della parte esportatrice; e
iii)
i produttori del prodotto simile o direttamente concorrente nella parte importatrice, ovvero un'associazione commerciale o di categoria i cui membri siano in maggioranza produttori del prodotto simile o direttamente concorrente nel territorio della parte importatrice;
l'elenco che precede non impedisce alle parti di consentire che in tale elenco siano inclusi come parti interessate soggetti nazionali o stranieri diversi da quelli sopra indicati;
d)
"prodotto simile o direttamente concorrente":
i)
un prodotto identico, cioè uguale sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato;
ii)
un altro prodotto che, pur non essendo uguale sotto tutti gli aspetti, presenta caratteristiche molto vicine a quelle del prodotto considerato; o
iii)
un prodotto che, in considerazione del suo grado di sostituibilità, delle sue caratteristiche fisiche di base e delle sue specifiche tecniche, degli usi finali e dei canali di distribuzione, è in concorrenza diretta nel mercato interno della parte importatrice;
questo elenco non è esaustivo, né i criteri citati, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante;
e)
"grave pregiudizio": un danno generale significativo alla posizione di un'industria interna;
f)
"minaccia di grave pregiudizio": un grave pregiudizio che è chiaramente imminente, sulla base di fatti e non semplicemente di supposizioni, congetture o remote possibilità; e
g)
"periodo transitorio":
i)
un periodo di 12 (dodici) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo; o
ii)
per le merci diverse dai veicoli classificati alle voci SA 8703 e 8704 per le quali la tabella di soppressione dei dazi della parte che applica le misure prevede la soppressione dei dazi in 10 (dieci) anni o più, 18 (diciotto) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
SEZIONE C
CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DI MISURE DI SALVAGUARDIA BILATERALI
ARTICOLO 17.3
Applicazione di misure di salvaguardia bilaterali
1.
Fatti salvi i diritti e gli obblighi di cui al capo 16, una parte può, in circostanze eccezionali, per le merci diverse dai veicoli classificati alle voci SA 8703 e 8704, applicare misure di salvaguardia bilaterali alle condizioni stabilite nella presente sezione se, dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, le importazioni dall'altra parte di un prodotto a condizioni preferenziali sono aumentate per quantità, in assoluto o in relazione alla produzione o al consumo interni, e a condizioni tali da arrecare o minacciare di arrecare un grave pregiudizio alla sua industria interna di prodotti simili o direttamente concorrenti.
2.
Per le merci di cui al paragrafo 1, le misure di salvaguardia bilaterali sono applicate solo nella misura necessaria per prevenire l'esistenza o la minaccia di grave pregiudizio o per porvi rimedio.
3.
Le misure di salvaguardia bilaterali sono applicate in seguito ad un'inchiesta svolta dalle autorità competenti della parte importatrice incaricate dell'inchiesta secondo le procedure definite nel presente capo.
ARTICOLO 17.4
Termini per l'applicazione delle misure di salvaguardia bilaterali
Una parte non applica, proroga o mantiene in vigore una misura di salvaguardia bilaterale oltre la scadenza del periodo transitorio.
ARTICOLO 17.5
Condizioni e limitazioni
1.
Il Mercosur può adottare misure di salvaguardia bilaterali nei confronti delle importazioni provenienti dall'Unione europea:
a)
in quanto soggetto unico, purché siano soddisfatti tutti i requisiti per determinare l'esistenza di un grave pregiudizio o di una minaccia di grave pregiudizio causati dalle importazioni di un prodotto a condizioni preferenziali, sulla base delle condizioni applicate al Mercosur; o
b)
per conto di uno o più Stati del Mercosur firmatari, nel qual caso i requisiti per determinare l'esistenza di un grave pregiudizio o di una minaccia di grave pregiudizio causati dalle importazioni di un prodotto a condizioni preferenziali si basano sulle condizioni prevalenti nello Stato del Mercosur firmatario o negli Stati del Mercosur firmatari dell'unione doganale interessati; la misura è limitata a tale Stato del Mercosur firmatario o a tali Stati del Mercosur firmatari. L'adozione di una misura di salvaguardia bilaterale da parte del Mercosur per conto di uno o più Stati del Mercosur firmatari non impedisce a un altro Stato del Mercosur firmatario di adottare in seguito una misura riguardante lo stesso prodotto.
2.
L'Unione europea può applicare misure di salvaguardia bilaterali alle importazioni provenienti dal Mercosur in quanto soggetto unico, o da uno o più Stati del Mercosur firmatari, se il grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio sono causati dalle importazioni di prodotti a condizioni preferenziali.
3.
Qualora l'Unione europea stabilisca che una misura si applica al Mercosur in quanto soggetto unico, il Paraguay è esentato dall'applicazione della misura, a meno che l'esito di un'inchiesta non dimostri che l'esistenza di un grave pregiudizio o di una minaccia di grave pregiudizio è causata anche dalle importazioni di prodotti dal Paraguay a condizioni preferenziali.
SEZIONE D
FORMA E DURATA DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA BILATERALI
ARTICOLO 17.6
Forma delle misure di salvaguardia bilaterali
Per le merci diverse dai veicoli classificati alle voci SA 8703 e 8704, le misure di salvaguardia bilaterali adottate a norma del presente capo consistono in:
a)
una sospensione temporanea dell'allegato 10-A per il prodotto in questione secondo quanto previsto dal presente accordo; o
b)
una riduzione temporanea della preferenza tariffaria per il prodotto in questione a un livello tale per cui l'aliquota del dazio doganale non superi la minore tra le aliquote seguenti:
i)
l'aliquota del dazio doganale della nazione più favorita applicata al prodotto in vigore al momento dell'adozione della misura; e
ii)
l'aliquota di base del dazio doganale sul prodotto di cui all'allegato 10-A.
ARTICOLO 17.7
Margine di preferenza
Una volta revocata la misura di salvaguardia bilaterale, il margine di preferenza è quello che si applicherebbe al prodotto in assenza della misura di cui all'allegato 10-A.
ARTICOLO 17.8
Durata delle misure di salvaguardia bilaterali
Le misure di salvaguardia bilaterali sono applicate solo per il periodo necessario ad impedire un grave pregiudizio o a porvi rimedio, e a facilitare l'adeguamento dell'industria interna. Tale periodo, compreso il periodo di applicazione di eventuali misure provvisorie, non supera i 2 (due) anni.
ARTICOLO 17.9
Proroga delle misure di salvaguardia bilaterali
1.
Le misure di salvaguardia bilaterali possono essere prorogate una volta per un periodo massimo uguale al periodo di applicazione inizialmente previsto se è stato accertato, conformemente alle procedure di cui al presente capo, che la misura continua ad essere necessaria al fine di impedire un grave pregiudizio o di porvi rimedio e se l'industria interna fornisce elementi di prova del fatto di essere in fase di adeguamento. La misura prorogata non è più restrittiva di quanto non fosse al termine del periodo iniziale.
2.
Una misura di salvaguardia non è applicata una seconda volta all'importazione di un prodotto di cui all'allegato 10-A che è già stato assoggettato alla stessa misura, a meno che non sia trascorso un intervallo di tempo pari alla metà della durata totale della precedente misura di salvaguardia.
SEZIONE E
PROCEDURE DI INCHIESTA E DI TRASPARENZA
ARTICOLO 17.10
Inchiesta
1.
Nello svolgere l'inchiesta intesa a determinare se l'aumento delle importazioni abbia arrecato o minacci di arrecare un grave pregiudizio a un'industria interna ai sensi dell'articolo 17.3, l'autorità competente incaricata dell'inchiesta valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione di tale industria, in particolare il tasso e l'entità dell'aumento delle importazioni del prodotto in questione in termini assoluti e relativi; la quota di mercato interno assorbita dalle importazioni accresciute; nonché le variazioni intervenute a livello di vendite, compresi prezzi, produzione, produttività, utilizzo degli impianti, profitti e perdite ed occupazione.
2.
L'autorità competente incaricata dell'inchiesta dimostra, sulla base di prove oggettive, l'esistenza di un legame causale tra l'aumento delle importazioni del prodotto in questione e il grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio. L'autorità competente incaricata dell'inchiesta esamina anche tutti i fattori noti diversi dall'aumento delle importazioni a condizioni preferenziali del presente accordo che potrebbero nel contempo arrecare un pregiudizio all'industria interna. Non sono attribuiti alle importazioni a condizioni preferenziali gli effetti di un aumento delle importazioni dei prodotti in questione da altri paesi.
3.
Nello svolgere un'inchiesta sul pregiudizio di cui al paragrafo 1, l'autorità competente incaricata dell'inchiesta dovrebbe raccogliere dati per un periodo di almeno 36 (trentasei) mesi che termina il più possibile in prossimità della data di presentazione della domanda di apertura di un'inchiesta.
ARTICOLO 17.11
Apertura di un'inchiesta
1.
Qualora esistano elementi di prova prima facie sufficienti a giustificarne l'apertura, un'inchiesta di salvaguardia bilaterale può essere avviata su richiesta:
a)
dell'industria interna o di un'associazione commerciale o di categoria che agisce per conto di produttori interni di prodotti simili o direttamente concorrenti nella parte importatrice; o
b)
di uno o più Stati membri importatori dell'Unione europea o Stati del Mercosur firmatari importatori.
2.
La domanda di apertura di un'inchiesta contiene almeno le informazioni seguenti:
a)
la denominazione e la descrizione del prodotto importato in questione, la relativa voce tariffaria e il trattamento tariffario in vigore, nonché la denominazione e la descrizione del prodotto simile o direttamente concorrente;
b)
i nomi e gli indirizzi dei produttori o dell'associazione che presentano la richiesta, se applicabile;
c)
se ragionevolmente disponibile, un elenco di tutti i produttori noti del prodotto simile o direttamente concorrente; e
d)
elementi di prova del fatto che le condizioni per l'imposizione della misura di salvaguardia di cui all'articolo 17.3, paragrafo 1, sono soddisfatte.
Ai fini della lettera d), la domanda di apertura di un'inchiesta contiene le informazioni seguenti:
i)
il volume di produzione dei produttori che presentano, o in rappresentanza dei quali è presentata, la domanda e una stima della produzione di altri produttori noti del prodotto simile o direttamente concorrente;
ii)
il tasso e l'entità dell'aumento delle importazioni totali e bilaterali del prodotto in questione in termini assoluti e relativi, per un periodo di almeno 36 (trentasei) mesi precedenti la data di presentazione della domanda di apertura di un'inchiesta per cui sono disponibili informazioni;
iii)
il livello dei prezzi all'importazione nello stesso periodo; e
iv)
se sono disponibili informazioni, la domanda contiene anche dati oggettivi e quantificabili sul prodotto simile o direttamente concorrente, concernenti il volume della produzione totale e delle vendite totali sul mercato interno, le scorte, i prezzi sul mercato interno, la produttività, l'utilizzo degli impianti, l'occupazione, i profitti e le perdite e la quota di mercato delle imprese richiedenti o di quelle in rappresentanza delle quali è presentata la domanda, per un periodo almeno pari agli ultimi 36 (trentasei) mesi precedenti la presentazione della domanda per cui sono disponibili informazioni.
ARTICOLO 17.12
Informazioni riservate
1.
Ove siano addotte valide ragioni, tutte le informazioni di natura riservata o fornite a titolo riservato sono trattate come tali dalle autorità competenti incaricate dell'inchiesta. Tali informazioni non sono divulgate senza l'autorizzazione della parte interessata che le ha fornite. A una parte interessata che abbia fornito informazioni riservate può essere richiesta la presentazione di sintesi non riservate oppure, ove tale parte interessata affermi che dette informazioni non possono essere riassunte, dei motivi per i quali non è possibile fornire tale sintesi.
2.
Nonostante il paragrafo 1, qualora le autorità competenti ritengano che la richiesta di riservatezza non sia giustificata e qualora la parte interessata non sia disposta a rendere pubbliche le informazioni o ad autorizzarne la divulgazione in termini generici o sintetici, le autorità possono non tenere conto di tali informazioni, a meno che la loro esattezza non sia adeguatamente dimostrata da fonti attendibili.
3.
Se le informazioni concernenti la produzione, la capacità produttiva, l'occupazione, i salari, il volume e il valore delle vendite sul mercato interno o il prezzo medio sono comunicate in via riservata, le autorità competenti incaricate dell'inchiesta provvedono affinché siano presentate sintesi non riservate significative che divulghino almeno dati aggregati o, nei casi in cui la divulgazione di dati aggregati metterebbe a rischio la riservatezza dei dati della società, indici per ciascun periodo di 12 (dodici) mesi oggetto dell'inchiesta, in modo da garantire l'adeguato diritto di difesa delle parti interessate. A tale riguardo, le richieste di riservatezza dovrebbero essere prese in considerazione in situazioni in cui particolari strutture del mercato o dell'industria interna lo giustifichino. La presente disposizione non impedisce la presentazione di sintesi non riservate più dettagliate.
4.
Le richieste di riservatezza non sono giustificate per informazioni relative alle norme tecniche e di qualità di base o agli usi di base del prodotto in questione. Le richieste di riservatezza per informazioni riguardanti l'identità di richiedenti e di altre imprese produttrici note estranei all'istanza sono giustificate solo in circostanze eccezionali, che devono essere debitamente motivate dalle autorità competenti incaricate dell'inchiesta. A tale riguardo, semplici asserzioni non sono sufficienti a giustificare le richieste di riservatezza. Se l'identità dei richiedenti non può essere divulgata, le autorità competenti incaricate dell'inchiesta comunicano il numero totale di produttori inclusi nell'industria interna e la percentuale della produzione rappresentata dai richiedenti rispetto alla produzione totale dell'industria interna.
ARTICOLO 17.13
Calendario dell'inchiesta
Il periodo compreso tra la data di pubblicazione della decisione di apertura dell'inchiesta e la pubblicazione della decisione finale non dovrebbe superare 1 (uno) anno. In circostanze eccezionali tale periodo può essere prolungato, ma in ogni caso non può superare 18 (diciotto) mesi. Una parte non applica misure di salvaguardia se il presente calendario non è stato rispettato dalle autorità competenti incaricate dell'inchiesta.
ARTICOLO 17.14
Trasparenza
Ciascuna parte istituisce o mantiene in vigore procedure trasparenti, efficaci ed eque per l'applicazione imparziale e ragionevole delle misure di salvaguardia, conformemente al presente capo.
SEZIONE F
MISURE DI SALVAGUARDIA PROVVISORIE
ARTICOLO 17.15
Misure di salvaguardia provvisorie
1.
In circostanze critiche nelle quali un ritardo può causare un danno difficilmente riparabile, una parte, previa debita notifica, può adottare una misura di salvaguardia provvisoria successivamente a una determinazione preliminare, sulla base di prove inconfutabili, che le importazioni a condizioni preferenziali sono aumentate e che tali importazioni hanno arrecato o minacciano di arrecare un grave pregiudizio. La durata della misura provvisoria non supera i 200 (duecento) giorni, periodo durante il quale devono essere soddisfatte le prescrizioni del presente capo. Qualora in fase di determinazione definitiva si giunga alla conclusione che non vi sono stati grave pregiudizio o minaccia per l'industria interna causati dalle importazioni a condizioni preferenziali, l'aumento tariffario o la garanzia provvisoria, se riscossi o imposti nell'ambito delle misure provvisorie, sono sollecitamente rimborsati, conformemente alla regolamentazione interna della parte interessata.
2.
Non sono adottate misure di salvaguardia provvisorie nei confronti del Paraguay, a meno che l'esito della determinazione preliminare di cui al paragrafo 1 non dimostri che l'esistenza di un grave pregiudizio o di una minaccia di grave pregiudizio è causata anche dalle importazioni di prodotti dal Paraguay a condizioni preferenziali.
SEZIONE G
AVVISO PUBBLICO
ARTICOLO 17.16
Avviso pubblico relativo all'apertura di un'inchiesta
L'avviso pubblico di apertura di un'inchiesta di salvaguardia comprende le informazioni seguenti:
a)
il nome del richiedente;
b)
la descrizione completa del prodotto importato oggetto dell'inchiesta e la relativa classificazione nel sistema armonizzato;
c)
il termine per la richiesta di audizioni;
d)
i termini per la registrazione come parte interessata e per la presentazione di informazioni, dichiarazioni e altri documenti;
e)
l'indirizzo presso il quale è possibile visionare la domanda e gli altri documenti relativi all'inchiesta;
f)
il nome, l'indirizzo e l'indirizzo di posta elettronica o il numero di telefono o di fax dell'istituzione che può fornire ulteriori informazioni; e
g)
una sintesi dei fatti su cui si è basata l'apertura dell'inchiesta, che comprenda i dati sulle importazioni presuntamente aumentate in termini assoluti o in relazione alla produzione totale, nonché un'analisi della situazione dell'industria interna in base a tutti gli elementi forniti nella domanda.
ARTICOLO 17.17
Avviso pubblico relativo all'applicazione delle misure di salvaguardia bilaterali
L'avviso pubblico relativo alla decisione di applicare una misura di salvaguardia provvisoria e di applicare o non applicare una misura di salvaguardia definitiva comprende le informazioni seguenti:
a)
la descrizione completa dei prodotti oggetto della misura di salvaguardia e la relativa classificazione tariffaria nel sistema armonizzato;
b)
le informazioni e gli elementi di prova che hanno condotto alla decisione, quali:
i)
l'aumento, in corso o avvenuto, delle importazioni preferenziali, se applicabile;
ii)
la situazione dell'industria interna;
iii)
l'esistenza di un legame causale tra l'aumento delle importazioni preferenziali dei prodotti in questione e il grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio per l'industria interna, se applicabile; e
iv)
in caso di determinazione preliminare, l'esistenza di circostanze critiche;
c)
altre constatazioni e conclusioni motivate su tutte le questioni rilevanti di fatto e di diritto;
d)
una descrizione della misura da adottare, se applicabile; e
e)
la data di entrata in vigore della misura e la sua durata, se applicabile.
SEZIONE H
NOTIFICHE E CONSULTAZIONI
ARTICOLO 17.18
Notifiche
1.
La parte importatrice notifica per iscritto alla parte esportatrice la decisione di:
a)
aprire l'inchiesta a norma del presente capo;
b)
applicare una misura di salvaguardia provvisoria; e
c)
applicare o non applicare una misura di salvaguardia definitiva.
2.
La decisione è notificata dalla parte importatrice entro 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione ed è corredata dell'apposito avviso pubblico. Nel caso di decisione di aprire un'inchiesta, è inclusa nella notifica una copia della domanda di apertura dell'inchiesta.
ARTICOLO 17.19
Consultazioni
1.
La parte che accerti che sono soddisfatte le condizioni per imporre una misura definitiva ne dà notifica per iscritto all'altra parte, invitandola nel contempo a procedere a consultazioni.
2.
La notifica e l'invito a procedere a consultazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmessi almeno 30 (trenta) giorni prima della prevista entrata in vigore di una misura definitiva. Una parte non applica una misura definitiva in assenza di tale notifica.
3.
La notifica di cui al paragrafo 1 comprende:
a)
i dati e le informazioni oggettive che dimostrano l'esistenza di un grave pregiudizio o di una minaccia di grave pregiudizio per l'industria interna causati dall'aumento delle importazioni a condizioni preferenziali;
b)
una descrizione completa del prodotto importato oggetto della misura e la relativa classificazione nel sistema armonizzato;
c)
una descrizione della misura proposta;
d)
la data di entrata in vigore della misura e la sua durata; e
e)
l'invito a procedere a consultazioni.
4.
L'obiettivo delle consultazioni di cui al paragrafo 1 è acquisire una comprensione reciproca di fatti pubblicamente noti e scambiare opinioni, al fine di pervenire a una soluzione reciprocamente soddisfacente. Qualora non sia stata individuata alcuna soluzione soddisfacente entro 30 (trenta) giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1, al termine del periodo di 30 (trenta) giorni la parte può applicare la misura.
5.
In qualsiasi fase dell'inchiesta, la parte notificata può chiedere di procedere a consultazioni con l'altra parte o di ottenere qualsiasi informazione supplementare che ritenga necessaria.
SEZIONE I
REGIONI ULTRAPERIFERICHE DELL'UNIONE EUROPEA
ARTICOLO 17.20
Regioni ultraperiferiche dell'Unione europea
1.
Nonostante l'articolo 17.3, qualora un prodotto originario di uno o più Stati del Mercosur firmatari sia importato a condizioni preferenziali nel territorio di una o più regioni ultraperiferiche dell'Unione europea in quantitativi così accresciuti e in condizioni tali da causare o da minacciare di causare un grave deterioramento della situazione economica della regione o delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea, l'Unione europea può adottare in via eccezionale misure di salvaguardia limitate al territorio della regione o delle regioni interessate, a meno che non sia raggiunta una soluzione reciprocamente soddisfacente.
2.
Fatto salvo il paragrafo 1, le altre norme stabilite nel presente capo applicabili alle misure di salvaguardia bilaterali si applicano anche a qualsiasi misura di salvaguardia adottata a norma del presente articolo.
3.
Ai fini del paragrafo 1, per "grave deterioramento" si intendono notevoli difficoltà in un settore dell'economia che produce prodotti simili o direttamente concorrenti. La determinazione dell'esistenza di un grave deterioramento si basa su fattori oggettivi, compresi gli elementi seguenti:
a)
l'aumento del volume delle importazioni in termini assoluti o in relazione alla produzione interna e alle importazioni da altri paesi; e
b)
l'effetto di tali importazioni sulla situazione dell'industria pertinente o del settore economico interessato, compreso l'effetto sul livello delle vendite, sulla produzione, sulla situazione finanziaria e sull'occupazione.
CAPO 18
SCAMBI DI SERVIZI E STABILIMENTO
SEZIONE A
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 18.1
Obiettivo e ambito di applicazione
1.
Le parti, ribadendo i rispettivi impegni assunti a norma dell'accordo OMC, stabiliscono le disposizioni necessarie per la liberalizzazione degli scambi di servizi e dello stabilimento.
2.
Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di imporre la privatizzazione di servizi pubblici o obblighi in materia di appalti pubblici.
3.
Le disposizioni del presente capo non si applicano alle sovvenzioni concesse da una parte, compresi i prestiti, le garanzie e le assicurazioni statali.
4.
In conformità alle disposizioni del presente capo, ciascuna parte conserva il diritto di legiferare, di adottare nuove disposizioni regolamentari o di prestare servizi diretti al conseguimento dei propri obiettivi strategici.
5.
Le disposizioni del presente capo non si applicano ai sistemi di sicurezza sociale di ciascuna parte.
6.
Le disposizioni del presente capo non si applicano ai servizi prestati o alle attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri, ossia qualsiasi servizio che non sia prestato, o qualsiasi attività che non sia svolta, né a titolo commerciale né in concorrenza con uno o più prestatori di servizi o investitori.
7.
Il presente capo si applica alle misure di ciascuna parte che incidono sugli scambi di servizi e sullo stabilimento, fatta eccezione per:
a)
il cabotaggio marittimo nazionale;
b)
i servizi di trasporto aereo interno e internazionale, di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
i)
i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili sono ritirati dal servizio;
ii)
la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
iii)
i servizi dei sistemi telematici di prenotazione (CRS); e
iv)
i servizi di assistenza a terra;
c)
la navigazione interna; e
d)
i servizi audiovisivi.
ARTICOLO 18.2
Definizioni
Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:
a)
"consumo all'estero": la prestazione di un servizio nel territorio di una parte al consumatore di servizi dell'altra parte (modalità 2);
b)
"prestazione transfrontaliera di servizi": la prestazione di un servizio dal territorio di una parte nel territorio dell'altra parte (modalità 1);
c)
"attività economica": qualsiasi attività di natura economica, indipendentemente dal fatto che sia connessa al settore dei servizi o ad altri settori, fatte salve le disposizioni dell'articolo 18.1;
d)
"impresa": una persona giuridica di una parte, o una succursale o un ufficio di rappresentanza di tale persona giuridica di una parte, costituiti tramite stabilimento quale definito a norma del presente articolo;
e)
"ingresso e soggiorno temporaneo di persone fisiche": l'ingresso e il soggiorno temporaneo di personale chiave, tirocinanti laureati, venditori alle imprese, prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti di una parte nel territorio dell'altra parte, conformemente alla sezione B del presente capo;
f)
"stabilimento":
i)
la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica; o
ii)
la creazione o il mantenimento di una succursale o di un ufficio di rappresentanza di una persona giuridica nel territorio di una parte ai fini dell'esercizio di un'attività economica;
g)
"investitore" di una parte: qualsiasi persona che intenda esercitare o eserciti un'attività economica attraverso lo stabilimento nel territorio dell'altra parte;
h)
"persona giuridica": qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma del diritto applicabile, con o senza scopo di lucro, di proprietà di privati o pubblica, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;
i)
una persona giuridica è:
i)
"di proprietà" di persone fisiche o giuridiche di una parte, se più del 50 % del capitale sociale è di effettiva proprietà di persone fisiche o giuridiche di tale parte; e
ii)
"controllata" da persone fisiche o giuridiche di una parte, se tali persone fisiche o giuridiche hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o di dirigere legalmente la sua attività;
j)
"persona giuridica di una parte": una persona giuridica:
i)
costituita o comunque organizzata a norma del diritto di tale parte e che esercita un'attività commerciale sostanziale nel territorio di tale parte o dell'altra parte; o
ii)
in caso di stabilimento, di proprietà di o controllata da:
A)
persone fisiche di tale parte; o
B)
persone giuridiche di tale parte individuate alla lettera j), punto i);
nonostante il punto ii), anche le compagnie di navigazione stabilite al di fuori dell'Unione europea o del Mercosur e controllate da persone fisiche aventi la cittadinanza rispettivamente di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato del Mercosur firmatario sono beneficiarie delle disposizioni del presente capo se le loro navi sono immatricolate conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in tale Stato membro dell'Unione europea o Stato del Mercosur firmatario e battono bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato del Mercosur firmatario;
k)
"misura": qualsiasi misura adottata da una parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsiasi altra forma;
l)
"misure adottate o mantenute in vigore da una parte": le misure prese da:
i)
amministrazioni e autorità centrali, regionali o locali; e
ii)
organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali;
m)
"misure delle parti che incidono sullo stabilimento, sulla prestazione transfrontaliera di servizi, sul consumo all'estero e sull'ingresso e soggiorno temporaneo di persone fisiche": le misure riguardanti, tra l'altro:
i)
l'acquisto, il pagamento o l'utilizzazione di un servizio;
ii)
l'accesso e il ricorso, nel quadro dell'esercizio di un'attività economica, a servizi che tali parti richiedono siano offerti al pubblico in generale; e
iii)
l'accesso, anche attraverso lo stabilimento, di persone di una parte al territorio dell'altra parte per esercitarvi un'attività economica;
n)
"persona fisica": una persona avente la cittadinanza, o un residente permanente, di uno degli Stati del Mercosur firmatari o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, secondo i rispettivi ordinamenti;
o)
"settore" di un'attività economica:
i)
con riferimento ad un impegno specifico, uno o più, ovvero tutti i sottosettori del servizio o dell'ambito diverso dai servizi considerato, come specificato negli impegni specifici di cui agli allegati da 18-A a 18-E; o
ii)
diversamente il settore relativo a tale servizio o ambito diverso dai servizi nel suo complesso, ivi compresi tutti i sottosettori;
p)
"prestatore di servizi": qualsiasi persona che intenda prestare o presti un servizio; e
q)
"prestazione di un servizio": comprende la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la consegna di un servizio.
ARTICOLO 18.3
Accesso al mercato
1.
Per quanto riguarda l'accesso al mercato tramite lo stabilimento, la prestazione transfrontaliera di servizi, il consumo all'estero e l'ingresso e soggiorno temporaneo di persone fisiche di cui alla sezione B, ciascuna parte accorda alle imprese, agli investitori, ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto conformemente ai termini, alle limitazioni e alle condizioni concordati e indicati negli impegni specifici di cui agli allegati da 18-A a 18-E.
2.
Salvo se diversamente indicato negli allegati da 18-A a 18-E, nei settori in cui sono assunti impegni in materia di accesso al mercato, le misure che le parti si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare, a livello di suddivisione regionale o per l'intero territorio, sono:
a)
limitazioni al numero di prestatori di servizi o imprese, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica;
b)
limitazioni al valore complessivo delle operazioni o delle attività patrimoniali sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;
c)
limitazioni al numero complessivo di operazioni o alla produzione totale espressi in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica;
d)
limitazioni alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alla partecipazione straniera o in termini di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi;
e)
misure che limitano o impongono forme specifiche di personalità giuridica o joint venture attraverso le quali un investitore o un prestatore di servizi dell'altra parte può svolgere un'attività economica; o
f)
limitazioni al numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un determinato settore o da un'impresa, e che sono necessarie e direttamente collegate allo svolgimento dell'attività economica, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica.
3.
Le verifiche della necessità economica sono descritte in modo conciso e chiaro, indicano gli elementi che le rendono incompatibili con il presente articolo e specificano i criteri su cui sono basate.
ARTICOLO 18.4
Trattamento nazionale
1.
Nei settori dei cui agli allegati da 18-A a 18-E, e fatte salve le condizioni e le qualifiche ivi stabilite, per quanto riguarda tutte le misure concernenti lo stabilimento, la prestazione transfrontaliera di servizi, il consumo all'estero e l'ingresso e soggiorno temporaneo di persone fisiche di cui alla sezione B, ciascuna parte accorda alle imprese, agli investitori, ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie imprese e ai propri investitori, servizi e prestatori di servizi simili.
2.
Una parte può soddisfare la prescrizione di cui al paragrafo 1 accordando alle imprese, agli investitori, ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento formalmente identico, o un trattamento formalmente diverso, rispetto a quello accordato alle proprie imprese e ai propri investitori, servizi e prestatori di servizi.
3.
Il trattamento formalmente identico, o formalmente diverso, è considerato meno favorevole se altera le condizioni di concorrenza a vantaggio delle imprese, degli investitori, dei servizi o dei prestatori di servizi di una parte rispetto alle imprese, agli investitori, ai servizi ai prestatori di servizi simili dell'altra parte.
4.
Gli impegni specifici assunti a norma del presente articolo non sono interpretati nel senso di imporre a una parte di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal carattere estero delle imprese, degli investitori, dei servizi o dei prestatori di servizi in questione.
ARTICOLO 18.5
Elenco di impegni specifici
1.
I settori liberalizzati da ciascuna parte a norma del presente capo, nonché le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi, ai prestatori di servizi, alle imprese e agli investitori dell'altra parte in tali settori, sono specificati negli allegati da 18-A a 18-E.
2.
Le parti non applicano restrizioni all'accesso al mercato o al trattamento nazionale diverse da quelle di cui agli allegati da 18-A a 18-E.
SEZIONE B
INGRESSO E SOGGIORNO TEMPORANEO DI PERSONE FISICHE CHE PRESTANO SERVIZI E PER MOTIVI PROFESSIONALI
ARTICOLO 18.6
Ambito di applicazione
1.
La presente sezione si applica alle misure di una parte in materia di ingresso e soggiorno temporaneo nel suo territorio di personale chiave, tirocinanti laureati, venditori alle imprese, prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti dell'altra parte conformemente ai paragrafi 2 e 3.
2.
Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una parte né alle misure di una parte riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.
3.
Le disposizioni della presente sezione non impediscono alle parti di applicare le misure necessarie a disciplinare l'ingresso, il soggiorno temporaneo e la regolare circolazione delle persone fisiche nel loro territorio o a tutelare l'integrità dei confini, se tali misure non annullano o compromettono i vantaggi per le parti derivanti dai termini di un impegno specifico.
4.
Fatti salvi gli articoli 18.17 e 18.18, nessuna disposizione della presente sezione osta a che una parte imponga alle persone fisiche di possedere le qualifiche o l'esperienza professionale necessarie nel territorio in cui il servizio è prestato per il settore di attività interessato.
ARTICOLO 18.7
Definizioni
1.
Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:
a)
"venditori alle imprese": le persone fisiche rappresentanti di una persona giuridica di una parte, che chiedono l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dell'altra parte allo scopo di trattare la vendita di merci o servizi oppure di concludere accordi per la vendita di merci o servizi per conto di tale fornitore. I venditori alle imprese non effettuano vendite dirette al pubblico e non ricevono una remunerazione da fonti ubicate nella parte ospitante, né sono commissionari;
b)
"prestatori di servizi contrattuali": le persone fisiche alle dipendenze di una persona giuridica di una parte, che non sia stabilita nel territorio dell'altra parte e abbia concluso con un consumatore finale un contratto per la prestazione di servizi in tale altra parte che richiede la presenza temporanea di suoi dipendenti in tale parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi;
c)
"tirocinanti laureati": le persone fisiche alle dipendenze di una persona giuridica di una parte da almeno 1 (uno) anno, che possiedono un titolo di studio universitario e che sono temporaneamente trasferite presso un'impresa nel territorio dell'altra parte, ai fini dello sviluppo professionale o per acquisire una formazione in tecniche o metodi d'impresa;
d)
"professionisti indipendenti": le persone fisiche che prestano un servizio e sono stabilite in qualità di lavoratori autonomi nel territorio di una parte, non sono stabilite nel territorio dell'altra parte e hanno concluso con un consumatore finale un contratto per la prestazione di servizi nel territorio dell'altra parte che richiede la loro presenza temporanea in tale parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi;
e)
"personale chiave": le persone fisiche, alle dipendenze di una persona giuridica di una parte che non sia un'organizzazione senza fini di lucro, responsabili dello stabilimento o del controllo, dell'amministrazione e del funzionamento appropriati di un'impresa; il personale chiave consiste in:
i)
"visitatori per motivi professionali": le persone fisiche che svolgono funzioni superiori e sono responsabili della costituzione di un'impresa; esse non effettuano transazioni dirette con il pubblico e non ricevono una remunerazione da fonti ubicate nella parte ospitante; e
ii)
"personale trasferito all'interno di una società": le persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una parte, o ne sono socie, da almeno 1 (uno) anno, che sono temporaneamente trasferite presso un'impresa o una sede di tale persona giuridica ubicata nel territorio dell'altra parte e che appartengono a una delle categorie seguenti:
A)
dirigenti:
le persone fisiche che svolgono funzioni superiori presso una persona giuridica e sono prevalentemente responsabili della gestione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione, principalmente, del consiglio di amministrazione o degli azionisti dell'azienda o di soggetti ad essi equiparabili e tra le cui responsabilità figurano:
–
la direzione dell'impresa, di un suo dipartimento o di una sua sottodivisione;
–
la supervisione e il controllo dell'attività di altri dipendenti con mansioni ispettive, di concetto o gestionali; o
–
il potere di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altri interventi relativi al personale;
B)
personale specializzato:
persone fisiche che lavorano presso una persona giuridica e sono in possesso di conoscenze specialistiche essenziali per l'attività economica, le tecniche o la gestione dell'impresa.
ARTICOLO 18.8
Personale chiave e tirocinanti laureati
Per ciascun settore per il quale sono stati assunti impegni per lo stabilimento quali elencati negli allegati 18-B e 18-E, e fatte salve eventuali riserve di cui agli allegati 18-C e 18-E, ciascuna parte consente agli investitori dell'altra parte di impiegare nella loro impresa persone fisiche dell'altra parte, se si tratta di personale chiave o tirocinanti laureati ai sensi dell'articolo 18.7. L'ingresso e il soggiorno temporaneo del personale chiave e dei tirocinanti laureati si estendono:
a)
per il periodo di tempo necessario per l'esecuzione del contratto o per un periodo massimo di 3 (tre) anni per il personale trasferito all'interno di una società, se inferiore;
b)
fino a 60 (sessanta) giorni sull'arco di 12 (dodici) mesi per i visitatori per motivi professionali; e
c)
fino a 1 (uno) anno per i tirocinanti laureati.
ARTICOLO 18.9
Venditori alle imprese
Per ciascun settore per il quale sono stati assunti impegni per la prestazione transfrontaliera di servizi e per lo stabilimento, quali elencati negli allegati 18-A, 18-B e 18-E, e fatte salve eventuali riserve di cui agli allegati 18-C e 18-E, ciascuna parte consente l'ingresso e il soggiorno temporaneo dei venditori alle imprese per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni sull'arco di 12 (dodici) mesi.
ARTICOLO 18.10
Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti
1.
Per i settori specificati negli allegati 18-D e 18-E e fatte salve eventuali riserve ivi elencate, ciascuna parte consente la prestazione di servizi nel proprio territorio ad opera di prestatori di servizi contrattuali dell'altra parte, tramite la presenza di persone fisiche, alle condizioni seguenti:
a)
la persona giuridica che impiega la persona fisica deve aver ottenuto un contratto di servizi per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi;
b)
le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra parte devono possedere un'istruzione o un'esperienza adeguate in relazione al servizio da prestare;
c)
la persona fisica non percepisce, per la prestazione di un servizio, altra remunerazione oltre a quella corrisposta dal prestatore di servizi contrattuali durante il soggiorno della persona fisica nel territorio dell'altra parte;
d)
l'ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche nel territorio della parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a 6 (sei) mesi sull'arco di 12 (dodici) mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore; e
e)
l'accesso accordato a norma delle disposizioni del presente articolo riguarda unicamente l'attività di servizio oggetto del contratto e non conferisce alle persone fisiche il diritto di utilizzare il titolo professionale della parte in cui il servizio è prestato.
2.
Per i settori specificati negli allegati 18-D e 18-E e fatte salve eventuali riserve ivi elencate, ciascuna parte consente la prestazione di servizi nel proprio territorio ad opera di professionisti indipendenti dell'altra parte, tramite la presenza di persone fisiche, alle condizioni seguenti:
a)
le persone fisiche devono aver ottenuto un contratto di servizi per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi;
b)
le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra parte devono possedere un'istruzione e qualifiche professionali adeguate in relazione al servizio da prestare;
c)
l'ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche nel territorio della parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a 6 (sei) mesi sull'arco di 12 (dodici) mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore; e
d)
l'accesso accordato a norma delle disposizioni del presente articolo riguarda unicamente l'attività di servizio oggetto del contratto e non conferisce alla persona fisica il diritto di utilizzare il titolo professionale della parte in cui il servizio è prestato.
SEZIONE C
QUADRO NORMATIVO
SOTTOSEZIONE 1
DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE
ARTICOLO 18.11
Riconoscimento reciproco
1.
Nessuna disposizione del presente capo osta a che una parte imponga alle persone fisiche di possedere le qualifiche o l'esperienza professionale necessarie specificate nel territorio in cui il servizio è prestato per il settore di attività interessato.
2.
Ai fini dell'adempimento, in tutto o in parte, delle norme o dei criteri adottati per l'autorizzazione o la concessione di licenze o di certificati di investitori e di prestatori di servizi, una parte può riconoscere la formazione o l'esperienza conseguite, i requisiti soddisfatti, ovvero le licenze o i certificati concessi nell'altra parte. Tale riconoscimento, ottenibile attraverso procedure di armonizzazione o in altro modo, si può basare su un accordo o un'intesa o essere accordato autonomamente.
ARTICOLO 18.12
Trasparenza
1.
Ciascuna parte provvede a pubblicare senza indugio e comunque, salvo per situazioni di emergenza, al più tardi entro la data della loro entrata in vigore, tutte le misure pertinenti di applicazione generale che riguardano o influiscono sul funzionamento del presente capo.
2.
Rientrano nelle misure di cui al paragrafo 1 le misure applicabili a tutte le modalità di prestazione, comprese quelle sulle procedure di ingresso e soggiorno temporaneo delle categorie di persone fisiche di cui all'articolo 18.7. Le informazioni relative a tali misure sono tenute aggiornate. Ciascuna parte facilita l'accesso alle informazioni pertinenti indicando all'altra parte dove reperire le pubblicazioni e i siti web pertinenti.
3.
Ove non sia possibile provvedere alla pubblicazione delle misure come disposto dal paragrafo 1, le misure devono comunque essere rese note al pubblico.
4.
Ciascuna parte fornisce pronta risposta a tutte le richieste di informazioni specifiche dell'altra parte in merito alle proprie misure pertinenti di applicazione generale di cui al paragrafo 1, comprese le misure relative all'ingresso e al soggiorno temporaneo dei prestatori di servizi di cui al paragrafo 2.
5.
Ciascuna parte provvede a istituire uno o più punti di informazione per fornire, su richiesta, informazioni specifiche ai prestatori di servizi dell'altra parte in merito alle proprie misure di applicazione generale di cui al paragrafo 1. Le parti rendono reciprocamente noti tali punti di informazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo. Tali punti non devono necessariamente essere depositari di leggi e regolamenti.
6.
Nessuna disposizione del presente capo impone a una qualsiasi delle parti di rivelare informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'attività di contrasto o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi gli interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private.
SOTTOSEZIONE 2
REGOLAMENTAZIONE INTERNA
ARTICOLO 18.13
Ambito di applicazione
1.
