Bruxelles, 20.4.2022

COM(2022) 169 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica dell'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE


ALLEGATO

PROGETTO DI DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. […]

del […]

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che istituisce un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi 1 .

(2)La decisione di esecuzione (UE) 2019/300 abroga la decisione 2004/478/CE della Commissione, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere soppressa dal medesimo.

(3)La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai mangimi. La legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai mangimi non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione pertanto non si applica al Liechtenstein.

(4)È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1.Dopo il punto 59 (decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione) del capitolo I, parte 7.2, è inserito quanto segue:

"60.32019 D 0300: Decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che istituisce un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi (GU L 50 del 21.2.2019, pag. 55).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue:

qualora la Commissione individui una situazione ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 che riguardi direttamente uno Stato EFTA e istituisca un'unità di crisi ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002, il o i coordinatori della crisi designati dallo Stato EFTA direttamente interessato e il coordinatore della crisi designato dall'Autorità di vigilanza EFTA partecipano ai lavori dell'unità di crisi."

2.Dopo il punto 47 bis (regolamento di esecuzione (UE) n. 16/2011 della Commissione) del capitolo II è inserito quanto segue:

"47 ter. 32019 D 0300: Decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che istituisce un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi (GU L 50 del 21.2.2019, pag. 55).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue:

qualora la Commissione individui una situazione ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 che riguardi direttamente uno Stato EFTA e istituisca un'unità di crisi ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002, il o i coordinatori della crisi designati dallo Stato EFTA direttamente interessato e il coordinatore della crisi designato dall'Autorità di vigilanza EFTA partecipano ai lavori dell'unità di crisi."

3.Il testo del punto 31 (decisione di esecuzione 2004/478/CE della Commissione) del capitolo I, parte 7.2, e del punto 43 (decisione di esecuzione 2004/478/CE della Commissione) del capitolo II, è soppresso.

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) n. 2019/300 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il […], purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE 2*.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il […].

   Per il Comitato misto SEE

   Il presidente

   […]

   I segretari

   del Comitato misto SEE

                       […]

(1)    GU L 50 del 21.2.2019, pag. 55.
(2) *    [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]