Regolamento (CE) n. 2743/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo alla gestione del sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA dal Kazakstan nell'Unione europea
Gazzetta ufficiale n. L 342 del 31/12/1999 pag. 0001 - 0016
REGOLAMENTO (CE) N. 2743/1999 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1999 relativo alla gestione del sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA dal Kazakstan nell'Unione europea IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) l'accordo di partenariato e di cooperazione tra la Comunità europea e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakstan dall'altra (in seguito denominate le "parti")(1), firmato il 23 gennaio 1995, è entrato in vigore il 1o luglio 1999; (2) si è proceduto ad un esame approfondito della situazione delle importazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica del Kazakstan nella Comunità e, basandosi sulle informazioni disponibili, le parti hanno concluso un accordo in forma di scambio di lettere(2) che istituisce un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per il periodo che va dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 2001, sempreché le parti non decidano di porre fine al sistema prima di questa scadenza; (3) le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(3), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 2001, ai sensi del suddetto accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il governo della Repubblica del Kazakstan che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA dalla Repubblica del Kazakstan nella Comunità europea, l'importazione nella Comunità di taluni prodotti siderurgici contemplati dai trattati CE e CECA, originari della Repubblica di Kazakstan, elencati nell'appendice I, è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità della Comunità secondo il modello di cui all'appendice II. 2. Nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 2001, l'importazione nella Comunità dei prodotti siderurgici elencati nell'appendice I, originari della Repubblica del Kazakstan, è subordinata altresì al rilascio di un documento di esportazione da parte delle autorità kazake competenti. Il documento di esportazione, conforme al modello di cui all'appendice III, è valido per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di spedizione delle merci in questione. 3. Non occorrono documenti di esportazione per le merci originarie della Repubblica del Kazakstan già spedite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, purché la destinazione iniziale fosse diversa dalla Comunità e purché i prodotti che il regime di vigilanza preventiva in vigore nel 1997 consente di importare solo su presentazione di un documento di vigilanza siano effettivamente corredati di tale documento. 4. La spedizione si considera effettuata alla data in cui i prodotti sono caricati, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto. 5. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in seguito denominata "nomenclatura combinata" o, in forma abbreviata, "NC"). L'origine di detti prodotti è determinata secondo le regole vigenti nella Comunità. 6. Le autorità competenti della Comunità si impegnano ad informare la Repubblica del Kazakstan di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata riguardante i prodotti contemplati dal presente accordo prima che entri in vigore nella Comunità. Articolo 2 1. Il documento di vigilanza di cui all'articolo 1 è rilasciato automaticamente e gratuitamente dalle competenti autorità degli Stati membri, per tutte le quantità richieste, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore comunitario ha presentato la richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che tale richiesta sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione. 2. Il documento di vigilanza rilasciato da una delle competenti autorità nazionali elencate nell'appendice IV è valido in tutta la Comunità. 3. La domanda dell'importatore relativa al documento di vigilanza deve contenere le seguenti indicazioni: a) nome e indirizzo completo del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax e l'eventuale numero di identificazione utilizzato dalle autorità nazionali competenti) e, se del caso, partita IVA; b) se del caso, nome e indirizzo completo del dichiarante o del suo rappresentante (compresi i numeri di telefono e di fax); c) nome e indirizzo completo dell'esportatore; d) descrizione precisa delle merci, compresi: - la denominazione commerciale; - il(i) codice(i) della nomenclatura combinata (NC); - il paese di origine; e) il peso netto, espresso in kg, e le quantità nell'unità prescritta, se diverse dal peso netto, per voce della nomenclatura combinata; f) il valore cif delle merci in euro alla frontiera comunitaria per voce della nomenclatura combinata; g) se si tratta di prodotti derivati o di qualità inferiore agli standard(4); h) il periodo e il luogo proposti per lo sdoganamento; i) se la domanda ripete una domanda precedente relativa al medesimo contratto; j) la seguente dichiarazione, datata e firmata dal richiedente con la trascrizione del suo nome in stampatello: "Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e che risiede nella Comunità". L'importatore presenta inoltre una copia del contratto di vendita o di acquisto, la fattura pro forma e/o, qualora le merci non siano acquistate direttamente nel paese di produzione, un certificato di produzione rilasciato dall'acciaieria produttrice. 4. I documenti di vigilanza possono essere utilizzati solo fintantoché il regime di liberalizzazione delle importazioni continua ad applicarsi alle operazioni in questione. Fatte salve eventuali modifiche delle normative in vigore in materia di importazione o eventuali decisioni prese nell'ambito di un accordo o della gestione di un contingente: - il periodo di validità del documento di vigilanza è fissato a quattro mesi; - i documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo equivalente. 