La presente sottosezione si applica solo ai settori per i quali una parte ha assunto impegni specifici quali elencati negli allegati da 18-A a 18-E e nella misura in cui si applicano tali impegni specifici.
2.
La presente sottosezione non si applica alle misure qualora esse costituiscano limitazioni a norma degli articoli 18.3 e 18.4.
3.
Nei settori in cui sono assunti impegni specifici quali elencati negli allegati da 18-A a 18-E, ciascuna parte provvede affinché tutte le misure di applicazione generale che incidono sugli scambi di servizi e sullo stabilimento siano gestite in modo ragionevole, obiettivo e imparziale.
4.
Ciascuna parte rispetta la presente sottosezione per quanto riguarda le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze e alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche.
5.
La presente sottosezione si applica alle misure di ciascuna parte relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze e qualifiche che incidono:
a)
sulla prestazione transfrontaliera di servizi;
b)
sullo stabilimento nel proprio territorio di un'impresa definita all'articolo 18.2; o
c)
sul soggiorno temporaneo nel proprio territorio delle categorie di persone fisiche definite all'articolo 18.2.
ARTICOLO 18.14
Definizioni
Ai fini della presente sottosezione si applicano le definizioni seguenti:
a)
"autorità competente": qualsiasi amministrazione o autorità centrale, regionale o locale o qualsiasi organismo non governativo nell'esercizio dei poteri a esso delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali, che ha il potere di adottare una decisione in merito all'autorizzazione a prestare un servizio o in merito all'autorizzazione a stabilire un'impresa per svolgere un'attività economica;
b)
"procedure in materia di licenze": le norme amministrative e procedurali alle quali deve attenersi un prestatore di servizi o un investitore che chiede un'autorizzazione a prestare un servizio o a stabilire un'impresa al fine di dimostrare la conformità alle prescrizioni in materia di licenze;
c)
"prescrizioni in materia di licenze": le prescrizioni sostanziali, diverse dalle prescrizioni in materia di qualifiche, che un prestatore di servizi o un investitore è tenuto a rispettare al fine di ottenere da un'autorità competente una decisione in merito all'autorizzazione a prestare un servizio o in merito all'autorizzazione a stabilire un'impresa per svolgere un'attività economica, compresa una decisione in merito alla modifica o al rinnovo di un'autorizzazione;
d)
"procedure in materia di qualifiche": le norme amministrative o procedurali alle quali deve attenersi una persona fisica al fine di dimostrare la conformità alle prescrizioni in materia di qualifiche per ottenere un'autorizzazione a prestare un servizio; e
e)
"prescrizioni in materia di qualifiche": le prescrizioni sostanziali relative alla competenza di una persona fisica a prestare un servizio e che occorre dimostrare di rispettare per ottenere un'autorizzazione a prestare un servizio.
ARTICOLO 18.15
Condizioni in materia di licenze
1.
Le misure di ciascuna parte relative alle prescrizioni in materia di licenze si basano su criteri che sono:
a)
commisurati a un obiettivo di politica pubblica;
b)
chiari e inequivocabili;
c)
obiettivi; e
d)
resi pubblici in anticipo.
2.
Una licenza dovrebbe essere rilasciata dall'autorità competente non appena sia stato stabilito da un adeguato esame che sono soddisfatte le condizioni per ottenerla.
3.
Qualora il numero di licenze disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche a disposizione, ciascuna parte seleziona i candidati mediante una procedura di selezione imparziale e trasparente che preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'apertura, dello svolgimento e del completamento della procedura. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, ciascuna parte può stabilire le norme che governano la procedura di selezione tenendo conto di obiettivi di politica pubblica.
ARTICOLO 18.16
Procedure in materia di licenze
1.
Le procedure in materia di licenze sono chiare e rese pubbliche in anticipo. Ciascuna parte provvede affinché le procedure in materia di licenze seguite dalle rispettive autorità competenti, come anche le loro relative decisioni, siano obiettive e imparziali nei confronti di tutti i richiedenti.
2.
Le procedure in materia di licenze non sono dissuasive e non complicano né ritardano indebitamente la prestazione del servizio.
3.
Gli eventuali diritti di licenza a carico dei richiedenti in relazione alle loro domande sono ragionevoli e non limitano di per sé la prestazione del servizio pertinente. Nella misura del possibile, tali diritti dovrebbero essere proporzionati al costo delle procedure in materia di licenza in questione.
4.
Le autorità competenti di una parte forniscono nella misura del possibile un calendario indicativo per il trattamento di una domanda. Le domande sono trattate entro un termine ragionevole. Il termine decorre solo dal momento in cui le autorità competenti abbiano ricevuto tutta la documentazione. Qualora la complessità della questione lo giustifichi, il termine può essere prorogato dall'autorità competente per un periodo ragionevole. La proroga e la sua durata sono debitamente motivate e sono notificate al richiedente, nella misura del possibile, prima della scadenza del periodo iniziale.
5.
Qualora la domanda sia incompleta, il richiedente è informato quanto prima della necessità di presentare ulteriori documenti. In tal caso, il termine di cui al paragrafo 4 può essere sospeso dalle autorità competenti fino al ricevimento di tutta la documentazione.
6.
Qualora una domanda sia respinta in quanto non rispetta le procedure o le formalità necessarie, il richiedente è informato il più presto possibile del rigetto e dei mezzi di ricorso disponibili.
ARTICOLO 18.17
Prescrizioni in materia di qualifiche
1.
Le prescrizioni in materia di qualifiche si basano su criteri che sono:
a)
commisurati a un obiettivo di politica pubblica;
b)
chiari e inequivocabili;
c)
obiettivi; e
d)
resi pubblici in anticipo.
2.
La parte che impone prescrizioni in materia di qualifiche per la prestazione di un servizio provvede affinché esistano procedure adeguate per la verifica e la valutazione delle qualifiche possedute dai prestatori di servizi dell'altra parte. Qualora l'autorità competente di una parte ritenga che l'appartenenza a un'associazione professionale pertinente nel territorio di un'altra parte sia indicativa del livello di competenza o dell'esperienza del richiedente, tale appartenenza è tenuta in debito conto.
3.
Per la prestazione di servizi professionali, l'ambito coperto dagli esami e dalle altre prescrizioni in materia di qualifiche stabilito da un'autorità competente è collegato al diritto di esercitare la professione per la quale è richiesta l'autorizzazione, in modo da evitare restrizioni indebite alla presentazione della domanda da parte di persone dell'altra parte.
4.
A condizione che il richiedente abbia presentato tutti i necessari documenti giustificativi delle sue qualifiche, l'autorità competente, nel verificare e valutare tali qualifiche, individua le eventuali carenze e informa il richiedente delle prescrizioni da soddisfare per porvi rimedio. Tali prescrizioni possono comprendere elaborati, esami e corsi di formazione. La presentazione di prove di qualifiche ottenute da un richiedente di una parte nel territorio di un paese terzo non costituisce di per sé un motivo a priori per cui l'autorità competente dell'altra parte respinga la domanda e non proceda a una valutazione delle qualifiche presentate.
5.
Qualora sia previsto il superamento di esami, ciascuna parte provvede affinché questi siano programmati a intervalli ragionevolmente frequenti. Ai candidati agli esami è concesso un termine ragionevole per l'invio delle candidature.
6.
Una volta soddisfatte le prescrizioni in materia di qualifiche e qualsiasi altra prescrizione normativa applicabile, ciascuna parte dovrebbe garantire che il prestatore di servizi sia autorizzato a prestare il servizio senza indebito ritardo.
ARTICOLO 18.18
Procedure in materia di qualifiche
1.
Le procedure in materia di qualifiche si basano su criteri che sono:
a)
chiari e inequivocabili;
b)
obiettivi; e
c)
resi pubblici in anticipo.
2.
Ciascuna parte provvede affinché le procedure in materia di qualifiche seguite dalle rispettive autorità competenti, come anche le loro relative decisioni, siano imparziali nei confronti di tutti i richiedenti.
3.
In linea di principio, per l'espletamento delle procedure in materia di qualifiche il richiedente non deve essere costretto a rivolgersi a più di 1 (una) autorità competente.
4.
Se sono previsti termini specifici per la presentazione delle domande, al richiedente è concesso un periodo di tempo ragionevole a tale scopo. L'autorità competente avvia il trattamento di una domanda senza indebito ritardo. Nella misura del possibile l'autorità competente accetta le domande in formato elettronico alle stesse condizioni di autenticità delle domande presentate su supporto cartaceo.
5.
L'autorità competente dovrebbe accettare, ove possibile, copie autenticate in sostituzione dei documenti originali.
6.
L'autorità competente che respinge una domanda ne informa il richiedente, nella misura del possibile per iscritto, senza indebito ritardo. Su istanza del richiedente, essa lo informa dei motivi del rigetto della domanda e individua le eventuali carenze e i provvedimenti per porvi rimedio. Essa comunica al richiedente i termini per la presentazione di un ricorso avverso la decisione, se disponibile. Essa consente al richiedente di ripresentare domanda entro termini ragionevoli.
7.
Ciascuna parte provvede affinché il trattamento di una domanda, comprese la verifica e la valutazione di una qualifica, sia portato a termine entro un termine ragionevole dalla data di presentazione della domanda completa. Ciascuna parte si adopera per stabilire i termini ordinari per il trattamento delle domande.
8.
Ciascuna parte provvede affinché i diritti da versare in relazione alle procedure in materia di qualifiche siano commisurati ai costi sostenuti dalle autorità competenti e non limitino di per sé la prestazione del servizio.
ARTICOLO 18.19
Riesame delle decisioni amministrative
Ciascuna parte mantiene o istituisce procedure o istanze giurisdizionali, arbitrali o amministrative atte a consentire, su richiesta di un investitore o prestatore di servizi interessato dell'altra parte, il sollecito riesame delle decisioni amministrative che incidono sullo stabilimento, sulla prestazione transfrontaliera di servizi o sul soggiorno temporaneo di persone fisiche che prestano servizi e, ove giustificato, l'adozione di adeguate misure correttive. Ove tali procedure non siano indipendenti dall'organo cui spetta la decisione amministrativa in questione, ciascuna parte provvede affinché le procedure garantiscano di fatto un riesame obiettivo e imparziale.
SOTTOSEZIONE 3
SERVIZI POSTALI
ARTICOLO 18.20
Ambito di applicazione
1.
La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro normativo dei servizi postali per i quali ciascuna parte ha assunto impegni specifici quali elencati negli allegati 18-A e 18-E, conformemente alla presente sottosezione.
2.
La presente sottosezione non impone a una parte di liberalizzare i servizi riservati a 1 (uno) o più operatori designati elencati negli allegati 18-A e 18-E.
ARTICOLO 18.21
Definizioni
Ai fini della presente sottosezione si applicano le definizioni seguenti:
a)
"requisiti essenziali": i motivi di interesse generale di natura non economica per imporre condizioni in materia di fornitura di servizi postali; possono includere la riservatezza della corrispondenza, la sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e l'assetto territoriale;
b)
"licenza": qualsiasi forma di autorizzazione o permesso che stabilisce diritti e obblighi specifici al settore postale, rilasciata a un singolo fornitore da un'autorità di regolamentazione o da qualsiasi altro organismo competente e necessaria prima di prestare un determinato servizio;
c)
"invio postale": un invio provvisto di indirizzo, nella forma definitiva al momento in cui è preso in consegna da un fornitore di servizi postali, pubblico o privato, che può includere invii quali lettere, pacchi, giornali, cataloghi o altri;
d)
"servizio postale": i servizi che comportano la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la consegna degli invii postali, indipendentemente dalla destinazione (interna o estera), dalla velocità del servizio (prioritario, non prioritario, urgente, espresso o altro) o dall'operatore (pubblico o privato);
e)
"autorità di regolamentazione": l'organismo o gli organismi indipendenti incaricati di regolamentare i servizi postali di cui alla presente sottosezione; e
f)
"servizio universale": la prestazione permanente di un servizio postale di qualità determinata in tutti i punti del territorio di una parte a un prezzo accessibile a tutti gli utenti.
ARTICOLO 18.22
Prevenzione delle pratiche anticoncorrenziali nel settore postale
Ciascuna parte provvede affinché i prestatori di servizi postali soggetti a un obbligo di servizio universale o a un monopolio postale non adottino pratiche anticoncorrenziali, quali:
a)
l'uso dei proventi derivanti dalla prestazione di tale servizio per il sovvenzionamento incrociato della prestazione di un servizio postale espresso o di qualsiasi servizio postale non universale; e
b)
distinzioni tra i clienti, quali le imprese, gli spedizionieri all'ingrosso o le imprese di groupage, per quanto attiene alle tariffe o ad altri termini e condizioni per la prestazione di un servizio soggetto a un obbligo di servizio universale o a un monopolio postale, se tali distinzioni non sono basate su criteri oggettivi o imparziali.
ARTICOLO 18.23
Servizi universali
Ciascuna parte ha il diritto di definire il tipo di obbligo di servizio universale che intende mantenere e di stabilirne l'ambito di applicazione e le modalità di attuazione. Ciascuna parte può adottare le misure necessarie per salvaguardare l'attuazione, lo sviluppo e il mantenimento del servizio postale universale. Tali misure e obblighi non sono considerati di per sé anticoncorrenziali se sono applicati in modo trasparente, non discriminatorio e proporzionato.
ARTICOLO 18.24
Licenze per la prestazione di servizi postali
1.
Ciascuna parte può imporre l'obbligo di licenze per la prestazione di servizi postali. Una licenza dovrebbe essere rilasciata ogniqualvolta possibile, mediante una procedura di autorizzazione semplificata conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
2.
Per una licenza può essere imposto il rispetto di requisiti essenziali, tra cui norme di qualità e il rispetto dei diritti esclusivi e speciali degli operatori designati di servizi riservati o di servizi postali universali.
3.
Se una parte impone un obbligo di licenza:
a)
essa rende pubblici, in una forma facilmente accessibile:
i)
i diritti e gli obblighi derivanti da tale licenza;
ii)
i criteri, i termini e le condizioni applicabili alle licenze; e
iii)
nella misura del possibile, il periodo di tempo normalmente necessario per l'adozione di una decisione in merito alla domanda di licenza;
b)
le procedure per la concessione di una licenza sono trasparenti, non discriminatorie, proporzionate e basate su criteri oggettivi; e
c)
gli eventuali diritti di licenza a carico dei richiedenti in relazione alle loro domande sono ragionevoli e non limitano di per sé la prestazione del servizio.
4.
Su richiesta, sono comunicati al richiedente lo stato di una domanda di licenza e i motivi del diniego di una licenza. Ciascuna parte, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, mantiene in vigore o istituisce una procedura che consente ai richiedenti di presentare ricorso dinanzi a un organo interno indipendente avverso il diniego di una licenza. Tale procedura è trasparente, non discriminatoria e si basa su criteri oggettivi.
ARTICOLO 18.25
Indipendenza dell'organismo di regolamentazione
Ciascuna parte può designare un organismo di regolamentazione, specifico o no per il settore dei servizi postali. L'organismo di regolamentazione è giuridicamente separato dai prestatori di servizi postali, ai quali non risponde del proprio operato. Le decisioni degli organismi di regolamentazione e le procedure da essi seguite sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.
SOTTOSEZIONE 4
SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE
ARTICOLO 18.26
Ambito di applicazione
1.
La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro normativo per i servizi di telecomunicazione diversi dalla radiodiffusione, per i quali ciascuna parte ha assunto impegni specifici conformemente al presente capo.
2.
Nessuna disposizione della presente sottosezione può essere interpretata nel senso di:
a)
imporre a una parte di autorizzare un prestatore di servizi di telecomunicazione dell'altra parte a istituire, costruire, acquisire, affittare, gestire o fornire reti o servizi di trasporto di telecomunicazioni, salvo quanto previsto agli allegati 18-A, 18-B, 18-C e 18-E; o
b)
imporre a una parte di obbligare i prestatori di servizi sotto la sua giurisdizione a istituire, costruire, acquisire, affittare, gestire o fornire reti o servizi di trasporto di telecomunicazioni che non siano offerti al pubblico in generale.
ARTICOLO 18.27
Definizioni
Ai fini della presente sottosezione si applicano le definizioni seguenti:
a)
"infrastrutture di telecomunicazione essenziali": le infrastrutture di una rete pubblica di trasporto di telecomunicazioni e di un servizio pubblico di trasporto di telecomunicazioni che:
i)
sono fornite in modo esclusivo o predominante da un unico fornitore o da un numero ristretto di fornitori; e
ii)
non possono in pratica essere sostituite, sul piano economico o tecnico, ai fini della prestazione del servizio;
b)
"interconnessione": il collegamento tra fornitori di reti di trasporto di telecomunicazioni o di servizi di trasporto di telecomunicazioni al fine di consentire agli utenti di un prestatore di servizi di telecomunicazione di comunicare con gli utenti di un altro prestatore di servizi di telecomunicazione e di accedere ai servizi di telecomunicazione forniti da un altro prestatore di servizi di telecomunicazione;
c)
"licenza": qualsiasi forma di autorizzazione, comprese le procedure di registrazione, dichiarazione o notifica o altre, quale definita nelle disposizioni legislative e regolamentari di una parte, che stabilisce diritti e obblighi specifici del settore delle telecomunicazioni, rilasciata a un singolo prestatore di servizi di telecomunicazione da un'autorità di regolamentazione e necessaria per la fornitura di un servizio di telecomunicazione;
d)
"fornitore principale": nel settore delle telecomunicazioni, un fornitore di reti o servizi di trasporto di telecomunicazioni in grado di influire sostanzialmente in termini di prezzi e di offerta sulle modalità di partecipazione al mercato dei servizi di telecomunicazione di cui trattasi, per effetto del controllo esercitato su infrastrutture essenziali o dello sfruttamento della propria posizione in tale mercato;
e)
"rete pubblica di trasporto di telecomunicazioni": l'infrastruttura pubblica di telecomunicazione che permette la telecomunicazione tra più punti terminali definiti;
f)
"servizio pubblico di trasporto di telecomunicazioni": qualsiasi servizio di trasporto di telecomunicazioni che una parte chiede, in forma esplicita o di fatto, sia offerto al pubblico in generale;
g)
"autorità di regolamentazione": l'organismo o gli organismi incaricati di regolamentare le telecomunicazioni di cui alla presente sottosezione;
h)
"prestatore di servizi": una persona cui è stata rilasciata una licenza per la prestazione di servizi di telecomunicazione;
i)
"servizi di telecomunicazione": tutti i servizi che consistono nella trasmissione e nella ricezione di segnali elettromagnetici, esclusi i servizi che forniscono o esercitano un controllo editoriale sui contenuti trasmessi; e
j)
"servizio universale": l'insieme di servizi di qualità determinata che deve essere messo a disposizione di tutti gli utenti nel territorio di una parte, indipendentemente dal luogo geografico in cui essi si trovano e a prezzi accessibili.
ARTICOLO 18.28
Autorità di regolamentazione
1.
Ciascuna parte provvede affinché la propria autorità di regolamentazione dei servizi di telecomunicazione sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi prestatore di servizi di telecomunicazione.
2.
L'autorità di regolamentazione dispone di poteri e risorse sufficienti per la regolamentazione del settore. Le competenze dell'autorità di regolamentazione sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare qualora tali funzioni siano assegnate a più organismi.
3.
Le decisioni dell'autorità di regolamentazione e le procedure da essa seguite sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.
4.
Un prestatore di servizi di telecomunicazione interessato da una decisione di un'autorità di regolamentazione ha il diritto di ricorrere avverso tale decisione presso un organo interno di ricorso indipendente dalle parti interessate e dall'autorità di regolamentazione. Le decisioni dell'organo di ricorso, qualora non si tratti di un organo giurisdizionale, sono motivate per iscritto e sono soggette al riesame di un'autorità giudiziaria o amministrativa interna imparziale e indipendente.
ARTICOLO 18.29
Licenze per la prestazione di servizi di telecomunicazione
1.
Ciascuna parte provvede affinché una licenza sia rilasciata, mediante una procedura semplificata ogniqualvolta possibile.
2.
Ciascuna parte provvede affinché i termini e le condizioni per la concessione dei diritti d'uso dei numeri e delle frequenze siano resi pubblici.
3.
Se una parte impone un obbligo di licenza:
a)
tutti i criteri per il rilascio delle licenze sono resi pubblici;
b)
è reso noto il ragionevole periodo di tempo normalmente necessario per l'adozione di una decisione in merito al rilascio di una licenza dopo la presentazione della domanda completa;
c)
in caso di diniego della licenza, i motivi di tale diniego sono comunicati per iscritto al richiedente, su richiesta; e
d)
il richiedente cui sia stata negata la licenza ha il diritto di ricorrere dinanzi a un organo interno di ricorso per accertare se la licenza sia stata negata ingiustificatamente.
ARTICOLO 18.30
Pratiche anticoncorrenziali
Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure appropriate volte a impedire che tutti i prestatori di servizi di telecomunicazione che, singolarmente o in gruppo, rappresentano un fornitore principale, avviino o mantengano in essere pratiche anticoncorrenziali. Tali pratiche anticoncorrenziali possono comprendere l'abuso di posizione dominante e qualsiasi pratica, condotta o raccomandazione individuale o concordata che abbia l'effetto di restringere, limitare, ostacolare, falsare o impedire la concorrenza corrente o futura sul mercato rilevante.
ARTICOLO 18.31
Accesso alle infrastrutture di telecomunicazione essenziali
Ciascuna parte provvede affinché un fornitore principale nel proprio territorio conceda ai fornitori l'accesso alle proprie infrastrutture di telecomunicazione essenziali secondo termini e a condizioni ragionevoli e non discriminatori, anche per quanto riguarda le tariffe, le norme tecniche, le specifiche, la qualità e la manutenzione.
ARTICOLO 18.32
Interconnessione
1.
Ciascuna parte provvede affinché i fornitori autorizzati a prestare servizi di telecomunicazione nel suo territorio abbiano il diritto di negoziare l'interconnessione con altri fornitori di reti pubbliche di trasporto di telecomunicazioni e di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni. L'interconnessione dovrebbe, in linea di principio, essere concordata sulla base di trattative commerciali tra i fornitori interessati.
2.
Ciascuna parte provvede affinché i prestatori di servizi di telecomunicazione che acquisiscono informazioni da un altro prestatore di servizi di telecomunicazione nel corso delle trattative sugli accordi di interconnessione utilizzino tali informazioni esclusivamente ai fini per i quali sono state fornite e osservino sempre gli obblighi di riservatezza riguardo alle informazioni trasmesse o memorizzate.
3.
L'interconnessione con un fornitore principale è garantita in corrispondenza di ogni punto tecnicamente praticabile della rete. Tale interconnessione è assicurata:
a)
secondo termini, condizioni, comprese norme tecniche e specifiche, e tariffe non discriminatori e a un livello qualitativo non meno favorevole di quello che il fornitore principale assicura per i propri servizi simili o per i servizi simili di prestatori di servizi ad esso non collegati, o per le sue controllate o altre imprese affiliate;
b)
tempestivamente, secondo termini e condizioni, comprese norme tecniche e specifiche, che siano trasparenti, ragionevoli, tenuto conto della fattibilità economica, e sufficientemente dettagliati da consentire al fornitore di non pagare per risorse o componenti di rete di cui non ha bisogno per il servizio da fornire; e
c)
su richiesta di un altro prestatore di servizi di telecomunicazione e, se del caso, previa valutazione da parte dell'autorità di regolamentazione, in corrispondenza di qualsiasi punto tecnicamente praticabile supplementare rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utenti, a tariffe ragionevoli.
4.
Le norme applicabili all'interconnessione con un fornitore principale sono rese pubbliche.
5.
I fornitori principali rendono pubblici i loro accordi di interconnessione o le loro offerte di interconnessione di riferimento, a seconda dei casi.
6.
Ciascuna parte provvede affinché un prestatore di servizi di telecomunicazione che richieda l'interconnessione con un fornitore principale abbia il diritto di rivolgersi, in qualsiasi momento oppure una volta trascorso un periodo di tempo ragionevole che sia stato reso pubblico, a un organo interno indipendente per la risoluzione delle controversie concernenti i termini, le condizioni e le tariffe appropriati per l'interconnessione. Tale organo interno indipendente può essere l'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 18.28.
ARTICOLO 18.33
Risorse scarse
Ciascuna parte espleta le proprie procedure per la concessione dei diritti d'uso di risorse scarse, comprese le frequenze, i numeri e i diritti di passaggio, in modo obiettivo, tempestivo, trasparente e non discriminatorio. Nella misura del possibile ciascuna parte rende pubblico lo stato corrente delle bande di frequenza attribuite, ma non sussiste l'obbligo di indicare in dettaglio le frequenze riservate a specifici usi pubblici.
ARTICOLO 18.34
Servizio universale
1.
Ciascuna parte ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere e di stabilirne l'ambito di applicazione e le modalità di attuazione. Ciascuna parte gestisce gli obblighi di servizio universale in modo trasparente, obiettivo, non discriminatorio e proporzionato.
2.
Se la designazione di un fornitore del servizio universale è aperta a più fornitori di reti o servizi di telecomunicazione, le procedure in questione sono aperte a tutti i prestatori di servizi. La designazione avviene sulla base di un meccanismo efficiente, trasparente e non discriminatorio.
ARTICOLO 18.35
Riservatezza delle informazioni
Ciascuna parte garantisce la riservatezza delle telecomunicazioni e dei relativi dati sul traffico trasmessi attraverso l'uso di reti pubbliche di trasporto di telecomunicazioni e servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni, a condizione che le misure applicate a tal fine non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata degli scambi di servizi.
ARTICOLO 18.36
Controversie tra fornitori
Ciascuna parte provvede affinché, in caso di controversia tra fornitori, l'autorità di regolamentazione interessata, su richiesta di una delle parti coinvolte nella controversia, emani una decisione vincolante per risolverla nel più breve tempo possibile.
ARTICOLO 18.37
Servizi di roaming internazionale
1.
Ciascuna parte si adopera per cooperare per la promozione di tariffe trasparenti e ragionevoli dei servizi di roaming internazionale al fine di promuovere l'aumento degli scambi tra le parti e migliorare il benessere dei consumatori.
2.
Ciascuna parte provvede affinché i prestatori di servizi di telecomunicazione che forniscono servizi di roaming internazionale per i servizi vocali, di messaggistica e di trasmissione di dati prestino tali servizi:
a)
con una qualità simile a quella offerta ai propri clienti al dettaglio nel proprio paese di stabilimento; e
b)
con informazioni chiare e prontamente disponibili in merito all'accesso ai servizi e ai relativi prezzi.
3.
Le parti cooperano per monitorare l'attuazione dei paragrafi 1 e 2 nonché per quanto riguarda altre questioni relative ai servizi di roaming internazionale che possano essere individuate.
4.
Il presente articolo non impone a una parte di disciplinare le tariffe o le condizioni applicabili ai servizi di roaming internazionale.
SOTTOSEZIONE 5
SERVIZI FINANZIARI
ARTICOLO 18.38
Ambito di applicazione
La presente sottosezione si applica alle misure di una parte che incidono sulla prestazione di servizi finanziari.
ARTICOLO 18.39
Definizioni
1.
Ai fini della presente sottosezione si applicano le definizioni seguenti:
a)
"servizio finanziario": qualsiasi servizio di carattere finanziario offerto da un prestatore di servizi finanziari di una parte; i servizi finanziari comprendono le attività seguenti:
i)
servizi assicurativi e connessi:
A)
assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):
1)
ramo vita; e
2)
ramo danni;
B)
riassicurazione e retrocessione;
C)
intermediazione assicurativa (ad esempio attività di broker e di agenzia); e
D)
servizi accessori del settore assicurativo, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione dei rischi e liquidazione sinistri; e
ii)
servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):
A)
accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;
B)
prestiti di qualsiasi tipo, compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;
C)
leasing finanziario;
D)
tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito, di debito e di debito differito, traveller's cheques e bonifici bancari;
E)
garanzie e impegni;
F)
operazioni per conto proprio o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a:
1)
strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito);
2)
valuta estera;
3)
prodotti derivati, compresi, a titolo esemplificativo, contratti a termine e opzioni;
4)
strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi prodotti quali swap e contratti sui tassi a termine del tipo forward rate agreement;
5)
valori mobiliari; e
6)
altri strumenti negoziabili e altre attività finanziarie, compresi i lingotti;
G)
partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata), nonché la prestazione di servizi connessi;
H)
intermediazione nel mercato monetario;
I)
gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;
J)
servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;
K)
fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; e
L)
servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altri servizi finanziari accessori, relativi a tutte le attività di cui alle lettere da A) a K), comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafogli e consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali;
b)
"prestatore di servizi finanziari": qualsiasi persona fisica o giuridica di una parte, esclusi i soggetti pubblici, che intenda prestare o presti servizi finanziari;
c)
"nuovo servizio finanziario": un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi ed esistenti o alla modalità di erogazione del prodotto, che non è fornito da alcun prestatore di servizi finanziari nel territorio di una parte, ma è fornito nel territorio dell'altra parte;
d)
"organismo di autoregolamentazione": un organismo non governativo, compresa qualsiasi organizzazione o associazione, che esercita poteri di regolamentazione o di vigilanza sui prestatori di servizi finanziari su delega di una parte;
e)
"soggetto pubblico":
i)
un governo, una banca centrale o un'autorità monetaria di una parte, o un soggetto di proprietà di una parte o da essa controllato, che svolge principalmente funzioni pubbliche o attività a fini pubblici, ad esclusione di soggetti operanti principalmente nel settore della prestazione di servizi finanziari su base commerciale; o
ii)
un soggetto privato che svolge funzioni di norma espletate da una banca centrale o da un'autorità monetaria, nell'esercizio di tali funzioni.
2.
Ai fini della presente sottosezione, e unicamente in relazione ai servizi contemplati dalla presente sottosezione, per "servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri" si intendono:
a)
le attività svolte da una banca centrale o da un'autorità monetaria, ovvero da qualsiasi altro soggetto pubblico, in applicazione della politica monetaria o della politica dei cambi;
b)
le attività che rientrano in un regime obbligatorio di previdenza sociale o in regimi pensionistici pubblici; e
c)
altre attività svolte da un soggetto pubblico per conto dello Stato, ovvero su garanzia dello stesso o col ricorso a risorse finanziarie pubbliche.
Ove una parte consenta che i suoi prestatori di servizi finanziari svolgano un'attività tra quelle di cui alle lettere b) o c) in concorrenza con un soggetto pubblico o un prestatore di servizi finanziari, il termine "servizi finanziari" comprende tali attività, che pertanto rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo.
3.
La definizione generale di "servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri" di cui all'articolo 18.1, paragrafo 6, non si applica ai servizi contemplati dalla presente sottosezione.
ARTICOLO 18.40
Misure prudenziali
1.
Nessuna disposizione della presente parte dell'accordo può essere interpretata nel senso di impedire a una parte di adottare misure per motivi prudenziali, tra cui:
a)
la protezione di investitori, titolari di depositi, partecipanti ai mercati finanziari, titolari di polizze o persone nei confronti delle quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario; o
b)
garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario di una parte.
2.
Qualora non siano conformi alle disposizioni della presente sottosezione, le misure in questione non sono utilizzate dalle parti per eludere gli impegni o gli obblighi ivi previsti.
3.
Nessuna disposizione della presente parte dell'accordo può essere interpretata come obbligo per una parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.
ARTICOLO 18.41
Efficacia e trasparenza della normativa nel settore dei servizi finanziari
1.
Ciascuna parte si adopera al meglio per comunicare anticipatamente a tutte le persone interessate qualsiasi misura di applicazione generale che propone di adottare. La comunicazione della misura è effettuata mediante:
a)
una pubblicazione ufficiale; o
b)
un'altra forma scritta o elettronica.
2.
L'autorità finanziaria competente di ciascuna parte comunica agli interessati i requisiti per la compilazione delle domande inerenti alla prestazione di servizi finanziari.
3.
Su istanza di un richiedente, l'autorità finanziaria competente gli fornisce informazioni sullo stato della domanda presentata. Qualora abbia bisogno di acquisire ulteriori informazioni dal richiedente, tale autorità ne dà notifica allo stesso senza indebito ritardo.
4.
Ciascuna parte si adopera al meglio affinché nel proprio territorio siano attuate e applicate le norme concordate a livello internazionale in materia di regolamentazione e vigilanza del settore dei servizi finanziari e di lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali. Tali norme concordate a livello internazionale comprendono quelle adottate dal G20, dal Consiglio per la stabilità finanziaria, dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, dall'Associazione internazionale delle autorità di vigilanza delle assicurazioni, dall'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, dal Gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio di denaro e dal Forum globale dell'OCSE sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali, e i principi internazionali d'informativa finanziaria. A tal fine le parti cooperano e si scambiano informazioni ed esperienze su questi temi.
ARTICOLO 18.42
Nuovi servizi finanziari
1.
Ciascuna parte consente ai prestatori di servizi finanziari dell'altra parte stabiliti nel proprio territorio di prestare nel proprio territorio nuovi servizi finanziari rientranti nell'ambito dei sottosettori dei servizi finanziari oggetto di impegni di cui agli allegati 18-A, 18-B, 18-C e 18-E e fatti salvi i termini, le limitazioni, le condizioni e le qualifiche ivi stabiliti.
2.
Un nuovo servizio finanziario è prestato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte nel cui territorio è prevista la prestazione ed è soggetto all'approvazione, alla regolamentazione e alla vigilanza delle autorità competenti di tale parte.
ARTICOLO 18.43
Riconoscimento delle misure prudenziali
1.
Una parte ha facoltà di riconoscere le misure prudenziali dell'altra parte nel determinare le modalità di applicazione delle rispettive misure relative ai servizi finanziari. Tale riconoscimento, ottenibile attraverso procedure di armonizzazione o in altro modo, si può basare su un accordo o un'intesa o essere accordato autonomamente.
2.
Una parte che sia firmataria di un accordo o di un'intesa di cui al paragrafo 1, futuri o esistenti, con un paese terzo offre adeguate possibilità all'altra parte di negoziare la sua adesione a tali accordi o intese, ovvero di negoziarne di analoghi con tale parte, in circostanze in cui vi sia equivalenza della regolamentazione, della vigilanza, dell'applicazione della regolamentazione e, se del caso, delle procedure concernenti la condivisione delle informazioni tra le parti dell'accordo o dell'intesa. Una parte che accordi il riconoscimento in via autonoma offre all'altra parte adeguate possibilità di dimostrare l'esistenza delle suddette circostanze.
ARTICOLO 18.44
Organismi di autoregolamentazione
1.
Se una parte impone l'appartenenza, la partecipazione o l'adesione a un organismo di autoregolamentazione affinché i prestatori di servizi finanziari dell'altra parte possano prestare servizi finanziari in condizioni di parità con i prestatori di servizi finanziari della parte, o se una parte concede, direttamente o indirettamente, a un organismo di autoregolamentazione privilegi o vantaggi per la prestazione di servizi finanziari, tale parte provvede affinché detti organismi di autoregolamentazione garantiscano l'applicazione dell'articolo 18.4 nei confronti dei prestatori di servizi finanziari stabiliti nel territorio di tale parte.
2.
Si precisa che nessuna disposizione del presente articolo impedisce a un organismo di autoregolamentazione di cui al paragrafo 1 di adottare prescrizioni o procedure proprie non discriminatorie. Tali misure, nella misura in cui siano prese da organismi non governativi e non siano prese in relazione all'esercizio dei poteri delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali, non sono considerate misure di una parte e non rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo.
ARTICOLO 18.45
Sistemi di pagamento e di compensazione
Ciascuna parte, sulla base delle prescrizioni regolamentari e conformemente all'articolo 18.4, concede ai prestatori di servizi finanziari dell'altra parte stabiliti nel suo territorio l'accesso agli strumenti di pagamento e di compensazione gestiti da soggetti pubblici e ai finanziamenti e rifinanziamenti ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente articolo non è inteso a conferire l'accesso agli strumenti di un prestatore di ultima istanza di una parte (la banca centrale nazionale o qualsiasi altra autorità monetaria).
SOTTOSEZIONE 6
COMMERCIO ELETTRONICO
ARTICOLO 18.46
Obiettivo e ambito di applicazione
1.
Le parti, riconoscendo che il commercio elettronico migliora le opportunità commerciali in molte attività economiche, convengono di promuoverne lo sviluppo tra loro, anche cooperando in merito alle problematiche da esso poste nel quadro delle disposizioni della presente sottosezione.
2.
La presente sottosezione si applica alle misure che incidono sugli scambi per via elettronica.
3.
Le parti riconoscono il principio di neutralità tecnologica nel commercio elettronico.
4.
Le disposizioni della presente sottosezione non si applicano ai servizi di gioco d'azzardo, ai servizi di radiodiffusione, ai servizi audiovisivi, ai servizi dei notai o di professioni equivalenti e ai servizi di rappresentanza legale.
ARTICOLO 18.47
Definizioni
Ai fini della presente sottosezione si applicano le definizioni seguenti:
a)
"consumatore": qualsiasi persona fisica, o persona giuridica se previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali di ciascuna parte, che utilizza o chiede di utilizzare un servizio pubblico di trasporto di telecomunicazioni, definito all'articolo 18.27, lettera e), per fini che esulano dalle proprie attività commerciali, imprenditoriali o professionali;
b)
"comunicazione di commercializzazione diretta": qualsiasi forma di pubblicità mediante la quale una persona trasmette messaggi commerciali direttamente agli utenti finali attraverso una rete pubblica di telecomunicazione; ai fini del presente accordo sono compresi almeno la posta elettronica e i messaggi di testo e multimediali (SMS e MMS);
c)
"servizio di autenticazione elettronica": un servizio che consente la conferma:
i)
dell'identificazione elettronica di una persona; o
ii)
dell'origine e dell'integrità di dati in forma elettronica;
d)
"firma elettronica": dati in forma elettronica acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e conformi alle prescrizioni seguenti:
i)
sono utilizzati da una persona fisica per concordare i dati elettronici cui si riferiscono;
ii)
sono collegati ai dati elettronici cui si riferiscono in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati; e
iii)
sono utilizzati da una persona giuridica per garantire l'origine e l'integrità dei dati elettronici cui si riferiscono; e
e)
"utente finale": qualsiasi persona che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di telecomunicazione accessibile al pubblico in qualità di consumatore o per fini commerciali, imprenditoriali o professionali.
ARTICOLO 18.48
Dazi doganali sulle trasmissioni per via elettronica
1.
Le parti non impongono dazi doganali sulle trasmissioni per via elettronica tra una persona di una parte e una persona dell'altra parte.
2.
Si precisa che il paragrafo 1 non osta a che una parte imponga imposte, diritti o altri oneri interni sulle trasmissioni per via elettronica, purché tali imposte, diritti o oneri siano imposti in modo compatibile con la presente parte dell'accordo.
ARTICOLO 18.49
Principio della non autorizzazione preventiva
1.
Le parti si adoperano per non imporre un'autorizzazione preventiva per la prestazione di un servizio per via elettronica per il solo motivo che il servizio è prestato per via elettronica e per non adottare né mantenere in vigore altre prescrizioni di effetto equivalente.
2.
Il paragrafo 1 non si applica ai servizi di telecomunicazione quali definiti all'articolo 18.27, lettera i), e ai servizi finanziari quali definiti all'articolo 18.39, paragrafo 1, lettera a).
3.
Si precisa che nulla osta a che una parte adotti o mantenga in vigore misure incompatibili con il paragrafo 1 volte a conseguire un legittimo obiettivo di politica pubblica conformemente:
a)
all'articolo 18.1, paragrafo 4;
b)
all'articolo 18.40;
c)
all'articolo 28.1; e
d)
all'articolo 28.2.
ARTICOLO 18.50
Stipula di contratti per via elettronica
Ciascuna parte provvede affinché il proprio ordinamento giuridico consenta la stipula di contratti per via elettronica e le proprie disposizioni legislative e regolamentari per i processi contrattuali non pongano in essere ostacoli all'uso di contratti stipulati per via elettronica né li privino di effetti giuridici e validità per il fatto che sono stati stipulati per via elettronica, a meno che ciò non sia previsto dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari.
ARTICOLO 18.51
Servizi di firma elettronica e di autenticazione elettronica
1.
Le parti non negano gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari di un servizio di firma elettronica e di autenticazione elettronica per il solo motivo che è in forma elettronica.
2.
Le parti non adottano né mantengono in vigore misure che disciplinano i servizi di firma elettronica e di autenticazione elettronica tali da:
a)
vietare alle parti di un'operazione elettronica di determinare reciprocamente gli opportuni metodi elettronici per la transazione; o
b)
privare le parti di un'operazione elettronica della possibilità di dimostrare alle autorità giudiziarie o amministrative che la loro operazione elettronica è conforme alle prescrizioni giuridiche relative ai servizi di firma elettronica o di autenticazione elettronica.
