PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE in merito alla progetto di regolamento (CE) del Consiglio relativo all' azione della Comunità nel settore della statistica
Gazzetta ufficiale n. C 195 del 18/07/1994 pag. 0001
Parere in merito alla progetto di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'azione della Comunità nel settore della statistica (1) (94/C 195/01) Il Consiglio, in data 30 marzo 1994, ha decido conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità europea di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra. La Sezione « Affari economici, finanziari e monetari », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Meyer-Horn, in data 12 aprile 1994. Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 27 aprile 1994, nel corso della 315a sessione plenaria, il seguente parere. 1. Base giuridica del regolamento 1.1. La Commissione delle CE ha proposto un regolamento del Consiglio (COM(94) 78 def.) che disciplina l'attività della Comunità nel settore statistico. 1.2. In merito al regolamento basato sull'articolo 213 del Trattato sull'Unione europea, viene ora chiesto il parere del Comitato economico e sociale, del Parlamento europeo e dell'Istituto monetario europeo. 1.3. La Commissione della CE ha consultato, in merito al progetto di regolamento, il comitato del programma statistico, il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, nonché il comitato consultivo europeo dell'informazione statistica, nei settori economico e sociale. 1.4. In base all'articolo 23, il regolamento entra in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. 2. Motivazioni e finalità del regolamento 2.1. L'Unione europea ha bisogno, per prendere le sue decisioni, di statistiche comunitarie aggiornate, affidabili, pertinenti e che permettano un paragone tra i vari paesi. Le statistiche comunitarie sono in particolare necessarie nei seguenti settori: 2.1.1. Preparazione e realizzazione dell'Unione economica e monetaria (es. indicatori finanziari e monetari per i criteri di convergenza, conti nazionali, parità di potere d'acquisto, indici dei prezzi al consumo, bilance dei pagamenti, statistiche bancarie, sui tassi d'interesse e sul denaro per l'Istituto monetario europeo). 2.1.2. Promozione della coesione economica e sociale (es. prodotto interno lordo delle regioni, tasso di disoccupazione, indicatori regionali sulla popolazione attiva e sull'occupazione per valutare l'ammissibilità al sostegno dei fondi strutturali e di coesione, base dati REGIO). 2.1.3. Creazione di uno Spazio finanziario europeo (es. statistiche sul mercato dei capitali, compresi i dati sull'emissione di obbligazioni in ecu, banca dati sulle statistiche ecu). 2.2. Nella sua relazione finale sul programma statistico 1989/1992 (COM(93) 454 def.), la Commissione segnala i progressi già compiuti in questi settori statistici (dal par. I B 1 bis al par. I B 4, par. 1 C 1). In dieci anni di lavoro è stato in particolare armonizzato il sistema europeo di conti economici integrati (ESA) con quello delle Nazioni Unite (SNA) e con la metodologia della bilancia dei pagamenti del Fondo Monetario Internazionale. Per quanto riguarda l'ESA, è stata accelerata la raccolta dei dati già ampiamente comparabili ed è stata preparata la successiva inclusione dell'Austria, della Svizzera, della Svezia e della Finlandia. 2.3. Le statistiche comunitarie si basano sui dati forniti dagli uffici statistici degli Stati membri. Questo obbedisce a quel principio di sussidiarietà che, proprio nel settore delle statistiche, ha dimostrato da tempo la sua validità. La sussidiarietà presuppone però quanto segue: 2.3.1. Bisogna stabilire una ripartizione del lavoro tra l'Ufficio statistico dell'Unione Europea e gli istituti statistici degli Stati membri. 2.3.2. Gli Stati membri devono far sì che i dati trasmessi alla Commissione dai loro servizi rispondano ai principi adottati a livello comunitario. 2.3.3. I dati statistici riservati devono ricevere protezione analoga a tutti i livelli, per conservare la fiducia di chi è tenuto a fornire le informazioni. 2.3.4. Occorre prendere provvedimenti affinché le statistiche comunitarie - tranne quelle riservate - vengano messe a disposizione di tutti i cittadini dell'Unione europea, e non solo degli ambienti dei diretti utilizzatori. 2.3.5. Tenendo presente le particolari esigenze e la responsabilità che l'Istituto monetario europeo (IME) o il successivo Sistema europeo delle banche centrali hanno su determinate statistiche, bisogna adottare una forma specifica di collaborazione tra i diversi servizi a livello nazionale e comunitario. Va in particolare rispettata l'autonomia della Banca Centrale Europea e dell'IME. 2.4. Il progetto di regolamento stabilisce le misure necessarie che derivano dalle esigenze citate al punto 2.3. Il CES giudica pertanto opportuno tale progetto e formula ai capitoli 3 e 4 le proprie osservazioni. 