Bruxelles, 3.9.2025

COM(2025) 356 final

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra


PROTOCOLLO SULLA COOPERAZIONE

ARTICOLO 1

Principi generali

1.    Le parti rammentano l'istituzione di una zona di libero scambio in conformità dell'articolo 9.1 dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra, ("accordo di partenariato UE‑Mercosur") nel perseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 9.2 dell'accordo di partenariato UE-Mercosur medesimo, la quale concorrerà ad aumentare complessivamente il reddito e la prosperità in entrambe le regioni e a ridurre le disuguaglianze, in conformità degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

2.    Le parti sono impegnate a favore di un partenariato di cooperazione che contribuisca alla pace e alla prosperità sulla base del rispetto, della fiducia e di valori e interessi condivisi, facendo fronte insieme alle sfide e insieme sfruttando le possibilità aperte dall'accordo di partenariato UE‑Mercosur. In linea con quanto precede i partenariati di cooperazione contemplati nel presente protocollo sono improntati a una visione in cui le due parti ne stabiliscono insieme le priorità, l'assetto e gli obiettivi.



3.    Le parti riconoscono la necessità di facilitare agli operatori economici del Mercosur, in particolare a microimprese e piccole e medie imprese, anche individuali ("PMI"), donne, piccoli agricoltori, popolazioni indigene e comunità locali e tradizionali, l'adattamento al nuovo contesto economico e commerciale risultante dall'istituzione della zona di libero scambio, consentendo loro di acquisire competitività sui mercati del Mercosur e dell'Unione e di sfruttare i vantaggi dell'accordo di partenariato UE-Mercosur.

4.    A integrazione delle disposizioni sulla cooperazione previste all'articolo 4.2 dell'accordo di partenariato UE-Mercosur, le parti riaffermano pertanto l'impegno a stringere partenariati di cooperazione che abbiano il fine primo di favorire l'attuazione di tale accordo, in particolare la parte III, contribuendo alla capacità delle parti di sfruttare tutte le possibilità che l'accordo apre e parando i potenziali effetti negativi sui settori economici e industriali vulnerabili, senza trascurare la necessità di tener conto delle specifiche sfide cui si trovano a far fronte i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare.

5.    La cooperazione prevista dal presente protocollo può esplicarsi in attività che coinvolgano tutti gli Stati del Mercosur firmatari collettivamente o uno o più singoli Stati del Mercosur firmatari in settori e segmenti specifici, comprese le relative PMI. Le parti sfrutteranno tutte le possibilità offerte, tra l'altro, dall'agenda per gli investimenti del Global Gateway UE-ALC.

6.    Le parti convengono che il Mercosur e gli Stati del Mercosur firmatari possano fruire di tutti i tipi di risorse previste dal presente protocollo, tenuto conto, tra l'altro, delle specifiche sfide cui si trovano a far fronte i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare, per garantire i benefici dell'accesso al mercato e delle pari opportunità nel quadro dell'accordo di partenariato UE‑Mercosur.


ARTICOLO 2

Meccanismi di finanziamento

Il sostegno finanziario dell'Unione può concretarsi in sovvenzioni, prestiti, garanzie e cooperazione tecnica e potrebbe essere integrato sia da risorse del Mercosur e degli Stati del Mercosur firmatari sia da altre risorse finanziarie messe a disposizione da istituzioni finanziarie nazionali, regionali e internazionali ai fini dell'ulteriore perseguimento degli obiettivi dell'accordo di partenariato UE‑Mercosur. L'Unione europea si adopererà a istituire uno specifico programma per il Mercosur quale canale principale di ottimizzazione della cooperazione nell'ambito dell'accordo di partenariato UE-Mercosur e può servirsi dei programmi e strumenti esistenti per convogliare l'assistenza verso il Mercosur e gli Stati del Mercosur firmatari, tramite programmi bilaterali e regionali, prestiti e garanzie di bilancio alle istituzioni di finanziamento allo sviluppo. Conformemente all'iniziativa Team Europa della Commissione europea, il sostegno dell'Unione europea può includere contributi degli Stati membri oltre ai contributi del bilancio dell'Unione. In considerazione della nuova situazione economica e commerciale che potrebbe scaturire dall'accordo di partenariato UE‑Mercosur, il sostegno finanziario dell'Unione europea includerà risorse nuove attualmente non disponibili nell'ambito di altri programmi, da convogliare preferibilmente attraverso uno specifico programma per il Mercosur quale indicato sopra.


ARTICOLO 3

Monitoraggio e attuazione

1.    Le parti rammentato che, in virtù dell'articolo 2.4, paragrafo 6, dell'accordo di partenariato UE-Mercosur, è istituito il sottocomitato per la cooperazione internazionale e lo sviluppo, incaricato di promuovere, coordinare e supervisionare l'attuazione delle attività di cooperazione nei settori di cui alla parte II di detto accordo e di provvedere ai relativi seguito, monitoraggio e valutazione.

2.    Oltre ai compiti previsti all'articolo 2.4 dell'accordo di partenariato UE-Mercosur, il sottocomitato per la cooperazione internazionale e lo sviluppo orienta la direzione, stabilisce le priorità e definisce l'assetto dei programmi di partenariato delle attività comuni di cooperazione stabilite nel presente protocollo e monitora con regolarità la disponibilità di fondi per tali attività. Il sottocomitato per la cooperazione internazionale e lo sviluppo può presentare raccomandazioni al comitato misto di cui all'articolo 2.3 dell'accordo di partenariato UE-Mercosur.

3.    Ai fini della pianificazione dell'effettiva attuazione della cooperazione in virtù dell'accordo di partenariato UE-Mercosur, le parti convengono di cominciare a discutere in sede di sottocomitato per la cooperazione internazionale e lo sviluppo, entro un anno dall'entrata in vigore dell'accordo di partenariato UE-Mercosur o dall'avvio della sua applicazione a titolo provvisorio, le iniziative di cooperazione in corso e in programma. Entro il medesimo termine e sempre nel quadro del sottocomitato per la cooperazione internazionale e lo sviluppo, le parti concordano la procedura di approvazione dei progetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo.