COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 20.4.2022
COM(2022) 169 final
ALLEGATO
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica dell'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
ALLEGATO
PROGETTO DI DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. […]
del […]
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che istituisce un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi.
(2)La decisione di esecuzione (UE) 2019/300 abroga la decisione 2004/478/CE della Commissione, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere soppressa dal medesimo.
(3)La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai mangimi. La legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai mangimi non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione pertanto non si applica al Liechtenstein.
(4)È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:
1.Dopo il punto 59 (decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione) del capitolo I, parte 7.2, è inserito quanto segue:
"60.32019 D 0300: Decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che istituisce un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi (GU L 50 del 21.2.2019, pag. 55).
Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue:
qualora la Commissione individui una situazione ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 che riguardi direttamente uno Stato EFTA e istituisca un'unità di crisi ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002, il o i coordinatori della crisi designati dallo Stato EFTA direttamente interessato e il coordinatore della crisi designato dall'Autorità di vigilanza EFTA partecipano ai lavori dell'unità di crisi."
2.Dopo il punto 47 bis (regolamento di esecuzione (UE) n. 16/2011 della Commissione) del capitolo II è inserito quanto segue:
"47 ter. 32019 D 0300: Decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che istituisce un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi (GU L 50 del 21.2.2019, pag. 55).
Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue:
qualora la Commissione individui una situazione ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 che riguardi direttamente uno Stato EFTA e istituisca un'unità di crisi ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002, il o i coordinatori della crisi designati dallo Stato EFTA direttamente interessato e il coordinatore della crisi designato dall'Autorità di vigilanza EFTA partecipano ai lavori dell'unità di crisi."
3.Il testo del punto 31 (decisione di esecuzione 2004/478/CE della Commissione) del capitolo I, parte 7.2, e del punto 43 (decisione di esecuzione 2004/478/CE della Commissione) del capitolo II, è soppresso.
Articolo 2
Il testo della decisione di esecuzione (UE) n. 2019/300 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il […], purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il […].
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
[…]
I segretari
del Comitato misto SEE
[…]