3. Osservazioni generali 3.1. In 23 articoli, il progetto di regolamento disciplina la preparazione, la raccolta, la messa in memoria, l'elaborazione, il trattamento e l'analisi delle statistiche comunitarie sulla base di norme uniformi e di metodi armonizzati. Sulla base di programmi annuali di lavoro, vengono elaborati dei programmi statistici pluriennali, eventualmente aggiornati periodicamente, corredati da orientamenti e finalità. 3.1.1. Il Comitato si compiace che siano stati presi in considerazione sia i vincoli finanziari nazionali e comunitari sia l'utilità delle disposizioni comunitarie (art. 4). In tale contesto meritano esplicita approvazione anche i seguenti principi (art. 9, par. 2, numeri 3 e 4): 3.1.1.1. la mole di lavoro degli informatori è mantenuta al più basso livello possibile. 3.1.1.2. il carico di lavoro e i costi delle statistiche comunitarie devono essere direttamente proporzionali all'importanza dei risultati perseguiti. 3.1.2. Vista la portata e l'importanza dei programmi statistici, il CES giudica opportuno consultare il Comitato (CPS) istituito a tale scopo all'interno dell'ISCE e l'Istituto monetario europeo, nonché, se parti interessate, il Comitato consultivo europeo dell'informazione statistica nei settori economico e sociale e quello delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti. (art. 3, par. 2 e 3). 3.1.3. In base all'articolo 3, par. 2, la Commissione deve tener conto « nella misura del possibile » delle necessità dell'Istituto monetario europeo. Il Comitato giudica tale limitazione inopportuna considerando l'importanza delle statistiche probabilmente necessarie per l'elaborazione della politica monetaria comune, per l'armonizzazione dei meccanismi di politica monetaria e per una più stretta collaborazione tra le banche centrali. 3.2. Il regolamento prevede (all'art. 9) che le statistiche comunitarie siano elaborate in maniera obiettiva e indipendente da gruppi politici o altri gruppi d'interesse. Tenendo presente l'importanza delle statistiche per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria (punti 2.1.1 e 2.1.2), il CES approva sia questo principio, sia l'idea di un'esauriente regolamentazione sulla riservatezza dei dati confidenziali e sulla loro protezione contro divulgazioni illecite (dall'art.13 all'art. 19). In tale contesto, il CES ritiene opportuno informare i fornitori di dati statistici sia sulle misure di protezione applicate, sia sui fondamenti giuridici e sugli obiettivi delle statistiche. 3.3. La realizzazione dei programmi di convergenza e di rilancio economico, nonché il previsto maggior coordinamento delle politiche economiche nazionali e il loro controllo multilaterale rendono necessaria l'informazione degli ambienti socioeconomici interessati, in particolare le parti sociali. Il CES pertanto esprime la sua soddisfazione per il fatto che la proposta di regolamento assicura un accesso imparziale, e dunque agevole, alle statistiche comunitarie, tranne i casi d'informazioni protette dal segreto statistico (articoli 10 e 11). 3.4. Il CES presuppone inoltre di essere consultato in merito ai programmi statistici comunitari pluriennali di cui all'articolo 2, primo paragrafo, del progetto di regolamento. 4. Osservazioni sui singoli articoli 4.1. Nonostante di regola le autorità nazionali siano responsabili dei lavori previsti dal programma statistico, possono essere elaborate statistiche comunitarie anche dall'ISCE, d'intesa con le autorità sopraccitate. Il CES ritiene opportuno aver previsto tale possibilità (art. 7). 4.2. In base all'articolo 11, par. 4, le condizioni di accesso per gli utenti delle statistiche sono disciplinate dalla politica tariffaria di ogni autorità sulla base delle informazioni e della cooperazione reciproche tra tali autorità e l'ISCE. Se è vero che questo obbedisce al principio di sussidiarietà, il CES insiste tuttavia affinché la cooperazione porti ad una politica tariffaria che escluda uno svantaggio in termini di costo nei confronti dei cittadini di un determinato Stato membro che desiderano accedere alle statistiche comunitarie. 4.3. L'articolo 18 prevede che i membri delle autorità statistiche nazionali siano vincolati dall'obbligo del segreto anche dopo la cessazione delle loro funzioni. Il CES approva tale misura pur chiedendosi in che modo sia possibile stabilirne le regole contrattuali, inerenti al diritto del pubblico impiego, nonché le relative sanzioni a livello nazionale e comunitario. 4.4. L'articolo 20 prevede la consultazione del Comitato del Programma Statistico (CPS) e stabilisce in particolare le procedure di voto e di decisione per le misure della Commissione che non sono conformi al parere favorevole del CPS. La procedura è complessa, ma il CES la giudica indispensabile per poter prendere senza indugi le necessarie decisioni nel campo delle statistiche comunitarie. Le stesse osservazioni valgono per i metodi di lavoro del Comitato del segreto statistico, istituito dal Regolamento n. 1588/90 del Consiglio dell'11 giugno 1990, di cui all'articolo 21 del progetto in esame. Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1994. Il Presidente del Comitato economico e sociale Susanne TIEMANN (1) GU n. C 106 del 14. 4. 1994, pag. 22.