Regolamento (CE) n. 1392/97 della Commissione del 18 luglio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 3597/90 relativo alle norme contabili per misure di intervento implicanti l'acquisto, il magazzinaggio e la vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi di intervento
Gazzetta ufficiale n. L 190 del 19/07/1997 pag. 0022 - 0023
REGOLAMENTO (CE) N. 1392/97 DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 3597/90 relativo alle norme contabili per misure di intervento implicanti l'acquisto, il magazzinaggio e la vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi di intervento LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3492/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che determina gli elementi da prendere in considerazione nei conti annuali per il finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, delle misure di intervento di magazzinaggio pubblico (1), in particolare l'articolo 8, considerando che il regolamento (CEE) n. 3597/90 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 895/94 (3), ha istituito le norme di contabilizzazione per le misure di intervento che implicano l'acquisto, il magazzinaggio e la vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi di intervento; considerando che all'articolo 2, paragrafo 1 e all'articolo 7 del regolamento (CEE) 3597/90 figurano le regole per la determinazione del valore al quale devono essere rimborsati al FEAOG, nei conti relativi all'ammasso pubblico, i quantitativi mancanti e, rispettivamente, i quantitativi che non soddisfano le condizioni previste per il magazzinaggio; che, in alcuni casi, è opportuno prevedere la possibilità di aumentare tale valore, in particolare qualora il prezzo di mercato sia sensibilmente più elevato del prezzo di intervento o del prezzo di acquisto di intervento; considerando che alcuni regolamenti citati nel regolamento (CEE) n. 3597/90 sono stati modificati o abrogati dopo la sua adozione; che, di conseguenza, è opportuno modificare alcuni rinvii ivi contenuti; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 3597/90 della Commissione è modificato come segue: 1) All'articolo 1, punto 3, i termini «all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2776/88 della Commissione» sono sostituiti dai termini «all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione (*). (*) GU n. L 39 del 17. 2. 1996, pag. 5.». 2) All'articolo 2, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti capoversi: «Tuttavia, se il giorno della constatazione della perdita il prezzo medio di mercato per la qualità tipo nello Stato membro ove ha luogo l'ammasso, è superiore al 105 % del prezzo d'intervento di base, i contraenti devono rimborsare agli organismi d'intervento il prezzo di mercato constatato dallo Stato membro maggiorato del 5 %. Per il prezzo di mercato lo Stato membro deve basarsi sulle comunicazioni effettuate regolarmente alla Commissione. Le differenze fra gli importi incassati in virtù dell'applicazione del prezzo di mercato e gli importi contabilizzati al FEAOG in applicazione del prezzo d'intervento, devono essere accreditati al FEAOG, in fine di esercizio, tra gli altri elementi di credito.» 3) All'articolo 2, paragrafo 3, lettera d), i termini «all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio» sono sostituiti dai termini «all'articolo 23, del regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio (*). (*) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.». 4) All'articolo 7, paragrafo 1, è aggiunto il seguente capoverso: Tuttavia, se al momento dell'uscita fisica di un prodotto sussistano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, penultimo ed ultimo capoversi, l'uscita della merce deve avere la preventiva consultazione della Commissione. 5) All'articolo 11, i termini «all'articolo 3, paragrafo 7 e all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2776/88» sono sostituiti dai termini «all'articolo 3, paragrafo 7 e all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 296/96.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. È applicabile a partire dal 1° ottobre 1997. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 3. (2) GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 43. (3) GU n. L 104 del 23. 4. 1994, pag. 16.