Bruxelles, 13.7.2020

COM(2020) 309 final

2020/0140(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la procedura di disimpegno


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

•Motivi e obiettivi della proposta

Gli effetti diretti e indiretti della pandemia di Covid-19 continuano ad intensificarsi in tutti gli Stati membri. La situazione attuale è senza precedenti e richiede misure per sostenere gli Stati membri nell'attuazione dei fondi. A tal riguardo è opportuno garantire il pieno utilizzo della regola N+2 in modo da lasciare agli Stati membri tempo sufficiente per attuare le loro dotazioni e dichiarare le spese alla Commissione.

Più specificamente, affinché la regola del disimpegno (N+2) tenga conto della richiesta di pagamento per l'intero anno N+2 presentata dagli Stati membri, è necessario allineare il termine del disimpegno con quello per la presentazione dei conti.

Inoltre, al fine di garantire un approccio coerente al disimpegno e di concedere agli Stati membri un periodo di attuazione conforme alla regola N+2, si propone di allineare il disimpegno delle dotazioni aggiuntive assegnate ai programmi nazionali nel 2018 e nel 2019 con le norme applicabili alla dotazione di base dei programmi nazionali.

•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta è coerente con il quadro giuridico generale istituito per il Fondo Asilo, migrazione e integrazione e il Fondo Sicurezza interna e si limita a una modifica mirata del regolamento (UE) n. 514/2014.

•Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta si limita a modifiche mirate del regolamento (UE) n. 514/2014 ed è coerente con le altre politiche dell'Unione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

•Base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 78, paragrafo 2, l'articolo 79, paragrafi 2 e 4, l'articolo 82, paragrafo 1, l'articolo 84 e l'articolo 87, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Allinea i termini delle richieste di pagamento e del disimpegno e adegua la data dell'impegno delle dotazioni aggiuntive nel 2018 e nel 2019 che sono state concesse per far fronte alle esigenze impreviste nei settori coperti dal Fondo asilo, migrazione e integrazione e dal Fondo sicurezza interna.

•Sussidiarietà

La proposta mira a massimizzare l'impiego dei Fondi per rispondere agli effetti diretti e indiretti derivanti dalla crisi di sanità pubblica nel contesto della pandemia di Covid-19.

•Proporzionalità

La proposta è una modifica limitata e mirata che non va al di là di quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di assicurare che gli Stati membri possano fare un uso ottimale delle dotazioni in risposta a crisi di sanità pubblica diffuse che rischiano di avere effetti negativi sui settori coperti dai Fondi.

•Scelta dell'atto giuridico

Un regolamento è lo strumento adeguato per introdurre le modifiche necessarie per far fronte a questa situazione senza precedenti.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

• Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

•Consultazioni dei portatori di interessi

Non vi è stata consultazione dei portatori di interessi esterni. La proposta tiene tuttavia conto delle domande di chiarimento e consulenza ricevute dalle autorità nazionali relative alla loro gestione delle misure di risposta alla crisi.

• Assunzione e uso di perizie

Non pertinente.

• Valutazione d'impatto

È stata effettuata una valutazione d'impatto al fine di preparare le proposte concernenti il regolamento (UE) n. 514/2014. Le presenti modifiche, limitate e puntuali, non richiedono una valutazione d'impatto distinta.

• Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente.

• Diritti fondamentali

Non pertinente.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Le modifiche proposte non comportano alcuna variazione dei massimali annui previsti per gli impegni e i pagamenti nel quadro finanziario pluriennale.

5.ALTRI ELEMENTI

•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'attuazione delle misure sarà oggetto di monitoraggio nel quadro dei meccanismi generali stabiliti nel regolamento (UE) n. 514/2014 applicabili al disimpegno.

•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Si propone di modificare il regolamento (UE) n. 514/2014 per garantire che tutte le richieste di pagamento relative all'anno N+2 presentate da uno Stato membro entro i termini regolamentari di cui all'articolo 44 del regolamento (UE) n. 514/2014 siano prese in considerazione al momento del calcolo del disimpegno. Si propone inoltre di modificare il regolamento (UE) n. 514/2014 per garantire che il periodo di attuazione per gli importi corrispondenti alle dotazioni aggiuntive assegnate ai programmi nazionali nel 2018 e nel 2019 sia allineato con il periodo di attuazione della dotazione iniziale. Entrambe le modifiche assicurano la coerenza tra le disposizioni e lasciano impregiudicata la regola del disimpegno N+2.

2020/0140 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la procedura di disimpegno

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, l'articolo 79, paragrafi 2 e 4, l'articolo 82, paragrafo 1, l'articolo 84 e l'articolo 87, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 1 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 2 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Gli Stati membri sono stati colpiti dalle conseguenze della pandemia di Covid-19 come mai prima d'ora. Ciò incide negativamente sulla migrazione, la sicurezza e la gestione delle frontiere negli Stati membri, il che aggrava a sua volta le serie carenze di liquidità che gli Stati membri affrontano a causa del notevole aumento improvviso degli investimenti pubblici necessario in molti settori. Si è così creata una situazione eccezionale, che è opportuno affrontare con misure specifiche.

(2)È necessario concedere agli Stati membri un'ulteriore flessibilità per consentire loro di rispondere a questa crisi senza precedenti, aumentando la possibilità di sfruttare appieno il periodo di attuazione disponibile fino alla chiusura dei programmi il 31 dicembre 2023. Al fine di rispondere a tale esigenza, i termini per il disimpegno e per la presentazione delle domande di pagamento del saldo annuale dovrebbero essere allineati. Il termine regolamentare per le richieste di pagamento del saldo annuale è il 15 febbraio, mentre il termine inizialmente previsto per il disimpegno era il 31 dicembre dell'anno precedente. Se si allineano entrambi i termini al 15 febbraio, la richiesta di pagamento del saldo annuale presentata dallo Stato membro il 15 febbraio sarà presa in considerazione ai fini del disimpegno.

(3)Per garantire che gli Stati membri possano utilizzare appieno le dotazioni aggiuntive concesse nel 2018 e nel 2019, è opportuno adeguare l'anno dell'impegno di bilancio. Le dotazioni aggiuntive erano incluse nel bilancio generale dell'Unione europea per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 3 e successivamente sono state assegnate ai programmi nazionali conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014.

(4)È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per garantire agli Stati membri la certezza del diritto riguardo al termine del disimpegno.

(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 514/2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 50 del regolamento (UE) 514/2014, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I programmi nazionali sono sottoposti ad una procedura di disimpegno sulla base del principio per cui sono disimpegnati gli importi connessi a un impegno cui non si accompagnano un prefinanziamento iniziale e annuale ai sensi dell'articolo 35 e una richiesta di pagamento presentata entro il termine di cui all'articolo 44, paragrafo 1, nell'anno successivo al secondo anno dell'impegno di bilancio. Ai fini del disimpegno, la Commissione calcola l'importo aggiungendo un sesto dell'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuo per il 2014 a ciascuno degli impegni di bilancio dal 2015 al 2020.

Per quanto riguarda gli importi corrispondenti alle dotazioni aggiuntive assegnate ai programmi nazionali nel 2018, l'anno dell'impegno di bilancio è il 2019. Per quanto riguarda gli importi corrispondenti alle dotazioni aggiuntive assegnate ai programmi nazionali nel 2019, l'anno dell'impegno di bilancio è il 2020. ".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    GU C del , pag. .
(2)    GU C del , pag. .LS
(3)

   GU L 57 pag. 317 e GU L 67 pag. 318.