ARTICOLO 18.52
Comunicazioni di commercializzazione diretta indesiderate
1.
Ciascuna parte si adopera per proteggere efficacemente gli utenti finali dalle comunicazioni di commercializzazione diretta indesiderate.
2.
Ciascuna parte si adopera per garantire che le persone non inviino comunicazioni di commercializzazione diretta ai consumatori che non hanno dato il loro consenso a riceverle.
3.
Nonostante il paragrafo 2, ciascuna parte consente alle persone che, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di tale parte, hanno raccolto i dati di contatto di un consumatore nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio di inviare a detto consumatore comunicazioni di commercializzazione diretta per propri prodotti o servizi analoghi.
4.
Ciascuna parte si adopera per garantire che le comunicazioni di commercializzazione diretta siano chiaramente identificabili come tali, indichino chiaramente per conto di chi sono inviate e contengano le informazioni necessarie a consentire agli utenti finali di chiederne la cessazione a titolo gratuito e in qualsiasi momento.
ARTICOLO 18.53
Protezione dei consumatori
1.
Le parti riconoscono l'importanza di adottare e mantenere in vigore misure trasparenti ed efficaci intese a proteggere i consumatori che effettuano operazioni di commercio elettronico, anche da pratiche commerciali ingannevoli e fraudolente.
2.
Ai fini del paragrafo 1, le parti adottano o mantengono in vigore misure che contribuiscono a consolidare la fiducia dei consumatori, comprese misure che vietano le pratiche commerciali fraudolente e ingannevoli. Tali misure prevedono, tra l'altro:
a)
il diritto dei consumatori a informazioni chiare e complete riguardanti il servizio e il relativo prestatore;
b)
l'obbligo per i professionisti di agire in buona fede e di attenersi a pratiche di mercato oneste, anche in risposta alle domande dei consumatori;
c)
il divieto di addebitare ai consumatori servizi non richiesti o per un periodo di tempo non autorizzato dal consumatore; e
d)
l'accesso dei consumatori a mezzi di ricorso al fine di rivendicare i propri diritti, anche per quanto riguarda il diritto di avvalersi di mezzi di ricorso qualora i servizi siano stati pagati e non prestati secondo quanto concordato.
3.
Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione tra i rispettivi organi incaricati della protezione dei consumatori o altri organismi competenti per quanto riguarda le attività connesse al commercio elettronico al fine di tutelare i consumatori e rafforzarne la fiducia.
ARTICOLO 18.54
Cooperazione regolamentare in materia di commercio elettronico
1.
Le parti mantengono, in base a termini e condizioni convenuti di comune accordo, la cooperazione e il dialogo sulle questioni attinenti alla regolamentazione del commercio elettronico, che hanno per temi, tra l'altro:
a)
il riconoscimento e l'agevolazione di servizi di firma elettronica e di autenticazione elettronica transfrontalieri e interoperabili;
b)
la responsabilità dei prestatori intermediari di servizi per quanto riguarda la trasmissione o la memorizzazione delle informazioni;
c)
il trattamento delle comunicazioni di commercializzazione diretta;
d)
la protezione dei consumatori in relazione al commercio elettronico;
e)
la promozione delle operazioni commerciali non cartacee; e
f)
qualsiasi altra questione pertinente allo sviluppo del commercio elettronico.
2.
La cooperazione di cui al paragrafo 1 si concentra sullo scambio di informazioni sulle rispettive disposizioni legislative e regolamentari delle parti in merito a detti temi come pure all'attuazione di tali disposizioni legislative e regolamentari.
ARTICOLO 18.55
Intesa sui servizi informatici
1.
Le parti convengono che, ai fini della liberalizzazione degli scambi di servizi a norma degli articoli 18.3 e 18.4, i seguenti servizi sono considerati servizi informatici e servizi collegati, indipendentemente dal fatto che siano prestati tramite una rete, compresa internet:
a)
consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, collaudo, ricerca e correzione di errori, aggiornamento, supporto, assistenza tecnica o gestione in relazione a computer o sistemi informatici;
b)
programmi informatici, definiti come serie di istruzioni necessarie a far funzionare e comunicare i computer (al loro interno e verso l'esterno), oltre a consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, collaudo, ricerca e correzione di errori, aggiornamento, adattamento, manutenzione, supporto, assistenza tecnica, gestione o uso in relazione a programmi informatici;
c)
elaborazione dati, archiviazione dati, hosting di dati o servizi di banche dati;
d)
servizi di manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer; e
e)
servizi di formazione del personale dei clienti nel campo dei programmi informatici, dei computer o dei sistemi informatici, non classificati altrove.
2.
Si precisa che i servizi resi mediante l'utilizzo dei servizi informatici e dei servizi collegati non sono necessariamente considerati di per sé servizi informatici e servizi correlati.
SEZIONE D
DISPOSIZIONI FINALI ED ECCEZIONI
ARTICOLO 18.56
Punti di contatto
1.
Entro 1 (uno) anno dalla data di entrata in vigore dell'accordo, ciascuna parte designa punti di contatto e comunica all'altra parte i relativi dati di contatto al fine di:
a)
agevolare la comunicazione all'altra parte di informazioni relative all'attuazione del presente capo, quali:
i)
aspetti commerciali e tecnici dell'offerta di servizi; e
ii)
la registrazione, il riconoscimento e il conseguimento di qualifiche professionali; e
b)
esaminare qualsiasi altra questione relativa all'attuazione del presente capo sollevata da una parte.
2.
Ciascuna parte notifica senza indugio all'altra parte qualsiasi modifica di tali punti di contatto.
ARTICOLO 18.57
Sottocomitato per gli scambi di servizi e lo stabilimento
1.
Il sottocomitato per gli scambi di servizi e lo stabilimento, istituito a norma dell'articolo 9.9, paragrafo 4, svolge le funzioni seguenti, oltre a quelle elencate agli articoli 2.4 e 9.9:
a)
esegue i lavori tecnici preparatori in caso di revisione del presente capo conformemente all'articolo 18.58; e
b)
discute temi pertinenti per gli scambi di servizi e lo stabilimento, comprese le opportunità di espansione degli investimenti reciproci nel settore dei servizi e in altri settori.
2.
Il sottocomitato può invitare, su base ad hoc, rappresentanti dei soggetti pertinenti in possesso delle competenze necessarie in funzione delle questioni da discutere.
ARTICOLO 18.58
Clausola di riesame
Alla luce dei suoi obiettivi, il presente capo può essere riesaminato non prima di 3 (tre) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo o nel contesto di un riesame globale del presente accordo.
ARTICOLO 18.59
Rifiuto di accordare benefici
Una parte ha facoltà di negare i benefici derivanti dal presente capo:
a)
alla prestazione di un servizio, ove la parte stabilisca che tale servizio è fornito dal territorio o nel territorio di un paese terzo; o
b)
a una persona giuridica, ove la parte stabilisca che si tratta di una persona giuridica di un paese terzo.
CAPO 19
TRASFERIMENTI O PAGAMENTI
PER OPERAZIONI SUL CONTO CORRENTE,
MOVIMENTI DI CAPITALI E MISURE DI SALVAGUARDIA TEMPORANEE
ARTICOLO 19.1
Conto capitale
Per quanto attiene alle operazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, ciascuna parte autorizza la libera circolazione dei capitali ai fini dello stabilimento degli investimenti diretti, secondo quanto previsto al capo 18. Tale circolazione comprende la liquidazione o il rimpatrio di detti capitali.
ARTICOLO 19.2
Conto corrente
Ciascuna parte autorizza, in valuta liberamente convertibile e a norma dell'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale adottato a Bretton Woods, New Hampshire, il 22 luglio 1944 alla conferenza monetaria e finanziaria delle Nazioni Unite ("accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale"), tutti i pagamenti e i trasferimenti attinenti alle operazioni sul conto corrente della bilancia dei pagamenti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo.
ARTICOLO 19.3
Applicazione di disposizioni legislative e regolamentari relative ai trasferimenti o ai pagamenti per le operazioni sul conto corrente e ai movimenti di capitali
Nessuna disposizione degli articoli 19.1 e 19.2 può essere interpretata nel senso di impedire a una parte di applicare in modo equo e non discriminatorio, tale da non costituire una restrizione dissimulata dei trasferimenti o dei pagamenti per le operazioni sul conto corrente o dei movimenti di capitali, le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di:
a)
fallimento, insolvenza o tutela dei diritti dei creditori;
b)
emissione, negoziazione o commercio di titoli;
c)
illeciti penali;
d)
informativa finanziaria o registrazione di trasferimenti, se necessario per assistere le autorità preposte all'applicazione della legge o alla regolamentazione finanziaria; o
e)
esecuzione di sentenze nel quadro di procedimenti giurisdizionali.
ARTICOLO 19.4
Misure di salvaguardia temporanee
Se, in circostanze eccezionali, i trasferimenti o i pagamenti per le operazioni sul conto corrente o i movimenti di capitali causano o minacciano di causare gravi difficoltà per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria dell'Unione europea, quest'ultima può adottare le misure di salvaguardia strettamente necessarie per far fronte a tali difficoltà o alla minaccia di tali difficoltà per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi.
ARTICOLO 19.5
Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti
1.
La parte che, in circostanze eccezionali, incontri gravi difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti, anche per quanto riguarda il funzionamento della politica monetaria o della politica dei cambi, oppure difficoltà legate alla posizione finanziaria esterna, o una minaccia di tali gravi difficoltà, può adottare o mantenere in vigore misure restrittive per quanto riguarda i trasferimenti o i pagamenti per le operazioni sul conto corrente o i movimenti di capitali.
2.
Le misure di cui al paragrafo 1:
a)
non sono discriminatorie rispetto a quelle applicate a un paese terzo in situazioni simili;
b)
sono compatibili, se del caso, con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale;
c)
evitano di ledere inutilmente gli interessi commerciali, economici e finanziari dell'altra parte; e
d)
hanno carattere temporaneo, sono proporzionali e strettamente necessarie per far fronte alle difficoltà e sono eliminate progressivamente con il migliorare della situazione di cui al paragrafo 1. Qualora si verifichino circostanze estremamente eccezionali tali per cui una parte intenda prorogare dette misure oltre un periodo di 1 (uno) anno, tale parte notifica all'altra parte l'intenzione di introdurre tale proroga.
ARTICOLO 19.6
Disposizioni finali
1.
Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di limitare il diritto degli operatori economici delle parti di usufruire del trattamento più favorevole eventualmente previsto da altri accordi bilaterali o multilaterali in vigore sottoscritti dalla parte in questione.
2.
Le parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali rientrante nell'ambito di applicazione del presente accordo tra loro al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.
CAPO 20
APPALTI PUBBLICI
ARTICOLO 20.1
Obiettivi
Riconoscendo in che misura procedure d'appalto trasparenti, competitive e aperte contribuiscano allo sviluppo economico, le parti si propongono di garantire l'apertura effettiva dei rispettivi mercati degli appalti.
ARTICOLO 20.2
Definizioni
Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:
a)
"beni o servizi commerciali": beni o servizi generalmente venduti od offerti in vendita in un contesto commerciale ad acquirenti non pubblici, e da questi abitualmente acquistati, a fini non pubblici;
b)
"servizio di costruzione": un servizio avente come obiettivo la realizzazione, tramite qualsiasi mezzo, di opere civili o immobiliari, in base alla divisione 51 della CPC;
c)
"asta elettronica": un processo iterativo in cui i fornitori utilizzano mezzi elettronici per presentare nuovi prezzi o nuovi valori quantificabili, diversi dal prezzo dell'offerta, connessi ai criteri di valutazione, o entrambi, e che consente la classificazione o la riclassificazione delle offerte;
d)
"scritto" o "per iscritto": qualsiasi formalizzazione verbale o numerica che possa essere letta, riprodotta e comunicata successivamente, comprese le informazioni trasmesse e memorizzate per via elettronica;
e)
"gara a trattativa privata": una procedura di gara in cui il soggetto appaltante contatta uno o più fornitori di sua scelta;
f)
"misura": qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare, procedura, orientamento o prassi amministrativa o qualsiasi iniziativa di un soggetto appaltante relativi a un appalto disciplinato;
g)
"elenco a uso ripetuto": un elenco di fornitori che il soggetto appaltante ha riconosciuto rispondenti alle condizioni per l'inserimento nell'elenco stesso e che il soggetto appaltante intende utilizzare più di una volta;
h)
"trattativa": un modo di condurre la procedura di appalto nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, limitato a situazioni specifiche in cui i soggetti appaltanti sono autorizzati a negoziare con i fornitori quando sono soddisfatte determinate condizioni;
i)
"avviso di gara d'appalto": l'avviso pubblicato da un soggetto appaltante con il quale i fornitori interessati sono invitati a presentare una domanda di partecipazione, un'offerta o entrambe;
j)
"compensazioni": qualsiasi misura che incentivi lo sviluppo locale o migliori i conti della bilancia dei pagamenti mediante l'uso di contenuti di origine locale, il rilascio di licenze tecnologiche, le prescrizioni in materia di investimenti, il countertrade (commercio in compensazione) o requisiti analoghi;
k)
"gara aperta": una procedura di gara in virtù della quale tutti i fornitori interessati possono presentare un'offerta;
l)
"soggetto appaltante": un soggetto indicato nelle appendici degli allegati da 20-A a 20-E;
m)
"fornitore qualificato": un fornitore che il soggetto appaltante riconosce in possesso dei requisiti per la partecipazione;
n)
"gara mediante preselezione": una procedura di gara in virtù della quale il soggetto appaltante invita a presentare offerte unicamente fornitori qualificati;
o)
"servizi": comprende i servizi di costruzione, salvo se diversamente indicato;
p)
"norma": un documento approvato da un organismo riconosciuto che definisce, per un uso comune e ripetuto, regole, orientamenti, caratteristiche di prodotti o servizi o i relativi processi e metodi di produzione, la cui osservanza non è obbligatoria. Una norma può inoltre comprendere o riguardare esclusivamente prescrizioni in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura applicabili a un bene, un servizio, un processo o un metodo di produzione;
q)
"fornitore": qualsiasi persona o gruppo di persone che fornisca o possa fornire beni o servizi; e
r)
"specifiche tecniche": qualsiasi prescrizione contenuta nell'appalto che:
i)
stabilisca le caratteristiche dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, anche in termini di qualità, prestazioni, sicurezza e dimensioni, o i processi e i metodi richiesti per la loro produzione o fornitura; o
ii)
stabilisca i criteri in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura applicabili a un bene o a un servizio.
ARTICOLO 20.3
Ambito di applicazione
1.
Il presente capo si applica agli appalti disciplinati. Per "appalto disciplinato" si intende una procedura d'appalto a fini pubblici:
a)
di beni, di servizi o di entrambi:
i)
come specificato nelle appendici degli allegati di ciascuna parte da 20-A a 20-E; e
ii)
per scopi diversi dalla vendita o dalla rivendita a fini commerciali o dalla produzione o la fornitura di beni o servizi destinati alla vendita o alla rivendita a fini commerciali;
b)
in qualsiasi forma contrattuale, compresi l'acquisto, la locazione finanziaria e la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto;
c)
il cui valore sia pari o superiore alle soglie corrispondenti precisate nelle appendici degli allegati di ciascuna parte da 20-A a 20-E al momento della pubblicazione dell'avviso conformemente all'articolo 20.13;
d)
indetta da un soggetto appaltante specificato nelle appendici degli allegati di ciascuna parte da 20-A a 20-E; e
e)
non altrimenti esclusa dai settori disciplinati.
2.
Salvo disposizioni contrarie nelle appendici degli allegati di ciascuna parte da 20-A a 20-E, il presente capo non si applica:
a)
all'acquisizione o alla locazione di terreni, edifici esistenti o altri beni immobili né ai diritti ad essi inerenti;
b)
agli accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di assistenza fornita da una parte, compresi accordi di cooperazione, sovvenzioni, prestiti, conferimenti di capitale, garanzie e incentivi fiscali, fornitura pubblica di beni e servizi a soggetti dell'amministrazione centrale, regionale o locale;
c)
alla fornitura o all'acquisizione di servizi fiduciari o di deposito, di servizi di liquidazione e di gestione rivolti a enti finanziari regolamentati o di servizi connessi alla vendita, al rimborso e alla distribuzione di titoli del debito pubblico, compresi i prestiti e i titoli di Stato, i certificati di credito e altri titoli;
d)
ai contratti di pubblico impiego; o
e)
agli appalti indetti:
i)
allo scopo specifico di prestare assistenza internazionale, compresi gli aiuti allo sviluppo;
ii)
in base a particolari procedure o condizioni previste da un accordo internazionale sullo stazionamento di truppe;
iii)
in base a particolari procedure o condizioni previste da un accordo internazionale sull'attuazione comune di un progetto da parte dei paesi firmatari; o
iv)
in base a particolari procedure o condizioni di un'organizzazione internazionale, oppure finanziati mediante sovvenzioni, prestiti o altre forme di assistenza internazionali, qualora la procedura o la condizione applicabile sia incompatibile con il presente capo.
3.
Ciascuna parte specifica in ciascuna delle appendici degli allegati da 20-A a 20-E le informazioni seguenti:
a)
nelle appendici 20-A-1, 20-B-1, 20-C-1, 20-D-1 e 20-E-1, i soggetti dell'amministrazione centrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;
b)
nelle appendici 20-A-2, 20-B-2, 20-C-2, 20-D-2 e 20-E-2, i soggetti dell'amministrazione regionale e locale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;
c)
nelle appendici 20-A-3, 20-B-3, 20-C-3, 20-D-3 e 20-E-3, tutti gli altri soggetti le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;
d)
nelle appendici 20-A-4, 20-B-4, 20-C-4, 20-D-4 e 20-E-4, i beni disciplinati dal presente capo;
e)
nelle appendici 20-A-5, 20-B-5, 20-C-5, 20-D-5 e 20-E-5, i servizi, diversi da quelli di costruzione, disciplinati dal presente capo;
f)
nelle appendici 20-A-6, 20-B-6, 20-C-6, 20-D-6 e 20-E-6, i servizi di costruzione disciplinati dal presente capo; e
g)
nelle appendici 20-A-7, 20-B-7, 20-C-7, 20-D-7 e 20-E-7, le note generali.
4.
Se, nell'ambito di un appalto disciplinato, il soggetto appaltante invita a partecipare, per suo conto, soggetti non elencati nelle appendici degli allegati da 20-A a 20-E, si applica mutatis mutandis l'articolo 20.6.
ARTICOLO 20.4
Valutazione dei contratti
1.
Per stimare il valore di un appalto al fine di accertare se si tratti di un appalto disciplinato, il soggetto appaltante:
a)
non può suddividere l'appalto in appalti singoli né scegliere o utilizzare un particolare metodo di valutazione per stimare il valore dell'appalto al fine di escludere quest'ultimo in tutto o in parte dall'applicazione della presente parte dell'accordo; e
b)
include una stima del valore totale massimo dell'appalto per la sua intera durata, a prescindere dal fatto che esso sia aggiudicato a uno o più fornitori, tenendo conto di ogni forma di remunerazione, compresi:
i)
premi, onorari, commissioni e interessi; e
ii)
qualora l'appalto preveda la possibilità di opzioni, il valore complessivo di tali opzioni.
2.
Qualora, ai fini di un appalto, sia necessario aggiudicare più di un contratto o aggiudicare contratti ripartiti in lotti separati ("appalti ricorrenti"), il calcolo del valore totale massimo stimato si basa sugli elementi seguenti:
a)
il valore degli appalti ricorrenti per la stessa tipologia di beni o servizi aggiudicati nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti o dell'esercizio finanziario precedente del soggetto appaltante, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti previsti in termini di quantità o valore dei beni o servizi appaltati per i 12 (dodici) mesi successivi; o
b)
il valore stimato degli appalti ricorrenti per la stessa tipologia di beni o servizi da aggiudicare nei 12 (dodici) mesi successivi all'aggiudicazione del contratto iniziale o all'esercizio finanziario del soggetto appaltante.
3.
In caso di appalti che prevedano locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto di beni o servizi, o di appalti per i quali non è specificato il prezzo totale, la base di valutazione è la seguente:
a)
nel caso di un appalto di durata determinata:
i)
per appalti di durata pari o inferiore a 12 (dodici) mesi, il valore totale massimo stimato per la loro durata; o
ii)
per appalti di durata superiore a 12 (dodici) mesi, il valore totale massimo stimato, compreso l'eventuale importo stimato del valore residuo;
b)
nel caso di appalti di durata indeterminata, l'importo mensile stimato moltiplicato per 48 (quarantotto); e
c)
in caso di incertezza sulla durata determinata o indeterminata di un appalto, si applica la lettera b).
ARTICOLO 20.5
Eccezioni per ragioni di sicurezza e generali
1.
Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata come divieto a una parte di adottare misure o mantenere riservate informazioni qualora lo ritenga necessario per tutelare i propri interessi fondamentali in materia di sicurezza nell'ambito di appalti relativi ad armi, munizioni, prodotti per la difesa o materiale bellico oppure di appalti indispensabili per la sicurezza nazionale o ai fini della difesa nazionale.
2.
Fatto salvo l'obbligo di non applicare dette misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti laddove vigano condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata del commercio tra le parti, nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata come divieto alle parti di adottare o mantenere in vigore misure:
a)
riguardanti beni o servizi forniti da persone fisiche con disabilità o da istituzioni benefiche o prodotti mediante il lavoro carcerario;
b)
necessarie a tutelare la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza;
c)
necessarie a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante, comprese le misure di carattere ambientale; o
d)
necessarie a tutelare la proprietà intellettuale.
ARTICOLO 20.6
Non discriminazione
1.
Relativamente a qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato:
a)
l'Unione europea, compresi i suoi soggetti appaltanti, riserva immediatamente e incondizionatamente ai beni e ai servizi degli Stati del Mercosur firmatari e ai fornitori degli Stati del Mercosur firmatari che offrono tali beni e servizi un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri beni, servizi e fornitori;
b)
ciascuno degli Stati del Mercosur firmatari, compresi i suoi soggetti appaltanti, riserva immediatamente e incondizionatamente ai beni e ai servizi dell'Unione europea e ai fornitori dell'Unione europea che offrono tali beni e servizi un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri beni, servizi e fornitori.
2.
Relativamente a qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, l'Unione europea e ciascuno degli Stati del Mercosur firmatari, compresi i rispettivi soggetti appaltanti, si astiene:
a)
dal riservare a un fornitore stabilito in loco un trattamento meno favorevole di quello accordato a un altro fornitore stabilito in loco in funzione del grado di controllo o di partecipazione straniero o di proprietà di una persona dell'altra parte; o
b)
dal discriminare un fornitore stabilito in loco in base al principio che i beni o i servizi da esso offerti per un particolare appalto sono beni o servizi dell'altra parte.
3.
Il presente articolo non si applica ai dazi doganali o a qualsiasi altra misura di natura equivalente che incida sul commercio estero, né ad altri regolamenti e misure in materia di importazione che incidono sugli scambi di servizi, diversi da quelli che disciplinano specificamente gli appalti pubblici contemplati dal presente capo.
ARTICOLO 20.7
Uso di mezzi elettronici
1.
Ciascuna parte conduce gli appalti disciplinati nella misura più ampia possibile per via elettronica e coopera allo sviluppo e all'ampliamento dell'uso di mezzi elettronici nei sistemi degli appalti pubblici.
2.
Nel caso in cui la procedura di un appalto disciplinato sia condotta per via elettronica, il soggetto appaltante:
a)
provvede affinché i sistemi e i programmi informatici utilizzati per l'appalto, anche per quanto riguarda l'autenticazione e la crittografia dei dati, siano comunemente disponibili e interoperabili con altri sistemi e programmi informatici comunemente disponibili; e
b)
mantiene dispositivi atti a garantire l'integrità delle richieste di partecipazione e delle offerte, anche per quanto riguarda i termini di presentazione e il ricevimento e la prevenzione degli accessi non autorizzati.
ARTICOLO 20.8
Svolgimento degli appalti
Un soggetto appaltante conduce un appalto disciplinato con trasparenza e imparzialità, in modo da evitare conflitti di interessi, prevenire pratiche di corruzione e garantire la compatibilità con il presente capo, utilizzando metodi quali la gara aperta, la gara mediante preselezione e la gara a trattativa privata. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore sanzioni contro le pratiche di corruzione conformemente alle proprie disposizioni legislative.
ARTICOLO 20.9
Regole di origine
Ai fini dell'articolo 20.6 la determinazione dell'origine delle merci è effettuata su base non preferenziale.
ARTICOLO 20.10
Rifiuto di accordare benefici
Fatti salvi i termini della procedura di appalto e subordinatamente alla notifica preventiva al prestatore di servizi dell'altra parte e, su richiesta, alle consultazioni col prestatore di servizi dell'altra parte, una parte può rifiutare di accordare i benefici di cui al presente capo a tale prestatore se questo è una persona giuridica dell'altra parte che non svolge attività commerciali sostanziali nel territorio di tale altra parte.
ARTICOLO 20.11
Compensazioni
Per quanto riguarda gli appalti disciplinati, le parti si astengono dal sollecitare, considerare, imporre o applicare compensazioni.
ARTICOLO 20.12
Pubblicazione delle informazioni sugli appalti
1.
Ciascuna parte:
a)
pubblica sollecitamente, mediante i mezzi d'informazione elettronici o cartacei ufficialmente designati che abbiano ampia diffusione e rimangano facilmente accessibili al pubblico, tutte le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni giudiziarie o i provvedimenti amministrativi di applicazione generale, le clausole dei contratti standard imposte per legge o regolamento ed integrate mediante rinvio negli avvisi e nella documentazione di gara e le procedure riguardanti l'appalto disciplinato, nonché le loro eventuali modifiche;
b)
fornisce, su richiesta dell'altra parte, ulteriori informazioni circa l'applicazione di tali disposizioni;
c)
indica, nelle appendici 20-F-1, 20-G-1, 20-H-1, 20-I-1 e 20-J-1, i mezzi d'informazione elettronici o cartacei mediante i quali pubblica le informazioni di cui alla lettera a);
d)
indica, se disponibili nelle appendici 20-F-2, 20-G-2, 20-H-2, 20-I-2 e 20-J-2, i mezzi d'informazione elettronici mediante i quali pubblica gli avvisi prescritti dall'articolo 20.13, dall'articolo 20.15, paragrafo 4, e dall'articolo 20.23, paragrafo 2.
2.
Ciascuna parte notifica senza indugio all'altra parte qualsiasi modifica delle informazioni elencate nelle proprie appendici degli allegati da 20-F a 20-J. Il Consiglio congiunto nella formazione "Commercio" modifica di conseguenza gli allegati da 20-F a 20-J ai sensi dell'articolo 9.7, paragrafo 1, lettera f).
ARTICOLO 20.13
Pubblicazione degli avvisi
Avviso di gara d'appalto
1.
Per ciascun appalto disciplinato, tranne nelle circostanze di cui all'articolo 20.20, il soggetto appaltante pubblica un avviso di gara d'appalto direttamente accessibile gratuitamente per via elettronica tramite un punto di accesso unico, per l'Unione europea a livello europeo e per gli Stati del Mercosur firmatari a livello nazionale o, a livello del Mercosur, una volta che tale punto di accesso unico vi sia stato istituito. L'avviso di gara d'appalto rimane facilmente accessibile al pubblico, almeno fino alla scadenza del termine indicato nell'avviso. Il mezzo d'informazione elettronico è elencato da ciascuna parte nelle proprie appendici degli allegati da 20-F a 20-J. Ciascuno di tali avvisi comprende le informazioni di cui all'allegato 20-O.
Avviso per estratto
2.
Per ogni gara d'appalto il soggetto appaltante pubblica, contemporaneamente all'avviso di gara d'appalto, un avviso per estratto in una delle lingue dell'OMC in cui fa fede l'accordo OMC, garantendone la pronta consultazione. Ciascuno di tali avvisi comprende le informazioni di cui all'allegato 20-K.
Avviso di appalti programmati
3.
I soggetti appaltanti sono incoraggiati a pubblicare quanto prima, nel corso di ciascun esercizio finanziario, un avviso sugli appalti programmati in futuro mediante l'opportuno mezzo d'informazione cartaceo o elettronico di cui alle appendici degli allegati da 20-F a 20-J. Tale avviso dovrebbe indicare l'oggetto degli appalti e la data prevista per la pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto.
4.
Un soggetto appaltante di cui alle appendici 12-A-2, 12-A-3, 12-B-2, 12-B-3, 12-C-2, 12-C-3, 12-D-2, 12-D-3, 12-E-2 e 12-E-3 degli allegati da 20-A a 20-E può usare un avviso di appalti programmati in sostituzione di un avviso di gara d'appalto, purché fornisca il maggior numero di informazioni disponibili tra quelle elencate all'allegato 20-O e precisi che i fornitori interessati dovrebbero manifestare al soggetto appaltante il proprio interesse per l'appalto.
ARTICOLO 20.14
Condizioni di partecipazione
1.
Un soggetto appaltante subordina la partecipazione a un appalto unicamente alle condizioni essenziali per garantire che i fornitori possiedano la capacità giuridica e finanziaria e le competenze commerciali e tecniche necessarie all'esecuzione dell'appalto.
2.
Nel valutare se un fornitore soddisfi le condizioni di partecipazione, il soggetto appaltante ne analizza la capacità finanziaria e le competenze commerciali e tecniche in base all'attività commerciale da esso svolta all'interno e al di fuori del territorio della parte cui appartiene il soggetto appaltante.
3.
Il soggetto appaltante può richiedere che un fornitore dimostri una precedente esperienza pertinente; non può tuttavia subordinare la partecipazione di un fornitore all'appalto alla condizione che tale fornitore abbia già ottenuto in precedenza uno o più appalti da un soggetto appaltante di una data parte o vanti una precedente esperienza lavorativa nel territorio di una data parte.
4.
Il soggetto appaltante esegue la valutazione in funzione delle condizioni precedentemente specificate negli avvisi o nella documentazione di gara.
5.
Un soggetto appaltante può escludere un fornitore dalla partecipazione per i motivi seguenti:
a)
fallimento;
b)
false dichiarazioni;
c)
grave inadempienza nell'ottemperare a qualsiasi prescrizione od obbligo sostanziale in relazione ad appalti precedenti;
d)
sentenze definitive per reati o gravi illeciti contro la pubblica amministrazione;
e)
altre sanzioni che precludono al fornitore la stipula di contratti con soggetti di una parte;
f)
grave mancanza professionale che rende dubbia l'integrità professionale del fornitore; o
g)
evasione fiscale.
6.
I fornitori delle parti soddisfano le condizioni di partecipazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 stabilite dal soggetto appaltante presentando la documentazione richiesta dal bando di gara o altra documentazione equivalente.
ARTICOLO 20.15
Qualificazione dei fornitori
Gara mediante preselezione
1.
Nel bandire una gara mediante preselezione, il soggetto appaltante:
a)
include nell'avviso di gara d'appalto come minimo le informazioni di cui all'allegato 20-O, lettere a), b), c), i), j) e k), invitando i fornitori a presentare una domanda di partecipazione; e
b)
entro la data di decorrenza del termine per la presentazione delle offerte, comunica ai fornitori qualificati come minimo le informazioni di cui all'allegato 20-O, lettere da d) a h).
2.
Il soggetto appaltante riconosce come fornitori qualificati qualsiasi fornitore interno e qualsiasi fornitore dell'altra parte che soddisfi le condizioni di partecipazione a un appalto specifico, salvo qualora abbia indicato nell'avviso di gara d'appalto un limite relativo al numero di fornitori ammessi alla gara, precisandone i criteri di selezione.
3.
Se la documentazione di gara non è resa accessibile al pubblico alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 1, il soggetto appaltante provvede affinché tale documentazione sia messa contemporaneamente a disposizione di tutti i fornitori qualificati selezionati conformemente al paragrafo 2.
Elenchi a uso ripetuto
4.
Se il diritto di una parte dispone che i soggetti appaltanti possono tenere un elenco di fornitori a uso ripetuto, tale parte provvede affinché un avviso che inviti i fornitori interessati a presentare domanda per essere inseriti in tale elenco:
a)
sia pubblicato una volta l'anno; e
b)
nel caso di pubblicazione per via elettronica, sia reso costantemente consultabile sul mezzo d'informazione appropriato di cui alle appendici degli allegati da 20-F a 20-J. Tale avviso comprende le informazioni di cui all'allegato 20-L.
5.
Nonostante il paragrafo 4, qualora un elenco a uso ripetuto abbia una validità pari o inferiore a 3 (tre) anni, il soggetto appaltante può pubblicare l'avviso di cui al paragrafo 4 solo una volta, all'inizio del periodo di validità dell'elenco, purché l'avviso:
a)
specifichi il periodo di validità e precisi che non saranno pubblicati ulteriori avvisi; e
b)
sia pubblicato per via elettronica e sia reso costantemente consultabile durante il periodo di validità.
6.
Un soggetto appaltante consente ai fornitori di chiedere in qualsiasi momento di essere inseriti in un elenco a uso ripetuto e provvede a inserire nell'elenco tutti i fornitori qualificati in tempi ragionevolmente brevi.
7.
Qualora un fornitore non inserito in un elenco a uso ripetuto presenti una domanda di partecipazione a una gara d'appalto basata su un elenco a uso ripetuto, corredata di tutta la documentazione richiesta attinente, entro il termine di cui all'allegato 20-M, il soggetto appaltante esamina la domanda. Il soggetto appaltante non esclude il fornitore dall'appalto adducendo la motivazione di non avere tempo sufficiente per esaminare la domanda a meno che, in casi eccezionali, a causa della complessità dell'appalto, non sia in grado di portare a termine l'esame della domanda entro il termine concesso per la presentazione delle offerte.
Soggetti di cui alle appendici degli allegati da 20-A a 20-F
8.
Un soggetto appaltante di cui alle appendici degli allegati da 20-A a 20-F può usare, in sostituzione di un avviso di gara d'appalto, un avviso che inviti i fornitori a chiedere di essere inseriti in un elenco a uso ripetuto a condizione che:
a)
l'avviso sia pubblicato conformemente al paragrafo 4, comprenda le informazioni di cui all'allegato 20-L e il maggior numero di informazioni disponibili di cui all'allegato 20-O, e dichiari che si tratta di un avviso di gara d'appalto o che solo i fornitori inseriti nell'elenco a uso ripetuto riceveranno ulteriori avvisi di gara d'appalto disciplinati dall'elenco a uso ripetuto; e
b)
il soggetto appaltante trasmetta sollecitamente ai fornitori che gli hanno manifestato interesse per un determinato appalto informazioni sufficienti a consentire loro di valutare il loro interesse per l'appalto, unitamente a tutte le altre informazioni prescritte a norma dell'allegato 20-D, purché disponibili.
9.
Un soggetto appaltante di cui alle appendici degli allegati da 20-A a 20-F può permettere a un fornitore che abbia chiesto di essere inserito in un elenco a uso ripetuto conformemente al paragrafo 6 di partecipare a un determinato appalto, purché il soggetto appaltante disponga del tempo sufficiente per valutare se il fornitore interessato soddisfi le condizioni di partecipazione.
Informazioni sulle decisioni del soggetto appaltante
10.
Un soggetto appaltante comunica sollecitamente ai fornitori che chiedono di partecipare a un appalto o di essere inseriti in un elenco a uso ripetuto la propria decisione in merito a tali richieste.
11.
Il soggetto appaltante informa sollecitamente il fornitore e, su richiesta di quest'ultimo, gli fornisce senza indugio una spiegazione scritta che motivi la decisione adottata, se:
a)
respinge la richiesta del fornitore di partecipare a un appalto o di essere inserito in un elenco a uso ripetuto;
b)
cessa di riconoscere il fornitore come fornitore qualificato; o
c)
stralcia il fornitore da un elenco a uso ripetuto.
ARTICOLO 20.16
Specifiche tecniche
1.
Un soggetto appaltante si astiene dall'elaborare, dall'adottare o dall'applicare specifiche tecniche o dal prescrivere procedure di valutazione della conformità allo scopo o con l'effetto di limitare la concorrenza, frapporre inutili ostacoli agli scambi internazionali o causare discriminazioni tra i fornitori.
2.
Nel prescrivere le specifiche tecniche relative ai beni o ai servizi oggetto dell'appalto, ove opportuno il soggetto appaltante:
a)
stabilisce le specifiche tecniche in termini di prestazioni e requisiti funzionali anziché di caratteristiche di progettazione o descrittive; e
b)
determina le specifiche tecniche in base a norme internazionali, se esistenti, altrimenti in base a regolamenti tecnici nazionali, a norme nazionali riconosciute o a regolamenti edilizi; ciascun riferimento contiene la dicitura "o equivalente".
3.
Qualora le specifiche tecniche si basino su caratteristiche di progettazione o descrittive, un soggetto appaltante dovrebbe precisare, ove necessario, che saranno prese in considerazione le offerte di beni o servizi equivalenti che dimostrino di soddisfare i requisiti dell'appalto, mediante l'inserimento nella documentazione di gara di una dicitura del tipo "o equivalente".
4.
Un soggetto appaltante si astiene dal prescrivere specifiche tecniche che impongano o richiamino un marchio, una denominazione commerciale, un brevetto, un diritto d'autore, un disegno o un tipo determinati, un'origine specifica, un produttore o un fornitore particolare, a meno che non esista altro modo sufficientemente preciso o comprensibile per descrivere i requisiti dell'appalto e purché, in tali casi, detto soggetto inserisca nella documentazione di gara una dicitura del tipo "o equivalente".
5.
Un soggetto appaltante non sollecita né accetta, in un modo che possa impedire la concorrenza, consulenze utilizzabili nell'elaborazione o nell'adozione di specifiche tecniche per un dato appalto da una persona che possa avere un interesse commerciale nell'appalto.
6.
Si precisa che una parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, può, conformemente al presente articolo, elaborare, adottare o applicare specifiche tecniche intese a promuovere la conservazione delle risorse naturali o a proteggere l'ambiente.
ARTICOLO 20.17
Documentazione di gara
1.
Un soggetto appaltante mette a disposizione dei fornitori la documentazione di gara contenente tutte le informazioni loro necessarie per elaborare e presentare offerte adeguate. A meno che la descrizione non sia già contenuta nell'avviso di gara d'appalto, la documentazione di gara descrive in modo esaustivo:
a)
l'appalto, indicando la natura e la quantità dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto o, se i quantitativi non sono noti, una stima della quantità, e qualsiasi requisito da soddisfare, comprese le specifiche tecniche, la certificazione della valutazione di conformità, i progetti, i disegni o il materiale informativo;
b)
qualsiasi condizione di partecipazione dei fornitori, compreso un elenco delle informazioni e dei documenti che i fornitori sono tenuti a presentare in relazione alla partecipazione;
c)
tutti i criteri di valutazione che sono presi in considerazione per l'aggiudicazione dell'appalto, indicandone l'importanza relativa, a meno che il prezzo non sia l'unico criterio;
d)
se il soggetto appaltante indice una gara per via elettronica, qualsiasi requisito relativo all'autenticazione e alla crittografia o altri requisiti per la presentazione delle informazioni per via elettronica;
e)
se il soggetto appaltante indice un'asta elettronica, le regole di svolgimento dell'asta, compresa l'identificazione degli elementi dell'appalto connessi ai criteri di valutazione;
f)
in caso di spoglio pubblico delle offerte, la data, l'ora e il luogo dello spoglio e, se del caso, le persone autorizzate a presenziarvi;
g)
altri termini o condizioni, comprese le condizioni di pagamento ed eventuali restrizioni rispetto ai mezzi per la presentazione delle offerte, ad esempio su carta o per via elettronica; e
h)
eventuali date per la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi.
2.
Nel fissare nella documentazione di gara eventuali date per la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, un soggetto appaltante tiene conto di fattori quali la complessità dell'appalto, la portata dei subappalti previsti e i tempi realistici necessari per la produzione, il destoccaggio e il trasporto dei beni dal punto di approvvigionamento o per la prestazione dei servizi.
3.
I criteri di valutazione indicati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara possono comprendere, tra l'altro, il prezzo e altri fattori di costo, la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche ambientali e i termini di consegna.
4.
Un soggetto appaltante fornisce sollecitamente la documentazione di gara a tutti i fornitori partecipanti alla gara che ne facciano richiesta e risponde a qualsiasi ragionevole richiesta di informazioni pertinenti di un fornitore partecipante alla gara purché tali informazioni non avvantaggino detto fornitore rispetto ai concorrenti nella gara e la richiesta sia stata presentata entro i termini applicabili.
5.
Un soggetto appaltante che prima della valutazione delle offerte in conformità all'articolo 20.22 modifichi i criteri o i requisiti precisati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara trasmessi ai fornitori partecipanti comunica per iscritto tutte le modifiche in questione:
a)
a tutti i fornitori partecipanti al momento della modifica delle informazioni, qualora tali fornitori siano noti, e in tutti gli altri casi seguendo le stesse modalità utilizzate per le informazioni iniziali; e
b)
in tempo utile onde consentire a tali fornitori di modificare e di ripresentare offerte modificate, se del caso.
6.
I soggetti appaltanti possono esigere che i fornitori partecipanti forniscano garanzie per il mantenimento dell'offerta e che il fornitore aggiudicatario fornisca una garanzia per l'esecuzione.
ARTICOLO 20.18
Termini
Compatibilmente con le proprie esigenze, un soggetto appaltante accorda ai fornitori un periodo di tempo sufficiente per elaborare e presentare le domande di partecipazione e offerte adeguate, prendendo in considerazione fattori quali la natura e la complessità dell'appalto, l'entità dei subappalti previsti e, qualora non sia fatto ricorso a mezzi elettronici, il tempo per la trasmissione delle offerte da fonti estere e interne. Tali termini e le loro eventuali proroghe sono identici per tutti i fornitori interessati o che partecipano alla gara. I termini applicabili sono definiti nell'allegato 20‑M.
ARTICOLO 20.19
Trattative
1.
Se la legislazione di una parte prevede che i soggetti appaltanti possano indire gare d'appalto mediante trattative, i soggetti appaltanti possono procedere in tal modo nei casi seguenti:
a)
qualora abbiano espresso tale intenzione nell'avviso di gara d'appalto; o
b)
qualora dalla valutazione emerga che nessuna offerta è palesemente la più vantaggiosa secondo i criteri specifici di valutazione indicati negli avvisi o nella documentazione di gara.
2.
Un soggetto appaltante:
a)
provvede affinché l'eventuale eliminazione di fornitori partecipanti alle trattative avvenga secondo i criteri di valutazione indicati negli avvisi o nella documentazione di gara; e
b)
una volta concluse le trattative stabilisce un termine comune entro il quale il resto dei fornitori può presentare offerte nuove o modificate.
ARTICOLO 20.20
Gara a trattativa privata
1.
A condizione di non avvalersi della procedura di gara al fine di evitare la concorrenza o di tutelare i fornitori interni, un soggetto appaltante può aggiudicare appalti mediante gara a trattativa privata nelle circostanze seguenti:
a)
nei casi in cui:
i)
non sia pervenuta alcuna offerta o domanda di partecipazione;
ii)
nessuna offerta pervenuta soddisfi i requisiti essenziali precisati nella documentazione di gara;
iii)
nessun fornitore soddisfi le condizioni di partecipazione; o
iv)
le offerte presentate abbiano comportato pratiche collusive,
sempre che i requisiti precisati nella documentazione di gara non abbiano subito modiche sostanziali;
b)
nei casi in cui vi sia un unico fornitore particolare in grado di fornire i beni o i servizi in questione e non vi siano alternative o sostituti ragionevoli trattandosi di opere d'arte, o per motivi connessi alla protezione di diritti esclusivi di proprietà intellettuale, quali brevetti o diritti d'autore o informazioni esclusive, o per l'assenza di concorrenza per motivi tecnici;
c)
quando, nel caso di prestazioni supplementari richieste al fornitore originario di beni e servizi e non contemplate nell'appalto iniziale, la fornitura di detti beni o servizi supplementari da parte di un altro fornitore:
i)
sia impraticabile per motivi economici o tecnici quali le condizioni di intercambiabilità o interoperabilità con apparecchiature, programmi informatici, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; e
ii)
possa provocare al soggetto appaltante notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;
d)
per i beni acquistati su un mercato delle materie prime;
e)
qualora il soggetto appaltante appalti la fornitura di un prototipo, di un primo prodotto o servizio messi a punto su sua richiesta nel corso e nel quadro di un contratto specifico di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo originale; una volta che tali contratti siano stati adempiuti, alle successive acquisizioni di beni o servizi si applicano le disposizioni del presente capo;
f)
qualora, e soltanto nella misura in cui risulti strettamente necessario, per motivi di urgenza imputabili a eventi che il soggetto appaltante non poteva prevedere, non sia possibile ottenere in tempo i beni o i servizi ricorrendo a una gara aperta o mediante preselezione;
g)
qualora l'appalto sia aggiudicato al vincitore di un concorso di progettazione, a condizione che il concorso sia stato organizzato nel rispetto dei principi del presente capo e che i partecipanti siano stati giudicati da una giuria indipendente con l'obiettivo di aggiudicare il contratto di progettazione al vincitore; o
h)
nei casi di acquisti effettuati a condizioni eccezionalmente vantaggiose di carattere momentaneo, quali le vendite eccezionali da parte di persone giuridiche che di solito non sono fornitori o la liquidazione dei beni di imprese sottoposte a procedure concorsuali o fallimentari.
2.
Un soggetto appaltante conserva un registro o redige relazioni scritte in cui sono illustrate le motivazioni specifiche alla base dell'aggiudicazione di un appalto a norma del paragrafo 1.
ARTICOLO 20.21
Aste elettroniche
Un soggetto appaltante che intenda ricorrere all'asta elettronica per condurre un appalto disciplinato comunica a ciascun partecipante, prima di dar avvio all'asta elettronica:
a)
il metodo di valutazione automatica, compresa la formula matematica, che si basa sui criteri di valutazione indicati nella documentazione di gara e che sarà utilizzato durante l'asta per la classificazione o la riclassificazione automatica;
b)
i risultati della valutazione iniziale degli elementi della sua offerta qualora l'appalto debba essere aggiudicato sulla base dell'offerta più vantaggiosa; e
c)
ogni altra informazione pertinente riguardante lo svolgimento dell'asta.
ARTICOLO 20.22
Trattamento delle offerte e aggiudicazione degli appalti
1.
Il soggetto appaltante adotta procedure di ricevimento, spoglio e trattamento delle offerte che garantiscono l'equità e l'imparzialità della gara e la riservatezza delle offerte.
2.
Il soggetto appaltante non penalizza i fornitori le cui offerte siano pervenute dopo la scadenza dei termini per il ricevimento delle offerte se tale ritardo è unicamente imputabile a disguidi causati dal soggetto medesimo.
3.
Per essere prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione, le offerte devono essere presentate per iscritto, soddisfare, al momento dello spoglio, i requisiti essenziali indicati nella documentazione di gara e, se del caso, negli avvisi e provenire da un fornitore che soddisfi le condizioni di partecipazione.
4.
Tranne nei casi in cui decida che l'aggiudicazione dell'appalto non è nell'interesse pubblico, il soggetto appaltante aggiudica l'appalto al fornitore che risulti capace di onorare i termini del contratto e che, esclusivamente in base ai criteri di valutazione indicati negli avvisi e nella documentazione di gara, abbia presentato l'offerta più vantaggiosa o l'offerta al prezzo più basso, qualora il prezzo sia l'unico criterio.
5.
Il soggetto appaltante che riceve un'offerta a un prezzo anormalmente basso rispetto ai prezzi delle altre offerte ricevute può verificare che il fornitore soddisfi le condizioni di partecipazione e sia in grado di onorare i termini del contratto.
6.
Il soggetto appaltante non ricorre a opzioni, non annulla un appalto né modifica gli appalti aggiudicati in modo da eludere gli obblighi derivanti dal presente capo.
7.
Ciascuna parte può disporre che se, per motivi imputabili al fornitore aggiudicatario, l'appalto non è concluso entro un termine ragionevole o se il fornitore aggiudicatario non adempie alla garanzia per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 20.17 o non rispetta le condizioni contrattuali, l'appalto può essere aggiudicato al fornitore che ha presentato l'offerta più vantaggiosa immediatamente successiva.
ARTICOLO 20.23
Trasparenza delle informazioni sugli appalti
1.
Il soggetto appaltante comunica sollecitamente ai fornitori partecipanti le proprie decisioni riguardo all'aggiudicazione dell'appalto e, se richiesto da uno dei fornitori, effettua tale comunicazione per iscritto. Fatto salvo l'articolo 20.24, paragrafi 2 e 3, il soggetto appaltante spiega al fornitore non prescelto che ne faccia richiesta i motivi per cui la sua offerta non è stata selezionata e i vantaggi relativi dell'offerta del fornitore aggiudicatario.
2.
Dopo l'aggiudicazione di ogni appalto disciplinato dal presente capo, il soggetto appaltante pubblica, quanto prima nel rispetto dei termini stabiliti nella legislazione di ciascuna parte, un avviso sul mezzo d'informazione cartaceo o elettronico appropriato di cui alle appendici degli allegati da 20-F a 20-J. Qualora sia utilizzato unicamente un mezzo elettronico, le informazioni rimangono facilmente accessibili per un periodo di tempo ragionevole. L'avviso comprende come minimo le informazioni seguenti:
a)
una descrizione dei beni o servizi oggetto dell'appalto, che può indicare la natura e la quantità dei beni oggetto dell'appalto e la natura e la quantità dei servizi oggetto dell'appalto;
b)
il nome e l'indirizzo del soggetto appaltante;
c)
il nome e l'indirizzo del fornitore aggiudicatario;
d)
il valore dell'offerta aggiudicataria oppure dell'offerta più alta e dell'offerta più bassa prese in considerazione nell'aggiudicare l'appalto;
e)
la data di aggiudicazione; e
f)
il tipo di procedura di gara utilizzato e, nel caso di gare a trattativa privata, una descrizione delle circostanze che hanno giustificato il ricorso a tale procedura.
3.
Ciascuna parte comunica all'altra parte i dati statistici disponibili e comparabili pertinenti per gli appalti contemplati dal presente capo.
ARTICOLO 20.24
Divulgazione di informazioni
1.
Su richiesta di una parte, l'altra parte fornisce sollecitamente tutte le informazioni pertinenti in merito all'aggiudicazione di un appalto disciplinato, così da stabilire se l'appalto sia stato condotto conformemente alle regole del presente capo. Qualora la comunicazione di tali informazioni possa pregiudicare la concorrenza negli appalti futuri, la parte che riceve le informazioni si astiene dal divulgarle a qualsiasi fornitore, salvo previa consultazione e con l'accordo della parte che le ha fornite.
2.
Nonostante qualsiasi altra disposizione del presente capo, una parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, si astiene dal divulgare ai fornitori informazioni che possano pregiudicare la concorrenza leale tra fornitori.
3.
Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata come un obbligo per le parti, compresi i rispettivi soggetti appaltanti, autorità ed organi di riesame, di divulgare informazioni riservate la cui diffusione:
a)
ostacoli l'applicazione della legge;
b)
possa pregiudicare la concorrenza leale tra fornitori;
c)
pregiudichi i legittimi interessi commerciali di particolari persone, anche per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprietà intellettuale; o
d)
sia altrimenti contraria all'interesse pubblico.
ARTICOLO 20.25
Procedure interne di ricorso
1.
Ciascuna parte istituisce o mantiene procedure di ricorso amministrativo o giurisdizionale tempestive, efficaci, trasparenti e non discriminatorie che consentano al fornitore di contestare:
a)
una violazione del presente capo; o
b)
la mancata osservanza delle misure attuative del presente capo predisposte da una parte, qualora le disposizioni legislative di una parte non riconoscano al fornitore il diritto di contestare direttamente una violazione del presente capo
verificatasi nell'ambito di un appalto disciplinato per il quale il fornitore ha o ha avuto un interesse. Le norme procedurali che disciplinano tutti i tipi di ricorso sono formulate per iscritto e rese pubbliche.
2.
Ciascuna parte può prevedere nella propria legislazione norme per cui, se un fornitore solleva una contestazione nell'ambito di un appalto disciplinato, la parte in questione invita il fornitore e il proprio soggetto appaltante ad avviare consultazioni per giungere a una soluzione. Il soggetto appaltante procede a un esame imparziale e tempestivo di tutte le contestazioni in modo tale da non pregiudicare la possibilità per il fornitore di partecipare alla gara in corso o futura né il suo diritto di ottenere misure correttive nel quadro della procedura di ricorso amministrativo o giurisdizionale.
3.
A ciascun fornitore è concesso un termine sufficiente per preparare e presentare il ricorso; tale termine non può essere in nessun caso inferiore a 10 (dieci) giorni a decorrere dal momento in cui il fornitore ha preso conoscenza degli elementi alla base del ricorso o dal momento in cui avrebbe dovuto ragionevolmente prenderne conoscenza.
4.
Ciascuna parte istituisce o designa almeno un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dai suoi soggetti appaltanti, competente a ricevere ed esaminare un ricorso presentato da un fornitore nel quadro di un appalto disciplinato.
5.
Qualora il primo esame del ricorso sia effettuato da un organo diverso da una delle autorità di cui al paragrafo 4, la parte garantisce al fornitore la possibilità di impugnare la decisione iniziale dinanzi a un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dal soggetto appaltante il cui appalto è oggetto del ricorso. Qualora non sia un giudice, l'organo di ricorso è soggetto a controllo giurisdizionale oppure presenta garanzie procedurali che assicurino:
a)
che il soggetto appaltante risponda per iscritto al ricorso e fornisca all'organo di ricorso tutta la documentazione pertinente;
b)
che le parti in causa abbiano il diritto di essere sentite prima della decisione dell'organo di ricorso in merito al ricorso;
c)
che le parti in causa abbiano il diritto di essere rappresentate e accompagnate;
d)
che le parti in causa abbiano accesso a tutte le fasi del procedimento;
e)
che le parti in causa abbiano il diritto di chiedere che il procedimento sia pubblico e che siano ammessi testimoni; e
f)
che le decisioni o le raccomandazioni sui ricorsi dei fornitori siano comunicate entro un termine ragionevole, per iscritto, e che ciascuna decisione o raccomandazione sia motivata.
6.
Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure che prevedano:
a)
misure provvisorie sollecite atte a garantire che il fornitore possa partecipare all'appalto. Tali misure provvisorie possono comportare la sospensione della gara d'appalto. Le procedure possono contemplare la possibilità che, al momento di decidere l'eventuale applicazione di tali misure, si tenga conto delle principali conseguenze negative per gli interessi in causa, compreso quello pubblico. La decisione di non agire deve essere motivata per iscritto; e
b)
qualora un organo di ricorso accerti una violazione o una mancata osservanza quale descritta al paragrafo 1, interventi correttivi o il risarcimento delle perdite o dei danni subiti, che possono limitarsi ai costi per l'elaborazione dell'offerta o alle spese legali o comprendere entrambi.
ARTICOLO 20.26
Modifiche e rettifiche dei settori disciplinati
1.
Una parte può proporre di modificare o rettificare i rispettivi allegati da 20-A a 20-E.
Modifiche
2.
La parte che intende modificare i propri allegati di cui al paragrafo 1:
a)
ne dà notifica per iscritto all'altra parte; e
b)
propone all'altra parte, con la notifica, gli adeguamenti compensativi idonei a mantenere un livello di copertura dei settori disciplinati paragonabile a quello esistente prima della modifica.
3.
Nonostante il paragrafo 2, lettera b), una parte non è tenuta a fornire adeguamenti compensativi se la modifica riguarda un soggetto sul quale la parte ha effettivamente cessato di esercitare il proprio controllo o la propria influenza.
4.
L'altra parte può presentare obiezioni alla modifica qualora:
a)
un adeguamento proposto a norma del paragrafo 2, lettera b), non sia idoneo a mantenere un livello di copertura dei settori disciplinati paragonabile a quello concordato; o
b)
la modifica si riferisca a un soggetto sul quale la parte non ha effettivamente cessato di esercitare il proprio controllo o la propria influenza conformemente al paragrafo 3.
L'altra parte presenta obiezioni scritte entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, lettera a). Se non è presentata alcuna obiezione entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della notifica si considera che la parte abbia accettato la modifica proposta.
Rettifiche
5.
Le seguenti variazioni degli allegati di una parte si considerano rettifiche di carattere puramente formale, a condizione che non incidano sulla copertura dei settori disciplinati concordata prevista dal presente capo:
a)
la variazione del nome di un soggetto;
b)
la fusione di due o più soggetti elencati in un'appendice; e
c)
la scissione di un soggetto elencato in un'appendice in 2 (due) o più soggetti, tutti aggiunti ai soggetti elencati nella medesima appendice.
La parte che effettua detta rettifica di carattere puramente formale non è tenuta a fornire adeguamenti compensativi.
6.
Nel caso di proposte di rettifica degli allegati di una parte, quest'ultima ne dà notifica all'altra parte ogni 2 (due) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
7.
Una parte può notificare all'altra parte un'obiezione a una rettifica proposta entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della relativa notifica. La parte che presenta un'obiezione precisa i motivi per i quali ritiene che la rettifica proposta non rappresenti una variazione conformemente al paragrafo 5 e descrive gli effetti della rettifica proposta sulla copertura dei settori disciplinati concordata prevista dal presente capo. Se non è presentata alcuna obiezione per iscritto entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della notifica si considera che la parte abbia accettato la rettifica proposta.
Consultazioni e risoluzione delle controversie
8.
Se l'altra parte presenta obiezioni alla modifica o alla rettifica proposta, le parti si adoperano per risolvere la questione tramite consultazioni. Se entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'obiezione non è raggiunto un accordo, la parte che intende modificare o rettificare i propri allegati può sottoporre la questione alla procedura di risoluzione delle controversie stabilita al capo 29, a meno che le parti non convengano di prorogare il termine.
9.
La procedura di consultazione di cui al paragrafo 8 lascia impregiudicate le consultazioni di cui al capo 29.
10.
Se una parte non presenta obiezioni alla modifica proposta a norma dei paragrafi 2 e 3 o alla rettifica proposta a norma del paragrafo 5, oppure se la modifica o la rettifica è concordata tra le parti mediante consultazioni, ovvero in caso di composizione definitiva della questione a norma del capo 29, il Consiglio congiunto nella formazione "Commercio" modifica il pertinente allegato affinché rispecchi la modifica o la rettifica concordata o gli adeguamenti compensativi concordati.
ARTICOLO 20.27
Sottocomitato per gli appalti pubblici
1.
Il sottocomitato per gli appalti pubblici, istituito a norma dell'articolo 9.9, paragrafo 4, svolge le funzioni seguenti, oltre a quelle elencate agli articoli 2.4 e 9.9:
a)
esamina l'apertura reciproca dei mercati degli appalti;
b)
provvede allo scambio di informazioni relative alle opportunità di appalti pubblici nel territorio di ciascuna parte, compresi gli scambi di dati statistici sugli appalti; e
c)
valuta in che misura e con quali mezzi svolgere la cooperazione in materia di appalti pubblici tra le parti di cui all'articolo 20.28.
ARTICOLO 20.28
Cooperazione in materia di appalti pubblici
1.
Le parti cooperano ai fini dell'effettiva attuazione del presente capo. Le parti utilizzano gli strumenti, le risorse e i meccanismi disponibili ed esistenti.
2.
In particolare le attività di cooperazione in questo settore sono svolte, tra l'altro, attraverso:
a)
lo scambio di informazioni, buone pratiche, dati statistici, esperti, esperienze e politiche nei settori di comune interesse;
b)
lo scambio di buone pratiche per quanto riguarda il ricorso a pratiche di appalto sostenibili e in altri settori di comune interesse;
c)
la promozione di reti, seminari e workshop su temi di comune interesse;
d)
il trasferimento di conoscenze, compresi i contatti tra esperti dell'Unione europea e degli Stati del Mercosur firmatari; e
e)
lo scambio di informazioni tra l'Unione europea e gli Stati del Mercosur firmatari al fine di agevolare l'accesso ai mercati degli appalti pubblici per i fornitori delle parti, in particolare per le PMI.
CAPO 21
PROPRIETÀ INTELLETTUALE
SEZIONE A
DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 21.1
Disposizioni generali
1.
Ciascuna parte riafferma i diritti e gli obblighi reciproci derivanti dall'OMC, dall'accordo TRIPS e da qualsiasi altro accordo multilaterale relativo alla proprietà intellettuale di cui è firmataria.
2.
Ciascuna parte ha la facoltà di determinare le opportune modalità di attuazione delle disposizioni del presente capo nel quadro del proprio ordinamento e delle proprie prassi giuridiche, in modo compatibile con gli obiettivi e i principi dell'accordo TRIPS e del presente capo.
ARTICOLO 21.2
Obiettivi
Il presente capo persegue gli obiettivi seguenti:
a)
facilitare l'accesso a prodotti e servizi innovativi e creativi, agevolarne la produzione e la commercializzazione e promuovere gli scambi e gli investimenti tra le parti, contribuendo a un'economia più sostenibile e inclusiva per le parti;
b)
conseguire un livello adeguato ed efficace di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale che incentivi e ricompensi l'innovazione, contribuendo nel contempo all'efficace trasferimento e diffusione della tecnologia e favorendo il benessere sociale ed economico e l'equilibrio tra i diritti dei titolari e l'interesse pubblico; e
c)
promuovere misure che aiutino le parti a favorire la ricerca e lo sviluppo e l'accesso alla conoscenza, ivi compreso a un ricco patrimonio di opere di pubblico dominio.
ARTICOLO 21.3
Natura e ambito degli obblighi
1.
Ai fini della presente parte dell'accordo, i "diritti di proprietà intellettuale" si riferiscono a tutte le categorie di proprietà intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 1 a 7, dell'accordo TRIPS e agli articoli da 21.9 a 21.43 del presente accordo.
2.
La protezione della proprietà intellettuale comprende la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'Articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, fatta a Parigi il 20 marzo 1883, e riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 ("convenzione di Parigi").
3.
Nessuna disposizione del presente capo impedisce alle parti di adottare le misure necessarie per impedire l'abuso dei diritti di proprietà intellettuale da parte dei titolari o il ricorso a pratiche che comportino un'ingiustificata restrizione del commercio o pregiudichino il trasferimento internazionale di tecnologia, purché tali misure siano compatibili con il presente capo.
4.
Una parte non è tenuta a concedere in virtù della propria legislazione una protezione più estesa di quanto richiesto dal presente capo. Il presente capo non osta a che una parte applichi mediante la propria legislazione norme più elevate per la protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, purché non contravvengano al presente capo.
ARTICOLO 21.4
Principi
1.
Ciascuna parte riconosce che la protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale possono e devono avvenire in modo da favorire il progresso economico, sociale e scientifico. Ciascuna parte garantisce il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nel quadro del proprio ordinamento e delle proprie prassi giuridiche.
2.
Nel formulare o modificare le proprie disposizioni legislative e regolamentari, ciascuna parte può stabilire le eccezioni e le flessibilità consentite dagli strumenti multilaterali di cui le parti sono firmatarie.
3.
Le parti ribadiscono le disposizioni dell'accordo TRIPS in materia di concorrenza.
4.
Le parti sostengono il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
5.
Le parti sostengono la risoluzione WHA 60.28 dell'Assemblea mondiale della sanità e il programma quadro di preparazione per l'influenza pandemica adottato in occasione della 64a Assemblea mondiale della sanità.
6.
Le parti riconoscono l'importanza di promuovere l'attuazione della strategia globale e del piano d'azione per la salute pubblica, l'innovazione e la proprietà intellettuale, adottati dall'Assemblea mondiale della sanità il 24 maggio 2008 (risoluzione WHA 61.21 modificata dalla risoluzione WHA 62.16).
7.
Le parti riaffermano le raccomandazioni dell'agenda per lo sviluppo, adottate nel 2007 dall'Assemblea generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale ("OMPI").
8.
Qualora l'acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale sia subordinata alla concessione o alla registrazione del diritto, ciascuna parte si adopera al meglio per garantire che le relative procedure favoriscano la concessione o la registrazione entro un periodo di tempo ragionevole, in modo da evitare una riduzione ingiustificata del periodo di protezione.
ARTICOLO 21.5
Trattamento nazionale
Ciascuna parte accorda ai cittadini dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai propri cittadini in materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale contemplati dal presente capo, fatte salve le eccezioni previste agli articoli 3 e 5 dell'accordo TRIPS.
ARTICOLO 21.6
Protezione della biodiversità e delle conoscenze tradizionali
1.
Le parti riconoscono l'importanza e il valore della diversità biologica e delle sue componenti come pure delle conoscenze, delle innovazioni e delle pratiche tradizionali collegate delle comunità indigene e locali. Le parti riaffermano i loro diritti sovrani sulle proprie risorse naturali e i loro diritti e obblighi stabiliti dalla convenzione sulla diversità biologica del 1992, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 ("convenzione sulla diversità biologica") in relazione all'accesso alle risorse genetiche e alla ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'uso di tali risorse.
2.
Riconoscendo la particolare natura della biodiversità agricola, le sue caratteristiche e i suoi problemi peculiari che richiedono necessariamente soluzioni specifiche, le parti affermano che l'accesso alle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura è soggetto a un trattamento specifico conformemente al trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, fatto a Roma il 3 novembre 2001 ("trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura").
3.
Le parti, di comune accordo, possono riesaminare le disposizioni del presente articolo alla luce dei risultati e delle conclusioni di discussioni multilaterali.
ARTICOLO 21.7
Esaurimento
Ciascuna parte è libera di stabilire il proprio regime di esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale, fatto salvo l'accordo TRIPS.
ARTICOLO 21.8
Accordo TRIPS e sanità pubblica
1.
Le parti riconoscono l'importanza della dichiarazione sull'accordo TRIPS e sulla sanità pubblica adottata il 14 novembre 2001 ("dichiarazione di Doha") dalla conferenza ministeriale dell'OMC. Le parti garantiscono che l'interpretazione e l'attuazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente capo siano coerenti con la dichiarazione di Doha.
2.
Ciascuna parte attua l'articolo 31 bis dell'accordo TRIPS, così come l'allegato e l'appendice di tale allegato, entrati in vigore il 23 gennaio 2017.
SEZIONE B
NORME RELATIVE AI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
SOTTOSEZIONE 1
DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI
ARTICOLO 21.9
Accordi internazionali
Ciascuna parte afferma i propri diritti e obblighi derivanti dagli accordi internazionali seguenti, tenendo conto del fatto che gli accordi non sono vincolanti per chi non ne è firmatario:
a)
la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, fatta a Berna il 9 settembre 1886 e modificata il 28 settembre 1979 ("convenzione di Berna");
b)
la convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, fatta a Roma il 18 maggio 1964 ("convenzione di Roma");
c)
il trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, adottato a Marrakech il 27 giugno 2013;
d)
il trattato dell'OMPI sul diritto d'autore, fatto a Ginevra il 20 dicembre 1996;
e)
il trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, fatto a Ginevra il 20 dicembre 1996; e
f)
il trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive, fatto a Pechino il 24 giugno 2012.
ARTICOLO 21.10
Autori
Ciascuna parte conferisce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:
a)
la riproduzione delle loro opere, sia essa diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
b)
qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie delle loro opere tramite la vendita o in altro modo;
c)
qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere; e
d)
la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
ARTICOLO 21.11
Artisti interpreti o esecutori
Ciascuna parte conferisce agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:
a)
la fissazione delle loro esecuzioni;
b)
la riproduzione delle fissazioni delle loro esecuzioni, sia essa diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
c)
la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, delle fissazioni delle loro esecuzioni;
d)
la radiodiffusione senza filo o qualora le disposizioni legislative e regolamentari di una parte lo prevedano, la radiodiffusione su filo e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni, salvo qualora l'esecuzione costituisca già di per sé un'esecuzione radiodiffusa o sia effettuata a partire da una fissazione; e
e)
la messa a disposizione del pubblico delle fissazioni delle loro esecuzioni, in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
ARTICOLO 21.12
Produttori di fonogrammi
Ciascuna parte conferisce ai produttori di fonogrammi il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:
a)
la riproduzione dei loro fonogrammi, sia essa diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
b)
la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, dei loro fonogrammi e delle relative copie; e
c)
la messa a disposizione del pubblico dei loro fonogrammi, in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
ARTICOLO 21.13
Organismi di radiodiffusione
Ciascuna parte può stabilire nelle proprie disposizioni legislative e regolamentari i requisiti giuridici da soddisfare per essere considerati un organismo di radiodiffusione e conferisce agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:
a)
la fissazione delle loro emissioni;
b)
la riproduzione delle fissazioni delle loro emissioni, sia essa diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
c)
la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, delle fissazioni delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite, in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente;
d)
la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, delle fissazioni delle loro emissioni; e
e)
la ritrasmissione senza filo delle loro emissioni o, se le disposizioni legislative e regolamentari della parte lo prevedono, la ritrasmissione su filo, nonché la comunicazione al pubblico delle loro emissioni se quest'ultima avviene in luoghi accessibili al pubblico contro pagamento di un diritto d'ingresso.
ARTICOLO 21.14
Diritto alla remunerazione per la radiodiffusione e la comunicazione
al pubblico di fonogrammi pubblicati a scopi commerciali
1.
Ciascuna parte prevede un diritto per garantire che una remunerazione sia versata dall'utilizzatore agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi qualora un fonogramma pubblicato a scopi commerciali o una riproduzione del medesimo siano utilizzati per una radiodiffusione senza filo o per una comunicazione al pubblico.
2.
Ciascuna parte dispone che la remunerazione di cui al paragrafo 1 dovuta dall'utilizzatore spetti agli artisti interpreti o esecutori oppure ai produttori di fonogrammi o a entrambi. Ciascuna parte può emanare disposizioni legislative che stabiliscono le modalità di ripartizione di tale remunerazione tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi in assenza di un accordo tra gli stessi.
ARTICOLO 21.15
Durata della protezione
1.
I diritti dell'autore di un'opera letteraria o artistica ai sensi dell'articolo 2 della convenzione di Berna durano tutta la vita dell'autore e per almeno 50 (cinquanta) anni dopo la sua morte o, se le disposizioni legislative e regolamentari della parte lo prevedono, 70 (settanta) anni dopo la morte dell'autore. Per quanto riguarda le opere fotografiche e cinematografiche, ciascuna parte stabilisce la durata della protezione conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari.
2.
Se il diritto d'autore appartiene congiuntamente ai coautori di un'opera, la durata della protezione prevista al paragrafo 1 decorre dalla morte del coautore che muore per ultimo.
3.
Per le opere anonime o pseudonime la durata della protezione termina almeno 50 (cinquanta) anni dopo che l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico o, se le disposizioni legislative e regolamentari della parte lo prevedono, 70 (settanta) anni dopo che l'opera è stata resa lecitamente disponibile al pubblico. Nonostante la prima frase, quando lo pseudonimo assunto dall'autore non lascia alcun dubbio sulla sua identità, o se l'autore rivela la propria identità durante il periodo indicato nella prima frase, la durata della protezione è quella prevista al paragrafo 1.
4.
I diritti degli artisti interpreti o esecutori su un'esecuzione fissata su un mezzo diverso da un fonogramma scadono almeno 50 (cinquanta) anni dopo la data dell'esecuzione.
5.
I diritti degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi non scadono per almeno 50 (cinquanta) anni dalla data in cui la fissazione è stata lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico o, se le disposizioni legislative e regolamentari della parte lo prevedono, 70 (settanta) anni dalla data in cui la fissazione è stata lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico. Ciascuna parte può, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, adottare misure efficaci al fine di garantire che gli utili generati nei 20 (venti) anni di protezione successivi ai 50 (cinquanta) anni siano ripartiti equamente tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori.
6.
La durata della protezione dei diritti degli organismi di radiodiffusione è di almeno 20 (venti) anni dalla prima diffusione o, se le disposizioni legislative e regolamentari di una parte lo prevedono, di 50 (cinquanta) anni dalla prima diffusione.
7.
Le durate previste nel presente articolo sono calcolate a partire dal 1º (primo) gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha luogo il fatto costitutivo del diritto.
8.
Ciascuna parte può prevedere durate della protezione più lunghe di quelle previste dal presente articolo.
ARTICOLO 21.16
Diritto sulle vendite successive
1.
Ciascuna parte può prevedere, a favore dell'autore di un'opera d'arte figurativa, un diritto sulle vendite successive, definito come diritto inalienabile, cui non è possibile rinunciare nemmeno anticipatamente, a percepire una percentuale del prezzo ottenuto per ogni vendita di tale opera dopo la prima cessione della stessa da parte dell'autore.
2.
Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le vendite successive che comportano l'intervento, quali venditori, acquirenti o intermediari, di professionisti del mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte.
3.
Ciascuna parte può stabilire che il diritto di cui al paragrafo 1 non si applichi alle vendite successive qualora il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di 3 (tre) anni prima di tale vendita successiva e il prezzo di rivendita non sia superiore a un importo minimo.
4.
Ciascuna parte può prevedere che gli autori cittadini dell'altra parte e i loro aventi causa beneficino del diritto sulle vendite successive di opere d'arte conformemente al presente articolo e alle disposizioni legislative e regolamentari della parte in questione purché le disposizioni legislative e regolamentari del paese dell'autore o dell'avente causa consentano la protezione del diritto sulle vendite successive di opere d'arte in quel paese per gli autori della parte in questione e i loro aventi causa.
ARTICOLO 21.17
Cooperazione in materia di gestione collettiva dei diritti
1.
Le parti promuovono la cooperazione, la trasparenza e la non discriminazione degli organismi di gestione collettiva, in particolare per quanto riguarda la riscossione dei proventi, le detrazioni applicate a tali proventi, l'utilizzo delle royalty riscosse, la politica di distribuzione e il loro repertorio, anche nell'ambiente digitale.
2.
La parte nel cui territorio sia stabilito un organismo di gestione collettiva che rappresenta un organismo di gestione collettiva stabilito nel territorio di un'altra parte in virtù di un accordo di rappresentanza si adopera affinché l'organismo di gestione collettiva rappresentante:
a)
non operi discriminazioni nei confronti dei membri aventi diritto dell'organismo rappresentato; e
b)
versi in modo esatto, regolare, diligente e pienamente trasparente gli importi dovuti all'organismo rappresentato e fornisca a quest'ultimo le informazioni sugli importi dei proventi riscossi per suo conto e sulle detrazioni applicate.
ARTICOLO 21.18
Eccezioni e limitazioni
1.
Ciascuna parte circoscrive le eccezioni e le limitazioni ai diritti di cui alla presente sottosezione a determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dei titolari.
2.
Ciascuna parte esonera dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea che sono transitori o accessori, parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico ed eseguiti all'unico scopo di consentire:
a)
una trasmissione in una rete tra terzi con l'intervento di un intermediario; o
b)
un uso legittimo di un'opera o di altri materiali, e che sono privi di rilievo economico proprio.
ARTICOLO 21.19
Protezione delle misure tecnologiche
1.
Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica e mezzi di ricorso efficaci contro l'elusione di misure tecnologiche efficaci utilizzate dai titolari dei diritti in relazione all'esercizio dei loro diritti a norma della presente sottosezione e che limitano gli atti che non sono autorizzati dai titolari dei diritti interessati o consentiti dalla legge.
2.
Ciascuna parte può, se consentito dalla propria legislazione, provvedere affinché i titolari dei diritti mettano a disposizione del beneficiario di un'eccezione o di una limitazione i mezzi per fruire, nella misura necessaria, di tale eccezione o limitazione.
ARTICOLO 21.20
Obblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti
1.
Ai fini del presente articolo, per "informazione sul regime dei diritti" si intende qualunque informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l'opera o gli altri materiali di cui alla presente sottosezione, l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o qualunque informazione circa i termini e le condizioni d'uso dell'opera o degli altri materiali nonché qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni.
2.
Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro qualsiasi persona che compia consapevolmente, senza averne diritto, uno o più degli atti seguenti, ove la persona che compie l'atto sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere sia consapevole, che così facendo induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione di diritti d'autore o di diritti connessi:
a)
rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti; e
b)
distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti a norma della presente sottosezione dai quali siano state rimosse o alterate, senza autorizzazione, le informazioni elettroniche sul regime dei diritti.
3.
Il paragrafo 1 si applica quando una qualsiasi delle informazioni di cui a tale paragrafo figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di un'opera o di altri materiali di cui alla presente sottosezione.
4.
Le parti provvedono affinché gli obblighi di cui al presente articolo non pregiudichino gli usi leciti.
SOTTOSEZIONE 2
MARCHI
ARTICOLO 21.21
Accordi internazionali
Ciascuna parte:
a)
rispetta l'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, fatto a Nizza il 15 giugno 1957 ("classificazione di Nizza"); e
b)
si adopera al meglio per aderire al protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, fatto a Madrid il 27 giugno 1989 e modificato da ultimo il 12 novembre 2007.
ARTICOLO 21.22
Procedura di registrazione
1.
Ciascuna parte predispone un sistema di registrazione dei marchi nel quale ogni decisione negativa definitiva emessa dall'amministrazione competente in materia di marchi, compreso il rigetto parziale della registrazione, è comunicata per iscritto, debitamente motivata e impugnabile.
2.
Ciascuna parte prevede la possibilità di opporsi alle domande di registrazione di marchi o, se del caso, alla registrazione di marchi. I procedimenti di opposizione prevedono il contraddittorio.
3.
Ciascuna parte istituisce una banca dati elettronica delle domande e delle registrazioni di marchi, accessibile al pubblico.
ARTICOLO 21.23
Diritti conferiti da un marchio
Un marchio registrato conferisce al suo titolare diritti esclusivi. Il titolare ha il diritto di impedire a terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:
a)
un segno che è identico al marchio in relazione a merci o servizi identici a quelli per i quali il marchio è stato registrato; e
b)
un segno che è identico o simile al marchio e usato in relazione a merci o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato, che possa dare adito a confusione per il pubblico, compreso il rischio di associazione tra il segno e il marchio.
ARTICOLO 21.24
Marchi notori
1.
L'articolo 6 bis della convenzione di Parigi si applica, mutatis mutandis, ai servizi. Nel determinare la rinomanza di un marchio, ciascuna parte tiene conto della notorietà del marchio presso il pubblico interessato, ivi compresa la notorietà nella parte in questione conseguente alla promozione del marchio.
2.
L'articolo 6 bis della convenzione di Parigi si applica, mutatis mutandis, alle merci o ai servizi non affini a quelli per i quali un marchio è stato registrato, purché l'uso di tale marchio in relazione a detti merci o servizi indichi un nesso tra i medesimi merci o servizi e il titolare del marchio registrato e purché esista il rischio che tale uso possa pregiudicare gli interessi del titolare del marchio registrato.
3.
Al fine di conferire efficacia alla protezione di marchi notori, di cui all'articolo 6 bis della convenzione di Parigi e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell'accordo TRIPS, ciascuna parte tiene in debita considerazione i principi stabiliti nella raccomandazione congiunta riguardante talune disposizioni per la protezione dei marchi notori, adottata dall'assemblea dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e dall'assemblea generale dell'OMPI in occasione della 34a serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell'OMPI dal 20 al 29 settembre 1999.
ARTICOLO 21.25
Domande in malafede
Ciascuna parte dispone che un marchio può essere dichiarato nullo se la domanda di registrazione è stata presentata dal richiedente in malafede. Ciascuna parte può inoltre disporre che tale marchio non sia registrato.
ARTICOLO 21.26
Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio
1.
Ciascuna parte prevede eccezioni limitate ai diritti conferiti da un marchio, come l'uso leale di termini descrittivi, compreso nel caso delle indicazioni geografiche, e può prevedere altre eccezioni limitate purché queste tengano conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e dei terzi.
2.
I diritti conferiti dal marchio non permettono al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso, se conforme alle pratiche di lealtà in campo industriale o commerciale:
a)
del loro nome o indirizzo, qualora si tratti di persone fisiche;
b)
di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, all'origine geografica, all'epoca di fabbricazione della merce o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche della merce o del servizio; o
c)
del marchio se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o di un servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.
SOTTOSEZIONE 3
DISEGNI E MODELLI
ARTICOLO 21.27
Accordi internazionali
Ciascuna parte si adopera al meglio per aderire all'atto di Ginevra (1999) dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e dei modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999.
ARTICOLO 21.28
Protezione dei disegni e modelli registrati
1.
Ciascuna parte assicura la protezione dei disegni e modelli creati indipendentemente, che siano nuovi e originali, . Tale protezione è fornita attraverso la registrazione e conferisce ai titolari un diritto esclusivo conformemente alla presente sottosezione.
2.
Il titolare di un disegno o modello registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di produrre, offrire a fini di vendita, vendere, immettere sul mercato, importare, esportare o detenere siffatto prodotto o di utilizzare articoli recanti o contenenti il disegno o modello protetto se tali operazioni sono intraprese a fini commerciali.
ARTICOLO 21.29
Durata della protezione
La durata della protezione accordata, compresi i rinnovi, è di almeno 15 (quindici) anni dalla data di presentazione della domanda.
ARTICOLO 21.30
Protezione dei disegni e modelli non registrati
Ciascuna parte può stabilire mezzi giuridici per prevenire l'uso di disegni e modelli non registrati.