5. L'importatore rinvia i documenti di vigilanza all'autorità che li ha rilasciati al termine del periodo di validità. Articolo 3 1. La constatazione che il prezzo unitario al quale si effettua l'operazione supera di meno del 5 % quello indicato nel documento d'importazione oppure che il valore o la quantità totali dei prodotti presentati all'importazione superano di meno del 5 % quelli indicati in detto documento non osta all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione. 2. Le domande di documenti d'importazione, nonché i documenti stessi, sono riservate e possono quindi essere consultate solo dalle autorità competenti e dal richiedente. Articolo 4 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro i primi dieci giorni di ogni mese: a) dati precisi sulle quantità e sui valori (calcolati in euro) per i quali sono stati rilasciati documenti d'importazione nel corso del mese precedente; b) i particolari delle importazioni effettuate nel corso del mese che precede quello di cui alla lettera a). Le informazioni fornite dagli Stati membri sono suddivise per prodotto, codice NC e paese. 2. Gli Stati membri segnalano tutte le eventuali anomalie o frodi riscontrate nonché, se del caso, i motivi per cui si sono rifiutati di rilasciare un documento d'importazione. Articolo 5 Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere inviate per via elettronica alla Commissione delle Comunità europee utilizzando l'apposita rete integrata a meno che, per cause tecniche di forza maggiore, non si debba ricorrere temporaneamente ad altri mezzi di comunicazione. Articolo 6 Comitato di gestione 1. La Commissione è assistita da un comitato di gestione (in seguito denominato il "comitato"). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 7 Disposizioni finali Le modifiche delle appendici eventualmente necessarie in seguito alle modifiche dell'allegato o delle appendici dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakstan e le modifiche delle norme comunitarie in materia di statistiche, regimi doganali, regole comuni per l'importazione o vigilanza delle importazioni sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1999. Per il Consiglio Il Presidente K. HEMILÄ (1) GU L 196 del 28.7.1999, pag. 3. (2) Cfr. pagina 38 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (4) Secondo i criteri stabiliti nella comunicazione della Commissione concernente i criteri di identificazione dei prodotti siderurgici di seconda scelta originari dei paesi terzi applicati dai servizi doganali degli Stati membri (GU C 180 dell'11.7.1991, pag. 4). APPENDICE I Elenco dei prodotti soggetti a duplice controllo senza limiti quantitativi KAZAKSTAN Nastri laminati a freddo di larghezza non superiore a 500 mm 7211 23 99 7211 29 50 7211 29 90 7211 90 90 Lamiere elettriche a grani non orientati 7211 23 91 7225 19 10 7225 19 90 7226 19 10 7226 19 30 7226 19 90 Lamiere elettriche a grani orientati 7226 11 90 APPENDICE II >PIC FILE= "L_1999342IT.000502.TIF"> >PIC FILE= "L_1999342IT.000601.TIF"> >PIC FILE= "L_1999342IT.000701.TIF"> >PIC FILE= "L_1999342IT.000801.TIF"> APPENDICE III >PIC FILE= "L_1999342IT.001102.TIF"> >PIC FILE= "L_1999342IT.001201.TIF"> >PIC FILE= "L_1999342IT.001301.TIF"> APÉNDICE IV/TILLÆG IV/ANHANG IV/ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ IV/APPENDIX IV/APPENDICE IV/APPENDICE IV/AANHANGSEL IV/APÊNDICE IV/LISÄYS IV/TILLÄGG IV LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER/LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN/ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ/LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES/LISTE DES AUTORIΤÉS NATIONALES COMPÉTENTES/ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI/LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES/LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES/LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA/LISTA ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER/LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES BELGIQUE/BELGIË Ministère des affaires économiques Administration des relations économiques Services licences Rue Général Leman, 60 B - 1040 Bruxelles Fax: (32-2) 230 83 22 Ministerie van Economische Zaken Bestuur van de Economische Betrekkingen Dienst Vergunningen Generaal Lemanstraat 60 B - 1040 Brussel Fax: (32-2) 230 83 22 DANMARK Erhvervsfremmestyrelsen Søndergade 25 DK - 8600 Silkeborg Fax (45) 87 20 40 77 DEUTSCHLAND Bundesamt für Wirtschaft, Dienst 01 Postfach 5171 D - 65762 Eschborn 1 Fax: (49-61) 96 40 42 12 ΕΛΛΑΣ Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Γενική Γραμματεία Δ.Ο.Σ Διεύθυνση Διαδικασιών Εξωτερικού Εμπορίου Κορνάρου 1 GR - 105 63 Αθήνα Fax: (3-01) 328 60 29/328 60 59/328 60 39 ESPAÑA Ministerio de Economía y Hacienda Dirección General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana, 162 E - 28046 Madrid Fax: (34) 915 63 18 23/913 49 38 31 FRANCE Service des industries manufacturières 3-5, rue Barbet-de-Jouy F - 75357 Paris 07 SP Fax: (33) 143 19 43 69 IRELAND Licensing Unit Department of Enterprise, Trade and Employment Kildare Street Ireland - Dublin 2 Fax: (353-1) 631 28 26 ITALIA Ministero del Commercio con l'Estero Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi Viale America 341 I - 00144 Roma Fax: (39-6) 59 93 22 35 / 59 93 26 36 LUXEMBOURG Ministère des affaires étrangères Office des licences BP 113 L - 2011 Luxembourg Téléfax: (352) 46 61 38 NEDERLAND Centrale Dienst voor In- en Uitvoer Postbus 30003, Engelse Kamp 2 Nederland - 9700 RD Groningen Fax: (31-50) 526 06 98 ÖSTERREICH Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten Aussenwirtschaftsadministration Landstrasser Hauptstrasse 55-57 A - 1030 Wien Fax: (43-1) 715 83 47 PORTUGAL Ministério da Economia Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais Avenida da República, 79 P - 1000 Lisboa Fax: (351-21) 793 22 10 SUOMI/FINLAND Tullihallitus/Tullsqtyrelsen PL/PB 512 FIN - 00101 Helsinki/Helsingfors Telekopio/Fax: (358-9) 614 28 52 SVERIGE Kommerskollegium Box 6803 S - 11386 Stockholm Fax: (46-8) 30 67 59 UNITED KINGDOM Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House - West Precinct Billingham, Cleveland United Kingdom TS23 2NF Fax: (44) 1642 533 557