Regolamento (CEE) n. 969/86 della Commissione del 3 aprile 1986 recante modifica del regolamento (CEE) n. 648/86 per quanto concerne gli importi regolatori per la campagna 1985/1986 applicabili all' importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 di taluni prodotti del settore vitivinicolo in provenienza dalla Spagna
Gazzetta ufficiale n. L 089 del 04/04/1986 pag. 0022 - 0022
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 969/86 DELLA COMMISSIONE del 3 aprile 1986 recante modifica del regolamento (CEE) n. 648/86 per quanto concerne gli importi regolatori per la campagna 1985/1986 applicabili all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 di taluni prodotti del settore vitivinicolo in provenienza dalla Spagna LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 480/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo degli importi regolatori applicabili agli scambi di taluni prodotti del settore vitivinicolo tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna (1), in particolare l'articolo 11, considerando che, per un errore materiale, gli importi regolatori applicabili ai mosti di uve concentrati e succhi di uve concentrati, nonché ai mosti di uve concentrati rettificati, menzionati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 648/86 della Commissione (2), non corrispondono agli importi regolatori che devono essere effettivamente applicati; che tale errore deve essere pertanto corretto; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 648/86, gli importi regolatori applicabili: - al mosto di uve concentrato bianco, succo di uve concentrato bianco, - mosto di uve concentrato rosso e rostato, succo di uve concentrato rosso o rosato, - mosto di uve concentrato rettificato, ammontano rispettivamente a 55 ECU/hl, 33 ECU/hl e 84 ECU/hl. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 2. (2) GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 54.