ARTICOLO 21.31
Eccezioni ed esclusioni
1.
Ciascuna parte può stabilire eccezioni limitate alla protezione dei disegni e modelli purché tali eccezioni non siano in irragionevole contrasto con il normale sfruttamento dei disegni e modelli protetti e non arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del titolare del disegno o modello protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi.
2.
La protezione accordata ai disegni e modelli non si estende ai disegni e modelli dettati essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale.
ARTICOLO 1.32
Rapporto con il diritto d'autore
Ciascuna parte, nella misura in cui ciò sia previsto dalle sue disposizioni legislative e regolamentari, provvede affinché un disegno o modello possa anche beneficiare della protezione della normativa sul diritto d'autore dalla data in cui è stato creato o fissato in una qualsiasi forma. Ciascuna parte determina la portata e le condizioni di tale protezione, compreso il grado di originalità richiesto.
SOTTOSEZIONE 4
INDICAZIONI GEOGRAFICHE
ARTICOLO 21.33
Protezione delle indicazioni geografiche
1.
La presente sottosezione si applica al riconoscimento e alla protezione delle indicazioni geografiche originarie del territorio delle parti.
2.
Le parti adottano le misure necessarie per attuare la protezione delle indicazioni geografiche di cui al paragrafo 1 nei rispettivi territori, stabilendo le modalità adeguate per tale attuazione nel quadro dei rispettivi ordinamenti e delle rispettive prassi giuridiche.
3.
Le indicazioni geografiche di ciascuna parte sono soggette al presente articolo solo se sono protette come indicazioni geografiche nel territorio della parte di origine conformemente al suo sistema di registrazione e protezione delle indicazioni geografiche.
4.
Ciascuna parte, dopo aver esaminato la legislazione dell'altra parte di cui all'allegato 21-A e le indicazioni geografiche di cui all'allegato 21-B, e dopo aver completato una procedura di opposizione o una consultazione pubblica in relazione alle indicazioni geografiche di cui all'allegato 21-B, si impegna a proteggere tali indicazioni geografiche, sin dalla data di entrata in vigore del presente accordo, conformemente al livello di protezione stabilito nella presente sottosezione, compreso il livello di protezione specifico stabilito in particolare all'articolo 21.35, paragrafo 8, e all'appendice 21-B-1.
5.
Nelle rispettive disposizioni legislative e regolamentari le parti possono proteggere indicazioni geografiche di prodotti diversi dai prodotti agricoli alimentari, dai vini, dalle bevande spiritose o dai vini aromatizzati. Le parti riconoscono che le indicazioni geografiche elencate nell'allegato 21-D sono protette come indicazioni geografiche nel paese di origine.
ARTICOLO 21.34
Aggiunta di nuove indicazioni geografiche
Su richiesta di una parte, una volta completata la procedura descritta all'articolo 21.33, paragrafo 4, il sottocomitato per i diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 21.59 può raccomandare al Consiglio congiunto nella formazione "Commercio" di adottare, a norma dell'articolo 9.7, paragrafo 1, lettera f), una decisione relativa all'aggiunta di nuove indicazioni geografiche nell'allegato 21-B, anche al fine di trasferire nell'allegato 21-B le indicazioni geografiche elencate nell'allegato 21-C.
ARTICOLO 21.35
Ambito della protezione delle indicazioni geografiche
1.
Ciascuna parte prevede, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, gli strumenti giuridici atti a consentire alle parti interessate di impedire:
a)
l'uso di un'indicazione geografica dell'altra parte elencata nell'allegato 21-B, parti 1 e 2, per un prodotto che rientra nella classe di prodotto interessata, quale specificata nell'allegato 1-B, sezione 3, e che:
i)
non è originario del paese di origine specificato nell'allegato 21-B per tale indicazione geografica; oppure
ii)
è originario del paese di origine specificato nell'allegato 21-B per tale indicazione geografica ma non è stato prodotto o fabbricato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari dell'altra parte che si applicherebbero se il prodotto fosse destinato al consumo nell'altra parte;
b)
l'uso, nella designazione o nella presentazione di una merce, di qualsiasi elemento che indichi o suggerisca che la merce in questione è originaria di un'area geografica diversa dal vero luogo d'origine in modo tale da indurre in errore il pubblico sull'origine geografica della merce;
c)
qualsiasi altro uso che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 bis della convenzione di Parigi;
d)
qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di un nome protetto per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto, o che consenta di sfruttare la notorietà di un'indicazione geografica;
e)
l'uso di un'indicazione geografica non originaria del luogo designato da tale indicazione geografica, anche qualora la vera origine delle merci sia indicata o l'indicazione geografica sia utilizzata in traduzione o accompagnata da espressioni come "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o espressioni simili; e
f)
qualsiasi imitazione o utilizzo abusivo o ingannevole del nome protetto di un'indicazione geografica; o qualsiasi indicazione falsa o ingannevole relativa al nome protetto di un'indicazione geografica; o qualsiasi pratica che possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine, provenienza e natura del prodotto.
2.
Per quanto concerne la relazione tra marchi e indicazioni geografiche:
a)
se un'indicazione geografica è protetta a norma della presente sottosezione, le parti rifiutano la registrazione di un marchio per un prodotto identico o simile il cui uso violerebbe la presente sottosezione, purché la domanda di registrazione del marchio sia stata presentata dopo la data della domanda di protezione dell'indicazione geografica nel territorio in questione; i marchi registrati in violazione del presente paragrafo sono annullati conformemente al diritto delle parti;
b)
per le indicazioni geografiche figuranti negli elenchi di cui all'allegato 21-B alla data di entrata in vigore del presente accordo, la data di presentazione della domanda di protezione di cui alla lettera a) è la data di pubblicazione della procedura di opposizione o della consultazione pubblica nei rispettivi territori;
c)
per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 21.34, la data di presentazione della domanda di protezione è la data di trasmissione all'altra parte della richiesta di protezione di un'indicazione geografica;
d)
fatta salvo il disposto della lettera e), le parti proteggono le indicazioni geografiche di cui all'allegato 21-B anche quando esiste un marchio precedente; per "marchio precedente" si intende un marchio per il quale sia stata presentata una domanda di registrazione o che sia stato registrato o, se siffatta possibilità è prevista dalle disposizioni legislative e regolamentari della parte interessata, sia stato acquisito con l'uso in buona fede nel territorio di una parte anteriormente alla data in cui l'altra parte ha presentato la domanda di protezione dell'indicazione geografica di cui al paragrafo 1 a norma del presente accordo;
tale marchio precedente può continuare ad essere usato, può essere rinnovato e può essere soggetto a variazioni che possono richiedere la presentazione di nuove domande di marchi, nonostante la protezione dell'indicazione geografica, purché non sussistano motivi di annullamento o decadenza del marchio ai sensi della legislazione sui marchi in base alla quale lo stesso è stato registrato o acquisito;
né il marchio precedente né l'indicazione geografica sono usati in modo da indurre in errore il consumatore quanto alla natura del diritto di proprietà intellettuale di cui trattasi; e
e)
le parti non sono tenute a proteggere un'indicazione geografica a causa della fama, della reputazione o della notorietà di un marchio, qualora la protezione possa indurre in errore i consumatori quanto alla vera identità del prodotto.
3.
Nessuna disposizione della presente sottosezione impedisce a una parte di utilizzare, in relazione a qualsiasi prodotto, il nome comune di una varietà vegetale o di una razza animale esistente nel territorio di tale parte.
4.
Nessuna disposizione della presente sottosezione impedisce a una parte di usare un singolo elemento di un termine composto protetto come indicazione geografica nel territorio di tale parte se detto singolo elemento è un termine correntemente usato come nome comune per la merce associata.
5.
Nessuna disposizione della presente sottosezione impone a una parte di proteggere un'indicazione geografica identica al termine correntemente usato come nome comune per la merce associata nel territorio di tale parte.
6.
Qualora la traduzione di un'indicazione geografica sia identica a un termine correntemente usato come nome comune per un prodotto nel territorio di una parte, o contenga tale termine, oppure qualora un'indicazione geografica non sia identica a tale termine ma lo contenga, la presente sottosezione non pregiudica il diritto di qualsiasi persona di utilizzare tale termine in associazione con detto prodotto.
7.
Per quanto concerne le indicazioni geografiche omonime:
a)
in caso di indicazioni geografiche omonime, esistenti o future, delle parti per prodotti rientranti nella medesima categoria di prodotto, entrambe le indicazioni coesistono in quanto tali e ciascuna parte stabilisce le modalità pratiche che permettano di differenziare le indicazioni omonime tra loro, tenendo conto dell'esigenza di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori; e
b)
qualora, nel contesto di negoziati con un paese terzo, una parte proponga di proteggere un'indicazione geografica di detto paese terzo e il nome sia omonimo di un'indicazione geografica dell'altra parte, quest'ultima ne è informata e ha la possibilità di presentare osservazioni prima che il nome sia protetto.
8.
Fatto salvo l'articolo 21.35, paragrafi da 1 a 7, è definito un livello specifico di protezione per i seguenti casi di indicazioni geografiche elencate nell'allegato 21-B:
a)
"Genièvre", "Jenever" o "Genever": la protezione dell'indicazione geografica "Genièvre", "Jenever" o "Genever" non impedisce ai precedenti utilizzatori del termine "Ginebra" nel territorio dell'Argentina che lo hanno utilizzato in buona fede e in modo continuato per almeno 5 (cinque) anni prima della pubblicazione a fini di opposizione dell'indicazione geografica "Genièvre", "Jenever" o "Genever" in Argentina, né ai precedenti utilizzatori del termine "Genebra" nel territorio del Brasile che lo hanno utilizzato in buona fede e in modo continuato prima della pubblicazione a fini di opposizione dell'indicazione geografica "Genièvre", "Jenever" o "Genever" in Brasile, di continuare a utilizzarlo, purché tali prodotti non siano commercializzati utilizzando elementi grafici, nomi, immagini o bandiere come riferimenti all'origine effettiva dell'indicazione geografica, e purché il termine sia indicato con un carattere che, pur se leggibile, sia notevolmente più piccolo del marchio e sia distinto in modo inequivocabile da quest'ultimo per quanto riguarda l'origine del prodotto;
b)
"Queso Manchego": la protezione dell'indicazione geografica "Queso Manchego" per i formaggi elaborati in Spagna conformemente alle specifiche tecniche applicabili utilizzando latte di pecora non impedisce ai precedenti utilizzatori del termine "Queso Manchego" nel territorio dell'Uruguay che lo hanno utilizzato in buona fede e in modo continuato per almeno 5 (cinque) anni prima della pubblicazione a fini di opposizione dell'indicazione geografica "Queso Manchego", se riferito a formaggi elaborati con latte vaccino, di continuare a utilizzarlo, purché tali prodotti non siano commercializzati utilizzando elementi grafici, nomi, immagini o bandiere come riferimenti all'indicazione geografica europea protetta, e purché il termine sia indicato con un carattere che, pur se leggibile, sia notevolmente più piccolo del marchio e sia distinto in modo inequivocabile da quest'ultimo per quanto riguarda l'origine e la composizione del prodotto;
c)
"Grappa": la protezione dell'indicazione geografica "Grappa" non impedisce ai precedenti utilizzatori del termine "Grappamiel" o "Grapamiel" nel territorio dell'Uruguay che lo hanno utilizzato in buona fede e in modo continuato prima della pubblicazione a fini di opposizione dell'indicazione geografica "Grappa" di continuare a utilizzarlo, purché tali prodotti non siano commercializzati utilizzando elementi grafici, nomi, immagini o bandiere come riferimenti all'indicazione geografica europea protetta, e purché il termine sia indicato con un carattere che, pur se leggibile, sia notevolmente più piccolo del marchio e sia distinto in modo inequivocabile da quest'ultimo per quanto riguarda l'origine del prodotto;
d)
"Steinhäger": la protezione dell'indicazione geografica "Steinhäger" non impedisce ai precedenti utilizzatori del termine "Steinhäger" nel territorio del Brasile che lo hanno utilizzato in buona fede e in modo continuato prima della pubblicazione a fini di opposizione dell'indicazione geografica "Steinhäger" di continuare a utilizzarlo, purché tali prodotti non siano commercializzati utilizzando elementi grafici, nomi, immagini o bandiere come riferimenti all'indicazione geografica europea protetta, e purché il termine sia indicato con un carattere che, pur se leggibile, sia notevolmente più piccolo del marchio e sia distinto in modo inequivocabile da quest'ultimo per quanto riguarda l'origine del prodotto;
e)
"Parmigiano Reggiano":
i)
la protezione dell'indicazione geografica "Parmigiano Reggiano" non impedisce ai precedenti utilizzatori del termine "Parmesão" nel territorio del Brasile e del termine "Parmesano" nei territori di Argentina, Paraguay e Uruguay che li hanno utilizzati in buona fede e in modo continuato prima della pubblicazione a fini di opposizione dell'indicazione geografica "Parmigiano Reggiano" di continuare a utilizzarli, purché tali prodotti non siano commercializzati utilizzando elementi grafici, nomi, immagini o bandiere come riferimenti all'indicazione geografica europea protetta, e purché il termine sia indicato con un carattere che, pur se leggibile, sia notevolmente più piccolo del marchio e sia distinto in modo inequivocabile da quest'ultimo per quanto riguarda l'origine del prodotto;
ii)
la protezione dell'indicazione geografica "Parmigiano Reggiano" non impedisce ai precedenti utilizzatori del termine "Reggianito" nel territorio dell'Argentina che lo hanno utilizzato in buona fede e in modo continuato prima della pubblicazione a fini di opposizione dell'indicazione geografica "Parmigiano Reggiano", né ai precedenti utilizzatori nei territori di Paraguay e Uruguay che lo hanno utilizzato in buona fede e in modo continuato per almeno 5 (cinque) anni prima della pubblicazione a fini di opposizione dell'indicazione geografica "Parmigiano Reggiano", di continuare a utilizzarlo, purché tali prodotti non siano commercializzati utilizzando elementi grafici, nomi, immagini o bandiere come riferimenti all'indicazione geografica europea protetta, e purché il termine sia indicato con un carattere che, pur se leggibile, sia notevolmente più piccolo del marchio e sia distinto in modo inequivocabile da quest'ultimo per quanto riguarda l'origine del prodotto;
f)
"Fontina": la protezione dell'indicazione geografica "Fontina" non impedisce ai precedenti utilizzatori del termine "Fontina" nei territori di Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay che lo hanno utilizzato in buona fede e in modo continuato per almeno 5 (cinque) anni prima della pubblicazione a fini di opposizione dell'indicazione geografica "Fontina" di continuare a utilizzarlo, purché tali prodotti non siano commercializzati utilizzando elementi grafici, nomi, immagini o bandiere come riferimenti all'indicazione geografica europea protetta, e purché il termine sia indicato con un carattere che, pur se leggibile, sia notevolmente più piccolo del marchio e sia distinto in modo inequivocabile da quest'ultimo per quanto riguarda l'origine del prodotto;
g)
"Gruyère" (Francia):
i)
la protezione dell'indicazione geografica "Gruyère" (Francia) non impedisce ai precedenti utilizzatori dei termini "Gruyère" e "Gruyere" nei territori di Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay che li hanno utilizzati in buona fede e in modo continuato per almeno 5 (cinque) anni prima della pubblicazione a fini di opposizione dell'indicazione geografica "Gruyère" (Francia) di continuare a utilizzarli, purché tali prodotti non siano commercializzati utilizzando elementi grafici, nomi, immagini o bandiere come riferimenti all'indicazione geografica europea protetta, e purché il termine sia indicato con un carattere che, pur se leggibile, sia notevolmente più piccolo del marchio e sia distinto in modo inequivocabile da quest'ultimo per quanto riguarda l'origine del prodotto;
ii)
la protezione dell'indicazione geografica "Gruyère" (Francia) non impedisce ai precedenti utilizzatori dei termini "Gruyerito" e "Gruyer" nel territorio dell'Uruguay che li hanno utilizzati in buona fede e in modo continuato per almeno 5 (cinque) anni prima della pubblicazione a fini di opposizione dell'indicazione geografica "Gruyère" (Francia) di continuare a utilizzarli, purché tali prodotti non siano commercializzati utilizzando elementi grafici, nomi, immagini o bandiere come riferimenti all'indicazione geografica europea protetta, e purché il termine sia indicato con un carattere che, pur se leggibile, sia notevolmente più piccolo del marchio e sia distinto in modo inequivocabile da quest'ultimo per quanto riguarda l'origine del prodotto;
h)
"Grana Padano": la protezione dell'indicazione geografica "Grana Padano" non impedisce ai precedenti utilizzatori del termine "Grana" nel territorio del Brasile che lo hanno utilizzato in buona fede e in modo continuato per almeno 5 (cinque) anni prima della pubblicazione a fini di opposizione dell'indicazione geografica "Grana Padano" di continuare a utilizzarlo, purché tali prodotti non siano commercializzati utilizzando elementi grafici, nomi, immagini o bandiere come riferimenti all'indicazione geografica europea protetta, e purché il termine sia indicato con un carattere che, pur se leggibile, sia notevolmente più piccolo del marchio e sia distinto in modo inequivocabile da quest'ultimo per quanto riguarda l'origine del prodotto; e
i)
"Gorgonzola": la protezione dell'indicazione geografica "Gorgonzola" non impedisce ai precedenti utilizzatori del termine "Gorgonzola" nel territorio del Brasile che lo hanno utilizzato in buona fede prima della pubblicazione a fini di opposizione di continuare a utilizzarlo, purché tali prodotti non siano commercializzati utilizzando elementi grafici, nomi, immagini o bandiere come riferimenti all'origine effettiva dell'indicazione geografica, e purché il termine sia indicato con un carattere che, pur se leggibile, sia notevolmente più piccolo del marchio e sia distinto in modo inequivocabile da quest'ultimo per quanto riguarda l'origine del prodotto.
9.
I precedenti utilizzatori di cui al paragrafo 8, lettere da a) a i), sono elencati nell'allegato 21-E. La successione dei precedenti utilizzatori e i relativi effetti sono stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari interne di ciascuno Stato del Mercosur firmatario.
10.
Le indicazioni geografiche protette elencate all'allegato 21-B non possono diventare generiche nei territori delle parti.
11.
Nessuna disposizione del presente capo crea l'obbligo per le parti di proteggere le indicazioni geografiche che non sono protette, o che cessano di essere protette, nel luogo di origine.
12.
Il presente capo lascia impregiudicato il diritto di qualsiasi persona di utilizzare a fini commerciali il proprio nome o quello del suo predecessore nell'attività commerciale, salvo qualora tale nome sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il pubblico.
ARTICOLO 21.36
Diritto di uso delle indicazioni geografiche
1.
Qualunque operatore che commercializzi prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi ai disciplinari corrispondenti può utilizzare un'indicazione geografica a norma della presente parte dell'accordo.
2.
Una volta che un'indicazione geografica è protetta a norma della presente parte dell'accordo, l'uso di tale nome protetto non comporta alcun obbligo di registrazione degli utilizzatori né oneri supplementari.
ARTICOLO 21.37
Applicazione della protezione
Ciascuna parte predispone gli strumenti giuridici atti a consentire alle parti interessate di ottenere l'applicazione della protezione prevista all'articolo 21.35 tramite gli opportuni procedimenti amministrativi e giudiziari nel quadro del proprio ordinamento e delle proprie prassi giuridiche.
ARTICOLO 21.38
Importazione, esportazione e commercializzazione
L'importazione, l'esportazione e la commercializzazione dei prodotti recanti i nomi elencati nell'allegato 21-B sono effettuate nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel territorio della parte in cui i prodotti sono immessi sul mercato.
ARTICOLO 21.39
Cooperazione e trasparenza per quanto concerne le indicazioni geografiche
1.
Il sottocomitato per i diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 21.59 vigila sul corretto funzionamento della presente sottosezione e può prendere in considerazione qualsiasi questione legata alla sua attuazione e al suo funzionamento. Esso è responsabile di:
a)
scambiare informazioni sugli sviluppi politici e legislativi in materia di indicazioni geografiche e su qualsiasi altra questione di comune interesse in tale settore; e
b)
cooperare alla concezione di nomi alternativi per i prodotti precedentemente commercializzati da produttori di una parte mediante l'uso di termini corrispondenti a indicazioni geografiche dell'altra parte, in particolare nei casi destinati a eliminazione graduale.
2.
Il sottocomitato per i diritti di proprietà intellettuale può raccomandare al Consiglio congiunto nella formazione "Commercio" di modificare, a norma dell'articolo 9.7, paragrafo 1, lettera f):
a)
l'allegato 21-A per quanto riguarda i riferimenti alla legislazione applicabile nelle parti;
b)
l'allegato 21-B per quanto riguarda le indicazioni geografiche e lo scambio di informazioni in materia;
c)
l'allegato 21-C per quanto riguarda le indicazioni geografiche; e
d)
l'allegato 21-E per quanto riguarda i precedenti utilizzatori.
3.
Se un'indicazione geografica elencata nell'allegato 21-B cessa di essere protetta nel territorio di una parte, le parti se ne danno reciproca notifica. A seguito di tale notifica il Consiglio congiunto nella formazione "Commercio" modifica l'allegato 21-B conformemente all'articolo 9.7, paragrafo 1, lettera f), per porre fine alla protezione a norma della presente parte dell'accordo. Solo la parte di cui è originario il prodotto ha il diritto di chiedere che sia posta fine alla protezione a norma della presente sottosezione per un'indicazione geografica elencata nell'allegato 21-B.
4.
Se, a seguito dell'entrata in vigore del presente accordo, identifica altri precedenti utilizzatori conformi agli specifici requisiti di cui all'articolo 21.35, paragrafo 8, lettere da a) a i), il Mercosur ne dà notifica all'Unione europea. A seguito di tale notifica, se le parti convengono che gli altri precedenti utilizzatori proposti si conformano ai requisiti suddetti, il Consiglio congiunto nella formazione "Commercio" modifica l'allegato 21-E a norma dell'articolo 9.7, paragrafo 1, lettera f), inserendovi tali altri precedenti utilizzatori.
5.
Le parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il sottocomitato per i diritti intellettuali, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'attuazione e al funzionamento della presente sottosezione. In particolare, una parte può chiedere all'altra parte informazioni riguardanti i disciplinari e le relative modifiche, nonché i punti di contatto per il controllo.
6.
I disciplinari di cui alla presente sottosezione sono quelli approvati, comprese le eventuali modifiche approvate, dalle autorità della parte del cui territorio il prodotto è originario.
7.
Le parti possono rendere pubblici i disciplinari, o una sintesi dei medesimi, relativi alle indicazioni geografiche dell'altra parte protette a norma della presente sottosezione, in lingua portoghese, spagnola o inglese.
SOTTOSEZIONE 5
BREVETTI
ARTICOLO 21.40
Trattati internazionali
Ciascuna parte si adopera al meglio per aderire al trattato di cooperazione in materia di brevetti, fatto a Washington il 19 giugno 1970.
SOTTOSEZIONE 6
VARIETÀ VEGETALI
ARTICOLO 21.41
Accordi internazionali
Ciascuna parte protegge i diritti di privativa per ritrovati vegetali conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali fatta a Parigi il 2 dicembre 1961, nella versione riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972 e il 23 ottobre 1978 (convenzione UPOV - atto del 1978) o il 19 marzo 1991 (convenzione UPOV - atto del 1991), e coopera per promuovere la protezione delle varietà vegetali.
SOTTOSEZIONE 7
PROTEZIONE DI INFORMAZIONI SEGRETE
ARTICOLO 21.42
Ambito della protezione dei segreti commerciali
1.
Nell'adempimento dell'obbligo, previsto dall'articolo 21.1, paragrafo 1, di rispettare l'accordo TRIPS, in particolare l'articolo 39, paragrafi 1 e 2, ciascuna parte prevede procedure e rimedi giudiziari adeguati in ambito civile per permettere al detentore di un segreto commerciale di prevenire l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione del segreto commerciale, se posti in essere in modo contrario alle leali pratiche commerciali, e di ottenere un risarcimento per tale acquisizione, utilizzo o divulgazione.
2.
Ai fini della presente sottosezione si intende per:
a)
"segreto commerciale": le informazioni che:
i)
sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;
ii)
hanno valore commerciale in quanto segrete; e
iii)
sono state sottoposte, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a misure adeguate nel caso in questione per mantenerle segrete; e
b)
"detentore del segreto commerciale": qualsiasi persona fisica o giuridica che controlla legittimamente un segreto commerciale.
3.
Ai fini della presente sottosezione, le parti considerano contrari alle leali pratiche commerciali almeno i comportamenti seguenti:
a)
l'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore del segreto commerciale, se effettuata mediante accesso non autorizzato, appropriazione o copia non autorizzata di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici sottoposti al legittimo controllo del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale o dai quali tale segreto può essere desunto;
b)
l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale, se posti in essere senza il consenso del detentore del segreto commerciale da una persona che:
i)
ha acquisito il segreto commerciale illecitamente;
ii)
ha violato un accordo di riservatezza o qualsiasi altro obbligo di non divulgare il segreto commerciale; oppure
iii)
ha violato un obbligo contrattuale o di altra natura che impone restrizioni all'utilizzo del segreto commerciale; e
c)
l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale, se posti in essere da una persona che, al momento dell'acquisizione, dell'utilizzo o della divulgazione, era a conoscenza o, tenendo conto delle circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un'altra persona che lo utilizzava o lo divulgava illecitamente ai sensi della lettera b).
4.
Una parte non è tenuta a considerare i comportamenti seguenti contrari alle leali pratiche commerciali a norma della presente sottosezione:
a)
la scoperta o la creazione indipendente di informazioni rilevanti da parte di una persona;
b)
il reverse engineering di un prodotto da parte di una persona che ne è legittimamente in possesso e che è libera da qualsiasi obbligo giuridicamente valido di imporre restrizioni all'acquisizione delle informazioni rilevanti;
c)
l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione di informazioni come richiesto o consentito dal diritto della parte in questione; oppure
d)
l'applicazione, da parte dei dipendenti, di esperienze e competenze acquisite in maniera onesta nel normale svolgimento del loro lavoro.
5.
Nessuna disposizione della presente sottosezione può essere intesa nel senso di limitare la libertà di espressione e di informazione, compresa la libertà dei media, come tutelata nella giurisdizione di ciascuna delle parti.
ARTICOLO 21.43
Procedure e rimedi giudiziari in ambito civile per la tutela dei segreti commerciali
1.
Ciascuna parte provvede affinché le persone che partecipano ai procedimenti giudiziari civili di cui all'articolo 21.42, o che hanno accesso alla relativa documentazione processuale, non siano autorizzate a utilizzare né a divulgare alcun segreto commerciale o presunto segreto commerciale che le autorità giudiziarie competenti, in risposta alla richiesta debitamente motivata di una parte interessata, abbiano indicato come riservato e di cui dette persone siano venute a conoscenza a seguito di tale partecipazione o accesso.
2.
Nei procedimenti giudiziari civili di cui all'articolo 21.42 ciascuna parte stabilisce che le proprie autorità giudiziarie abbiano almeno il potere di:
a)
disporre misure provvisorie, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, al fine di prevenire l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione dei segreti commerciali in modo contrario alle leali pratiche commerciali;
b)
emettere provvedimenti ingiuntivi volti a prevenire l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione dei segreti commerciali in modo contrario alle leali pratiche commerciali;
c)
ingiungere alle persone che erano a conoscenza, o avrebbero dovuto essere a conoscenza, del fatto che stavano acquisendo, utilizzando o divulgando un segreto commerciale in modo contrario alle leali pratiche commerciali di risarcire al detentore del segreto commerciale danni in misura adeguata al pregiudizio effettivo subito a seguito di tale acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita del segreto commerciale;
d)
adottare misure specifiche per tutelare la riservatezza di qualunque segreto commerciale o presunto segreto commerciale presentato nel corso di procedimenti civili riguardanti l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione presunti del segreto commerciale in modo contrario alle leali pratiche commerciali; tali misure specifiche possono includere, conformemente al diritto della parte, la limitazione in toto o in parte dell'accesso a determinati documenti, la limitazione dell'accesso alle udienze e alle relative registrazioni o trascrizioni e la messa a disposizione della decisione giudiziaria in una versione non riservata nella quale i punti contenenti segreti commerciali sono stati eliminati o oscurati; e
e)
imporre sanzioni alle parti, o ad altre persone soggette alla giurisdizione dell'organo giudiziario, per la violazione di ordini delle autorità giudiziarie relativi alla protezione di un segreto commerciale o presunto segreto commerciale presentato in tali procedimenti.
3.
Una parte non è tenuta a prevedere le procedure e i rimedi giudiziari di cui all'articolo 21.42 se il comportamento contrario alle leali pratiche commerciali è posto in essere in conformità al suo diritto per rivelare una condotta scorretta, un'irregolarità o un'attività illecita o per proteggere un legittimo interesse riconosciuto dal diritto.
SEZIONE C
RISPETTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
SOTTOSEZIONE 1
APPLICAZIONE CIVILE E AMMINISTRATIVA
ARTICOLO 21.44
Obblighi generali
1.
Ciascuna parte ribadisce gli impegni assunti a norma dell'accordo TRIPS, in particolare della parte III, e assicura il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale conformemente al proprio diritto e nel quadro del proprio ordinamento e delle proprie prassi giuridiche.
2.
Ai fini della presente sezione, per "diritti di proprietà intellettuale" si intendono, salvo diversa disposizione, i diritti di proprietà intellettuale quali definiti all'articolo 21.3, paragrafo 1, ad eccezione dei diritti di cui agli articoli 21.42 e 21.43.
3.
Le procedure adottate, mantenute in vigore o applicate per dare attuazione alla presente sezione devono essere efficaci, giuste ed eque e non devono essere inutilmente complesse o costose né comportare scadenze irragionevoli o ritardi ingiustificati; tali procedure devono inoltre dissuadere da ulteriori violazioni. Ciascuna parte tiene conto dell'esigenza di proporzionalità tra la violazione, i diritti di tutte le parti coinvolte, gli interessi dei terzi e le misure, i rimedi e le sanzioni applicabili.
4.
Le parti applicano le procedure di cui al paragrafo 3 relative al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.
5.
Gli articoli da 21.44 a 21.58 non creano alcun obbligo per le parti di predisporre un sistema giudiziario per il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale diverso da quello previsto per l'applicazione della legge in generale in conformità al rispettivo diritto, né influiscono sulla capacità delle parti di far rispettare il proprio diritto in generale.
ARTICOLO 21.45
Persone legittimate a chiedere l'applicazione delle procedure
Ciascuna parte riconosce almeno alle persone indicate di seguito la legittimazione a chiedere l'applicazione delle procedure per il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente sezione e alla parte III dell'accordo TRIPS, in conformità al diritto del luogo in cui si svolge la procedura:
a)
i titolari dei diritti di proprietà intellettuale;
b)
i titolari di licenze esclusive, purché siano autorizzati dai titolari dei diritti; e
c)
gli organi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale legittimamente ed esplicitamente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale.
ARTICOLO 21.46
Elementi di prova
1.
Ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie competenti abbiano il potere di ordinare, su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprietà intellettuale è stato violato o sta per esserlo, misure provvisorie celeri ed efficaci per salvaguardare le prove pertinenti della presunta violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.
2.
Le misure provvisorie di cui al paragrafo 1 possono comprendere una descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci che si presume violino un diritto di proprietà intellettuale e, se del caso, dei relativi documenti.
3.
Nei casi di contraffazione di un marchio o di violazione del diritto d'autore su scala commerciale, ciascuna parte adotta le misure necessarie per consentire alle autorità giudiziarie competenti di ordinare, ove opportuno, su richiesta di una parte e se necessario per determinare l'esistenza e la portata di una violazione, la produzione della pertinente documentazione bancaria, finanziaria o commerciale sotto il controllo della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.
4.
Ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie abbiano il potere di subordinare l'adozione di misure di protezione degli elementi di prova alla costituzione, da parte dell'attore, di una cauzione adeguata o di una garanzia equivalente intesa a garantire il risarcimento dell'eventuale danno subito dal convenuto.
5.
Qualora le misure di protezione degli elementi di prova siano revocate o decadano in seguito ad un'azione o omissione dell'attore, o qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione né minaccia di violazione di un diritto di proprietà intellettuale, l'autorità giudiziaria ha il potere di ordinare all'attore, su richiesta del convenuto, di accordare a quest'ultimo un adeguato risarcimento del danno eventualmente arrecato dalle misure in questione.
ARTICOLO 21.47
Diritto d'informazione
1.
Ciascuna parte provvede affinché, nei casi di violazione di diritti di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata dell'attore, le autorità giudiziarie competenti possano ordinare all'autore della violazione o a ogni altra persona di fornire informazioni d'interesse sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale.
2.
Ai fini del presente articolo:
a)
per "ogni altra persona" si intende una persona che:
i)
sia stata trovata in possesso di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale su scala commerciale;
ii)
sia stata sorpresa a utilizzare servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale su scala commerciale;
iii)
sia stata sorpresa a prestare su scala commerciale servizi utilizzati in attività che violano un diritto di proprietà intellettuale; oppure
iv)
sia stata indicata dalla persona di cui ai punti da i) a iii) come implicata nella produzione, nella fabbricazione o nella distribuzione delle merci o nella prestazione dei servizi;
b)
il concetto di "informazioni d'interesse" può comprendere informazioni su qualsiasi persona implicata su scala commerciale nella violazione o nella presunta violazione, nonché sui mezzi di produzione e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi.
3.
Il presente articolo si applica fatte salve le altre disposizioni di legge che:
a)
accordano diritti d'informazione più ampi al titolare del diritto;
b)
disciplinano l'uso in sede di procedimento civile delle informazioni comunicate a norma del presente articolo;
c)
disciplinano la responsabilità per abuso del diritto d'informazione;
d)
accordano la possibilità di rifiutare di fornire informazioni che costringerebbero la persona di cui al paragrafo 1 ad ammettere la sua partecipazione personale o quella di parenti stretti; oppure
e)
disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali.
ARTICOLO 21.48
Misure provvisorie e cautelari
1.
Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere di ordinare celeri ed efficaci misure provvisorie e cautelari, compresa un'ingiunzione interlocutoria, nei confronti di una parte o, se del caso, di un terzo soggetto alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria competente, al fine di prevenire la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e, in particolare, di impedire l'ingresso nei circuiti commerciali delle merci che violano un diritto di proprietà intellettuale.
2.
Un'ingiunzione interlocutoria può essere emessa anche per ordinare il sequestro o la consegna di merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale in modo da impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali.
3.
Nel caso di una presunta violazione commessa su scala commerciale, ciascuna parte provvede affinché, qualora l'attore faccia valere l'esistenza di circostanze che potrebbero pregiudicare il risarcimento dei danni, le autorità giudiziarie possano ordinare il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni patrimoniali. A tal fine ciascuna parte provvede affinché le autorità competenti possano disporre la produzione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale o un accesso adeguato alle informazioni d'interesse.
4.
L'autorità giudiziaria ha il potere di obbligare l'attore a fornire qualsiasi elemento di prova ragionevolmente accessibile al fine di stabilire con un sufficiente grado di certezza che l'attore è il titolare del diritto e che una violazione di tale diritto è in atto o imminente, nonché di ordinare all'attore di costituire una cauzione o una garanzia equivalente sufficiente a proteggere il convenuto e a impedire abusi.
ARTICOLO 21.49
Rimedi
1.
Fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie competenti possano ordinare, su richiesta dell'attore e senza indennizzo di alcun tipo, la distruzione, o come minimo l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali, delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale. Tali merci possono essere utilizzate nell'interesse pubblico. Le autorità giudiziarie hanno anche il potere di ordinare che i materiali e gli strumenti principalmente utilizzati per la fabbricazione delle merci che violano un diritto siano, senza indennizzo di alcun genere, rimossi dai circuiti commerciali in modo da ridurre al minimo i rischi di ulteriori violazioni. Nel considerare tali richieste le autorità giudiziarie competenti tengono conto dell'esigenza di proporzionalità tra la gravità della violazione, i rimedi disposti e gli interessi di terzi.
2.
Le autorità giudiziarie competenti di ciascuna parte hanno il potere di ordinare che dette misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo motivi contrari particolari.
ARTICOLO 21.50
Ingiunzioni
Ciascuna parte provvede affinché, in presenza di una decisione giudiziaria che abbia accertato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie competenti possano emettere, nei confronti dell'autore della violazione o, se del caso, di un terzo soggetto alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria competente, un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione.
ARTICOLO 21.51
Misure alternative
Ciascuna parte può stabilire che le autorità giudiziarie, ove opportuno e su richiesta della persona cui potrebbero essere applicate le misure di cui all'articolo 21.49 o 21.50, possano ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario invece dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 21.49 o 21.50, se è accertato che tale persona ha agito in modo non intenzionale e senza negligenza, o se l'esecuzione di tali misure le causerebbe un danno sproporzionato oppure se l'indennizzo pecuniario alla parte lesa sembra ragionevolmente soddisfacente.
ARTICOLO 21.52
Risarcimento dei danni
1.
Ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie, su richiesta della parte lesa, abbiano il potere di ordinare all'autore di una violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività lesiva di diritti di proprietà intellettuale, di risarcire al titolare del diritto danni in misura adeguata al pregiudizio effettivo subito a causa della violazione del diritto di proprietà intellettuale. Nel determinare l'importo del risarcimento, le autorità giudiziarie competenti:
a)
tengono conto di tutti gli aspetti rilevanti, quali le conseguenze economiche negative subite dalla parte lesa, compreso il lucro cessante, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione e, ove opportuno, elementi diversi dai fattori economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione; oppure
b)
in alternativa alla lettera a), possono fissare, ove opportuno, una somma forfettaria a titolo di risarcimento in base a elementi quali, come minimo, l'importo delle royalty o dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione all'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.
ARTICOLO 21.53
Spese legali
Ciascuna parte dispone che, alla conclusione dei procedimenti giudiziari civili riguardanti il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, le proprie autorità giudiziarie abbiano, se del caso, il potere di condannare la parte soccombente a rimborsare le spese legali ed altre spese sostenute dalla parte vittoriosa secondo quanto previsto dal proprio diritto.
ARTICOLO 21.54
Pubblicazione delle decisioni giudiziarie
Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità giudiziarie possano ordinare la pubblicazione delle decisioni nei casi di violazione di diritti di proprietà intellettuale, salvo qualora tale misura non risulti proporzionata alla gravità della violazione.
ARTICOLO 21.55
Presunzione del diritto d'autore o di titolarità dei diritti
Ciascuna parte prevede, almeno per le misure provvisorie richieste nei procedimenti civili che attengono al diritto d'autore e ai diritti connessi, la presunzione secondo cui, in assenza di prova contraria, la persona o il soggetto il cui nome sia indicato nei modi d'uso come nome dell'autore o del titolare di un diritto connesso in relazione a un'opera o materiale è il titolare designato del diritto su tale opera o materiale.
ARTICOLO 21.56
Sensibilizzazione del pubblico
Le parti adottano le misure necessarie per rafforzare la sensibilizzazione del pubblico alla protezione della proprietà intellettuale, compresi progetti educativi e di divulgazione sull'esercizio e sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
SOTTOSEZIONE 2
APPLICAZIONE ALLA FRONTIERA
ARTICOLO 21.57
Coerenza con il GATT e con l'accordo TRIPS
Nell'attuare le misure alla frontiera atte a garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, siano esse contemplate o no dal presente capo, ciascuna parte garantisce la coerenza con i suoi obblighi derivanti dall'accordo GATT e dall'accordo TRIPS, in particolare dall'articolo V GATT nonché dall'articolo 41 e dalla parte III, sezione 4, dell'accordo TRIPS.
ARTICOLO 21.58
Misure alla frontiera
1.
Per quanto riguarda le merci sotto controllo doganale, ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure in base alle quali il titolare di un diritto può presentare domande con cui chiede alle autorità doganali di bloccare le merci sospettate come minimo di contraffazione di marchi, violazione di diritti d'autore e diritti connessi su scala commerciale o violazione di indicazioni geografiche (di seguito "merci sospette"), oppure di sospenderne lo svincolo.
2.
Le parti non sono obbligate ad applicare le procedure di cui alla presente sottosezione alle merci in transito.
3.
Ciascuna parte incoraggia l'uso di sistemi elettronici che consentano alle autorità doganali di gestire le domande accolte o registrate.
4.
Ciascuna parte provvede affinché le autorità doganali comunichino al richiedente, entro un periodo di tempo ragionevole, se hanno accolto o registrato la domanda.
5.
Ciascuna parte provvede affinché la domanda o la registrazione possa applicarsi a spedizioni multiple, se consentito dal proprio diritto.
6.
Per quanto concerne le merci sotto controllo doganale, ciascuna parte può prevedere che le proprie autorità doganali abbiano il potere di agire d'ufficio per bloccare le merci sospette o sospenderne lo svincolo.
7.
Ciascuna parte provvede affinché le autorità doganali siano in grado di utilizzare l'analisi dei rischi per individuare le merci sospette.
8.
Ciascuna parte può disporre di procedure amministrative o giudiziarie conformi al proprio diritto che consentano la distruzione delle merci sospette nei casi in cui le persone interessate concordino su tale distruzione o non vi si oppongano. Ciascuna parte provvede affinché tali merci, se non sono distrutte, siano rimosse dai circuiti commerciali in modo tale da evitare pregiudizi per il titolare del diritto.
9.
Le parti non sono obbligate ad applicare il presente articolo alle importazioni di merci immesse sul mercato in un altro paese dai titolari del diritto o con il loro consenso. Una parte può escludere dall'applicazione del presente articolo merci a carattere non commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori.
10.
Le parti provvedono affinché le rispettive autorità doganali mantengano un dialogo regolare e promuovano la cooperazione con i portatori di interessi e con le altre autorità chiamate a far rispettare i diritti di proprietà intellettuale di cui al paragrafo 1.
11.
Le parti cooperano in materia di commercio internazionale di merci sospette, in particolare scambiandosi informazioni al riguardo.
12.
Fatte salve le altre forme di cooperazione, l'allegato 12-A si applica alle violazioni della legislazione in materia di diritti di proprietà intellettuale per la cui applicazione sono competenti le autorità doganali conformemente al presente articolo.
SEZIONE D
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 21.59
Sottocomitato per i diritti di proprietà intellettuale
1.
Il sottocomitato per i diritti di proprietà intellettuale, istituito a norma dell'articolo 9.9, paragrafo 4, svolge le funzioni seguenti, oltre a quelle elencate agli articoli 2.4, 9.9 e 21.39:
a)
scambio di informazioni:
i)
sul quadro giuridico riguardante i diritti di proprietà intellettuale e sulle relative regole di protezione e applicazione; e
ii)
sul pubblico dominio nei territori delle parti; e
b)
scambio di esperienze:
i)
sui progressi legislativi;
ii)
sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; e
iii)
sulle attività di applicazione svolte a livello centrale, regionale e locale dalle autorità doganali, dalle forze di polizia e dagli organi amministrativi e giudiziari.
ARTICOLO 21.60
Cooperazione
1.
Al fine di agevolare l'attuazione del presente capo le parti cooperano:
a)
in sede di sottocomitato per i diritti di proprietà intellettuale;
b)
nei consessi internazionali;
c)
tramite diverse agenzie; oppure
d)
come altrimenti ritengano opportuno.
2.
Gli ambiti di cooperazione comprendono le attività seguenti:
a)
il coordinamento volto a prevenire le esportazioni di merci contraffatte, anche con altri paesi;
b)
l'assistenza tecnica, il rafforzamento delle capacità, gli scambi di personale e la formazione di quest'ultimo;
c)
la protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, nonché la diffusione di informazioni a tale riguardo, anche tra gli operatori economici e la società civile;
d)
la sensibilizzazione dei consumatori e dei titolari di diritti e il rafforzamento della cooperazione istituzionale, in particolare tra gli uffici per la proprietà intellettuale;
e)
la promozione attiva della sensibilizzazione e dell'educazione del pubblico in merito alle politiche riguardanti i diritti di proprietà intellettuale;
f)
il coinvolgimento delle PMI, anche in occasione di eventi o incontri incentrati sulle PMI, per quanto riguarda l'esercizio, la protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;
g)
l'applicazione della convenzione sulla diversità biologica e degli strumenti collegati, nonché dei quadri interni sull'accesso alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali, innovazioni e prassi associate; e
h)
l'agevolazione di iniziative volontarie dei portatori di interessi volte a ridurre le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, anche online e in altri mercati.
CAPO 22
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
ARTICOLO 22.1
Principi generali
1.
Le parti riconoscono che le PMI contribuiscono in misura significativa agli scambi, alla crescita economica, all'occupazione e all'innovazione. Le parti riaffermano la loro intenzione di sostenere la crescita e lo sviluppo delle PMI rafforzandone la capacità di prendere parte alle opportunità create dal presente accordo e beneficiarne.
2.
Le parti riconoscono l'importanza di ridurre gli ostacoli non tariffari che impongono oneri sproporzionati alle PMI. Esse riconoscono inoltre che il presente accordo, oltre alle disposizioni del presente capo, prevede altre disposizioni volte a rafforzare la cooperazione tra le parti sulle questioni che sono importanti per le PMI o che possono altrimenti risultare loro particolarmente vantaggiose.
ARTICOLO 22.2
Condivisione di informazioni
1.
Ciascuna parte crea o mantiene un proprio sito web, accessibile al pubblico, contenente informazioni relative alla presente parte dell'accordo, tra cui:
a)
il testo della presente parte dell'accordo, compresi tutti gli allegati, le tabelle dei dazi e le regole di origine specifiche per prodotto;
b)
una sintesi della presente parte dell'accordo e
c)
informazioni destinate alle PMI, contenenti:
i)
una descrizione delle disposizioni della presente parte dell'accordo che la parte ritiene pertinenti per le PMI; e
ii)
qualsiasi altra informazione che la parte consideri utile per le PMI interessate a beneficiare delle opportunità offerte dalla presente parte dell'accordo.
2.
Ciascuna parte inserisce nel sito web di cui al paragrafo 1 collegamenti ipertestuali che rinviano:
a)
al sito web equivalente dell'altra parte;
b)
ai siti web delle proprie autorità pubbliche e di altri soggetti appropriati che a suo parere forniscono informazioni utili alle persone interessate a realizzare scambi, investire o svolgere attività commerciali nel suo territorio, tra cui le informazioni disponibili in merito a quanto segue:
i)
aliquote della nazione più favorita, dazi doganali e contingenti preferenziali, regole di origine e diritti doganali o di altro tipo imposti alla frontiera;
ii)
normativa doganale e procedure per l'importazione, l'esportazione e il transito, nonché altri documenti e moduli necessari a tal fine;
iii)
disposizioni regolamentari e procedure in materia di diritti di proprietà intellettuale;
iv)
regolamentazioni tecniche, comprese, se necessario, le procedure obbligatorie di valutazione della conformità;
v)
i collegamenti ipertestuali agli elenchi degli organismi di valutazione della conformità di cui al capo 13;
vi)
misure sanitarie e fitosanitarie relative all'importazione e all'esportazione di cui al capo 14;
vii)
appalti pubblici, norme in materia di trasparenza e pubblicazione dei bandi di gara e altre disposizioni pertinenti di cui al capo 20;
viii)
procedure di registrazione delle imprese; e
ix)
altre informazioni che i coordinatori delle PMI ritengano potenzialmente utili per le PMI;
c)
una banca dati consultabile elettronicamente per codice della nomenclatura tariffaria, contenente le informazioni di cui alla lettera b), punto i), e le informazioni seguenti:
i)
accise;
ii)
imposte (imposta sul valore aggiunto o imposta sulle vendite);
iii)
altre misure tariffarie;
iv)
differimento dei dazi o altri tipi di sgravi che comportano la riduzione o il rimborso di dazi doganali o la rinuncia agli stessi;
v)
criteri utilizzati per determinare il valore in dogana della merce;
vi)
se del caso, le prescrizioni in materia di apposizione del marchio del paese di origine, tra cui il metodo per la marcatura e la posizione di quest'ultima;
vii)
informazioni necessarie per le procedure di importazione; e
viii)
informazioni connesse alle misure non tariffarie.
3.
Ciascuno Stato del Mercosur firmatario si adopera al meglio per fare in modo che i siti web e le banche dati di cui ai paragrafi 1 e 2 siano operativi entro 3 (tre) anni dall'entrata in vigore del presente accordo e contengano il maggior numero possibile di informazioni sull'accesso ai propri mercati.
4.
Ciascuna parte aggiorna periodicamente o su richiesta dell'altra parte le informazioni e i link di cui ai paragrafi 1 e 2.
5.
Ciascuna parte provvede affinché le informazioni di cui al presente articolo siano presentate in un modo atto ad agevolarne l'uso da parte delle PMI. Ove possibile, ciascuna parte si adopera per rendere disponibili tali informazioni in lingua inglese.
6.
Le parti si astengono dall'imporre oneri alle persone di una parte per l'accesso alle informazioni fornite a norma dei paragrafi 1e 2.
ARTICOLO 22.3
Coordinatori delle PMI
1.
Tramite i coordinatori delle PMI, ciascuna parte comunica all'altra i dati del proprio coordinatore delle PMI incaricato di esercitare le funzioni elencate nel presente articolo, così come eventuali modifiche dei relativi recapiti. I coordinatori delle PMI:
a)
elaborano un piano di lavoro per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo;
b)
si avvalgono, per lo svolgimento dei loro compiti, dei canali di comunicazione concordati tra loro, compresi la posta elettronica, riunioni in presenza, riunioni o comunicazioni tramite videoconferenza o teleconferenza o altri mezzi di comunicazione; e
c)
riferiscono periodicamente sulle loro attività al comitato misto nella formazione "Commercio" per esame.
2.
I coordinatori delle PMI svolgono i compiti seguenti:
a)
garantiscono che nell'attuazione della presente parte dell'accordo siano prese in considerazione le esigenze delle PMI;
b)
sorvegliano l'attuazione dell'articolo 22.2 affinché rimanga aggiornato e rilevante per le PMI;
c)
raccomandano ulteriori informazioni da includere eventualmente nei siti web delle parti di cui all'articolo 22.2;
d)
cooperano e si scambiano informazioni per consentire alle PMI dell'Unione europea e del Mercosur di beneficiare delle nuove opportunità offerte dalla presente parte dell'accordo per accrescere gli scambi commerciali e gli investimenti;
e)
affrontano qualsiasi altra questione pertinente per le PMI in relazione all'attuazione della presente parte dell'accordo;
f)
ove opportuno, prendono parte al lavoro dei sottocomitati istituiti a norma dell'articolo 9.9, quando questi ultimi esaminano questioni rilevanti per le PMI;
g)
si scambiano informazioni per assistere il comitato misto nella formazione "Commercio" nel monitoraggio e nell'attuazione della presente parte dell'accordo per quanto riguarda le PMI; e
h)
esaminano qualsiasi altra questione relativa alle PMI sorta nell'ambito della presente parte dell'accordo.
3.
Nello svolgimento delle loro attività i coordinatori delle PMI possono collaborare, se del caso, con esperti e organizzazioni esterne.
ARTICOLO 22.4
Non applicazione della risoluzione delle controversie
Nessuna delle parti ricorre al meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dal capo 29 per le questioni sorte nell'ambito del presente capo.
CAPO 23
CONCORRENZA
ARTICOLO 23.1
Definizioni
Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:
a)
"pratiche anticoncorrenziali": qualunque atto o comportamento, quale definito dal diritto della concorrenza di una parte, passibile di sanzioni;
b)
"autorità garante della concorrenza":
i)
per l'Unione europea, la Commissione europea; e
ii)
per il Mercosur, le autorità competenti di ciascuno degli Stati del Mercosur firmatari;
c)
"diritto della concorrenza":
i)
per l'Unione europea, gli articoli 101, 102 e 106 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese e le norme attuative di tali articoli e di detto regolamento; e
ii)
per il Mercosur, il diritto della concorrenza di ciascuno degli Stati del Mercosur firmatari e le rispettive norme attuative;
d)
"concentrazione tra imprese": qualunque operazione o atto definito come tale dal diritto della concorrenza di una parte; e
e)
"attività di applicazione del diritto": qualunque attività di applicazione del diritto della concorrenza mediante indagini o procedimenti svolti dalle autorità garanti della concorrenza di una parte.
ARTICOLO 23.2
Principi
1.
Le parti riconoscono l'importanza di una concorrenza libera e non falsata nelle loro relazioni commerciali. Le parti riconoscono che le pratiche anticoncorrenziali e le concentrazioni tra imprese che ostacolano in misura significativa una concorrenza effettiva possono falsare il corretto funzionamento dei mercati e compromettere i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi.
2.
Nella misura in cui compromettono gli scambi tra le parti, sono incompatibili con la presente parte dell'accordo le seguenti pratiche:
a)
gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza, ai sensi del diritto della concorrenza di ciascuna parte;
b)
l'abuso di posizione dominante, da parte di una o più imprese, ai sensi del diritto della concorrenza di ciascuna parte; e
c)
le concentrazioni tra imprese che ostacolino in misura significativa una concorrenza effettiva, ai sensi del diritto della concorrenza di ciascuna parte.
3.
Le parti riconoscono l'importanza di applicare il diritto della concorrenza in modo trasparente, tempestivo e non discriminatorio, nel rispetto dei principi di equità procedurale nei confronti di tutte le parti interessate, tra cui i diritti della difesa delle parti oggetto di indagine.
ARTICOLO 23.3
Applicazione
1.
Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore un diritto della concorrenza completo che contrasti in modo efficace le pratiche anticoncorrenziali e le concentrazioni tra imprese di cui all'articolo 23.2, paragrafo 2, e che rispetti i principi di cui all'articolo 23.2, paragrafo 3. Le parti istituiscono o mantengono autorità garanti della concorrenza incaricate di applicare in modo efficace e trasparente il rispettivo diritto della concorrenza e dotate di poteri e risorse adeguati a tale scopo.
2.
Le autorità garanti della concorrenza di ciascuna parte nominano un punto di contatto e ne informano le autorità dell'altra parte. I punti di contatto possono comunicare tra loro e scambiarsi informazioni in merito all'applicazione degli articoli 23.5, 23.6 e 23.7.
ARTICOLO 23.4
Imprese pubbliche e imprese cui sono riconosciuti privilegi esclusivi o speciali
1.
Nessuna disposizione del presente capo osta a che una parte designi o mantenga imprese pubbliche, imprese cui siano riconosciuti privilegi esclusivi o speciali o monopoli secondo il rispettivo diritto.
2.
I soggetti di cui al paragrafo 1 sono vincolati dal diritto della concorrenza, a condizione che l'applicazione di tale diritto non ostacoli l'adempimento, in linea di diritto o di fatto, della specifica missione di interesse pubblico loro assegnata da una parte.
ARTICOLO 23.5
Scambio di informazioni non riservate e cooperazione in materia di applicazione del diritto
1.
Le autorità garanti della concorrenza possono scambiarsi informazioni non riservate per agevolare un'applicazione efficace del diritto della concorrenza di ciascuna parte.
2.
L'autorità garante della concorrenza di una parte può chiedere la cooperazione dell'autorità garante della concorrenza dell'altra parte per quanto attiene alle attività di applicazione del diritto. Tale cooperazione non impedisce alle parti di prendere decisioni autonome.
3.
Una parte non è tenuta a comunicare informazioni all'altra parte a norma del presente articolo. Nonostante la frase precedente, la parte che trasmetta informazioni all'altra parte a norma del presente articolo può esigere che tali informazioni siano utilizzate nel rispetto dei termini e delle condizioni da essa specificate.
ARTICOLO 23.6
Consultazioni
1.
L'autorità garante della concorrenza di una parte può chiedere l'avvio di consultazioni con l'autorità garante della concorrenza dell'altra parte se ritiene che i suoi interessi siano lesi in misura sostanziale da:
a)
pratiche anticoncorrenziali che siano o siano state applicate da una o più imprese situate nel territorio dell'altra parte;
b)
concentrazioni tra imprese di cui all'articolo 23.2, paragrafo 2; oppure
c)
attività di applicazione del diritto svolte dall'autorità garante della concorrenza dell'altra parte.
2.
L'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 1 fa salva qualunque azione intrapresa dall'autorità garante della concorrenza di una parte a norma del rispettivo diritto della concorrenza, e non pregiudica l'autonomia del relativo processo decisionale.
3.
L'autorità garante della concorrenza consultata a norma del paragrafo 1 può adottare qualunque misura correttiva che ritenga appropriata, compatibilmente con le proprie disposizioni legislative e regolamentari e fatta salva la propria discrezionalità nell'applicazione del diritto della concorrenza.
ARTICOLO 23.7
Non applicazione della risoluzione delle controversie
Nessuna delle parti ricorre al meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dal capo 29 per le questioni sorte nell'ambito del presente capo.
CAPO 24
SOVVENZIONI
ARTICOLO 24.1
Principi
Ciascuna parte può concedere sovvenzioni se queste sono necessarie per conseguire un obiettivo di politica pubblica. Le parti riconoscono tuttavia che determinate sovvenzioni possono falsare il corretto funzionamento dei mercati e compromettere i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi.
ARTICOLO 24.2
Cooperazione
1.
Le parti riconoscono la necessità di collaborare, a livello sia multilaterale sia regionale, per:
a)
trovare modi efficaci per coordinare le proprie posizioni e proposte in merito alle sovvenzioni nel quadro dell'OMC;
b)
valutare modalità per migliorare la trasparenza in relazione alle sovvenzioni; e
c)
scambiarsi informazioni sul funzionamento dei rispettivi sistemi di controllo delle sovvenzioni.
2.
Il Consiglio congiunto nella formazione "Commercio" può prendere in esame modalità per consentire alle parti di comprendere meglio l'incidenza delle sovvenzioni sugli scambi.
3.
Le parti riesaminano il funzionamento della collaborazione tra loro entro 3 (tre) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e successivamente a intervalli regolari. Le parti si consultano sulle modalità per migliorare la collaborazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita e delle iniziative realizzate nel quadro dell'OMC per quanto concerne le norme sulle sovvenzioni.
4.
Le modalità pratiche di tale collaborazione possono essere stabilite in un accordo amministrativo.
CAPO 25
IMPRESE PUBBLICHE,
IMPRESE CUI SONO RICONOSCIUTI PRIVILEGI ESCLUSIVI O SPECIALI
ARTICOLO 25.1
Definizioni
Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:
a)
"attività commerciali": attività svolte a scopo lucrativo da un'impresa, il cui risultato finale è la produzione di una merce o la prestazione di un servizio che saranno venduti sul mercato rilevante in quantità e a prezzi determinati dall'impresa;
b)
"considerazioni commerciali": prezzo, qualità, disponibilità, commerciabilità, trasporto e altri termini e condizioni di acquisto o vendita, o altri fattori che sarebbero normalmente presi in considerazione ai fini delle decisioni commerciali di un'impresa di proprietà privata operante secondo i principi dell'economia di mercato nel settore commerciale o industriale pertinente;
c)
"impresa cui sono riconosciuti privilegi esclusivi o speciali": un'impresa pubblica o privata, compresa una controllata, cui una parte ha riconosciuto, formalmente o di fatto, privilegi esclusivi o speciali;
d)
"privilegi esclusivi o speciali": diritti o privilegi che una parte riconosce a una sola impresa o a un numero limitato di imprese autorizzate a fornire merci o servizi, e che sono riconosciuti secondo criteri che non sono oggettivi, proporzionati e non discriminatori, tenendo conto della normativa settoriale specifica a norma della quale è stato riconosciuto il diritto o privilegio, e che quindi incidono in modo sostanziale sulla capacità di ogni altra impresa di fornire la stessa merce o lo stesso servizio nella medesima area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;
e)
"servizio fornito nell'esercizio di pubblici poteri": un servizio fornito nell'esercizio dei poteri pubblici quale definito all'articolo I, paragrafo 3, lettera c), GATS e, ove pertinente, all'articolo 1, lettere b), c) e d), dell'allegato sui servizi finanziari del GATS; e
f)
"impresa pubblica": un'impresa di proprietà di una parte o da essa controllata.
ARTICOLO 25.2
Ambito di applicazione
1.
Il presente capo si applica alle imprese pubbliche e alle imprese che svolgono attività commerciali cui una parte ha riconosciuto, formalmente o di fatto, privilegi esclusivi o speciali. Se un'impresa svolge sia attività commerciali sia attività non commerciali, soltanto le attività commerciali sono contemplate nel presente capo.
2.
Il presente capo non si applica agli appalti di una parte relativi a merci o servizi acquistati a fini pubblici e non di rivendita commerciale o di produzione o fornitura di merci o servizi a scopo di vendita commerciale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un "appalto disciplinato" ai sensi dell'articolo 20.3.
3.
Il presente capo non si applica ai servizi forniti nell'esercizio di pubblici poteri.
4.
Il presente capo non si applica alle imprese pubbliche né alle imprese cui sono riconosciuti privilegi esclusivi o speciali se in uno dei 3 (tre) precedenti esercizi finanziari consecutivi il fatturato annuo dell'impresa derivante dalle attività commerciali contemplate dal presente capo è stato inferiore a 200 (duecento) milioni di diritti speciali di prelievo.
5.
Il presente capo non si applica alle attività commerciali delle imprese pubbliche e delle imprese cui sono riconosciuti privilegi esclusivi o speciali in relazione a settori o sottosettori per i quali non sono stati assunti impegni specifici a norma delle appendici 25-A-1 e 25-A-2, o a settori o sottosettori per i quali sono stati assunti impegni specifici soggetti a limitazioni a norma delle appendici 25-A-1 e 25-A-2, nella misura di tali limitazioni e nel rispetto dei termini e delle condizioni ivi stabiliti.
6.
Il presente capo non si applica alle imprese pubbliche del settore della difesa.
7.
Il presente capo non si applica alle imprese pubbliche né alle imprese cui sono riconosciuti privilegi esclusivi o speciali di cui alle appendici 25-A-1 e 25-A-2. L'articolo 25.4 non si applica alle imprese pubbliche elencate nell'appendice 25-A-1.
ARTICOLO 25.3
Disposizioni generali
1.
Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi derivanti dall'articolo XVII GATT 1994, dall'intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII GATT 1994 e dall'articolo VIII GATS.
2.
Nessuna disposizione del presente capo osta a che una parte costituisca o mantenga imprese pubbliche, designi o mantenga monopoli o riconosca privilegi esclusivi o speciali alle imprese.
ARTICOLO 25.4
Considerazioni commerciali
1.
Ciascuna parte provvede affinché, nello svolgimento di attività commerciali nel territorio di una parte, le proprie imprese pubbliche e le proprie imprese cui sono riconosciuti privilegi esclusivi o speciali agiscano in base a considerazioni commerciali nell'acquisto o nella vendita di merci o servizi, tranne nell'adempimento del loro mandato o fine pubblico quale previsto dal diritto di ciascuna parte.
2.
Il paragrafo 1 non osta a che tali imprese:
a)
acquistino o forniscano merci o servizi a termini o condizioni diversi, anche di prezzo, purché tali termini o condizioni diversi siano stabiliti secondo considerazioni commerciali; oppure
b)
rifiutino di acquistare o fornire merci o servizi, se tale rifiuto si basa su considerazioni commerciali.
ARTICOLO 25.5
Trasparenza
1.
La parte che ha motivo di ritenere che le attività commerciali di un'impresa pubblica o di un'impresa cui sono riconosciuti privilegi esclusivi o speciali dell'altra parte incidano negativamente sui propri interessi può chiedere all'altra parte di fornirle per iscritto informazioni sulle attività commerciali di tale impresa soggette alle disposizioni del presente capo. Nei limiti del possibile la parte interpellata risponde tempestivamente.
2.
Le richieste di informazioni di cui al paragrafo 1 specificano l'impresa e le merci, i servizi e i mercati in questione e indicano gli interessi di cui al presente capo che la parte richiedente ritiene lesi.
ARTICOLO 25.6
Cooperazione
Le parti cooperano:
a)
esaminando la possibilità di assumere impegni aggiuntivi in relazione alle imprese pubbliche e alle imprese cui sono riconosciuti privilegi esclusivi o speciali; e
b)
scambiandosi esperienze in merito allo sviluppo di migliori pratiche in materia di governo societario delle imprese pubbliche.
ARTICOLO 25.7
Modifiche dell'allegato 25-A
Il Consiglio congiunto nella formazione "Commercio" riesamina l'allegato 25-A 5 (cinque) anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo per valutare la possibilità che siano assunti impegni aggiuntivi. Se del caso, il Consiglio congiunto nella formazione "Commercio" può adottare una decisione recante modifica dell'allegato 25-A.
CAPO 26
COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE
ARTICOLO 26.1
Obiettivi e portata
1.
Obiettivo del presente capo è rafforzare l'integrazione dello sviluppo sostenibile nelle relazioni commerciali e di investimento tra le parti, in particolare introducendo principi e azioni riguardanti gli aspetti dello sviluppo sostenibile inerenti al lavoro e all'ambiente che rivestono particolare importanza nell'ambito del commercio e degli investimenti.
2.
Le parti ricordano l'Agenda 21 sull'ambiente e lo sviluppo adottata in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992, la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, la dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile e il piano di attuazione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002, la dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla creazione, a livello nazionale ed internazionale, di un contesto favorevole al conseguimento della piena occupazione produttiva e del lavoro dignitoso per tutti, e sul suo impatto sullo sviluppo sostenibile, del 2006, la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta e il documento finale della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2012 intitolato "The Future Web Watt" (Il futuro che vogliamo), nonché gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030.
3.
Le parti riconoscono che le dimensioni economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile sono interdipendenti e sinergiche, e riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile, per il benessere delle generazioni presenti e future.
4.
In linea con gli strumenti di cui al paragrafo 2, le parti promuovono lo sviluppo sostenibile mediante:
a)
lo sviluppo di relazioni commerciali ed economiche secondo modalità che concorrano al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nonché all'osservanza delle rispettive norme e alla realizzazione dei loro obiettivi in materia di lavoro e ambiente in un contesto di relazioni commerciali libere, aperte, trasparenti e rispettose degli accordi multilaterali di cui le parti sono firmatarie;
b)
l'osservanza dei rispettivi impegni multilaterali in materia di lavoro e di ambiente; e
c)
il rafforzamento della cooperazione e una migliore comprensione delle rispettive misure e politiche ambientali e del lavoro attinenti agli scambi, tenendo conto dei diversi livelli di sviluppo e delle diverse realtà, capacità ed esigenze a livello nazionale e rispettando le politiche e le priorità nazionali.
5.
Le parti, riconoscendo le differenze nei rispettivi livelli di sviluppo, convengono che il presente capo rispecchia un approccio di cooperazione fondato su valori e interessi comuni.
ARTICOLO 26.2
Diritto di legiferare e livelli di protezione
1.
Le parti riconoscono il rispettivo diritto di definire le proprie politiche e priorità in materia di sviluppo sostenibile, di stabilire i livelli di tutela interna dell'ambiente e del lavoro che ritiene appropriati e di adottare o modificare le proprie disposizioni legislative e regolamentari e le proprie politiche. Tali livelli, politiche e disposizioni legislative e regolamentari sono coerenti con l'impegno di ciascuna parte di rispettare le norme in materia di lavoro e gli accordi internazionali di cui agli articoli 26.4 e 26.5.
2.
Ciascuna parte si adopera per migliorare le proprie disposizioni legislative e regolamentari e le proprie politiche in modo da garantire livelli elevati ed effettivi di tutela dell'ambiente e del lavoro.
3.
Una parte non dovrebbe indebolire i livelli di protezione garantiti dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di ambiente e di lavoro al fine di incoraggiare gli scambi commerciali o gli investimenti.
4.
Una parte non rinuncia né deroga alle proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di ambiente o di lavoro, né offre di rinunciare o derogare a tali disposizioni, al fine di incoraggiare gli scambi commerciali o gli investimenti.
5.
Una parte non omette di dare effettiva applicazione alle proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di ambiente o di lavoro, mediante la propria azione o inazione prolungata o ricorrente, al fine di promuovere gli scambi commerciali o gli investimenti.
6.
Una parte non applica le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di ambiente e di lavoro in un modo che costituisca una restrizione dissimulata degli scambi o una discriminazione ingiustificata o arbitraria.
ARTICOLO 26.3
Trasparenza
1.
Ciascuna parte provvede, in conformità al capo 27, affinché le misure indicate di seguito siano elaborate, adottate e attuate in modo trasparente, garantendo la sensibilizzazione e favorendo la partecipazione del pubblico, conformemente alle proprie norme e procedure:
a)
le misure di protezione dell'ambiente e delle condizioni di lavoro in grado di incidere sugli scambi commerciali o sugli investimenti; e
b)
le misure commerciali o di investimento in grado di incidere sulla protezione dell'ambiente o delle condizioni di lavoro.
ARTICOLO 26.4
Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro
1.
Le parti riaffermano l'importanza di una maggiore coerenza delle politiche per un lavoro dignitoso, tra cui le norme fondamentali in materia di lavoro, e di elevati livelli di protezione del lavoro combinati con una loro effettiva applicazione, e riconoscono il ruolo benefico che tali elementi possono avere sull'efficienza, sull'innovazione e sulla produttività economiche, nonché sulle esportazioni. In tale contesto le parti riconoscono inoltre l'importanza del dialogo sociale in materia di lavoro tra lavoratori e datori di lavoro, e tra le rispettive organizzazioni e i governi, e si impegnano a promuovere tale dialogo.
2.
Le parti ribadiscono il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale con modalità atte a favorire un lavoro dignitoso per tutti, donne e giovani compresi. In tale contesto le parti riaffermano il loro impegno a promuovere e ad attuare effettivamente le convenzioni e i protocolli dell'OIL ratificati dagli Stati del Mercosur firmatari e dagli Stati membri dell'Unione europea e classificati come aggiornati dall'OIL.
3.
Conformemente alla costituzione dell'OIL e alla dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e relativo seguito, adottata il 18 giugno 1998 a Ginevra ("dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro"), ciascuna parte rispetta, promuove e attua effettivamente le norme fondamentali del lavoro riconosciute a livello internazionale, quali definite nelle convenzioni fondamentali dell'OIL, ossia:
a)
libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
b)
eliminazione di qualsiasi forma di lavoro forzato o obbligatorio;
c)
abolizione effettiva del lavoro minorile; e
d)
eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.
4.
Ciascuna parte si adopera con costanza e assiduità per ratificare le convenzioni fondamentali dell'OIL, i protocolli e le altre convenzioni rilevanti dell'OIL di cui non sia ancora firmataria e che l'OIL abbia classificato come aggiornati. Le parti si scambiano periodicamente informazioni sui rispettivi progressi a tale riguardo.
5.
Le parti ricordano che tra gli obiettivi dell'Agenda 2030 figura l'eliminazione del lavoro forzato e sottolineano l'importanza della ratifica e di un'efficace attuazione del protocollo del 2014 della convenzione sul lavoro forzato.
6.
Le parti si consultano e cooperano, se del caso, anche nel quadro dell'OIL, su questioni del lavoro di reciproco interesse attinenti al commercio.
7.
Ricordando le dichiarazioni dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta, le parti osservano che la violazione dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro non può essere invocata o altrimenti utilizzata quale vantaggio comparativo legittimo e che le norme in materia di lavoro non dovrebbero essere utilizzate per scopi di protezionismo commerciale.
8.
Le parti promuovono il lavoro dignitoso come previsto dalla dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta. Le parti prestano particolare attenzione agli elementi seguenti:
a)
sviluppo e rafforzamento delle misure per la sicurezza e la salute sul lavoro, anche per quanto riguarda l'indennizzo in caso di infortuni o malattie professionali, quali definite nelle convenzioni dell'OIL e in altri impegni internazionali rilevanti;
b)
condizioni di lavoro dignitose per tutti, anche in termini di retribuzione e salario, orario di lavoro e condizioni di lavoro di altro tipo;
c)
ispezioni del lavoro, in particolare mediante un'attuazione effettiva delle norme dell'OIL sulle ispezioni del lavoro; e
d)
non discriminazione per quanto riguarda le condizioni di lavoro, anche per i lavoratori migranti.
9.
Ciascuna parte garantisce la disponibilità e accessibilità dei procedimenti amministrativi e giudiziari necessari al fine di contrastare efficacemente le violazioni dei diritti dei lavoratori di cui al presente capo.
ARTICOLO 26.5
Accordi multilaterali in materia di ambiente
1.
Le parti riconoscono che l'ambiente costituisce una delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile – economica, sociale e ambientale – e che queste tre dimensioni dovrebbero essere trattate in modo equilibrato e integrato. Le parti riconoscono inoltre il contribuito che il commercio può dare allo sviluppo sostenibile.
2.
Le parti riconoscono l'importanza dell'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (di seguito "UNEP"), nonché degli accordi multilaterali in materia di ambiente, quale risposta della comunità internazionale alle sfide ambientali globali o regionali, e sottolineano la necessità di rafforzare le sinergie tra politiche commerciali e politiche ambientali.
3.
Ciascuna parte riafferma il proprio impegno a promuovere e attuare efficacemente gli accordi multilaterali in materia di ambiente di cui è parte, i relativi protocolli e le relative modifiche.
4.
Le parti si scambiano periodicamente informazioni sui rispettivi progressi per quanto riguarda la ratifica degli accordi multilaterali in materia di ambiente, compresi i relativi protocolli e le relative modifiche.
5.
Le parti si consultano e cooperano, se del caso, su questioni ambientali di reciproco interesse attinenti al commercio nel quadro degli accordi multilaterali in materia di ambiente.
6.
Le parti riconoscono il rispettivo diritto di invocare l'articolo 28.2 in relazione alle misure ambientali.
7.
Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di adottare o mantenere in vigore misure di attuazione degli accordi multilaterali in materia di ambiente di cui è firmataria, se tali misure sono conformi all'articolo 26.2, paragrafo 6.
ARTICOLO 26.6
Commercio e cambiamenti climatici
1.
Le parti riconoscono l'importanza di perseguire l'obiettivo ultimo dell'UNFCCC per affrontare la minaccia impellente dei cambiamenti climatici, e riconoscono il ruolo del commercio a tal fine.
2.
A norma del paragrafo 1 ciascuna parte:
a)
dà effettiva attuazione all'UNFCCC e all'accordo di Parigi concluso in tale ambito; e
b)
conformemente all'articolo 2 dell'accordo di Parigi, promuove il contributo positivo del commercio a un percorso verso uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici, così come all'aumento della capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici con modalità che non minaccino la produzione alimentare.
3.
Le parti cooperano, se del caso, a livello bilaterale e regionale e nei consessi internazionali, in particolare nel quadro dell'UNFCCC, su questioni in materia di cambiamenti climatici attinenti al commercio.
ARTICOLO 26.7
Commercio e biodiversità
1.
Le parti riconoscono l'importanza della conservazione e dell'uso sostenibile della diversità biologica conformemente alla convenzione sulla diversità biologica, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, firmata a Washington D.C. il 3 marzo 1973 ("convenzione CITES"), al trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura e alle decisioni adottate nel loro ambito, così come il contributo che il commercio può dare al raggiungimento degli obiettivi di tali convenzioni e di detto trattato.
2.
A norma del paragrafo 1 ciascuna parte:
a)
promuove l'uso della CITES come strumento di conservazione e uso sostenibile della biodiversità, anche attraverso l'inclusione nelle appendici della CITES delle specie animali e vegetali il cui stato di conservazione è considerato a rischio a causa del commercio internazionale;
b)
attua misure efficaci finalizzate a una riduzione del commercio illegale di specie selvatiche, in conformità agli accordi internazionali di cui è firmataria;
c)
promuove il commercio di prodotti ottenuti da risorse naturali mediante l'uso sostenibile delle risorse biologiche o che contribuiscono alla conservazione della biodiversità, in conformità alle proprie disposizioni legislative e regolamentari; e
d)
promuovere una giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'uso delle risorse genetiche e, se del caso, misure per l'accesso a tali risorse e il previo assenso informato.
3.
La parti si scambiano informazioni su iniziative e buone pratiche riguardanti il commercio di prodotti ottenuti da risorse naturali con l'obiettivo di conservare la diversità biologica e collaborare, se del caso, a livello bilaterale e regionale e nei consessi internazionali sulle questioni contemplate dal presente articolo.
ARTICOLO 26.8
Commercio e gestione sostenibile delle foreste
1.
Le parti riconoscono l'importanza della gestione sostenibile delle foreste e il ruolo del commercio nel perseguimento di tale obiettivo, e della ricostituzione delle foreste ai fini della conservazione e di un uso sostenibile.
2.
A norma del paragrafo 1 ciascuna parte:
a)
promuove il commercio di prodotti provenienti da foreste gestite in modo sostenibile ottenuti conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari del paese di raccolta;
b)
promuove, ove opportuno e con il loro previo assenso informato, l'inclusione delle comunità locali e delle popolazioni indigene che dipendono dalle foreste in catene di approvvigionamento sostenibili del legname e dei prodotti forestali diversi dal legno, al fine di incrementare i loro mezzi di sussistenza e promuovere la conservazione e l'uso sostenibile delle foreste;
c)
attua misure per combattere il disboscamento illegale e il relativo commercio;
d)
scambia informazioni sulle iniziative attinenti al commercio dedicate alla gestione sostenibile delle foreste, alla governance forestale e alla conservazione della superficie forestale e coopera per massimizzare gli effetti e garantire sinergie nelle rispettive politiche di interesse comune; e
e)
coopera, se del caso, a livello bilaterale e regionale e nei consessi internazionali su questioni relative a commercio e conservazione della superficie forestale e gestione sostenibile delle foreste, in conformità all'Agenda 2030.
ARTICOLO 26.9
Commercio e gestione sostenibile della pesca e dell'acquacoltura
1.
Le parti riconoscono l'importanza di conservare e gestire in modo sostenibile le risorse biologiche marine e gli ecosistemi marini e di promuovere un'acquacoltura responsabile e sostenibile, così come il ruolo del commercio nel perseguire tali obiettivi, e si richiamano al loro impegno comune per il raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile 14 dell'Agenda 2030, e in particolare dei relativi traguardi 4 e 6.
2.
A norma del paragrafo 1 e coerentemente con i propri obblighi internazionali, ciascuna parte:
a)
attua misure di conservazione e gestione a lungo termine e assicura lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine in conformità al diritto internazionale sancito nella convenzione UNCLOS e in altri strumenti rilevanti delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ("FAO") di cui è firmataria;
b)
agisce in conformità ai principi del codice di condotta della FAO per una pesca responsabile, adottato con la risoluzione 4/95 del 31 ottobre 1995 ("codice di condotta della FAO per una pesca responsabile");
c)
partecipa e coopera attivamente in seno alle organizzazioni regionali di gestione della pesca e agli altri consessi internazionali rilevanti di cui è membro, osservatore o parte non contraente cooperante, al fine di conseguire una buona governance della pesca e una pesca sostenibile, anche attraverso un controllo, un monitoraggio e un'applicazione efficaci delle misure di gestione e, se del caso, l'attuazione di sistemi di documentazione o certificazione delle catture;
d)
mette in atto, in conformità ai propri impegni internazionali, misure complete, efficaci e trasparenti per combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e per escludere dal commercio internazionale i prodotti non conformi a tali misure, e coopera a tal fine, anche agevolando lo scambio di informazioni;
e)
si adopera per coordinare le misure necessarie per la conservazione e l'uso sostenibile degli stock ittici transzonali nelle zone di interesse comune; e
f)
promuove lo sviluppo di un'acquacoltura sostenibile e responsabile, tenendo conto dei relativi aspetti economici, sociali e ambientali, anche in relazione all'attuazione degli obiettivi e dei principi contenuti nel codice di condotta della FAO per una pesca responsabile.
ARTICOLO 26.10
Informazioni scientifiche e tecniche
1.
Nel determinare o attuare misure di protezione dell'ambiente o delle condizioni di lavoro in grado di incidere sugli scambi commerciali o sugli investimenti, ciascuna parte provvede affinché i dati scientifici e tecnici su cui si basano dette misure provengano da organismi tecnici e scientifici riconosciuti e le misure si fondino sulle norme, sulle direttive o sulle raccomandazioni internazionali rilevanti eventualmente esistenti.
2.
Qualora le informazioni o i dati scientifici siano insufficienti o inconcludenti e sussista il rischio di un grave degrado ambientale o un rischio per la sicurezza e la salute sul lavoro nel suo territorio, ciascuna delle parti può adottare misure sulla base del principio di precauzione. Tali misure si basano sulle informazioni disponibili e sono riesaminate periodicamente. La parte che adotta tali misure si adopera per acquisire le informazioni scientifiche nuove o supplementari necessarie per una valutazione più conclusiva e riesamina dette misure come necessario.
3.
Se una misura adottata a norma del paragrafo 2 incide sugli scambi commerciali o sugli investimenti, una parte può chiedere alla parte che ha adottato la misura di fornire informazioni attestanti che le informazioni o i dati scientifici sono insufficienti o inconcludenti in relazione alla questione di cui trattasi, e che la misura adottata è coerente con i propri livelli di protezione, e può chiedere che la questione sia discussa in sede di sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 26.14.
4.
Le misure di cui al presente articolo non sono applicate in modo tale da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata del commercio internazionale.
ARTICOLO 26.11
Commercio e gestione responsabile delle catene di approvvigionamento
1.
Le parti riconoscono l'importanza di una gestione responsabile delle catene di approvvigionamento attraverso una condotta responsabile e pratiche di responsabilità sociale da parte delle imprese basate su orientamenti concordati a livello internazionale.
2.
A norma del paragrafo 1 ciascuna parte:
a)
sostiene la diffusione e l'impiego degli strumenti internazionali rilevanti da essa approvati o sostenuti, come la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL, adottata a Ginevra nel novembre 1977, il Global Compact delle Nazioni Unite, i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, approvati dal Consiglio dei diritti umani nella risoluzione 17/4 del 16 giugno 2011, e le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali: raccomandazioni per una condotta responsabile delle imprese in un contesto globale, allegate alla dichiarazione dell'OCSE sugli investimenti internazionali e sulle imprese multinazionali, fatta a Parigi il 21 giugno 1976;
b)
promuove l'adozione volontaria, da parte delle imprese, della responsabilità sociale delle imprese o di pratiche commerciali responsabili, conformemente agli orientamenti e ai principi di cui alla lettera a); e
c)
predispone un quadro strategico favorevole a un'attuazione efficace dei principi e degli orientamenti di cui alla lettera a).
3.
Le parti riconoscono l'utilità di orientamenti settoriali internazionali in materia di responsabilità sociale delle imprese e di condotta responsabile delle imprese, e promuovono la collaborazione a tale riguardo. Le parti che sostengono la guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio e i relativi supplementi o vi aderiscono ne promuovono altresì l'adozione.
4.
Le parti si scambiano informazioni e migliori pratiche e, se
del caso, cooperano su questioni contemplate dal presente articolo, anche nei consessi regionali e internazionali rilevanti.
ARTICOLO 26.12
Altre iniziative attinenti al commercio e agli investimenti a sostegno dello sviluppo sostenibile
1.
Le parti confermano l'impegno a migliorare il contributo del commercio e degli investimenti all'obiettivo dello sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale.
2.
A norma del paragrafo 1, le parti:
a)
promuovono gli obiettivi dell'agenda per il lavoro dignitoso, in linea con la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta, anche in relazione al salario minimo di sussistenza, alla protezione sociale inclusiva, alla salute e sicurezza sul lavoro e ad altri aspetti attinenti alle condizioni di lavoro;
b)
incoraggiano gli scambi commerciali e gli investimenti in merci e servizi e lo scambio volontario di pratiche e tecnologie che contribuiscano al miglioramento delle condizioni sociali e ambientali, compresi quelli di particolare importanza per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi, con modalità compatibili con la presente parte dell'accordo; e
c)
cooperano, se del caso, a livello bilaterale e regionale e nei consessi internazionali sulle questioni contemplate dal presente articolo.
ARTICOLO 26.13
Cooperazione in materia di commercio e sviluppo sostenibile
1.
Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione per raggiungere gli obiettivi del presente capo. Esse possono cooperare, tra l'altro, per quanto concerne:
a)
gli aspetti del commercio e dello sviluppo sostenibile inerenti all'ambiente e al lavoro nei consessi internazionali, compresi, in particolare, l'OMC, l'OIL, l'UNEP, l'UNCTAD, il Forum politico di alto livello delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile e gli accordi multilaterali in materia di ambiente;
b)
l'incidenza delle leggi e delle norme in materia di ambiente e di lavoro sul commercio e sugli investimenti;
c)
l'incidenza del diritto in materia di commercio e investimenti sul lavoro e sull'ambiente; e
d)
i sistemi volontari di garanzia della sostenibilità, come i regimi di commercio equo ed etico e i marchi di qualità ecologica, attraverso la condivisione di esperienze e informazioni a tale riguardo.
2.
Al fine di conseguire gli obiettivi del presente capo, le parti possono cooperare anche sugli aspetti attinenti al commercio rientranti:
a)
nell'attuazione delle convenzioni fondamentali e prioritarie e di altre convenzioni aggiornate dell'OIL;
b)
nell'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso, anche per quanto riguarda i collegamenti tra il commercio e l'occupazione piena e produttiva, l'adeguamento del mercato del lavoro, le norme fondamentali del lavoro, il lavoro dignitoso nelle catene di approvvigionamento globali, la protezione sociale e l'inclusione sociale, il dialogo sociale, lo sviluppo delle competenze e la parità di genere;
c)
nell'attuazione degli accordi multilaterali in materia di ambiente e nel sostegno reciproco alla partecipazione a tali accordi;
d)
nel regime internazionale dinamico in materia di cambiamenti climatici nel quadro dell'UNFCCC, in particolare l'attuazione dell'accordo di Parigi;
e)
nel protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, fatto a Montreal il 16 settembre 1987, e relativi emendamenti ratificati dalle parti, in particolare le misure per controllare la produzione, il consumo e il commercio di sostanze che riducono lo strato di ozono e di idrofluorocarburi, nonché per promuovere alternative rispettose dell'ambiente a tali sostanze, e le misure volte a contrastare il commercio illegale delle sostanze disciplinate da tale protocollo;
f)
nella responsabilità sociale delle imprese, nella condotta responsabile delle imprese, nella gestione responsabile delle catene di approvvigionamento globali e nell'assunzione di responsabilità, anche per quanto riguarda l'attuazione, il seguito e la diffusione degli strumenti internazionali rilevanti;
g)
nella corretta gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti;
h)
nella conservazione e nell'uso sostenibile della diversità biologica, così come nella giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'uso delle risorse genetiche, anche attraverso un accesso appropriato a tali risorse, come indicato all'articolo 26.7;
i)
nella lotta al traffico illegale di specie selvatiche, come indicato all'articolo 26.7;
j)
nella promozione della conservazione e gestione sostenibile delle foreste, con l'obiettivo di ridurre la deforestazione e il disboscamento illegale, come indicato all'articolo 26.8;
k)
nelle iniziative pubbliche e private che contribuiscono all'obiettivo di arrestare la deforestazione, tra cui quelle che collegano la produzione e il consumo attraverso le catene di approvvigionamento, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile 12 e 15 dell'Agenda 2030;
l)
nella promozione di pratiche di pesca sostenibili e del commercio di prodotti della pesca gestiti in maniera sostenibile, come indicato all'articolo 26.9; e
m)
nelle iniziative per la sostenibilità del consumo e della produzione coerenti con l'obiettivo di sviluppo sostenibile 12 dell'Agenda 2030, tra cui, a titolo esemplificativo, l'economia circolare e altri modelli economici sostenibili volti ad aumentare l'efficienza delle risorse e a ridurre la generazione di rifiuti.
ARTICOLO 26.14
Sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e punti di contatto
1.
Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito a norma dell'articolo 9.9, paragrafo 4, svolge le funzioni seguenti, oltre a quelle elencate agli articoli 2.4 e 9.9:
a)
facilitare e monitorare le attività di cooperazione intraprese a norma del presente capo;
b)
svolgere i compiti di cui agli articoli da 26.16 a 26.18; e
c)
svolgere i lavori preparatori interni necessari per il comitato misto nella formazione "Commercio", anche in relazione ai temi da discutere con i gruppi consultivi interni di cui all'articolo 2.7.
2.
Il sottocomitato pubblica una relazione dopo ciascuna delle sue riunioni.
3.
Ciascuna parte designa un punto di contatto all'interno della propria amministrazione per agevolare la comunicazione e il coordinamento tra le parti su qualsiasi questione relativa all'attuazione del presente capo.
ARTICOLO 26.15
Risoluzione delle controversie
1.
Le parti si adoperano, attraverso il dialogo, la consultazione, lo scambio di informazioni e la cooperazione, per risolvere eventuali controversie circa l'interpretazione o l'applicazione del presente capo.
2.
Tutti i periodi menzionati agli articoli 26.16 e 26.17 possono essere prorogati di comune accordo fra le parti.
3.
Tutti i termini previsti dal presente capo sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono.
4.
Ai fini del presente capo, le parti di una controversia insorta nel quadro del presente capo sono quelle contemplate dall'articolo 29.3.
5.
Nessuna delle parti ricorre al meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dal capo 29 per le questioni sorte nell'ambito del presente capo.
ARTICOLO 26.16
Consultazioni
1.
Una parte può chiedere all'altra parte consultazioni sull'interpretazione o sull'applicazione del presente capo presentando una richiesta scritta al punto di contatto dell'altra parte designato a norma dell'articolo 26.14, paragrafo 3. La richiesta illustra la questione in modo chiaro e fornisce una breve sintesi delle rivendicazioni avanzate a norma del presente capo, con l'indicazione delle disposizioni rilevanti e una spiegazione del modo in cui la questione incida sugli obiettivi del presente capo, nonché qualsiasi altra informazione che la parte ritenga rilevante. Le consultazioni iniziano sollecitamente dopo che una parte ne ha fatto richiesta e in ogni caso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
2.
Le consultazioni si svolgono in presenza o, previo accordo delle parti, per videoconferenza o con altri mezzi elettronici. Le consultazioni in presenza si svolgono nel territorio della parte cui è rivolta la richiesta, salvo diversa decisione delle parti.
3.
Le parti avviano consultazioni al fine di pervenire a una soluzione reciprocamente soddisfacente della questione. Nelle questioni relative agli accordi multilaterali di cui al presente capo, le parti tengono conto delle informazioni fornite dall'OIL oppure dalle organizzazioni o dagli organismi responsabili degli accordi multilaterali in materia di ambiente ratificati da entrambe le parti, al fine di promuovere la coerenza tra i propri lavori e quelli di dette organizzazioni. Ove opportuno, le parti possono convenire di chiedere il parere di tali organizzazioni od organismi o di altri esperti od organismi che ritengono appropriati.
4.
La parte che ritiene che la questione debba essere ulteriormente esaminata può chiedere per iscritto la convocazione del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e notificare tale richiesta al punto di contatto designato a norma dell'articolo 26.14, paragrafo 3. Tale richiesta è effettuata non prima che siano trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile si riunisce sollecitamente e si adopera per concordare una soluzione reciprocamente soddisfacente.
5.
Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile tiene conto dei pareri resi sulla questione dai gruppi consultivi interni di cui all'articolo 2.7 e da esperti.
6.
La soluzione cui giungono le parti è resa pubblica.
ARTICOLO 26.17
Gruppo di esperti
1.
Se non è stata raggiunta una soluzione reciprocamente soddisfacente entro 120 (centoventi) giorni dalla richiesta di consultazioni di cui all'articolo 18.16, una parte può chiedere la costituzione di un gruppo di esperti incaricato di esaminare la questione. Tale richiesta è presentata per iscritto al punto di contatto dell'altra parte designato a norma dell'articolo 26.14, paragrafo 3, precisa i motivi della richiesta di costituzione di un gruppo di esperti e contiene una descrizione delle misure in questione e l'indicazione delle disposizioni del presente capo ritenute applicabili.
2.
Salvo disposizione contraria del presente articolo, si applicano gli articoli 29.9, 29.11, 29.12, 29.26 e 29.27, così come il regolamento interno di cui all'allegato 29-A e il codice di condotta di cui all'allegato 29-B.
3.
Nella sua prima riunione successiva alla data di entrata in vigore del presente accordo, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile compila un elenco di almeno 15 (quindici) persone disposte e idonee a far parte del gruppo di esperti. Tale elenco si compone di 3 (tre) sottoelenchi: 1 (uno) sottoelenco proposto dall'UE, 1 (uno) sottoelenco proposto dal Mercosur e 1 (uno) sottoelenco di persone che non sono cittadini né dell'una né dell'altra parte. Ciascuna parte propone almeno 5 (cinque) nominativi per il proprio sottoelenco. Le parti selezionano anche almeno 5 (cinque) nominativi per l'elenco di persone che non sono cittadini né dell'una né dell'altra parte. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile provvede affinché l'elenco sia tenuto aggiornato e contenga sempre almeno 15 (quindici) nominativi di esperti.
4.
Le persone di cui al paragrafo 3 possiedono conoscenze o competenze specialistiche nelle materie disciplinate dal presente capo, tra cui il diritto del lavoro, ambientale o commerciale, o nella risoluzione di controversie sorte nel quadro di accordi internazionali. Tali persone esercitano le loro funzioni a titolo personale, sono indipendenti e non ricevono istruzioni da alcuna organizzazione o alcun governo riguardo alle questioni oggetto di disaccordo né sono collegate al governo di alcuna delle parti. Esse si conformano a quanto previsto dall'allegato 29-B.
5.
Un gruppo di esperti si compone di 3 (tre) membri, salvo diverso accordo tra le parti. Il presidente è selezionato tra i nominativi del sottoelenco di persone che non sono cittadini né dell'una né dell'altra parte. Un gruppo di esperti è costituito secondo le procedure di cui all'articolo 21.9, paragrafi da 1 a 4. Gli esperti sono selezionati tra le persone i cui nominativi figurano nei sottoelenchi di cui al paragrafo 3 in conformità a quanto stabilito all'articolo 29.9, paragrafi 2, 3 e 4.
6.
Salvo diversa decisione delle parti entro 7 (sette) giorni dalla data di costituzione del gruppo di esperti quale definita all'articolo 29.9, paragrafo 5, il gruppo è investito del mandato seguente:
"esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni del capo 26 dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra, la questione oggetto della richiesta di costituzione del gruppo di esperti e presentare una relazione conformemente all'articolo 26.17, formulando raccomandazioni per la soluzione della questione."
7.
Per quanto riguarda le questioni relative al rispetto degli accordi multilaterali di cui al presente capo, i pareri degli esperti o le informazioni richieste dal gruppo di esperti in conformità all'articolo 29.12 dovrebbero comprendere le informazioni e i pareri forniti dagli organismi competenti dell'OIL o degli accordi multilaterali in materia di ambiente. Tutte le informazioni ottenute a norma del presente paragrafo sono comunicate ad entrambe le parti affinché possano formulare osservazioni.
8.
Il gruppo di esperti interpreta le disposizioni del presente capo conformemente alle norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico.
9.
Il gruppo di esperti trasmette alle parti una relazione interinale entro 90 (novanta) giorni dalla data della sua costituzione, e una relazione finale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di trasmissione della relazione interinale. Tali relazioni espongono le constatazioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti e le motivazioni alla base delle constatazioni e delle raccomandazioni. Ciascuna delle parti coinvolte può presentare osservazioni scritte sulla relazione interinale del gruppo di esperti entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di trasmissione della relazione interinale. Dopo aver esaminato tali osservazioni scritte, il gruppo di esperti può modificare la relazione e procedere a ogni ulteriore esame che ritenga opportuno. Se non ritiene possibile rispettare i termini di cui al presente paragrafo, il presidente del gruppo di esperti ne informa per iscritto le parti, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il gruppo di esperti prevede di trasmettere la relazione interinale o finale.
10.
Le parti rendono pubblica la relazione finale entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui il gruppo di esperti l'ha trasmessa.
11.
Le parti discutono le misure adeguate da attuare tenendo conto della relazione e delle raccomandazioni del gruppo di esperti. La parte chiamata a rispondere informa il proprio gruppo consultivo interno di cui all'articolo 2.7 e l'altra parte, non oltre 90 (novanta) giorni dal momento in cui la relazione è stata resa pubblica, in merito alle sue decisioni su eventuali azioni o misure da attuare. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile sorveglia il seguito dato alla relazione e alle raccomandazioni del gruppo di esperti. Il gruppo consultivo interno di cui all'articolo 2.7 può presentare al sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile osservazioni a tale riguardo.
ARTICOLO 26.18
Riesame
1.
Al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi del presente capo, nel corso delle riunioni del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile le parti discutono dell'efficacia della sua attuazione, anche in relazione alla possibilità di un riesame delle relative disposizioni, tenendo conto, tra l'altro, dell'esperienza maturata, dell'evoluzione delle politiche in ciascuna delle parti, dell'evoluzione degli accordi internazionali e dei pareri espressi dai portatori di interessi.
2.
Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile può raccomandare alle parti modifiche delle disposizioni del presente capo che rispecchino l'esito delle discussioni di cui al paragrafo 1.
CAPO 27
TRASPARENZA
ARTICOLO 27.1
Definizioni
Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:
a)
"decisione amministrativa": una decisione che incide sui diritti o sugli obblighi di una persona in un caso individuale e comprende una misura amministrativa o la mancata adozione di una misura o di una decisione amministrativa conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di una parte;
b)
"persona interessata": qualsiasi persona fisica o giuridica che possa essere interessata da una misura di applicazione generale. e
c)
"misura di applicazione generale": una disposizione legislativa o regolamentare, decisione giudiziaria, procedura o decisione amministrativa di applicazione generale che possa incidere su qualsiasi questione disciplinata dalla presente parte dell'accordo.
ARTICOLO 27. 2.
Obiettivi
Riconoscendo l'incidenza che il proprio contesto normativo può avere sugli scambi commerciali e sugli investimenti tra le parti, ciascuna parte mira a promuovere un contesto normativo trasparente e prevedibile e procedure efficienti a vantaggio degli operatori economici, in particolare le PMI, conformemente alle disposizioni del presente capo.
ARTICOLO 27.3
Pubblicazione
1.
Ciascuna parte provvede affinché le misure di applicazione generale riguardanti qualsiasi questione contemplata dalla presente parte dell'accordo:
a)
siano pubblicate sollecitamente attraverso un mezzo ufficialmente designato, se possibile per via elettronica, o siano altrimenti messe a disposizione in modo da permettere a chiunque di venirne a conoscenza;
b)
forniscano una spiegazione dell'obiettivo perseguito e della motivazione su cui si fondano; e
c)
prevedano un periodo di tempo sufficiente tra la pubblicazione e la loro entrata in vigore, salvo se impossibile per motivi di urgenza.
2.
Per quanto possibile, all'atto dell'adozione o della modifica di rilevanti disposizioni legislative o regolamentari di applicazione generale relative a qualsiasi questione contemplata dalla presente parte dell'accordo, ciascuna parte, in conformità alle proprie norme e procedure:
a)
pubblica in anticipo il progetto di disposizione legislativa o regolamentare o documenti di consultazione che forniscano informazioni dettagliate sull'obiettivo e sulla motivazione di tale disposizione;
b)
fornisce alle persone interessate e all'altra parte una ragionevole possibilità di formulare osservazioni su tale progetto di disposizione legislativa o regolamentare o sui documenti di consultazione; e
c)
si adopera per tenere in considerazione le osservazioni ricevute su tale progetto di disposizione legislativa o regolamentare o sui documenti di consultazione.
ARTICOLO 27.4
Richieste di informazioni
1.
Entro 3 (tre) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte istituisce o mantiene meccanismi adeguati per ricevere richieste di informazioni da chiunque su qualsiasi misura di applicazione generale proposta o in vigore e sulle relative modalità di applicazione in relazione a qualunque questione contemplata dalla presente parte dell'accordo, nonché per rispondere a tali richieste.
2.
Su richiesta di una parte, l'altra parte fornisce sollecitamente le informazioni e risponde alle domande riguardanti qualsiasi misura di applicazione generale o proposta di adozione o di modifica di misure di applicazione generale in relazione a qualsiasi questione contemplata dalla presente parte dell'accordo che la parte richiedente ritiene possa incidere sul funzionamento della presente parte dell'accordo.
ARTICOLO 27.5
Gestione delle misure di applicazione generale
1.
Ciascuna parte gestisce in modo obiettivo, imparziale e ragionevole tutte le misure di applicazione generale riguardanti qualsiasi questione contemplata dalla presente parte dell'accordo.
2.
Nell'applicare a persone, merci o servizi dell'altra parte misure di applicazione generale in casi specifici, ciascuna parte:
a)
si adopera per comunicare alle persone direttamente interessate da un procedimento amministrativo, con ragionevole preavviso secondo le proprie disposizioni legislative e regolamentari, l'avvio del procedimento amministrativo, fornendo altresì una descrizione della sua natura, l'indicazione della base giuridica che ne autorizza l'avvio e una descrizione generale delle questioni di cui trattasi; e
b)
accorda alle persone interessate una ragionevole possibilità di presentare fatti e argomenti a sostegno della loro posizione prima di qualsiasi decisione amministrativa definitiva, nella misura in cui i termini, la natura del procedimento e l'interesse pubblico lo consentano.
ARTICOLO 27.6
Riesame e ricorso
1.
Ciascuna parte istituisce o mantiene procedure o organi giudiziari, arbitrali o amministrativi per il riesame o il ricorso sollecito e, nei casi in cui ciò sia giustificato, per la rettifica di una decisione amministrativa relativa a qualsiasi questione contemplata dalla presente parte dell'accordo. Ciascuna parte provvede affinché le proprie procedure di riesame o ricorso siano espletate in modo imparziale e non discriminatorio da organi giurisdizionali imparziali, indipendenti dall'autorità dotata dei poteri di esecuzione amministrativa e composti da persone che non abbiano interessi sostanziali circa l'esito della questione.
2.
Ciascuna parte provvede affinché le parti del procedimento di cui al paragrafo 1 abbiano diritto a:
a)
una ragionevole possibilità di sostenere o difendere le rispettive posizioni; e
b)
una decisione basata sulle prove e sugli atti presentati o, se il diritto della parte interessata lo prescrive, sugli atti predisposti dall'autorità amministrativa.
3.
Ciascuna parte provvede affinché la decisione di cui al paragrafo 2, lettera b), sia attuata dall'autorità dotata dei poteri di esecuzione amministrativa e ne disciplini le pratiche in relazione alla decisione amministrativa in questione, fatta salva la possibilità di ricorso o di riesame ulteriore secondo quanto previsto dal diritto della parte interessata.
ARTICOLO 27.7
Qualità ed efficacia dell'azione normativa e buone prassi regolamentari
1.
Le parti riconoscono i principi delle buone prassi regolamentari e promuovono la qualità e l'efficacia dell'azione normativa. In particolare, le parti si adoperano per:
a)
incoraggiare il ricorso alle valutazioni dell'impatto normativo in sede di elaborazione di grandi iniziative; e
b)
istituire o mantenere in vigore procedure per promuovere la valutazione retrospettiva periodica delle misure di interesse generale.
2.
Le parti si adoperano per cooperare nei consessi regionali e multilaterali al fine di promuovere le buone prassi regolamentari e la trasparenza in relazione al commercio e agli investimenti internazionali nei settori contemplati dalla presente parte dell'accordo.
ARTICOLO 27.8
Relazione con altri capi
Il presente capo si applica fatte salve le norme specifiche previste da altri capi della presente parte dell'accordo.
CAPO 28
ECCEZIONI
ARTICOLO 28.1
Eccezioni in materia sicurezza
Nessuna disposizione della presente parte dell'accordo può essere interpretata nel senso di:
a)
imporre a una parte di fornire informazioni o dare accesso a informazioni la cui divulgazione consideri contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza; oppure
b)
impedire a una parte di prendere i provvedimenti che ritenga necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:
i)
in relazione alla produzione o al traffico di armi, munizioni e materiale bellico e al traffico e alle operazioni in altri prodotti, materiali, servizi e tecnologie e alle attività economiche esercitate, direttamente o indirettamente, con l'obiettivo di approvvigionare un'installazione militare;
ii)
in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono derivati; oppure
iii)
in tempo di guerra o in altre circostanze di emergenza nelle relazioni internazionali; oppure
c)
impedire a una parte di agire per adempiere gli obblighi internazionali che le incombono in forza della Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.
ARTICOLO 28.2
Eccezioni generali
1.
Fatto salvo l'obbligo di non applicare le misure in questione in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in presenza di condizioni uguali, o una restrizione dissimulata del commercio internazionale, nessuna disposizione dei capi 10, 12 e 25 può interpretarsi nel senso di impedire a una parte di adottare o applicare le misure di cui all'articolo XX GATT 1994. A tal fine l'articolo XX GATT 1994, con le relative note e disposizioni integrative, è integrato nella presente parte dell'accordo e ne fa parte, mutatis mutandis.
2.
Fatto salvo l'obbligo di non applicare le misure in questione in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in presenza di condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata della liberalizzazione degli investimenti o degli scambi di servizi, nessuna disposizione dei capi 18 e 25 può essere interpretata nel senso di impedire all'una o all'altra parte di adottare o applicare misure:
a)
necessarie a tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico;
b)
necessarie a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante;
c)
relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, se tali misure sono applicate congiuntamente a restrizioni nei confronti degli investitori interni o a restrizioni dell'offerta o del consumo interni di servizi;
d)
necessarie per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;
e)
necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari non incompatibili con le disposizioni della presente parte dell'accordo, comprese quelle relative:
i)
alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente, o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;
ii)
alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali e alla tutela della riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche; oppure
iii)
alla sicurezza.
3.
Nessuna disposizione del capo 18 può essere interpretata nel senso di impedire l'adozione o l'applicazione di una misura che dia attuazione a un obbligo imposto o fatto rispettare da un organo giurisdizionale ordinario o amministrativo o da un'autorità garante della concorrenza per porre rimedio a una violazione di disposizioni legislative e regolamentari in materia di concorrenza.
4.
Si precisa che le parti convengono che, nella misura in cui le misure in questione siano altrimenti incompatibili con le disposizioni dei capi 10, 12 e 25:
a)
le misure di cui all'articolo XX, lettera b), GATT 1994 comprendono le misure di carattere ambientale necessarie a tutelare la vita e la salute delle persone, degli animali o delle piante;
b)
l'articolo XX, lettera g), GATT 1994 si applica alle misure relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, biologiche e non biologiche; e
c)
le misure adottate per attuare gli accordi multilaterali in materia di ambiente possono rientrare nell'articolo XX, lettere b) o g), GATT 1994.
5.
La parte che intenda adottare misure in conformità all'articolo XX, lettere i) e j), GATT 1994 fornisce all'altra parte, prima di adottare tali misure, tutte le informazioni rilevanti onde trovare una soluzione accettabile per entrambe. Se non è raggiunto un accordo entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione delle informazioni, la parte può applicare le misure in questione. Qualora circostanze eccezionali e critiche richiedano un intervento immediato, la parte che intende adottare le misure può applicare la misura necessaria per far fronte alle circostanze senza previa comunicazione e ne informa immediatamente l'altra parte.
ARTICOLO 28.3
Fiscalità
1.
Le disposizioni della presente parte dell'accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi dell'Unione europea o dei suoi Stati membri o degli Stati del Mercosur firmatari derivanti da convenzioni fiscali. In caso di conflitto tra la presente parte dell'accordo e una di tali convenzioni fiscali, quest'ultima prevale limitatamente alle disposizioni incompatibili.
2.
Fatto salvo l'obbligo di non applicare le misure in questione in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in presenza di condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli scambi commerciali o degli investimenti, nessuna disposizione della presente parte dell'accordo può essere interpretata nel senso di impedire a una parte di adottare, mantenere in vigore o applicare misure intese a garantire un'imposizione o riscossione equa o efficace delle imposte dirette che:
a)
operano una distinzione tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo in cui è investito il loro capitale; oppure
b)
mirano a impedire l'elusione o l'evasione fiscale conformemente alle disposizioni di una convenzione fiscale o del diritto tributario interno.
3.
Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
a)
"residenza": la residenza a fini fiscali; e
b)
"convenzione fiscale": una convenzione diretta a evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese internazionali riguardanti, integralmente o principalmente, la fiscalità, di cui l'Unione europea o i suoi Stati membri ovvero gli Stati del Mercosur firmatari sono parte.
ARTICOLO 28.4
Divulgazione di informazioni
1.
Nessuna disposizione della presente parte dell'accordo può essere interpretata nel senso di obbligare una parte a rivelare informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'attività di contrasto o sia comunque contraria all'interesse pubblico o pregiudichi gli interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private, salvo nel caso in cui un panel richieda tali informazioni riservate nell'ambito di un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del capo 29. In tali casi il panel garantisce la massima tutela della riservatezza.
2.
Se una parte comunica informazioni considerate riservate in conformità delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate, salvo diversa decisione della parte che le ha comunicate.
ARTICOLO 28.5
Deroghe dell'OMC
Se un obbligo di cui alla presente parte dell'accordo è sostanzialmente equivalente a un obbligo contenuto nell'accordo OMC, qualsivoglia misura presa in conformità di una deroga adottata a norma dell'articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell'accordo OMC è considerata conforme alla disposizione sostanzialmente equivalente della presente parte dell'accordo.
CAPO 29
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
SEZIONE A
OBIETTIVO, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
ARTICOLO 29.1
Obiettivo
Obiettivo del presente capo è istituire un meccanismo efficace ed efficiente per:
a)
evitare e risolvere le controversie tra le parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione della parte III presente accordo al fine di giungere, ove possibile, a una soluzione concordata; e
b)
preservare l'equilibrio delle concessioni riconosciute dalla parte III del presente accordo, ove applicabile.
ARTICOLO 29.2
Definizioni
Ai fini del presente capo e degli allegati 29-A, 29-B e 29-C si applicano le definizioni seguenti:
a)
"consulente": una persona incaricata da una parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento arbitrale;
b)
"panel arbitrale": un panel costituito a norma dell'articolo 29.9;
c)
"arbitro": una persona che è membro di un panel arbitrale;
d)
"assistente": una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;
e)
"candidato": una persona il cui nominativo figura nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 29.8, paragrafo 3, e che è stata proposta per la nomina a membro di un panel arbitrale costituito a norma dell'articolo 29.9;
f)
"parte attrice": la parte che chiede la costituzione di un panel arbitrale a norma dell'articolo 29.7;
g)
"esperto": una persona con esperienza e conoscenze specialistiche riconosciute in un determinato settore, cui un panel arbitrale o un mediatore chiede di fornire un parere, o il cui parere in detto settore è presentato a una delle parti o richiesto da quest'ultima;
h)
"mediatore": una persona che conduce una procedura di mediazione a norma dell'articolo 29.6;
i)
"rappresentante di una parte": un membro del personale o qualsiasi altra persona designata da un'amministrazione o agenzia pubblica o qualunque altro soggetto pubblico di una parte, che rappresenta quest'ultima ai fini di una controversia nel quadro del presente capo; e
j)
"personale": in relazione a un arbitro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccetto gli assistenti.
ARTICOLO 29.3
Parti della controversia
1.
Ai fini del presente capo, possono essere parti di una controversia l'Unione europea e il Mercosur o uno o più Stati del Mercosur firmatari. Le parti della controversia sono di seguito denominate "parti" e ciascuna di esse "parte".
2.
L'Unione europea può avviare un procedimento di risoluzione delle controversie nei confronti del Mercosur in relazione a una misura che interessa l'Unione europea o uno o più dei suoi Stati membri, se la misura in questione è stata adottata dal Mercosur.
3.
L'Unione europea può avviare un procedimento di risoluzione delle controversie nei confronti di uno o più Stati del Mercosur firmatari in relazione a una misura che interessa l'Unione europea o uno o più dei suoi Stati membri, se la misura in questione è stata adottata da tali Stati del Mercosur firmatari.
4.
Il Mercosur può avviare un procedimento di risoluzione delle controversie nei confronti dell'Unione europea in relazione a una misura che interessa il Mercosur o tutti gli Stati del Mercosur firmatari, se la misura in questione è stata adottata dall'Unione europea o da uno o più Stati membri dell'Unione europea.
5.
Uno o più Stati del Mercosur firmatari possono avviare a titolo individuale un procedimento di risoluzione delle controversie nei confronti dell'Unione europea in relazione a una misura che interessa tale Stato o tali Stati del Mercosur firmatari, se la misura in questione è stata adottata dall'Unione europea o da uno o più Stati membri dell'Unione europea.
6.
Se più di uno Stato del Mercosur firmatario avvia un procedimento di risoluzione delle controversie nei confronti dell'Unione europea sulla stessa questione, si applica, mutatis mutandis, l'articolo 9 DSU.
ARTICOLO 29.4
Ambito di applicazione
Le disposizioni del presente capo si applicano a tutte le controversie:
a)
relative all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni della parte III del presente accordo ("disposizioni contemplate"), salvo diversa disposizione esplicita; oppure
b)
relative all'asserzione di una parte secondo cui una misura applicata dall'altra parte annulla o pregiudica sostanzialmente i benefici ad essa derivanti dalle disposizioni contemplate in un modo che incide negativamente sugli scambi tra le parti, indipendentemente dal fatto che tale misura sia in contrasto con le disposizioni della parte III del presente accordo, salvo diversa disposizione esplicita.
SEZIONE B
CONSULTAZIONI E MEDIAZIONE
ARTICOLO 29.5
Consultazioni
1.
Le parti si adoperano per risolvere le controversie relative alla presunta inosservanza delle disposizioni contemplate di cui all'articolo 29.4, lettera a), oppure al presunto annullamento o pregiudizio sostanziale di cui all'articolo 29.4, lettera b), mediante l'avvio di consultazioni in buona fede al fine di giungere a una soluzione concordata. In tale contesto deve essere riservata un'attenzione particolare alle specifiche sfide cui si trovano a far fronte i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare.
2.
La parte che desidera chiedere l'avvio di consultazioni presenta una richiesta scritta motivata all'altra parte e al comitato misto nella formazione "Commercio", in cui specifica, tra l'altro, la misura in questione e, se si tratta di una controversia di cui all'articolo 29.4, lettera a), le disposizioni contemplate che ritiene applicabili e non rispettate dall'altra parte oppure, nel caso di una controversia di cui all'articolo 29.4, lettera b), i benefici che a suo parere la misura in questione ha annullato o pregiudicato sostanzialmente in un modo che incide negativamente sugli scambi tra le parti.
3.
Le consultazioni si tengono entro 15 (quindici) giorni dalla data del ricevimento della richiesta e, salvo diverso accordo tra le parti, si svolgono nel territorio della parte consultata. Le consultazioni si ritengono concluse entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta, salvo qualora entrambe le parti decidano di proseguirle. Le consultazioni, in particolare le posizioni assunte dalle parti nel corso delle stesse, sono riservate e lasciano impregiudicati i diritti delle parti in eventuali procedimenti successivi.
4.
Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle relative a merci deperibili o altre merci o servizi che perdono rapidamente le loro qualità o condizioni in essere o il loro valore commerciale in un breve periodo di tempo, si tengono entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta e si ritengono concluse entro tale periodo di 15 (quindici) giorni, salvo qualora entrambe le parti decidano di proseguirle.
5.
Nel corso delle consultazioni, ciascuna parte fornisce informazioni fattuali onde consentire un'analisi completa del modo in cui la misura in questione potrebbe, nel caso di una controversia di cui all'articolo 29.4, lettera a), incidere sull'applicazione della parte III del presente accordo oppure, nel caso di una controversia di cui all'articolo 29.4, lettera b), annullare o pregiudicare sostanzialmente i benefici per la parte richiedente derivanti dalla parte III del presente accordo in un modo che incide negativamente sugli scambi tra le parti.
6.
Se le consultazioni non si tengono nei termini previsti al paragrafo 3 o 4, a seconda dei casi, o se si concludono senza che sia raggiunta una soluzione concordata, la parte che ne ha chiesto l'avvio può ricorrere alla costituzione di un panel arbitrale conformemente all'articolo 29.7.
7.
Il fatto che una parte abbia chiesto l'avvio di consultazioni in relazione a una controversia di cui all'articolo 29.4, lettera a), non pregiudica il diritto per tale parte di chiedere, contemporaneamente o successivamente, consultazioni in relazione a una controversia di cui all'articolo 29.4, lettera b), per la stessa misura, e viceversa.
ARTICOLO 29.6
Mediazione
Una parte può chiedere, a norma dell'allegato 29-C, di avviare una mediazione in relazione a qualunque misura di una delle parti che incida negativamente sugli scambi tra le parti. La mediazione può essere avviata esclusivamente di comune accordo tra le parti.
SEZIONE C
ARBITRATO
ARTICOLO 29.7
Avvio del procedimento arbitrale
1.
Ove le parti non siano riuscite a risolvere la controversia tramite consultazioni in conformità all'articolo 29.5, o se la parte attrice ritiene che la parte convenuta non si sia conformata a una soluzione concordata nel corso delle consultazioni, la parte attrice può presentare alla parte convenuta e al comitato misto nella formazione "Commercio" una richiesta scritta di costituzione di un panel arbitrale.
2.
La parte attrice motiva la richiesta, specificando tra l'altro la misura in questione e spiegando, in modo tale da illustrare chiaramente la base giuridica della contestazione, il motivo per cui tale misura costituisce una violazione delle disposizioni contemplate, nel caso di una controversia di cui all'articolo 29.4, lettera a), oppure il modo in cui la misura annulla o pregiudica sostanzialmente i benefici per la parte attrice derivanti dalla parte III del presente accordo, nel caso di una controversia di cui all'articolo 29.4, lettera b).
3.
Il fatto che la parte attrice abbia chiesto la costituzione di un panel arbitrale in relazione a una controversia di cui all'articolo 29.4, lettera a), non pregiudica il diritto per tale parte di chiedere, contemporaneamente o successivamente, la costituzione di un panel arbitrale in relazione a una controversia di cui all'articolo 29.4, lettera b), per la stessa misura, e viceversa.
4.
Se la parte attrice ha chiesto la costituzione di un panel arbitrale per una controversia di cui all'articolo 29.4, lettera a), e al tempo stesso, in relazione alla stessa misura, ha chiesto la costituzione di un panel arbitrale per una controversia di cui all'articolo 29.4, lettera b), è costituito un unico panel arbitrale che svolge un solo arbitrato avente ad oggetto entrambe le controversie. In caso di arbitrati successivi in relazione alla stessa misura, ove possibile l'arbitrato successivo è sottoposto al panel che si è occupato della controversia precedente.
ARTICOLO 29.8
Nomina degli arbitri
1.
Gli arbitri devono possedere conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto e di commercio internazionale. Gli arbitri che non sono cittadini di una parte devono essere giuristi.
2.
Gli arbitri:
a)
sono indipendenti;
b)
esercitano le loro funzioni a titolo individuale;
c)
non ricevono istruzioni da alcuna organizzazione o alcun governo né sono collegati al governo o ad una organizzazione governativa di una parte del presente accordo; e
d)
si conformano a quanto previsto dall'allegato 29-B.
3.
Entro 6 (sei) mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il comitato misto nella formazione "Commercio" compila un elenco di 32 (trentadue) persone disposte e idonee ad esercitare la funzione di arbitro. Tale elenco si compone dei 3 (tre) sottoelenchi seguenti:
a)
un sottoelenco di 12 (dodici) persone proposte dall'Unione europea;
b)
un sottoelenco di 12 (dodici) persone proposte dal Mercosur; e
c)
un sottoelenco di 8 (otto) persone, proposte da entrambe le parti, che non sono cittadini né dell'una né dell'altra parte e che sono chiamati a esercitare la funzione di presidente di un panel arbitrale.
4.
Il comitato misto nella formazione "Commercio" provvede affinché l'elenco di cui al paragrafo 3 contenga il numero di nominativi ivi prescritto. Il comitato misto nella formazione "Commercio" può modificare l'elenco degli arbitri conformemente all'articolo 25 del regolamento interno figurante nell'allegato 29-A.
5.
Se, al momento della costituzione di un determinato panel arbitrale a norma dell'articolo 29.9, l'elenco previsto al paragrafo 3 non è stato compilato o se, una volta che tale elenco è stato compilato, non tutte le persone i cui nominativi figurano in un determinato sottoelenco sono idonee a esercitare la funzione di arbitro in una controversia, il copresidente del comitato misto nella formazione "Commercio" della parte attrice estrae a sorte i nominativi degli arbitri conformemente agli articoli 10, 26 e da 28 a 31 del regolamento interno figurante nell'allegato 29-A.
ARTICOLO 29.9
Costituzione del panel arbitrale
1.
Un panel arbitrale è composto da 3 (tre) arbitri.
2.
Entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della richiesta scritta di costituzione di un panel arbitrale a norma dell'articolo 29.7, paragrafo 1, le parti si consultano al fine di giungere a un accordo sulla sua composizione. Per la selezione degli arbitri le parti possono prendere in considerazione le competenze pertinenti all'oggetto della controversia. Il panel arbitrale è sempre presieduto da una persona che non è cittadino né dell'una né dell'altra parte.
3.
Qualora le parti non giungano a un accordo sulla composizione del panel arbitrale entro il termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna parte, entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, nomina un membro del panel arbitrale dal proprio sottoelenco di cui all'articolo 29.8, paragrafo 3. Se una parte omette di nominare un arbitro entro tale termine, il copresidente del comitato misto nella formazione "Commercio" della parte attrice o il suo delegato, entro 5 (cinque) giorni dalla scadenza del termine di cui alla frase precedente, estrae a sorte l'arbitro dal sottoelenco della parte che non lo ha nominato.
4.
Durante il periodo di cui al paragrafo 2 le parti si adoperano per giungere a un accordo sul presidente del panel arbitrale. Qualora le parti non riescano a giungere a un accordo, l'una o l'altra parte chiede al copresidente del comitato misto nella formazione "Commercio" della parte attrice di estrarre a sorte il presidente del panel arbitrale dal sottoelenco di cui all'articolo 29.8, paragrafo 3, entro 5 (cinque) giorni da tale richiesta.
5.
La data di costituzione del panel arbitrale è quella in cui tutti gli arbitri scelti hanno accettato la nomina conformemente al regolamento interno figurante nell'allegato 29-A.
6.
Se una parte ritiene che un arbitro non si conformi a quanto previsto dall'allegato 29-B, si applicano le procedure previste dall'allegato 29-A.
7.
Se un arbitro non è in grado di partecipare al procedimento, rinuncia a parteciparvi o deve essere sostituito, è nominato un nuovo arbitro secondo le procedure di selezione stabilite dal presente articolo e dal regolamento interno figurante nell'allegato 29-A. Il procedimento arbitrale è sospeso durante tale periodo per un massimo di 25 (venticinque) giorni.
8.
Le parti riconoscono, ipso facto e senza necessità di un accordo specifico, l'autorità vincolante di un panel arbitrale costituito in conformità al presente capo.
ARTICOLO 29.10
Decisione sull'urgenza
Su richiesta di una parte, il panel arbitrale decide, entro 10 (dieci) giorni dalla data della sua costituzione, se la controversia riguarda questioni urgenti.
ARTICOLO 29.11
Udienze
Le udienze del panel arbitrale sono aperte al pubblico, salvo diverso accordo tra le parti della controversia. Le udienze del panel arbitrale si svolgono parzialmente o interamente a porte chiuse quando la comunicazione o le argomentazioni di una parte contengono informazioni che quest'ultima considera riservate.
ARTICOLO 29.12
Informazioni e consulenza tecnica
1.
Il panel arbitrale può chiedere, conformemente all'allegato 29-A, il parere di esperti o raccogliere informazioni da qualunque fonte ritenuta rilevante.
2.
Il parere degli esperti e le informazioni raccolte da fonti rilevanti non sono vincolanti.
3.
Gli esperti sono persone qualificate di provata esperienza professionale nel settore in questione. Il panel arbitrale consulta le parti prima di scegliere tali esperti.
4.
Il panel arbitrale fissa un termine ragionevole per la presentazione di informazioni o della relazione degli esperti.
5.
Le persone delle parti sono autorizzate a presentare al panel arbitrale comunicazioni amicus curiae nel rispetto delle condizioni stabilite all'allegato 29-A. Tali condizioni garantiscono che le comunicazioni amicus curiae non creino oneri eccessivi per le parti della controversia né ritardino o complichino indebitamente il procedimento arbitrale.
6.
Tutte le informazioni ottenute a norma del presente articolo sono comunicate a ciascuna parte affinché possa formulare osservazioni.
ARTICOLO 29.13
Diritto applicabile e norme di interpretazione
1.
Nel caso di una controversia di cui all'articolo 29.4, lettera a), il panel arbitrale la risolve conformemente alle disposizioni contemplate.
2.
In tutte le controversie di cui all'articolo 29.4, il panel arbitrale interpreta le disposizioni contemplate conformemente alle norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico. Nell'interpretare un obbligo derivante dal presente accordo identico a un obbligo derivante dall'accordo OMC, il panel arbitrale prende in considerazione qualsiasi interpretazione rilevante stabilita nelle decisioni dell'organo di conciliazione dell'OMC.
ARTICOLO 29.14
Lodo arbitrale
1.
Il panel arbitrale presenta alle parti una relazione arbitrale interinale entro 90 (novanta) giorni dalla data della sua costituzione. La relazione arbitrale interinale espone le constatazioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni contemplate, se del caso, e le motivazioni alla base delle constatazioni e delle raccomandazioni del panel arbitrale.
2.
Qualora il panel arbitrale non ritenga possibile rispettare il termine di cui al paragrafo 1, il presidente del panel ne informa per iscritto le parti e il comitato misto nella formazione "Commercio", indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il panel prevede di presentare la relazione arbitrale interinale. In ogni caso la relazione arbitrale interinale deve essere presentata entro 120 (centoventi) giorni dalla data di costituzione del panel arbitrale.
3.
Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o altre merci o servizi che perdono rapidamente le loro qualità o condizioni in essere o il loro valore commerciale in un breve periodo di tempo, il panel arbitrale si adopera per presentare la relazione arbitrale interinale entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della sua costituzione e, in ogni caso, non oltre 60 (sessanta) giorni dopo tale data.
4.
Una parte può presentare al panel arbitrale una richiesta scritta di riesame di precisi aspetti della relazione arbitrale interinale entro 14 (quattordici) giorni dal ricevimento della stessa oppure, nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o a merci o servizi stagionali, entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento. Dopo aver esaminato le osservazioni scritte delle parti sulla relazione arbitrale interinale, il panel arbitrale può modificare la propria relazione e procedere a ogni ulteriore esame che ritenga opportuno.
5.
Se entro il termine di cui al paragrafo 4 non perviene alcuna richiesta scritta di riesaminarne precisi aspetti, la relazione arbitrale interinale diventa il lodo arbitrale.
6.
Il panel arbitrale presenta alle parti e al comitato misto nella formazione "Commercio" il lodo arbitrale entro 120 (centoventi) giorni dalla sua costituzione. Qualora il panel arbitrale non ritenga possibile rispettare tale termine, il presidente del panel ne informa per iscritto le parti e il comitato misto nella formazione "Commercio", indicando i motivi del ritardo. In ogni caso il lodo arbitrale deve essere presentato entro 150 (centocinquanta) giorni dalla costituzione del panel arbitrale.
7.
Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o altre merci o servizi che perdono rapidamente le loro qualità o condizioni in essere o il loro valore commerciale in un breve periodo di tempo, il panel arbitrale si adopera per presentare il lodo arbitrale entro 60 (sessanta) giorni dalla data della sua costituzione. In ogni caso il lodo arbitrale deve essere presentato entro 75 (settantacinque) giorni da tale data.
8.
Il lodo arbitrale espone le constatazioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni contemplate, se del caso, e le motivazioni alla base delle constatazioni e delle raccomandazioni. Il lodo arbitrale analizza in modo sufficiente le argomentazioni presentate dalle parti e risponde con chiarezza alle domande e alle osservazioni di entrambe le parti, anche a quelle formulate sulla relazione arbitrale interinale.
9.
Il panel arbitrale effettua una valutazione oggettiva della questione sottoposta al suo esame, anche in relazione ai fatti alla base della controversia, alle argomentazioni e agli elementi di prova presentati da entrambe le parti e:
a)
nel caso di una controversia di cui all'articolo 29.4, lettera a), valuta l'applicabilità e il rispetto delle disposizioni contemplate; oppure
b)
nel caso di una controversia di cui all'articolo 29.4, lettera b), valuta se i benefici per la parte attrice derivanti dalle disposizioni contemplate siano annullati o sostanzialmente pregiudicati in un modo che incide negativamente sugli scambi tra le parti.
10.
Nel caso di una controversia di cui all'articolo 29.4, lettera b), salvo diverso accordo tra le parti, il panel arbitrale:
a)
stabilisce se la misura in questione annulla o pregiudica sostanzialmente i benefici per la parte attrice derivanti dalle disposizioni contemplate in un modo che incide negativamente sugli scambi tra le parti;
b)
se del caso, stabilisce il livello dei benefici per la parte attrice derivanti dalle disposizioni contemplate che sono stati annullati o sostanzialmente pregiudicati in un modo che incide negativamente sugli scambi tra le parti;
c)
se accerta che la misura in questione annulla o pregiudica sostanzialmente i benefici per la parte attrice derivanti dalle disposizioni contemplate in un modo che incide negativamente sugli scambi tra le parti, raccomanda alla parte convenuta di effettuare un adeguamento reciprocamente soddisfacente; la parte convenuta non è obbligata a ritirare la misura in questione; e
d)
se del caso, e qualora ne facciano richiesta entrambe le parti, suggerisce modalità e strumenti per raggiungere un adeguamento reciprocamente soddisfacente, anche mediante misure compensative; tali suggerimenti non sono vincolanti per le parti.
11.
Il panel arbitrale si adopera per decidere per consenso. Tuttavia, se ciò risulta impossibile, il panel decide con votazione a maggioranza. Gli arbitri non emettono pareri dissenzienti o individuali e rispettano l'obbligo di riservatezza circa la votazione.
12.
Il comitato misto nella formazione "Commercio" rende pubblico il lodo del panel arbitrale in tutti i suoi elementi, salvo che le parti decidano di comune accordo di non renderne pubbliche alcune parti contenenti informazioni riservate.
13.
Il lodo arbitrale è vincolante per le parti dalla data della sua presentazione e non è impugnabile.
14.
Il lodo arbitrale non può ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni contemplate. Il lodo arbitrale non può essere interpretato in modo da conferire diritti o imporre obblighi alle persone.
15.
I paragrafi 2, 4, 6, 8 e 11 sono applicabili alle decisioni del panel arbitrale di cui agli articoli 29.18, 29.19, 29.20 e 29.21.
ARTICOLO 29.15
Ritiro della domanda, soluzione concordata o sospensione di una controversia
1.
La parte attrice può, con il consenso della parte convenuta, ritirare la propria domanda prima dell'emissione del lodo arbitrale.
2.
Se le parti giungono a una soluzione concordata in qualsiasi momento prima o dopo l'emissione del lodo arbitrale, entrambe le parti ne informano per iscritto il comitato misto nella formazione "Commercio".
3.
Su richiesta di entrambe le parti, il panel arbitrale sospende i lavori in qualsiasi momento prima dell'emissione del lodo arbitrale per un periodo concordato tra le parti non superiore a 12 (dodici) mesi consecutivi. Durante tale periodo il panel arbitrale riprende i lavori solo su richiesta scritta di entrambe le parti. La richiesta è notificata al comitato misto nella formazione "Commercio". Il procedimento è ripreso 20 (venti) giorni dopo la data di ricevimento della richiesta a partire dalla fase in cui era stato sospeso. L'autorità del panel arbitrale decade se i suoi lavori sono stati sospesi per più di 12 (dodici) mesi, fermo restando il diritto della parte attrice di chiedere in un momento successivo la costituzione di un panel arbitrale cui sottoporre la stessa questione.
ARTICOLO 29.16
Richiesta di chiarimenti
Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del lodo arbitrale, ciascuna parte può trasmettere al panel arbitrale, inviandone copia all'altra parte e al comitato misto nella formazione "Commercio", una richiesta scritta di chiarimenti in relazione agli aspetti di una constatazione o raccomandazione formulata nel lodo arbitrale che la parte richiedente consideri ambigui. L'altra parte della controversia può presentare al panel arbitrale osservazioni su detta richiesta entro 5 (cinque) giorni dal suo ricevimento. Il panel arbitrale risponde alla richiesta di chiarimenti sul lodo arbitrale entro 15 (quindici) giorni dal suo ricevimento. Le richieste di chiarimenti non possono essere utilizzate per ottenere un riesame del lodo arbitrale.
ARTICOLO 29.17
Conformità al lodo arbitrale
1.
La parte convenuta adotta le misure necessarie per conformarsi senza indugio e in buona fede al lodo arbitrale.
2.
Se il panel arbitrale conclude che la misura in questione annulla o pregiudica sostanzialmente i benefici per la parte attrice derivanti dalle disposizioni contemplate in un modo che incide negativamente sugli scambi tra le parti, queste ultime avviano consultazioni al fine di giungere a una soluzione concordata. Le parti si adoperano per privilegiare soluzioni tali da ampliare effettivamente l'accesso ai mercati con misure come la riduzione dei dazi doganali o la soppressione degli ostacoli non tariffari.
ARTICOLO 29.18
Periodo ragionevole per assicurare la conformità al lodo
1.
La parte convenuta, qualora non sia fattibile conformarsi immediatamente al lodo arbitrale, dispone di un periodo ragionevole per assicurare la conformità. In tal caso la parte convenuta, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del lodo arbitrale, notifica alla parte attrice e al comitato misto nella formazione "Commercio" la durata del periodo ragionevole che le sarà necessario per conformarsi.
2.
Qualora le parti non convengano sulla durata del periodo ragionevole per la conformità al lodo arbitrale, la parte attrice chiede per iscritto al panel arbitrale originario, entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della notifica effettuata dalla parte convenuta a norma del paragrafo 1, di stabilire la durata del periodo ragionevole. La richiesta è notificata all'altra parte e al comitato misto nella formazione "Commercio". Il panel arbitrale comunica la propria decisione alle parti e al comitato misto nella formazione "Commercio" entro 20 (venti) giorni dalla data di presentazione della richiesta.
3.
La parte convenuta informa per iscritto la parte attrice, almeno 1 (un) mese prima della scadenza del periodo ragionevole, dei progressi compiuti nel conformarsi al lodo arbitrale.
4.
Il periodo ragionevole può essere prorogato di comune accordo tra le parti.
ARTICOLO 29.19
Riesame delle misure di conformità al lodo arbitrale
1.
Prima della scadenza del periodo ragionevole di cui all'articolo 29.18, la parte convenuta notifica all'altra parte e al comitato misto nella formazione "Commercio" le misure prese per conformarsi al lodo arbitrale.
2.
In caso di disaccordo tra le parti sull'esistenza della misura notificata dalla parte convenuta a norma del paragrafo 1 o sulla sua conformità con il lodo arbitrale o con le disposizioni contemplate, la parte attrice può chiedere al panel arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta indica la misura specifica in questione e spiega, in modo tale da illustrare chiaramente la base giuridica della contestazione, i motivi per i quali tale misura non è conforme al lodo arbitrale o è incompatibile con le disposizioni contemplate. Il panel arbitrale comunica la propria decisione alle parti entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di presentazione della richiesta.
ARTICOLO 29.20
Misure correttive temporanee in caso di non conformità
1.
Se la parte convenuta non ha notificato la misura presa per conformarsi al lodo arbitrale o alle disposizioni contemplate entro il periodo ragionevole fissato conformemente all'articolo 29.18, o se il panel arbitrale constata, nella decisione a norma dell'articolo 29.19, paragrafo 2, l'inesistenza di una misura di conformità oppure l'incompatibilità della misura notificata a norma dell'articolo 29.19, paragrafo 1, con il lodo arbitrale o con gli obblighi previsti dalle disposizioni contemplate a carico della parte convenuta, quest'ultima, se la parte attrice ne fa richiesta, presenta un'offerta di compensazione temporanea.
2.
La parte attrice può, previa notifica alla parte convenuta e al comitato misto nella formazione "Commercio", sospendere concessioni o altri obblighi previsti dalle disposizioni contemplate se:
a)
la parte attrice decide di non chiedere un'offerta di compensazione temporanea a norma del paragrafo 1; oppure
b)
tale richiesta è presentata senza che sia raggiunto un accordo sulla compensazione entro 30 (trenta) giorni:
i)
dalla fine del periodo ragionevole fissato a norma dell'articolo 29.18; oppure
ii)
dalla comunicazione della decisione arbitrale a norma dell'articolo 29.19, paragrafo 2, in cui si constata l'inesistenza di una misura di conformità o l'incompatibilità della misura notificata a norma dell'articolo 29.19, paragrafo 1, con il lodo arbitrale o con le disposizioni contemplate.
3.
La sospensione delle concessioni o degli altri obblighi non supera il livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici derivante dal fatto che la parte convenuta non si è conformata al lodo arbitrale. La parte attrice notifica all'altra parte le concessioni o gli altri obblighi che intende sospendere 30 (trenta) giorni prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione.
4.
Nel valutare quali concessioni o altri obblighi sospendere, la parte attrice dovrebbe in primo luogo cercare di sospendere le concessioni o altri obblighi relativi allo stesso settore o agli stessi settori interessati dalla misura giudicata incompatibile con le disposizioni contemplate oppure che risulta aver annullato o pregiudicato sostanzialmente i benefici per la parte attrice derivanti dalla parte III del presente accordo in un modo che incide negativamente sugli scambi tra le parti.
5.
Nel caso di una controversia di cui all'articolo 29.4, lettera a), la sospensione delle concessioni può applicarsi a settori diversi da quelli in cui il panel arbitrale ha constatato l'annullamento o il pregiudizio dei benefici, in particolare se la parte attrice ritiene che tale sospensione sia efficace nel favorire la conformità.
6.
Nel caso di una controversia di cui all'articolo 29.4, lettera b), la parte attrice, se ritiene che la sospensione di concessioni nello stesso settore o negli stessi settori su cui incide negativamente la misura in questione non sia fattibile o efficace, può cercare di applicarla ad altri settori. In tal caso la parte attrice tiene in considerazione:
a)
gli scambi nel settore su cui incide negativamente la misura in questione e la loro importanza per sé;
b)
gli aspetti economici più generali riguardanti l'annullamento o il pregiudizio sostanziale; e
c)
le conseguenze economiche derivanti più in generale dall'applicazione della sospensione delle concessioni, tra cui l'adozione di misure correttive temporanee ripartite tra molteplici settori per tener conto della diversa dimensione economica dei settori interessati.
7.
Nel caso di una controversia di cui all'articolo 29.4, lettera b), la parte attrice continua ad accordare alla parte convenuta, nel settore oggetto delle misure correttive in questione, un trattamento significativamente più favorevole di quello accordatole prima dell'entrata in vigore del presente accordo.
In particolare, quando è adottata una misura correttiva temporanea consistente nella sospensione di concessioni tariffarie, la parte attrice dà priorità alle merci soggette a liberalizzazione tariffaria completa.
Per le merci soggette a contingenti tariffari, le misure correttive temporanee sono applicate in modo tale che almeno il 50 (cinquanta) per cento del contingente tariffario specificato nell'allegato 10-A spettante alla parte convenuta rimanga impregiudicato e pienamente accessibile alle condizioni previste dalla parte III del presente accordo.
Per le merci soggette a liberalizzazione progressiva per le quali il periodo di soppressione dei dazi fino alla liberalizzazione completa sia di oltre 11 (undici) anni, le misure correttive temporanee consistenti nella sospensione di concessioni tariffarie non superano il 50 (cinquanta) per cento della differenza tra l'aliquota stabilita nell'allegato 10-A applicabile nel momento considerato, da una parte, e l'aliquota tariffaria non preferenziale applicata dalla parte che procede alla sospensione, dall'altra, fino alla piena liberalizzazione degli scambi delle merci in questione.
8.
Nel caso di una controversia di cui all'articolo 29.4, lettera b), che coinvolga un paese in via di sviluppo senza sbocco sul mare, la parte attrice valuta quali ulteriori misure potrebbe adottare che siano adeguate alle circostanze di tale paese in via di sviluppo senza sbocco sul mare, tenendo conto non soltanto dei settori commerciali interessati dalle misure contestate, ma anche dell'incidenza di eventuali misure correttive temporanee sulle specifiche sfide economiche cui si trova a far fronte il paese in via di sviluppo senza sbocco sul mare.
9.
Se ritiene che il livello notificato di sospensione delle concessioni o degli altri obblighi sia superiore al livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici derivante dal fatto di non essersi conformata al lodo arbitrale, la parte convenuta può chiedere per iscritto al panel arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata alla parte attrice e al comitato misto nella formazione "Commercio" entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2. Entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della richiesta rivolta al panel arbitrale, la parte attrice presenta un documento in cui illustra il metodo seguito per calcolare il livello di sospensione delle concessioni o degli altri obblighi. Il panel arbitrale comunica la propria decisione entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Durante tale periodo la parte attrice non sospende alcuna concessione o altro obbligo.
10.
La sospensione delle concessioni o di altri obblighi è temporanea e non sostituisce l'obiettivo della piena conformità al lodo arbitrale e alle disposizioni contemplate. La sospensione delle concessioni o di altri obblighi dura soltanto fino a quando:
a)
nel caso di una controversia di cui all'articolo 29.4, lettera a), la misura di cui il panel arbitrale ha constatato l'incompatibilità con le disposizioni contemplate è stata revocata o modificata e in tal modo la parte convenuta si è conformata a dette disposizioni;
b)
nel caso di una controversia di cui all'articolo 29.4, lettera b), la misura che secondo il panel arbitrale ha annullato o pregiudicato sostanzialmente un beneficio per la parte attrice derivante dalle disposizioni contemplate in un modo che incide negativamente sugli scambi tra le parti è stata revocata o modificata in modo tale da eliminare l'annullamento o il pregiudizio sostanziale;
c)
le parti hanno convenuto che la misura notificata a norma dell'articolo 29.19, paragrafo 1, permette alla parte convenuta di conformarsi al lodo arbitrale o alle disposizioni contemplate; oppure
d)
le parti sono giunte a una soluzione concordata a norma dell'articolo 29.24.
11.
Nonostante il paragrafo 1, nel caso di una controversia di cui all'articolo 29.4, lettera b), la compensazione può far parte di un adeguamento reciprocamente soddisfacente con cui è risolta definitivamente la controversia.
ARTICOLO 29.21
Riesame delle misure di conformità prese dopo l'adozione
di misure correttive temporanee in caso di non conformità
1.
La parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato misto nella formazione "Commercio" tutte le misure prese per conformarsi al lodo arbitrale a seguito della sospensione delle concessioni o di altri obblighi o dell'applicazione della compensazione temporanea, a seconda dei casi. Salvo nei casi di cui al paragrafo 2, la parte attrice revoca la sospensione delle concessioni o degli altri obblighi entro 30 (trenta) giorni dalla notifica. Se è stata applicata una compensazione, e salvo nei casi di cui al paragrafo 2, la parte convenuta può revocare l'applicazione della compensazione entro 30 (trenta) giorni dalla data della notifica dell'avvenuta conformità al lodo arbitrale.
2.
In caso di disaccordo tra le parti sulla questione se la misura notificata permetta alla parte convenuta di conformarsi al lodo arbitrale o alle disposizioni contemplate, ciascuna parte può, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della misura, chiedere per iscritto al panel arbitrale di pronunciarsi in merito. La richiesta è notificata all'altra parte e al comitato misto nella formazione "Commercio". Il panel arbitrale comunica la propria decisione alle parti e al comitato misto nella formazione "Commercio" entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della richiesta. Se il panel arbitrale statuisce che la misura di conformità presa rispetta il lodo arbitrale e le disposizioni contemplate, la sospensione delle concessioni o degli altri obblighi o la compensazione, a seconda dei casi, è revocata. La parte attrice, se del caso, adegua il livello di sospensione delle concessioni o degli altri obblighi al livello stabilito dal panel arbitrale.
3.
La sospensione delle concessioni o di altri obblighi o la compensazione, a seconda dei casi, è revocata anche qualora non sia presentata al panel arbitrale alcuna richiesta in conformità al paragrafo 2.
ARTICOLO 29.22
Allegati
1.
Gli allegati 29-A, 29-B e 29-C formano parte integrante del presente capo.
2.
Le controversie sorte nel quadro del presente capo sono trattate in conformità agli allegati 29‑A e 29-B.
3.
Il comitato misto nella formazione "Commercio" può modificare gli allegati 29-A e 29-B.
SEZIONE D
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 29.23
Scelta del foro
1.
Le controversie aventi lo stesso oggetto sorte nel quadro delle disposizioni contemplate e dell'accordo OMC o di qualunque altro accordo di cui le parti interessate siano firmatarie possono essere risolte a norma del presente capo, della DSU o delle procedure di risoluzione delle controversie di detto altro accordo, a discrezione della parte attrice.
2.
Ai fini del presente articolo:
a)
le procedure di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considerano avviate con la richiesta di costituzione di un panel arbitrale presentata da una parte a norma dell'articolo 6 DSU;
b)
le procedure di risoluzione delle controversie a norma di qualunque altro accordo si considerano avviate con la richiesta di costituzione di un panel o di un tribunale per la risoluzione delle controversie presentata da una parte in conformità delle disposizioni di tale accordo; e
c)
le procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente capo si considerano avviate con la richiesta di costituzione di un panel arbitrale presentata da una parte a norma dell'articolo 29.7.
3.
Nonostante il paragrafo 1, e fatto salvo il paragrafo 4, una volta che l'Unione europea o il Mercosur o uno o più Stati del Mercosur firmatari hanno chiesto la costituzione di un panel a norma dell'articolo 6 DSU o delle pertinenti disposizioni di un altro accordo di cui le parti interessate sono firmatarie, o di un panel arbitrale a norma dell'articolo 29.7, tale parte non può avviare un altro procedimento avente lo stesso oggetto in uno degli altri fori, salvo qualora l'organo competente del foro prescelto non abbia statuito sul merito della questione per motivi giurisdizionali o procedurali diversi dall'estinzione del procedimento a seguito di una domanda di rinuncia agli atti o di sospensione del procedimento.
4.
Una volta che il Mercosur ha chiesto la costituzione di un panel arbitrale a norma dell'articolo 29.7, uno Stato del Mercosur firmatario non può avviare in un altro foro un altro procedimento avente lo stesso oggetto. Una volta che ha chiesto la costituzione di un panel arbitrale a norma dell'articolo 29.7 per un procedimento contro il Mercosur, l'Unione europea non può avviare un altro procedimento contro uno o più Stati del Mercosur firmatari in un altro foro, se la misura contestata di tale Stato o di tali Stati del Mercosur firmatari costituisce una misura di attuazione della misura contestata del Mercosur e l'Unione europea denuncia la violazione di un obbligo sostanzialmente equivalente.
5.
Due o più controversie hanno lo stesso oggetto quando interessano le stesse parti della controversia, si riferiscono alla medesima misura e riguardano la presunta violazione di un obbligo sostanzialmente equivalente.
6.
Fatto salvo il paragrafo 3, nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di procedere a una sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC o autorizzata in conformità delle procedure di risoluzione delle controversie di un altro accordo internazionale di cui le parti della controversia sono firmatarie. Non può essere invocato né l'accordo OMC né l'altro accordo internazionale tra le parti per impedire a una parte di procedere a una sospensione degli obblighi a norma del presente capo.
ARTICOLO 29.24
Soluzione concordata
1.
Le parti possono in qualsiasi momento giungere a una soluzione concordata di qualsiasi controversia di cui all'articolo 29.4. Le parti concordano un termine per l'attuazione di tale soluzione.
2.
Se giungono a una soluzione concordata durante il procedimento arbitrale, le parti la notificano congiuntamente al presidente del panel arbitrale. Con tale notifica si conclude il procedimento arbitrale.
3.
Ciascuna parte adotta le misure necessarie per attuare la soluzione concordata entro il termine convenuto.
4.
La soluzione può essere adottata mediante decisione del Consiglio congiunto nella formazione "Commercio". La conclusione della soluzione concordata tra le parti può essere subordinata all'espletamento delle procedure interne necessarie. Le soluzioni concordate sono rese pubbliche in una versione che non contiene informazioni considerate riservate da una parte.
5.
La parte che attua la soluzione concordata informa per iscritto l'altra parte, entro il termine concordato, delle misure adottate a tal fine.
ARTICOLO 29.25
Termini
1.
Il panel arbitrale o il mediatore può proporre in qualsiasi momento alle parti di modificare qualsiasi termine di cui al presente capo, precisando le motivazioni di tale proposta.
2.
Tutti i termini menzionati nel presente capo possono essere prolungati di comune accordo tra le parti.
ARTICOLO 29.26
Riservatezza
Le discussioni del panel arbitrale sono riservate. Il panel arbitrale e le parti considerano riservate le informazioni che una parte ha comunicato in via riservata al panel arbitrale. La parte che trasmette al panel arbitrale una versione riservata delle sue comunicazioni scritte fornisce altresì, su richiesta dell'altra parte, una sintesi non riservata delle informazioni contenute nelle sue comunicazioni che può essere divulgata.
ARTICOLO 29.27
Costi
1.
Ciascuna parte sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione al procedimento arbitrale o di mediazione.
2.
Le spese organizzative, compresi il compenso e il rimborso delle spese degli arbitri e del mediatore in conformità all'allegato 29-A, sono ripartite equamente tra le parti.
Parte IV
DISPOSIZIONI FINALI
CAPO 30
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 30.1
Entrata in vigore
1.
Il presente accordo entra in vigore tra la parte UE e la parte Mercosur il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente per iscritto l'espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine necessarie.
2.
Tali notifiche sono inviate al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al governo della Repubblica del Paraguay, o ai rispettivi successori, che sono i depositari del presente accordo.
ARTICOLO 30.2
Applicazione prima dell'entrata in vigore
1.
Il presente accordo può essere applicato a titolo provvisorio. Tale applicazione a titolo provvisorio può avvenire tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercosur e/o uno o più Stati del Mercosur firmatari, dall'altra, conformemente alle rispettive procedure interne.
2.
L'applicazione provvisoria del presente accordo o di sue parti ha inizio il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui:
a)
l'Unione europea ha notificato l'espletamento delle proprie procedure interne, con indicazione delle parti del presente accordo che si applicano a titolo provvisorio; e
b)
in seguito alla notifica dell'Unione europea, il Mercosur e/o, secondo il caso, lo Stato o gli Stati del Mercosur firmatari hanno notificato l'espletamento delle proprie procedure interne o la ratifica del presente accordo e hanno confermato il proprio consenso ad applicarne a titolo provvisorio le parti proposte dall'Unione europea.
3.
Le notifiche sono inviate ai depositari del presente accordo.
4.
Il Consiglio congiunto e gli altri organi istituiti a norma del presente accordo possono esercitare le proprie funzioni durante il periodo in cui il presente accordo o sue parti si applicano a titolo provvisorio Qualunque decisione adottata durante detto periodo nell'esercizio delle loro funzioni si applica esclusivamente tra le parti che applicano il presente accordo a titolo provvisorio e cessa di produrre effetti tra la parte o le parti che cessano di applicare il presente accordo a titolo provvisorio e la parte o le parti rimanenti.
5.
Qualora, in conformità al presente articolo, il presente accordo o determinate disposizioni del presente accordo si applichino a titolo provvisorio, qualsiasi riferimento alla data di entrata in vigore si intende fatto alla data a decorrere dalla quale l'accordo è applicato a titolo provvisorio.
6.
Qualora, in conformità al presente articolo, il presente accordo o determinate disposizioni del presente accordo siano applicate a titolo provvisorio dall'Unione europea e da uno o più Stati del Mercosur firmatari, qualsiasi riferimento al Mercosur si intende fatto allo Stato o agli Stati del Mercosur firmatari che hanno convenuto di applicare il presente accordo a titolo provvisorio.
7.
Anche le modifiche del presente accordo o di sue parti possono essere applicate a titolo provvisorio in conformità al presente articolo. Tali modifiche adottate durante il periodo di applicazione a titolo provvisorio del presente accordo si applicano al Mercosur e/o a qualsiasi Stato del Mercosur firmatario una volta che hanno espresso il proprio consenso ad applicare il presente accordo o sue parti a titolo provvisorio conformemente al paragrafo 2, e rimangono valide dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
ARTICOLO 30.3
Riferimenti a disposizioni legislative e ad altri accordi
1.
Salvo diversa indicazione, nei casi in cui è fatto riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari di una parte, è inteso che tali disposizioni legislative e regolamentari comprendono le modifiche delle stesse.
2.
Salvo diversa indicazione, qualsiasi riferimento o qualsiasi integrazione mediante riferimento nel presente accordo ad altri accordi o atti giuridici, in toto o in parte, sono intesi come comprendenti i relativi allegati e protocolli e le relative note in calce, interpretative ed esplicative.
3.
Salvo diversa indicazione, nei casi in cui è fatto riferimento ad accordi internazionali o questi sono integrati nel presente accordo, in toto o in parte, è inteso che tali accordi comprendono le modifiche degli stessi o gli accordi sostitutivi che entrano in vigore per entrambe le parti alla data o dopo la data della firma del presente accordo. In caso di questioni riguardanti l'attuazione o l'applicazione delle disposizioni del presente accordo derivanti da tali modifiche o accordi sostitutivi, ove necessario le parti possono, su richiesta di una parte, consultarsi tramite il Consiglio congiunto onde trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente alla questione. In seguito a tale consultazione le parti possono, con decisione in sede di Consiglio congiunto, modificare di conseguenza il presente accordo.
4.
Il paragrafo 3 si applica mutatis mutandis se per l'Unione europea e per uno o più Stati del Mercosur firmatari sono entrati in vigore la modifica o l'accordo sostitutivo di un accordo internazionale cui è fatto riferimento o che è integrato nel presente accordo, in toto o in parte.
ARTICOLO 30.4
Adempimento degli obblighi
1.
Ciascuna parte adotta tutte le misure generali o specifiche necessarie per adempiere i propri obblighi ai sensi del presente accordo in base ai principi di rispetto reciproco, partenariato paritetico e osservanza del diritto internazionale.
2.
Se una parte ritiene che l'altra parte abbia mancato a uno o più degli obblighi che le incombono in forza della parte III del presente accordo, si applicano i meccanismi specifici previsti nella medesima parte dell'accordo.
3.
La parte che ritiene, in base alla situazione di fatto, che l'altra parte abbia commesso una violazione degli obblighi descritti come elementi essenziali all'articolo 1.2, paragrafo 1, all'articolo 5.2, paragrafo 2, e all'articolo 7.7, paragrafo 3, può adottare misure adeguate.
La parte che constata tale situazione ne dà immediatamente notifica all'altra parte indicando le misure adottate. Ciascuna parte può chiedere la tenuta di consultazioni urgenti sulla questione ai fine di giungere a una soluzione concordata. Le parti interessate si adoperano per tenere consultazioni prima che siano adottate misure adeguate. La parte che effettua la notifica e che adotta le misure trasmette tutte le informazioni rilevanti necessarie per un esame approfondito della situazione.
Ai fini del presente paragrafo, le "misure adeguate" possono comprendere la sospensione, parziale o integrale, del presente accordo. La sospensione del presente accordo costituisce l'extrema ratio e può essere imposta solo in presenza di una violazione sostanziale e particolarmente grave degli elementi essenziali di cui all'articolo 1.2, paragrafo 1, all'articolo 5.2, paragrafo 2, e all'articolo 7.7, paragrafo 3. In tal caso le parti sono dispensate dall'obbligo di dare esecuzione al presente accordo, in tutto o in parte, nelle relazioni reciproche che intrattengono nel periodo di sospensione. Tale sospensione si applica per il periodo minimo necessario a risolvere la questione in modo accettabile per le parti.
4.
Una parte informa l'altra parte se, alla luce della situazione di fatto, ritiene che quest'ultima sia venuta meno a uno o più obblighi del presente accordo, ad eccezione di quelli che rientrano nell'ambito dei paragrafi 2 e 3. Le parti intensificano le attività di consultazione e cooperazione per risolvere le questioni tempestivamente e in modo amichevole e tengono consultazioni sotto gli auspici del Consiglio congiunto al fine di pervenire a una soluzione reciprocamente accettabile. Il Consiglio congiunto può chiedere al comitato misto di riunirsi entro 15 giorni per tenere consultazioni urgenti. Ciascuna parte fornisce le informazioni necessarie per un esame approfondito. Laddove il Consiglio congiunto non pervenga a una soluzione reciprocamente accettabile entro 90 giorni dalla data di notifica, la parte notificante può adottare misure adeguate. Ai fini del presente paragrafo le "misure adeguate" possono comprendere la sospensione unicamente delle parti I, II e IV del presente accordo. In tal caso la parte notificante e la parte notificata sono dispensate dall'obbligo di adempiere le parti sospese del presente accordo nelle relazioni reciproche che intrattengono nel periodo di sospensione.
5.
Le "misure adeguate" di cui ai paragrafi 3 e 4 sono adottate nel pieno rispetto del diritto internazionale e sono proporzionate al mancato adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo. Sono privilegiate le misure adeguate che meno interferiscono con il funzionamento del presente accordo.
6.
La sospensione del funzionamento di una parte del presente accordo nei confronti di uno Stato del Mercosur firmatario non comporta l'analoga sospensione nei confronti degli altri Stati del Mercosur firmatari, salvo qualora la sospensione totale del presente accordo a norma del paragrafo 3 risulti opportuna per sanare una violazione degli elementi fondamentali di cui all'articolo 1.2, paragrafo 1, e all'articolo 5.2, paragrafo 2. Per decidere se sospendere integralmente il presente accordo la parte UE tiene conto delle misure che il Mercosur ha adottato nei confronti dello Stato del Mercosur firmatario che ha commesso la violazione.
7.
La sospensione del presente accordo in caso di violazione dell'elemento fondamentale di cui all'articolo 7.7, paragrafo 3, commessa da uno Stato del Mercosur firmatario non comporta la sospensione del funzionamento del presente accordo nei confronti degli altri Stati del Mercosur firmatari.
ARTICOLO 30.5
Modifiche
1.
Le parti possono convenire, per iscritto, di modificare il presente accordo. Una modifica entra in vigore dopo che le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti interni necessari per l'entrata in vigore della modifica, oppure ad altra data concordata dalle parti.
2.
Nonostante il paragrafo 1, il Consiglio congiunto nella formazione "Commercio" o il comitato misto nella formazione "Commercio", a seconda dei casi, può decidere di modificare gli allegati o altre parti della parte III del presente accordo nei casi da questo previsti. Tale decisione può prevedere che dette modifiche si applichino dalla data concordata dalle parti oppure dalla data della notifica relativa all'espletamento degli obblighi giuridici di una parte o delle parti, se del caso.
ARTICOLO 30.6
Adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea
1.
L'Unione europea notifica alla parte Mercosur qualsiasi domanda di adesione all'Unione europea presentata da un paese terzo.
2.
Nel corso dei negoziati tra l'Unione europea e il paese candidato che chiede l'adesione, l'Unione europea:
a)
fornisce, su richiesta della parte Mercosur e nella misura del possibile, tutte le informazioni su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo; e
b)
tiene conto di tutte le preoccupazioni espresse dalla parte Mercosur.
3.
Il comitato misto esamina gli eventuali effetti sul presente accordo dell'adesione di un paese terzo all'Unione europea con sufficiente anticipo rispetto alla data di tale adesione.
4.
Prima dell'entrata in vigore dell'accordo sull'adesione di un paese terzo all'Unione europea, con decisione del Consiglio congiunto le parti predispongono gli adeguamenti o i regimi transitori necessari in relazione al presente accordo.
5.
Fatto salvo il paragrafo 4, la parte III del presente accordo si applica tra il nuovo Stato membro dell'Unione europea e la parte Mercosur a partire dalla data di adesione di detto nuovo Stato membro all'Unione europea.
ARTICOLO 30.7
Adesione di Stati parti al Mercosur
1.
Il Mercosur notifica alla parte UE qualsiasi domanda di adesione al Mercosur presentata da un paese terzo.
2.
Nel corso dei negoziati fra il Mercosur e il paese candidato che chiede l'adesione, il Mercosur:
a)
fornisce, su richiesta della parte UE e nella misura del possibile, tutte le informazioni su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo; e
b)
tiene conto di tutte le preoccupazioni espresse dalla parte UE.
3.
Qualunque Stato parte del Mercosur che non sia parte del presente accordo alla data della sua firma ("Stato parte del Mercosur richiedente") può aderire al presente accordo tramite un protocollo di adesione concluso tra la parte UE e lo Stato parte del Mercosur richiedente. Il protocollo di adesione ricomprende i risultati dei negoziati di adesione e, se necessario, gli adeguamenti eventualmente raccomandati dal comitato misto a norma del paragrafo 4. Il presente accordo è modificato a norma dell'articolo 30.5, paragrafo 1, per rispecchiare le condizioni di adesione concordate nel protocollo di adesione tra la parte UE e lo Stato parte del Mercosur richiedente.
4.
Durante i negoziati relativi al protocollo di adesione di cui al paragrafo 3, il Mercosur può accompagnare la delegazione dello Stato parte del Mercosur richiedente; prima della conclusione dei negoziati, l'una o l'altra parte può chiedere che si riunisca il comitato misto al fine di esaminare i possibili effetti dell'adesione dello Stato parte del Mercosur richiedente sul presente accordo e se necessario raccomandare adeguamenti.
ARTICOLO 30.8
Allegati, appendici e protocolli
Gli allegati, le appendici e i protocolli del presente accordo ne formano parte integrante.
ARTICOLO 30.9
Diritti dei privati
1.
Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in forza del diritto internazionale pubblico.
2.
Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di permettere che il presente accordo sia invocato direttamente negli ordinamenti giuridici interni delle parti. Gli Stati parti del Mercosur firmatari del presente accordo possono prevedere diversamente nei rispettivi ordinamenti giuridici interni.
ARTICOLO 30.10
Durata della validità
Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.
ARTICOLO 30.11
Denuncia
1.
La parte UE o la parte Mercosur può notificare per iscritto all'altra parte l'intenzione di denunciare il presente accordo.
2.
La denuncia ha effetto nove mesi dopo la notifica di cui al paragrafo 1.
ARTICOLO 30.12
Lingue facenti fede
Il presente accordo è redatto in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.